Coordinato da Valeria Lai agenzia adiconsum • anno XV - n. 23 • 28 marzo 2003 Stampato in proprio in aprile 2003 In questo numero: Per “4You” e “My way” Adiconsum istituisce un Comitato Bruciati 16 miliardi di euro a 500.000 risparmiatori Credito e risparmio - Per “4You” e “My way” Adiconsum istituisce un Comitato - Bruciati 16 miliardi di euro a 500.000 risparmiatori Prezzi e tariffe - Inflazione: + 2,7% a marzo Sicurezza - La sicurezza in ascensore: un dovere di tutti Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Sped. in abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 Filiale di Roma Adiconsum News CREDITO E RISPARMIO Per “4You” e “My way” Adiconsum istituisce un Comitato Ancora un’operazione del sistema bancario a rischio per i consumatori. Adiconsum costituisce un “Comitato di tutela dei sottoscrittori dei due prodotti del Gruppo Monte Paschi. Migliaia di risparmiatori stanno chiamando le nostre sedi per ricevere assistenza e tutela sui due prodotti “bidone” (4You, My way, ecc.) acquistati nelle agenzie del Gruppo Monte Paschi. Le dimissioni del Direttore Generale, che apprezziamo come segnale di volontà del Gruppo Monte Paschi di recuperare un’immagine consona alla sua tradizione e alla sua storia, tuttavia NON RISOLVONO il problema dei risparmiatori. Ancora una volta – sottolinea Adiconsum – la pretesa trasparenza del settore bancario evidenzia le sue falle, mentre a farne le spese sono i risparmiatori e le famiglie, che hanno acquistato in buona fede seguendo i consigli “interessati” di quanti, incentivati da cospicui bonus, li hanno venduti disinvoltamente. Il Monte dei Paschi è una delle poche imprese italiane che hanno intrapreso un percorso di adozione della “responsabilità sociale delle imprese”. Adiconsum auspica, proprio in virtù di tale impegno, che il Gruppo Monte Paschi si renda disponibile a risolvere anche questa incresciosa situazione. Per questo Adiconsum chiede: • al Gruppo Monte Paschi di rendere possibile ai risparmiatori la risoluzione del contratto con la restituzione del capitale versato, senza alcuna penalità. Se ciò non avvenisse saremmo costretti a ricorrere alle vie legali, con migliaia di ricorsi in tribunale, ma auspichiamo di poter trovare una soluzione negoziata. • Al legislatore, di varare un provvedimento che combatta le pratiche commerciali scorrette con adeguate sanzioni, nei confronti di tutte le imprese, marcatamente quelle bancarie e telefoniche. Tale provvedimento dovrebbe anche mettere la parola fine alle vendite piramidali (catena di sant’Antonio). • Ai risparmiatori, vittime del raggiro, di rivolgersi alle sedi Adiconsum per aderire al “Comitato tutela sottoscrittori di “4You” e “My way””, che intraprenderà le iniziative opportune. La sentenza n. 791/2001 emessa dal Tribunale di Caltanissetta rappresenta già un precedente che dà ragione ad Adiconsum, poiché ha giudicato i contratti in questione vessatori ed ingannevoli. Paolo Landi Test noi consumatori 2 Adiconsum News Bruciati 16 miliardi di euro a 500.000 risparmiatori Troppe, per l’Adiconsum, le operazioni speculative condotte dalle banche a danno dei consumatori. Non è sufficiente il solo Bollino Blu proposto dall’Abi. Ma i problemi per i risparmiatori non finiscono con “4You” e “My way”. Che dire infatti dei Bond argentini e delle obbligazioni Cirio? Anche il Governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, ha dovuto denunciare le crescenti operazioni non trasparenti che compromettono il risparmio della famiglia e l’affidabilità e credibilità del sistema bancario. • I bond argentini sono stati consigliati dalle banche come investimenti sicuri già quando era evidente il crollo dell’economia argentina; • le obbligazioni Cirio sono state scaricate dalle banche sui risparmiatori per rientrare dei propri crediti. Che fare? Per l’Adiconsum questi urgono concreti provvedimenti: 1. In primo luogo Banca d’Italia e Consob debbono aumentare i controlli sui prodotti finanziari emessi; 2. In secondo luogo occorrono sanzioni contro il ripetersi di queste pratiche commerciali scorrette, che si stanno generalizzando proprio per un rischio limitato legato alla mancanza di sanzioni. 3. In terzo luogo occorre definire un bollino abbinato al contratto di investimento che indichi in modo chiaro e semplice il rischio dell’investimento. Non è sufficiente il bollino blu proposto dall’Abi. Occorrono almeno tre livelli di trasparenza: bollino verde che indica il ritorno sicuro del capitale investito (nessun rischio); giallo (medio rischio); rosso (rischio elevato), affinché anche il pensionato, la casalinga o l’immigrato sappiano immediatamente i rischi a cui va incontro. Tipo di investimento Bond argentini (stima) Cirio 4you – My way N° risparmiatori Risparmio a rischio 400.000 13mld di euro 50.000 1mld di euro 100.000 2mld di euro PREZZI E TARIFFE Inflazione: + 2,7% a marzo L’inflazione torna a salire, o comunque non scende come previsto. Test noi consumatori Le prime indicazioni del mese di marzo forniscono un dato del 2,60-2,70 percento (2,60% febbraio) con un aumento dello 0,30 per cento rispetto al mese precedente. Tale aumento, non può più trovare la giustificazione del 2002, quando tutti gli aumenti erano imputati al passaggio all’euro, ma dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, che implicano aumento per trasporti, casa, riscaldamento, gas. Aumento sostenuto anche per alberghi, ristoranti. 3 Adiconsum News Gli aumenti maggiori hanno riguardato Genova (+0,50%), seguita da Firenze e Perugia (+0,40), da Bari, Milano, Torino, Venezia (0,30%), da Napoli, Trieste (0,20%), da Palermo (0,10%). Per un calcolo più preciso dell’incidenza degli aumenti sulle famiglie devono essere anche valutati gli aumenti di alcuni prezzi amministrati a livello locale. Con i dati di marzo, è sempre più evidente che sarà difficile il rientro dall’inflazione come programmato e il rispetto del tetto programmato dell’1,40% per il 2003, anche in considerazione degli aumenti in corso (tabacchi, . L’attuale situazione deve portare all’approvazione urgente di un provvedimento che sterilizzi gli aumenti dei prodotti petroliferi. L’Adiconsum, per evitare gli aumenti derivanti da situazioni contingenti come, purtroppo, l’attuale, ha chiesto che le variazioni vengano effettuate sulla media, ad esempio dell’ultimo mese, in maniera da eliminare i “picchi” dei prezzi, che pur in condizioni normali, ribassano con una lentezza molto maggiore di quanto avviene al momento dei rincari. Fabio Picciolini SICUREZZA La sicurezza in ascensore: un dovere di tutti Manutenzione e controlli non adeguati, all’origine dei gravi incidenti dei giorni scorsi. Un breve Vademecum Adiconsum per impedire che si ripetano. Disertato solo dalle persone che soffrono di claustrofobia o da chi, a ragione, preferisce salire e scendere le scale, l’ascensore, a pensarci bene, è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati ogni giorno. Addirittura l’Italia è il Paese con più ascensori al mondo! Quando si parla di sicurezza, tutti siamo coinvolti; anche noi consumatori dobbiamo fare la nostra parte. E per prima cosa occorre conoscere, anche se a grandi linee, la normativa esistente. Nel caso di gravi sinistri ci si chiede sempre se le norme in vigore siano sufficienti. Nel caso degli ascensori le leggi esistono, ma troppo spesso non sono applicate correttamente. Cenni di normativa Le norme relative al funzionamento e alla sicurezza degli ascensori nel nostro Paese sono contenute nel D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 (modificato dal D.P.R. 369 del 19 ottobre 2000), pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 1999. Il DPR 162/99 non è altro che il Regolamento attuativo della Direttiva europea 95/16/Ce recante norme sugli ascensori. Il Regolamento prevede poche e semplici regole: 1. il superamento della prova di collaudo, prima dell’installazione; 2. la verifica periodica, ogni due anni; 3. la manutenzione, ogni sei mesi. Di questo regolamento citiamo gli articoli più importanti quelli cioè che regolano le verifiche periodiche, la manuten- Test noi consumatori 4 Adiconsum News zione, la marcatura CE, il libretto e la targa, e il divieto per i minori di anni 12 di utilizzare l’ascensore se non accompagnati da un adulto. Art. 13 – Verifiche periodiche. Si tratta di controlli diretti ad accertare se le parti deputate alla sicurezza sono efficienti. È tenuto a farli eseguire con periodicità biennale il proprietario dello stabile o l’amministratore del condominio incaricando,a seconda dei rispettivi ordinamenti, l’azienda sanitaria locale territoriale oppure un organismo notificato il cui nominativo è depositato presso il Ministero delle attività produttive. Il verbale attestante l’avvenuta verifica viene consegnato al proprietario dello stabile o all’amministratore del condominio e alla ditta incaricata della manutenzione; Art. 15 – Manutenzione. Si tratta di controlli semestrali che deve far eseguire il proprietario dello stabile o l’amministratore del condominio allo scopo di conservare l’impianto. La ditta di manutenzione deve essere munita di certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto. Art. 7 – Marcatura CE. La appone in ogni cabina e su ciascun componente di sicurezza in modo chiaro e ben visibile, l’installatore (ossia il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione, della commercializzazione dell’impianto). Per componenti di sicurezza si intendono quei dispositivi di cui devono essere dotati i nuovi ascensori dal 1° luglio 1999, che impediscono la partenza in caso di sovraccarico e la chiusura delle porte in caso di transito delle persone. L’installatore redige anche la dichiarazione CE di conformità e ne conserva una copia per dieci anni. Art. 16 – Libretto e targa. Sul libretto devono essere annotati i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione, nonché le dichiarazioni di conformità in copia e la comunicazione del competente ufficio comunale del numero di matricola dell’impianto. Il libretto deve essere custodito dal proprietario dello stabile o dall’amministratore del condominio. La targa deve riportare i seguenti dati: l’organismo incaricato di eseguire le verifiche, l’installatore e il n° di fabbricazione, il n° di matricola, la portata complessiva in chilogrammi, il n° massimo di persone. Art. 17 È vietato l’uso degli ascensori ai minori di anni 12, non accompagnati da adulti. Di solito questa avvertenza d’uso si trova nella cabina. Obblighi del manutentore (art. 15) Provvede a verificare ogni sei mesi: • l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; • il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici ed in particolare dell’apertura delle porte ai Test noi consumatori 5 Adiconsum News piani (che quando l’ascensore non è al piano non devono poter essere aperte) e delle serrature; • lo stato di conservazione di funi, catene e loro attacchi; • l’isolamento dell’impianto elettrico e il collegamento a terra. Il manutentore è tenuto ad annotare i risultati delle suddette verifiche sul libretto. Provvede inoltre ad effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti e a promuovere la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto e informarne il proprietario o l’amministratore, l’organismo incaricato delle verifiche e l’ufficio comunale competente. Il personale di manutenzione dell’impianto deve essere munito di certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto. Obblighi cui è tenuto il proprietario dello stabile o l’amministratore del condominio Il proprietario dello stabile o l’amministratore di condominio è responsabile della sicurezza dell’impianto. Deve provvedere: • a far effettuare le verifiche ogni due anni e la manutenzione ogni sei mesi; • a far riparare o sostituire le parti indicate dal manutentore o dall’organismo incaricato di effettuare le verifiche; • a custodire il libretto dell’impianto. I nostri consigli La scelta della ditta di manutenzione va effettuata con ponderazione considerando il rapporto qualità/prezzo. Non è detto infatti che la grande ditta dia più garanzie rispetto alla ditta a conduzione familiare. Oltre all’accertamento del possesso dell’abilitazione, è consigliabile: 1. verificare quanti impianti sono presi in carico da ciascun manutentore; 2. preferire il contratto di manutenzione annuale a quello pluriannuale;controllare l’eventuale presenza di clausole vessatorie nei nostri confronti e se è prevista la possibilità di recedere dal contratto prima della sua naturale durata. Inoltre: • Verificare se l’ascensore del proprio condominio è sottoposto ad una regolare manutenzione e controllo. La verifica va fatta controllando ad esempio se nel bilancio è prevista la voce “manutenzione” e l’indicazione della ditta prescelta e “verifica” e l’indicazione dell’organismo notificato. • impegnare l’amministratore o qualche condomino ad essere presenti durante le operazioni di manutenzione semestrale e controllo biennale. • Per quanto riguarda la manutenzione è bene segnare la durata e la periodicità delle visite e degli interventi a richiesta. Accertare che siano eseguite le varie operazioni di pulitura, lubrificazione e regolazione durante la manutenzione semestrale. Tenere una registrazione dei pezzi sostituiti e conservarli. Se si tratta di componenti di sicurezza, verificare che sia presente la marcatura CE. Test noi consumatori 6 Adiconsum News • Segnalare immediatamente alla società di manutenzione qualsiasi rumore o vibrazione anomala e l’eventuale dislivello tra l’apertura della porta e il piano. • Verificare che sul libretto dell’ascensore (custodito dal proprietario dello stabile o dall’amministratore del condominio) sia riportato quanto scritto nella targhetta interna della cabina: nome dell’organismo incaricato della verifica, nome della ditta incaricata della manutenzione, nome dell’installatore e numero di fabbricazione, numero di matricola, marcatura CE, portata complessiva indicata in chilogrammi, numero massimo di persone. Sembra che dopo gli ultimi fatti siano aumentate in modo considerevole le denunce di smarrimento della certificazioni o del libretto di impianto. Come comportarsi se l’ascensore si blocca A volte si tratta solo di contatti elettrici. Se l’ascensore si blocca significa che è entrato in funzione uno dei dispositivi di sicurezza. • Provate a ripartire, spingendo il pulsante del piano terra o dell’ultimo piano, richiudendo bene prima le porte manuali se presenti. • Se l’ascensore non ne vuole sapere di ripartire, schiacciate il pulsante d’allarme e se presente utilizzate il dispositivo di comunicazione bidirezionale collegato con un pronto intervento attivo 24 ore su 24 e rimanete in attesa di “rinforzi”. L’importante è comunque mantenere la calma. Valeria Lai Test noi consumatori 7 Adiconsum News www.adiconsum.it un click e sei in adiconsum online per te tutte le notizie ed i servizi dell’associazione – – – – – – news e attualità dei consumi comunicati stampa eventi (forum, seminari, convegni, corsi) dossier e studi specifici facsimile di reclami, ricorsi, richieste di risarcimento tutte le pubblicazioni (Test noi consumatori, Guide del consumatore, Adibank, CD Rom ecc.) – iscrizione e consulenza online Partecipa anche tu alla nostra attività di difesa del consumatore: sei il benvenuto tra noi ADICONSUM, DALLA PARTE DEL CONSUMATORE. 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