Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
62100 Macerata Via Zincone 20
Tel. 0733/27951 Fax 0733/279527
Aggiornato a Gennaio 2010
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A cura di: Giuliano
Veicoli interessati
Veicoli esclusi
Guida giornaliera
Guide continue
Riposo giornaliero
Riposo giornaliero unico
Periodo frazionato giornaliero
Riposo settimanale
Compilazione fogli di registrazione
Durata foglio di registrazione
Cambio veicolo durante il viaggio
Avaria del dispositivo
Conservazione foglio di registrazione
Manutenzione del cronotachigrafo
Competenza per i controlli
Tachigrafo digitale
Modulo di controllo conducente
Carta del conducente
Carta dell'azienda
Sanzioni
Obblighi del datore di lavoro
Rocco
SINTESI REGOLAMENTO CEE 3820 / 3821 E RELATIVE MODIFICHE 561- Gennaio 2010
a cura di GIULIANO ROCCO
1
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
62100 Macerata Via Zincone 20
Tel. 0733/27951 Fax 0733/279527
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Con la modifica della normativa Europea sui tempi di guida e di riposo, entrata in vigore
il 10 aprile 2007, e seguenti, con l'introduzione della regolamentazione dell'orario di
lavoro e la legge esistente sulla patente a punti, le sanzioni pecuniarie e quelle
accessorie previste sul cronotachigrafo sono aumentate. Per meglio organizzare la
propria impresa credo sia utile questo prontuario inerente alla corretta applicazione della
normativa.
La disciplina dei periodi di guida e di riposo è dettata dalle norme comunitarie e
precisamente dal regolamento CEE n. 561 2006 (ex 3820/85), al quale fa espresso
riferimento l’art. 174 del codice della strada. Questa norma comunitaria si applica a
tutti i conducenti dei veicoli (lavoratori dipendenti o artigiani, italiani o stranieri,
che compiono trasporti per conto proprio o per conto terzi trasporto merci o
passeggeri, sia da autisti salariati sia da padroncini)
Si precisa che l’art. 174 del C.d.S. disciplina la durata di guida e riposo per i veicoli
con o senza cronotachigrafo, mentre l’art. 178 si riferisce espressamente a veicoli non
muniti di tale dispositivo e per il quale il rispetto della disciplina sui periodi di guida e
di riposo, possono essere controllati solo attraverso i documenti di viaggio (libretto
individuale, copia dell’orario ed estratto del registro di servizio). Infine l’art. 179 del
C.d.S. riguarda le caratteristiche del cronotachigrafo il campo d’applicazione e le
disposizioni sanzionatorie.
Il responsabile Provinciale FITA/CNA
Giuliano Rocco
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CRONOTACHIGRAFO
Durata di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto persone o cose
(art. 174 C.d.S.)
Chi è direttamente interessato
Tutti coloro che conducono un veicolo, a carico o vuoto, con le seguenti
caratteristiche:
• Con peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate per il trasporto di merci o
di più di nove posti (conducente compreso) per il trasporto di viaggiatori;
• sul territorio di tutti gli Stati membri della CEE;
• Autotrasportatori o conducenti;
• Italiani o stranieri;
• Tutti coloro che effettuano un trasporto per conto terzi o un trasporto per conto
proprio;
Ne sono esclusi
• Veicoli utilizzati per servizi pubblici quali i veicoli militari, vigili del fuoco,
protezione civile, polizia, servizi di nettezza urbana, dell’acqua, del gas,
dell’elettricità, di PTT;
• Veicoli sanitari, di salvataggio o d’urgenza;
• Veicolo di soccorso stradale;
• Trattori agricoli;
• Veicoli utilizzati per trasporti non commerciali di beni per scopi privati (ecc.
Trasporto di un cavallo, di una barca per il suo proprietario, d’equipaggiamenti
sportivi per un club;
• Veicoli di circo o di luna park:
• Veicoli di raccolta latte nelle fattorie;
• Veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio di linea il cui percorso non superi
i 50 Km;
• Veicoli dei quali la velocità massima autorizzata appartiene a 30 Km/h..
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PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
La guida
Guida giornaliera
Periodo di guida giornaliero non deve superare le nove ore. Per particolari esigenze
eccezionali, al massimo per due volte nella stessa settimana, il periodo di guida può
essere esteso a dieci ore giornaliere,
♦ periodo di guida giornaliero, è costituito dalla somma dei tempi che un conducente
trascorre effettivamente alla guida del veicolo (o in modo frammentato o
continuativamente)
Guide continue giornaliere:
• 4 ore e 30 minuti, massime senza interruzione;
Pause che il conducente può effettuare sono così articolate:
• Una pausa di almeno 45 minuti (dopo quattro ore e 30 di guida consecutiva);
• Oppure, due periodi, il primo di 15 e il secondo di 30 minuti minimo, fruiti entro
il termine del periodo di 4 ore e 30 minuti di guida.
Periodo di guida settimanale
• Periodo complessivo di guida in una settimana non deve superare le 56 ore, in due
settimane consecutive non può in ogni caso superare le 90 ore; es. 56 ore di guida
nella prima settimana e, nella settimana successiva 36 ore complessive.
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RIPOSO GIORNALIERO
Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo, può essere fruito in unico
periodo o può essere frazionato in più periodi di breve durata. In entrambe le formule è
consentito l’effettuazione del riposo a bordo dello stesso veicolo quando il viaggio è
molto lungo e non consente ilo rientro nel luogo di abituale stazionamento, purché
questo sia in sosta e sia munito di cuccette.
Periodo di riposo giornaliero unico
Deve essere preso entro le 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o
settimanale nel caso di un conducente oppure entro 30 ore successive al termine di un
precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale nel caso di due conducenti e può
essere :
• Almeno 11 ore consecutive, che potrebbero essere ridotte ad un minimo di 9 ore
consecutive non più di tre volte tra due riposi settimanali consecutivi.
Periodo di riposo giornaliero frazionato
•
I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente a 11 ore consecutive, esso
può essere preso in due periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali
deve essere di almeno 9 ore consecutive e il secondo di almeno 3 ore, (al massimo
per tre volte tra due riposi settimanale), in questo caso il periodo minimo di
riposo è esteso a 12 ore. Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché
questo sia provvisto di cuccetta.
GUIDA MASSIMA IN DUE SETTIMANE
il limite massimo è di 90 ore in due settimane, massime 56 ore di guida in una
settimana di calendario.
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RIPOSO SETTIMANALE
• Al massimo dopo sei periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un
precedente periodo di riposo settimanale, il conducente ha diritto ad un nuovo
riposo settimanale. Non è previsto che tale riposo sia fruito preferibilmente di
domenica o nei giorni festivi né che lo stesso debba necessariamente essere sfruttato
nel corso di una stessa settimana lavorativa.
• riposo settimanale regolare non deve essere inferiore a 45 ore consecutive.
• Il riposo settimanale ridotto ha una durata inferiore a 45 ore ma non inferiore a
24 ore.
RIPOSO IN DUE SETTIMANE CONSECUTIVE
In due settimane consecutive i conducenti devono effettuare:
♦ Almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure:
♦ Un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto
di almeno 24 ore.
Nel secondo caso , la riduzione della durata del riposo deve essere tuttavia compensata
da un tempo di riposo equivalente che deve essere fruito entro la fine della terza
settimana successiva a quella in cui è stato effettuato il riposo ridotto. Tale periodo di
riposo compensativo deve essere necessariamente unito ad un periodo di riposo
giornaliero di almeno 9 ore oppure ad un periodo di riposo settimanale (regolare o
ridotto).
PERIODO DI RIPOSO DEROGHE
Conducente
Il conducente può derogare alle disposizioni relative alla durata massima della guida per
raggiungere un luogo di sosta appropriato, documentando tale superamento di guida,
annotando i motivi che l'hanno resa necessaria sul foglio di registrazione (per
cronotachigrafo analogico), sul retro della stampa giornaliera prodotta dall'apparecchio
digitale, tale deroga è ammessa al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone, del
veicolo e del suo carico.
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VEICOLO TRASPORTATO DA UNA NAVE TRAGHETTO
O CONVOGLIO FERROVIARIO
Qualora un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un
convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta,
purché ricorrano le seguenti condizioni:
♦ La parte del riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o
successiva alla parte di riposo giornaliera fruita a bordo della nave o traghetto o del
convoglio ferroviario;
♦ Il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più
possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o dopo
lo sbarco;
♦ Le formalità doganali sono comprese nelle operazioni d'imbarco o sbarco;
♦ Durante le due parti del riposo giornaliero, il conducente deve poter disporre di un
letto o di una cuccetta.
Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di due ore.
CONTROLLI EFFETTUATI DALL'IMPRESA
L'impresa deve organizzare il servizio di un trasporto su strada, in modo tale che i
membri dell'equipaggio siano in grado di osservare le disposizioni del presente accordo.
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TABELLE RIASSUNTIVE DURATA DI - GUIDA - PAUSE E RIPOSI
DURATA DI GUIDA E PAUSA
Periodo
Continuato
Giornata
Settimana
Due
consecutive
Durata massima
Deroghe
4,30 ore con successiva Sono consentite due
pausa da 45’
pause, la prima di 15
minuti
minimo,
la
seconda di 30 minuti
minimo
9 ore
Max 10 ore per non più
di due volte nella
settimana
56 ore
Max 90 ore di guida in
considerando
la due
settimane
settimana di 6 giorni consecutive
lavorativi più 2 ore di
“bonus” settimanale)
settimane 90 ore
Massimo 56 ore di guida
in una settimana e 34 in
un'altra
Note
Durante la pausa il
conducente
non
deve
effettuare altro lavoro
(riparazioni carico ecc.)
Se la prima settimana è da
56 ore, la seconda non
deve superare le 34 ore
La somma delle ore
lavorative della prima e
della seconda settimana
non può mai superare le
90 ore
Periodo
DURATA MINIMA DEL RIPOSO
Durata minima
Deroghe
Continuo
11 ore consecutive su 24 Due periodi il primo di tre Il riposo ridotto periodo
Giornata frazionato
12 ore su 24
(se il riposo è frazionato
in due periodi (da 3 ore
consecutive e da 9 ore
consecutive)
Settimana
45 ore consecutive
ore il secondo di nove
minimo nove ore su 24 per
non più di tre volte tra due
riposi
settimanali
consecutivi.
Il
riposo
giornaliero può essere
fruito in due periodi, il
primo di minimo tre ore, il
secondo minimo di 9 ore
24 ore con compensazione
entro la fine della terza
settimana settimane. Il
riposo può essere ridotto a
24 ore in qualsiasi luogo
sia fruito.
Note
inferiore a 11 ore ma non a 9
ore che è consentito al
massimo 3 volte tra due
riposi
settimanali
consecutivi.
Recupero con periodo di
riposo pari alle ore perdute,
prima della fine della
settimana successiva
Nel corso di due settimane
consecutive devono essere
presi almeno un
riposo
settimanale normale di 45
ore e un riposo settimanale
ridotto di 24 ore.
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CRONOTACHIGRAFO
Caratteristiche
Tipo omologato CEE, anche i fogli di registrazione da inserire nell’apparecchio.
Veicoli obbligati all'installazione del cronotachigrafo analogico o tachigrafo
digitale.
♦ Veicoli adibiti al trasporto di merci ovvero trattori con massa complessiva a pieno
cario superiore a 3,5 t. compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi
agganciato;
♦ Veicoli trasporto persone con oltre 9 posti che effettuano servizio di noleggio con
conducente, corse fuori linea o immatricolati per uso proprio.
♦ Autobus adibiti a servizi regolari di trasporto passeggeri di linea internazionale con
capolinea distante più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera il cui percorso
complessivo supera 100 km.
♦ Scuolabus impiegati per attività scolastiche diverse dai servizi regolari di trasporto
passeggeri, il cui percorso supera 50 km.
Compilazione dei fogli di registrazione
Il conducente prima di iniziare il viaggio deve compilare la parte centrale del foglio
di registrazione con tutti i dati ivi richiesti e in altre parole;
• Nome e cognome
• Luogo di partenza e luogo d’arrivo;
• Data di partenza;
• Chilometri (lettura del contachilometri) del luogo di partenza.
Giunto a destinazione, il conducente deve scrivere
•
•
•
Data d’arrivo;
Valore dei chilometri indicato al momento dell’arrivo;
Valore della differenza col chilometraggio di partenza = Km effettivamente percorso.
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Durata del foglio di registrazione
•
24 ore dal momento dell’inserimento (es. se è inserito alle ore 22 deve essere sostituito alle ore 22
del giorno successivo).
Cambio di veicolo durante il viaggio:
• Se durante il viaggio cambia veicolo, il conducente deve usare sempre lo stesso foglio
annotandovi la targa del nuovo veicolo e i chilometraggio del nuovo veicolo.
• Se durante uno stesso viaggio due conducenti si alternano alla guida di uno stesso veicolo,
ciascuno deve essere munito di un proprio foglio di registrazione.
Avaria del dispositivo
Se durante il viaggio, il cronotachigrafo si rompe o resta fermo, il dispositivo deve essere riparato
nel più breve tempo possibile. Se il veicolo è in viaggio e questo ha durata inferiore a sette giorni,
può essere riparato quando il veicolo è rientrato nel luogo in cui abitualmente sosta.
In ogni caso, per tutto il periodo di tempo in cui il dispositivo e inefficiente, il conducente deve
riportare manualmente tutti i dati relativi ai periodi di guida e di riposo.
Conservazione del foglio (dischi) di registrazione
Conducente:
• Deve conservare i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli inerenti i 28
giorni precedenti in cui egli ha guidato.
L’impresa:
•
È tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno e a
rilasciare copia ai conducenti che ne facciano richiesta.
Manutenzione del cronotachigrafo
Indipendentemente dai guasti o difetti di funzionamento, deve essere inoltre sottoposto a controllo
periodico annuale presso un’officina autorizzata.
Competenza per i controlli
•
I controlli e gli accertamenti in materia di dispositivi cronotachigrafi e di fogli di
registrazione sono compiuti da:
• Agenti in servizio di polizia stradale;
• Ispettori provinciali del lavoro;
• Funzionari dell’ufficio metrico centrale o provinciale.
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TACHIGRAFO ANALOGICO
NORME COMPORTAMENTALI DEL CONDUCENTE
Tempo 0
Il conducente prende in consegna il veicolo dopo un periodo di riposo (giornaliero o settimanale):
• Entra nel veicolo e aziona l’accensione;
• Verifica che l’ora locale corrisponda con quella indicata dall’orologio del cronotachigrafo
(e, se necessario la regola).
Il
conducente
prende un foglio di registrazione:
Tempo 1
• Verifica che sia omologato per il dispositivo sul quale lo deve utilizzare (in particolare
controlla al velocità massima in esercizio);
• Compila la parte centrale del foglio (nome, cognome, luogo di partenza, targa del veicolo,
Km iniziali);
• (eventualmente) registra manualmente le attività compiute fuori dal veicolo prima di
prenderlo in consegna (usando lo spazio nel retro):
Il
conducente
inserisce il foglio di registrazione nell’apparecchio, seleziona l’attività che deve
Tempo 2
compiere (“Altro tempo di lavoro”) e chiude il coperchio:
• l’apparecchio di controllo esegue la procedura di verifica di funzionalità;
• l’apparecchio di controllo inizia a registrare l’attività impostata dal conducente (traccia una
linea sul foglio di registrazione).
Il
conducente
avvia il veicolo e inizia il viaggio:
Tempo 3
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Tempo di guida”;
• l’apparecchio registra sul foglio il tempo trascorso alla guida, la distanza percorsa e la
velocità.
Tempo 4 Dopo un certo periodo di guida, il conducente ferma il veicolo (ad es. per caricare o scaricare la
merce):
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Altro orario di lavoro”;
• l’apparecchio registra sul foglio la durata di tale attività.
Tempo 5 Il conducente avvia nuovamente il veicolo e riprende il viaggio:
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Tempo di guida”;
• l’apparecchio registra sul foglio il tempo trascorso alla guida, la distanza percorsa e la
velocità.
Dopo
4
ore
e mezza di guida, il conducente fa la pausa e arresta il veicolo:
Tempo 6
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Altro orario di lavoro”;
• il conducente imposta manualmente su “Pause e tempi di riposo” (altrimenti questo
periodo di tempo verrebbe valutato come “Altro tempo di lavoro”).
Il
conducente
prosegue il viaggio:
Tempo 7
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Tempo di guida”;
• l’apparecchio registra sul foglio il tempo trascorso alla guida, la distanza percorsa e la
velocità.
Il
conducente
completa le ore di guida della sua giornata lavorativa e ferma il veicolo:
Tempo 8
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Altro orario di lavoro”;
• il conducente imposta manualmente su “Pause e tempi di riposo”;
• il conducente estrae il foglio di registrazione dall’apparecchio (*);
• il conducente compila la parte centrale del foglio (luogo di arrivo, Km finali, e differenza
tra i Km iniziali e finali = Km percorsi)
Il
conducente
si allontana dal veicolo per fruire del riposo giornaliero (o iniziare quello
Tempo 9
settimanale).
(*) il foglio di registrazione non deve essere estratto se il conducente fruisce del riposo a bordo del veicolo. In
tal caso, dopo le 24 ore dal sui inserimento, il conducente lo deve sostituire con altro foglio di registrazione
opportunamente compilato.
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TACHIGRAFO DIGITALE
Il tachigrafo digitale è un dispositivo elettronico che man mano sostituirà il
cronotachigrafo attuale. Per funzionare ha bisogno della carta tachigrafa che è la "Smart
Card" che interagisce con il tachigrafo digitale per la memorizzazione delle
informazioni sui tempi di guida e di riposo.
Chi deve dotarsi di tachigrafo digitale e relativa carta tachigrafa
Tutti gli automezzi di nuova immatricolazione con massa complessiva superiori a 3,5
tonnellate o con oltre nove posti, potranno essere guidati solo se muniti di carta.
A chi sono rilasciate le carte tachigrafe
♦
♦
♦
♦
Ai conducenti;
Alle Aziende d'autotrasporto;
Alle officine autorizzate per il montaggio e manutenzione tachigrafi;
Alle Autorità addette al controllo.
Chi la rilascia
La camera di Commercio, per ottenerla è sufficiente fare domanda allo sportello
camerale, il costo della carta è di 37 Euro imposte escluse.
Validità
La validità amministrativa è di cinque anni.
CARTA DEL CONDUCENTE
E' personale ed è utilizzabile per l'autenticazione dell'autista sul Tachigrafo Digitale.
L'autentificazione avviene senza inserimento di dati o codici d'accesso. Il conducente del
mezzo dovrà inserire la sua carta nel Tachigrafo e automaticamente avverrà la sua
identificazione.
E' rilasciata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera
di Commercio, in cui l'impresa risiede.
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LA CARTA DEL CONDUCENTE CONTIENE
1.Cognome; 2.Nome; 3.Data di nascita; 4 a. Data rilascio carta; 4 b. Data
scadenza carta; 4 c. Autoritá rilascio carta; 4 d. Codice di amministrazione;
5 a.Numero patente, 5 b. Numero carta, foto e firma conducente; 8.Indirizzo
SMARIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO CARTA TACHIGRAFA
CONDUCENTE
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del
conducente, è possibile continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di
quindici giorni di calendario o per un periodo più lungo, se indispensabile per riportare
il veicolo alla sede dell’impresa a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di esibire
o di utilizzare la carta personale durante tale periodo. Il furto o lo smarrimento deve
formare oggetto di denuncia agli appositi organi di polizia dello Stato in cui si è
verificato il furto. La denuncia costituisce documento che deve essere portato a bordo
del veicolo per attestare l’impossibilità di utilizzare la carta del conducente.
GUIDA PROMISQUA DI VEICOLI CON CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E
TACHIGRAFO ANALOGICO
Se uno stesso conducente nel corso della stessa giornata lavorativa o in diversi giorni
della stessa settimana utilizza, alternativamente, veicoli dotati di cronotachigrafo
analogico e veicoli con tachigrafo digitale, fermo restando ogni altro adempimento
sopraindicato:
• Prima di iniziare a guidare un veicolo con tachigrafo analogico dopo aver
condotto un veicolo con tachigrafo digitale: deve stampare dall’apparecchio
digitale e firmare gli scontrini relativi ai giorni o ai periodi lavorativi precedenti
in cui l’attività è stata registrata dal dispositivo digitale;
• Prima di iniziare a guidare un veicolo con tachigrafo digitale dopo aver condotto
un veicolo con cronotachigrafo analogico: deve completare le annotazioni
manuali del foglio di registrazione ( se il cambio del veicolo avviene nella stessa
giornata lavorativa deve completare i dati del viaggio).
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TACHIGRAFO DIGITALE
NORME COMPORTAMENTALI CONDUCENTE
Tempo 0
Tempo 1
Tempo 2
Tempo 3
Tempo 4
Il conducente prende in consegna il veicolo dopo un periodo di riposo ( giornaliero o settimanale):
• Entra nel veicolo e aziona l’accensione;
• inserisce la scheda nello slot 1;
• l’apparecchio di controllo esegue la procedura di registrazione cioè chiede al conducente:
- conferma della data e dell’ora legale;
- impostazione (o conferma) del Paese in cui si trova (eventualmente della regione
ove previsto da norme nazionali);
- registrazione manuale delle attività compiute fuori dal veicolo dal momento in cui
ha estratto per l’ultima volta la carta (conferma cioè del riposo ovvero inserimento
di
“Altro tempo di lavoro”).
L’apparecchio di controllo completa le verifiche:
• indica il genere di attività attualmente impostata (visualizzata sul display;
• si posiziona in attesa.
Il conducente avvia il veicolo e inizia il viaggio:
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Tempo di guida”
(visualizzata sul display;
• l’apparecchio registra il tempo trascorso alla guida e la distanza percorsa e le visualizza
insieme alla velocità.
Dopo un certo periodo di guida, il conducente ferma il veicolo (ad es. per caricare o scaricare la
merce):
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Altro orario di lavoro”
(visualizzata sul display);
• l’apparecchio registra e visualizza la durata di tale attività.
Il conducente avvia nuovamente il veicolo e riprende il viaggio:
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Tempo di guida” (visualizzata sul
display)
Tempo 5 Dopo 4 ore e mezza di guida, il conducente fa pausa e arresta il veicolo:
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Altro orario di lavoro” (visualizzata
sul display);
• il conducente imposta su “Pause e temp9i di riposo” (altrimenti questo periodo di tempo verrebbe
valutato come “Altro tempo di lavoro”).
Il
conducente
prosegue il viaggio:
Tempo 6
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Tempo di guida” ( visualizzata sul
display).
Il
conducente
completa le ore di guida della sua giornata lavorativa e ferma il veicolo:
Tempo 7
• l’apparecchio di controllo passa automaticamente in attività “Altro orario di lavoro” (visualizzata
sul display);
• il conducente imposta manualmente su “Pause e tempi di riposo”;
• il conducente preme il tasto di espulsione dello slot 1 (*);
• l’apparecchio di controllo esegue la pratica di notifica di allontanamento e cioè chiede al
conducente:
- impostazione (o conferma) del Paese/eventualmente la regione;
- conferma di data e ora locale;
- se necessario, stampa dell’attività giornaliera (**)
Il
conducente
estrae la scheda quando l’apparecchio ha completato le registrazioni sulla stessa e si allontana
Tempo 8
dal veicolo per fruire del riposo giornaliero (o iniziare quello settimanale)
(*) La carta del conducente non deve essere estratta se egli fruisce del riposo a bordo del veicolo.
(**) La stampa giornaliera deve essere effettuata quando il conducente prevede di passare dai veicoli dotati di tachigrafo
digitale a quelli analogici. La stampa dell’attività giornaliera, infatti, garantisce una registrazione completa (stampati e fogli
di registrazione) delle attività di guida per la settimana attuale e per gli ultimi 15 giorni precedenti.
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Modulo di controllo ( Per il conducente)
Per facilitare le operazioni di controllo, la direttiva Europea ha previsto un modello
uniforme, in formato elettronico e stampabile, da utilizzare per documentare l’assenze
per: malattia, ferie, congedo o recupero, eseguiva altro lavoro diverso dalla guida, era
disponibile o guidava un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del
regolamento CE 561/2006.
Nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto
quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile
contrassegnare la casella “in congedo o recupero” .
Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo
per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle
imprese di non compilare il modulo sopraindicato.
La prova documentale di tali circostanze potrà esser fornita esibendo la comunicazione
del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la
corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione
dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.
Si ricorda che per legge esiste l’obbligo di tenere a bordo del veicolo per 28 giorni il
modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l’impresa
di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
Il conducente è tenuto al rispetto del regolamento CE 561/2006 inerente le norme sul
cronotachigrafo, digitale o analogico, e tra le altre cose deve essere in grado di esibire, in
occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze
sopraindicate per il periodo di tempo di 28 giorni.
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Il ministero dei Trasporti ha emanato il 15 giugno 2010 la nota
300/A/8616/10/108/13/1 che riporta importanti precisazioni su diversi argomenti
che riguardano il trasporto stradale, tra cui l'applicazione del modulo assenze.
Attestazione riposo settimanale
Il ministero precisa che il modulo delle assenze degli autisti non serve per documentare
il fatto che il conducente abbia effettuato il riposo settimanale previsto dalla norma sui
tempi di guida e riposo. La prova del riposo deve quindi emergere dalle registrazioni del
cronotachigrafo. Se esso è di tipo analogico, la dimostrazione è data dalla mancanza del
disco relativo al giorno di riposo, mentre se è di tipo digitale è necessaria la conferma
dell'autista che il riposo è avvenuto tra l'estrazione ed il reinserimento della carta.
Attestato di ferie o malattia
- Si tratta della cosiddetta scheda delle assenze, che deve essere sempre portata a bordo
del veicolo per attestare la mancanza di registrazioni del cronotachigrafo durante ferie o
malattie. Può capitare che l'autista riprenda servizio in un luogo diverso dalla sede
dell'impresa di autotrasporto. La nota ministeriale precisa che in tali casi, l'autista può
avere (e quindi esibire alle Autorità di controllo) una copia della scheda trasmessa
tramite fax o per via telematica. Riguardo alla firma del legale rappresentante
dell'impresa, la nota chiarisce anche che egli può delegare un qualsiasi preposto o
rappresentante,
purché
diverso
dallo
stesso
conducente.
Veicoli senza cronotachigrafo
Come comportarsi nel caso in cui un autista guida un veicolo esentato dall'obbligo del
cronotachigrafo? Il ministero spiega che se l'autista guida sempre questo tipo di
veicolo, egli non deve compilare il foglio delle assenze. Ma se egli alterna la guida con
veicoli che richiedono il cronotachigrafo, il modulo delle assenze va compilato per i
giorni
in
cui
guida
gli
automezzi
esenti.
SINTESI REGOLAMENTO CEE 3820 / 3821 E RELATIVE MODIFICHE 561- Gennaio 2010
a cura di GIULIANO ROCCO
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Orario di lavoro
- La nota ministeriale affronta anche le modalità per considerare le attività diverse dalla
guida svolte dall'autista durante l'orario di lavoro. Una questione complessa, perché il
tempo dedicato a tali attività è difficile da calcolare e praticamente impossibile da
controllare. La nota ricorda che la normativa europea prevede che le persone che
effettuano operazioni mobili d'autotrasporto non possono lavorare per più di sei ore
consecutive senza riposo intermedio. Inoltre, l'orario di lavoro (che comprende la guida
e le altre attività) deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti - se il
totale delle ore di lavoro è compreso tra le 6 e 9 ore - e di almeno 45 minuti, se supera le
ore9.
Aree private
- Una questione posta al ministero è come considerare il tempo di guida e di lavoro
quando l'autocarro opera in aree private (come per esempio un cantiere). In questo
caso, non è obbligatorio attivare il cronotachigrafo, però il tempo di attività (alla guida
o no) va considerato nell'ambito della normativa sui tempi di lavoro degli autisti e
comunque non può essere compreso come tempo di riposo (giornaliero o settimanale)
dalla guida. Quindi, riporta la nota, tali attività vanno comunque registrate. Per farlo, il
ministero suggerisce di annotare manualmente l'attività sul disco del cronotachigrafo
come permanenza sul lavoro (simbolo martelletti incrociati). Nel caso di
cronotachigrafo digitale, l'attività può essere registrata selezionando sull'apparecchio di
controllo
l'opzione
"out
of
scope"
o
equivalente.
Rapporto di lavoro - Tra i documenti che devono essere portati in cabina dall'autista
c'è anche quello che attesta la regolarità del rapporto di lavoro. La nota ministeriale
precisa che tale obbligo vige solamente per le imprese che operano in conto terzi e non
per il conto proprio. Però, ciò non esclude che gli Organi di Polizia possano chiedere
all'autista e all'impresa in conto proprio la documentazione che provi la regolarità del
trasporto stesso, ossia che esso stia effettivamente avvenendo per conto proprio.
Scheda di trasporto - La nota ministeriale si chiude con una precisazione riguardo alla possibilità
che il documento di trasporto (DDT) possa sostituire la scheda di trasporto. La normativa attuale lo
consente, purché il DDT contenga tutte le informazioni richieste dalla scheda. Il ministero aggiunge,
però, che "La sottoscrizione in originale del documento non è elemento essenziale per la validità del
DDT, a condizione che, comunque, anche attraverso l'apposizione di timbri o analoghe stampigliature
meccanizzate, sia possibile risalire agevolmente al soggetto che ha compilato il documento".
SINTESI REGOLAMENTO CEE 3820 / 3821 E RELATIVE MODIFICHE 561- Gennaio 2010
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Salvo il fatto che non costituisca reato e fermo restando l’applicazione delle sanzioni
previste dal Codice della Strada art. 174, 178, 179, il conducente che non è in grado di
esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa
prevista dal C.d.S. alla stessa sanzione è soggetta anche l’impresa che non conserva il
modulo per il sopra indicato periodo di tempo (1 anno).
Si ricorda che le predette violazioni vengono segnalate all’Ispettorato del Lavoro
competente per il territorio rispetto alla sede dell’impresa, affinché possa compiere le
opportune verifiche sulla regolarità dell’attività dei lavoratori mobili.
Nel modulo vanno registrati esclusivamente i periodi:
• di assenza per malattia o ferie annuali,
• di guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento
561/2006;
• in cui il conducente era assente perché in congedo o in recupero.
• I cui casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero
interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, vanno
registrati come periodo di congedo o recupero;
• in cui il conducente eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida;
• in cui il conducente era disponibile, cioè in attesa di essere chiamato a condurre il
veicolo.
REGISTRAZIONE DI PIU’ ASSENZE NEL PERIODO DI 28 GIORNI
Il modulo è impostato per contenere un unico periodo di assenza. Pertanto, nel caso in
cui per lo stesso conducente si verificano più eventi che vanno sul modulo, occorrerà
compilare un modulo per ogni evento.
I moduli andranno compilati al termine dei periodi in cui i predetti eventi si sono
verificati e consegnati al conducente alla ripresa dell’attività ovvero al ritorno alla guida
di veicoli soggetti all’obbligo della tenuta. I moduli andranno poi portati con sé dal
conducente per 28 giorni successivi; fino a quando cioè il lasso di tempo interessato da
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ogni singolo evento registrato non sarà completamente uscito dal periodo di 28 giorni
che va monitorato.
E’ valido solo l’originale firmato.
L’obbligo di tenuta vige anche per i conducenti titolari di impresa che devono
provvedere alla corretta compilazione del modulo e firmare in qualità di conducente che
di titolare.
I campi del modulo devono essere compilati a macchina o con altri sistemi
informatizzati ed essere stampabili.
Per essere valido, il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell’impresa che
dal conducente prima del viaggio.
Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in
qualità di rappresentante dell’impresa e una seconda in qualità di conducente.
È valido solo l’originale firmato.
Il testo del modulo non può essere modificato.
Il modulo non può essere modificato mediante dichiarazioni manoscritte.
Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di
contratto dell’impresa, ma i campi riguardanti le informazioni devono essere in ogni
caso completati.
Se il conducente non è alla guida dopo aver iniziato il viaggio, per esempio a causa di
una malattia o di un guasto al veicolo, il modulo non può essere utilizzato e le autorità di
controllo possono chiedere ulteriori prove.
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FAX-SIMILE MODULO DI CONTROLLO
ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ
( REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 O AETS
OPPURE
Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Il
modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.
Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.
Parte da compilare a cura dell’impresa
1.
2.
3.
4.
5.
Nome dell’Impresa………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo, codice postale, città, paese:………………………………………………………………………………………..
Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):………………………………………………………………….
Fax (compreso il prefisso internazionale):…………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a:
6. Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………….
7. Posizione all’interno dell’impresa……………………………………………………………………………………………
dichiara che il conducente:
8. Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………….
9. Data di nascita (giorno, mese, anno)…………………………………………………………………………………………
10.Numero di patente di guida o numero della carta d’identità oppure numero del passaporto…………………….
11. che ha iniziato a lavorare nell’impresa il (giorno, mese, anno):…………………………….………………………………
Per il periodo:
12. dal (ora,giorno,mese, anno):…………………………………………………………………………..
13. al (ora,giorno, mese, anno):…………………………………………………………………………………………………
14.
era assente per malattia (*)
15
era in ferie (*)
16
era in congedo o in recupero(*)
17.
era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CE)
n.561/2006 o dell’accordo AETS(*)
18 .
eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19.
era disponibile (*)
20. Luogo:……………………………………………………….Data……………………………………………
Firma
21. Il/la sottoscritta conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo
di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS durante il periodo sopra indicato.
22. Luogo……………………………………………………………………data………………………………
Firma del conducente
(*) Barrare solo una delle caselle
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Requisiti del richiedente carta tachigrafa:
♦ Titolare di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da
guidare;
♦ Non essere titolare d'altra carta Tachigrafa;
♦ Residenza nello Stato Italiano.
La capacità di memoria consente di conservare i dati relativi alla guida di 28
giorni. La sua validità è di cinque anni, per ottenere il rinnovo bisogna fare la domanda
alla Camera competente almeno 15 giorni prima della scadenza.
Conservazione dati
I dati contenuti nella carta tachigrafa, relativi ai tempi di guida e di riposo dei
conducenti, devono essere periodicamente trasferiti e conservati su altri supporti per
consentire alle autorità il controllo.
Tempi per il trasferimento dei dati
Il trasferimento dei dati deve essere effettuato almeno con la seguente cadenza:
• Dal tachigrafo digitale ogni tre mesi e comunque prima che il mezzo sia ceduto
ad altra impresa;
• Dalle carte conducente ogni tre settimane e comunque sempre prima che
l’autista lasci l’impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su
richiesta dell’autorità di controllo.
CARTA DELL'AZIENDA
La carta aziendale viene usata ogni tre mesi per scaricare i dati dal tachigrafo.
1.Nome Azienda; 4 a. Data rilascio carta; 4 b. Data scadenza carta; 4 c. Autoritá rilascio carta
5 b. Numero carta, foto e firma conducente ; 8 .Indirizzo Azienda
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Anche l'azienda ha la sua carta ed è utilizzabile per la propria autenticazione che
avviene senza l'inserimento di dati o codici d'accesso. Il responsabile indicato
dall'Azienda dovrà inserire la carta nel tachigrafo e la sua identificazione avverrà
automaticamente. In questo caso la carta permette l'acceso e la consultazione dei dati di
viaggio dei veicoli muniti di tachigrafo digitale, e il loro trasferimento dalla memoria
dell'apparato digitale ad altri supporti magnetici.
La Camera di Commercio ove l'azienda ha la sede rilascia la carta, sempre dietro
presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante. La carta riporta
l'indirizzo e la denominazione dell'Impresa. La validità né di cinque anni, alla scadenza
il rinnovo avviene su nuova richiesta da presentare alla Camera di Commercio
competente.
Custodia dei dati registrati
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dati registrati nel Tachigrafo Digitale
dei loro mezzi e nelle carte dei loro autisti, presso la propria azienda, in un luogo sicuro
e accessibile solo a persone autorizzate per il periodo di almeno un anno (secondo l’art.
9 della direttiva 2002/15/CE i dati registrati devono essere conservati per due anni. In tal
senso bisogna tenere presenti anche le normative nazionali di recepimento di tale
direttiva). Il trasferimento (scarico dati) non cancella la memoria dei predetti supporti
ma ne analizza solo una copia. Inoltre, su altro supporto informatico, l’impresa deve
creare un’ulteriore copia di salvataggio dei dati trasferiti dal tachigrafo e dalle
carte tachigrafe. I dati trasferiti devono esser provvisti di firma elettronica come
previsto dal regolamento CE n. 1360/2002.
L’'orario di lavoro per le persone addette alle attività di autotrasporto è costituito da
ogni periodo compreso fra l'inizio e fine del lavoro durante il quale il lavoratore si trova
sul posto di lavoro stesso.
Lavoratore mobile
Per lavoratore mobile il periodo di lavoro comprende il tempo che il lavoratore pone
a disposizione del datore di lavoro, ed esercita le sue funzioni o attività sul posto di
lavoro, cioè il periodo trascorso: cioè:
♦ Il periodo trascorso nel luogo in cui si trova lo stabilimento principale o secondario
dell'impresa dal quale il lavoratore dipende;
♦ Periodo sul veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di
autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
♦ In qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del
trasporto;
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L'orario di lavoro comprende
♦ Attività di guida del veicolo;
♦ Carico e scarico, supervisione di salita e discesa di passeggeri dal veicolo, pulizia e
manutenzione tecnica del veicolo;
♦ Tutte le operazioni volte a garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli
obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso;
♦ Sorveglianza operazioni di carico e scarico;
♦ disbrigo delle formalità amministrative di polizia, dogana o altro.
♦ Sono compresi nell'orario di lavoro anche i periodi durante i quali il lavoratore
mobile non può disporre liberamente del proprio e deve rimanere sul posto di
lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro, occupato in compiti connessi
all'attività di servizio.
Nell'orario di lavoro non sono compresi
♦ Periodi di riposo giornaliero o settimanale;
♦ Periodi di interruzione dalla guida;
♦ Riposi giornalieri e riposi intermedi;
♦ Tempi di disponibilità, cioè periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di
riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur dovendo rimanere sul posto di lavoro,
deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con le quali gli si
chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.
♦ Tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del
veicolo, per i lavoratori che guidano in squadre
Durata dell'orario di lavoro settimanale
L'orario medio di lavoro di un lavoratore mobile o di un autotrasportatore autonomo
dovrebbe essere di 48 ore settimanali, mentre quello massimo non può superare le 60
ore . La possibilità di superare il limite di 48 ore settimanali per arrivare fino a 60 ore
è, tuttavia ammessa solo nel caso in cui la media dei tempi lavorati per una
settimana, in un periodo di 4 mesi, non superi le 48 ore.
Riposi minimi durante la giornata
♦ 30 minuti per impegni da 6 a 9 ore;
♦ 45 minuti se si superano le 9 ore.
Lavoro notturno
Quando il lavoratore è costretto a svolgere lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero
non può superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
♦ È definito lavoro notturno quello svolto per almeno 4 ore consecutive tra le ore
00,00 e le ore 7,00;
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SANZIONI
Per l’inosservanza delle norme sul cronotachigrafo sono previste sanzioni pecuniarie e
accessorie in alcuni commi sia per il titolare sia per il conducente.
Disposizioni sanzionatorie
Art. 174 Superamento dei periodo massimo di guida
Punti 2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Omissione delle prescritte pause durante il periodo di guida
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Mancata effettuazione dei riposo giornaliero
2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Mancata effettuazione dei riposo settimanale
2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Inesistenza dei documenti di servizio
2
Ritiro cautelare della patente
(*) La sanzione è dimezzata se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti
è contenuta al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, in ogni modo, non
può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal
comma 1 dell'art. 174 CDS.
Mancanza momentanea dei documenti di servizio
1
Documenti di servizio incompleti o alterati
1
Art. 178 Superamento dei periodo massimo di guida
2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Omissione delle prescritte pause
2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Mancata effettuazione dei riposo giornaliero
2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
Mancata effettuazione dei riposo settimanale
2
(*) Ritiro cautelare della patente e della carta di circolazione
(*)La sanzione è dimezzata se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti
è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, in ogni modo, non
può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere dei termine fissato, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 3 dell'art. 178 CDS
Mancanza momentanea dei documenti
1
Documenti incompleti o alterati
1
Art. 179 Cronotachigrafo mancante o non omologato
10
Limitatore mancante o non omologato
Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Cronotachigrafo non funzionante
10
10
Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Circolazione con cronotachigrafo alterato
Limitatore di velocità alterato
Revoca patente
Circolazione con sigilli manomessi
Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
Mancato inserimento dei foglio di registrazione
Sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi
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10
10
10
10
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Violazioni riguardanti l’impiego di dispositivi analogici
NORMA VIOLATA
Legge n. 727/1978 art. 18
Legge n. 727/1978 art. 19
Legge n. 727/1978 art. 19
Legge n. 727/1978 art. 19
MOTIVAZIONE
Omessa registrazione (1)
Irregolarità nella compilazione dei fogli di registrazione (2)
Mancato possesso dei fogli di registrazione
Omessa conservazione dei fogli di registrazione (3)
(1) l’infrazione concorre con quella più grave di cronotachigrafo non funzionante (art. 179, c. 2).
(2) Esempi: uso di foglio di registrazione non omologato, illeggibile, deteriorato; foglio di
registrazione inserito per più di 24 ore, ecc.
(3) Il datore di lavoro deve conservare i fogli di registrazione per un anno.
Violazioni riguardanti il mancato rispetto delle disposizioni sociali in
materia di guida e riposo dei conducenti
Norma violata
Motivazione
Punti
Art. 174 c. 4
Superamento del periodo massimo di guida
2
Omissione delle prescritte pause
2
Art. 174 c. 5
Mancata effettuazione del riposo giornaliero
2
Mancata effettuazione del riposo settimanale
2
Inesistenza dei documenti di servizio
2
Art. 174 cc. 6 e 7
Infrazioni di altri membri dell’equipaggio
1 (1)
Art. 174 c. 7
Mancanza momentanea dei documenti di ser5vizio
1
Documenti di servizio incompleti o alterati
1
Art. 174 c. 7 bis
Inosservanza dell’intimazione di non circolare
Art. 174 c.9
Inadempienze od omissioni dell’impresa (2)
Art. 178 c. 3
Superamento del periodo massimo di guida
2
Omissione delle prescritte pause
2
Mancata effettuazione del riposo giornaliero
2
Mancata effettuazione del riposo settimanale
2
Inesistenza dei documenti di servizio
2
Infrazione di altri membri dell’equipaggio
2 (1)
Art. 178 c. 4
Mancanza momentanea dei documenti di servizio
1
Documenti di servizio incompleti o alterati
1
Art. 178 c. 4 bis
Inosservanza dell’intimazione di non circolare
Art. 178 c. 6
Inadempienze od omissioni dell’impresa (1)
(1) la decurtazione avviene solo se la mansione del membro d’equipaggio richiede il possesso della
patente di guida.
(2) Nel caso di ripetute infrazioni può intervenire la sospensione dell’autorizzazione o addirittura la
revoca.
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Violazioni riguardanti la presenza o l’impiego del dispositivo di controllo
Motivazioni
Punti
Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) mancante o non
funzionante
Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) non funzionante (1)
10
Norma violata
Art. 179 c. 2
Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) alterato (1)
Dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) con sigilli manomessi (1)
Mancato inserimento del foglio di registrazione (1)
Art. 179 c. 3
Art. 179 c. 8
(1)
(2)
Mancato inserimento della carta del conducente (1) ovvero utilizzo di una carta non
propria
Infrazione del titolare della licenza (2)
Omessa regolarizzazione dei dispositivi
10
10
10
10
10
10
con sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
Con sospensione della licenza nel caso di 3 violazioni in un anno.
VIOLAZIONI RIGUARDANTI IL MONTAGGIO O LA
RIPARAZIONE DEI DISPOSITIVI
Norma violata
Legge n.
Legge n.
Legge n.
Legge n.
727/1978
727/1978
727/1978
727/1978
art.
art.
art.
art.
Motivazione
12
13
14
17
Vendita di apparecchi o fogli di registrazione non omologati
Inadempienze nell’attività di montaggio o riparazione (1)
Inadempienze nell’attività di verifica e controlli (1)
Impresa che non provvede alle riparazioni sebbene a conoscenza dell’avaria del
dispositivo
(1) L’ipotesi può ricorrere per attività senza autorizzazione o per violazione delle prescrizioni
contenute nella stessa.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Per rendere possibile l’applicazione delle norme in materia sociale nel settore
autotrasporti, il datore di lavoro da cui dipende il conducente di un veicolo sottoposto
alla normativa comunitaria in materia del tachigrafo analogico e digitale, ha l’obbligo
di:
• Informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro
nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di
lavoro;
• Controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
• Istruire il conducente circa il funzionamento dell’apparecchio di controllo e
vigilanza sul corretto suo uso;
• Prima che il veicolo lasci il luogo di abituale stazionamento, verificare che
l’apparecchio di controllo funzioni correttamente;
• Archiviare e analizzare regolarmente i dati della memoria principale del
tachigrafo digitale ovvero dei fogli di registrazione utilizzati dal cronotachigrafo
analogico;
Inoltre, il datore di lavoro, deve:
• Per i veicoli dotati di tachigrafo analogico, ha l’obbligo di fornire al conducente
un numero adeguato di fogli di registrazione bianchi;
• Per i veicoli con tachigrafo digitale, deve fornire al conducente almeno un
rotolo di carta bianca per la stampante dell’apparecchio.
Con riferimento all’uso di tachigrafi digitali, le aziende che utilizzano veicoli sui quali
sono installati questi dispositivi devono inoltre, assicurarsi ché:
• Eseguano le stampe dell’attività svolta ogni volta che passano da veicoli dotati
di tachigrafi digitali a quelli con tachigrafi analogici;
• Eseguano le stampe dell’attività registrata dall’apparecchio se la loro carta
conducente è danneggiata, funziona male, o viene persa o rubata;
• Dispongano di schede conducenti valide se guidano veicoli dotati di tachigrafi
digitali;
• Provvede all’archiviazione dei dati registrati dalle carte dei conducenti e dalla
memoria principale del tachigrafo digitale;
• Valutare e monitorare regolarmente i tempi di guida, lavoro e riposo rilevati
dalle carte dei conducenti e dalla memoria principale del tachigrafo digitale per
adottare immediatamente le appropriate azioni correttive nel caso di qualsiasi
violazione.
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A cura di: Giuliano Rocco