40
ANNI
h
s
a
l
f
FISCAL
40
ANNI
Quadro fabbricati, rincari e complicazioni
DI QUALITÀ E SERVIZI
N. 7-8 Anno XXI - Luglio/Agosto 2014
DI QUALITÀ E SERVIZI
Nonostante gli annunci di semplificazioni,
contribuenti alle prese con i nuovi tranelli delle istruzioni
di Oliviero Franceschi
I
l fatto che la compilazione
del modello Unico non fosse tutta rose e fiori, i contribuenti avevano imparato da tempo a metterlo nel conto. Ma per
i redditi da fabbricati, oltre alle
maggiori tasse, la complessità
delle istruzioni è stata nuovamente accresciuta...
I.P.
Più tasse sugli affitti
Come molti contribuenti stanno
toccando con mano, alcune decisioni prese dal governo negli
anni passati e mantenute candidamente dai governi successivi,
come tutti i nodi sono arrivate al
pettine: è scesa infatti nettamente la franchigia sui redditi da
locazione dal 15% del passato al
modesto 5% dell’Unico 2014.
Questo significa che a parità di
canone di locazione percepito i
proprietari pagheranno ancora
più tasse, oltre naturalmente all’Imu e alla Tasi che appena tre
anni fa nessuno neanche si sognava. Ad esempio, la signora
Giulia, proprietaria di un locale
commerciale affittato a 1500
euro al mese, con un canone
annuo quindi di 18.000 euro
l’anno, in passato pagava le tasse sull’85% del canone e cioè su
15.300 euro (cioè 18.000 x
85%), mentre quest’anno pagherà le tasse su 17.100 (cioè 18.000
x 95%), come se avesse guadagnato di più. Facendo due conticini, nel 2014 la signora Giulia avrà 1800 euro in più di reddito e pagherà 486 euro in più
solo di saldo Irpef, senza contare gli acconti e le addizionali
regionali e comunali…
Irpef su alcune seconde case
Ma non solo i proprietari di
immobili affittati hanno maggiori imposte da versare: anche
un’altra categoria quest’anno é
penalizzata.
Molti lettori ricorderanno che la
grande novità dell’anno scorso
era che gli immobili soggetti ad
Imu e non affittati andavano si
indicati nella dichiarazione dei
redditi, ma non erano tassati né
da Irpef né dalle addizionali.
Questo perché l’Imu era nata proprio come imposta che sostituiva l’Irpef e le addizionali all’Irpef. Quest’anno però assistiamo
ad un parziale passo indietro: una
parte degli immobili soggetti ad
Imu e non affittati continueranno a essere esenti da Irpef mentre un’altra parte, sicuramente
più piccola, degli immobili soggetti ad Imu e non affittati sarà
invece tassata al 50%. Precisamente sono nuovamente soggetti ad Irpef al 50% gli immobili
Sommario
2-3 Unico 2014: rincari
4
6
e complicazioni
Redditometro
L’Esperto risponde
10 Lo sapevate che...
13 Vendere casa senza tasse
14 Scadenze
WWW. EDIPROITALIA.IT
2
posseduti nello stesso Comune
dove il contribuente ha la proprietà dell’abitazione principale.
Inutile dire che la norma non
manca di produrre talvolta effetti singolari: se un contribuente
che risiede in un piccolo Comune è proprietario sia dell’abitazione principale che di una seconda casa (entrambe nello stesso Comune), su quest’ultima pagherà l’Irpef al 50%; viceversa
il suo vicino, che è proprietario
sia dell’abitazione principale
situata nel Comune che di una
seconda casa situata invece nella città accanto, non pagherà.
Compilazione, missione
impossibile
Nell’era dell’annunciata semplificazione le regole per la compilazione del quadro dei Fabbricati del Modello Unico 2014 marciano decisamente in contro tendenza. Il problema è che i cambiamenti si succedono nel tempo
apparentemente senza un piano
di lungo periodo e le modifiche
si sovrappongono una sull’altra
rendendo la comprensione del
quadro sempre più difficile. Per
fortuna le istruzioni ministeriali
tracciano veramente molto bene
la compilazione del quadro “B”
e rimangono la vera unica guida
da seguire per non avere problemi. Resta però il fatto che per la
sola compilazione di questo quadro si tratti di studiare molto
bene oltre dieci pagine fittissime
di istruzioni e casi particolari
oggettivamente molto complessi.
Solo per dare un idea di sintesi:
occorre partire dalla rendita catastale a colonna 1, ma attenzione,
senza più riportare la rivalutazione del 5% degli scorsi anni. Passando a colonna 2, riportiamo il
codice relativo all’utilizzo che
Fiscal Flash
l’immobile ha avuto nel 2013;
negli anni la casistica è continuamente variata: potete scegliere
tra ben 15 casi di utilizzo ben
spiegati a pagina 27 delle istruzioni ministeriali, con rimandi
alla relativa appendice. Dopo tante colonne, alcune ricche di nozioni e casi particolari, si arriva
alla determinazione del reddito:
impossibile descriverla in questa
sede, rimandiamo per mera curiosità alle pagine da 29 a 33 delle Istruzioni Ministeriali.
Bisognerebbe tener presente che
il quadro dei fabbricati RB é
quello più popolare, rivolto a
chiunque abbia una casa, anche
solo la prima ed unica, e probabilmente è privo di una specifica Laurea volta a gestirne gli
aspetti fiscali…
Punto di partenza
Presentano il quadro RB tutti
coloro che possiedono a titolo di
proprietà, uso, usufrutto o altro
diritto reale, fabbricati situati in
Italia che sono o devono essere
iscritti, con attribuzione di rendita, al catasto edilizio urbano:
un insieme perciò vastissimo,
che abbraccia la maggior parte
dei cittadini. Tra gli obbligati
figura anche il coniuge superstite che gode del diritto di abitazione sulla casa familiare, pertinenze comprese (da dichiarare al
100% a prescindere dalla quota
di possesso). Il nudo proprietario, invece, non deve dichiarare
nulla. Nel quadro RB finiscono
anche i locali per la portineria,
l’alloggio del portiere e gli altri
servizi di proprietà condominiale dotati di autonoma rendita
catastale, i quali vanno dichiarati dal singolo condomino quando la quota di reddito che gli
spetta per ciascuna unità immo-
biliare è complessivamente superiore a 25,82 euro oppure, in
ogni caso, se sono affittati oppure si tratta di negozi.
Occorre indicare la rendita catastale ma senza rivalutarla del
5%: perciò per chi copiasse i
dati dall’Unico dell’anno passato attenzione ai passi falsi. Per i
fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata quella presunta.
Le date importanti
Buone notizie per contribuenti,
professionisti e Caf: è stata concessa una proroga per i versamenti per coloro che esercitano
attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di
settore: si potranno versare le
imposte che vengono dall’Unico 2014 entro il 7 luglio 2014.
Scaduto questo termine nulla è
perduto: i contribuenti avranno
tempo per effettuare i versamenti entro il prossimo 20 agosto
con la piccola maggiorazione
dello 0,40%: in pratica su 100
euro di imposte occorrerà aggiungere a titolo di maggiorazione 40 centesimi.
La proroga interessa anche i contribuenti che, pur facendo parte
delle categorie per le quali sono
previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o
inapplicabilità, come ad esempio
nel caso di non normale svolgimento dell’attività o per chi ha
iniziato nel 2013 o ancora per i
contribuenti che rientrano nel
regime fiscale di vantaggio. Proroga anche per i contribuenti che
partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Per coloro invece che non rientrano tra i “fortunati” che beneficiano della proroga, la prima
Fiscal Flash
data per pagare era lunedì scorso 16 giugno. Resta comunque
aperta la possibilità di versare
le imposte entro il 16 luglio con
la piccola maggiorazione dello
0,40%.
In fila alla posta...
Per quanto riguarda invece le
scadenze per presentare il modello Unico le date sono molto
più ampie e specie se ci si avvale dei servizi telematici. La presentazione del modello in forma
cartacea alla posta andava fatta
entro il 30 giugno, ma solo per
i contribuenti che potevano ancora consegnare l’Unico a mano:
per la stragrande maggioranza
dei contribuenti infatti la presentazione del modello va fatta
esclusivamente per via telematica entro il confortante termine
del 30 settembre 2014.
Sono infatti esclusi dall’obbligo
dell’invio telematico solo i contribuenti che:
• pur possedendo redditi che
possono essere dichiarati con
il 730, non possono presentare
il modello 730;
• pur potendo presentare il 730,
devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri dell’Unico (RM, RT, RW, AC);
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Chi non appartiene ai casi suddetti, deve armarsi di un po’ di
pazienza in più e utilizzare la
presentazione via internet. Ricordiamo che la presentazione
telematica può avvenire anche
ricorrendo ad un intermediario
(professionista abilitato o Caf).
Con le proprie forze...
Per coloro che intendono fare
3
da soli, ecco qualche indicazione preliminare.
La prima cosa da sapere è che
restano immutati gli scaglioni di
reddito e le aliquote per calcolare l’Irpef, e sostanzialmente
rimane identico all’anno passato tutto il meccanismo di detrazioni che consente di pervenire
all’imposta.
Di conseguenza è sempre possibile usufruire delle detrazioni
per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, o per quelle di
lavoro autonomo ed impresa minore e delle detrazioni per alcuni redditi diversi e per l’assegno
del coniuge. Sono inoltre in
vigore le detrazioni per i familiari a carico, che spettano per
il coniuge, per i figli e per gli
altri familiari, alcune delle quali sono aumentate rispetto all’Unico 2013.
Detrazioni per i figli
più consistenti
Il “bonus” per i figli a carico,
piuttosto complesso da calcolare, diminuisce all’aumentare del
reddito del contribuente, fino ad
azzerarsi per i redditi più alti, in
base a delle formule matematiche da applicare alle detrazioni
“teoriche”.
Tanto per capire, le detrazioni
“teoriche” per i figli a carico
sono cresciute, rispettivamente,
da 800 a 950 euro per ogni figlio
maggiore di tre anni e da 900 a
1.220 euro per ogni figlio fino a
tre anni. A questi importi si
aggiungono altre 400 euro (invece che 220 euro come l’anno passato) se il figlio è portatore di
handicap. L’importo della detrazione “teorica”, cioè rispettivamente 950, 1.220, 1.350 e
1.620 euro, va poi moltiplicato
per un “coefficiente”, risultato di
una serie di operazioni algebriche, ottenendo l’esatto importo
da riportare nell’Unico (indispensabile seguire per questi calcoli
le istruzioni dell’Unico 2014).
Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i
quali si applicano le detrazioni
per figli a carico, spetta anche
un’ulteriore detrazione di 1.200
euro. Inoltre anche per il coniuge e per gli altri familiari a carico spetta una detrazione da “calcolare” in modo sostanzialmente simile e che in pratica diminuisce al crescere del reddito.
Abbattere l’imposizione
Naturalmente continuano ad
alleviare le sofferenze economiche degli italiani tutta una serie
di spese che il fisco riconosce
perché meritevoli e che possono
essere detratte dall’imposta o
dedotte dal reddito imponibile.
Tra le più comuni ricordiamo le
spese mediche, gli interessi sul
mutuo, le assicurazioni, i contributi per la colf, la detrazione per
i lavori in casa (36% e 50%) e
quella per il risparmio energetico (55% o 65%).
Ritira da
una copia
di
FISCAL
FLASH
4
Fiscal Flash
Redditometro, precisazioni dalle Entrate
Famiglia fiscale e famiglia anagrafica. Il Garante boccia
i dati desunti dalle medie Istat
di Alberto Martinelli
N
el periodo caldo delle dichiarazioni dei redditi, il fisco strizza l’occhio al redditometro: se
infatti il reddito dichiarato risulterà
non congruo con quanto ricostruito
dall’Agenzia, in futuro potrebbero scattare pesanti sanzioni...
Il nuovo redditometro
Il redditometro è uno strumento di
accertamento sintetico del reddito
secondo cui deve esistere una coerenza tra il reddito del cittadino e le spese sostenute. Il nuovo redditometro misura proprio la congruità tra quanto il
contribuente ha dichiarato e quanto il
fisco ha ricostruito in base alle spese
effettuate. A tal fine vengono considerate le tante informazioni ormai in possesso delle banche dati dell’Anagrafe
tributaria, come utenze, mutui, assicurazioni, acquisto di immobili, le spese
per il mantenimento dei beni di cui il
contribuente ha comunque disponibilità (come le spese per abitazioni, auto,
barche, di cui non risulti proprietario)
e le spese per la vita quotidiana, come
ad esempio quelle per alimenti, abbigliamento, e il tempo libero, queste
ultime stimate in base ai dati medi sui
consumi rilevati dall’Istat.
A ben vedere nelle mani dell’amministrazione ci sono un bel po’ di dati che
ormai da molto tempo sono nella piena disponibilità del fisco. Oltre all’anagrafe tributaria sono note all’Agenzia
delle Entrate anche tutte quelle informazioni fornite direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi,
come ad esempio le spese mediche
sostenute, le spese per i lavori in casa
per i quali ha chiesto la detrazione, i
contributi pagati per la colf, le spese
per assicurazioni, e via dicendo.
Famiglia anagrafica
a famiglia fiscale
A differenza del vecchio redditometro,
che valorizzava ogni singolo bene di
cui si disponeva attraverso coefficienti e moltiplicatori, il nuovo si basa per
la maggior parte su spese certe, effettivamente sostenute dal cittadino. Inoltre per la ricostruzione del reddito si
tiene conto anche della composizione
del nucleo familiare, con diverse tipologie individuate, e dell’area geografica di appartenenza.
Proprio riguardo alla famiglia, la procedura in prima approssimazione colloca il contribuente all’interno della
famiglia fiscale così come ricavabile
dall’anagrafe tributaria: coniuge, figli
e altri familiari a carico. Viceversa la
famiglia anagrafica, formata da tutti i
membri conviventi anche non a carico
fiscalmente e anche non parenti, potrebbe essere ben diversa. Pertanto la
Circolare n. 6 dell’11 marzo 2014 dell’Agenzia delle Entrate raccomanda ai
funzionari di ricostruire attentamente
la vera famiglia di riferimento del contribuente, che con il suo reddito complessivo potrebbe giustificare le spese
sostenute da quest’ultimo.
In mancanza di tale ricostruzione da
parte dell’ufficio, potrebbe essere il
contribuente stesso in sede di contraddittorio a chiarire bene la situazione
con l’ufficio e a verificare che il cosiddetto “lifestage” attribuitogli sia proprio quello giusto.
Il Garante e la magistratura
dalla parte del contribuente
Quello che finora faceva particolarmente tremare gli italiani, soprattutto
quelli onesti, poco inclini a combattere con l’amministrazione finanziaria, era da un lato il timore che prevalessero automatismi nell’attribuire
al cittadino un reddito ricostruito a
tavolino, grazie alla concorrenza di
elementi puramente statistici come
l’area geografica, il tipo di nucleo
familiare e le spese per consumi quotidiani definite dalle medie nazionali;
dall’altro lato la difficoltà di potersi
discolpare una volta chiamati in causa, dato che pochi tengono una con-
tabilità dettagliata delle proprie spese
da poter opporre validamente alle tesi
dell’amministrazione.
Riguardo al primo punto una grossa
mano al cittadino è giunta dal Garante e dai giudici tributari che hanno
bocciato la ricostruzione del reddito in
base alle medie Istat, dalle quali in un
primo tempo l’amministrazione sembrava volesse allegramente attingere.
Nella Circolare n. 6/2014 il dietrofront
dell’Agenzia appare inequivocabile: i
dati dei consumi ricavati dalle serie
statistiche saranno utilizzati solo in
presenza di elementi certi.
Addio alle spese presunte
con le statistiche
In particolare il Garante della privacy
ha ritenuto che la ricostruzione sintetica del reddito è corretta se basata su
“dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente
verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente”.
Perciò secondo l’Agenzia delle Entrate è dubbia l’utilizzabilità delle spese
medie Istat per ricostruire voci di spesa non agganciate a beni o a servizi
esistenti, mentre le medie Istat si possono utilizzare solo se connesse ad
elementi certi, quali il possesso e le
caratteristiche di immobili e di beni
mobili registrati. Ad esempio si potranno ricostruire a tavolino le spese
per la manutenzione degli immobili e
per acqua e condominio parametrandole ai metri quadrati effettivi delle
abitazioni e le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli, delle moto,
dei caravan, ecc…, rapportandole ai
KW effettivi.
Viceversa, le spese per beni e servizi
di uso corrente, determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della
tipologia di nucleo familiare ed area
geografica di appartenenza, non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del
contraddittorio.
N. 7-8 Anno XXI - Luglio/Agosto 2014 - FiscalFlash pubblicazione bimestrale, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20
lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel. 06 2031165 Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n.134-14/3/95 - Tutti i diritti riservati
SUBITO IN REGOLA CON LE NUOVE NORME
TASTO:
COD. CA
anto
mpi
di I
o
t
t
re
Lib
21
E26
EDA ID
1. SCH
__
______
______
______
ENTIFI
DE
CATIVA
PIANTO
LL’IM
TO I (A
ALLEGA
rt. 1)
ste
pianto esi
retto im
zione lib
Compila
nte
TO
neratore
TERVEN
e del ge
GIA IN
stituzion
o .........
POLO
....
.. Intern
ne So
1.1 TI
............
ala ........
..........
utturazio
............
....... Sc
............
Ristr
e
in data
lazzo .... ........................
O
lazion
DIFICI
........ Pa
a instal
....
’E
N.
ov
....
..
E.8
LL
....
Nu
....
....
DE
........
E.7
vincia ....
AZIONE
............
E.6
Pro
IN
....
...
....
ST
E.5
............
............
NE E DE
............
E.4
............
ICAZIO
............
............
E.3
1.2 UB
............
E.2
............
....
....
....
....
....
........
a: E.1
Indirizzo ........................
Categori
....
3)
Comune
iare
)
...... (m 3
immobil
....... (kW
............
la unità
............
to: ........
RVIZI
.... (m )
Singo
............
(kW)
............
riscalda
ENTI SE
....
do
....
lor
............
...........
I SEGU
utile ....
............
Volume do raffrescato:
FARE
(kW)
............
Potenza
lor
SODDIS
...........
............
Volume
............
ATO A
za utile
....
IN
....
ten
ST
....
Po
........
ICO DE
utile ....
TERM
ria (acs)
Potenza
da sanita
PIANTO
1.3 IM
acqua cal
..........
............
zione di
ale
............
Produ
ne invern
............
atizzazio
............
....
....
iva
Clim
...........
........
ne est
............
............
atizzazio
............
............
Clim
............
............
............
............
............
Altro
............
....
....
....
E
Altro
VETTOR
UIDO
GIA FL
Aria
POLO
gorifera
1.4 TI
hina fri
RATORI
erazione
a
Macc
I GENE
e / trigen
Acqu
GIA DE
nerazion
LO
PO
Coge
ore
LLA TI
a di cal
IONE DE
......
Pomp
DUAZ
mento
............
VI
ca
....
e
DI
....
res
ion
aff
1.5 IN
............
Teler
combust
GRUPPO FRIGO
............
ratore a
............
Gene
(kW)
............
ento
...........
............
iscaldam
2
............
.
............
Teler
............
............
.. (m )
............
............
............
............
............
za utile
............
............
....
ten
Altro
....
Po
da
n:
co
..
totale lor
............
razione
zione acs
cie
....
eg
rfi
du
....
int
pe
....
Pro
su
ale
....
Eventu
............
estiva
i termici:
....
lar
ne
....
so
zio
i
....
ell
atizza
............
Pann
..........
Clim
............
............
ernale
............
............
....
one inv
Altro
............
............
atizzazi
............
.. C.F. ....
Clim
............
............
Per:
............
VA ........
............
....... P.I
....
TO
....
....
....
AN
....
PI
........
LL’IM
.... Nome
............
DE
....
....
....
....
LE
....
....
BI
....
............
............
SPONSA
abile giuridica)
............
............
1.6 RE
a
............
l respons
e ............
............
Firma de in caso di person
Cognom
............
ntante
Sociale
Rapprese
............
Ragione
(Legale
............
............
....
....
........
............
....
....
....
GRGR
UPUP
PIPITETE
RM
RMIC
ICII
SCAM
BIATO
RI
COGENERATORI
NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
NUOVI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA PER:
GRUPPI TERMICI • GRUPPI FRIGO • SCAMBIATORI • COGENERATORI
6
Fiscal Flash
L' Esperto risponde
a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi
I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651
TRASFERIMENTO
RESIDENZA
?
Sono proprietaria di una
casa, abitazione principale mia e della mia famiglia, per la quale nel 2003
mi è stato concesso un mutuo ipotecario. Devo ora trasferirmi, per
motivi di lavoro in un altro Comune dove la mia società mi fornisce
anche un’immobile monolocale.
Vorrei sapere se posso comunque
continuare a detrarre gli interessi
passivi nel modello 730.
La risposta alla lettrice è positiva.
In caso variazione dell’abitazione
principale per motivi di lavoro, la
detrazione degli interessi passivi
corrisposti a seguito di un mutuo
ipotecario spetta comunque.
La lettrice potrà indicare gli importi spettanti nel modello 730 o nell’Unico.
MUTUO LAVORI:
NO DEL FISCO
?
Ho ottenuto un mutuo
ipotecario dalla mia banca per effettuare alcune
opere di manutenzione
nell’appartamento in cui vivo.
Molti di questi lavori erano inderogabili, ad esempio quelli dell’impianto elettrico e dell’impianto
idraulico.
Vorrei sapere se il prossimo anno
potrò portare in detrazione dal mio
reddito gli interessi del mutuo.
La risposta al quesito del lettore è
purtroppo negativa. Come più volte
indicato nella nostra rubrica, i lavori sostenuti dal lettore non danno
diritto alle detrazione del 19 per
cento degli interessi.
?
AFFITTO E REGISTRO
L’imposta di registro sui
contratti di locazione relativa alle annualità successive si deve calcolare
sul solo affitto pattuito con l’inquilino oppure bisogna considerare anche l’aumento Istat?
Dove posso trovare delle indicazioni di legge?
L’imposta di registro va applicata
sul canone di locazione più l’aumento Istat. I riferimenti normativi
sono contenuti nel D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Testo Unico in
materia di imposta di registro e
successive integrazioni.
?
RESIDENZA:
UN ANNO E 1/2
Sono in procinto di acquistare un’immobile – prima casa. Dal momento in
cui farò l’atto, passerà
molto tempo prima che potrò andare ad abitarci (più di un anno).
Ho sentito, però, che il termine entro
il quale chi acquista un immobile
avvalendosi delle “agevolazioni prima casa” deve prendere la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile è stato portato a diciotto
mesi, anziché un anno.
Da quando si applica questa modifica?
La disposizione cui il lettore fa
riferimento (articolo 33, comma
12, della legge n. 388 del 2000) è
in vigore già da molto tempo (per
la precisione dal 1° gennaio 2001).
Questo termine deve riferirsi agli
atti di compravendita stipulati
(comprese le donazioni) a partire
da tale data.
?
COSTRUZIONE
DEL GARAGE
Sto per costruire un box
auto nel terreno vicino la
mia casa, sprovvista di
garage.
Ho richiesto un mutuo ipotecario
per eseguire i lavori e vorrei sapere se potrò detrarre i relativi interessi nella prossima dichiarazione
dei redditi.
La risposta è negativa. La detrazione degli interessi passivi è ammessa soltanto se il mutuo viene stipulato per la costruzione dell’abitazione principale e non per le relative
pertinenze.
?
PAGAMENTO
ANTICIPATO
Ho un negozio di articoli per la casa e normalmente emetto lo scontrino fiscale.
Giorni fa, invece, un cliente mi ha
chiesto la fattura.
La consegna delle merci avverrà il
mese prossimo, mentre il pagamento mi sarà interamente corrisposto
tra qualche giorno.
Devo emettere la fattura quando consegnerò la merce o quando incasso
il corrispettivo?
Per l’emissione della fattura di vendita occorre fare riferimento al
momento in cui l’operazione viene
effettuata che, in genere, coincide
con la consegna dei beni.
Tuttavia, se il pagamento precede
la consegna, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento.
La fattura, quindi, andrà emessa
contestualmente all’incasso.
Fiscal Flash
7
L' Esperto risponde
a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi
I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651
NUDA PROPRIETÀ
E LOCAZIONE
?
Nell’ipotesi che mio figlio, nudo proprietario di
un immobile, stipuli un
contratto di locazione, chi
lo deve denunciare ai fini Irpef, lui
stesso oppure il sottoscritto che è
l’usufruttuario? Se così fosse sono
esonerato da ogni obbligo fiscale riguardo la sua denuncia dei redditi?
Quando viene concesso l’usufrutto di
un immobile, è l’usufruttuario e non
il nudo proprietario a poter “disporre” del bene e dei suoi “frutti” e quindi a poter sottoscrivere un contratto
di locazione. Di conseguenza sarà poi
il lettore a dover dichiarare i redditi
da locazione nel quadro B del 730
oppure in quello RB dell’Unico.
?
LA RENDITA
DEL MEDICO
VA FATTURATA?
Sono un medico ed esercito la mia professione in
un appartamento di mia
proprietà che ho adibito a
studio. Il condominio ha da tempo
affittato l’intera terrazza condominiale ad un gestore di telefonia mobile che per il 2013 ha corrisposto 21
mila euro. Considerato che ho la
partita Iva, come dovrò comportarmi fiscalmente quando l’amministratore del condominio ripartirà
l’incasso in base ai millesimi di proprietà? Devo emettere una fattura?
No, assolutamente. Anche quando
l’antenna o il ripetitore viene installata su un immobile di proprietà di un
lavoratore autonomo con partita Iva,
il “canone” riscosso rientra, ai fini
delle imposte sui redditi, nella catego-
ria dei “redditi diversi” (quadro RL
del modello Unico), proprio come i
privati cittadini. Questi proventi, infatti, non sono percepiti per una prestazione artistica o professionale (che
ricordiamo vanno nel quadro RE), ma
solo per l’utilizzo di una parte comune dell’edificio in cui si trova lo studio del lavoratore autonomo. Per le
stesse ragioni, il “quantum” percepito è escluso dall’applicazione dell’Iva.
?
VENDITA LOCALE BAR
Da anni sono titolare di
una licenza per bar ma
per motivi economici ho
dovuto vendere la proprietà del locale in cui esercito.
Rimango comunque nel locale in
affitto versando un canone di locazione pari a 1750 euro più aggiornamento istat. Vorrei sapere quale documentazione è idonea per dedurre tali
canoni dal mio reddito d’impresa.
L’affitto dovuto per i locali commerciali in cui viene esercitata l’attività
è certamente un componente negativo deducibile dal reddito di impresa, a condizione che la spesa sostenuta risulti registrata nelle scritture
contabili. La documentazione più
idonea a giustificazione di tale costo
è comunque la ricevuta d’affitto che
il locatore deve rilasciarle all’atto
del pagamento.
STUDENTE
AMMINISTRATORE
?
Sono uno studente e svolgo l’attività di amministratore per il condominio in cui vivo con un
contratto a progetto. Ho un reddito
annuo di quasi 7000 euro. Vorrei
sapere se potrò portare in detrazione nell’Unico 2014 le somme versate mensilmente relative alla quota
contributo previdenziale. Inoltre mio
padre, con cui vivo, può continuare
a beneficiare della detrazione per i
“figli a carico”?
La quota di contributo previdenziale
Inps rimasta a carico del lettore deve
essere indicata come onere deducibile nel quadro RP del modello Unico
a meno che (come solitamente avviene) non sia stata già dedotta dal reddito imponibile direttamente dal
sostituto d’imposta. Il lettore può
verificare ciò direttamente dal modello Cud rilasciatogli. Ricordiamo che
per essere considerati fiscalmente a
carico il reddito complessivo non
deve essere superiore a 2840,51 euro:
pertanto, il lettore non potrà essere
considerato fiscalmente a carico del
genitore fino a quando percepirà le
somme menzionate.
?
PROBLEMI
DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
Sono un giovane amministratore di condominio
e, avendo assunto un portiere ed un altro collaboratore nel 2013, dovrò presentare il
modello 770. Quali sono i termini
per l’invio del modello e per inoltrare ai dipendenti il Cud e le certificazioni stabilite dalla legge?
La dichiarazione modello 770/2014
va inoltrata telematicamente entro il
31 luglio di ciascun anno (il termine slitta al giorno successivo quando cade di sabato, domenica o festivi). Ricordiamo inoltre che è già
scaduto il 28 febbraio scorso il termine entro cui i sostituti d’imposta
devono rilasciare il Cud ai lavoratori dipendenti e assimilati.
Edipro s.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 - 00182 Roma - www.ediproitalia.it - [email protected]
10
Fiscal Flash
Lo sapevate che...................
AGEVOLAZIONI
DISABILI
Sono diverse le agevolazioni che
il fisco concede ai disabili e alle
loro famiglie. Già da un anno la
legge di stabilità 2013 ha elevato
l’importo delle detrazioni di base
spettanti per i figli a carico: 1.620
euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni; 1.350 euro se il figlio
ha un’età pari o superiore a tre
anni. Queste detrazioni spettano
dal 2013 e perciò saranno usufruibili per la prima volta in sede di
dichiarazione dei redditi Unico
2014 o 730 2014.
Tra le altre agevolazioni ricordiamo l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli anche in leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle
imbarcazioni dei disabili con
determinate patologie, le semplificazioni introdotte dal decreto
legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità. Le agevolazioni previste per
i mezzi di locomozione utilizzati
in via esclusiva o prevalente dal
portatore di handicap riguardano,
tra l’altro, l’acquisto di autovetture, motoveicoli, motocarrozzette e
altri veicoli, la riparazione del
mezzo, la riduzione dell’Iva al 4%
e l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Sull’acquisto
del veicolo ricordiamo delle possibilità - per la persona disabile di usufruire dell’Iva agevolata
anche quando si compra con un
contratto di leasing. Il beneficio
può essere richiesto solo nell’ipotesi in cui il leasing sia di tipo
“traslativo”, cioè contenga una
particolare clausola contrattuale
che preveda al termine della locazione il trasferimento della proprietà del veicolo al soggetto utilizzatore. Infatti, solo in questo
caso la società di leasing può applicare l’Iva ridotta sia sul prezzo
di riscatto del veicolo sia sui canoni di locazione periodici.
L’Iva ridotta al 4%, anziché il normale 22%, può essere concessa a
patto che la cilindrata sia entro i
2.000 c.c. (oppure fino a 2.800 se
l’auto è diesel). L’agevolazione si
estende anche all’acquisto contestuale di optional.
Lo sconto si applica, entro il limite di 18.076 euro, senza limiti di
valore, una sola volta nell’arco di
quattro anni decorrenti dalla data
di acquisto. Per avere un quadro
attuale dei benefici fiscali a favore dei contribuenti disabili, sul
sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it è presente
la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”.
NOVITÀ SCHEDA
CARBURANTI
Professionisti ed imprenditori
certificano da sempre le spese
sostenute per l’acquisto della benzina dell’automobile utilizzata
per lavoro, mediante la compilazione della scheda carburante,
l’unico documento ufficiale che
sostituisce la tradizionale fattura.
La fattura, infatti, in questi casi
non può assolutamente essere
emessa dal distributore di carburante, tranne che per acquisti da
parte dello Stato, Enti pubblici,
istituti universitari, enti ospeda-
lieri, di assistenza e beneficenza,
o per le vendite fatte agli autotrasportatori di cose per conto terzi. Ma quali elementi deve contenere la scheda carburante? La
scheda carburante può essere
mensile o trimestrale, a scelta dell’utilizzatore, ed in ogni caso
deve riportare i dati dell’acquirente, gli estremi di individuazione del veicolo, i dati relativi al
rifornimento e, per le sole imprese, i chilometri percorsi. Insomma, una bella seccatura perché
oltre alla compilazione è indispensabile far timbrare e firmare
dall’esercente ogni rifornimento… Insomma, ogni pieno costa
sempre soldi e laboriosi adempimenti. Il “decreto sviluppo” del
2013, ricordiamo, ha previsto
però l’esonero dall’obbligo di utilizzo della scheda carburante per
i soggetti Iva (inclusi quindi professionisti ed imprenditori) che
effettuano tutti i rifornimenti
esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate. In
sostanza, se i rifornimenti vengono “tracciati” con carte di credito, pos o altri strumenti elettronici di pagamento simili, si potrà
finalmente dire addio alla scheda, conservando nella contabilità
– al suo posto – gli estratti conto relativi alla carta.
Chi è interessato potrà passare in
ogni momento, e quindi anche in
corso d’anno, dal vecchio (scheda carburante) al nuovo sistema
di certificazione (estratto conto
delle carte elettroniche), a condizione che da tale momento le operazioni di acquisto carburante
vengano documentate esclusivamente mediante carte di credito,
bancomat o
prepagate.
continua a pagina 12
LE NUOVE AGENDE LEGALI
2015
AGENDA ANNUALE
2015
AGENDA ANNUALE
POCKET 2015
• Giornaliera
• Giornaliera
• Dimensione 17x24 cm
• Dimensione 12x17 cm
• Pagine 352
• Pagine 352
• Chiusura con elastico
• Chiusura con elastico
Cod. A0600A
Cod. A0601A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blocco fisso
Carta color avorio
Copertina ecopelle Vivella
Nastrino segna pagina
Planning annuale
Diario delle udienze
Appuntamenti a studio
Spazio per note giornaliere
Memorandum settimane in corso
Rubrica telefonica
Disponibili nei seguenti colori:
GRIGIO
ARANCIO
VERDE
MARRONE
12
Fiscal Flash
continua da pagina 10
Lo sapevate che...................
FOTOVOLTAICO
E PUBBLICITÀ:
IL FISCO CI METTE
LO ZAMPINO
L’opportunità di “mettere a rendita” lo stabile condominiale è da
tempo più che sfruttata. Tra i cai
più ricorrenti, va molto la possibilità di concedere spazi pubblicitari
su facciate adeguate o sui tetti: per
circa 100 metri quadri si spuntano
- in una grande città - anche 6/9
mila euro al mese! Altra chance è
quella di concedere, sempre a pagamento il diritto di superficie a
società specializzate nell’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici.
Non da ultima, infine, la possibilità di affittare spazi comuni come
l’alloggio del portiere in disuso o
spazi interni da adibire a parcheggi. In tutti questi casi non dimenticate mai che il fisco vuole la sua
parte. In linea generale l’importo
incassato, infatti, deve essere dichiarato nel quadro RL – Redditi
diversi – del modello Unico, di ciascun condomino oppure nel quadro
D del modello 730. Il criterio da
seguire è rigorosamente di cassa: si
dichiara, cioè, solo quanto effettivamente percepito nell’anno. Per
esempio, un canone relativo all’anno 2012 incassato il 10 gennaio
2013, dovrà essere dichiarato nella denuncia dei redditi di quest’anno (Unico 2014 o 730/ 2014). Per
l’appartamento del portiere, invece, gli eventuali redditi da locazione vanno nel quadro fabbricati. Le
somme percepite dal condominio,
dunque, vanno imputate, pro quota, a ciascun condomino in base ai
millesimi di proprietà ed evidenziate dall’amministratore, preferi-
bilmente, in un apposito prospetto.
Se, invece, l’immobile appartiene
ad una società o ad altra impresa
commerciale, il “canone” di competenza dell’anno concorre a formare il reddito d’impresa e va dichiarato nel relativo quadro della
dichiarazione dei redditi (RG o RF).
COMUNICAZIONE PER
I LAVORI DI RISPARMIO
ENERGETICO
I lavori di risparmio energetico si
sono via via ritagliati un posto
sempre più importante nel nostro
sistema fiscale; dopo un po’ di
attesa, infatti, il bonus per il risparmio energetico è stato confermato fino al 31 dicembre 2014, con
la percentuale del 65% e con i
classici limiti massimi di spesa.
Dal 1° gennaio 2015 poi, la detrazione scenderà al 50% per confluire, dal 1° gennaio 2016, in
quella per i lavori di recupero del
patrimonio edilizio con la misura
del 36%. Perciò ancora per pochi
mesi si potrà contare sul 65% invece che sul 50%. Più tempo, invece, per i condomini: la detrazione
sarà pari al 65% fino al 30 giugno 2015 e al 50% dal 1° luglio
2015 fino al 30 giugno 2016.
Lo sconto, ricordiamo, spetta per
i lavori di risparmio energetico
riguardanti: a) interventi di riqualificazione globale degli edifici;
b) interventi sugli involucri degli
edifici; c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La
detrazione, ricordiamo, già dal
2011, è utilizzabile dai contribuenti solo in dieci anni. Per usufruire dello sconto occorre rispettare
correttamente tutti gli adempimenti richiesti. Innanzitutto non
va fatta nessuna comunicazione
preventiva ma bisogna effettuare
una comunicazione al fisco
(Agenzia delle Entrate) solo se i
lavori si protraggono oltre l’anno
solare, cioè se continuano l’anno
successivo. È sempre necessario
trasmettere all’Enea in via telematica la documentazione obbligatoria, diversa a seconda dell’intervento realizzato, entro novanta
giorni dalla fine dei lavori. Tra la
documentazione necessaria per il
bonus del 65%, ricordiamo l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesta che l’intervento è
conforme ai requisiti richiesti;
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
la scheda informativa relativa agli
interventi realizzati. L’asseverazione, l’attestato di certificazione
o di qualificazione energetica e la
scheda informativa devono essere
rilasciati solo da tecnici abilitati.
Fiscal Flash
13
In caso di vendita, non dimenticate di non pagare le tasse
Nelle vendite di immobili in alcuni casi il fisco “chiude un occhio”
sui guadagni del contribuente
di Daniele Cuppone
L’
idea che il fisco sia insensibile alle
preoccupazioni dei contribuenti non
è sempre corretta: esistono infatti
delle situazioni nelle quali al contrario le
regole dell’amministrazione finanziaria mostrano un volto umano..
Perché vendere
Anche se vendere una casa di questi tempi, con il mercato immobiliare in ribasso e
la discesa dei prezzi, non rappresenta nella maggioranza dei casi un grande affare,
in parecchie situazioni resta comunque l’ipotesi più conveniente, che molti italiani
scelgono per ridurre il carico fiscale o per
coprire improrogabili esigenze finanziarie.
Per non subire perdite consistenti sul valore dell’immobile la cosa migliore sarebbe
quella di ricomprare subito dopo, in modo
da “perderci” su quanto ricavato dalla vendita ma allo stesso tempo “guadagnarci” su
quanto corrisposto sull’acquisto. Tuttavia
ciò non sempre è possibile e in tempi difficili non si può guardare troppo per il sottile. In genere l’immobile tipo che viene
messo sul mercato è la seconda casa o il
box, magari ricevuti in eredità chissà quando e finora “parcheggiati” in attesa di tempi migliori. Con l’arrivo della IUC, il temibile sistema di tasse locali composto da
Imu, Tasi e Tari con cui i cittadini stanno
iniziando a fare i conti, e soprattutto con il
perdurare della crisi economica, capita sempre più spesso che le famiglie decidano di
privarsi di un bene immobile ritenuto ormai
un lusso impossibile.
Le imposte
Quando si vende un immobile, le imposte
tipiche sulla compravendita come l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale sono a carico dell’acquirente. Il
venditore perciò è esente da pendenze con
il fisco, almeno per quanto riguarda l’atto
di vendita stipulato dinanzi al notaio. Sono
invece a carico di chi vende le imposte sul
reddito (per fortuna solo eventuali) che
sono dovute sulla plusvalenza, cioè sulla
differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell’immobile. Nel calcolo
della plusvalenza il prezzo di acquisto va
aumentato dei costi inerenti se documentati, come ad esempio le imposte pagate sull’acquisto e le spese notarili per l’atto di
compravendita.
Redditi “diversi”
Il valore della plusvalenza appartiene alla
categoria dei “redditi diversi” e, come tale,
si dichiara nel modello Unico nel quadro
RL oppure nel 730 nel quadro “D”. La plusvalenza è assoggettata a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef oppure,
nell’ipotesi di vendita di terreni edificabili,
a tassazione separata.
Niente tasse sull’abitazione principale
e non solo
Per fortuna non tutte le plusvalenze vanno
dichiarate al fisco e sottoposte a tassazione. Innanzitutto non si pagano imposte se
la plusvalenza deriva dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni. Inoltre sono esenti dal prelievo gli immobili pervenuti per
successione; quelli ricevuti in donazione
quando rispetto alla persona che ha donato
l’immobile, siano trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso; le
unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo trascorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la vendita siano state utilizzate come abitazione principale del
venditore o dei suoi familiari.
Insomma a ben vedere le ipotesi di esonero
dal pagamento dell’Irpef non sono poche. La
logica alla base di queste disposizioni è che
l’amministrazione tassa le operazioni potenzialmente “speculative”, quelle in cui si compra un appartamento per poi rivenderlo dopo
poco tempo ad un prezzo maggiore lucrando sulla differenza di prezzo. Viceversa vengono salvate le compravendite fisiologiche
dei cittadini, quelle effettuate a titolo di
investimento, come spesso avviene per gli
immobili posseduti da molti anni, oppure i
beni utilizzati come abitazione principale dal
proprietario o dai suoi congiunti.
Imposta sostitutiva
Anche laddove la plusvalenza fosse tassata, non disperate. Infatti in alcuni casi è
previsto un sistema alternativo a quello
“ordinario”, che potrebbe rivelarsi vantaggioso. Il venditore può chiedere all’atto del-
la vendita, con dichiarazione resa al notaio,
che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito, con aliquota del 20%. È il notaio stesso che provvede ad applicare e a versare
l’imposta sostitutiva, ricevendo naturalmente dal venditore la somma; successivamente
il notaio deve comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi alla compravendita. La
tassazione in base all’imposta sostitutiva non
può essere chiesta dal cedente quando si
vende un terreno su cui sono stati eseguiti
lavori di lottizzazione oppure un fabbricato
costruito sul terreno stesso o infine venga
ceduto un terreno edificabile.
Immobili donati
Quando oggetto della vendita è una casa
ricevuta in donazione, la plusvalenza realizzata va tassata solo quando al momento
della cessione non siano ancora trascorsi
cinque anni dal giorno in cui il donante ha
acquistato l’immobile. In tal caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
L’onestà premia...
In tutte le ipotesi in cui non viene tassata
la plusvalenza, il venditore non ha nessun
motivo per dichiarare un prezzo inferiore a
quello realmente incassato, dato che non
paga alcuna tassa. Il venditore poi ha “interesse” a far risultare il vero prezzo, talvolta più alto, dato che vengono effettuati controlli sulle movimentazioni bancarie dal
fisco da cui appaiano somme “in nero” di
cui non saprebbe dare spiegazioni: nella
vendita di immobili, ovviamente, si parla
di somme di un certo rilievo, normalmente almeno a 4 zeri e le sanzioni sono a queste “adeguate”.
Ma anche l’acquirente in molti casi non
ha più motivo di dichiarare una somma
minore del prezzo pagato, poiché dal 2006
nelle compravendite non soggette a Iva di
immobili ad uso abitativo e pertinenze,
effettuati nei confronti di persone che non
agiscono nell’esercizio di attività commerciali, professionali o artistiche, le
persone fisiche possono pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul
valore catastale, indipendentemente dal
prezzo di acquisto.
M
2
M
3
G
4
V
5
S
6
D
7
L
8
M
9
M
18 V
19 S
20 D
30
22 M
23 M
24 G
INTRASTAT
25 V
11 V
LUGLIO
26 S
Isla Ydra - Grecia
12 S
GIUGNO 2014
13 D
L M M
G
V
2
5
6
29
3
4
S D
1
7
27 D
AGOSTO 2014
8
9 10 11 12 13 14 15
15 M
17 G
21 L
28
10 G
14 L
VERS. IVA – RITENUTE – DICHIARAZIONI
D’INTENTO – VERS. IRPEF – IRES – IRAP – CCIAA
RAVVEDIMENTO – RAVVEDIMENTO IMU
16 M
LUGLIO 2014
Foto di Francesco Pozzana
1
L M M
G
V
1
S D
2 3
28 L
4
7
8
9 10
29 M
5
6
11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22
18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29
25 26 27 28 29 30 31
30
31
30 M
31 G
REGISTRO
770 ORDINARIO – SEMPLIFICATO
BLACK LIST
Le scadenze di
Luglio/Agosto
Lunedì 7
UNICO 2014
Proroga Studi di settore
Scade oggi il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il
versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei
redditi e dell’IRAP, da parte dei
soggetti titolari di partita iva, cui si
applicano gli studi di settore.
Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF,
IRES ed IRAP e l’acconto dell’addizionale comunale eventualmente
dovuto per il 2015. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i
seguenti codici tributo:
4001 - IRPEF saldo
4033 - IRPEF acconto prima rata
4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata
2003 - IRES saldo
2001 - IRES acconto prima rata
3800 - IRAP saldo
3812 - IRAP acconto prima rata
3801 - Addizionale regionale
IRPEF
3844 - Addizionale comunale IRPEF
3843 - Acconto addizionale comunale IRPEF
GESTIONE SEPARATA
INPS
Scade il termine per effettuare il
versamento a saldo del contributo
dovuto alla gestione separata INPS
per il 2013 e della prima rata di
acconto (40%) del contributo dovuto per il 2014 dai professionisti
sprovvisti di una cassa autonoma
di previdenza, cui si applicano gli
studi di settore.
I codici tributo da indicare nella
delega F24 sono:
P10 - Versamento dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - acconti e
saldo non rateizzati;
P10R - Versamento rateizzato dei
professionisti già iscritti ad altra
forma pensionistica obbligatoria;
PXX - Versamento dei professionisti privi di altra copertura previdenziale acconti e saldo non rateizzati;
PXXR - Versamento rateizzato dei
professionisti privi di altra copertura previdenziale.
DIRITTI CAMERALI
Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione) del
diritto annuale dovuto per il 2014
da parte delle imprese iscritte alla
Camera di Commercio, cui si applicano gli studi di settore.
Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.
Mercoledì 16
IRPEF - IVA
Ultimo giorno utile per versare l’eventuale Iva a debito relativa al
mese di giugno (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare
per il versamento è il 6006 - Versamento IVA mensile giugno.
Vanno versate le ritenute operate
nel mese di giugno sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, sui
compensi di lavoro autonomo e
sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio.
Scade, infine, Il versamento delle
ritenute operate dai condomini sui
corrispettivi corrisposti a giugno
Fiscal Flash
1
V
2
S
3
D
4
L
5
M
6
M
7
G
8
V
9
S
16 S
AGOSTO 2014
17 D
Foto di Castaldi Chiara - Agordo (BL)
14
32
VERS. IVA – RITENUTE
DICHIARAZIONI D’INTENTO
RAVVEDIMENTO
20 M
21 G
22 V
23 S
25 L
33
LUGLIO 2014
L M M
1 2
13 M
14 G
7
8
G
3
V
4
S D
5 6
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
Ferragosto
SETTEMBRE 2014
L M M
1 2 3
8
35
INTRASTAT
26 M
Agordo - Italia
12 M
15 V
34
19 M
24 D
10 D
11 L
18 L
G
4
V
5
27 M
S D
6 7
28 G
9 10 11 12 13 14
29 V
15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27
22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31
29 30
30 S
31 D
per prestazioni relative a contratti
di appalto di opere o servizi.
RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Scade oggi il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi,
tardivi o insufficienti versamenti di
imposte, compresa l’IMU, o ritenute) non effettuati entro il 16 giugno scorso.
Per usufruire del ravvedimento i
contribuenti devono versare le
somme dovute, più la sanzione
ridotta del 3%, più gli interessi
dell’1% annuo dal 16 giugno fino
al giorno del pagamento.
UNICO 2014
Soggetti senza proroga
Studi di settore
Scade oggi il termine per effettuare, con la maggiorazione dello
0,40%, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte
dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi da parte dei
soggetti cui non si applicano gli
studi di settore e che pertanto non
beneficiano della proroga.
Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF e
l’acconto dell’addizionale comunale eventualmente dovuto per il
2015. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti
la delega F24 (per i codici tributo
si veda la scedenza del 7 luglio).
Venerdì 25
INTRASTAT
Scade oggi il termine per presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari
Fiscal Flash
effettuati nel mese di giugno (operatori mensili).
AGOSTO
Mercoledì 20
Mercoledì 30
REGISTRO
Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1°
luglio 2014 e per versare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente (il
pagamento è escluso per i contratti cui si applica il regime della cedolare secca).
Giovedì 31
MODELLO 770
Scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico del mod.
770/2014 Ordinario e Semplificato.
PARADISI FISCALI
Ultimo giorno utile per presentare
per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle
operazioni effettuate a Giugno
2014 (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
IVA MENSILE E TRIMESTRALE
Ultimo giorno utile per effettuare il
versamento dell’Iva relativa al 2°
trimestre 2014 (per i contribuenti
che hanno optato per i versamenti
trimestrali) o relativa al mese di
luglio (per i contribuenti mensili). I
codici tributo da utilizzare per il
versamento sono i seguenti:
6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre;
6007 - Versamento Iva mensile
luglio.
IRPEF
Vanno versate le ritenute operate
nel mese di luglio sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, sui
compensi di lavoro autonomo e
sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio.
Scade, infine, il versamento delle
ritenute operate dai condomini sui
corrispettivi corrisposti a luglio per
prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli adempimenti
(omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non
effettuati entro il 16 luglio scorso
con l’applicazione della sanzione
ridotta del 3% e degli interessi
dell’1% annuo dal 17 luglio fino
15
3
al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito.
UNICO 2014: VERSAMENTI
CON MAGGIORAZIONE
Prorogato ad oggi il termine per
versare - in unica soluzione o come
prima rata - le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi e
dell’IRAP (a saldo e in acconto) con
la maggiorazione dello 0,40% da
parte dei titolari di Partita Iva soggetti agli studi di settore. Sempre
entro oggi i professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza possono pagare, con la maggiorazione dello 0,40%, i contributi dovuti alla gestione separata Inps.
DIRITTI CAMERALI
Entro oggi le imprese iscritte alla
Camera di Commercio per cui si
applicano gli studi di settore possono effettuare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2014 con
la maggiorazione dello 0,40%. Il
versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice
tributo 3850.
Lunedì 25
INTRASTAT
Scade oggi il termine per presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari
effettuati nel mese di luglio (operatori mensili).
FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA
Fiscal Flash è in distribuzione gratuita presso tutti i punti vendita Edipro.
Chiama il numero 0774.570889 per sapere qual’è il tuo punto vendita più vicino.
Scarica

Fiscal Luglio-Agosto 2014