patner Pordenone lì 10/07/2014 CIRCOLARE INFORMATIVA N° 08/2014 Oggetto: Proroga del termine per adeguare gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici al 15 ottobre 2014 Fonte: Unione Industriali Pordenone In data 4 luglio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2014 (cfr. Decreto Ministeriale del 20 giugno 2014 allegato alla presente circolare). Tale Decreto dispone che, a partire dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici siano muniti di libretto di impianto conforme al modello di cui all’allegato I del Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 (cfr. Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 allegato alla presente circolare). Inoltre all’art. 2 del Decreto Ministeriale del 20 giugno 2014 si dispone che, a partire dal 15 ottobre 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 Kw e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 Kw , con o senza produzione di acqua calda sanitaria, siano sottoposti al controllo di efficienza energetica, in occasione degli interventi di controllo e di manutenzione. L’operatore che effettua i controlli di efficienza energetica deve compilare gli appositi campi nel libretto di impianto e il rapporto di controllo efficienza energetica. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica I controlli di efficienza energetica di cui sopra devono essere inoltre realizzati: • all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. I rapporti di efficienza energetica devono essere aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica. L’invio del Rapporto di controllo di efficienza energetica Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l’operatore che effettua il controllo deve provvedere a redigere e sottoscrivere due copie rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto deve essere: • rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva allegandolo al libretto; • trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. 1 _____________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 € patner Sanzioni Il mancato rispetto delle disposizioni previste comporta l’applicazione della sanzione amministrativa: • non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo responsabile; • non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro, nei confronti dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione. Controllo e manutenzione degli impianti termici Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Del Presidente Della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 allegato alla presente circolare) le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi delle disposizioni relative all’attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito le proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: a. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera vadano effettuate. Allegati: Decreto Ministeriale 20 giugno 2014 Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 Cordiali saluti APPLIKA SRL Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al D. Lgs. 196/2003, se non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika s.r.l. al seguente indirizzo e-mail: [email protected] 2 _____________________________________________________________________________________________________________________________ APPLIKA Srl Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN) Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765 www.applika.net – [email protected] Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 C.F. e P. IVA 01472540937 capitale sociale 10.500,00 €