NOVITA’ ADR 2009 Seminario Federchimica Milano, 9 Marzo 2009 Renato Mari FONTI NORMATIVE ED ENTI NORMATORI Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose IAEA ICAO Dangerous Goods Panel IAEA Regolamen ti per Materiale Radioattiv o SS.6 ICAO Istruzioni Tecniche IMO IATA AEREO ECOSOC Comitato di Esperti sul Trasporto delle Merci Pericolose e sul Sistema Globale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura Prodotti Chimici (GHS) IATA Regolamen ti per Merci Pericolose via aerea ONU IMDG CODE MARE SottoComitato di Esperti sul Trasporto Merci Pericolose SottoComitato di Esperti sul GHS Orange Book Purple Book ECE Working Party 15 ADR Accordo Europeo STRADA OCTI ADN Safety Committee ADN Accordo Europeo NAVIGAZIONE INTERNA RID Safety Committee RID Regolamento Int.le FERROVIA Le Raccomandazioni ONU Nel Maggio 2007 è stata pubblicata da parte dell’ONU (sulla base del lavoro del SottoComitato Esperti), la 15º edizione revisionata delle Raccomandazioni ONU sul trasporto delle merci pericolose ST/SG/AC.10/1/Rev.15 Le diverse modalità di trasporto Nel corso del 2007 e del 2008, i diversi Organismi responsabili dell’aggiornamento Delle normative modali hanno provveduto ad aggiornare tali normative, sia sulla base delle modifiche apportate alle Raccomandazioni ONU, sia sulla base di specifiche esigenze Trasporto terrestre (1) In Europa il trasporto terrestre (interno) di merci pericolose è regolamentato da ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie navigabili interne). Per gli aspetti comuni alle tre modalità, gli aggiornamenti da apportare con l’edizioni 2009 sono stati predisposti dal Joint Meeting ADR/RID/ADN Su tale base: -Il WP.15 dell’ECE/ONU ha predisposto l’edizione 2009 dell’ADR (e dell’ADN) che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’ONU alle Parti contraenti dell’ADR; -Il Comitato Esperti RID ha predisposto l’edizione 2009 del RID che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’OTIF agli stati membri del RID Trasporto terrestre (2) Le edizioni 2009 di ADR e RID si applicano ai trasporti internazionali dal 1 Gennaio 2009, ma è consentito fare riferimento alle disposizioni 2007 fino al 30 Giugno 2009. Applicazione dell’ADR in Italia 12 febbraio 1963: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale – L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”. 1° gennaio 1997: Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale. Direttive Europee Recepimento in Italia Direttiva 94/55/CE D.M. 04.09.1996 6 Adeguamenti Tecnici Direttiva 96/86/CE D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997) Direttiva 99/47/CE D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999) Direttiva 2001/7/CE D.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 + transitorio 18 mesi fino a 1° gennaio 2003) Direttiva 2003/28/CE D.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2003) Direttiva 2004/111/CE D.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2005) Direttiva 2006/89/CE D.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007) Direttiva Quadro 2008/68/CE: Trasporto interno di merci pericolose La Direttiva Quadro 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Settembre 2008 relativa al Trasporto interno di merci pericolose è stata pubblicata su G.U. UE serie L numero 260 del 30.9.2008 Essa sostituisce le precedenti direttive relative all’ADR (Direttiva 94/55/CE adottata dall’Italia con D.M. 4 Settembre 1996) e al RID (Direttiva 96/49/CE adottata dall’Italia con D.Lgs. 13 Gennaio 1999, n.41) con un’unica Direttiva comprendente anche le disposizioni applicabili al Trasporto mediante vie navigabili interne. La Direttiva Quadro abroga anche le Direttive relative al Consulente Sicurezza Trasporti (Direttiva 96/35/CE e Direttiva 2000/18/CE adottate dall’Italia rispettivamente con D.Lgs. 4 Febbraio 2000, n.40 e D.M. 6 Giugno 2000 successivamente modificato con D.M. 10 Giugno 2004). L’abrogazione delle Direttive CE relative a Strada, Ferrovia e Consulente Sicurezza Trasporti è il 30 Giugno 2009 che è il termine entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva Quadro. Direttiva Quadro 2008/68/CE: Allegati - Allegato I: Trasporto su strada Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 Gennaio 2009 Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla base dell’art.4 della Direttiva 94/55/CE (informazione alla Commissione CE); - Allegato II: Trasporto per ferrovia Allegato del RID (appendice C della COTIF) come applicabile dal 1º Gennaio 2009 Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla base dell’art.4 della Direttiva 96/49/CE (informazione alla Commissione CE); - Allegato III: Trasporto per vie navigabili interne Allegati all’ADN come applicabili a decorrere dal 1º Luglio 2009 Direttiva Quadro 2008/68/CE: Art.1, comma 4 Criticità Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il Trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne: a) ..... b) Se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte c) ….. Allegato I (punto 2, comma 2) e Allegato II (punto 3, comma 2) Cisterne, veicoli e vagoni costruiti a decorrere dal 1º Gennaio 1997 in conformità ai Regolamenti ADR/RID allora vigenti ma non all’ADR/RID 2009 possono continuare ad essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL’OPERAZIONE DI TRASPORTO (1.1.3.1) Emendato il sottoparagrafo a) in tema di esenzioni dalla normativa ADR. a) trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da o per un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio; b) trasporto di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; c) trasporto effettuato dalle Imprese, come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per l’imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto delle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla Classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione; • dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose; (Continua…) d) trasporto effettuato dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui sono necessari in relazione ad interventi di emergenza con particolare riferimento ai trasporti effettuati: • per contenere e recuperare merci pericolose coinvolte in un incidente e portarle in un luogo sicuro; e) trasporto di emergenza destinato a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza; f) trasporto di recipienti e cisterne statici o di stoccaggio, vuoti non ripuliti, che hanno contenuto gas di Classe 2, gruppi A, O o F, sostanze di Classe 3 o Classe 9 appartenenti al gruppo di imballaggio II o III o pesticidi della classe 6.1 appartenenti al gruppo di imballaggio II o III, alle seguenti condizioni: • tutte le aperture, con l’eccezione dei dispositivi di sfiato della pressione (quando installati), siano ermeticamente chiuse; • siano state adottate misure per prevenire qualsiasi perdita del contenuto in condizioni normali di trasporto; e • il carico sia fissato in celle o gabbie o in altri dispositivi di movimentazione o fissati al veicolo o contenitore in modo tale da impedirne ogni movimento o spostamento durante le normali condizioni di trasporto. Questa esenzione non si applica ai recipienti o cisterne statici o per stoccaggio che abbiano contenuto esplosivi desensibilizzati o sostanze il cui trasporto sia vietato dall’ADR Nota: per i materiali radioattivi, vedere 1.7.1.4 ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI GAS (1.1.3.2) Emendato il sottoparagrafo c) in tema di esenzioni dalla normativa ADR. a) trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante un’operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi); b) trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto; c) trasporto dei gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna ad una temperatura di 20 °C, non superi 200 kPa (2 bar) e che non siano gas liquefatti ne gas liquefatti refigerati. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature; d) trasporto dei gas contenuti negli equipaggiamenti per il funzionamento dei veicoli (p.es. gli estintori) compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (p.es. pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica anche ai pneumatici gonfiati trasportati come carico; e) trasporto dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, pescanti, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto; f) trasporto dei serbatoi a pressione statici, vuoti non ripuliti, che sono trasportati,a condizione che tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati) siano ermeticamente chiuse; g) trasporto dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande. Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) Categoria di Materie o articoli Quantità massima totale trasporto Gruppo di imballaggio o codice di classificazione o numero ONU per unità di trasporto (1) (2) (3) 0 Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e numero ONU 0190 0 Classe 3: N.ro ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I Classe 4.3: N.ri ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, ‘ 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372 Classe 5.1: N.ro ONU 2426 Classe 6.1: N.ri ONU 1051, 1613, 1614 e 3294 Classe 6.2: N.ri ONU 2814 e 2900 Classe 7: N.ri ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333 Classe 8: N.ro ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N.ri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N.ro ONU 2908 1 Materie e articoli del gruppo di imballaggio I che non sono inclusi nella 20 categoria di trasporto 0 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja/da 1.2B a 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N.ri ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N.ri ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120 2 3 4 Materie o articoli del gruppo di imballaggio II e non sono compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1 : da 1.4B a 1.4G e1.6N Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F Classe 4.1: N.ri ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N.ri ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie o articoli del gruppo di imballaggio III Classe 9: N.ro ONU 3245 Materie e articoli del gruppo di imballaggio III che non sono inclusi nelle categorie di trasporto 0, 2 o 4 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O Classe 3: N.ro ONU 3473 Classe 4.3: N.ro ONU 3476 Classe 8: N.ri ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Classe 9: N.ri ONU 2990 e 3072 Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N. ri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623 Classe 4.2: N.ri ONU 1361 e 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7. N.ri ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N.ro ONU 3268 e imballaggi vuoti non puliti che abbiano contenuto materie pericolose diverse da quelle incluse nella categoria di trasporto 0 333 1000 Illimitata Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve essere di 50 kg. Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende: - Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso); - Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; - Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla tabella moltiplicata per “20” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore a “1000”, inteso come valore assoluto. Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate. Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio (1.1.3.7) Le disposizioni dell’ADR non si applicano: a) alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un operazione di trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; b) alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinate ad un’utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile). TRASPORTI COMPORTANTI UN PERCORSO MARITTIMO O AEREO (1.1.4.2) Nei trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, ai colli, contenitori, cisterne mobili e contenitori-cisterna si applicano le disposizioni di imballaggio, imballaggio in comune, marcatura ed etichettatura previste dal codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO. I veicoli devono però avere disposti su un piano verticale i due pannelli arancio retroriflettenti 40cm x 30cm, fissati uno anteriormente e l’altro posteriormente (per le cisterne mobili e i contenitori cisterna vuoti, non ripuliti, tale disposizione si applica fino al successivo trasferimento ad un impianto di lavaggio). Questa deroga, che privilegia il Codice IMDG e le Istruzioni Tecniche dell’ICAO sull’ADR, non vale per le merci classificate pericolose nelle classi da 1 a 9 dell’ADR e considerate non pericolose dal codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO. Le unità di trasporto composte da uno o più veicoli, diversi da quelli trasportanti contenitori, cisterne mobili o contenitori cisterna secondo le disposizioni di cui sopra relativamente a marcatura ed etichettatura, muniti di placche (grandi etichette) non conformi all’ADR ma in accordo al Codice IMDG (etichette di pericolo 250 x 250mm recanti all’interno il numero UN oppure etichette di pericolo 250x250mm e, separatamente, numeri UN su pannello arancio 120x300mm) sono ammessi in una catena di trasporto includente un percorso marittimo a condizione che siano soddisfatte le disposizioni dell’ADR (v. 5.3.2) relative alla segnalazione arancio. (Continua…) Per i trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, le informazioni relative al documento di trasporto richieste in ADR (v. 5.4.1 e 5.4.2) possono essere sostituite dal documento di trasporto e dalle informazioni richieste rispettivamente dal Codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO a condizione che sia ugualmente inclusa ogni informazione supplementare richiesta dall’ADR. Nota: Con l’accordo multilaterale di deroga M 185 attivato dal Regno Unito in data 12 marzo 2007 e sottoscritto dall’Italia il 25 maggio 2007 avente validità fino al 30 giugno 2009 è stato rimosso, per le materie della Classe 9 ADR non soggette al Codice IMDG (mare) e alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo), l’obbligo, nel trasporto intermodale comprendente la modalità marittima o aerea, dell’applicabilità ai colli, contenitori cisterna amovibili e contenitori cisterna delle prescrizioni ADR relativamente a: condizioni di imballaggio; marcatura; etichettatura. Definizioni nuove o emendate (1.2.1) “Approvazione multilaterale”, per il trasporto di materiali della Classe 7, si intende l’approvazione da parte dell’Autorità competente del paese di origine della spedizione, come pure l’approvazione da parte dell’Autorità competente degli altri Paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione transita. L’espressione “attraverso i quali” o “nei quali” esclude esplicitamente “sopra”; ad esempio le disposizioni di approvazione e notifica non si applicano ad un Paese sopra il quale le materie radioattive sono trasportate in un aereo, a condizione che nessun scalo sia previsto in quel Paese. “Approvazione unilaterale”, per il trasporto di materiali della Classe 7, si intende l’approvazione che è emessa solo dall’Autorità competente del Paese di origine. Se il Paese di origine non è una Parte contraente l’ADR, l’approvazione richiede una convalida dell’Autorità competente del primo Paese, che è Parte contraente l’ADR, interessato dalla spedizione. “Indice di sicurezza per la criticità (CSI)”, assegnato ad un collo, sovraimballaggio o contenitore contenente materiale fissile, per il trasporto di materiale di Classe 7 rappresenta un numero utilizzato per avere un controllo sull’accumulazionje di colli, sovraimballaggi o contenitori contenenti materiale fissile. (Continua…) “Indice di trasporto (IT)”, assegnato ad un collo, sovraimballaggio o contenitore o a materiali LSA-I o SCO-I, per il trasporto di materiale di Classe 7 significa un numero che è utilizzato per controllare l’esposizione alle radiazioni. “Componente infiammabile”, (per aerosol) un liquido infiammabile, un solido infiammabile o un gas infiammabile o una miscela di gas infiammabile come definito nelle note da 1 a 3 della sottosezione 31.1.3 della Parte III del Manuale delle prove e dei criteri. Questa designazione non si applica alle sostanze piroforiche, autoreattive o reattive con l’acqua. Il calore chimico di combustione deve essere determinato mediante uno dei seguenti metodi: ASTM D 240; ISO-FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1÷; NFPA 30B. “Contenitore”, dispositivo di trasporto (sistema sollevabile o altra struttura similare): - avente carattere permanente e sufficientemente resistente per permetterne un uso ripetuto; - appositamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per uno o più mezzi di trasporto; - munito di dispositivi per un pronto stivaggio e manipolazione in particolare quando trasbordato da un mezzo di trasporto ad un altro; - progettato per un facile riempimento e svuotamento; - avente un volume interno non inferiore ad un m3, eccetto per i contenitori per il trasporto di materiale radioattivo. (Continua…) “Materiale animale”, carcasse di animali, parti di corpi di animali o alimenti di origine animale. “Unità mobile di fabbricazione degli esplosivi” (MEMU), unità, o veicolo montato con una unità per la fabbricazione e caricamento di esplosivi a partire da merci pericolose diverse dagli esplosivi. L’unità è composta da differenti contenitori per il trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori. La MEMU può avere compartimenti speciali per esplosivi imballati. Nota: anche se la definizione di MEMU comprende l’espressione “fabbricazione e caricamento di esplosivi”, le prescrizioni per le MEMU si applicano solo al trasporto e non anche alla fabbricazione e caricamento di esplosivi. “Valutazione di conformità”, processo di verifica della conformità di un prodotto in accordo alle disposizioni delle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 relative all’approvazione di tipo, sorveglianza della fabbricazione, ispezione e prove iniziali Obblighi del trasportatore (1.4.2.2.1) Trasportatore a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicolibatteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitori-cisterna, e CGEM non sia stata superata; Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati dopo la data di scadenza alle condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di veicoli batteraia e CGEM con tenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6 e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. 4.1.6.10 Recipienti a pressione riempibili devono essere periodicamente ispezionati in conformità alle disposizioni di 6.2.1.6 e 6.2.3.5 rispettivamente ed alle istruzioni di imballaggio P200 o P203 come applicabile. I recipienti a pressione non devono essere riempiti dopo la data limite dell’ispezione periodica ma possono essere trasportati dopo la scadenza di questa data per essere sottoposti ad ispezione o eliminazione, comprese le operazioni di trasporto intermedio. 4.2.4.4 Le prove e le ispezioni periodiche previste per i CGEM sono definite in 6.7.5.12. I CGEM o i loro elementi non devono essere caricati o riempiti, superata la data di validità del controllo periodico ma possono essere trasportati dopo la scadenza di questa data. 4.3.2.4.4 Cisterne fisse vuote (veicoli cisterna), cisterne smontabili, veicoli batteria, contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM, non puliti possono ancora essere trasportati dopo la scadenza dei periodi indicati in 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere sottoposti ad ispezione. (Continua…) 6.7.2.19.6 Una cisterna mobile non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.2.19.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica: a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o ispezione richiesta prima del riempimento; e b) salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto. 6.7.3.15.6 Una cisterna mobile per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.3.15.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica: a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o ispezione richiesta prima del riempimento; e b) salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto. (Continua…) 6.7.4.14.6 Una cisterna mobile per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.4.14.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica: dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o ispezione richiesta prima del riempimento; e salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto. FORMAZIONE DI PERSONE COINVOLTE NEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (Capitolo 1.3) 1.3.1 Scopo e campo di applicazione Il personale dei vari operatori della catena logistica (v. Capitolo 1.4) il cui campo di attività concerne il trasporto delle merci pericolose deve essere adeguatamente formato sugli adempimenti che regolano questa materia in relazione ai propri compiti e responsabilità. Nota: la formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose 1.3.2 Natura della formazione La formazione deve essere articolata come segue in relazione a compiti e responsabilità di cui la persona interessata è chiamata a farsi carico: 1.3.2.1 Formazione di base Il personale deve essere in grado di familiarizzare con le prescrizioni di carattere generale che si applicano al trasporto di merci pericolose; 1.3.2.2 Formazione specifica per competenze Il personale deve ricevere una formazione specialistica, commisurata direttamente ai propri compiti e responsabilità, sulle prescrizioni previste dalla normativa concernente il trasposto delle merci pericolose; 1.3.2.3 Formazione in tema di sicurezza Il personale deve ricevere una formazione adeguata sui pericoli associati alle materie pericolose movimentate, in relazione al grado di rischio di infortunio o di esposizione a seguito di incidente nel trasporto, ivi comprese le operazioni di carico e scarico. L’attività di formazione deve essere finalizzata a fornire al personale istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione e sulle procedure di intervento in situazioni di emergenza; 1.3.2.4 Formazione per la Classe 7 Ai fini della Classe 7, il personale deve ricevere adeguata formazione sui pericoli di irraggiamento del carico e sulle precauzioni da osservare per limitare il rischio di esposizione che in funzione degli interventi operati potrebbe interessare anche altre persone. 1.3.3 Documentazione L’attività di formazione deve essere documentata con riscontro sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore e consentire di verificare che essa è stata comunque riproposta in tutti i casi di cambio di mansione o di nuova assunzione. L’addestramento del personale deve essere periodicamente integrato con corsi di aggiornamento a seguito dell’evoluzione della normativa. Esenzioni Consulente Sicurezza Trasporti (1.8.3.2) Sottrazione anche del regime delle “Quantità esenti” (3.5) dall’obbligo della nomina del “Consulente Sicurezza Trasporti”. Specializzazione Consulente Sicurezza Trasporti per “Prodotti petroliferi” (1.8.3.3) Aggiunta dei numeri UN 3475 (miscela di etanolo e benzina) e UN 1268 o 1863 (carburante per aviazione) ai numeri UN 1202, 1203 e 1223 relativi alla specializzazione per prodotti petroliferi. N.B. Certificati di qualificazione “Consulente Sicurezza Trasporti” rilasciati prima del 1º Gennaio 2009 per i numeri UN 1202, 1203 e 1223 sono validi anche per i numeri UN 3475, 1268 e 1863. Controlli amministrativi per la realizzazione delle valutazioni della conformità, dei controlli periodici e dei controlli eccezionali di cui a 1.8.7 (1.8.6) L’Autorità competente può approvare Organismi di controllo per la valutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo di cui a 1.8.7. L’Autorità competente deve assicurare il monitoraggio degli Organismi di controllo e revocare o limitare l’approvazione data se ha evidenza che un Organismo approvato non è più in conformità con l’approvazione. L’Organismo di controllo deve: a)Disporre di personale e di una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere correttamente le proprie funzioni tecniche; b)Avere accesso alle installazioni ed alle necessarie apparecchiature; c)Lavorare in modo imparziale, al riparo di qualsiasi influenza che potrebbe impedirglielo; d)Garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti e da altri Organismi; e)Separare chiaramente le funzioni effettive di Organismo di controllo da altre funzioni non correlate; f)Disporre di un documento sistema di qualità; g)Verificare che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nell’ADR siano effettuati; h)Mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente a 1.8.7 L’Organismo di controllo deve essere inoltre accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004 Procedure per la valutazione di conformità e per il controllo periodico (1.8.7) Le procedure devono essere applicate conformemente alla tabella del 6.2.3.6 per l’approvqazione dei recipienti a pressione “non UN” e conformemente alle disposizioni speciali TA4 e TT9 del 6.8.4 per l’approvazione di cisterne, veicoli batteria e CGEM. Obblighi del richiedente, dell’Organismo competente e contenuti del certificato sono specificati con riferimento a: - approvazione del prototipo - sorveglianza della fabbricazione - controlli e prove iniziali - controlli periodici e eccezionali - supervisione del servizio interno di ispezione del richiedente A cui si accompagna la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del richiedente con i pertinenti requisiti i quali sono da considerare soddisfatti applicando la norma EN 12972-2007 “cisterne destinate al trasporto di merci pericolose-prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche” (Continua…) Considerazioni In pratica, con le due nuove sezioni 1.8.6 e 1.8.7 si è voluto disciplinare ed incentivare il ricorso agli “Organismi notificati” che dovranno essere accreditati secondo le norme EN ISO-IEC 17020:2004 (General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies Performing Ispection) dalle Autorità competenti che avranno anche il compito di monitorare l’attività svolta dagli Organismi nonché il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti. L’aggiunta di queste nuove sezioni è conseguenza della riorganizzazione e dell’ampliamento di disposizioni già introdotte: fino all’edizione ADR/RID 2007 disposizioni analoghe si trovavano soprattutto nel capitolo 6.2 sulla costruzione/approvazione dei recipienti a pressione per gas della Classe 2 in applicazione della T-PED (Direttiva 1999/36/CE recepita dall’Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.23) e delle norme EN a cui si dovrà fare costante riferimento nel futuro anche per gli altri mezzi di contenimento. Categorizzazione delle gallerie stradali (1.9.5.2) (5 Categorie) CATEGORIA A Nessuna restrizione per il trasporto di merci pericolose. CATEGORIA B Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una forte esplosione; Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1 Merci pericolose di: Classe 1 Gruppi di compatibilità A e L Classe 3 Codice di classificazione D (N. ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379) Classe 4.1 Codici di classificazione D e DT; e Sostanze autoreattive, tipo B (N. ONU 3221, 3222, 3231 e 3232) Classe 5.2 Perossidi organici, tipo B (N. ONU 3101, 3102, 3111 e 3112) Quando la massa netta totale esplosiva per unità di trasporto è maggiore di 1000 kg: Classe 1 Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei Gruppi di compatibilità A e L) Quando trasportate in cisterne: 1: Classe 2 Codici di classificazione F, TF e TFC Classe 4.2 Gruppo di Imballaggio I Classe 4.3 Gruppo di Imballaggio I Classe 5.1 Gruppo di Imballaggio I Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata. (Continua…) CATEGORIA C Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte o un grave rilascio tossico; Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1: - Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria B, e - Le seguenti merci pericolose: Merci pericolose di: Classe 1 Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei Gruppi di compatibilità A e L); e Divisione 1.3 (Gruppi di compatibilità H e J) Classe 7 N. ONU 2977 e 2978 Quando la massa netta totale esplosiva per unità di trasporto è maggiore di 5000 kg: Classe 1 Divisioni 1.3 (Gruppi di compatibilità C e G) Quando trasportate in cisterne: 1: Classe 2 Codici di classificazione 2A, 2O, 3A, 3O e Codici di classificazione T, TC, TO e TOC Classe 3 Gruppo di Imballaggio I e Codici di classificazione FC, FT1, FT2 e FTC Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio I Classe 8 Gruppo di Imballaggio I e Codice di classificazione CT1, CFT e COT Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata. (Continua…) CATEGORIA D Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte o un grave rilascio tossico o un vasto incendio; Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1: - Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria C, e - Le seguenti merci pericolose: Merci pericolose di: Classe 1 Divisione 1.3 (Gruppi di compatibilità C e G) Classe 2 Codici di classificazione F, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1 Sostanze autoreattive, tipo C, D, E e F; e N. ONU 2956, 3241, 3242 e 3251 Classe 5.2 Perossidi organici, tipo C, D, E e F Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio I per Codici di classificazione TF1 e TFC; e Materie tossiche per inalazione (N. ONU da 3381 a 3390) Classe 8 Gruppo di Imballaggio I per i Codici di classificazione CT1, CFT e COT Classe 9 Codici di classificazione M9 e M10 Quando trasportate in contenitori per la rinfusa o in cisterne: Classe 3 Classe 4.2 Gruppo di Imballaggio II Classe 4.3 Gruppo di Imballaggio II Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio II; e Gruppo di imballaggio III per il Codice di classificazione TF2 Classe 8 Gruppo di Imballaggio I per Codici di classificazione CF1, CFT e CW1; e Gruppo di imballaggio II per i Codici di classificazione CF1 e CFT Classe 9 Codici di classificazione M2 e M3 1: Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata. (Continua…) CATEGORIA E Restrizione per tutte le merci pericolose ad eccezione dei seguenti Numeri ONU: • UN 2919 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, non fissile o fissile esente); • UN 3291 (rifiuto ospedaliero non specifico, n.a.s. o rifiuto (bio)medicale, n.a.s. o rifiuto medicale regolamentato, n.a.s.); • UN 3331 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, fissile); • UN 3359 (unità fumigata); • UN 3373 (materia biologica, categoria B). SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.5) Classe 1 Divisone Materia o oggetto Quantità Cisterna (l) Trasporto alla rinfusa (kg) Imballaggi (kg) 1.1 Esplosivi a a 0 1.2 Esplosivi a a 0 1.3 Esplosivi del gruppo di compatibilità C a a 0 1.4 Materie e oggetti esplosivi dei numeri UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 a a 0 1.5 Esplosivi 0 a 0 Gas infiammabili (codice di classificazione F) 3000 a b Gas tossici (codici di classificazione che includono le lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) (esclusi aerosol) 0 a 0 Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II 3000 a b Esplosivi desensibilizzati 0 a 0 4.1 Esplosivi desensibilizzati a a 0 4.2 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b 4.3 Materie del gruppo di imballaggio I 3000 a b 5.1 Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I 3000 a b Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio e emulsioni o sospensioni o gel a base di nitrato d’ammonio 3000 3000 b 6.1 Materie tossiche del gruppo di imballaggio I 0 a 0 6.2 Materie infettante di Categoria A (UN 2814 e 2900) a 0 0 7 Materiali radioattivi 8 Materie corrosive del gruppo di imballaggio I 2 3 3000 A1 (forma speciale) o 3000 A2, in quanto applicabile, per imballaggi di Tipo B o Tipo C 3000 a b Note in calce alla Tabella 1.10.5 a Non applicabile b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio) non si applicano, quale che sia la quantità c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in cisterne è autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (12). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto in cisterne, l’istruzione in questa colonna non è pertinente d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto alla rinfusa è autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A, colonna (10) o (17). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è pertinente Classificazione rifiuti (2.1.3.5.5) Per la classificazione di rifiuti, con composizione non esattamente conosciuta, ci si può basare su: - conoscenze dello speditore e dati tecnici e di sicurezza disponibili - dati richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza ed ambiente (*) (*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva 91/689/CEE Fuochi pirotecnici (2.2.1.1.7.5) E’ stata aggiornata la tabella di classificazione di “default” dei fuochi pirotecnici. Introdotta con una nota la definizione di “Composizione illuminante”: Composizioni pirotecniche, sotto forma di polvere o come componente pirotecnica elementare, come presentata nei fuochi pirotecnici, che sono impiegate per produrre un effetto sonoro, o utilizzate come carica di scoppio o come carica propulsiva, salvo che sia dimostrato che il tempo di aumento di pressione di queste composizioni è superiore a 8 ms per 0.5 g di composizione pirotecnica nella prova 2 (c) (i) “Prova di tempo/pressione” del manuale delle prove e criteri dell’ONU Classe 2 – Gas (2.2.2.3) E’ stata aggiornata la lista delle rubriche collettive con l’inserimento di nuove rubriche relative alle pile a combustibile Codice di classificazione UN Altri oggetti contenenti gas sotto pressione 6F 3478 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, contenenti un gas liquefatto infiammabile, oppure 3478 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti un gas liquefatto infiammabile, oppure 3478 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti un gas liquefatto infiammabile 3479 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, contenenti idrogeno in un idruro metallico, oppure 3479 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO, conteneti idrogeno in un idruro metallico, oppure 3479 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, conteneti idrogeno in un idruro metallico Regimi di esclusione dall’ADR: Classe 3 – Liquidi infiammabili (2.2.3.1.5) Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche, non corrosive e non pericolose per l’ambiente, aventi punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad esclusione delle materie contenenti più del 20% di nitrocellulosa), imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono sottoposte alle disposizioni ADR se, durante la prova di separazione del solvente (vedere Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1), l’altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3% dell’altezza totale, e se le materie a 23 °C hanno, nella coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un foro di 6 mm di diametro, un tempo di scorrimento: a) di almeno 60 secondi, oppure b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60% di materie della classe 3. Classe 5.2 – Perossidi organici (2.2.52.4) Ampliata e aggiornata, con l’aggiunta di nuove rubriche, la lista dei perossidi organici già classificati: per esempio 2,2-Di-ter-Amilperossibutano Anche per queste nuove rubriche, confluite nella lista di default, non si rende perciò più necessaria l’autorizzazione all’autorità competente (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ai fini del trasporto Classe 7 – Materiali radioattivi (2.2.7) Significativa revisione editoriale GHS e Materie pericolose per l’ambiente GHS (Globally Harmonized System) La differenza dei diversi sistemi di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi, peraltro non sempre giustificata in relazione alle diverse attività regolamentate (tutela della salute, trasporto, consumo, smaltimento rifiuti, ecc.), ha portato nel giugno 1992 a Rio de Janeiro, in sede di Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo sostenibile” all’approvazione dell’Agenda 21 che riassume gli impegni assunti; tra essi, al Capitolo 19, quello per una corretta gestione delle sostanze dal punto di vista ambientale, articolato in 6 Programmi di Azione di cui uno intitolato ”Armonizzazione della Classificazione e dell’Etichettatura di Prodotti Chimici”. Questo processo si identifica nel GHS dell’IOMC (Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals) e alla sua realizzazione hanno provveduto, relativamente ai pericoli di tipo chimico-fisico, il Comitato Esperti dell’ONU e l’ILO (International Labour Office) e, per i pericoli di tipo tossicologico ed ecotossicologico, l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). L’approccio seguito nel processo di armonizzazione è stato quello di adottare definizioni e criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle diverse regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire un più ristretto campo di applicazione. Aspetto fondamentale della metodologia GHS, oltre ai “bridging principles” per estrapolare dalla classificazione dei singoli componenti quella della miscela (anche per analogia con miscele simili), vi è infatti anche il cosiddetto “building block approach” che consente alle Autorità competenti degli Stati Membri di decidere come applicare i diversi elementi in base alla specificità necessaria e al tipo di destinatari (trasporto, ambiente di lavoro, consumatore). TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica Tossico per la vita acquatica Nocivo per la vita acquatica Non si applicano al trasporto - TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Attenzione Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica Non si applicano al trasporto GHS (Globally Harmonized System) Obiettivo del GHS è perciò quello di stabilire una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico che contenga gli elementi fondamentali di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente, oltre che di sicurezza per il trasporto di merci pericolose. L’armonizzazione proposta dal GHS stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti di comunicazione del pericolo. • La classificazione avviene sulla base della valutazione delle proprietà intrinseche delle sostanze. Le categorie di pericolo previste dal GHS valutano sia le proprietà chimico-fisiche che gli effetti sanitari ed ambientali. • La comunicazione è finalizzata ad avvertire l’utilizzatore della presenza di un pericolo (etichetta) e a minimizzare l’esposizione e di conseguenza il rischio risultante (scheda di sicurezza). A valle della fase di Public Internet Consultation, avviata dalla Commissione Europea il 21 Agosto 2006 e che si è chiusa il 21 Ottobre 2006 allo scopo di raccogliere commenti dell’Industria Chimica sull’iniziativa, il 28 Novembre 2008 il Consiglio UE ha adottato, in applicazione ai criteri GHS, il Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE (sostanze) e 1999/45/CE (preparati) e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 1º Giugno 2007, col quale si è voluto delineare la nuova politica di gestione in ambito comunitario delle sostanze chimiche. Il Regolamento (CE) n.1272/2008, noto anche come CLP (Classification Labelling Packeging), in vigore dal 20 Gennaio 2009, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 353 del 31.12.2008. L’introduzione dei criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio del suddetto Regolamento sarà obbligatoria a partire dal 1º Dicembre 2010 per le sostanze e dal 1º Giugno 2015 per le miscele. Nel frattempo il GHS è già stato implementato anche in Giappone (2006), Nuova Zelanda (2006), Taiwan (2007) e Corea (2007). Prossima l’implementazione del GHS anche in Australia, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam, Filippine e Indonesia. Classe 9 - Materie pericolose per l’ambiente (acquatico) (2.2.9) I criteri di classificazione per le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono basati su: - Tossicità acuta - Bioaccumulazione - Degradazione (biotica e abiotica dei composti organici) - Tossicità cronica Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie: - Tossicità acuta 1 - Tossicità cronica 1 - Tossicità cronica 2 (Continua…) CRITERI GHS:Tossicità acuta Categoria: Acuto 1 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) 1 mg/l (Continua…) CRITERI GHS: Tossicità cronica Categoria: Cronico 1 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) 1 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) 1 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500) Categoria: Cronico 2 Tossicità acuta: CL50 96h (per pesci) da >1 a 10 mg/l e/o CE50 48h (per crostacei) da >1 a 10 mg/l e/o CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) da >1 a 10 mg/l e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow 4 (a meno che FBC, determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC sia > 1 mg/l SI CRITERI GHS CL50 * 1 mg/l NO NOEC > 1 mg/l SI NO o NON noto CL(E)50 * 10 mg/l NO SI NO RAPIDAMENTE DEGRADABILE SI SI BIOACCUMULAZIONE NO Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 1 Sostanza pericolosa per l’ambiente: ACUTO 1 RAPIDAMENTE DEGRADABILE NO SI BIOACCUMULAZIONE NO SI Sostanza pericolosa per l’ambiente: CRONICO 2 * Il valore più basso di CL50 96h, CE50 48h o CEr50 96h, come appropriato. Sostanza NON pericolosa per l’ambiente Legenda: • FBC: Fattore di Bioconcentrazione • CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della risposta massima • CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita • Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua • CL50 (50% della concentrazione letale): Concentrazione di una sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo di animali • C(E)L50: CL50 o CE50 • NOEC: Concentrazione senza effetto osservato • Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) Procedura Classificazione Inquinanti Acquatici ADR 2007 (2.3.5.7) ABROGATA Determinazione di tossicità acuta per pesci, dafnia o alghe si CL50* 1 mg/L no CL50* 10 mg/L no si no Sostanza facilmente degradabile si Log Pow 3,0 no (salvo se FBC 100 determinato sperimentalmente) si Inquinante acquatico * valore più basso di CL50 (96 ore), CE50 (48 ore), CI50 (72 ore) FBC = fattore di bioconcentrazione Non Inquinante acquatico Materie pericolose per l’ambiente acquatico: Criteri di classificazione delle miscele (2.2.9.1.10.4) Per le miscele, i criteri di classificazione sono basati su un approccio graduale che prevede: -Applicazione diretta dei criteri delle sostanze (se i dati sono disponibili); - Applicazione dei principi di estrapolazione (principi ponte); - Applicazione del metodo della somma dei componenti; - Applicazione della formula di additività. (Continua…) Classificazione miscele in funzione della loro tossicità acuta o cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21) Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico No Esistono dati sufficienti su miscele simili per stimare i pericoli? Sì Sì Applicare i principi di estrapolazione (vedere 2.2.9.1.10.4.4) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica (vedere 2.2.9.1.10.4.3) CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica Applicare il metodo della somma dei componenti (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4) utilizzando: Per tutti i componenti rilevanti, esistono dati di tossicità per l’ambiente acquatico o dati relativi alla classificazione? No Utilizzare le informazioni disponibili sui pericoli dei componenti conosciuti Sì • La percentuale di tutti i componenti classificati come “tossici cronici” • La percentuale dei componenti classificati come “tossici acuti” • La percentuale dei componenti per i quali esistono dati di tossicità acuta: applicare la formula di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la C(E)L50 ottenuta nella categoria appropriata di tossicità acuta Applicare il metodo della somma dei componenti e la formula di additività (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5 CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica CLASSIFICARE la miscela in funzione della tossicità acuta/cronica Classificazione miscela quando esistono dati (2.2.9.1.10.4.3) Se la tossicità della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata sperimentalmente, la miscela può essere classificata secondo i criteri adottati per le sostanze, ma soltanto per la tossicità acuta. Biodegradazione e bioaccumulazione sono parametri utilizzati ai fini della classificazione cronica che pertanto può essere assegnata soltanto utilizzando i bridging principles o metodi di calcolo. Se si dispone di dati sperimentali relativi alla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela come tale, si devono utilizzare questi dati come pure le informazioni concernenti la classificazione dei componenti nelle categorie di tossicità cronica, al fine di completare la classificazione della miscela. Quando anche dati di tossicità cronica a lungo termine (NOEC) sono disponibili, essi devono essere utilizzati in aggiunta. a)C(E)L50 (CE50 o CL50) della miscela provata ≤ 1 mg/l e NOEC della miscela provata ≤ 1,0 mg/l o sconosciuta: -classificare la miscela nella Categoria di tossicità acuta 1; -applicare il metodo della somma dei componenti classificati per la classificazione cronica (Categoria 1, 2 o nessuna Categoria); b) C(E)L50 della miscela provata ≤ 1 mg/l e NOEC della miscela provata > 1,0 mg/l: -classificare la miscela nella Categoria di tossicità acuta 1; -applicare il metodo della somma dei componenti classificati per la classificazione cronica di Categoria 1. Se la miscela non è classificata cronica di Categoria 1, non è necessario classificarla per la tossicità cronica; (Continua…) c) d) - C(E)L50 della miscela provata > 1 mg/l e NOEC della miscela provata ≤ 1 mg/l o sconosciuta: non è necessario classificare la miscela per la tossicità acuta; applicare il metodo della somma dei componenti per la classificazione cronica o nessuna necessità di classificazione. C(E)L50 della miscela provata > 1 mg/l o superiore alla solubilità nell’acqua e NOEC della miscela provata > 1 mg/l: non è necessario classificare la miscela per la tossicità acuta o cronica. (Continua…) Classificazione miscela per estrapolazione (2.2.9.1.10.4.4) Principi Ponte Diluizione se la miscela risulta dalla diluizione di un’altra miscela classificata o dalla diluizione con un componente di una Categoria di tossicità acquatica inferiore o uguale a quella del componente originale meno tossico, la miscela sarà classificata come equivalente alla miscela o sostanza di origine; Miscela A + Miscela o Sostanza B (classificazione nota) (testata) = Miscela di A+B (=C) (non testata) (Continua…) = A+B = C • Se “B” è acqua o una sostanza totalmente non tossica, la classificazione di “C” può essere calcolata: - p.es. se CL50 di “A” è 6 mg/l (Acuta 2) ed è diluita due volte con l’acqua, la tossicità di “C” è stimata essere 12 mg/l (Acuta 3) • Se “B” è classificato ma ha una classificazione di pericolo inferiore al componente meno tossico di “A”, “C” può essere classificato come “A”: - p.es. se CL50 di “B” è 15 mg/l (Acuta 3) e il componente meno tossico di “A” ha un CL50 di 6 mg/l (Acuta 2), “C” può essere classificato come Acuta 2 Lotto di fabbricazione (batch) Se un componente caratterizza una miscela come Acuta 1 o Cronica 1 e quel componente è concentrato, la nuova miscela sarà anch’essa classificata come Acuta 1 o Cronica 1; Concentrazione di miscele appartenenti alla Categorie di classificazione più severe (cronica 1 e acuta 1) se la miscela è classificata come cronica 1 e/o acuta 1 e se aumenta la concentrazione dei componenti appartenenti a queste Categorie di tossicità, la miscela più concentrata assume la stessa categoria di classificazione della miscela di origine, senza prove supplementari; Interpolazione Se la miscela C contiene gli stessi componenti delle miscele A & B, in quantità intermedie tra quelli in A & B, e se le miscele A & B hanno la stessa classificazione, la miscela C avrà anch’essa la stessa classificazione; 30% 70% 90% 10% Miscela A Acuta 1 60% 40% Miscela B Acuta 1 Miscela C Acuta 1 (per interpolazione) (Continua…) Miscele essenzialmente simili • Se due miscele differiscono in un componente ma per il resto hanno la stessa composizione e se i componenti che differiscono hanno la stessa classificazione, si assume che le due miscele abbiano la stessa classificazione. • Cosi’, se la tossicità di una delle miscele è stata testata e una classificazione è derivata, si può assumere che la classificazione della seconda miscela sia la stessa della prima. Componente p, 10% Componente j, 80% Componente n, 10% Miscela A Testata (Acuta 1) Componente p, 10% Componente j, 80% Componente m, 10% Miscela B Non testata Se il componente “m” ha la stessa classificazione del componente “n”, la miscela B dovrebbe essere Acuta 1, come la miscela A. Se la tossicità di “m” ed “n” differisce il principio ponte non è applicabile. Classificazione miscela per sommatoria dei componenti (2.2.9.10.4.5.1) La classificazione di una miscela deve basarsi sulla somma delle concentrazioni dei suoi componenti classificati. Si sommano le concentrazioni dei diversi componenti (una somma “pesata” con un coefficiente che varia in relazione alla categoria e, per i componenti molto tossici, in relazione al valore di C(E)L50 e si verifica quindi se la somma è maggiore ad un certo valore. Formula Sommatoria Classificazione Acuta (tutti i componenti con tossicità > 0,1 mg/l) Se Σ componenti classificati come La miscela è classificata come Acuta 1 > 25% Acuta 1 (10 x Acuta 1) + Acuta 2 > 25% Acuta 2 (100 x Acuta 1) + (10 x Acuta 2) + Acuta 3 > 25% Acuta 3 Formula Sommatoria Classificazione Acuta (alcuni componenti con tossicità ≤ 0,1 mg/l) Se Σ componenti classificati come La miscela è classificata come Acuta 1 x M* > 25% Acuta 1 (M x 10 x Acuta 1) + Acuta 2 > 25% Acuta 2 (M x 100 x Acuta 1) + (10 x Acuta 2) + Acuta 3 > 25% Acuta 3 (*) M è il fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1 mg/l, E’ calcolato separatamente per ogni componente di Tossicità Acuta 1 Formula Sommatoria Classificazione Cronica Se Σ componenti classificati come La miscela è classificata come Cronica 1 x M* > 25% Cronica 1 (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 > 25% Cronica 2 (M x 100 x Cronica 1) + (10 x Cronica 2) + Cronica 3 > 25% Cronica 3 Cronica 1 + Cronica 2 + Cronica 3 + Cronica 4 > 25% Cronica 4 (*) M è il fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1 mg/l, E’ calcolato separatamente per ogni componente di Tossicità Acuta 1 Se la miscela non è classificata nella Categoria di Tossicità Cronica 1, si considera la Categoria Cronica 2. Se il calcolo conduce ad una classificazione della miscela nella Categoria Cronica 2, il processo di classificazione, ai fini del trasporto, è concluso. Tabella fattori moltiplicatori “M” per componenti molto tossici delle miscele (2.2.9.1.10.4.6.4) C(E)L50 Fattore moltiplicatore (M) 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 1 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 10 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 100 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 1000 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 10000 La serie continua a ritmo di un fattore divisore 10 per intervallo Per esempio componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche: • Concentrazione 10% Miscela di • C(E)L50 > 0,01 ma < 0,1 Categoria di 10 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) ≥ 25% Tossicità Acuta 1 Esempi di calcolo con formula sommatoria Componente Classificazione C(E)L50 (mg/l) Concentrazione (% peso) Fattore M G Acuta 1 0,003 0,009 100 H Acuta 3, Cronica n/r* 3 10 - J No classificazione n/r 80,991 - K Acuta 2 n/r 5 - L Acuta 1, Cronica 0,4 1 4 1 (*) n/r: non rilevante ai fini della sommatoria (Continua…) Analisi Tossicità Acuta Comp.te Class.ne C(E)L50 (mg/l) Conc.ne (% peso) Fattore M G Acuta 1 0,003 0,009 100 H Acuta 3, Cronica 3 n/r* 10 - J No class.ne n/r 80,991 - K Acuta 2 n/r 5 - L Acuta 1, Cronica 1 0,4 4 1 • Classificazione Acuta - Σ (M x Acuta 1) = (100 x 0,009) + (1 x 4) = 4,9, che è inferiore al 25%: pertanto Acuta 1 non si applica - Σ (10 x (Σ (M x Acuta 1)) + Acuta 2 = (10 x 4,9) + 5 = 54% che è > 25%: pertanto Acuta 2 si applica - applicandosi Acuta 2 non è necessario analizzare per Acuta 3 Analisi Tossicità Cronica Comp.te Class.ne C(E)L50 (mg/l) Conc.ne (% peso) Fattore M G Acuta 1 0,003 0,009 100 H Acuta 3, Cronica 3 n/r* 10 - J No class.ne n/r 80,991 - K Acuta 2 n/r 5 - L Acuta 1, Cronica 1 0,4 4 1 • Classificazione Cronica - Σ (M x Cronica 1) = 1 x 4 = 4, che è inferiore al 25%: pertanto Cronica 1 non si applica - Σ (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2= (1 x 10 x 4) + 0 = 40% che è > 25%: pertanto Cronica 2 si applica - applicandosi Cronica 2 non è necessario analizzare per Cronica 3 Conclusioni La classificazione finale è Acuta 2 e Cronica 2 e perciò la miscela è classificata “Materia pericolosa per l’ambiente” anche ai fini del trasporto. Classificazione miscela con Formula Additività (2.2.9.1.10.4.5.2) Nel caso di miscele con componenti classificati (Categoria di tossicità Acuta 1 e/o Cronica 1-2) e componenti di cui si dispongono adeguati dati di tossicità ma che non sono stati classificati deve essere utilizzata la formula dell’additività. La tossicità derivata dalla formula dell’Additività deve essere utilizzata per definire una classificazione per tali componenti che è poi utilizzata nel metodo della sommatoria. Σ Ci C(E)L50m = Σn Ci C(E)L50i dove: Ci = concentrazione del componente i (percentuale in peso) C(E)L50i = CL50 o CE50 del componente i (mg/l) n = numero dei componenti, con i che varia da 1 ad n, con adeguati dati di tossicità, ma non utilizzati C(E)L50m = C(E)L50 della frazione della miscela costituita da componenti di cui sono disponibili dati sperimentali che non sono stati utilizzati nella classificazione Classificazione miscele di componenti per i quali non ci sono informazioni (2.2.9.1.10.4.6.5) In assenza di informazioni utili sulla tossicità acuta e /o cronica per l’ambiente acquatico di uno o più componenti significativi, la miscela non può essere classificata in modo definitivo in un Categoria di pericolo. La miscela deve essere classificata sulla base dei soli componenti noti e recare la dichiarazione addizionale: “X% della miscela è costituita da componenti la cui tossicità per l’ambiente acquatico è sconosciuta” Classificazione CE materie pericolose per l’ambiente (2.2.9.1.10.5.2) In alternativa alle disposizioni dell’ADR 2009, relativamente alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose per l’ambiente in conformità ai criteri del GHS, le sostanze a cui non siano attribuibili le Classi da 1 a 8 sono di Classe 9 con l’assegnazione dei numeri UN 3082 (sostanze pericolose per l’ambiente, liquide) o UN 3077 (sostanza pericolose per l’ambiente, solide) se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi della Direttiva 67/548/CE (sostanze) e successivi emendamenti con il simbolo “N” e le frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53”. Le soluzioni e miscele sono a loro volta “pericolose per l’ambiente” di Classe 9 e identificate con il numero UN 3082 (liquidi) o UN 3077 (solidi), purché non rientranti nelle Classi da 1 a 8, se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi della Direttiva 1999/45/CE (preparati) e successivi emendamenti con l’assegnazione del simbolo “N” e delle frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53” di cui alle relative percentuali in termini di concentrazione totale in peso delle sostanze presenti nel formulato. Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine (Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008) Tabella 1a Classificazione della sostanza Classificazione del preparato N, R50-53 N, R50-53 N, R51-53 R52-53 Cfr. Tabella 1b N, R51-53 R52-53 Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b Cn 25% 2,5% Cn < 25% Cn 25% N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro classificazione per il trasporto (Continua…) Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico Tabella 1b Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza classificata come N. R50-53 (mg/l) Classificazione del preparato N, R50-53 N, R51-53 R52-53 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5% 0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025% 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,000025% ≤ Cn ≤ 0,00025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) Tossicità acquatica acuta Tabella 2 Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza classificata come N. R50 (mg/l) Classificazione del preparato N, R50 0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) Simboli di Pericolo e Frasi di Rischio CE Simbolo di Pericolo: N (v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006) Pericoloso per l’ambiente Frasi di rischio: (v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006): • R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico • R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici Numeri UN di identificazione delle materie pericolose per l’ambiente Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del numero: - UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.” - UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.” Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente” (5.2.1.8.3) IMBALLAGGI Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN. Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti imballaggi interni con: - contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o - contenuto ≤ 5 kg per i solidi. Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati opposti. CISTERNE Il marchio deve avere dimensioni 250x250 mm. Deve essere posizionato: - sui quattro lati dei contenitori, contenitori-cisterna, CGEM e cisterne mobili; - sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna, veicoli per il trasporto alla rinfusa, veicoli batteria, MEMU e veicoli con cisterne smontabili. Marcatura ed Etichettatura Il marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza: - per esempio “solido infiammabile, inorganico n.a.s.” (Classe 4.1, UN 3178), pericoloso per l’ambiente Etichetta (mod. n.4.1) Marchio (pericoloso per l’ambiente) - per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” (Classe 9, UN 3082) Etichetta (mod. n.9) Marchio (pericoloso per l’ambiente) Le sostanze delle Classi da 1 a 9, diverse da quelle a cui sono stati assegnati i numeri UN 3077 o 3082, possono ancora essere trasportate fino al 31 dicembre 2010 in deroga alle disposizioni che si applicano alle “materie pericolose per l’ambiente” (v. 1.6.1.17). PARTE 3 LISTA DELLE MATERIE PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATA Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2) - Assegnazione nella colonna 6 della disposizione SP 274 (indicazione del “nome/i tecnico/i” entro parentesi ad integrazione del “nome appropriato di spedizione”) ai numeri UN 2588, 2757, 2764, 2771, 2772, 2775, 2784, 2786, 2787, 2902, 2903, 2991, 2998, 3005, 3006, 3009, 3021, 3024, 3027, 3345, 3352; - Introduzione di una nuova colonna 7 (b) contenente un codice alfanumerico che, analogamente a quello della colonna 7 (a) per le “quantità limitate”, indica, per ogni singolo numero UN, le condizioni applicabili al regime delle “quantità esenti”; - Introduzione di modifiche nelle colonne: • 9 (b) (imballaggi in comune) • 11 (disposizioni speciali per cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa) • 13 (disposizioni speciali per cisterne ADR) • 15 (codici di restrizione in galleria); (Continua…) Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2) - Inserimento nuovi numeri UN: 0505, 0506, 0507, 0508, 2031, 3132, 3135, 3373, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481; - Cancellazione numeri UN: 3132, 3135; - Modificate in colonna 6 le disposizioni SP: 188, 198, 199, 201, 236, 251, 289, 299, 307, 310, 328, 636, 652; - Eliminata in colonna 6 la disposizione SP 330; - Aggiunte in colonna 6 le disposizioni SP: 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, [341], 654. Alcune nuove disposizioni speciali (3.3.1) • SP 333 Le miscele di etanolo e benzina, spirito per motore o carburante per motori a scoppio (per esempio in automobili, motori fissi e altri motori) devono essere classificate sotto questa rubrica indipendentemente dalle loro caratteristiche di volatilità. destinate a essere utilizzate come carburante per motori di automobili, motori fissi o altri motori; • SP 335 Miscele di solidi che non sono soggetti alle disposizioni ADR e liquidi o solidi pericolosi per l’ambiente devono essere classificati al numero UN 3077 e possono essere trasportati sotto questa rubrica purchè non vi sia liquido libero visibile al momento del carico della materia o della chiusura dell’imballaggio, o del veicolo o del contenitore. Ogni veicolo o contenitore deve essere a tenuta quando è utilizzato per il trasporto alla rinfusa. Se del liquido libero è visibile al momento del carico della miscela o della chiusura dell’imballaggio, o del veicolo o del contenitore, la miscela deve essere classificata al numero UN 3082. I pacchetti e articoli sigillati contenenti meno di 10 ml di un liquido pericoloso per l’ambiente, assorbito in un materiale solido ma con assenza di liquido libero nel pacchetto dell’articolo o nell’articolo, o contenenti meno di 10 g di un solido pericoloso per l’ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR. Esenzioni Esenzioni - Esenzioni totali (1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3); - Esenzioni per unità di trasporto (1.1.3.6); - Esenzioni per specifici numeri UN (3.3.1); - Quantità limitate (3.4); - Quantità esenti (3.5). Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto (1.1.3.1) - Le disposizioni dell’ADR non si applicano: a) al trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio; b) ….. c) ….. d) ….. e) ….. f) ….. Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) Categoria di Materie o articoli Quantità massima totale trasporto Gruppo di imballaggio o codice di classificazione o numero ONU per unità di trasporto (1) (2) (3) 0 Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e numero ONU 0190 0 Classe 3: N.ro ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I Classe 4.3: N.ri ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, ‘ 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372 Classe 5.1: N.ro ONU 2426 Classe 6.1: N.ri ONU 1051, 1613, 1614 e 3294 Classe 6.2: N.ri ONU 2814 e 2900 Classe 7: N.ri ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333 Classe 8: N.ro ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N.ri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N.ro ONU 2908 1 Materie e articoli del gruppo di imballaggio I che non sono inclusi nella 20 categoria di trasporto 0 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja/da 1.2B a 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N.ri ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N.ri ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120 2 3 4 Materie o articoli del gruppo di imballaggio II e non sono compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1 : da 1.4B a 1.4G e1.6N Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F Classe 4.1: N.ri ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N.ri ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie o articoli del gruppo di imballaggio III Classe 9: N.ro ONU 3245 Materie e articoli del gruppo di imballaggio III che non sono inclusi nelle categorie di trasporto 0, 2 o 4 e materie e articoli delle seguenti classi: Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O Classe 3: N.ro ONU 3473 Classe 4.3: N.ro ONU 3476 Classe 8: N.ri ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Classe 9: N.ri ONU 2990 e 3072 Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N. ri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623 Classe 4.2: N.ri ONU 1361 e 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7. N.ri ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N.ro ONU 3268 e imballaggi vuoti non puliti che abbiano contenuto materie pericolose diverse da quelle incluse nella categoria di trasporto 0 333 1000 Illimitata Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve essere di 50 kg. Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende: - Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso); - Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; - Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi definizione in 1.2.1) in litri. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla tabella moltiplicata per “20” - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e - della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore a “1000”, inteso come valore assoluto. Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate. Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio (1.1.3.7) Le disposizioni dell’ADR non si applicano: a) alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un operazione di trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; b) alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinate ad un’utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile). Quantità Limitate (3.4) 3.4.8 Obbligo, nei casi previsti delle frecce di orientamento sui colli e sui sovraimballaggi 3.4.9 Gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore della massa lorda totale delle merci trasportate di questa categoria, prima di un trasporto che non comporti un tragitto marittimo 3.4.10 • Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura “LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando rechino i pannelli rettangolari di colore arancio (v. 5.3.2) • I contenitori trasportanti i colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su mezzi di trasporto di massa superiore a 12 t, devono recare una marcatura “LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sui 4 lati ad eccezione di quando rechino le etichette di pericolo (v. 5.3) Non è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, eccetto quando la marcatura apposta sui contenitori non sia visibile dall’esterno dell’unità di trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente figurare avanti e dietro l’unità di trasporto 3.4.11 La marcatura “LTD QTY” sulle unità di trasporto e sui contenitori non è obbligatoria se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto 3.4.13: La marcatura conforme al Capitolo 3.4 del Codice IMDG è accettabile anche per le spedizioni in una catena di trasporto comprendente un percorso marittimo Marcatura “Quantità Limitate” Codice IMDG (3.4) Marcatura ed etichettatura colli – No etichetta/e di pericolo; No marcatura “inquinante marino” – No nome appropriato di spedizione; numero ONU preceduto dalle lettere UN all’interno di un diamante, che può comprendere anche più numeri ONU Marcatura ed etichettatura unità di trasporto del carico – No placca (etichetta/e di pericolo 250 mm x 250 mm; No numero UN; No nome appropriato di spedizione) – Iscrizione “QUANTITA’ LIMITATE” o “LTD QTY” (altezza caratteri > 65 mm) sui quattro lati Quantità Limitate: Disposizione transitoria (1.6.1.18) L’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione al trasportatore e alla marcatura “LTD QTY” sulle unità di trasporto e sui contenitori sarà obbligatoria solo dal 1º Gennaio 2011 Quantità Esenti (3.5) Sono piccole quantità di merci pericolose da 1 a 30 g o ml per imballaggio interno e da 300 a 1000 g o ml per imballaggio esterno): le quantità sono definite in relazione alla classe e al gruppo di imballaggio Codice Quantità netta massima per imballaggio interno (g Quantità netta massima per imballaggio esterno per solidi e ml per liquidi e gas) (g per solidi e ml per liquidi e gas o somma di g e ml per imballaggio in comune) E0 Trasporto vietato come “Quantità Esente” E1 30 1000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300 Quantità Esenti: Esclusioni Il regime delle “Quantità Esenti” non si applica (E0 Tabella A) a: - Classi 1; 5.2; 6.2; 7 - Classe 2: etichetta di pericolo 2.1; 2.3; 2.2 + 5.1 - Classe 3: Gruppo di Imballaggio I e pericolo addizionale 6.1 o 8 - Classi 4.1; 4.2; 5.1; 8: Gruppo di Imballaggio I Quantità Esenti: Esenzioni (3.5.1.1) Il trasporto delle merci pericolose in “Quantità Esenti” non è soggetto alle disposizione ADR/RID ad eccezione di: a) Obblighi di formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose (v. Capitolo1.3) b) Procedure di classificazione e criteri di applicazione del gruppo di imballaggio (v. Parte 2) c) Specifiche degli imballaggi: 4.1.1.1 (buona qualità); 4.1.1.2 (nessuna alterazione con altre merci contenute); 4.1.1.4 (livello di riempimento atto ad escludere perdite del contenuto e deformazione dell’imballaggio); 4.1.1.6 (divieto di imballare nello stesso imballaggio esterno o in grande imballaggio materie diverse che combinandosi possono generare reazioni pericolose) Quantità Esenti: Imballaggi (3.5.2) Le merci pericolose in “Quantità Esenti” devono essere contenute in un triplo imballaggio: a) Imballaggi interni (plastica, vetro, porcellana, terracotta, grés, metallo) b) Imballaggio intermedio (imbottito e capace di contenere la totalità del contenuto in caso di rottura o perdita) c) Imballaggio esterno, rigido e robusto (legno, cartone o altro materiale di resistenza equivalente) N.B. Possono essere utilizzati sovraimballaggi che possono anche contenere colli di merci pericolose o merci non soggette all’ADR Quantità Esenti: Prove (3.5.3) Il collo completo predisposto per il trasporto di merci pericolose in quantità esenti, vale a dire con gli imballaggi interni riempiti al meno al 95% della loro capacità (materie solide) o al meno al 98% della loro capacità (materie liquide) deve essere capace di sopportare, come dimostrato da prove documentate, senza rottura o perforazione di imballaggio interno e senza perdita significativa di efficacia: cadute libere da un’altezza di almeno 1,8 m su una superficie orizzontale, piana, rigida e solida N.B. Per l’esecuzione delle prove, le materie da trasportare nell’imballaggio possono essere sostituite da altre aventi le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc. nel caso di solidi; densità relativa/peso specifico e viscosità nel caso di liquidi) Quantità Esenti: Numero colli per veicolo o conteniore (3.5.5) Il numero massimo di colli per ogni veicolo o contenitore non deve superare 1000 Documentazione (3.5.6) Se un documento o documenti (per esempio bolla di carico, lettera di vettura aerea o lettera di spedizione CMR/CIM) accompagnano merci pericolose in quantità esenti almeno uno di questi documenti deve recare la dicitura merci pericolose in “Quantità Esenti” e l’indicazione del numero dei colli Quantità Esenti: Marchio (3.5.4) I colli devono riportare il seguente marchio: * Numero della prima o sola etichetta indicata nella colonna (5) della Tabella A del Capitolo 3.2 ** Nome dello speditore o destinatario se non compaiono altrove sul collo Lo stesso marchio deve essere apposto anche sul “sovraimballaggio” ove non visibile quello presente sui colli contenuti all’interno dello stesso sovraimballaggio PARTE 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE Utilizzazione di imballaggi, GIR, grandi imballaggi (4.1) Istruzioni di imballaggio aggiunte • P004: si applica alle cartucce per pile a combustibile (UN 3473, UN 3476, UN 3477, UN 3478, UN 3479) • P010: si applica ad alcuni clorosilani delle Classi 3, 6.1, 8 del Gruppo di Imballaggio II • P804: si applica al bromo (UN 1744) Istruzioni di imballaggio modificate • P001: estensione della disposizione speciale di imballaggio “PP1” agli adesivi, inchiostri da stampa e affini, pitture e affini e resine in soluzione identificati con il numero UN 3082 (Continua…) Disposizioni speciali di imballaggio “PP1” (4.1.4.1) Relativamente ai numeri UN 1133 (adesivi infiammabili), 1210 (inchiostri da stampa e affini, infiammabili), 1263 (pitture e affini, infiammabili) e 1866 (resine in soluzione infiammabili) ed agli adesivi, inchiostri da stampa e affini, pitture e affini e resine in soluzione identificati con il numero UN 3082, per le materie dei gruppi di imballaggio II e III, in quantità non superiore a 5 litri per imballaggio, possono essere utilizzati imballaggi metallici o di plastica che non soddisfano le prove di omologazione del capitolo 6.1 se trasportate: a) in carichi palettizzati, in palette box o in altri dispositivi di carico unitari, p.es. imballaggi individuali sistemati o impilati su una paletta e assemblati mediante cinghie, coperture termoretraibili o estensibili o mediante altro metodo appropriato; b) Come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa netta massima è di 40 kg. Nota: l’estensione della Disposizione speciale PP1, originariamente limitata agli adesivi, inchiostri da stampa, pitture e resine in soluzione della Classe 3, alle stesse materie pericolose per l’ambiente della Classe 9, era già stata anticipata con l’Accordo multilaterale di deroga M 186 attivato dal Belgio in data 19 aprile 2007 e sottoscritto dall’Italia il 12 febbraio 2008 • P200: modificati, per diversi gas (p.es. ammoniaca), le pressioni di prova, i gradi di riempimento e le disposizioni speciali di imballaggio UN 1005 Ammoniaca ADR 2007 ADR 2009 Pressione di prova (bar) 33 29 Grado di riempimento (kg/l) 0,53 0,54 Disposizioni speciali di imballaggio Ammesso il trasporto in capsule • P620: per il trasporto di materie infettanti refrigerate o congelate, sistemazione di ghiaccio o ghiaccio secco o altra materia refrigerante attorno agli imballaggi secondari o nel sovrimballaggio • P903: si applica alle pile e batterie usate (UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481) Grado di riempimento cisterne con sezioni di capacità superiore a 7500 litri (4.3.2.2.4) I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide allo stato liquido o di gas liquefatti o di gas liquefatti refrigerati, che non sono divisi in sezioni di capacità massima di 7500 litri per mezzo di setti o frangiflutti, devono essere riempiti almeno all’80% o al massimo al 20% della loro capacità. Questa disposizione non si applica a: - liquidi con viscosità cinematica a 20 ºC di almeno 2680 mm2/s; - materie fuse con viscosità cinematica alla temperatura di riempimento di almeno 2680 mm2/s; - UN 1963 “ELIO LIQUIDO REFRIGERATO” e UN 1966 “IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO”. N.B. Le cisterne per gas liquefatti e gas liquefatti refrigerati che prima del 1º Gennaio 2009 (cisterne fisse o cisterne smontabili) e prima del 1º Luglio 2009 (contenitori-cisterna) rispondono ai requisiti ADR, ma non rispettano la sezione 4.3.2.2.4 sulla divisione mediante setti o frangiflutti in sezioni di capacità superiore a 7500 litri, possono ancora essere riempite oltre il 20% o meno dell’80% della loro capacità (v. 1.6.3.34 e 1.6.4.33). Uso delle Unità Mobili di Fabbricazione di Esplosivi (MEMU) (4.7) Il capitolo fornisce disposizioni, per il trasporto sulle MEMU, relative all’utilizzazione (sostanze delle Classi 3, 5.1, 6.1 e sostanze o articoli esplosivi della Classe 1) e alle operazioni sulle cisterne PARTE 5 PROCEDURE DI SPEDIZIONE Etichette (5.2.2.2.1) Le etichette devono soddisfare le disposizioni ed essere conformi, per colore, simboli e forma generale, ai modelli di etichette mostrati al 5.2.2.2.2 Possono ugualmente essere accettati i modelli corrispondenti ad altri modi di trasporto, presentanti variazioni minori che non ne alterano il significato ETICHETTE DI PERICOLO MOD. N. 1 MOD. N. 1 MOD. N. 1MOD. N. 1 MOD. N. 1 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 N. 2.2 MOD. MOD. N. 1.4 MOD. N. 1.4 MOD. N. MOD. 1.4 N. 1.4 MOD. N. N. 1 1.4 MOD. MOD. N. 2.3 MOD. N. 2.3 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.3 MOD. N. 2.3 MOD. N. 2.3 MOD. N. 1.6 MOD. N. 1.6 MOD. N. 1.6 MOD. N. 1.6 MOD. N. 1.5 N. 1.6 MOD. N. 1.6 MOD. MOD. N. 2.1 MOD. N. 1.5 MOD. N. 1.5 MOD. N.MOD. 1.5 N. 1.5 MOD. N. 1.4 MOD. N. 1.5 MOD. N. 3 MOD. N. 3 MOD. N. 2.3 N. 3 MOD. N. 3 MOD. N.MOD. 3 MOD. N. 3 MOD. N. 3 MOD. N. 3 MOD. N. 3 MOD. MOD. N. 3 N. 3 MOD. N.N. 3 4.1 MOD. MOD. N. 2.1 MOD. N. 2.1 MOD. MOD. N. 2.1N. 2.1 MOD. N. 2.1 MOD. N. 2.1 MOD. N. 2.1 MOD.MOD. N. 2.1N. 2.1MOD. N. 2.1 MOD. N. 4.1 MOD. N. 4.1 MOD. N. N. 4.2 4.1 MOD. N. 4.1 MOD. MOD. N. 4.1 MOD. N. 4.2 MOD. N. 4.2 N.N. 4.24.3 MOD. N. 4.2MOD. MOD. MOD. N. 4.2 MOD. N. 4.3 MOD. N. 4.3 MOD. N. 4 MOD. N. 4.3 MOD. N. 4.3 MOD. N. 7A MOD. N. 7A MOD. N. 7A MOD. N. 7AMOD. N. 7B MOD. N. 7A MOD. N. 7B MOD. N. 7 MOD. N. 7B MOD. N. 7B MOD. N. 7B MOD. N. 2.1 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 MOD. N. 2.2 MOD. N 5.2 MOD. N. 4.3 MOD. N. MOD. 4.3 N. MOD. 4.3 N. 4.3 MOD. N. 4.3 MOD. N. 7C MOD. N. 7C MOD. N. MOD. 7C N. 7C MOD. N. 7C MOD. N. 5.1 MOD. N. N. 4.35.1 MOD. MOD. N.MOD. 5.1 N. 5.1 MOD. N. 5.1 MOD. N. N. 7C7E MOD. N. 7E MOD. MOD. N.MOD. 7E N. 7E MOD. N. 7E MOD. N. 5.2 MOD. N. 5.1 MOD. N. 5.2 MOD. N. 5.2 N. 5.2 MOD. MOD. N. 5.2 MOD. N. 7E MOD. N. 8 MOD. N. 8 MOD. MOD. N. 8 N. 8 MOD. N. 8 MOD. MOD. N. 5.2 N. 6.1 MOD. MOD. N. 8 N. 9 MOD. N. 6.1 N.N. 6.16.2 MOD. MOD. MOD. N. 6.1N. 6.1 MOD. MOD. N. 6.1 MOD. N. 9 MOD. MOD. N. 9 N. 9 MOD. N. 9 MOD. N. 9 MOD. N. 6.2 N.N. 6.27A MOD. MOD.MOD. N. 6.2N. 6.2 MOD. MOD. N. 6.2 Pannelli ribaltabili 5.3.1.1.6 Quando le placche (grandi etichette) sono apposte su dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati ed assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco, a seguito in particolare di urti o atti non intenzionali, dal loro supporto durante il trasporto 5.3.2.2.5 Quando i pannelli arancio sono apposti su dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco, a seguito in particolare di urti o atti non intenzionali, dal loro supporto durante il trasporto Pannelli arancio su contenitori, contenitori cisterna, CGEM e cisterne portatili (5.3.2.1.5) L’obbligo, anche sui lati del veicolo dei pannelli arancio figuranti su contenitori, contenitori cisterna, CGEM e cisterne portatili quando non sono visibili all’esterno del veicolo, non si applica nel caso di veicoli coperti o tendonati, trasportanti cisterne di capacità massima di 3000 litri Nota: Questa esenzione era già stata anticipata con l’Accordo multilaterale di deroga M 189 attivato dalla Germania in data dicembre 2007 e sottoscritto dall’Italia il 12 febbraio 2008 33 1266 (etichetta 25x25 cm) (pannello 40x30 cm) TRASPORTO DI UNA SOLA MATERIA PERICOLOSA (LIQUIDO O GAS O POLVERE/GRANULI) IN CONTENITORE-CISTERNA, CONTENITORE PER LA RINFUSA, CGEM, CISTERNA-MOBILE, CISTERNE PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA Sui quattro lati del contenitore-cisterna, contenitore per la rinfusa, CGEM, cisterna mobile o cisterna per il trasporto alla rinfusa (se non sono visibili, analoghe etichette vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo). Davanti e dietro sul veicolo TRASPORTO DI MATERIE PERICOLOSE DIVERSE IN CONTENITORE-CISTERNA, CISTERNA PORTATILE A COMPARTI MULTIPLI Sui due lati in corrispondenza di ciascun comparto e, una di ogni tipo, su entrambe le estremità (se non sono visibili, analoghe etichette vanno apposte anche sui lati e sulla parte posteriore del veicolo) Davanti e dietro sul veicolo (pannello numerato 40x30 cm) Sui due lati del contenitore-cisterna, contenitore per la rinfusa, CGEM, cisterna mobile o cisterna per il trasporto alla rinfusa (se non sono visibili all’esterno del veicolo, analoghi pannelli vanno apposti anche sui lati del veicolo) Su due lati per ciascun compartimento del contenitore-cisterna (se non sono visibili all’esterno del veicolo, analoghi pannelli vanno apposti anche sui lati del veicolo) Pannelli arancio numerati per il trasporto di una sola materia pericolosa (5.3.2.1.6) Nel caso di contenitori, contenitori-cisterna, cisterne mobili, CGEM, veicoli-batteria, veicoli-cisterna trasportanti una sola materia pericolosa e nessuna materia non pericolosa, non sono richiesti i pannelli arancio numerati del veicolo quando essi sono apposti avanti e dietro l’unità di trasporto, su un piano verticale. N.B. per le MEMU i pannelli arancio numerati si applicano soltanto alle cisterne con capacità uguale o superiore a 1000 litri e ai contenitori per il trasporto alla rinfusa Numeri e lettere intercambiabili sui pannelli (5.3.2.2.2) Le cifre e le lettere intercambiabili sui pannelli, che identificano il numero del pericolo e il numero ONU, devono rimanere al loro posto, quale che sia l’orientazione del veicolo Numeri di identificazione del pericolo (5.3.2.3.2) Numero Pericolo ADR 2007 ADR 2009 423 materia solida che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili materia solida che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili X423 materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili materia solida che reagisce con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili X432 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) che reagisce pericolosamente con l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili INDICAZIONI DOCUMENTO DI TRASPORTO (5.4.1.1.1) (a) Numero di identificazione UN, preceduto dalle lettere UN; (b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi, ove richiesto, con il nome tecnico); (c) - Codice di classificazione (v. colonna “3b” della Tabella A del capitolo 3.2) per le sostanze e articoli esplosivi di Classe 1; - Se nella colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 figurano numeri dei modelli di etichette diversi da 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri devono seguire tra parentesi il codice di classificazione; Nota: per i materiali radioattivi v. 5.4.1.2.5 e per quelli presentanti un rischio secondario, v. ugualmente la disposizione speciale 172; - Numero/i identificativo/i del modello/i di etichetta/e di pericolo, indicando entro parentesi quello/i relativo/i alle etichette di pericolo secondario (v. colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 o come da disposizione speciale in colonna “6”), per le materie e oggetti delle altre classi; (d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato), eventualmente preceduto dalle lettere “G.I.” e, in regime internazionale, “P.G” ; (e) Numero e descrizione dei colli. I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo: p.es. una cassa (4G) (*); * Contrariamente a quanto riportato nella circolare D.G. n. 160 del 12.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, già con l’ADR 2007 non era più ammesso procedere alla descrizione dei colli (imballaggi, grandi recipienti per la rinfusa e grandi imballaggi) facendo semplice riferimento al loro codice di marcatura identificativa. (Continua…) (f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con riferimento a 1.1.3.6; Nota 1: nel caso in cui si applichi 1.1.3.6, la quantità totale deve essere indicata conformemente a 1.1.3.6.3 Nota 2: per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nell’ADR, la quantità indicata deve essere la quantità totale delle merci pericolose contenute all’interno, espressa in kg o litri come appropriato (g) Nome e indirizzo dello speditore; (h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i; (i ) Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali; (j) (riservato); (k) Codice di restrizione in galleria, se del caso, come da colonna (15) della Tabella A del Capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi. Non è necessario indicare il codice di restrizione in galleria nel documento di trasporto quando si sappia da prima che il trasporto non passerà in una galleria soggetta a restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose. Locazione e sequenza relative agli elementi di informazione richiesti nel documento di trasporto sono opzionali ad esclusione di (a), (b), (c), (d) e (k) che devono rispettare l’ordine di cui sopra ((a), (b), (c), (d), (k)) senza interposizione di altra informazione, salvo quanto previsto dall’ADR. Esempi di descrizione delle merci pericolose: “UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I, (C/D)” o “UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I, (C/D)”. Le informazioni richieste sul documento di trasporto devono essere leggibili. L’uso di lettere maiuscole o minuscole, ad eccezione di quanto prescritto al 5.4.1.1.1 (k) per indicare le informazioni richieste nel documento di trasporto, può essere liberamente scelto. N.B.: nei trasporti intermodali comportanti un trasporto marittimo o aereo, ai fini del trasporto stradale ove si utilizzi un unico documento di trasporto conforme al Codice IMDG (mare) o alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo) esso deve comunque riportare il “codice di restrizione in galleria”. Rifiuti (5.4.1.1.3) Il riferimento al Codice di restrizione in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto anche nel caso dei rifiuti: “RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II, (C/D)” “RIFIUTO, UN 1993, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE E ALCOL ETILICO), 3, II, (C/D)” Se è applicata la disposizione enunciata in 2.1.3.5.5 relativa ai rifiuti la seguente indicazione deve essere aggiunta alla designazione ufficiale: “RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5” Per esempio: “UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S. 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5” N.B. Non è necessario aggiungere il nome tecnico di cui alla disposizione speciale 274 del Capitolo 3.3 2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all’ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di pericolo più elevato. Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II. Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per “default” secondo l’ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3, sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3 menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietà esplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2. (*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva 91/689/CEE Quantità limitate per unità di trasporto Soppressa la sottosezione 5.4.1.1.10 che richiedeva l’integrazione del documento di trasporto con la dicitura: “Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6” Soppresse anche le sottosezioni 5.4.1.10.1.e 5.4.1.10.2 Cisterne vuote, non bonificate (5.4.1.1.6.4) Per il trasporto di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, veicolibatteria, contenitori-cisterna, cassemobili-cisterna e CGEM nelle condizioni di 4.3.2.4.4, integrare il documento di trasporto con la dicitura: “TRASPORTO SECONDO 4.3.2.4.4” 4.3.2.4.4 Le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili, i veicoli-batteria, le cassemobili-cisterna, i contenitori cisterna e i CGEM, vuoti, non bonificati, possono ugualmente circolare dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 per le prove periodiche (6 anni per cisterne fisse, cisterne smontabili e veicoli-batteria; 5 anni per contenitori-cisterna, cassemobilicisterna e CGEM relativamente alle ispezioni periodiche) e al 6.8.2.4.3 per le ispezioni intermedie (3 anni per cisterne fisse, cisterne smontabili e veicoli batteria; 2,5 anni per contenitori-cisterna, cassemobili e GGEM) per essere sottoposti ai suddetti controlli. Trasporto di IBC o cisterne portatili dopo la data di scadenza (5.4.1.1.11) Per i trasporti secondo 4.1.2.2 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) o 6.7.4.14.6 (b), integrare il documento di trasporto con la dicitura: • “TRASPORTO SECONDO 4.1.2.2 (b)” • “TRASPORTO SECONDO 6.7.2.19.6 (b)” • “TRASPORTO SECONDO 6.7.3.15.6 (b)” • “TRASPORTO SECONDO 6.7.4.14.6 (b)” 4.1.2.2 (b): trasporto di GIR consentito fino a sei mesi dopo la data di scadenza dell’ultima prova periodica o ispezione periodica per consentire il ritorno delle materie materiee eresidui residuipericolosi pericolosi destinati a eliminazione o riciclaggio. 6.7.2.19.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica per materie materiepericolose pericolose(Classe (Classe1 1e eClassi Classida da33a a9)9) destinate a eliminazione o riciclaggio. 6.7.3.15.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica per gas gasliquefatti liquefattinon nonrefrigerati refrigerati destinati a eliminazione o riciclaggio. 6.7.4.14.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica per gas gasliquefatti liquefattirefrigerati refrigerati destinati a eliminazione o riciclaggio. Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3) ADR 2007 ADR 2009 5.4.3.1 5.4.3.1 In previsione di ogni incidente o emergenza durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente Istruzioni scritte precisanti in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato, o per ogni gruppo di merci presentanti gli stessi pericoli: a) – denominazione della materia o dell’oggetto o del gruppo di merci; -classe; e - numero ONU o, per gruppo di merci, i numeri ONU b) natura del pericolo delle merci, misure di intervento per il conducente e mezzi di protezione individuale; c) misure d’ordine generale: p.es. avvertire gli altri utenti della strada e i passanti e chiamare la Polizia e i Vigili del Fuoco d) misure supplementari di intervento su piccole perdite o spanti per prevenire situazioni più gravi, se ciò non comporta rischi per la persona In presenza di ogni incidente o emergenza durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente Istruzioni scritte nel modello specificato in 5.4.3.4 da tenere nella cabina di guida del veicolo e prontamente disponibile. a) cancellato b) cancellato c) cancellato d) cancellato Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3) ADR 2007 e) misure speciali da adottare per certe merci, se applicabile f) equipaggiamento necessario per l’attuazione delle misure supplementari e/o specifiche, se applicabile ADR 2009 e) cancellato f) cancellato 5.4.3.2 5.4.3.2 Queste Istruzioni devono essere fornite dallo speditore al conducente al più tardi quando le merci pericolose sono caricate sul veicolo. Informazioni sul contenuto di queste Istruzioni devono essere comunicate al trasportatore al più tardi quando sia stato dato l’ordine di trasporto al fine di permettergli di prendere le misure necessarie per assicurarsi che i dipendenti interessati (conducenti) siano a conoscenza di queste Istruzioni e siano in grado di eseguirle appropriatamente e per assicurare che l’equipaggiamento necessario si trovi a bordo del veicolo. Queste Istruzioni devono essere fornite dal trasportatore all’equipaggio del veicolo nella lingua(e) che ciascun membro possa leggere e capire prima dell’inizio del viaggio. Il trasportatore deve assicurare che ciascun membro dell’equipaggio del veicolo comprenda e sia in grado di eseguire le Istruzioni appropriatamente. Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3) ADR 2007 ADR 2009 5.4.3.3 5.4.3.3 Lo speditore è responsabile del contenuto di queste Istruzioni. Esse devono essere fornite in una lingua che il conducente (i) che prenda (prendano) in carico le merci pericolose sia (siano) in grado di leggerle e comprenderle e in tutte le lingue dei paesi di origine, transito e destino. Nel caso di Paesi con più di una lingua ufficiale, l’Autorità Competente deve specificare la lingua ufficiale o le lingue applicabili sull’intero territorio o in ogni regione o parte del territorio. Prima dell’inizio del viaggio, i membri dell’equipaggio del veicolo devono informarsi sul carico delle merci pericolose e consultare le Istruzioni scritte per dettagli sugli interventi da effettuare nel caso di incidente o emergenza. 5.4.3.4 5.4.3.4 Queste Istruzioni devono essere tenute, in posizione prontamente individuabile, nella cabina del conducente. Le Istruzioni scritte devono corrispondere al modello in quattro pagine, relativamente a forma e contenuti. 5.4.3.5 5.4.3.5 Le Istruzioni scritte conformi a questa sezione che non sono applicabili alle merci che sono a bordo del veicolo devono essere tenute separate dai documenti pertinenti in modo da prevenire confusioni. cancellato Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3) ADR 2007 ADR 2009 5.4.3.6 5.4.3.6 Il trasportatore deve assicurare che i conducenti interessati al trasporto del carico siano in grado di comprendere ed eseguire le Istruzioni appropriatamente. cancellato (v. 5.4.3.2) 5.4.3.7 Nel caso di carichi misti di merci imballate, comprese le merci pericolose che appartengono a differenti gruppi di merci presentanti gli stessi pericoli, le Istruzioni scritte possono limitarsi ad una sola per classe di merci pericolose trasportate a bordo del veicolo. In questo caso nessun nome delle merci o numero ONU deve essere menzionato nelle Istruzioni (*). 5.4.3.7 cancellato 5.4.3.8 Queste Istruzioni devono essere redatte secondo il seguente modello: Carico; Natura del pericolo; Protezione Individuale; Misure d’ordine generale che deve prendere il conducente; Misure addizionali e/o speciali che deve prendere il conducente; Incendio; Primo Soccorso; Ulteriori informazioni. (*)L’evidente contraddizione tra 5.4.3.7 e 5.4.3.1, relativamente a nome delle merci e numero ONU, è stata corretta con una nota verbale del WP15 ECE/ONU in occasione della 86° sessione del 8-12 maggio 2006 a Ginevra 5.4.3.8 cancellato (v. 5.4.3.4) Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1 Provvedimenti da adottare in situazioni di incidente o di emergenza In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i membri dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo: -attivare il sistema di frenatura, spegnere il motore e sconnettere la batteria attivando lo stacca batteria, ove presente; -evitare ogni sorgente di accensione; in particolare non fumare e non attivare alcuna apparecchiatura elettrica; -informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni possibile sull’incidente e sulle materie coinvolte; Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1 - indossare l’indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i segnali di avvertimento autoportanti; - tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione delle squadre di emergenza; - non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare fumi, polveri e vapori; - quando sia appropriato e senza pericolo, usare gli estintori per spegnere principi di incendio dei pneumatici, dei freni e del vano motore; - non affrontare gli incendi della zona carico; Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1 - quando sia appropriato e sicuro, utilizzare l’equipaggiamento di bordo per prevenire dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per contenere le perdite; - allontanarsi dal luogo dell’incidente, chiedere alle persone di allontanarsi e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza; - dopo l’uso, rimuovere gli indumenti e i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza. Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti Etichette e targhe di pericolo Caratteristiche di pericolosità Ulteriori istruzioni (1) (2) (3) Materie e oggetti esplosivi 1 1.5 Sostanze e articoli esplosivi Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione di massa; proiezione di frammenti; fuoco o flusso di calore intensi; produzione di luce intensa; rumori o fumi intensi. 1.6 Mettersi al riparo ma stare lontano dalle finestre. Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore. Basso rischio di esplosione e di incendio. Mettersi al riparo. Rischio di incendio. Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse. 1.4 Gas infiammabili Rischio di esplosione. Possono essere sotto pressione. Rischio di asfissia. 2.1 Possono causare ustioni e/o congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 Gas non infiammabili e non tossici Rischio di asfissia. Mettersi al riparo. Possono essere sotto pressione. Tenersi fuori da zone basse. Possono causare congelamento. 2.2 Gas tossici I contenitori possono esplodere se riscaldati. Rischio di intossicazione. Usare la maschera di evacuazione di emergenza. Possono essere sotto pressione. Mettersi al riparo. Possono causare ustioni e/o congelamento. Tenersi fuori da zone basse. 2.3 I contenitori possono esplodere se riscaldati. Liquidi infiammabili Rischio di incendio. Mettersi al riparo. Rischio di esplosione. Tenersi fuori da zone basse. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Evitare che sostanze fuoriuscite possano raggiungere ambienti acquatici o sistemi fognari. Rischio di incendio. Infiammabili o combustibili possono incendiarsi per calore, scintille o fiamme. Prevenire la dispersione delle sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari. 3 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati 4.1 Possono contenere materie autoreattive che possono subire una decomposizione esotermica se viene fornito calore, se in contatto con altre sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 e 3 Materie soggette a combustione spontanea 4.2 Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili Rischio di accensione spontanea se gli imballaggi vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto. Possono reagire vigorosamente con l’acqua. Rischio di incendio ed esplosione a contatto con l’acqua. 4.3 Materie comburenti Le materie fuoriuscite dovrebbero essere mantenute asciutte coprendo le perdite. FINE PAGINA 2 Rischio di incendio ed esplosione. Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura). Rischio di reazione vigorosa in contatto con materie infiammabili. 5.1 Perossidi organici Rischio di decomposizione esotermica ad alte temperature, a contatto con altre sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili. Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura). Rischio di intossicazione. Usare la maschera di evacuazione di emergenza. 5.2 Materie tossiche Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari. 6.1 Materie infettanti Rischio di infezione. Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari. 6.2 Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 e 3 Materiali radioattivi Rischio di irraggiamento esterno ed interno. 7A 7B 7C 7D Materiali fissili Limitare il tempo di esposizione. Rischio di reazione nucleare a catena. 7E Materie corrosive Rischio di ustioni. Possono reagire vigorosamente tra loro, con l’acqua e con altre sostanze. Prevenire la dispersione delle perdite di sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari. 8 Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari. Materie e articoli pericolosi diversi Rischio di ustioni. Rischio di incendio. Prevenire la dispersione delle perdite di sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi fognari. Rischio di esplosione. 9 Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari. NOTA 1: Per le merci pericolose con rischi multipli e per i carichi misti devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rubrica. NOTA 2: Le istruzioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto. Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 4 Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici per i diversi pericoli, che devono essere a bordo del veicolo conformemente alla Sezione 8.1.5 dell’ADR Ogni unità di trasporto, quale che sia il numero della etichetta di pericolo,deve avere a bordo il seguente equipaggiamento: -per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote; -due segnali di avvertimento autoportanti; -liquido lavaocchi(a) ; e per ogni membro dell’equipaggio del veicolo - un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN 471); - una lampada portatile; - un paio di guanti di protezione; e - un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi). a) Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3. Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 4 Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi: - una maschera di evacuazione di emergenza(b), per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per carichi con etichette di pericolo n. 2.3 o 6.1; - un badile(c); - un copritombino(c); - un contenitore di plastica per la raccolta(c). ________________________________ b) Per esempio una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, simile a quella descritta nella norma EN 141. c) Richiesto solo per etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9. Istruzioni scritte nelle varie lingue Raccogliendo una proposta del Regno Unito presentata in occasiona dell’85º Sessione del WP15 a Ginevra, nei giorni 28-30 ottobre 2008, le Parti Contraenti dell’ADR si sono impegnate a fornire la traduzione ufficiale dell’istruzioni scritte al Segretariato UNECE per averne la disponibilità sul sito web della Commissione Economica per l’Europa. Attualmente hanno provveduto a mettere a disposizione la scheda di istruzioni scritte nella propria lingua nazionale i Governi di 19 Parti Contraenti. Nuove Istruzioni scritte applicabili dal 1º gennaio 2009 SCHEDE ERIC Diversamente dalle Istruzioni Scritte per il Conducente (TremCard), di cui alla Sezione 5.4.3 dell’ADR, le Schede ERIC, che sono finalizzate alle Squadre di Intervento, non hanno carattere obbligatorio, ma nascono da una iniziativa volontaria supportata dal Gruppo di Esperti WP15 della Commissione Economica per l’Europa/ONU, in occasione della 48a Sessione di Ginevra del 13-17 maggio 1991, il quale ha dato mandato al CEFIC di promuoverne lo sviluppo. I contenuti informativi delle Schede ERIC sono ricavati combinando il linguaggio del Codice Kemler (identificazione del pericolo) in ADR/RID con il Codice EAC (identificazione delle misure di emergenza) mutuato dal sistema inglese Hazchem. Attualmente le Schede ERIC sono disponibili in: - 11 lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, italiano, turco, ungherese, slovacco, greco, rumeno) -5 lingue asiatiche (tailandese, malesiano, coreano, cinese, giapponese) Le Schede ERIC possono essere scaricate dal sito www.ericards.net. 9 Gennaio 1998 - Federchimica Firma Protocollo di Intesa S.E.T. - Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno - Dipartimento Protezione Civile della Presidenza Consiglio dei Ministri 1 Febbraio 1998 Attivazione del S.E.T. ACCORDI CON ALTRI ENTI 20 ottobre 2000: Federchimica e AssICC (Associazione Italiana Commercio Chimico) firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T. 2 marzo 2001: Federchimica e TRENITALIA-Divisione Cargo firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T. 15 giugno 2004: Federchimica e REMPEC di Malta firmano il Protocollo di intesa per il supporto, attraverso il S.E.T., in caso di incidenti nel Mare Mediterraneo, coinvolgenti prodotti chimici. INTERVENTI S.E.T. Livello 1: informazione sui prodotti Livello 2: esperti di prodotto sul luogo dell’incidente Livello3: squadra mobile aziendale (generalmente 3 persone) sul luogo dell’incidente con equipaggiamento per emergenze chimiche a bordo di veicolo specificatamente attrezzato CENTRO DI RISPOSTA NAZIONALE S.E.T. Il Centro di Risposta Nazionale S.E.T., situato a Porto Marghera, si interfaccia con i Punti di Contatto delle Imprese Aderenti all’iniziativa, con i Centri di Risposta europei ICE e con le Pubbliche Autorità (Comandi Regionali e Provinciali dei Vigili del Fuoco) mediante linea telefonica dedicata. SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI I TRE STRUMENTI OPERATIVI SITO INTERNET BANCA DATI INCIDENTI www.set-emergenze.it E’ collegato sia alla Banca Dati Incidenti che al Cruscotto Trasferimento in automatico dal Cruscotto alla Banca Dati Incidenti delle informazioni raccolte durante la gestione CRUSCOTTO Sistema informatico di gestione dell’emergenze da parte degli operatori del CRN S.E.T. dell’emergenza dal CRN S.E.T. Centri di Risposta Nazionali per le emergenze nei trasporti (e rispettive sedi) dei Paesi aderenti all’ICE, nel 2006. FDKI/RVK (Copenaghen) TRC (Schiedam) BELINTRA (Antwerpen) RVK (Oslo) KEMIAKUTEN (Stoccolma) FINTERC (Helsinki) SPOT (Plock) CHEMSAFE (Harwell) TUIS (Ludwigshafen) TRANSAID (Brest) CHEMIEFACHBERATUN G (Basilea) CERET (Madrid) REMPEC (Malta) TRINS (Litvinov) DINS (Sal’a) TUIS/ERS (Ludwigshafen) VERIK (Szazhalombatta) S.E.T. (Porto Marghera) Disposizioni speciali per veicoli, contenitori e cisterne fumigati (5.5.2) Un segnale di attenzione deve essere messo su ogni veicolo o contenitore che ha subito un trattamento di fumigazione in posizione tale da risultare facilmente visibile alle persone che si apprestano ad accedere all’interno del veicolo, contenitore o cisterna. Il segnale di attenzione deve rimanere sul veicolo, contenitore o cisterna fino a quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) Il veicolo, contenitore o cisterna, che ha subito un trattamento di fumigazione, è stato ventilato per eliminare concentrazioni nocive del gas fumigante; b) Le merci o materiali, che sono stati sottoposti a fumigazione, sono stati scaricati Segnale di avvertenza “Fumigazione” QUESTA UNITA’ E’ SOTTO FUMIGAZIONE CON (nome del fumigante*) APPLICATO IL (data*) (ora*) VENTILATA IL (data*) NON ENTRARE Non meno di 300 mm Non meno di 250 mm PERICOLO PARTE 6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI IMBALLAGGI, GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFURA (GIR), GRANDI IMBALLAGGI E CISTERNE E ALLE PROVE A CUI SONO SOGGETTI Disposizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a pressione, aerosol, recipienti di piccole capacità contenenti gas (cartucce di gas), e cartucce per pile a combustibile contenenti un gas infiammabile (6.2) Il capitolo 6.2 relativo alla costruzione dei recipienti a pressione (p.es. bombole) è stato completamente rieditato. In particolare la nuova stesura della sezione 6.2.4 riporta le norme EN applicabili a tutte le procedure relative ai recipienti a pressione “non UN” progettati, costruiti, approvati secondo altre norme. Una tabella indica nuovi obblighi e scadenze per l’applicazione delle pertinenti norme EN. RECIPIENTI A PRESSIONE NON CONFORMI AGLI STANDARD TECNICI PREVISTI ADR 2007 (6.2.3) ADR 2009 (6.2.5) Recipienti a pressione che non sono progettati, costruiti e testati conformemente alle norme tecniche riportate nelle tabelle di 6.2.2 o 6.2.5 devono essere progettati, costruiti e testati in accordo a codici tecnici atti ad assicurare un livello di sicurezza equivalente e riconosciuti dall’Autorità competente. Quando un appropriato standard è riferito nella Sezione 6.2.2 (Recipienti a pressione progettati, costruiti o provati conformemente alle norme) o 6.2.5 (Recipienti a pressione UN), l’Autorità Competente deve, entro 2 anni, ritirare il riconoscimento dell’utilizzazione di ogni codice tecnico per gli stessi scopi. Questo non rimuove il diritto dell’Autorità Competente di riconoscere codici tecnici per tener conto dei progressi scientifici e tecnici o quando non esiste nessuna norma o per trattare aspetti specifici non ripresi nelle norme. L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce. Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e data del codice, campo di applicazione del codice e informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato deve rendere accessibile queste informazioni sul sito internet. Per riflettere il progresso scientifico e tecnico o dove nessun standard è indicato in 6.2.2 o 6.2.4, o per trattare aspetti specifici non previsti tra gli standard enumerati al 6.2.2 o 6.2.4, l’Autorità competente può riconoscere l’utilizzo di un codice tecnico equivalente ai fini della sicurezza. L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce. Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e data del codice, campo di applicazione del codice e informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato deve rendere accessibile queste informazioni sul sito internet. Le disposizioni di 6.2.1, 6.2.3 e le disposizioni 6.2.5.1 (materiali), 6.2.5.2 (equipaggiamento di servizio), 6.2.5.3 (bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole metalliche), 6.2.5.4 (prescrizioni addizionali relative ai recipienti a pressione per gas compressi, liquefatti, disciolti e per gas non compressi soggetti a requisiti specifici: v. campioni di gas, come pure altri oggetti contenenti gas sottopressione ad esclusione dei generatori aerosol e delle cartucce di gas), 6.2.5.5 (recipienti a pressione di materiali compositi), 6.2.5.6 (recipienti criogenici chiusi) e 6.2.6 (prescrizioni applicabili agli aerosol, alle cartucce di gas e alle cartucce per pila a combustibile contenenti un gas infiammabile) devono comunque essere soddisfatte. N.B. Ai sensi della norma transitoria 1.6.2.4, “recipienti a pressione” progettati e costruiti in accordo coi codici tecnici non più riconosciuti con riferimento a 6.2.5 possono ancora essere utilizzati. Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballagi per materie infettanti (Categoria A) della Classe 6.2 (6.3) Il capitolo 6.3 è stato completamente rieditato e reso specifico per gli imballaggi delle materie infettanti di Categoria A della Classe 6.2 (cioè per le sole materie infettanti più pericolose, di cui ai numeri UN 2814 e UN 2900, e non più per tutte le materie infettanti di Classe 6.2). In particolare sono previste disposizioni più dettagliate sulla codifica, marcatura e soprattutto sulle prove a cui devono essere sottoposti gli imballaggi per la Categoria A. GIR: Massimo carico impilabile (6.5.2.2.2) Indicazione mediante pittogramma del massimo carico impilabile quando il GIR è in uso GIR che può essere impilato GIR che non può essere impilato Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100x100 mm; deve essere durevole e ben visibile. Lettere e cifre indicanti la massa devono avere altezza non inferiore a 12 mm. La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la prova del prototipo (v. 6.5.6.6.4) diviso per 1,8 N.B. Il pittogramma si applica a tutti i GIR fabbricati, riparati o ricostruiti a decorrere dal 1º Gennaio 2011 (v. 1.6.1.15) GIR: Prova di vibrazione (6.5.6.13) Effettuazione in sede di omologazione del GIR anche della prova di vibrazione che non deve produrre, perché la prova possa considerarsi superata, perdita o rottura. Inoltre non si deve constatare rottura o cedimento di componenti strutturali come rottura di saldature o cedimento di elementi di fissaggio. N.B. La prova si applica ai prototipi per il GIR costruiti dopo il 31 Dicembre 2010 (v. 1.6.1.14) Marcatura e controlli periodici delle cisterne e dei contenitori cisterna (6.8.2.5.1) La marcatura delle targa metallica della cisterna fissa smontabile o del contenitore-cisterna deve essere integrata con: - simbolo “S” apposto (punzonato sulla targa) dopo la capacità del serbatoio quando serbatoio o comparti sono suddivisi, mediante frangiflutti, in sezioni di capacità non superiore a 7500 litri; - simbolo “P” (prova di pressione idraulica) oppure “L” (prova di tenuta intermedia) apposto dopo la data (mese, anno) della prova iniziale o periodica (max 6 anni per le cisterne fisse o smontabili; max 5 anni per i contenitori-cisterna) o della prova di tenuta intermedia (max 3 anni per le cisterne fisse smontabili; max 2,5 anni per i contenitori-cisterna) N.B. - l’indicazione del simbolo “S” sulla targa delle cisterne fisse o smontabili, o del contenitore-cisterna, già suddivisi in sezioni di non più di 7500 litri di capacità prima del 1º Gennaio 2009, deve avvenire in occasione della prossima prova periodica in conformità a 6.8.2.4.2 (v. 1.6.3.33 per le cisterne fisse o smontabili e 1.6.4.32 per i contenitori-cisterna); - l’indicazione del tipo di prova (simbolo “P” o “L”) sulla targa della cisterna fissa o smontabile o del contenitore-cisterna è obbligatoria per la prima prova eseguita a decorrere dal 1º Gennaio 2007 (v. 1.6.3.25 per le cisterne fisse o smontabili e 1.6.4.15 per i contenitori-cisterna). Prescrizioni per la progettazione, costruzione e collaudo delle cisterne (6.8.2.6), dei veicoli-batteria e CGEM (6.8.3.6) L’ADR 2009 in 6.8.2.6 e in 6.8.3.6 sancisce il definitivo riferimento alle norme europee “EN” che introdotte nell’ADR 2005 e definito ulteriorment6e nell’ADR 2007 vengono ora richiamate in modo tale da costituire un Codice tecnico unificato per il calcolo, la costruzione, l’approvazione e il controllo periodico di: - Cisterne per le merci delle Classi da 3 a 9 (Non Gas); - Cisterne e recipienti a pressione per i gas della Classe 2 (v. Direttiva T-PED). Con un obbligo scaglionato essenzialmente tra il 1º Luglio 2009 e il 1º Gennaio 2011 (salvo eccezioni per altri Codici tecnici che le Autorità competenti devono notificare al Segretariato ONU) diventa praticamente obbligatorio riferirsi alle norme europee “EN” per tutte le procedure e io criteri di calcolo, costruzione e collaudo delle cisterne “Non Gas” utilizzate per il trasporto di merci pericolose per le Classi da 3 a 9. Con la definitiva introduzione delle norme europee “EN” come Codici tecnici di riferimento per le cisterne di tutte le Classi, diventa di fatto operativo il fascicolo cisterna introdotto nel 2007 come documento (o raccolta di documenti) contenente tutte le informazioni tecniche sulla cisterna. N.B. In applicazione della misura transitoria 1.6.3.16 (cisterne fisse, cisterne mobili e veicoli batteria) e della misura transitoria 1.6.4.18 (contenitori in cisterna e CGEM), per i suddetti contenitori costruiti prima del 1º Gennaio 2007 ma non conformi alle disposizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi alla prossima prova periodica. Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate in accordo agli standard (6.8.2.6) Sottosezioni e paragrafi applicabili Riferimento Titolo del documento 6.8.2.1 EN 14025:2003 + AC: 2005 Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche sotto pressione – Progettazione e costruzione 6.8.2.1 EN 14025:2008 Applicazione obbligatoria per le cisterne costruite Applicazione autorizzata per le cisterne costruite Per tutte le cisterne 6.8.2.2.1 EN 14432:2006 6.8.2.2.1 EN 14433:2006 tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2009 Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche sotto pressione – Progettazione e costruzione Cisterne per il trasporto di merci pericolose – equipaggiamenti per le cisterne destinate al trasporto di prodotti chimici liquidi – valvole di messa in pressione della cisterna e di scarico del prodotto Cisterne per il trasporto di merci pericolose – equipaggiamenti per le cisterne destinate al trasporto di prodotti chimici liquidi – valvole di fondo dal 1 luglio 2009 prima del 1 luglio 2009 dal 1 gennaio 2011 prima del 1 gennaio 2011 dal 1 gennaio 2011 prima del 1 gennaio 2011 Cisterne per il trasporto di merci pericolose. Prova, ispezione e marcatura delle cisterne metalliche Cisterne per il trasporto di merci pericolose. Prova, ispezione e marcatura delle cisterne metalliche tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010° tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2008 Per la prova e il controllo 6.8.2.4 6.8.3.4 6.8.2.4 e 6.8.3.4 EN 12972:2001 (salvo annessi D ed E) EN 12972:2007 dal 1 gennaio 2011 prima del 1 gennaio 2011 Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate in accordo agli standard (6.8.2.6) Sottosezioni e paragrafi applicabili Riferimento Titolo del documento Applicazione obbligatoria per le cisterne costruite Applicazione autorizzata per le cisterne costruite Per le cisterne con pressione di servizio massima non superiore a 50 kPa e destinate al trasporto di materie per le quali un codice cisterna comprendente la lettera “G” è indicato nella colonna (12) della Tabella A del Capitolo 3.2 6.8.2.1 6.8.2.1 EN 13094:2004 EN 13094:2008 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – Progettazione e costruzione Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – Progettazione e costruzione tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 dal 1 gennaio 2010 prima del 1 gennaio 2010 Per le cisterne per i gas della Classe 2 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17); 6.8.2.4.1 (salvo prova di tenuta); 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 e 6.8.3.5.1 EN 12493:2001 (salvo Allegato C) Cisterne saldate in acciaio per gas di petrolio liquefatti (GPL) – Veicoli cisterna stradali – Progettazione e costruzione. NOTA: Si intende per “veicolo cisterna stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna smontabile” ai sensi dell’ADR tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 1.2.1, 6.8.1, 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, da 6.8.5.1 a 6.8.5.3 EN 12493:2008 (salvo Allegato C) Equipaggiamenti per gpl e loro accessori – Cisterne di acciaio saldato per gas di petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna stradali – progettazione e costruzione dal 1 gennaio 2011 prima del 1 gennaio 2011 Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate in accordo agli standard (6.8.2.6) Sottosezioni e paragrafi applicabili Riferimento Titolo del documento Applicazione obbligatoria per le cisterne costruite Applicazione autorizzata per le cisterne costruite Per le cisterne per i gas della Classe 2 6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3) EN 12252:2000 Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per GPL NOTA: si intende per “veicolo cisterna stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna smontabile” ai sensi dell’ADR tra il 1 gtennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicebre 2008 6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3) e 6.8.3.4.9 EN 12252:2000 + A1:2008 Equipaggiamenti e accessori per GPL Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per GPL NOTA: si intende per “veicolo cisterna stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna smontabile” ai sensi dell’ADR dal 1 gennaio 2011 prima del 1 gennaio 2011 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 e 6.8.3.4 EN 13530-2:2002 Recipienti criogenici – Grandi recipienti sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2: Progettazione, costruzione, ispezione e prove 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 e 6.8.3.4 EN 13530-2:2002 + A1:2004 Recipienti criogenici – Grandi recipienti sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2: Progettazione, costruzione, ispezione e prove dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 6.8.2.1 (salvo 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 e 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 e 6.8.3.4 EN 14398-2:2003 (salvo tabella 1) Recipienti criogenici – Grandi recipienti non sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2: Progettazione, costruzione, ispezione e prove dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2007 Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate in accordo agli standard (6.8.2.6) Sottosezioni e paragrafi applicabili Riferimento Titolo del documento Applicazione obbligatoria per le cisterne costruite Applicazione autorizzata per le cisterne costruite Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività 6.8.2.1 EN 13094:2004 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione 6.8.2.1 EN 13094:2008 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – cisterne metalliche con pressione di servizio non superiore a 0,5 bar – progettazione e costruzione dal 1 gennaio 2010 prima del 1 gennaio 2010 6.8.2.2 e 6.8.2.4.1 EN 13082:2001 Cisterne per il trasporto merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di trasferimento del vapore dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 EN 13308:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di fondo a pressione non compensata dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 EN 13314:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Coperchio del foro di riempimento dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 EN 13316:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Valvola di fondo a pressione compensata dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate in accordo agli standard (6.8.2.6) Sottosezioni e paragrafi applicabili Riferimento Titolo del documento Applicazione obbligatoria per le cisterne costruite Applicazione autorizzata per le cisterne costruite Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore non superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività 6.8.2.2 e 6.8.2.4.1 EN 13317:2002 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Montaggio del coperchio del passo d’uomo tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2007 EN 13317:2002 (ad eccezione della figura e della tabella B.2 dell’Alnnesso B) (il materiale deve rispondere alle disposizioni della norma EN 13904:2004, paragrafo 5.2) Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Montaggio del coperchio del passo d’uomo tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010a tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 EN 13317:2002 + A1:2006 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Montaggio del coperchio del passo d’uomo dal 1 gennaio 2011 prima del 1 gennaio 2011 EN 14595:2005 Cisterne per il trasporto di merci pericolose – Equipaggiamento di servizio per cisterne – Sfiato di pressione e depressione dal 1 gennaio 2009 prima del 1 gennaio 2009 N.B. (a) fatta salva l’applicazione di un altro standard ove autorizzato in colonna (5) per gli stessi scopi per cisterne costruite alla stessa data CISTERNE NON CONFORMI AGLI STANDARD TECNICI PREVISTI (6.8.2.7) ADR 2007 ADR 2009 Cisterne che non sono progettate, costruite e testate conformemente alle norme EN previste in 6.8.2.6 devono essere progettate, costruite e testate in accordo a codici tecnici atti ad assicurare un livello di sicurezza equivalente e riconosciuti dall’Autorità competente. Le cisterne devono comunque soddisfare i requisiti minimi in 6.8.2. Per riflettere il progresso tecnico o scientifico o dove nessun standard è indicato in 6.8.2.6 o per trattare con aspetti specifici non previsti tra gli standard enumerati al 6.8.2.6, l’Autorità competente può riconoscere l’utilizzo di un codice tecnico equivalente ai fini della sicurezza. Le cisterne devono comunque soddisfare i requisiti minimi di 6.8.2. L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce. Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e data del codice, campo di applicazione del codice e informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato deve rendere accessibile queste informazioni sul sito internet. Quando un appropriato standard è riferito nella sezione 6.8.2.6 (Cisterne progettate, costruite e provate conformemente alle norme), l’Autorità Competente deve, entro 2 anni, ritirare il riconoscimento dell’utilizzazione di ogni altro codice tecnico avente le stesse finalità. Questo non rimuove il diritto dell’Autorità Competente di riconoscere codici tecnici per tener conto dei progressi scientifici e tecnici o quando non esiste nessuna norma o per trattare aspetti specifici non ripresi nelle norme. L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce. Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e data del codice, campo di applicazione del codice e informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato deve rendere accessibile queste informazioni sul sito internet. N.B. Ai sensi della norma transitoria 1.6.3.31, “cisterne fisse” (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria progettati e costruiti in accordo coi codici tecnici non più riconosciuti con riferimento a 6.8.2.7 che erano applicabili a quella data, possono ancora essere utilizzati. Lo stesso dicasi, ai sensi della norma transitoria 1.6.4.9, per i “contenitori-cisterna” e i CGEM progettati e costruiti in accordo con codici tecnici non più riconosciuti con riferimento a 6.8.2.7. Prescrizioni relative ai veicoli batteria e CGEM che sono calcolati, costruiti e provati conformemente alle norme (6.8.3.6) NOTA. Le persone e gli organismi identificati nelle norme come aventi responsabilità secondo l'ADR devono essere conformi alle disposizioni dell'ADR. Secondo la data di costruzione del veicolo-batteria o del CGEM, le norme indicate nella seguente tabella devono essere applicate come indicato nella colonna (4) per soddisfare le disposizioni del capitolo 6.8 citate nella colonna (1), o possono essere applicate come indicato nella colonna (5). Le disposizioni del capitolo 6.8 citate nella colonna (1) prevalgono in ogni caso. Applicabili alle sottosezioni Riferimento Titolo del documento Applicazione obbligatoria per i veicoli batteria o CGEM costruiti Applicazione autorizzata per i veicoli batteria o CGEM costruiti 6.8.3.1.4 e 6.8.1.3.5, da 6.8.3.2.18 a 6.8.3.2.26, da 6.8.3.4.10 a 6.8.3.4.12 e da 6.8.3.5.10 a 6.8.3.5.13 EN 13807:2003 Bombole per gas trasportabili - Veicolibatteria - Progettazione, fabbricazione, identificazione e prove Dal 1° gennaio 2009 Prima del 1° gennaio 2009 Prescrizioni relative ai veicoli batteria e CGEM che non sono calcolati, costruiti e provati conformemente alle norme (6.8.3.7) I veicoli batteria e CGEM che non sono calcolati, costruiti e provati secondo le norme enumerate 6.8.3.6, devono essere calcolati, costruiti e provati conformemente alle disposizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente. Tuttavia devono soddisfare i requisiti minimi del 6.8.3. PARTE 7 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO, LO SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE Trasporto alla rinfusa di merci della Classe 6.2 (7.3.2.6.1) ADR 2007 ADR 2009 Rifiuti della Classe 6.2 (UN 2814 “unicamente carcasse animali” e UN 2900 “unicamente carcasse animali e rifiuti”) a) per il trasporto dei rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e UN 2900, i contenitori per il trasporto alla rinfusa tendonati BK! Sono autorizzati soltanto se non sono caricati alla loro capacità massima, in modo da impedire che le materie vengano in contatto con il tendone. Sono anche autorizzati i contenitori per il trasporto alla rinfusa con tetto chiuso BK2. b) I contenitori per il trasporto alla rinfusa con tetto chiuso o tendonati come pure le loro aperture devono essere a tenuta, o per costruzione o mediante una fodera. c) I rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e UN 2900 devono essere accuratamente disinfettati prima di essere caricati in previsione del loro trasporto. d) I rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e 2900 che si trovano in un contenitore per il trasporto alla rinfusa tendonato devono essere coperti da una fodera supplementare zavorrata con materiale assorbente imbibito di appropriato disinfettante. e) i contenitori per il trasporto alla rinfusa tendonati o a tetto chiuso utilizzati per il trasporto di rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e UN 2900 non devono essere riutilizzati prima di essere stati accuratamente puliti e disinfettati. Il trasporto in contenitori per il trasporto alla rinfusa di materiale animale contenente materie infettanti (N° ONU 2814, 2900 e 3373) è autorizzato se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) I contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati BK1 sono autorizzati soltanto se non sono caricati alla loro capacità massima, in modo da impedire che le materie vengano in contatto con il tendone. Sono anche autorizzati i contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi BK2. b) I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi o telonati come pure le loro aperture devono essere a tenuta, o per costruzione o mediante una fodera. c) Il materiale animale deve essere accuratamente disinfettato prima di essere caricato in previsione del suo trasporto. d) I contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati devono essere coperti da una fodera supplementare zavorrata con un materiale assorbente imbibito di appropriato disinfettante. e) I contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati o chiusi non devono essere riutilizzati prima di essere stati accuratamente puliti e disinfettati. N.B. Disposizioni addizionali possono essere richieste dalle appropriate autorità sanitarie nazionali. Carico in comune (7.5.2) Ammissibilità al carico in comune sullo stesso veicolo di colli contenenti perossidi organici aventi rischio secondario di esplosività con colli contenenti perossidi organici senza rischio secondario di esplosività Tabella “Carico in comune” (7.5.2.1) Etichetta n. 1 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.1 +1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 +1 6.1 6.2 7A B C 8 1 1.4 Vedi 7.5.2.2 1.5 1.6 2.1, 2.2, 2.3 3 4.1 4.1 + 1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 + 1 6.1 6.2 7A, B, C 8 9 a a a 9 a a a a a a a a a a a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X b a, b, c b b X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X d b a a a a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X a a a a a, b, c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X b b X X x Carico misto consentito a Carico misto consentito con sostanze e articoli del tipo 1.4S b Carico misto consentito tra merci di Classe 1 e dispositivi salvavita di Classe 9 (UN 2990, UN 3072 e UN 3268) c Carico in comune autorizzato tra generatori di gas per airbag o moduli di airbag o retrattori di cinture di cinture di sicurezza della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (numero UN 0503) e generatori di gas per airbag o retrattori di cinture di sicurezza della classe 9 (numero UN 3268) d Carico in comune ammesso tra gli esplosivi da mina (ad esclusione del numero UN 0083, per brillamento, tipo C) e il nitrato di ammonio (numeri UN 1942 e 2067) e i nitrati di metalli alcalini (per esempio numero UN 1486) e i nitrati di metalli alcalino-terrosi (per esempio numero UN 1454) a condizione che l’insieme sia considerato come formato da esplosivi della Classe 1 ai fini della etichettatura, segregazione, stivaggio e carico massimo ammissibile Trasporto di esplosivi sulle MEMU (7.5.5.2.3) Il trasporto di esplosivi con MEMU è ammesso soltanto alle seguenti condizioni: a) L’autorità competente deve autorizzare l’operazione di trasporto nel suo territorio; b) Il tipo e la quantità degli esplosivi imballati trasportati devono essere limitati a quanto necessario per la quantità di materiale che deve essere fabbricato sulla MEMU, e comunque non devono essere superiori a: - 200 kg di esplosivi del gruppo di compatibilità D; e - un totale di 400 unità di detonatori o assemblaggi di detonatori, o dell’insieme di entrambi, salvo diversa approvazione da parte dell’autorità competente c) Gli esplosivi imballati devono essere trasportati solo in compartimenti che rispondono ai requisiti del 6.12.5 d) Nessun altra merce pericolosa può essere trasportata nello stesso compartimento degli esplosivi imballati e) Gli esplosivi imballati devono essere caricati sulla MEMU solo dopo che sia stato completato il carico di altre merci pericolose e immediatamente prima del trasporto Quando è consentito il carico in comune di esplosivi e di materie della classe 5.1 (UN 1942 e UN 3375) l’insieme deve essere considerato come un esplosivo da mina per quanto riguarda la segregazione, lo stivaggio e il carico massimo ammissibile. Limitazioni relative ai perossidi organici della Classe 5.2 e alle materie autoreattive della Classe 4.1(7.5.5.3) Perossido organico o materia autoreattiva Quantità massima per Unità di trasporto ADR 2007 ADR 2009 Tipo B (*) 1000 kga 20000 kg Tipo C (*) 10000 kg 20000 kg Tipo D, E o F (*) 20000 kg 20000 kg Tipo B (**) 10000 kgb 20000 kg Tipo C (**) 5000 kgc 20000 kg Tipo D, E o F (**) 20000 kg 20000 kg (*) senza regolazione di temperatura (**) con regolazione di temperatura (a) 5000 kg se lo spazio di carico è ventilato dall’alto e l’unità di trasporto è isolata da materiale resistente al calore (b) 5000 kg se l’unità di trasporto è isolata da materiale resistente al calore (c) 10000 kg se l’unità di trasporto è isolata da materiale resistente al calore “Linee Guida per la messa in sicurezza del carico” (7.5.7.1) Riferimento in nota, relativamente allo stivaggio delle merci pericolose, alle “Linee Guida di buona pratica europee per la messa in sicurezza del trasporto su strada” pubblicate dalla Commissione Europea http://bookshop.europa.eu/eubookshop/bookmarks.action?ta rget=EUB:NOTICE:KO7606419:EN:HTML&request_locale= EN PARTE 8 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5) ADR 2007 ADR 2009 8.1.5: Equipaggiamenti diversi Ogni unità di trasporto di merci pericolose deve essere dotata di: a) il seguente equipaggiamento di sicurezza di uso generale: -per ogni veicolo almeno un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote; -due segnali di avvertimento autoportanti (p.es. coni o triangoli riflettenti o lampade arancioni lampeggianti, indipendenti dall’impianto elettrico del veicolo); - un’imbracatura o un indumento fluorescente (p.es. come descritto nella norma europea EN471) per ogni membro dell’equipaggio del veicolo; - una lampada tascabile (v. anche 8.3.4) per ogni membro dell’equipaggio del veicolo 8.1.5: Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamento di protezione personale 8.1.5.1 Ogni unità di trasporto di merci pericolose deve essere dotata di equipaggiamento per la protezione generale e personale in accordo con 8.1.5.2. Il tipo di equipaggiamento deve essere selezionato in accordo con il numero dell’etichetta di pericolo delle merci trasportate. I numeri dell’etichetta di pericolo possono essere identificati mediante il documento di trasporto. 8.3.4: E’ vietato entrare in un veicolo con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre, gli apparecchi di illuminazione utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. 8.3.4: Gli apparecchi di illuminazione portatili non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille (Continua…) EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5) ADR 2007 ADR 2009 b) un dispositivo delle vie respiratorie in conformità con la prescrizione addizionale S7 (v. Capitolo 8.5) se questa prescrizione addizionale si applica in accordo con l’indicazione in colonna 19 della Tabella A del Capitolo 3.2 S7: nel trasporto di gas o articoli contrassegnati con le lettere T, TO, TF, TC, TFC, TOC, ciascun membro dell’equipaggio del veicolo deve essere munito di dispositivo delle vie respiratorie per consentire loro di allontanarsi (p.es. cappuccio o maschera con filtro combinato gas/polveri A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, come descritto nella norma europea EN 141 S7: cancellato c) la protezione personale e l’equipaggiamento necessario per attuare le misure supplementari e/o speciali indicate nelle Istruzioni scritte in 5.4.3. (Continua…) EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5) ADR 2007 ADR 2009 8.1.5.2 Il seguente equipaggiamento deve essere a bordo dell’unità di trasporto per tutti i numeri delle etichette di pericolo -per ogni veicolo un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote; -due segnali di avvertimento autoportanti -liquido per lavaggio oculare(2) per ogni membro dell’equipaggio del veicolo: -un indumento fluorescente (p.es. come quello descritto nella norma europea EN 471) -una lampada portatile conforme alle disposizioni di 8.3.4 -un paio di guanti di protezione; e -un mezzo di protezione degli occhi (p.es. occhiali protettivi) (2)Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3 (Continua…) EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5) ADR 2007 ADR 2009 8.1.5.3 Ulteriore equipaggiamento richiesto per certe Classi ADR: -una maschera(3) di evacuazione di emergenza, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per carichi con etichette di pericolo n. 2.3 e 6.1; -un badile(4) -un copritombino(4) -un contenitore di plastica per la raccolta (4) -(3) Per esempio una maschera di evacuazione di emergenza con filtro combinato gas/polvere del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2P2, simile a quella descritta nella norma EN141 (4) Richiesto solo per etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 Formazione dell’equipaggio del veicolo (8.2) 8.2.1.3 I conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³, i conducenti di veicolibatteria di capacità totale superiore a 1 m³ ed i conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto, devono frequentare un corso di formazione con specializzazione per il trasporto in cisterna, con riferimento almeno agli argomenti indicati in 8.2.2.3.3. 8.2.1.4 I conducenti di veicoli che trasportano sostanze o articoli della Classe 1, diversi dalle sostanze e articoli della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità S (vedere prescrizione supplementare S1 al capitolo 8.5), i conducenti di MEMU che trasportano carichi misti di sostanze o articoli di Classe 1 e di msostanze di Classe 5.1 (v. 7.5.5.2.3) e i conducenti di veicoli che trasportano certo materiale radioattivo (v. le disposizioni speciali S11 e S12 al capitolo 8.5) devono frequentare corsi di formazione con specializzazione con riferimento almeno agli argomenti indicati in 8.2.2.3.4 o 8.2.2.3.5. Struttura della formazione base (8.2.2.3) 8.2.2.3.2 Il corso di base deve trattare almeno i seguenti argomenti: a) Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose; b) Principali tipi di rischi; c) Informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti; d) Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio; e) Comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, ecc.); f) Marcatura, etichettatura, e segnalazione arancione; g) Le azioni che un conducente di un veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose; h) Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli; i) Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore; j) Precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose; k) Informazioni generali concernenti la responsabilità civile; l) Informazioni sulle operazioni di trasporto multimodale; m) Movimentazione e stivaggio dei colli; n) Restrizioni alla circolazione nelle gallerie e istruzioni sul comportamento nelle gallerie (prevenzione e sicurezza, misure da prendere in caso di incendio o in altre situazioni di emergenza, ecc.). Prescrizioni per l’equipaggiamento del veicolo (8.3) Sezione ADR 2007 ADR 2009 8.3.4 Apparecchi portatili di illuminazione Evitato entrare in un veicolo con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre, gli apparecchi di illuminazione utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. Apparecchi portatili di illuminazione Gli apparecchi di illuminazione portatili utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. 8.3.7 Utilizzazione del freno di stazionamento Nessuna unità di trasporto delle merci pericolose deve sostare senza che il freno di stazionamento sia tirato. Utilizzazione del freno di stazionamento e dei ceppi delle ruote Ogni veicolo, trasportante merci pericolose, in stazionamento deve avere il freno di stazionamento tirato. I rimorchi sprovvisti di sistema di frenatura devono essere immobilizzati contro ogni spostamento utilizzando almeno un ceppo di ruota come descritto al 8.1.5.2. 8.3.8 Utilizzazione dei connettori Nel caso di una unità di trasporto dotata di un sistema di frenatura antibloccaggio, consistente in un veicolo a motore e in un rimorchio O3 o O4, i connettori di cui al paragrafo 9.2.2.6.3 devono, durante il trasporto, collegare in permanenza il veicolo trattore e il rimorchio. Sorveglianza dei veicoli (8.4) 8.4.2 Le MEMU cariche devono essere sorvegliate o, alternativamente, essere parcheggiate, senza sorveglianza, in un deposito o nelle dipendenze di un impianto che offra garanzie di sicurezza. Le MEMU vuote non ripulite sono esenti da questa disposizione. Prescrizioni supplementari relative a Classi o sostanze particolari (8.5) S1 – Prescrizioni supplementari relative al trasporto di sostanze e articoli esplosivi (Classe 1) (1) Formazione speciale dei conducenti a) Le prescrizioni del 8.2.1 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano sostanze o articoli della Classe 1, diversi dalle sostanze e articoli della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S; b) I conducenti di veicoli che trasportano sostanze o articoli della Classe 1, diversi dalle sostanze e articoli della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, devono frequentare un corso di formazione con specializzazione almeno sugli argomenti definiti in 8.2.2.3.4; c) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un Paese Parte contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un regime o per uno scopo differente sugli argomenti di cui in b), può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione. (2) Agente riconosciuto …… (3) Divieto di fumare, di fuoco e di fiamma libera Fumare, l'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti. (Continua…) (4) Luoghi di carico e di scarico …… (5) Convogli …… (6) Sorveglianza dei veicoli Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale netta di materia esplosiva delle materie e oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore ai limiti qui di seguito indicati: - Divisione 1.1 0 kg - Divisione 1.2 0 kg - Divisione 1.3, gruppo di compatibilità C 0 kg - Divisione 1.3, non appartenenti al gruppo di compatibilità C 50 kg - Divisione 1.4, materie e oggetti diversi da quelli enumerati qui di seguito 50 kg - Divisione 1.5 0 kg - Divisione 1.6 50 kg - Materie e oggetti della divisione 1.4 assegnati ai numero ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 0 kg Per il carico in comune, deve essere utilizzato, per l’insieme del carico, il più basso limite applicabile ad una qualunque materia o a un qualunque oggetto trasportati. (7) Chiusura con chiavistello Le porte e i pannelli rigidi del compartimento di carico dei veicoli EX/II e tutte le aperture nel compartimento di carico dei veicoli EX/III, trasportanti materie e oggetti della classe 1, devono essere chiusi con chiavistello durante il trasporto, salvo durante periodi di carico e di scarico. (Continua…) S2 - Prescrizioni supplementari relative al trasporto delle materie liquide o gassose infiammabili (1) Apparecchi di illuminazione portatili È vietato entrare nella parte di carico in un veicolo coperto che trasporta liquidi che hanno un punto d’infiammabilità non superiore a 60°C o materie od oggetti infiammabili della classe 2 con apparecchi di illuminazione portatili diversi da quelli che sono progettati e costruiti in modo da non innescare l'incendio di vapori o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati nell'interno del veicolo. (2) Funzionamento degli apparecchi di riscaldamento a combustione durante il carico o lo scarico …… (3) Precauzioni contro le cariche elettrostatiche …… Altre prescrizioni supplementari o disposizioni speciali S7 - (soppresso) S14 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano qualunque sia la quantità trasportata. (Continua…) S15 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano qualunque sia la quantità trasportata. Tuttavia, non è necessario applicare le disposizioni del capitolo 8.4 nel caso in cui il compartimento caricato sia chiuso con chiavistello o i colli trasportati siano protetti in altro modo contro ogni scarico illegale. 20 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa o il volume totale di queste materie nel veicolo supera 10000 kg se trasportate in imballaggi o 3000 litri se trasportate in cisterne. S22 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale o il volume totale di queste materie nel veicolo supera 5000 kg se trasportate in imballaggi o 3000 litri se trasportate in cisterne. S23 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando questa materia è trasportata alla rinfusa o in cisterne e la massa totale o il volume totale nel veicolo supera 3000 kg o 3000 litri, secondo il caso. S24 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 100 kg. Restrizioni di transito in galleria di unità di trasporto di merci pericolose (Tabella 8.6.4) ADR 2009 ADR 2007 Codice di restrizione dell’insieme del carico dell’unità di trasporto Restrizione B Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E B1000C Transito vietato nelle gallerie di Categoria B quando la massa netta totale di esplosivo per unità di trasporto è maggiore di 1000 kg; Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E B1D Transito vietato nelle gallerie di Categoria B e C quando trasportate in cisterne; Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E Codice di restrizione dell’insieme del carico dell’unità di trasporto Restrizione B Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E B1000C Trasporto dove la massa totale netta di esplosivo per unità di trasporto - supera 1000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, DeE - non supera 1000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, DeE B/D Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E; Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E B1E Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C e D quando trasportate in cisterne; Transito vietato nelle gallerie di Categoria E B/E Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E; C Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E C Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E C5000D C5000D Transito vietato nelle gallerie di Categoria C quando la massa netta totale di esplosivo per unità di trasporto è maggiore di 5000 kg; Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E Trasporto dove la massa totale netta di esplosivo per unità di trasporto - supera 5000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E - non supera 5000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D eE C1D Transito vietato nelle gallerie di Categoria C quando trasportate in cisterne; Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E C/D Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E; Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E C1E Transito vietato nelle gallerie di Categoria C e D quando trasportate in cisterne; Transito vietato nelle gallerie di Categoria E C/E Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E; Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria E D Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E D Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E D/E D1E Transito vietato nelle gallerie di Categoria D quando trasportate in contenitori per la rinfusa o in cisterne; Transito vietato nelle gallerie di Categoria E Trasporto alla rinfusa o in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E; Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria E E Transito vietato nelle gallerie di Categoria E E Transito vietato nelle gallerie di Categoria E - Transito consentito in tutte le gallerie (per UN 2919 e 3331, vedere anche 8.6.3.1) - Transito consentito in tutte le gallerie (per UN 2919 e 3331, vedere anche 8.6.3.1) PARTE 9 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI (9.1.3.5) MEMU N.B. : Ai sensi della norma transitoria 1.6.5.10, certificati di approvazione conformi al modello indicato in 9.1.3.5 applicabile fino al 31 dicembre 2006 e quelli conformi al modello 9.1.3.5 applicabile dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 possono continuare ad essere utilizzati. COSTRUZIONE VEICOLI (9.2) SPECIFICHE TECNICHE VEICOLI 9.2.2 EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO EXII 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.3.1 9.2.2.3.2 9.2.2.3.3 9.2.2.3.4 9.2.2.4 9.2.2.5 9.2.2.5.1 9.2.2.5.2 9.2.2.6 9.2.3 Cablaggio Stacca batteria EX III A T F L OX X X X X Xa X Batterie Circuiti permanentemente alimentati X X X X X Impianto elettrico dietro la cabina NOTE Xa X X X X X X X L’ultima sentenza di 9.2.2.3.1 è applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta (o che sono entrati in servizio se l’immatricolazione non è obbligatoria) dal 1 luglio 2005 a SPECIFICHE TECNICHE VEICOLI 9.2.3 EXI I EX III AT X X X X X Xbd Xbd Xbd Xbd 9.2.3.1 DISPOSITIVI DI FRENATURA Disposizioni generali Sistema antibloccaggio (ABS) NOTE FL OX b Applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta (o che entrano in servizio se l’immatricolazione non è obbligatoria) dopo il 30 giugno 1993 per i veicoli a motore (trattori e veicoli rigidi) con massa massima>16t e i rimorchi (rimorchi completi, semirimorchi e rimorchi ad asse centrale) con massa massima superiore a 10t. Applicabile a ogni veicolo a motore autorizzato a trainare rimorchi con massa massima >10t, immatricolato per la prima volta dopo il 30 giugno 1995. Applicabile a tutti i veicoli approvati per la prima volta, conformemente a 9.1.2, dopo il 30 giugno 2001 qualunque sia la data alla quale sono stati immatricolati per la prima volta o entrati in servizio. dDal 1° gennaio 2010 tutti I veicoli devono essere conformi alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE n.13 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione o messa in servizio se l’immatricolazione non è obbligatoria, ma almeno alle disposizioni del Regolamento ECE n. 13, serie 06 degli emendamenti o della Direttiva 71/320/CEE, come emendata dalla Direttiva 91/422/CEE. I rimorchi (rimorchi completi, semirimorchi e rimorchi ad asse centrale) devono essere equipaggiati con sistemi antibloccaggio della categoria A. I veicoli a motore devono essere equipaggiati con sistema antibloccaggio di categoria 1. SPECIFICHE TECNICHE VEICOLI DISPOSITIVI DI FRENATURA EX II Rallentatori di velocità 9.2.4 PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 9.2.4.2 9.2.4.3 9.2.4.4 9.2.4.5 9.2.4.6 9.2.4.7 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.2.4.7.3 9.2.4.7.4 9.2.4.7.6 Cabina del veicolo Serbatoi del carburante Motore Dispositivo gas di scarico Rallentatore Riscaldatori a combustione EX II X X X Xe NOTE EX III AT FL OX Xcg Xcg Xcg Xcg EX III AT FL OX X X X X X X X X X Xe Xe Xe Xe X X X X X X Xe c Applicabile a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1993 aventi massa massima >16t o autorizzati a trainare rimorchi con massa massima >10t. gDal 1° gennaio 2010 tutti i veicoli a motore devono essere conformi alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE n.13 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione, ma almeno alle disposizioni del Regolamento ECE n. 13, serie 06 degli emendamenti o della Direttiva 71/320/CEE, come emendata dalla Direttiva 91/422/CEE. Il rallentatore di velocità deve essere di tipo IIA. eApplicabile ai veicoli a motore equipaggiati dopo il 30 giugno 1999. Messa in conformità obbligatoria entro il 1° gennaio 2010 per i veicoli equipaggiati prima del 1° luglio 1999. Se la data dell’equipaggiamento non è disponibile, deve essere utilizzata la data della prima immatricolazione del veicolo. SPECIFICHE TECNICHE VEICOLI NOTE 9.2.5 LIMITATORE DI VELOCITA’ EX II EX III AT FL OX 9.2.5 Limitatore di velocità Xf Xf Xf Xf Xf fApplicabile ai veicoli con massa massima >12t immatricolati per la prima volta dopo il 31 dicembre 1987 e a tutti i veicoli con massa massima >3,5t ma non più ≤12t immatricolati dopo il 31 dicembre 2007 N.B.: il limitatore di velocità, conforme alle prescrizioni tecniche del Regolamento ECE n.89 come emendato, deve essere regolato per impedire velocità superiori a 90 km/h, tenuto conto della tolleranza tecnica del dispositivo. 9.2.6 DISPOSITIVO DI ATTACCO DEI RIMORCHI X X Principali novità ADR 2009 Sintesi principali novità ADR 2009 Parte 1: Disposizioni generali (definizioni; esenzioni; misure transitorie; consulente sicurezza trasporti; controlli amministrativi e procedure di valutazione cisterne e recipienti a pressione); Parte 2: Classificazione rifiuti, fuochi pirotecnici, gas, perossidi organici, materie pericolose per l’ambiente acquatico (approccio GHS); Parte 3: Rivisitazione Tabella A del capitolo 3.2 (disposizioni per l’imballaggi in comune e per le cisterne, numeri UN, disposizioni speciali, ecc.); regime “Quantità limitate”; regime “Quantità esenti”; Parte 4: Istruzioni di imballaggio (cartucce per pile a combustibile, clorosilani, bromo, pitture e vernici, resine e inchiostri da stampa, gas, materie infettanti refrigerate, ecc.); riempimento minimo e massimo delle cisterne compartimentate; utilizzo ed esercizio delle MEMU; Parte 5: Documento di trasporto; marcature; disposizioni generali relative alla materie radioattive; pannelli di pericolo; numeri di identificazione del pericolo; istruzioni scritte; segnale di attenzione per veicoli, contenitore e cisterne che hanno subito un trattamento di fumigazione; (Continua…) Parte 6: Costruzione e prove per recipienti a pressione e per imballaggi di materie infettanti di Categoria A; aggiornamento tabelle norme “EN”, come Codici tecnici di riferimento, per recipienti a pressione, cisterne, veicoli-batteria e CGEM; prova di vibrazione e pittogrammi di impilamento massimo per i GIR; marcatura delle cisterne; Parte 7: Carico in comune (v. perossidi organici con etichetta 5.2+1 e 5.2, esplosivi da mina con alcuni nitrati); quantità massima trasportabile per perossidi organici e materie radioattive (limite unificato 20000 kg); nuove disposizioni (autorizzazioni, limiti quantitativi, modalità di carico, ecc.) per il trasporto di esplosivi mediante MEMU; Parte 8: Equipaggiamento veicolo e DPI; certificato di formazione professionale del conducente (esenzione per le materie della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità S dall’obbligo del corso di specializzazione in esplosivi; CFP per i conducenti delle MEMU con specializzazione “esplosivi” o “cisterna” in relazione alle caratteristiche delle unità di trasporto); sorveglianza delle MEMU; riformulazione Codici di restrizione in galleria; Parte 9: Inserimento, tra i veicoli soggetti a specifica approvazione, delle MEMU (nuovo Capitolo 9.8) che devono rispondere alle disposizioni previste per i veicoli EX/III. Regime sanzionatorio Regime sanzionatorio per violazioni al codice della strada relativamente al trasporto di merci pericolose (Art. 168 e Art. 126-bis del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 con modificazioni e integrazioni di cui alla L. 1.8.2003, n.214 e al D.Lgs. 15.1.2002, n.9) VIOLAZIONI Sovraccarico (art. 168, comma 7) SANZIONI Contravvenzione: Raddoppiate le sanzioni amministrative dell’art. 167, comma 2: da € 38,00 a € 155,00 se l’eccedenza ≤ 1t; da € 74,00 a € 299,00 se l’eccedenza ≤ 2t; da € 143,00 a € 570,00 se l’eccedenza ≤ 3t; da € 373,00 a € 1498,00 se l’eccedenza > 3t (*) Il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio. Patente a punti: 4 punti di decurtazione Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazione delle condizioni riportate nella stessa (art. 168, comma 8 e 8bis) Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 1842,00 a € 7369,00 Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) Patente a punti: 10 punti di decurtazione * Tali sanzioni si applicano ai veicoli con massa complessiva a pieno carico > 10 t. Per quelli con massa complessiva ≤10t, le sanzioni si applicano ove l’eccedenza risulti rispettivamente ≤ 10%, 20%, 30% o > 30% della massa complessiva VIOLAZIONI Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico, trasporto in comune delle merci (art. 168, comma 9) SANZIONI Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 373,00 a € 1498,00 Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi Patente a punti: 10 punti di decurtazione Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: equipaggiamento e protezione conducenti, documenti di trasporto, istruzioni scritte di sicurezza (art. 168, comma 9bis) Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e 9bis Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 373,00 a € 1498,00 Patente a punti: 2 punti di decurtazione Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 150,00 a € 599,00 (art. 168, comma 9ter) N.B. • L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al D.M. 17 dicembre 2008, è in virtù della variazione percentuale in misura pari al 5% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo tra il 1 dicembre 2006 e il 30 novembre 2008, come comunicato dall’Istat. • Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui ai commi sopraindicati, si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (art. 168, comma 10). Principali violazioni nel settore del trasporto merci pericolose su strada ARTICOLO VIOLAZIONI 168, comma 7°, C.d.S. •Sovraccarico (no tolleranza < 5%) 168, comma 8° e 8°bis, C.d.S. •Trasporto di gas tossici in assenza dell’autorizzazione P.S. o violandone le prescrizioni (“licenza” o “permesso al trasporto”, ove prescritti) o senza “patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici” (ove prescritta) •Trasporto di esplosivi in assenza dell’autorizzazione P.S. (licenza al trasporto) o violandone le prescrizioni •Trasporto di sostanze radioattive o fissili senza autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico o violandone le prescrizioni •Trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 168, comma 9°, C.d.S. •Trasporto di passeggeri sul veicolo con merci pericolose a bordo •Veicolo privo di certificato di approvazione (quando prescritto) •Veicolo privo di riconoscimento di idoneità (quanto prescritto) •Veicolo inadeguato alla natura del carico trasportato (p.es. scarsa ventilazione) •Veicolo con dispositivi tecnici inefficienti (ABS, stacca-batteria, ecc.) •Veicolo sprovvisto del prescritto equipaggiamento (cuneo di fermo alle ruote, segnali, ecc.) •Veicolo sprovvisto di estintori, oppure con estintori non a norma •Veicolo sprovvisto di antifurto (merci ad alto rischio) •Veicolo/contenitore sprovvisto di etichette di pericolo, oppure con etichette non a norma •Veicolo sprovvisto di pannelli arancio di pericolo, oppure con pannelli arancio non a norma (Continua…) ARTICOLO VIOLAZIONI 168, comma 9°, C.d.S. •Contenitore non a norma (imballaggi non omologati, cisterne scadute di collaudo ai fini delle verifiche periodiche e intermedie, ecc.) •Superamento dei quantitativi massimi ammessi per unità di trasporto •Carico in comune di merci pericolose sullo stesso veicolo (ove non ammesso) •Carico e scarico in condizioni non regolari •Carico e scarico in luogo non consentito •Omessa sorveglianza del veicolo durante la sosta •Omessa cautela nelle fermate di servizio •Omesso inserimento del freno a mano del veicolo durante la sosta 168, comma 8°bis, C.d.S. •Conducente o membri dell’equipaggio sprovvisti in tutto o in parte dell’equipaggiamento individuale prescritto •Mancanza della scheda di istruzioni scritte per il conducente •Mancanza del documento di trasporto, oppure incompleto •Mancanza del certificato di approvazione del veicolo (barrato-rosa) o libretto cisterna (MC 813 e MC 452) 168, comma 9°ter, C.d.S. •Membri dell’equipaggio sprovvisti di documento di riconoscimento •Omessa rimozione di pannelli e etichette di pericolo nei casi previsti (cisterna vuota e bonificata) •Motore acceso durante le operazioni di carico e/o scarico •Mancato rispetto del divieto di fumo in prossimità del veicolo, nel corso delle operazioni di carico/scarico •Omessa pulizia del veicolo dopo le operazioni di scarico o perdite del prodotto •Non corretta sistemazione del carico sul veicolo •Uso di lampade a fiamma o di altro tipo non conforme •Violazione di prescrizioni specifiche in base alla natura del trasporto. (Continua…) ARTICOLO 166, C.d.S. VIOLAZIONI •Conducente privo di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o con Certificato di Formazione Professionale (CFP) scaduto (1) •Conducente privo di Carta di Qualificazione (CQC) o con Carta di Qualificazione (CQC) scaduta(1) 6, D.Lgs. 4.2.2000, n. 40 •Omessa nomina del Consulente Sicurezza Trasporti da parte del Titolare dell’Impresa(2) •Omessa comunicazione del Titolare dell’Impresa all’Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento Trasporti Terrestri della nomina del Consulente Sicurezza Trasporti(3) •Omessa conservazione per 5 anni della relazione annuale redatta dal Consulente Sicurezza Trasporti(4) •Omessa redazione della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(5) •Omessa redazione della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(6) 4, D.Lgs. 4.2.2000, n. 40 •Omessa o ritardata consegna al Titolare dell’Impresa della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(7) •Omessa o ritardata consegna al Titolare dell’Impresa della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(8) 100, 101, 140, D.Lgs. 17.8.1995, n. 230 •Omessa o ritardata informativa agli Organi di Protezione Civile in caso di perdita di sostanze radioattive con rischio di contaminazione(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 Sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00 Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00 Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00 Sanzione amministrativa da € 1032,00 a € 6197,00 Sanzione amministrativa da € 1032,00 a € 6197,00 Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00 Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00 Informativa di reato all’Autorità Giudiziaria Carta di Qualificazione del Conducente CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) Normativa: - Direttiva 2003/59/CE e D.Lgs. 21.11.2005, n. 286 – Capo II come modificato con D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 - D.M. 7.2.2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della CQC” - D.D. 7.2.2007 “Rilascio della CQC”come modificato con D.D. 20.3.2008 - D.D. 7.2.2007 “Gestione dei punti sulla CQC” - La CQC si aggiunge alla patente di guida e anche, per il trasporto delle merci pericolose, al CFP ADR. E’ rilasciata dagli Uffici Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti Finalità: - migliorare la sicurezza della circolazione stradale accrescendo la sensibilizzazione del conducente verso una guida più rispettosa degli utenti dell’ambiente, fornendogli maggiori informazioni su tutti gli aspetti del trasporto, ivi comprese le operazioni da effettuare con il veicolo in sosta - innalzare la qualità del servizio in armonia con le nuove esigenze che comporta l’evoluzione del mercato dei trasporti Entrata in vigore: - dal 10 settembre 2008 nel settore professionale dell’autotrasporto di persone (da quella data non saranno più rilasciati certificati di abilitazione professionale di tipo KD); - dal 10 settembre 2009 nel settore professionale dell’autotrasporto di cose (da quella data non saranno più rilasciati certificati di abilitazione professionale di tipo KC) (Continua…) Conseguimento: superamento di un esame di idoneità, subordinato alla frequentazione di un corso di 280 ore, di cui 20 ore di pratica alla guida di un veicolo per il quale occorre la patente della categoria C, ovvero C+E se si intende conseguire la CQC per il trasporto di cose oppure la patente D, ovvero D+E, per il trasporto di persone. In alternativa superamento di un esame di idoneità, subordinato alla frequentazione di un corso di formazione accelerato di 140 ore di cui 10 ore di pratica (disposizione da adottarsi con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti entro il 30.04.2009) per conducenti che abbiano compiuto 18 anni di età, titolari di patente di categoria C, ovvero C+E per guidare veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t. Relativamente alle ore di guida individuale, l’aspirante conducente può effettuare, assistito da un istruttore abilitato, non più di 8 ore su 20 per il corso di 280 ore e non più di 4 ore su 10 per il corso di 140 ore su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità (le caratteristiche tecniche del simulatore e i suoi standard di qualità è previsto siano adottati con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti entro il 31.07.2009) per valutare il perfezionamento ad una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o della notte. Per i conducenti in possesso CQC per il trasporto merci che intendono conseguire la CQC anche per il trasporto passeggeri, o viceversa, la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2,5 ore di guida individuale. (Continua…) Rinnovo: frequentazione, ogni 5 anni, di un corso di formazione periodica organizzato su 5 moduli, ognuno di 7 ore I corsi possono essere svolti: nei 6 mesi antecedenti la scadenza della CQC (rinnovo CQC dalla sua data di scadenza); entro 2 anni dalla scadenza della CQC (rinnovo CQC dal termine del corso); dopo 2 anni dalla scadenza della CQC (corso di 35 ore e nuvo esame per conseguimento CQC). Enti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica: Autoscuole; Centri di istruzione automobilistica costituiti da Consorzi e Autoscuole; Enti che hanno maturato almeno 3 anni di esperienza nella formazione in materia di autotrasporto, anche internamente ad associazioni di categoria dell’Autotrasporto (Continua…) Esenzioni: l’obbligo della qualificazione iniziale per il conseguimento della CQC, che viene rilasciata per documentazione, non si applica ai conducenti: - residenti in Italia, già titolari al 9 settembre 2008, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD - residenti in Italia, già titolari al 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, C+E - residenti in altri Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, ma dipendenti da una Impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia, già titolari al 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o D+E, ovvero già titolari al 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o C+E - residenti in Paesi extra-UE o extra Spazio Economico Europeo, ma dipendenti da una Impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, già titolari al 9 settembre 2008, delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o D+E, ovvero già titolari al 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o C+E (Continua…) Calendario rilascio per esenzione della CQC (secondo il Cognome dell’autista): con riferimento all’entrata in vigore del D.D. 7.02.2007: dalla A alla F: dall’entarta in vigore del D.D. (20.04.2007) dalla G alla M: dopo 3 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.07.2007) dalla N alla R: dopo 6 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.10.2007) dalla S alla Z: dopo 9 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.01.2008) N.B.: la decorrenza della validità della carta, a prescindere da quando è stata rilasciata, è comunque dal 10.09.2009 (trasporto di cose) e dal 10.09.2008 (trasporto di persone). Le richieste della CQC per esenzione non possono essere anticipate rispetto al calendario (posticipate si). La CQC non può essere richiesta 3 anni dopo l’entrata in vigore del D.D. (20.04.2010), dopo quella data il conducente che non avesse richiesto la CQC (pur avendone titolo per esenzione) dovrà sottoporsi alla qualificazione iniziale con corso di formazione (280 ore o 140 ore) ed esame. Importante perciò richiedere quanto prima la CQC per farsi decurtare i punti dalla CQC anziché dalla patente (dal 20.04.2007). Punti patente: la CQC, in applicazione all’art. 23 del D.Lgs. n. 286/2005, potrà assorbire la gran parte della sottrazione dei punti per le infrazioni stradali, lasciando intatti quelli sulla patente personale. Ne consegue che il trasportatore, quando la normativa sarà a regime, sulla Carta avrà a disposizione 40 punti patente distribuiti su due diversi documenti che non hanno permeabilità reciproca. In pratica la CQC parte con una dotazione di 20 punti che possono essere detratti nel caso di infrazioni effettuate alla guida di veicoli per il trasporto di persone o di cose secondo quanto previsto dal Codice della strada. Se il conducente azzera il punteggio della CQC, egli deve svolgere un esame di revisione basato sull’intero programma e secondo le modalità previste per il primo rilascio della carta stessa.