Documenti per i cantieri edili
Ogni cantiere edile comporta la realizzazione di una serie di adempimenti che, anche
in relazione all’evoluzione della normativa, sovente comportano difficoltà per le piccole
imprese. Spesso l’esecuzione di denunce, verifiche, ecc. è vissuta come una serie di
adempimenti burocratici che appesantiscono inutilmente il lavoro. In realtà questi atti sono
estremamente importanti per garantire maggiori livelli di sicurezza nei cantieri edili.
Questa nota, che è stata redatta nell’ambito delle attività di informazione ed assistenza
previste dall’art. 24 del DLgs 626/94, non intende convincere della bontà e dell’utilità di tali
controlli ed atti burocratici. L’obiettivo è quello di consentire una maggiore confidenza con tali
adempimenti, per permetterne la massima diffusione e applicazione.
Questo documento informativo si limita a trattare le situazioni più frequenti e fornisce
risposte che, per esigenze di sintesi, possono talvolta risultare incomplete. Chiunque abbia
bisogno di ulteriori dettagli può prenotare un incontro di assistenza presso il Servizio di
prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’A.S.L. 10 di Pinerolo.
IMPIANTO ELETTRICO
Per ogni impianto elettrico occorre:
 provvedere all’esecuzione ed alla verifica dell'impianto di messa a terra, con
trasmissione all’ISPESL della relativa denuncia (modello B) (Art. 328 del D.P.R. 547/56);
 disporre della dichiarazione di conformità dell’impianto stesso, redatta dal tecnico
abilitato che lo ha realizzato (Art. 9 Legge 46/90).
Copia di entrambi i documenti deve essere conservata in cantiere, insieme ai documenti che
ne dimostrino l’effettivo inoltro all’ISPESL.
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE
Occorre verificare se è necessario realizzare un impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche e in caso positivo, acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico
installatore, procedere alla denuncia all'ISPESL delle installazioni e dei dispositivi di
protezione dalle scariche atmosferiche (modello A).
Si ricorda che la necessità di realizzare l'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche e di provvedere alla relativa denuncia, deriva dalla verifica che le strutture
metalliche (ponteggio, gru, silos per il cemento, ecc.) non siano autoprotette (Norma CEI 81 – 1)
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Il calcolo per la verifica dell'autoprotezione deve essere redatto da un tecnico abilitato. In ogni
caso le strutture metalliche di notevoli dimensioni situate all'aperto, devono essere collegate
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
(Artt. 39-40 del D.P.R. 547/55 e Art. 2 Decreto Ministeriale 12.09.59).
PONTEGGI METALLICI
I ponteggi metallici devono sempre essere corredati di due documenti, da conservarsi in
cantiere:
1. libretto del ponteggio
Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale l’autorizzazione all’impiego riportata nel libretto di ogni
ponteggio. Il libretto del ponteggio metallico è comprensivo di:
a) autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed all'impiego rilasciata al fabbricante;
b) relazione tecnica riportante la descrizione, la dimensione degli elementi che costituiscono il ponteggio e lo
schema dell’insieme;
c) calcolo delle portate del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
d) istruzioni per le prove di carico del ponteggio
e) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
f) schemi-tipo di montaggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e
di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
(Art. 30-32 del D.P.R. n. 164/56; Circolare del Ministero del Lavoro n. 226/74)
2. disegno esecutivo dal quale risulti indicazione:
 sul tipo di ponteggio usato;
 sui sovraccarichi massimi per mq di impalcatura;
 generalità e firma del progettista del ponteggio
 indicazione di appoggi e ancoraggi;
Se il ponteggio viene montato seguendo le indicazioni dello schema tipo riportato sul
libretto, solo l’ultimo punto sopracitato richiede un disegno specifico, gli altri punti sono già
indicati sul libretto del ponteggio.
(Art. 33 del D.P.R. n. 164/56)
I n o l t r e . . .
Per il ponteggio metallico, oltre al libretto ed al disegno esecutivo (talvolta in
alternativa a quest’ultimo) si deve disporre di altra documentazione, che varia a seconda dei
casi; le principali eventualità sono tre:
1) Ponteggio con altezza inferiore a 20 metri, montato secondo uno schema tipo
E’ sufficiente una dichiarazione di montaggio secondo schema tipo con generalità e firma del
responsabile di cantiere (Art. 33 del D.P.R. n. 164/56);
2) Ponteggio con altezza inferiore a 20 metri, non montato secondo uno schema tipo
E’ necessario affidare ad un tecnico qualificato la redazione di un progetto comprendente:
a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo;
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Calcolo e disegno devono essere in particolare riferiti ai carichi e alle sollecitazione ammesse.
3) Ponteggio con altezza superiore a 20 metri
E’ necessario affidare ad un tecnico qualificato la redazione di un progetto comprendente:
a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo;
Calcolo e disegno devono essere in particolare riferiti ai carichi e alle sollecitazione ammesse.
(Art. 32 del D.P.R. n. 164/56)
N.B. Si ricorda che l'installazione di elementi quali mantovane, reticelle di protezione o grandi
cartelli pubblicitari, non è normalmente compresa negli schemi tipo indicati dal fabbricante, in
quanto tali strutture modificano pesantemente la resistenza offerta al vento da parte del
ponteggio. Pertanto si rende necessario il calcolo da parte di un professionista abilitato anche
se l'altezza rimane inferiore ai 20 m.
Lo stesso vale per ponteggi realizzati con elementi diversi fra loro (tubi Innocenti con elementi
ad H, oppure elementi ad H di diversi modelli oppure legno e metallo) (Art. 32 del D.P.R. 164/56);
… S i
r i c o r d a
i n o l t r e
c h e . . .
Per i ponteggi metallici fissi, la sicurezza strutturale dipende da numerosi parametri quali:






la frequenza di utilizzo;
il numero di montaggi e smontaggi subiti;
il corretto stoccaggio dei componenti;
l’ambiente di lavoro;
l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale;
lo stato di conservazione degli elementi costituenti il ponteggio stesso;
L’utilizzatore, pertanto, deve necessariamente eseguire prima del montaggio e durante
l’utilizzo del ponteggio, determinati controlli finalizzati a riscontrare eventuali anomalie che
potrebbero influire sulla stabilità complessiva del ponteggio stesso. La documentazione
attestante l’esito delle verifiche/controlli deve essere conservata in cantiere fino al momento
dello smantellamento dell’opera provvisionale.
La circolare del Ministero del Lavoro n° 46 dell’11 luglio 2000, fornisce le schede di verifica
per i diversi tipi di ponteggio (ponteggi metallici a telai prefabbricati, ponteggi metallici a
montanti e traversi prefabbricati, ponteggi metallici a tubi e giunti)
(Circolari del Ministero del Lavoro n° 44 del 10 luglio 2000 e n° 46 dell’11 luglio 2000).
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg (esclusi quelli azionati a mano e
quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge) devono sempre essere corredati dai
seguenti documenti:
 libretto dell’apparecchio di sollevamento
Il produttore dell’apparecchio di sollevamento, all’atto dell’acquisto, deve fornire
all’acquirente copia dei seguenti documenti:
a) disegno d’insieme dell’apparecchio (quotato o in scala);
b) relazione di calcolo dell’apparecchio redatta in lingua italiana e firmata da un tecnico laureato
o diplomato , abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;
c) disegno quotato delle sezioni delle strutture principali considerate nel calcolo;
 denuncia prima della messa in esercizio dell’apparecchio di sollevamento
Prima della messa in esercizio dell’apparecchio di sollevamento bisogna
procedere a presentare denuncia all’ISPESL – Dipartimento periferico
territorialmente competente, secondo quanto stabilito dall’art. 194 del DPR 547/55.
Tale denuncia ha lo scopo di attestare lo stato di funzionamento e di conservazione
ai fini della sicurezza dei lavoratori.
In questa fase, cioè quella della prima verifica in loco, gli accertamenti tendono
a riscontrare la presenza nella macchina delle caratteristiche indicate nella relazione
di calcolo e la rispondenza alla normativa vigente, con l’effettuazione anche delle
prove di carico funzionali.
Questo primo intervento è senza dubbio il più importante perché è quello che
convalida l’apparecchio e ne consente il mantenimento in esercizio.
(art. 194 del DPR 547/55 e decreti ministeriali del 12.9.59 e 9.8.60)

verbali delle verifiche periodiche (annuali) effettuate dalla A.R.P.A. - Area tematica
tecnologia di sicurezza e verifiche o copia della richiesta delle verifiche stesse
(Art. 94 del D.P.R. 164/56 e art. 16 del Decreto Ministeriale del 12.09.59).
 verifiche trimestrali delle funi, delle catene e dei mezzi di imbragaggio delle gru
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo
quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono essere sottoposte a verifiche
trimestrali. Tale verifica periodica deve essere eseguita da personale “specializzato”.
In mancanza di ulteriori precisazioni della legge, è da intendersi “specializzato” il
personale che, per cognizioni tecniche ed esperienza, conosca i fattori del degrado, le
modalità delle verifiche ed i criteri di sostituzione. Il libretto dovrà riportare, negli spazi
appositi, i dati relativi alle verifiche trimestrali delle funi o catene, verifiche che devono essere
effettuate a carico della ditta.
Questo personale può essere anche un dipendente interno all’azienda oppure può
appartenere ad una ditta specializzata. Le registrazioni delle condizioni delle catene, con data
e firma dell’incaricato, vanno riportate sul modello allegato al libretto di matricola, previsto dal
D.M. 12/9/59 per gli apparecchi utilizzatori. Tali annotazioni devono essere riportate
sull’apposito allegato anche nel caso in cui l’apparecchio di sollevamento (gru) sia fermo per
un lungo periodo.
(art.11 e 12 del D.M. 12/9/59- art. 194 del DPR 547/55).
Cosa è cambiato con l’entrata in vigore del D.P.R. N. 459/96 (direttiva macchine) in
merito agli apparecchi di sollevamento?
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Per gli apparecchi di sollevamento commercializzati dopo l’entrata in vigore della direttiva
macchine, marcati CE, l’iter procedurale è sempre lo stesso. Quindi si procede a denuncia di
primo impianto all’ISPESL – Dipartimento periferico competente territorialmente, che rispetto
al passato non effettuerà il collaudo in prima persona ma insieme alla denuncia di primo
impianto riceverà da parte di chi installa e mette in servizio quell’impianto la dichiarazione di
rispondenza della macchina alla normativa vigente riportante l’effettuazione anche delle prove
di carico funzionali.
Ricevuta tutta la documentazione del caso inerente l’apparecchio di sollevamento, l’ISPESL
rilascia d’ufficio copia del libretto e una targhetta riportante il numero di matricola.
Contestualmente al rilascio del libretto, invia copia dello stesso all’ARPA – Area Tematica
tecnologia di sicurezza e verifiche, per le successive verifiche periodiche.
……e ... se si noleggia un apparecchio di sollevamento ...
Occorre distinguere gli adempimenti relativi agli apparecchi pre e post “direttiva
macchine” (D.P.R. 459/96):

noleggio di apparecchi post D.P.R. 459/96:
chi noleggia deve dare insieme all’apparecchio la copia del libretto di uso e
manutenzione e copia della denuncia di primo impianto all’ISPESL (o del libretto se già
disponibile);

noleggio di apparecchi pre-D.P.R. 459/96:
chi noleggia deve dare, insieme all’apparecchio, la copia del libretto (o della denuncia
all’ISPESL se ancora non c’è stato collaudo) ed una dichiarazione che attesti la
conformità dell’apparecchio alle norme (come previsto dal D.P.R. 459/96).;
COMPRESSORI
I compressori sono soggetti alla normativa per gli apparecchi a pressione. In base ad alcune
caratteristiche (pressione di progetto e capacità) i recipienti in pressione vengono suddivisi in
tre classi:
Classe a) soggetti alla sola verifica in sede di costruzione (capacità maggiore a 25 litri);
Classe b) soggetti alla verifica in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto;
Classe c) soggetti alle verifiche previste per la classe b) e a verifiche periodiche.
 Ai recipienti in pressione, in sede di costruzione, viene rilasciato un libretto matricolare
contenente tutti i dati relativi all’apparecchio (con indicazione della classe di
appartenenza).
 Sull’apparecchio deve comunque essere applicata una targa (da parte del costruttore)
indicante: nome e ragione sociale del costruttore, luogo e anno di costruzione, temperatura
e pressione di progetto.
 Su tale targa devono essere riportati (sempre a cura del costruttore) il numero di matricola
dell’apparecchio, la sigla della provincia e la data dell’ultima prova effettuata in sede di
costruzione. Sull’apparecchio deve, inoltre, essere applicato il marchio ANCC, ora ISPESL.
(Decreto Ministeriale 21/5/1974)
Nel settore dell'edilizia gli apparecchi più diffusi sono compresi nella classe a.
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E’ bene ricordare che:
 Gli apparecchi in pressione (compresi quelli installati su autoveicoli), se di capacità
superiore ai 25 litri (classe a), devono essere muniti di libretto matricolare allegato
all'apparecchio all'atto dell'acquisto.
 Per gli apparecchi di classe B, deve essere allegato al libretto di omologazione il verbale di
prima verifica,
 per la classe C, devono essere presente anche copia dei verbali della verifiche periodiche
successive.
La prima verifica va richiesta all'ISPESL, mentre le verifiche periodiche devono essere
richieste all’Area tematica tecnologie di sicurezza e verifiche dell’ARPA.
BETONIERE
Si deve disporre in cantiere di copia del libretto comprensivo di dichiarazione di stabilità,
che viene rilasciato all’atto dell’acquisto. La copia del libretto potrà essere conservata (ad
esempio) all'interno del vano comandi della betoniera stessa (si consiglia di conservare l’originale al
sicuro presso la sede dell’impresa)
I casi particolari...
Prima di iniziare i lavori verificare sempre se ...
... i lavori sono in prossimità di linee elettriche
Se la distanza della linea aerea è inferiore a 5 metri dalla costruzione, dal ponteggio o dai
mezzi di lavoro (gru fisse o autocarrate, ecc.), occorre attuare, in collaborazione con l'ENEL, i
provvedimenti del caso (spostamento della linea, isolamento della linea stessa, delimitazione
dell'area pericolosa, ecc.).
A tal fine è obbligatoria la segnalazione all'ENEL (o ad altro Ente gestore della linea
elettrica) dell'esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 m dalle linee elettriche
(art. 11 D.P.R. 164/56).
... si prevedono rilevanti lavori di DEMOLIZIONE
Per lavori di demolizioni importanti ed estesi dovrà essere predisposto un programma
comprendente la successione dei lavori ed i vari accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei
lavoratori e di eventuali terzi. Tale programma, che è vincolante (dovrà essere seguito
scrupolosamente), dovrà essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori
e conservato in cantiere a disposizione del personale di vigilanza.
(Art. 72 D.P.R. 164/56)
...occorre effettuare lavori di rimozione o incapsulamento di materiali contenenti
AMIANTO
Per lavori che comportino l’effettuazione di lavorazioni su materiali contenenti amianto o
rimozione degli stessi, per esempio tegole o lastre o canalizzazioni in eternit, occorre
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presentare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’ASL un
apposito “piano di lavoro” ove siano indicate anche tutte le precauzioni che si intende mettere
in atto per la protezione dei lavoratori e di terzi dal rischio derivante dall'esposizione alle fibre
di amianto.
Per ulteriori dettagli richiedere al S.Pre.S.A.L. la documentazione relativa ai piani di lavoro per
la rimozione dei materiali contenenti amianto.
(Art. 34 Decreto Legislativo 277/91).
Se il cantiere rientra nell’applicazione della DIRETTIVA CANTIERI ...
... il committente deve aver fatto predisporre il piano di sicurezza ...
In base al decreto legislativo 494/94 (la cosiddetta “direttiva cantieri”), come modificato dal
D.Lgs 528/99, se il cantiere in questione rientra tra le tipologie citate dalla legge, il
committente (il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione), ha l’obbligo di nominare i coordinatori per la sicurezza. In
particolare la legge individua le seguenti figure:
 coordinatore per la progettazione dell’opera, che viene designato al momento del
conferimento dell’incarico di progettazione; questa figura ha il compito di predisporre il
“piano di sicurezza e di coordinamento” relativo al cantiere ed il “fascicolo tecnico” dell’opera,
evidenziando i costi relativi alla sicurezza al momento della progettazione esecutiva.
 coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CEL), che viene incaricato prima
dell’affidamento dei lavori all’impresa; egli avrà il compito di recarsi in cantiere per
controllare il rispetto da parte delle imprese e dai lavoratori autonomi di quanto previsto dal
piano di sicurezza. Nel caso di pericoli gravi od imminenti, ha il dovere di far sospendere i
lavori, comunicandolo al committente. Nel caso che non vengano adottati provvedimenti in
merito alla segnalazione, il CEL ha l’obbligo di segnalare il fatto alla ASL territorialmente
competente.
Quindi se la tipologia di lavoro rientra nell’applicazione della direttiva cantieri il coordinatore
per la progettazione provvede alla stesura del piano di sicurezza. Tale documento è costituito
da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche durante la costruzione. Il piano serve a programmare
di pari passo l’esecuzione dei lavori con l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie (ad
esempio: come disporre le attrezzature, come coordinare la sequenza delle attività delle varie imprese, come e
quando eseguire gli scavi, dove e come montare i ponteggi, come armare e disarmare le solette, dove piazzare e
quali gru utilizzare, ecc.). Il piano di sicurezza deve anche contenere la stima dei costi da
sostenere per la sicurezza.
Lo scopo del piano di sicurezza è quello di individuare ed eliminare (o ridurre per quanto
possibile) le situazioni di rischio prevedibili per la specifica tipologia di lavoro, al fine di
prevenire gli infortuni sul lavoro.
Il fascicolo tecnico dell’opera deve invece contenere le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che interverranno sulla
struttura durante la sua vita per operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione. Dovrà
quindi comprendere indicazioni sulle tipologie e sull’ubicazione dei vari impianti e sulle
modalità previste per l’accesso a parti pericolose (ad esempio il tetto) e relativi apprestamenti
previsti durante la costruzione.
... in presenza del piano di sicurezza l’impresa edile ...
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 deve innanzitutto disporre di copia del piano di sicurezza (fornito dal Coordinatore per la
progettazione) e conoscerlo a fondo;
 deve attuare quanto previsto nel documento;
 può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano
di sicurezza e di coordinamento ove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. (Art. 12 comma 5 del D.Lgs. 494/96);
Anche i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere devono attenersi
alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento.
Modifiche introdotte dal D.Lgs. 528/99: il Piano Operativo di Sicurezza
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 528/99, viene introdotto un nuovo obbligo a carico delle
imprese che intervengono in cantiere: il datore di lavoro di tali imprese deve infatti predisporre
il Piano Operativo di Sicurezza, ossia un documento che viene redatto in riferimento al
singolo cantiere interessato. Tale documento sostituisce, per quel cantiere, il documento di
valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94, ma a differenza di questo deve
essere redatto anche da imprese che occupano meno di dieci dipendenti. Il coordinatore per
l’esecuzione dell’opera deve verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare lo stesso ed il fascicolo tecnico in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di
Sicurezza (art. 5, comma 1, lettera b del D.Lgs. 494/96 aggiornato dal D.Lgs. 528/99).
INDIRIZZI UTILI
Servizio di prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro A.S.L. 10 – Pinerolo
Via Bignone 15 / A, 10064 PINEROLO (TO)
tel. 0121/235421
fax 0121/235422
e - mail : [email protected]
degli
I.S.P.E.S.L.
Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro
Corso Turati n. 11/c, 10100 TORINO
tel. 011/50.27.27 - 28 - 29
Fax 011/50.27.20
A.R.P.A.
Area tematica tecnologia di sicurezza e verifiche
Via San Domenico 22/a, 10100 TORINO
tel. 011/522811
Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione
Infortuni
Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia
Strada dal Drosso 100 - 10100 TORINO
tel. 011/34.00.311
Fax 011/34.00.318
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