MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 1 QUELLO CHE SI DEVE SAPERE PER UN TRASPORTO SICURO STOP RACCOLTA DELLE PRINCIPALI NORME VIGENTI PER GLI AUTOTRASPORTATORI Anno 2004 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 2 La pubblicazione è stata curata da Annita Serìo della Regione Umbria con la collaborazione di Aldo Spinalbelli, Mauro Concezzi e Pasquale Trottolini della CNA. Stampa Grafiche PIEMME via S. Pietrino 1/bis PERUGIA - Tel 075 5051591 Grafica: Luca Trauzzola MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 3 QUELLO CHE SI DEVE SAPERE PER UN TRASPORTO SICURO Nell'ambito delle iniziative intraprese per promuovere la sicurezza della circolazione dei veicoli, abbiamo ritenuto necessario raccogliere in un'unica pubblicazione alcune disposizioni riguardanti il comportamento alla guida dei conducenti. Si tratta di un manuale di facile consultazione, che senza avere la pretesa di esaurire tutta la problematica, può essere comunque un valido contributo per i trasportatori al fine di evitare le infrazioni che nella maggioranza dei casi comportano sanzioni amministrative molto onerose. Siamo convinti infatti che la conoscenza delle regole favorisce atteggiamenti più corretti sulle strade come per altro dimostra il noto provvedimento sulla patente a punti. Buon lavoro Federico Di Bartolo Assessore Regionale ai Trasporti MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 4 1. GUIDA E RIPOSO DEI CONDUCENTI Il rispetto della disciplina dei tempi di guida e riposo è uno degli elementi che maggiormente influisce sulla sicurezza della circolazione stradale. L'Unione Europea prima (vedere testo dei Regolamento 3820185/CEE dei 20 dicembre 1985 - Allegato 1) e il Codice della Strada successivamente (Titolo V Norme di comportamento - Art. 174 - Allegato 2) sono intervenuti sull'argomento e ne hanno fissato le regole. Si tratta di disposizioni volte a tutelare in prima battuta i conducenti anche se ci rendiamo conto che, in alcune situazioni, possono essere considerate molto rigide per gli effetti di queste sull'organizzazione e sui costi dell'azienda. Per facilitare la comprensione della complessa normativa, di seguito, si riportano gli argomenti principali con il rinvio agli allegati per le normative di dettaglio. • Il conducente dopo quattro ore e mezzo massimo di guida deve interrompere il viaggio per almeno 45 minuti oppure può sostituire tale interruzione con tre pause di almeno quindici minuti ripartite in un periodo di guida continua il cui totale deve essere di almeno 45 minuti per un periodo di quattro ore e trenta. Tali pause non sono considerate come riposo giornaliero (Allegato 3). • Qualora il viaggio si protragga per 24 ore, secondo la regola generale, deve essere previsto un periodo minimo di 11 ore consecutive. Il riposo giornaliero può essere 4 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 5 ridotto a 9 ore consecutive non più di tre volte alla settimana quando è previsto un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. Il conducente può riposarsi nel veicolo in sosta, purché questo sia provvisto di una cuccetta (Allegato 4). • Ai fini dei controllo dei tempi di guida e di riposo è molto importante ricordare che tutti i veicoli per il trasporto dei viaggiatori e merci devono essere equipaggiati con un apparecchio di controllo omologato e con i fogli di registrazione (dischi). L'apparecchio può essere installato e riparato solo da personale autorizzato. Si sottolinea che la durata di utilizzo di un disco è di 24 ore e che ciascun conducente ha il proprio disco che deve essere esibito in caso di eventuale controllo sulla strada. (Allegato 5) • Con particolare riferimento al trasporto viaggiatori, per i veicoli dispensati dall'apparecchio di controllo si richiama l'attenzione sull'obbligo di avere a bordo il registro dal quale si evince il nome dei conducente l'inizio dei viaggio e l'orario di guida di lavoro e di riposo. (Allegato 6) Nell'allegato 7 sono riportati in sintesi gli obblighi dei datori di lavoro e a tal proposito si sottolinea in particolare l'obbligo dei datore di lavoro a organizzare il trasporto in modo tale che i conducenti siano messi nelle condizioni di rispettare i tempi di guida e di riposo. 5 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 6 ALLEGATO 1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( n. 3820/85/CEE - del 20 dicembre 1985 ) SEZIONE I Definizione ARTICOLO 1 Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 1. ( trasporti su strada ): qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; 2. ( veicoli ): gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende: a. ( autoveicolo ): qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; b. ( trattore ): qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine; c. ( rimorchio ): qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore; d. ( semirimorchio ): un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo; 3. ( conducente ): chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare; 4. ( settimana ): il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; 5. ( riposo ): ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; 6. ( peso massimo autorizzato ): il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; 7. ( servizi regolari di viaggiatori ): i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus. 6 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 7 ALLEGATO 1 SEZIONE II Campo d'applicazione ARTICOLO 2 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto 1, effettuati all'interno della Comunità. 2. L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada: • in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per l'intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno stato membro o in uno di tali paesi terzi; • in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all'interno della Comunità. ARTICOLO 3 La Comunità intraprendere con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l'applicazione del presente regolamento. ARTICOLO 4 Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di: 1. veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate; 2. veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine; 3. Veicoli adibiti al trasporto viaggiatori in servizio di linea il cui percorso non superi i 50 km; 4. Veicoli dei quali la velocità massima autorizzata è di 30 km/h. 5. veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; 6. veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, 7 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 8 ALLEGATO 1 delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti di televisione o radio; 7. veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; 8. veicoli speciali adibiti ad usi medici ( di salvataggio o d’urgenza); 9. Veicoli di circo o luna park; 10. Veicoli di soccorso stradale; 11. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; 12. Veicoli utilizzati per trasporti non commerciali di beni per scopi privati (es.: trasporto di un cavallo, di una barca per il suo proprietario, di equipaggiamenti sportivi per un club); 13. veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale. SEZIONE III Equipaggi ARTICOLO 5 1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue: a. per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; b. per gli altri veicoli: - 21 anni compiuti, o - 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 8 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 9 ALLEGATO 1 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni: a. avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate; b. aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l'autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria; c. essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti. 4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970. 5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni stato membro può ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione. 9 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 10 ALLEGATO 1 SEZIONE IV Periodi di guida ARTICOLO 6 1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso « periodo di guida giornaliero », non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. GUIDA GIORNALIERA LA REGOLA GENERALE 9 ore massimo con possibilità di estensione a 10 ore, 2 giorni nella stessa settimana purché recuperate nella settimana successiva. Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3. 1° GIORNO GIORNATA GUIDA 9 ore massimo GUIDA 9 ore massimo 2° GIORNO GUIDA 10 ore massimo 3° GIORNO GUIDA 9 ore massimo 4° GIORNO 5° GIORNO 6° GIORNO GUIDA 9 ore massimo GUIDA 10 ore massimo 7° GIORNO GUIDA 9 ore massimo 10 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 11 ALLEGATO 1 Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini « sei » e « sesto » del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da « dodici » e « dodicesimo ». Gli stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari. 2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. Codice della Strada Articolo 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. SECONDA SETTIMANA PRIMA SETTIMANA GUIDA GUIDA 50 ORE 40 ORE Guida per periodi di due settimane: 90 ore di guida massime Non più di 6 giorni di guida consecutivi al termine dei quali deve essere effettuato un riposo settimanale 11 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 12 ALLEGATO 1 SEZIONE V Interruzioni e periodi di riposo ARTICOLO 7 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo 1. 3. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti. 4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati « altri lavori ». 5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero. 12 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 13 ALLEGATO 1 ARTICOLO 8 1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore. 2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive. 3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata. 4. Un periodo di riposo settimanale che s'inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane. 5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana. 6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente. 7. Il risposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta. 13 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 14 ALLEGATO 1 ARTICOLO 9 In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano le seguenti condizioni: • la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario; • il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco; • durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta. SEZIONE VI Divieto di concedere alcuni tipi di compensi ARTICOLO 10 È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale. SEZIONE VII Deroghe ARTICOLO 11 Ciascuno stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati agli articoli da 5 a 8. Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducenti che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro stato membro. ARTICOLO 12 A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni. 14 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 15 ALLEGATO 1 15 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 16 ALLEGATO 2 TITOLO V Norme di comportamento CODICE DELLA STRADA - ARTICOLO 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85. 2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice. 3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro. 4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. 5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. 6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 , salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. 16 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 17 ALLEGATO2 8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. 9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. 13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. 14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi. 17 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 18 ALLEGATO 3 LA GUIDA Guidare bene rispetto al tempo I tempi di guida sono i seguenti: Guide continue 4 ore e 30 minuti massime senza interruzioni, seguite da una interruzione di 45 minuti almeno e una sola volta GUIDA 4 ore 30 minuti INTERRUZIONE 45 min 15 min 15 min GUIDA GUIDA GUIDA Questa interruzione può essere sostituita da 3 interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna ripartite in un periodo di guida continua e il cui totale deve essere di almeno 45 minuti per periodo di 4 ore e 30 minuti. INTERRUZIONE 15 minuti 18 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 19 ALLEGATO 3 RIPOSO GIORNALIERO LA REGOLA GENERALE: 11 ore consecutive di riposo nell'arco di 24 ore LE SOLUZIONI POSSIBILI 1. Riduzione a 9 ore consecutive, tre giorni della settimana al massimo. Le ore di riposo non effettuate devono essere recuperate prima della fine della settimana seguente e collegate ad un riposo di almeno 8 ore effettuato a domicilio. 1° GIORNO RIPOSO non effettuato 2 ore 2° GIORNO RIPOSO 2 ore 3° GIORNO UN GIORNO DELLA SETTIMANA IN CORSO O DELLA SETTIMANA SEGUENTE RIPOSO 3 volte 2 ore + 11 ore 19 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 20 ALLEGATO 4 2. Frazionamento possibile in più periodi (al massimo 3) nel corso della giornata con obbligo di rispettare le condizioni seguenti; Riposo giornaliero totale di una durata di 12 ore Di almeno 8 ore consecutive RIPOSO 4 ore RIPOSO 8 ore RIPOSO 1 ora RIPOSO 9 ore RIPOSO 2 ore CASI PARTICOLARI: doppio equipaggio Ciascun membro dell'equipaggio deve beneficiare di almeno 8 ore consecutive di riposo nel corso di ogni periodo di 30 ore Deroghe A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente Regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni. 20 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 21 ALLEGATO 4 PERIODO DI 30 ORE 22 ore GUIDA RIPOSO 4 ore e 30 Primo conducente Secondo conducente 4 ore e 30 Secondo conducente Primo conducente 4 ore e 30 Primo conducente Secondo conducente 4 ore e 30 Secondo conducente Primo conducente 8 ore Riposo con veicolo fermo in sosta 21 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 22 ALLEGATO 5 APPARECCHIO DI CONTROLLO O CRONOTACHIGRAFO Regolamento CEE N. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada CHI NE DEVE ESSERE MUNITO? Tutti i veicoli per il trasporto di viaggiatori e di merci devono essere equipaggiati con un apparecchio di controllo omologato. L'apparecchio e i fogli di registrazione (dischi) portano un marchio omologato per la Comunità Europea CHI LO PUÒ INSTALLARE? Solo un installatore autorizzato può montare un apparecchio di controllo omologato. Egli mette il suo marchio sugli appositi sigilli. Solo un installatore autorizzato può legalmente intervenire sull'apparecchio, anche per una piccola riparazione. COME UTILIZZARLO Ciascun conducente ha il proprio disco. I dischi sono legati al conducente e non ai veicoli. Essi devono essere conservati in buono stato. Il conducente, quando prende in carico il suo veicolo, scrive su un disco nuovo: nome e cognome il luogo dove egli si trova al momento la data targa del veicolo il numero dei chilometri del contachilometri del veicolo 22 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 23 ALLEGATO 5 In caso di guasto dell'apparecchio di controllo • il proprietario del veicolo deve fare riparare il guasto il più rapidamente possibile da un installatore autorizzato • se il guasto ha luogo durante un tragitto che deve ancora durare più di una settimana, il conducente deve farlo riparare durante il percorso; • durante la durata del guasto, il conducente deve annotare i tempi di guida, di lavoro e di riposo a mano, sul disco o su un foglio separato di cui lui sarà munito. In caso di cambio del veicolo lungo la strada, il conducente: guarda il suo disco e riporta sul nuovo disco • il numero di targa del nuovo veicolo; • il numero dei chilometri del contachilometri del veicolo che abbandona; • il numero dei chilometri del contachilometri del veicolo che prende in consegna; • l'ora del cambio del veicolo La durata di utilizzo di un disco è di 24 ore Alla fine del suo servizio, o in fine di durata prevista del disco, il conducente toglie il disco e scrive: • la data: • il luogo dove si trova al momento; Al momento di un controllo sulla strada il conducente deve poter presentare: • i fogli di registrazione della settimana in corso; • il foglio corrispondente al suo precedente giorno di guida della settimana precedente • il numero dei chilometri del contachilometri del veicolo Il bottone selettore posto sull'apparecchio comporta più posizioni che permettono di registrare le differenti attività che i conducenti svolgono: • tempi di guida • tempi di lavoro • tempi di disponibilità i tempi di attesa entrano particolarmente in questa categoria e, per il doppio equipaggio, i periodi in cui il secondo conducente non guida ma si trova a bordo del veicolo in movimento •tempi di riposo In certi apparecchi, il posizionamento "tempi di guida" è automatico quando il veicolo si muove. 23 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 24 ALLEGATO 6 TRASPORTO VIAGGIATORI I documenti di controllo Per i veicoli di trasporto regolare di viaggiatori che sono dispensati dall'apparecchio di controllo. Le norme prevedono l'esistenza di un registro e di un orario di servizio. Siete interessati se: • effettuate nella CEE una linea regolare internazionale superire a 100 km. di cui i punti terminali sono a meno di 50 km. dalla frontiera Il datore di lavoro deve allora: • stabilire per ogni conducente un registro di servizio che indichi per la settimana in corso, quella che precede e quella che segue: • il nome del conducente • il punto di inizio del conducente • l'orario di guida, di lavoro e di disponibilità • dare ad ogni conducente un estratto del registro e una copia dell'orario di servizio • conservare il registro almeno un anno ATTENZIONE: A partire dal 1990, i veicoli che assicurano il trasporto viaggiatori su una linea regolare internazionale di più di 100 km. dovranno essere equipaggiati di un apparecchio di controllo. 24 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 25 ALLEGATO 6 25 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 26 ALLEGATO 7 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO • Deve assicurare condizioni organizzative in grado di consentire ai conducenti il rispetto delle regole relative ai tempi di guida e riposo. • Deve equipaggiare i suoi veicoli di apparecchi di controllo conformi e in buono stato di funzionamento e tenere aggiornati i documenti di controllo manoscritti • Deve consegnare ad ogni conducente un numero sufficiente di dischi nuovi conformi all'apparecchio, cronotachigrafo. • Deve conservare i dischi dei conducenti per un periodo di un anno e darne copia ai conducenti se ne fanno richiesta GLI AUTOTRASPORTATORI POSSONO ESSERE RESPONSABILI delle infrazioni commesse dai loro autisti dipendenti DEI CONDUCENTI • Devono rispettare i tempi di guida e di riposo. Essi devono assicurarsi del buon funzionamento dell'apparecchio di controllo del veicolo. • Non devono in nessun caso né circolare con l'apparecchio aperto, né utilizzare più dischi per la stessa giornata, o dischi non adatti al modello installato sul veicolo, né sovrastampare il disco. • Devono utilizzare correttamente l'apparecchio di controllo del veicolo. SE L’INFRAZIONE RISULTA DI SOLA COLPA DEL CONDUCENTE EGLI PUÓ ESSERE RESPONSABILE DEFINIZIONI Interruzione I tempi di attesa sono considerati interruzioni e concorrono a determinare il calcolo della durata di guida continua. I tempi di altro lavoro oltre la guida (es. caricamento, manutenzione ...) non sono considerati interruzioni. Settimana La settimana si intende dalle 0 di lunedì alle 24 della domenica. Riposo E' considerato come riposo tutto il periodo ininterrotto di almeno 1 ora nella quale il conducente può liberamente disporre del suo tempo. I tempi di attesa non sono tenuti in conto nel calcolo del tempo di riposo. Il riposo può essere effettuato in cuccetta a condizione che il veicolo sia fermo. 26 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 27 ALLEGATO 7 TOLLERANZE MASSIME - velocità: 6km/h in più o in meno - distanza: 4% in più o in meno della distanza reale - tempi: 2 minuti al giorno oppure 20 minuti ogni 7 giorni. Vedi Articolo 1 Regolamento del 20/12/1985, n. 3820 27 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 28 2. ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI Il conducente di veicoli, ai sensi dell'art. 12 dei decreto 212/98 durante la guida deve dimostrare il titolo in base al quale presta il servizio. La documentazione prevista è diversa a secondo del rapporto che lega il conducente all'impresa (titolare di impresa individuale, socio di società di persone, collaboratore familiare, associato in partecipazione, lavoratore dipendente, socio di cooperative di produzione e lavoro, lavoro interinale, lavoratore distaccato comandato, socio dei raggruppamenti societari di cui alla l. 454/97 e amministratore di società di capitale) ed è specificata nella deliberazione 24/98 del Comitato Centrale Autotrasportatori (Allegato 8). 28 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 29 ALLEGATO 8 Deliberazione del 28/10/1998, n. 24 del Comitato Centrale Autotrasportatori Oggetto: Ulteriori specificazioni in tema di determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell’attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. Conducente Documentazione 1)Titolare di impresa Patente di guida, nonche' libretto di circolazione e titolo autorizzativo, quest'ultimo ove individuale previsto, inerenti il veicolo condotto 2)Socio di Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validita' e non anteriore a sei societa' di persone mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente 3)Collaboratore Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validita' e non anteriore a sei familiare mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente 4) Associato in Originale o copia autentica del pazione contratto di associazione in partecipazione in partecipazione corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il contratto stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'associante in partecipazione che attesti la vigenzadel contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente 5) Lavoratore dipendente, socio di cooperative di produzione e lavoro, socio di organismo di cui al decreto del Presidente aprile 1970, n. 602 Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legalerappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente 29 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 30 ALLEGATO 8 Conducente Documentazione 6) Lavoro interinale Copia autentica del contratto di cui all'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in corso di validita' 7) Lavoratore distaccato o Copia autentica dell'accordo sindacale previsto dal medesimo articolo comandato a norma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, numero 236 8) Lavoratore distaccato o Copia autentica della lettera di distacco o di comando comandato ai sensi delle vigenti dispo sizioni in materia di lavoro 9) Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454 Estrattoautentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, tale estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o delraggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente 10) Amministratori di Certificatodi iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del societa' di capitale consiglio di amministrazione, in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legalerappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratoreconducente, non risultino mutati. Taledichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con se', ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati. 30 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 31 3. ATTESTATO DI CONDUCENTE PER PASSEGGERI E MERCI PER TRASPORTI INTERNAZIONALI Per dotarsi di un attestato comunitario che abilita al trasporto passeggeri e merci in ambito internazionale, l'Unione Europea, con Regolamento 484/02, ha previsto che l'autorizzazione sia rilasciata dallo Stato membro su richiesta dei titolare della licenza comunitaria per un periodo non superiore a cinque anni. Per il rilascio, a cura della Direzione Provinciale dei Lavoro competente per territorio, occorre presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali e di idoneità del conducente, nonché la tipologia dei rapporto di lavoro (subordinato, non subordinato, interinale) (Allegato 9). 31 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 32 ALLEGATO 9 Passeggeri e merci: attestato di conducente REGOLAMENTAZIONE 3. Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 l'esecuzione dei trasporti internazionali su strada è soggetta a una licenza comunitaria. Il regolamento 484/2002 prevede che il conducente cittadino di un paese terzo sia munito di un attestato di conducente. 4. L'attestato deve certificare che il conducente soddisfa le condizioni di assunzione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sul territorio dello Stato membro in cui ha sede l'impresa di trasporti. 5. Il campo di applicazione del regolamento si limita ai conducenti cittadini di paesi terzi. Si prevede l'estensione del campo di applicazione, a seguito di una valutazione della Commissione, ai conducenti cittadini degli Stati membri. 6. L'attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge. 7. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo non superiore a cinque anni e deve essere esibito su richiesta dei funzionari delegati al controllo. 8. L'attestato può essere ritirato dall'autorità competente dello Stato membro che lo ha rilasciato qualora il trasportatore: • non rispetti tutte le condizioni previste per il rilascio dell'attestato; • abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di conducente. 9. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente è conservata nella sede del trasportatore. 10. L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente su richiesta dei funzionari delegati al controllo. L’attestato è rilasciato dalla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO COMPETENTE PER IL TERRITORIO. 32 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 33 ALLEGATO 9 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A COMPLETAMENTO DELL’ISTANZA Per qualsiasi modalità di svolgimento della prestazione lavorativa licenza comunitaria in corso di validità; permesso/i di soggiorno del/dei conducente/i (se in copia, esibire l’originale entro 30 giorni dal rilascio dell’attestato); patente/i di guida del/dei conducente/i (se in copia, esibire l’originale entro 30 giorni dal rilascio dell’attestato); documento/i di identità del/dei conducente/i (passaporto ovvero carta di identità valida per l’espatrio, da esibire in originale entro 30 giorni dal rilascio dell’attestato); codice fiscale del/dei conducente/i Inoltre: 1. Rapporto di lavoro subordinato dichiarazione di assunzione rilasciata al conducente ex art. 9 bis, 3° c., L. 608/96 ovvero, per le assunzioni successive alla data di entrata in vigore dell’art. 4 bis, 2° c., del D. Lgs. n. 181/02, introdotto dall’art. 6, 1° c., del D. Lgs. n. 297/02, la dichiarazione prevista dal citato art. 4 bis; comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego; libro matricola o documento equipollente; buste paga degli ultimi due mesi; ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti; F24 degli ultimi due mesi ; 2. Rapporto di lavoro non subordinato quando il conducente, in relazione all’impresa di trasporto, rientra in una delle seguenti ipotesi: socio di società di persone: autocertificazione di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; collaboratore familiare: autocertificazione di iscrizione agli Enti previdenziali; associato in partecipazione: contratto di associazione in partecipazione in corso di validità e non anteriore a 6 mesi; socio di cooperativa di produzione e lavoro, ovvero di organismo di cui al D.P.R. n. 602/70: contratto di lavoro o ultimo foglio paga del conducente; socio di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1, 2° c., lett. e) della L. 454/97: 33 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 34 ALLEGATO 9 estratto del libro soci non anteriore a 6 mesi; lavoratore distaccato o comandato a norma dell’art. 8 della L. 236/93: accordo sindacale previsto dalla predetta norma ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro: lettera di comando o distacco; 3. Rapporto di fornitura di lavoro interinale: contratto di cui all’art. 3 della legge n. 196/97, in corso di validità. 4. Rapporto di lavoro di cittadini extracomunitario distaccato presso trasportatore italiano: lettera di distacco. La validita' dell'attestato non deve superare la data ultima di validita' del permesso di soggiorno del conducente Al momento del rilascio dell'attestato, il richiedente (Rappresentante legale del trasportatore) sottoscrive relativa ricevuta con cui si dichiara la permanenza delle condizioni , sussistenti al momento della richiesta per le quali il documento viene rilasciato. 34 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 35 ALLEGATO 9 35 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 36 ALLEGATO 9 36 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 37 4. PATENTE A PUNTI Il provvedimento che ha istituito la patente a punti si è rilevato un forte deterrente per quanti, nel passato, erano portati a sottovalutare le più elementari norme di sicurezza. Le novità introdotte hanno appesantito la disciplina della circolazione stradale con interventi che vedono l'inasprimento delle sanzioni, l'introduzione di nuove infrazioni e la riduzione della possibilità di eludere le norme, introducendo, per altro, nel caso di ricorso al Giudice di Pace, il deposito, a titolo di cauzione, di una somma pari al doppio del minimo previsto. In estrema sintesi con il sistema introdotto dall'art. 126 bis con L. 214/03, all'atto dei rilascio viene attribuito alla patente un punteggio di 20 punti. Nell'Allegato 10 viene riportato il testo dell'art. 126 bis nonché l'elenco delle violazioni con i rispettivi punti. Il giubbotto a bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsto nel caso di sosta e circolazione sulla strada dei conducente, è obbligatorio dal 1 aprile 2004, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire nel frattempo. 37 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 38 ALLEGATO 10 Art. 126-bis (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della strada) Patente a punti 1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente. 2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. 3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare 38 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 39 ALLEGATO 10 in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, e’ atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.”. 39 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 40 ALLEGATO 10 Allegato al DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n.9 TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS (come modificata dal D.L.N°151 del 27/6/03 convertito nella L.214 del 1/8/03) ARTICOLI C. D. S. art. 141, comma 8° PUNTI 5 art. 142, comma 9° art. 142, comma 8° 10 2 art. 143, commi 12° 10 art. 14 3, comma 11° art. 143, comma 13° con riferimento al 5° Violazioni alla art. 145, comma 5° segnaletica art. 145, comma 10° art. 146, comma 3° 4 4 art. 146, comma 2° 2 art. 147, comma 5° 6 10 Velocità Regole sulla circolazione Sorpassi art.148, comma 16° terzo periodo art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma art. 148, comma 15° con rif. al comma 2° art. 148, comma 15° con rif. Al comma 8° Distanza di art. 149, comma5° 5 VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h. Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità Circolare contromano (non in curva) Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie Mancata osservanza allo stop Violare gli obblighi relativi alla precedenza Passaggio nonostante divieto imposto da semaforo o agente del traffico Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc...) Mancato rispetto delle regole di sorpasso 3 Mancato accertamento delle condizioni per effettuare un sorpasso 2 Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi a persone Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose 6 5 6 5 sicurezza art. 149, comma 6° 8 art. 149, comma 4° 3 40 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 41 ALLEGATO 10 ARTICOLI C. D. S. PUNTI art. 150, comma 5° 5 con riferimento all'art.149 comma 5° art. 150, con 8 riferimento all'art. 149 comma 6° art. 152, comma 3° 1 art. 153, comma 10° 3 art. 153, comma 11° 1 VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie causato gravi danni a veicoli Strettoie Comportamento irregolare nelle strettoie che abbia causato gravi lesioni a persone Non far uso dei dispositivi di illuminazione o visiva quando è prescritto Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate Uso improprio dei fari Uso dei fari Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte Cambi di direzione art. 154, comma 7° 8 art. 154, comma 8° 2 Art. 158 comma 2° lettere d) g) h) 2 Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito;sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. Divieto di sosta art. 161, comma 1 e 3° 2 Comportamenti pericolosi art. 161, comma 2° 4 art. 162, comma 5° 2 art. 164, comma 8° 3 art. 165, comma 3 2 art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d) 4 Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare dispositivi di protezione rifrangenti individuali Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. i 41 Trasporto di cose MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 42 ALLEGATO 10 ARTICOLI C. D. S. PUNTI art. 167, commi 2°, 3 3°, 5° e 6° , lett. c) art. 167, comma 7° 3 art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b) art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a) art. 168, comma 8° 2 10 art. 168, comma 9° 10 art. 168, comma 7° 4 art. 168, comma 9°- bis 2 art. 169, comma 8° 4 art. 169, comma 9° art. 169, comma 10° art. 170, comma 6° 2 1 1 art. 171, comma 2° 5 art. 172 comma 8° 5 art. 172, comma 9° art. 173, comma 3° 5 5 1 VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t. Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza Trasportare persone in soprannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio Trasportare persone in soprannumero sulle autovetture Trasporto irregolare di persone, animale e oggetti Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote Condurre un ciclomotore o motoveicoli a due, tre o quattro ruote senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini Alterare il corretto uso delle cinture. Usare cuffie o apparecchi radiotelefonici durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte 42 Trasporto di cose Trasporto di persone Guida MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 43 ALLEGATO 10 ARTICOLI C. D. S. PUNTI art. 175, comma 13° 4 art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a) art. 175, comma 16° 2 art. 176, comma 19° 10 art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d) art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b) art. 176, comma 21° 10 2 VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade Violare le condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali). Rientrano in questa ipotesi ad esempio: - lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio - esercitare attività di soccorso senza autorizzazione. Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti 10 Effettuare retromarcia in autostrada 2 Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade. Rientrano in questa ipotesi ad esempio: - non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento; - uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione; - cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione; - omettere di portarsi a sinistra in caso di arresto del traffico in galleria o su tratti ove manchi la corsia di emergenza; - lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza; - procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade; - non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio. 43 Circolazione in autostrada MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 44 ALLEGATO 10 ARTICOLI C. D. S. PUNTI art. 174, comma 4° 2 art. 174, comma 5° 2 art. 174, comma 7° 1 art. 177 comma5° 2 art. 178 comma 3° 2 art. 178, comma 4° 1 art. 179, commi 2° e2° bis art. 186, comma 2° e 7° art. 187, comma 7° e 8° 10 10 10 art. 189, comma 5° secondo periodo art. 189, comma 6° 10 10 art. 189, comma 5° primo periodo art. 189, comma 9° 4 2 art. 191, comma 1 art. 191, comma 2 5 2 art. 191, comma 3 5 art. 192 comma 6° art. 192 comma 7° 3 10 VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze Mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità Guidare in stato di ebbrezza Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.. Violazione dell’obbligo di precedenza ai pedoni Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l’attraversamento di una strada senza strisce pedonali Non dare la precedenza a pedoni in stato di invalidità, a bambini e anziani nell’attraversamento di una strada senza strisce pedonali Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. 44 Mezzi di soccorso e mezzi pesanti Alcool e droghe In caso di incidenti Mancato rispetto di obblighi MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 45 5. DIMENSIONE E PESI MASSIMI DEI VEICOLI AUTORIZZATI NEL TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE Il decreto dei Ministero dei Trasporti dei 12.09.2003 (pubbl. G.U. n. 259 del 7 novembre 2003) di recepimento della direttiva 2002/7/CEE, stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità Europea le dimensioni e i pesi massimi autorizzati nel traffico nazionale e internazionale. (Allegato 11) 45 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 46 ALLEGATO 11 DECRETO 12 settembre 2003 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Gazzetta Ufficiale N. 259 del 7 Novembre 2003 Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE. Visto decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE che, fra l'altro, modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di 46 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 47 ALLEGATO 11 recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, di attuazione della direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE; Vista la direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 79 del 26 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Adotta il seguente decreto: Art. 1. 1. Gli allegati da I a IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante. Art. 2. 1. A decorrere dal 1∞ ottobre 2003, in relazione ai veicoli conformi al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto, non e' consentito per motivi concernenti le masse e le dimensioni: a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, di attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione o l'ammissione alla 47 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 48 ALLEGATO 11 circolazione a norma dell'allegato IV; quando richiesto, o c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'ammissione alla circolazione di tali veicoli. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2004 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N ed O, per motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto. Art. 3. 1. Il presente decreto fa salve le omologazioni rilasciate a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, nonche' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono state rilasciate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 48 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 49 ALLEGATO 11 49 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 50 ALLEGATO 11 50 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 51 ALLEGATO 11 51 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 52 ALLEGATO 11 52 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 53 ALLEGATO 11 53 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 54 ALLEGATO 11 54 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 55 INDICE Introduzione 1 GUIDA E RIPOSO DEI CONDUCENTI Allegato 1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE pag. 3 pag. 4 pag. 6 Allegato 2 Articolo 174 - CODICE DELLA STRADA: NORME DI COMPORTAMENTO pag. 16 Allegato 3 LA GUIDA pag. 18 Allegato 4 RIPOSO GIORNALIERO pag. 19 Allegato 5 APPARECCHIO DI CONTROLLO O CRONOTACHIGRAFO pag. 22 Allegato 6 TRASPORTO VIAGGIATORI pag. 24 Allegato 7 OBBLIGHI - del datore di lavoro - dei conducenti 2 ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI Allegato 8 Deliberazione del 28/10/1998, n. 24 del Comitato Centrale Autotrasportatori - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 3 ATTESTATO DI CONDUCENTE PER PASSEGGERI E MERCI PER TRASPORTI INTERNAZIONALI Allegato 9 ATTESTATO DI CONDUCENTE per passeggeri e merci 4 PATENTE A PUNTI Allegato 10 Art. 126-bis - Codice della Strada - PATENTE A PUNTI 5 DIMENSIONE E PESI MASSIMI DEI VEICOLI AUTORIZZATI NEL TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE Allegato 11 DECRETO 12 settembre 2003 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI pag. 26 pag. 28 pag. 29 pag. 31 pag. 32 pag. 37 pag. 38 pag. 45 pag. 46 MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 56 Associazione Nazionale Artigiani e Piccole e Medie Imprese del Trasporto Merci Federazione Regionale Umbria Via Morettini, 7 06126 Perugia - Tel: 075 5009056 Fax: 075 5006279 Sito Internet: www.cna.umbria.it - e-mail: [email protected] Associazione Provinciale di Perugia Via Morettini, 7 06126 Perugia - Tel: 075 505911 Fax: 075 5008843 Sito Internet: www.cna.perugia.it - e-mail: [email protected] Associazione Provinciale di Terni Via F.Turati,16 05100 Terni - Tel: 0744 286795 Fax: 0744 288355 Sito Internet: www.cnaterni.it - e-mail: [email protected]