Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM Soggiorno autorizzato Conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE, i cittadini dell'UE e dell'AELS1 beneficiano di un diritto di circolare e soggiornare in Svizzera purché siano adempite le condizioni previste dall'ALC2. Tale diritto di soggiorno è comprovato mediante il rilascio di un permesso di soggiorno nello Stato ospite. L'ALC riprende le categorie di permessi di soggiorno giusta il diritto comunitario. Entrato in vigore il 1° giugno 2002, l'ALC mira da un lato all'introduzione graduale della libera circolazione delle persone esercitanti attività lucrativa (dipendente o indipendente) e non (studenti, redditieri ecc.), e dall'altro alla liberalizzazione di determinati aspetti della prestazione transfrontaliera di servizi3. Per la Bulgaria e la Romania vigono fino al 1° giugno 2016 termini transitori specifici. SOGGIORNI IN VISTA DI ESERCITARE ATTIVITÀ LUCRATIVA A decorrere dal 1° giugno 2004 solo i soggiorni in vista di esercitare attività lucrativa superiori a tre mesi o 90 giorni effettivi per anno civile sottostanno all’obbligo del permesso. I permessi di soggiorno accordati alle persone esercitanti attività lucrativa non sono legati a un Cantone, a un datore di lavoro o a un'attività definita. Essi sono rilasciati su presentazione di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro e sono valevoli sull'insieme del territorio svizzero. La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del contratto di lavoro. Soggiorno non sottostante al permesso ma sottostante all’obbligo di notifica I lavoratori provenienti dall'UE/AELS assunti da un'impresa stabilita in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile non sottostanno all'obbligo del permesso. Idem per i lavoratori indipendenti stabiliti sul territorio dell'UE/AELS nonché per i lavoratori dipendenti distaccati da una ditta con sede in uno Stato dell'UE/AELS che desiderano effettuare una prestazione di servizi in Svizzera per un massimo di tre mesi o 90 giorni lavorativi effettivi. Queste persone sono tenute a notificarsi presso le competenti autorità del luogo di lavoro4. 1 L'accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione euro-pea di libero scambio contiene le medesime disposizioni dell'ALC. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare. 2 Vedi in merito il foglio informativo «Panoramica generale». 3 Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia. I cittadini di Cipro e Malta soggiacciono al medesimo regime applicabile ai cittadini dei vecchi Stati dell'UE. 4 In linea di principio la notifica è obbligatoria solo se l'attività è svolta per oltre otto giorni per anno civile. In caso di assunzione d'impiego e se la prestazione di servizio è svolta nei settori seguenti: - edilizia e genio civile - paesaggismo - ristorazione, albergheria, servizio di pulizia in azienda e presso privati - servizio di sorveglianza e di sicurezza - commercio ambulante - settore a luci rosse la notifica va effettuata sin dal primo giorno d'attività in Svizzera. I lavoratori distaccati e i lavoratori indipendenti devono notificarsi almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività. La notifica è fatta in linea sul sito Internet dell'UFM: https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do. Permessi di soggiorno di breve durata (libretto L UE/AELS) I lavoratori dipendenti che dispongono di un contratto di lavoro in Svizzera di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata la cui validità è limitata alla durata prevista per il contratto di lavoro. I prestatori indipendenti di servizi provenienti da Stati dell'UE/AELS nonché i lavoratori dipendenti distaccati che lavorano in Svizzera per una durata superiore a tre mesi o a 90 giorni effettivi per anno civile sottostanno all'obbligo del permesso. Quest'ultimo verrà rilasciato loro solo se sono soddisfatte le condizioni relative all'accesso al mercato del lavoro (controllo delle condizioni lavorative e salariali, qualifiche). Il permesso è imputato sui contingenti, a meno che l'attività non si limiti a una durata compresa fra tre e quattro mesi. Le autorità cantonali decidono liberamente in merito all'ammissione. Permesso di dimora (libretto B UE/AELS) Il permesso di dimora UE/AELS ha una validità di cinque anni. Presentando un certificato di assunzione o un attestato di lavoro (contratto di lavoro) di durata uguale o superiore a un anno o di durata indeterminata, il lavoratore salariato ottiene un permesso di dimora. Gli indipendenti che si stabiliscono in Svizzera hanno diritto a un permesso di dimora UE/AELS valido cinque anni purché producano la prova che esercitano un'attività indipendente. Permesso per frontalieri (libretto G UE/AELS) I frontalieri in possesso di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (contratto di lavoro) di durata superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi hanno diritto a un permesso per frontalieri la cui durata di validità corrisponde alla durata dell’impiego. Se l’impiego presso un'impresa in Svizzera si estende su una durata uguale o superiore a dodici mesi, il permesso è valido cinque anni. Il frontaliero può esercitare un'attività indipendente purché la sua impresa sia stabilita in Svizzera. La procedura è simile a quella applicabile agli indipendenti che si stabiliscono in Svizzera (vedi al titolo Permesso di dimora B UE/AELS). Permesso di domicilio (libretto C UE/AELS) Le condizioni per il rilascio di questo permesso non sono disciplinate dall'ALC. Esso è rilasciato ai cittadini dell'UE/AELS in virtù delle convenzioni di domicilio o di considerazioni di reciprocità, in linea di principio dopo cinque anni di dimora in Svizzera. Di durata indeterminata, il permesso va tuttavia rinnovato ogni cinque anni per fini di controllo. In linea di principio, i titolari del permesso di domicilio godono dei medesimi diritti riservati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda il mercato del lavoro (i titolari possono appellarsi alla libertà di commercio e d'industria). 2/3 SOGGIORNI SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA I soggiorni di una durata inferiore a tre mesi (turismo) non necessitano un permesso di soggiorno. Il cittadino dell'UE/AELS desidera risiedere durevolmente in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa beneficia di un diritto di soggiorno se dispone, per sé e per i familiari: o di risorse finanziarie sufficienti per coprire i propri bisogni (e quelli dei familiari); o di un'assicurazione contro malattie e infortuni che copra tutti i rischi. Permesso di dimora (libretto B UE/AELS) Se sono adempite le condizioni d'ammissione summenzionate, l'interessato ottiene un permesso di dimora di cinque anni valevole per l'insieme del territorio svizzero. Dopo due anni, lo Stato ospite può chiedere che il permesso di dimora sia nuovamente validato nella misura in cui il sussistere di mezzi finanziari sufficienti non può essere dato per scontato. Gli studenti e gli allievi devono altresì dimostrare di essere iscritti in uno stabilimento accettato dallo Stato per seguire una formazione a titolo principale. Hanno diritto a un permesso di dimora la cui durata è limitata a quella della formazione oppure a un anno se la formazione si estende su un periodo superiore a un anno (permesso rinnovabile di anno in anno). Le persone in cerca d'impiego non necessitano un permesso di dimora per un soggiorno inferiore a tre mesi in Svizzera. Se la ricerca di un impiego si protrae al di là di tale periodo (o se l'interessato beneficia dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione) lo straniero è tenuto a notificare il suo soggiorno presso le autorità competenti, le quali gli rilasceranno un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS valido tre mesi. Tale permesso è prorogabile per una durata massima di un anno se l'interessato è in grado di dimostrare gli sforzi consentiti nel cercare un impiego e se sussiste in merito una reale prospettiva d'assunzione. Le persone in cerca d'impiego non hanno accesso alle prestazioni dell'assistenza sociale. 3/3