1
Argomenti della lezione
 Fonti
di regolazione della figura del socio
lavoratore di cooperativa
 Legge 142 del 2001
 Qualificazione del rapporto di lavoro del
socio
 Tipologie contrattuali possibili
 Trattamento normativo
 Trattamento economico
2
Il lavoro nelle società
cooperative
 Fonti
Art. 45, comma 1, Cost.
“La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità (…)”
3
 Fonti di livello sovranazionale
 Raccomandazione
OIL 20 giugno 2002, n.
193
 Promozione delle cooperative
 Regolamento CE 22 luglio 2003, n. 1435
 Statuto della società cooperativa europea
 Direttiva CE 22 luglio 2003, n. 2003/72/CE
 Coinvolgimento dei lavoratori nella
costituzione delle società cooperative
transnazionali
4
Prima della legge n. 142 del
2001
Esclusiva pertinenza del diritto societario
 Inconcepibile che la relazione all’interno della
società cooperativa potesse prescindere dalla
sua natura tipicamente associativa.
Questo perché:
a) Schema “mutualistico”
b) L’apporto lavorativo è elemento essenziale
dello scambio solidale
c) Si conseguono reciproci vantaggi tra socio e
cooperativa
d) Non vi è alterità tra capitale e lavoro, requisito
invece indispensabile del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2094 c.c.
1.
5
Dalla seconda metà degli anni
’60
 Aumentata
rilevanza sociale ed
economica del fenomeno cooperativo
 Rinnovata
attenzione della
giurisprudenza e della dottrina
lavoristica per la figura del socio
lavoratore di cooperativa
6
Querelle qualificatoria
7
Tesi monista

a)


Distinzione fondamentale tra:
Prestazione di lavoro quale obbligo statutariamente
imposto ai soci per l’attuazione dell’oggetto sociale
Attività lavorativa quale conferimento sociale
Prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.
b) Rapporto contrattuale “esterno” dal contenuto assimilabile
a quello del rapporto di lavoro in senso stretto
 I soci fruiscono dell’attività sociale in assenza di una
specifica previsione in questo senso dell’atto costitutivo
8
Posizione della giurisprudenza

Tesi avallata dalla prevalente giurisprudenza
nonostante le estensioni ai soci lavoratori di
istituti tipicamente lavoristici:
• Art. 4, co. 1; art. 8, co. 2 l. n. 236/93
• Art. 1, co. 7, legge n. 451/94
 Il rapporto del socio è da ricondurre
all’adempimento del contratto di società
 La soc. coop. ha fine mutualistico e non di lucro,
e perciò non assume la veste di datore di lavoro
(Cass. 10391/1996)
9
L’applicazione di determinati istituti lavoristici dipende da
una fictio iuris in base alla quale la soc. coop. viene
considerata quale datore di lavoro, ma non lo è
veramente
(Cass. 2175/2000)
 Il rapporto del socio NON può essere considerato
subordinato (ma semplice esplicazione del rapporto
sociale) nonostante la presenza di elementi tipici della
subordinazione:
- Osservanza di orario predeterminati
- Attribuzione di compensi commisurati alle giornate di
lavoro
- Obbligo di osservanza delle direttive
- Sussistenza del potere disciplinare
- Esistenza di una normativa collettiva
(Cass. 12777/1991; 12452/2000)

10
Conclusione
 La
soc. coop. di produzione e lavoro
poteva costituire rapporti di lavoro
subordinato solo per l’esercizio di attività
lavorativa estranea ai fini istituzionali e
all’oggetto sociale della cooperativa
medesima
(Cass. Sez. Un. 1530/1989)
11
Cass. 5291/1991

Le prestazioni svolte da un socio di cooperativa … per la
stessa società possono essere ricondotte ad un rapporto
di lavoro «parasubordinato» (…art. 409, n. 3, c.p.c. ...)
solo quando tale attività sia estranea all’oggetto sociale;
a tal fine, la considerazione meramente contenutistica
delle attività prestate non è per sé sola sufficiente a
determinare il tipo di rapporto e la relativa sua disciplina
giuridica, dovendosi accertare, in concreto e sul piano
giuridico, se tale attività si identifichi o meno con quella
che lo statuto sociale commetteva ai soci incaricati della
amministrazione, e che trova la sua disciplina tipica negli
art. 2380/2396 c.c. (nella specie, i giudici di merito - la
cui decisione è stata censurata dalla suprema corte avevano affermato l’esistenza di tale rapporto di
parasubordinazione, ritenendo estranee all’oggetto
sociale di una cooperativa di lavoro tra autotrasportatori
prestazioni relative ad un’attività promozionale e
gestionale del lavoro degli altri soci).
12
Corte Costituzionale
sentenza n. 30 del 1996

a)
b)
Viene negata la possibile natura subordinata
del rapporto di lavoro del socio di cooperativa
in quanto a differenza del prestatore di lavoro
subordinato di cui all’art. 2094 c.c. il socio di
coop. è vincolato da un contratto sociale che lo
obbliga:
Prestazione di lavoro continuativa in stato di
subordinazione rispetto alla cooperativa
MA gli attribuisce anche poteri e diritti relativi
alla formazione della volontà della società, di
controllo sulla gestione sociale, di
partecipazione agli utili
13
 MANCANO
nel socio di cooperativa due dei
requisiti fondamentali della subordinazione:
a) Alienità dell’organizzazione produttiva
b) Alienità del risultato produttivo

questi diritti e poteri, e la correlativa assunzione
da parte dei singoli soci di una quota del rischio
di impresa, giustificano le previsioni normative di
estensione di alcune tutele, ma non ne mutano
la natura giuridica del rapporto di lavoro
14
Subordinazione pura

Deve qualificarsi come rapporto di lavoro
subordinato quello presente laddove la relazione
mutualistico/associativa sia del tutto simulata

Deve qualificarsi come rapporto di lavoro
subordinato quello con modalità di conferimento
e di gestione tipiche della subordinazione, in
contrasto insanabile con gli obiettivi sociali
15
Tesi dualistica
(o della compatibilità fra rapporto di lavoro e
lavoro cooperativo)

Il fenomeno cooperativo che interessa il socio
lavoratore può essere scomposto in un doppio e
non confliggente rapporto:
a) Rapporto societario
esercizio in comune, con il conferimento
dell’attività lavorativa da parte dei soci, di
un’attività di impresa
b) Serie di rapporti di scambio, fra cui le prestazioni
di lavoro subordinato
 Rapporti di scambio tra società e soci che
comportano per il socio ulteriori prestazioni
diverse dal conferimento
16
Fondamento della teoria dualista
 Una
delle finalità proprie della società
cooperativa è l’accesso alle occasioni di
lavoro alle condizioni più favorevoli
possibile
 Diritto che si attualizza tramite la
molteplicità dei rapporti derivanti dalla
stipula tra società e soci dei rispettivi
contratti tipici
17
Fondamento della teoria dualista

Difficoltà derivanti dalla riconduzione della
prestazione del socio al contratto sociale ai
sensi dell’art. 2342 c.c., secondo cui non
possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi
 Art. 2345 c.c. che attribuisce alle prestazioni
accessorie carattere accidentale e non un
carattere essenziale come invece avviene
nell’ipotesi di prestazione lavorativa da parte del
socio lavoratore
18
Cass. 2315/1998

Al fine di stabilire se lo svolgimento di
prestazioni lavorative sia da ricondurre ad un
rapporto di lavoro subordinato o invece ad un
rapporto associativo occorre accertare:
- se il corrispettivo dell’attività lavorativa escluda o
meno un apprezzabile rischio,
- se colui che la esplica sia assoggettato al potere
disciplinare e gerarchico della persona o
dell’organo che assume le scelte di fondo
nell’organizzazione delle persone e dei beni
- se il prestatore abbia un potere di controllo sulla
gestione economica dell’impresa
19
Segue…
 in linea di principio non sussiste
alcuna insanabile contraddizione o
incompatibilità tra la qualità di socio di
cooperativa e la prestazione di lavoro
subordinato, ancorché quest’ultima
sia coincidente con le finalità sociali…
20
Segue…
… Ancor meno sono ravvisabili divieti
legislativi di carattere imperativo, ovvero
presunzioni, semplici o assolute, nel senso
indicato da quella giurisprudenza che
sostiene che dallo svolgimento di
prestazioni ricomprese nei fini istituzionali
della cooperativa deve escludersi la natura
subordinata del lavoro prestato dal socio
21
Conclusione:
 Il
rapporto tra socio lavoratore e cooperativa è
da considerarsi di lavoro subordinato laddove
siano riscontrabili tutti quegli elementi che
tradizionalmente ne individuano l’esistenza:
- Corrispettivo dell’attività lavorativa tale da
escludere il rischio di impresa
- Assoggettamento al potere gerarchico e
disciplinare dell’organo apicale
- Assenza di potere di controllo del lavoratore
sulla gestione economica dell’impresa
22
Schema preferito sino agli albori
della legge n. 142 del 2001

alternativa secca fra natura
associativa
del
rapporto
e
subordinazione
23
La disciplina tradizionale delle società
cooperative di produzione e lavoro
 Fino
al 2001

Manca una disciplina legale specifica
 Occorre fare ricorso ai principi generali
delle società cooperative
24
La disciplina tradizionale delle società
cooperative di produzione e lavoro
 L’attività
del socio è regolata nello statuto
sociale
 e nell’eventuale regolamento approvato
dall’assemblea
25
La disciplina tradizionale delle società
cooperative di produzione e lavoro
 Ne
deriva una forte autonomia
dell’assemblea nella regolamentazione
dell’attività lavorativa del socio
26
Il rapporto fra il socio e la
società cooperativa
 Il
socio esercita i poteri riconosciuti
dallo Statuto, in particolare
partecipando all’assemblea
27
Il rapporto fra il socio
e la società cooperativa
 Il doppio ruolo del socio
lavoratore: ha i poteri del socio
e gli obblighi del lavoratore
28
I tradizionali metodi
di organizzazione
 Struttura produttiva spesso
analoga a quella delle imprese
capitalistiche
 Posizione del socio-lavoratore
simile a quella del lavoratore
subordinato
29
I tradizionali metodi
di organizzazione
 Diversa incidenza dei poteri
del socio nelle varie società
cooperativa (anche in relazione
al numero dei soci).
30
Le due teorie
sulla posizione del
socio-lavoratore
 Teoria unitaria: esiste un solo
rapporto che regola sia la posizione
del socio nell’organizzazione
societaria, sia la sua posizione di
lavoratore
31
Le due teorie
sulla posizione del
socio-lavoratore
 Teoria dualistica: esiste un rapporto
societario ed un parallelo rapporto
di lavoro subordinato, regolato
per intero dal diritto del lavoro
32
Le implicazioni
delle due teorie
Diversa concezione del rapporto
fra il socio-lavoratore e la società
 Prevale l’elemento societario
ed associativo, con deroghe
incisive alla protezione del
diritto del lavoro
33
Le implicazioni
delle due teorie
Diversa concezione del rapporto
fra il socio-lavoratore e la società
 Prevale il diritto del lavoro,
che regola l’attività
del socio-lavoratore.
34
Il sistema organizzativo
tradizionale delle società
cooperative
di produzione e lavoro
35
La posizione
della giurisprudenza
 Prevale la teoria unitaria
 L’attività lavorativa del socio non
è regolata dal diritto del lavoro
 Il socio-lavoratore è imprenditore
di se stesso
36
Principali conseguenze
 Inapplicabilità della disciplina
limitativa dei licenziamenti.
 Sovranità dell’assemblea
nel regolare gli aspetti economici
dell’attività lavorativa.
37
Principali conseguenze
 Determinazione della retribuzione
affidata all’assemblea anche
in deroga peggiorativa ai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
 Organizzazione del lavoro fondata
sullo statuto e sul regolamento.
38
Il problema
del licenziamento
 L’estinzione del rapporto di lavoro
non è dovuta a licenziamento, ma
ad esclusione del socio-lavoratore
39
Il problema
del licenziamento
 Non si applicano le disposizioni
di tutela contro il licenziamento
illegittimo
 Non può essere disposta
la reintegrazione
40
Principali implicazioni
organizzative
 Massima flessibilità
dell’organizzazione, perché
l’assemblea può imporre condizioni
meno favorevoli di quelle imposte
dalla disciplina di diritto del lavoro
41
Principali implicazioni
organizzative
 Massima flessibilità della società
nel fronteggiare situazioni di crisi
di mercato
 Massimo adattamento
della società alle condizioni
di mercato
42
I problemi sollevati
dalla concezione
della giurisprudenza
 Il socio-lavoratore è meno tutelato
del lavoratore subordinato
 Non si applicano le disposizioni
inderogabili di diritto del lavoro
43
I problemi sollevati
dalla concezione
della giurisprudenza
 Si registra una estesa autonomia
dell’assemblea nel regolare
le condizioni di lavoro
 Non sempre il socio è vero
protagonista dell’assemblea
44
I limiti della
concezione tradizionale
 Si applicano comunque
le disposizioni di diritto del lavoro
che tutelano la persona
 Il giudice deve verificare
la genuinità della
società cooperativa
45
Conseguenze
previdenziali
della concezione tradizionale
 Occorrono specifiche disposizioni
per estendere al socio-lavoratore
strumenti di tutela tipici
del lavoratore subordinato.
46
Conseguenze
previdenziali
della concezione tradizionale
 In assenza di tali specifiche
disposizioni, le tutele previdenziali
del lavoratore subordinato non
spettano al socio-lavoratore
47
Il movimento culturale
per una riforma
dell’impostazione tradizionale
 Proliferare di società cooperative
non genuine e possibili abusi
 Timori delle imprese capitalistiche
per la flessibilità organizzativa
delle società coop. di produzione
e lavoro
48
Il movimento culturale
per una riforma
dell’impostazione tradizionale
 Volontà di introdurre una
complessiva regolazione
dell’istituto delle società coop.
di produzione e lavoro.
49
Il processo
di trasformazione
dell’impostazione tradizionale
 Sul finire degli anni ’90
una Commissione presieduta
dal prof. Stefano Zamagni propone
di adottare l’impostazione
dualistica
50
Il processo
di trasformazione
dell’impostazione tradizionale
 È approvata la legge 3 aprile
2001, n. 142, recante la Revisione
della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del
socio-lavoratore
51
Le novità
della legge
n. 142 del 2001
52
La nuova concezione
della società cooperativa
di produzione e lavoro
Cooperative con prestazione
di attività lavorative da parte
del socio, sulla base di previsioni
di regolamento che definiscono
l’organizzazione del lavoro
dei soci
53
Socio protagonista
dell’impresa
 Concorre alla gestione
dell’impresa ed alla costituzione
degli organi societari
 Partecipa all’elaborazione
dei programmi di sviluppo
e delle decisioni strategiche
54
Socio protagonista
dell’impresa
 Contribuisce alla formazione
del capitale sociale ed al rischio
di impresa
55
La posizione del socio
come lavoratore
I soci (art. 1, secondo comma, lett. c)
mettono a disposizione
le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo
dell’attività, nonché alla quantità
del lavoro disponibile
56
Il duplice rapporto
del socio-lavoratore
Per l’art. 1, terzo comma,
legge n. 142 del 2001, il socio
 È titolare del rapporto societario
 Costituisce un ulteriore [e
distinto] rapporto di lavoro
57
Duplicità del rapporto e
collegamento negoziale

La legge n. 142 del 2001 crea un collegamento
negoziale tra i due contratti
 Si ha collegamento negoziale quando distinti
contratti, pur caratterizzandosi autonomamente
in funzione della propria causa e conservando
l’individualità del tipo negoziale, alla cui
disciplina rimangono rispettivamente sottoposti,
vengono tuttavia funzionalmente collegati tra
loro, così che le vicende dell’uno si ripercuotono
sull’altro, condizionandone validità ed efficacia.
58
La natura del
rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere
 lavoro subordinato
 lavoro autonomo
 “qualsiasi altra forma”
59
Possibili strutture
societarie
Si possono organizzare
 Solo soci-lavoratori con attività
di lavoro subordinato
 Solo soci-lavoratori con attività
di lavoro autonomo
 Lavoro subordinato e lavoro
autonomo
60
Le conseguenze
del contratto
I contratti di lavoro comportano
effetti di natura fiscale
e previdenziale e gli altri effetti
giuridici previsti dalla legge,
nonché, in quanto compatibili
con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi
61
L’accettazione
del sistema dualistico
Il rapporto di lavoro subordinato
del socio-lavoratore è regolato
dal diritto del lavoro, con i limiti
previsti dalla legge n. 142 del 2001
62
L’accettazione
del sistema dualistico
“in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore,
da altre leggi o da qualsiasi altra
fonte”
63
La “clausola di
compatibilità”
Al socio-lavoratore si applicano
le norme di diritto del lavoro
“in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore”
64
La “clausola di
compatibilità”
I limiti all’operare del diritto
del lavoro
 sono stabiliti
in modo espresso dalla legge
n. 142 del 2001?
 possono essere
anche ulteriori?
65
Le società cooperative
Art. 2512 cod. civ. (cooperativa
a mutualità prevalente):
1) svolgono la loro attività prevalentemente in
favore dei soci, consumatori o utenti di beni
o di servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello
svolgimento della loro attività, delle
prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attività, degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci
Obbiettivo mutualistico
e non di profitto
66
Scopo mutualistico
 Consiste nel raggiungimento di utilità di
mutuo vantaggio per i soci,
a condizioni migliori di quelle offerte
dal mercato
67
Legge 3 aprile 2001, n. 142


-
Campo di applicazione:
Indistintamente tutte le cooperative di lavoro,
non solo quelle di produzione e lavoro
Cooperative agricole
Cooperative miste
Cooperative di trasporto
Cooperative della pesca
Cooperative sociali
68
La nuova nozione di socio lavoratore
assume un VALORE UNIVERSALE
→ Si riferisce a tutti gli organismi in cui
l’attività mutualistica venga perseguita
mediante prestazioni di attività lavorative
69
Esemplificazione:
-
-
-
alle cooperative tra professionisti
Cooperative sociali riferite alla gestione
dei servizi socio sanitari ed educativi
Cooperative dedite allo svolgimento di
attività finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate
Cooperative di servizi dello spettacolo
70
Particolarità

Cooperative di artigiani
→ possibile perché la legge n. 142/2001 non
prevede la personalità della prestazione per il
lavoro parasubordinato o autonomo
 Esclusione:
→ soci volontari delle cooperative sociali secondo
quanto previsto dalla legge n. 381/1991, art. 2,
co. 3, che prevede per questi l’inapplicabilità
delle norme di legge in tema di lavoro
subordinato e autonomo
71
Inquadramento del socio lavoratore

1)
2)
3)
4)
Le fonti di disciplina:
Legge 3 aprile 2002. n. 142 “Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore”
Circ. min. 17 giugno 2002, n. 34
legge n. 30 del 2003, art. 9 → legge delega in
materia di mercato del lavoro
Circ. min. 18 marzo 2004, n. 10
72
Finalità della nuova legislazione
1)
Risolvere il problema della carenza di una
legislazione di riferimento e porre fine al
soggettivismo giurisprudenziale in materia
2)
Combattere la cd. “falsa cooperazione”, cioè
quella che utilizza lo strumento del rapporto
associativo al solo fine di eludere la
legislazione del lavoro nel suo complesso, ed
in particolare l’applicazione nei confronti dei
soci dei principali istituti retributivi
73
Situazione di fatto
prima della legge n. 142 del 2001

-
I soci lavoratori:
Erano soggetti ad un orario di lavoro
Godevano di una retribuzione mensile
Percepivano emolumenti quali la tredicesima mensilità, previsti per i
lavoratori dai CCNL
Obbligo di giustificare le assenze dal lavoro
Soggiacevano ai poteri di direzione e di coordinamento della società
Godevano dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro
Godevano del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia
Erano sottoposti alle normative in tema di licenziamenti collettivi, e
indennità di mobilità
→ l’ampiezza di queste prerogative rendeva sempre più ingiustificato il
loro mancato inquadramento come parte di un contratto di lavoro
74
Situazione di fatto
prima della legge n. 142 del 2001
I
-
soci lavoratori di cooperativa
continuavano però a risultare esclusi da:
Concetto di retribuzione sufficiente
Trattamento di fine rapporto
Disposizioni protettive in caso di
licenziamento individuale
Tutela della libertà e attività sindacale nei
luoghi di lavoro (art. 28 St. lav.)
Repressione della condotta antisindacale
75
Norme sulle assunzioni e sul
collocamento

1)
2)
Si tratta di disposizioni tipiche delle
società di lucro (cioè datori di lavoro
“ordinari”) che non possono applicarsi
alle società cooperative nelle quali si
esercita il GRADIMENTO nei confronti
del lavoratore:
art. 25, comma 1, l. n. 223/1991  quote
di assunzioni riservate a soggetti “deboli”
Normativa sul collocamento obbligatorio
76
Motivazioni al cambiamento:
 Alla
base della nuova disciplina
 giudizio negativo circa l’attitudine del
rapporto sociale a garantire adeguata
tutela al lavoratore
 Soluzione possibile:
 introdurre un rapporto di lavoro in capo al
socio come ulteriore (e distinto) rispetto a
quello sociale
77
Problemi di costituzionalità
 Sollevati
in riferimento a:
- art. 45 Cost. → con la creazione del
doppio rapporto di violerebbe il principio di
tutela della cooperazione
Critica: rapporto di lavoro “servente” rispetto
alla finalità mutualistica che non viene
negata, ma anzi forse esaltata
- Art. 3 Cost. → la tutela minimale del socio
viene assicurata indipendentemente dai
risultati della cooperativa, a differenza dei
rapporti associativi in genere
78
Come si spiega il doppio rapporto:
 Nasce
la distinzione tra:
mutualistico → specifico fine cui
tende la società cooperativa
 SCOPO
 SCAMBIO
mutualistico → ulteriore
rapporto contrattuale per mezzo del quale
la mutualità stessa trova applicazione
79
DIRITTI DEL SOCIO
LAVORATORE
80
Disciplina applicabile ai rapporti di
lavoro subordinato dei soci
Si
applicano:

La legge n. 300 del 1970
detta Statuto dei lavoratori
 Tutte le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro
81
Disciplina applicabile ai rapporti di
lavoro subordinato dei soci
 La
disciplina sul rapporto di
lavoro subordinato, in quanto
compatibile con la posizione
del socio-lavoratore
82
Disciplina dell’estinzione del rapporto di
lavoro subordinato dei soci

Si applica la disciplina di diritto del lavoro sul
licenziamento

NON SI APPLICA l’art. 18 St. lav. qualora cessi
con il rapporto di lavoro anche quello associativo

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
con l’esclusione del socio deliberati nel rispetto
delle previsioni statutarie e in conformità agli
artt. 2526 e 2527 c.c.
83
Disciplina del rapporto
di lavoro autonomo
dei soci
 parziale applicazione
della disciplina di prevenzione,
degli infortuni, propria
del lavoro subordinato
84
La posizione del socio con rapporto
di lavoro subordinato
espansione dell’area
di applicazione della complessiva
disciplina di diritto del lavoro
 Progressiva
85
La posizione del socio con rapporto
di lavoro subordinato

Passaggio ad un pieno operare
del diritto del lavoro, seppure con
la previsione di una
“clausola di compatibilità”
86
Disciplina del rapporto
di lavoro autonomo
dei soci
 parziale applicazione
dello Statuto dei lavoratori
(artt. 1, 8, 14 e 15)
87
Diritti sindacali
 Possono
essere individuate con
appositi accordi specifiche modalità di
esercizio (permessi, assemblee,
referendum, ecc.)
88
Disciplina previdenziale
 Progressiva
equiparazione del
sistema previdenziale dei soci a
quello dei lavoratori subordinati e
dei lavoratori autonomi
89
Disciplina previdenziale
 Progressivo superamento
del decreto n. 602 del 1970
e della connessa determinazione
dei contributi sulla base
del salario medio convenzionale
90
Disciplina processuale
 Prima
della riforma del 2003
Si
applicano alle controversie di
lavoro di tutti i soci-lavoratori gli
artt. 409 ss. cod. proc. civ.
Restano di competenza del giudice
civile ordinario le controversie inerenti
al rapporto associativo
91
Disciplina processuale
 Dopo
la riforma del 2003
 Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla
prestazione mutualistica sono di
competenza del tribunale
ordinario
92
Trattamento
economico del
socio-lavoratore
93
Trattamento economico
del socio con rapporto
di lavoro subordinato
 Il socio ha diritto ad
un trattamento economico
complessivo proporzionato
alla quantità ed alla qualità
del lavoro prestato
94
Trattamento economico
del socio con rapporto
di lavoro subordinato
 Applicazione del
principio di tutela dell’art. 36 cost.
 Netta differenza dalla situazione
antecedente all’entrata in vigore
della legge n. 142 del 2001
95
Determinazione del trattamento
economico del socio con rapporto di
lavoro subordinato
 Cessa
il potere dell’assemblea di
determinare la remunerazione
(situazione invece antecedente all’entrata in
vigore delle legge n. 142 del 2001)
96
Determinazione del trattamento
economico del socio con rapporto di
lavoro subordinato
La
retribuzione non deve
essere inferiore ai minimi
previsti dal contratto collettivo
applicato o del settore o della
categoria affine
97
Trattamento economico del socio
con rapporto di lavoro AUTONOMO

Il socio ha diritto ad un
trattamento economico
proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro
98
Trattamento economico del socio
con rapporto di lavoro AUTONOMO
Si
fa riferimento ai minimi
previsti dall’eventuale
contrattazione collettiva
specifica
99
Trattamento economico del socio
con rapporto di lavoro AUTONOMO
 In
difetto, si fa riferimento ai
compensi medi in uso per
prestazioni analoghe di lavoro
autonomo
100
I principi della legge n. 142 del 2001
sulla remunerazione del socio
 Differenza
di posizione
fra il socio con rapporto di lavoro
subordinato e quello con rapporto
di lavoro autonomo
101
I principi della legge n. 142 del 2001
sulla remunerazione del socio
 Applicazione
al socio lavoratore subordinato
della piena tutela
dell’art. 36 Cost.
102
I principi della legge n. 142 del 2001
sulla remunerazione del socio
 Tutela
del socio lavoratore autonomo
superiore a quella del lavoratore
autonomo non organizzato in
società cooperativa
103
Ulteriori trattamenti economici

Possono essere riconosciuti:
trattamenti economici disposti da
contratti aziendali migliorativi
104
Ulteriori trattamenti economici
 Possono
essere riconosciuti:
ristorni in sede di bilancio in misura
non superiore al 30% dei
complessivi trattamenti retributivi
105
La disciplina dei ristorni
I ristorni possono essere
riconosciuti:
 mediante integrazione
delle retribuzioni
 mediante distribuzione
gratuita di titoli azionari
106
La disciplina dei ristorni
I ristorni possono essere
riconosciuti:
 mediante aumento gratuito
del capitale sociale
sottoscritto e versato
107
Disciplina
previdenziale dei ristorni
 Per i ristorni
è prevista una rilevante
disciplina previdenziale
di favore
108
Entrata in vigore della legge
 La
legge n. 142 del 2001
si applica alle società cooperative
di produzione e lavoro che
abbiano approvato il regolamento
interno previsto dall’art. 6 della
stessa legge
109
Approvazione del
regolamento interno
Il
regolamento interno doveva
essere approvato con
deliberazione dell’assemblea
dei soci, entro il 30 giugno
2002
110
Approvazione del
regolamento interno
 Entro
trenta giorni
dall’approvazione deve essere
depositato presso la Direzione
Provinciale del lavoro competente
per territorio
111
Funzioni principali
del regolamento interno
Il regolamento interno deve:
 Identificare quali rapporti
(autonomi o subordinati)
possano essere instaurati fra
la società ed i soci - lavoratori
112
Funzioni principali
del regolamento interno
Il regolamento interno deve:
 Indicare le modalità
di svolgimento
delle prestazioni lavorative
da parte dei soci
113
Il regolamento
interno ed i soci con rapporto
di lavoro subordinato
 Il regolamento interno deve
richiamare i contratti collettivi
di lavoro applicabili ai rapporti
dei soci con rapporto di lavoro
subordinato
114
Il regolamento
interno ed i soci con rapporto
di lavoro autonomo
 Il regolamento interno deve
richiamare la disciplina
di legge applicabile
ai rapporti di lavoro instaurati
dai soci e diversi da quelli
di lavoro subordinato
115
Il regolamento interno
ed il piano di crisi
Il regolamento interno deve
attribuire all’assemblea
il potere di deliberare un
piano di soluzione della crisi, ...
116
Il regolamento interno
ed il piano di crisi
... che può prevedere la riduzione
dei trattamenti economici
integrativi, il divieto di
distribuzione degli utili e forme
di apporto economico
117
I vincoli al regolamento interno
 Il
regolamento interno non può
derogare in peggio rispetto al solo
trattamento economico minimo così
come previsto dall’art. 3, co. 1, legge
n. 142 del 2001
118
Le eventuali sanzioni per la mancata
approvazione del regolamento
interno
 Secondo
il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali non vi è
sanzione
119
Le eventuali sanzioni per la mancata
approvazione del regolamento
interno

Secondo la dottrina tale
comportamento dovrebbe imporre
apposite ispezioni
120
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Trattamento economico del socio-lavoratore