1 Argomenti della lezione Fonti di regolazione della figura del socio lavoratore di cooperativa Legge 142 del 2001 Qualificazione del rapporto di lavoro del socio Tipologie contrattuali possibili Trattamento normativo Trattamento economico 2 Il lavoro nelle società cooperative Fonti Art. 45, comma 1, Cost. “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità (…)” 3 Fonti di livello sovranazionale Raccomandazione OIL 20 giugno 2002, n. 193 Promozione delle cooperative Regolamento CE 22 luglio 2003, n. 1435 Statuto della società cooperativa europea Direttiva CE 22 luglio 2003, n. 2003/72/CE Coinvolgimento dei lavoratori nella costituzione delle società cooperative transnazionali 4 Prima della legge n. 142 del 2001 Esclusiva pertinenza del diritto societario Inconcepibile che la relazione all’interno della società cooperativa potesse prescindere dalla sua natura tipicamente associativa. Questo perché: a) Schema “mutualistico” b) L’apporto lavorativo è elemento essenziale dello scambio solidale c) Si conseguono reciproci vantaggi tra socio e cooperativa d) Non vi è alterità tra capitale e lavoro, requisito invece indispensabile del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. 1. 5 Dalla seconda metà degli anni ’60 Aumentata rilevanza sociale ed economica del fenomeno cooperativo Rinnovata attenzione della giurisprudenza e della dottrina lavoristica per la figura del socio lavoratore di cooperativa 6 Querelle qualificatoria 7 Tesi monista a) Distinzione fondamentale tra: Prestazione di lavoro quale obbligo statutariamente imposto ai soci per l’attuazione dell’oggetto sociale Attività lavorativa quale conferimento sociale Prestazione accessoria ex art. 2345 c.c. b) Rapporto contrattuale “esterno” dal contenuto assimilabile a quello del rapporto di lavoro in senso stretto I soci fruiscono dell’attività sociale in assenza di una specifica previsione in questo senso dell’atto costitutivo 8 Posizione della giurisprudenza Tesi avallata dalla prevalente giurisprudenza nonostante le estensioni ai soci lavoratori di istituti tipicamente lavoristici: • Art. 4, co. 1; art. 8, co. 2 l. n. 236/93 • Art. 1, co. 7, legge n. 451/94 Il rapporto del socio è da ricondurre all’adempimento del contratto di società La soc. coop. ha fine mutualistico e non di lucro, e perciò non assume la veste di datore di lavoro (Cass. 10391/1996) 9 L’applicazione di determinati istituti lavoristici dipende da una fictio iuris in base alla quale la soc. coop. viene considerata quale datore di lavoro, ma non lo è veramente (Cass. 2175/2000) Il rapporto del socio NON può essere considerato subordinato (ma semplice esplicazione del rapporto sociale) nonostante la presenza di elementi tipici della subordinazione: - Osservanza di orario predeterminati - Attribuzione di compensi commisurati alle giornate di lavoro - Obbligo di osservanza delle direttive - Sussistenza del potere disciplinare - Esistenza di una normativa collettiva (Cass. 12777/1991; 12452/2000) 10 Conclusione La soc. coop. di produzione e lavoro poteva costituire rapporti di lavoro subordinato solo per l’esercizio di attività lavorativa estranea ai fini istituzionali e all’oggetto sociale della cooperativa medesima (Cass. Sez. Un. 1530/1989) 11 Cass. 5291/1991 Le prestazioni svolte da un socio di cooperativa … per la stessa società possono essere ricondotte ad un rapporto di lavoro «parasubordinato» (…art. 409, n. 3, c.p.c. ...) solo quando tale attività sia estranea all’oggetto sociale; a tal fine, la considerazione meramente contenutistica delle attività prestate non è per sé sola sufficiente a determinare il tipo di rapporto e la relativa sua disciplina giuridica, dovendosi accertare, in concreto e sul piano giuridico, se tale attività si identifichi o meno con quella che lo statuto sociale commetteva ai soci incaricati della amministrazione, e che trova la sua disciplina tipica negli art. 2380/2396 c.c. (nella specie, i giudici di merito - la cui decisione è stata censurata dalla suprema corte avevano affermato l’esistenza di tale rapporto di parasubordinazione, ritenendo estranee all’oggetto sociale di una cooperativa di lavoro tra autotrasportatori prestazioni relative ad un’attività promozionale e gestionale del lavoro degli altri soci). 12 Corte Costituzionale sentenza n. 30 del 1996 a) b) Viene negata la possibile natura subordinata del rapporto di lavoro del socio di cooperativa in quanto a differenza del prestatore di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. il socio di coop. è vincolato da un contratto sociale che lo obbliga: Prestazione di lavoro continuativa in stato di subordinazione rispetto alla cooperativa MA gli attribuisce anche poteri e diritti relativi alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale, di partecipazione agli utili 13 MANCANO nel socio di cooperativa due dei requisiti fondamentali della subordinazione: a) Alienità dell’organizzazione produttiva b) Alienità del risultato produttivo questi diritti e poteri, e la correlativa assunzione da parte dei singoli soci di una quota del rischio di impresa, giustificano le previsioni normative di estensione di alcune tutele, ma non ne mutano la natura giuridica del rapporto di lavoro 14 Subordinazione pura Deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato quello presente laddove la relazione mutualistico/associativa sia del tutto simulata Deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato quello con modalità di conferimento e di gestione tipiche della subordinazione, in contrasto insanabile con gli obiettivi sociali 15 Tesi dualistica (o della compatibilità fra rapporto di lavoro e lavoro cooperativo) Il fenomeno cooperativo che interessa il socio lavoratore può essere scomposto in un doppio e non confliggente rapporto: a) Rapporto societario esercizio in comune, con il conferimento dell’attività lavorativa da parte dei soci, di un’attività di impresa b) Serie di rapporti di scambio, fra cui le prestazioni di lavoro subordinato Rapporti di scambio tra società e soci che comportano per il socio ulteriori prestazioni diverse dal conferimento 16 Fondamento della teoria dualista Una delle finalità proprie della società cooperativa è l’accesso alle occasioni di lavoro alle condizioni più favorevoli possibile Diritto che si attualizza tramite la molteplicità dei rapporti derivanti dalla stipula tra società e soci dei rispettivi contratti tipici 17 Fondamento della teoria dualista Difficoltà derivanti dalla riconduzione della prestazione del socio al contratto sociale ai sensi dell’art. 2342 c.c., secondo cui non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi Art. 2345 c.c. che attribuisce alle prestazioni accessorie carattere accidentale e non un carattere essenziale come invece avviene nell’ipotesi di prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore 18 Cass. 2315/1998 Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato o invece ad un rapporto associativo occorre accertare: - se il corrispettivo dell’attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio, - se colui che la esplica sia assoggettato al potere disciplinare e gerarchico della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo nell’organizzazione delle persone e dei beni - se il prestatore abbia un potere di controllo sulla gestione economica dell’impresa 19 Segue… in linea di principio non sussiste alcuna insanabile contraddizione o incompatibilità tra la qualità di socio di cooperativa e la prestazione di lavoro subordinato, ancorché quest’ultima sia coincidente con le finalità sociali… 20 Segue… … Ancor meno sono ravvisabili divieti legislativi di carattere imperativo, ovvero presunzioni, semplici o assolute, nel senso indicato da quella giurisprudenza che sostiene che dallo svolgimento di prestazioni ricomprese nei fini istituzionali della cooperativa deve escludersi la natura subordinata del lavoro prestato dal socio 21 Conclusione: Il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa è da considerarsi di lavoro subordinato laddove siano riscontrabili tutti quegli elementi che tradizionalmente ne individuano l’esistenza: - Corrispettivo dell’attività lavorativa tale da escludere il rischio di impresa - Assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare dell’organo apicale - Assenza di potere di controllo del lavoratore sulla gestione economica dell’impresa 22 Schema preferito sino agli albori della legge n. 142 del 2001 alternativa secca fra natura associativa del rapporto e subordinazione 23 La disciplina tradizionale delle società cooperative di produzione e lavoro Fino al 2001 Manca una disciplina legale specifica Occorre fare ricorso ai principi generali delle società cooperative 24 La disciplina tradizionale delle società cooperative di produzione e lavoro L’attività del socio è regolata nello statuto sociale e nell’eventuale regolamento approvato dall’assemblea 25 La disciplina tradizionale delle società cooperative di produzione e lavoro Ne deriva una forte autonomia dell’assemblea nella regolamentazione dell’attività lavorativa del socio 26 Il rapporto fra il socio e la società cooperativa Il socio esercita i poteri riconosciuti dallo Statuto, in particolare partecipando all’assemblea 27 Il rapporto fra il socio e la società cooperativa Il doppio ruolo del socio lavoratore: ha i poteri del socio e gli obblighi del lavoratore 28 I tradizionali metodi di organizzazione Struttura produttiva spesso analoga a quella delle imprese capitalistiche Posizione del socio-lavoratore simile a quella del lavoratore subordinato 29 I tradizionali metodi di organizzazione Diversa incidenza dei poteri del socio nelle varie società cooperativa (anche in relazione al numero dei soci). 30 Le due teorie sulla posizione del socio-lavoratore Teoria unitaria: esiste un solo rapporto che regola sia la posizione del socio nell’organizzazione societaria, sia la sua posizione di lavoratore 31 Le due teorie sulla posizione del socio-lavoratore Teoria dualistica: esiste un rapporto societario ed un parallelo rapporto di lavoro subordinato, regolato per intero dal diritto del lavoro 32 Le implicazioni delle due teorie Diversa concezione del rapporto fra il socio-lavoratore e la società Prevale l’elemento societario ed associativo, con deroghe incisive alla protezione del diritto del lavoro 33 Le implicazioni delle due teorie Diversa concezione del rapporto fra il socio-lavoratore e la società Prevale il diritto del lavoro, che regola l’attività del socio-lavoratore. 34 Il sistema organizzativo tradizionale delle società cooperative di produzione e lavoro 35 La posizione della giurisprudenza Prevale la teoria unitaria L’attività lavorativa del socio non è regolata dal diritto del lavoro Il socio-lavoratore è imprenditore di se stesso 36 Principali conseguenze Inapplicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti. Sovranità dell’assemblea nel regolare gli aspetti economici dell’attività lavorativa. 37 Principali conseguenze Determinazione della retribuzione affidata all’assemblea anche in deroga peggiorativa ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Organizzazione del lavoro fondata sullo statuto e sul regolamento. 38 Il problema del licenziamento L’estinzione del rapporto di lavoro non è dovuta a licenziamento, ma ad esclusione del socio-lavoratore 39 Il problema del licenziamento Non si applicano le disposizioni di tutela contro il licenziamento illegittimo Non può essere disposta la reintegrazione 40 Principali implicazioni organizzative Massima flessibilità dell’organizzazione, perché l’assemblea può imporre condizioni meno favorevoli di quelle imposte dalla disciplina di diritto del lavoro 41 Principali implicazioni organizzative Massima flessibilità della società nel fronteggiare situazioni di crisi di mercato Massimo adattamento della società alle condizioni di mercato 42 I problemi sollevati dalla concezione della giurisprudenza Il socio-lavoratore è meno tutelato del lavoratore subordinato Non si applicano le disposizioni inderogabili di diritto del lavoro 43 I problemi sollevati dalla concezione della giurisprudenza Si registra una estesa autonomia dell’assemblea nel regolare le condizioni di lavoro Non sempre il socio è vero protagonista dell’assemblea 44 I limiti della concezione tradizionale Si applicano comunque le disposizioni di diritto del lavoro che tutelano la persona Il giudice deve verificare la genuinità della società cooperativa 45 Conseguenze previdenziali della concezione tradizionale Occorrono specifiche disposizioni per estendere al socio-lavoratore strumenti di tutela tipici del lavoratore subordinato. 46 Conseguenze previdenziali della concezione tradizionale In assenza di tali specifiche disposizioni, le tutele previdenziali del lavoratore subordinato non spettano al socio-lavoratore 47 Il movimento culturale per una riforma dell’impostazione tradizionale Proliferare di società cooperative non genuine e possibili abusi Timori delle imprese capitalistiche per la flessibilità organizzativa delle società coop. di produzione e lavoro 48 Il movimento culturale per una riforma dell’impostazione tradizionale Volontà di introdurre una complessiva regolazione dell’istituto delle società coop. di produzione e lavoro. 49 Il processo di trasformazione dell’impostazione tradizionale Sul finire degli anni ’90 una Commissione presieduta dal prof. Stefano Zamagni propone di adottare l’impostazione dualistica 50 Il processo di trasformazione dell’impostazione tradizionale È approvata la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante la Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore 51 Le novità della legge n. 142 del 2001 52 La nuova concezione della società cooperativa di produzione e lavoro Cooperative con prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci 53 Socio protagonista dell’impresa Concorre alla gestione dell’impresa ed alla costituzione degli organi societari Partecipa all’elaborazione dei programmi di sviluppo e delle decisioni strategiche 54 Socio protagonista dell’impresa Contribuisce alla formazione del capitale sociale ed al rischio di impresa 55 La posizione del socio come lavoratore I soci (art. 1, secondo comma, lett. c) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo dell’attività, nonché alla quantità del lavoro disponibile 56 Il duplice rapporto del socio-lavoratore Per l’art. 1, terzo comma, legge n. 142 del 2001, il socio È titolare del rapporto societario Costituisce un ulteriore [e distinto] rapporto di lavoro 57 Duplicità del rapporto e collegamento negoziale La legge n. 142 del 2001 crea un collegamento negoziale tra i due contratti Si ha collegamento negoziale quando distinti contratti, pur caratterizzandosi autonomamente in funzione della propria causa e conservando l’individualità del tipo negoziale, alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti, vengono tuttavia funzionalmente collegati tra loro, così che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone validità ed efficacia. 58 La natura del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro può essere lavoro subordinato lavoro autonomo “qualsiasi altra forma” 59 Possibili strutture societarie Si possono organizzare Solo soci-lavoratori con attività di lavoro subordinato Solo soci-lavoratori con attività di lavoro autonomo Lavoro subordinato e lavoro autonomo 60 Le conseguenze del contratto I contratti di lavoro comportano effetti di natura fiscale e previdenziale e gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi 61 L’accettazione del sistema dualistico Il rapporto di lavoro subordinato del socio-lavoratore è regolato dal diritto del lavoro, con i limiti previsti dalla legge n. 142 del 2001 62 L’accettazione del sistema dualistico “in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte” 63 La “clausola di compatibilità” Al socio-lavoratore si applicano le norme di diritto del lavoro “in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore” 64 La “clausola di compatibilità” I limiti all’operare del diritto del lavoro sono stabiliti in modo espresso dalla legge n. 142 del 2001? possono essere anche ulteriori? 65 Le società cooperative Art. 2512 cod. civ. (cooperativa a mutualità prevalente): 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o di servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci Obbiettivo mutualistico e non di profitto 66 Scopo mutualistico Consiste nel raggiungimento di utilità di mutuo vantaggio per i soci, a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato 67 Legge 3 aprile 2001, n. 142 - Campo di applicazione: Indistintamente tutte le cooperative di lavoro, non solo quelle di produzione e lavoro Cooperative agricole Cooperative miste Cooperative di trasporto Cooperative della pesca Cooperative sociali 68 La nuova nozione di socio lavoratore assume un VALORE UNIVERSALE → Si riferisce a tutti gli organismi in cui l’attività mutualistica venga perseguita mediante prestazioni di attività lavorative 69 Esemplificazione: - - - alle cooperative tra professionisti Cooperative sociali riferite alla gestione dei servizi socio sanitari ed educativi Cooperative dedite allo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate Cooperative di servizi dello spettacolo 70 Particolarità Cooperative di artigiani → possibile perché la legge n. 142/2001 non prevede la personalità della prestazione per il lavoro parasubordinato o autonomo Esclusione: → soci volontari delle cooperative sociali secondo quanto previsto dalla legge n. 381/1991, art. 2, co. 3, che prevede per questi l’inapplicabilità delle norme di legge in tema di lavoro subordinato e autonomo 71 Inquadramento del socio lavoratore 1) 2) 3) 4) Le fonti di disciplina: Legge 3 aprile 2002. n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” Circ. min. 17 giugno 2002, n. 34 legge n. 30 del 2003, art. 9 → legge delega in materia di mercato del lavoro Circ. min. 18 marzo 2004, n. 10 72 Finalità della nuova legislazione 1) Risolvere il problema della carenza di una legislazione di riferimento e porre fine al soggettivismo giurisprudenziale in materia 2) Combattere la cd. “falsa cooperazione”, cioè quella che utilizza lo strumento del rapporto associativo al solo fine di eludere la legislazione del lavoro nel suo complesso, ed in particolare l’applicazione nei confronti dei soci dei principali istituti retributivi 73 Situazione di fatto prima della legge n. 142 del 2001 - I soci lavoratori: Erano soggetti ad un orario di lavoro Godevano di una retribuzione mensile Percepivano emolumenti quali la tredicesima mensilità, previsti per i lavoratori dai CCNL Obbligo di giustificare le assenze dal lavoro Soggiacevano ai poteri di direzione e di coordinamento della società Godevano dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Godevano del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia Erano sottoposti alle normative in tema di licenziamenti collettivi, e indennità di mobilità → l’ampiezza di queste prerogative rendeva sempre più ingiustificato il loro mancato inquadramento come parte di un contratto di lavoro 74 Situazione di fatto prima della legge n. 142 del 2001 I - soci lavoratori di cooperativa continuavano però a risultare esclusi da: Concetto di retribuzione sufficiente Trattamento di fine rapporto Disposizioni protettive in caso di licenziamento individuale Tutela della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 28 St. lav.) Repressione della condotta antisindacale 75 Norme sulle assunzioni e sul collocamento 1) 2) Si tratta di disposizioni tipiche delle società di lucro (cioè datori di lavoro “ordinari”) che non possono applicarsi alle società cooperative nelle quali si esercita il GRADIMENTO nei confronti del lavoratore: art. 25, comma 1, l. n. 223/1991 quote di assunzioni riservate a soggetti “deboli” Normativa sul collocamento obbligatorio 76 Motivazioni al cambiamento: Alla base della nuova disciplina giudizio negativo circa l’attitudine del rapporto sociale a garantire adeguata tutela al lavoratore Soluzione possibile: introdurre un rapporto di lavoro in capo al socio come ulteriore (e distinto) rispetto a quello sociale 77 Problemi di costituzionalità Sollevati in riferimento a: - art. 45 Cost. → con la creazione del doppio rapporto di violerebbe il principio di tutela della cooperazione Critica: rapporto di lavoro “servente” rispetto alla finalità mutualistica che non viene negata, ma anzi forse esaltata - Art. 3 Cost. → la tutela minimale del socio viene assicurata indipendentemente dai risultati della cooperativa, a differenza dei rapporti associativi in genere 78 Come si spiega il doppio rapporto: Nasce la distinzione tra: mutualistico → specifico fine cui tende la società cooperativa SCOPO SCAMBIO mutualistico → ulteriore rapporto contrattuale per mezzo del quale la mutualità stessa trova applicazione 79 DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE 80 Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato dei soci Si applicano: La legge n. 300 del 1970 detta Statuto dei lavoratori Tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 81 Disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato dei soci La disciplina sul rapporto di lavoro subordinato, in quanto compatibile con la posizione del socio-lavoratore 82 Disciplina dell’estinzione del rapporto di lavoro subordinato dei soci Si applica la disciplina di diritto del lavoro sul licenziamento NON SI APPLICA l’art. 18 St. lav. qualora cessi con il rapporto di lavoro anche quello associativo Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o con l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli artt. 2526 e 2527 c.c. 83 Disciplina del rapporto di lavoro autonomo dei soci parziale applicazione della disciplina di prevenzione, degli infortuni, propria del lavoro subordinato 84 La posizione del socio con rapporto di lavoro subordinato espansione dell’area di applicazione della complessiva disciplina di diritto del lavoro Progressiva 85 La posizione del socio con rapporto di lavoro subordinato Passaggio ad un pieno operare del diritto del lavoro, seppure con la previsione di una “clausola di compatibilità” 86 Disciplina del rapporto di lavoro autonomo dei soci parziale applicazione dello Statuto dei lavoratori (artt. 1, 8, 14 e 15) 87 Diritti sindacali Possono essere individuate con appositi accordi specifiche modalità di esercizio (permessi, assemblee, referendum, ecc.) 88 Disciplina previdenziale Progressiva equiparazione del sistema previdenziale dei soci a quello dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi 89 Disciplina previdenziale Progressivo superamento del decreto n. 602 del 1970 e della connessa determinazione dei contributi sulla base del salario medio convenzionale 90 Disciplina processuale Prima della riforma del 2003 Si applicano alle controversie di lavoro di tutti i soci-lavoratori gli artt. 409 ss. cod. proc. civ. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie inerenti al rapporto associativo 91 Disciplina processuale Dopo la riforma del 2003 Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario 92 Trattamento economico del socio-lavoratore 93 Trattamento economico del socio con rapporto di lavoro subordinato Il socio ha diritto ad un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato 94 Trattamento economico del socio con rapporto di lavoro subordinato Applicazione del principio di tutela dell’art. 36 cost. Netta differenza dalla situazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 95 Determinazione del trattamento economico del socio con rapporto di lavoro subordinato Cessa il potere dell’assemblea di determinare la remunerazione (situazione invece antecedente all’entrata in vigore delle legge n. 142 del 2001) 96 Determinazione del trattamento economico del socio con rapporto di lavoro subordinato La retribuzione non deve essere inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicato o del settore o della categoria affine 97 Trattamento economico del socio con rapporto di lavoro AUTONOMO Il socio ha diritto ad un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro 98 Trattamento economico del socio con rapporto di lavoro AUTONOMO Si fa riferimento ai minimi previsti dall’eventuale contrattazione collettiva specifica 99 Trattamento economico del socio con rapporto di lavoro AUTONOMO In difetto, si fa riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe di lavoro autonomo 100 I principi della legge n. 142 del 2001 sulla remunerazione del socio Differenza di posizione fra il socio con rapporto di lavoro subordinato e quello con rapporto di lavoro autonomo 101 I principi della legge n. 142 del 2001 sulla remunerazione del socio Applicazione al socio lavoratore subordinato della piena tutela dell’art. 36 Cost. 102 I principi della legge n. 142 del 2001 sulla remunerazione del socio Tutela del socio lavoratore autonomo superiore a quella del lavoratore autonomo non organizzato in società cooperativa 103 Ulteriori trattamenti economici Possono essere riconosciuti: trattamenti economici disposti da contratti aziendali migliorativi 104 Ulteriori trattamenti economici Possono essere riconosciuti: ristorni in sede di bilancio in misura non superiore al 30% dei complessivi trattamenti retributivi 105 La disciplina dei ristorni I ristorni possono essere riconosciuti: mediante integrazione delle retribuzioni mediante distribuzione gratuita di titoli azionari 106 La disciplina dei ristorni I ristorni possono essere riconosciuti: mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato 107 Disciplina previdenziale dei ristorni Per i ristorni è prevista una rilevante disciplina previdenziale di favore 108 Entrata in vigore della legge La legge n. 142 del 2001 si applica alle società cooperative di produzione e lavoro che abbiano approvato il regolamento interno previsto dall’art. 6 della stessa legge 109 Approvazione del regolamento interno Il regolamento interno doveva essere approvato con deliberazione dell’assemblea dei soci, entro il 30 giugno 2002 110 Approvazione del regolamento interno Entro trenta giorni dall’approvazione deve essere depositato presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio 111 Funzioni principali del regolamento interno Il regolamento interno deve: Identificare quali rapporti (autonomi o subordinati) possano essere instaurati fra la società ed i soci - lavoratori 112 Funzioni principali del regolamento interno Il regolamento interno deve: Indicare le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci 113 Il regolamento interno ed i soci con rapporto di lavoro subordinato Il regolamento interno deve richiamare i contratti collettivi di lavoro applicabili ai rapporti dei soci con rapporto di lavoro subordinato 114 Il regolamento interno ed i soci con rapporto di lavoro autonomo Il regolamento interno deve richiamare la disciplina di legge applicabile ai rapporti di lavoro instaurati dai soci e diversi da quelli di lavoro subordinato 115 Il regolamento interno ed il piano di crisi Il regolamento interno deve attribuire all’assemblea il potere di deliberare un piano di soluzione della crisi, ... 116 Il regolamento interno ed il piano di crisi ... che può prevedere la riduzione dei trattamenti economici integrativi, il divieto di distribuzione degli utili e forme di apporto economico 117 I vincoli al regolamento interno Il regolamento interno non può derogare in peggio rispetto al solo trattamento economico minimo così come previsto dall’art. 3, co. 1, legge n. 142 del 2001 118 Le eventuali sanzioni per la mancata approvazione del regolamento interno Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non vi è sanzione 119 Le eventuali sanzioni per la mancata approvazione del regolamento interno Secondo la dottrina tale comportamento dovrebbe imporre apposite ispezioni 120