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IL SERVIZIO
CIVILE
Nazionale
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Nazionale
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
UN’IMPORTANTE RIFORMA
Cambia il mondo
della solidarietà
Q
uesto opuscolo, promosso
dall’Assessorato alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale, intende
contribuire allo sviluppo del servizio
civile sul nostro territorio regionale,
poiché dal gennaio 2005 verrà sospesa la leva obbligatoria e volontariamente i giovani potranno scegliere sia
il servizio militare volontario sia il servizio civile in modo anch’esso volontario. È una grande innovazione che
tocca tutto il tessuto sociale, investe il
mondo della solidarietà in modo concretissimo e avvia un processo di
cambiamento nel rapporto del cittadino con la società.
È importante così comprendere i
singoli passaggi normativi, le nuove
attese, le opportunità che il servizio
civile offrirà sia ai giovani (ragazzi e
ragazze – ed è già questa una grandissima novità) sia agli Enti pubblici
sia alle organizzazioni non profit del
terzo settore che, attraverso progetti,
avvieranno una importante riforma
dell’azione solidale sul territorio.
Il Decreto attuativo n.77 del 5
Aprile 2002 “Organizzazione del Servizio Civile Nazionale” opera un
ulteriore approfondimento definendo i soggetti, i requisiti e le modalità
pratiche per avviare quanto stabilito
nelle finalità della Legge 64. Questi
sono documenti veicolati dal libretto,
con altre informazioni indispensabili
alla conoscenza del quadro normativo di riferimento.
In questo momento è importante
offrire uno strumento informativo utile alle associazioni, agli enti, e soprattutto ai giovani, affinché ciascuno
possa guardare a questa opportunità
sociale in modo semplice e diretto.
Il volume poi, dopo aver sintetiz-
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zato la storia che ha segnato la vita
del servizio civile, attraverso il metodo di domande e risposte da parte di
potenziali utenti interessati, concretizza una prima forma di dialogo,
accompagnandolo con informazioni
di natura tecnica. La raccolta delle
Leggi e dei Protocolli di collaborazione, le indicazioni per ben progettare,
il dettaglio dei vantaggi è un primo e
significativo contributo per avviare
questa Riforma nel nostro paese.
Per la realizzazione è stata particolarmente utile e necessaria la collaborazione con il “Centro di Servizio
per il Volontariato” (Ciessevi) e con la
Conferenza Lombarda Enti di Servizio
Civile (Co.Lomba). Quest’ultima realtà è un’associazione di promozione
sociale, iscritta al Registro Regionale,
che raggruppa i maggiori Enti convenzionati per la gestione del servizio
civile nella Regione Lombardia. La fattiva collaborazione con questi Enti ha
già portato a un primo risultato: l’apertura dell’Ufficio Regionale del Servizio Civile nella sede del mio Assessorato, in via Pola 9/11, e l’avvio degli
incontri con gli Sportelli delle Sedi
Territoriali per una prima formazio-
ne/informazione su questo servizio.
Siamo certi di offrire a educatori e
giovani, operatori sociali, enti e organizzazioni, un primo strumento sintetico, che non esaurisce tutta questa
complessa vicenda, ma interviene nel
processo culturale e sociale con un
quadro di sintesi, per avviare una prima riflessione, permettere una progettualità capillare e diffusa, interpellare il mondo del lavoro, delle professioni, e soprattutto della formazione con percorsi nuovi, con nuove
opportunità utili alla ricostruzione del
tessuto sociale.
Il primo obiettivo è quello di facilitare la conoscenza del Servizio Civile
Nazionale: ci auguriamo di trovare
una prima attenzione. I passi successivi saranno determinati dal proseguimento di questa prima riflessione e
dalle iniziative che verranno prese per
giungere preparati all’avvio del servizio civile fissato il 1 Gennaio 2005.
A tutti una buona lettura e un
cordiale saluto.
Gian Carlo Abelli
Assessore alla Famiglia
e Solidarietà Sociale
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LA STORIA
Trent’anni
di servizio civile
T
utto cominciò nel lontano 1949, quando ci fu
il primo gesto di rifiuto del
servizio militare per scelta non
violenta. Il nome dell’autore
del gesto è ormai passato alla
storia
dell’obiezione
di
coscienza e del servizio civile:
Pietro Pinna.
zione di coscienza.
Da allora, è il caso di dirlo,
di acqua sotto i ponti ne è passata moltissima e la situazione
si è evoluta sensibilmente, grazie soprattutto alle conquiste
degli anni ‘70 - definiti “anni
eroici” del servizio civile - che
hanno portato all’approvazione
della Legge n. 772 del 15
dicembre 1972 “Norme per il
riconoscimento dell’obiezione
di coscienza”.
Poi ci furono gli anni ‘60,
con l’imputazione di apologia di
reato per Don Lorenzo Milani in
seguito alla lettera da lui inviata
ai cappellani militari, nella quale
venivano spiegate e sostenute le
ragioni dell’obiezione di coscienza e con l’aumento delle
condanne al carcere per coloro
che professavano la loro obie-
L’art 1 della Legge n. 772
così recitava: “Gli obbligati alla
leva che dichiarino di essere
contrari in ogni circostanza
all’uso personale delle armi per
imprescindibili
motivi
di
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coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del
servizio militare nei modi previsti dalla presente legge”.
commessi dagli obiettori e che
a fronte di qualche migliaia di
domande vennero in verità
impiegati solo qualche centinaio di obiettori.
Molte sono le novità introdotte dalla normativa, anche se
l’obiezione di coscienza e il
servizio civile che ne consegue
vengono guardati ancora con
un certo sospetto e vengono
mantenuti nell’orbita di gestione dei militari: per prima cosa
viene istituita una commissione
giudicante chiamata a valutare
la veridicità delle dichiarazioni
di obiezione al di là della sussistenza delle cause ostative
dalla stessa.
Ma il primo passo era stato
fatto e il cammino verso il
riconoscimento del servizio
civile era intrapreso. Riconoscimento che, per quanto
riguarda l’Italia, avviene nel
decennio successivo, precisamente il 24 maggio 1985 quando, con la sentenza n. 164, la
Corte Costituzionale afferma la
pari dignità tra il servizio militare e il servizio civile, da considerare entrambi come forme
di difesa della patria.
Bisogna aggiungere che il
servizio civile previsto dalla
legge n. 772 durava otto mesi
più di quello militare, che i tribunali militari avevano potere
di giudicare gli eventuali reati
A questo fece seguito, il 10
marzo 1987, l’atto con cui la
Commissione per i Diritti Umani dell’Onu riconobbe l’obiezione di coscienza al servizio
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militare come un un diritto
dell’uomo e, il 31 luglio 1989,
la sentenza n. 470 con cui la
Corte Costituzionale decise la
pari durata (12 mesi) del servizio civile rispetto al servizio
militare.
Il 2 maggio 1996 è una data
storica: la Toscana è la prima
regione italiana ad approvare
una legge specifica sul servizio
civile. Il 1° gennaio 1997 il servizio di leva viene ridotto da
12 a 10 mesi e l’8 luglio 1998
si conclude finalmente il cammino della riforma. in questa
data viene infatti approvata la
Legge n. 230 “Nuove norme in
materia di obiezione di
coscienza” che sancisce i
seguenti principi: il servizio
civile è un diritto soggettivo ed
è smilitarizzato; le motivazioni
dell’obiettore non possono
essere sottoposte ad alcuna
valutazione e l’assegnazione
viene fatta tenendo conto delle vocazioni personali espresse; il servizio civile dura quanto il servizio militare e prevede
un periodo di formazione e
uno di attività.
In questi anni, naturalmente, si registra un primo sviluppo sostanziale del servizio
civile: le domande passano
dalle 4mila del 1980 alle
13.700 del 1989. Nascono
anche i primi coordinamenti
degli enti e si inizia a discutere di una nuova legge.
Gli anni ‘90 possono essere
definiti quelli del consolidamento. Il 1° febbraio 1992 il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rinvia alle camere la
riforma della legge 772/72,
approvata dopo otto anni di
lavori parlamentari. Purtroppo le
Camere vengono sciolte poco
dopo; nel 1995 la riforma viene
approvata in Senato ma non alla
Camera e rimane così bloccata.
Così recita l’art 1 della legge 230/98: “I cittadini che, per
obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle liber-
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tà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute
dalla
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui
diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non
accettano l’arruolamento nelle
Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma
come questo rispondente al
dovere costituzionale di difesa
della patria e ordinato ai fini
enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione”.
professionale” che stabilisce la
fine della leva obbligatoria a
partire dal 2007. Pochi mesi
dopo, il 6 marzo 2001 viene
promulgata la Legge n. 64
relativa all’istituzione del Servizio Civile Nazionale.
Una norma importante, che
introduce importanti novità: la
volontarietà della scelta; l’apertura alle donne; i progetti di
impiego che devono essere
predisposti dagli enti; la possibilità di prestare il servizio civile all’estero; i benefici culturali
e professionali; il Fondo nazionale aperto al contributo di altri
soggetti oltre allo Stato.
Con la Legge n. 64 viene
superato definitivamente il concetto di obiezione di coscienza e
entra a fare parte della nostra
cultura una concezione moderna di servizio civile che rivela
grande attenzione educativa civica, sociale, culturale e professionale - nei confronti del
mondo giovanile.
E siamo arrivati, infine, nel
nuovo millennio, quello delle
riforme. Proprio nel 2000 inizia la gestione del servizio
civile da parte dell’Ufficio
nazionale e il 14 novembre è
stata promulgata la Legge n.
331 recante “Norme per l’istituzione del servizio militare
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
NUOVE OPPORTUNITÀ
Un eccellente
momento formativo
S
iamo di fronte a un cambio epocale. La legge che
ha istituito il Servizio Civile
Nazionale è apportatrice di una
grandissima novità sociale, in
grado di contribuire in maniera
decisiva alla crescita personale e
culturale dei nostri giovani.
tante ricordarlo, ci sono le ragioni
di coloro che decidono di dedicare un anno della propria vita al
servizio di una buona causa.
È importante che questa possibilità di scelta sia recepita per
quello che veramente è: una
grande opportunità di crescita
per i ragazzi e le ragazze che
decideranno di effettuarla. Quello del servizio civile è, oltrettutto, un eccellente momento formativo. Proprio per questo la
Regione ha chiesto alle Università lombarde di concedere crediti
formativi per i progetti che hanno specificità affini ai programmi
di studio e ha iniziato a chiedere
alle imprese di fare lo stesso, per
Se l’obiezione di coscienza ha
rappresentato in passato un
importante momento alternativo
al servizio militare e un oggettivo
sviluppo per quei settori che ne
hanno potuto godere i benefici, il
Servizio Civile Nazionale non è
nato in contrapposizione a qualcosa di obbligatorio ma è espressione di libertà assoluta. Nel senso che in primo piano, è impor-
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quanto loro concerne, riconoscendo crediti professionali.
namento, a quelli decentrati, in
grado di ben “tastare il polso”
alle esigenze della società.
Perché il sistema legato alla
nuova concezione di servizio
civile funzioni, è necessario che i
progetti a cui accederanno i ragazi siano di qualità. Per due motivi essenziali: perchè devono
essere utili e perché devono essere in grado di stimolare i giovani
a parteciparvi. Da questo nasce la
necessità che gli enti di servizio
civile facciano un salto di qualità.
La Regione intende supportarli in
ogni modo attraverso la progettazione e la promozione del sistema e, soprattutto, con la formazione degli operatori.
In questo senso vanno la collaborazione con l’ANCI (l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani), con le Università, con
Co.Lomba (la Conferenza Lombarda Enti di Servizio Civile) e
con le tantissime associazioni.
E qui mi preme sottolineare
il primo grande obiettivo da noi
raggiunto: l’operatività effettiva
degli Spazi Regione - di cui troverete indirizzi e orari di apertura in questa pubblicazione presso cui è possibile oggi ricevere informazioni sul nuovo
sistema di servizio civile.
Per meglio essere presenti su
tutte le differenti realtà del nostro
territorio, cosa che permetterà di
alzare sempre più la qualità,
sono stati coinvolti gli enti regionali a ogni livello, da quello centrale, che si occuperà del coordi-
Caterina Perazzo
Dirigente Unità Organizzativa
Affari Istituzionali
Famiglia e Terzo settore
Regione Lombardia
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Servizio civile
Istruzioni
per l’uso
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zio civile nazionale in via definitiva sarà regolato dal decreto legislativo di attuazione n. 77 del
5/4/2002 “Organizzazione del
Servizio Civile Nazionale”, che entrerà in vigore il 1° giugno 2004.
SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
➧ Che cos’è il servizio civile nazionale?
È il servizio civile cui oggi possono accedere i cittadini riformati
per inabilità al servizio militare, se
non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, e le cittadine italiane che al momento della presentazione della domanda hanno
un’età tra i 18 e i 26 anni. A partire dal 1° gennaio 2005, quando la
leva obbligatoria verrà sospesa, vi
potranno accedere i cittadini italiani di entrambi i sessi con età
compresa tra i 18 e i 28 anni.
➧ Quale sarà la situazione relativa al servizio civile fino a
quando non verrà sospeso il
servizio di leva obbligatorio?
Per i cittadini italiani chiamati alle
armi è possibile presentare una dichiarazione di obiezione di coscienza che permette di svolgere il
servizio civile, la durata del quale
è di 10 mesi. Oppure può essere
presentata la domanda per prestare servizio civile (senza dichiarazione di obiezione di coscienza),
l’accoglimento della quale è subordinata alla decisione delle Forze
armate, che valutano in base alle
esigenze qualitative e quantitative
del proprio contingente annuale.
Anche in questo caso la durata è
di 10 mesi. Una terza soluzione è
quella che riguarda l’applicazione
transitoria della Legge 64, che riguarda le cittadine italiane che ne
➧ Quando e come è stato
introdotto il servizio civile
nazionale?
È stato introdotto dalla Legge
6/3/01, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” che prevede un’applicazione transitoria già in vigore - e una definitiva, valida quando il servizio di leva obbligatorio verrà sospeso. Il servi-
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facciano domanda e i cittadini
considerati inabili alla leva compresi tra i 18 e i 26 anni.
questo caso il cittadino concorre
comunque alla difesa della patria,
anche se non con le armi, e ha
diritto a una serie di benefici
equivalenti a quelli assegnati a
chi decide di effettuare il servizio
militare volontario. La durata è di
12 mesi e la retribuzione (oggi) di
433,80 euro al mese.
➧ Quali sono le differenze
tra servizio civile nazionale,
obiezione di coscienza e servizio civile oggi in vigore?
Chi si dichiara obiettore di coscienza, una volta convocato per
l’obbligo di leva, rifiuta – per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione – l’uso delle armi e non accetta l’arruolamento nelle Forze armate e
nei Corpi armati dello Stato. Una
volta accolta la dichiarazione di
obiezione, lo Stato considera l’obiettore tale per tutta la vita, con
una serie di conseguenze e di limiti ai diritti civili fissati dalla legge. Durata e corrispettivo economico dell’obiezione di coscienza
sono equiparati a quelli del servizio militare: 10 mesi, e una diaria
di 95 euro al mese. Con il servizio civile nazionale, scompare il
concetto di “obiezione” e nasce
quello di scelta volontaria. In
➧ Quali sono gli obiettivi della legge che ha creato il servizio civile nazionale?
Quelli di offrire un’esperienza di
crescita ai giovani dei due sessi,
offrendo loro la possibilità di partecipare alle proprie responsabilità di cittadini. Il servizio civile
nazionale, così come strutturato,
risponde inoltre a esigenze sociali, culturali e ambientali. Si può
ben dire che la Legge 64 sia una
norma sulle politiche giovanili.
➧ Quali sono le finalità del
servizio civile nazionale?
Il servizio civile nazionale è finalizzato a: concorrere alla difesa
della patria con mezzi e attività
non militari; favorire la realizza-
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➧ Quali sono le cause di
zione dei principi costituzionali
di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale e internazionale; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio
della Nazione, con particolare attenzione ai settori ambientale,
storico-artistico, culturale, e della
protezione civile; contribuire alla
formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
esclusione dal servizio civile nazionale?
L’aver riportato condanna, anche
non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per
delitto non colposo; di qualsiasi
entità per delitto contro la persona o relativo al traffico o alla detenzione di armi e di esplosivi; di
qualsiasi entità per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
➧ Chi può accedere al servizio civile nazionale?
Oltre a coloro che sono considerati inabili alla leva, in questo
momento sono ammesse al servizio civile nazionale, in seguito
a loro domanda, anche le donne
di età compresa tra i 18 e i 26
anni. A partire dal 1° gennaio
2005 saranno ammessi, in seguito a loro domanda, tutti i cittadini italiani muniti di idoneità fisica, senza alcuna distinzione di
sesso, che abbiano al momento
della presentazione della domanda un’età compresa tra i 18
e i 28 anni.
➧ Chi non può accedere al
servizio civile nazionale?
Al servizio civile nazionale non
sono ammessi gli appartenenti ai
corpi militari o alle forze di polizia. La prestazione del servizio civile è incompatibile, inoltre, con
lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo. Si può accedere al servizio civile nazionale una sola volta nella vita. Non vi può accedere chi ha prestato, precedentemente, servizio militare e chi è
stato obiettore di coscienza.
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➧ In che modo è possibile
che vengono inseriti nei bandi
pubblicati dall’Ufficio Nazionale
per il servizio civile. A questi progetti vengono assegnati, previo
colloquio, i giovani che presentano domanda. Spetterà agli enti,
poi, creare punti informativi
presso gli sportelli territoriali
(STER), distribuiti in modo uniforme sul territorio regionale.
chiedere di farne parte?
L’Ufficio Nazionale per il servizio
civile emette bandi pubblici per
giovani. Sul bando è segnato l’elenco dei posti disponibili, in base
ai progetti presentati dagli Enti di
servizio civile e approvati dall’Ufficio Nazionale. Il giovane invia la
propria domanda all’ente che ha
presentato il progetto (è possibile
presentare una sola domanda e
per un solo ente). L’ente esamina
la domanda, effettua un colloquio
con il giovane, emette una graduatoria e la comunica all’Ufficio
Nazionale. L’Ufficio verifica la graduatoria e, in caso di approvazione, invia a casa del giovane una
lettera di emissione, con accettazione della domanda e data di inizio del servizio. La firma in calce a
tale documento comprova l’accettazione da parte del giovane.
➧ Qual è la durata del servizio civile nazionale?
Ha una durata di 12 mesi. In alcuni casi, però, in relazione agli
specifici ambiti e progetti di impiego, la durata del servizio può
essere articolata – con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentite le amministrazioni
statali interessate – prevedendo
un periodo maggiore o minore.
➧ È prevista una retribuzione per i volontari e le
volontarie?
Al momento, il compenso netto
mensile previsto per chi presta il
servizio civile nazionale - le donne volontarie e coloro che sono
➧ Che cosa s’intende per
Ente di servizio civile?
Sono i soggetti principali, insieme ai giovani, del servizio civile
nazionale. Presentano progetti
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➧ Il servizio civile nazionale
stati considerati inabili alla leva è di 433,80 euro, importo che
equivale al trattamento economico dei volontari di truppa in ferma annuale, in base al Decreto
Legge 21/4/99, n. 110. Se il servizio civile viene prestato all’estero, sono previste indennità equivalenti a quelle previste per i volontari in ferma annuale nell’esercito del Paese di destinazione.
Il compenso per l’obiezione civile, invece, è equiparato a quello
del servizio militare. Attualmente
è di 95 euro mensili.
può essere svolto all’estero?
Sì, secondo le modalità di svolgimento definite dalla Presidenza
del Consiglio. Può essere svolto
presso sedi in cui si realizzano
progetti nell’ambito di iniziative
dell’Unione europea, di organismi internazionali o di strutture
che operano per la pacificazione
e la cooperazione tra i popoli.
➧ Il servizio civile nazionale
può essere svolto presso organizzazioni ed enti privati?
Sì, ma questi devono garantire
una struttura organizzativa e operare, senza scopo di lucro, da almeno tre anni nell’ambito delle
finalità previste dalla Legge 64.
➧ Sono previsti benefici culturali e professionali (crediti
formativi) per chi presta servizio civile nazionale?
Nei pubblici concorsi, il periodo
di servizio civile viene equiparato
al servizio prestato presso enti
pubblici. Le attività prestate nel
corso del servizio civile - se il progetto a cui il giovane è stato assegnato lo prevede - potranno essere rilevanti per il curriculum degli
studi e costituire crediti formativi
riconosciuti dalle Università.
➧ Di che cosa si occupa
l’Ufficio Nazionale per il
servizio civile?
Istituito dalla Legge 8/6/98, n.
230, l’Ufficio Nazionale è il responsabile massimo del servizio
civile nazionale, di cui ne cura
l’organizzazione, l’attuazione e lo
svolgimento. Elabora le direttive e
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individua gli interventi per il servizio civile da attuare su scala nazionale. Presso questo Ufficio verrà tenuto l’albo nazionale degli
enti e delle organizzazioni private
che rispondono ai requisiti necessari per presentare progetti per il
servizio civile volontario. Oggi
l’Ufficio si occupa anche della gestione dell’obiezione di coscienza.
vile e si occuperanno direttamente della valutazione dei progetti
presentati dagli enti e della formazione all’interno degli enti stessi.
➧ Com’è costituito il Fondo
nazionale per il servizio
civile?
Gestito dall’Ufficio nazionale per il
servizio civile, questo fondo è costituito: dall’assegnazione annuale
iscritta nel bilancio dello Stato; dagli stanziamenti di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; dalle donazioni
di soggetti pubblici e privati.
➧ Quale ruolo avranno le
Regioni e le Province autonome nella gestione del servizio civile nazionale?
Insieme all’Ufficio Nazionale per il
servizio civile, le Regioni e le
Province autonome, nell’ambito
delle rispettive competenze, contribuiscono a favorire il collocamento nel mercato del lavoro di
coloro che hanno svolto il servizio
civile volontario. A tal fine possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private o di
rappresentanza delle cooperative
e con altri enti che non perseguono finalità di lucro. Dal 1° giugno
2004, le Regioni gestiranno gli Albi
Regionali degli Enti di servizio ci-
➧ Come viene utilizzato il
Fondo nazionale per il servizio civile?
L’entità del Fondo influisce sulla
formulazione del Piano di intervento
annuale
da
parte
dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile (sentita la Conferenza
Stato-Regioni). Il Piano fissa: la
quota del fondo da utilizzare per
le spese di funzionamento
dell’Ufficio nazionale; la quota da
destinare alle Regioni e alle
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Province autonome per le attività
di informazione e formazione; la
quota per i compensi dei giovani
destinati alla realizzazione dei
progetti approvati in ambito regionale, interregionale, nazionale
e all’estero; la quota vincolata allo sviluppo di progetti in aree e
settori di impiego specifici.
nella sede periferica dell’Ufficio
Nazionale per il servizio civile,
presso la sede della Regione a
Milano, in via Pola 9/11, presso
gli enti di servizio civile e sul sito Internet www.serviziocivile.it.
➧ Che cos’è e di che cosa si
occupa Co.Lomba?
Co.Lomba (Conferenza Lombarda
Enti di Servizio Civile) è un’associazione di promozione sociale
iscritta al Registro Regionale, che
raggruppa i maggiori enti convenzionati per la gestione del servizio civile nella Regione
Lombardia. È un centro di promozione culturale e di iniziativa
politica per la qualificazione del
servizio civile svolto dagli obiettori di coscienza, dai giovani e
dalle ragazze, nel rispetto dell’autonomia e dell’identità di ogni
aderente. L’associazione opera
per promuovere l’azione legislativa regionale in ambito di servizio
civile e d’obiezione di coscienza,
e per dare forza giuridica alla presenza degli enti nel rapporto con
l’amministrazione pubblica.
➧ Qual è l’impegno della
Regione Lombardia sul
fronte dell’informazione,
relativamente al servizio
civile nazionale?
La prima attività della Regione è
creare punti informativi presso
gli sportelli territoriali (STER),
distribuiti su tutto il territorio regionale. La seconda, a ridosso
della sospensione del servizio di
leva obbligatorio, è costituita dal
piano di comunicazione regionale, che illustrerà in modo chiaro
e dettagliato le caratteristiche del
servizio civile nazionale.
➧ Dove ci si deve rivolgere
per avere informazioni?
Presso gli sportelli territoriali,
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La normativa
del servizio civile
nazionale
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LEGGE 6
ISTITUZIONE
MARZO
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N.
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DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
CAPO I
Disposizioni relative alla istituzione del Servizio Civile
Nazionale
zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della
protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
Art.1 Princìpi e finalità
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al
servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi
ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei
princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la
cooperazione, a livello nazionale
ed internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla
educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia
e tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche
sotto l’aspetto dell’agricoltura in
Art.2 Delega al Governo
1. A decorrere dalla data della
sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base
esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità
di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di pro-
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getti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al
comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1
e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile
volontario di uomini e donne
sulla base di requisiti oggettivi e
non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico
dei volontari in servizio civile,
tenendo conto del trattamento
riservato al personale militare
volontario in ferma annuale e
nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire
lo sviluppo formativo e professionale e l’ingresso nel mondo
del lavoro, tenendo conto di
quanto previsto per i volontari
in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impie-
go, anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero;
e) funzionalità e adeguatezza
della durata del servizio civile,
nei diversi settori di impiego,
nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile
a consentirne il raccordo con la
chiamata alle armi dell’ultimo
scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni
della legge 8 luglio 1998, n.230, e
del decreto-legge 16 settembre
1999, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da
applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento
agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell’area nella quale prestare servizio, agli ora-
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ri di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli
appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio
nel territorio di insediamento
della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica
e alla Camera dei deputati perché
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere
delle Commissioni parlamentari
competenti.
5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all’articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
sibilità d’impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui
all’articolo 1;
d) svolgimento di un’attività
continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO
TRANSITORIO
Art.4 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente
Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di
efficacia dei decreti legislativi di
cui all’articolo 2.
Art.5 Ammissione al servizio civile
1. Nel periodo di cui all’articolo
4, sono soggetti all’obbligo di
prestare servizio civile, oltre ai
cittadini di cui alla legge 8 luglio
1998, n.230, i cittadini, abili al
servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto
che il servizio militare, purché
non risultino necessari al soddi-
Art.3 Enti e organizzazioni privati
1. Gli enti e le organizzazioni
privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e pos-
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sfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, ivi comprese quelle del
servizio ausiliario di leva delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui
all’articolo 4, il Governo potrà
incrementare il numero degli
obiettori di coscienza destinati ai
Comuni, a richiesta dei Comuni
stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle
convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano
espletato il previsto periodo di
formazione nei comuni stessi. I
Comuni interessati provvedono,
con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere
la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell’ambito di quest’ultimo, per l’obiezione
di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro
le condizioni di ammissione al
servizio civile nazionale previste
dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria,
della durata di dodici mesi, se
giudicati idonei dagli organi del
Servizio sanitario nazionale con
riferimento allo specifico settore
di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai
sensi dell’articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno
richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e
non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata
alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se
non hanno superato il ventiseiesimo anno d’età.
Art.6 Determinazione
del contingente
1. Con decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri, da adottare
ai sensi dell’articolo 9, comma 2quater, della legge 8 luglio 1998,
n.230, e successive modificazioni,
è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel
periodo previsto dall’articolo 4,
includendovi prioritariamente i
giovani che hanno optato per l’obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla
base di intese con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest’ultimo i nominativi dei giovani di cui all’articolo
5, comma 1.
civile di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.303.
2. Per le finalità di cui al comma
1, l’Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di
impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e
dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge n.230
del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e
convenzioni con le finalità della
presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri nel limite massimo
del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell’Agenzia di cui
all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
Art.7 Ufficio nazionale
per il servizio civile
1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 8
della legge 8 luglio 1998, n.230,
cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale, fino alla costituzione dell’Agenzia per il servizio
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n.303, prevede la costituzione di
sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, dotate di
autonomia gestionale e operativa,
prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
consentire che la ripartizione dei
finanziamenti sia effettuata in
funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità
per le attività di monitoraggio,
controllo e verifica della corretta
gestione dei progetti approvati; i
criteri in base ai quali il Servizio
sanitario nazionale valuta l’idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al
comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni
o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al
comma 1 si provvede all’abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti
dall’articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art.8 Disposizioni integrative
ed attuative
1. Con regolamento, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i
criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all’attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell’ente proponente, del numero
dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto, nonché della
garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e
provincia autonoma, al fine di
Art.9 Servizio civile all’estero
1. Il servizio civile può essere
svolto all’estero presso sedi ove
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sono realizzati progetti di servizio
civile da parte di amministrazioni
ed enti, di cui all’articolo 7, comma 2, nell’ambito di iniziative assunte dall’Unione europea in materia di servizio civile, nonché in
strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l’Italia partecipa.
Resta salvo quanto previsto dalla
legge 8 luglio 1998, n.230.;
2. La Presidenza del Consiglio
dei ministri definisce le modalità
di svolgimento del servizio civile all’estero.
pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i
cittadini che prestano il servizio
civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione o della formazione
professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di
pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di
titoli di studio da esse rilasciati,
per attività formative prestate
nel corso del servizio civile o
militare di leva rilevanti per il
curriculum degli studi.
Art.10 Benefici culturali
e professionali
1. Per il periodo di cui all’articolo 4, ai cittadini che prestano il
servizio civile a qualsiasi titolo si
applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 8 luglio
1998, n.230.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art.11 Fondo nazionale
per il servizio civile
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione
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annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti
pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo
di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del
medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del
conferente, per lo sviluppo del
servizio civile in aree e settori di
impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui
acquista efficacia il primo dei
decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 2, le risorse del
Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale
per le politiche sociali previsto
dall’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n.449,
e successive modificazioni.
4. All’onere di cui alla lettera a)
del comma 1 determinato in lire
235 miliardi per l’anno 2001, lire
240 miliardi per l’anno 2002 e li-
re 250 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
iscritte per gli anni medesimi
nell’unità previsionale di base
16.1.2.1 “Obiezione di coscienza” del centro di responsabilità
16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.12 Norme abrogate
1. All’articolo 4, comma 3, della
legge 8 luglio 1998, n.230, sono
abrogate le parole: “Fino al 31
dicembre 1999”.
2. È abrogato l’articolo 46 della
legge 27 dicembre 1997, n.449,
come modificato dall’articolo 13,
comma 2, della legge 3 agosto
1999, n.265.
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LEGISLATIVO N.
77
DEL
5
APRILE
2002
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
strumento militare in professionale a norma dell’articolo 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21
febbraio 2002;
VISTO il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 marzo 2002;
VISTO il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto 2001, con il quale il
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n.
64 e, in particolare, l’articolo 2
che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni
aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a
prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle
modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i
correlati trattamenti giuridici ed
economici;
VISTA la legge 8 luglio 1998, n.
230 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 recante
“Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello
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Ministro per i Rapporti con il
Parlamento è stato delegato ad
esercitare i poteri attribuiti al
Presidente del Consiglio dei
Ministri dalle leggi 8 luglio 1998,
n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
SULLA
PROPOSTA
del
Presidente del Consiglio dei
Ministri e, ad interim Ministro degli affari esteri e del Ministro per
i rapporti con il Parlamento, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione
pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;
dalità operativa concorrente ed
alternativa di difesa dello Stato,
con mezzi ed attività non militari.
Nel presente decreto per “Ufficio
nazionale” si intende l’Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall’articolo 8 della legge 8
luglio 1998, n.230 e dall’articolo
2, comma 3, lettera g) della legge 6 marzo 2001, n.64; per
“Fondo nazionale” si intende il
Fondo nazionale per il servizio
civile istituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n.64.
Art.2 Ufficio nazionale
per il servizio civile
L’Ufficio nazionale cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione,
l’indirizzo, il coordinamento ed il
controllo, elaborando le direttive
ed individuando gli obiettivi degli
interventi per il servizio civile su
scala nazionale. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e
Bolzano curano l’attuazione degli
interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.
EMANA il seguente decreto
legislativo:
Art.1 Ambito di applicazione
e definizioni
Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei
principi e delle finalità e nell’ambito delle attività stabiliti ed individuati dall’articolo 1 della legge
6 marzo 2001, n. 64, le vigenti
norme per l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale mo-
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Art.3 Requisiti di ammissione
e durata del servizio
Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini
italiani, muniti di idoneità fisica,
che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
e non superato il ventottesimo.
Costituisce causa di esclusione dal
servizio civile l’aver riportato condanna anche non definitiva alla
pena della reclusione superiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche
di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalità organizzata.
Il servizio civile ha la durata
complessiva di dodici mesi. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni dello Stato inte-
ressate, la durata del servizio
può essere prevista o articolata
per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici
ambiti e progetti di impiego.
L’orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla
natura del progetto, e prevede
comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra
un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
Al servizio civile non possono
essere ammessi gli appartenenti
a corpi militari o alle forze di
polizia.
Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al
comma 3, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali,
per le pari opportunità, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento
e di Bolzano, di seguito denominata: “Conferenza StatoRegioni”, sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile.
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Art.4 Fondo nazionale
per il servizio civile
Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell’erogazione
dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso
l’Ufficio nazionale per il servizio
civile, che ne cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando
annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, un
apposito piano di intervento,
sentita la Conferenza StatoRegioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l’esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La
nota di variazione è predisposta
con le stesse formalità del piano
annuale entro il 30 settembre
dell’anno di riferimento.
Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
la quota delle risorse del Fondo
da utilizzare per le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;
la quota delle risorse del Fondo
da destinare alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e
Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-Regioni con deliberazione da adottare entro trenta
giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dell’Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all’Ufficio nazionale per il servizio civile;
la quota di risorse del Fondo da
destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione
dei progetti approvati in ambito
regionale;
la quota di risorse del Fondo da
destinare ai compensi dei giovani
destinati alla realizzazione dei
progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all’estero;
la quota di risorse del Fondo
vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell’articolo 11,
comma 2 della legge 6 marzo
2001, n.64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e
settori di impiego specifici.
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Le risorse disponibili alla fine
dell’esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell’esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la
contabilità speciale istituita dall’articolo 1, del decreto legge 16
settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del
Fondo nazionale per il servizio
civile e delle spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per
il servizio civile sono stabilite
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
zionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni
in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3, della legge 6
marzo 2001, n. 64 .
Le Regioni le Province autonome
di Trento e Bolzano istituiscono,
rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali
possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che
svolgono attività esclusivamente
in ambito regionale e provinciale.
Fino all’istituzione degli albi di
cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al
comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
Presso l’Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per
il servizio civile quale organismo
permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all’articolo 10, della legge 8 luglio
1998, n.230.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ove
non abbiano provveduto, posso-
Art.5 Albi degli enti
di servizio civile
Presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile è tenuto l’albo na-
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no istituire analoghi organismi
di consultazione, riferimento e
confronto nell’ambito delle loro
competenze.
zione dovuta al sesso.
I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per
l’ammissione al servizio civile
sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 2001, n. 64 ovvero in base a quanto previsto
dalla regione o dalle province
autonome di Trento e Bolzano.
L’Ufficio nazionale esamina ed
approva i progetti di rilevanza
nazionale, presentati dalle
Amministrazioni centrali dello
Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le Regioni,
le Province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all’estero.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti
presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell’ambito delle competenze regionali o delle Province autonome
sul loro territorio, avendo cura di
Art.6 Progetti
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la
Consulta nazionale di cui all’articolo 5, comma 4, da emanare
entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che
all’estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
I progetti presentati dagli enti o
organizzazioni registrati ai sensi
dell’articolo 5 contengono gli
obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli,
il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del
servizio nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, nonché i
criteri e le modalità di selezione
degli aspiranti, senza discrimina-
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comunicare all’Ufficio nazionale,
in ordine di priorità, i progetti
approvati entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla
comunicazione l’Ufficio nazionale esprime il suo nullaosta.
L’Ufficio nazionale e le Regioni
e le Province autonome di
Trento e Bolzano curano, nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione
dei progetti.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono annualmente all’Ufficio nazionale una relazione sull’attività
effettuata.
messi a prestare servizio civile
su base volontaria nell’anno solare successivo, tenendo conto
del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell’articolo 6.
Art.8 Rapporto di servizio civile
Nel limite massimo dei giovani
da ammettere al servizio civile di
cui all’articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano
contratti con i soggetti selezionati, al fine dell’impiego nei progetti approvati.
Le domande di ammissione al
servizio civile, redatte in base agli
schemi predisposti dall’Ufficio
nazionale per il servizio civile,
contengono l’indicazione dello
specifico progetto in relazione al
quale si intende prestare servizio
civile e sono presentate all’ente
al fine della selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non può presentare domanda il giovane che
ha in corso con l’ente rapporti di
lavoro subordinato e di collabo-
Art.7 Definizione annuale
del numero massimo
di giovani da ammettere
al servizio civile nazionale
L’Ufficio nazionale per il servizio
civile determina, in base alla
programmazione annuale delle
risorse di cui all’articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere am-
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razione coordinata e continuativa
ovvero che abbia avuto tali rapporti nell’anno precedente.
Coloro i quali hanno prestato
servizio civile nazionale non
possono presentare ulteriore domanda.
I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in
conformità all’articolo 9, comma
2. Nei contratti sono altresì stabiliti la durata e le modalità di
svolgimento del servizio anche in
relazione all’articolazione dell’orario, coerentemente con quanto
previsto nel relativo progetto.
Il contratto redatto in base agli
schemi predisposti dall’Ufficio
nazionale per il servizio civile e
sottoscritto dalle parti, è inviato
al medesimo Ufficio ovvero alle
Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Verificata la sussistenza delle
condizioni di legge e dei requisiti di cui all’articolo 3, il contratto
è approvato. Dell’approvazione
le Regioni danno immediata notizia all’Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il
contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto
per il servizio civile nazionale.
Presso l’Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo.
Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale o le
regioni o le province autonome
rilasciano un apposito attestato
da cui risulta l’effettuazione del
servizio civile.
Art.9 Trattamento
economico e giuridico
L’attività svolta nell’ambito dei
progetti di servizio civile non
determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Agli ammessi a prestare attività
in un progetto di servizio civile
compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento
economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale
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di cui all’articolo 2, comma 4bis
del decreto legge 21 aprile
1999, n.110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.186, nonché le
eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero nella misura pari a
quella attribuita per il Paese di
destinazione ai volontari in ferma annuale dell’Esercito. In
ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la
condizione militare.
L’Ufficio nazionale, tramite
l’ISVAP, provvede a predisporre
condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo
svolgimento del servizio civile.
Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione
dell’anzianità lavorativa ai fini
del trattamento previdenziale del
settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale
volontario, a carico del Fondo
nazionale per il servizio civile.
L’assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 68 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il
servizio civile sono rilasciate
gratuitamente da parte delle
strutture del servizio sanitario
nazionale e sono rimborsate a
carico del Fondo nazionale.
Il personale femminile del servizio civile nazionale è sospeso
dall’attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell’interessata all’Ufficio nazionale, alla
Regione o alla Provincia autonoma della certificazione medica
attestante lo stato di gravidanza
e fino all’inizio del periodo di
astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Dalla
data di sospensione del servizio
a quella della sua ripresa è corri-
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sposto l’assegno di cui al comma
2, ridotto di un terzo, a carico
del Fondo nazionale.
I dipendenti di amministrazioni
pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente
decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa
senza assegni. In questo caso, il
periodo trascorso in aspettativa
è computato per intero ai fini
della progressione in carriera,
della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell’articolo
20 della legge 24 dicembre 1986,
n.958. Gli oneri gravano sul
Fondo nazionale.
I titolari dell’attestato di cui all’articolo 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in
ferma annuale.
è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Art.11 Formazione
al servizio civile
La formazione ha una durata
complessiva non inferiore ad un
mese e consiste in una fase di
formazione generale al servizio
ed in una fase di formazione
specifica presso l’ente o l’organizzazione di destinazione.
La fase di formazione generale
comporta la partecipazione a
corsi di preparazione consistenti
anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed
ha la durata minima di 30 ore.
I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall’Ufficio nazionale,
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L’Ufficio nazionale, sentita la Conferenza
Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all’articolo 5, comma
Art.10 Doveri e incompatibilità
I soggetti impiegati in progetti di
servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni
affidate secondo quanto previsto
dal contratto di cui all’articolo 8.
La prestazione del servizio civile
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
4, definisce i contenuti base per
la formazione ed effettua il monitoraggio dell’andamento generale
della stessa.
La formazione specifica, della
durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla
tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale
di prestazione del servizio.
gli uffici diplomatici e consolari
all’estero.
Art.13 Inserimento nel mondo
del lavoro e crediti formativi
Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 9, comma 7, l’Ufficio
nazionale, le Regioni e le
Province autonome, nei limiti
delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con
associazioni di imprese private,
con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al
fine di favorire il collocamento
nel mercato del lavoro di quanti
hanno svolto il servizio civile.
Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto
previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le
stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso
enti pubblici.
Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attività formative prestate nel
Art.12 Servizio civile all’estero
I soggetti di cui all’articolo 3
possono essere inviati all’estero
anche per brevi periodi e per le
finalità previste dall’articolo 1,
comma 1, lettera e) della legge
6 marzo 2001, n.64 nelle forme
stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
Al fine dell’eventuale verifica
preventiva e successiva dei progetti da realizzare all’estero,
nonché del loro monitoraggio,
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri può ricorrere, attraverso
il Ministero degli affari esteri e di
intesa con esso al supporto de-
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
A decorrere dal 1° gennaio
2006, nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali del
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve
di posti nella misura del 10 per
cento per coloro che hanno
svolto per almeno dodici mesi il
servizio civile nelle attività istituzionali di detti corpi. A tal fine
sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da
ciascuna amministrazione.
La cessazione anticipata del
rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici
previsti dal presente articolo,
salva l’ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza
maggiore per causa di servizio
ed il servizio prestato sia pari
ad almeno 6 mesi.
14 novembre 2000, n. 331 e con
le modalità previste dall’articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 è ripristinato anche il servizio civile
ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n.230 e successive modificazioni.
Nel periodo transitorio di cui al
capo II della legge 6 marzo
2001,n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di
programmazione
annuale
dell’Ufficio nazionale, previsto
all’articolo 4, stabilisce la quota
parte del Fondo nazionale da
destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge
n. 230 del 1998. Nel medesimo
periodo il contingente annuale è
determinato secondo le modalità previste dall’articolo 6 della
legge n. 64 del 2001.
Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Art.14 Norme finali
Nei casi previsti dall’articolo 2,
comma 1, lettera f) della legge
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PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE)
E LA REGIONE LOMBARDIA
TRA
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile” prevede la stipula di
specifici protocolli d’intesa con
le Regioni sulle materie tassativamente indicate al comma 1 e
per la definizione delle iniziative
previste al comma 2 del medesimo art.8;
• che l’art.1 del citato decreto
- comma 3 - prevede che
l’UNSC disponga di sedi periferiche
ubicate
presso
il
Commissariato di Governo ovvero, previe intese con le
Regioni, in altre strutture ubicate a livello regionale;
• che l’art.7 della legge 6 marzo 2001 n. 64 “Istituzione del
servizio civile nazionale” definisce i compiti dell’UNSC e
conferma, al comma 4, l’istituzione di sedi periferiche presso
le Regioni;
La Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile (di seguito
UNSC) con sede in Roma, via
San Martino della Battaglia 6, e
la Regione Lombardia (di seguito Regione) con sede in Milano,
via Fabio Filzi 22;
PREMESSO
• che all’UNSC, istituito con legge 8 luglio 1998, n. 230, è stata
attribuita la gestione di tutte le
attività relative agli obiettori di
coscienza indicate dall’art. 8 della medesima legge;
• che l’art.8 del D.P.R.28 luglio
1999 n. 352 “Regolamento recante norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• che l’art.3 del citato D.P.R n.
352/98 disciplina le attività
delle sedi periferiche e che
l’art .6 del D.P.C.M. 3 febbraio
2000 ne dettaglia i compiti;
• che, per garantire un’efficiente gestione degli obiettori
di coscienza e dei volontari in
servizio civile, l’UNSC e la
Regione devono svolgere azioni comuni integrando le rispettive competenze attraverso la
stipula di un apposito accordo;
Il presente protocollo rimane
in vigore fino al 31 maggio
2004 ai sensi del D.Lgs.77 del
5 aprile 2002, emanato dal
Governo ai sensi del comma 2
dell’art.2 della Legge 64/2001.
Art.2 Impegni della Regione
La Regione si impegna a:
• predisporre una banca dati
degli Enti convenzionati che
operano sul proprio territorio,
nonché dei relativi progetti
d’impiego di servizio civile;
• contribuire alla programmazione annuale del servizio civile, sulla base delle necessità
che emergono a livello territoriale ed al rendimento complessivo del servizio;
• realizzare un sistema di informazione permanente che
possa dare la massima visibilità al servizio civile e programmare adeguate campagne di
informazione;
• promuovere, di concerto con
l’UNSC, attività di formazione
per i giovani in servizio civile
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 Oggetto
Con il presente protocollo
d’intesa l’UNSC e la Regione
intendono regolare i loro rapporti per lo svolgimento delle
rispettive attività nell’ambito
delle materie e delle iniziative
previste dalle leggi e decreti
citati in premessa con l’obiettivo di una efficace collaborazione tesa all’ottimizzazione
della gestione del servizio civile sul territorio lombardo.
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e di aggiornamento dei responsabili degli Enti;
• individuare e rendere operativo un sistema di monitoraggio per il costante aggiornamento sulla dimensione
qualitativa e quantitativa del
servizio civile, promuovendo
studi e ricerche sull’impatto a
livello regionale e sull’apporto
fornito alla realizzazione delle
politiche sociali da parte del
servizio civile;
• predisporre un sistema di
informazione sui progetti del
servizio civile presentati da
tutti gli Enti pubblici e privati
nell’ambito della regione, riguardanti i diversi settori
d’impiego;
• incentivare e promuovere la
presentazione di progetti di
servizio civile volontario nazionale o regionale per i giovani
di sesso femminile e maschile;
• organizzare, possibilmente
con cadenza annuale, conferenze sul servizio civile, quale
momento di confronto, riflessione e valutazione;
• avvalersi delle proprie sedi decentrate a livello strutturale e funzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni con associazioni operanti a livello territoriale
nell’ambito del servizio civile;
• mettere a disposizione idonei
locali per garantire la operatività
della Sede periferica dell’UNSC.
Art.3 Impegni dell’UNSC
L’UNSC si impegna a :
• istituire la propria Sede periferica nei locali messi a disposizione dalla Regione fornendola di adeguato personale e
mezzi strumentali necessari;
• assicurare, compatibilmente
con le disponibilità di giovani
in servizio civile e dei posti da
assegnare, il soddisfacimento
della richiesta nominativa da
parte degli Enti convenzionati
e della preferenza espressa dagli obiettori di coscienza;
• realizzare un collegamento informatico a larga banda fra la
Sede periferica e l’UNSC e, nelle
more della sua attivazione, uti-
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
lizzare idonei flussi informativi
per mettere a disposizione della
sede periferica e della Regione,
con congruo anticipo, le liste
degli OdC al fine di consentire,
alla Regione stessa, la realizzazione di percorsi formativi e
promuovere le relazioni fra OdC
ed Enti convenzionati;
• regolare con separato atto,
d’intesa con la Regione, i procedimenti di accertamento medico
e di certificazione nei confronti
dei giovani in servizio civile;
• sostenere i progetti di servizio
civile proposti dalla Regione e
riguardanti ragazze e ragazzi.
Art.4 Impegni comuni
delle parti
Le parti si impegnano a:
• porre in atto tutte le iniziati-
ve necessarie all’attuazione
dell’accordo al fine di consentire l’istituzione della Sede periferica dell’UNSC nel più breve tempo possibile;
• effettuare incontri, possibilmente con cadenza trimestrale, per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione del presente protocollo d’intesa;
• modificare od integrare,
qualora se ne ravvisi la necessità, gli accordi sopra
esplicitati, nella misura necessaria a garantire l’efficace attuazione e gestione del servizio civile sul territorio della
regione;
• attivare forme di collaborazione tra la sede periferica
dell’UNSC e la Direzione regionale preposta alla funzione relativa al servizio civile.
Il Direttore Generale
dell’Ufficio Nazionale
(Guido Bertolaso)
Il Direttore Generale
per il Servizio Civile
Direzione Famiglia
e Solidarietà Sociale
(Umberto Fazzone)
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
PROTOCOLLO D’INTESA
FRA LA REGIONE LOMBARDIA
E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI D’ITALIA - LOMBARDIA
TRA
finisce in via esclusiva gli ambiti di impiego degli obiettori di
coscienza ammessi a svolgere
servizio civile;
La Regione Lombardia (di seguito Regione) con sede in
Milano, via Fabio Filzi, 22 e
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia – Lombardia – (di
seguito ANCI Lombardia)
• che, l’art. 11 della norma de
quo definisce modalità e requisiti degli enti e delle organizzazioni pubblici e privati
per essere ammessi a convenzione con l’UNSC per l’utilizzo
degli obiettori di coscienza;
PREMESSO
• che, la legge 8 luglio 1998,
n° 230, introducendo l’istituto
dell’obiezione di coscienza,
riconosce il diritto di adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del
servizio militare, un servizio
civile, comunque rispondente
al dovere costituzionale di difesa della Patria;
• che, la legge 6 marzo 2001, n°
64, istituisce il servizio civile nazionale che, finalizzato alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari, indende promuovere e favorire i principi di
solidarietà sociale e di educazione alla pace tra i giovani che
scelgono di svolgere il servizio
civile volontario;
• che l’art.8 della legge 230 de-
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• che, il D.Lgs. 5 aprile 2002,
n° 77 “Disciplina del servizio
civile nazionale a norma dell’art.2 della legge 6 marzo
2001, n.64” pone in carico alla
Regione i seguenti compiti per
l’attuazione, l’organizzazione e
lo svolgimento del servizio civile volontario:
il servizio civile;
e. definizione di convenzione
con gli Atenei per il riconoscimento di crediti formativi utili
al conseguimento del titolo di
studio
• che, per garantire una azione efficace di sensibilizzazione
e di coinvolgimento dei giovani e per una ricaduta positiva
delle azioni che devono essere
poste in campo a sostegno del
servizion civile la Regione e
l’ANCI Lombardia devono
svolgere azioni ed iniziative
comuni integrando le rispettive competenze mediante un
apposito accordo;
a. attività di informazione per
il mondo giovanile e di formazione dei giovani assegnati al
servizio civile;
b. istituzione di albi per l’iscrizione degli enti convenzionati
a livello regionale;
c. esame ed approvazione dei
progetti presentati da enti che
svolgono attività nell’ambito
delle competenze regionali;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 Oggetto
Con il presente protocollo
d’intesa la Regione e l’ANCI
Lombardia indendono regolare
i loro rapporti per lo svolgimento delle rispettive funzioni
nell’ambito delle iniziative
d. stipula di convenzioni con
rappresentanze di imprese private, cooperative sociali ed enti senza scopo di lucro per favorire il collocamento nel mercato del lavoro di chi ha svolto
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previste dalla normativa citata
in premessa con l’obiettivo di
una efficace collaborazione tesa all’ottimizzazione della realizzazione del servizio civile
sul territorio regionale.
Il presente protocollo rimane
in vigore per tutta la durata
della VII Legislatura.
monitoraggio per il costante
aggiornamento della dimensione quantitativa e qualitativa
dei progetti realizzati dagli
Enti locali e dal privato sociale
convenzionato;
• promuovere il monitoraggio
a livello regionale e locale dell’impatto sui servizi e sulle politiche sociali della presenza
del servizio civile volontario;
rendere operanti le sedi territoriali per gli interventi di
competenza regionale.
Art.2 Impegni della Regione
La Regione si impegna a:
• predisporre una data base di
tutti gli Enti locali e del privato sociale convenzionati nonché dei progetti di impiego di
servizio civile realizzati in regione;
• definire il piano di informazione per i giovani interessati
e la sua articolazione sul territorio lombardo;
• definire percorsi formativi
per i responsabili degli Enti locali convenzionati;
• promuovere progetti di impiego di giovani in servizio civile presso gli Enti locali convenzionati;
• individuare un sistema di
Art.3 Impegni
dell’ANCI Lombardia
L’ANCI Lombardia si impegna a:
• dare massima diffusione dei
contenuti del presente protocollo presso gli Enti locali;
• rendere qualificato il livello
di coinvolgimento dei propri
aderenti nella realizzazione
del piano di informazione valido per il territorio lombardo;
• organizzare e realizzare il
percorso formativo per i responsabili degli Enti locali
convenzionati;
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• promuovere il convenzionamento degli Enti locali per la
realizzazione, anche in forme
associative, dei progetti di servizio civile volontario, qualificandone la capacità progettuale e la ricaduta sociale sui servizi alla persona di competenza degli Enti locali;
• costituire un gruppo di lavoro per la verifica dell’attuazione del presente protocollo
d’intesa.
Art.4 Impegni comuni
delle parti
Le parti si impegnano a:
• dare la massima diffusione
del protocollo d’intesa presso
tutti gli Enti locali e gli organismi del privato sociale convenzionati;
• qualificare le iniziative utili
alla realizzazione del protocol-
lo per un avvio positivo del
servizio civile volontario, nel
rispetto dei tempi previsti dalla normativa;
• collaborare e concorrere
con il Gruppo di lavoro interdirezionale alla realizzazione
dell’obiettivo di governo
“Servizio civile” in raccordo
con quanto indicato dal PRS e
dal PSSR 2002/2004 sui temi
dell’informazione e della formazione rivolta al servizio civile volontario;
• effettuare incontri, possibilmente a cadenza trimestrale,
per la verifica dell’attuazione
del presente protocollo;
• modificare o integrare, qualora se ne ravvisi la necessità,
gli accordi sopra esplicitati
con lo scopo di garantire l’efficacia e la qualità progettuale
del servizio volontario.
Il Presidente dell’ANCI
Lombardia
Il Direttore Generale
Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale
(Umberto Fazzone)
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TERRITORIALI DI SPAZIO REGIONE:
PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI
SEDI
MILANO
Via Fabio Filzi 22 (da agosto 2003 in via Taramelli 20/22)
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Lun-Mar-Merc-Giov: 9-18.30 - Ven-Sab: 9-15
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da Lun a Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven: 9.30-12.30
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da Lun a Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven: 9.30-12.30
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50
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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da Lun a Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven: 9.30-12.30
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C.so Vittorio Emanuele 57 - Tel. 0376 223132 - Fax 0376 223019
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Lun-Mar-Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Mer-Ven: 9.30-12.30
MONZA
Piazza Cambiaghi 3 - Tel. 039 2315381 - Fax 039 321266
[email protected]
da Lun a Giov: 9-12/14.30-16.30 - Ven: 9-12
PAVIA
Viale Cesare Battisti 150 - Tel. 0382 23180 - Fax 0382 32233
[email protected]
da Lun a Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Ven: 9.30-12.30
SONDRIO
Via Del Gesù 17 - Tel. 0342 211458 - Fax 0342 512427
[email protected]
Lun-Mar-Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Mer-Ven: 9.30-12.30
VARESE
Viale Belforte 22 - Tel. 0332 331700 - Fax 0332 331038
[email protected]
Mar-Mer-Giov: 9.30-12.30/14.30-16.30 - Lun-Ven: 9.30-12.30
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO IN LOMBARDIA
CENTRI
Promuovere il volontariato è uno
dei compiti degli 11 Centri di Servizio per il Volontariato - uno per
provincia - presenti in Lombardia.
Il Coordinamento regionale dei
Centri ha da tempo promosso
azioni per far conoscere il nuovo
servizio civile come duplice opportunità. Per le organizzazioni di
volontariato, che possono proporre ai giovani di ambo i sessi percorsi di servizio che rappresentano una preziosa risorsa di tempo e
lavoro che le aiutano ad affrontare gli innumerevoli impegni. Per i
giovani, che possono affrontare esperienze di volontariato in un
percorso di crescita anche professionale. Promuovere il volontariato fra i giovani, la cultura della solidarietà, sono azioni sulle quali
investire per costruire una società
solidale. A questo proposito, i
Centri di Servizio hanno attivato
presso le loro sedi strumenti di
informazione, orientamento e for-
mazione per i giovani e per le organizzazioni che intendono presentare progetti. Essi svolgono
questo compito nel quadro generale del mandato istituzionale previsto dalla Legge quadro sul
volontariato, che stabilisce che le
fondazioni di origine bancaria
“devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a
un quindicesimo dei propri proventi venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire centri di
servizio a disposizione delle organizzazione di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di
sostenere a qualificarne l’attività”.
I servizi resi alle organizzazioni di
volontariato sono gratuiti e per
poterne usufruire non è necessario essere soci dei centri.
Marco Granelli, Presidente
Coordinamento Regionale
Centri di Servizio per il Volontariato
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
BERGAMO
Centro Servizi “Bottega del Volontariato” della Provincia di Bergamo
Via S. Lucia 2 - 24128 Bergamo - Tel. 035 234723 - Fax 035 234324
E-mail: [email protected] - Web: www.csvbg.org
da Lun a Ven: 8.30-12.30/14.30-18.30
Sportello territoriale dell’Isola, Valle Imagna e Val San Martino
Via Rampinelli 2/B - 24036 Ponte San Pietro
Tel. 035 462845 - Fax 035 4371571 - E-mail: [email protected]
Mar 14.30-18.30 - Ven: 8.30-12.30
Sportello territoriale della Valle Seriana
Viale Stazione 26/A - 24021 Albino - Tel. 035 760310 - Fax 035 774940
E-mail: [email protected] - Mer: 8.30-12.30 - Sab: 8-12
Sportello territoriale della Bassa Bergamasca
Via S. Bernardino 13 - 24047 Treviglio - Tel. 0363 304740 - Fax 0363 597167
E-mail: [email protected] - Mer: 8.30-12.30/14.30-18.30
Sportello territoriale della Val Cavallina e del Sebino
Via Mazzini 13 - 24069 Trescore Balneario
Tel. 035 4258630 - Fax 035 4273191 - E-mail: [email protected]
Mar: 8.30-12.30 - Gio 15-19
BRESCIA
Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia
Via Vittorio Emanuele II, 72 - 25121 Brescia
Tel. 030 3742440 - Fax 030 43883 - E-mail: [email protected]
da Lun a Ven: 8.30-12.30/14-18
Darfo Boario Terme
Viale Ospedale 15 - 25047 Darfo Boario Terme
Tel. 0364 532581 - Fax 0364 532581 - Mar: 8.30-12.30/14-18
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
COMO
Associazione Volontariato Comasco - Centro Servizi Volontariato
Via S. Martino 3 – 22100 Como - Tel. 031 301307 - Fax 031 302335
E-mail: [email protected] - Web: www.csv.como.it
Lun-Mer-Ven: 8.30/13 - Mar-Gio: 14/18.30
CREMONA - LODI
C.I.S.Vol - Centro Interprovinciale Servizi Per il Volontariato
Via Aselli 17/b - 26100 Cremona - Tel. 0372 26585 - Fax 0372 26867
E-mail: [email protected] oppure [email protected] - www.rccr.cremona.it/cisvol
Lun-Mar-Gio-Ven: 14/18.30 - Mer: 8.30/16.30 - Sab: 10/12.30
Delegazione di Lodi
Via Paolo Gorini 40/d - 26900 Lodi - Tel. 0371 428398 - Fax 0371 422070
E-mail: [email protected] - [email protected] - www.rccr.cremona.it/cisvol
Lun-MerVen: 14.30/17.30 - Mar-Gio: 8.30/12.30 - Sab: 9.30/12
Casalmaggiore c/o Centro Sociale Primavera
Via Formis 14 – 26041 Casalmaggiore (CR) - 2° Gio del mese: 9-12
Crema c/o Orientagiovani
P.za Duomo 25 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 89217 - Sab: 9.30-12
Lodi Vecchio c/o Biblioteca Comunale
Via Delle Libertà 74 - 26855 Lodi Vecchio (LO) - Tel. 328 422279
Lun (previo appuntamento): 15.30-16.30
Sant’Angelo Lodigiano c/o Cap
Via Partigiani 14 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) - Tel. 328 4722279
Lun (previo appuntamento): 9.15-10.15
Zelo Buon Persico c/o Centro Diurno anziani
Via Roma 57 - 26839 Zelo Buon Persico (LO) - Tel. 328 4722279
Mar (previo appuntamento): 14.30-15.30
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Casalpusterlengo c/o Informagiovani
Via G.Galilei 1 - 26841 Casalpusterlengo (LO) - Tel. 328 4722279
Gio (previo appuntamento): 14.30-15.30
LECCO
SO.LE.VOL. Centro di Servizio Solidarietà Lecco Volontariato
Via Aspromonte 52 - 23900 Lecco - Tel. 0341 350680 - Fax 0341 352988
E-mail: [email protected] - Web: www.solevol.com
da Lun a Ven: 8.30-12.30/14.30-18.30
Spazio Volontariato c/o Sede Territoriale Regione Lombardia
Corso Promessi Sposi 132 - 23900 Lecco - Tel. 0341 251254 - Gio 9.30-12.30
Casatenovo c/o Villa Farina - Via Garibaldi 4 - Casatenovo
Tel. 039 9275172 - Lun: 17/19.
MANTOVA
CSVM - Centro Servizi per il Volontariato di Mantova
Galleria San Maurizio 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 367157
Fax 0376 379051 - E- mail: [email protected] - Web: www.csvm.it
Lun: 10.30-12.30/17-19 - Gio 10.30/12.30 - Ven 10.30-12.30/17-19
Viadana
Via Verdi – Palazzo “Ex Monte” - 46019 Viadana
MILANO
CIESSEVI - Centro di Servizio per il Volontariato provincia di Milano
Corso Italia 9 - 20122 Milano - Tel. 02 45475850 - Fax 02 45475458
E-mail: [email protected] - Web: www.ciessevi.org - da Lun a Ven: 14-19
Delegazione Monza c/o Casa Volontariato
Via Correggio 59 - 20052 Monza - Tel. 039 2848308 - Fax 039 2843585
E-mail: [email protected] - Mar-Gio: 15.30-18
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Delegazione Rho c/o CentRho
Piazza San Vittorie 22 - 20017 Rho
Tel. 02 93180703 - Fax 02 93181525
E-mail: [email protected] - Mer: 15.30/18
Delegazione Abbiategrasso c/o Servizi Sociali, Scolastici, Culturali
del Comune di Abbiategrasso Via San Carlo 23/c - 20081 Abbiategrasso
Tel. 02 94608632 - Fax 02 94050510
E-mail: [email protected] - Ven: 14.30/17.30
Delegazione Legnano c/o Centro Anziani - Via Marconi 7 - 20025 Legnano
Tel. 0331 544948 - Fax 0331 485827
E-mail: [email protected] - Lun: 15.30/18
Delegazione San Donato c/o Centro Anziani
Via della Chiesa 2 - 20097 San Donato Milanese - Tel. 02 51800482
Fax. 02 51876362 - E-mail: [email protected]
PAVIA
CSV Pavia - Centro Servizi Volontariato di Pavia
C.so Garibaldi 57/a - 27100 Pavia
Tel. 0382 27714 e 0382 302582 - Fax 0382 307484
E-mail: [email protected] - Web: www.csvpavia.it
Lun-Gio: 8.30-12.30/13.30-17.30
Ven: 8.30-12.30/pomeriggio su appuntamento
Vigevano c/o Casa del Volontariato
Via Leonardo da Vinci 15 - 27029 Vigevano
Tel. 0381 903240 - Fax 0381 696777
E-mail: [email protected] - Lun-Mer-Gio: 9.30-12.30
Voghera Via Famiglia Cignoli 1 - 27058 Voghera
Tel. e Fax 0383 212668 - Mart-Gio: 10.00-12.00
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
SONDRIO
L.A.VO.P.S. - Libere Associazioni di Volontariato
della Provincia di Sondrio
Piazzetta Gualzetti 7 - 23100 Sondrio - Tel. e fax 0342 200058
E-mail: [email protected] - Web: www.lavops.org
Lun-Mar-Gio-Ven: 9-12.30/14-17 - Mer: 9-14
Morbegno presso Informagiovani - P.zza S. Antonio - Tel. 0342 614979
Mer: 16-18.30
Chiavenna presso Agenzia per la Pace -Via Carducci 30
Tel. 0343 32104 - Fax .0343 31105 - Gio: 15.30-17.30
Bormio presso Ufficio Zonale Patronato ACLI
P.zza Cavour 22 c/o Casa Parrocchiale - Tel. 338 1625558 - Mar: 14-17
Livigno Presso Segretariato Sociale Patronato ACLI
Via Dala Gesa 45 c/o Casa Parrocchiale - Tel. 338 1625558 - Mar: 9-12
VARESE
CE.S.VO.V - Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese
Via S. Antonio 5 - 21100 Varese - Tel. 0332 831601 - Fax 0332 834980
E-mail: [email protected] - Web: www.cesvov.it
Mar: 10-13 - Mer-Ven: 14.30-18.30 - Sab: 9-13
Gallarate Via Magenta 3 - 21013 - Tel. e Fax 0331 776725
E-mail: [email protected] - Lun-Gio: 14.30-18.30
Castellanza Via Vittorio Veneto 4 - 21053 - Tel. e Fax 0331 481161
E-mail: [email protected] - Mar: 14.30-18.30
Laveno Mombello Piazza Italia 1 - Tel. e Fax 0332 628122
E-mail: [email protected] - Mer: 14.30-18.30
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTI ADERENTI A CO.LOMBA
(CONFERENZA LOMBARDA ENTI DI SERVIZIO
CIVILE)
ARCI Lombardia –
Servizio Civile
Via Adige 11 - 20154 Milano
Tel. 02 54178226
Fax 02 54178222
E-mail: [email protected]
Co.Lomba
C/o Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino 4
20122 Milano
Tel. 02 76037303
Fax 02 76021676
E-mail: [email protected]
CARITAS Delegazione Regionale
Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano
Tel. 02 76037300
Fax 02 76021676
E-mail: [email protected]
ACLI Patronato –
Sede Regionale
Via Luini 5 - 20123 Milano
Tel. 02 86995618
Fax 02 80298442
E-mail: [email protected]
C.E.S.C. Lombardia
Via Passerini 18 - 20162 Milano
Tel. 02 6426325
E-mail: [email protected]
AISM – Coordinamento
Regionale Lombardia
Via Solari 40 - 20144 Milano
Tel. 02 48955429-31
Fax: 02 48953731
E-mail: [email protected]
Compagnia delle Opere
Viale M. Gioia 181 - 20126 Milano
Tel. 02 673961
Fax 02 67396230
E-mail: [email protected]
ANFFAS – Comitato
Regionale Lombardo
Via Antonio Maffi, 21
20126 Milano
Tel. 02 84470132 o 02 6428958
Fax 02 6436453
E-mail: [email protected]
Comune di Pavia
P.zza Municipio 3 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399519
Fax 0382 399227
E-mail: [email protected]
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Opera Don Calabria
Via dei Missaglia 117 - 20142 Milano
Tel. 02 893891
Fax 02 8266952
E-mail: [email protected]
ENAIP – Sede Regionale
Via Luini 5 - 20123 Milano
Tel. 02 88124401 - Fax 02 804380
[email protected]
Confcooperative –
Federsolidarietà Regione
Lombardia
Via Decorati al Valor Civile 15
20138 Milano
Tel. 02 752912300
Fax 02 76111011
E-mail: [email protected]
Opera Don Guanella –
Provincia Sacro Cuore
Via Arco Nuovo 16
20022 Castano Primo (Mi)
Tel. 0331 880347
Fax 0331 880950
E-mail: [email protected]
WWF Lombardia
Via Orseolo 12 - 20100 Milano
Tel. 02 205691 - 02 20569202
E-mail: [email protected]
Fondazione Don Gnocchi
Via Girola 30 - 20162 Milano
Tel. 02 40308608
Fax 02 40308621
E-mail: [email protected]
Soci Osservatori
Ispettoria Salesiana
Lombardo Emiliana
Via Copernico 9 - 20125 Milano
Tel. 02 67074344
Fax 02 67074203
E-mail: [email protected]
AON – Associazione
Obiettori Nonviolenti
Via Scuri 1 - 24128 Bergamo
Tel. 035 260073
Fax 035 403220
E-mail: [email protected]
LEGACOOP – Direzione
regionale Lombardia
Via Palmanova 22 - 20132 Milano
Tel. 02 284561 - Fax 02 26110728
E-mail: [email protected]
Lega Obiettori di Coscienza
Via Mario Pichi 1/E - 20143 Milano
Tel. 02 58101226 o 8378817
Fax 02 58101220
E-mail: [email protected]
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TESTIMONIANZE
“Ho trovato
un altro mondo”
A
L’
l momento di scegliere il
servizio civile pensavo
potesse essere utile più per gli altri
che per me, al contrario del militare; ora credo che quest’anno sia
servito soprattutto a me, a farmi
riflettere, a farmi vedere che non
ci sono solo io, a farmi capire
quanto sono fortunato. Il valore
del lavoro “assieme”, l’importanza
di metterti in gioco per qualcosa
in cui credi, di poter contare sempre su chi ti sta accanto; forse prima non ci pensavo, o forse non
nei termini giusti, ora sto capendo,
anche se per una buona fetta del
servizio non mi sono “buttato”.
Stefano, ha svolto il servizio
in una comunità alloggio
per persone in difficoltà
anno di volontariato sociale
è stato per me uno “spartiacque”, a partire dal quale ho
cominciato a dividere la mia vita in
un “prima” e in un “dopo”. Sì, l’incontro con l’emarginazione e il
dolore che, allora per la prima volta avveniva, anche se con mille
riserve e paure, con tante difese, è
stato importante: persone reali,
vive, mi hanno costretto a far luce
su di me; sono state come uno
specchio, poiché nella loro povertà
trovavo riflessa la mia. Stare insieme
a loro ha scardinato tante certezze
sul mio modo di vedere il mondo,
di incasellare le cose e le persone,
di etichettarle, di giudicarle.
Anna, ha fatto servizio
con i senza fissa dimora
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
L
A
scuola insieme. Massimiliano, Salvatore, Carlo,
Massimo, Paolo, Dario... dieci anni
di obiettori Caritas tra noi e ciascuno di loro, a modo suo, ha lasciato
nella nostra comunità, ma anche nel
quartiere, un piccolo segno di umanità bella. Fratelli maggiori per alcuni, per altri nipoti a cui appoggiarsi
quando le gambe diventano malferme, per altri ancora occhi “in prestito” per leggere, camminare, lavorare, per altri compagni per un po’,
quando la vita ti lascia troppo solo.
Talvolta ascoltati con diffidenza,
sempre salutati con rimpianto. Da
tanti ricordati con affetto, per altrettanti - speriamo - motivo di riflessione sulla capacità di compiere una
scelta impegnativa e di interpretarla
con generosità e fantasia. Imboscati?
Noi non ne abbiamo conosciuti.
Semmai giovani che in cambio del
loro servizio chiedevano di essere
aiutati a crescere. Una bella scuola
anche per noi responsabili!
Veronica, responsabile
obiezione di coscienza
e
esperienze
vissute
durante il servizio mi hanno portato a contatto con molte
persone: bambini, ragazzi, adulti e
anziani, italiani, stranieri, persone
in difficoltà, volontari o semplicemente frequentatori della parrocchia. Nessuno di questi incontri mi
ha lasciato indifferente.
Giorgio, ha svolto il servizio
in una parrocchia
V
i parlo di... Corrado.
Corrado è l’obiettore
che c’è qui da noi al centro. È
bravo, guida il pulmino e ci porta al centro, guida forte e io che
sto davanti, mi diverto un sacco.
Ascolta la musica che piace
anche a me, come Ligabue. Corrado è buono perché ci aiuta
tutti e non si arrabbia mai. È bello ed è mio amico: andiamo
insieme in piscina e dopo mangiato guardiamo insieme il telegiornale. Gli voglio bene!!!
Luca, vive in un centro
per disabili
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia
(in ordine alfabetico):
Bruno Calchera
Loris Fantini
Umberto Fazzone
Ornella Fusè
Marco Grassi
Caterina Perazzo
Si ringraziano per la collaborazione:
Marco Granelli
(Presidente del Coordinamento Regionale dei Centri Servizi Volontariato)
Ivan Nissoli
(Presidente di Co.Lomba - Conferenza degli enti di servizio civile lombardi)
Realizzazione:
Servizi Editoriali srl - piazza De Angeli 3 - 20146 MILANO
In redazione: Luca Palestra (coordinamento),
Davide Camicioli, Lorenzo Cresci, Enrica Suzzi
Grafica: Carlo Bertatini, Chiara Fasoli
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