Le varie forme di lavoro autonomo in
azienda
Tipologie adempimenti formalità
Sondrio
3 Giugno 2008
Gabriele Bonati
Contratto di lavoro
Lavoro subordinato, parasubordinato,
autonomo e stage
Stage
(Tirocini)
Lavoro
Lavoro
subordinato
autonomo
Collaboratori
Coord. e contin.
Tipologie contrattuali possibili
Contratti formativi
Contratti part time
Stage e tirocini
Outsourcing
Lavoro Parasub.
Organico Base
per l’azienda
(co.co.co – progetto)
Telelavoro e
lavoro a domicilio
Associati in
partecipazione
Servizi appaltati
all’esterno
Contratto a
chiamata
(abrogato)
Gestione e
potenziamento
dell’organico
Somministrazione
(Staff leasing abolito
dal 1.1.2008)
Contratti a termine
Lavoro autonomo
(Contr. Opera e
profess.)
Job sharing
SCELTA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Prestazione lavorativa da richiedere
Scelta della tipologia contrattuale
Contratto di lavoro
subordinato
Contratto di lavoro autonomo
Associato
In partecip
Parasubordinato
Autonomo
Vincolo della
subordinazione: potere
direttivo e disciplinare;
inserimento
organizzazione
aziendale; ecc
Autonomia,
Coordinamento,
risultato e
irrilevanza del
tempo
Autonomia,
Risultato e
irrilevanza del
tempo
Indeterminato,
determinato, formativo,
part time, ecc
Cococo; progetto;
occasionale (limiti:
30 gg. - € 5000)
Contratto opera,
professionale;
occasionale
Distinzione tra
lavoro autonomo e subordinato
Lavoro subordinato e lavoro autonomo
• Secondo l'orientamento ministeriale (Ministero
lavoro
n.
5/25420
del
24.3.1992)
e
giurisprudenziale (Cass. sentenza n. 5710, 9-6-98
– Cass. Sentenza n. 2622, 11-2-2004) ogni
attività umana economicamente rilevante può
essere indifferentemente oggetto sia di un
rapporto di lavoro autonomo che subordinato
(a seconda delle modalità del suo svolgimento)
e l'identificazione del lavoro dipendente può essere
fatta solo in presenza dell'elemento della
subordinazione.
Nozione di lavoro subordinato
• È lavoratore subordinato colui che si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle
dipendenze
e
sotto
la
direzione
dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
• Elemento essenziale del rapporto di lavoro è il
vincolo di subordinazione, che consiste
nell'assoggettamento gerarchico al potere direttivo
del datore di lavoro, e che si realizza
nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione
dell'impresa in modo continuativo e sistematico,
sotto la costante vigilanza del datore stesso (Cass.
n. 6086 del 29.5.1991, n. 7608 del 10.7.1991, n.
17549, 19-11-2003 e n. 2842, 13-2-2004).
Nozione di lavoro subordinato
• La cassazione (sent. 176, 5-1-2005, n. 24903, 29.11.2007 e
9812, 14.4.2008) ha confermato che ai fini della distinzione del
rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi
rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo
(da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di
carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale da
valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e
alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da
parte del datore di lavoro assume rilievo, ai fini della
qualificazione del rapporto come subordinato, solo quando per
oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del
potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare; altri
elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la
cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura
meramente sussidiaria e non decisiva.
Distinzione lavoro
autonomo
- subordinato
L'elemento
decisivo che
contraddistingue
Cass. civ. Sez.
lavoro, 14 aprile
2008, n. 9812
Call center e
co.co.co
il
rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo
è l'assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, disciplinare e di controllo del datore di
lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore
in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione
aziendale.
Indici sintomatici della subordinazione: l'assenza
del rischio di impresa, la continuità della
prestazione, l'obbligo di osservare un orario di
lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione,
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo
svolgimento della prestazione in ambienti messi a
disposizione dal datore di lavoro.
La distinzione tra in bound e out bound
non ha alcuna rilevanza in sede
processuale
Nozione di lavoro subordinato
• Il vincolo di subordinazione non può essere inteso in
senso assoluto ma varia a seconda della mansione
svolta e della relativa qualifica professionale (Cass. n. 3497
del 14.4.1994).
• La subordinazione può essere presente anche in forme
attenuate in ragione della particolare organizzazione del
lavoro e del tipo di prestazione (specie ove si tratti di
prestazioni semplici, dello stesso genere e ripetitive) e può
essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi, nella messa a
disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del
lavoratore con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le
direttive impartite dalla controparte (Cass. n. 16805
27.11.2002)
• Perché un rapporto possa qualificarsi come subordinato, il
controllo del datore di lavoro può anche svolgersi dopo
l'effettuazione della prestazione e non necessariamente
durante (Cass. n. 3771 del 22.6.1985)
Indici di subordinazione
• Secondo la giurisprudenza l'esistenza del vincolo di
subordinazione deve essere accertato attraverso la
valutazione dell'intenzione delle parti e dall'insieme degli
elementi che caratterizzano un rapporto (non quindi da
singoli e isolati aspetti).
• Possono quindi costituire indici di rilevazione della natura
subordinata del rapporto, oltre all'intenzione delle parti, i
seguenti elementi: osservanza di un certo orario di
lavoro, la continuità della prestazione, il pagamento a
cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il
coordinamento effettuato dal datore di lavoro e
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima
struttura imprenditoriale (assenza del rischi d’impresa),
utilizzazione di strumenti di lavoro e svolgimento della
prestazione in ambienti messi a disposizioni del datore
di lavoro e, infine, l'applicabilità di sanzioni disciplinari
(Cass. n. 12033 del 6.11.1992, n. 5508, 18-3-2004 e n.
9812, 14.4.2008).
La volontà delle parti
• La volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non
assurge ad elemento decisivo qualora alla medesima volontà le parti
non si sono attenute, se risulta che nello stesso svolgimento del
rapporto, questo si sia concretizzato nel senso della subordinazione
(cass. N. 10077, 1.8.2000).
• La cassazione (sent. 6114, 18.6.1998) ha altresì precisato che la
qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore
determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere
disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo quando si
dimostri che l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzata
nel suo svolgimento.
• Vale a dire (Cassaz. n. 13714, 14-6-2006), che il nomen iuris
utilizzato dalle parti non ha un potere assorbente, poiché deve
tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà
delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche
posteriore alla conclusione del contratto e, in caso di contrasto tra
dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle
prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi
(prestazione), dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non
può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non
rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.
Distinzione lavoro autonomo – subordinato
Volontà delle parti
Cass. civ., sez.
lavoro, 4 marzo
2008, n. 5872
La volontà delle
parti
Ove le parti, nel regolare i loro
reciproci interessi, abbiano
qualificato come autonomo il
rapporto di lavoro, è possibile
pervenire ad una diversa
qualificazione di esso soltanto se si
dimostri che nel concreto
svolgimento del rapporto sia
presente l'elemento della
subordinazione.
Orientamento consolidato
La volontà delle parti
• Va però precisato che la stessa Cassazione
(sent. 5845/1998) ha evidenziato che al fine
della distinzione tra lavoro subordinato e
autonomo, ove l’assoggettamento del
lavoratore alle direttive altrui non sia
agevolmente apprezzabile in ragione del
concreto
atteggiarsi
del
rapporto,
caratterizzato dalla presenza di elementi
compatibili con l’uno e con l’altro tipo, non
può prescindersi dall’effettiva volontà
delle parti.
Lavoro autonomo
Si ha rapporto di lavoro autonomo quando
una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del
committente (art. 2222 c.c).
Lavoro autonomo
Elementi essenziali
Elementi non presenti
Promessa di un
risultato
Potere direttivo del
datore di lavoro
Realizzazione con
propria organizzazione
Osservanza di un
orario di lavoro
Esistenza del rischio
professionale
Applicazione del
potere disciplinare
Collaborazioni
LAVORO A PROGETTO
(artt. 61 e ss., D. Lgs. 276/2003
• I contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(di
carattere
personale,
senza
vincolo
di
subordinazione), fatte salve la disciplina per gli agenti e
rappresentanti, le esclusioni specificatamente elencate
dalla norma e il lavoro occasionale, sono idonei (e
quindi leciti) se riconducibili a uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente
(anche presso il committente) dal collaboratore in
funzione del risultato (la prestazione è di carattere
temporaneo, in quanto la durata dovrà essere
determinata o determinabile), nel rispetto del
coordinamento con l’organizzazione del committente e
indipendentemente
del
tempo
impiegato
per
l’esecuzione della prestazione lavorativa
LAVORO A PROGETTO: i requisiti
• Progetto o programma (costituisce mera modalità
organizzativa della prestazione)
• Autonomia del collaboratore nello svolgimento della
prestazione (dedotta in contratto), tempi e modalità di
lavoro devono essere rimessi al collaboratore
• Necessaria coordinazione con il committente
• Irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della
prestazione
N.B. Va rilevato che tra le forme di coordinamento sono
comprese anche quelle di carattere temporale
Tali requisiti rappresentano la differenzazione dal
lavoro subordinato e autonomo
LAVORO A PROGETTO:
conseguenze del rapporto irregolare
• L’art,. 69 del Decreto stabilisce che i rapporti di
lavoro che si instaurano senza l’individuazione di
un progetto, programma o fase di esso, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto (salvo non venga provata l’esistenza di un
vero rapporto di lavoro autonomo).
• Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Gli interventi ministeriali
sul lavoro a progetto
Circolare 1/2004
Individuazioni caratteristiche
del progetto/programma
Circolari 17/2006
e 8/2008
Settore call center
Circolare 4/2008
Le attività che “l’esperienza
ispettiva” ha ritenuto
difficilmente compatibili con il
lavoro a progetto (linee
guida, secondo il ministero,
anche per i comportamenti
aziendali)
Ispezioni e progetto
L’attività di vigilanza sul lavoro a progetto
rappresenta una delle priorità della
programmazione per il 2008 del Ministero,
alla luce anche della riapertura al
30.9.2008 (L. 31/2008), della
stabilizzazione agevolata, che era stata
introdotta dalla finanziaria 2007.
La finalità del progetto
• Delimitare l’utilizzo
del lavoro coordinato
e continuativo a
quelle sole
prestazioni che siano
genuinamente
autonome perché
definite in funzione di
un risultato
determinato
Il progetto diventa la
delimitazione della
prestazione di lavoro
coordinato
L’esecuzione della
prestazione
• Le modalità concrete di esecuzione del
rapporto di lavoro assumono valore
decisivo, tenuto conto che il lavoro a
progetto configura una nuova tipologia
contrattuale (nel più grande ambito
delle collaborazioni)
Forma scritta del contratto
Prima verifica
degli ispettori
Ai fini della prova
Forma scritta
In assenza della forma scritta, ovvero “di altri elementi
aliunde ricavabili”, gli ispettori riconducono il rapporto al
lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore
attività istruttoria
Elementi di analisi
• La genuinità deve essere verificata sulla
compatibilità della prestazione non con il
lavoro autonomo (tout court), ma con la
fattispecie del lavoro coordinato e
continuativo nella modalità a progetto
Indici sintomatici
Specificità del
progetto
Non può totalmente
coincidere con l’attività
principale o accessoria
dell’impresa (oggetto
sociale)
Il progetto non può limitarsi a
descrivere il mero svolgimento
della normale attività produttiva né
può consistere nella semplice
elencazione del contenuto tipico
delle mansioni affidate al
collaboratore
Potrà essere
soltanto ad essa
funzionalmente
correlato
Indici sintomatici
Modalità di
inserimento
Assumono carattere
decisivo le modalità di
coordinamento, da
individuarsi
espressamente nel
contratto ai sensi
dell’art. 62 D.Lgs.
276/2003.
Indici sintomatici
Contenuto della
prestazione
Deve essere prestata
estrema attenzione
alla stipulazione del
contratto
Prestazioni elementari,
ripetitive e predeterminate
sono difficilmente
compatibili con una attività
di carattere progettuale
Gli ispettori acquisiranno
dichiarazioni (dal collaboratore, dai
dipendenti e altri collaboratori) a
riguardo e verificheranno se il
collaboratore è utilizzato per attività
generiche estranee al progetto
Indici sintomatici
Collegamento
funzionale
Deve residuare
un’autonomia di scelta
sulle modalità esecutive
della prestazione
• Non deve esserci assoggettamento ad uno specifico
controllo sull’attività;
•Deve risultare assente qualsiasi manifestazione di un
potere disciplinare.
Indici sintomatici
Compenso
Non deve essere
esclusivamente legato al
tempo della prestazione,
ma deve essere riferito
anche al risultato
Indici sintomatici
Clausola di
esclusiva
In caso di
monocommittenza gli
ispettori valuteranno con
maggior rigore gli indici
sintomatici
Indici sintomatici
Proroga e
rinnovi
Proroga ingiustificata e
rinnovo per un progetto
identico al precedente
costituiscono elementi
indiziari particolarmente
incisivi.
Attività lavorative
incompatibili
• Addetti alla distribuzione bollette, giornali,
riviste e elenchi telefonici;
• Addetti alle agenzie ippiche;
• Addetti alle pulizie;
• Autisti e autotrasportatori;
• Babysitter e badanti;
• Baristi e camerieri
• Commessi e addetti alle vendite
Attività lavorative
incompatibili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Custodi e portieri;
Estetiste e parrucchiere;
Facchini;
Istruttori di autoscuola;
Letturisti di contatori;
Manutentori;
Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
Piloti e assistenti di volo;
Prestatori manodopera nel settore agricolo;
Addetti alle attività di segreteria e videoterminalisti.
Principio della Cassazione
• Ogni attività economicamente rilevante può
essere oggetto di rapporto di lavoro
autonomo e subordinato:
– Letturisti dell’ENEL (Cass. 7171/2003);
– Addetti alle riscossioni scommesse (Cass.
3032/1999);
– Mansioni operaie nell’edilizia (Cass.
14248/1999);
– Lavori di giardinaggio (Cass.326/1996).
Attività già certificate
Attività autotrasporto (vedi Bollettino ADAPT) con il
rispetto di:
–
–
–
–
Requisiti di forma e sostanza;
Assenza potere gerarchico;
Chiara identificazione dell’oggetto del contratto;
Perfetta coincidenza tra prestazione effettiva e quella
formalizzata, e riferita esclusivamente alla commessa
identificata nella premessa del contratto;
– Coordinamento della prestazione senza alcun potere
direttivo.
Nuovo principio di
presunzione
• Circolare ministeriale: presunzione di
subordinazione con onere della prova di autonomia
in capo all’imprenditore (a prescindere dalle
modalità di esecuzione della prestazione)
Presunzione Legge Biagi: presenza progetto o
programma, ai fini della prova
Attività che saranno
trasformate dagli ispettori
• Contratti a progetto senza la forma scritta;
– Attività presso call center con modalità in bound
– Attività presso call center con modalità out bound se si
evidenzia (circ. 8/2008): che nel progetto non è individuata
la specifica campagna promozionale; l’attività out bound
non è esclusiva; viene precluso al collaboratore di gestire,
seppur nell’ambito di una fascia oraria, la quantità e la
collocazione
temporale
della
prestazione;
sistemi
informatici che non consentono l’autodeterminazione dei
ritmi lavorativi; il collaboratore non può interrompere lo
svolgimento della prestazione; il committente imponga il
proprio poteri direttivo e disciplinare;
– Attività presuntive (in mancanza di elementi comprovanti la
genuinità del contratto a progetto).
Tribunale di Torino 5.04.2005
Una fattispecie limite:
 azienda con solo 6 dipendenti
 nessun dipendente addetto ad attività connessa al perseguimento
dell’oggetto sociale
 3 tipologie di contratti di lavoro a progetto standard (per promoter,
consulente di stand e consulente di agenzia)
 “modalità disordinate di formalizzazione dei rapporti” (contratti stipulati
solo a posteriori, non consegnati, etc.)
 organizzazione del lavoro dei collaboratori a progetto a turni
 rilevazione delle presenze orarie dei collaboratori a progetto
 inserimento dei collaboratori a progetto entro una struttura gerarchica
Il Giudice ha accolto il ricorso dei collaboratori,
riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Principi affermati
1. necessità della specificità del progetto (anche se non
necessariamente nel senso di individualizzazione del progetto.
E’ sufficiente che non vi sia una standardizzazione dei contratti e
che il progetto non si identifichi con l’oggetto sociale)
2. in mancanza di specificità del progetto, applicazione dell’art. 69,
1 comma, D.Lgs. n. 276/2003. Presunzione relativa, nel senso
che pone a carico della committente l’onere di provare la natura
autonoma del rapporto ed, in mancanza di ciò, lo stesso si
considera di lavoro subordinato
2. fermo restando quanto sub 1), necessità della sussistenza di
margini di autonomia nel rendere la prestazione (incompatibile
con ciò: l’organizzazione del lavoro su turni, la rilevazione delle
presenze orarie e l’inserimento dei collaboratori entro la struttura
gerarchica aziendale)
Tribunale di Ravenna 25.10.2005
La fattispecie:
 rapporto iniziato prima della formalizzazione del
contratto
 progetto afferente ad una più efficace implementazione
dell’organizzazione dell’ufficio commerciale
 natura autonoma dell’attività
Il Giudice ha rigettato il ricorso del collaboratore,
riconoscendo la genuinità del rapporto di lavoro a progetto.
Principi affermati
1.
irrilevanza, ai fini della nullità del contratto, dell’inizio
dell’attività prima della sottoscrizione del contratto stesso,
essendo essenziale solo che le parti avessero inteso inteso
dar vita ad un rapporto di lavoro a progetto (la cui forma
scritta è richiesta, infatti, solo ad probationem, sicché “in
difetto di ciò, il contratto (…) rimane comunque valido sul
piano sostanziale (…) senza altre conseguenze diverse dalle
limitazioni dettate in materia probatoria in mancanza dello
scritto e rilevanti unicamente sul piano processuale (artt.
2725, 2724, n. 3 e 2729 cod. civ.)”)
2.
la sanzione di cui all’art. 69, 1 comma, “verrà comminata non
per la mancanza dello scritto, ma sempre per la mancanza
del requisito sostanziale” (e cioè della bontà del progetto),
perché altrimenti si manifesterebbe “l’irrazionalità (…) della
normativa che all’art. 62 prevede espressamente un squisito
di forma ad probationem e nell’art. 69, 1 comma,
accorderebbe alla sua violazione una sanzione che nel
rapporto di lavoro (a carattere subordinato) è tipica della
mancanza di un requisito di forma ad substantiam”.
Tribunale di Milano 10.11.2005
La fattispecie:
 contratto relativo all’attività di informatore del farmaco.
Segnatamente, il progetto: “verificare la conoscenza, la diffusione ed
il potenziamento sul mercato dei propri farmaci, con conseguente
necessità di realizzare uno studio che comporti la rilevazione,
l’analisi e l’elaborazione dei dati relativi alle specialità farmaceutiche
sul territorio nazionale”
 contratto privo della dicitura “contratto di lavoro a progetto ai sensi
del D.Lgs. n. 276/2003”
 natura autonoma dell’attività svolta (nessun giro predeterminato da
parte dell’azienda farmaceutica, nessun obbligo di relazionare
periodicamente l’azienda, nessun limite minimo di medici da
visitare)
Il Giudice ha rigettato il ricorso del collaboratore,
riconoscendo la genuinità del rapporto di lavoro a progetto.
Principi affermati
1. specificità del progetto
2. irrilevanza della mancanza della dicitura
“contratto di lavoro a progetto ai sensi del D.Lgs.
n. 276/2003”
3. irrilevanza, ai fini della pretesa riconducibilità
della fattispecie al genere del lavoro
subordinato,
dell’inclusione
della
figura
dell’informatore medico scientifico nel CCNL di
settore tra le figure di lavoro subordinato
Tribunale di Modena 21.02.2006
La fattispecie:
 contratto di lavoro a progetto per “la creazione e lo
sviluppo di reti commerciali all’estero, costituzione di
filiali estere e joint-ventures”
 previsione contrattuale di un budget di vendita e dei
relativi bonus
Il Giudice ha rigettato il ricorso del collaboratore,
riconoscendo la natura genuina del rapporto di lavoro a
progetto.
Principi affermati
1.
2.
3.
4.
specificità del progetto (riconosciuta nella fattispecie)
contratto di lavoro a progetto come obbligazione di
risultato (e non di mezzi)
irrilevanza, ai fini della pretesa riconducibilità della
fattispecie al genere del lavoro subordinato della
previsione del budget di vendita e dei relativi bonus,
del computo da parte dell’azienda dei giorni di
permesso e di ferie, obbligo del collaboratore di
avvertire in caso di assenza
legittimità
dell’esigenza
di
coordinamento
estrinsecatasi sotto forma di: computo da parte
dell’azienda dei giorni di permesso e di ferie, obbligo
del collaboratore di avvertire in caso di assenza
Tribunale di Milano 23.03.2006
La fattispecie:
 contratto di lavoro a progetto per “tracciare le linee
guida di un progetto di riorganizzazione della zona
Milano / Vigevano al fine di acquisire nuova clientela
e mantenere in essere quella vecchia”
 non coincidenza tra l’attività contrattualmente dedotta
e quella di fatto svolta
Il Giudice ha accolto il ricorso del collaboratore,
riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Principi affermati
1. applicabilità alla fattispecie dell’art. 69, 1 comma, dato
che lo stesso sanziona anche il caso in cui non vi sia
corrispondenza tra l’attività di fatto svolta e quella
prevista nel contratto, stante che “per mancata
individuazione del progetto, si deve intendere sia la
mancata indicazione formale del contenuto del progetto
o programma del contratto, sia la mancanza in
contratto di questi ultimi per mancata corrispondenza
dell’attività di fatto svolta a quanto previsto nel
contratto”
Consiglio di Stato n. 1743/2006
La fattispecie:
 giudizio di impugnazione della sentenza del TAR Calabria
 sentenza del TAR Calabria: aveva annullato l’esclusione di una
Cooperativa da una gara d’appalto, deliberata da un Comune
sull’assunto per il quale la Cooperativa non aveva rispettato il
bando di gara (il quale richiedeva, per lo svolgimento del
servizio, l’osservanza da parte del personale dell’appaltatrice di
un determinato orario di lavoro), poiché aveva preventivato lo
svolgimento del servizio appaltato anche mediante personale
con contratto di lavoro a progetto (non tenuto, come tale, al
rispetto di alcun orario)
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’opposizione proposta dal
Comune, confermando la sentenza del TAR Calabria che aveva
correttamente sancito, incidentalmente, il principio per cui i
collaboratori a progetto possono comunque essere legittimamente
tenuti al rispetto di un orario di lavoro.
Principi affermati
1. il rapporto di lavoro a progetto è genuino
anche quando implichi il rispetto di un orario
di lavoro
2. l’orario di lavoro va inteso in funzione del
risultato
3. il contratto di lavoro a progetto è
un’obbligazione di risultato (e non di mezzi)
Tribunale di Genova 7.04.2006
La fattispecie:
 co.co.co. avente ad oggetto “l’incarico per lo svolgimento delle pratiche ed
operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni”
 co.co.co. in corso alla data del 24 ottobre 2004 (termine ultimo secondo la
disciplina transitoria di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 276/2003)
 inesistenza di un accordo aziendale di proroga del termine del 24 ottobre
2004
 recesso immediato dal contratto intimato a voce il 30 novembre 2004
Il Giudice ha respinto il ricorso con cui il ricorrente chiedeva
l’accertamento dell’illegittimità del recesso intimato senza il rispetto
delle forme contrattualmente dedotte nel co.co.co. (con conseguente
risarcimento dei danni), poiché nella fattispecie il contratto di co.co.co attenzione: non riconducibile al genere del co.co.pro. ed alla relativa
disciplina - è da intendersi automaticamente risolto per legge ex art.
86, D.Lgs. n. 276/2003. Peraltro, essendo il rapporto proseguito (24
ottobre 2004 – 30 novembre 2004) nella forma del contratto d’opera,
non si richiedeva alcun vincolo di forma e/o preavviso per il recesso.
Principi affermati
1. non riconducibilità della predetta co.co.co. ad un progetto o
programma di lavoro o fase di esso, stante che il progetto
deve essere individuato in modo specifico (“anche
accogliendo la tesi interpretativa più ampia, per la quale il
contratto a progetto non presuppone necessariamente
un’attività di natura altamente specialistica o di particolare
contenuto professionale e può eventualmente comprendere
anche attività identiche a parte dell’attività aziendale, requisito
minimo del progetto è quella della specificità”)
2. art. 69, 1 comma, stabilisce una presunzione relativa
(principio affermato solo per completezza dell’esposizione,
dato che la disciplina sul co.co.pro. non si applica alla
fattispecie, per la sopra dedotta impossibilità di ricondurre la
stessa al genere del lavoro a progetto)
Tribunale di Torino 10.05.2006
La fattispecie:
 co.co.pro., con il seguente progetto: “trattamento rifiuti speciali”,
con speciale riferimento alle attività di “bonifica frigoriferi” ed
“estrazione tubo catodico dai televisori”
 progetto coincidente con l’oggetto sociale
 natura subordinata della prestazione (peraltro, il rapporto è
cessato a fronte della lettera di recesso, intestata “oggetto:
licenziamento per giusta causa”, tipica “espressione
dell’esercizio di potere disciplinare che compete al datore di
lavoro esclusivamente nell’ambito di un rapporto di
subordinazione”).
Il Giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l’esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato.
Principi affermati
1. specificità
del progetto
(non
riscontrata
nella
fattispecie)
2. contratto di lavoro a progetto come obbligazione di
risultato (e non di mezzi, come invece parrebbe
nella fattispecie)
3. necessità dell’autonomia nel rendere l’attività ai fini
della genuinità del rapporto di lavoro a progetto
Tribunale di Milano 2.08.2006
La fattispecie:
 co.co.pro. afferente all’attività di intervistatrice telefonica,
con il seguente progetto: “monitoraggio delle opinioni, delle
tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori”
Il Giudice ha accolto il ricorso,
riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Principi affermati
1. specificità del progetto (non riscontrata nella fattispecie)
2. contratto di lavoro a progetto come obbligazione di
mezzi (e non di risultato), a patto però che l’attività sia
“realizzata nell’ambito di un coordinamento progettuale
individuato (…)” (qui non individuato)
3. applicabilità dell’art. 69, 1 comma, posto che “per
mancata individuazione del progetto si deve intendere
sia la mancata indicazione formale del contenuto del
progetto o programma sia la non configurabilità di un
effettivo progetto”
Punti “fermi” nella giurisprudenza
1 ) il progetto deve essere indicato in modo preciso e specifico,
cioè deve consistere in un’attività precisa e delimitata dal
punto di vista funzionale e temporale, con un chiaro risultato
finale
2) l’attività del collaboratore deve distinguersi dall’organizzazione
aziendale alla quale si rapporta (il che ovviamente non esclude
il coordinamento, anche mediante modalità piuttosto articolate)
3) attenuazione del valore decisivo degli indici tipici della
subordinazione, nel senso che l’inserimento, il coordinamento
sono modalità di esecuzione del contratto a progetto e non ne
determinano una diversa qualificazione giuridica laddove non
siano accompagnati dalla subordinazione vera e propria (ossia
dalla sottoposizione al potere gerarchico e direttivo)
4) l’art. 69, 1 comma, contiene una presunzione relativa (o
semplice che dir si voglia), con conseguente inversione
dell’onere della prova in capo alla committente, alla quale
spetterà pertanto dimostrare la natura autonoma della
prestazione
Ulteriore orientamento del Tribunale di
Milano
Trib. Milano, 8 gennaio 2007, n. 40
La mancanza di specificità del progetto contenuto nel contratto
comporta che il rapporto tra le parti deve ritenersi sorto come rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sottoscrizione del
contratto, indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è di
fatto svolto il rapporto di lavoro. Ciò è previsto espressamente dalla
previsione legislativa contenuta nell’art. 69, comma 1, del Dlgs. N.
276/2003.
Ulteriore orientamento del Tribunale di Milano
Trib. Milano, 18 gennaio 2007, n. 146
Per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la
mancata indicazione formale del contenuto del progetto o
programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto. Il
progetto non può ritenersi adeguatamente descritto ove consista
nella semplice elencazione delle mansioni attribuite al lavoratore,
senza alcun cenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle
attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.
In tali casi si realizza la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 69,
Dlgs. N. 276/2003, con la conseguenza che il rapporto tra le parti
deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Tribunale Firenze Sezione Lavoro Civile,
28 giugno 2007, n. 866
• In ipotesi di verbale ispettivo dell'INPS, e relativa
cartella esattoriale, per omesso versamento di
contributi da parte di una società, che abbia
stipulato contratti a progetto, sul presupposto che
detti rapporti avessero natura subordinata, deve
accogliersi l'opposizione spiegata avverso il verbale
e la relativa cartella esattoriale, laddove venga
accertato dal Giudice l'esistenza del progetto, non
potendosi estendere il controllo giudiziale sino al
punto di sindacare nel merito valutazioni
organizzative o produttive che spettano al
committente.
Tribunale di Milano 11 luglio 2007
• Il progetto non può costituire segmento
dell’attività di impresa
Tribunale di Milano, 28 giugno 2007
• La mancanza del progetto o del programma
determina la diversa qualificazione del contratto e
un diverso nomen iuris, ma non produce nullità del
contratto; eventualmente si può prospettare
un'ipotesi di annullabilità qualora venisse eccepito
un vizio del consenso. Ne consegue che la clausola
penale prevista nel contratto a progetto non può
essere travolta dalla sua conversione in un contratto
di lavoro subordinato, essendo pacificamente
ammissibile anche in un rapporto di lavoro
subordinato
Tribunale di Modena, 30 gennaio 2008
• L’art. 69, comma 1, del D.Lgs 276/2003
deve essere interpretato nel senso della
presunzione assoluta e non, come
affermato dal Ministero del Lavoro nella
circolare n. 1/2004, della presunzione
semplice in quanto, ove si adottasse
questa tesi, si finirebbe per far rivivere le
collaborazioni coordinate e continuative
senza progetto
Le collaborazioni coordinate e continuative
Il contratto: i requisiti
• I requisiti che differenziano il contratto a progetto/programma dai
rapporti di lavoro subordinato (e autonomo vero e proprio) sono:
– l’individuazione di un progetto o programma o fase di esso (costituisce
mera modalità organizzativa della prestazione);
– l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione
(condizione che deve essere esplicitamente dedotta nel contratto);
– i tempi e le modalità di lavoro per l’esecuzione del progetto/programma
devono essere rimessi al collaboratore
– la necessaria coordinazione con il committente da evidenziare nel
contratto (va rilevato che tra le forme di coordinamento, come precisato
dal Ministero del lavoro, sono comprese anche quelle di carattere
temporale)
– l’Irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione
oggetto del contratto.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Il contratto: il contenuto
• Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma
scritta e deve contenere, ai fini della prova (assume però valore
decisivo nell’individuazione del progetto ai fini dell’applicazione
della norma sanzionatoria – Min. Lav. Circ. 1/2004)), i seguenti
elementi (art. 62 del D.Lgs. 276/2003):
– la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
– il progetto o il programma di lavoro, o fasi di esso (da indicarsi nel suo
contenuto caratterizzante);
– il corrispettivo (compenso), i criteri della sua determinazione, i tempi e le
modalità di pagamento nonché la disciplina dei rimborsi spese;
– le forme di coordinamento del lavoratore con il committente (in ogni caso
non devono pregiudicare l’autonomia del lavoratore nell’esecuzione della
prestazione);
– le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore (V. D. Lgs.
81/2008 – T.U.).
Le collaborazioni coordinate e continuative
Il contratto: il contenuto
• Il Ministero del lavoro (circ. 4/2008) ha precisato che
qualora gli ispettori rilevino un’assenza di formalizzazione
del progetto provvederanno a ricondurre la fattispecie
contrattuale nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività
istruttoria, ferma restando la possibilità da parte del
committente di provare in sede giudiziaria l’effettiva
sussistenza di un rapporto di lavoro di natura autonoma
Le collaborazioni coordinate e continuative
Il corrispettivo
• L’art. 63 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che il compenso
corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro
eseguito (art. 36 della Costituzione). E deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La legge
finanziaria 2007 (art. 1, c. 772, L. 296/2006) ha aggiunto che i
compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere
proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e
devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei
contratti collettivi nazionali di riferimento
Le collaborazioni coordinate e continuative
Il corrispettivo
• Se il progetto si realizza prima della scadenza il compenso va
corrisposto per intero (v. anche Min. Lav. Circ. 1/2004)
• Il Ministero del lavoro ha precisato, altresì, che le parti possono
disciplinare nel contratto clausole a titolo di penale (esclusione o
riduzione del compenso pattuito) per la mancata realizzazione
del progetto o per la cattiva qualità dello stesso.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Altri diritti e doveri del collaboratore
• Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le
parti, può svolgere la sua attività a favore di più
committenti (può quindi essere concordata un’esclusiva –
la circ. 4/2008 precisa che in presenza di un’esclusiva gli
ispettori devono attuare una più attenta verifica dei relativi
indici) e non deve svolgere attività in concorrenza con i
committenti né, in ogni caso, diffondere informazioni
attinenti ai programmi, né di compiere atti in pregiudizio
all’attività dei committenti (v. art 66 del D.Lgs. 276/2003).
Le collaborazioni coordinate e continuative
Altri diritti e doveri del collaboratore
• Il collaboratore ha altresì i seguenti diritti:
– in caso di invenzione di essere riconosciuto autore della stessa;
– in caso di gravidanza, malattia e infortunio (documentati) il
contratto non può essere risolto (si sospende senza erogazione del
corrispettivo). La malattia e l’infortunio (salvo diversa previsione
contrattuale) non determinano la proroga della durata del contratto.
Il contratto si risolve in anticipo se l’assenza dura per un periodo
superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quanto la
durata è determinata) ovvero superiore i 30 giorni nei contratti in
cui la durata è determinabile. In caso di gravidanza, invece la
durata del contratto è prorogata per un periodo di 180 giorni
(vedere anche il D.M. 12.7.2007, art. 4). Vengono fatte salve le
disposizioni di miglior favore concordate contrattualmente.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le tutele assistenziali
• Il collaboratore ha diritto (soggetti per i quali si versa la
contribuzione aggiuntiva dello 0,72%):
– Maternità e paternità: astensione obbligatoria dal lavoro (dal
7.11.2007 – DM12.7.2008); diritto all’indennità economica
(corrisposta, su domanda, dall’INPS);
– Congedo parentale: diritto all’indennità per tre mesi entro il primo
anno di vita del bambino (Corrisposta, su domanda, dall’INPS);
– Assegno per il nucleo familiare (Corrisposto, su domanda
dall’INPS);
– Malattia per ricovero ospedaliero (corrisposta, su domanda,
dall’INPS);
– Malattia indennità temporanea (corrisposta, su domanda,
dall’INPS);
Le collaborazioni coordinate e continuative
Rinnovi
• Il Ministero del lavoro (circ. 1/2004) ha precisato, in
materia di rinnovo contrattuale, quanto segue:
– il contratto può essere oggetto di rinnovi (non è quindi vietato
ampliare il contratto);
– Il collaboratore può essere impiegato in nuovi progetti.
• In ogni caso, ciascun nuovo contratto deve presentare,
autonomamente considerato, i requisiti previsti dal D.Lgs.
276/2003, precedentemente evidenziati. Con la circ.
4/2008, il Ministero del lavoro invita gli ispettori a
valutare attentamente le motivazioni che stanno alla
base delle proroghe e dei rinnovi.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Termine del contratto
• Il contratto a progetto si risolve al momento della realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce
l’oggetto (Indipendentemente dal termine apposto nel contratto).
• E’ altresì possibile recedere dal contratto (entrambe le parti) per:
– giusta causa;
– causali e modalità stabilite dalle parti e (inserite nel contratto). Il contratto
può definire altresì l’eventuale preavviso.
• Si ricorda che la L. 188/2007, recante “disposizioni in materia di
modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni
volontarie della lavoratrice, del lavoratore nonché del prestatore
d’opera e della prestatrice d’opera”, impone l’utilizza del modulo
ministeriale, anche nel caso in cui intervengano le dimissioni da
parte delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a
progetto e le c.d. mini co.co.co (collaborazioni occasionali non
superiori a 30 giorni e non superiori a € 5.000 /anno).
Le collaborazioni coordinate e continuative
Rinunce e transazioni
• L’art. 68 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che nella
riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di
esso, nei contratti di cui all'articolo 61, comma 1
(Collaborazioni coordinate e continuative a progetto - c.d.
co.co.pro), i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in
essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni
tra le parti in sede di certificazione del rapporto presso le
apposite commissioni, secondo lo schema dell'articolo
2113 del codice civile.
Le collaborazioni coordinate e continuative
La certificazione del contratto: Le commissioni
• Gli articoli 75 e 76 del D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni prevedono la possibilità che il contratto di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
a
progetto/programma, così come per tutti gli altri contratti di
lavoro e di appalto, possa essere oggetto di certificazione
da parte di dell’apposita Commissione istituita presso:
–
–
–
–
–
–
Gli enti bilaterali;
Le direzioni provinciali del lavoro(v. D.M. 21-7-2004);
le province (v. D.M. 21-7-2004);
le università pubbliche e private (v. DM 14-6-2004);
Il Ministero del Lavoro;
I consulenti del lavoro (commissione presso l’ordine provinciale)
Le collaborazioni coordinate e continuative
La certificazione del contratto: Le commissioni
• La certificazione rappresenta quindi una procedura
volontaria mediante la quale una commissione (vedi
precedente slide) convalida l’operato delle parti stipulanti
un contratto di lavoro e la qualificazione che le stesse ne
hanno dato.
• La finalità è quella di attestare che il contratto che si vuole
sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti
dalla legge.
Le collaborazioni coordinate e continuative
La certificazione del contratto: la procedura
• La disposizione in commento stabilisce che:
– l’attivazione è volontaria;
– la richiesta deve essere scritta e congiunta (in bollo), datore di
lavoro e lavoratore (v. modulo predisposto dal Ministero e dalle
DPL);
– le modalità di certificazione sono determinate, in attesa delle
buone pratiche, dal regolamento della Commissione di
certificazione (predisposto secondo gli indirizzi del Min. Lav.);
– la procedura si conclude (entro 30 giorni) con un atto di
certificazione (in bollo) motivato (tre copie) che indica: a chi deve
essere presentato ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti
della certificazione. Il provvedimento di diniego è redatto in carta
semplice.
Le collaborazioni coordinate e continuative
La certificazione del contratto: efficacia
• Gli effetti della certificazione permangono, anche verso i
terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza
di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi
dell'articolo 80 del D.Lgs. 276/2003, fatti salvi i
provvedimenti cautelari .
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le linee guida del Ministero del lavoro
• Il Ministero del Lavoro al fine della certificazione delle
collaborazioni coordinate e continuative ha diramato le
seguenti linee guida (circ. 48/2004):
• a) collaborazioni a progetto
– autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività
lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione
del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata
professionalità del collaboratore;
– verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal
medesimo datore di lavoro;
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le linee guida del Ministero del lavoro
– esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il
coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione;
tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma
con riferimento alla concreta realizzazione del progetto ed in
rapporto all’autonomia del collaboratore che deve essere
esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale;
– prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e
necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso,
stante l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione
o un’attività che esula dagli stessi.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le linee guida del Ministero del lavoro
b) Collaborazioni non a progetto
– verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina che
oggi può riguardare esclusivamente i seguenti soggetti: le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 23
ottobre 2003; i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289; i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia;
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le linee guida del Ministero del lavoro
– autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività
lavorativa dedotta nel contratto;
– corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore
e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto. In
particolare accertare la pregressa esperienza maturata oppure
alle qualità personali e alle caratteristiche soggettive del
lavoratore;
– verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del
medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale
e all’inquadramento contrattuale. In particolare verificare ed
evidenziare le differenze oggettive fra l’eventuale precedente
rapporto di lavoro di tipo subordinato e la co.co.co. proposta per la
certificazione;
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le linee guida del Ministero del lavoro
– indicazione espressa dei criteri per la determinazione del
corrispettivo: in particolare verificare che i criteri evidenziati nel
testo contrattuale siano tali da giustificare la determinazione
effettiva del compenso, tenendo presente la necessità di una
sicura differenziazione fra l’ammontare della retribuzione del
lavoratore subordinato di pari attività e/o mansioni;
– prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente relativa
al contenuto del contratto da certificare.
Le collaborazioni coordinate e continuative
•
Le linee guida del Ministero del lavoro
La circolare Min Lav. 4/2008 ha fornito ulteriori elementi di
verifica al fine di interpretare la genuinità del contratto a
progetto, in particolare oltre alla forma scritta:
1. specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso
che non può coincidere integralmente con l'attività principale o
accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale e non
può ad essa sovrapporsi (dovrà soltanto ad esso funzionalmente
correlato . In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il
mero svolgimento della normale attività produttiva né può
consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle
mansioni affidate al collaboratore.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Le linee guida del Ministero del lavoro
2. verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto
aziendale del committente,valutando la tipologia e le modalità in cui si
esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale sopratutto con
riguardo alle forme di coordinamento (da individuare espressamente
nel contratto).
3. il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e
predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere
progettuale.
4. in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale
con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una
autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della
prestazione (la prestazione lavorativa non può avvenire con
assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo dell’attività
svolta).
Le collaborazioni coordinate e continuative
5.
6.
7.
8.
Le linee guida del Ministero del lavoro
verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma
sanzionatoria, dallo stesso committente
il compenso non deve essere esclusivamente legato al
tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche
al risultato enucleato nel progetto/programma o fase di
esso .
valutazione attenta della clausola di esclusiva. Per il
disconoscimento del contratto a progetto potrebbe essere
la mono-committenza.
Valutazione attenta delle proroghe e dei rinnovi del
contratto di collaborazione.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Libri obbligatori - Libro matricola
•
A prescindere dal sistema di tenuta utilizzato e dal fatto
che si adottino libri unici o separati da quelli degli altri
dipendenti, le registrazioni relative ai collaboratori
coordinati e continuativi devono comunque contenere
(nota INAIL 16-12-2004 – circ. Min. Lav. 33/2003) i dati
anagrafici e fiscali del collaboratore e le informazioni
relative al contratto (data e compenso pattuito).
Le collaborazioni coordinate e continuative
Libri obbligatori - Libro paga
•
Deve contenere il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e
fiscali addebitati al lavoratore nonché le detrazioni d’imposta
assegnate (Min. Lav. circ. 33/2003) – non è necessario il foglio
presenza, non essendo prevista la prestazione a tempo (Min. Lav.
circ. 2.1.2001)
•
Nel caso di tenuta unificata dei libri di matricola e paga per tutti i
lavoratori (subordinati e parasubordinati), a richiesta degli organi di
vigilanza ispettiva dovrà, comunque, essere possibile riepilogare,
distintamente e in ordine cronologico, le assunzioni dei lavoratori
subordinati e gli incarichi di collaborazione affidati ai parasubordinati.
Tali disposizioni si applicano integralmente ai lavoratori a progetto e
occasionali di cui al D.Lgs. 276/2003
•
Le collaborazioni coordinate e continuative
Libri obbligatori
•
Disconoscimento – Il Min. Lav. (nota n. 5220/2006) ha
precisato che in presenza di una registrazione del
collaboratore sui libri obbligatori, le specifiche
registrazioni, a seguito di disconoscimento, sarebbero
inesatte con conseguente applicazione della sanzione
amministrativa da € 125 a € 770 (violazione diffidabile)
Libri obbligatori e sanzioni
Prospetto paga (L. 4/1953)
• Il Ministero del lavoro ha precisato (nota
18.4.2008) ha precisato che l’obbligo di
consegnare il prospetto paga all’atto
dell’erogazione del compenso sussiste
anche per i lavoratori parasubordinati
Le collaborazioni coordinate e continuative
Adempimenti amministrativi: Centri per l’impiego
•
•
A decorrere dal 1.1.2007 (art. 1, c. 1180-1185) il committente è
tenuto, il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto con
un collaboratore (vale a dire entro le ore 24 del giorno
precedente, nota Min. Lav. n. 440, 4.1.2007), a comunicare il
nominativo al centro per l’impiego competente. Al medesimo
ufficio, il committente è tenuto a comunicare, entro 5 giorni, la
proroga del contratto e la cessazione del contratto se non
coincide con il termine comunicato all’atto dell’instaurazione del
rapporto.
Dall’11.1.2008, le comunicazioni devono essere eseguite
attraverso la procedura delle comunicazioni obbligatorie on line
(D.M. 30.10.2007 – Min. Lav. circ. 21.12.2007). Procedura
obbligatoria dal 1’.3.2008.
Le collaborazioni coordinate e continuative
•
•
Le collaborazioni (art. 409 c.p.c.) che DEVONO essere comunicate:
– Collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e occasionali;
– Contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati
da prestazioni coordinate e continuative prevalentemente personali;
– Collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione;
– Prestazioni sportive se svolte in forma di collaborazione coordinata e
continuativa;
– Prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo (soggetti iscrivibili
all’ENPALS);
Le collaborazione che NON DEVONO essere comunicate:
– Rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale (con iscrizione
all’albo);
– Componenti gli organi di amministrazione e controllo di società;
– Partecipazioni a collegi e commissioni.
– Prestazioni autonome di lavoro occasionale e accessorio.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Regime fiscale dei compensi
•
I compensi ai collaboratori sono, dal 1° gennaio 2001,
ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (art. 50, c. 1, lettera c-bis) del TUIR)
Le collaborazioni coordinate e continuative
•
Attrazione nel reddito di lavoro autonomo
L’attrazione nei redditi di lavoro autonomo opera (A.E.,
circ. n. 105/E/2001) anche quando il professionista svolge
l’incarico di amministratore o sindaco o revisore di società
e/o ente che esercita un’attività oggettivamente connessa
alle mansioni tipiche della propria professione abituale
(vale a dire quando l’incarico di amministratore è attribuito
al professionista proprio perché esercente quella
determinata attività professionale). Tale interpretazione,
secondo l’Agenzia delle entrate (videoconferenza del
14.5.2002 in materia di dichiarazione dei redditi; A.E., circ.
n. 50, 12.6.2002) opera dal 1° gennaio 2001.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Il reddito imponibile
•
Per la determinazione del reddito imponibile dei soggetti in
argomento si deve fare riferimento all’art. 52 del D.P.R. 917/1986 (che
rinvia all’art. 51) e, per la relativa tassazione, all’art. 24 del D.P.R.
600/1973 (che rinvia all’art. 23). La determinazione del reddito è
quindi effettuata applicando le disposizioni dell’art. 51
(determinazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto
compatibili) vale a dire prendendo in considerazione tutte le somme e
i valori in genere, a qualunque titolo percepito dai collaboratori nel
periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in
relazione al contratto di collaborazione (si considerano percepiti nel
periodo d’imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio del
periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono), tenendo
conto delle esclusioni elencate al comma 2 (comprese le deducibilità
dal reddito delle quote contributive INPS e INAIL a carico del
collaboratore), delle modalità di determinazione dei fringe benefit e
della gestione delle trasferte
Le collaborazioni coordinate e continuative
•
La tassazione
Per quanto riguarda le modalità di tassazione si deve
invece fare riferimento all’art. 24 del D.P.R. 600/1973 (che
a sua volta rinvia all’art. 23), vale a dire:
– il committente sostituto d’imposta deve effettuare la ritenuta
d’acconto all’atto del pagamento dei compensi (con obbligo di
rivalsa) e versare le imposte entro il 16 del mese successivo
(mod. F24 - per via telematica);
– la ritenuta è operata sui compensi imponibili, applicando le
aliquote IRPEF ragguagliando a periodo (se il collaboratore è
pagato con compensi a cadenza periodica) i corrispondenti
scaglioni di reddito (valgono le stesse regole di lavoratori
dipendenti);
Le collaborazioni coordinate e continuative
La tassazione
•
•
•
•
il collaboratore ha diritto alle detrazioni d’imposta;
Si applica il principio di cassa allargato, vale a dire che i compensi
corrisposti entro il 12 gennaio e riferiti all’anno precedente si
considerano percepiti in tale anno;
il committente deve effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno
entro il 28 febbraio dell’anno successivo (compreso quello
complessivo se richiesto, ovvero se sono intervenuti più rapporti di
collaborazione nel periodo d’imposta con il medesimo committente)
ovvero di fine rapporto;
il committente, in caso di decesso del collaboratore, deve osservare
le medesime regole previste per i lavoratori dipendenti, vale a dire
tassazione dei compensi da corrispondere agli eredi applicando
l’aliquota IRPEF minima (attualmente pari al 23%).
Le collaborazioni coordinate e continuative
•
•
La tassazione
Sui compensi relativi alle indennità di fine mandato
(concordata, con data certa, prima dell’inizio della
prestazione) si deve applicare la ritenuta a titolo di
acconto del 20%.
Per i redditi corrisposti da un committente nazionale ai
soggetti non residenti (a prescindere dal fatto che le
prestazioni siano rese in Italia ovvero all’estero) è invece
prevista una ritenuta a titolo di imposta pari al 30%,
sempre che non esista una convenzione contro le doppie
imposizioni che disciplini diversamente detta materia.
Le collaborazioni coordinate e continuative
La certificazione
•
I collaboratori in argomento riceveranno dal
committente la certificazione CUD entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello in cui i compensi si
riferiscono, ovvero, in caso di interruzione del
contratto, entro 12 giorni dalla richiesta dei
collaboratori stessi. I medesimi redditi andranno
dichiarati dal committente nel mod. 770/semplificato
(sia parte fiscale sia parte previdenziale).
Le collaborazioni coordinate e continuative
•
Tassazione separata
L’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR, precisa che sono in
ogni caso soggetti a tassazione separata le somme e i
valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. L’aliquota applicabile dal sostituto d’imposta è
del 20% (art. 24, comma 1, DPR 600/1973). L’imposta
verrà poi rideterminata dall’Agenzia delle entrate
applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente del biennio precedente
la percezione dell’emolumento (art. 21 del TUIR).
Le collaborazioni coordinate e continuative
GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2008
Aliquota % per l’anno 2008
I. V. S.
Malattia
Maternità
A.N.F.
TOTALE
aliquota
Massimale
imponibile
€
PENSIONATI e/o ISCRITTI ad
altra
forma
pensionistica
obbligatoria
17,00
0,00
17,00
88.669,00
NON pensionati e NON iscritti
ad altra forma pensionistica
obbligatoria
24,00
(*)
0,72
24,72
88.669,00
CATEGORIE
(*) 25% dal 1’.1.2009; 26% dal 1’.1.2010
Le collaborazioni coordinate e continuative
Assicurazione INAIL
•
•
Dal 16-3-2000, i collaboratori coordinati e continuativi devono
essere obbligatoriamente assicurati, se ne ricorrono le
condizioni di cui al DPR 1124/1965, contro gli infortuni e le
malattie professionali (art. 5, D.Lgs. 38/2000 – INAIL circ.
32/2000).
I collaboratori, utilizzando la prescritta modulistica, saranno
denunciati all’INAIL contestualmente all’inizio dell’attività ,se
occorre aprire una nuova posizione, ovvero, entro 30 giorni, nel
caso in cui debbano essere inseriti in una posizione già
esistente anche se aperta per i lavoratori dipendenti (INAIL nota
26-1-2004). Il premio assicurativo è calcolato sui redditi
corrisposti, nel rispetto del minimale e del massimale previsti,
utilizzando il tasso di premio assegnato alla relativa posizione
assicurativa e corrispondente voce di tariffa.
Compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi
(somme e valori)
Sono imponibili
Ai fini IRPEF
Secondo le regole
dell’art. 51 del TUIR
Si applicano le
detrazioni d’imposta
si applica il principio di
cassa
Ai fini INAIL
Ai fini INPS
Secondo l'art. 51 del TUIR, ma al lordo dei
contributi a carico del collaboratore
Nel rispetto del
minimale e del
massimale (valori
delle rendite INAIL
per l'industria)
Nel rispetto del
massimale,
per il 2008,
€ 88.669
Si applica il principio
di competenza
Si applica il principio
di cassa
LEGGE MILLEPROROGHE
( D.L. 248/2007 - L. 31/2008- Circ. Min. Lav. 8/2008)
• Stabilizzazione collaboratori: è prorogato al 30
settembre 2008 (il precedente era al 30 aprile 2007) il
termine per la conclusione degli accordi di
stabilizzazione (contratto con durata minima di 24
mesi) dei collaboratori (contratti in essere e sino alla
data del 30 settembre).
• Sono esclusi i rapporti di collaborazione che siano
già stati ricondotti a una tipologia contrattuale di
natura subordinata a seguito di provvedimenti
ispettivi o giudiziali. Mentre si possono includere i
rapporti già oggetto di accertamento in sede
amministrativa o giudiziale purché non definitivo
(sentenze passate in giudicato – ordinanze
ingiunzioni o cartelle esattoriali)
LEGGE MILLEPROROGHE: LA
STABILIZZAZIONE
Accordo
sindacale
stipulazione entro il 30 settembre 2008 di
accordi aziendali ovvero territoriali
Conciliazione
stipulazione di atti transattivi di conciliazione
coi lavoratori in base agli articoli 410 e 411 del
cod. civ (sia in sede sindacale sia presso le
DPL)
Versamento
versamento alla gestione separata Inps a
titolo di contributo straordinario integrativo
Deposito
deposito presso le competenti sedi dell’INPS
degli atti di conciliazione unitamente ai
contratti stipulati coi lavoratori
Associato in partecipazione
Associato in partecipazione
la disciplina civilistica
• il contratto: L’art. 2549 stabilisce che con il contratto di
associazione in partecipazione l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa
o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto. La prestazione lavorativa resa dall’associato è di
carattere autonomo (si ricorda che l’associato può
partecipare all’impresa anche mediante capitale, beni e
immobili).
• Non è richiesta una forma particolare per la validità del
contratto salvo quanto previsto in materia tributaria
• Il contratto può essere oggetto di certificazione a norma di
quanto stabilito dal D. Lgs. 276/2003
Associato in partecipazione
la disciplina civilistica
• Esclusiva: salvo patto contrario l’associante
non può attribuire partecipazione alla stessa
impresa o per lo stesso affare ad altre
persone senza il consenso dei precedenti
associati (art. 2550);
• Diritti di terzi: i terzi acquistano diritti e
assumono obbligazioni soltanto verso
l’associante (art. 2551);
Associato in partecipazione
la disciplina civilistica
• Diritti delle parti: La gestione dell’impresa o
dell’affare spetta all’associante (il contratto non
origina quindi un rapporto associativo), mentre il
contratto può stabilire
quale controllo possa
esercitare l’associato sull’impresa o sullo
svolgimento dell’affare per cui l’associazione è
stata contratta. L’associato in ogni caso ha diritto di
ricevere il rendiconto dell’affare compiuto, o a
quello annuale della gestione se questa si protrae
per più di un anno (art. 2552);
Associato in partecipazione
la disciplina civilistica
• Utili e perdite: salvo patto contrario l’associante
partecipa alle perdite nella stessa misura in cui
partecipa agli utili (le perdite a cui partecipa
l’associato non possono in ogni caso superare il
valore del suo apporto) (art. 2553).
Secondo la Cassazione (n. 503/1996) le parti
possono stabilire la partecipazione alle perdite in
misura diversa da quella degli utili ovvero
escludere del tutto la partecipazione alle perdite
Associato in partecipazione: la
partecipazione ai ricavi
Cass. civ. Sez.
lavoro, 18 aprile
2007, n. 9264
Due principi
importanti:
1) La partecipazione agli utili ed alle perdite
da parte dell'associato può tradursi, per
quanto attiene ai primi, nella
partecipazione ai globali introiti economici
dell'impresa o a quelli di singoli affari,
sicché sotto tale versante non assume
alcun rilievo ai fini qualificatori il riferimento
delle parti contrattuali agli utili dell'impresa
o viceversa ai ricavi per singoli affari;
2) Può essere prevista una quota fissa (da
riconoscersi in ogni caso all'associato), di
entità non compensativa della prestazione
lavorativa e, comunque, non adeguata
rispetto ai parametri di cui all'art. 36 della
Costituzione.
Associato in partecipazione: la
partecipazione ai ricavi
Cass. civ. Sez.
lavoro, n.
1420/2002
Diverso
orientamento
Non
è
possibile
la
partecipazione ai ricavi in
quanto, questi ultimi, non
rappresentano un dato
significativo
circa
l’effettivo
risultato
economico dell’impresa.
Associato in partecipazione
la disciplina civilistica
• Gli elementi essenziali del contratto di associazione
sono:
• l’attività imprenditoriale dell’associante a scopo di
lucro (non può quindi essere utilizzato per le attività
non a scopo di lucro né dai professionisti);
• la natura aleatoria del compenso dell’associato;
• la liberta di forma
• l’assenza di un rapporto societario tra associante e
associato
Associato in partecipazione
distinzione dal lavoro subordinato
• Il contratto di associazione in partecipazione potrebbe
essere utilizzato per mascherare rapporti di lavoro
subordinato, a tale proposto si segnala quali sono, secondo
la giurisprudenza gli elementi caratterizzanti tale tipologia
contrattuale:
– presenza del rischio d’impresa (l’associato può partecipare anche
alla perdite, il dipendente no);
– il diverso vincolo gerarchico-funzionale che lega il prestatore di
lavoro all’associante;
– obbligo di rendiconto periodico (elemento tipico di tale figura
professionale).
Tali elementi Sono verificati anche in sede di
certificazione, mediante audizione delle parti del
contratto
Associato in partecipazione
distinzione dal lavoro subordinato
• La Cassazione n. 19475 del 19-12-2003 ha affermato,
in tema di distinzione fra contratto di associazione in
partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da
parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato
con retribuzione legata agli utili dell'impresa,
l'elemento differenziale tra le 2 fattispecie risiede
nel contesto regolamentare pattizio in cui si
inserisce l'apporto della prestazione lavorativa,
dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di
associazione, che ha come elemento essenziale,
connotante
la
causa,
la
partecipazione
dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli
partecipare sia agli utili che alle perdite
Associato in partecipazione
distinzione dal lavoro subordinato
• La Cassazione n. 15161 del 19-7-2005 ha
stabilito che ai fini della distinzione fra contratto
di associazioni in partecipazione con apporto di
prestazione lavorativa da parte dell’associato e
contratto di lavoro subordinato con retribuzione
collegata agli utili d’impresa deve essere dato
rilievo alle concrete modalità di fatto nelle
quali il rapporto si estrinseca piuttosto che
alla volontà espressa dalle parti nell’atto
scritto o alla qualificazione datane dalle
parti.
Associato in partecipazione: linee guida
del Ministero del lavoro per la
certificazione del contratto
• apporto dell'associato;
• quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del
valore ed i riferimenti necessari per calcolare l’importo ed
ogni parametro necessario a valutare una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora;
• eventuale partecipazione alle perdite;
• indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare
l'associato ed al diritto al rendiconto periodico;
• autonomia dell’associato nello svolgimento dell’attività
dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione,
intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere
dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al
cointeressato all’impresa o all’affare.
Classificazione del reddito
• Il redito percepito dagli associati che
conferiscono solo prestazioni lavorative è
classificato reddito di lavoro autonomo (art.
53, c.2, del TUIR)
• L’Agenzia delle entrate (circ. 4/2008) ha
confermato l’irrilevanza, ai fini IVA, delle
prestazioni d’opera derivanti dal contratto di
associazione in partecipazione con apporto
di solo lavoro.
Associato in partecipazione
• A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli associati in
partecipazione, che conferiscono prestazioni
lavorative, sono tenuti ad iscriversi all’INPS,
gestione separata, di cui all’art. 2, c. 26, della L.
335/1995 (gestione previdenziale dei collaboratori).
• L’associante è tenuto a versare, a detta gestione
previdenziale, la relativa contribuzione, rivalendosi
nella misura del 45% sull’associato.
• La contribuzione e il massimale sono quelli
previsti per le collaborazione coordinate e
continuative
Associato in partecipazione
Associazione con coniuge e figli
dell’imprenditore
• i compensi erogati dall’imprenditore, anche per i rapporti di
associazione in partecipazione, al coniuge, ai figli , affidati o
affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro,
nonché agli ascendenti, non concorrono a formare reddito
per i loro percettori, in quanto non deducibili dal reddito
d’impresa (art. 60, TUIR).
• Rilevato, che i soggetti in questione non sono tenuti a
dichiarare detti emolumenti nella denuncia dei redditi, l’INPS
ha precisato che non risulta configurabile, per gli stessi,
l’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione
separata ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003 (INPS,
circ. N.90/2005).
Associato in partecipazione:
gli adempimenti amministrativi
Obbligo assicurativo INAIL
Tenuta libri paga e matricola
Nell’assicurazione infortuni
sono espressamente inclusi
i lavoratori che, pur non
essendo dipendenti, sono
considerati meritevoli di
tutela, tra questi vi rientrano
gli associati in
partecipazione che svolgono
attività manuale o
sovrintendono al lavoro
(C.Cost. sentenza n. 332 del
15 luglio 1992)
Gli associati devono essere
iscritti ai sensi dell'art. 20 del
citato D.P.R. sui libri di matricola
e paga. Il sistema di tenuta dei
libri adottato deve permettere il
riepilogo in ordine cronologico
oltre che delle assunzioni e degli
incarichi di collaborazione anche
delle associazioni in
partecipazione.
Si utilizzano le procedura
semplificate previste per le
collaborazioni
Associato in partecipazione
• Collocamento:
– L’instaurazione del rapporto con l’associato (e la
cessazione, se diversa dalla data segnalata) ,
con solo apporto di lavoro, deve essere
comunicato al centro per l’impiego il giorno
precedente attraverso la procedura obbligatoria
on line Unificato Lav;
– La risoluzione anticipata del contratto da parte
dell’associato
(dimissioni)
deve
essere
effettuata con la procedura MDV (L. 188/2007,
DM 21.1.2008), salvo non si proceda per accordo
consensuale
Associato in partecipazione
• Maternità
– La lavoratrice associata in partecipazione
ha diritto all’astensione dal lavoro per
maternità;
– diritto
all’indennità
economica
(corrisposta, su richiesta, dall’INPS),
soggetti per i quali si versa la
contribuzione aggiuntiva dello 0,72%
Lavoro autonomo occasionale
Lavoro autonomo occasionale
• Prestazioni autonome dove non si
riscontra il coordinamento e una
continuità
Lavoro autonomo occasionale
• Qualora il reddito derivante dalle prestazioni
occasionali, superi, nell’anno (1/1-31/12), € 5.000,
scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
con il relativo obbligo contributivo, assolto dal
committente, che si rivarrà, per la quota a carico del
collaboratore (1/3), direttamente sul compenso (art.
44, c. 2, D.L. 269/2003, L. 326/2003):
• La contribuzione è la stessa prevista per i
collaboratori;
• I compenso sono interessati dalla ritenuta d’acconto
del 20%
• Non c’è l’obbligo di iscrizione nel libro matricola;
• Non c’è l’obbligo di effettuare comunicazione al
centro per l’impiego
Lavoro autonomo accessorio
Lavoro occasionale accessorio: modalità
Non ha
adempimenti
Committente di lavoro accessorio
Acquista i buoni (valore
nominale € 10)
Richiede la
Rende la
Paga la
Concessionario
Rivenditore prestazione prestazione prestazion
(trattiene a titolo di
autorizzato
e con il
rimborso spese il 5%)
buono
Riscuote il
compenso
Versa le
quote
contributive
Prestatore di lavoro accessorio
(limite € 5.000/anno con stesso Committente)
Esente
IRPEF
INPS (13%)
e INAIL
(7%)
Lavoro accessorio:
la sperimentazione per la vendemmia 2008
• DM 12 marzo 2008,:ha regolamentato
l’applicazione di tale formula
contrattuale per le imprese agricole
che effettueranno la vendemmia
nell’anno 2008.
• È necessario che venga stipulata
un’apposita convenzione tra Inps, Inail,
Regioni e Province interessate,
facendo esplicito riferimento allo
schema allegato al decreto
ministeriale.
• Per il 2008 ciascun beneficiario delle
prestazioni occasionali di tipo
accessorio (imprenditore) non potrà
superare come limite massimo
€10.000.000.
Al momento è
attivo nelle
seguenti regioni:
-Piemonte
-Marche
-Friuli Venezia
Giulia
Lavoro accessorio:
la sperimentazione per la vendemmia 2008
• Le aziende utilizzatrici
devono comunicare
all’INAIL per via telematica
o attraverso i call center: i
dati anagrafici ed il codice
fiscale propri e del prestato
di lavoro, il luogo dove i
lavori vengono effettuati ed
il presunto periodo
dell’attività lavorativa.
In caso di
mancata
comunicazione,
l’INAIL potrà
rivalersi
interamente
sull’azienda delle
somme
corrisposte al
lavoratore in caso
di infortunio sul
lavoro
Lavoro autonomo e sicurezza
Il lavoro autonomo nel T.U. Sicurezza
Si applicano gli
art. 21 e 26
• Utilizzare attrezzature di lavoro in
base alle regole prescritte dal
decreto;
• munirsi di dispositivi di protezione
individuale nei casi previsti;
• munirsi di apposita tessera di
riconoscimento in caso di
appalto/subappalto;
• obbligo di coordinarsi col
committente e le altre imprese
appaltatrici negli appalti.
Il lavoro a progetto nel T.U. Sicurezza
• Prestazione lavorativa
viene effettuata nei
luoghi di lavoro del
committente.
• Si applica il nuovo T.U.
• Il contratto deve
contenere le
disposizioni in materia
di sicurezza
Prestazione lavorativa
non viene effettuata nei
luoghi di lavoro del
committente.
•Non si applica il T.U.
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Le collaborazioni coordinate e continuative