La legge delle unioni e delle fusioni
di comuni nella regione FVG
L.R. 26/2014
Come cambia e in quali tempi la geografia e
l’architettura politico-istituzionale degli enti locali
Federazione provinciale PD di Pordenone
Due livelli di governo: Regione e Comuni
(province destinate a svuotamento delle funzioni e futura cessazione)
Ente Regione
legifera, pianifica e trasferisce risorse ai comuni
Interazione e concertazione tra i due livelli di governo
UTI1
UTI2
UTI3
UTI4
UTI5
UTI6
UTI7
UTIn
programmano lo sviluppo dei territorio ed erogano servizi ai cittadini
Art.1
Le UTI per la “valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione
tra le istituzioni del sistema Regione – Autonomie locali e l’uniformità, l’efficacia, e
il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle
politiche sociali, territoriali ed economiche”.
I principi costitutivi delle UTI
Art.3
razionalizzare l’allocazione delle funzioni
che
Sussidiarietà
Differenziazione
per
comporterà più efficienza ed efficacia
Adeguatezza
garantirà uniformità delle prestazioni
Concertando
eliminerà sovrapposizioni e frammentazioni
E
collaborando
lealmente
favorirà la coesione tra i livelli istituzionali
Criteri per definizione delle UTI
Art.4
1. Contiguità territoriale
2. Limite demografico minimo
(40mila pianura e 30mila area montagna)
3. Omogeneità, complementarietà e
integrazione (fattori geografici, ambientali,
socio-culturali, infrastrutturali)
4. Compatibilità con il territorio delle
Aziende per l’assistenza sanitaria
5. Integrazione istituzionale rappresentata
anche da precedenti forme associative o
convenzioni
Friuli Occidentale
(ipotesi di 4-5 UTI)
L’ipotesi di base: UTI = Ambiti Distrettuali
Friuli
Occidentale
5
Ambiti
Distrettuali
Sociosanitari
La tempistica sulla costituzione e avvio UTI
entro 45 giorni
Dall’entrata in vigore della L.R. 26 del 12.12.2014
la Giunta regionale adotta il Piano di riordino
entro 60 giorni
I Comuni possono chiedere di aderire ad una
Unione contermine diversa da quella designata
entro 45 giorni
La Giunta regionale approva il Piano con la
mappa delle Unioni e dei Comuni non aderenti
entro 1/10/2015
Le Unioni approvate con il Piano di riordino
devono essere costituite con Atto e Statuto
entro 1/01/2016
Le Unioni approvano il Piano triennale e
avviano i primi 7 servizi associati.
entro 1/01/2017
Le Unioni esercitano tutte e 12 le funzioni
associate previste per legge
Art.4
Art.7
Art.26
L’unione è forza per la comunità
Art.5
“Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità
giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per
l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di
area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”.
Obbligo e facoltà di adesione all’Unione
Art.6
Comuni <
5.000 ab.
Comuni >
5.000 ab.
e
e
Comuni <
3.000 ab.
montagna
Comuni >
3.000 ab.
montagna
Obbligo ad aderire
all’Unione
Possono NON aderire
all’Unione, ma con
penalizzazione pari a - 30%
dei trasferimenti finanziari
regionali (cfr. art.42)
L’adesione dei Comuni all’Unione vale irrevocabilmente per 10 ANNI
Organi dell’Unione e loro funzioni
ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Costituita dai tutti i sindaci dei comuni dell’Unione
Organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo dell’Unione
Art.12
Art.13
PRESIDENTE DELL’UNIONE
Viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti
E’ rappresentante legale dell’Unione (in carica per 3 anni)
Nomina Vicepresidente ed eventuale ufficio di presidenza
Art.14
Convoca e presiede l’assemblea e l’ufficio di presidenza
Nomina il Direttore e rappresentanti dell’Unione in altri enti
Sovraintende funzionamento uffici e nomina dirigenti e PO
Il Presidente può delegare attività al Vice e a componenti Assemblea
COLLEGIO DEI REVISORI
E’ l’organo di revisione contabile che verifica/controlla i bilanci
Art.15
Competenze deliberative dell’Assemblea
ATTI DELIBERABILI (comma 10)
a) Modifiche statutarie
b) Regolamenti
Art.13
c) Bilanci annuali e pluriennali, variazioni e consuntivi
d) Atti di programmazione e di pianificazione
e) Organizzazione servizi, affidamenti mediante convenzione
f) Disciplina generale tariffe di competenza dell’Unione
g) Piano triennale dell’Unione
h) Elezione ed eventuale sfiducia del presidente
i) Indirizzi per nomina/revoca rappresentanti in altri enti
j) Modalità di esercizio delle forme di controllo interno
k) Acquisti, alienazioni, permute immobiliari dell’Unione, ecc
l) Contrazione di mutui e apertura di credito
RAPPORTO TRA ASSEMBLEA E CONSIGLI COMUNALI (comma 11)
L’Assemblea vota le proposte di deliberazione inerenti a), b), c),d),
e), f), g) ed l) sentiti i Consigli Comunali aderenti i quali hanno 30 gg
di tempo dal ricevimento.
Il voto in Assemblea è ponderale
PESO PONDERALE DEL VOTO (comma 2)
Qualora non diversamente stabilito dallo
statuto, ciascun Sindaco esprime in
Assemblea il seguente numero di voti:
1 VOTO fino a 3.000 abitanti
2 VOTI da 3.001 a 10.000 abitanti
4 VOTI da 10.001 a 15.000 abitanti
6 VOTI da 15.001 a 30.000 abitanti
9 VOTI da 30.001 a 50.000 abitanti
12 VOTI da 50.001 a 100.000 abitanti
15 VOTI superiore a 100.000 abitanti
Art.13
I Subambiti
All’interno di una Unione è possibile che lo statuto
preveda una gestione decentrata dei servizi
attraverso l’istituzione dei Subambiti.
Con apposito regolamento l’Unione disciplina il
funzionamento dei Subambiti.
A ciascun Subambito è preposta una Conferenza
dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo
e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle
scelte dell’Unione.
La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un
Sindaco che ne coordina l’attività, concorre
assieme al Presidente dell’Unione a
sovraindendere l’organizzazione del Subambito.
Art.20
Il Piano dell’Unione
Il Piano dell’Unione è lo strumento partecipativo di
programmazione e pianificazione che costituisce:
PIANO
DELL’UNIONE
Art.17
- l’atto di indirizzo generale delle politiche dell’Unione e
dell’armonizzazione delle politiche tributarie
- l’atto di formazione e sviluppo del capitale sociale di un
territorio per renderlo attrattivo da un punto di vista
sociale ed economico
Il Piano assegna all’amministrazione dell’Unione per un
triennio gli obiettivi prioritari da perseguire individuando
tempi e modalità di realizzazione.
In sede di prima applicazione deve essere approvato
entro 90 giorni dall’insediamento (entro 1/01/2016)
Il Direttore dell’Unione
Lo statuto può prevedere che la gestione dell’Unione
venga affidata a un Direttore nominato dal Presidente
Il direttore ha una responsabilità manageriale
finalizzata all’attuazione degli indirizzi programmatici e
degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Unione.
L’incarico è a tempo determinato (3 anni) con
contratto di lavoro di diritto privato.
Il direttore può essere selezionato tra:
- I segretari comunali o provinciali,
- I dirigente del comparto unico regionale,
- Manager esterni tramite procedura a
evidenza pubblica
Art.18
Le 12 funzioni comunali esercitate dall’Unione
1) Gestione del personale e organizzazione generale
2) Servizi sociali
3) Polizia locale e polizia amministrativa locale
4) Attività produttive, ivi compreso il SUAP
5) Edilizia scolastica e servizi scolastici
6) Servizi pubblici di interesse generale
7) Catasto
8) Progr. e pianificazione territoriale sovracomunale
9) Pianificazione protezione civile
10) Raccolta, smaltimento rifiuti urbani
11) Statistica
12) Elaborazione e presentazione progetti europei
Art.26
Entro 01/01/2016
TUTTE INSIEME
Entro 01/01/2016
ALMENO 3
Entro 01/01/2017
LE ALTRE 5
Le funzioni gestite dai singoli Comuni
avvalendosi dell’Unione
I singoli Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni
riguardanti le funzioni seguenti avvalendosi degli uffici dell’Unione
1) Programmazione fabbisogni beni e servizi CUC
2) Servizi finanziari e contabili, gestione tributi
3) Controllo di gestione
4) Pianificazione territoriale comunale
5) Opere pubbliche
6) Procedure espropriative
7) Edilizia privata
8) Energia
Entro 01/01/2016
TUTTE INSIEME
Entro 01/01/2016
ALMENO 2
Entro 01/01/2017
LE ALTRE 2
Art.27
Le fusioni di comuni – programmi annuali
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e previo
parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il
programma delle fusioni
Il programma delle fusioni viene stilato anche sulla base di proposte
fatte da istituzioni e comitati espressione del territorio
I comuni interessati svolgono forme di consultazione popolare
Il fondo per le fusioni di comuni:
- assegnato per 5 anni dalla data di costituzione della fusione
- nei primi 3 anni con la seguente ripartizione:
 300.000 € per il Comune risultante fino a 5.000 abitanti
 400.000 € per il Comune risultante con abitanti tra 5.001 e 15.000
 500.000 € per il Comune risultante superiore ai 15.000 abitanti
- per i successivi 2 anni il finanziamento è ridotto del 50%.
Art.5
Fasi di trasferimento delle funzioni provinciali
Art.32
Funzioni allegato C
trasferite alle Unioni
Regione Friuli
Venezia Giulia
Dal 01/07/2016
Provincia
Funzioni allegato B
trasferite alla Regione
Dal 01/07/2016
UTI
UTI
Per riflettere
Punti chiave
1) La legge pone dei VINCOLI da cogliere come OPPORTUNITA’ perché il mondo
è cambiato e nulla sarà più come prima
2) La legge costringe gli amministratori a FARE delle SCELTE STRATEGICHE di
lungo periodo superando i campanilismi
3) La legge cambia il modo di fare l’amministratore: UNITI IN RETE al servizio di
una comunità più vasta per lo SVILUPPO COMUNE (non solo per ottimizzare)
Attenzioni chiave
1) Creare unioni fondate su intese politiche chiare e condivise frutto di analisi
obiettive su OMOGENEITA’, COMPLEMENTARIETA’ E INTEGRAZIONE territoriali
2) Focalizzare bene quali sono le DISTINTIVITA’ interne al territorio dell’Unione
come leva di sviluppo dell’intero territorio
3) Rendere protagonisti i DIRIGENTI/PO/FUNZIONARI comunali nel processo di
cambiamento organizzativo
4) Saper COMUNICARE con efficacia il CAMBIAMENTO al personale interno ai
Comuni e ai cittadini.
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entro 1/01/2016