MASTER PROFESSIONISTA AMBIENTALE GLI ASPETTI AMBIENTALI STRATEGICI Milano, 6 Febbraio 2015 A cura di Dott. Ing. Paolo Trentini Pag. 1 di 156 PANORAMA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI STRATEGICI… INQUINAMENTO ACUSTICO/LUMINOSO CONSUMI ENERGETICI COMUNITA’ LOCALE STAKEHOLDERS BONIFICHE DEL SUOLO/ SOSTANZE PERICOLOSE Pag. 2 di 156 Legislazione di riferimento in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO • Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” • D.P.C.M. 1/3/91 “Limiti massimi di esposizione” • D.P.C.M. 14 novembre 1997 « Valori limite delle sorgenti sonore » Pag. 3 di 156 Legislazione di riferimento in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO • D.Lgs. Governo 19/08/2005 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. • Legge 28/4/2014 n°67 - Delega per la riforma del sistema sanzionatorio - Stralcio - Depenalizzazione emissioni rumorose ex articolo 659, Codice penale ed esclusione dalla depenalizzazione per ambiente e sicurezza” • Legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Legge europea 2013-bis” Pag. 4 di 156 Legislazione di riferimento in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO Legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Legge europea 2013-bis” Delega al Governo per la riforma delle norme sull'inquinamento acustico che consentiranno di armonizzare le norme nazionali con le direttive 2002/49/Ce sul rumore ambientale e 2000/14/Ce sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare all'aperto Pag. 5 di 156 Decreto Pres. Cons. Ministri del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Classi di destinazione d'uso del territorio I II III IV V VI Aree Aree Aree Aree Aree Aree particolarmente protette prevalentemente residenziali di tipo misto di intensa attività umana prevalentemente industriali esclusivamente industriali Limiti massimi [Leq in dB (A)] Diurno Notturno (6.00-22.00) (22.00-6.00) 45 35 50 40 55 45 60 50 65 55 65 65 Pag. 6 di 156 Il Comune effettua la ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ossia una Classificazione, secondo i criteri definiti dalla Regione, in zone del territorio in funzione della relativa destinazione d’uso. L’azienda, sulla base dei risultati della propria valutazione del rumore emesso esternamente, verifica il rispetto dei LIMITI: imposti dalla ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE In mancanza della zonizzazione, sulla base della definizione della classe di destinazione d’uso dell’area definita dal Piano Regolatore Generale, si considerano i limiti del D.P.C.M. 1/3/1991 Pag. 7 di 156 Clima acustico - zonizzazione Pag. 8 di 156 Clima acustico - zonizzazione Pag. 9 di 156 Legislazione di riferimento in materia di INQUINAMENTO LUMINOSO Non esiste una normativa di carattere statale, ma solo regionale: Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Lazio, Toscana, Veneto, Valle d'Aosta e Piemonte Pag. 10 di 156 Legislazione di riferimento in materia di INQUINAMENTO LUMINOSO In generale i requisiti di tali disposizioni legislative fanno riferimento al divieto di immissione di luce al di sopra dell'orizzonte. È disponibile anche la norma UNI 10819: Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso Pag. 11 di 156 Legislazione di riferimento in materia di MOBILITA’ SOSTENIBILE DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” Pag. 12 di 156 Decreto Ministeriale del 27/03/1998 Mobilita' sostenibile nelle aree urbane Le imprese con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti in alcune aree urbane e inquinate, adottano il piano degli spostamenti casalavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale – MOBILITY MANAGER. Il piano viene trasmesso al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Pag. 13 di 156 PIANI DI QUALITA’ DELL’ARIA Le aree urbane inquinate sono quelle indicate nell'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 Aree urbane con una popolazione superiore a 150.000 abitanti: Torino - Genova - Brescia - Milano - Padova - Venezia Verona - Trieste - Bologna - Parma - Firenze - Livorno Roma - Napoli - Bari - Foggia - Taranto - Reggio Calabria - Catania - Messina - Palermo - Siracusa – Cagliari Il decreto è stato abrogato dall’art.21 del d.lgs. 13 agosto 2010, n°155 Pag. 14 di 156 PIANI DI QUALITA’ DELL’ARIA Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155. prevede: - Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione del territorio effettuata dalle regioni e dalle province autonome - Redazione dei piani di qualità dell'aria ambiente in caso di superamento di valori limite per gli inquinanti: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10 ma anche arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene Pag. 15 di 156 Legislazione di riferimento in materia di ENERGIA • Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Attuazione del Piano energetico nazionale” • circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1992, N. 219/F • D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, attuativo della Direttiva 2006/32/CE sull'Efficienza Energetica oggi abrogate dalle seguenti • D. lgs. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica” Numerosissime disposizioni in materia specifica (es. fonti rinnovabili, ecc.) Pag. 16 di 156 Altre norme in materia di efficienza energetica • La norma ISO 50001 “ Sistemi di Gestione dell'Energia”. • La norma EN 15900 “Servizi di Efficienza Energetica”. • La norma UNI CEI 11339 “ Esperto in Gestione dell'Energia ” . EGE ed Energy Manager. La qualificazione delle ESCO e dei Servizi di Efficienza Energetica. • La norma UNI CEI 11352. Pag. 17 di 156 RISORSE ENERGETICHE Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 09/01/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, la L.10/91 favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea: ♦ ♦ ♦ l'uso razionale dell'energia il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia Pag. 18 di 156 ♦ ♦ la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale. D'intesa con gli Enti locali e le loro aziende ed in coordinamento con l'ENEA, le Regioni predispongono un PIANO REGIONALE relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. Pag. 19 di 156 Energy manager l'Energy Manager è una figura professionale di alto profilo, introdotta in Italia dalla legge 10/91, che l'ha resa obbligatoria sia nel settore pubblico che in quello privato. l'Energy Manager opera infatti nelle imprese industriali e terziarie, negli enti pubblici, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, nelle università, nonché ovunque si registrino rilevanti consumi Energetici. Pag. 20 di 156 Energy manager Svolge un ruolo di consulenza e responsabilità per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ed è in grado di consigliare enti ed aziende sulla scelta più adeguata della fonte di approvvigionamento energetico, redigendo il piano degli investimenti, valutando la fattibilità dei progetti, predisponendo proposte contrattuali con i soggetti fornitori di energia ed analizzando gli interventi da realizzare sul patrimonio edilizio per una corretta gestione dei consumi Energetici. Pag. 21 di 156 Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. L'Art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente: • superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero • a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori… Pag. 22 di 156 Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 09/01/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. …debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Pag. 23 di 156 La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 19 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) svolga le seguenti funzioni: - individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia; - predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; - predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa. Pag. 24 di 156 Circolare n° 219/F del 02/03/1992 Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia La comunicazione deve essere inoltrata al FIRE: FEDERAZIONE ITALIANA PER l'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA Entro il 30 aprile di ogni anno comunicando: • energia in TEP consumata nell'anno solare precedente • nominativo dell'Energy Manager. Pag. 25 di 156 La circolare indica il metodo di calcolo dei TEP = TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO l'energia elettrica viene valorizzata in: 0,23 tep/MWh se in alta o media tensione 0,25 tep/MWh se in bassa tensione Pag. 26 di 156 Gli energy manager operanti in Italia sono sono inseriti nell'elenco curato da FIRE su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico. Le modalità di comunicazione sono illustrate sulla guida alla nomina. Anche i soggetti consumi minori di quelli fissati dalla legge, quindi non soggetti ad alcun obbligo, possono dotarsi di un energy manager ma non possono però accedere al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Fonte: http://em.fire-italia.org Pag. 27 di 156 Direttiva CEE/CEEA/CE n° 32 del 05/04/2006 2006/32/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio è stata recepita in Italia con D.Lgs. Governo n° 115 del 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Pag. 28 di 156 D.Lgs. Governo n° 115 del 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Il decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto: a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. Pag. 29 di 156 NUOVA DIRETTIVA EUROPEA DIRETTIVA 2012/27/UE sull’efficienza energetica recepita in Italia con D.Lgs.. 102/2014. Nell’ambito dell’efficienza energetica e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. è nato il D.P.R. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Pag. 30 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Il nuovo decreto di attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica inserisce nel panorama italiano numerosi requisiti, che spaziano dal miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, all’incentivazione di sistemi di diagnosi energetica nelle aziende grandi e piccole per l’attuazione di programmi di miglioramento energetici, al finanziamento di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica, alla definizione di obblighi per i distributori di energia nei confronti delle utenze finali che consentano una migliore e più chiara rendicontazione dei consumi, all’incentivazione dei sistemi di cogenerazione ad alta efficienza e ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Pag. 31 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Ovviamente in molti casi si tratta di indicazioni programmatiche a cui dovranno seguire numerosi decreti applicativi. Pag. 32 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Obiettivo nazionale di risparmio energetico L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale. Pag. 33 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Promozione dell'efficienza energetica negli edifici L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati Pag. 34 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE. Il regime obbligatorio di efficienza energetica è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione. Pag. 35 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti. Pag. 36 di 156 COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. ogni Titolo di Efficienza Energetica certifica il conseguimento di un risparmio di energia primaria pari a un TEP, equivalente a circa 5,3 MWh elettrici e circa 1.200 Nm3 di gas naturale. Pag. 37 di 156 COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO Gli interventi di risparmio energetico danno quindi diritto al riconoscimento di Certificati Bianchi, emessi dal Gestore dei Mercati energetici sulla base di una comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici che certifica i risparmi conseguiti. Pag. 38 di 156 COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO I soggetti abilitati a richiedere Certificati Bianchi sono: • i Distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali • i soggetti con Energy Manager ex Legge 10/91 (soggetti industriali che consumano oltre 10.000 tep/anno e terziario e pubbliche amministrazioni con oltre 1.000 tep/anno di consumi) Pag. 39 di 156 COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO I soggetti abilitati a richiedere Certificati Bianchi sono: • le Energy Service Company (ESCo) • le società che provvedano alla nomina dell’Energy Manager su base volontaria o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Pag. 40 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 l’Art. 8 - Diagnosi energetiche gestione dell'energia, che prevede: e sistemi di - obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto. Pag. 41 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione. Pag. 42 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Obbligo dal luglio 2016 dell’effettuazione delle diagnosi da parte di soggetti certificati da organismi accreditati. Pag. 43 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Per le imprese a forte consumo di energia obbligo ad eseguire le diagnosi, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. [N.d.R. definizione: imprese che abbiano utilizzato nell’anno di riferimento, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica e per le quali il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3%.] Pag. 44 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Per le imprese soggette a diagnosi situate in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, obbligo di valutazione della fattibilità tecnica, convenienza economica e del beneficio derivante calore dall'utilizzo del della ambientale, cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento Obbligo di comunicazione all'ENEA delle diagnosi energetiche, in quanto l’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi Pag. 45 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Inoltre l’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di diagnosi, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ. Pag. 46 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua [entro il 19/7/2015 per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale ed entro il 19/7/2016 per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico] le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura: …. Pag. 47 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;…. Pag. 48 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici … b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni Pag. 49 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale Pag. 50 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione ACCREDIA, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto. Pag. 51 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Pag. 52 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Pag. 53 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Pag. 54 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA. a) ESCO certificate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo. Pag. 55 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 - Sanzioni • Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. • la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. Pag. 56 di 156 D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102 - Sanzioni • L'esercente l'attività di misura che, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione. Pag. 57 di 156 La norma internazionale ISO 50001 Nel 2011 è stata emanata dall'ISO, International Organization for Standardization la norma ISO 50001:2011: il nuovo standard internazionale per la gestione dell'energia. La ISO 50001 è una norma valida a livello mondiale e ha preso il posto della precedente EN 16001:2009 norma emanata dal CEN/CENELEC, European Committee for Standardization, e valida esclusivamente in ambito europeo. Lo standard ISO focalizza l'attenzione sulle prestazioni dell'organizzazione, il rendimento energetico nello specifico, e soprattutto richiede che la promozione dell'efficienza energetica venga considerata lungo tutta catena di distribuzione dell'organizzazione e, importante novità, che sia un requisito da richiede ai propri fornitori. Pag. 58 di 156 La Nuova Norma ISO 50001:11 - Sistema di Gestione dell'Energia Requisiti e Guida all'uso • la struttura della norma è simile alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 • Facilità di integrazione con altri sistemi di gestione • Come tutte le norme non definisce dei livelli di performance ma indica degli obiettivi generali e metodologici • risulta applicabile a tutte le organizzazioni che vogliano gestire e migliorare l'efficienza energetica • il Sistema di gestione per l'Energia può essere riconosciuto attraverso una certificazione di parte terza. Pag. 59 di 156 La ISO 50001 sviluppa le 4 fasi del ciclo di Deming: per affrontare i problemi energetici si devono individuare gli aspetti energetici dell'organizzazione, scegliendo quelli che si reputano più significativi, analizzarne e valutarne le criticità e i punti deboli; in seguito vanno definite le scelte operative e agire sulla base degli obiettivi individuati (PLAN). Dopo aver realizzato le misure individuate (DO), viene valutata l'efficienza di questi provvedimenti (CHECK) e vengono analizzati eventuali nuovi punti deboli. Sulla base di questa fase di controllo ricomincia il ciclo di pianificazione definendo nuovi obiettivi (ACT). Pag. 60 di 156 Indice Introduction 1 Scope 2 Normative References 3 Terms and definitions 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 Energy management system requirements General requirements Management responsibility Top Management Management Representative Energy policy Pag. 61 di 156 Indice 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 Energy Planning General Legal obligations and other requirements Energy review Energy Baseline Energy performance indicator Energy objectives, energy targets and energy management action plans Pag. 62 di 156 Indice 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 Implementation and operation General Competence training and awareness Communication Documentation Operational control Design Procurement of energy services, products, equipment and energy Pag. 63 di 156 Indice 4.6 Checking 4.6.1 Monitoring, measurement and analysis 4.6.2 Evaluation of compliance with legal requirements and other requirements 4.6.3 Internal audit of the energy management system 4.6.4 Nonconformity, corrective action and preventive action 4.6.5 Control of records Pag. 64 di 156 Indice 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 Management Review General Inputs to management review Outputs from management review Pag. 65 di 156 STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO Pacchetto clima-energia Gli impegni assunti dal Consiglio europeo al 2020 prevedono per l'insieme dei Paesi dell'Unione: • una riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 2005; • un risparmio del 20% dei consumi energetici rispetto alle proiezioni per il 2020; Pag. 66 di 156 STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO Pacchetto clima-energia • un obiettivo vincolante del 20% di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi energetici dell'Unione; • un obiettivo vincolante del 10% di biocarburanti sul totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'Unione. Pag. 67 di 156 STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO Facendo riferimento alla scadenza del 2020 la strategia europea si esprime con tre obiettivi: 1. consumi di fonti primarie ridotti del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, mediante aumento dell'efficienza secondo le indicazioni di una futura direttiva, 2. emissioni di gas climalteranti, ridotte del 20%, secondo impegni già presi in precedenza, protocollo di Kyoto, ETS (Emissione Trading Scheme), 3. aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto) Pag. 68 di 156 STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO – LA PROPOSTA PER IL 2030 Saranno presto in discussione le nuove proposte per il 2030, ovvero: • Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) del 40% rispetto al 1990 • quota delle energie rinnovabili almeno al 27% • politiche più ambiziose in materia di efficienza energetica • Riforma del sistema ETS dell'UE: • nuovo sistema di governance basata su piani nazionali per un'energia competitiva, sicura e sostenibile. • serie di nuovi indicatori per assicurare un sistema energetico competitivo e sicuro Pag. 69 di 156 STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO Valutazioni del FIRE: Pag. 70 di 156 STRATEGIE E POLITICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO Pag. 71 di 156 EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEFINIZIONI impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria. Pag. 72 di 156 Individuare il campo di applicazione Libretto controllo fughe gas Impianti con gas refrigeranti Libretto controllo fughe gas e libretto di climatizzazione (entrambi !!) Impianti di climatizzazione estiva/invernale Libretto di climatizzazione per l’efficienza energetica Pag. 73 di 156 LIBRETTI DI CLIMATIZZAZIONE Libretto di climatizzazione Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I modelli dei libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Pag. 74 di 156 D.M. 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 – dal 15 ottobre 2014. Link al sito del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM10febb2014-Allegato_I.pdf Pag. 75 di 156 Controlli periodici Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica. "RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA" - di cui agli Allegati da II a V del D.M. - differenziati in 4 tipologie: TIPO 1 (gruppi termici) TIPO 2 (gruppi frigo) TIPO 3 (scambiatori) TIPO 4 (cogeneratori) Pag. 76 di 156 Controlli periodici Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. Pag. 77 di 156 Frequenze di controllo Pag. 78 di 156 Legislazione di riferimento in materia di CONSORZI OBBLIGATORI D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Pag. 79 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Pag. 80 di 156 Il contributo ambientale CONAI È soggetto al contributo ambientale CONAI il primo che immette su territorio nazionale un articolo che diverrà rifiuto di imballaggio. Il prelievo del Contributo avviene all’atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale. Pag. 81 di 156 Il contributo ambientale CONAI I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale. Gli altri soggetti, che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse. Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori. Pag. 82 di 156 CONAI: cos’è e come funziona • sono produttori di imballaggi “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06); • sono utilizzatori di imballaggi “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06). Pag. 83 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Sono in genere esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività professionale). Pag. 84 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Tale esclusione viene meno nei tre casi seguenti: • quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti); • quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all’estero); • quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti). Pag. 85 di 156 CONAI: cos’è e come funziona • Produttore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”; • non è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, salvo che rifornisca un “Autoproduttore” (soggetto che acquista materie prime e/o semilavorati al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti, diversi dagli imballaggi), in ragione delle quantità di materie prime e/o di semilavorati ceduti a quest’ultimo. Pag. 86 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Importatore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi • aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili; • è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale sia per gli imballaggi delle materie prime/semilavorati importati sia per le quantità di materie prime/semilavorati eventualmente ceduti ad un ”Autoproduttore”. Pag. 87 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Produttore di imballaggi vuoti • aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili; • è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo). Pag. 88 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Importatore – rivenditore di imballaggi vuoti • aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili; • è obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo. Pag. 89 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti • aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro). Tale obbligo vale anche per gli addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”; • se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita; • se acquista gli imballaggi all’estero è tenuto a effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione. Pag. 90 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Importatore di imballaggi pieni • aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro); • ha l’obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli • imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. Pag. 91 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Autoproduttore • aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro); • corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture di • vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del fornitore dei materiali; • se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la dichiarazione periodica • e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione. Pag. 92 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Commerciante di imballaggi pieni • aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”); • se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio nazionale verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture previste sulle fatture • di vendita; • se acquista imballaggi pieni all’estero e li immette al consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo Ambientale • ha obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni. Pag. 93 di 156 CONAI: cos’è e come funziona Commerciante di imballaggi vuoti • aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”); • corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura e appone le diciture previste sulle fatture di vendita. Pag. 94 di 156 I consorzi di filiera Acciaio – legno – alluminio – plastica – vetro carta Pag. 95 di 156 GLI ALTRI CONSORZI: RAEE Sulla medesima filosofia sono nati i consorzi per il recupero dei RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Contributo finalizzato sul territorio alla raccolta di tali tipologie di rifiuti e all’invio alle attività di RECUPERO Pag. 96 di 156 La legislazione sui RAEE Direttiva 2012/19/EU Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 Attuazione della direttiva 2012/19/UE rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE). sui ed Pag. 97 di 156 La gestione dei RAEE ALLEGATO I A - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a). 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici Pag. 98 di 156 La gestione dei RAEE Principali obblighi dal D.Lgs. 49/2014: • obbligo di apposizione del simbolo del cosiddetto “cassonetto barrato” • necessità di riportare sui prodotti, sempre entro il 9 ottobre 2014, informazioni che «consentano di identificare in modo inequivocabile il produttore delle AEE» • Ritiro uno contro zero da parte dei grandi distributori dei RAEE domestici di piccole dimensioni. Precedentemente era ritiro uno contro uno, ovvero acquisto il nuovo e il distributore ritira il vecchio Pag. 99 di 156 Identificazione delle AEE Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L’unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm (a = 3,33 mm), mentre l’altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo. Pag. 100 di 156 DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE DEL SUOLO La Parte Sesta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.si suddivide in: Titolo I – Ambito di applicazione (artt. 299-303) Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale (artt. 304-310) Titolo III –Risarcimento del danno ambientale (artt. 311-318) Pag. 101 di 156 DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE DEL SUOLO – art. 300 Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. La definizione di danno ambientale (art. 300) viene modificata rispetto a quella contenuta nell’art. 18 della l. 349/86: mentre quest’ultimo definiva il danno ambientale come “compromissione dell’ambiente attraverso un qualsiasi fatto doloso o colposo”, il testo unico qualifica tale illecito come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” (art. 300, comma 1). Pag. 102 di 156 Rappresenta danno ambientale il deterioramento provocato: • Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; • Alle acque interne, attraverso azioni che incidono in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate (Dir. 2000/60/CE); • Alle acque costiere e territoriali, anche attraverso azioni svolte in acque internazionali; • Al terreno, mediante contaminazioni che creino un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana e per l’ambiente. Pag. 103 di 156 ESCLUSIONI – Art. 303 Le norme sul danno ambientale non si applicano: a danno cagionato da atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione o fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; a rischi nucleari, ad attività svolte per difesa nazionale, sicurezza internazionale o protezione da calamità naturali; al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatesi prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006; al danno in relazione al quale siano trascorsi più di 30 anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato; al danno o alla minaccia di danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare un nesso causale tra danno e singoli operatori; alle situazioni d’inquinamento per le quali sia in corso o sia intervenuta bonifica, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale. Pag. 104 di 156 ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – art. 301 In caso di pericoli, anche potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. In questo caso l’operatore deve informare immediatamente: • Comune: • Provincia; • Regione • Prefetto • Il Prefetto nelle 24 h successive informa a sua volta il Ministro dell’Ambiente. Pag. 105 di 156 AZIONE DI PREVENZIONE – art. 304 Quando esiste una minaccia imminente di danno l’operatore entro 24 h e a proprie spese adotta le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza. Le misure poste in atto devono essere precedute dalla comunicazioni di cui al principio di precauzione, che, non appena pervenuta in Comune, abilita alla realizzazione degli interventi. La comunicazione deve contenere: • generalità dell’operatore • caratteristiche del sito interessato • matrici ambientali coinvolte • descrizione degli interventi. Pag. 106 di 156 AZIONE DI PREVENZIONE – art. 304 La comunicazione, una volta pervenuta l’operatore al porre in essere gli interventi. al Comune, abilita In caso di omessa comunicazione e omessi interventi è applicabile una sanzione amministrativa da 1000 euro a 3000 €. Il Ministro può in ogni momento: • chiedere all’operatore informazioni su qualsiasi sospetto di minaccia imminente di danno; minaccia o • ordinare le specifiche misure di prevenzione; • adottare egli stesso le misure di prevenzione. Qualora l’operatore non proceda nei suoi obblighi, anche imposti, non possa essere individuato o non sia tenuto a sostenere i costi, il Ministro adotta le misure necessarie approvando la relativa nota spese con diritto di rivalsa verso chi ha causato (o concorso) le stesse qualora sia individuato entro 5 anni dal pagamento. Pag. 107 di 156 RIPRISTINO AMBIENTALE – art. 305 Qualora si verifichi un danno, l’operatore comunica gli aspetti pertinenti ai soggetti di cui al principio di precauzione e alle altre autorità statali interessate e adotta immediatamente: • le iniziative per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire qualsiasi fattore di danno anche su specifiche indicazioni delle autorità; • le misure di ripristino. Il Ministro può intervenire in qualsiasi momento con diritto di rivalsa per le spese sostenute. Pag. 108 di 156 DETERMINAZIONE DELLE MISURE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE – art. 306 Le possibili misure di ripristino individuate devono essere conformi all’allegato 3 e sono presentate per approvazione al Ministro dell’ambiente non oltre 30 gg. all’evento, che decide quali attuare; Nel caso di una pluralità di casi di danno, l’A.C. può decidere quale danno deve essere riparato in via prioritaria; Sono prioritariamente presi in considerazioni i rischi per la salute umana; Il Ministro invita i soggetti interessati e i soggetti sugli immobili in cui deve intervenire il ripristino ad inviare osservazioni entro 10 gg. Le decisioni sulle misure di precauzione, prevenzione e ripristino sono comunicate all’operatore con indicazione dei mezzi e termini di ricorso. Pag. 109 di 156 COSTI DELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E DI RIPRISTINO– art. 308 L’operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e ripristino tranne nel caso in cui possa dimostrare che: il danno o la minaccia di danno sia stato causato da terzi e nonostante la presenza di misure astrattamente idonee ad evitarlo; il danno sia conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione imposti da un’autorità pubblica; non gli è attribuibile nessun comportamento doloso o colposo e l’intervento preventivo di tutela è stato causato da: emissione o evento consentiti da un’autorizzazione ai sensi della legislazione vigente (all. 5); emissione, attività, o utilizzo di un prodotto non considerabili causa di danno allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. Pag. 110 di 156 AZIONE RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – art. 311 Chiunque, realizzando un fatto illecito, omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, provochi un danno all’ambiente, è obbligato al ripristino della situazione precedente e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale. La quantificazione del danno si basa sui criteri di cui agli allegati 3 e 4. Pag. 111 di 156 ORDINANZA – art. 313 Una volta accertato un fatto che abbia causato danno ambientale e il responsabile non abbia avviato le procedure di ripristino, il Ministro, con propria ordinanza ingiunge in solido il ripristino ambientale entro un termine prefissato: • al responsabile del fatto dannoso • al soggetto nel cui interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o abbia tratto vantaggio. In caso di mancato intervento o di impossibilità o di costo eccessivo il Ministro con successiva ordinanza ordina il pagamento entro 60 gg. di una somma pari al valore del danno accertato. Pag. 112 di 156 ORDINANZA – art. 313 L’ordinanza è adottata entro 180 gg., dall’avviso al soggetto responsabile e all’obbligato in solido, dell’avvio dell’istruttoria e comunque entro 2 anni dalla notizia dell’evento dannoso; L’ordinanza contiene l’indicazione del fatto contestato, gli elementi rilevanti per l’individuazione e quantificazione del danno e le fonti di prova per l’individuazione dei trasgressori; L’ordinanza definisce il termine per il ripristino dei luoghi, compreso tra 2 mesi e 2 anni. Pag. 113 di 156 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – art. 314 La quantificazione del danno è in relazione ai costi per il ripristino della situazione ambientale; Ove questa non sia possibile si presume che il danno sia di ammontare non inferiore al triplo della sanzione amministrativa o penale, in concreto applicata; In caso di irrogazione di una pena detentiva si calcolano 400 € per ciascun giorno di pena detentiva. Pag. 114 di 156 BONIFICA DEI SITI INQUINATI La Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si suddivide in: Titolo I . Gestione dei rifiuti (artt. 177-216) Titolo II . Gestione degli imballaggi (artt. 217-226) Titolo III . Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt. 227-237) Titolo IV . Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238) Titolo V . Bonifica di siti contaminati (artt. 239253) Titolo VI . Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali (artt. 254-266) Pag. 115 di 156 BONIFICA DEI SITI INQUINATI • La gestione delle bonifiche dei siti inquinati cambia di impostazione rispetto a quanto previsto nell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e dal decreto applicativo D.M. 471/99. • La gestione è in linea con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. • Non si applica a: Abbandono dei D.Lgs.152/06; rifiuti disciplinata dalla parte quarta del Interventi di bonifica soggetti a leggi speciali. • Inoltre rimangono validi: Per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso i piani regionali di gestione; I piani per la gestione dei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale. Pag. 116 di 156 DEFINIZIONI – art. 240 Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica. Sono riportate in allegato 5; Se esiste uno stato di superamento per cause naturali o antropiche, il valore di fondo rappresenta la CSC; Corrispondono a quelle dell’all. 1 al D.M. 471/1999 (con alcune correzioni). Pag. 117 di 156 DEFINIZIONI – art. 240 Concentrazioni soglia di rischio (CSR) I livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica… il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito. Criteri per l’analisi nell’allegato 1. del rischio sono presenti Pag. 118 di 156 DEFINIZIONI – art. 240 Messa in sicurezza:d’emergenza Intervento immediato… da mettere in opera nelle condizioni di emergenza…, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici e a rimuoverle, in attesa di ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente. Operativa Interventi … in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza …, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. (es. interventi di contenimento con piani di monitoraggio e controllo). Permanente Interventi … atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti … e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza. Pag. 119 di 156 DEFINIZIONI – art. 240 Bonifica Interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello = o < ai valori di CSR. Ripristino Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica … che consentono di recuperare il sito alla effettiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri dell’Allegato Pag. 120 di 156 1. DEFINIZIONI – art. 240 Condizioni di emergenza Eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza quali: concentrazioni attuali o potenziali di vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività; presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o nei corsi d’acqua superficiali o nella falda; contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi o esplosioni. Pag. 121 di 156 PROCEDURE OPERATIVE – art. 242 Evento inquinante nuovo o storico che può comportare un aggravamento della contaminazione Comunicazione entro 24 h secondo art.304 e messa in atto di misure di prevenzione Comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto Indagine preliminare Le CSR sono superate? No Autocertificazione entro 48 h e attività di ripristino Comunicazione a Comune, Provincia Sì Comunicazione immediata e presentazione entro 30 gg. del Piano di Caratterizzazione Comunicazione a Comune, Provincia; Piano a Comune, Provincia e Regione. Pag. 122 di 156 PROCEDURE OPERATIVE – art. 242 Presentazione Piano di caratterizzazione Autorizzazione entro 30 gg. del Piano di Caratterizzazione Da parte della Regione Analisi del Rischio e presentazione entro 6 mesi Alla Regione Approvazione analisi del rischio entro 60 gg. con conferenza dei servizi No Le CSR sono superate? Chiusura procedimento o presentazione entro 60 gg. del programma di monitoraggio Comunicazione a Provincia e Regione Sì Comunicazione alla Regione Presentazione entro 6 mesi del progetto operativo degli interventi di Bonifica o di messa in sicurezza Approvazione piano di monitoraggio Regione Da parte della Regione, sentiti Provincia e Comune Approvazione del Progetto entro 60 gg. Alla scadenza comunicazione con Relazione Tecnica Comunicazione a Regione e Provincia Se le CSR sono superate: procedura di Bonifica Pag. 123 di 156 PROCEDURE OPERATIVE – art. 242 COMMA 11 Evento prima del 29/04/2006, che si manifesti successivamente senza rischio immediato Comunicazione e Piano di caratterizzazione Comunicazione a Comune, Provincia, Regione. Si torna al caso di evento nuovo Pag. 124 di 156 PROCEDURE SEMPLIFICATE - art. 242-bis (introdotte dalla Legge 116/14) L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare un progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. Pag. 125 di 156 PROCEDURE SEMPLIFICATE - art. 242-bis (introdotte dalla Legge 116/14) Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi quarantacinque giorni. Pag. 126 di 156 PROCEDURE SEMPLIFICATE - art. 242-bis (introdotte dalla Legge 116/14) L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. La validazione dei risultati di cui sopra costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo Pag. 127 di 156 ORDINANZE E BONIFICA DA PARTE della PA – art. 244 e 250 Se la P.A. accerta il superamento delle CSC ne dà comunicazione a Regione, Provincia e Comune; La Provincia accerta le responsabilità e diffida il responsabile a provvedere, notificando l’ordinanza anche al proprietario del sito; Se il responsabile non è individuabile e se il proprietario non provvede, gli interventi necessari sono adottati dal Comune o, in caso di inerzia, dalla Regione. Pag. 128 di 156 OBBLIGHI DI INTERVENTO – art. 245 Il proprietario o il gestore rileva il superamento delle CSC Obblighi di intervento e bonifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione Comunicazione immediata e attivazione delle misure di prevenzione entro 24 h Comunicazione a Comune, Provincia, Regione. Identificazione del responsabile per realizzare gli interventi di bonifica Da parte della Provincia E' comunque facoltà del proprietario o di altro soggetto interessato realizzare gli interventi di bonifica I siti per i quali i soggetti interessati attivano le procedure entro il 20/10/2006, o abbiano già provveduto in precedenza, sono gestiti nell’ambito dei piani regionali Pag. 129 di 156 CONTROLLI – art. 248 I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati da Provincia e ARPA. Il completamento della bonifica è accertato dalla Provincia con apposita certificazione, che costituisce titolo di svincolo per le garanzie finanziarie. La certificazione viene rilasciata sulla base di una relazione tecnica redatta dall’ARPA territorialmente competente. AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI– art. 249 Sono aree per le quali si applicano le Procedure Semplificate. La definizione è data nell’allegato 4: siti di ridotte dimensioni (es. rete di distribuzione carburanti) o aree di superficie non superiore a 1.000 m2. Pag. 130 di 156 SANZIONI Mancata bonifica da parte del responsabile dell’inquinamento di suolo, sottosuolo o acque superficiali o sotterranee oltre le CSR come da progetto approvato: Arresto da 6 mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € Arresto da un anno a due anni e ammenda da 5.200 a 52.000 € se inquinamento da sostanze pericolose. Mancata comunicazione dell’inquinamento : Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 1.000 a 26.000 €. Pag. 131 di 156 SANZIONI Nelle sentenze di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L’osservanza dei progetti approvati costituisce condizione di non punibilità per reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento. Disposizioni transitorie In caso di bonifica autorizzata sulla base della previgente disciplina ma non realizzata può essere chiesto all’autorità competente entro il 26 ottobre 2006 di rimodulare gli obiettivi della bonifica sulla base delle nuove disposizioni. Pag. 132 di 156 SERBATOI INTERRATI In materia di SERBATOI INTERRATI non esiste normativa di riferimento nazionale in quanto il D.M. 246 del 24/5/1999 Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati. è stato annullato (non abrogato, ovvero sostituito da un altro disposto normativo…) non Pag. 133 di 156 SERBATOI INTERRATI Riferimento per i distributori di carburante stradali: D.M. 29/11/2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. Negli altri casi ci si deve riferire ai REGOLAMENTI DI IGIENE DEL COMUNE DI APPARTENENZA. Pag. 134 di 156 SERBATOI INTERRATI Riferimento generale Regione Lombardia: LINEE GUIDA SUI SERBATOI INTERRATI Emesso dall’ARPA Lombardia rev.0 del 15/3/2013 e approvato come linea guida regionale in data 28/01/2004 Pag. 135 di 156 LA GESTIONE DI ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE PUO’ COMPORTARE ATTRITI CON LA COMUNITA’ LOCALE DI APPARTENENZA… ad esempio per la presenza di Amianto oppure essere una considerevole voce di spesa per l’azienda… ad esempio per la bonifica amianto La sostituzione o il controllo periodico dei gas frigoriferi Pag. 136 di 156 L’AMIANTO Amianto Decreto del Presidente della Repubblica n° 215 del 24/05/1988 Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi”. Legge ordinaria del Parlamento n° 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. D.Lgs. Governo n° 257 del 25/07/2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Sono vietate l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione, la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto. Pag. 137 di 156 L’AMIANTO Amianto Decreto Ministeriale del 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE CONTENENTI AMIANTO) METODI DI BONIFICA. PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE. MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA. Pag. 138 di 156 L’AMIANTO L’amianto può essere presente non solo nelle coperture dei tetti, ma anche in altri manufatti, quali: - Canne fumarie delle centrali termiche - Guarnizioni dei forni - Intercapedini e materassini isolanti - Condotte dell’acqua - Pavimenti - Pannelli divisori - Ecc. Pag. 139 di 156 GAS FRIGORIFERI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (es. R134A–R407c-R404A) GAS LESIVI PER LO STRATO DI OZONO (es. R22 –R12) Pag. 140 di 156 OBBLIGHI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO Obblighi Libretto conforme al D.P.R. 147/06 per tutte le apparecchiature (indipendentemente dalla quantità di gas presente) su cui registrare i rabbocchi e il recupero del gas. Controlli periodici per il rilevamento delle perdite per le apparecchiature che contengono più di 3 kg di gas. Pag. 141 di 156 LIBRETTO IMPIANTO CON GAS LESIVI PER L’OZONO Pag. 142 di 156 OBBLIGHI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO Frequenze di controllo Quantità di gas Frequenza superiore o uguale a 100 kg Semestrale Tra 3 e 100 kg Annuale Sotto i 3 kg Nessuno Pag. 143 di 156 PRESCRIZIONI DURANTE I CONTROLLI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO In particolare valgono le seguenti prescrizioni: • Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento. • Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 % del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro 30 giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. Pag. 144 di 156 ALTRI OBBLIGHI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO Dal 1° gennaio 2015 non sarà più possibile utilizzare R22 durante le manutenzioni ai sistemi frigoriferi. Significa che è opportuno sostituire il gas R22 (recuperarlo appropriatamente), pur non essendo un obbligo la sua rimozione. Valgono comunque le sanzioni in caso di mancato controllo delle perdite ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (G.U. n°227 del 27/09/2013) Pag. 145 di 156 SANZIONI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO Pag. 146 di 156 SANZIONI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO Pag. 147 di 156 OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA I GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra Pag. 148 di 156 I GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Regolamento (CE) N. 303/2008 della Commissione Regolamento contenente i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Pag. 149 di 156 I GAS AD EFFETTO SERRA GAS A EFFETTO SERRA per il protocollo di Kyoto sono: I Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Protossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) Pag. 150 di 156 OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA Regolamento CEE/UE n° 842 del 17/05/2006 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra I gas R407c, R410a, R134a, ecc. sono gas ad effetto serra utilizzati nei sistemi di raffreddamento. Per queste miscele di gas il regolamento europeo prevede: Libretto di impianto Controlli periodici delle fughe con cadenza definita in funzione della potenzialità dell’apparecchiatura. Pag. 151 di 156 D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il decreto definisce le modalità operative per l’attuazione dei regolamenti europei relativi a: • certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 303/2008) • certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 304/2008) Pag. 152 di 156 D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il decreto definisce le modalità operative per l’attuazione dei regolamenti europei relativi a: • certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Reg. 305/2008) • certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (Reg. 306/2008) • formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 307/2008). Pag. 153 di 156 OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA Obblighi Libretto conforme al D.P.R. 43/2012 per tutte le apparecchiature (indipendentemente dalla quantità di gas presente) su cui registrare i rabbocchi e il recupero del gas. Modello conforme al seguente : Pag. 154 di 156 OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA Compilazione del libretto: È possibile impaginare in modo differente i formati dei suddetti registri purché in essi siano contenute tutte le informazioni ivi previste. Si segnala che le date e gli esiti relativi al “controllo di verifica periodico” di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006 dovranno essere riportati: • nella parte del Registro del Sistema denominata “Interventi sul Sistema”, sezione “Aggiunta dell’agente estinguente”; • nella parte del Registro dell’Apparecchiatura “Interventi sull’apparecchiatura”, sezione “Aggiunta di refrigerante”. In particolare, sotto la voce “Causa della perdita”, dovrà essere riportata la dicitura “controllo periodico” con il relativo esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, dovrà essere indicata la causa dell’esito negativo e l’intervento effettuato. Pag. 155 di 156 SANZIONI PER I GAS AD EFFETTO SERRA Si ricorda che il D.Lgs. 26/2013 ha stabilito le seguenti sanzioni a carico dell’OPERATORE (ovvero del proprietario dell’impianto se non è delegato formalmente un terzo responsabile): Pag. 156 di 156 ALTRI OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA Libretto scaricabile al link: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/gas_fluorurati/ gf_registro_apparecchiatura.pdf Compilazione (vedi link Ministero dell’Ambiente): http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-432012-recante-attuazione-delregolamento-ce-n-8422006 PERSONALE E IMPRESE QUALIFICATE E ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE F-Gas Dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno – sito ISPRA Pag. 157 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS dal 1° gennaio 2015 REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U.C.E. del 20/5/2014) Pag. 158 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Il Regolamento andrà a sostituire il Reg. 842/2006 attualmente esistente per la gestone degli F-Gas. Si stabilisce però che i regolamenti (CE) n. 1493/2007, (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 della Commissione restino in vigore e continuino ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati da atti delegati. Verrà quindi abrogato solo il Reg. 842/2006 sostituito dal presente, con decorrenza 1° Gennaio 2015. L’obiettivo principale è la riduzione dell’uso di questi gas, con restrizioni alla commercializzazione che porteranno a rialzi dei prezzi di taluni F-Gas. Pag. 159 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Il regolamento, molto sinteticamente, definisce: • mercato controllato degli F-Gas, con l’istituzione di quote di immissione sul mercato, registri per i compratori, ecc. • modifica delle unità di misura di riferimento, che non saranno più i kg di F-Gas ma le tonnellate equivalenti di CO2 e si calcoleranno sulla base dei potenziali di riscaldamento globale o GWP di ogni singolo F-Gas; • eliminazione nel tempo di alcuni F-Gas (con GWP superiore a 2.500 ton equivalenti di CO2); • modifica delle frequenze di controllo delle perdite (in alcuni casi i controlli saranno estesi ad apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-Gas ma solo dal 01/01/2017); • modifica del registro delle apparecchiature. Pag. 160 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Rimangono invece confermati, in virtù dei regolamenti CE non abrogati di cui sopra, il Registro delle persone e delle imprese qualificate ad operare con gli F-Gas ed etichettatura delle apparecchiature. Lo stato italiano dovrà elaborare a supporto un decreto per la definizione delle sanzioni. Pag. 161 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 4 Controlli delle perdite Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate. Pag. 162 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 4 Controlli delle perdite In deroga fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite. Pag. 163 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 4 Controlli delle perdite Pag. 164 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 4 Controlli delle perdite [Si riporta un breve schema per valutare il significato delle nuove unità di misura: Pag. 165 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 4 Controlli delle perdite Pertanto ad esempio i controlli per il gas R134A saranno dovuti con le seguenti frequenze: • apparecchi tra i 3,5 e i 35 kg di gas: ogni 12 o 24 mesi • apparecchi tra 35 kg di gas e 350 kg: ogni 6 o 12 mesi • apparecchi con più di 350 kg di gas: ogni 3 o 6 mesi.] Pag. 166 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 6 Tenuta dei registri Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato. Pag. 167 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Articolo 6 Tenuta dei registri d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3; g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. Pag. 168 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS Se non è attiva un banca dati creata dalle autorità competenti gli operatori e le imprese conservano i registri per almeno cinque anni. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri (conservati per almeno 5 anni) contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli: a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati. Pag. 169 di 156 NUOVO REGOLAMENTO F-GAS A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente. [tra i F-Gas con GWP>2.500 si segnalano i comuni R404A e R507, mentre sono inferiori i F-Gas R134A, R407c, R410A].24 Pag. 170 di 156