Strumenti finanziari e creditizi - Dai bisogni alle soluzioni - Luciano Munari
STRUMENTI FINANZIARI E CREDITIZI
AGGIORNAMENTO
Lucia Poletti
Cap. 6 – I DEPOSITI BANCARI E POSTALI
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riferimento
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Quando si dice:
Il libretto al portatore può essere alimentato
esclusivamente da versamenti in contanti e
non può presentare un saldo superiore a
12.500 euro, secondo quanto previsto dalle
norme antiriciclaggio.
Il prospetto competenze e spese, infine,
riassume tutte le spese addebitate
dall’emittente al cliente, l’imposta di bollo
sul conto corrente e gli interessi a credito (o a
debito) del cliente, netti della relativa ritenuta
fiscale, attualmente del 27%.
Occorre tenere conto che:
In sintesi, questo significa che:
Al momento in cui si scrive, è in corso la redazione di un
decreto legislativo da parte del Ministero dell’Economia
che abbassa le soglie di utilizzo dei contanti allo scopo di
contrastare operazioni antiriciclaggio.
Il provvedimento prevede che il saldo dei libretti di
deposito bancari e postali al portatore debba essere non
superiore a 5.000 euro, pena il prelievo di una percentuale
del saldo a titolo di sanzione amministrativa.
Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto
Bersani), convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006,
modifica l’articolo 118 del decreto legislativo n. 485 del 1°
settembre 1993 (Testo Unico Bancario). Il nuovo testo
dell’articolo 118 è il seguente:
I libretti di deposito al portatore con un saldo eccedente i
5.000 euro dovranno essere ridotti a tale importo o estinti
entro la data prevista dal decreto. In caso contrario, su di
essi verrà addebitata una somma a titolo di sanzione
amministrativa che andrà a ridurre il saldo finale del
deposito.
Articolo 118
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato
motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341,
secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’,
con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente. La modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro
sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del
Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (ad
esempio delle spese addebitate per la gestione del conto
corrente e del tasso di interesse) devono essere
espressamente comunicate al cliente almeno trenta giorni
prima della loro entrata in vigore.
Il cliente, a sua volta, ha diritto di recedere entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, senza
sostenere spese aggiuntive.
Questo significa che il cliente può recedere dal contratto
a seguito di modifiche delle condizioni contrattuali
unilateralmente decise dall’intermediario, senza sostenere
le spese di chiusura conto previste in caso di interruzione
del rapporto contrattuale. Infatti, se previste dal contratto,
al cliente sono applicabili sia spese di chiusura periodica
del conto corrente, dovute trimestralmente,
semestralmente o annualmente (a seconda della
periodicità con cui la banca chiude contabilmente il conto
corrente e calcola gli interessi), sia spese di chiusura del
conto corrente dovute in caso di recesso dal contratto di
conto corrente.
Secondo il nuovo testo normativo, se il cliente recede dal
contratto a seguito della comunicazione di variazioni
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rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a
decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente
sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Al comma 2, la legge 248/2006 recita:
“In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha
sempre la facoltà di recedere dal contratto senza
penalità e senza spese di chiusura.”
delle condizioni, l’intermediario è tenuto ad applicare le
condizioni precedenti la modifica, quindi gli interessi al
tasso precedentemente previsto e le spese di tenuta conto,
invio comunicazioni e chiusura periodica eventualmente
previste dal contratto. Non applica però spese aggiuntive
specifiche per il fatto che il cliente sta chiudendo il
rapporto contrattuale con l’intermediario.
Al contrario, in caso di recesso in assenza di modifiche
unilaterali delle condizioni applicate dall’intermediario, il
cliente, oltre alle spese periodiche contrattualmente
previste, è tenuto a corrispondere anche un importo a
titolo di spese di chiusura del rapporto contrattuale,
sempre sulla base di quanto previsto dal contratto.
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