SS <OMUNE DI TORCHIAROLO || B PROVINCIA DI BRINDISI OOp, DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 del 22/02/2010 A& OGGETTO: Approvazione regolamento per l'usodei veicoli comunali. L'anno duemiUdicci, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore dieci e quarantacinque minuti, nella sala delle adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, èpresente il Dr. Guido Aprea nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. 14376/09/1/25/1 del 15.07.2009 e Commissario Straordinario con decreto del Presidente delle Repubblica del 28.08.2009. Presenti: 1) APREA Guido, Commissario Straordinario Assenti: Partecipa il Segretario Comunale, Dott Cosimo A. PASS1ATORE. Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 REGOLARITÀ' TECNICA: Parere favorevole REGOLARITÀ* CONTABILE: Parere favorevole Addì, 22/02/2010 Addì, 22-02/2010 II Responsabile di Posizione (Don. Pomenifo Mggoj_ Il responsabiltdttKagionena (Don. DortjtJrkìì,Marzo) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO k i*- Assunti i poteri del Consiglio Comunale • Premesso che occorre provvedere all'adozione di un nuovo regolamento generale per l'uso dei veicoli comunali poiché quello in vigore risulta ormai datato e superato dalle normative nel frattempo sopravvenute; • Vista, a tal fine, la bozza presentata dal Responsabile di P.O. 1 • Visto il D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; • Visti ipareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; • Visto lo Statuto Comunale; • Visto il decreto del 15/07/2009 con il quale il Prefetto di Brindisi ha sospeso il Consiglio Comunale di Torchiarolo ed ha nominato il Viceprefetto Aggiunto Dott. Guido Aprea Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente; . Visto il decreto del 28/8/2009 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il dott. Guido Aprea Commissario Straordinario per la gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari ed ha conferito allo stesso ipoteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; DELIBERA Dì approvare il Regolamento comunale per l'uso dei veicoli comunali, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; Di demandare al Responsabile di P.O.1 tutti gli atti necessari e susseguenti. J Verbale Ietto, confermatoe sottoscritto 11 Possidente II Segre (Dott. Cosi (Dott. 9^(fo/jPREA) le SSIATORE) tu RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio del Comune il "S MAR MIO per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. n. 267/2000. Torchiarolo, lì f -S MAR 2010 Il Responsabile Dott. Domenidp Marzo INVIO DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione èstata comunicata ai capigruppo consiliari (Ari. 125 -D.Lgs. 18/8/2000, N°267), connota N. del . [ 1trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) ESECUTIVITÀ' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutivaper: [ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) pq Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000) Torchiarolo, li pensabile ciuco Marzo COPIA CONFORME La presente è COPIA CONFORME all'originale. Torchiarolo, lì IL FUNZIONARIO DELEGATO • r : Ut * ' •'-"•• •'•' • » W-ilSii/o COMUNE Di TORCHIARONO- *csso aéMtjHi' -PROVINCIA DI BRINDISI- REGOLAMENTO P^R L'USO DEI VEICOU COMUNALI Il responsabile del servizio Visto che, il Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 4del 22FO/TO divenuta esecutiva, ha approvato il: "REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI" Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 che, all'arti, comma 1, testualmente recita: «1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti»; Visto il vigente statuto comunale; Vista il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; RENDE NOTO • da oggi, e per quindici giorni consecutivi, il regolamento di cui alle premesse, è depositato, nella Segreteria comunale, alla libera visione del pubblico; . detto regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito; . copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché ottenerne copia previo rimborso dei soli costi Dalia Residenza comunale, li. Z5JM.?M.., !! Commissario Straordinario Dott. Guido Aprea Allegato alla delibera rJLM^ N...M •¥ &-01-2D& REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI CAPOI SCOPO DELLA DISCIPLINA E CAMPO DI APPLICAZIONE Arti Scopo della disciplina La presente normativa ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione de! servizio dei veicoli, come definiti e classificati daH'art.46 e seguenti del nuovo C. d. S./ approvato con D.Lvo 30.04.1992 n°285, aggiornato e coordinato con D.Lvo 10.09.1993 n°360, di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità in leasing) intesa nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Art 2 Suddivisione dei veicoli Ai soli fini della presente disciplina, i veicoli vengono suddivisi come segue: a. Macchine di rappresentanza: comprendono le sole autovetture di cui all'art.54, lettera a) del nuovo C. d. S., adibite al trasporto degli amministratori dell'Ente e dei funzionari per missioni, trasferte e sopralluoghi sempre nell'interesse dell'Ente. b. Veicoli adibiti ai servizi d'istituto: tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla precedente lettera a). Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni, troveranno, caso per caso, le rispettive discipline. CAPO II NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO" Arf.3 Patente di guida Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida dì cui all'art.116 del Codice della Strada approvato con D.Lvo n°285/92 e successive modificazioni ed aggiunte o di altro documento equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida. I conduttori di mezzi speciali corrispondente documentazione dovranno essere muniti di idonea abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione professionale). Art.4 Consegnatario e consegna dei veicoli Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta "Comune di TORCHIAROLO" ed il servizio cui è adibito, mentre per quelli in dotazione alla Polizia Locale si dovrà osservare le disposizioni dell'ali. "B" della LR. 24.01.1989 n°2. Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono assunti in carico dall'economo il quale - p/evia deliberazione di G.C. -, sotto la sua personale responsabilità, Cara corso alla consegna degli stessi agli autisti incaricati e, per quanto riguarda il Corpo di Polizia Locale ai responsabile del Corpo stesso I *Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare e nell'osservanza della normativa vigente. L'avvenuta consegna dovrà essere annotata nel "LIBRETTO DEL VEICOLO" di cui al successivo art.5. Art 5 Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni: ' a. Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo - Estremi assicurazione; b. Materiale di dotazione di scorta; e. Servizio cui il veicolo è assegnato; d. Consegnatari del veicolo; e. Incaricati dell'uso occasionale del veicolo; f. Manutenzione ordinaria e straordinaria; g. Incidenti stradali. Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura del consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi come previsto dagli stessi libretti. A cura dell'economo sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte le registrazioni ivi previste. Art6 Limitazione all'uso dei veicoli - Divieti Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo: a. per raggiungere il posto di lavoro o per la missione; b. per le operazioni di rifornimento; e. per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' fatto assoluto divieto ai conducenti: a. di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire; b. di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata; e. di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele; d. di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato. Durante gii eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero. Solo i responsabili del servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli nei cantieri. L'ordine scritto di cui al precedente comma (con indicati dettagliatamente gli accorgimenti adottati) dovrà essere inviato, per •K conoscenza, all'Economo e al Dirigente di settore o responsabile di servizio. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituirà motivo di procedimento disciplinare. Art 7 Responsabilità I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi. I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili: a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguenti; b) del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo: e) della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni ed integrazioni; d) della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del codice della strada - D.Lvo 30.04.1992, n°285 e successive modificazioni ed aggiunte nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge. Nel caso di furto dell'automezzo l'autista o conduttore o chi comunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso, dovrà presentare dettagliato rapporto all'economo. Art8 Incidenti stradali In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo: a) di fermarsi immediatamente anche se l'incidente è ritenuto di lieve entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati; b) di darne comunicazione, anche telefonica, all'economo comunale o al dirigente di settore o responsabile di servizio; e) di richiedere l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia; d) di astenersi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente; e) di astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione; f) di osservare tutte le norme relative all'infortunistica stradale; g) di fare immediatamente una relazione al Capo dell'Amministrazione consegnando l'eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc.; h) di fornire all'Economo tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza. E' fatto obbligo all'Economo o al Dirigente di settore o responsabile di servizio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa. Anche ai fini di eventuaii azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soii lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione. -Sarà assicurata, sempre a cura dell'Economo o del Dirigente di settore o responsabile di servizio, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate. CAPO III RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE MANUTENZIONE Art9 Registri e registrazioni ai fini fiscali Sarà cura dell'Economo disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle registrazioni ai fini dell'I.V.A. e di tutte le altre disposizioni fiscali. Art IO Rifornimenti presso pubblici distributori Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai consegnatari o conduttori: a. di rivolgersi esclusivamente presso i distributori aggiudicatari dell'appalto della fornitura; b. di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito buono da staccarsi dal bollettario in dotazione presso l'ufficio economato, con obbligo di compilarlo in ogni sua parte. Art 11 Rifornimenti al distributore dell'Ente Nel caso in cui l'ente, valutandone la convenienza, venisse nella determinazione di dotarsi di un distributore proprio, ne disciplinerà, con lo stesso atto, nel rispetto delle norme vigenti, il funzionamento. In ogni caso sarà prevista: a. la tenuta di un registro giornaliero per: o l'annotazione di tutte le operazioni; o la firma, in corrispondenza di ciascuna registrazione, del conducente; o la registrazione della lettera del contachilometri; a. una scheda per ciascun automezzo per la rilevazione statistica dei consumi. Art 12 Rifornimento di lubrificante Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel "libretto del veicolo", negli appositi spazi riservati. Art 13 Rifornimenti nei casi di missione Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione. Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all'autista: à. di emettere regolare buono; b. ove fosse preteso il pagamento: o dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura "Pagato"; o dovrà essere richiesto il rilascio della fattura; o ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso all'Economo o al Dirigente di settore o responsabile del servizio. Art 14 Manutenzioni La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore e consiste: A. Per gli autoveicoli: 1. controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, durante e dopo il servizio; 2. tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e Io specchio retrovisore, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal motore gli eventuali residui di lubrificante e polvere; 3. accertare se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo; 4. assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti; 5. assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessitino di registrazione; 6. accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica. Inoltre assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, il tergicristallo e le relative spazzole efficienti; 7. serrare tutti i dadi e le viti dell'autoveicolo che per effetto del traballamene durante la marcia risultassero allentati; 8. controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo. Asportare inoltre i sassi o corpi estranei incastrati tra le ruote gemelle e segnalare al superiore da cui dipende, per i provvedimenti del caso, le eventuali lesioni o l'usura anormale dei pneumatici o dei cingoli; 9. tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto; 10. vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie, ganci di traino, fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria. B. Per i motocicli 1. controllare l'olio nella coppa e tenere pulito il motomezzo asportando la polvere, il fango e gli eventuali residui di lubrificante; 2. accertare se vi sono perdite di carburante dal serbatoio, dai rubinetti o giunti, daiie tubazioni, dai carburatore e di lubrificante dalla coppa. Quando i veicoli necessitino di manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, il conduttore dovrà darne comunicazione a! settore Tecnico che provvedere a segnalare l'officina incaricata della riparazione del mezzo.