Documenti per i cantieri edili Ogni cantiere edile comporta la realizzazione di una serie di adempimenti che, anche in relazione all’evoluzione della normativa, sovente comportano difficoltà per le piccole imprese. Spesso l’esecuzione di denunce, verifiche, ecc. è vissuta come una serie di adempimenti burocratici che appesantiscono inutilmente il lavoro. In realtà questi atti sono estremamente importanti per garantire maggiori livelli di sicurezza nei cantieri edili. Questa nota, che è stata redatta nell’ambito delle attività di informazione ed assistenza previste dall’art. 24 del DLgs 626/94, non intende convincere della bontà e dell’utilità di tali controlli ed atti burocratici. L’obiettivo è quello di consentire una maggiore confidenza con tali adempimenti, per permetterne la massima diffusione e applicazione. Questo documento informativo si limita a trattare le situazioni più frequenti e fornisce risposte che, per esigenze di sintesi, possono talvolta risultare incomplete. Chiunque abbia bisogno di ulteriori dettagli può prenotare un incontro di assistenza presso il Servizio di prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’A.S.L. 10 di Pinerolo. IMPIANTO ELETTRICO Per ogni impianto elettrico occorre: provvedere all’esecuzione ed alla verifica dell'impianto di messa a terra, con trasmissione all’ISPESL della relativa denuncia (modello B) (Art. 328 del D.P.R. 547/56); disporre della dichiarazione di conformità dell’impianto stesso, redatta dal tecnico abilitato che lo ha realizzato (Art. 9 Legge 46/90). Copia di entrambi i documenti deve essere conservata in cantiere, insieme ai documenti che ne dimostrino l’effettivo inoltro all’ISPESL. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Occorre verificare se è necessario realizzare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e in caso positivo, acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico installatore, procedere alla denuncia all'ISPESL delle installazioni e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (modello A). Si ricorda che la necessità di realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e di provvedere alla relativa denuncia, deriva dalla verifica che le strutture metalliche (ponteggio, gru, silos per il cemento, ecc.) non siano autoprotette (Norma CEI 81 – 1) www.corsiformativi.com Il calcolo per la verifica dell'autoprotezione deve essere redatto da un tecnico abilitato. In ogni caso le strutture metalliche di notevoli dimensioni situate all'aperto, devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. (Artt. 39-40 del D.P.R. 547/55 e Art. 2 Decreto Ministeriale 12.09.59). PONTEGGI METALLICI I ponteggi metallici devono sempre essere corredati di due documenti, da conservarsi in cantiere: 1. libretto del ponteggio Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione all’impiego riportata nel libretto di ogni ponteggio. Il libretto del ponteggio metallico è comprensivo di: a) autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed all'impiego rilasciata al fabbricante; b) relazione tecnica riportante la descrizione, la dimensione degli elementi che costituiscono il ponteggio e lo schema dell’insieme; c) calcolo delle portate del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; d) istruzioni per le prove di carico del ponteggio e) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio f) schemi-tipo di montaggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. (Art. 30-32 del D.P.R. n. 164/56; Circolare del Ministero del Lavoro n. 226/74) 2. disegno esecutivo dal quale risulti indicazione: sul tipo di ponteggio usato; sui sovraccarichi massimi per mq di impalcatura; generalità e firma del progettista del ponteggio indicazione di appoggi e ancoraggi; Se il ponteggio viene montato seguendo le indicazioni dello schema tipo riportato sul libretto, solo l’ultimo punto sopracitato richiede un disegno specifico, gli altri punti sono già indicati sul libretto del ponteggio. (Art. 33 del D.P.R. n. 164/56) I n o l t r e . . . Per il ponteggio metallico, oltre al libretto ed al disegno esecutivo (talvolta in alternativa a quest’ultimo) si deve disporre di altra documentazione, che varia a seconda dei casi; le principali eventualità sono tre: 1) Ponteggio con altezza inferiore a 20 metri, montato secondo uno schema tipo E’ sufficiente una dichiarazione di montaggio secondo schema tipo con generalità e firma del responsabile di cantiere (Art. 33 del D.P.R. n. 164/56); 2) Ponteggio con altezza inferiore a 20 metri, non montato secondo uno schema tipo E’ necessario affidare ad un tecnico qualificato la redazione di un progetto comprendente: a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo; www.corsiformativi.com Calcolo e disegno devono essere in particolare riferiti ai carichi e alle sollecitazione ammesse. 3) Ponteggio con altezza superiore a 20 metri E’ necessario affidare ad un tecnico qualificato la redazione di un progetto comprendente: a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo; Calcolo e disegno devono essere in particolare riferiti ai carichi e alle sollecitazione ammesse. (Art. 32 del D.P.R. n. 164/56) N.B. Si ricorda che l'installazione di elementi quali mantovane, reticelle di protezione o grandi cartelli pubblicitari, non è normalmente compresa negli schemi tipo indicati dal fabbricante, in quanto tali strutture modificano pesantemente la resistenza offerta al vento da parte del ponteggio. Pertanto si rende necessario il calcolo da parte di un professionista abilitato anche se l'altezza rimane inferiore ai 20 m. Lo stesso vale per ponteggi realizzati con elementi diversi fra loro (tubi Innocenti con elementi ad H, oppure elementi ad H di diversi modelli oppure legno e metallo) (Art. 32 del D.P.R. 164/56); … S i r i c o r d a i n o l t r e c h e . . . Per i ponteggi metallici fissi, la sicurezza strutturale dipende da numerosi parametri quali: la frequenza di utilizzo; il numero di montaggi e smontaggi subiti; il corretto stoccaggio dei componenti; l’ambiente di lavoro; l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale; lo stato di conservazione degli elementi costituenti il ponteggio stesso; L’utilizzatore, pertanto, deve necessariamente eseguire prima del montaggio e durante l’utilizzo del ponteggio, determinati controlli finalizzati a riscontrare eventuali anomalie che potrebbero influire sulla stabilità complessiva del ponteggio stesso. La documentazione attestante l’esito delle verifiche/controlli deve essere conservata in cantiere fino al momento dello smantellamento dell’opera provvisionale. La circolare del Ministero del Lavoro n° 46 dell’11 luglio 2000, fornisce le schede di verifica per i diversi tipi di ponteggio (ponteggi metallici a telai prefabbricati, ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati, ponteggi metallici a tubi e giunti) (Circolari del Ministero del Lavoro n° 44 del 10 luglio 2000 e n° 46 dell’11 luglio 2000). www.corsiformativi.com APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg (esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge) devono sempre essere corredati dai seguenti documenti: libretto dell’apparecchio di sollevamento Il produttore dell’apparecchio di sollevamento, all’atto dell’acquisto, deve fornire all’acquirente copia dei seguenti documenti: a) disegno d’insieme dell’apparecchio (quotato o in scala); b) relazione di calcolo dell’apparecchio redatta in lingua italiana e firmata da un tecnico laureato o diplomato , abilitato a norma di legge all’esercizio della professione; c) disegno quotato delle sezioni delle strutture principali considerate nel calcolo; denuncia prima della messa in esercizio dell’apparecchio di sollevamento Prima della messa in esercizio dell’apparecchio di sollevamento bisogna procedere a presentare denuncia all’ISPESL – Dipartimento periferico territorialmente competente, secondo quanto stabilito dall’art. 194 del DPR 547/55. Tale denuncia ha lo scopo di attestare lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. In questa fase, cioè quella della prima verifica in loco, gli accertamenti tendono a riscontrare la presenza nella macchina delle caratteristiche indicate nella relazione di calcolo e la rispondenza alla normativa vigente, con l’effettuazione anche delle prove di carico funzionali. Questo primo intervento è senza dubbio il più importante perché è quello che convalida l’apparecchio e ne consente il mantenimento in esercizio. (art. 194 del DPR 547/55 e decreti ministeriali del 12.9.59 e 9.8.60) verbali delle verifiche periodiche (annuali) effettuate dalla A.R.P.A. - Area tematica tecnologia di sicurezza e verifiche o copia della richiesta delle verifiche stesse (Art. 94 del D.P.R. 164/56 e art. 16 del Decreto Ministeriale del 12.09.59). verifiche trimestrali delle funi, delle catene e dei mezzi di imbragaggio delle gru Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono essere sottoposte a verifiche trimestrali. Tale verifica periodica deve essere eseguita da personale “specializzato”. In mancanza di ulteriori precisazioni della legge, è da intendersi “specializzato” il personale che, per cognizioni tecniche ed esperienza, conosca i fattori del degrado, le modalità delle verifiche ed i criteri di sostituzione. Il libretto dovrà riportare, negli spazi appositi, i dati relativi alle verifiche trimestrali delle funi o catene, verifiche che devono essere effettuate a carico della ditta. Questo personale può essere anche un dipendente interno all’azienda oppure può appartenere ad una ditta specializzata. Le registrazioni delle condizioni delle catene, con data e firma dell’incaricato, vanno riportate sul modello allegato al libretto di matricola, previsto dal D.M. 12/9/59 per gli apparecchi utilizzatori. Tali annotazioni devono essere riportate sull’apposito allegato anche nel caso in cui l’apparecchio di sollevamento (gru) sia fermo per un lungo periodo. (art.11 e 12 del D.M. 12/9/59- art. 194 del DPR 547/55). Cosa è cambiato con l’entrata in vigore del D.P.R. N. 459/96 (direttiva macchine) in merito agli apparecchi di sollevamento? www.corsiformativi.com Per gli apparecchi di sollevamento commercializzati dopo l’entrata in vigore della direttiva macchine, marcati CE, l’iter procedurale è sempre lo stesso. Quindi si procede a denuncia di primo impianto all’ISPESL – Dipartimento periferico competente territorialmente, che rispetto al passato non effettuerà il collaudo in prima persona ma insieme alla denuncia di primo impianto riceverà da parte di chi installa e mette in servizio quell’impianto la dichiarazione di rispondenza della macchina alla normativa vigente riportante l’effettuazione anche delle prove di carico funzionali. Ricevuta tutta la documentazione del caso inerente l’apparecchio di sollevamento, l’ISPESL rilascia d’ufficio copia del libretto e una targhetta riportante il numero di matricola. Contestualmente al rilascio del libretto, invia copia dello stesso all’ARPA – Area Tematica tecnologia di sicurezza e verifiche, per le successive verifiche periodiche. ……e ... se si noleggia un apparecchio di sollevamento ... Occorre distinguere gli adempimenti relativi agli apparecchi pre e post “direttiva macchine” (D.P.R. 459/96): noleggio di apparecchi post D.P.R. 459/96: chi noleggia deve dare insieme all’apparecchio la copia del libretto di uso e manutenzione e copia della denuncia di primo impianto all’ISPESL (o del libretto se già disponibile); noleggio di apparecchi pre-D.P.R. 459/96: chi noleggia deve dare, insieme all’apparecchio, la copia del libretto (o della denuncia all’ISPESL se ancora non c’è stato collaudo) ed una dichiarazione che attesti la conformità dell’apparecchio alle norme (come previsto dal D.P.R. 459/96).; COMPRESSORI I compressori sono soggetti alla normativa per gli apparecchi a pressione. In base ad alcune caratteristiche (pressione di progetto e capacità) i recipienti in pressione vengono suddivisi in tre classi: Classe a) soggetti alla sola verifica in sede di costruzione (capacità maggiore a 25 litri); Classe b) soggetti alla verifica in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto; Classe c) soggetti alle verifiche previste per la classe b) e a verifiche periodiche. Ai recipienti in pressione, in sede di costruzione, viene rilasciato un libretto matricolare contenente tutti i dati relativi all’apparecchio (con indicazione della classe di appartenenza). Sull’apparecchio deve comunque essere applicata una targa (da parte del costruttore) indicante: nome e ragione sociale del costruttore, luogo e anno di costruzione, temperatura e pressione di progetto. Su tale targa devono essere riportati (sempre a cura del costruttore) il numero di matricola dell’apparecchio, la sigla della provincia e la data dell’ultima prova effettuata in sede di costruzione. Sull’apparecchio deve, inoltre, essere applicato il marchio ANCC, ora ISPESL. (Decreto Ministeriale 21/5/1974) Nel settore dell'edilizia gli apparecchi più diffusi sono compresi nella classe a. www.corsiformativi.com E’ bene ricordare che: Gli apparecchi in pressione (compresi quelli installati su autoveicoli), se di capacità superiore ai 25 litri (classe a), devono essere muniti di libretto matricolare allegato all'apparecchio all'atto dell'acquisto. Per gli apparecchi di classe B, deve essere allegato al libretto di omologazione il verbale di prima verifica, per la classe C, devono essere presente anche copia dei verbali della verifiche periodiche successive. La prima verifica va richiesta all'ISPESL, mentre le verifiche periodiche devono essere richieste all’Area tematica tecnologie di sicurezza e verifiche dell’ARPA. BETONIERE Si deve disporre in cantiere di copia del libretto comprensivo di dichiarazione di stabilità, che viene rilasciato all’atto dell’acquisto. La copia del libretto potrà essere conservata (ad esempio) all'interno del vano comandi della betoniera stessa (si consiglia di conservare l’originale al sicuro presso la sede dell’impresa) I casi particolari... Prima di iniziare i lavori verificare sempre se ... ... i lavori sono in prossimità di linee elettriche Se la distanza della linea aerea è inferiore a 5 metri dalla costruzione, dal ponteggio o dai mezzi di lavoro (gru fisse o autocarrate, ecc.), occorre attuare, in collaborazione con l'ENEL, i provvedimenti del caso (spostamento della linea, isolamento della linea stessa, delimitazione dell'area pericolosa, ecc.). A tal fine è obbligatoria la segnalazione all'ENEL (o ad altro Ente gestore della linea elettrica) dell'esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 m dalle linee elettriche (art. 11 D.P.R. 164/56). ... si prevedono rilevanti lavori di DEMOLIZIONE Per lavori di demolizioni importanti ed estesi dovrà essere predisposto un programma comprendente la successione dei lavori ed i vari accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori e di eventuali terzi. Tale programma, che è vincolante (dovrà essere seguito scrupolosamente), dovrà essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori e conservato in cantiere a disposizione del personale di vigilanza. (Art. 72 D.P.R. 164/56) ...occorre effettuare lavori di rimozione o incapsulamento di materiali contenenti AMIANTO Per lavori che comportino l’effettuazione di lavorazioni su materiali contenenti amianto o rimozione degli stessi, per esempio tegole o lastre o canalizzazioni in eternit, occorre www.corsiformativi.com presentare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’ASL un apposito “piano di lavoro” ove siano indicate anche tutte le precauzioni che si intende mettere in atto per la protezione dei lavoratori e di terzi dal rischio derivante dall'esposizione alle fibre di amianto. Per ulteriori dettagli richiedere al S.Pre.S.A.L. la documentazione relativa ai piani di lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto. (Art. 34 Decreto Legislativo 277/91). Se il cantiere rientra nell’applicazione della DIRETTIVA CANTIERI ... ... il committente deve aver fatto predisporre il piano di sicurezza ... In base al decreto legislativo 494/94 (la cosiddetta “direttiva cantieri”), come modificato dal D.Lgs 528/99, se il cantiere in questione rientra tra le tipologie citate dalla legge, il committente (il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione), ha l’obbligo di nominare i coordinatori per la sicurezza. In particolare la legge individua le seguenti figure: coordinatore per la progettazione dell’opera, che viene designato al momento del conferimento dell’incarico di progettazione; questa figura ha il compito di predisporre il “piano di sicurezza e di coordinamento” relativo al cantiere ed il “fascicolo tecnico” dell’opera, evidenziando i costi relativi alla sicurezza al momento della progettazione esecutiva. coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CEL), che viene incaricato prima dell’affidamento dei lavori all’impresa; egli avrà il compito di recarsi in cantiere per controllare il rispetto da parte delle imprese e dai lavoratori autonomi di quanto previsto dal piano di sicurezza. Nel caso di pericoli gravi od imminenti, ha il dovere di far sospendere i lavori, comunicandolo al committente. Nel caso che non vengano adottati provvedimenti in merito alla segnalazione, il CEL ha l’obbligo di segnalare il fatto alla ASL territorialmente competente. Quindi se la tipologia di lavoro rientra nell’applicazione della direttiva cantieri il coordinatore per la progettazione provvede alla stesura del piano di sicurezza. Tale documento è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche durante la costruzione. Il piano serve a programmare di pari passo l’esecuzione dei lavori con l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie (ad esempio: come disporre le attrezzature, come coordinare la sequenza delle attività delle varie imprese, come e quando eseguire gli scavi, dove e come montare i ponteggi, come armare e disarmare le solette, dove piazzare e quali gru utilizzare, ecc.). Il piano di sicurezza deve anche contenere la stima dei costi da sostenere per la sicurezza. Lo scopo del piano di sicurezza è quello di individuare ed eliminare (o ridurre per quanto possibile) le situazioni di rischio prevedibili per la specifica tipologia di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro. Il fascicolo tecnico dell’opera deve invece contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che interverranno sulla struttura durante la sua vita per operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione. Dovrà quindi comprendere indicazioni sulle tipologie e sull’ubicazione dei vari impianti e sulle modalità previste per l’accesso a parti pericolose (ad esempio il tetto) e relativi apprestamenti previsti durante la costruzione. ... in presenza del piano di sicurezza l’impresa edile ... www.corsiformativi.com deve innanzitutto disporre di copia del piano di sicurezza (fornito dal Coordinatore per la progettazione) e conoscerlo a fondo; deve attuare quanto previsto nel documento; può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento ove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. (Art. 12 comma 5 del D.Lgs. 494/96); Anche i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere devono attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. Modifiche introdotte dal D.Lgs. 528/99: il Piano Operativo di Sicurezza Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 528/99, viene introdotto un nuovo obbligo a carico delle imprese che intervengono in cantiere: il datore di lavoro di tali imprese deve infatti predisporre il Piano Operativo di Sicurezza, ossia un documento che viene redatto in riferimento al singolo cantiere interessato. Tale documento sostituisce, per quel cantiere, il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94, ma a differenza di questo deve essere redatto anche da imprese che occupano meno di dieci dipendenti. Il coordinatore per l’esecuzione dell’opera deve verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare lo stesso ed il fascicolo tecnico in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (art. 5, comma 1, lettera b del D.Lgs. 494/96 aggiornato dal D.Lgs. 528/99). INDIRIZZI UTILI Servizio di prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro A.S.L. 10 – Pinerolo Via Bignone 15 / A, 10064 PINEROLO (TO) tel. 0121/235421 fax 0121/235422 e - mail : [email protected] degli I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro Corso Turati n. 11/c, 10100 TORINO tel. 011/50.27.27 - 28 - 29 Fax 011/50.27.20 A.R.P.A. Area tematica tecnologia di sicurezza e verifiche Via San Domenico 22/a, 10100 TORINO tel. 011/522811 Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia Strada dal Drosso 100 - 10100 TORINO tel. 011/34.00.311 Fax 011/34.00.318 www.corsiformativi.com