QUESTIONI NAVI COMPAGNIA DELLE ISOLE - SIREMAR
RIPOSI COMPENSATIVI
Buste paga a partire dal mese di LUGLIO 2013 al 30/06/2015; si riscontrano difformi
contabilizzazioni e riporti dei RIPOSI COMPENSATIVI rispetto a quanto previsto dal CCNL 5 GIUGNO
2007 .
(prima di luglio 2013 i valori non veniva riportato su statino paga e nulla lasciava intendere diverso
conteggio).
dal GIUGNO 2013 al GIUGNO 2015 si riscontra errore di SCOMPUTO DEL SABATO, l’interpretazione
del CCNL 5 GIUGNO 2007 viene volutamente equivocata, si vuole confondere la posizione in
turnazione licenza con la diversa condizione di sbarcato per “ROTAZIONE SOCIALE”, dove è
previsto lo scomputo del sabato circostanza che si verifica a conclusione del periodo di 4 mesi per
il personale, derogato in mesi 6 per i Comandanti e DD.MM. (accordo interaziendale del
10/06/2013) lo scomputo del sabato è previsto anche quando posto in godimento R.C. oltre la
regolare turnazione di licenza.
Mancata applicazione di quanto riportato al paragrafo 4 dell'Art. 20 del C.C.N.L.
2007 (Comandanti e Direttori di Macchina) che dispone: "Terminato il periodo di riposo di cui al
paragrafo 3) l'eventuale rimanenza del restante 50% dei sabati maturati e non fruiti verrà liquidata
con la relativa indennità sostitutiva al reimbarco".
ALTERATO CONTEGGIO FERIE PER L’ANNO DI RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO,
(Art. 34, comma 1, C.C.N.L. 5 GIUGNO 2007 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
5 GIUGNO 2007 PER L'IMBARCO DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DELLE SOCIETÀ ESERCENTI I
SERVIZI MARITTIMI, POSTALI E COMMERCIALI DI CARATTERE LOCALE CAREMAR-SAREMARSIREMAR-TOREMAR. (al netto dei 5,666 sabati contenuti le ferie nette del sabato sono pari a
giorni 28,333 pari a 18,89 ore ferie mensili al netto dei sabati come venne sempre fatto.)
(ricordiamo che 34 gg. : 6 = 5,666 giornate di sabati contenuti nelle ferie pertanto al netto dei
sabati le ferie diventano 34 gg. - 5.666 = 28,333 gg. : 12 = 2,36 gg. x 8 = 18,89 ore ferie mensili al
netto dei sabati come venne sempre fatto.)
Per la qualifica di Comandanti e Direttori di Macchina vi è secondo CCNL 5 GIUGNO 2007 un
riconoscimento di 37 giorni di ferie per l’anno di rapporto di lavoro privatistico, (Art. 48, comma 1,
C.C.N.L. 2007 Comandanti e Direttori di Macchina e come da regola “il godimento delle ferie
compete in corso di imbarco”. (al netto dei 6,166 sabati contenuti le ferie nette del sabato sono
pari a giorni 30,833 pari a 20,56 ore di ferie al mese)
(ricordiamo che 37 gg. : 6 = 6,166 giornate di sabati contenuti nelle ferie pertanto al netto dei
sabati le ferie diventano 37 gg. - 6,166 = 30,87 gg. : 12 = 2.57 gg. x 8 = 20,56 ore ferie mensili al
netto dei sabati come venne sempre fatto.)
SCOMPUTO FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI
Art. 19, comma 4 C.C.N.L. 5 GIUGNO 2007 EQUIPAGGI SOCIETÀ REGIONALI, che stabilisce che durante
l’imbarco al marittimo in posizione di fruire dei riposi compensativi e franchigie, la giornata del
sabato non sarà considerata come franchigia o riposo.
Quote R.C. Linea come da CIRCOLARE N. 59/SMS 28-11-2013 allegato “A”, per turistica
7/7. (quote accreditate per effettivi giorni di navigazione ed effettiva presenza a bordo).
Inoltre il tutto è stato eseguito secondo istruzioni in ordine di servizio del D.P.A. Com.te Li Volsi
Giuseppe.
MANCATO COMPUTO FERIE AL PERSONALE C.R.L.
quando in infortunio o malattia e quindi in assistenza sanitaria indennizzata.
PREMIO DI PRODUTTIVITA' personale C.R.L. e T.P.
Busta paga mese MARZO 2014; è stato riconosciuto solo parte del “premio di produttività”
GIUGNO-DICEMBRE 2013 basandosi solo alla quota di base centesimale legata alla presenza fisica,
GENNAIO 2014/GIUGNO 2014 - MAGGIO 2014/DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015/GIUGNO 2015
non è stato riconosciuto nulla rispetto a quanto prevede invece accordo interaziendale vigente del
10/06/2013.
Ricordiamo che dal 2014 le quote del premio di produttività doveva essere aumentato del 5%.
Ricordiamo che grazie all'accordo del 10/06/2013 fondato sulla produttività l'azienda ha potuto
avere accesso ai benefici del DPM 22/01/2013 ottenendo un abbattimento del cuneo fiscale.
Quello stesso accordo che l'azienda ad oggi non sta rispettando integralmente nei confronti del
personale navigante.
SCATTI DI ANZIANITA’
Busta paga del mese AGOSTO 2014; erroneamente viene riportato 1° scatto 2% senza altra
effettiva influenza . Ricordiamo che il 1° scatto di anzianità (del 5%) successivamente al primo
scatto biennale, maturando ulteriori analoghi requisiti, dovranno essere corrisposti altri 4 scatti
biennali (pari al 3% cadauno) fino al tetto massimo di 17%.
MANCATO RICONOSCIMENTO INDENNITA’ IN BUSTA PAGA
Mancato riconoscimento delle indennità 37% minimo contrattuale conglobato come previsto dall’
art. 6 punto 2 del C.C.N.L. (Comandanti e Direttori di Macchina) per quelle occasionali giornate
prestate per disposti viaggi di servizio e/o per missione.
GIORNATA DI IMBARCO E DI SBARCO
Non viene riconosciuta come prevedono i CC.CC.NN.LL. nei casi di imbarco con nuova convenzione
, sbarco e trasbordo.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Non è stata presa in considerazione la clausola di salvaguardia con formula “ad personam” come
da accordo 10/06/2013
SUPERMINIO NON ASSORBIBILE
Modificato valore del dopo stipula dell’accordo. Questo ha falsato i parametri di valutazione
dell’accordo.
RIPARTIZIONE DI FESTIVI - SABATI - DOMENICHE E FERIE
La media giornaliera contabilizzata in busta paga pari a
12 gg. FESTIVITA' +
52 SABATI +
52 DOMENICHE +
34 giorni di ferie EQUIPAGGIO oppure 37 giorni di ferie COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA
Risulta non essere rispettosa rispetto al reale impiego dei marittimi interessati. Praticamente non
fa differenza per chi "sfortunatamente" rimane a bordo nei giorni festivi rispetto chi
"fortunatamente" rimane libero.
NEL PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE PERSONALE IL COSIDDETTO PNR
Spesso non viene riconosciuto quanto riportato con un anonima risposta "NON PREVISTO" - "NON
CONTEMPLATO" - "NON AUTORIZZATO" nonostante il personale abbia prestato il disposto
impiego.
CORSE STRAORDINARIE FUORI LINEA
Sono troppo frequenti con un carico di lavoro aggiuntivo senza alcuna gratifica al soprappiù di
impiego.
TURNAZIONI
Spesso non sono rispettose dell'accordo 10/06/2013.
ದ I - Scomputo riposi compensativi nella giornata del sabato feriale in corso
di licenza in posizione da imbarcati, ovvero con convenzione di imbarco
accesa per non essere intervenuto lo sbarco. b) C.C.N.L. Aliscafi.
ದ La previsione contrattuale è chiara. L'art. 10 c.c.n.l. prevede espressamente
che “1) Per le ore di lavoro prestate … nella giornata del sabato … saranno
riconosciute altrettante ore di riposo compensativo; 2) Al marittimo che
usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata
come riposo compensativo”. L'interpretazione esegetica non lascia adito a
dubbi. Sintatticamente la proposizione “la giornata del sabato non sarà
considerata come riposo compensativo” rende impossibile la lettura che “la
giornata del sabato non produce riposo compensativo”. L'interpretazione
secondo l'indagine della volontà dei contraenti (art. 1362 c.c.) pone una regola
basilare: le clausole del contratto vanno interpretate nel senso in cui abbiano
un significato ed esprimano una volontà, piuttosto che nel senso in cui non
abbiano senso e risultino superflue. La norma quindi non può essere
interpretata nel senso che significherebbe che durante il godimento di riposi
compensativi nelle giornate del sabato non maturano ulteriori riposi
compensativi “su compensativi”. Ciò perchè ove interpretata in tal senso non
avrebbe alcun significato in aggiunta o specificazione a quanto previsto al
primo comma, ossia che i riposi compensativi maturano per le ore di lavoro
prestate. In altre parole, se già la norma dice che i compensativi maturano per
le sole ore di lavoro prestate e quindi è evidente che non maturano per ore di
lavoro non prestate, non avrebbero avuto le parti alcuna ragione logicamente
plausibile per inserire al secondo comma la previsione che “al marittimo che
usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata
come riposo compensativo” se non quella, per l'appunto, di impedire che i
sabati non lavorati possano essere scomputati dai riposi compensativi maturati
per le ore di lavoro prestate nelle giornate di sabato lavorate.
ದ CCNL SOCIETA' REGIONALI
ದ . La previsione contrattuale è chiara. L'art. 19 comma 2 del c.c.n.l. prevede che
“Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell'orario normale del
sabato sulle navi … sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo” .
Al comma 4 si prevede che “Al marittimo che usufruisce dei riposi
compensativi e delle franchigie la giornata del sabato non sarà considerata
come franchigia o riposo compensativo”. L'interpretazione esegetica non
lascia adito a dubbi. Sintatticamente la proposizione “la giornata del sabato
non sarà considerata come franchigia o riposo compensativo” rende
impossibile la lettura che “la giornata del sabato non produce riposo
compensativo”. L'interpretazione secondo l'indagine della volontà dei
contraenti (art. 1362 c.c.) pone una regola basilare: le clausole del contratto
vanno interpretate nel senso in cui abbiano un significato ed esprimano una
volontà, piuttosto che nel senso in cui non abbiano senso e risultino superflue.
La norma quindi non può essere interpretata nel senso che significherebbe che
durante il godimento di riposi compensativi nelle giornate del sabato non
maturano ulteriori riposi compensativi “su compensativi”. Ciò perchè ove
interpretata in tal senso non avrebbe alcun significato in aggiunta o
specificazione a quanto previsto al secondo comma, ossia che i riposi
compensativi maturano per le ore di lavoro prestate. In altre parole, se già la
norma dice che i compensativi maturano per le sole ore di lavoro prestate e
quindi è evidente che non maturano per ore di lavoro non prestate, non
avrebbero avuto le parti alcuna ragione logicamente plausibile per inserire al
secondo comma la previsione che “al marittimo che usufruisce dei riposi
compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata come riposo
compensativo” se non quella, per l'appunto, di impedire che i sabati non
lavorati possano essere scomputati dai riposi compensativi maturati per le ore
di lavoro prestate nelle giornate di sabato lavorate. Ancora più evidente è il
riferimento alle “franchigie” perchè anche solo ipotizzare che il sabato a terra
possa produrre diritto a “franchigia” è un assurdo. La “franchigia” è la
situazione del marittimo imbarcato libero da guardia e non è un prodotto di
attività lavorativa, bensì un semplice modo di essere della turnistica di bordo
nella distribuzione fra ore effettive lavorate e ore libere dal servizio .
ದ ದ CCNL Capitani L.C. al comando e C.d.M. alla direzione di macchina
delle navi dell'armamento libero e delle Società del Gruppo Tirrenia non
in regolamento organico. L'art. 46 c.c.n.l. rubricato “giorni festivi e sabati
durante l'imbarco” prevede le modalità di maturazione dei compensativi per i
sabati e i festivi lavorati. Non prevede però le modalità di “scomputo” dei
compensativi stessi né per i festivi né per i sabati e in particolare non prevede
se dai compensativi maturati vada scomputata o meno la giornata del sabato “a
terra”. L'art. 20 c.c.n.l. rubricato “periodo di riposo in C.R.L.” prevede che il
C.te o il D.M. in CRL avrà diritto ad un periodo di riposo dalla data dello
sbarco, pari a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati …
e che detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario con
esclusione delle domeniche ed eventuali festività. Tutte queste norme vanno
lette secondo interpretazione sistematica e organica, in combinato disposto con
l'art. 19 c.c.n.l.(per il personale in c.r.l.) e 32/ter c.c.n.l. (per il personale in
T.P.), rubricato “periodo di imbarco” che stabilisce lo sbarco del marittimo al
termine del periodo previsto (4 mesi con elasticità di 30 giorni) per rotazione
sociale (c.r.l.) o per avvicendamento (T.P.). Il trattamento contrattuale dei
sabati – quanto al recupero – è quindi differente rispetto agli altri due contratti.
La ragione della diversità di trattamento sta nella profonda diversità del
presupposto contrattuale. Altro è l'organizzazione del lavoro a bordo nella
navigazione di lungo corso, dove il marittimo durante il periodo lavorativo
rimane a bordo tutti i giorni per 24 ore al giorno, salvo ovviamente le
franchigie giornaliere, e alla fine del periodo di imbarco “sbarca” risolvendo la
convenzione di arruolamento e liberandosi da ogni responsabilità inerente al
ruolo, e altro è l'organizzazione del lavoro nella navigazione regionale o
aliscafi, dove il marittimo rimane imbarcato anche quando si trova fisicamente
a terra per riposo e quindi in definitiva è imbarcato senza soluzione di
continuità per 12 mesi all'anno. La diversità del presupposto contrattuale ha
fatto sì che nel contratto dell'armamento libero non sia regolamentato il
godimento dei riposi compensativi a terra durante l'imbarco per la semplice
ragione che non è previsto il godimento di compensativi se non dopo lo sbarco
del marittimo perchè immaginare il godimento dei compensativi “a bordo”
durante il periodo di imbarco di lungo corso è un assurdo. Durante l'imbarco e
finché dura l'imbarco, pertanto, che il marittimo sia a bordo a lavorare o a terra
per franchigia, non scomputa e non può scomputare alcun riposo
compensativo o giorno di ferie perchè tale scomputo non è previsto dal
contratto. Solo dopo lo sbarco formale e quindi dopo la risoluzione della
convenzione di arruolamento il marittimo di lungo corso può godere di riposi e
ferie e in tal caso – ma solo in tal caso - i sabati devono considerarsi
scomputabili. In conclusione si ritiene che – mancando una disciplina
contrattuale specifica per la fattispecie della franchigia a terra con libretto
imbarcato – possa applicarsi per analogia la normativa contrattuale prevista
per le altre due tipologie di lavoro (aliscafi e regionali) che entrambe – non a
caso – escludono la computabilità dei sabati a terra in licenza-franchigia da
imbarcati, come riposi compensativi goduti. - I
ದ – Computo del mancato riposo.
ದ Nessuna norma contrattuale può porsi in contrasto con una norma di legge
vigente allorché di ordine pubblico e quindi non derogabile. Certamente la
normativa sull'orario di lavoro, ancor più in ambito marittimo di rilevanza
pubblicistica ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, è certamente
inderogabile ponendo nel nulla le clausole contrattuali difformi. Ma occorre
leggere “per bene” la norma e capire quale è la sua portata precettiva, in
particolare capire se la legge stabilisce un “orario legale tassativo di lavoro” (e
sarebb incostituzionale per violazione dell'art. 41) un “orario minimo di lavoro”
(come potrebbe essere per i pubblici dipendenti) o un “orario massimo di
lavoro” . L'art. 3 del D.Lgs. 108/2005 recita: 2. I LIMITI dell'orario di lavoro
o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: a) il numero
massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a: 1) 14 ore su un
periodo di 24 ore; e 2) 72 ore su un periodo di sette giorni; ovvero b) il
numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore su un
periodo di ventiquattro ore; e 2) 77 ore su un periodo di sette giorni. 3. Le ore
di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei
quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore. La Legge, quindi
dispone la nullità delle pattuizioni contrattuali che obblighino il lavoratore a
prestare un orario lavorativo minimo superiore al massimo consentito dalla
legge e che gli attribuiscano un riposo massimo inferiore al minimo stabilito
dalla legge. Non viceversa. In altre parole, sarebbe nulla per violazione di
legge una disposizione contrattuale che stabilisse due guardie al giorno di sette
ore consecutive intervallate da due riposi di 5 ore, ovvero un servizio di 15 ore
consecutive e 9 di riposo etc. La stessa 108/2005 ad esempio prevede all'art. 8
che il marittimo ha diritto ad un periodo di ferie minimo di 30 giorni l'anno.
Ciò non significa che sono illegittime le previsioni contrattuali di 34 giorni di
ferie ! Pertanto la pattuizione contrattuale che prevede una prestazione
lavorativa che in ogni caso garantisca un riposo di 8 ore consecutive (anziché
il minimo di legge di 6 ore consecutive) non è incisa dalla legge in quanto –
fermo il limite massimo di 14 ore di servizio, non viola alcuno dei limiti
massimi e minimi di legge . Del pari il “mancato riposo” fra le 8 ore e le 6 ore
può certamente essere compensato con franchigia come da contratto, non
ostandovi alcuna norma del D.Lgs. 108/2005 . Al disotto delle 6 ore minime di
riposo continua ad operare la previsione di “compenso contrattuale”, ma
ovviamente tale circostanza è illegale e sanzionata a termini dell'art. 9 D.Lgs.
108/2005 che prevede: 2. Il comandante della nave è punito con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione
dell'articolo 5, comma 2.(ossia il mancato rispetto degli orari massimi di
lavoro e minimi di riposo previsti dall'art. 3). Il marittimo può anche
denunciare comandante e armatore e costituirsi parte civile in sede penale per
il risarcimento del danno morale e biologico subito . Solo per completezza,
considerando l'articolazione di 6 + 6 ore appare solo il caso di evidenziare che
a termini dell'art. 2 D.Lgs. 108/2005 «ore di lavoro»: Sono computate nella
durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto,
anche gli appelli e le esercitazioni . In conclusione, l'articolazione dell'orario
di lavoro in 6+6 è legittima con riferimento all'art. 3 D.Lgs. 108/2005, ma
comporta l'attribuzione del beneficio contrattuale pattuito delle ore di
franchigia dovute per mancato riposo rispetto alle 8 ore di riposo minimo
contrattualmente pattuito
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