La legge delle unioni e delle fusioni di comuni nella regione FVG L.R. 26/2014 Come cambia e in quali tempi la geografia e l’architettura politico-istituzionale degli enti locali Federazione provinciale PD di Pordenone Due livelli di governo: Regione e Comuni (province destinate a svuotamento delle funzioni e futura cessazione) Ente Regione legifera, pianifica e trasferisce risorse ai comuni Interazione e concertazione tra i due livelli di governo UTI1 UTI2 UTI3 UTI4 UTI5 UTI6 UTI7 UTIn programmano lo sviluppo dei territorio ed erogano servizi ai cittadini Art.1 Le UTI per la “valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione – Autonomie locali e l’uniformità, l’efficacia, e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche”. I principi costitutivi delle UTI Art.3 razionalizzare l’allocazione delle funzioni che Sussidiarietà Differenziazione per comporterà più efficienza ed efficacia Adeguatezza garantirà uniformità delle prestazioni Concertando eliminerà sovrapposizioni e frammentazioni E collaborando lealmente favorirà la coesione tra i livelli istituzionali Criteri per definizione delle UTI Art.4 1. Contiguità territoriale 2. Limite demografico minimo (40mila pianura e 30mila area montagna) 3. Omogeneità, complementarietà e integrazione (fattori geografici, ambientali, socio-culturali, infrastrutturali) 4. Compatibilità con il territorio delle Aziende per l’assistenza sanitaria 5. Integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni Friuli Occidentale (ipotesi di 4-5 UTI) L’ipotesi di base: UTI = Ambiti Distrettuali Friuli Occidentale 5 Ambiti Distrettuali Sociosanitari La tempistica sulla costituzione e avvio UTI entro 45 giorni Dall’entrata in vigore della L.R. 26 del 12.12.2014 la Giunta regionale adotta il Piano di riordino entro 60 giorni I Comuni possono chiedere di aderire ad una Unione contermine diversa da quella designata entro 45 giorni La Giunta regionale approva il Piano con la mappa delle Unioni e dei Comuni non aderenti entro 1/10/2015 Le Unioni approvate con il Piano di riordino devono essere costituite con Atto e Statuto entro 1/01/2016 Le Unioni approvano il Piano triennale e avviano i primi 7 servizi associati. entro 1/01/2017 Le Unioni esercitano tutte e 12 le funzioni associate previste per legge Art.4 Art.7 Art.26 L’unione è forza per la comunità Art.5 “Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”. Obbligo e facoltà di adesione all’Unione Art.6 Comuni < 5.000 ab. Comuni > 5.000 ab. e e Comuni < 3.000 ab. montagna Comuni > 3.000 ab. montagna Obbligo ad aderire all’Unione Possono NON aderire all’Unione, ma con penalizzazione pari a - 30% dei trasferimenti finanziari regionali (cfr. art.42) L’adesione dei Comuni all’Unione vale irrevocabilmente per 10 ANNI Organi dell’Unione e loro funzioni ASSEMBLEA DELL’UNIONE Costituita dai tutti i sindaci dei comuni dell’Unione Organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo dell’Unione Art.12 Art.13 PRESIDENTE DELL’UNIONE Viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti E’ rappresentante legale dell’Unione (in carica per 3 anni) Nomina Vicepresidente ed eventuale ufficio di presidenza Art.14 Convoca e presiede l’assemblea e l’ufficio di presidenza Nomina il Direttore e rappresentanti dell’Unione in altri enti Sovraintende funzionamento uffici e nomina dirigenti e PO Il Presidente può delegare attività al Vice e a componenti Assemblea COLLEGIO DEI REVISORI E’ l’organo di revisione contabile che verifica/controlla i bilanci Art.15 Competenze deliberative dell’Assemblea ATTI DELIBERABILI (comma 10) a) Modifiche statutarie b) Regolamenti Art.13 c) Bilanci annuali e pluriennali, variazioni e consuntivi d) Atti di programmazione e di pianificazione e) Organizzazione servizi, affidamenti mediante convenzione f) Disciplina generale tariffe di competenza dell’Unione g) Piano triennale dell’Unione h) Elezione ed eventuale sfiducia del presidente i) Indirizzi per nomina/revoca rappresentanti in altri enti j) Modalità di esercizio delle forme di controllo interno k) Acquisti, alienazioni, permute immobiliari dell’Unione, ecc l) Contrazione di mutui e apertura di credito RAPPORTO TRA ASSEMBLEA E CONSIGLI COMUNALI (comma 11) L’Assemblea vota le proposte di deliberazione inerenti a), b), c),d), e), f), g) ed l) sentiti i Consigli Comunali aderenti i quali hanno 30 gg di tempo dal ricevimento. Il voto in Assemblea è ponderale PESO PONDERALE DEL VOTO (comma 2) Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti: 1 VOTO fino a 3.000 abitanti 2 VOTI da 3.001 a 10.000 abitanti 4 VOTI da 10.001 a 15.000 abitanti 6 VOTI da 15.001 a 30.000 abitanti 9 VOTI da 30.001 a 50.000 abitanti 12 VOTI da 50.001 a 100.000 abitanti 15 VOTI superiore a 100.000 abitanti Art.13 I Subambiti All’interno di una Unione è possibile che lo statuto preveda una gestione decentrata dei servizi attraverso l’istituzione dei Subambiti. Con apposito regolamento l’Unione disciplina il funzionamento dei Subambiti. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Unione. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l’attività, concorre assieme al Presidente dell’Unione a sovraindendere l’organizzazione del Subambito. Art.20 Il Piano dell’Unione Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce: PIANO DELL’UNIONE Art.17 - l’atto di indirizzo generale delle politiche dell’Unione e dell’armonizzazione delle politiche tributarie - l’atto di formazione e sviluppo del capitale sociale di un territorio per renderlo attrattivo da un punto di vista sociale ed economico Il Piano assegna all’amministrazione dell’Unione per un triennio gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempi e modalità di realizzazione. In sede di prima applicazione deve essere approvato entro 90 giorni dall’insediamento (entro 1/01/2016) Il Direttore dell’Unione Lo statuto può prevedere che la gestione dell’Unione venga affidata a un Direttore nominato dal Presidente Il direttore ha una responsabilità manageriale finalizzata all’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Unione. L’incarico è a tempo determinato (3 anni) con contratto di lavoro di diritto privato. Il direttore può essere selezionato tra: - I segretari comunali o provinciali, - I dirigente del comparto unico regionale, - Manager esterni tramite procedura a evidenza pubblica Art.18 Le 12 funzioni comunali esercitate dall’Unione 1) Gestione del personale e organizzazione generale 2) Servizi sociali 3) Polizia locale e polizia amministrativa locale 4) Attività produttive, ivi compreso il SUAP 5) Edilizia scolastica e servizi scolastici 6) Servizi pubblici di interesse generale 7) Catasto 8) Progr. e pianificazione territoriale sovracomunale 9) Pianificazione protezione civile 10) Raccolta, smaltimento rifiuti urbani 11) Statistica 12) Elaborazione e presentazione progetti europei Art.26 Entro 01/01/2016 TUTTE INSIEME Entro 01/01/2016 ALMENO 3 Entro 01/01/2017 LE ALTRE 5 Le funzioni gestite dai singoli Comuni avvalendosi dell’Unione I singoli Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni seguenti avvalendosi degli uffici dell’Unione 1) Programmazione fabbisogni beni e servizi CUC 2) Servizi finanziari e contabili, gestione tributi 3) Controllo di gestione 4) Pianificazione territoriale comunale 5) Opere pubbliche 6) Procedure espropriative 7) Edilizia privata 8) Energia Entro 01/01/2016 TUTTE INSIEME Entro 01/01/2016 ALMENO 2 Entro 01/01/2017 LE ALTRE 2 Art.27 Le fusioni di comuni – programmi annuali La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni Il programma delle fusioni viene stilato anche sulla base di proposte fatte da istituzioni e comitati espressione del territorio I comuni interessati svolgono forme di consultazione popolare Il fondo per le fusioni di comuni: - assegnato per 5 anni dalla data di costituzione della fusione - nei primi 3 anni con la seguente ripartizione: 300.000 € per il Comune risultante fino a 5.000 abitanti 400.000 € per il Comune risultante con abitanti tra 5.001 e 15.000 500.000 € per il Comune risultante superiore ai 15.000 abitanti - per i successivi 2 anni il finanziamento è ridotto del 50%. Art.5 Fasi di trasferimento delle funzioni provinciali Art.32 Funzioni allegato C trasferite alle Unioni Regione Friuli Venezia Giulia Dal 01/07/2016 Provincia Funzioni allegato B trasferite alla Regione Dal 01/07/2016 UTI UTI Per riflettere Punti chiave 1) La legge pone dei VINCOLI da cogliere come OPPORTUNITA’ perché il mondo è cambiato e nulla sarà più come prima 2) La legge costringe gli amministratori a FARE delle SCELTE STRATEGICHE di lungo periodo superando i campanilismi 3) La legge cambia il modo di fare l’amministratore: UNITI IN RETE al servizio di una comunità più vasta per lo SVILUPPO COMUNE (non solo per ottimizzare) Attenzioni chiave 1) Creare unioni fondate su intese politiche chiare e condivise frutto di analisi obiettive su OMOGENEITA’, COMPLEMENTARIETA’ E INTEGRAZIONE territoriali 2) Focalizzare bene quali sono le DISTINTIVITA’ interne al territorio dell’Unione come leva di sviluppo dell’intero territorio 3) Rendere protagonisti i DIRIGENTI/PO/FUNZIONARI comunali nel processo di cambiamento organizzativo 4) Saper COMUNICARE con efficacia il CAMBIAMENTO al personale interno ai Comuni e ai cittadini.