SS <OMUNE DI TORCHIAROLO
|| B
PROVINCIA DI BRINDISI
OOp,
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N° 4 del 22/02/2010
A&
OGGETTO: Approvazione regolamento per l'usodei veicoli comunali.
L'anno duemiUdicci, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore dieci e quarantacinque
minuti, nella sala delle adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, èpresente il Dr.
Guido Aprea nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot.
14376/09/1/25/1 del 15.07.2009 e Commissario Straordinario con decreto del Presidente delle
Repubblica del 28.08.2009.
Presenti:
1) APREA Guido, Commissario Straordinario Assenti:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott Cosimo A. PASS1ATORE.
Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITÀ' TECNICA: Parere favorevole
REGOLARITÀ* CONTABILE: Parere favorevole
Addì, 22/02/2010
Addì, 22-02/2010
II Responsabile di Posizione
(Don. Pomenifo Mggoj_
Il responsabiltdttKagionena
(Don. DortjtJrkìì,Marzo)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
k
i*-
Assunti i poteri del Consiglio Comunale
• Premesso che occorre provvedere all'adozione di un nuovo regolamento
generale per l'uso dei veicoli comunali poiché quello in vigore risulta ormai
datato e superato dalle normative nel frattempo sopravvenute;
• Vista, a tal fine, la bozza presentata dal Responsabile di P.O. 1
•
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.8.2000;
• Visti ipareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
•
Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il decreto del 15/07/2009 con il quale il Prefetto di Brindisi ha sospeso
il Consiglio Comunale di Torchiarolo ed ha nominato il Viceprefetto Aggiunto
Dott. Guido Aprea Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione dell'Ente;
. Visto il decreto del 28/8/2009 con cui il Presidente della Repubblica ha
nominato il dott. Guido Aprea Commissario Straordinario per la gestione del
Comune fino all'insediamento degli organi ordinari ed ha conferito allo
stesso ipoteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
DELIBERA
Dì approvare il Regolamento comunale per l'uso dei veicoli comunali, che
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di demandare al Responsabile di P.O.1 tutti gli atti necessari e susseguenti.
J
Verbale Ietto, confermatoe sottoscritto
11 Possidente
II Segre
(Dott. Cosi
(Dott. 9^(fo/jPREA)
le
SSIATORE)
tu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio del Comune il
"S MAR MIO
per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1-
D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, lì
f
-S MAR 2010
Il Responsabile
Dott. Domenidp Marzo
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione èstata comunicata ai capigruppo consiliari (Ari. 125 -D.Lgs. 18/8/2000,
N°267), connota N.
del
.
[ 1trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)
ESECUTIVITÀ' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutivaper:
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
pq Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, li
pensabile
ciuco Marzo
COPIA CONFORME
La presente è COPIA CONFORME all'originale.
Torchiarolo, lì
IL FUNZIONARIO DELEGATO
• r : Ut
*
'
•'-"••
•'•'
•
»
W-ilSii/o
COMUNE Di TORCHIARONO-
*csso aéMtjHi'
-PROVINCIA DI BRINDISI-
REGOLAMENTO P^R L'USO DEI VEICOU COMUNALI
Il responsabile del servizio
Visto che, il Commissario Straordinario assunti i poteri del
Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 4del
22FO/TO
divenuta esecutiva, ha approvato il:
"REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI"
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 che, all'arti, comma
1, testualmente recita:
«1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed
è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti»;
Visto il vigente statuto comunale;
Vista il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RENDE NOTO
• da oggi, e per quindici giorni consecutivi, il
regolamento di cui alle premesse, è depositato, nella
Segreteria comunale, alla libera visione del pubblico;
. detto regolamento entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo alla scadenza del deposito;
. copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento, nonché ottenerne copia previo
rimborso dei soli costi
Dalia Residenza comunale, li.
Z5JM.?M..,
!! Commissario Straordinario
Dott. Guido Aprea
Allegato
alla delibera rJLM^
N...M •¥ &-01-2D&
REGOLAMENTO PER L'USO
DEI VEICOLI COMUNALI
CAPOI
SCOPO DELLA DISCIPLINA E CAMPO DI APPLICAZIONE
Arti Scopo della disciplina
La presente normativa ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione de!
servizio dei veicoli, come definiti e classificati daH'art.46 e seguenti del
nuovo C. d. S./ approvato con D.Lvo 30.04.1992 n°285, aggiornato e
coordinato con D.Lvo 10.09.1993 n°360, di proprietà dell'Ente (o
comunque in disponibilità in leasing) intesa nelle fasi di:
consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Art 2 Suddivisione dei veicoli
Ai soli fini della presente disciplina, i veicoli vengono suddivisi come
segue:
a. Macchine di rappresentanza: comprendono le sole autovetture di
cui all'art.54, lettera a) del nuovo C. d. S., adibite al trasporto degli
amministratori
dell'Ente
e
dei
funzionari
per
missioni,
trasferte
e
sopralluoghi sempre nell'interesse dell'Ente.
b. Veicoli adibiti ai servizi d'istituto: tutti i veicoli esclusi quelli di cui
alla precedente lettera a).
Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni,
troveranno, caso per caso, le rispettive discipline.
CAPO II
NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI
"VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"
Arf.3 Patente di guida
Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente
di guida dì cui all'art.116 del Codice della Strada approvato con D.Lvo
n°285/92 e successive modificazioni ed aggiunte o di altro documento
equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.
I conduttori di mezzi speciali
corrispondente documentazione
dovranno essere muniti di idonea
abilitante alla guida degli stessi
(certificato di abilitazione professionale).
Art.4 Consegnatario e consegna dei veicoli
Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo
ben
visibile,
lo stemma
del
Comune con
la
scritta
"Comune
di
TORCHIAROLO" ed il servizio cui è adibito, mentre per quelli in
dotazione alla Polizia Locale si dovrà osservare le disposizioni dell'ali. "B"
della LR. 24.01.1989 n°2.
Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono
assunti in carico dall'economo il quale - p/evia deliberazione di G.C. -,
sotto la sua personale responsabilità, Cara corso alla consegna degli
stessi agli autisti incaricati e, per quanto riguarda il Corpo di Polizia
Locale ai responsabile del Corpo stesso
I
*Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le
modalità previste per il patrimonio mobiliare e nell'osservanza della
normativa vigente.
L'avvenuta consegna dovrà essere annotata nel "LIBRETTO DEL
VEICOLO" di cui al successivo art.5.
Art 5 Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo
Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che
consenta le seguenti registrazioni:
' a. Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo - Estremi
assicurazione;
b. Materiale di dotazione di scorta;
e. Servizio cui il veicolo è assegnato;
d. Consegnatari del veicolo;
e. Incaricati dell'uso occasionale del veicolo;
f. Manutenzione ordinaria e straordinaria;
g. Incidenti stradali.
Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e,
a cura del consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più
significativi come previsto dagli stessi libretti.
A cura dell'economo sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti
relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere
fatte le registrazioni ivi previste.
Art6 Limitazione all'uso dei veicoli - Divieti
Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:
a. per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
b. per le operazioni di rifornimento;
e. per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
E' fatto assoluto divieto ai conducenti:
a. di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano
elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto
rapporto con il lavoro da eseguire;
b. di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo
deroga scritta e motivata;
e. di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le
dovute cautele;
d. di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello
autorizzato.
Durante gii eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno
raggiungere i locali di ricovero.
Solo i responsabili del servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni
accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli
nei cantieri.
L'ordine
scritto
di
cui
al
precedente
comma
(con
indicati
dettagliatamente gli accorgimenti adottati) dovrà essere inviato, per
•K
conoscenza, all'Economo e al Dirigente di settore o responsabile di
servizio.
La violazione delle disposizioni del presente articolo costituirà motivo di
procedimento disciplinare.
Art 7 Responsabilità
I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta
conservazione e tenuta dei mezzi.
I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:
a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale,
compresi gli eventuali danni conseguenti;
b) del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo:
e) della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della legge
24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso
rispetto di tutte le norme del codice della strada - D.Lvo 30.04.1992,
n°285 e successive modificazioni ed aggiunte nonché di tutte le altre
norme regolamentari e di legge.
Nel caso di furto dell'automezzo l'autista o conduttore o chi comunque
risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso, dovrà
presentare dettagliato rapporto all'economo.
Art8 Incidenti stradali
In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:
a) di fermarsi immediatamente anche se l'incidente è ritenuto di lieve
entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
b) di darne comunicazione, anche telefonica, all'economo comunale o al
dirigente di settore o responsabile di servizio;
e) di richiedere l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di
rito o, in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di
polizia;
d) di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause
dell'incidente;
e) di astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione;
f) di osservare tutte le norme relative all'infortunistica stradale;
g) di fare immediatamente una relazione al Capo dell'Amministrazione
consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze,
schizzi, ecc.;
h) di fornire all'Economo tutti i dati utili per gli adempimenti di sua
competenza.
E' fatto obbligo all'Economo o al Dirigente di settore o responsabile di
servizio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di
qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura
assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.
Anche ai fini di eventuaii azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soii
lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli
adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.
-Sarà assicurata, sempre a cura dell'Economo o del Dirigente di settore o
responsabile di servizio, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel
caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle
parti danneggiate.
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE
MANUTENZIONE
Art9 Registri e registrazioni ai fini fiscali
Sarà cura dell'Economo disporre e vigilare affinché siano osservate tutte
le norme relative alle registrazioni ai fini dell'I.V.A. e di tutte le altre
disposizioni fiscali.
Art IO Rifornimenti presso pubblici distributori
Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto
ai consegnatari o conduttori:
a. di rivolgersi esclusivamente presso i distributori aggiudicatari
dell'appalto della fornitura;
b. di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento,
apposito buono da staccarsi dal bollettario in dotazione presso l'ufficio
economato, con obbligo di compilarlo in ogni sua parte.
Art 11 Rifornimenti al distributore dell'Ente
Nel caso in cui l'ente, valutandone la convenienza, venisse nella
determinazione di dotarsi di un distributore proprio, ne disciplinerà, con
lo stesso atto, nel rispetto delle norme vigenti, il funzionamento.
In ogni caso sarà prevista:
a. la tenuta di un registro giornaliero per:
o l'annotazione di tutte le operazioni;
o la firma, in corrispondenza di ciascuna registrazione, del conducente;
o la registrazione della lettera del contachilometri;
a. una scheda per ciascun automezzo per la rilevazione statistica dei
consumi.
Art 12 Rifornimento di lubrificante
Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai
carburanti, dovrà anche essere presa nota nel "libretto del veicolo", negli
appositi spazi riservati.
Art 13 Rifornimenti nei casi di missione
Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi dello
stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera
missione.
Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all'autista:
à. di emettere regolare buono;
b. ove fosse preteso il pagamento:
o dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura "Pagato";
o dovrà essere richiesto il rilascio della fattura;
o ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all'Economo o al
Dirigente di settore o responsabile del servizio.
Art 14 Manutenzioni
La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore e
consiste:
A. Per gli autoveicoli:
1. controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni
nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
2. tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il
parabrezza e Io specchio retrovisore, servendosi dei mezzi a disposizione
(acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal motore
gli eventuali residui di lubrificante e polvere;
3. accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante,
acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha
sostato l'automezzo;
4. assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori
della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano
perfettamente funzionanti;
5. assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o
se necessitino di registrazione;
6. accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la
batteria sia sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l'impianto di
illuminazione sia funzionante, il tergicristallo e le relative spazzole
efficienti;
7. serrare tutti i dadi e le viti dell'autoveicolo che per effetto del
traballamene durante la marcia risultassero allentati;
8. controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero
dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché
quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. Asportare
inoltre i sassi o corpi estranei incastrati tra le ruote gemelle e segnalare
al superiore da cui dipende, per i provvedimenti del caso, le eventuali
lesioni o l'usura anormale dei pneumatici o dei cingoli;
9. tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;
10. vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini,
specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci di traino,
fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed
opportunamente assicurati alla carrozzeria.
B. Per i motocicli
1. controllare l'olio nella coppa e tenere pulito il motomezzo asportando
la polvere, il fango e gli eventuali residui di lubrificante;
2. accertare se vi sono perdite di carburante dal serbatoio, dai rubinetti o
giunti, daiie tubazioni, dai carburatore e di lubrificante dalla coppa.
Quando i veicoli necessitino di manutenzioni, sia ordinarie che
straordinarie, il conduttore dovrà darne comunicazione a! settore Tecnico
che provvedere a segnalare l'officina incaricata della riparazione del
mezzo.
Scarica

Regolamento uso veicoli comunali