Le novità per le PMI apportate
dal secondo correttivo del D.Lgs.
152/2006
Ing. Alessandra Sarasino
NORMATIVA
• D.LGS 4 del 16 gennaio 2008
•
(S.O. n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24)
• Modifiche alle parti Prima, Seconda,
Terza e Quarta del D.LGS. 152 del 3
aprile 2006
•
(S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88)
Parte seconda – VIA
• Integralmente riscritta
• Via sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati in materia ambientale, necessari per la
realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento
• Coordinamento tra VIA e IPPC
• In vigore le leggi regionali
Parte terza – acque
• Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente
tramite un sistema stabile di collettamento che collega
senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo
con il corpo recettore
• rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane
• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
• Tempi autorizzativi passano da 60gg a 90gg
Parte quarta – rifiuti
Definizioni
(ART 183)
• Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie dell’all.A e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
• Produttore: la persona la cui attività ha prodotto
rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento che hanno mutato la natura
• Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che
li detiene
• Luogo di produzione: uno o più edifici o stabilimenti
o siti collegati tra loro all’interno di un’area
delimitata in cui si svolgono le attività che
producono il rifiuto
•
Definizioni
(ART 183)
• Smaltimento: le operazioni dell’all. B
• Recupero: le operazioni previste
nell’all.C
MPS
(ART 181-bis)
Non si considerano rifiuti le materie, le sostanze e i prodotti
secondari definiti da apposito decreto (da emanare), se:
a) prodotti da operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti
b) certa la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti
dai quali si possono produrre
c) individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che
le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle
condizioni di esercizio delle stesse
d) precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e
ogni condizione necessaria per l'immissione in commercio,
(norme e standard tecnici per l'utilizzo, il possibile rischio di danni
all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto )
e) abbiano un effettivo valore economico sul mercato.
MPS
(ART 181-bis)
I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere MPS
devono garantire
l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con
decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2008
Sino all'emanazione del decreto continuano ad applicarsi:
• DM 5 febbraio 1998
• DM 12 giugno 2002, n. 161
• DM 17 novembre 2005, n. 269
•
Sottoprodotto
(ART 183)
le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende
disfarsi che soddisfino tutti i seguenti criteri:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato
alla loro produzione
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione,
integrale e avvenga direttamente nel corso del processo
di produzione o di utilizzazione preventivamente
individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
Sottoprodotto
(ART 183)
4) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
5) non sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualità ambientale ma posseggano tali requisiti sin dalla
fase della produzione;
6) abbiano un valore economico di mercato;
MPS ferrosi(ART 183)
• Materia prima secondaria per attività siderurgiche e
• metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non
eventuale:
• 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
• recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caf,
Uni, Euro o ad altre specifiche o individuate con decreto
apposito
• … 2) rottami o scarti di lavorazione industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la
raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime
caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1) …
MPS ferrosi
(ART 183)
• I soggetti che svolgono attività di recupero di rottami
ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse
dal campo di applicazione della parte quarta del
medesimo decreto n. 152 del 2006
• possono proseguire le attività di gestione fino al rilascio
o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo
svolgimento di dette attività nel nuovo regime.
• Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni
e rilevati purché
a)impiegate direttamente in interventi preventivamente individuati
e definiti
b) sin dalla produzione è certo l'integrale utilizzo
c) utilizzo integrale tecnicamente possibile senza trasformazioni
preliminari per soddisfare requisiti merceologici e di qualità
ambientale idonei a evitare impatti ambientali qualitativamente
e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per il sito dove
sono destinate ad essere utilizzate;
•
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale
e) sia accertato che non provengano da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica
f) le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che impiego nel
sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità
delle matrici ambientali interessate
In particolare deve essere dimostrato che il materiale non è
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, e che sia compatibile con il sito di destinazione;
•
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di
terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle
condizioni fissate dalla definizione di sottoprodotto
•
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
realizzazione di attività sottoposte a VIA o AIA
•Presentare apposito progetto contenete la sussistenza dei
requisiti e i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo
(non superiore ad un anno)
•approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento
•Nel caso di progetti che prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel
medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della
realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
•
•
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
realizzazione di attività sottoposte a permesso di costruire o a
denuncia di inizio attività
•Nel permesso di costruire o nella Dia dimostrare la sussistenza
dei requisiti e i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, (non superiore un anno)
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
realizzazione di attività di lavori pubblici non sottoposte a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività o VIA o AIA
•idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal
progettista dimostra la sussistenza dei requisiti e i tempi
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, (non superiore un
anno)
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle
disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del
presente decreto.
La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità
previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto
L'accertamento è svolto a cura e spese del produttore e
accertato dalle autorità competenti
Terre e rocce da scavo
(ART 186)
progetti già autorizzati e in corso di realizzazione
completamento, comunicando, entro 90 gg, alle
autorità competenti:
• il rispetto dei requisiti prescritti,
• le necessarie informazioni sul sito di destinazione
• sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo,
• sugli eventuali tempi del deposito in attesa di
utilizzo (non superiore ad un anno)
• L'autorità competente può disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi 60 gg
Deposito temporaneo
(ART 183 lett m)
Raggruppamento dei rifiuti nel luogo stesso in cui
sono prodotti
•avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti
modalità alternative, a scelta del produttore:
– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito;
– rifiuti pericolosi: quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi
– rifiuti non pericolosi: 20 metri cubi
– In ogni caso il deposito temporaneo non può avere
durata superiore ad un anno
OBBLIGO Registri di
carico e scarico (ART 190)
• attività a titolo professionale di raccolta e trasporto di rifiuti,
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti,
• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti,
• tutte le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• le imprese (lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero
e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi ) e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi
ESONERO Registri di
carico e scarico (ART 190)
• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila,
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi,
• attività agricole e agro-industriali;
• attività di demolizione, costruzione,
• attività commerciali;
• attività di servizio;
• attività sanitarie;
Registri di carico e
scarico (ART 190)
• Il registro ha fogli numerati e vidimati e gestiti con le
procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA
• I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio
territorialmente competenti
• Possibile utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata
• la quantità è indicata con una sola unità di misura (kilogrammi o
litri o metri cubi)
Registri di carico e
scarico (ART 190)
•Le annotazioni
•produttori entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo
scarico del rifiuto;
•· chi effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti entro 10
giorni lavorativi;
•·
chi effettua attività di commercio e intermediazione di
rifiuti entro 10 giorni lavorativi;
•· chi effettua operazioni di recupero e smaltimento entro 2
giorni lavorativi.
•. Smaltimento entro un anno dal primo carico
•Conservare per cinque anni dalla data dell’ultima
annotazione.
Registri di
carico/scarico:
()Scarico
()Carico
del .....
n....
Caratteristiche del rifiuto
Quantità:
|a)CER ......
|b)Descrizione .....
...................
...................
...................
Kg ..........
Luogo di
produzione e
attività di
provenienza
del rifiuto
Litri .......
Metri
cubi ..
Formulario
n. ......
del .....
Rif.
operazion
e di
carico
c)Stato fisico ...
d)Classi di pericolosità
........
n........
........
............
............
Intermediario
/Commerciante
Denominazione ..
..................
...............
..................
Sede ...........
e)Rifiuto destinato a
...............
C.F. ...........
smaltimento cod.
Iscrizione
Albo
N. ............
recupero cod.
Annotazioni
Formulari
(ART 193)
•D.M. 145/1998 – si aspetta decreto
•Documento che accompagna il rifiuto
•4 copie: detentore, destinatario, trasportatore, la quarta
copia al detentore entro 90 giorni
•In mancata ricezione entro 90 giorni comunicazione alla
Provincia ai fini dello scarico di responsabilità.
•La compilazione è responsabilità del detentore del rifiuto.
Formulari
(ART 193)
•Fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del
Registro o dalla CCIAA, e devono essere
annotati sul registro IVA acquisti.
•Le copie del formulario debbono essere
conservate per 5 anni
Formulari
(ART 193)
•Esclusioni:
•trasporto di rifiuti urbani del servizio pubblico.
•transfrontalieri
•smaltimento dei fanghi in agricoltura D.Lgs. 99/1992
•Movimentazione in aree private
•soggetti del reg 1774 / 2002
•Sosta tecnica: non rientra nelle attività di stoccaggio a
determinate condizioni
•Il formulario sostituisce il modello F degli oli
Formulario
identificazione- 1:
•FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero:
..del ../../.. Numero registro:
...__________________________________________________
___________________
•(1) Produttore/Detentore: ...........................................
....................................................................
•unita' locale:
.......................................................................................................
...................
•C.fisc: .....…………………………........N.Aut/Albo:
…………………….............del ../../...........
•(2) Destinatario:
.......................................................................................................
................
•Luogo di destinazione:
.......................................................................................................
...........
•C.fisc: .......……………………………....N.Aut/Albo:
Formulario
identificazione- 2:
•(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .......................
•Codice Europeo: ......./................................. Stato fisico: ...........................
(1) (2) (3) (4)
•Caratteristiche di pericolo: ...........N. Colli/contenitori: .............................
•(5) Rifiuto destinato a:……………)Caratteristiche chimico-fisiche:
...............
•(6) Quantita': (-) Kg. o litri
•(-) Peso da verificarsi a destino Trasporto sottoposto a normativa
ADR/RID: (SI) (NO)
• (7) Percorso (se diverso dal piu' breve):_________________________
•(9) Firme:
•FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.............*FIRMA DEL
TRASPORTATORE: * ...........*
•detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: Cognome e Nome
conducente Targa automezzo: ............ Targa rimorchio: .......
Data/ora
inizio trasporto: ........ del ..../..../....
•(11) - Riservato al destinatario •Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero (-) accettato per
MUD soggetti obbligati
(ART 190)
•attività a titolo professionale di raccolta e trasporto di rifiuti,
•i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
•le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti,
• i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti
•le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
•le imprese (lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ) e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
•Non previsto il MUD (incluse schede imballaggio)
MUD soggetti esonerati
(ART 190)
•gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila,
•le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi,
•per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali con non più di 10 dipendenti
•attività agricole e agro-industriali;
•attività di demolizione, costruzione,
•attività commerciali;
•attività di servizio;
•attività sanitarie
MUD
(ART 190)
•entro il 30 aprile di ogni anno
•comunicare alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede
lo stabilimento
•la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti nel corso dell'anno solare
precedente
•modello unico di dichiarazione (MUD) cartaceo o informatico o telematico
Classificazione
•
•
•
•
•
•
(ART 184)
origine
rifiuti urbani: rifiuti domestici, da aree verdi e spazzamento strade,
rifiuti da smaltimento assimilati non pericolosi
rifiuti speciali: da lavorazioni industriali e artigianali, attività
agro-industriali, demolizioni, costruzioni, scavo,
servizio,commerciali, sanitarie, recupero e smaltimento rifiuti,
macchinari obsoleti, veicoli fuori uso e loro parti, potabilizzazione e
trattamento acque, ecc.
In funzione delle caratteristiche di pericolosità :
rifiuti pericolosi
rifiuti non pericolosi
Miscelazione di rifiuti
(ART 187)
• È vietato miscelare:
•Rifiuti pericolosi con non pericolosi
•Rifiuti pericolosi di categorie diverse dell’all. G
Oneri produttori e
detentori (ART 188)
• Oneri di smaltimento a carico del produttore
• Obbligo di consegnare i rifiuti a soggetti autorizzati, con le seguenti
priorità:
a)
b)
c)
d)
autosmaltimento
conferimento a terzi autorizzati
conferimento a servizio pubblico previa convenzione
trasporto ferroviario per rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350
Km e quantità eccedenti le 25 t
e) esportazione
Oneri produttori e
detentori (ART 188)
• Responsabilità del detentore è esclusa se:
• Conferito al servizio pubblico
• Conferito a terzi ricevimento 4 copia formulario entro 90 gg o a
scadenza denunciato a provincia
• per il conferimento ad operazioni di raggruppamento (D13),
ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15), oltre la
quarta copia del formulario, ricezione anche del certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che
effettua le operazioni da D1 a D12 (modalità definite con
apposito decreto ANCORA DA EMANARE)
Spedizioni
transfrontaliere
•.
•.
•.
•.
(ART 194)
Disciplinate dal reg Ce n. 1013/2006
Le garanzie finanziarie saranno ridotte:
del 50% per imprese registrate EMAS
del 40% per imprese certificate ISO 14001
Autorizzazioni
•
•
•
•
•
•
(capo IV)
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti (art. 208)
Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di
certificazione ambientale (art. 209)
Autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210)
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (art.
211)
Albo nazionale gestori ambientali (art. 212)
Autorizzazioni integrate ambientali (art. 213)
Autorizzazioni
smaltimento/recupero
(art 208)
• Autorizzazione unica (costruzione e gestione) ex 27-28 D.Lgs
22/97;
• Presentazione progetto definitivo alla regione (Provincia)
• Entro 30gg conferenza di servizi
• Entro 90gg dalla convocazione CdS valuta e trasmette a regione
• Entro 30gg regione approva o diniego del progetto
• Tempi istruttoria 150 gg per il rilascio o diniego (termini sospesi
in caso di procedura di VIA);
• Durata 10 anni rinnovabile entro 180gg dalla scadenza.
• Sostituita, ove previsto, da AIA
• Regione comunica all’albo
Albo Nazionale Gestori
Ambientali (art 212)
• Nuova denominazione con medesima articolazione nelle diverse
categorie
• Comitato nazionale e Sezioni regionali con maggiore
rappresentanza delle imprese
• Validità iscrizione 5 anni procedura ordinaria e semplificata
• Obbligo di prestare garanzie finanziarie a favore dello Stato,
ridotte:
• del 50% per imprese registrate Emas
• del 40% per imprese certificate ISO 14001
Albo Nazionale Gestori
Ambientali (art 212)
trasporto rifiuti propri non pericolosi e trasporto rifiuti propri
pericolosi non superiori a 30 Kg o l al giorno (operazioni parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla
quale i rifiuti sono prodotti.)
Iscrizione su semplice richiesta
Diritto annuale iscrizione 50 €
Non soggetti a:
garanzie finanziarie
capacità finanziarie
Idoneità tecnica
responsabile tecnico
Procedure semplificate
(art 214-216)
• recupero di rifiuti e autosmaltimento di rifiuti non pericolosi
possono essere esercitati decorsi 90 gg dalla comunicazione di
inizio attività se conformi ai requisiti definiti in appositi decreti
ministeriali.
• comunicazioni indirizzate alle PROVINCE
• PROVINCE iscrive le imprese in un apposito registro pubblico
• rinnovate ogni 5 anni
Gestione degli imballaggi
(art 227-
232)
• Resta in vigore il Conai
• I produttori, utilizzatori e recuperatori di imballaggi non sono più
tenuti alla denuncia annuale tramite MUD (obbligo trasferito al
Conai)
• I rifiuti di imballaggi secondari e terziari possono essere conferiti
al servizio pubblico solo se assimilabili
• Possibilità di costituire più consorzi di filiera
Gestione degli imballaggi
(art 227-
232)
•
•
•
•
•
Rimangono valide le disposizioni nazionali vigenti per:
Rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs 151/2005);
Rifiuti sanitari (Dpr 254/2003);
Veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003);
Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto (DM
248/2004);
• Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (D.Lgs. 182/2003)
Gestione degli imballaggi
(art 227-
232)
• È Previsto il Consorzio per:
• Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
(art. 233);
• Riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art. 234);
• Raccolta e trattamento di batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
(art. 235);
• Gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (art. 236).
• Il recupero dei pneumatici fuori uso deve essere gestito dai produttori e
dagli importatori, anche in forma consortile.
Assimilabilità rifiuti urbani
(art 238)
• Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una
tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
• La tariffazione include: parte fissa, variabile e lo spazzamento stradale
• è determinata dall'amministrazione comunale
• si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in
proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei
rifiuti urbani.
• Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti,
salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e
nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico
• non si applica la tariffazione agli imballaggi secondari e terziari se
documentato l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti
autorizzati
• sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti
urbani.
Sanzioni
(titolo VI
•Sanzioni principali
•Attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione
senza la prescritta autorizzazione, iscrizione
o comunicazione:
–
–
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 €, in caso di rifiuti non
pericolosi
arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 €, in caso di di rifiuti pericolosi
•. Pene ridotte della metà in caso di inosservanza
delle prescrizioni autorizzative nonché in caso di
carenza dei requisiti e delle condizioni per
iscrizioni/comunicazioni.
Sanzioni
(titolo VI)
•Miscelazione di rifiuti non consentita:
•arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600
a 26.000 €
•Mancata partecipazione ai consorzi di cui agli
artt. 233, 234, 235 e 236:
– sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 € (fatti salvi i contributi pregressi). Sanzione
ridotta della metà se l.adesione interviene entro il 60° giorno dalla scadenza del termine
di partecipazione
•.
Sanzioni
(titolo VI)
• Mancato invio del MUD o invio incompleto o inesatto:
• sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €
• sanzione amministrativa da 26 a 160 € se entro il 60° giorno dalla
scadenza
•
•
•
•
Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico:
sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €
sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 €
nonché la sanzione accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla
carica rivestita dal soggetto responsabile della violazione e dalla carica di
amministratore se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi
Sanzioni
(titolo VI)
• Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo riporti dati incompleti o
inesatti:
• sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 €
• reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi
• Certificato di analisi con false indicazione della natura, composizione,
caratteristiche chimico . fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il
trasporto:
• reclusione fino a 2 anni
smaltimento - allegato B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (es biodegrad rifiuti liq/fanghi in suolo)
D3 Iniezioni in profondità
D4 Lagunaggio (es scarico di rifiuti liq./fanghi in pozzi, stagni o lagune,)
D5 Messa in discarica specialmente allestita
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Tratt. biologico n.a.s. i cui composti eliminati con proced da D1 a D12
D9 Tratt. fisicochimico n.a.s. i cui composti eliminati da D1 a D12
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D13 Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di operazioni da D1 a D14
recupero - allegato C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
R1 Uso principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a
R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti)
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Terre e rocce da scavo