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QUELLO CHE SI DEVE SAPERE
PER UN TRASPORTO SICURO
STOP
RACCOLTA DELLE
PRINCIPALI NORME VIGENTI
PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Anno 2004
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La pubblicazione è stata curata da Annita Serìo della Regione
Umbria con la collaborazione di Aldo Spinalbelli, Mauro
Concezzi e Pasquale Trottolini della CNA.
Stampa Grafiche PIEMME via S. Pietrino 1/bis PERUGIA - Tel 075 5051591
Grafica: Luca Trauzzola
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QUELLO CHE SI DEVE SAPERE
PER UN TRASPORTO SICURO
Nell'ambito delle iniziative intraprese per
promuovere la sicurezza della circolazione dei
veicoli, abbiamo ritenuto necessario
raccogliere in un'unica pubblicazione alcune
disposizioni riguardanti il comportamento
alla guida dei conducenti.
Si tratta di un manuale di facile
consultazione, che senza avere la pretesa di
esaurire tutta la problematica, può essere
comunque un valido contributo per i
trasportatori al fine di evitare le infrazioni
che nella maggioranza dei casi comportano
sanzioni amministrative molto onerose.
Siamo convinti infatti che la conoscenza delle
regole favorisce atteggiamenti più corretti
sulle strade come per altro dimostra il noto
provvedimento sulla patente a punti.
Buon lavoro
Federico Di Bartolo
Assessore Regionale ai Trasporti
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1. GUIDA E RIPOSO DEI CONDUCENTI
Il rispetto della disciplina dei tempi di guida e riposo è uno degli elementi che
maggiormente influisce sulla sicurezza della circolazione stradale.
L'Unione Europea prima (vedere testo dei Regolamento 3820185/CEE dei 20
dicembre 1985 - Allegato 1) e il Codice della Strada successivamente (Titolo V
Norme di comportamento - Art. 174 - Allegato 2) sono intervenuti sull'argomento e
ne hanno fissato le regole.
Si tratta di disposizioni volte a tutelare in prima battuta i conducenti anche se ci
rendiamo conto che, in alcune situazioni, possono essere considerate molto rigide
per gli effetti di queste sull'organizzazione e sui costi dell'azienda.
Per facilitare la comprensione della complessa normativa, di seguito, si riportano gli
argomenti principali con il rinvio agli allegati per le normative di dettaglio.
•
Il conducente dopo quattro ore e mezzo massimo di guida deve interrompere il
viaggio per almeno 45 minuti oppure può sostituire tale interruzione con tre pause
di almeno quindici minuti ripartite in un periodo di guida continua il cui totale deve
essere di almeno 45 minuti per un periodo di quattro ore e trenta. Tali pause non
sono considerate come riposo giornaliero (Allegato 3).
• Qualora il viaggio si protragga per 24 ore, secondo la regola generale, deve essere
previsto un periodo minimo di 11 ore consecutive. Il riposo giornaliero può essere
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ridotto a 9 ore consecutive non più di tre volte alla settimana quando è previsto un
periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. Il
conducente può riposarsi nel veicolo in sosta, purché questo sia provvisto di una
cuccetta (Allegato 4).
•
Ai fini dei controllo dei tempi di guida e di riposo è molto importante ricordare
che tutti i veicoli per il trasporto dei viaggiatori e merci devono essere equipaggiati
con un apparecchio di controllo omologato e con i fogli di registrazione (dischi).
L'apparecchio può essere installato e riparato solo da personale autorizzato.
Si sottolinea che la durata di utilizzo di un disco è di 24 ore e che ciascun
conducente ha il proprio disco che deve essere esibito in caso di eventuale controllo
sulla strada. (Allegato 5)
• Con particolare riferimento al trasporto viaggiatori, per i veicoli dispensati
dall'apparecchio di controllo si richiama l'attenzione sull'obbligo di avere a bordo il
registro dal quale si evince il nome dei conducente l'inizio dei viaggio e l'orario di
guida di lavoro e di riposo. (Allegato 6)
Nell'allegato 7 sono riportati in sintesi gli obblighi dei datori di lavoro e a tal
proposito si sottolinea in particolare l'obbligo dei datore di lavoro a organizzare il
trasporto in modo tale che i conducenti siano messi nelle condizioni di rispettare i
tempi di guida e di riposo.
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore
dei trasporti su strada ( n. 3820/85/CEE - del 20 dicembre 1985 )
SEZIONE I
Definizione
ARTICOLO 1
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
1. ( trasporti su strada ): qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a
vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
2. ( veicoli ): gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali
termini si intende:
a. ( autoveicolo ): qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di
propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che
normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
b. ( trattore ): qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione
che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare
per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;
c. ( rimorchio ): qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un
autoveicolo o ad un trattore;
d. ( semirimorchio ): un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera
che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta
dal trattore o dall'autoveicolo;
3. ( conducente ): chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve
periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare;
4. ( settimana ): il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
5. ( riposo ): ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo tempo;
6. ( peso massimo autorizzato ): il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine
di marcia, carico utile compreso;
7. ( servizi regolari di viaggiatori ): i trasporti nazionali ed internazionali conformi
alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del
28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti
internazionali su strada di persone, effettuati con autobus.
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ALLEGATO 1
SEZIONE II
Campo d'applicazione
ARTICOLO 2
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto
1, effettuati all'interno della Comunità.
2. L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano
trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti
norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada:
• in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti
dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per l'intero tragitto, mediante veicoli
immatricolati in uno stato membro o in uno di tali paesi terzi;
• in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti
dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni
tragitto effettuato all'interno della Comunità.
ARTICOLO 3
La Comunità intraprendere con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per
l'applicazione del presente regolamento.
ARTICOLO 4
Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
1. veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo
autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non
supera le 3,5 tonnellate;
2. veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di
costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove
persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
3. Veicoli adibiti al trasporto viaggiatori in servizio di linea il cui
percorso non superi i 50 km;
4. Veicoli dei quali la velocità massima autorizzata è di 30 km/h.
5. veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze
armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del
mantenimento dell'ordine pubblico;
6. veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le
inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale,
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ALLEGATO 1
delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni
postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di
emittenti o rivecenti di televisione o radio;
7. veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di
operazioni di salvataggio;
8. veicoli speciali adibiti ad usi medici ( di salvataggio o d’urgenza);
9. Veicoli di circo o luna park;
10. Veicoli di soccorso stradale;
11. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento
tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati
non ancora messi in circolazione;
12. Veicoli utilizzati per trasporti non commerciali di beni per
scopi privati (es.: trasporto di un cavallo, di una barca per il suo
proprietario, di equipaggiamenti sportivi per un club);
13. veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla
riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base
di latte per l'alimentazione animale.
SEZIONE III
Equipaggi
ARTICOLO 5
1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue:
a. per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso
massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
b. per gli altri veicoli:
- 21 anni compiuti, o
- 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di
idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la
compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada,
conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei
conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.
2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età.
I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di
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ALLEGATO 1
50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare
anche ad una delle seguenti condizioni:
a. avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto
di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5
tonnellate;
b. aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto
di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo
di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che
non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l'autorità competente
ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria;
c. essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno
degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per
trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul
livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su
strada.
3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni
compiuti.
4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti
di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per
almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970.
5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del
veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni stato
membro può ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a
condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni
nazionali in materia di occupazione.
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ALLEGATO 1
SEZIONE IV
Periodi di guida
ARTICOLO 6
1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un
periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso
« periodo di guida giornaliero », non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte
in una settimana a 10 ore.
GUIDA GIORNALIERA
LA REGOLA GENERALE
9 ore massimo con possibilità di estensione a 10 ore, 2 giorni nella stessa
settimana purché recuperate nella settimana successiva.
Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un
periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.
1° GIORNO
GIORNATA
GUIDA
9 ore massimo
GUIDA
9 ore massimo
2° GIORNO
GUIDA
10 ore massimo
3° GIORNO
GUIDA
9 ore massimo
4° GIORNO
5° GIORNO
6° GIORNO
GUIDA
9 ore massimo
GUIDA
10 ore massimo
7° GIORNO
GUIDA
9 ore massimo
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ALLEGATO 1
Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la
durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo
corrispondente a sei periodi di guida giornalieri.
Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i
termini « sei » e « sesto » del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente
da « dodici » e « dodicesimo ».
Gli stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti
nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari.
2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due
settimane consecutive.
Codice della Strada Articolo 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o cose.
SECONDA SETTIMANA
PRIMA SETTIMANA
GUIDA
GUIDA
50 ORE
40 ORE
Guida per periodi di due settimane:
90 ore di guida massime
Non più di 6 giorni di guida consecutivi al termine dei quali deve essere
effettuato un riposo settimanale
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ALLEGATO 1
SEZIONE V
Interruzioni e periodi di riposo
ARTICOLO 7
1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare
un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti
ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in
modo da assicurare l'osservanza del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono, nel caso di trasporti regolari
nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo
di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se
interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città
e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15 minuti
nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti.
4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma
del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato
in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «
altri lavori ».
5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere
considerate come riposo giornaliero.
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ALLEGATO 1
ARTICOLO 8
1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero
minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore
consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia
concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana
successiva.
I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può
essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve
essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è
esteso a 12 ore.
2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano
almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo
giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è
esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo
periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel
luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un
minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è
compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza
settimana che segue la settimana considerata.
4. Un periodo di riposo settimanale che s'inizi in una settimana e si prolunghi nella
settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane.
5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, quarto
e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana
successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo
settimanale di questa seconda settimana.
6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo
giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di
almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di
parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.
7. Il risposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di
una cuccetta e sia in sosta.
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ALLEGATO 1
ARTICOLO 9
In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di
viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto
o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola
volta, purché ricorrano le seguenti condizioni:
• la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o
successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del
convoglio ferroviario;
• il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più
possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o
dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco
o di sbarco;
• durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di
un letto o di una cuccetta.
SEZIONE VI
Divieto di concedere alcuni tipi di compensi
ARTICOLO 10
È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi
o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci
trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la
sicurezza della circolazione stradale.
SEZIONE VII
Deroghe
ARTICOLO 11
Ciascuno stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati
agli articoli da 5 a 8. Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducenti
che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro stato membro.
ARTICOLO 12
A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter
raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente
regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o
del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di
controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
TITOLO V Norme di comportamento
CODICE DELLA STRADA
- ARTICOLO 174
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i
relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del
regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui
sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento
dei trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di
pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel
comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 19,95 a euro 81,90
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 , salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le
cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra'
permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi'
indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato
della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario
periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta
al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
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ALLEGATO2
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende
il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute
nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti,
incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di
cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo
al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di
diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la
sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo
carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni,
anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o
revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di
viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici
del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.
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ALLEGATO 3
LA GUIDA
Guidare bene rispetto al tempo
I tempi di guida sono i seguenti:
Guide continue
4 ore e 30 minuti massime senza
interruzioni, seguite da una interruzione
di 45 minuti almeno e una sola volta
GUIDA
4 ore 30 minuti
INTERRUZIONE
45 min
15 min
15 min
GUIDA
GUIDA
GUIDA
Questa interruzione può essere sostituita
da 3 interruzioni di almeno 15 minuti
ciascuna ripartite in un periodo di guida
continua e il cui totale deve essere di
almeno 45 minuti per periodo di 4 ore e
30 minuti.
INTERRUZIONE
15 minuti
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ALLEGATO 3
RIPOSO GIORNALIERO
LA REGOLA GENERALE:
11 ore consecutive di riposo nell'arco di 24 ore
LE SOLUZIONI POSSIBILI
1. Riduzione a 9 ore consecutive, tre giorni della settimana al massimo.
Le ore di riposo non effettuate devono essere recuperate prima della fine della
settimana seguente e collegate ad un riposo di almeno 8 ore effettuato a
domicilio.
1° GIORNO
RIPOSO non effettuato
2 ore
2° GIORNO
RIPOSO
2 ore
3° GIORNO
UN GIORNO
DELLA SETTIMANA IN CORSO
O DELLA SETTIMANA SEGUENTE
RIPOSO
3 volte 2 ore + 11 ore
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ALLEGATO 4
2. Frazionamento possibile
in più periodi (al massimo 3) nel corso della giornata con obbligo di
rispettare le condizioni seguenti;
Riposo giornaliero totale di una durata di 12 ore
Di almeno 8 ore consecutive
RIPOSO
4 ore
RIPOSO
8 ore
RIPOSO
1 ora
RIPOSO
9 ore
RIPOSO
2 ore
CASI PARTICOLARI:
doppio equipaggio
Ciascun membro dell'equipaggio deve beneficiare di almeno 8 ore consecutive di
riposo nel corso di ogni periodo di 30 ore
Deroghe
A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per
poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al
presente Regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle
persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di
registrazione dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il
motivo della deroga a dette disposizioni.
20
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ALLEGATO 4
PERIODO DI 30 ORE
22
ore
GUIDA
RIPOSO
4 ore e 30
Primo conducente
Secondo conducente
4 ore e 30
Secondo conducente
Primo conducente
4 ore e 30
Primo conducente
Secondo conducente
4 ore e 30
Secondo conducente
Primo conducente
8 ore
Riposo con veicolo fermo in sosta
21
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ALLEGATO 5
APPARECCHIO DI CONTROLLO O CRONOTACHIGRAFO
Regolamento CEE N. 3821/85 relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada
CHI NE DEVE ESSERE MUNITO?
Tutti i veicoli per il trasporto di viaggiatori e di merci
devono essere equipaggiati con un apparecchio di
controllo omologato.
L'apparecchio e i fogli di registrazione (dischi) portano un
marchio omologato per la Comunità Europea
CHI LO PUÒ INSTALLARE?
Solo un installatore autorizzato può montare un apparecchio di controllo omologato.
Egli mette il suo marchio sugli appositi sigilli. Solo un installatore autorizzato può
legalmente intervenire sull'apparecchio, anche per una piccola riparazione.
COME UTILIZZARLO
Ciascun conducente ha il proprio disco. I dischi sono legati al conducente e non ai
veicoli. Essi devono essere conservati in buono stato.
Il conducente, quando prende in carico il suo veicolo, scrive su un disco nuovo:
nome e cognome
il luogo dove egli
si trova al momento
la data
targa del veicolo
il numero dei chilometri
del contachilometri del veicolo
22
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ALLEGATO 5
In caso di guasto dell'apparecchio di controllo
• il proprietario del veicolo deve fare riparare il guasto il più rapidamente possibile
da un installatore autorizzato
• se il guasto ha luogo durante un tragitto che deve ancora durare più di una
settimana, il conducente deve farlo riparare durante il percorso;
• durante la durata del guasto, il conducente deve annotare i tempi di guida, di lavoro
e di riposo a mano, sul disco o su un foglio separato di cui lui sarà munito.
In caso di cambio del veicolo lungo la strada, il conducente:
guarda il suo disco e riporta sul nuovo disco
• il numero di targa del nuovo veicolo;
• il numero dei chilometri del contachilometri del veicolo che abbandona;
• il numero dei chilometri del contachilometri del veicolo che prende in consegna;
• l'ora del cambio del veicolo
La durata di utilizzo di un disco è di 24 ore
Alla fine del suo servizio, o in fine di durata
prevista del disco, il conducente toglie il disco e scrive:
• la data:
• il luogo dove si trova al momento;
Al momento di un controllo sulla strada
il conducente deve poter presentare:
• i fogli di registrazione della settimana in corso;
• il foglio corrispondente al suo precedente
giorno di guida della settimana precedente
• il numero dei chilometri del contachilometri
del veicolo
Il bottone selettore posto sull'apparecchio comporta più posizioni che permettono
di registrare le differenti attività che i conducenti svolgono:
• tempi di guida
• tempi di lavoro
• tempi di disponibilità
i tempi di attesa entrano particolarmente in questa categoria e, per il doppio
equipaggio, i periodi in cui il secondo conducente non guida ma si trova a
bordo del veicolo in movimento
•tempi di riposo
In certi apparecchi, il posizionamento "tempi di guida" è automatico quando il
veicolo si muove.
23
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ALLEGATO 6
TRASPORTO VIAGGIATORI
I documenti di controllo
Per i veicoli di trasporto regolare di viaggiatori che sono dispensati dall'apparecchio
di controllo.
Le norme prevedono l'esistenza di un registro e di un orario di servizio.
Siete interessati se:
• effettuate nella CEE una linea regolare internazionale superire a 100 km. di cui i
punti terminali sono a meno di 50 km. dalla frontiera
Il datore di lavoro deve allora:
• stabilire per ogni conducente un registro di servizio che indichi per la settimana
in corso, quella che precede e quella che segue:
• il nome del conducente
• il punto di inizio del conducente
• l'orario di guida, di lavoro e di disponibilità
• dare ad ogni conducente un estratto del registro e una copia dell'orario di servizio
• conservare il registro almeno un anno
ATTENZIONE: A partire dal 1990, i veicoli
che assicurano il trasporto viaggiatori su
una linea regolare internazionale di più di
100 km. dovranno essere equipaggiati di un
apparecchio di controllo.
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ALLEGATO 6
25
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ALLEGATO 7
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO
• Deve assicurare condizioni organizzative in grado di consentire ai conducenti il
rispetto delle regole relative ai tempi di guida e riposo.
• Deve equipaggiare i suoi veicoli di apparecchi di controllo conformi e in buono
stato di funzionamento e tenere aggiornati i documenti di controllo manoscritti
• Deve consegnare ad ogni conducente un numero sufficiente di dischi nuovi
conformi all'apparecchio, cronotachigrafo.
• Deve conservare i dischi dei conducenti per un periodo di un anno e darne copia
ai conducenti se ne fanno richiesta
GLI AUTOTRASPORTATORI POSSONO ESSERE RESPONSABILI
delle infrazioni commesse dai loro autisti dipendenti
DEI CONDUCENTI
• Devono rispettare i tempi di guida e di riposo.
Essi devono assicurarsi del buon funzionamento dell'apparecchio di controllo del
veicolo.
• Non devono in nessun caso né circolare con l'apparecchio aperto, né utilizzare
più dischi per la stessa giornata, o dischi non adatti al modello installato sul
veicolo, né sovrastampare il disco.
• Devono utilizzare correttamente l'apparecchio di controllo del veicolo.
SE L’INFRAZIONE RISULTA DI SOLA COLPA DEL CONDUCENTE
EGLI PUÓ ESSERE RESPONSABILE
DEFINIZIONI
Interruzione
I tempi di attesa sono considerati interruzioni e concorrono a determinare il
calcolo della durata di guida continua. I tempi di altro lavoro oltre la guida (es.
caricamento, manutenzione ...) non sono considerati interruzioni.
Settimana
La settimana si intende dalle 0 di lunedì alle 24 della domenica.
Riposo
E' considerato come riposo tutto il periodo ininterrotto di almeno 1 ora nella quale
il conducente può liberamente disporre del suo tempo. I tempi di attesa non sono
tenuti in conto nel calcolo del tempo di riposo.
Il riposo può essere effettuato in cuccetta a condizione che il veicolo sia fermo.
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ALLEGATO 7
TOLLERANZE MASSIME
- velocità: 6km/h in più o in meno
- distanza: 4% in più o in meno della distanza reale
- tempi: 2 minuti al giorno oppure 20 minuti ogni 7 giorni.
Vedi Articolo 1
Regolamento del 20/12/1985, n. 3820
27
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2. ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
Il conducente di veicoli, ai sensi dell'art. 12 dei decreto 212/98 durante la guida deve
dimostrare il titolo in base al quale presta il servizio. La documentazione prevista è
diversa a secondo del rapporto che lega il conducente all'impresa (titolare di impresa
individuale, socio di società di persone, collaboratore familiare, associato in
partecipazione, lavoratore dipendente, socio di cooperative di produzione e lavoro, lavoro
interinale, lavoratore distaccato comandato, socio dei raggruppamenti societari di cui
alla l. 454/97 e amministratore di società di capitale) ed è specificata nella deliberazione
24/98 del Comitato Centrale Autotrasportatori (Allegato 8).
28
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 29
ALLEGATO 8
Deliberazione del 28/10/1998, n. 24 del Comitato Centrale Autotrasportatori
Oggetto: Ulteriori specificazioni
in
tema di
determinazione
della
documentazione necessaria per l'espletamento dell’attività da parte degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7, del
decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212.
Conducente
Documentazione
1)Titolare di impresa Patente di guida, nonche' libretto di circolazione e titolo autorizzativo, quest'ultimo ove
individuale previsto, inerenti il veicolo condotto
2)Socio di Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validita' e non anteriore a sei
societa' di persone mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere
accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale
rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio
conducente, non risultano mutati.
Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
3)Collaboratore Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validita' e non anteriore a sei
familiare mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere
accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare
dell'impresa che attesti la vigenza
dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
4) Associato in Originale o copia autentica del pazione contratto di associazione in partecipazione in
partecipazione corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il
contratto stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dall'associante in partecipazione che attesti la vigenzadel contratto
stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
5) Lavoratore dipendente,
socio di cooperative di
produzione e lavoro, socio
di organismo di cui al
decreto del Presidente
aprile 1970, n. 602
Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del
conducente. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso
in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve
essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
legalerappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale
dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
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ALLEGATO 8
Conducente
Documentazione
6) Lavoro interinale Copia autentica del contratto di cui all'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in corso
di validita'
7) Lavoratore distaccato o Copia autentica dell'accordo sindacale previsto dal medesimo articolo
comandato a norma
dell'art. 8 della legge 19
luglio 1993, numero 236
8) Lavoratore distaccato o Copia autentica della lettera di distacco o di comando
comandato ai sensi delle
vigenti dispo sizioni in
materia di lavoro
9) Soci di uno dei
raggruppamenti di cui
all'art. 1, comma 2,
lettera e), della legge 23
dicembre 1997, n. 454
Estrattoautentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia
trascorso, tale estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il
socio fa ancora parte della compagine societaria o delraggruppamento. Tale
dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
10) Amministratori di Certificatodi iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del
societa' di capitale consiglio di amministrazione, in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in
cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legalerappresentante della
societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi
all'amministratoreconducente, non risultino mutati. Taledichiarazione deve essere
rinnovata almeno semestralmente
Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della
legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con se', ai fini della
dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei
punti sopra elencati.
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3. ATTESTATO DI CONDUCENTE PER PASSEGGERI E MERCI PER
TRASPORTI INTERNAZIONALI
Per dotarsi di un attestato comunitario che abilita al trasporto passeggeri e merci
in ambito internazionale, l'Unione Europea, con Regolamento 484/02, ha previsto
che l'autorizzazione sia rilasciata dallo Stato membro su richiesta dei titolare della
licenza comunitaria per un periodo non superiore a cinque anni.
Per il rilascio, a cura della Direzione Provinciale dei Lavoro competente per
territorio, occorre presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti
professionali e di idoneità del conducente, nonché la tipologia dei rapporto di
lavoro (subordinato, non subordinato, interinale) (Allegato 9).
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ALLEGATO 9
Passeggeri e merci: attestato di conducente
REGOLAMENTAZIONE
3. Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 l'esecuzione dei trasporti
internazionali su strada è soggetta a una licenza comunitaria. Il regolamento
484/2002 prevede che il conducente cittadino di un paese terzo sia munito di un
attestato di conducente.
4. L'attestato deve certificare che il conducente soddisfa le condizioni di assunzione
previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sul territorio dello
Stato membro in cui ha sede l'impresa di trasporti.
5. Il campo di applicazione del regolamento si limita ai conducenti cittadini di paesi
terzi. Si prevede l'estensione del campo di applicazione, a seguito di una valutazione
della Commissione, ai conducenti cittadini degli Stati membri.
6. L'attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare
della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto
a termini di legge.
7. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. L'attestato
di conducente è rilasciato per un periodo non superiore a cinque anni e deve essere
esibito su richiesta dei funzionari delegati al controllo.
8. L'attestato può essere ritirato dall'autorità competente dello Stato membro che lo
ha rilasciato qualora il trasportatore:
• non rispetti tutte le condizioni previste per il rilascio dell'attestato;
• abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo
dell'attestato di conducente.
9. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente è conservata nella
sede del trasportatore.
10. L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito
dal conducente su richiesta dei funzionari delegati al controllo.
L’attestato è rilasciato dalla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO COMPETENTE
PER IL TERRITORIO.
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ALLEGATO 9
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A COMPLETAMENTO DELL’ISTANZA
Per qualsiasi modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
licenza comunitaria in corso di validità;
permesso/i di soggiorno del/dei conducente/i (se in copia, esibire l’originale
entro 30 giorni dal
rilascio dell’attestato);
patente/i di guida del/dei conducente/i (se in copia, esibire l’originale entro
30 giorni dal rilascio dell’attestato);
documento/i di identità del/dei conducente/i (passaporto ovvero carta di
identità valida per l’espatrio, da esibire in originale entro 30 giorni dal rilascio
dell’attestato);
codice fiscale del/dei conducente/i
Inoltre:
1. Rapporto di lavoro subordinato
dichiarazione di assunzione rilasciata al conducente ex art. 9 bis, 3° c., L.
608/96 ovvero, per le assunzioni successive alla data di entrata in vigore dell’art.
4 bis, 2° c., del D. Lgs. n. 181/02, introdotto dall’art. 6, 1° c., del D. Lgs. n. 297/02,
la dichiarazione prevista dal citato art. 4 bis;
comunicazione di assunzione al competente Centro per l’Impiego;
libro matricola o documento equipollente;
buste paga degli ultimi due mesi;
ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti;
F24 degli ultimi due mesi ;
2. Rapporto di lavoro non subordinato quando il conducente, in relazione
all’impresa di trasporto, rientra in una delle seguenti ipotesi:
socio di società di persone: autocertificazione di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.;
collaboratore familiare: autocertificazione di iscrizione agli Enti
previdenziali;
associato in partecipazione: contratto di associazione in partecipazione in
corso di validità e non anteriore a 6 mesi;
socio di cooperativa di produzione e lavoro, ovvero di organismo di cui al
D.P.R. n. 602/70: contratto di lavoro o ultimo foglio paga del conducente;
socio di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1, 2° c., lett. e) della L. 454/97:
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MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 34
ALLEGATO 9
estratto del libro soci non anteriore a 6 mesi;
lavoratore distaccato o comandato a norma dell’art. 8 della L. 236/93:
accordo sindacale previsto dalla predetta norma ovvero ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di lavoro: lettera di comando o distacco;
3. Rapporto di fornitura di lavoro interinale: contratto di cui all’art. 3 della legge
n. 196/97, in corso di validità.
4. Rapporto di lavoro di cittadini extracomunitario distaccato presso
trasportatore italiano: lettera di distacco.
La validita' dell'attestato non deve superare la data ultima di validita' del
permesso di soggiorno del conducente
Al momento del rilascio dell'attestato, il richiedente (Rappresentante legale del
trasportatore) sottoscrive relativa ricevuta con cui si dichiara la permanenza delle
condizioni , sussistenti al momento della richiesta per le quali il documento viene
rilasciato.
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ALLEGATO 9
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ALLEGATO 9
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4. PATENTE A PUNTI
Il provvedimento che ha istituito la patente a punti si è rilevato un forte deterrente
per quanti, nel passato, erano portati a sottovalutare le più elementari norme di
sicurezza.
Le novità introdotte hanno appesantito la disciplina della circolazione stradale con
interventi che vedono l'inasprimento delle sanzioni, l'introduzione di nuove
infrazioni e la riduzione della possibilità di eludere le norme, introducendo, per altro,
nel caso di ricorso al Giudice di Pace, il deposito, a titolo di cauzione, di una somma
pari al doppio del minimo previsto.
In estrema sintesi con il sistema introdotto dall'art. 126 bis con L. 214/03, all'atto
dei rilascio viene attribuito alla patente un punteggio di 20 punti.
Nell'Allegato 10 viene riportato il testo dell'art. 126 bis
nonché l'elenco delle violazioni con i rispettivi punti.
Il giubbotto a bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità previsto nel caso di sosta e circolazione sulla
strada dei conducente, è obbligatorio dal 1 aprile 2004, salvo diverse
disposizioni che dovessero intervenire nel frattempo.
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MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 38
ALLEGATO 10
Art. 126-bis
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della strada)
Patente a punti
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale
punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata,
a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una
delle norme per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al
titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad
ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle
norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista
la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a
carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se
il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale
rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette
di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma
8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare
38
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 39
ALLEGATO 10
in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza
di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del
Dipartimento
per i trasporti
terrestri
competente
per territorio, per
l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di
due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti,
fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all’articolo 201, comma 3, e’ atto definitivo. Qualora il titolare della patente
non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesa a tempo indeterminato,
con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare della patente a cura
degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed
alla conservazione del documento.”.
39
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 40
ALLEGATO 10
Allegato al DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n.9 TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
(come modificata dal D.L.N°151 del 27/6/03 convertito nella L.214 del 1/8/03)
ARTICOLI C. D. S.
art. 141, comma 8°
PUNTI
5
art. 142, comma 9°
art. 142, comma 8°
10
2
art. 143, commi 12°
10
art. 14 3, comma 11°
art. 143, comma 13°
con riferimento al 5°
Violazioni alla art. 145, comma 5°
segnaletica art. 145, comma 10°
art. 146, comma 3°
4
4
art. 146, comma 2°
2
art. 147, comma 5°
6
10
Velocità
Regole sulla
circolazione
Sorpassi art.148, comma 16°
terzo periodo
art. 148, comma15°
Con rif. al 3° comma
art. 148, comma 15°
con rif. al comma 2°
art. 148, comma 15°
con rif. Al comma 8°
Distanza di art. 149, comma5°
5
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI
Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni
in cui si svolge la circolazione
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h.
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore
a 40 km/h
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di
limitata visibilità
Circolare contromano (non in curva)
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade
con carreggiata a due o più corsie
Mancata osservanza allo stop
Violare gli obblighi relativi alla precedenza
Passaggio nonostante divieto imposto da semaforo o agente del
traffico
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di
divieto di sosta e di fermata
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi,
incroci etc...)
Mancato rispetto delle regole di sorpasso
3
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare un sorpasso
2
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non
riservata
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente
collisione e gravi danni ai veicoli
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un
incidente con lesioni gravi a persone
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione
con soli danni a cose
6
5
6
5
sicurezza
art. 149, comma 6°
8
art. 149, comma 4°
3
40
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ALLEGATO 10
ARTICOLI C. D. S. PUNTI
art. 150, comma 5°
5
con riferimento
all'art.149 comma 5°
art. 150, con
8
riferimento all'art.
149 comma 6°
art. 152, comma 3°
1
art. 153, comma 10°
3
art. 153, comma 11°
1
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie causato
gravi danni a veicoli
Strettoie
Comportamento irregolare nelle strettoie che abbia causato gravi
lesioni a persone
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o visiva quando è prescritto
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate
Uso improprio dei fari
Uso dei fari
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza
degli incroci, delle curve o dei dossi
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione
di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte
Cambi di
direzione
art. 154, comma 7°
8
art. 154, comma 8°
2
Art. 158 comma 2°
lettere d) g) h)
2
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su
rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone
invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di
transito;sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.
Divieto
di sosta
art. 161, comma 1 e 3°
2
Comportamenti
pericolosi
art. 161, comma 2°
4
art. 162, comma 5°
2
art. 164, comma 8°
3
art. 165, comma 3
2
art. 167, commi 2°,
3°, 5° e 6°, lett. d)
4
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri
provocati dal proprio veicolo
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed
infiammabili o che potrebbero causare pericolo
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei
centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare
dispositivi di protezione rifrangenti individuali
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di
carico sul veicolo
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando
le altre prescrizioni
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore
al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.
i
41
Trasporto
di cose
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 42
ALLEGATO 10
ARTICOLI C. D. S. PUNTI
art. 167, commi 2°,
3
3°, 5° e 6° , lett. c)
art. 167, comma 7°
3
art. 167, commi 2°,
3°, 5° e 6° , lett. b)
art. 167, commi 2°,
3°, 5° e 6° lett. a)
art. 168, comma 8°
2
10
art. 168, comma 9°
10
art. 168, comma 7°
4
art. 168, comma 9°- bis
2
art. 169, comma 8°
4
art. 169, comma 9°
art. 169, comma 10°
art. 170, comma 6°
2
1
1
art. 171, comma 2°
5
art. 172 comma 8°
5
art. 172, comma 9°
art. 173, comma 3°
5
5
1
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o
al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali,
di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e
fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno
di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al
20% della massa per veicoli sino a 10 t.
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o
al 10% per veicoli fino a 10 t.
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione
delle prescrizioni
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni
ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al
limite consentito
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per
la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei
documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli adibiti
abusivamente a taxi o a noleggio
Trasportare persone in soprannumero sulle autovetture
Trasporto irregolare di persone, animale e oggetti
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote,
ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o
trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote
Condurre un ciclomotore o motoveicoli a due, tre o quattro
ruote senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero
trasportare altro passeggero in tali condizioni.
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del
trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini
Alterare il corretto uso delle cinture.
Usare cuffie o apparecchi radiotelefonici durante la guida e
mancato utilizzo delle lenti se prescritte
42
Trasporto
di cose
Trasporto
di persone
Guida
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 43
ALLEGATO 10
ARTICOLI C. D. S. PUNTI
art. 175, comma 13°
4
art. 175, comma 14°
con riferimento al
comma 7°, lett. a)
art. 175, comma 16°
2
art. 176, comma 19°
10
art. 176, comma 20°
con rif. comma 1°
lett c) e d)
art. 176, comma 20°
con riferimento al
comma 1°, lett. b)
art. 176, comma 21°
10
2
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato,
non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di
dispersione perché non coperto adeguatamente
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle
rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni
altra pertinenza delle autostrade
Violare le condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade
e sulle superstrade (strade extraurbane principali).
Rientrano in questa ipotesi ad esempio:
- lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio
o di parcheggio
- esercitare attività di soccorso senza autorizzazione.
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane
principali o procedervi in contromano
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle
corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti
10
Effettuare retromarcia in autostrada
2
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione
in autostrada o sulle superstrade.
Rientrano in questa ipotesi ad esempio:
- non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle
superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza
ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;
- uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle
apposite corsie di decelerazione;
- cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione;
- omettere di portarsi a sinistra in caso di arresto del traffico in
galleria o su tratti ove manchi la corsia di emergenza;
- lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci
di posizione e quelle di emergenza;
- procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle
superstrade;
- non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento
del pedaggio.
43
Circolazione
in autostrada
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 44
ALLEGATO 10
ARTICOLI C. D. S. PUNTI
art. 174, comma 4°
2
art. 174, comma 5°
2
art. 174, comma 7°
1
art. 177 comma5°
2
art. 178 comma 3°
2
art. 178, comma 4°
1
art. 179, commi 2° e2° bis
art. 186, comma 2° e 7°
art. 187, comma 7° e 8°
10
10
10
art. 189, comma 5°
secondo periodo
art. 189, comma 6°
10
10
art. 189, comma 5°
primo periodo
art. 189, comma 9°
4
2
art. 191, comma 1
art. 191, comma 2
5
2
art. 191, comma 3
5
art. 192 comma 6°
art. 192 comma 7°
3
10
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA PERDITA PUNTI
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti
di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti
dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non
necessitanti di cronotachigrafo
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non
necessitanti di cronotachigrafo
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi
adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze
Mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion
e autobus muniti di cronotachigrafo
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus
muniti di cronotachigrafo
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità
Guidare in stato di ebbrezza
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze
stupefacenti
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal
proprio comportamento
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio
comportamento
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal
proprio comportamento
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la
salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello
stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare
intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc..
Violazione dell’obbligo di precedenza ai pedoni
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso
l’attraversamento di una strada senza strisce pedonali
Non dare la precedenza a pedoni in stato di invalidità, a bambini
e anziani nell’attraversamento di una strada senza strisce pedonali
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
44
Mezzi di
soccorso
e mezzi
pesanti
Alcool
e droghe
In caso
di incidenti
Mancato
rispetto
di obblighi
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 45
5. DIMENSIONE E PESI MASSIMI DEI VEICOLI AUTORIZZATI NEL
TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Il decreto dei Ministero dei Trasporti dei 12.09.2003 (pubbl. G.U. n. 259 del 7
novembre 2003) di recepimento della direttiva 2002/7/CEE, stabilisce per taluni
veicoli stradali che circolano nella Comunità Europea le dimensioni e i pesi
massimi autorizzati nel traffico nazionale e internazionale. (Allegato 11)
45
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 46
ALLEGATO 11
DECRETO 12 settembre 2003 del MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gazzetta Ufficiale N. 259 del 7 Novembre 2003
Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di
alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini
dello Spazio Economico Europeo).
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo
le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai
commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei
loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE.
Visto decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 di
recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva
70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della
direttiva 98/91/CE che, fra l'altro, modifica la direttiva 70/156/CEE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di
46
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 47
ALLEGATO 11
recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998, di attuazione della
direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni
veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da
applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e
97/27/CE; Vista la direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 79 del 26 marzo 2003,
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. Gli allegati da I a IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
novembre 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003, sono modificati conformemente all'allegato del presente
decreto che ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1∞ ottobre 2003, in relazione ai veicoli conformi al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo
modificato dal presente decreto, non e' consentito per motivi concernenti le masse
e le dimensioni:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O,
l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o
b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, di
attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione o l'ammissione alla
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MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:21 Pagina 48
ALLEGATO 11
circolazione a norma dell'allegato IV; quando richiesto, o
c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'ammissione alla circolazione
di tali veicoli.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2004 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE o
l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N ed O, per
motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come
da ultimo modificato dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il presente decreto fa salve le omologazioni rilasciate a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, nonche' del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 come modificato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, e non
preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono
state rilasciate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
48
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ALLEGATO 11
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ALLEGATO 11
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ALLEGATO 11
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ALLEGATO 11
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ALLEGATO 11
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INDICE
Introduzione
1 GUIDA E RIPOSO DEI CONDUCENTI
Allegato 1
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
pag. 3
pag. 4
pag. 6
Allegato 2
Articolo 174 - CODICE DELLA STRADA: NORME DI COMPORTAMENTO
pag. 16
Allegato 3
LA GUIDA
pag. 18
Allegato 4
RIPOSO GIORNALIERO
pag. 19
Allegato 5
APPARECCHIO DI CONTROLLO O CRONOTACHIGRAFO
pag. 22
Allegato 6
TRASPORTO VIAGGIATORI
pag. 24
Allegato 7
OBBLIGHI - del datore di lavoro - dei conducenti
2 ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI
Allegato 8
Deliberazione del 28/10/1998, n. 24 del Comitato Centrale
Autotrasportatori - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
3 ATTESTATO DI CONDUCENTE PER PASSEGGERI
E MERCI PER TRASPORTI INTERNAZIONALI
Allegato 9
ATTESTATO DI CONDUCENTE per passeggeri e merci
4 PATENTE A PUNTI
Allegato 10
Art. 126-bis - Codice della Strada - PATENTE A PUNTI
5 DIMENSIONE E PESI MASSIMI DEI VEICOLI
AUTORIZZATI NEL TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Allegato 11
DECRETO 12 settembre 2003 del MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
pag. 26
pag. 28
pag. 29
pag. 31
pag. 32
pag. 37
pag. 38
pag. 45
pag. 46
MANUALE TRASPORTO start XII 12-03-2004 9:22 Pagina 56
Associazione Nazionale Artigiani e
Piccole e Medie Imprese del Trasporto Merci
Federazione Regionale Umbria
Via Morettini, 7 06126 Perugia - Tel: 075 5009056 Fax: 075 5006279
Sito Internet: www.cna.umbria.it - e-mail: [email protected]
Associazione Provinciale di Perugia
Via Morettini, 7 06126 Perugia - Tel: 075 505911 Fax: 075 5008843
Sito Internet: www.cna.perugia.it - e-mail: [email protected]
Associazione Provinciale di Terni
Via F.Turati,16 05100 Terni - Tel: 0744 286795 Fax: 0744 288355
Sito Internet: www.cnaterni.it - e-mail: [email protected]
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