Prot. LG/000619 Roma, 10 febbraio 2005 AGLI ASSOCIATI LORO SEDI Legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio) e successive modificazioni ed integrazioni – D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 – Libretti al portatore Cod.Attività ABI: LG 1115 Come già evidenziato nelle lettere circolari del 10 marzo 2004 (prot. LG 1155), e del 30 settembre (prot. LG 4561), l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 56/2004 ha sostituito il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 197/1991 (cd. legge antiriciclaggio) con la seguente disposizione: “Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005”. Il successivo comma 6 del medesimo articolo (che aggiunge il comma 6-bis all’art. 5 della legge antiriciclaggio) ha poi introdotto una specifica previsione, volta a sanzionare la violazione di detta disposizione da parte dei portatori dei libretti con saldo superiore a € 12.500,001. A tal riguardo, il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 314/04 (attualmente all’esame del Parlamento), nel quale si prevede che il termine di applicabilità delle sanzioni precedentemente richiamate è differito al 1° luglio 20052. In proposito, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato, con la lettera che si allega, che rimane fermo l’obbligo di regolarizzare i libretti al portatore con saldo superiore alla soglia dei 12.500 euro entro il 31 gennaio scorso, per cui, in caso di presentazione allo sportello, dopo tale data, dei titoli in parola con saldo superiore alla menzionata soglia, l’intermediario è comunque tenuto a segnalare al predetto Dicastero le generalità del portatore del libretto in questione. 1 “La violazione della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa dal 20 al 40 per cento del saldo.” 2 Dopo l’art. 6, aggiungere il seguente: ”Art. 6-bis. Proroga di termini in materia di sanzioni di cui al decreto legge n. 143 del 1991: Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6-bis, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005”. 00186 ROMA – PIAZZA DEL GESU’, 49 TEL. (06) 67.671 – TELEFAX 6767457 1/2 ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Segue lettera Oggetto: Legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio) e successive modificazioni ed integrazioni – D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 – Libretti al portatore Il Ministero dell’economia conferma altresì, nell’allegata lettera, che il saldo dei titoli in oggetto avente rilevanza ai fini degli adempimenti in parola è quello annotato sul titolo stesso (cfr., al riguardo, la lettera circolare del 18 luglio 1991 prot. LG 6351, nonché quanto riportato nell’articolo apparso su Il Sole24Ore del 20 gennaio scorso, a pag. 31, recante indicazioni dell’ABI in argomento). Il Ministero precisa altresì che, nel caso in cui il saldo diventi superiore ai 12.500 euro in ragione dell’accreditamento degli interessi al momento della presentazione del libretto allo sportello, l’intermediario non dovrà effettuare la segnalazione se il cliente provvederà alla contestuale regolarizzazione del titolo. E’ necessario, in tale caso, che la banca provveda a registrare l’importo relativo agli interessi, richiedendo al presentatore di adeguarsi al disposto legislativo attraverso il prelievo delle somme eccedenti il limite prescritto (negli stessi termini, cfr. la citata lettera circolare ABI del 18 luglio 1991). Nella medesima comunicazione, il Ministero ricorda infine che l’obbligo di regolarizzare il libretto potrà essere adempiuto estinguendo il libretto stesso ovvero riducendone il saldo al di sotto della soglia di legge (a conferma di quanto già sostenuto nella citata lettera circolare ABI del 30 settembre scorso). IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Zadra) Distinti saluti. Allegato FaM 2/2