MASTER PROFESSIONISTA
AMBIENTALE
GLI ASPETTI AMBIENTALI
STRATEGICI
Milano, 6 Febbraio 2015
A cura di Dott. Ing. Paolo Trentini
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PANORAMA DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI STRATEGICI…
INQUINAMENTO
ACUSTICO/LUMINOSO
CONSUMI
ENERGETICI
COMUNITA’
LOCALE
STAKEHOLDERS
BONIFICHE DEL SUOLO/
SOSTANZE PERICOLOSE
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Legislazione di riferimento
in materia di INQUINAMENTO
ACUSTICO
• Legge ordinaria del Parlamento
n° 447 del
26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento
acustico”
• D.P.C.M. 1/3/91 “Limiti massimi di esposizione”
• D.P.C.M. 14 novembre 1997 « Valori limite delle
sorgenti sonore »
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Legislazione di riferimento
in materia di INQUINAMENTO
ACUSTICO
• D.Lgs.
Governo
19/08/2005
n°
194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
• Legge 28/4/2014 n°67 - Delega per la riforma del
sistema sanzionatorio - Stralcio - Depenalizzazione
emissioni rumorose ex articolo 659, Codice penale ed
esclusione dalla depenalizzazione per ambiente e
sicurezza”
• Legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Legge europea
2013-bis”
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Legislazione di riferimento
in materia di INQUINAMENTO
ACUSTICO
Legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Legge europea
2013-bis”
Delega al Governo per la riforma delle norme
sull'inquinamento acustico che consentiranno di
armonizzare le norme nazionali con le direttive
2002/49/Ce sul rumore ambientale e 2000/14/Ce sulle
emissioni acustiche delle macchine destinate a
funzionare all'aperto
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Decreto Pres. Cons. Ministri del 01/03/1991
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno.
Classi di destinazione d'uso del
territorio
I
II
III
IV
V
VI
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
particolarmente protette
prevalentemente residenziali
di tipo misto
di intensa attività umana
prevalentemente industriali
esclusivamente industriali
Limiti massimi [Leq in dB (A)]
Diurno
Notturno
(6.00-22.00)
(22.00-6.00)
45
35
50
40
55
45
60
50
65
55
65
65
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Il Comune effettua la ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE ossia una Classificazione, secondo i criteri definiti dalla
Regione, in zone del territorio in funzione della relativa destinazione
d’uso.
L’azienda, sulla base dei risultati della propria valutazione del rumore
emesso esternamente, verifica il rispetto dei LIMITI:
 imposti dalla ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE
 In mancanza della zonizzazione, sulla base della definizione della
classe di destinazione d’uso dell’area definita dal Piano Regolatore
Generale, si considerano i limiti del D.P.C.M. 1/3/1991
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Clima acustico - zonizzazione
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Clima acustico - zonizzazione
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Legislazione di riferimento
in materia di INQUINAMENTO
LUMINOSO
Non esiste una normativa di carattere statale, ma
solo regionale:
Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Liguria,
Provincia autonoma di Trento, Lazio, Toscana, Veneto,
Valle d'Aosta e Piemonte
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Legislazione di riferimento
in materia di INQUINAMENTO
LUMINOSO
In generale i requisiti di tali disposizioni legislative
fanno riferimento al divieto di immissione di luce al
di sopra dell'orizzonte.
È disponibile anche la norma UNI 10819:
Requisiti per la limitazione della dispersione
verso l'alto del flusso luminoso
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Legislazione di riferimento
in materia di MOBILITA’
SOSTENIBILE
DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”
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Decreto Ministeriale del 27/03/1998
Mobilita' sostenibile nelle aree urbane
Le imprese con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con
complessivamente più di 800 addetti in alcune aree urbane e inquinate, adottano il
piano degli spostamenti casalavoro del proprio personale dipendente, individuando
a tal fine un responsabile della mobilità aziendale – MOBILITY MANAGER. Il piano
viene trasmesso al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno.
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PIANI DI QUALITA’ DELL’ARIA
Le aree urbane inquinate sono quelle indicate
nell'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente
del 25 novembre 1994
Aree urbane con una popolazione superiore a 150.000
abitanti:
Torino - Genova - Brescia - Milano - Padova - Venezia Verona - Trieste - Bologna - Parma - Firenze - Livorno Roma - Napoli - Bari - Foggia - Taranto - Reggio
Calabria - Catania - Messina - Palermo - Siracusa –
Cagliari
Il decreto è stato abrogato dall’art.21 del d.lgs. 13
agosto 2010, n°155
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PIANI DI QUALITA’ DELL’ARIA
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155. prevede:
- Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione del
territorio effettuata dalle regioni e dalle province
autonome
- Redazione dei piani di qualità dell'aria ambiente
in caso di superamento di valori limite per gli
inquinanti:
biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido
di carbonio, piombo e PM10 ma anche arsenico,
cadmio, nichel e benzo(a)pirene
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Legislazione di riferimento
in materia di ENERGIA
• Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Attuazione del Piano
energetico nazionale”
• circolare
del
Ministero
dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1992,
N. 219/F
• D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, attuativo della
Direttiva 2006/32/CE sull'Efficienza Energetica
oggi abrogate dalle seguenti
• D. lgs. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della
direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica”
Numerosissime disposizioni in materia specifica (es.
fonti rinnovabili, ecc.)
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Altre norme in materia
di efficienza energetica
• La norma ISO 50001 “ Sistemi di Gestione
dell'Energia”.
• La norma EN 15900 “Servizi di Efficienza Energetica”.
• La norma UNI CEI 11339 “ Esperto in Gestione
dell'Energia ” . EGE ed Energy Manager. La
qualificazione delle ESCO e dei Servizi di Efficienza
Energetica.
• La norma UNI CEI 11352.
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RISORSE ENERGETICHE
Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 09/01/1991
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”.
Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di
energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell’energia
a parità di servizio reso e di qualità della vita, la L.10/91 favorisce ed incentiva, in
accordo con la politica energetica della Comunità economica europea:
♦
♦
♦
l'uso razionale dell'energia
il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia
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♦
♦
la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
D'intesa con gli Enti locali e le loro aziende ed in
coordinamento con l'ENEA, le Regioni predispongono un
PIANO REGIONALE relativo all'uso delle fonti rinnovabili di
energia.
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Energy manager
l'Energy Manager è una figura professionale di alto
profilo, introdotta in Italia dalla legge 10/91,
che l'ha resa obbligatoria sia nel settore pubblico che in
quello privato.
l'Energy Manager opera infatti nelle imprese industriali e
terziarie, negli enti pubblici, nelle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nelle università,
nonché ovunque si registrino rilevanti consumi
Energetici.
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Energy manager
Svolge un ruolo di consulenza e responsabilità per la
conservazione e l'uso razionale
dell'energia ed è in grado di consigliare enti ed aziende
sulla scelta più adeguata della fonte di
approvvigionamento energetico, redigendo il piano degli
investimenti, valutando la fattibilità dei
progetti, predisponendo proposte contrattuali con i
soggetti fornitori di energia ed analizzando
gli interventi da realizzare sul patrimonio edilizio per
una corretta gestione dei consumi
Energetici.
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Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del
09/01/1991
Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
L'Art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede
che i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente
hanno avuto un consumo di energia rispettivamente:
• superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio
per il settore industriale ovvero
• a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli
altri settori…
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Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del
09/01/1991
Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
…debbono comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia.
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La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 19 stabilisce che il
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia (Energy Manager) svolga le
seguenti funzioni:
- individuazione delle azioni degli interventi delle
procedure e di quanto altro necessario per
promuovere l'uso razionale dell'energia;
- predisposizione dei bilanci energetici in funzione
anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali;
- predisposizione dei dati energetici eventualmente
richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi
previsti dalla legge stessa.
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Circolare n° 219/F del 02/03/1992
Art. 19 della legge n. 10/1991. Obbligo di nomina
e comunicazione annuale del tecnico responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
La comunicazione deve essere inoltrata al FIRE:
FEDERAZIONE ITALIANA PER l'USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA
Entro il 30 aprile di ogni anno comunicando:
• energia in TEP consumata nell'anno solare precedente
• nominativo dell'Energy Manager.
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La circolare indica il metodo di calcolo dei TEP =
TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO
l'energia elettrica viene valorizzata in:
0,23 tep/MWh se in alta o media tensione
0,25 tep/MWh se in bassa tensione
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Gli energy manager operanti in Italia sono sono inseriti
nell'elenco curato da FIRE su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Le modalità di comunicazione sono illustrate sulla guida
alla nomina.
Anche i soggetti consumi minori di quelli fissati dalla
legge, quindi non soggetti ad alcun obbligo, possono
dotarsi di un energy manager ma non possono però
accedere al meccanismo dei titoli di efficienza
energetica.
Fonte: http://em.fire-italia.org
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Direttiva CEE/CEEA/CE n° 32 del 05/04/2006
2006/32/CE: Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio
è stata recepita in Italia con
D.Lgs. Governo n° 115 del 30/05/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE.
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D.Lgs. Governo n° 115 del 30/05/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Il decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente
attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo
costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il
quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad
eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che
ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un
mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure
di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
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NUOVA DIRETTIVA EUROPEA
DIRETTIVA 2012/27/UE sull’efficienza energetica
recepita in Italia con D.Lgs.. 102/2014.
Nell’ambito dell’efficienza energetica e del D.Lgs. 192/05 e
s.m.i. è nato il D.P.R. 74/2013
Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Il nuovo
decreto
di
attuazione
della
direttiva
europea
sull’efficienza energetica inserisce nel panorama italiano
numerosi requisiti, che spaziano dal miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati,
all’incentivazione di sistemi di diagnosi energetica nelle
aziende grandi e piccole per l’attuazione di programmi di
miglioramento energetici, al finanziamento di progetti di
miglioramento dell’efficienza energetica, alla definizione
di obblighi per i distributori di energia nei confronti delle
utenze finali che consentano una migliore e più chiara
rendicontazione dei consumi, all’incentivazione dei
sistemi di cogenerazione ad alta efficienza e ai sistemi di
teleriscaldamento e teleraffrescamento.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Ovviamente in molti casi si tratta di indicazioni
programmatiche a cui dovranno seguire numerosi
decreti applicativi.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Obiettivo nazionale di risparmio energetico
L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico
consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi
di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a
partire dal 2010, in coerenza con la Strategia
energetica nazionale.
Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di
programmazione energetica possono concorrere, con il
coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per
l'efficienza energetica (PAEE) elabora una proposta di
interventi di medio-lungo termine per il miglioramento
della prestazione energetica degli immobili, sia
pubblici che privati
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 7 - Regime obbligatorio di efficienza
energetica
L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia
finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato
secondo la metodologia di attuazione ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
Il regime
obbligatorio di efficienza energetica è costituito dal
meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti
legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.
164 e relativi provvedimenti di attuazione.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art.
7
-
Regime
obbligatorio
di
efficienza
energetica
Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il
conseguimento
di
un
risparmio
energetico
al
31
dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di
risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante
volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le
misure di incentivazione degli interventi di incremento
dell'efficienza energetica vigenti.
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COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO
Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica
titoli negoziabili che certificano il conseguimento di
risparmi energetici negli usi finali di energia
attraverso interventi e progetti di incremento di
efficienza energetica.
ogni Titolo di Efficienza Energetica certifica il
conseguimento di un risparmio di energia primaria pari a
un TEP, equivalente a circa 5,3 MWh elettrici e circa
1.200 Nm3 di gas naturale.
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COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO
Gli interventi di risparmio energetico danno quindi
diritto al riconoscimento di Certificati Bianchi, emessi
dal Gestore dei Mercati energetici sulla base di una
comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici che
certifica i risparmi conseguiti.
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COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO
I soggetti abilitati a richiedere Certificati Bianchi sono:
• i Distributori di energia elettrica e gas con oltre
50.000 clienti finali
• i soggetti con Energy Manager ex Legge 10/91
(soggetti industriali che consumano oltre 10.000
tep/anno e terziario e pubbliche amministrazioni con
oltre 1.000 tep/anno di consumi)
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COS’E’ UN CERTIFICATO BIANCO
I soggetti abilitati a richiedere Certificati Bianchi sono:
• le Energy Service Company (ESCo)
• le società che provvedano alla nomina dell’Energy
Manager su base volontaria o si dotino di un
sistema
di
gestione
dell’energia
certificato
in
conformità alla norma ISO 50001.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
l’Art. 8 - Diagnosi energetiche
gestione dell'energia, che prevede:
e
sistemi
di
- obbligo per le grandi imprese di eseguire una
diagnosi energetica, condotta da società di servizi
energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor
energetici e da ISPRA relativamente allo schema
volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul
territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4 anni, in conformità ai
dettati di cui all'allegato 2 al decreto.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che
hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle
norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il
sistema di gestione in questione includa un audit
energetico realizzato in conformità ai dettati di cui
all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali
diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne
cura la conservazione.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Obbligo
dal
luglio
2016
dell’effettuazione
delle
diagnosi da parte di soggetti certificati da organismi
accreditati.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Per le imprese a forte consumo di energia obbligo
ad eseguire le diagnosi, con le medesime scadenze,
indipendentemente dalla loro dimensione e a dare
progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi
stesse o in alternativa ad adottare sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001.
[N.d.R. definizione: imprese che abbiano utilizzato
nell’anno di riferimento, almeno 2,4 GWh di energia
elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa
dall'elettrica e per le quali il rapporto tra il costo
effettivo del quantitativo complessivo dell'energia
utilizzata e il valore del fatturato non sia risultato
inferiore al 3%.]
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Per le imprese soggette a diagnosi situate in prossimità
di
reti
di
teleriscaldamento
o
in
prossimità
di
impianti cogenerativi ad alto rendimento, obbligo di
valutazione
della
fattibilità
tecnica,
convenienza economica e
del beneficio
derivante
calore
dall'utilizzo
del
della
ambientale,
cogenerato
o
dal
collegamento alla rete locale di teleriscaldamento
Obbligo di comunicazione all'ENEA delle diagnosi
energetiche, in quanto l’ENEA istituisce e gestisce una
banca
dati
delle
imprese
soggette
a
diagnosi
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Inoltre l’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare
la conformità delle diagnosi alle prescrizioni, tramite
una
selezione
annuale
di
una
percentuale
statisticamente significativa della popolazione delle
imprese soggetta all'obbligo di diagnosi, almeno pari al
3%. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi
svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di
controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, previa definizione di criteri concernenti la
fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai
risparmi energetici potenziali, individua [entro il
19/7/2015 per quanto riguarda il settore elettrico e del
gas naturale ed entro il 19/7/2016 per quanto riguarda
il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico] le modalità
con cui gli esercenti l'attività di misura: ….
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori individuali che
riflettono con precisione il consumo effettivo e
forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo
dell'energia;….
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
…
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori individuali di
cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti
anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a
seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei
consumi energetici
Per favorire il contenimento dei consumi
energetici attraverso la contabilizzazione
dei consumi individuali e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi di
ciascun centro di consumo individuale
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
ACCREDIA, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione gli schemi di certificazione e
accreditamento per la conformità alle norme
tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione
dell'energia, sistemi di gestione dell'energia,
diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente
decreto.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora
norme tecniche in materia di diagnosi energetiche
rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e
trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al
presente decreto.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora
norme tecniche per la certificazione volontaria degli
auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario
e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi
connessi al miglioramento della prestazione energetica
degli edifici.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi
2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni
imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce
e rende disponibili programmi di formazione
finalizzati
alla
qualificazione
degli
auditor
energetici nei settori residenziale, industriale,
terziario e trasporti e degli installatori di elementi
edilizi connessi al miglioramento della prestazione
energetica degli edifici.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 12 - Disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e
il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo
per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali
elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale
dell'ENEA.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la
UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui
al comma 3 del presente articolo.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
- Sanzioni
• Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di
energia che non effettuano la diagnosi di cui
all'articolo 8, commi 1 e 3 sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.
• la diagnosi non è effettuata in conformità alle
prescrizioni
di
cui
all'articolo
8
sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
20.000.
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D.Lgs. Governo 4 luglio 2014, n. 102
- Sanzioni
• L'esercente l'attività di misura che, nei casi previsti
dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione
delle modalità individuate dall'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai
clienti finali i contatori individuali aventi le
caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto
comma sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2500 euro, per ciascuna omissione.
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La norma internazionale ISO 50001
Nel 2011 è stata emanata dall'ISO, International Organization for Standardization la norma ISO 50001:2011: il nuovo
standard internazionale per la gestione dell'energia.
La ISO 50001 è una norma valida a livello mondiale e ha
preso il posto della precedente EN 16001:2009 norma emanata dal CEN/CENELEC, European Committee for Standardization, e valida esclusivamente in ambito europeo.
Lo standard ISO focalizza l'attenzione sulle prestazioni
dell'organizzazione, il rendimento energetico nello specifico, e
soprattutto richiede che la promozione dell'efficienza energetica venga considerata lungo tutta catena di distribuzione
dell'organizzazione e, importante novità, che sia un requisito
da richiede ai propri fornitori.
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La Nuova Norma ISO 50001:11 - Sistema di
Gestione dell'Energia Requisiti e Guida all'uso
• la struttura della norma è simile alle norme UNI EN
ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007
• Facilità di integrazione con altri sistemi di gestione
• Come tutte le norme non definisce dei livelli di
performance ma indica degli obiettivi generali e
metodologici
• risulta applicabile a tutte le organizzazioni che
vogliano gestire e migliorare l'efficienza energetica
• il Sistema di gestione per l'Energia può essere
riconosciuto attraverso una certificazione di parte
terza.
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La ISO 50001 sviluppa le 4 fasi del
ciclo di Deming: per affrontare i problemi energetici si devono individuare gli
aspetti energetici dell'organizzazione,
scegliendo quelli che si reputano più significativi, analizzarne e valutarne le criticità e i punti deboli; in seguito vanno
definite le scelte operative e agire sulla
base degli obiettivi individuati (PLAN).
Dopo aver realizzato le misure individuate (DO), viene valutata l'efficienza di
questi provvedimenti (CHECK) e vengono analizzati eventuali nuovi punti deboli. Sulla base di questa fase di controllo
ricomincia il ciclo di pianificazione definendo nuovi obiettivi (ACT).
Pag. 60 di 156
Indice
Introduction
1
Scope
2
Normative References
3
Terms and definitions
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
Energy management system requirements
General requirements
Management responsibility
Top Management
Management Representative
Energy policy
Pag. 61 di 156
Indice
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Energy Planning
General
Legal obligations and other requirements
Energy review
Energy Baseline
Energy performance indicator
Energy objectives, energy targets and
energy management action plans
Pag. 62 di 156
Indice
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
Implementation and operation
General
Competence training and awareness
Communication
Documentation
Operational control
Design
Procurement of energy services, products,
equipment and energy
Pag. 63 di 156
Indice
4.6 Checking
4.6.1 Monitoring, measurement and analysis
4.6.2 Evaluation of compliance with legal
requirements and other requirements
4.6.3 Internal audit of the energy management
system
4.6.4 Nonconformity, corrective action and preventive
action
4.6.5 Control of records
Pag. 64 di 156
Indice
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
Management Review
General
Inputs to management review
Outputs from management review
Pag. 65 di 156
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Pacchetto clima-energia
Gli impegni assunti dal Consiglio
europeo
al
2020
prevedono
per
l'insieme dei Paesi dell'Unione:
• una riduzione del 20% delle emissioni
di gas ad effetto serra rispetto ai
livelli del 2005;
• un risparmio del 20% dei consumi
energetici rispetto alle proiezioni per
il 2020;
Pag. 66 di 156
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Pacchetto clima-energia
• un obiettivo vincolante del 20% di
energia da fonti rinnovabili sul
totale
dei
consumi
energetici
dell'Unione;
• un obiettivo vincolante del 10% di
biocarburanti sul totale dei consumi
di benzina e gasolio per autotrazione
dell'Unione.
Pag. 67 di 156
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Facendo riferimento alla scadenza del 2020 la strategia
europea si esprime con tre obiettivi:
1. consumi di fonti primarie ridotti del 20% rispetto alle
previsioni
tendenziali,
mediante
aumento
dell'efficienza secondo le indicazioni di una futura
direttiva,
2. emissioni di gas climalteranti, ridotte del 20%,
secondo impegni già presi in precedenza, protocollo
di Kyoto, ETS (Emissione Trading Scheme),
3. aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella
copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e
per il trasporto)
Pag. 68 di 156
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO –
LA PROPOSTA PER IL 2030
Saranno presto in discussione le nuove proposte per il
2030, ovvero:
• Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)
del 40% rispetto al 1990
• quota delle energie rinnovabili almeno al 27%
• politiche più ambiziose in materia di efficienza
energetica
• Riforma del sistema ETS dell'UE:
• nuovo sistema di governance basata su piani
nazionali per un'energia competitiva, sicura e
sostenibile.
• serie di nuovi indicatori per assicurare un sistema
energetico competitivo e sicuro
Pag. 69 di 156
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Valutazioni del FIRE:
Pag. 70 di 156
STRATEGIE E POLITICA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Pag. 71 di 156
EFFICIENZA ENERGETICA
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
DEFINIZIONI
impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari;
climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad
assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria.
Pag. 72 di 156
Individuare il campo di applicazione
Libretto controllo fughe gas
Impianti con
gas
refrigeranti
Libretto controllo fughe gas e
libretto di climatizzazione
(entrambi !!)
Impianti di climatizzazione estiva/invernale
Libretto di climatizzazione
per l’efficienza energetica
Pag. 73 di 156
LIBRETTI DI CLIMATIZZAZIONE
Libretto di climatizzazione
Gli impianti termici per la climatizzazione o
produzione di acqua calda sanitaria devono essere
muniti di un "Libretto di impianto per la
climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell’unità immobiliare i libretti di
impianto devono essere consegnati all'avente causa,
debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
I modelli dei libretti di impianto e dei rapporti di
efficienza energetica nelle versioni o configurazioni
relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono
aggiornati,
integrati
e
caratterizzati
da
una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico.
Pag. 74 di 156
D.M. 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
74/2013 – dal 15 ottobre 2014. Link al sito del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM10febb2014-Allegato_I.pdf
Pag. 75 di 156
Controlli periodici
Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli
impianti termici
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione su impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale maggiore di
10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di
potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si
effettua un controllo di efficienza energetica.
"RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA" - di
cui agli Allegati da II a V del D.M. - differenziati in 4 tipologie:
TIPO
1 (gruppi termici)
TIPO 2 (gruppi frigo)
TIPO 3 (scambiatori)
TIPO
4 (cogeneratori)
Pag. 76 di 156
Controlli periodici
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le
quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato
rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano
l'efficienza energetica siano inferiori del 15%
rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo
avviamento riportati sul libretto di impianto, devono
essere riportate alla situazione iniziale, con una
tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in
fase di collaudo o primo avviamento non siano
disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
Pag. 77 di 156
Frequenze di controllo
Pag. 78 di 156
Legislazione di riferimento
in materia di CONSORZI OBBLIGATORI
 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pag. 79 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi
di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che
costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra
produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri
relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e
riciclaggio degli imballaggi.
Pag. 80 di 156
Il contributo ambientale CONAI
È soggetto al contributo ambientale CONAI il primo che
immette su territorio nazionale un articolo che diverrà
rifiuto di imballaggio.
Il prelievo del Contributo avviene all’atto della
cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del
trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo,
nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato
dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del
materiale di imballaggio effettuato da un produttore di
materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che
gli risulti o si dichiari tale.
Pag. 81 di 156
Il contributo ambientale CONAI
I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare
periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o
importati nel territorio nazionale. La periodicità della
dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in
funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun
materiale.
Gli altri soggetti, che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni
periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo
Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le
diciture richieste sulle proprie fatture emesse.
Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno
dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli
esportatori.
Pag. 82 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
• sono produttori di imballaggi “i fornitori di materiali
di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del
D.Lgs. 152/06);
• sono utilizzatori di imballaggi “i commercianti, i
distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di
imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art.
218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).
Pag. 83 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Sono in genere esclusi dall’obbligo di adesione a
CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei
soggetti che, pur acquistando merce imballata per
l’esercizio della propria attività o per proprio consumo,
non effettuano alcuna attività di commercializzazione e
distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il
parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati
e li utilizza nell’esercizio della propria attività
professionale).
Pag. 84 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Tale esclusione viene meno nei tre casi seguenti:
• quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata,
un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale
(ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza
imballati ai propri clienti);
• quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce
imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria
attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di
bellezza imballati all’estero);
• quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio
nazionale per l’esercizio della propria attività (il parrucchiere
che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per
consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).
Pag. 85 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
• Produttore di materie prime e/o di semilavorati destinati a
imballaggi aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori
nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai
materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Tale obbligo
vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”;
• non è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento
del Contributo Ambientale, salvo che rifornisca un
“Autoproduttore” (soggetto che acquista materie prime e/o
semilavorati al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per
confezionare i propri prodotti, diversi dagli imballaggi), in
ragione delle quantità di materie prime e/o di semilavorati
ceduti a quest’ultimo.
Pag. 86 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Importatore di materie prime e/o di semilavorati
destinati a imballaggi
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché
a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali
importati e ai singoli Statuti Consortili;
• è obbligato alla dichiarazione periodica e al
versamento del Contributo Ambientale sia per gli
imballaggi delle materie prime/semilavorati importati
sia per le quantità di materie prime/semilavorati
eventualmente ceduti ad un ”Autoproduttore”.
Pag. 87 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Produttore di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori
nonché a uno o più Consorzi di Filiera in
rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti
Consortili;
• è obbligato alla dichiarazione periodica e al
versamento del Contributo Ambientale, per
singolo materiale su tutti gli imballaggi che
vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi
al consumo o utilizzati direttamente per
confezionare le proprie merci (autoconsumo).
Pag. 88 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Importatore – rivenditore di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori
nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai
materiali importati e ai singoli Statuti Consortili;
• è obbligato alla Dichiarazione periodica e al
versamento del Contributo Ambientale, per singolo
materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle
importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali
e immessi al consumo.
Pag. 89 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori,
precisando il settore di appartenenza (alimentare,
chimico, altro). Tale obbligo vale anche per gli
addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”;
• se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il
Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori
e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di
vendita;
• se acquista gli imballaggi all’estero è tenuto a
effettuare la dichiarazione periodica e il versamento
del Contributo Ambientale secondo le procedure
previste per l’importazione.
Pag. 90 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Importatore di imballaggi pieni
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori,
precisando il settore di appartenenza (alimentare,
chimico, altro);
• ha l’obbligo di dichiarazione periodica e di
versamento del Contributo Ambientale, per singolo
materiale, su tutti gli
• imballaggi che, a seguito delle importazioni,
vengono immessi al consumo.
Pag. 91 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Autoproduttore
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori,
precisando il settore di appartenenza (alimentare,
chimico, altro);
• corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura
dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture
di
• vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono
a carico del fornitore dei materiali;
• se importa le materie prime occorrenti per realizzare i
propri prodotti è tenuto ad effettuare la dichiarazione
periodica
• e il versamento del Contributo Ambientale secondo le
procedure previste per l’importazione.
Pag. 92 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Commerciante di imballaggi pieni
• aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori
(componente “Commercianti e Distributori”);
• se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al
consumo sul territorio nazionale verifica che i propri
fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni
relative al Contributo Ambientale e appone le diciture
previste sulle fatture
• di vendita;
• se acquista imballaggi pieni all’estero e li immette al
consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo
Ambientale
• ha obblighi analoghi a quelli dell’importatore di
imballaggi pieni.
Pag. 93 di 156
CONAI: cos’è e come funziona
Commerciante di imballaggi vuoti
• aderisce a CONAI nella categoria degli
Utilizzatori (componente “Commercianti e
Distributori”);
• corrisponde
il
Contributo
Ambientale
esposto in fattura e appone le diciture
previste sulle fatture di vendita.
Pag. 94 di 156
I consorzi di filiera
Acciaio – legno – alluminio – plastica – vetro carta
Pag. 95 di 156
GLI ALTRI CONSORZI: RAEE
Sulla medesima filosofia sono nati i consorzi per il
recupero
dei
RIFIUTI
DA
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Contributo finalizzato sul territorio alla raccolta di tali
tipologie di rifiuti e all’invio alle attività di RECUPERO
Pag. 96 di 156
La legislazione sui RAEE
Direttiva 2012/19/EU
Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo
2014
Attuazione della direttiva 2012/19/UE
rifiuti di apparecchiature elettriche
elettroniche (RAEE).
sui
ed
Pag. 97 di 156
La gestione dei RAEE
ALLEGATO I A - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente
decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a).
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed
infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici
Pag. 98 di 156
La gestione dei RAEE
Principali obblighi dal D.Lgs. 49/2014:
• obbligo di apposizione del simbolo del cosiddetto
“cassonetto barrato”
• necessità di riportare sui prodotti, sempre entro il 9
ottobre 2014, informazioni che «consentano di
identificare in modo inequivocabile il produttore delle
AEE»
• Ritiro uno contro zero da parte dei grandi
distributori
dei
RAEE
domestici
di
piccole
dimensioni. Precedentemente era ritiro uno contro
uno, ovvero acquisto il nuovo e il distributore ritira il
vecchio
Pag. 99 di 156
Identificazione delle AEE
Il simbolo che indica la raccolta separata
delle
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche
è
un
contenitore
di
spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra
piena orizzontale che identifica le
apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato dopo il 13 agosto
2005. L’unione del simbolo (bidone e
barra) deve avere una altezza minima di
7 mm (a = 3,33 mm), mentre l’altezza
della barra deve essere superiore a 0,3 a
o 1 mm. La barra non deve contenere
alcun tipo di testo.
Pag. 100 di 156
DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE DEL SUOLO
La Parte Sesta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.si
suddivide in:
Titolo I – Ambito di applicazione (artt. 299-303)
Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale (artt.
304-310)
Titolo III –Risarcimento del danno ambientale (artt.
311-318)
Pag. 101 di 156
DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE DEL SUOLO –
art. 300
Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o
indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da
quest’ultima.
La definizione di danno ambientale (art. 300) viene modificata
rispetto a quella contenuta nell’art. 18 della l. 349/86: mentre
quest’ultimo
definiva
il
danno
ambientale
come
“compromissione dell’ambiente attraverso un qualsiasi fatto
doloso o colposo”, il testo unico qualifica tale illecito come
“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una
risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” (art.
300, comma 1).
Pag. 102 di 156
Rappresenta danno ambientale il deterioramento provocato:
• Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria;
• Alle acque interne, attraverso azioni che incidono in
modo significativamente negativo sullo stato ecologico,
chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico
delle acque interessate (Dir. 2000/60/CE);
• Alle acque costiere e territoriali, anche attraverso
azioni svolte in acque internazionali;
• Al terreno, mediante contaminazioni che creino un
rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla
salute umana e per l’ambiente.
Pag. 103 di 156
ESCLUSIONI – Art. 303
Le norme sul danno ambientale non si applicano:
 a danno cagionato da atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra
civile, insurrezione o fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e
incontrollabili;
 a rischi nucleari, ad attività svolte per difesa nazionale, sicurezza internazionale
o protezione da calamità naturali;
 al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatesi prima
della data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006;
 al danno in relazione al quale siano trascorsi più di 30 anni dall’emissione,
dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato;
 al danno o alla minaccia di danno causati da inquinamento di carattere diffuso,
se non sia stato possibile accertare un nesso causale tra danno e singoli
operatori;
 alle situazioni d’inquinamento per le quali sia in corso o sia intervenuta bonifica,
salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.
Pag. 104 di 156
ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE –
art. 301
In caso di pericoli, anche potenziali, per la salute umana e per
l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
In questo caso l’operatore deve informare immediatamente:
• Comune:
• Provincia;
• Regione
• Prefetto
• Il Prefetto nelle 24 h successive informa a sua volta il Ministro
dell’Ambiente.
Pag. 105 di 156
AZIONE DI PREVENZIONE – art. 304
Quando esiste una minaccia imminente di danno l’operatore entro
24 h e a proprie spese adotta le misure necessarie di prevenzione
e di messa in sicurezza.
Le misure poste in atto devono essere precedute dalla
comunicazioni di cui al principio di precauzione, che, non appena
pervenuta in Comune, abilita alla realizzazione degli interventi.
La comunicazione deve contenere:
• generalità dell’operatore
• caratteristiche del sito interessato
• matrici ambientali coinvolte
• descrizione degli interventi.
Pag. 106 di 156
AZIONE DI PREVENZIONE – art. 304
La comunicazione, una volta pervenuta
l’operatore al porre in essere gli interventi.
al
Comune,
abilita
In caso di omessa comunicazione e omessi interventi è applicabile
una sanzione amministrativa da 1000 euro a 3000 €.
Il Ministro può in ogni momento:
• chiedere all’operatore informazioni su qualsiasi
sospetto di minaccia imminente di danno;
minaccia
o
• ordinare le specifiche misure di prevenzione;
• adottare egli stesso le misure di prevenzione.
Qualora l’operatore non proceda nei suoi obblighi, anche imposti,
non possa essere individuato o non sia tenuto a sostenere i costi, il
Ministro adotta le misure necessarie approvando la relativa nota
spese con diritto di rivalsa verso chi ha causato (o concorso) le
stesse qualora sia individuato entro 5 anni dal pagamento.
Pag. 107 di 156
RIPRISTINO AMBIENTALE – art. 305
Qualora si verifichi un danno, l’operatore comunica gli aspetti
pertinenti ai soggetti di cui al principio di precauzione e alle
altre autorità statali interessate e adotta immediatamente:
• le iniziative per controllare, circoscrivere, eliminare o
gestire qualsiasi fattore di danno anche su specifiche
indicazioni delle autorità;
• le misure di ripristino.
Il Ministro può intervenire in qualsiasi momento con diritto di
rivalsa per le spese sostenute.
Pag. 108 di 156
DETERMINAZIONE DELLE MISURE PER IL
RIPRISTINO AMBIENTALE – art. 306
Le possibili misure di ripristino individuate devono essere conformi
all’allegato 3 e sono presentate per approvazione al Ministro
dell’ambiente non oltre 30 gg. all’evento, che decide quali attuare;
Nel caso di una pluralità di casi di danno, l’A.C. può decidere quale
danno deve essere riparato in via prioritaria;
Sono prioritariamente presi in considerazioni i rischi per la salute
umana;
Il Ministro invita i soggetti interessati e i soggetti sugli immobili in
cui deve intervenire il ripristino ad inviare osservazioni entro 10 gg.
Le decisioni sulle misure di precauzione, prevenzione e ripristino
sono comunicate all’operatore con indicazione dei mezzi e termini
di ricorso.
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COSTI DELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E DI
RIPRISTINO– art. 308
L’operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e ripristino
tranne nel caso in cui possa dimostrare che:
 il danno o la minaccia di danno sia stato causato da terzi e
nonostante la presenza di misure astrattamente idonee ad
evitarlo;
 il danno sia conseguenza dell’osservanza di un ordine o
istruzione imposti da un’autorità pubblica;
 non gli è attribuibile nessun comportamento doloso o colposo e
l’intervento preventivo di tutela è stato causato da:
 emissione o evento consentiti da un’autorizzazione ai sensi
della legislazione vigente (all. 5);
 emissione, attività, o utilizzo di un prodotto non considerabili
causa di danno allo stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche.
Pag. 110 di 156
AZIONE RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA –
art. 311
Chiunque, realizzando un fatto illecito, omettendo attività o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di
regolamento o di provvedimento amministrativo, con
negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, provochi un danno all’ambiente, è obbligato al
ripristino della situazione precedente e, in mancanza, al
risarcimento per equivalente patrimoniale.
La quantificazione del danno si basa sui criteri di cui agli
allegati 3 e 4.
Pag. 111 di 156
ORDINANZA – art. 313
Una volta accertato un fatto che abbia causato danno
ambientale e il responsabile non abbia avviato le
procedure di ripristino, il Ministro, con propria
ordinanza ingiunge in solido il ripristino ambientale
entro un termine prefissato:
• al responsabile del fatto dannoso
• al soggetto nel cui interesse il comportamento fonte
del danno è stato tenuto o abbia tratto vantaggio.
In caso di mancato intervento o di impossibilità o di
costo eccessivo il Ministro con successiva ordinanza
ordina il pagamento entro 60 gg. di una somma pari al
valore del danno accertato.
Pag. 112 di 156
ORDINANZA – art. 313
L’ordinanza è adottata entro 180 gg., dall’avviso al
soggetto responsabile e all’obbligato in solido, dell’avvio
dell’istruttoria e comunque entro 2 anni dalla notizia
dell’evento dannoso;
L’ordinanza contiene l’indicazione del fatto contestato, gli
elementi rilevanti per l’individuazione e quantificazione
del danno e le fonti di prova per l’individuazione dei
trasgressori;
L’ordinanza definisce il termine per il ripristino dei luoghi,
compreso tra 2 mesi e 2 anni.
Pag. 113 di 156
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – art. 314
 La quantificazione del danno è in relazione ai costi
per il ripristino della situazione ambientale;
 Ove questa non sia possibile si presume che il danno
sia di ammontare non inferiore al triplo della sanzione
amministrativa o penale, in concreto applicata;
 In caso di irrogazione di una pena detentiva si
calcolano 400 € per ciascun giorno di pena detentiva.
Pag. 114 di 156
BONIFICA DEI SITI INQUINATI
La Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si
suddivide in:
Titolo I . Gestione dei rifiuti (artt. 177-216)
Titolo II . Gestione degli imballaggi (artt. 217-226)
Titolo III . Gestione di particolari categorie di rifiuti
(artt. 227-237)
Titolo IV . Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art.
238)
Titolo V . Bonifica di siti contaminati (artt. 239253)
Titolo VI . Sistema sanzionatorio e disposizioni
transitorie e finali (artt. 254-266)
Pag. 115 di 156
BONIFICA DEI SITI INQUINATI
• La gestione delle bonifiche dei siti inquinati cambia di impostazione
rispetto a quanto previsto nell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto
Ronchi) e dal decreto applicativo D.M. 471/99.
• La gestione è in linea con i principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.
• Non si applica a:
 Abbandono dei
D.Lgs.152/06;
rifiuti
disciplinata
dalla
parte
quarta
del
 Interventi di bonifica soggetti a leggi speciali.
• Inoltre rimangono validi:
 Per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso i piani regionali
di gestione;
 I piani per la gestione dei siti oggetto di bonifica di interesse
nazionale.
Pag. 116 di 156
DEFINIZIONI – art. 240
Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito
specifica.
Sono riportate in allegato 5;
Se esiste uno stato di superamento per cause naturali o
antropiche, il valore di fondo rappresenta la CSC;
Corrispondono a quelle dell’all. 1 al D.M. 471/1999 (con
alcune correzioni).
Pag. 117 di 156
DEFINIZIONI – art. 240
Concentrazioni soglia di rischio (CSR)
I livelli di contaminazione delle matrici ambientali da
determinare caso per caso con l’applicazione della
procedura di analisi del rischio sito specifica… il cui
superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica.
I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i
livelli di accettabilità per il sito.
Criteri per l’analisi
nell’allegato 1.
del
rischio
sono
presenti
Pag. 118 di 156
DEFINIZIONI – art. 240
Messa in sicurezza:d’emergenza
Intervento immediato… da mettere in opera nelle condizioni di
emergenza…, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici e a rimuoverle, in
attesa di ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa o
permanente.
Operativa
Interventi … in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato
livello di sicurezza …, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza
permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. (es.
interventi di contenimento con piani di monitoraggio e controllo).
Permanente
Interventi … atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti … e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza.
Pag. 119 di 156
DEFINIZIONI – art. 240
Bonifica
Interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel
suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello = o < ai
valori di CSR.
Ripristino
Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica … che
consentono di recuperare il sito alla effettiva fruibilità per la
destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.
Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti
dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle
matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri dell’Allegato
Pag. 120 di 156
1.
DEFINIZIONI – art. 240
Condizioni di emergenza
Eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di
interventi di emergenza quali:
 concentrazioni attuali o potenziali di vapori in spazi
confinati prossime ai livelli di esplosività;
 presenza di quantità significative di prodotto in
fase separata sul suolo o nei corsi d’acqua superficiali
o nella falda;
 contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o
per scopi agricoli;
 pericolo di incendi o esplosioni.
Pag. 121 di 156
PROCEDURE OPERATIVE – art. 242
Evento inquinante nuovo o storico che
può comportare un aggravamento della
contaminazione
Comunicazione entro 24 h secondo
art.304 e messa in atto di misure di
prevenzione
Comunicazione a Comune, Provincia,
Regione e Prefetto
Indagine preliminare
Le CSR sono superate?
No
Autocertificazione entro 48 h e attività
di ripristino
Comunicazione a
Comune, Provincia
Sì
Comunicazione immediata e
presentazione entro 30 gg. del Piano di
Caratterizzazione
Comunicazione a Comune, Provincia;
Piano a Comune, Provincia e Regione.
Pag. 122 di 156
PROCEDURE OPERATIVE –
art. 242
Presentazione Piano di
caratterizzazione
Autorizzazione entro 30 gg. del
Piano di Caratterizzazione
Da parte della Regione
Analisi del Rischio e presentazione
entro 6 mesi
Alla Regione
Approvazione analisi del rischio
entro 60 gg. con conferenza dei
servizi
No
Le CSR sono
superate?
Chiusura procedimento o
presentazione entro 60 gg. del
programma di monitoraggio
Comunicazione a
Provincia e Regione
Sì
Comunicazione alla Regione
Presentazione entro 6 mesi del
progetto operativo degli interventi di
Bonifica o di messa in sicurezza
Approvazione piano di monitoraggio
Regione
Da parte della Regione,
sentiti Provincia e Comune
Approvazione del Progetto entro 60
gg.
Alla scadenza comunicazione con
Relazione Tecnica
Comunicazione a
Regione e Provincia
Se le CSR sono superate:
procedura di Bonifica
Pag. 123 di 156
PROCEDURE OPERATIVE – art. 242 COMMA 11
Evento prima del 29/04/2006, che si
manifesti successivamente senza
rischio immediato
Comunicazione e Piano di
caratterizzazione
Comunicazione a Comune,
Provincia, Regione.
Si torna al caso di evento nuovo
Pag. 124 di 156
PROCEDURE SEMPLIFICATE - art. 242-bis
(introdotte dalla Legge 116/14)
L'operatore interessato a effettuare, a proprie
spese, interventi di bonifica del suolo con
riduzione della contaminazione ad un livello
uguale o inferiore ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione, può presentare un
progetto completo degli interventi programmati
sulla base dei dati dello stato di contaminazione
del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.
Pag. 125 di 156
PROCEDURE SEMPLIFICATE - art. 242-bis
(introdotte dalla Legge 116/14)
Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato
presenta il piano di caratterizzazione all'autorità
al fine di verificare il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione della
matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.
Il piano e' approvato nei successivi quarantacinque giorni.
Pag. 126 di 156
PROCEDURE SEMPLIFICATE - art. 242-bis
(introdotte dalla Legge 116/14)
L'esecuzione di tale piano è effettuata in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente
competente, che procede alla validazione dei
relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità
titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
La validazione dei risultati di cui sopra
costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica
del suolo
Pag. 127 di 156
ORDINANZE E BONIFICA DA PARTE della
PA – art. 244 e 250
Se la P.A. accerta il superamento delle CSC ne dà
comunicazione a Regione, Provincia e Comune;
La Provincia accerta le responsabilità e diffida il
responsabile a provvedere, notificando l’ordinanza anche
al proprietario del sito;
Se il responsabile non è individuabile e se il proprietario
non provvede, gli interventi necessari sono adottati dal
Comune o, in caso di inerzia, dalla Regione.
Pag. 128 di 156
OBBLIGHI DI INTERVENTO – art. 245
Il proprietario o il gestore rileva il
superamento delle CSC
Obblighi di
intervento e
bonifica da parte
dei soggetti non
responsabili della
potenziale
contaminazione
Comunicazione immediata e
attivazione delle misure di
prevenzione entro 24 h
Comunicazione a Comune,
Provincia, Regione.
Identificazione del responsabile per
realizzare gli interventi di bonifica
Da parte della Provincia
E' comunque facoltà del proprietario
o di altro soggetto interessato
realizzare gli interventi di bonifica
I siti per i quali i soggetti interessati
attivano le procedure entro il
20/10/2006, o abbiano già
provveduto in precedenza, sono
gestiti nell’ambito dei piani regionali
Pag. 129 di 156
CONTROLLI – art. 248
I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono
effettuati da Provincia e ARPA.
Il completamento della bonifica è accertato dalla Provincia con
apposita certificazione, che costituisce titolo di svincolo per le
garanzie finanziarie.
La certificazione viene rilasciata sulla base di una relazione tecnica
redatta dall’ARPA territorialmente competente.
AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE
DIMENSIONI– art. 249
Sono aree per le quali si applicano le Procedure Semplificate.
La definizione è data nell’allegato 4: siti di ridotte dimensioni (es. rete di
distribuzione carburanti) o aree di superficie non superiore a 1.000 m2.
Pag. 130 di 156
SANZIONI
 Mancata bonifica da parte del responsabile
dell’inquinamento di suolo, sottosuolo o acque superficiali
o sotterranee oltre le CSR come da progetto approvato:
 Arresto da 6 mesi a un anno o ammenda da 2.600 a
26.000 €
 Arresto da un anno a due anni e ammenda da 5.200 a
52.000 € se inquinamento da sostanze pericolose.
 Mancata comunicazione dell’inquinamento :
 Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 1.000 a
26.000 €.
Pag. 131 di 156
SANZIONI
 Nelle sentenze di condanna il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere
subordinato
all’esecuzione
degli
interventi
di
emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
 L’osservanza dei progetti approvati costituisce
condizione di non punibilità per reati ambientali
contemplati da altre leggi per il medesimo evento.
Disposizioni transitorie
In caso di bonifica autorizzata sulla base della
previgente disciplina ma non realizzata può essere
chiesto all’autorità competente entro il 26 ottobre 2006
di rimodulare gli obiettivi della bonifica sulla base delle
nuove disposizioni.
Pag. 132 di 156
SERBATOI INTERRATI
In materia di SERBATOI INTERRATI non esiste
normativa di riferimento nazionale in quanto il
D.M. 246 del 24/5/1999
Regolamento recante norme concernenti i requisiti
tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio
dei serbatoi interrati.
è stato annullato (non abrogato, ovvero
sostituito da un altro disposto normativo…)
non
Pag. 133 di 156
SERBATOI INTERRATI
Riferimento per i distributori di carburante stradali:
D.M. 29/11/2002
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e
l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione,
presso gli impianti di distribuzione.
Negli altri casi ci si deve riferire ai REGOLAMENTI DI
IGIENE DEL COMUNE DI APPARTENENZA.
Pag. 134 di 156
SERBATOI INTERRATI
Riferimento generale Regione Lombardia:
LINEE GUIDA SUI SERBATOI INTERRATI
Emesso dall’ARPA Lombardia rev.0 del 15/3/2013
e approvato come linea guida regionale in data
28/01/2004
Pag. 135 di 156
LA GESTIONE DI ALCUNE SOSTANZE
PERICOLOSE PUO’ COMPORTARE ATTRITI
CON LA COMUNITA’ LOCALE DI
APPARTENENZA…
ad esempio per la presenza di Amianto
oppure essere una considerevole voce di spesa
per l’azienda…
ad esempio per la bonifica amianto
La sostituzione o il controllo periodico dei gas
frigoriferi
Pag. 136 di 156
L’AMIANTO
 Amianto
Decreto del Presidente della Repubblica n° 215 del 24/05/1988
Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610 recanti, rispettivamente, la
quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi”.
Legge ordinaria del Parlamento n° 257 del 27/03/1992
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.Lgs. Governo n° 257 del 25/07/2006
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Sono vietate l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione, la produzione di amianto, di
prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto.
Pag. 137 di 156
L’AMIANTO
Amianto
Decreto Ministeriale del 06/09/1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art.
12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.
 LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
CONTENENTI AMIANTO)
 METODI DI BONIFICA.
 PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE
ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.
 MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA.
Pag. 138 di 156
L’AMIANTO
L’amianto può essere presente non solo nelle
coperture dei tetti, ma anche in altri manufatti,
quali:
- Canne fumarie delle centrali termiche
- Guarnizioni dei forni
- Intercapedini e materassini isolanti
- Condotte dell’acqua
- Pavimenti
- Pannelli divisori
- Ecc.
Pag. 139 di 156
GAS FRIGORIFERI
GAS FLUORURATI
AD EFFETTO SERRA
(es. R134A–R407c-R404A)
GAS LESIVI PER LO STRATO
DI OZONO
(es. R22 –R12)
Pag. 140 di 156
OBBLIGHI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO
Obblighi
Libretto conforme al D.P.R. 147/06 per tutte le
apparecchiature (indipendentemente dalla quantità di
gas presente) su cui registrare i rabbocchi e il recupero
del gas.
Controlli periodici per il rilevamento delle perdite per le
apparecchiature che contengono più di 3 kg di gas.
Pag. 141 di 156
LIBRETTO IMPIANTO CON GAS LESIVI PER
L’OZONO
Pag. 142 di 156
OBBLIGHI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO
Frequenze di controllo
Quantità di gas
Frequenza
superiore o uguale a 100 kg
Semestrale
Tra 3 e 100 kg
Annuale
Sotto i 3 kg
Nessuno
Pag. 143 di 156
PRESCRIZIONI DURANTE I CONTROLLI PER I
GAS LESIVI PER L’OZONO
In particolare valgono le seguenti prescrizioni:
• Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un
indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga
con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a
5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere
eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato
di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto
spento.
• Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica
superiore al 10 % del contenuto totale del circuito
frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere
riparato entro 30 giorni dalla verifica e può essere messo
in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
Pag. 144 di 156
ALTRI OBBLIGHI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO
Dal 1° gennaio 2015 non sarà più possibile utilizzare R22
durante le manutenzioni ai sistemi frigoriferi.
Significa che è opportuno sostituire il gas R22 (recuperarlo
appropriatamente), pur non essendo un obbligo la sua
rimozione.
Valgono comunque le sanzioni in caso di mancato controllo
delle perdite ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13
settembre 2013, n. 108 Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento
(CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono.
(G.U. n°227 del 27/09/2013)
Pag. 145 di 156
SANZIONI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO
Pag. 146 di 156
SANZIONI PER I GAS LESIVI PER L’OZONO
Pag. 147 di 156
OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA
I GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati
ad effetto serra
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento
recante attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto
serra
Pag. 148 di 156
I GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
Regolamento (CE) N. 303/2008 della
Commissione
Regolamento contenente i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle imprese e del personale per
quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Pag. 149 di 156
I GAS AD EFFETTO SERRA
GAS A EFFETTO SERRA
per il protocollo di Kyoto sono:
I
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Pag. 150 di 156
OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA
Regolamento CEE/UE n° 842 del 17/05/2006
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
I gas R407c, R410a, R134a, ecc. sono gas ad effetto serra utilizzati nei
sistemi di raffreddamento. Per queste miscele di gas il regolamento europeo
prevede:
 Libretto di impianto
 Controlli periodici delle fughe con cadenza definita in funzione della
potenzialità dell’apparecchiatura.
Pag. 151 di 156
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento
(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
Il decreto definisce le modalità operative per l’attuazione dei
regolamenti europei relativi a:
• certificazione delle imprese e del personale per quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra (Reg. 303/2008)
• certificazione delle imprese e del personale per quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli
estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Reg.
304/2008)
Pag. 152 di 156
D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)
n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Il decreto definisce le modalità operative per l’attuazione dei
regolamenti europei relativi a:
• certificazione del personale addetto al recupero di taluni
gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta
tensione (Reg. 305/2008)
• certificazione del personale addetto al recupero di taluni
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature (Reg. 306/2008)
• formazione del personale per quanto concerne gli impianti di
condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 307/2008).
Pag. 153 di 156
OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA
Obblighi
Libretto conforme al D.P.R. 43/2012 per tutte le apparecchiature
(indipendentemente dalla quantità di gas presente) su cui registrare
i rabbocchi e il recupero del gas.
Modello conforme al seguente :
Pag. 154 di 156
OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA
Compilazione del libretto:
È possibile impaginare in modo differente i formati dei suddetti
registri purché in essi siano contenute tutte le informazioni ivi
previste.
Si segnala che le date e gli esiti relativi al “controllo di verifica
periodico” di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.
842/2006 dovranno essere riportati:
• nella parte del Registro del Sistema denominata “Interventi sul
Sistema”, sezione “Aggiunta dell’agente estinguente”;
• nella parte del Registro dell’Apparecchiatura “Interventi
sull’apparecchiatura”, sezione “Aggiunta di refrigerante”.
In particolare, sotto la voce “Causa della perdita”, dovrà essere
riportata la dicitura “controllo periodico” con il relativo esito
positivo o negativo. In quest’ultimo caso, dovrà essere indicata la
causa dell’esito negativo e l’intervento effettuato.
Pag. 155 di 156
SANZIONI PER I GAS AD EFFETTO SERRA
Si ricorda che il D.Lgs. 26/2013 ha stabilito le
seguenti sanzioni a carico dell’OPERATORE (ovvero
del proprietario dell’impianto se non è delegato
formalmente un terzo responsabile):
Pag. 156 di 156
ALTRI OBBLIGHI PER I GAS AD EFFETTO SERRA
Libretto scaricabile al link:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/gas_fluorurati/
gf_registro_apparecchiatura.pdf
Compilazione (vedi link Ministero dell’Ambiente):
http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-432012-recante-attuazione-delregolamento-ce-n-8422006
PERSONALE E IMPRESE QUALIFICATE E ISCRITTE AL REGISTRO
NAZIONALE F-Gas
Dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno – sito ISPRA
Pag. 157 di 156
NUOVO REGOLAMENTO F-GAS dal 1° gennaio 2015
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
sui gas fluorurati
a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006
(G.U.C.E. del 20/5/2014)
Pag. 158 di 156
NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Il Regolamento andrà a sostituire il Reg. 842/2006
attualmente esistente per la gestone degli F-Gas. Si
stabilisce però che i regolamenti (CE) n. 1493/2007, (CE) n.
1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n.
303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008,
(CE) n.
306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 della
Commissione restino in vigore e continuino ad applicarsi a
meno che e fintantoché non siano abrogati da atti delegati.
Verrà quindi abrogato solo il Reg. 842/2006 sostituito dal
presente, con decorrenza 1° Gennaio 2015. L’obiettivo
principale è la riduzione dell’uso di questi gas, con restrizioni
alla commercializzazione che porteranno a rialzi dei prezzi di
taluni F-Gas.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Il regolamento, molto sinteticamente, definisce:
• mercato controllato degli F-Gas, con l’istituzione di quote
di immissione sul mercato, registri per i compratori, ecc.
• modifica delle unità di misura di riferimento, che non
saranno più i kg di F-Gas ma le tonnellate equivalenti di
CO2 e si calcoleranno sulla base dei potenziali di
riscaldamento globale o GWP di ogni singolo F-Gas;
• eliminazione nel tempo di alcuni F-Gas (con GWP superiore
a 2.500 ton equivalenti di CO2);
• modifica delle frequenze di controllo delle perdite (in alcuni
casi i controlli saranno estesi ad apparecchiature
contenenti meno di 3 kg di F-Gas ma solo dal
01/01/2017);
• modifica del registro delle apparecchiature.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Rimangono invece confermati, in virtù dei
regolamenti CE non abrogati di cui sopra, il
Registro delle persone e delle imprese
qualificate ad operare con gli F-Gas ed
etichettatura delle apparecchiature.
Lo stato italiano dovrà elaborare a supporto un
decreto per la definizione delle sanzioni.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 4 Controlli delle perdite
Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate
di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono
affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti
gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10
tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai
controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché
le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 4 Controlli delle perdite
In deroga fino al 31 dicembre 2016 le
apparecchiature contenenti meno di 3 kg di
gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e
contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto
serra, non sono soggette a controlli delle
perdite.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 4 Controlli delle perdite
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 4 Controlli delle perdite
[Si riporta un breve schema per valutare il significato
delle nuove unità di misura:
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 4 Controlli delle perdite
Pertanto ad esempio i controlli per il gas R134A saranno
dovuti con le seguenti frequenze:
• apparecchi tra i 3,5 e i 35 kg di gas: ogni 12 o 24
mesi
• apparecchi tra 35 kg di gas e 350 kg: ogni 6 o 12
mesi
• apparecchi con più di 350 kg di gas: ogni 3 o 6 mesi.]
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 6 Tenuta dei registri
Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari
controlli per verificare la presenza di eventuali perdite,
istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature,
registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti
durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a
causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati
siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e
l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove
del caso, il numero di certificato.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Articolo 6 Tenuta dei registri
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l'identità
dell'impresa
che
ha
provveduto
all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e,
ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento
delle apparecchiature compreso, ove del caso, il
relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi
dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le
misure adottate per recuperare e smaltire i gas
fluorurati a effetto serra.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
Se non è attiva un banca dati creata dalle autorità
competenti gli operatori e le imprese conservano i
registri per almeno cinque anni.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto
serra istituiscono registri (conservati per almeno 5
anni) contenenti informazioni pertinenti relative agli
acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i
seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto
serra acquistati.
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NUOVO REGOLAMENTO F-GAS
A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato
l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con
potenziale di riscaldamento globale pari o
superiore a 2.500 per l'assistenza o la
manutenzione delle apparecchiature di
refrigerazione con dimensioni del carico di
refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate
di CO2 equivalente.
[tra i F-Gas con GWP>2.500 si segnalano i
comuni R404A e R507, mentre sono inferiori i
F-Gas R134A, R407c, R410A].24
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