Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 01/12/2015 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 01/12/2015
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103301
Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 24 novembre 2015, n. 18-32/Leg.
Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime
sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili".
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
-
visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige”;
vista la legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative);
vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia);
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2002 del 13 novembre 2015 avente ad oggetto:
Approvazione del regolamento recante “Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli
impianti termici civili”.
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Temperamento del regime sanzionatorio in materia di impianti termici civili
1. Alle violazioni amministrative, individuate dall'allegato A a questo regolamento, tra quelle previste
dall'articolo 13 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) che comportano omissioni formali passibili di regolarizzazione o le cui conseguenze potenzialmente pericolose sono
eliminabili, si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge provinciale 27 agosto 1982, n.
20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).
2. In riferimento all'omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche dell'impianto
termico previste dalla legislazione statale, l'istituto del temperamento del regime sanzionatorio si applica
anche alle violazioni riferite ad anni precedenti a quello di accertamento, secondo quanto previsto dall'Allegato A a questo regolamento.
3. Questo regolamento si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questo
regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
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Allegato A (Art. 1, co. 1)
Individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative previste dall'art. 13 della legge provinciale n. 20 del 2012 alle quali si applica il temperamento del regime sanzionatorio.
Fattispecie
Norme
sanzionatorie
Mancanza del libretto di impianto
per la climatizzazione di cui al DM
10 febbraio 2014 - Modelli di
libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di
Art. 13, co. 1, lett. a),
1 efficienza energetica di cui al
L.P. n. 20 del 2012.
decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013 (già
libretto di impianto o libretto di
centrale).
2
3a
Soggetto sanzionato
Responsabile
dell'esercizio e della
manutenzione
dell'impianto termico
Responsabile
Omessa
esecuzione
delle
Art. 13, co. 1, lett. b), dell'esercizio e della
manutenzioni o delle verifiche
L.P. n. 20 del 2012.
manutenzione
periodiche
dell'impianto termico
Responsabile
dell'esercizio e della
Mancato rispetto dei limiti di
Art. 13, co. 1, lett. c),
manutenzione
rendimento di combustione degli
L.P. n. 20 del 2012.
dell'impianto termico
impianti termici civili
3b
4
Mancata compilazione e mancata
sottoscrizione del rapporto di
controllo di efficienza energetica
di cui al DM 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per Art. 13, co. 2, lett. b),
Manutentore
la climatizzazione e di rapporto di L.P. n. 20 del 2012.
efficienza energetica di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013 (già
rapporto di controllo tecnico).
Modalità di adeguamento e conformazione alle
norme violate
Termini di
adeguamento e
conformazione alle
norme violate
Entità sanzione
Note
- Esibizione ad APRIE del libretto di impianto per la
Entro 30 giorni dalla
climatizzazione
non inferiore a 700 euro
ovvero in alternativa:
notificazione del verbale
- trasmissione per via telematica di copia della prima di accertamento di e non superiore a 5.000
euro
pagina del libretto di impianto per la climatizzazione (c.d. illecito amministrativo
scheda identificativa)
Esecuzione della manutenzione o della verifica omessa
Entro 60 giorni dalla
non inferiore a 500 euro L'avvenuta esecuzione della
notificazione del verbale
e non superiore a 3.000 manutenzione
è
accertata
di accertamento di
euro
d'ufficio da APRIE .
illecito amministrativo
Se il generatore non è più
riconducibile
a
valori
di
Riconduzione del generatore di calore a valori di Entro 60 giorni dalla
rendimento superiori ai limiti di
rendimento di combustione superiori ai limiti fissati dalla notificazione del verbale non inferiore a 1.000
legge,
il
responsabile
legge, per il tramite dell'intervento di un'impresa abilitata di accertamento di euro e non superiore a
dell’impianto deve provvedere
alla manutenzione degli impianti termici
illecito amministrativo 6.000 euro
alla sostituzione di tal generatore
entro il termine di 180 giorni
dalla data della manutenzione.
Nel caso in cui non sia possibile la riconduzione del
generatore termico, sostituzione dell'apparecchio entro il Entro 180 giorni dalla non inferiore a 1.000
L'avvenuta
sostituzione
è
termine di 180 giorni dalla data della manutenzione, per il notificazione del verbale euro e non superiore a
accertata d'ufficio da APRIE.
tramite
dell'intervento
di
un'impresa
addetta di accertamento di 6.000 euro
all'installazione
illecito amministrativo
- Esibizione ad APRIE del rapporto di controllo, brevi
manu presso la sede di APRIE
Entro 15 giorni dalla
non inferiore a 1000
ovvero, in alternativa
notificazione del verbale
euro e non superiore a
- trasmissione per via telematica di copia del rapporto di di accertamento di 6.000 euro
illecito amministrativo
controllo
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NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
L’articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301,
serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301,
serie generale), dispone:
“Art. 54
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Alla Giunta provinciale spetta:
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Note all'articolo 1
−
L'art. 13 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia) dispone:
“Art. 13
Sanzioni
1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro, in caso di mancanza del
libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
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b)
c)
d)
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degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993;
pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili;
pagamento di una somma non inferiore a 300 euro e non superiore a 2.000 euro, in caso di impossibilità ad
effettuare i controlli previsti, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato.
2. L'installatore e il manutentore soggiacciono alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di mancata trasmissione delle informazioni sull'impianto termico civile con le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993;
b) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di controllo e manutenzione, e di mancata compilazione e sottoscrizione del
rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme.
3. Il manutentore soggiace alla sanzione amministrativa, non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni necessari per l'aggiornamento del catasto
previsto dall'articolo 11, comma 2.
4. Le società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti termici soggiacciono alla sanzione
amministrativa pecuniaria, non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'articolo 11, comma 2.
5. L'autorità che applica le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
6. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al responsabile della struttura
provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.
7. Per quanto non espressamente disposto da quest'articolo si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di impianti termici civili. Non si applica la sanzione prevista dall'articolo 34, comma 5, della
legge n. 10 del 1991, relativa alla violazione dell'articolo 31, comma 1, della medesima legge.”
−
La L.P. 27 agosto 1982, n. 20 recante “Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative” dispone:
“Art. 1
Sanzioni amministrative
Nelle materie di competenza provinciale, i rapporti relativi alle violazioni che determinano l'applicazione di una
sanzione amministrativa da parte della Provincia sono presentati ai responsabili delle strutture provinciali alle quali
compete la trattazione del contenzioso nella materia in cui rientrano le violazioni. Agli stessi responsabili spetta
altresì l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Qualora le norme prevedano espressamente solo la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie,
l'importo della misura minima è fissato in un decimo della misura massima e comunque in una somma non inferiore
a lire quattromila.
Art. 1 bis
Temperamento del regime sanzionatorio
1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Provincia, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata
attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo.
2. Nel verbale di accertamento l'addetto al controllo deve indicare le carenze riscontrate e le prescrizioni e i
tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento è comunicato all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, se diversa, all'autorità
competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
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3. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l'addetto al controllo non
determina nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al
controllo, che ne informa, se diversa, l'autorità preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento
di irrogazione della sanzione amministrativa; è in ogni caso obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai
predetti commi.
5. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione
dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata
l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.
6. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l'addetto al controllo accerta una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, il procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa non è attivato, se l'adempimento è stato eseguito spontaneamente prima dell'accertamento.
7. Il regolamento previsto dal comma 1 può dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per
l'applicazione di questo articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore.
8. Le disposizioni contenute in questo articolo possono trovare applicazione anche in deroga alle disposizioni
sull'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella legislazione provinciale di settore.”
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