Libro Unico del Lavoro
Libro Unico del Lavoro
Con il D.L. 112 del 25/06/2008 nell’ordinamento italiano è
stato introdotto un nuovo adempimento di natura formale e
sostanziale nella gestione dei rapporti di lavoro: Libro Unico
del Lavoro.
Libro Unico del Lavoro
Le tappe..
Art.7 del DM 9.7.2008
Dal 18.8.2008
È in vigore il DM
9.7.2008
È stato abrogato
il libro matricola
Fino al periodo di
paga relativo a
dicembre 2008
In via transitoria:
Il libro paga (sezioni
paga e presenze)
Dal 16.2.2008
Dal periodo di paga di
gennaio 2009 i datori
di lavoro sono
obbligati alla tenuta
del libro unico
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
A quali compiti
assolve?
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` documentare a ciascun lavoratore «lo stato effettivo del proprio
rapporto di lavoro»
– .. al fine di comprovare al lavoratore il corretto adempimento degli
obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali, connessi al
rapporto di lavoro.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` documentare agli organi di vigilanza lo stato occupazionale e la
regolarità dei rapporti di lavoro nell’impresa.
– Il libro unico del lavoro fornisce agli organi di vigilanza la
«fotografia», o per meglio dire la «carta di identità», dell’azienda e
dei singoli rapporti di lavoro in essere presso la stessa. Le finalità di
contrasto al lavoro sommerso sono infatti soddisfatte dalla
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
(obbligatoria per via telematica dal 1° marzo 2008)
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` Il “Pacchetto Sacconi” contiene in materia di libri e documenti
obbligatori una riforma di portata storica che semplifica, in appena
due articoli di legge, quarant’anni di lacci regolatori.
` Il libro unico del lavoro riduce gli oneri amministrativi e gli
adempimenti formali nella gestione dei rapporti di lavoro.
?
Magari con un po’..di
tempo..
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` Sono state modificate al fine di unificare gli adempimenti nel solo
libro unico:
– La disciplina concernente la dichiarazione di assunzione da
consegnare al lavoratore, che precedentemente faceva riferimento ai
dati registrati sul libro matricola
– La previsione di legge che concerneva l’obbligo di tenuta sul luogo di
lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati ai CDL,
professionisti abilitati, nonché ai servizi o centri di assistenza fiscale
istituiti dalle rispettive associazioni di categorie
– La normativa che imponeva la tenuta di un apposito registro per
l’orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Fino il 25/06/2008 la normativa parlava di:
` Libro Paga
` Libro Matricola
` Con il D.L. 112/2008 a partire dal periodo di paga “Gennaio 2009”,
si parla di LIBRO UNICO DEL LAVORO (d’ora in avanti L.U.L)
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Cosa cambia?
` La funzione dei libri del lavoro
` La modalità di svolgimento delle ispezioni
` I tempi di compilazione delle scritture del lavoro
` In definitiva il rapporto stesso tra organo di vigilanza e datore di
lavoro (vd. nuova direttiva sulle ispezioni)
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` il Libro Unico del Lavoro riduce gli oneri amministrativi e gli
adempimenti formali nella gestione dei rapporti di lavoro
` oltre a essere unico, non deve essere più tenuto sul luogo di
lavoro
` può essere affidato in toto all'Associazione di Categoria o al
Consulente del Lavoro ovvero agli altri professionisti autorizzati
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` una volta affidato all'Associazione di Categoria o al Consulente del
Lavoro ovvero agli altri professionisti autorizzati, non c'è più
l'obbligo per il datore di lavoro di esibirlo agli organi di vigilanza:
l'obbligo sarà a carico del soggetto cui è stato affidato;
` unificazione delle registrazioni;
` semplificazione della frequenza delle scritturazioni obbligatorie: le
presenze vanno registrate entro il giorno 16 del mese successivo;
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` possibilità di esibire il libro unico agli organi di vigilanza a mezzo
fax o e-mail;
` in caso di attività mobili o itineranti (svolgimento delle prestazioni
lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa
giornata ovvero mobilità dei lavoratori sul territorio) il Libro Unico
potrà essere esibito agli organi di vigilanza successivamente e
comunque nei termini indicati nel “verbale di primo accesso
ispettivo”;
` dimezzamento dei termini di conservazione: da 10 anni a 5 anni.
– Il tempo di conservazione si dimezza (erano 10 anni) anche per gli
ultimi libri matricola e paga utilizzati
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Approfondiremo i vari punti più avanti..
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
UNICITA’ DEL LIBRO UNICO
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro (Circ. 20/2008) e
dall’INAIL (nota 10/9/2008), le disposizioni sul LUL obbligano il datore
di lavoro a istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza
di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di
più sedi di lavoro
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
UNICITA’ DEL LIBRO UNICO
L’unicità del libro del lavoro è un principio cardine della nuova
normativa, che sancisce l’obbligo di attribuire, in fase di stampa, a
ciascun foglio del libro “una numerazione sequenziale”.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Per dar modo agli “operatori del settore” di adeguarsi alla nuova
normativa è stato previsto un regime transitorio fino al periodo di
paga dicembre 2008.
Il periodo transitorio scade il 16/01/2009
Il L.U.L entra a regime!
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Il D.M. di attuazione del “Libro Unico del Lavoro”, individua l’INAIL
come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione, anche nel
caso dei datori di lavoro che provvedevano alla vidimazione presso
altri Istituti.
A tale riguardo....
Per poter procedere alla vidimazione tali soggetti,
dovranno effettuare un’apposita registrazione al fine di
essere acquisiti nella banca dati INAIL
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Nota INAIL 9/12/2008:
` La vidimazione verrà registrata in procedura Gestione Rapporto
Assicurativo, esclusivamente con riferimento al “Codice Cliente” e
non più con riferimento alla PAT
` La vidimazione sarà adottata esclusivamente con le modalità
proprie della stampa laser ovvero della vidimazione su fogli mobili
a ciclo continuo
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
L’art. 39, c.1 del D.L.112/2008, convertito nella legge n.133/2008,
sancisce che la generalità dei datori di lavoro privati sia assoggettata
agli obblighi di istituzione, tenuta, e compilazione del L.U.L
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
La nozione di “datore di lavoro”, secondo il vademecum ministeriale
del 5/12/2008 fa riferimento alle seguenti categorie:
` Datore italiano che opera in Italia;
` Datore italiano che opera all’estero con dipendenti italiani o in
distacco;
` Datore estero che opera con dipendenti in Italia;
` Datore estero che opera con dipendenti esteri in Italia con obbligo
contributivo.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Nell’ambito del settore privato, l’eccezione è rappresentata dai soli
datori di lavoro domestico, ai quali gli obblighi documentali non
sono richiesti per la particolarità del rapporto lavorativo
instaurato.
DETTAGLIO
Analizziamo le varie tipologie di datori
di lavoro.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Datori di lavoro
agricoli
` Il registro d’impresa agricolo è abrogato.
– I datori di lavoro agricoli che, con la previgente normativa, occupando
i lavoratori per un numero di giornate non superiori a 270 in un anno,
utilizzavano il registro d’impresa semplificato, sono esonerati dal
documentare le presenze nel libro unico. In questa ipotesi è
sufficiente l’elaborazione del solo cedolino paga.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Datori di lavoro settore
autotrasporto
` il libro unico del lavoro sostituisce il registro dell’orario di lavoro
dei lavoratori mobili
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Datori di lavoro settore
marittimo
` ad eccezione del personale esclusivamente amministrativo per i
quali è prevista la tenuta del LUL, i datori di lavoro del settore
marittimo sono esclusi alla tenuta del LUL in quanto continuano ad
utilizzare gli stati di paga individuali
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Datori di lavoro privati senza
particolarità
` sono assoggettati alle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro:
co.co.co (con o senza progetto), associati in partecipazione con
apporto lavorativo, i lavoratori subordinati, ed i collaboratori
occasionali
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Nell’ambito delle risposte ai quesiti la Fondazione Studi ha affermato che
, nei casi appena considerati, l’iscrizione nel libro unico è obbligatoria a
prescindere dal fatto che i lavoratori siano o meno, soggetti
all’assicurazione INAIL.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` I lavoratori subordinati devono essere iscritti nel libro unico
indipendentemente dall’effettiva percezione della retribuzione
Ciò è confermato dal vademecum ministeriale del 5/12, in quanto con
riferimento ai lavoratori assunti a fine mese (cioè non ricevono alcuna
retribuzione) è necessario inserire l’annotazione anagrafica relativa al
lavoratore neoassunto.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` Per i collaboratori coordinati e continuativi e associati in
partecipazione l’obbligo di registrazione sussiste, solo nel mese in
cui gli stessi percepiscono compensi o rimborsi spese
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Pertanto gli amministratori ed i sindaci non debbono essere registrati
nel libro unico qualora:
` Non percepiscano alcun compenso per l’opera svolta
` Il compenso percepito in relazione alla carica rivestita non è
fiscalmente qualificabile come reddito da collaborazione
assimilato al lavoro dipendente, bensì come reddito autonomo di
natura professionale.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Lavoratori a domicilio
Per quanto riguarda il lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve
registrare nel Libro Unico del Lavoro, con riguardo a ciascun
lavorante a domicilio, i seguenti dati:
`
`
`
`
date e ore di consegna del lavoro
date e ore di riconsegna del lavoro
descrizione del lavoro eseguito
specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
La Circolare del Ministero del Lavoro 20/2008 prevede che i dati
riguardanti il lavoro a domicilio possono essere esposti sul Libro
Unico "anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento
all'abrogato libretto personale di controllo", restando, tuttavia, ferma
l'unicità documentale del Libro stesso, data dalla sequenzialità
numerica dei fogli che lo compongono.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Lavoratori intermittenti
Circolare 20/2008:
` Nei casi in cui il lavoratore non svolga la propria prestazione
lavorativa, la registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire
in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente,
per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l’attività
lavorativa o a percepire compensi e somme, nonché al termine del
rapporto.
` ....
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
...
` In caso di lavoro a chiamata con obbligo di risposta, le
scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre
obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la
sola indennità di disponibilità.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Lavoratori somministrati:
Circolare 20/2008:
I somministrati e distaccati devono essere iscritti sia nel libro unico
dell’Agenzia per il Lavoro dalla quale sono stati assunti, sia
dall’azienda utilizzatrice.
` l’utilizzatore può annotare i soli dati identificativi del lavoratore
` il somministratore deve procedere alle annotazioni integrali anche
con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Non sono più oggetto di registrazione:
1. le prestazioni lavorative e i dati riguardanti i collaboratori e
coadiuvanti delle imprese familiari,
2. i coadiuvanti delle imprese commerciali,
3. i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma
societaria
4. Tirocinanti e stagisti
5. Soci di cooperative in assenza di rapporto di lavoro dipendente,
collaborazione, ecc..
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Riassumendo:
Ambito di applicazione
soggettivo del libro unico
Per quanto riguarda i
lavoratori
Devono essere iscritti nel libro
unico
•Lavoratori subordinati
•Collaboratori coordinati e
continuativi cono o senza
progetto
•Collaboratori occasionali
•Associati in partecipazione
con apporto lavorativo
anche misto.
Non devono essere iscritti nel
libro unico
•Lavoratori domestici
•I soci lavoratori di ogni tipo di società
(anche artigiane)
•I collaboratori e i coadiuvanti di
imprese familiari
•I coadiuvanti/coadiutori di imprese
commerciali e artigiane
•Coloro che svolgono l’attività in forma
autonoma
•Titolari di borse di studio, stagisti e
tirocinanti
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Riassumendo:
Gli amministratori ed i sindaci
di società
Devono essere iscritti nel libro
unico se
Non devono essere iscritti nel
libro unico se:
•Percepiscono un compenso
•E detto compenso sia fiscalmente
qualificabile come reddito di collaborazione
assimilato al lavoro dipendente
In tali casi la società deve:
•Non percepiscono alcun compenso
•Il compenso percepito è attratto nella
sfera dei redditi di lavoro autonomo
professionale
•Istituire il libro unico anche nel caso in
cui non abbia altri collaboratori, ne’
dipendenti, ne’ associati in
partecipazione
Registrare gli amministratori ed i sindaci sul libro
unico soltanto con riferimento al mese in cui
avviene:
•La percezione di compensi o rimborsi spese
•L’effettuazione di conguaglio
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Riassumendo:
Ambito di applicazione
soggettivo del libro unico
Per quanto riguarda i
datori di lavoro
Sono obbligati all’istituzione
del libro unico
•In generale i datori di lavoro
privati di qualsiasi settore
Non sono obbligati
all’istituzione del libro unico
•I datori di lavoro domestici
•Le pubbliche amministrazioni
•Le società di qualunque tipo in caso di
apporto di lavoro dei soli soci
•Le imprese familiari per il lavoro dei
parenti ed affini
•Le imprese individuali ed artigiane, che
si avvalgono esclusivamente del lavoro
del titolare e di eventuali familiari
coadiuvanti
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Decorrenza:
secondo il vademecum ministeriale il LUL va istituito «prima
della messa in uso», quindi non all’atto dell’immissione al lavoro del
lavoratore soggetto a registrazione obbligatoria, ma entro il termine
previsto per la prima registrazione e cioè entro il 16 del
mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa del primo
lavoratore, in ogni caso il primo obbligo di istituzione del libro unico si
verifica entro il 16 febbraio 2009.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Modalità di tenuta:
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` secondo le previsioni dell’art. 1, c. 1, del D.M. 9/7/2008, il LUL
deve essere tenuto e conservato esclusivamente attraverso
l’utilizzazione di uno dei sistemi tassativamente previsti.
Quali sono i sistemi
previsti?
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima
della messa in uso presso l‘INAIL;
` stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell‘INAIL,
alla stampa e generazione della numerazione automatica;
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca
documento informatico, garantendo oltre la consultabilità, in ogni
momento, anche la inalterabilità e l'integrità dei dati, nonché la
sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite.
Tale sistema è sottratto ad obblighi di vidimazione e autorizzazione, è
sufficiente una mera comunicazione scritta alla D.P.L. competente per
territorio, prima della messa in uso, con indicazione delle caratteristiche
tecniche del sistema adottato.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Per tale sistema di tenuta del LUL è prevista un’autorizzazione
preventiva, da parte dell’INAIL alla stampa e generazione della
numerazione automatica, simile a quella già in uso per la stampa
laser del libro paga.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Stampa laser:
Poiché i dati contenuti nel LUL determinano la configurazione di un
tracciato diverso da quello del preesistente libro paga, anche gli
utenti già autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser del libro
paga avrebbero dovuto richiedere una nuova autorizzazione
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Per agevolare gli utenti,con il vademecum del 5/12 e la nota INAIL
9/12 è stato introdotto un nuovo sistema in base al quale:
` È attribuita alle software house la possibilità di richiedere,
esclusivamente in via telematica, un’autorizzazione preventiva sui
vari tracciati del libro unico dalle stesse elaborati e posti in uso
` Sarà costituito un archivio informatico delle autorizzazioni rilasciate
con riguardo ai tracciati prodotti dalle software house
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Pertanto si è stabilito che:
` Gli utenti già autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser
che utilizzino i tracciati “preautorizzati” delle software house, non
devono richiedere una nuova autorizzazione, ne’ fare alcuna
comunicazione all’istituto.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` Gli utenti che richiedano per la prima volta l’autorizzazione alla
vidimazione in fase di stampa laser e che utilizzino uno dei
tracciati “preautorizzati” possono limitarsi ad inviare una
comunicazione in tal senso ad una delle sedi INAIL, indicando il
nome e il codice di riconoscimento e gli estremi dell’autorizzazione
centralizzata rilasciata dall’Istituto
Libro Unico del Lavoro
` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` Gli utenti che non utilizzino tracciati “preautorizzati” devono recarsi
presso le sedi INAIL per ottenere l’autorizzazione, anche qualora
siano già in possesso dell’autorizzazione alla vidimazione in fase
di stampa laser del libro paga; ciò in quanto, come si è detto, il
tracciato del libro unico è diverso da quello del “vecchio” libro paga
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Con riguardo all’autorizzazione dei layout del libro unico, si è
precisato che:
` gli estremi (numero e data) dell’autorizzazione preventiva rilasciata
alle software house in ordine ai layout del libro unico dovranno
essere riportati sui singoli fogli;
` in caso di layout unitario (dati retributivi e dati relativi alle presenze
su uno stesso foglio), verrà rilasciato un solo numero di
autorizzazione; in caso di layout sezionale (dati retributivi e dati
relativi alle presenze su fogli distinti), verrà rilasciato un numero di
autorizzazione per ciascun tracciato
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Le istruzioni diramate dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL
hanno, inoltre, stabilito il termine del 30.1.2009 per il rilascio, da parte
delle Sedi territoriali dell’INAIL, delle autorizzazioni richieste dai
soggetti (singoli datori di lavoro, consulenti del lavoro, professionisti e
altri soggetti abilitati) che intendano utilizzare tracciati del libro unico
diversi da quelli “preautorizzati” dalla Direzione Centrale Rischi
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Tali soggetti, devono presentare ad una qualsiasi Sede dell’Istituto
un’iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di
stampa laser del libro unico del lavoro, utilizzando l’apposito modulo
(sostitutivo della modulistica attualmente in uso) ed allegando allo
stesso il tracciato del libro unico non “preautorizzato” che intendano
adottare.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Tali soggetti devono rispettare, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione, le seguenti condizioni:
` la stampa del tracciato deve essere conforme al fac-simile
autorizzato;
` il programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di
stampa di ogni foglio;
` su ogni foglio devono essere riportati il numero progressivo della
pagina, il numero di autorizzazione attribuito, la data di
autorizzazione e il codice della Sede INAIL che ha rilasciato
l’autorizzazione
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Indipendentemente dal sistema di tenuta adottato, è obbligatorio:
1. attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a
ciascun foglio che compone il Libro Unico del Lavoro;
2. conservare eventuali fogli deteriorati o annullati;
3. istituire un documento unitario. Il Libro Unico del Lavoro dovrà
essere, quindi, unitario, quanto a vidimazione, numerazione,
registrazioni, tenuta e conservazione.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
A partire dal 18 agosto 2008, sono abrogati gli obblighi di
predisposizione e consegna dei prospetti riepilogativi dei cedolini
paga previsti dal D.M. del 30/10/2002.
Tale possibilità resta ferma ad uso interno.
Non è consentita la tenuta in forma manuale del LUL
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Ad eccezione della registrazione su supporto magnetico, le prime
due modalità menzionate dal regolamento di attuazione del libro
unico «si adattano perfettamente alle consuetudini attualmente in
uso».
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
` La semplificazione della gestione documentale del libro, peraltro,
consente il riepilogo, anche attraverso appositi elenchi mensili, dei
dati registrati sul libro unico del lavoro, come previsto dal D.M. 9
luglio 2008.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Contenuto delle registrazioni:
Art.39 co. 1 e 2 del DL
112/2008
Dati da iscrivere nel libro
unico del lavoro
Dati anagrafici:
•Qualifica e livello
•Retribuzione di base
•Anzianità di servizio
•Posizione assicurativa e
previdenziale
Dati retributivi:
•Le somme erogate a titolo di premio e
straordinario
•Rimborsi spese
•Trattenute e detrazioni fiscali
•Prestazioni ricevute da enti
previdenziali
•I dati relativi agli ANF
Dati relativi alle presenze
Libro Unico del Lavoro
` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Il Libro Unico del Lavoro, costituisce l’unione del prospetto paga
(contenente i dati anagrafici e di quelli retribuitivi) e della sezione
presenze.
Per tale motivo il LUL si concretizza in una particolare modalità di
stampa delle informazioni precedentemente descritte.
Libro Unico del Lavoro
` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Funzioni | Riassunto normativo | Modalità di tenuta | Composizione
Come indicato nella circolare ministeriale n. 20/2008, è ritenuta,
comunque corretta, all'interno del Libro Unico del Lavoro
regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del
calendario delle presenze, mantenendo una numerazione
sequenziale.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:..| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Dati anagrafici da registrare:
1. Nome e cognome
2. Codice fiscale
3. Qualifica e livello (ove ricorrano)
4. Retribuzione base
5. Anzianità di servizio ( per anzianità convenzionali specifica
annotazione a dicembre e a fine rapporto)
6. Posizione assicurativa e previdenziale
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:..| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Chiarimenti anzianità di servizio:
Nel vademecum ministeriale viene chiarito che il concetto di anzianità
di servizio è espresso, di norma, con l’indicazione della data di
assunzione e della data di cessazione del rapporto di lavoro,
unitamente al numero degli scatti di anzianità previsti dal CCNL
durante il rapporto.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Qualora, tuttavia, si verifichino situazioni particolari relative
all’azienda o al lavoratore (ad esempio, l’effettuazione di operazioni
societarie) che impediscano di ricavare l’informazione relativa
all’anzianità di servizio dalle indicazioni sopra riportate, sarà
necessario procedere alla specifica annotazione dell’anzianità
complessiva reale del lavoratore, in forma libera, nel libro unico
relativo al mese di dicembre di ogni anno, nonché in quello di fine
rapporto.
Libro Unico del Lavoro
` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Dati retributivi da registrare:
1. Dazioni in denaro
2. Dazioni in natura (anche se non rilevanti fiscalmente e/o dal punto
di vista contributivo)
3. Rimborsi spese (esclusi i documenti intestati alle aziende)
4. Trattenute a qualunque titolo
5. Detrazioni fiscali
6. Dati anf
7. Prestazioni previdenziali
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Per quanto riguarda premi e straordinari:
Le somme relative a premi e straordinari, devono essere indicate
specificatamente, evidenziandole separatamente in forma descrittiva.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Calendario presenze:
1. Ore giornaliere effettuate (lavoratori subordinati)
2. Ore straordinarie (lavoratori subordinati)
3. Assenze, ferie, riposi..
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Calendario presenze:
` Se il lavoratore è retribuito in misura fissa è sufficiente indicare la
presenza (P), fermo restando il dettaglio delle assenze
` Per i collaboratori ed associati in partecipazione si registrano solo
le assenze rilevanti dal punto di vista previdenziale e contrattuale
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Retribuzione sfasata:
L’art 1. del D.M. del 9/7/2008 garantisce ai datori di lavoro che
retribuiscono in base al calendario sfasato, che: «la registrazione dei
dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non
superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa
annotazione sul L.U.L».
Il Vademencum ministeriale del 5/12/2008 ha esteso il concetto di
differimento anche alla rilevazione delle presenze.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Presupposto per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni e
delle presenze con un differimento non superiore ad un mese,
consiste nella indicazione puntuale di tale circostanza nel LUL.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
` Il termine di registrazione del Libro Unico entro il giorno 16 del
mese successivo consente di effettuare in due diversi momenti la
registrazione sul Libro Unico dei cedolini e delle presenze;
` la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore può non
contenere il foglio presenze e quindi il contenuto del Libro Unico
dell'azienda può essere diverso dal cedolino consegnato al
lavoratore.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
` La “retribuzione sfasata” comporta l’obbligo di registrare i dati
retributivi variabili entro il giorno 16 del secondo mese successivo
a quello di riferimento. Ad esempio, i dati retributivi variabili di
gennaio 2009 dovranno essere registrati nel libro unico entro il 16
marzo 2009;
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
` l’annotazione del differimento dei dati retributivi in oggetto può
essere fatta anche una sola volta nel libro unico del mese, purché
non a mano. È necessario che ogni annotazione relativa agli
aspetti del differimento sia resa con la massima precisione ed
analiticità, in funzione della piena intelligibilità del libro unico e dei
suoi contenuti;
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
` oggetto di elaborazione differita, oltre ai dati retributivi variabili in
passato individuati dall’INPS, tutti i dati in generale “che non
attengano alla normale retribuzione individuata sulla base
dell’orario normale o nominale di lavoro di ciascun dipendente, e
che quindi necessitino di una rilevazione di calendario (come ad
es. le assenze – retribuite o meno – o lo straordinario) ovvero
procedurale (ad es. i rimborsi spese o le dazioni in natura)”;
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
` in funzione dell’organizzazione aziendale, il sistema del
“calendario sfasato” può essere utilizzato anche solo per una parte
dei lavoratori, purché vi sia una “chiara annotazione sul Libro
Unico dei soggetti differiti”
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Per quanto riguarda, più specificamente, gli obblighi di registrazione, il
Ministero risulta, invece, distinguere tra “differimento totale” e
“differimento parziale” dei dati retributivi variabili.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Differimento totale:
` Con riferimento al caso in cui la retribuzione di un determinato
mese sia definita sulla base delle variabili intervenute nel corso di
tutto il mese precedente a quello di elaborazione della retribuzione
medesima, il Ministero del Lavoro, nel vademecum, ha ammesso
che “i dati del calendario delle presenze possano essere registrati
unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si
riferiscono”, purché vi sia una specifica annotazione in tal senso
sul libro unico per ciascuno dei lavoratori interessati
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Differimento parziale:
` Si tratta dei casi in cui un’azienda, che corrisponda le retribuzioni
prima della fine del mese, elabora le medesime,per una parte,
sulla base delle presenze effettive del mese fino al momento della
rilevazione (ad esempio, il giorno 23 del mese corrente) e, per
l’altra, ossia per gli ultimi giorni del mese, presumendo la presenza
del lavoratore e tenendo conto delle variabili intervenute nel mese
precedente nel periodo tra il giorno 24 e il giorno 31.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
In base al vademecum del 5/12/2008:
` possono essere registrati sul libro unico entro il giorno 16 del
secondo mese successivo a quello di riferimento i soli dati
retributivi variabili relativi agli ultimi giorni del mese di riferimento,
con annotazione specifica in ordine al suddetto differimento
parziale;
` resta fermo l’obbligo di annotare sul libro unico il calendario delle
presenze del mese di riferimento entro il 16 del mese successivo;
in pratica, come si è detto, non è possibile in tali casi differire la
registrazione del calendario delle presenze
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Dal punto di vista pratico, le soluzioni possibili di esposizione dei dati
sono:
1. I dati delle retribuzioni e delle presenze possono essere
contenute nello stesso foglio;
2. I dati delle retribuzioni e delle presenze possono essere contenuti
in due fogli separati (in un primo foglio il prospetto paga e in un
secondo foglio la sezione presenze). In questo caso è possibile
che venga stampato prima l’insieme dei prospetti retributivi e a
seguire l’insieme delle presenze;
3. I dati retributivi sono stampati in successione e a seguire vengono
stampate le presenze, aggregando più dipendenti in uno stesso
foglio alla stregua dei formulari cartacei attualmente in
commercio.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO:...| Modalità di tenuta | Composizione |Oggetto di registrazione |
Il Libro Unico può essere composto contemporaneamente da più
tracciati rappresentati dai diversi layout del cedolino.
In data 15/01/2009 SISTEMI ha ottenuto l’autorizzazione preventiva per
tutti i formati standard di JOB creati per la stampa del Libro Unico del
Lavoro.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Modalità di tenuta:
1. Sequenza libera
2. Possibile la coesistenza fra più tracciati
3. Possibili più sezioni con riferimento a sedi diverse e a diverse
categorie di lavoratori
4. Possibile distinguere sezione retribuzione e sezione presenze se
l’elaborazione è affidata ad un professionista.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Numerazione unitaria del Libro Unico:
I CDL, i professionisti abilitati e le associazioni di categoria possono
essere autorizzati dall’INAIL ad adottare un sistema di numerazione
unitaria del Libro Unico per tutti i datori di lavoro assistiti. A tal fine
devono, preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore
di lavoro assistito, la quale potrà risultare anche dalle lettere
d’incarico o altro documento similare.
La nuova numerazione unitaria nazionale deve essere stampata sul
LUL, oltre agli estremi di autorizzazione del layout.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Il vademecum del Ministero del Lavoro esclude dal novero dei
possibili titolari di un’autorizzazione alla numerazione unitaria i centri
di elaborazione dati (c.d. CED), ex art. 1 co. 5 della L. 12/79.
Secondo quanto evidenziato dal Ministero, detti centri possono
unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa del libro unico
(dati retributivi e presenze), utilizzando l’autorizzazione alla
numerazione Unica rilasciata al professionista o ai professionisti che
li assistono, previa comunicazione alla DPL e al Consiglio provinciale
dell’ordine di appartenenza.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Soltanto il professionista, in altri termini, può essere titolare
dell’autorizzazione alla numerazione unitaria utilizzata dal CED sotto la sua
assistenza.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Il DM attuativo del libro unico del lavoro prevede che la gestione della
numerazione unitaria avvenga esclusivamente per via telematica.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
La nuova procedura telematica unificata deve essere utilizzata:
` dai soggetti già autorizzati alla numerazione unitaria del
preesistente libro paga che non abbiano già provveduto a
comunicare all’INAIL l’elenco dei datori di lavoro assistiti
` …
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` dai soggetti che intendano avvalersi per la prima volta di un
sistema di numerazione unitaria, per i quali è previsto l’obbligo di:
– preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro
assistito, la quale può risultare anche dalla lettera di incarico o
documento equivalente,
– presentare all’INAIL, in via telematica (previo accesso all’area “Punto
“Cliente” sul sito Internet www.INAIL.it), la richiesta di autorizzazione
alla numerazione unitaria del libro unico, corredata da un elenco dei
predetti datori di lavoro
` …
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` a regime, da tutti i soggetti autorizzati alla numerazione unitaria, al
fine di comunicare all’Istituto assicuratore (previo accesso all’area
“Punto “Cliente” sul sito Internet www.INAIL.it), entro 30 giorni
dall’evento:
– la formalizzazione dell’incarico da parte di un nuovo datore di lavoro;
– la cessazione di uno degli incarichi di assistenza già oggetto di
comunicazione.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Precisazioni sulla numerazione unica,una volta ottenuta
l’autorizzazione:
` gli estremi (numero e data) della nuova autorizzazione nazionale
alla numerazione unitaria devono essere riportati su ciascun foglio
del libro unico,
` nel nuovo quadro normativo, i soggetti titolari di tale autorizzazione
non sono più obbligati a comunicare mensilmente al cliente e
annualmente all’INAIL i numeri utilizzati, né a tenere alcuna
registrazione interna di detti numeri.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Luogo di tenuta:
` La sede legale del datore di lavoro
` Lo studio dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti
abilitati
` La sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa.
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Il datore di lavoro non è più tenuto a tenere copie del libro unico.
In particolare non è più obbligatorio tenere il libro presso il luogo in cui
si esegue l’attività lavorativa, ne’ di tenere sul luogo di lavoro una copia
dei documenti tenuti e conservati presso gli studi professionali.
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Non è inoltre più necessario per le aziende con più sedi di lavoro, di
richiedere un’apposita autorizzazione all’accentramento alla DPL
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Secondo quanto specificato nel vademecum del 5.12.2008, a
seguito della riforma operata dal DL 112/2008, “l’accentramento
retributivo rappresenta l’ordinaria modalità di tenuta del Libro Unico,
che non deve essere conservato sul luogo di lavoro”.
Pertanto:
` le aziende che operano stabilmente su più realtà territoriali distinte
non dovranno più inoltrare alcuna richiesta di autorizzazione
all’accentramento alle Direzioni provinciali del Lavoro;
` anche per le aziende “multi localizzate”, il luogo di tenuta del libro
unico sarà rappresentato da “una delle sedi alternativamente
previste dal DM 9 luglio 2008
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Con specifico riferimento al luogo in cui deve essere tenuto il libro
unico nelle ipotesi in cui non ne venga affidata la tenuta ad un
soggetto esterno abilitato, il vademecum del 5.12.2008 ha chiarito
che, in tali ipotesi, il datore di lavoro potrebbe scegliere di tenere il
libro unico “anche presso una sede diversa dalla sede legale”.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul LUL:
Sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti
documentali connessi alla gestione del rapporto di lavoro, l’art. 39 co.
5 del DL 112/2008 prevede che la consegna al lavoratore, da parte
del datore di lavoro, di copia delle scritturazioni effettuate nel libro
unico del lavoro faccia venire meno l’obbligo di consegnare al
lavoratore medesimo il prospetto paga (o busta paga o cedolino).
In altri termini, si prevede che, con la consegna al lavoratore di copia
delle scritturazioni riportate sul libro unico, il datore di lavoro assolva
all’obbligo previsto dalla L. 5.1.53 n. 4
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` Il Ministero del Lavoro, nella circ. 20/2008, ha precisato che
l’adempimento di cui all’oggetto può considerarsi assolto anche
nel caso in cui la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore
non comprenda i dati relativi al calendario delle presenze
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` Nel vademecum del 5.12.2008, il Ministero ha ulteriormente
chiarito che, sebbene lo “spirito” di semplificazione sotteso a tutta
la riforma porti a concepire un documento identico, non vi è alcun
obbligo di “coincidenza fisica” tra il prospetto paga da consegnare
al lavoratore ai sensi della L. 4/53 e il libro unico del lavoro
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` Il prospetto paga, pertanto, può essere realizzato in momenti
differenti rispetto al libro unico e con qualsiasi modalità, purché nel
pieno rispetto delle condizioni di cui alla predetta L. 4/53. È,
inoltre, ovviamente necessario – aggiunge il Ministero – che i dati
retributivi, previdenziali e fiscali relativi al medesimo periodo di
riferimento, contenuti nei due documenti, coincidano
Rimanendo in tema di semplificazione..
Libro Unico del Lavoro
` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Tenuta del LUL da parte di più soggetti:
` Altra semplificazione introdotta dal documento ministeriale del
5.12.2008, per andare incontro alle esigenze organizzative delle
aziende, è rappresentata dall’affermazione della possibilità che,
qualora risulti necessario ai fini della gestione di diverse sedi di
lavoro o di diverse categorie di lavoratori, il libro unico del lavoro
“sia tenuto da più di un soggetto”.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Analogamente a quanto si è affermato con riguardo all’ipotesi di
gestione separata, da parte di più soggetti,della parte del libro unico
recante i dati retributivi e di quella concernente le presenze, la
tenuta dell’“intero” libro unico (parte retributiva e parte relativa alle
presenze) di uno stesso datore di lavoro da parte di più soggetti
viene ammessa a condizione che:
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` ciascuno dei due o più soggetti sia stato autorizzato
separatamente alla tenuta del libro unico;
` il supporto di fornitura all’autorità di vigilanza sia, per tutti i soggetti
tenutari, cartaceo o magnetico,indipendentemente dalle modalità
organizzative e dal software utilizzati da ciascuno;
` il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le Direzioni
provinciali del Lavoro nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la
tenuta separata del libro unico, con indicazione dei vari soggetti
tenutari;
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
` la suddivisione delle incombenze rispetti una logica precisa,
identificata nella comunicazione di cui sopra (i criteri di
suddivisione previsti sono quello “per sedi” o quello “per categorie
di lavoratori”);
` siano rispettate da ciascun soggetto le modalità di tenuta e di
compilazione del libro unico previste dalla legge.
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` LIBRO UNICO DEL LAVORO: Composizione | Oggetto di registrazione | Operatività
Pur mantenendo fermo il
principio di “unicità” del libro
unico del lavoro, il Ministero
del Lavoro ha ritenuto
possibile:
La rilevazione delle presenze
in sede aziendale con
qualsiasi mezzo cartaceo o
elettronico e
Il conseguente trasferimento
dei dati nel calendario delle
presenze da parte del
soggetto esterno abilitato,
cui sia affidata la “tenuta
completa” del libro unico nel
rispetto del DM 9.7.2008
La gestione separata dei dati
retributivi e dei dati relativi
alle presenze da parte di due
o più soggetti, ciascuno dei
quali tenuto al rispetto:
•Delle modalità di tenuta del
libro unico ex DM 9.7.2008
•Delle altre condizioni
stabilite dal vademecum del
5.12.2008
...
...dobbiamo ancora parlare di qualcosa....
Obblighi e regime sanzionatorio
Obblighi e regime sanzionatorio
Modalità di esibizione:
L’obbligo di esibizione del libro unico del lavoro agli organi di
vigilanza in caso di accesso ispettivo grava, a seconda dei casi, sul
datore di lavoro, sul consulente del lavoro o su uno degli altri
professionisti abilitati ovvero sul servizio o centro di assistenza delle
associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre
piccole imprese, anche in forma cooperativa
Obblighi e regime sanzionatorio
Per quanto riguarda i datori di lavoro:
Il datore di lavoro che detenga direttamente il libro unico deve esibire
lo stesso agli organi di vigilanza:
` tempestivamente (cioè prima che l’ispettore proceda alla
redazione del c.d. “verbale di primo accesso ispettivo”), nel luogo
in cui si esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica,
quando trattasi di sede stabile di lavoro;
` entro il termine assegnato nella richiesta di esibizione
espressamente formulata dagli ispettori nell’apposito “verbale di
primo accesso ispettivo”, in caso di attività mobili o itineranti,
caratterizzate dallo svolgimento delle prestazioni lavorative presso
più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata o dalla
mobilità dei lavoratori sul territorio.
Obblighi e regime sanzionatorio
Per quanto riguarda i Consulenti del Lavoro ed altri professionisti:
I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi
e i centri di assistenza delle associazioni di categoria, devono esibire
il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre 15 giorni dalla
richiesta espressamente formulata nel “verbale di primo accesso
ispettivo” dagli organi di vigilanza, salvo giustificato motivo ostativo
(art. 3 co. 3 del DM 9.7.2008).
Obblighi e regime sanzionatorio
Ricordiamo che:
il “verbale di primo accesso ispettivo” viene rilasciato al datore di
lavoro nella persona fisicamente presente al momento dell’ispezione,
ma che la piena responsabilità in ordine all’esibizione del libro unico,
anche sotto il profilo sanzionatorio, ricade sul soggetto esterno cui ne
sia stata affidata la tenuta.
Obblighi e regime sanzionatorio
Il Vademecum 5.12.2008 stabilisce che:
` dovrà essere cura del datore di lavoro, espressamente diffidato a
ciò, avvisare il consulente, il professionista o il servizio o centro di
assistenza dell’associazione di categoria, che detenga il libro unico
presso di sé, dell’ordine di esibizione impartito dagli ispettori,
` nessuna sanzione per omessa esibizione potrà essere irrogata nei
confronti di detti soggetti, nei casi in cui gli stessi non siano stati
informati della richiesta ispettiva o non risultino gli effettivi affidatari
del libro unico del datore di lavoro ispezionato.
Obblighi e regime sanzionatorio
Obbligo di esibizione dei riepiloghi mensili:
il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi
mensili relativi ai 5 anni che precedono l’inizio dell’accertamento,
avendo, però, cura di verificare, caso per caso, “la materiale
possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi” da parte del
datore di lavoro, del consulente del lavoro o del professionista
abilitato ovvero del servizio o centro di assistenza dell’associazione di
categoria
Obblighi e regime sanzionatorio
` La forma dell’elaborazione degli elenchi riepilogativi è libera,
mentre i contenuti devono rispettare le finalità della norma
` La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nel principio
interpretativo n. 15, ha affermato che la stampa dei suddetti
elenchi può avvenire su carta libera, senza alcun obbligo di
assegnazione di una numerazione sequenziale, né di vidimazione
Obblighi e regime sanzionatorio
In base alla normativa in esame, l’elaborazione degli elenchi
riepilogativi mensili risulta necessaria solo nei casi in cui il personale
ispettivo ne richieda l’esibizione e che l’omessa esibizione
degli stessi non è, di per sé, soggetta a sanzione pecuniaria
amministrativa.
Il Ministero del Lavoro, nel vademecum del 5.12.2008, ha, ammesso
che l’elaborazione degli elenchi in parola possa essere “ordinata”
dagli ispettori del lavoro mediante il legittimo esercizio del potere di
disposizione di cui all’art. 14 del DLgs. 124/2004
Obblighi e regime sanzionatorio
Periodo di conservazione:
il datore di lavoro o gli altri soggetti abilitati a ciò delegati hanno
l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di 5 anni
dalla data dell’ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del
DLgs. 30.6.2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
Il medesimo termine di conservazione (5 anni dall’ultima
registrazione) è esteso, per espressa disposizione del
co. 2 del suddetto articolo, ai libri obbligatori in materia di lavoro
dismessi in seguito all’entrata in vigore della semplificazione attuata
con l’istituzione del libro unico.
Obblighi e regime sanzionatorio
Regime sanzionatorio:
Alla semplificazione degli adempimenti formali connessi alla gestione
dei rapporti lavorativi, attuata dal DL.112/2008 con l’istituzione del
libro unico del lavoro, si accompagna una profonda revisione del
regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di
registrazione dei lavoratori
Obblighi e regime sanzionatorio
In un primo periodo in base alle indicazioni ministeriali, pertanto, gli
organi di vigilanza:
` adotteranno provvedimenti sanzionatori nei soli casi in cui
riscontrino comportamenti di natura dolosa o fraudolenta
palesemente diretti ad eludere l’applicazione della normativa in
materia di libro unico;
` qualora, emergano situazioni di irregolarità nella tenuta del
suddetto registro connesse all’utilizzo delle nuove modalità
informatiche, dovranno tenere conto, fino al 16.6.2009, delle
oggettive difficoltà legate alle nuove procedure operative, “difficoltà
che incidono evidentemente anche sulla corretta esigibilità
dell’assolvimento dei relativi obblighi”.
Obblighi e regime sanzionatorio
Violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta:
Ai sensi dell’art. 39 co. 6 del DL 112/2008, la violazione dell’obbligo di
istituzione e tenuta del libro unico è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro.
Obblighi e regime sanzionatorio
Il Ministero del Lavoro, con la circ. 20/2008, ha chiarito che la
condotta illecita specificamente sanzionata dalla norma in esame
attiene alle ipotesi in cui il datore di lavoro:
` risulti del tutto sprovvisto del libro unico;
` abbia provveduto a mettere in uso il suddetto libro senza adottare
uno dei sistemi di tenuta previsti dall’art. 1 del DM 9.7.2008176
Obblighi e regime sanzionatorio
Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
(principio interpretativo n. 15), la sanzione in oggetto è riferibile
unicamente al datore di lavoro – in quanto soggetto “obbligato
all’istituzione del libro” ai sensi dell’art. 39 co. 1 del DL 112/2008
– e non può essere trasferita al consulente del lavoro o agli altri
soggetti abilitati, in caso di affidamento a questi ultimi
degli obblighi di tenuta delle scritture relative al personale
Obblighi e regime sanzionatorio
Applicabilità della diffida obbligatoria:
Secondo quanto precisato dalla citata circolare ministeriale, in caso di
violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico è
applicabile l’istituto della diffida obbligatoria, di cui all’art. 13 del DLgs.
124/2004.
Il datore di lavoro che ottemperi alla diffida alla regolarizzazione
rivoltagli dal personale ispettivo è ammesso al pagamento della
sanzione nella misura pari al minimo previsto dalla legge (ossia, nella
specie, 500,00 euro)
Obblighi e regime sanzionatorio
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di ricorrere all’istituto della
diffida obbligatoria, il Ministero del Lavoro (circ. 20/2008):
` ne ha affermato l’applicabilità nei casi di omissione, trattandosi di
inosservanza sanabile ed essendo le registrazioni omesse
materialmente realizzabili;
` ne ha escluso l’applicabilità nei casi di infedele registrazione, in
quanto, trattandosi di condotta di tipo commissivo, l’interesse
protetto dalla norma risulta non più recuperabile
Obblighi e regime sanzionatorio
Violazione dell’obbligo di esibizione:
` il datore di lavoro sia punito con una sanzione pecuniaria
amministrativa da 200,00 a 2.000,00 euro
` il consulente del lavoro e gli altri professionisti che, senza
giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta
degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso, siano puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa
da 100,00 a 1.000,00 euro.
` E ancora...
Obblighi e regime sanzionatorio
` i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria che,
senza giustificato motivo, non ottemperino, entro 15 giorni, alla
richiesta di esibizione degli organi di vigilanza, siano puniti con una
sanzione pecuniaria amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro. In
caso di recidiva, la sanzione prevista va da 500,00 a 3.000,00
euro
Obblighi e regime sanzionatorio
In tutti i casi di omessa esibizione del libro unico sopra considerati, è esclusa
l’applicabilità della diffida obbligatoria, trattandosi di condotta commissiva,
materialmente insanabile
Obblighi e regime sanzionatorio
Omessa o infedele registrazione degli atti:
Salvo i casi di errore meramente formale, per l’omessa o infedele
registrazione dei dati sul libro unico del lavoro che determini differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la norma prevede
l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa:
` da 150,00 a 1.500,00 euro, se la violazione si riferisce a un
numero di lavoratori fino a 10;
` da 500,00 a 3.000,00 euro, se la violazione si riferisce a più di 10
lavoratori.
Obblighi e regime sanzionatorio
Violazione dell’obbligo di registrazione entro il giorno 16 del mese
successivo:
` da 100,00 a 600,00 euro, se la violazione si riferisce a un numero
di lavoratori fino a 10;
` da 150,00 a 1.500,00 euro, se la violazione si riferisce a più di 10
lavoratori
Obblighi e regime sanzionatorio
Violazione dell’obbligo di conservazione:
La mancata conservazione del libro unico del lavoro per
il periodo di 5 anni dalla data dell’ultima registrazione) è punita
dall’art. 39co. 7 del DL 112/2008 con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100,00 a 600,00 euro.
Obblighi e regime sanzionatorio
Riepilogo violazioni:
JOB e il Libro Unico
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Sistemi mette a disposizione gratuitamente ai propri utenti il Libro
Unico del Lavoro!
E inoltre..
Gli utenti che scelgono di utilizzare i layout preautorizzati SISTEMI
non devono effettuare particolari interventi nella procedura, in quanto
i nuovi campi previsti con l'aggiornamento ("Autorizzazione del
Layout della Software House" in "Gestione Parametri Studio" e
"Gestione Ditte") sono compilati automaticamente dalla
Procedura!
JOB e il Libro Unico del Lavoro
In caso di utilizzo dei formati preautorizzati SISTEMI, gli estremi
relativi all'autorizzazione sono stampati sul Libro Unico a cura della
procedura e quindi l’utente non ha la necessità di inserire alcun dato!
JOB e il Libro Unico del Lavoro
UTENTI
COSA
Creare un nuovo tipo numerazione da utilizzare per la stampa del Libro
Unico
Tutti
Indicare gli estremi dell'autorizzazione alla Numerazione Unica del Libro
Unico
Studi con autorizzazione alla
numerazione unica
Inserire le scelte dello Studio (layout, quale modalità di stampa del Libro
Unico, quale modalità di stampa delle causali variazione orario, ecc.)
Studi
Autorizzazione per layout personalizzato di Studio
Solo utenti con layout personalizzato
Indicare scelte particolari della ditta (diverse da quanto definito a livello di
Studio)
Solo utenti con ditte con scelte
specifiche
Inserire le scelte della ditta (layout, quale modalità di stampa del Libro
Unico, quale modalità di stampa delle causali variazione orario, ecc.) in
caso di JOB in contesto installazione Azienda
Tutti le installazioni JOB in contesto
Azienda
Indicare situazioni particolari di ditte/lavoratori esclusi dal Libro Unico
Tutti i casi non gestiti in automatico
Inserire i dati di lavoratori somministrati e distaccati
Per le ditte con lavoratori
somministrati e distaccati
Inserire la stampa del Libro Unico in JOB/Planner
Studi che utilizzano JOB/Planner
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Inserimento nuova numerazione:
JOB e il Libro Unico del Lavoro
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Inserimento scelte dello
Studio:
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Inserimento delle scelte particolari della ditta:
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Inserimento delle scelte particolari della ditta:
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Interventi sul dipendente:
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Definizione delle modalità di stampa:
` La stampa del LUL può avvenire di prova e definitiva
` Sezione retributiva e presenze per singolo dipendente su unica
pagina
` Sezione retributiva e presenze per singolo dipendente su pagine
separate
JOB e il Libro Unico del Lavoro
` Sezioni retributiva e libro presenze per Ditta
` Il LUL può essere stampato esclusivamente in modalità laser e
con l’utilizzo dei formati liberi
` La sezione presenze può essere stampata scegliendo il dettaglio
dei codici delle Causali oppure con l’aggregazione delle Causali
Variazione Orario
JOB e il Libro Unico del Lavoro
JOB e il Libro Unico del Lavoro
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Sezione retributiva
JOB e il Libro Unico del Lavoro
Sezione presenze
Libro Unico del Lavoro
Ogni giorno in SISTEMI ci chiediamo quali saranno
le soluzioni che domani miglioreranno le vostre attività.
Questo è per noi un importante momento di confronto!
Buon lavoro!
Fonti normative
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DL 25.6.2008 n.112
DM 9.7.2008
Circolare Min. Lavoro 21.8.2008
Nota INAIL 10.9.2008
Nota INAIL 19.9.2008
Nota INAIL 9.12.2008
Nota INAIL 12.12.2008
Note INAIL 7.1.2009
Principio interpretativo n°15 Fondazione Studi dei Consulenti del
Lavoro
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Libro Unico del Lavoro