CACCIA E PESCA Il diritto di navigazione è quella parte dell’ordinamento giuridico che disciplina la navigazione con un complesso di norme che ne fanno un diritto speciale, autonomo e unitario. Per navigazione si intende qualsiasi trasporto o movimento di cose e persone per acqua o per aria mediante l'utilizzo di un mezzo galleggiante o volante (nave, aeromobile, veicolo spaziale, ecc.). La navigazione può essere classificata in base al mezzo di trasporto (nave, aeromobile, ecc.) e all'ambiente in cui si svolge (mare, fiume, spazio aereo, ecc.). La navigazione deve soddisfare gli usi pubblici del mare e delle acque interne perché utilizza beni che appartengono al DEMANIO indisponibile dello Stato. DEMANIO MARITTIMO : appartengono al demanio marittimo il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa e salmastra che comunicano con il mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: i fiumi, i laghi, i canali e le zone portuali destinate alla navigazione interna. Il diritto della navigazione ha avuto una sistemazione organica nel CODICE DELLA NAVIGAZIONE approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni, composto da tre parti e 1331 articoli: Disposizioni preliminari Parte prima: Navigazione marittima e interna Parte seconda: Navigazione aerea Parte terza: Disposizioni penali e disciplinari Per la pesca interna, con DPR 28 giugno 1949 n. 631, è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA. Fra gli argomenti presi in considerazione dalla legislazione: La nave Il personale navigante L’ordinamento amministrativo della navigazione interna NAVE qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo NAVI MAGGIORI Sono le navi d’altura destinate alla navigazione d’alto mare Art. 136 Cod. Nav. NAVI MINORI Sono le navi idonee alla navigazione costiera, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi adibite alla navigazione interna Le navi minori : sono iscritte in appositi registri (art. 146 cod.nav.) Le imbarcazioni professionali sono iscritte nel “registro delle navi a motore e senza motore” sono abilitate alla navigazione dalla LICENZA DI NAVIGAZIONE (art. 149 cod.nav.) Il pescatore di professione fa parte del personale navigante di terza categoria cui viene attribuita la qualifica di ALLIEVO BARCAIOLO BARCAIOLO ABILITATO (art. 53 Regolamento per la navigazione interna). IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE per il personale navigante nelle acque interne è l’unico documento che abilita alla professione della navigazione interna (art. 42 Regolamento per la navigazione interna 631/49) Il libretto di navigazione è convalidato annualmente entro il 31 marzo di ogni anno. Con D.P.R.14 gennaio 1972 n. 5 e con D.P.R. 24 luglio1977 n. 616 sono state trasferite alle REGIONI le competenze in materia di navigazione interna e porti lacuali e di sicurezza della navigazione La navigazione interna e il demanio lacuale è gestito in Lombardia da “Autorità di bacino”, enti pubblici non economici (L.R. 4.4.2012 n. 6). Gli enti riconosciuti da Regione Lombardia quali gestori sono: • • • • • Autorità di bacino laghi di Garda e Idro Autorità di bacino laghi di Iseo, Endine e Moro Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori Autorità di bacino laghi Ceresio, Piano e Ghirla Autorità di bacino laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese Le Autorità di bacino: rilasciano le concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, accertano e riscuotono canoni, indennizzi, ecc.; autorizzano l’uso delle acque del demanio della navigazione interna; autorizzano le manifestazioni nautiche ecc. hanno compiti di iscrivere le navi negli appositi registri; rilasciano le licenze di navigazione e relativi certificati; vigilano sulle scuole nautiche ecc. Richiesta iscrizione barca da pesca Presso l’Autorità di bacino il pescatore di professione con licenza di pesca professionale valida, può richiedere l’iscrizione della barca nel “Registro di immatricolazione delle navi a motore e senza motore”. Collaudo Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex Motorizzazione civile) ha il compito di eseguire l’accertamento tecnico per stabilire se l’unità di navigazione è rispondente alle condizioni di navigabilità richieste per il servizio di pesca professionale in acque interne. Rilascia un verbale dal quale risulta l’idoneità della barca Certificato di idoneità o navigabilità L’Autorità di Bacino, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento tecnico (collaudo), emette il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA’ Licenza delle navi o galleggianti L’Autorità di Bacino, acquisiti i precedenti atti, rilascia la LICENZA Iscrizione della barca nel registro con assegnazione del numero di matricola (targa) Presso le autorità di bacino va rivolta la domanda per la concessione di posti d’ormeggio all’interno delle aree portuali sulla base di un regolamento che prevede le modalità per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei posti barca. L’assegnazione dell’ormeggio comporta il pagamento di un canone d’uso. La durata dell’assegnazione può variare fino ad un massimo di 6 anni. I regolamenti delle autorità di bacino contengono le modalità per l’assegnazione dei posti barca mediante appositi bandi e la formazione di graduatorie. Le unità di navigazione adibite alla pesca professionale possono godere di precedenza in graduatoria secondo criteri contenuti nei singoli regolamenti. Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale 3.7.1997 n. 58600 è stata disciplinata la navigazione nelle acque interne lombarde. L’ordinanza è valida per i laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo. Per il lago di Garda vige la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda contenuta nel capo II artt. 91 -121 della L.R. 14 luglio 2009 n. 11. Protezione della Fascia costiera Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo Fino a 50 m da riva: solo natanti a vela, remi. Unità a motore solo con motore elettrico non superiore a 3 hp. Da 50 a 150 m da riva la navigazione a motore è consentita ad un velocità non superiore a 10 nodi. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca di proprietà dei pescatori professionali o muniti di licenza di categoria A, residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti. Lago di Garda Fino a 300 m da riva: solo natanti a vela, remi, pedale. Per unità a motore solo attraversamento per approdo e partenza con velocità non superiore a 3 nodi. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca di proprietà dei pescatori professionali o muniti di licenza di categoria A, residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti. Zone di balneazione Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo I natanti impegnati nella pesca alla traina possono navigare entro i 50 metri dalla riva ad una velocità inferiore a 10 nodi purché non in prossimità di zone di balneazione, archeologiche,ambientali e naturalistiche Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate ; obbligo di ormeggiare ad una distanza di 100 metri dalla spiaggia Lago di Garda Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate Zone di rilevanza archeologica, ambientale, a canneto Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo E’ vietato l’accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica appositamente delimitate In tutti i bacini compresi in parchi ed in riserve naturali regionali o statali restano in vigore le norme più restrittive dettate dalle specifiche normative di tutela ambientale Lago di Garda E’ vietato l’accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri 300. Velocità massima consentita Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo (al di fuori della fascia costiera) Lago di Garda Nelle ore diurne Nelle ore diurne Limite massimo di 27 nodi Limite massimo di 20 nodi a Monteisola limite massimo di 10 nodi Nelle ore notturne Limite massimo di 5 nodi Nelle ore notturne Limite massimo di 10 nodi per unità superiori ai 7 metri; Limite massimo di 7 nodi per unità fino a 7 metri; Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, è vietata la navigazione delle unità a motore Norme di comportamento Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo Lago di Garda Tutte le unità di navigazione devono dare la precedenza: In navigazione hanno la precedenza le seguenti unità: a) a) Unità adibite al pubblico servizio di linea; b) Unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici; c) Unità impegnate in operazioni di pesca professionale Alle unità addette al servizio di pronto soccorso di ordine pubblico, di vigilanza; b) Alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea c) Alle unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale d) Alle unità a vela senza motore Norme di comportamento Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo Lago di Garda Le unità di navigazione hanno l’obbligo di tenersi ad almeno 50 metri dalle unità adibite al servizio di linea da tutti i lati del natante e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; hanno l’obbligo di non seguire nella scia a distanza inferiore di 50 m le unità trainati sciatori nautici Le unità a motore ed a vela hanno l’obbligo di tenersi ad almeno a 100 metri dalle unità adibite al servizio pubblico e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; è vietato seguire nella scia o a distanza inferiore di 50 metri le unità trainanti sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l’obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela Le unità di navigazione hanno l’obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela Norme di comportamento Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo Le unità di navigazione hanno l’obbligo di non intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco Le unità di navigazione hanno l’obbligo di non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale e di non ostacolare unità impegnate in manifestazioni sportive autorizzate Lago di Garda E’ vietato intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco E’ vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo Lago di Garda I proprietari e gli utilizzatori delle unità di navigazione hanno l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori anche al fine di ridurre l’inquinamento Per ridurre l’inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponde, banchine, moli e pontili ad esclusione di accumolo per fattori atmosferici purchè non contengano oli Divieto scarico acque di sentina su sponda lombarda, banchine, moli e pontili Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, sostanze pericolose e inquinanti anche se diluite Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, ogni altra sostanza pericolosa e inquinante Banchine, pontili, moli pubblici Lago di Garda Lago di Como, Lugano, Maggiore, Iseo E’ vietato esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici Porti Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad € 51 Regolamento navigazione interna art. 89: E’ vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili DOTAZIONI DI BORDO Le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo non sono legate all'abilitazione dell'unità, ma alla distanza dalla costa in cui si svolge la navigazione, secondo il principio che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza e che rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata. Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa. Fonte: www.nautica.it DOTAZIONI DI BORDO entro 3 miglia dalla costa cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo - controllare che siano quelle regolamentari); salvagente anulare con cima; una boetta fumogena; due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione. fanali regolamentari; un'unità a motore fino a m 7,00 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali; apparecchi di segnalazione sonora (fischietto); pompa o altro attrezzo di esaurimento; mezzi antincendio - estintori Fonte: www.nautica.it Regolamento Regionale 9/2002 – Segnaletica delle vie di navigazione Regione Lombardia con regolamento regionale 26.9.2002 n. 9 ha normato la segnaletica delle vie di navigazione interna. 1) Disposizioni relative alla circolazione delle unità nautiche 2) Segnalazioni delle unità nautiche a) segnalazioni a vista: per le unità nautiche adibite alla pesca il regolamento regionale prevede il riferimento alla legge 27.12.1977 n. 1085 (approvazione del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare) b) segnalazioni acustiche 3) Regole di rotta e di stazionamento 4) Pesca e immersioni: le reti da pesca, le nasse ed altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare in prossimità dell’entrata dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri come pure di strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca, è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.