Sulla pluralità degli ordinamenti
giuridici
• Pluralità degli ordinamenti giuridici
• Relatività dei valori giuridici
Qualche esempio
• Il velo a scuola è:
- irrilevante per lo Stato italiano
- vietato dallo Stato francese
- doveroso per la religione islamica
• Lo scioglimento del matrimonio è:
- consentito nello Stato italiano
- non consentito dalla Chiesa cattolica
Come si risolve il conflitto ?
• Per la scienza giuridica dommatica
ciò che conta sono le valutazioni disposte
dall’ordinamento dato.
Problema:
Quale ordinamento assumiamo come dato
nell’individuazione delle norme del diritto
pubblico italiano?
Il diritto pubblico ed il criterio di
riconoscimento delle norme applicabili
• A) una domanda preliminare:
che cos’è il diritto pubblico italiano?
insieme delle norme che si applicano nei
confronti del gruppo sociale organizzato che si
trova nel territorio italiano (i cittadini italiani, ma
non solo) e che trova il suo fondamento nella
Carta costituzionale del 1948, la quale definisce i
tratti essenziali dell’ordinamento giuridico dello
Stato italiano
segue
• B) Quali sono le norme applicabili nei
conflitti fra ordinamenti?
quelle individuate dall’ordinamento
giuridico dello Stato italiano sulla base
della Carta costituzionale
Le possibili relazioni fra un ordinamento ed
altro ordinamento distinto
• 1) l’ordinamento (statale) riconosce
l’ordinamento separato come tale (altro da
sé)
• Es.:
- art.7 Cost. (Stato e Chiesa cattolica);
- art.117 Cost. (Stato ed ordinamento comunitario);
- Art. 10 Cost. (Stato ed ordinamento
internazionale).
segue
• B) l’ordinamento (statale) riconosce l’altro
ordinamento come soggetto di diritto
(titolare di una sfera di autonomia)
Es.:
- il caso del partito politico, dotato di
autonomia negoziale (art.49 Cost.)
- Il caso di un’associazione sportiva (art. 18
Cost.)
segue
• C) l’ordinamento (statale) ignora il diverso
ordinamento o confligge con esso
Es.:
- una convenzione tra consociati che non
abbia la dignità di un contratto o di altro
accordo negoziale ;
- un ordinamento malavitoso (in margine: la
questione della mafia)
Tipologie di rapporti fra ordinamenti
A) Derivazione
principio di prevalenza
(fra ordinamento “originario” ed ordinamento
“derivato”: es. Stato e Regione)
B) Coordinazione
tecnica del “rinvio”
(fra ordinamenti “originari”: es. gli Stati; art.10
Cost.)
C) Opposizione
(fra ordinamenti originari)
Che cosa è lo Stato ?
lo Stato come ordinamento giuridico
- originario
- territoriale
- a fini generali
Una prima definizione empirica
•
-
Stato =
gruppo sociale indipendente,
a base territoriale fissa,
stabilmente ordinato attorno ad un centro di
potere suo proprio che, mentre non dipende
da alcun’altra autorità, si afferma –
nell’ambito spaziale-temporale del gruppo –
come superiore ad ogni altro potere.
La “nascita” dello Stato moderno
la parola e la cosa
• Le origini storiche del concetto : il “Principe” di
Machiavelli e la fortuna di un “nome”
• Le caratteristiche “storiche” del concetto:
a) concentrazione del potere di comando legittimo
nell’ambito di un territorio determinato in capo ad
una unica istanza (superamento dell’esperienza
feudale);
b) la presenza di un’organizzazione
amministrativa in cui opera una burocrazia
professionale.
Gli elementi costitutivi dello Stato
A) la sovranità
B) il territorio
C) il popolo
A) la sovranità
•
le varie accezioni della sovranità:
a) potere supremo di comando
(preminenza del potere statale su ogni
altro potere e sua originarietà) (accezione
“interna”)
b) Indipendenza dello Stato rispetto ad ogni
altro Stato e sua “esclusività”(accezione
“esterna”)
Chi è il titolare ultimo della
“sovranità”?
• 1) la sovranità della persona giuridica statale
( lo “Stato” persona giuridica; l’esempio dello Statuto
Albertino : la “sovranità indecisa”)
• 2) la sovranità della nazione (all’indomani della
Rivoluzione francese)
La sovranità appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i
poteri
(la Nazione come entità collettiva)
• 3) la sovranità popolare
(sovranità come volontà “generale” del popolo sovrano)
Da Rousseau
Le nuove tendenze della sovranità
(la crisi della nozione tradizionale della sovranità: la
perdita della sua assolutezza
• 1) sovranità popolare e sistema
rappresentativo
• 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide
• 3) sovranità ed organizzazione
internazionale ( e Unione europea)
(artt.11 e 117 Cost.)
Segue : 1) sovranità popolare e
sistema rappresentativo
• Le funzioni principali dello Stato, nelle
quali si esprime la sovranità, sono affidate
ad organi dello Stato (parlamento, governo,
Presidente della Repubblica) cui sono
preposti soggetti scelti, direttamente o
indirettamente, dal popolo attraverso libere
e periodiche elezioni.
• Es.: diritto di voto (art.48 Cost.)
Segue : 2) sovranità popolare e
Costituzioni rigide
• Costituzione (modernamente intesa):
Legge fondamentale, superiore a tutte le altre leggi, contenuta
in un documento solenne contenente i principi-cardine
dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale,
nonché i grandi obiettivi perseguiti attraverso quei
principi (quasi sempre all’esito di un processo
rivoluzionario)
(es.: la Costituzione americana; l’art.1 della Costituzione
italiana)
Il sistema dei limiti ed i principi previsti dalla Costituzione
(garanzia delle minoranze e tutela dei diritti
fondamentali):prevalgono sulla volontà di chi detiene il
potere politico
Segue: sovranità popolare e
Costituzioni rigide
Costituzione “rigida”:
• È legge “superiore” che non può essere modificata
da normali leggi (le leggi “ordinarie”).
• Il rispetto di tali Costituzioni è quasi sempre
garantito dall’opera di giudici.
• La eventuale modifica di parti di tali Costituzioni
può avvenire solo attraverso procedimenti
particolarmente gravosi ed entro limiti stabiliti
dalle stesse Costituzioni.
Segue: 2) sovranità popolare e
Costituzioni rigide
• L’esempio italiano:
- art.1 Cost.: “(…) la sovranità appartiene al
popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”;
- art.138 Cost.: procedimento di revisione
costituzionale;
- art.139 Cost. : (…) “la forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale”;
- Art.134 Cost.: competenze della Corte
costituzionale
Segue : 2) sovranità popolare e
Costituzioni rigide
Dalla sovranità popolare alla sovranità della
Costituzione?
Segue: sovranità popolare ed
organizzazione internazionale
• La moltiplicazione dei limiti alla cd
“sovranità esterna” degli Stati:
- le organizzazioni internazionali e la
garanzia della pace e della giustizia fra le
nazioni (l’istituzione dell’ONU);
- Le organizzazioni sovranazionali (in specie
in relazione all’Unione europea : dal 1951
ad oggi)
Segue: sovranità popolare ed organizzazioni
internazionali : l’esempio italiano
• l’art.11 Cost.: “l’Italia (…) consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le nazioni;
• l’art.117 Cost.: “la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario ed agli obblighi
internazionali”
Segue : sovranità popolare ed organizzazioni
internazionali: l’integrazione europea
• La cessione delle quote di sovranità
all’Unione europea
Governo della moneta
Poteri normativi
sovranità
B) il territorio
• Coessenzialità del territorio allo Stato
• Territorio come criterio di delimitazione della
competenza di ciascun ordinamento statale e
quindi della sovranità dello stesso
(terraferma, mare territoriale;piattaforma
continentale)
• I riferimenti al territorio nella Costituzione
italiana:
- artt.1, 5, 114, 16, 120
- l’art.114 e gli altri enti territoriali
Territorio e sovranità
• Unione europea e creazione di uno “spazio
senza frontiere interne” (in margine alle
quattro libertà di circolazione delle persone,
delle merci, dei servizi, dei capitali)
• La globalizzazione dell’economia
• le modifiche delle circoscrizioni comunali,
provinciali o regionali (artt.132 e 133 Cost.)
C) il popolo
• Gruppo politico come gruppo a fini generali che risiede
entro un certo spazio
• Popolo ≠ popolazione (apolidi e stranieri)
• Popolo≠ nazione
Definizione:
Coloro che sono sottoposti in modo permanente, necessario e
generale ad un potere tendenzialmente non limitato (a
determinati fini o rapporti) ed esclusivo
Popolo dello Stato = cittadini
La cittadinanza
condizione per l’esercizio dei diritti connessi
alla titolarità della sovranità da parte del
popolo (es.: diritti politici) e fondamento
dei doveri costituzionali (es.: difesa della
Patria, dovere di contribuzione)
Di alcuni problemi
• A) la “cittadinanza europea” (dopo il Trattato di Lisbona):
- recepimento della Carta di Nizza
- lo “status” di cittadino europeo
(circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri; elettorato
attivo e passivo nelle elezioni comunali degli Stati membri in cui
risiedono;elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo; diritto
di petizione al Parlamento europeo; diritto di rivolgersi al
Mediatore;diritto di accesso ai documenti; diritto alla protezione
diplomatica o consolare )
• B) società multiculturali e diritti degli stranieri (art.10 Cost.)
La condizione giuridica dello
straniero nella Costituzione italiana
• I diritti di “tutti”: artt.2, 19, 21, 22, 24, 25,
32 e 34
• I diritti dei “cittadini”: artt.3, 16, 17, 18, 38,
ed artt.48-54
• La cd “cittadinanza sociale”
Alcune nozioni-base
• STATO-ORDINAMENTO
• STATO-COMUNITA’
• STATO-PERSONA
L’organizzazione dello Stato
• UFFICI
• ORGANI
Organi dello Stato
Individuali (es.: il P.d.R.)
Collegiali (es.: la Corte costituzionale)
Organi
Complessi (es.: il Consiglio dei ministri)
Organi dello Stato
Centrali (es.:Ministero)
• Organi
Periferici (es.: Prefettura)
Organi dello Stato
burocratici
•
Organi
rappresentativi
GLI ORGANI COSTITUZIONALI
•
•
•
•
In posizione di parità ed indipendenza
Elementi necessari dello Stato
Elementi indefettibili dello Stato
Il loro fondamento è in Costituzione
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l`ordinamento giuridico dello Stato : popolo, territorio, sovranità