Le varie forme di lavoro autonomo in azienda Tipologie adempimenti formalità Sondrio 3 Giugno 2008 Gabriele Bonati Contratto di lavoro Lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e stage Stage (Tirocini) Lavoro Lavoro subordinato autonomo Collaboratori Coord. e contin. Tipologie contrattuali possibili Contratti formativi Contratti part time Stage e tirocini Outsourcing Lavoro Parasub. Organico Base per l’azienda (co.co.co – progetto) Telelavoro e lavoro a domicilio Associati in partecipazione Servizi appaltati all’esterno Contratto a chiamata (abrogato) Gestione e potenziamento dell’organico Somministrazione (Staff leasing abolito dal 1.1.2008) Contratti a termine Lavoro autonomo (Contr. Opera e profess.) Job sharing SCELTA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE Prestazione lavorativa da richiedere Scelta della tipologia contrattuale Contratto di lavoro subordinato Contratto di lavoro autonomo Associato In partecip Parasubordinato Autonomo Vincolo della subordinazione: potere direttivo e disciplinare; inserimento organizzazione aziendale; ecc Autonomia, Coordinamento, risultato e irrilevanza del tempo Autonomia, Risultato e irrilevanza del tempo Indeterminato, determinato, formativo, part time, ecc Cococo; progetto; occasionale (limiti: 30 gg. - € 5000) Contratto opera, professionale; occasionale Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato Lavoro subordinato e lavoro autonomo • Secondo l'orientamento ministeriale (Ministero lavoro n. 5/25420 del 24.3.1992) e giurisprudenziale (Cass. sentenza n. 5710, 9-6-98 – Cass. Sentenza n. 2622, 11-2-2004) ogni attività umana economicamente rilevante può essere indifferentemente oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo che subordinato (a seconda delle modalità del suo svolgimento) e l'identificazione del lavoro dipendente può essere fatta solo in presenza dell'elemento della subordinazione. Nozione di lavoro subordinato • È lavoratore subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.). • Elemento essenziale del rapporto di lavoro è il vincolo di subordinazione, che consiste nell'assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro, e che si realizza nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico, sotto la costante vigilanza del datore stesso (Cass. n. 6086 del 29.5.1991, n. 7608 del 10.7.1991, n. 17549, 19-11-2003 e n. 2842, 13-2-2004). Nozione di lavoro subordinato • La cassazione (sent. 176, 5-1-2005, n. 24903, 29.11.2007 e 9812, 14.4.2008) ha confermato che ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro assume rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare; altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Distinzione lavoro autonomo - subordinato L'elemento decisivo che contraddistingue Cass. civ. Sez. lavoro, 14 aprile 2008, n. 9812 Call center e co.co.co il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Indici sintomatici della subordinazione: l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro. La distinzione tra in bound e out bound non ha alcuna rilevanza in sede processuale Nozione di lavoro subordinato • Il vincolo di subordinazione non può essere inteso in senso assoluto ma varia a seconda della mansione svolta e della relativa qualifica professionale (Cass. n. 3497 del 14.4.1994). • La subordinazione può essere presente anche in forme attenuate in ragione della particolare organizzazione del lavoro e del tipo di prestazione (specie ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere e ripetitive) e può essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi, nella messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del lavoratore con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive impartite dalla controparte (Cass. n. 16805 27.11.2002) • Perché un rapporto possa qualificarsi come subordinato, il controllo del datore di lavoro può anche svolgersi dopo l'effettuazione della prestazione e non necessariamente durante (Cass. n. 3771 del 22.6.1985) Indici di subordinazione • Secondo la giurisprudenza l'esistenza del vincolo di subordinazione deve essere accertato attraverso la valutazione dell'intenzione delle parti e dall'insieme degli elementi che caratterizzano un rapporto (non quindi da singoli e isolati aspetti). • Possono quindi costituire indici di rilevazione della natura subordinata del rapporto, oltre all'intenzione delle parti, i seguenti elementi: osservanza di un certo orario di lavoro, la continuità della prestazione, il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento effettuato dal datore di lavoro e l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (assenza del rischi d’impresa), utilizzazione di strumenti di lavoro e svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizioni del datore di lavoro e, infine, l'applicabilità di sanzioni disciplinari (Cass. n. 12033 del 6.11.1992, n. 5508, 18-3-2004 e n. 9812, 14.4.2008). La volontà delle parti • La volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo qualora alla medesima volontà le parti non si sono attenute, se risulta che nello stesso svolgimento del rapporto, questo si sia concretizzato nel senso della subordinazione (cass. N. 10077, 1.8.2000). • La cassazione (sent. 6114, 18.6.1998) ha altresì precisato che la qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo quando si dimostri che l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzata nel suo svolgimento. • Vale a dire (Cassaz. n. 13714, 14-6-2006), che il nomen iuris utilizzato dalle parti non ha un potere assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi (prestazione), dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto. Distinzione lavoro autonomo – subordinato Volontà delle parti Cass. civ., sez. lavoro, 4 marzo 2008, n. 5872 La volontà delle parti Ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano qualificato come autonomo il rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso soltanto se si dimostri che nel concreto svolgimento del rapporto sia presente l'elemento della subordinazione. Orientamento consolidato La volontà delle parti • Va però precisato che la stessa Cassazione (sent. 5845/1998) ha evidenziato che al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, ove l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto, caratterizzato dalla presenza di elementi compatibili con l’uno e con l’altro tipo, non può prescindersi dall’effettiva volontà delle parti. Lavoro autonomo Si ha rapporto di lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c). Lavoro autonomo Elementi essenziali Elementi non presenti Promessa di un risultato Potere direttivo del datore di lavoro Realizzazione con propria organizzazione Osservanza di un orario di lavoro Esistenza del rischio professionale Applicazione del potere disciplinare Collaborazioni LAVORO A PROGETTO (artt. 61 e ss., D. Lgs. 276/2003 • I contratti di collaborazione coordinata e continuativa (di carattere personale, senza vincolo di subordinazione), fatte salve la disciplina per gli agenti e rappresentanti, le esclusioni specificatamente elencate dalla norma e il lavoro occasionale, sono idonei (e quindi leciti) se riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente (anche presso il committente) dal collaboratore in funzione del risultato (la prestazione è di carattere temporaneo, in quanto la durata dovrà essere determinata o determinabile), nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione lavorativa LAVORO A PROGETTO: i requisiti • Progetto o programma (costituisce mera modalità organizzativa della prestazione) • Autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione (dedotta in contratto), tempi e modalità di lavoro devono essere rimessi al collaboratore • Necessaria coordinazione con il committente • Irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione N.B. Va rilevato che tra le forme di coordinamento sono comprese anche quelle di carattere temporale Tali requisiti rappresentano la differenzazione dal lavoro subordinato e autonomo LAVORO A PROGETTO: conseguenze del rapporto irregolare • L’art,. 69 del Decreto stabilisce che i rapporti di lavoro che si instaurano senza l’individuazione di un progetto, programma o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (salvo non venga provata l’esistenza di un vero rapporto di lavoro autonomo). • Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Gli interventi ministeriali sul lavoro a progetto Circolare 1/2004 Individuazioni caratteristiche del progetto/programma Circolari 17/2006 e 8/2008 Settore call center Circolare 4/2008 Le attività che “l’esperienza ispettiva” ha ritenuto difficilmente compatibili con il lavoro a progetto (linee guida, secondo il ministero, anche per i comportamenti aziendali) Ispezioni e progetto L’attività di vigilanza sul lavoro a progetto rappresenta una delle priorità della programmazione per il 2008 del Ministero, alla luce anche della riapertura al 30.9.2008 (L. 31/2008), della stabilizzazione agevolata, che era stata introdotta dalla finanziaria 2007. La finalità del progetto • Delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato determinato Il progetto diventa la delimitazione della prestazione di lavoro coordinato L’esecuzione della prestazione • Le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro assumono valore decisivo, tenuto conto che il lavoro a progetto configura una nuova tipologia contrattuale (nel più grande ambito delle collaborazioni) Forma scritta del contratto Prima verifica degli ispettori Ai fini della prova Forma scritta In assenza della forma scritta, ovvero “di altri elementi aliunde ricavabili”, gli ispettori riconducono il rapporto al lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria Elementi di analisi • La genuinità deve essere verificata sulla compatibilità della prestazione non con il lavoro autonomo (tout court), ma con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto Indici sintomatici Specificità del progetto Non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa (oggetto sociale) Il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore Potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato Indici sintomatici Modalità di inserimento Assumono carattere decisivo le modalità di coordinamento, da individuarsi espressamente nel contratto ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 276/2003. Indici sintomatici Contenuto della prestazione Deve essere prestata estrema attenzione alla stipulazione del contratto Prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate sono difficilmente compatibili con una attività di carattere progettuale Gli ispettori acquisiranno dichiarazioni (dal collaboratore, dai dipendenti e altri collaboratori) a riguardo e verificheranno se il collaboratore è utilizzato per attività generiche estranee al progetto Indici sintomatici Collegamento funzionale Deve residuare un’autonomia di scelta sulle modalità esecutive della prestazione • Non deve esserci assoggettamento ad uno specifico controllo sull’attività; •Deve risultare assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare. Indici sintomatici Compenso Non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferito anche al risultato Indici sintomatici Clausola di esclusiva In caso di monocommittenza gli ispettori valuteranno con maggior rigore gli indici sintomatici Indici sintomatici Proroga e rinnovi Proroga ingiustificata e rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi. Attività lavorative incompatibili • Addetti alla distribuzione bollette, giornali, riviste e elenchi telefonici; • Addetti alle agenzie ippiche; • Addetti alle pulizie; • Autisti e autotrasportatori; • Babysitter e badanti; • Baristi e camerieri • Commessi e addetti alle vendite Attività lavorative incompatibili • • • • • • • • • • Custodi e portieri; Estetiste e parrucchiere; Facchini; Istruttori di autoscuola; Letturisti di contatori; Manutentori; Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; Piloti e assistenti di volo; Prestatori manodopera nel settore agricolo; Addetti alle attività di segreteria e videoterminalisti. Principio della Cassazione • Ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo e subordinato: – Letturisti dell’ENEL (Cass. 7171/2003); – Addetti alle riscossioni scommesse (Cass. 3032/1999); – Mansioni operaie nell’edilizia (Cass. 14248/1999); – Lavori di giardinaggio (Cass.326/1996). Attività già certificate Attività autotrasporto (vedi Bollettino ADAPT) con il rispetto di: – – – – Requisiti di forma e sostanza; Assenza potere gerarchico; Chiara identificazione dell’oggetto del contratto; Perfetta coincidenza tra prestazione effettiva e quella formalizzata, e riferita esclusivamente alla commessa identificata nella premessa del contratto; – Coordinamento della prestazione senza alcun potere direttivo. Nuovo principio di presunzione • Circolare ministeriale: presunzione di subordinazione con onere della prova di autonomia in capo all’imprenditore (a prescindere dalle modalità di esecuzione della prestazione) Presunzione Legge Biagi: presenza progetto o programma, ai fini della prova Attività che saranno trasformate dagli ispettori • Contratti a progetto senza la forma scritta; – Attività presso call center con modalità in bound – Attività presso call center con modalità out bound se si evidenzia (circ. 8/2008): che nel progetto non è individuata la specifica campagna promozionale; l’attività out bound non è esclusiva; viene precluso al collaboratore di gestire, seppur nell’ambito di una fascia oraria, la quantità e la collocazione temporale della prestazione; sistemi informatici che non consentono l’autodeterminazione dei ritmi lavorativi; il collaboratore non può interrompere lo svolgimento della prestazione; il committente imponga il proprio poteri direttivo e disciplinare; – Attività presuntive (in mancanza di elementi comprovanti la genuinità del contratto a progetto). Tribunale di Torino 5.04.2005 Una fattispecie limite: azienda con solo 6 dipendenti nessun dipendente addetto ad attività connessa al perseguimento dell’oggetto sociale 3 tipologie di contratti di lavoro a progetto standard (per promoter, consulente di stand e consulente di agenzia) “modalità disordinate di formalizzazione dei rapporti” (contratti stipulati solo a posteriori, non consegnati, etc.) organizzazione del lavoro dei collaboratori a progetto a turni rilevazione delle presenze orarie dei collaboratori a progetto inserimento dei collaboratori a progetto entro una struttura gerarchica Il Giudice ha accolto il ricorso dei collaboratori, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Principi affermati 1. necessità della specificità del progetto (anche se non necessariamente nel senso di individualizzazione del progetto. E’ sufficiente che non vi sia una standardizzazione dei contratti e che il progetto non si identifichi con l’oggetto sociale) 2. in mancanza di specificità del progetto, applicazione dell’art. 69, 1 comma, D.Lgs. n. 276/2003. Presunzione relativa, nel senso che pone a carico della committente l’onere di provare la natura autonoma del rapporto ed, in mancanza di ciò, lo stesso si considera di lavoro subordinato 2. fermo restando quanto sub 1), necessità della sussistenza di margini di autonomia nel rendere la prestazione (incompatibile con ciò: l’organizzazione del lavoro su turni, la rilevazione delle presenze orarie e l’inserimento dei collaboratori entro la struttura gerarchica aziendale) Tribunale di Ravenna 25.10.2005 La fattispecie: rapporto iniziato prima della formalizzazione del contratto progetto afferente ad una più efficace implementazione dell’organizzazione dell’ufficio commerciale natura autonoma dell’attività Il Giudice ha rigettato il ricorso del collaboratore, riconoscendo la genuinità del rapporto di lavoro a progetto. Principi affermati 1. irrilevanza, ai fini della nullità del contratto, dell’inizio dell’attività prima della sottoscrizione del contratto stesso, essendo essenziale solo che le parti avessero inteso inteso dar vita ad un rapporto di lavoro a progetto (la cui forma scritta è richiesta, infatti, solo ad probationem, sicché “in difetto di ciò, il contratto (…) rimane comunque valido sul piano sostanziale (…) senza altre conseguenze diverse dalle limitazioni dettate in materia probatoria in mancanza dello scritto e rilevanti unicamente sul piano processuale (artt. 2725, 2724, n. 3 e 2729 cod. civ.)”) 2. la sanzione di cui all’art. 69, 1 comma, “verrà comminata non per la mancanza dello scritto, ma sempre per la mancanza del requisito sostanziale” (e cioè della bontà del progetto), perché altrimenti si manifesterebbe “l’irrazionalità (…) della normativa che all’art. 62 prevede espressamente un squisito di forma ad probationem e nell’art. 69, 1 comma, accorderebbe alla sua violazione una sanzione che nel rapporto di lavoro (a carattere subordinato) è tipica della mancanza di un requisito di forma ad substantiam”. Tribunale di Milano 10.11.2005 La fattispecie: contratto relativo all’attività di informatore del farmaco. Segnatamente, il progetto: “verificare la conoscenza, la diffusione ed il potenziamento sul mercato dei propri farmaci, con conseguente necessità di realizzare uno studio che comporti la rilevazione, l’analisi e l’elaborazione dei dati relativi alle specialità farmaceutiche sul territorio nazionale” contratto privo della dicitura “contratto di lavoro a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003” natura autonoma dell’attività svolta (nessun giro predeterminato da parte dell’azienda farmaceutica, nessun obbligo di relazionare periodicamente l’azienda, nessun limite minimo di medici da visitare) Il Giudice ha rigettato il ricorso del collaboratore, riconoscendo la genuinità del rapporto di lavoro a progetto. Principi affermati 1. specificità del progetto 2. irrilevanza della mancanza della dicitura “contratto di lavoro a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003” 3. irrilevanza, ai fini della pretesa riconducibilità della fattispecie al genere del lavoro subordinato, dell’inclusione della figura dell’informatore medico scientifico nel CCNL di settore tra le figure di lavoro subordinato Tribunale di Modena 21.02.2006 La fattispecie: contratto di lavoro a progetto per “la creazione e lo sviluppo di reti commerciali all’estero, costituzione di filiali estere e joint-ventures” previsione contrattuale di un budget di vendita e dei relativi bonus Il Giudice ha rigettato il ricorso del collaboratore, riconoscendo la natura genuina del rapporto di lavoro a progetto. Principi affermati 1. 2. 3. 4. specificità del progetto (riconosciuta nella fattispecie) contratto di lavoro a progetto come obbligazione di risultato (e non di mezzi) irrilevanza, ai fini della pretesa riconducibilità della fattispecie al genere del lavoro subordinato della previsione del budget di vendita e dei relativi bonus, del computo da parte dell’azienda dei giorni di permesso e di ferie, obbligo del collaboratore di avvertire in caso di assenza legittimità dell’esigenza di coordinamento estrinsecatasi sotto forma di: computo da parte dell’azienda dei giorni di permesso e di ferie, obbligo del collaboratore di avvertire in caso di assenza Tribunale di Milano 23.03.2006 La fattispecie: contratto di lavoro a progetto per “tracciare le linee guida di un progetto di riorganizzazione della zona Milano / Vigevano al fine di acquisire nuova clientela e mantenere in essere quella vecchia” non coincidenza tra l’attività contrattualmente dedotta e quella di fatto svolta Il Giudice ha accolto il ricorso del collaboratore, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro. Principi affermati 1. applicabilità alla fattispecie dell’art. 69, 1 comma, dato che lo stesso sanziona anche il caso in cui non vi sia corrispondenza tra l’attività di fatto svolta e quella prevista nel contratto, stante che “per mancata individuazione del progetto, si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma del contratto, sia la mancanza in contratto di questi ultimi per mancata corrispondenza dell’attività di fatto svolta a quanto previsto nel contratto” Consiglio di Stato n. 1743/2006 La fattispecie: giudizio di impugnazione della sentenza del TAR Calabria sentenza del TAR Calabria: aveva annullato l’esclusione di una Cooperativa da una gara d’appalto, deliberata da un Comune sull’assunto per il quale la Cooperativa non aveva rispettato il bando di gara (il quale richiedeva, per lo svolgimento del servizio, l’osservanza da parte del personale dell’appaltatrice di un determinato orario di lavoro), poiché aveva preventivato lo svolgimento del servizio appaltato anche mediante personale con contratto di lavoro a progetto (non tenuto, come tale, al rispetto di alcun orario) Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’opposizione proposta dal Comune, confermando la sentenza del TAR Calabria che aveva correttamente sancito, incidentalmente, il principio per cui i collaboratori a progetto possono comunque essere legittimamente tenuti al rispetto di un orario di lavoro. Principi affermati 1. il rapporto di lavoro a progetto è genuino anche quando implichi il rispetto di un orario di lavoro 2. l’orario di lavoro va inteso in funzione del risultato 3. il contratto di lavoro a progetto è un’obbligazione di risultato (e non di mezzi) Tribunale di Genova 7.04.2006 La fattispecie: co.co.co. avente ad oggetto “l’incarico per lo svolgimento delle pratiche ed operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni” co.co.co. in corso alla data del 24 ottobre 2004 (termine ultimo secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 276/2003) inesistenza di un accordo aziendale di proroga del termine del 24 ottobre 2004 recesso immediato dal contratto intimato a voce il 30 novembre 2004 Il Giudice ha respinto il ricorso con cui il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del recesso intimato senza il rispetto delle forme contrattualmente dedotte nel co.co.co. (con conseguente risarcimento dei danni), poiché nella fattispecie il contratto di co.co.co attenzione: non riconducibile al genere del co.co.pro. ed alla relativa disciplina - è da intendersi automaticamente risolto per legge ex art. 86, D.Lgs. n. 276/2003. Peraltro, essendo il rapporto proseguito (24 ottobre 2004 – 30 novembre 2004) nella forma del contratto d’opera, non si richiedeva alcun vincolo di forma e/o preavviso per il recesso. Principi affermati 1. non riconducibilità della predetta co.co.co. ad un progetto o programma di lavoro o fase di esso, stante che il progetto deve essere individuato in modo specifico (“anche accogliendo la tesi interpretativa più ampia, per la quale il contratto a progetto non presuppone necessariamente un’attività di natura altamente specialistica o di particolare contenuto professionale e può eventualmente comprendere anche attività identiche a parte dell’attività aziendale, requisito minimo del progetto è quella della specificità”) 2. art. 69, 1 comma, stabilisce una presunzione relativa (principio affermato solo per completezza dell’esposizione, dato che la disciplina sul co.co.pro. non si applica alla fattispecie, per la sopra dedotta impossibilità di ricondurre la stessa al genere del lavoro a progetto) Tribunale di Torino 10.05.2006 La fattispecie: co.co.pro., con il seguente progetto: “trattamento rifiuti speciali”, con speciale riferimento alle attività di “bonifica frigoriferi” ed “estrazione tubo catodico dai televisori” progetto coincidente con l’oggetto sociale natura subordinata della prestazione (peraltro, il rapporto è cessato a fronte della lettera di recesso, intestata “oggetto: licenziamento per giusta causa”, tipica “espressione dell’esercizio di potere disciplinare che compete al datore di lavoro esclusivamente nell’ambito di un rapporto di subordinazione”). Il Giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Principi affermati 1. specificità del progetto (non riscontrata nella fattispecie) 2. contratto di lavoro a progetto come obbligazione di risultato (e non di mezzi, come invece parrebbe nella fattispecie) 3. necessità dell’autonomia nel rendere l’attività ai fini della genuinità del rapporto di lavoro a progetto Tribunale di Milano 2.08.2006 La fattispecie: co.co.pro. afferente all’attività di intervistatrice telefonica, con il seguente progetto: “monitoraggio delle opinioni, delle tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori” Il Giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Principi affermati 1. specificità del progetto (non riscontrata nella fattispecie) 2. contratto di lavoro a progetto come obbligazione di mezzi (e non di risultato), a patto però che l’attività sia “realizzata nell’ambito di un coordinamento progettuale individuato (…)” (qui non individuato) 3. applicabilità dell’art. 69, 1 comma, posto che “per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto” Punti “fermi” nella giurisprudenza 1 ) il progetto deve essere indicato in modo preciso e specifico, cioè deve consistere in un’attività precisa e delimitata dal punto di vista funzionale e temporale, con un chiaro risultato finale 2) l’attività del collaboratore deve distinguersi dall’organizzazione aziendale alla quale si rapporta (il che ovviamente non esclude il coordinamento, anche mediante modalità piuttosto articolate) 3) attenuazione del valore decisivo degli indici tipici della subordinazione, nel senso che l’inserimento, il coordinamento sono modalità di esecuzione del contratto a progetto e non ne determinano una diversa qualificazione giuridica laddove non siano accompagnati dalla subordinazione vera e propria (ossia dalla sottoposizione al potere gerarchico e direttivo) 4) l’art. 69, 1 comma, contiene una presunzione relativa (o semplice che dir si voglia), con conseguente inversione dell’onere della prova in capo alla committente, alla quale spetterà pertanto dimostrare la natura autonoma della prestazione Ulteriore orientamento del Tribunale di Milano Trib. Milano, 8 gennaio 2007, n. 40 La mancanza di specificità del progetto contenuto nel contratto comporta che il rapporto tra le parti deve ritenersi sorto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è di fatto svolto il rapporto di lavoro. Ciò è previsto espressamente dalla previsione legislativa contenuta nell’art. 69, comma 1, del Dlgs. N. 276/2003. Ulteriore orientamento del Tribunale di Milano Trib. Milano, 18 gennaio 2007, n. 146 Per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto. Il progetto non può ritenersi adeguatamente descritto ove consista nella semplice elencazione delle mansioni attribuite al lavoratore, senza alcun cenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento. In tali casi si realizza la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 69, Dlgs. N. 276/2003, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tribunale Firenze Sezione Lavoro Civile, 28 giugno 2007, n. 866 • In ipotesi di verbale ispettivo dell'INPS, e relativa cartella esattoriale, per omesso versamento di contributi da parte di una società, che abbia stipulato contratti a progetto, sul presupposto che detti rapporti avessero natura subordinata, deve accogliersi l'opposizione spiegata avverso il verbale e la relativa cartella esattoriale, laddove venga accertato dal Giudice l'esistenza del progetto, non potendosi estendere il controllo giudiziale sino al punto di sindacare nel merito valutazioni organizzative o produttive che spettano al committente. Tribunale di Milano 11 luglio 2007 • Il progetto non può costituire segmento dell’attività di impresa Tribunale di Milano, 28 giugno 2007 • La mancanza del progetto o del programma determina la diversa qualificazione del contratto e un diverso nomen iuris, ma non produce nullità del contratto; eventualmente si può prospettare un'ipotesi di annullabilità qualora venisse eccepito un vizio del consenso. Ne consegue che la clausola penale prevista nel contratto a progetto non può essere travolta dalla sua conversione in un contratto di lavoro subordinato, essendo pacificamente ammissibile anche in un rapporto di lavoro subordinato Tribunale di Modena, 30 gennaio 2008 • L’art. 69, comma 1, del D.Lgs 276/2003 deve essere interpretato nel senso della presunzione assoluta e non, come affermato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 1/2004, della presunzione semplice in quanto, ove si adottasse questa tesi, si finirebbe per far rivivere le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto Le collaborazioni coordinate e continuative Il contratto: i requisiti • I requisiti che differenziano il contratto a progetto/programma dai rapporti di lavoro subordinato (e autonomo vero e proprio) sono: – l’individuazione di un progetto o programma o fase di esso (costituisce mera modalità organizzativa della prestazione); – l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione (condizione che deve essere esplicitamente dedotta nel contratto); – i tempi e le modalità di lavoro per l’esecuzione del progetto/programma devono essere rimessi al collaboratore – la necessaria coordinazione con il committente da evidenziare nel contratto (va rilevato che tra le forme di coordinamento, come precisato dal Ministero del lavoro, sono comprese anche quelle di carattere temporale) – l’Irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto. Le collaborazioni coordinate e continuative Il contratto: il contenuto • Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova (assume però valore decisivo nell’individuazione del progetto ai fini dell’applicazione della norma sanzionatoria – Min. Lav. Circ. 1/2004)), i seguenti elementi (art. 62 del D.Lgs. 276/2003): – la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; – il progetto o il programma di lavoro, o fasi di esso (da indicarsi nel suo contenuto caratterizzante); – il corrispettivo (compenso), i criteri della sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento nonché la disciplina dei rimborsi spese; – le forme di coordinamento del lavoratore con il committente (in ogni caso non devono pregiudicare l’autonomia del lavoratore nell’esecuzione della prestazione); – le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore (V. D. Lgs. 81/2008 – T.U.). Le collaborazioni coordinate e continuative Il contratto: il contenuto • Il Ministero del lavoro (circ. 4/2008) ha precisato che qualora gli ispettori rilevino un’assenza di formalizzazione del progetto provvederanno a ricondurre la fattispecie contrattuale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria, ferma restando la possibilità da parte del committente di provare in sede giudiziaria l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro di natura autonoma Le collaborazioni coordinate e continuative Il corrispettivo • L’art. 63 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito (art. 36 della Costituzione). E deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 772, L. 296/2006) ha aggiunto che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento Le collaborazioni coordinate e continuative Il corrispettivo • Se il progetto si realizza prima della scadenza il compenso va corrisposto per intero (v. anche Min. Lav. Circ. 1/2004) • Il Ministero del lavoro ha precisato, altresì, che le parti possono disciplinare nel contratto clausole a titolo di penale (esclusione o riduzione del compenso pattuito) per la mancata realizzazione del progetto o per la cattiva qualità dello stesso. Le collaborazioni coordinate e continuative Altri diritti e doveri del collaboratore • Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti (può quindi essere concordata un’esclusiva – la circ. 4/2008 precisa che in presenza di un’esclusiva gli ispettori devono attuare una più attenta verifica dei relativi indici) e non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere informazioni attinenti ai programmi, né di compiere atti in pregiudizio all’attività dei committenti (v. art 66 del D.Lgs. 276/2003). Le collaborazioni coordinate e continuative Altri diritti e doveri del collaboratore • Il collaboratore ha altresì i seguenti diritti: – in caso di invenzione di essere riconosciuto autore della stessa; – in caso di gravidanza, malattia e infortunio (documentati) il contratto non può essere risolto (si sospende senza erogazione del corrispettivo). La malattia e l’infortunio (salvo diversa previsione contrattuale) non determinano la proroga della durata del contratto. Il contratto si risolve in anticipo se l’assenza dura per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quanto la durata è determinata) ovvero superiore i 30 giorni nei contratti in cui la durata è determinabile. In caso di gravidanza, invece la durata del contratto è prorogata per un periodo di 180 giorni (vedere anche il D.M. 12.7.2007, art. 4). Vengono fatte salve le disposizioni di miglior favore concordate contrattualmente. Le collaborazioni coordinate e continuative Le tutele assistenziali • Il collaboratore ha diritto (soggetti per i quali si versa la contribuzione aggiuntiva dello 0,72%): – Maternità e paternità: astensione obbligatoria dal lavoro (dal 7.11.2007 – DM12.7.2008); diritto all’indennità economica (corrisposta, su domanda, dall’INPS); – Congedo parentale: diritto all’indennità per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (Corrisposta, su domanda, dall’INPS); – Assegno per il nucleo familiare (Corrisposto, su domanda dall’INPS); – Malattia per ricovero ospedaliero (corrisposta, su domanda, dall’INPS); – Malattia indennità temporanea (corrisposta, su domanda, dall’INPS); Le collaborazioni coordinate e continuative Rinnovi • Il Ministero del lavoro (circ. 1/2004) ha precisato, in materia di rinnovo contrattuale, quanto segue: – il contratto può essere oggetto di rinnovi (non è quindi vietato ampliare il contratto); – Il collaboratore può essere impiegato in nuovi progetti. • In ogni caso, ciascun nuovo contratto deve presentare, autonomamente considerato, i requisiti previsti dal D.Lgs. 276/2003, precedentemente evidenziati. Con la circ. 4/2008, il Ministero del lavoro invita gli ispettori a valutare attentamente le motivazioni che stanno alla base delle proroghe e dei rinnovi. Le collaborazioni coordinate e continuative Termine del contratto • Il contratto a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto (Indipendentemente dal termine apposto nel contratto). • E’ altresì possibile recedere dal contratto (entrambe le parti) per: – giusta causa; – causali e modalità stabilite dalle parti e (inserite nel contratto). Il contratto può definire altresì l’eventuale preavviso. • Si ricorda che la L. 188/2007, recante “disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera”, impone l’utilizza del modulo ministeriale, anche nel caso in cui intervengano le dimissioni da parte delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto e le c.d. mini co.co.co (collaborazioni occasionali non superiori a 30 giorni e non superiori a € 5.000 /anno). Le collaborazioni coordinate e continuative Rinunce e transazioni • L’art. 68 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, nei contratti di cui all'articolo 61, comma 1 (Collaborazioni coordinate e continuative a progetto - c.d. co.co.pro), i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto presso le apposite commissioni, secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile. Le collaborazioni coordinate e continuative La certificazione del contratto: Le commissioni • Gli articoli 75 e 76 del D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni prevedono la possibilità che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto/programma, così come per tutti gli altri contratti di lavoro e di appalto, possa essere oggetto di certificazione da parte di dell’apposita Commissione istituita presso: – – – – – – Gli enti bilaterali; Le direzioni provinciali del lavoro(v. D.M. 21-7-2004); le province (v. D.M. 21-7-2004); le università pubbliche e private (v. DM 14-6-2004); Il Ministero del Lavoro; I consulenti del lavoro (commissione presso l’ordine provinciale) Le collaborazioni coordinate e continuative La certificazione del contratto: Le commissioni • La certificazione rappresenta quindi una procedura volontaria mediante la quale una commissione (vedi precedente slide) convalida l’operato delle parti stipulanti un contratto di lavoro e la qualificazione che le stesse ne hanno dato. • La finalità è quella di attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. Le collaborazioni coordinate e continuative La certificazione del contratto: la procedura • La disposizione in commento stabilisce che: – l’attivazione è volontaria; – la richiesta deve essere scritta e congiunta (in bollo), datore di lavoro e lavoratore (v. modulo predisposto dal Ministero e dalle DPL); – le modalità di certificazione sono determinate, in attesa delle buone pratiche, dal regolamento della Commissione di certificazione (predisposto secondo gli indirizzi del Min. Lav.); – la procedura si conclude (entro 30 giorni) con un atto di certificazione (in bollo) motivato (tre copie) che indica: a chi deve essere presentato ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti della certificazione. Il provvedimento di diniego è redatto in carta semplice. Le collaborazioni coordinate e continuative La certificazione del contratto: efficacia • Gli effetti della certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 276/2003, fatti salvi i provvedimenti cautelari . Le collaborazioni coordinate e continuative Le linee guida del Ministero del lavoro • Il Ministero del Lavoro al fine della certificazione delle collaborazioni coordinate e continuative ha diramato le seguenti linee guida (circ. 48/2004): • a) collaborazioni a progetto – autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore; – verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro; Le collaborazioni coordinate e continuative Le linee guida del Ministero del lavoro – esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto ed in rapporto all’autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale; – prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività che esula dagli stessi. Le collaborazioni coordinate e continuative Le linee guida del Ministero del lavoro b) Collaborazioni non a progetto – verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina che oggi può riguardare esclusivamente i seguenti soggetti: le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 23 ottobre 2003; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia; Le collaborazioni coordinate e continuative Le linee guida del Ministero del lavoro – autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto; – corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto. In particolare accertare la pregressa esperienza maturata oppure alle qualità personali e alle caratteristiche soggettive del lavoratore; – verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all’inquadramento contrattuale. In particolare verificare ed evidenziare le differenze oggettive fra l’eventuale precedente rapporto di lavoro di tipo subordinato e la co.co.co. proposta per la certificazione; Le collaborazioni coordinate e continuative Le linee guida del Ministero del lavoro – indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo: in particolare verificare che i criteri evidenziati nel testo contrattuale siano tali da giustificare la determinazione effettiva del compenso, tenendo presente la necessità di una sicura differenziazione fra l’ammontare della retribuzione del lavoratore subordinato di pari attività e/o mansioni; – prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente relativa al contenuto del contratto da certificare. Le collaborazioni coordinate e continuative • Le linee guida del Ministero del lavoro La circolare Min Lav. 4/2008 ha fornito ulteriori elementi di verifica al fine di interpretare la genuinità del contratto a progetto, in particolare oltre alla forma scritta: 1. specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso che non può coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi (dovrà soltanto ad esso funzionalmente correlato . In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore. Le collaborazioni coordinate e continuative Le linee guida del Ministero del lavoro 2. verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente,valutando la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale sopratutto con riguardo alle forme di coordinamento (da individuare espressamente nel contratto). 3. il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale. 4. in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione (la prestazione lavorativa non può avvenire con assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo dell’attività svolta). Le collaborazioni coordinate e continuative 5. 6. 7. 8. Le linee guida del Ministero del lavoro verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel progetto/programma o fase di esso . valutazione attenta della clausola di esclusiva. Per il disconoscimento del contratto a progetto potrebbe essere la mono-committenza. Valutazione attenta delle proroghe e dei rinnovi del contratto di collaborazione. Le collaborazioni coordinate e continuative Libri obbligatori - Libro matricola • A prescindere dal sistema di tenuta utilizzato e dal fatto che si adottino libri unici o separati da quelli degli altri dipendenti, le registrazioni relative ai collaboratori coordinati e continuativi devono comunque contenere (nota INAIL 16-12-2004 – circ. Min. Lav. 33/2003) i dati anagrafici e fiscali del collaboratore e le informazioni relative al contratto (data e compenso pattuito). Le collaborazioni coordinate e continuative Libri obbligatori - Libro paga • Deve contenere il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore nonché le detrazioni d’imposta assegnate (Min. Lav. circ. 33/2003) – non è necessario il foglio presenza, non essendo prevista la prestazione a tempo (Min. Lav. circ. 2.1.2001) • Nel caso di tenuta unificata dei libri di matricola e paga per tutti i lavoratori (subordinati e parasubordinati), a richiesta degli organi di vigilanza ispettiva dovrà, comunque, essere possibile riepilogare, distintamente e in ordine cronologico, le assunzioni dei lavoratori subordinati e gli incarichi di collaborazione affidati ai parasubordinati. Tali disposizioni si applicano integralmente ai lavoratori a progetto e occasionali di cui al D.Lgs. 276/2003 • Le collaborazioni coordinate e continuative Libri obbligatori • Disconoscimento – Il Min. Lav. (nota n. 5220/2006) ha precisato che in presenza di una registrazione del collaboratore sui libri obbligatori, le specifiche registrazioni, a seguito di disconoscimento, sarebbero inesatte con conseguente applicazione della sanzione amministrativa da € 125 a € 770 (violazione diffidabile) Libri obbligatori e sanzioni Prospetto paga (L. 4/1953) • Il Ministero del lavoro ha precisato (nota 18.4.2008) ha precisato che l’obbligo di consegnare il prospetto paga all’atto dell’erogazione del compenso sussiste anche per i lavoratori parasubordinati Le collaborazioni coordinate e continuative Adempimenti amministrativi: Centri per l’impiego • • A decorrere dal 1.1.2007 (art. 1, c. 1180-1185) il committente è tenuto, il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto con un collaboratore (vale a dire entro le ore 24 del giorno precedente, nota Min. Lav. n. 440, 4.1.2007), a comunicare il nominativo al centro per l’impiego competente. Al medesimo ufficio, il committente è tenuto a comunicare, entro 5 giorni, la proroga del contratto e la cessazione del contratto se non coincide con il termine comunicato all’atto dell’instaurazione del rapporto. Dall’11.1.2008, le comunicazioni devono essere eseguite attraverso la procedura delle comunicazioni obbligatorie on line (D.M. 30.10.2007 – Min. Lav. circ. 21.12.2007). Procedura obbligatoria dal 1’.3.2008. Le collaborazioni coordinate e continuative • • Le collaborazioni (art. 409 c.p.c.) che DEVONO essere comunicate: – Collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e occasionali; – Contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazioni coordinate e continuative prevalentemente personali; – Collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione; – Prestazioni sportive se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa; – Prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo (soggetti iscrivibili all’ENPALS); Le collaborazione che NON DEVONO essere comunicate: – Rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale (con iscrizione all’albo); – Componenti gli organi di amministrazione e controllo di società; – Partecipazioni a collegi e commissioni. – Prestazioni autonome di lavoro occasionale e accessorio. Le collaborazioni coordinate e continuative Regime fiscale dei compensi • I compensi ai collaboratori sono, dal 1° gennaio 2001, ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettera c-bis) del TUIR) Le collaborazioni coordinate e continuative • Attrazione nel reddito di lavoro autonomo L’attrazione nei redditi di lavoro autonomo opera (A.E., circ. n. 105/E/2001) anche quando il professionista svolge l’incarico di amministratore o sindaco o revisore di società e/o ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale (vale a dire quando l’incarico di amministratore è attribuito al professionista proprio perché esercente quella determinata attività professionale). Tale interpretazione, secondo l’Agenzia delle entrate (videoconferenza del 14.5.2002 in materia di dichiarazione dei redditi; A.E., circ. n. 50, 12.6.2002) opera dal 1° gennaio 2001. Le collaborazioni coordinate e continuative Il reddito imponibile • Per la determinazione del reddito imponibile dei soggetti in argomento si deve fare riferimento all’art. 52 del D.P.R. 917/1986 (che rinvia all’art. 51) e, per la relativa tassazione, all’art. 24 del D.P.R. 600/1973 (che rinvia all’art. 23). La determinazione del reddito è quindi effettuata applicando le disposizioni dell’art. 51 (determinazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto compatibili) vale a dire prendendo in considerazione tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepito dai collaboratori nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al contratto di collaborazione (si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono), tenendo conto delle esclusioni elencate al comma 2 (comprese le deducibilità dal reddito delle quote contributive INPS e INAIL a carico del collaboratore), delle modalità di determinazione dei fringe benefit e della gestione delle trasferte Le collaborazioni coordinate e continuative • La tassazione Per quanto riguarda le modalità di tassazione si deve invece fare riferimento all’art. 24 del D.P.R. 600/1973 (che a sua volta rinvia all’art. 23), vale a dire: – il committente sostituto d’imposta deve effettuare la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento dei compensi (con obbligo di rivalsa) e versare le imposte entro il 16 del mese successivo (mod. F24 - per via telematica); – la ritenuta è operata sui compensi imponibili, applicando le aliquote IRPEF ragguagliando a periodo (se il collaboratore è pagato con compensi a cadenza periodica) i corrispondenti scaglioni di reddito (valgono le stesse regole di lavoratori dipendenti); Le collaborazioni coordinate e continuative La tassazione • • • • il collaboratore ha diritto alle detrazioni d’imposta; Si applica il principio di cassa allargato, vale a dire che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio e riferiti all’anno precedente si considerano percepiti in tale anno; il committente deve effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo (compreso quello complessivo se richiesto, ovvero se sono intervenuti più rapporti di collaborazione nel periodo d’imposta con il medesimo committente) ovvero di fine rapporto; il committente, in caso di decesso del collaboratore, deve osservare le medesime regole previste per i lavoratori dipendenti, vale a dire tassazione dei compensi da corrispondere agli eredi applicando l’aliquota IRPEF minima (attualmente pari al 23%). Le collaborazioni coordinate e continuative • • La tassazione Sui compensi relativi alle indennità di fine mandato (concordata, con data certa, prima dell’inizio della prestazione) si deve applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20%. Per i redditi corrisposti da un committente nazionale ai soggetti non residenti (a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese in Italia ovvero all’estero) è invece prevista una ritenuta a titolo di imposta pari al 30%, sempre che non esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente detta materia. Le collaborazioni coordinate e continuative La certificazione • I collaboratori in argomento riceveranno dal committente la certificazione CUD entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi si riferiscono, ovvero, in caso di interruzione del contratto, entro 12 giorni dalla richiesta dei collaboratori stessi. I medesimi redditi andranno dichiarati dal committente nel mod. 770/semplificato (sia parte fiscale sia parte previdenziale). Le collaborazioni coordinate e continuative • Tassazione separata L’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR, precisa che sono in ogni caso soggetti a tassazione separata le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L’aliquota applicabile dal sostituto d’imposta è del 20% (art. 24, comma 1, DPR 600/1973). L’imposta verrà poi rideterminata dall’Agenzia delle entrate applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente la percezione dell’emolumento (art. 21 del TUIR). Le collaborazioni coordinate e continuative GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2008 Aliquota % per l’anno 2008 I. V. S. Malattia Maternità A.N.F. TOTALE aliquota Massimale imponibile € PENSIONATI e/o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria 17,00 0,00 17,00 88.669,00 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 24,00 (*) 0,72 24,72 88.669,00 CATEGORIE (*) 25% dal 1’.1.2009; 26% dal 1’.1.2010 Le collaborazioni coordinate e continuative Assicurazione INAIL • • Dal 16-3-2000, i collaboratori coordinati e continuativi devono essere obbligatoriamente assicurati, se ne ricorrono le condizioni di cui al DPR 1124/1965, contro gli infortuni e le malattie professionali (art. 5, D.Lgs. 38/2000 – INAIL circ. 32/2000). I collaboratori, utilizzando la prescritta modulistica, saranno denunciati all’INAIL contestualmente all’inizio dell’attività ,se occorre aprire una nuova posizione, ovvero, entro 30 giorni, nel caso in cui debbano essere inseriti in una posizione già esistente anche se aperta per i lavoratori dipendenti (INAIL nota 26-1-2004). Il premio assicurativo è calcolato sui redditi corrisposti, nel rispetto del minimale e del massimale previsti, utilizzando il tasso di premio assegnato alla relativa posizione assicurativa e corrispondente voce di tariffa. Compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi (somme e valori) Sono imponibili Ai fini IRPEF Secondo le regole dell’art. 51 del TUIR Si applicano le detrazioni d’imposta si applica il principio di cassa Ai fini INAIL Ai fini INPS Secondo l'art. 51 del TUIR, ma al lordo dei contributi a carico del collaboratore Nel rispetto del minimale e del massimale (valori delle rendite INAIL per l'industria) Nel rispetto del massimale, per il 2008, € 88.669 Si applica il principio di competenza Si applica il principio di cassa LEGGE MILLEPROROGHE ( D.L. 248/2007 - L. 31/2008- Circ. Min. Lav. 8/2008) • Stabilizzazione collaboratori: è prorogato al 30 settembre 2008 (il precedente era al 30 aprile 2007) il termine per la conclusione degli accordi di stabilizzazione (contratto con durata minima di 24 mesi) dei collaboratori (contratti in essere e sino alla data del 30 settembre). • Sono esclusi i rapporti di collaborazione che siano già stati ricondotti a una tipologia contrattuale di natura subordinata a seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziali. Mentre si possono includere i rapporti già oggetto di accertamento in sede amministrativa o giudiziale purché non definitivo (sentenze passate in giudicato – ordinanze ingiunzioni o cartelle esattoriali) LEGGE MILLEPROROGHE: LA STABILIZZAZIONE Accordo sindacale stipulazione entro il 30 settembre 2008 di accordi aziendali ovvero territoriali Conciliazione stipulazione di atti transattivi di conciliazione coi lavoratori in base agli articoli 410 e 411 del cod. civ (sia in sede sindacale sia presso le DPL) Versamento versamento alla gestione separata Inps a titolo di contributo straordinario integrativo Deposito deposito presso le competenti sedi dell’INPS degli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati coi lavoratori Associato in partecipazione Associato in partecipazione la disciplina civilistica • il contratto: L’art. 2549 stabilisce che con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. La prestazione lavorativa resa dall’associato è di carattere autonomo (si ricorda che l’associato può partecipare all’impresa anche mediante capitale, beni e immobili). • Non è richiesta una forma particolare per la validità del contratto salvo quanto previsto in materia tributaria • Il contratto può essere oggetto di certificazione a norma di quanto stabilito dal D. Lgs. 276/2003 Associato in partecipazione la disciplina civilistica • Esclusiva: salvo patto contrario l’associante non può attribuire partecipazione alla stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati (art. 2550); • Diritti di terzi: i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante (art. 2551); Associato in partecipazione la disciplina civilistica • Diritti delle parti: La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante (il contratto non origina quindi un rapporto associativo), mentre il contratto può stabilire quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. L’associato in ogni caso ha diritto di ricevere il rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552); Associato in partecipazione la disciplina civilistica • Utili e perdite: salvo patto contrario l’associante partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili (le perdite a cui partecipa l’associato non possono in ogni caso superare il valore del suo apporto) (art. 2553). Secondo la Cassazione (n. 503/1996) le parti possono stabilire la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella degli utili ovvero escludere del tutto la partecipazione alle perdite Associato in partecipazione: la partecipazione ai ricavi Cass. civ. Sez. lavoro, 18 aprile 2007, n. 9264 Due principi importanti: 1) La partecipazione agli utili ed alle perdite da parte dell'associato può tradursi, per quanto attiene ai primi, nella partecipazione ai globali introiti economici dell'impresa o a quelli di singoli affari, sicché sotto tale versante non assume alcun rilievo ai fini qualificatori il riferimento delle parti contrattuali agli utili dell'impresa o viceversa ai ricavi per singoli affari; 2) Può essere prevista una quota fissa (da riconoscersi in ogni caso all'associato), di entità non compensativa della prestazione lavorativa e, comunque, non adeguata rispetto ai parametri di cui all'art. 36 della Costituzione. Associato in partecipazione: la partecipazione ai ricavi Cass. civ. Sez. lavoro, n. 1420/2002 Diverso orientamento Non è possibile la partecipazione ai ricavi in quanto, questi ultimi, non rappresentano un dato significativo circa l’effettivo risultato economico dell’impresa. Associato in partecipazione la disciplina civilistica • Gli elementi essenziali del contratto di associazione sono: • l’attività imprenditoriale dell’associante a scopo di lucro (non può quindi essere utilizzato per le attività non a scopo di lucro né dai professionisti); • la natura aleatoria del compenso dell’associato; • la liberta di forma • l’assenza di un rapporto societario tra associante e associato Associato in partecipazione distinzione dal lavoro subordinato • Il contratto di associazione in partecipazione potrebbe essere utilizzato per mascherare rapporti di lavoro subordinato, a tale proposto si segnala quali sono, secondo la giurisprudenza gli elementi caratterizzanti tale tipologia contrattuale: – presenza del rischio d’impresa (l’associato può partecipare anche alla perdite, il dipendente no); – il diverso vincolo gerarchico-funzionale che lega il prestatore di lavoro all’associante; – obbligo di rendiconto periodico (elemento tipico di tale figura professionale). Tali elementi Sono verificati anche in sede di certificazione, mediante audizione delle parti del contratto Associato in partecipazione distinzione dal lavoro subordinato • La Cassazione n. 19475 del 19-12-2003 ha affermato, in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione legata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le 2 fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite Associato in partecipazione distinzione dal lavoro subordinato • La Cassazione n. 15161 del 19-7-2005 ha stabilito che ai fini della distinzione fra contratto di associazioni in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa deve essere dato rilievo alle concrete modalità di fatto nelle quali il rapporto si estrinseca piuttosto che alla volontà espressa dalle parti nell’atto scritto o alla qualificazione datane dalle parti. Associato in partecipazione: linee guida del Ministero del lavoro per la certificazione del contratto • apporto dell'associato; • quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del valore ed i riferimenti necessari per calcolare l’importo ed ogni parametro necessario a valutare una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora; • eventuale partecipazione alle perdite; • indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico; • autonomia dell’associato nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all’impresa o all’affare. Classificazione del reddito • Il redito percepito dagli associati che conferiscono solo prestazioni lavorative è classificato reddito di lavoro autonomo (art. 53, c.2, del TUIR) • L’Agenzia delle entrate (circ. 4/2008) ha confermato l’irrilevanza, ai fini IVA, delle prestazioni d’opera derivanti dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Associato in partecipazione • A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli associati in partecipazione, che conferiscono prestazioni lavorative, sono tenuti ad iscriversi all’INPS, gestione separata, di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995 (gestione previdenziale dei collaboratori). • L’associante è tenuto a versare, a detta gestione previdenziale, la relativa contribuzione, rivalendosi nella misura del 45% sull’associato. • La contribuzione e il massimale sono quelli previsti per le collaborazione coordinate e continuative Associato in partecipazione Associazione con coniuge e figli dell’imprenditore • i compensi erogati dall’imprenditore, anche per i rapporti di associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli , affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito per i loro percettori, in quanto non deducibili dal reddito d’impresa (art. 60, TUIR). • Rilevato, che i soggetti in questione non sono tenuti a dichiarare detti emolumenti nella denuncia dei redditi, l’INPS ha precisato che non risulta configurabile, per gli stessi, l’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003 (INPS, circ. N.90/2005). Associato in partecipazione: gli adempimenti amministrativi Obbligo assicurativo INAIL Tenuta libri paga e matricola Nell’assicurazione infortuni sono espressamente inclusi i lavoratori che, pur non essendo dipendenti, sono considerati meritevoli di tutela, tra questi vi rientrano gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale o sovrintendono al lavoro (C.Cost. sentenza n. 332 del 15 luglio 1992) Gli associati devono essere iscritti ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. sui libri di matricola e paga. Il sistema di tenuta dei libri adottato deve permettere il riepilogo in ordine cronologico oltre che delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione anche delle associazioni in partecipazione. Si utilizzano le procedura semplificate previste per le collaborazioni Associato in partecipazione • Collocamento: – L’instaurazione del rapporto con l’associato (e la cessazione, se diversa dalla data segnalata) , con solo apporto di lavoro, deve essere comunicato al centro per l’impiego il giorno precedente attraverso la procedura obbligatoria on line Unificato Lav; – La risoluzione anticipata del contratto da parte dell’associato (dimissioni) deve essere effettuata con la procedura MDV (L. 188/2007, DM 21.1.2008), salvo non si proceda per accordo consensuale Associato in partecipazione • Maternità – La lavoratrice associata in partecipazione ha diritto all’astensione dal lavoro per maternità; – diritto all’indennità economica (corrisposta, su richiesta, dall’INPS), soggetti per i quali si versa la contribuzione aggiuntiva dello 0,72% Lavoro autonomo occasionale Lavoro autonomo occasionale • Prestazioni autonome dove non si riscontra il coordinamento e una continuità Lavoro autonomo occasionale • Qualora il reddito derivante dalle prestazioni occasionali, superi, nell’anno (1/1-31/12), € 5.000, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata con il relativo obbligo contributivo, assolto dal committente, che si rivarrà, per la quota a carico del collaboratore (1/3), direttamente sul compenso (art. 44, c. 2, D.L. 269/2003, L. 326/2003): • La contribuzione è la stessa prevista per i collaboratori; • I compenso sono interessati dalla ritenuta d’acconto del 20% • Non c’è l’obbligo di iscrizione nel libro matricola; • Non c’è l’obbligo di effettuare comunicazione al centro per l’impiego Lavoro autonomo accessorio Lavoro occasionale accessorio: modalità Non ha adempimenti Committente di lavoro accessorio Acquista i buoni (valore nominale € 10) Richiede la Rende la Paga la Concessionario Rivenditore prestazione prestazione prestazion (trattiene a titolo di autorizzato e con il rimborso spese il 5%) buono Riscuote il compenso Versa le quote contributive Prestatore di lavoro accessorio (limite € 5.000/anno con stesso Committente) Esente IRPEF INPS (13%) e INAIL (7%) Lavoro accessorio: la sperimentazione per la vendemmia 2008 • DM 12 marzo 2008,:ha regolamentato l’applicazione di tale formula contrattuale per le imprese agricole che effettueranno la vendemmia nell’anno 2008. • È necessario che venga stipulata un’apposita convenzione tra Inps, Inail, Regioni e Province interessate, facendo esplicito riferimento allo schema allegato al decreto ministeriale. • Per il 2008 ciascun beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (imprenditore) non potrà superare come limite massimo €10.000.000. Al momento è attivo nelle seguenti regioni: -Piemonte -Marche -Friuli Venezia Giulia Lavoro accessorio: la sperimentazione per la vendemmia 2008 • Le aziende utilizzatrici devono comunicare all’INAIL per via telematica o attraverso i call center: i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del prestato di lavoro, il luogo dove i lavori vengono effettuati ed il presunto periodo dell’attività lavorativa. In caso di mancata comunicazione, l’INAIL potrà rivalersi interamente sull’azienda delle somme corrisposte al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro Lavoro autonomo e sicurezza Il lavoro autonomo nel T.U. Sicurezza Si applicano gli art. 21 e 26 • Utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte dal decreto; • munirsi di dispositivi di protezione individuale nei casi previsti; • munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; • obbligo di coordinarsi col committente e le altre imprese appaltatrici negli appalti. Il lavoro a progetto nel T.U. Sicurezza • Prestazione lavorativa viene effettuata nei luoghi di lavoro del committente. • Si applica il nuovo T.U. • Il contratto deve contenere le disposizioni in materia di sicurezza Prestazione lavorativa non viene effettuata nei luoghi di lavoro del committente. •Non si applica il T.U.