Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici • Pluralità degli ordinamenti giuridici • Relatività dei valori giuridici Qualche esempio • Il velo a scuola è: - irrilevante per lo Stato italiano - vietato dallo Stato francese - doveroso per la religione islamica • Lo scioglimento del matrimonio è: - consentito nello Stato italiano - non consentito dalla Chiesa cattolica Come si risolve il conflitto ? • Per la scienza giuridica dommatica ciò che conta sono le valutazioni disposte dall’ordinamento dato. Problema: Quale ordinamento assumiamo come dato nell’individuazione delle norme del diritto pubblico italiano? Il diritto pubblico ed il criterio di riconoscimento delle norme applicabili • A) una domanda preliminare: che cos’è il diritto pubblico italiano? insieme delle norme che si applicano nei confronti del gruppo sociale organizzato che si trova nel territorio italiano (i cittadini italiani, ma non solo) e che trova il suo fondamento nella Carta costituzionale del 1948, la quale definisce i tratti essenziali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano segue • B) Quali sono le norme applicabili nei conflitti fra ordinamenti? quelle individuate dall’ordinamento giuridico dello Stato italiano sulla base della Carta costituzionale Le possibili relazioni fra un ordinamento ed altro ordinamento distinto • 1) l’ordinamento (statale) riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé) • Es.: - art.7 Cost. (Stato e Chiesa cattolica); - art.117 Cost. (Stato ed ordinamento comunitario); - Art. 10 Cost. (Stato ed ordinamento internazionale). segue • B) l’ordinamento (statale) riconosce l’altro ordinamento come soggetto di diritto (titolare di una sfera di autonomia) Es.: - il caso del partito politico, dotato di autonomia negoziale (art.49 Cost.) - Il caso di un’associazione sportiva (art. 18 Cost.) segue • C) l’ordinamento (statale) ignora il diverso ordinamento o confligge con esso Es.: - una convenzione tra consociati che non abbia la dignità di un contratto o di altro accordo negoziale ; - un ordinamento malavitoso (in margine: la questione della mafia) Tipologie di rapporti fra ordinamenti A) Derivazione principio di prevalenza (fra ordinamento “originario” ed ordinamento “derivato”: es. Stato e Regione) B) Coordinazione tecnica del “rinvio” (fra ordinamenti “originari”: es. gli Stati; art.10 Cost.) C) Opposizione (fra ordinamenti originari) Che cosa è lo Stato ? lo Stato come ordinamento giuridico - originario - territoriale - a fini generali Una prima definizione empirica • - Stato = gruppo sociale indipendente, a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno ad un centro di potere suo proprio che, mentre non dipende da alcun’altra autorità, si afferma – nell’ambito spaziale-temporale del gruppo – come superiore ad ogni altro potere. La “nascita” dello Stato moderno la parola e la cosa • Le origini storiche del concetto : il “Principe” di Machiavelli e la fortuna di un “nome” • Le caratteristiche “storiche” del concetto: a) concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un territorio determinato in capo ad una unica istanza (superamento dell’esperienza feudale); b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale. Gli elementi costitutivi dello Stato A) la sovranità B) il territorio C) il popolo A) la sovranità • le varie accezioni della sovranità: a) potere supremo di comando (preminenza del potere statale su ogni altro potere e sua originarietà) (accezione “interna”) b) Indipendenza dello Stato rispetto ad ogni altro Stato e sua “esclusività”(accezione “esterna”) Chi è il titolare ultimo della “sovranità”? • 1) la sovranità della persona giuridica statale ( lo “Stato” persona giuridica; l’esempio dello Statuto Albertino : la “sovranità indecisa”) • 2) la sovranità della nazione (all’indomani della Rivoluzione francese) La sovranità appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i poteri (la Nazione come entità collettiva) • 3) la sovranità popolare (sovranità come volontà “generale” del popolo sovrano) Da Rousseau Le nuove tendenze della sovranità (la crisi della nozione tradizionale della sovranità: la perdita della sua assolutezza • 1) sovranità popolare e sistema rappresentativo • 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide • 3) sovranità ed organizzazione internazionale ( e Unione europea) (artt.11 e 117 Cost.) Segue : 1) sovranità popolare e sistema rappresentativo • Le funzioni principali dello Stato, nelle quali si esprime la sovranità, sono affidate ad organi dello Stato (parlamento, governo, Presidente della Repubblica) cui sono preposti soggetti scelti, direttamente o indirettamente, dal popolo attraverso libere e periodiche elezioni. • Es.: diritto di voto (art.48 Cost.) Segue : 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide • Costituzione (modernamente intesa): Legge fondamentale, superiore a tutte le altre leggi, contenuta in un documento solenne contenente i principi-cardine dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale, nonché i grandi obiettivi perseguiti attraverso quei principi (quasi sempre all’esito di un processo rivoluzionario) (es.: la Costituzione americana; l’art.1 della Costituzione italiana) Il sistema dei limiti ed i principi previsti dalla Costituzione (garanzia delle minoranze e tutela dei diritti fondamentali):prevalgono sulla volontà di chi detiene il potere politico Segue: sovranità popolare e Costituzioni rigide Costituzione “rigida”: • È legge “superiore” che non può essere modificata da normali leggi (le leggi “ordinarie”). • Il rispetto di tali Costituzioni è quasi sempre garantito dall’opera di giudici. • La eventuale modifica di parti di tali Costituzioni può avvenire solo attraverso procedimenti particolarmente gravosi ed entro limiti stabiliti dalle stesse Costituzioni. Segue: 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide • L’esempio italiano: - art.1 Cost.: “(…) la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; - art.138 Cost.: procedimento di revisione costituzionale; - art.139 Cost. : (…) “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”; - Art.134 Cost.: competenze della Corte costituzionale Segue : 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide Dalla sovranità popolare alla sovranità della Costituzione? Segue: sovranità popolare ed organizzazione internazionale • La moltiplicazione dei limiti alla cd “sovranità esterna” degli Stati: - le organizzazioni internazionali e la garanzia della pace e della giustizia fra le nazioni (l’istituzione dell’ONU); - Le organizzazioni sovranazionali (in specie in relazione all’Unione europea : dal 1951 ad oggi) Segue: sovranità popolare ed organizzazioni internazionali : l’esempio italiano • l’art.11 Cost.: “l’Italia (…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; • l’art.117 Cost.: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali” Segue : sovranità popolare ed organizzazioni internazionali: l’integrazione europea • La cessione delle quote di sovranità all’Unione europea Governo della moneta Poteri normativi sovranità B) il territorio • Coessenzialità del territorio allo Stato • Territorio come criterio di delimitazione della competenza di ciascun ordinamento statale e quindi della sovranità dello stesso (terraferma, mare territoriale;piattaforma continentale) • I riferimenti al territorio nella Costituzione italiana: - artt.1, 5, 114, 16, 120 - l’art.114 e gli altri enti territoriali Territorio e sovranità • Unione europea e creazione di uno “spazio senza frontiere interne” (in margine alle quattro libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali) • La globalizzazione dell’economia • le modifiche delle circoscrizioni comunali, provinciali o regionali (artt.132 e 133 Cost.) C) il popolo • Gruppo politico come gruppo a fini generali che risiede entro un certo spazio • Popolo ≠ popolazione (apolidi e stranieri) • Popolo≠ nazione Definizione: Coloro che sono sottoposti in modo permanente, necessario e generale ad un potere tendenzialmente non limitato (a determinati fini o rapporti) ed esclusivo Popolo dello Stato = cittadini La cittadinanza condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo (es.: diritti politici) e fondamento dei doveri costituzionali (es.: difesa della Patria, dovere di contribuzione) Di alcuni problemi • A) la “cittadinanza europea” (dopo il Trattato di Lisbona): - recepimento della Carta di Nizza - lo “status” di cittadino europeo (circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri; elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali degli Stati membri in cui risiedono;elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo; diritto di petizione al Parlamento europeo; diritto di rivolgersi al Mediatore;diritto di accesso ai documenti; diritto alla protezione diplomatica o consolare ) • B) società multiculturali e diritti degli stranieri (art.10 Cost.) La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana • I diritti di “tutti”: artt.2, 19, 21, 22, 24, 25, 32 e 34 • I diritti dei “cittadini”: artt.3, 16, 17, 18, 38, ed artt.48-54 • La cd “cittadinanza sociale” Alcune nozioni-base • STATO-ORDINAMENTO • STATO-COMUNITA’ • STATO-PERSONA L’organizzazione dello Stato • UFFICI • ORGANI Organi dello Stato Individuali (es.: il P.d.R.) Collegiali (es.: la Corte costituzionale) Organi Complessi (es.: il Consiglio dei ministri) Organi dello Stato Centrali (es.:Ministero) • Organi Periferici (es.: Prefettura) Organi dello Stato burocratici • Organi rappresentativi GLI ORGANI COSTITUZIONALI • • • • In posizione di parità ed indipendenza Elementi necessari dello Stato Elementi indefettibili dello Stato Il loro fondamento è in Costituzione