40 ANNI h s a l f FISCAL 40 ANNI Quadro fabbricati, rincari e complicazioni DI QUALITÀ E SERVIZI N. 7-8 Anno XXI - Luglio/Agosto 2014 DI QUALITÀ E SERVIZI Nonostante gli annunci di semplificazioni, contribuenti alle prese con i nuovi tranelli delle istruzioni di Oliviero Franceschi I l fatto che la compilazione del modello Unico non fosse tutta rose e fiori, i contribuenti avevano imparato da tempo a metterlo nel conto. Ma per i redditi da fabbricati, oltre alle maggiori tasse, la complessità delle istruzioni è stata nuovamente accresciuta... I.P. Più tasse sugli affitti Come molti contribuenti stanno toccando con mano, alcune decisioni prese dal governo negli anni passati e mantenute candidamente dai governi successivi, come tutti i nodi sono arrivate al pettine: è scesa infatti nettamente la franchigia sui redditi da locazione dal 15% del passato al modesto 5% dell’Unico 2014. Questo significa che a parità di canone di locazione percepito i proprietari pagheranno ancora più tasse, oltre naturalmente all’Imu e alla Tasi che appena tre anni fa nessuno neanche si sognava. Ad esempio, la signora Giulia, proprietaria di un locale commerciale affittato a 1500 euro al mese, con un canone annuo quindi di 18.000 euro l’anno, in passato pagava le tasse sull’85% del canone e cioè su 15.300 euro (cioè 18.000 x 85%), mentre quest’anno pagherà le tasse su 17.100 (cioè 18.000 x 95%), come se avesse guadagnato di più. Facendo due conticini, nel 2014 la signora Giulia avrà 1800 euro in più di reddito e pagherà 486 euro in più solo di saldo Irpef, senza contare gli acconti e le addizionali regionali e comunali… Irpef su alcune seconde case Ma non solo i proprietari di immobili affittati hanno maggiori imposte da versare: anche un’altra categoria quest’anno é penalizzata. Molti lettori ricorderanno che la grande novità dell’anno scorso era che gli immobili soggetti ad Imu e non affittati andavano si indicati nella dichiarazione dei redditi, ma non erano tassati né da Irpef né dalle addizionali. Questo perché l’Imu era nata proprio come imposta che sostituiva l’Irpef e le addizionali all’Irpef. Quest’anno però assistiamo ad un parziale passo indietro: una parte degli immobili soggetti ad Imu e non affittati continueranno a essere esenti da Irpef mentre un’altra parte, sicuramente più piccola, degli immobili soggetti ad Imu e non affittati sarà invece tassata al 50%. Precisamente sono nuovamente soggetti ad Irpef al 50% gli immobili Sommario 2-3 Unico 2014: rincari 4 6 e complicazioni Redditometro L’Esperto risponde 10 Lo sapevate che... 13 Vendere casa senza tasse 14 Scadenze WWW. EDIPROITALIA.IT 2 posseduti nello stesso Comune dove il contribuente ha la proprietà dell’abitazione principale. Inutile dire che la norma non manca di produrre talvolta effetti singolari: se un contribuente che risiede in un piccolo Comune è proprietario sia dell’abitazione principale che di una seconda casa (entrambe nello stesso Comune), su quest’ultima pagherà l’Irpef al 50%; viceversa il suo vicino, che è proprietario sia dell’abitazione principale situata nel Comune che di una seconda casa situata invece nella città accanto, non pagherà. Compilazione, missione impossibile Nell’era dell’annunciata semplificazione le regole per la compilazione del quadro dei Fabbricati del Modello Unico 2014 marciano decisamente in contro tendenza. Il problema è che i cambiamenti si succedono nel tempo apparentemente senza un piano di lungo periodo e le modifiche si sovrappongono una sull’altra rendendo la comprensione del quadro sempre più difficile. Per fortuna le istruzioni ministeriali tracciano veramente molto bene la compilazione del quadro “B” e rimangono la vera unica guida da seguire per non avere problemi. Resta però il fatto che per la sola compilazione di questo quadro si tratti di studiare molto bene oltre dieci pagine fittissime di istruzioni e casi particolari oggettivamente molto complessi. Solo per dare un idea di sintesi: occorre partire dalla rendita catastale a colonna 1, ma attenzione, senza più riportare la rivalutazione del 5% degli scorsi anni. Passando a colonna 2, riportiamo il codice relativo all’utilizzo che Fiscal Flash l’immobile ha avuto nel 2013; negli anni la casistica è continuamente variata: potete scegliere tra ben 15 casi di utilizzo ben spiegati a pagina 27 delle istruzioni ministeriali, con rimandi alla relativa appendice. Dopo tante colonne, alcune ricche di nozioni e casi particolari, si arriva alla determinazione del reddito: impossibile descriverla in questa sede, rimandiamo per mera curiosità alle pagine da 29 a 33 delle Istruzioni Ministeriali. Bisognerebbe tener presente che il quadro dei fabbricati RB é quello più popolare, rivolto a chiunque abbia una casa, anche solo la prima ed unica, e probabilmente è privo di una specifica Laurea volta a gestirne gli aspetti fiscali… Punto di partenza Presentano il quadro RB tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, al catasto edilizio urbano: un insieme perciò vastissimo, che abbraccia la maggior parte dei cittadini. Tra gli obbligati figura anche il coniuge superstite che gode del diritto di abitazione sulla casa familiare, pertinenze comprese (da dichiarare al 100% a prescindere dalla quota di possesso). Il nudo proprietario, invece, non deve dichiarare nulla. Nel quadro RB finiscono anche i locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di autonoma rendita catastale, i quali vanno dichiarati dal singolo condomino quando la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immo- biliare è complessivamente superiore a 25,82 euro oppure, in ogni caso, se sono affittati oppure si tratta di negozi. Occorre indicare la rendita catastale ma senza rivalutarla del 5%: perciò per chi copiasse i dati dall’Unico dell’anno passato attenzione ai passi falsi. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata quella presunta. Le date importanti Buone notizie per contribuenti, professionisti e Caf: è stata concessa una proroga per i versamenti per coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore: si potranno versare le imposte che vengono dall’Unico 2014 entro il 7 luglio 2014. Scaduto questo termine nulla è perduto: i contribuenti avranno tempo per effettuare i versamenti entro il prossimo 20 agosto con la piccola maggiorazione dello 0,40%: in pratica su 100 euro di imposte occorrerà aggiungere a titolo di maggiorazione 40 centesimi. La proroga interessa anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità, come ad esempio nel caso di non normale svolgimento dell’attività o per chi ha iniziato nel 2013 o ancora per i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio. Proroga anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. Per coloro invece che non rientrano tra i “fortunati” che beneficiano della proroga, la prima Fiscal Flash data per pagare era lunedì scorso 16 giugno. Resta comunque aperta la possibilità di versare le imposte entro il 16 luglio con la piccola maggiorazione dello 0,40%. In fila alla posta... Per quanto riguarda invece le scadenze per presentare il modello Unico le date sono molto più ampie e specie se ci si avvale dei servizi telematici. La presentazione del modello in forma cartacea alla posta andava fatta entro il 30 giugno, ma solo per i contribuenti che potevano ancora consegnare l’Unico a mano: per la stragrande maggioranza dei contribuenti infatti la presentazione del modello va fatta esclusivamente per via telematica entro il confortante termine del 30 settembre 2014. Sono infatti esclusi dall’obbligo dell’invio telematico solo i contribuenti che: • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare il modello 730; • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri dell’Unico (RM, RT, RW, AC); • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Chi non appartiene ai casi suddetti, deve armarsi di un po’ di pazienza in più e utilizzare la presentazione via internet. Ricordiamo che la presentazione telematica può avvenire anche ricorrendo ad un intermediario (professionista abilitato o Caf). Con le proprie forze... Per coloro che intendono fare 3 da soli, ecco qualche indicazione preliminare. La prima cosa da sapere è che restano immutati gli scaglioni di reddito e le aliquote per calcolare l’Irpef, e sostanzialmente rimane identico all’anno passato tutto il meccanismo di detrazioni che consente di pervenire all’imposta. Di conseguenza è sempre possibile usufruire delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, o per quelle di lavoro autonomo ed impresa minore e delle detrazioni per alcuni redditi diversi e per l’assegno del coniuge. Sono inoltre in vigore le detrazioni per i familiari a carico, che spettano per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari, alcune delle quali sono aumentate rispetto all’Unico 2013. Detrazioni per i figli più consistenti Il “bonus” per i figli a carico, piuttosto complesso da calcolare, diminuisce all’aumentare del reddito del contribuente, fino ad azzerarsi per i redditi più alti, in base a delle formule matematiche da applicare alle detrazioni “teoriche”. Tanto per capire, le detrazioni “teoriche” per i figli a carico sono cresciute, rispettivamente, da 800 a 950 euro per ogni figlio maggiore di tre anni e da 900 a 1.220 euro per ogni figlio fino a tre anni. A questi importi si aggiungono altre 400 euro (invece che 220 euro come l’anno passato) se il figlio è portatore di handicap. L’importo della detrazione “teorica”, cioè rispettivamente 950, 1.220, 1.350 e 1.620 euro, va poi moltiplicato per un “coefficiente”, risultato di una serie di operazioni algebriche, ottenendo l’esatto importo da riportare nell’Unico (indispensabile seguire per questi calcoli le istruzioni dell’Unico 2014). Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico, spetta anche un’ulteriore detrazione di 1.200 euro. Inoltre anche per il coniuge e per gli altri familiari a carico spetta una detrazione da “calcolare” in modo sostanzialmente simile e che in pratica diminuisce al crescere del reddito. Abbattere l’imposizione Naturalmente continuano ad alleviare le sofferenze economiche degli italiani tutta una serie di spese che il fisco riconosce perché meritevoli e che possono essere detratte dall’imposta o dedotte dal reddito imponibile. Tra le più comuni ricordiamo le spese mediche, gli interessi sul mutuo, le assicurazioni, i contributi per la colf, la detrazione per i lavori in casa (36% e 50%) e quella per il risparmio energetico (55% o 65%). Ritira da una copia di FISCAL FLASH 4 Fiscal Flash Redditometro, precisazioni dalle Entrate Famiglia fiscale e famiglia anagrafica. Il Garante boccia i dati desunti dalle medie Istat di Alberto Martinelli N el periodo caldo delle dichiarazioni dei redditi, il fisco strizza l’occhio al redditometro: se infatti il reddito dichiarato risulterà non congruo con quanto ricostruito dall’Agenzia, in futuro potrebbero scattare pesanti sanzioni... Il nuovo redditometro Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito secondo cui deve esistere una coerenza tra il reddito del cittadino e le spese sostenute. Il nuovo redditometro misura proprio la congruità tra quanto il contribuente ha dichiarato e quanto il fisco ha ricostruito in base alle spese effettuate. A tal fine vengono considerate le tante informazioni ormai in possesso delle banche dati dell’Anagrafe tributaria, come utenze, mutui, assicurazioni, acquisto di immobili, le spese per il mantenimento dei beni di cui il contribuente ha comunque disponibilità (come le spese per abitazioni, auto, barche, di cui non risulti proprietario) e le spese per la vita quotidiana, come ad esempio quelle per alimenti, abbigliamento, e il tempo libero, queste ultime stimate in base ai dati medi sui consumi rilevati dall’Istat. A ben vedere nelle mani dell’amministrazione ci sono un bel po’ di dati che ormai da molto tempo sono nella piena disponibilità del fisco. Oltre all’anagrafe tributaria sono note all’Agenzia delle Entrate anche tutte quelle informazioni fornite direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, come ad esempio le spese mediche sostenute, le spese per i lavori in casa per i quali ha chiesto la detrazione, i contributi pagati per la colf, le spese per assicurazioni, e via dicendo. Famiglia anagrafica a famiglia fiscale A differenza del vecchio redditometro, che valorizzava ogni singolo bene di cui si disponeva attraverso coefficienti e moltiplicatori, il nuovo si basa per la maggior parte su spese certe, effettivamente sostenute dal cittadino. Inoltre per la ricostruzione del reddito si tiene conto anche della composizione del nucleo familiare, con diverse tipologie individuate, e dell’area geografica di appartenenza. Proprio riguardo alla famiglia, la procedura in prima approssimazione colloca il contribuente all’interno della famiglia fiscale così come ricavabile dall’anagrafe tributaria: coniuge, figli e altri familiari a carico. Viceversa la famiglia anagrafica, formata da tutti i membri conviventi anche non a carico fiscalmente e anche non parenti, potrebbe essere ben diversa. Pertanto la Circolare n. 6 dell’11 marzo 2014 dell’Agenzia delle Entrate raccomanda ai funzionari di ricostruire attentamente la vera famiglia di riferimento del contribuente, che con il suo reddito complessivo potrebbe giustificare le spese sostenute da quest’ultimo. In mancanza di tale ricostruzione da parte dell’ufficio, potrebbe essere il contribuente stesso in sede di contraddittorio a chiarire bene la situazione con l’ufficio e a verificare che il cosiddetto “lifestage” attribuitogli sia proprio quello giusto. Il Garante e la magistratura dalla parte del contribuente Quello che finora faceva particolarmente tremare gli italiani, soprattutto quelli onesti, poco inclini a combattere con l’amministrazione finanziaria, era da un lato il timore che prevalessero automatismi nell’attribuire al cittadino un reddito ricostruito a tavolino, grazie alla concorrenza di elementi puramente statistici come l’area geografica, il tipo di nucleo familiare e le spese per consumi quotidiani definite dalle medie nazionali; dall’altro lato la difficoltà di potersi discolpare una volta chiamati in causa, dato che pochi tengono una con- tabilità dettagliata delle proprie spese da poter opporre validamente alle tesi dell’amministrazione. Riguardo al primo punto una grossa mano al cittadino è giunta dal Garante e dai giudici tributari che hanno bocciato la ricostruzione del reddito in base alle medie Istat, dalle quali in un primo tempo l’amministrazione sembrava volesse allegramente attingere. Nella Circolare n. 6/2014 il dietrofront dell’Agenzia appare inequivocabile: i dati dei consumi ricavati dalle serie statistiche saranno utilizzati solo in presenza di elementi certi. Addio alle spese presunte con le statistiche In particolare il Garante della privacy ha ritenuto che la ricostruzione sintetica del reddito è corretta se basata su “dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente”. Perciò secondo l’Agenzia delle Entrate è dubbia l’utilizzabilità delle spese medie Istat per ricostruire voci di spesa non agganciate a beni o a servizi esistenti, mentre le medie Istat si possono utilizzare solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di beni mobili registrati. Ad esempio si potranno ricostruire a tavolino le spese per la manutenzione degli immobili e per acqua e condominio parametrandole ai metri quadrati effettivi delle abitazioni e le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli, delle moto, dei caravan, ecc…, rapportandole ai KW effettivi. Viceversa, le spese per beni e servizi di uso corrente, determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza, non concorreranno né alla selezione dei contribuenti, né formeranno oggetto del contraddittorio. N. 7-8 Anno XXI - Luglio/Agosto 2014 - FiscalFlash pubblicazione bimestrale, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel. 06 2031165 Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n.134-14/3/95 - Tutti i diritti riservati SUBITO IN REGOLA CON LE NUOVE NORME TASTO: COD. CA anto mpi di I o t t re Lib 21 E26 EDA ID 1. SCH __ ______ ______ ______ ENTIFI DE CATIVA PIANTO LL’IM TO I (A ALLEGA rt. 1) ste pianto esi retto im zione lib Compila nte TO neratore TERVEN e del ge GIA IN stituzion o ......... POLO .... .. Intern ne So 1.1 TI ............ ala ........ .......... utturazio ............ ....... Sc ............ Ristr e in data lazzo .... ........................ O lazion DIFICI ........ Pa a instal .... ’E N. ov .... .. E.8 LL .... Nu .... .... DE ........ E.7 vincia .... AZIONE ............ E.6 Pro IN .... ... .... ST E.5 ............ ............ NE E DE ............ E.4 ............ ICAZIO ............ ............ E.3 1.2 UB ............ E.2 ............ .... .... .... .... .... ........ a: E.1 Indirizzo ........................ Categori .... 3) Comune iare ) ...... (m 3 immobil ....... (kW ............ la unità ............ to: ........ RVIZI .... (m ) Singo ............ (kW) ............ riscalda ENTI SE .... do .... lor ............ ........... I SEGU utile .... ............ Volume do raffrescato: FARE (kW) ............ Potenza lor SODDIS ........... ............ Volume ............ ATO A za utile .... IN .... ten ST .... Po ........ ICO DE utile .... TERM ria (acs) Potenza da sanita PIANTO 1.3 IM acqua cal .......... ............ zione di ale ............ Produ ne invern ............ atizzazio ............ .... .... iva Clim ........... ........ ne est ............ ............ atizzazio ............ ............ Clim ............ ............ ............ ............ ............ Altro ............ .... .... .... E Altro VETTOR UIDO GIA FL Aria POLO gorifera 1.4 TI hina fri RATORI erazione a Macc I GENE e / trigen Acqu GIA DE nerazion LO PO Coge ore LLA TI a di cal IONE DE ...... Pomp DUAZ mento ............ VI ca .... e DI .... res ion aff 1.5 IN ............ Teler combust GRUPPO FRIGO ............ ratore a ............ Gene (kW) ............ ento ........... ............ iscaldam 2 ............ . ............ 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Ragione (Legale ............ ............ .... .... ........ ............ .... .... .... GRGR UPUP PIPITETE RM RMIC ICII SCAM BIATO RI COGENERATORI NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE NUOVI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA PER: GRUPPI TERMICI • GRUPPI FRIGO • SCAMBIATORI • COGENERATORI 6 Fiscal Flash L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651 TRASFERIMENTO RESIDENZA ? Sono proprietaria di una casa, abitazione principale mia e della mia famiglia, per la quale nel 2003 mi è stato concesso un mutuo ipotecario. Devo ora trasferirmi, per motivi di lavoro in un altro Comune dove la mia società mi fornisce anche un’immobile monolocale. Vorrei sapere se posso comunque continuare a detrarre gli interessi passivi nel modello 730. La risposta alla lettrice è positiva. In caso variazione dell’abitazione principale per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi corrisposti a seguito di un mutuo ipotecario spetta comunque. La lettrice potrà indicare gli importi spettanti nel modello 730 o nell’Unico. MUTUO LAVORI: NO DEL FISCO ? Ho ottenuto un mutuo ipotecario dalla mia banca per effettuare alcune opere di manutenzione nell’appartamento in cui vivo. Molti di questi lavori erano inderogabili, ad esempio quelli dell’impianto elettrico e dell’impianto idraulico. Vorrei sapere se il prossimo anno potrò portare in detrazione dal mio reddito gli interessi del mutuo. La risposta al quesito del lettore è purtroppo negativa. Come più volte indicato nella nostra rubrica, i lavori sostenuti dal lettore non danno diritto alle detrazione del 19 per cento degli interessi. ? AFFITTO E REGISTRO L’imposta di registro sui contratti di locazione relativa alle annualità successive si deve calcolare sul solo affitto pattuito con l’inquilino oppure bisogna considerare anche l’aumento Istat? Dove posso trovare delle indicazioni di legge? L’imposta di registro va applicata sul canone di locazione più l’aumento Istat. I riferimenti normativi sono contenuti nel D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Testo Unico in materia di imposta di registro e successive integrazioni. ? RESIDENZA: UN ANNO E 1/2 Sono in procinto di acquistare un’immobile – prima casa. Dal momento in cui farò l’atto, passerà molto tempo prima che potrò andare ad abitarci (più di un anno). Ho sentito, però, che il termine entro il quale chi acquista un immobile avvalendosi delle “agevolazioni prima casa” deve prendere la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile è stato portato a diciotto mesi, anziché un anno. Da quando si applica questa modifica? La disposizione cui il lettore fa riferimento (articolo 33, comma 12, della legge n. 388 del 2000) è in vigore già da molto tempo (per la precisione dal 1° gennaio 2001). Questo termine deve riferirsi agli atti di compravendita stipulati (comprese le donazioni) a partire da tale data. ? COSTRUZIONE DEL GARAGE Sto per costruire un box auto nel terreno vicino la mia casa, sprovvista di garage. Ho richiesto un mutuo ipotecario per eseguire i lavori e vorrei sapere se potrò detrarre i relativi interessi nella prossima dichiarazione dei redditi. La risposta è negativa. La detrazione degli interessi passivi è ammessa soltanto se il mutuo viene stipulato per la costruzione dell’abitazione principale e non per le relative pertinenze. ? PAGAMENTO ANTICIPATO Ho un negozio di articoli per la casa e normalmente emetto lo scontrino fiscale. Giorni fa, invece, un cliente mi ha chiesto la fattura. La consegna delle merci avverrà il mese prossimo, mentre il pagamento mi sarà interamente corrisposto tra qualche giorno. Devo emettere la fattura quando consegnerò la merce o quando incasso il corrispettivo? Per l’emissione della fattura di vendita occorre fare riferimento al momento in cui l’operazione viene effettuata che, in genere, coincide con la consegna dei beni. Tuttavia, se il pagamento precede la consegna, l’operazione si considera effettuata alla data del pagamento. La fattura, quindi, andrà emessa contestualmente all’incasso. Fiscal Flash 7 L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651 NUDA PROPRIETÀ E LOCAZIONE ? Nell’ipotesi che mio figlio, nudo proprietario di un immobile, stipuli un contratto di locazione, chi lo deve denunciare ai fini Irpef, lui stesso oppure il sottoscritto che è l’usufruttuario? Se così fosse sono esonerato da ogni obbligo fiscale riguardo la sua denuncia dei redditi? Quando viene concesso l’usufrutto di un immobile, è l’usufruttuario e non il nudo proprietario a poter “disporre” del bene e dei suoi “frutti” e quindi a poter sottoscrivere un contratto di locazione. Di conseguenza sarà poi il lettore a dover dichiarare i redditi da locazione nel quadro B del 730 oppure in quello RB dell’Unico. ? LA RENDITA DEL MEDICO VA FATTURATA? Sono un medico ed esercito la mia professione in un appartamento di mia proprietà che ho adibito a studio. Il condominio ha da tempo affittato l’intera terrazza condominiale ad un gestore di telefonia mobile che per il 2013 ha corrisposto 21 mila euro. Considerato che ho la partita Iva, come dovrò comportarmi fiscalmente quando l’amministratore del condominio ripartirà l’incasso in base ai millesimi di proprietà? Devo emettere una fattura? No, assolutamente. Anche quando l’antenna o il ripetitore viene installata su un immobile di proprietà di un lavoratore autonomo con partita Iva, il “canone” riscosso rientra, ai fini delle imposte sui redditi, nella catego- ria dei “redditi diversi” (quadro RL del modello Unico), proprio come i privati cittadini. Questi proventi, infatti, non sono percepiti per una prestazione artistica o professionale (che ricordiamo vanno nel quadro RE), ma solo per l’utilizzo di una parte comune dell’edificio in cui si trova lo studio del lavoratore autonomo. Per le stesse ragioni, il “quantum” percepito è escluso dall’applicazione dell’Iva. ? VENDITA LOCALE BAR Da anni sono titolare di una licenza per bar ma per motivi economici ho dovuto vendere la proprietà del locale in cui esercito. Rimango comunque nel locale in affitto versando un canone di locazione pari a 1750 euro più aggiornamento istat. Vorrei sapere quale documentazione è idonea per dedurre tali canoni dal mio reddito d’impresa. L’affitto dovuto per i locali commerciali in cui viene esercitata l’attività è certamente un componente negativo deducibile dal reddito di impresa, a condizione che la spesa sostenuta risulti registrata nelle scritture contabili. La documentazione più idonea a giustificazione di tale costo è comunque la ricevuta d’affitto che il locatore deve rilasciarle all’atto del pagamento. STUDENTE AMMINISTRATORE ? Sono uno studente e svolgo l’attività di amministratore per il condominio in cui vivo con un contratto a progetto. Ho un reddito annuo di quasi 7000 euro. Vorrei sapere se potrò portare in detrazione nell’Unico 2014 le somme versate mensilmente relative alla quota contributo previdenziale. Inoltre mio padre, con cui vivo, può continuare a beneficiare della detrazione per i “figli a carico”? La quota di contributo previdenziale Inps rimasta a carico del lettore deve essere indicata come onere deducibile nel quadro RP del modello Unico a meno che (come solitamente avviene) non sia stata già dedotta dal reddito imponibile direttamente dal sostituto d’imposta. Il lettore può verificare ciò direttamente dal modello Cud rilasciatogli. Ricordiamo che per essere considerati fiscalmente a carico il reddito complessivo non deve essere superiore a 2840,51 euro: pertanto, il lettore non potrà essere considerato fiscalmente a carico del genitore fino a quando percepirà le somme menzionate. ? PROBLEMI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA Sono un giovane amministratore di condominio e, avendo assunto un portiere ed un altro collaboratore nel 2013, dovrò presentare il modello 770. Quali sono i termini per l’invio del modello e per inoltrare ai dipendenti il Cud e le certificazioni stabilite dalla legge? La dichiarazione modello 770/2014 va inoltrata telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine slitta al giorno successivo quando cade di sabato, domenica o festivi). Ricordiamo inoltre che è già scaduto il 28 febbraio scorso il termine entro cui i sostituti d’imposta devono rilasciare il Cud ai lavoratori dipendenti e assimilati. Edipro s.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 - 00182 Roma - www.ediproitalia.it - [email protected] 10 Fiscal Flash Lo sapevate che................... AGEVOLAZIONI DISABILI Sono diverse le agevolazioni che il fisco concede ai disabili e alle loro famiglie. Già da un anno la legge di stabilità 2013 ha elevato l’importo delle detrazioni di base spettanti per i figli a carico: 1.620 euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni; 1.350 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni. Queste detrazioni spettano dal 2013 e perciò saranno usufruibili per la prima volta in sede di dichiarazione dei redditi Unico 2014 o 730 2014. Tra le altre agevolazioni ricordiamo l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli anche in leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili con determinate patologie, le semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità. Le agevolazioni previste per i mezzi di locomozione utilizzati in via esclusiva o prevalente dal portatore di handicap riguardano, tra l’altro, l’acquisto di autovetture, motoveicoli, motocarrozzette e altri veicoli, la riparazione del mezzo, la riduzione dell’Iva al 4% e l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Sull’acquisto del veicolo ricordiamo delle possibilità - per la persona disabile di usufruire dell’Iva agevolata anche quando si compra con un contratto di leasing. Il beneficio può essere richiesto solo nell’ipotesi in cui il leasing sia di tipo “traslativo”, cioè contenga una particolare clausola contrattuale che preveda al termine della locazione il trasferimento della proprietà del veicolo al soggetto utilizzatore. Infatti, solo in questo caso la società di leasing può applicare l’Iva ridotta sia sul prezzo di riscatto del veicolo sia sui canoni di locazione periodici. L’Iva ridotta al 4%, anziché il normale 22%, può essere concessa a patto che la cilindrata sia entro i 2.000 c.c. (oppure fino a 2.800 se l’auto è diesel). L’agevolazione si estende anche all’acquisto contestuale di optional. Lo sconto si applica, entro il limite di 18.076 euro, senza limiti di valore, una sola volta nell’arco di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. Per avere un quadro attuale dei benefici fiscali a favore dei contribuenti disabili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it è presente la “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”. NOVITÀ SCHEDA CARBURANTI Professionisti ed imprenditori certificano da sempre le spese sostenute per l’acquisto della benzina dell’automobile utilizzata per lavoro, mediante la compilazione della scheda carburante, l’unico documento ufficiale che sostituisce la tradizionale fattura. La fattura, infatti, in questi casi non può assolutamente essere emessa dal distributore di carburante, tranne che per acquisti da parte dello Stato, Enti pubblici, istituti universitari, enti ospeda- lieri, di assistenza e beneficenza, o per le vendite fatte agli autotrasportatori di cose per conto terzi. Ma quali elementi deve contenere la scheda carburante? La scheda carburante può essere mensile o trimestrale, a scelta dell’utilizzatore, ed in ogni caso deve riportare i dati dell’acquirente, gli estremi di individuazione del veicolo, i dati relativi al rifornimento e, per le sole imprese, i chilometri percorsi. Insomma, una bella seccatura perché oltre alla compilazione è indispensabile far timbrare e firmare dall’esercente ogni rifornimento… Insomma, ogni pieno costa sempre soldi e laboriosi adempimenti. Il “decreto sviluppo” del 2013, ricordiamo, ha previsto però l’esonero dall’obbligo di utilizzo della scheda carburante per i soggetti Iva (inclusi quindi professionisti ed imprenditori) che effettuano tutti i rifornimenti esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate. In sostanza, se i rifornimenti vengono “tracciati” con carte di credito, pos o altri strumenti elettronici di pagamento simili, si potrà finalmente dire addio alla scheda, conservando nella contabilità – al suo posto – gli estratti conto relativi alla carta. Chi è interessato potrà passare in ogni momento, e quindi anche in corso d’anno, dal vecchio (scheda carburante) al nuovo sistema di certificazione (estratto conto delle carte elettroniche), a condizione che da tale momento le operazioni di acquisto carburante vengano documentate esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o prepagate. continua a pagina 12 LE NUOVE AGENDE LEGALI 2015 AGENDA ANNUALE 2015 AGENDA ANNUALE POCKET 2015 • Giornaliera • Giornaliera • Dimensione 17x24 cm • Dimensione 12x17 cm • Pagine 352 • Pagine 352 • Chiusura con elastico • Chiusura con elastico Cod. A0600A Cod. A0601A • • • • • • • • • • Blocco fisso Carta color avorio Copertina ecopelle Vivella Nastrino segna pagina Planning annuale Diario delle udienze Appuntamenti a studio Spazio per note giornaliere Memorandum settimane in corso Rubrica telefonica Disponibili nei seguenti colori: GRIGIO ARANCIO VERDE MARRONE 12 Fiscal Flash continua da pagina 10 Lo sapevate che................... FOTOVOLTAICO E PUBBLICITÀ: IL FISCO CI METTE LO ZAMPINO L’opportunità di “mettere a rendita” lo stabile condominiale è da tempo più che sfruttata. Tra i cai più ricorrenti, va molto la possibilità di concedere spazi pubblicitari su facciate adeguate o sui tetti: per circa 100 metri quadri si spuntano - in una grande città - anche 6/9 mila euro al mese! Altra chance è quella di concedere, sempre a pagamento il diritto di superficie a società specializzate nell’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici. Non da ultima, infine, la possibilità di affittare spazi comuni come l’alloggio del portiere in disuso o spazi interni da adibire a parcheggi. In tutti questi casi non dimenticate mai che il fisco vuole la sua parte. In linea generale l’importo incassato, infatti, deve essere dichiarato nel quadro RL – Redditi diversi – del modello Unico, di ciascun condomino oppure nel quadro D del modello 730. Il criterio da seguire è rigorosamente di cassa: si dichiara, cioè, solo quanto effettivamente percepito nell’anno. Per esempio, un canone relativo all’anno 2012 incassato il 10 gennaio 2013, dovrà essere dichiarato nella denuncia dei redditi di quest’anno (Unico 2014 o 730/ 2014). Per l’appartamento del portiere, invece, gli eventuali redditi da locazione vanno nel quadro fabbricati. Le somme percepite dal condominio, dunque, vanno imputate, pro quota, a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà ed evidenziate dall’amministratore, preferi- bilmente, in un apposito prospetto. Se, invece, l’immobile appartiene ad una società o ad altra impresa commerciale, il “canone” di competenza dell’anno concorre a formare il reddito d’impresa e va dichiarato nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (RG o RF). COMUNICAZIONE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO I lavori di risparmio energetico si sono via via ritagliati un posto sempre più importante nel nostro sistema fiscale; dopo un po’ di attesa, infatti, il bonus per il risparmio energetico è stato confermato fino al 31 dicembre 2014, con la percentuale del 65% e con i classici limiti massimi di spesa. Dal 1° gennaio 2015 poi, la detrazione scenderà al 50% per confluire, dal 1° gennaio 2016, in quella per i lavori di recupero del patrimonio edilizio con la misura del 36%. Perciò ancora per pochi mesi si potrà contare sul 65% invece che sul 50%. Più tempo, invece, per i condomini: la detrazione sarà pari al 65% fino al 30 giugno 2015 e al 50% dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016. Lo sconto, ricordiamo, spetta per i lavori di risparmio energetico riguardanti: a) interventi di riqualificazione globale degli edifici; b) interventi sugli involucri degli edifici; c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione, ricordiamo, già dal 2011, è utilizzabile dai contribuenti solo in dieci anni. Per usufruire dello sconto occorre rispettare correttamente tutti gli adempimenti richiesti. Innanzitutto non va fatta nessuna comunicazione preventiva ma bisogna effettuare una comunicazione al fisco (Agenzia delle Entrate) solo se i lavori si protraggono oltre l’anno solare, cioè se continuano l’anno successivo. È sempre necessario trasmettere all’Enea in via telematica la documentazione obbligatoria, diversa a seconda dell’intervento realizzato, entro novanta giorni dalla fine dei lavori. Tra la documentazione necessaria per il bonus del 65%, ricordiamo l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesta che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti; l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. L’asseverazione, l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati solo da tecnici abilitati. Fiscal Flash 13 In caso di vendita, non dimenticate di non pagare le tasse Nelle vendite di immobili in alcuni casi il fisco “chiude un occhio” sui guadagni del contribuente di Daniele Cuppone L’ idea che il fisco sia insensibile alle preoccupazioni dei contribuenti non è sempre corretta: esistono infatti delle situazioni nelle quali al contrario le regole dell’amministrazione finanziaria mostrano un volto umano.. Perché vendere Anche se vendere una casa di questi tempi, con il mercato immobiliare in ribasso e la discesa dei prezzi, non rappresenta nella maggioranza dei casi un grande affare, in parecchie situazioni resta comunque l’ipotesi più conveniente, che molti italiani scelgono per ridurre il carico fiscale o per coprire improrogabili esigenze finanziarie. Per non subire perdite consistenti sul valore dell’immobile la cosa migliore sarebbe quella di ricomprare subito dopo, in modo da “perderci” su quanto ricavato dalla vendita ma allo stesso tempo “guadagnarci” su quanto corrisposto sull’acquisto. Tuttavia ciò non sempre è possibile e in tempi difficili non si può guardare troppo per il sottile. In genere l’immobile tipo che viene messo sul mercato è la seconda casa o il box, magari ricevuti in eredità chissà quando e finora “parcheggiati” in attesa di tempi migliori. Con l’arrivo della IUC, il temibile sistema di tasse locali composto da Imu, Tasi e Tari con cui i cittadini stanno iniziando a fare i conti, e soprattutto con il perdurare della crisi economica, capita sempre più spesso che le famiglie decidano di privarsi di un bene immobile ritenuto ormai un lusso impossibile. Le imposte Quando si vende un immobile, le imposte tipiche sulla compravendita come l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale sono a carico dell’acquirente. Il venditore perciò è esente da pendenze con il fisco, almeno per quanto riguarda l’atto di vendita stipulato dinanzi al notaio. Sono invece a carico di chi vende le imposte sul reddito (per fortuna solo eventuali) che sono dovute sulla plusvalenza, cioè sulla differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dell’immobile. Nel calcolo della plusvalenza il prezzo di acquisto va aumentato dei costi inerenti se documentati, come ad esempio le imposte pagate sull’acquisto e le spese notarili per l’atto di compravendita. Redditi “diversi” Il valore della plusvalenza appartiene alla categoria dei “redditi diversi” e, come tale, si dichiara nel modello Unico nel quadro RL oppure nel 730 nel quadro “D”. La plusvalenza è assoggettata a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef oppure, nell’ipotesi di vendita di terreni edificabili, a tassazione separata. Niente tasse sull’abitazione principale e non solo Per fortuna non tutte le plusvalenze vanno dichiarate al fisco e sottoposte a tassazione. Innanzitutto non si pagano imposte se la plusvalenza deriva dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni. Inoltre sono esenti dal prelievo gli immobili pervenuti per successione; quelli ricevuti in donazione quando rispetto alla persona che ha donato l’immobile, siano trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso; le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo trascorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la vendita siano state utilizzate come abitazione principale del venditore o dei suoi familiari. Insomma a ben vedere le ipotesi di esonero dal pagamento dell’Irpef non sono poche. La logica alla base di queste disposizioni è che l’amministrazione tassa le operazioni potenzialmente “speculative”, quelle in cui si compra un appartamento per poi rivenderlo dopo poco tempo ad un prezzo maggiore lucrando sulla differenza di prezzo. Viceversa vengono salvate le compravendite fisiologiche dei cittadini, quelle effettuate a titolo di investimento, come spesso avviene per gli immobili posseduti da molti anni, oppure i beni utilizzati come abitazione principale dal proprietario o dai suoi congiunti. Imposta sostitutiva Anche laddove la plusvalenza fosse tassata, non disperate. Infatti in alcuni casi è previsto un sistema alternativo a quello “ordinario”, che potrebbe rivelarsi vantaggioso. Il venditore può chiedere all’atto del- la vendita, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito, con aliquota del 20%. È il notaio stesso che provvede ad applicare e a versare l’imposta sostitutiva, ricevendo naturalmente dal venditore la somma; successivamente il notaio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita. La tassazione in base all’imposta sostitutiva non può essere chiesta dal cedente quando si vende un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione oppure un fabbricato costruito sul terreno stesso o infine venga ceduto un terreno edificabile. Immobili donati Quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, la plusvalenza realizzata va tassata solo quando al momento della cessione non siano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l’immobile. In tal caso la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante. L’onestà premia... In tutte le ipotesi in cui non viene tassata la plusvalenza, il venditore non ha nessun motivo per dichiarare un prezzo inferiore a quello realmente incassato, dato che non paga alcuna tassa. Il venditore poi ha “interesse” a far risultare il vero prezzo, talvolta più alto, dato che vengono effettuati controlli sulle movimentazioni bancarie dal fisco da cui appaiano somme “in nero” di cui non saprebbe dare spiegazioni: nella vendita di immobili, ovviamente, si parla di somme di un certo rilievo, normalmente almeno a 4 zeri e le sanzioni sono a queste “adeguate”. Ma anche l’acquirente in molti casi non ha più motivo di dichiarare una somma minore del prezzo pagato, poiché dal 2006 nelle compravendite non soggette a Iva di immobili ad uso abitativo e pertinenze, effettuati nei confronti di persone che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, professionali o artistiche, le persone fisiche possono pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale, indipendentemente dal prezzo di acquisto. M 2 M 3 G 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M 9 M 18 V 19 S 20 D 30 22 M 23 M 24 G INTRASTAT 25 V 11 V LUGLIO 26 S Isla Ydra - Grecia 12 S GIUGNO 2014 13 D L M M G V 2 5 6 29 3 4 S D 1 7 27 D AGOSTO 2014 8 9 10 11 12 13 14 15 15 M 17 G 21 L 28 10 G 14 L VERS. IVA – RITENUTE – DICHIARAZIONI D’INTENTO – VERS. IRPEF – IRES – IRAP – CCIAA RAVVEDIMENTO – RAVVEDIMENTO IMU 16 M LUGLIO 2014 Foto di Francesco Pozzana 1 L M M G V 1 S D 2 3 28 L 4 7 8 9 10 29 M 5 6 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 30 31 30 M 31 G REGISTRO 770 ORDINARIO – SEMPLIFICATO BLACK LIST Le scadenze di Luglio/Agosto Lunedì 7 UNICO 2014 Proroga Studi di settore Scade oggi il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, da parte dei soggetti titolari di partita iva, cui si applicano gli studi di settore. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP e l’acconto dell’addizionale comunale eventualmente dovuto per il 2015. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo: 4001 - IRPEF saldo 4033 - IRPEF acconto prima rata 4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata 2003 - IRES saldo 2001 - IRES acconto prima rata 3800 - IRAP saldo 3812 - IRAP acconto prima rata 3801 - Addizionale regionale IRPEF 3844 - Addizionale comunale IRPEF 3843 - Acconto addizionale comunale IRPEF GESTIONE SEPARATA INPS Scade il termine per effettuare il versamento a saldo del contributo dovuto alla gestione separata INPS per il 2013 e della prima rata di acconto (40%) del contributo dovuto per il 2014 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza, cui si applicano gli studi di settore. I codici tributo da indicare nella delega F24 sono: P10 - Versamento dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - acconti e saldo non rateizzati; P10R - Versamento rateizzato dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; PXX - Versamento dei professionisti privi di altra copertura previdenziale acconti e saldo non rateizzati; PXXR - Versamento rateizzato dei professionisti privi di altra copertura previdenziale. DIRITTI CAMERALI Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione) del diritto annuale dovuto per il 2014 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio, cui si applicano gli studi di settore. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850. Mercoledì 16 IRPEF - IVA Ultimo giorno utile per versare l’eventuale Iva a debito relativa al mese di giugno (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6006 - Versamento IVA mensile giugno. Vanno versate le ritenute operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Scade, infine, Il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a giugno Fiscal Flash 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6 M 7 G 8 V 9 S 16 S AGOSTO 2014 17 D Foto di Castaldi Chiara - Agordo (BL) 14 32 VERS. IVA – RITENUTE DICHIARAZIONI D’INTENTO RAVVEDIMENTO 20 M 21 G 22 V 23 S 25 L 33 LUGLIO 2014 L M M 1 2 13 M 14 G 7 8 G 3 V 4 S D 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ferragosto SETTEMBRE 2014 L M M 1 2 3 8 35 INTRASTAT 26 M Agordo - Italia 12 M 15 V 34 19 M 24 D 10 D 11 L 18 L G 4 V 5 27 M S D 6 7 28 G 9 10 11 12 13 14 29 V 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 29 30 30 S 31 D per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade oggi il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte, compresa l’IMU, o ritenute) non effettuati entro il 16 giugno scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dell’1% annuo dal 16 giugno fino al giorno del pagamento. UNICO 2014 Soggetti senza proroga Studi di settore Scade oggi il termine per effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti cui non si applicano gli studi di settore e che pertanto non beneficiano della proroga. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF e l’acconto dell’addizionale comunale eventualmente dovuto per il 2015. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 (per i codici tributo si veda la scedenza del 7 luglio). Venerdì 25 INTRASTAT Scade oggi il termine per presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari Fiscal Flash effettuati nel mese di giugno (operatori mensili). AGOSTO Mercoledì 20 Mercoledì 30 REGISTRO Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2014 e per versare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente (il pagamento è escluso per i contratti cui si applica il regime della cedolare secca). Giovedì 31 MODELLO 770 Scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico del mod. 770/2014 Ordinario e Semplificato. PARADISI FISCALI Ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate a Giugno 2014 (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). IVA MENSILE E TRIMESTRALE Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2014 (per i contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali) o relativa al mese di luglio (per i contribuenti mensili). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 6032 - Versamento Iva trimestrale - 2° trimestre; 6007 - Versamento Iva mensile luglio. IRPEF Vanno versate le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Scade, infine, il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a luglio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. RAVVEDIMENTO OPEROSO Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 luglio scorso con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dell’1% annuo dal 17 luglio fino 15 3 al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. UNICO 2014: VERSAMENTI CON MAGGIORAZIONE Prorogato ad oggi il termine per versare - in unica soluzione o come prima rata - le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP (a saldo e in acconto) con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei titolari di Partita Iva soggetti agli studi di settore. Sempre entro oggi i professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza possono pagare, con la maggiorazione dello 0,40%, i contributi dovuti alla gestione separata Inps. DIRITTI CAMERALI Entro oggi le imprese iscritte alla Camera di Commercio per cui si applicano gli studi di settore possono effettuare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850. Lunedì 25 INTRASTAT Scade oggi il termine per presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio (operatori mensili). FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA Fiscal Flash è in distribuzione gratuita presso tutti i punti vendita Edipro. Chiama il numero 0774.570889 per sapere qual’è il tuo punto vendita più vicino.