Informazione tecnica
dei valutatori KIWA ITALIA
Numero 9, 2 settembre 2014
Valutazione conformità macchine
Circolare ACCREDIA n.13/2014
Lo scorso 22 luglio il dipartimento di Certificazione e ispezione di Accredia ha pubblicato la
Circolare n.13/2014, dal titolo “Valutazione della conformità delle macchine e attrezzature di
lavoro, ai fini del rilascio di certificati BS OHSAS 18001:2007”.
Il documento ribadisce alcuni concetti che ci aspettiamo siano già in toto considerati nel corso
degli audit SCR, ciò nonostante pare opportuno puntualizzarne ugualmente i contenuti.
In occasione degli audit nello schema SCR, il Gruppo di Audit dovrà valutare che Organizzazione
abbia effettuato:
 una valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art.70 del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i. (presenza della marcatura CE o, per le attrezzature costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto – e, quindi, non
marcate CE - una valutazione di conformità all’allegato V del Decreto 81/08 e s.m.i.),
 una valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., relativa all’uso macchine nel
contesto aziendale.
Le evidenze rispetto a quanto sopra sono da riportarsi nelle apposite sezioni della
checklist legislativa MD-60, rispettivamente ai punti 3.1 e 3.2. Non è necessario riportare
evidenza di ogni singola attrezzatura, ma dovrà essere adottato un congruo campionamento (ad
es. privilegiando le attrezzature con un profilo di rischio più grave) e si dovrà verificare che quanto
visto sia sistematicamente applicato a tutte le attrezzature aziendali.
Ovviamente si dovrà appurare che siano effettivamente utilizzate solo le attrezzature in tutto
conformi ai requisiti cogenti, e segregate o dismesse tutte le altre.
Qualora, a fronte della valutazione dei rischi effettata, siano decisi specifici interventi (incluse
azioni di tipo organizzativo e procedurale) o modifiche che comportino miglioramenti ulteriori
rispetto a quanto previsto dalla legislazione, l’Organizzazione dovrà aver identificato le priorità e
approvato di un cronoprogramma per la loro attuazione, comprensivo di tempi, responsabilità e
stanziamento delle relative risorse economiche.
L’effettiva attuazione di tale cronoprogramma dovrà essere monitorata nel corso dei successivi
audit, registrando e giustificando eventuali scostamenti.
Cosa valutare in audit?

Presenza di specifica valutazione di conformità ai requisiti
macchine e delle attrezzature presenti (4.3.1);

Presenza di specifica valutazione del rischio residuo associato a macchine e attrezzature
(4.3.1);

Definizione di eventuali interventi di miglioramento e relativo cronoprogramma (4.4.6)

Attuazione nel tempo del cronoprogramma (4.5.1)
applicabili per ciascuna delle
Impianti termici
Prorogati i termini per la redazione dei nuovi libretti di impianto
Con Decreto Ministeriale 20 giugno 2014 è stata prorogata al prossimo 15 ottobre 2014 la
scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di
efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva debbano essere
conformi ai modelli di cui al D.M. 10 febbraio 2014.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha infatti ritenuto opportuno prorogare la precedente
scadenza del 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere
più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli
impianti termici degli edifici.
Peraltro quella del 15 ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla
sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in
occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R.
74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.
Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle
nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.
Cosa valutare in audit?

Verificare l’avvenuto recepimento del decreto (4.3.2)

Una volta scaduti i termini, verificare che l’organizzazione abbia controllato l’aggiornamento
della documentazione da parte del soggetto incaricato della manutenzione degli impianti
termici (4.4.6)
Novità in materia ambientale
In vigore il “Decreto Competitività”
La l.11 agosto 2014, n.116 ha convertito con modifiche il D.L. 24 giugno 2014, n.91 (c.d. “Decreto
Competitività”), che fra le altre cose introduce alcune novità in campo ambientale. Il decreto è
entrato in vigore lo scorso 21 agosto.
Merita qui segnalare alcune delle novità introdotte.
 l’art.11, c.5, posticipa di nove mesi (ora il 12 gennaio 2015) il termine per la dismissione dei
sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze ozono lesive stabiliti dal D.L. 13
settembre 2013, n.108 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti
dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). I detentori
di tali sistemi ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione
dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza. Tale comunicazione deve essere fatta
secondo il formato definito con allegato 1 al decreto.
 l’art.11, c.7, prevede che l’integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili
prevista dall'art.284, c.2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., se non espletata in
precedenza sia effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro
il 25 dicembre 2014).
 in tema di rifiuti, l’art.13, c.4 tenta di coordinare la disciplina delle procedure semplificate di
recupero dei rifiuti con i Regolamenti comunitari in materia di End of Waste. Il decreto
specifica che, le attività di trattamento dei rifiuti disciplinate dai Regolamenti End of Waste
sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai
predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a. alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b. alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c. alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d. alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
Al comma 8-quinques si conferma, inoltre, che l'operazione di recupero può consistere nel
mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli
stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste.
Il comma 8-sexies, infine, stabilisce che i soggetti che effettuano operazioni di recupero di
materia prima secondaria dai rifiuti oggetto di Regolamenti End of Waste adeguano le proprie
attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei Regolamenti medesimi. Diversamente può essere richiesta
autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art.208 del D. Lgs.152/06. Fino alla scadenza di tale
termine è ammessa la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle procedure
semplificate precedenti, ferme le quantità massime di rifiuti trattabili autorizzate secondo le
procedure semplificate.
 in tema di classificazione dei rifiuti l’art.13, c.5 va a modificare l’Allegato D alla parte IV del
D.Lgs.152/06, stabilendo che:
1. la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente
codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza
alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15,
possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non
pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso,
per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le
proprietà di pericolo che esso possiede.
5. se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e
non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le
caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le
modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono
essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. la classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di
produzione.
Cosa valutare in audit?

Verificare l’avvenuto recepimento del decreto (4.3.2)

Verificare l’aggiornamento delle pertinenti procedure di controllo operativo (4.4.6)

Verificare l’aggiornamento degli scadenziari legislativi, quando applicabile (4.5.2)
Efficienza Energetica
Recepita la Direttiva 2012/27/UE
Il D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102 entrato in vigore lo scorso 19 luglio, recepisce la Direttiva
2012/27UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Non è questa la sede per una disamina approfondita del provvedimento, si ritiene però utile
segnalare che l’’art.8 stabilisce per le grandi imprese l’obbligo di eseguire una diagnosi
energetica entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni. Per grande impresa si
intende l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
Tale diagnosi deve essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione
dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei
siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, in conformità a quanto definito nell'allegato 2 al
decreto.
L’obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione
conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione
in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato
2 al decreto.
I risultati di tali diagnosi devono essere comunicati all'ENEA e all'ISPRA.
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (19/07/16), le diagnosi
energetiche dovranno essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi
del Regolamento (CE) 765/2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento,
in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'art.12, c.3,
relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS
l'organismo preposto e' ISPRA.
Cosa valutare in audit?
 Verificare l’avvenuto recepimento del decreto (4.3.2)
 Verificare che l’organizzazione abbia correttamente valutato l’assoggettabilità
adempimenti e, in tal caso, la programmazione degli interventi necessari (4.5.2)
agli
Albo Gestori Ambientali
Fra pochi giorni in vigore il nuovo Regolamento
Il prossimo 7 settembre entrerà in vigore il D.M. 3 giugno 2014, n.120, recante il nuovo
“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo
nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili
tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
Il provvedimento modifica profondamente la prassi preesistente e introduce alcune novità
significative che merita segnalare.
L’art.8 ridefinisce le categorie di iscrizione all’Albo introducendo alcune novità:
 categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152;
 categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori,
installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
 categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui
all'art.194, c. 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
Lo stesso articolo, al comma successivo, stabilisce che “fermo restando quanto previsto
all'art.212, c.7, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nel rispetto delle norme che disciplinano il
trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di
cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta
variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Il comma 3, invece, stabilisce che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale
di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla
categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria,
della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Per quanto concerne il procedimento di iscrizione all’Albo, si segnala che l’art.15, c.3, lett.a)
consente al Responsabile Tecnico di attestare l’idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti su
strada, senza necessità di ricorrere alla perizia giurata di un professionista come prima richiesto.
Per quanto concerne le variazioni, infine, l’art.18 prevede che le variazioni effettuate al registro
delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione
sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni
si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per
via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione
regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione
alle imprese o agli enti interessati.
Per quanto riguarda il periodo transitorio, si stabilisce che le iscrizioni valide alla data di entrata
in vigore del decreto restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza, così come restano valide
ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del decreto.
Cosa valutare in audit?

Verificare il recepimento del decreto (4.3.2)

Verificare la corretta valutazione degli adempimenti necessari e delle relative tempistiche
(4.5.2)
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