CACCIA E PESCA
Il diritto di navigazione è quella parte dell’ordinamento giuridico che
disciplina la navigazione con un complesso di norme che ne fanno un
diritto speciale, autonomo e unitario.
Per navigazione si intende qualsiasi trasporto o movimento di cose e
persone per acqua o per aria mediante l'utilizzo di un mezzo
galleggiante o volante (nave, aeromobile, veicolo spaziale, ecc.).
La navigazione può essere classificata in base al mezzo di trasporto
(nave, aeromobile, ecc.) e all'ambiente in cui si svolge (mare, fiume,
spazio aereo, ecc.).
La navigazione deve soddisfare gli usi pubblici del mare e delle
acque interne perché utilizza beni che appartengono al
DEMANIO indisponibile dello Stato.
DEMANIO MARITTIMO : appartengono al demanio
marittimo il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le
foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua
salsa e salmastra che comunicano con il mare, i canali
utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: i fiumi, i
laghi, i canali e le zone portuali destinate alla navigazione
interna.
Il diritto della navigazione ha avuto una
sistemazione organica nel CODICE DELLA
NAVIGAZIONE approvato con R.D. 30 marzo 1942
n. 327 e successive modificazioni, composto da
tre parti e 1331 articoli:
Disposizioni preliminari
Parte prima: Navigazione marittima e interna
Parte seconda: Navigazione aerea
Parte terza: Disposizioni penali e disciplinari
Per la pesca interna, con DPR 28 giugno
1949 n. 631, è stato approvato il
REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE
INTERNA.
Fra gli argomenti presi in considerazione
dalla legislazione:
 La nave
 Il personale navigante
 L’ordinamento amministrativo della
navigazione interna
NAVE
qualsiasi costruzione destinata
al trasporto per acqua, anche a scopo di
rimorchio, di pesca, di diporto
o ad altro scopo
NAVI MAGGIORI
Sono le navi d’altura destinate alla
navigazione d’alto mare
Art. 136
Cod. Nav.
NAVI MINORI
Sono le navi idonee alla navigazione
costiera, quelle del servizio marittimo
dei porti e le navi adibite
alla navigazione interna
Le navi minori :
sono iscritte in appositi registri (art. 146
cod.nav.) Le imbarcazioni professionali sono
iscritte nel “registro delle navi a motore e
senza motore”
sono abilitate alla navigazione dalla LICENZA
DI NAVIGAZIONE (art. 149 cod.nav.)
Il pescatore di professione fa parte del personale
navigante di terza categoria cui viene attribuita la
qualifica di
ALLIEVO BARCAIOLO
BARCAIOLO ABILITATO
(art. 53 Regolamento per la navigazione interna).
IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE per il personale
navigante nelle acque interne è l’unico documento
che abilita alla professione della navigazione
interna (art. 42 Regolamento per la navigazione
interna 631/49)
Il libretto di navigazione è convalidato annualmente
entro il 31 marzo di ogni anno.
Con D.P.R.14 gennaio 1972 n. 5 e con
D.P.R. 24 luglio1977 n. 616 sono state
trasferite alle REGIONI le competenze in
materia di navigazione interna e porti
lacuali e di sicurezza della navigazione
La navigazione interna e il demanio lacuale è gestito
in Lombardia da “Autorità di bacino”, enti pubblici non
economici (L.R. 4.4.2012 n. 6). Gli enti riconosciuti da
Regione Lombardia quali gestori sono:
•
•
•
•
•
Autorità di bacino laghi di Garda e Idro
Autorità di bacino laghi di Iseo, Endine e Moro
Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori
Autorità di bacino laghi Ceresio, Piano e Ghirla
Autorità di bacino laghi Maggiore, Comabbio, Monate e
Varese
Le Autorità di bacino:
 rilasciano le concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e
dei relativi porti interni, accertano e riscuotono canoni,
indennizzi, ecc.;
 autorizzano l’uso delle acque del demanio della
navigazione interna; autorizzano le manifestazioni nautiche
ecc.
 hanno compiti di iscrivere le navi negli appositi registri;
 rilasciano le licenze di navigazione e relativi certificati;
 vigilano sulle scuole nautiche
 ecc.
Richiesta iscrizione barca da pesca Presso l’Autorità di bacino il
pescatore di professione con licenza di pesca professionale valida,
può richiedere l’iscrizione della barca nel “Registro di
immatricolazione delle navi a motore e senza motore”.
Collaudo Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex
Motorizzazione civile) ha il compito di eseguire l’accertamento tecnico
per stabilire se l’unità di navigazione è rispondente alle condizioni di
navigabilità richieste per il servizio di pesca professionale in acque
interne. Rilascia un verbale dal quale risulta l’idoneità della barca
Certificato di idoneità o navigabilità
L’Autorità di Bacino, sulla scorta delle risultanze del verbale di
accertamento tecnico (collaudo), emette il CERTIFICATO DI
NAVIGABILITA’
Licenza delle navi o galleggianti
L’Autorità di Bacino, acquisiti i precedenti atti, rilascia la LICENZA
Iscrizione della barca nel registro con assegnazione del numero di
matricola (targa)
Presso le autorità di bacino va rivolta la domanda per la
concessione di posti d’ormeggio all’interno delle aree portuali sulla
base di un regolamento che prevede le modalità per la
presentazione delle domande e per l’assegnazione dei posti barca.
L’assegnazione dell’ormeggio comporta il pagamento di un canone
d’uso. La durata dell’assegnazione può variare fino ad un massimo
di 6 anni.
I regolamenti delle autorità di bacino contengono le modalità per
l’assegnazione dei posti barca mediante appositi bandi e la
formazione di graduatorie. Le unità di navigazione adibite alla pesca
professionale possono godere di precedenza in graduatoria
secondo criteri contenuti nei singoli regolamenti.
Con ordinanza del Presidente della Giunta
regionale 3.7.1997 n. 58600 è stata disciplinata la
navigazione nelle acque interne lombarde.
L’ordinanza è valida per i laghi di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo.
Per il lago di Garda vige la disciplina del demanio
lacuale e della navigazione sul lago di Garda
contenuta nel capo II artt. 91 -121 della L.R. 14
luglio 2009 n. 11.
Protezione della Fascia costiera
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Fino a 50 m da riva: solo natanti a vela, remi.
Unità a motore solo con motore elettrico non
superiore a 3 hp. Da 50 a 150 m da riva la
navigazione a motore è consentita ad un
velocità non superiore a 10 nodi. Le unità
adibite e utilizzate in modo esclusivo per la
pesca di proprietà dei pescatori
professionali o muniti di licenza di
categoria A, residenti nei comuni
rivieraschi, possono operare anche nella
fascia costiera adottando particolari
accorgimenti atti ad evitare interferenze
con altri utenti.
Lago di Garda
Fino a 300 m da riva: solo natanti a vela, remi,
pedale. Per unità a motore solo attraversamento
per approdo e partenza con velocità non
superiore a 3 nodi. Le unità adibite e utilizzate
in modo esclusivo per la pesca di proprietà
dei pescatori professionali o muniti di
licenza di categoria A, residenti nei comuni
rivieraschi, possono operare anche nella
fascia costiera adottando particolari
accorgimenti atti ad evitare interferenze con
altri utenti.
Zone di balneazione
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
I natanti impegnati nella pesca
alla traina possono navigare
entro i 50 metri dalla riva ad
una velocità inferiore a 10 nodi
purché non in prossimità di
zone di balneazione,
archeologiche,ambientali e
naturalistiche
Divieto di navigazione nelle
zone riservate alla
balneazione appositamente
delimitate ; obbligo di
ormeggiare ad una distanza
di 100 metri dalla spiaggia
Lago di Garda
Divieto di navigazione nelle
zone riservate alla
balneazione appositamente
delimitate
Zone di rilevanza archeologica, ambientale, a canneto
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
E’ vietato l’accesso con
qualsiasi tipo di unità nelle zone
mantenute a canneto ed in
quelle di rilevanza archeologica,
ambientale e naturalistica
appositamente delimitate
In tutti i bacini compresi in
parchi ed in riserve naturali
regionali o statali restano in
vigore le norme più restrittive
dettate dalle specifiche
normative di tutela
ambientale
Lago di Garda
E’ vietato l’accesso a qualsiasi
unità nelle zone mantenute a
canneto ed in quelle di
rilevanza archeologica o
naturalistica appositamente
delimitate nonché nella fascia
ad esse esterna di metri 300.
Velocità massima consentita
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
(al di fuori della fascia costiera)
Lago di Garda
Nelle ore diurne
Nelle ore diurne
Limite massimo di 27 nodi
Limite massimo di 20 nodi
a Monteisola limite massimo
di 10 nodi
Nelle ore notturne
Limite massimo di 5 nodi
Nelle ore notturne
Limite massimo di 10 nodi per
unità superiori ai 7 metri;
Limite massimo di 7 nodi per
unità fino a 7 metri;
Nelle acque di competenza
della Provincia autonoma
di Trento, è vietata la
navigazione delle unità a
motore
Norme di comportamento
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
Tutte le unità di navigazione devono
dare la precedenza:
In navigazione hanno la precedenza le
seguenti unità:
a)
a)
Unità adibite al pubblico servizio
di linea;
b)
Unità addette al servizio di pronto
soccorso, di ordine pubblico,
vigilanza ed altri servizi pubblici;
c)
Unità impegnate in operazioni di
pesca professionale
Alle unità addette al servizio di
pronto soccorso di ordine
pubblico, di vigilanza;
b)
Alle unità di servizio di
trasporto pubblico di linea
c)
Alle unità impegnate nelle
operazioni di pesca
professionale
d)
Alle unità a vela senza motore
Norme di comportamento
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di tenersi ad almeno 50
metri dalle unità adibite al servizio di
linea da tutti i lati del natante e dalle
unità impegnate in operazioni di
pesca professionale; hanno
l’obbligo di non seguire nella scia a
distanza inferiore di 50 m le unità
trainati sciatori nautici
Le unità a motore ed a vela
hanno l’obbligo di tenersi ad
almeno a 100 metri dalle unità
adibite al servizio pubblico e
dalle unità impegnate in
operazioni di pesca
professionale; è vietato seguire
nella scia o a distanza inferiore di
50 metri le unità trainanti sciatori
nautici
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di osservare
particolare prudenza in
prossimità di scuole a vela
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di osservare
particolare prudenza in
prossimità di scuole a vela
Norme di comportamento
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di non intralciare la
rotta delle unità di servizio
pubblico di navigazione ed
ostacolarne le manovre di
accosto e attracco
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di non ostacolare unità
di navigazione impegnate in
operazioni di pesca
professionale e di non
ostacolare unità impegnate in
manifestazioni sportive
autorizzate
Lago di Garda
E’ vietato intralciare la rotta
delle unità di servizio pubblico
di navigazione ed ostacolarne
le manovre di accosto e
attracco
E’ vietato ostacolare le unità
impegnate in operazioni di
pesca professionale e le
unità impegnate in regate
veliche
Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
I proprietari e gli utilizzatori delle unità di
navigazione hanno l’obbligo di mantenere
in perfetta efficienza i motori anche al fine
di ridurre l’inquinamento
Per ridurre l’inquinamento è fatto
obbligo di mantenere in perfetta
efficienza i motori di tutte le unità di
navigazione
Le operazioni di manutenzione e
rifornimento devono essere effettuate in
modo da evitare perdite o spargimento in
acqua di olio, carburante o altri detriti,
adottando mezzi e attrezzature idonee
Le operazioni di manutenzione e
rifornimento devono essere effettuate in
modo da evitare perdite o spargimento in
acqua di olio, carburante o altri detriti,
adottando mezzi e attrezzature idonee
Divieto scarico acque di sentina su
sponde, banchine, moli e pontili ad
esclusione di accumolo per fattori
atmosferici purchè non contengano oli
Divieto scarico acque di sentina su
sponda lombarda, banchine, moli e
pontili
Divieto scarico residui di combustione
di oli lubrificanti, acque di lavaggio,
sostanze pericolose e inquinanti
anche se diluite
Divieto scarico residui di
combustione di oli lubrificanti, acque
di lavaggio, ogni altra sostanza
pericolosa e inquinante
Banchine, pontili, moli pubblici
Lago di Garda
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
E’ vietato esercitare la
pesca sulle banchine, sui
pontili e moli pubblici
Porti
Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito
delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del
porto
Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l’autorizzazione dell’autorità
competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle
navi è punito con sanzione amministrativa fino ad € 51
Regolamento navigazione interna art. 89: E’ vietato lo stendimento di reti da pesca
sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo
che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili
DOTAZIONI DI BORDO
Le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo non
sono legate all'abilitazione dell'unità, ma alla distanza dalla costa
in cui si svolge la navigazione, secondo il principio che la
sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza
e che rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le
dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata.
Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se
imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi,
man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le
attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla
costa.
Fonte: www.nautica.it
DOTAZIONI DI BORDO entro 3 miglia dalla costa
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo - controllare che siano
quelle regolamentari);
salvagente anulare con cima;
una boetta fumogena;
due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano
hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione.
fanali regolamentari; un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7
nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve,
se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;
apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
pompa o altro attrezzo di esaurimento;
mezzi antincendio - estintori
Fonte: www.nautica.it
Regolamento Regionale 9/2002 – Segnaletica delle vie di navigazione
Regione Lombardia con regolamento regionale 26.9.2002 n. 9 ha normato la
segnaletica delle vie di navigazione interna.
1) Disposizioni relative alla circolazione delle unità nautiche
2) Segnalazioni delle unità nautiche
a) segnalazioni a vista: per le unità nautiche adibite alla pesca il regolamento
regionale prevede il riferimento alla legge 27.12.1977 n. 1085 (approvazione del
regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare)
b) segnalazioni acustiche
3) Regole di rotta e di stazionamento
4) Pesca e immersioni: le reti da pesca, le nasse ed altri attrezzi per la pesca
devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione. Sulla
rotta delle unità nautiche in servizio regolare in prossimità dell’entrata dei porti e degli
imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri come pure di strettoie, la posa di reti
da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca, è consentita solo nel limite in cui la
navigazione non ne sia intralciata.
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