REGOLAMENTO IMMATRICOLAZIONI,
ISCRIZIONI, TASSE E CONTRIBUTI PER
STUDENTI DI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA
MAGISTRALE, DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO E CORSI SINGOLI
INDICE
TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI SU
CORSI DI LAUREA, DI LAUREA SPECIALISTICA, DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E CORSI
SINGOLI
CAPO 1 – DELLE IMMATRICOLAZIONI
Art. 1 Prove di ammissione
pag. 1
Art. 2 Valutazione dei profili di ingresso
pag. 2
Art. 3 Immatricolazioni
pag .2
Art. 4 Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico
pag. 2
Art. 5 Corsi di laurea magistrale ( biennali)
pag. 3
Art. 6 Corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato
a livello locale
pag. 4
Art. 7 Studenti non a tempo pieno
pag. 5
Art. 8 Immatricolazioni con riconoscimento di carriera pregressa
pag. 6
Art. 9 Immatricolazioni come II titolo
pag. 6
Art. 10 Immatricolazioni Studenti stranieri
pag. 7
Art. 11 Immatricolazioni Studenti stranieri : cittadini comunitari e cittadini non
comunitari residenti in Italia
pag. 7
Art. 12 Immatricolazioni Studenti stranieri : Cittadini non comunitari non residenti in
Italia
pag. 8
Art. 13 Libretto universitario
pag. 9
II
CAPO II : DELLE ISCRIZIONI IN GENERALE
Art. 14 Iscrizioni
pag. 10
CAPO III: DELLE ISCRIZIONI PER STUDENTI
IMMATRICOLATI - ISCRITTI PRESSO L’ATENEO
GIÀ
Art. 15 Iscrizioni ad anni successivi
pag. 10
Art. 16 Iscrizione ad anni successivi studenti non a tempo pieno
pag. 11
Art. 17 Iscrizione con passaggio di corso
pag. 11
Art. 18 Iscrizione con opzione
pag. 12
Art. 19 Iscrizione con riattivazione di carriera interrotta
pag. 12
Art. 20 Iscrizione con sospensione della carriera universitaria
pag. 13
Art. 21 Iscrizione con revoca della sospensione
pag. 13
Art. 22 Iscrizione studenti fuori corso
pag. 13
Art. 23 Iscrizione studenti laureandi
pag. 14
CAPO IV: DELLE ISCRIZIONI DI STUDENTI PROVENIENTI
DA ALTRO ATENEO
Art. 24 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali
a ciclo unico
pag.14
Art. 25 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali
(biennali) con numero programmato a livello locale
pag.15
Art. 26 Trasferimenti in entrata su corsi di laurea magistrale (biennali)
pag. 16
Art. 27 Studenti non a tempo pieno trasferiti
pag. 16
III
CAPO V: DELLE
FORMATIVE
ISCRIZIONI
A
SINGOLE
Art. 28 Corsi Singoli
CAPO VI: DELLA
FORMATIVO
ATTIVITÀ
pag.17
CONCLUSIONE
DEL
PERCORSO
Art. 29 Trasferimenti in uscita
pag. 18
Art. 30 Rinuncia agli studi
pag. 18
Art. 31 Decadenza
pag. 19
Art. 32 Laurea
pag. 19
Art. 33 Pergamena di Laurea
pag. 20
TITOLO II : LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER
IMMATRICOLATI
ED
ISCRITTI
AI
CORSI
UNIVERSITARI
CAPO I : DELLA CONTRIBUZIONE IN GENERALE
Art. 34 Definizioni
pag. 21
Art. 35 Composizione
pag. 21
IV
CAPO II : DELLE TASSE E CONTRIBUTI
Art. 36 Tasse e Contributi
pag. 22
Art. 37 Prima Rata
pag. 22
Art. 38 Tassa regionale per il diritto allo studio
pag. 22
Art. 39 Seconda Rata
pag. 23
CAPO
III:
DELLE
FASCE
DI
CONTRIBUZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO E ISEE
Art. 40 ISEE – Definizione
pag. 23
Art. 41 Modalità di presentazione
pag. 24
Art. 42 Scadenze
pag. 24
Art. 43 Studenti che non devono presentare l’ISEE
pag. 25
Art. 44 Controlli e sanzioni
pag. 25
CAPO IV : DEI CONTRIBUTI FISSI
Art. 45 Contributo per partecipazione a prove di selezione
pag. 25
Art 46 Contributo per valutazione dei profili in ingresso
pag. 26
Art. 47 Contributo per valutazione della carriera universitaria pregressa
pag. 26
Art. 48 Contributo per passaggio di corso
pag. 26
Art. 49 Contributo per ricongiungimento di carriera - Tassa di ricognizione
pag. 27
Art. 50 Contributo per trasferimento in ingresso
pag. 27
Art. 51 Contributi per iscrizione a Corsi singoli
pag. 27
Art. 52 Contributo per trasferimento in uscita
pag. 27
V
Art. 53 Mora
pag. 28
Art. 54 Sanzioni per mancato o irregolare adempimento
pag. 28
TITOLO III : ESONERI
CAPO I: DEGLI ESONERI
Art. 55 Esoneri in generale
pag. 29
Art. 56 Esoneri per studenti invalidi
pag. 29
Art. 57 Esoneri per studenti figli di genitori invalidi
pag. 30
Art. 58 Esoneri per studenti vincitori o idonei a Borsa di Studio
pag. 30
Art. 59 Agevolazioni per merito
pag. 31
TITOLO IV : RIMBORSI
CAPO I: DEI RIMBORSI
Art. 60 Contributi non rimborsabili
pag. 32
Art. 61 Contributi rimborsabili
pag. 32
Art. 62 Modalità di richiesta e di riscossione
pag. 33
VI
TITOLO V: VARIE
CAPO I: VARIE
Art. 63 Richiesta di equipollenza di titolo estero
pag. 34
TITOLO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I: DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 64 Approvazione del Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse
e contributi per gli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale
a ciclo unico e a corsi singoli
pag. 35
Art. 65 Modifiche al Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e
contributi per gli studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale
a ciclo unico e a corsi singoli
pag. 35
Art. 66 Entrata in vigore
pag. 35
VII
PREMESSA
Il presente regolamento è valido dalla data di emanazione e fino all’approvazione di
eventuali successive modifiche. Il Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo
www.uniparthenope.it , nella sezione Statuto e Regolamenti. Ogni scadenza presente nel
regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno utile successivo qualora cada di
sabato o di giorno festivo. Tutti gli importi sono annualmente definiti nella delibera della
Contribuzione Studentesca di seguito chiamata delibera C.S.
TITOLO I
IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI SU CORSI DI LAUREA, DI
LAUREA MAGISTRALE, DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO E CORSI SINGOLI
CAPO I
DELLE IMMATRICOLAZIONI
Art. 1
Prove di ammissione
Per l’accesso ad alcuni dei Corsi di cui al presente titolo possono essere richieste, in via
preliminare, prove di ammissione (Corsi a numero programmato a livello locale)
possono essere richieste, in via preliminare, prove di ammissione o il possesso di
requisiti minimi. A tal fine occorre presentare apposita domanda di partecipazione alle
suddette prove o di valutazione dei requisiti minimi le cui modalità di compilazione e
presentazione saranno specificate dai relativi bandi e/o avvisi, di volta in volta pubblicati
sul sito d’Ateneo. La partecipazione alle prove di ammissione può comportare il
pagamento di un contributo fisso regolamentato anch’esso di volta in volta dai medesimi
bandi e/o avvisi.
Il mancato superamento comporta l’esclusione dall’immatricolazione/iscrizione al Corso
prescelto.
1
Art. 2
Valutazione dei profili di ingresso
Alcuni corsi di laurea triennali, non a numero programmato a livello locale, possono
richiedere la partecipazione dell’interessato a test valutativi del livello di competenza e
abilità acquisite dallo studente richiedente. Tali test sono somministrasti per valutare
meglio l’azione formativa dell’Università e non impediscono, in alcun caso,
l’immatricolazione.
La domanda di partecipazione va compilata on-line e può richiedere il versamento di un
contributo fisso quantizzato dall’apposito avviso.
Quando è richiesto il contributo la domanda va stampata, sottoscritta e consegnata alla
Segreteria Studenti di afferenza.
Art. 3
Immatricolazione
L’immatricolazione rappresenta l’atto formale con cui l’avente diritto acquista lo status di
studente universitario da cui scaturiscono specifici diritti e doveri. Si effettua con
procedure informatizzate entro il termine del 5 novembre, di ogni anno a meno che
decreti del Rettore, la delibera C. S., o bandi specifici non prevedano deroghe o fissino
altre date.
Il sistema di immatricolazione on-line messo a disposizione dall’Ateneo è illustrato nei
successivi artt. 4 e 5.
Solo in casi di eccezionale e comprovata necessità si può ricorrere alle modalità
tradizionali di immatricolazione.
Art. 4
Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico
Modalità di immatricolazione ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico:
1. Compilazione domanda on-line: l’interessato redige personalmente la domanda
inserendo i dati anagrafici e scolastici che lo riguardano, collegandosi al seguente
link: http://www.servizi.uniparthenope.it/
2. Invio, salvataggio e stampa: Una volta redatta, l’istanza va salvata e stampata
unitamente ai bollettini MAV on-line, della I rata e della tassa regionale, da versare
presso un qualsiasi sportello bancario.
2
3. Perfezionamento dell’iscrizione. La domanda stampata, e sottoscritta deve essere
consegnata alla Segreteria Studenti competente. Essa va corredata dalla
documentazione richiesta: 1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del
codice fiscale, del documento di identità valido, del diploma di maturità (per
coloro che chiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti) e della liberatoria
sui dati sensibili, richiesta di esonero se studenti invalidi o figli di genitori invalidi
4. Conclusione: L’iter si conclude con l’attribuzione della matricola da parte
dell’operatore di sportello, dopo attenta verifica della documentazione consegnata
e dei saldi della regolarità contributiva.
Pertanto, la sola compilazione della domanda, o la compilazione della stessa con il
pagamento della I rata e della tassa regionale, non comporta l’acquisizione
automatica dello status di studente universitario presso l’Ateneo.
Art. 5
Corsi di laurea magistrale (biennali)
Modalità di immatricolazione ai corsi di laurea magistrali (biennali):
1. valutazione requisiti curriculari: Ciascun Dipartimento, ai sensi della normativa
vigente, nell’ambito dell’offerta formativa, pubblica un avviso con l’indicazione
dei requisiti richiesti per l’accesso ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale
attivati.
L’interessato all’immatricolazione presenta domanda di valutazione del percorso
formativo svolto. Tempi e modi di presentazione della relativa istanza sono
specificati dal suddetto avviso.
2. Ammissione: I Singoli Dipartimenti valutano le domande, decidendo nel merito
ed inviano, con cadenza periodica, l’elenco degli ammessi, corredato dei
relativi codici fiscali, all’Ufficio Servizi Informativi per gli Studenti e la
Didattica, d’ora in poi definito SISD.
3. Attivazione portale studenti: Al termine della procedura di cui al comma due del
presente articolo l’ Ufficio Servizi Informativi per gli Studenti e la Didattica,
d’ora in poi definito SISD, renderà possibile l’immatricolazione agli idonei,
riconosciuti dal sistema di immatricolazione on-line mediante il confronto dei
codici fiscali.
4. Immatricolazione on-line: Coloro i quali siano intenzionati a dare seguito all’iter,
compileranno on-line la domanda con l’inserimento dei dati anagrafici,
scolastici e universitari.
5. Invio salvataggio e stampa: tale fase conclude la procedura di immatricolazione online. L’iter ha termine con il versamento della I rata e della tassa regionale da
versare a mezzo bollettini MAV presso un qualsiasi sportello bancario entro i
termini sanciti da avvisi e regolamenti e, comunque, non oltre la fine del mese
di fine febbraio;
3
6. Perfezionamento: la domanda, stampata e sottoscritta, e accompagnata dalla
documentazione richiesta: 1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti,
del codice fiscale, del. documento di identità in corso di validità nonché del
diploma di maturità (per coloro che richiedono la verifica della correttezza dei
dati inseriti) e della liberatoria sui dati sensibili, richiesta di esonero se studenti
invalidi o figli di genitori invalidi. Essa va consegnata alla Segreteria Studenti di
riferimento nei medesimi tempi di cui al punto 5.
7. Conclusione: L’iter si conclude con l’attribuzione della matricola da parte
dell’operatore di sportello, dopo attenta verifica della regolarità della
documentazione consegnata e della regolarità contributiva.
La sola compilazione della domanda, o la compilazione della stessa ed il
pagamento della I rata unitamente alla tassa regionale, non comporta
l’acquisizione automatica dello status di studente universitario presso l’ateneo.
Pertanto, è necessario consegnare materialmente la documentazione presso gli
sportelli della Segreteria Studenti di competenza.
Art. 6
Corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con numero programmato a livello
locale
Modalità di immatricolazione ai corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con
numero programmato a livello locale:
1. Pubblicazione bando: il Dipartimento che, nell’ambito dell’offerta formativa, ha
attivato un corso di laurea a numero programmato a livello locale, pubblica un
bando di selezione per la copertura dei posti disponibili.
2. Domanda di ammissione: il candidato all’immatricolazione dovrà presentare (ai sensi
dell’art. 1 del presente regolamento) apposita domanda di partecipazione alle
selezioni (corredata della ricevuta di versamento dell’eventuale contributo
richiesto) nelle modalità ed entro i termini sanciti dal bando.
3. Esame di ammissione: Il candidato che ha superato la valutazione formale
dell’istanza è ammesso al sostenimento delle prove di accesso da svolgersi nella
data di convocazione prevista.
4. Ammissione: L’ufficio del competente Dipartimento pubblicherà sul sito d’Ateneo
la graduatoria dei vincitori unitamente alla data di scadenza entro cui perfezionare
l’iter, a pena di esclusione. Divenuta definitiva, la stessa (graduatoria) sarà
comunicata al SISD corredata dei codici fiscali.
5. Attivazione dell’immatricolazione on-line: Il SISD consentirà l’immatricolazione online, entro i termini fissati a coloro i quali si sono utilmente collocati in
graduatoria. Scaduti i termini non sarà più possibile immatricolarsi.
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6. Invio, salvataggio e stampa: tale fase conclude la procedura di immatricolazione online. L’iter ha termine con il versamento della I rata e della tassa regionale da
versare a mezzo bollettini MAV presso un qualsiasi sportello bancario entro i
termini sanciti da avvisi e regolamenti e, comunque, non oltre la fine del mese di
fine febbraio
7. Perfezionamento: la domanda, stampata e sottoscritta, con la documentazione
richiesta (ovvero: 1 foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del codice
fiscale, del documento di identità in corso di validità nonché del diploma di
maturità per coloro che richiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti e
della liberatoria sui dati sensibili, richiesta di esonero se studenti invalidi o figli di
genitori invalidi), va consegnata alla Segreteria Studenti di riferimento
8. Conclusione: L’iter si conclude con l’attribuzione della matricola da parte
dell’operatore di sportello, dopo attenta verifica della documentazione consegnata
e della regolarità contributiva.
La sola compilazione della domanda, o la compilazione della stessa ed il
pagamento della I rata unitamente alla tassa regionale, non comporta
l’acquisizione automatica dello status di studente universitario presso l’ateneo.
Pertanto, è necessario consegnare materialmente la documentazione presso gli
sportelli della Segreteria Studenti di competenza.
9. Scorrimento graduatoria: nel caso in cui non si raggiunga il numero di posti
disponibili, saranno possibili scorrimenti della graduatoria. In tale evenienza
saranno fissati ulteriori termini di scadenza per il perfezionamento
dell’immatricolazione.
Art. 7
Studenti non a tempo pieno
Ove previsto dai regolamenti dei singoli corsi, è possibile effettuare una
immatricolazione a corsi di laurea non a tempo pieno, come studenti part time. Per le
modalità di immatricolazione valgono le medesime norme già elencate innanzi a cui si
rimanda. In relazione al versamento delle tasse di iscrizione l’importo della I rata, del
contributo regionale e del contributo per la frequenza dei corsi scientifici risulta
essere il medesimo di quello determinato dalla delibera C.S. per gli studenti a tempo
pieno del medesimo corso. Per l’importo della II rata si applicherà la relativa
disciplina circa la contribuzione stabilita annualmente dalla delibera C.S.
Anche gli studenti che si immatricolano con contratto a regime di non a tempo pieno
possono usufruire, se aventi diritto, degli esoneri per studenti invalidi o figli di
genitori invalidi, allegando alla documentazione di cui ai precedenti articoli apposita
istanza.
Si elenca di seguito la tipologia di contratti fra cui è possibile optare.
1. Laurea triennale
Contratto a 4 anni
Contratto a 5 anni
Contratto a 6 anni
5
2. Laurea magistrale
Contratto a 3 anni
Art. 8
Immatricolazioni con riconoscimento di carriera pregressa
Quanti hanno chiuso una carriera universitaria per decadenza o rinuncia possono
richiedere il riconoscimento dell’attività formativa già svolta sotto forma di crediti su
tutti i Corsi.
A tal fine l’interessato deve presentare presso la Segreteria Studenti di competenza,
apposita istanza in marca da bollo, entro i tempi previsti dai regolamenti dei singoli
dipartimenti. In via suppletiva troverà applicazione il termine di scadenza previsto per
le immatricolazioni al Corso di interesse. L’istanza va corredata dei programmi di
studio vidimati dall’Università presso cui sono stati sostenuti gli esami per i quali è
richiesta la convalida), dalla fotocopia di un valido documento di identità, dal
contributo fisso richiesto, nonché dalla certificazione o autocertificazione delle
attività formative svolte.
Qualora si desideri subordinare l’ immatricolazione all’esito della valutazione, si è
tenuti a presentare la domanda almeno 30 giorni prima della chiusura delle
immatricolazioni sul corso prescelto, salvo le eventuali eccezioni da verificare di volta
in volta.
La procedura di immatricolazione segue le medesime norme stabilite per coloro i
quali si immatricolano per la prima volta ed è vincolata, al possesso di tutti i requisiti
richiesti per l’accesso allo specifico corso.
Nel caso di corsi a numero programmato, l’immatricolazione è subordinata anche al
superamento di prove di selezione, di cui all’art.1, ove previste secondo i tempi e
modalità stabilite dai singoli bandi. Il decaduto o rinunciatario dovrà partecipare alle
prove di cui all’art. 1 ma non è tenuto a partecipare ai test di cui all’art. 2.
La domanda di immatricolazione viene valutata nel merito dalle Strutture competenti
che deliberano sui CFU da riconoscere e sull’anno di iscrizione.
Per ogni anno di abbreviazione del percorso formativo ottenuto va versato un
contributo fisso determinato con delibera C.S., oltre le tasse regolarmente dovute per
l’anno di immatricolazione.
Art. 9
Immatricolazioni come II titolo
Gli interessati al conseguimento di un secondo titolo di studi universitari, possono
richiedere il riconoscimento degli esami già sostenuti con conseguente abbreviazione di
carriera. L’ immatricolazione deve essere effettuata on-line con le modalità richieste per
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la tipologia di corso prescelto, specificando, altresì, di essere già in possesso di un titolo
di livello universitario. Gli interessati devono presentare apposita richiesta di convalida di
esami presso la Segreteria Studenti di competenza, unitamente alla domanda cartacea di
immatricolazione. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito d’Ateneo e va corredato dei
programmi degli esami per i quali si chiede convalida, vidimati dall’Università presso la
quale sono stati sostenuti gli esami, nonché di certificazione o autocertificazione degli
stessi.
Tale domanda viene trasmessa alle Strutture didattiche competenti che decidono circa la
obsolescenza degli insegnamenti da riconoscere e l’anno di iscrizione.
Non è previsto alcun onere aggiuntivo per gli anni di abbreviazione. Gli studenti iscritti
come II titolo sono collocati d’Ufficio nella fascia massima di contribuzione, fatte salve
le agevolazioni previste per gli aventi diritto per disabilità certificata.
Art. 10
Immatricolazioni studenti stranieri
L’accesso da parte degli studenti stranieri al sistema di istruzione superiore italiano è, di
norma, stabilito ogni tre anni con circolare interministeriale.
Sono contemplate due categorie di studenti stranieri:
- cittadini comunitari e cittadini non comunitari residenti in Italia
- cittadini non comunitari non residenti in Italia.
Art. 11
Immatricolazioni studenti stranieri:
Cittadini comunitari e cittadini non comunitari residenti in Italia
I cittadini comunitari e i cittadini non comunitari residenti in Italia sono equiparati agli
studenti italiani, salvo l’obbligo aggiuntivo di perfezionare il titolo di studio per l’ accesso
ai corsi, se conseguito all’estero. Alla domanda di immatricolazione, infatti, dovrà essere
allegata traduzione ufficiale in lingua italiana e “Dichiarazione di valore in loco” del
titolo di studio rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nello Stato in cui il titolo è stato
conseguito.
Le ulteriori formalità da espletare sono le medesime già riportate sopra per ciascuna
tipologia di corso a cui si rimanda.
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Art. 12
Immatricolazioni studenti stranieri:
Cittadini non comunitari non residenti in Italia
Ogni anno l’Ateneo stabilisce il contingente di studenti stranieri non comunitari e non
residenti in Italia da immatricolare.
I cittadini non comunitari non residenti in Italia prima dell’immatricolazione devono
sottostare alle procedure nel seguito indicate:
- Domanda di Pre-iscrizione
La domanda di pre-iscrizione all’Ateneo, deve essere presentata alla Rappresentanza
italiana nello Stato estero in cui si risiede nei tempi e con le modalità stabiliti dalla
circolare interministeriale predetta. Il periodo in cui effettuare tali adempimenti,
normalmente, va da marzo a giugno di ciascun anno solare.
I candidati forniranno alla Rappresentanza tutti i documenti richiesti per ottenere il
visto di ingresso in Italia.
- Prova di lingua italiana
Ottenuto il visto, gli interessati dovranno sostenere la prova di accertamento di
conoscenza della lingua italiana presso l’ Università nel giorno stabilito. Nel giorno e
nell’ora fissati il candidato dovrà presentarsi munito di passaporto con visto di
ingresso per motivi di studio.
Superata la prova, l’Ateneo accetta il candidato con riserva in attesa di ricevere copia
del permesso di soggiorno o della copia della ricevuta di richiesta dello stesso.
- Immatricolazione
Il cittadino extra-comunitario ammesso all’immatricolazione procede alla
compilazione della domanda di immatricolazione on-line sul sito dell’Ateneo, con le
modalità ed entro i termini di scadenza prescritti per i cittadini italiani (sopra esposte
e a cui si rimanda in base alla tipologia di corso e/o immatricolazione).
Inseriti i dati richiesti, si procede alla stampa della domanda, alla sua sottoscrizione e
al versamento della tassa di iscrizione e della tassa per il diritto allo studio mediante
bollettini MAV. da effettuarsi presso l’Ente cassiere dell’Ateneo.
A perfezionamento dell’iter, occorre consegnare la documentazione di seguito
elencata alla Segreteria Studenti di afferenza.
- Documenti da consegnare al’atto dell’immatricolazione:
1) Domanda di immatricolazione.
2) Fotocopia del documento di identità.
3) Titolo di studio di Scuola Media Superiore originale con traduzione ufficiale in
lingua italiana e “Dichiarazione di valore in loco”, rilasciata della Rappresentanza
italiana competente.
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4) Eventuali certificati di studi universitari con esami superati, divisi per anno di
corso e con indicazione dei crediti formativi o delle ore di lezione per ciascun
esame. Essi andranno esibiti qualora si richieda convalida di esami comuni già
sostenuti presso L’Ateneo estero, oppure al fine del completamento di almeno 12
anni di scolarità richiesti per accedere alle Università italiane. Tali certificazioni
devono, inoltre, essere integrate con la traduzione ufficiale in lingua italiana e
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza.
5) Eventuali programmi degli esami di cui si chiede convalida, vidimati
dall’Università presso la quale sono stati sostenuti, con traduzione ufficiale in
lingua italiana.
6) Certificato di idoneità accademica, se previsto, per l’accesso alle università del
paese di provenienza.
7) Fotocopia del codice fiscale.
8) Una foto formato tessera.
9) Ricevute dei versamenti delle tasse di immatricolazione.
Art. 13
Libretto universitario
Dall’anno accademico 2014/2015, in attuazione alla normativa vigente l’Università non
rilascerà più allo studente il libretto universitario, ne duplicati dello stesso ai vecchi
iscritti.
Lo studente ha l’obbligo di presentarsi in seduta d’ esame, munito di documento di
identità in corso di validità.
Si specifica, per i vecchi iscritti, tuttora in possesso del libretto universitario che questo
non è equipollente ad un documento d’identità , ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000,
comma 2, e pertanto l’identificazione dello studente in seduta d’esame avviene attraverso
l’esibizione di un documento di riconoscimento valido (es. passaporto, patente, carta di
identità).
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CAPO II
DELLE ISCRIZIONI IN GENERALE
Art. 14
Iscrizioni
L’iscrizione è l’atto formale con cui si manifesta la volontà di conservare lo status di
studente universitario precedentemente acquisito presso la “Parthenope” o altra
Università italiana, nonché la volontà di conseguire singole attività formative.
Si effettua per lo più con le procedure on-line specificamente individuate a seconda
dei casi di seguito illustrati.
CAPO III
DELLE ISCRIZIONI PER STUDENTI GIA’
IMMATRICOLATI/ISCRITTI PRESSO L’ATENEO
Art. 15
Iscrizione ad anni successivi
L’iscrizione ad anni successivi per gli studenti già immatricolati presso l’Ateneo
avviene mediante il versamento della I rata (comprensiva del contributo per corsi a
carattere scientifico) unitamente al contributo regionale per il diritto allo studio entro
il 5 novembre, oppure, con mora stabilita annualmente in delibera C.S., entro e non
oltre il 31 dicembre. Tale termine si applica a tutti i corsi di studi normati dal
presente Regolamento (Triennali, Magistrali – biennali specialistiche - e Magistrali a
Ciclo Unico). Il suddetto versamento è condizione necessaria e sufficiente, non sono
richieste ulteriori formalità quali la consegna delle ricevute, salvo casi eccezionali ( ad
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esempio mancata registrazione del flusso elettronico). I bollettini MAV sono
stampabili dalla pagina personale dello studente (a cui si accede tramite identificativo
e password già in suo possesso) e pagabili presso qualsiasi sportello bancario nonché
on-line. In via eccezionale è possibile effettuare il versamento con bollettino BJ,
stampato dalla segreteria di competenza la cui ricevuta va ad essa riconsegnata .
Chi non ottempera all’iscrizione entro il 31 dicembre potrà comunque iscriversi in
ritardo. Tale iscrizione è subordinata ad apposita autorizzazione ai sensi del vigente
del Regolamento Didattico, e comunque entro e non oltre il termine stabilito
annualmente in delibera C.S., mediante il versamento dell’importo dovuto per l’anno
accademico di riferimento.
Art. 16
Iscrizione ad anni successivi studenti non a tempo pieno
L’iscrizione ad anni successivi degli studenti non a tempo pieno avviene con le stesse
modalità previste per le iscrizioni degli studenti a tempo pieno illustrate nel
precedente articolo, versando i medesimi importi fissati per la I rata e per la tassa
regionale.
All’atto dell’iscrizione lo studente non a tempo pieno può chiedere, per l’anno
accademico, per il quale richiede l’iscrizione la modifica della sua condizione
attraverso la presentazione di un’apposita domanda alla segreteria.
Quanti sono iscritti a regime a tempo pieno possono passare ad un regime non a
tempo pieno, purché non abbiano già concluso il percorso legale di studi
(quadriennale, quinquennale, sessennale) e non si trovino nella condizione di fuori
corso. L’anno di iscrizione, rispettivamente di studente e tempo pieno o studente non
a tempo pieno, viene determinato dalle Strutture Didattiche Competenti per
Dipartimento.
Salvo diverse previsioni, l’assenza della suddetta dichiarazione lascia lo studente nella
condizione iniziale (non a tempo pieno se già non a tempo pieno, e tempo pieno se
già a tempo pieno).
Art. 17
Iscrizione con passaggio di corso
E’ data facoltà di passare ad un corso di studi diverso da quello inizialmente
prescelto, indipendentemente dall’anno di corso raggiunto.
Gli studenti che intendono richiedere il passaggio sono tenuti preliminarmente a
rinnovare l’iscrizione versando la prima rata e la tassa regionale entro i termini del 5
novembre nonché a regolarizzare tutti i versamenti rimasti insoluti.
Successivamente gli interessati presenteranno domanda di passaggio in bollo alla
Segreteria Studenti competente per il nuovo corso entro gli stessi termini di cui sopra,
salva diversa previsione della delibera sulla C. S.
11
E’ richiesto un contributo fisso, la cui misura è sancita nella succitata delibera, in
mancanza del pagamento di detto contributo la domanda è da considerarsi nulla.
Ove la I rata versata non corrisponda all’importo dovuto per la tipologia del nuovo
corso di studio (passaggio da un corso a carattere scientifico ad uno a carattere
umanistico o viceversa), lo studente è tenuto a versare la differenza con bollettino BJ
(stampabile presso lo sportello di segreteria). Viceversa l’eccedenza sarà stornata dal
contributo fisso o dalla II rata.
Il passaggio interno al primo anno sui corsi di studio che prevedono il numero
massimo dell’utenza sostenibile è consentito fino al raggiungimento del numero
massimo dell’utenza sostenibile del nuovo corso di studio richiesto. Il numero
dell’utenza sostenibile è stabilito annualmente da appositi D.DM.M. e approvato
dagli Organi di Governo.
Art. 18
Iscrizione con opzione
Nel momento in cui dovessero intervenire modifiche nell’ordinamento universitario
tali da comportare l’attivazione di nuovi corsi di studi e/o nuovi corsi di laurea, gli
studenti già iscritti hanno facoltà di optare per il corrispondente Corso del nuovo
ordinamento, previa iscrizione sul vecchio corso e regolarizzazione degli insoluti.
L’opzione avviene tramite domanda in bollo presentata, presso gli sportelli della
segreteria di competenza senza ulteriori adempimenti entro le scadenze previste per i
singoli corsi di studi e, comunque, non oltre i termini di scadenza delle relative
immatricolazioni.
Scaduti i termini di cui sopra, l’opzione non sarà più possibile per l’anno accademico
di riferimento. Negli anni successivi il passaggio al nuovo corso è regolamentato alla
stregua di un passaggio interno come sopra disciplinato.
Art. 19
Iscrizione con riattivazione di carriera interrotta
Si ha interruzione della carriera ove non si compia alcun atto di carriera (versamento
di rate di iscrizione, richiesta certificazione, sostenimento di prove d’esame) per un
intero anno accademico.
L’ Università esonera totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti
che intendano riprendere la carriera universitaria interrotta.
La riattivazione comporta, per ciascun anno di interruzione, il versamento di un
contributo fisso denominato ‘tassa di ricognizione’ il cui importo è definito anno per
anno dalla delibera C.S., senza altri oneri aggiuntivi e tassa regionale, relativi agli anni
oggetto dell’interruzione. È dovuta la tassa regionale per l’anno di riattivazione.
Ricongiunto il periodo di interruzione, è possibile effettuare regolare iscrizione
all’anno accademico in corso con le modalità esposte nel presente capo.
12
La medesima tassa di ricognizione è dovuta da quanti sono in debito del solo esame
finale nell’anno accademico di riferimento.
Art. 20
Iscrizione con sospensione della carriera universitaria
Si ha diritto a sospendere la propria carriera universitaria per l’intero anno
accademico esclusivamente in caso di servizio militare volontario, di servizio civile, di
maternità, e di ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi (sono equiparati
i periodi di degenza post ospedaliera presso il proprio domicilio).
Si ha il dovere di sospendere la stessa in caso di iscrizione a corsi post laurea (master,
scuole, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca) e a corsi svolti presso
Accademie ed Istituzioni militari, anche se non in convenzione con l’Università, per
l’intera durata del corso stesso al fine di non incorrere nella violazione del divieto di
contemporanea iscrizione a due corsi universitari.
La sospensione va chiesta con specifica domanda in bollo, da presentare all’Ufficio
Protocollo e corredata di copia di un documento di riconoscimento valido e di
documentazione idonea atta a comprovare la sussistenza del diritto/dovere.
Possono sospendere la propria carriera tutti gli studenti di cui al presente
regolamento, eccetto gli iscritti a singole attività formative.
Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga le tasse universitarie e
non può sostenere alcuna prova d’esame. Ne consegue il rigetto dell’istanza ove siano
stati già sostenuti esami oppure l’annullamento di questi.
I versamenti effettuati prima della presentazione della domanda di sospensione non
sono rimborsabili.
Art. 21
Iscrizione con revoca della sospensione
Trascorso il periodo di sospensione di cui al precedente articolo, o su motivata
richiesta dello studente qualora questo fosse di durata inferiore al previsto, lo
studente potrà riprendere la sua carriera universitaria, presentando istanza di revoca
in bollo all’Ufficio Protocollo. La domanda sarà prodotta al venir meno della causa di
sospensione. Ove questa ultima cessi dopo i regolari termini di scadenza per le
iscrizioni, si è esentati dal pagamento della mora per le rate versate in ritardo senza
colpa. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito d’Ateneo.
Art. 22
Iscrizione studenti fuori corso
13
Agli studenti fuori corso è data la possibilità di iscriversi entro il 31 maggio previo
versamento in unica soluzione (I, II rata e contributo per il diritto allo studio) di
quanto dovuto a titolo di tasse e contributi universitari per l’anno accademico di
riferimento, come stabilito dalla delibera C.S. In favore di questi non sono previsti
benefici di merito.
A quanti hanno concluso la durata normale del corso di studi è fatto divieto di
iscriversi come studente non a tempo pieno.
Art. 23
Iscrizione studenti laureandi
Gli studenti che prevedono di laurearsi nelle sessioni straordinarie non sono tenuti a
rinnovare l’iscrizione e quindi non devono effettuare il versamento previsto dai
bollettini MAV di I rata e Tassa regionale.
Se il percorso non risulta concluso entro le suddette sedute, lo studente pagherà in
unica soluzione e senza ulteriori aggravi, entro il 31 maggio, tutto quanto dovuto per
l’anno accademico di riferimento.
Qualora si siano superate tutte le prove di profitto (inclusi i tirocini ed eventuali
ulteriori attività e conoscenze, curriculari ed extracurriculari), ad eccezione dell’esame
di laurea, per l’anno accademico di riferimento è dovuta la sola tassa di ricognizione
determinata in delibera C.S. A tal fine la I rata, se già pagata potrà essere convertita
in tassa di ricognizione.
Nel caso in cui lo studente concluda il proprio percorso entro la sessione
straordinaria ha diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, o alla
compensazione sul versamento previsto per l’immatricolazione alle lauree magistrali.
CAPO IV
DELLE ISCRIZIONI DI STUDENTI PROVENIENTI DA
ALTRO ATENEO
Art. 24
Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico
14
Quanti vogliano trasferirsi da un altro Ateneo su corsi triennali e magistrali a ciclo unico
hanno l'obbligo di effettuare la prescrizione on-line secondo le modalità descritte innanzi
per le immatricolazioni a cui si rimanda. Nella domanda dovrà essere specificata la
tipologia di iscrizione (trasferimento in entrata), l’ateneo di provenienza, oltre a tutti gli
altri dati anagrafici, scolastici ed eventualmente universitari (per chi ha già una carriera
universitaria chiusa). Il sistema telematico permetterà di stampare, unitamente ai
bollettini MAV per il versamento della tassa regionale e della I rata, il bollettino MAV
per il contributo fisso richiesto, stabilito annualmente con delibera C.S. Lo studente
consegnerà la relativa domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta (1 foto
tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del codice fiscale, di un valido documento di
. identità nonché del diploma di maturità per coloro che chiedono la verifica della
correttezza dei dati inseriti) alla Segreteria Studenti di afferenza.
All’atto della consegna della documentazione cartacea, al’l’interessato sarà attribuita una
matricola provvisoria che diverrà definitiva solo con l’acquisizione del foglio di congedo
da parte dell’Università di provenienza. I tempi e i requisiti saranno quelli indicati dagli
Organi di Governo in delibera C.S. e comunque non oltre il 5 novembre.
Art. 25
Trasferimenti in entrata su corsi di laurea triennali e magistrali (biennali) con
numero programmato a livello locale
Per i trasferimenti su Corsi di Laurea con accesso a seguito del superamento di
selezioni, occorre coordinare le procedure e i tempi con quanto prescritto dagli
appositi Regolamenti emanati dai Dipartimenti. In mancanza di questi, si applicherà,
in via suppletiva, un iter come di seguito specificato:
1. Presentazione domande nulla osta: presentazione della domanda in forma cartacea
all’Ufficio Protocollo entro le scadenze e le modalità indicate dai relativi
Dipartimenti, o se non specificato, entro il 5 novembre. Deliberata l’ammissibilità
al trasferimento si procederà al rilascio di nulla osta in tempo utile per permettere
allo studente la compilazione on-line della domanda di iscrizione e la
presentazione della stessa alla Segreteria Studenti entro i termini stabiliti.
2. Redazione elenco: Un elenco di quanti hanno ottenuto il nulla osta viene trasmesso al
SISD, corredato dei relativi codici fiscali.
3. Iscrizione: L’interessato, ottenuto il nulla osta, procederà all’iscrizione per via
telematica, al pagamento della I rata, della tassa regionale e del contributo di
trasferimento in entrata, come determinato dalla delibera C.S., entro i tempi
sanciti dai regolamenti o, in mancanza, entro il 5 novembre, a pena di decadenza.
Entro gli stessi tempi consegnerà in Segreteria Studenti la domanda stampata e
sottoscritta, unitamente all’ulteriore della documentazione richiesta (copia della
domanda sottoscritta, una foto tessera, copia delle ricevute dei versamenti, del
codice fiscale, del documento di identità valido nonché del diploma di maturità
per coloro che chiedono la verifica della correttezza dei dati inseriti).
L’operatore di sportello attribuirà una matricola provvisoria che diverrà definitiva
con l’acquisizione del foglio di congedo.
15
Art. 26
Trasferimenti in entrata su corsi di laurea magistrale (biennali)
Anche questa tipologia di iscrizione avviene per via telematica. Le modalità sono le
stesse già elencate per i trasferimenti su corsi triennali, fatte salve alcune specificità
attinenti l’ammissione di seguito evidenziate:
1. Presentazione della domanda di ammissione (di cui all’art. 1) secondo tempi e
modi specificati da appositi avvisi o regolamenti.
L’accettazione dovrà essere deliberata dal Dipartimento in tempo utile per
permettere all’interessato la compilazione e la presentazione della domanda di
trasferimento alla Segreteria Studenti e, comunque, non oltre il 28 febbraio per i
corsi di laurea magistrale (biennali).
2. Comunicazione, a cura del Dipartimento, degli ammessi e dei relativi codici fiscali
all’ufficio SISD.
3. Iscrizione on-line obbligatoria solo a seguito di esito positivo dell’istanza, con
inserimento, all’atto della compilazione, di tutti i dati circa l’Ateneo e il corso di
provenienza, oltre quelli anagrafici.
4. Presentazione alla Segreteria Studenti di competenza della domanda di iscrizione,
stampata mediante la procedura telematica e sottoscritta, unitamente alla
documentazione richiesta (copia del diploma maturità per coloro che chiedono la
verifica della correttezza dei dati inseriti, codice fiscale, documento di identità
valido, foto tessera) e alle ricevute dei versamenti dovuti (tassa regionale, I rata,
contributo per trasferimento in ingresso, il cui importo è stabilito annualmente
dalla delibera C.S.).
5. Attribuzione da parte dell’operatore di sportello di una matricola provvisoria che
diverrà definitiva con l’acquisizione del foglio di congedo.
Art. 27
Studenti non a tempo pieno trasferiti
Ove prevista dai regolamenti dei singoli corsi, è possibile un’iscrizione per
trasferimento in entrata con regime non a tempo pieno. Le modalità sono le stesse
già esposte innanzi per ciascuna tipologia di trasferimento. La I rata, il contributo
regionale, il contributo per corsi scientifici, e il contributo fisso per trasferimento in
entrata sono stabiliti annualmente dalla delibera C. S. Per la seconda rata si applicherà
la medesima disciplina sulla contribuzione per gli studenti non a tempo pieno,
compresi gli esoneri per gli aventi diritto.
16
CAPO V
DELLE ISCRIZIONI A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Art 28
Corsi Singoli
Chiunque sia in possesso almeno del diploma di scuola superiore può iscriversi a
singole attività didattiche formative, sostenere esami singoli ed averne regolare
attestazione.
L’iscrizione a singole attività formative non può avvenire in contemporanea presso
più Atenei, ne tanto meno può essere contemporanea con l’iscrizione ad altra
tipologia di corsi di studio attivati presso qualsiasi Ateneo, compresa l’Università
Parthenope, pena la decadenza da entrambi.
L’iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda in bollo alla
Segreteria del Corso presso cui è attivato l’insegnamento prescelto dal primo
settembre al 31 marzo di ciascun anno accademico.
E’ dovuta, altresì, una tassa di iscrizione il cui importo è determinato dalla delibera
C. S. e che prescinde dalle condizioni economiche dello studente.
Si possono sostenere esami di profitto per qualunque insegnamento attivato per
l’anno accademico di riferimento.
Non si possono conseguire più di 30 cfu in uno stesso anno accademico.
Essendo l’iscrizione ai corsi singoli effettuata per anno accademico, nel caso in cui
non si sostenga uno o più esami nell’anno accademico cui si riferisce l’iscrizione
questi non potranno più essere sostenuti, ma occorrerà ripresentare nuova istanza di
iscrizione, con il relativo contrito economico. Gli esami potranno essere riscelti
purché questo siano ancora presenti nell’offerta formativa.
La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti
iscritti presso Atenei stranieri con i quali siano in atto specifici accordi o qualora lo
studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
Il Senato Accademico, su proposta delle singole strutture didattiche, può istituire
singole attività formative, dando la possibilità di sostenere i relativi esami ed averne
regolare attestazione, per motivi di formazione permanente (long-life learning). In
questo caso l’applicazione della tassa è demandata all’atto che istituisce tali attività.
Ai fini dell’iscrizione ai corsi di studio per i quali è previsto un esame di ammissione
non possono essere riconosciuti più di 30 cfu sostenuti con esami singoli.
Quanti avranno conseguito singoli insegnamenti al fine di recuperare eventuali debiti
formativi (deliberati dalle strutture competenti) per l’iscrizione alle lauree magistrali
(biennali) attivate dall’Ateneo potranno chiedere la compensazione di quanto già
pagato sulle rate dovute, purché si riferiscano allo stesso anno accademico.
17
CAPO VI
DELLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Art. 29
Trasferimento in uscita
Lo studente può ottenere a richiesta il trasferimento ad altro Ateneo.
La domanda in bollo, indirizzata al Magnifico Rettore (il modulo è scaricabile sul sito
d’Ateneo), va presentata alla Segreteria di competenza corredata del versamento di un
contributo fisso, stabilito ogni anno dalla delibera C.S.
I termini entro cui presentare tale domanda sono stabiliti con delibera C.S. e, comunque,
non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
Eccezionalmente si da luogo al rimborso della I rata, regolarmente pagata a titolo di
iscrizione all’anno accademico di trasferimento purché la domanda relativa sia stata
presentata entro il termine del 5 novembre.
Successivamente alla data di scadenza, il trasferimento in uscita può essere chiesto solo
previo nullaosta dell’Università ricevente. In tal caso, ove non siano già stati versati
secondo le regolari scadenze, deve essere corrisposta la I rata di iscrizione con mora e il
contributo regionale.
Non si darà seguito all’iter ove non si è in regola con il versamento delle tasse degli anni
accademici precedenti.
Art. 30
Rinuncia agli studi
Si può rinunciare alla prosecuzione della propria carriera universitaria in qualsiasi
momento.
A tal fine occorre presentare domanda in marca da bollo alla segreteria di competenza
corredata della copia di un valido documento di riconoscimento
La rinuncia mette fine allo status di studente, facendo venir meno ogni diritto ed ogni
obbligo ad esso correlato ed invalidando l’intero percorso formativo effettuato.
Qualora il rinunciatario risulti essere in difetto del pagamento di tasse e contributi
relativamente ad un anno accademico nel quale ha sostenuto esami, idoneità comprese,
sarà tenuto a corrispondere l’importo mancante.
L’interessato potrà presentare domanda di rinuncia anche tramite delega, in carta
18
semplice corredata di un valido documento di riconoscimento, oppure tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dopo la rinuncia potrà sarà possibile immatricolarsi ex novo presso qualsiasi Ateneo.
Art. 31
Decadenza
Lo studente si considera decaduto dagli studi universitari quando incorrono le
condizioni previste dal Regolamento Didattico vigente.
Art. 32
Laurea
Con il sostenimento dell’esame finale lo studente chiude il suo percorso formativo.
A tal fine si impone l’espletamento di alcune formalità. In primis va individuata la
disciplina e il docente con cui svolgere l’elaborato di tesi o il colloquio finale.
Successivamente nei tempi prescritti dai regolamenti delle strutture didattiche
competenti va registrato il relativo titolo all’Ufficio preposto, che provvederà a
trasmetterne copia alla Segreteria Studenti di afferenza.
Al fine di agevolare il controllo sulla regolarità della posizione didattica e amministrativa
dello studente, tra la prova finale e l’ultimo esame di profitto devono trascorrere almeno
20 giorni.
La Segreteria competente rende noti i giorni in cui il laureando potrà presentare la
documentazione di rito, ovvero:
1. domanda di esame finale in bollo, scaricabile dal sito, corredata di versamento, su
bollettino MAV scaricabile dalla propria pagina web, di un apposito contributo di
laurea quantizzato annualmente con delibera C.S.
2. domanda di richiesta pergamena in bollo (scaricabile dal sito).
3. frontespizio dell’eventuale elaborato redatto in forma scritta firmato dal relatore,
dal correlatore se presente, (in caso di tesi sperimentale) e dal discente, unitamente
alla copia dell’elaborato finale su supporto magnetico. Una copia dell’elaborato in
formato digitale va consegnata anche all’Ufficio preposto. Il presente punto non si
applica ai laureandi che sostengono il solo colloquio interdisciplinare.
4. ricevuta di compilazione del questionario di “Almalaurea”. La compilazione del
questionario si effettua collegandosi al sito Almalaurea tramite il link presente
sulla home page del sito d’Ateneo previa registrazione allo stesso. L’esibizione della
ricevuta autorizza l’Università a registrare il curriculum del laureato nella relativa
banca dati.
19
Art. 33
Pergamena di Laurea
Superato l’esame finale di laurea si ha diritto alla pergamena di Laurea.
Il ritiro della stessa può avvenire di persona o per delega. All’atto del ritiro va apposta
sulla stessa una marca da bollo, fornita dal laureato o suo delegato, nonché firmato un
apposito registro previa identificazione mediante esibizione di documento di identità
valido.
E’ possibile richiedere un duplicato della pergamena mediante apposita domanda in
bollo corredata del versamento di uno specifico contributo fisso quantizzato di anno in
anno dalla delibera C.S.
20
TITOLO II
LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER
IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AI CORSI
UNIVERSITARI
CAPO I
DELLA CONTRIBUZIONE IN GENERALE
Art. 34
Definizioni
L’insieme di tasse e contributi dovuti da quanti intendano frequentare corsi di studi
presso l’Università degli Studi Napoli “Parthenope” è definita “contribuzione
studentesca”.
Nel rispetto della normativa vigente, essa viene determinata annualmente dagli Organi di
Governo dell’Ateneo nella delibera sulla Contribuzione Studentesca, secondo criteri di
equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli interessati, individuate
sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), al fine di
tutelare le condizioni economiche più disagiate.
Si precisa che:
- il termine “tasse” identifica quanto dovuto per usufruire dei servizi offerti,
indipendentemente dal reddito e dal costo del servizio stesso;
- il termine “Contributi” individua il montante imposto dall’Ateneo in relazione al
proprio reddito;
- la locuzione “tasse e contributi”, infine, indica la somma della tassa minima di
iscrizione, e dei contributi universitari variabili.
Art. 35
Composizione
La contribuzione studentesca consta di:
- tassa minima di iscrizione: è fissata dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ed adeguata annualmente al tasso di inflazione programmato.
- imposta di bollo virtuale.
- tassa regionale per il Diritto allo Studio.
- contributi universitari, variabili a seconda del valore ISEE.
- contributi fissi ossia contributi dovuti per la richiesta di particolari servizi, atti, e
21
procedure.
CAPO II
DELLE TASSE E CONTRIBUTI
Art. 36
Tasse e Contributi
Come innanzi descritto, la dicitura “tasse e contributi” indica la somma della tassa
minima di iscrizione e dei contributi universitari variabili.
Tale somma è suddivisa in due rate, una prima da versare all’atto
dell’immatricolazione/iscrizione ed una seconda da versare entro il termine stabilito ogni
anno in delibera C.S..
Art. 37
Prima Rata
Comprende la tassa minima di iscrizione definita dal MIUR, l’imposta di bollo virtuale,
il contributo per i corsi a carattere scientifico, nonché, ove previsto, parte dei contributi
universitari variabili. Costituisce la conditio sine qua non per una regolare immatricolazione
e/o iscrizione ai Corsi di Studi in esame. L’importo è determinato per ogni anno
accademico dalla Delibera C. S. ed è uguale per tutti gli studenti dell’Ateneo,
indipendentemente dalla tipologia di immatricolazione/iscrizione (in corso o fuori
corso), dalla tipologia di contratto sottoscritto (non a tempo pieno, o a tempo pieno),
dall’anno di iscrizione, e del corso prescelto nonché delle condizioni economiche di
ciascuno.
Il contributo fisso per i corsi a carattere scientifico richiesto per l’utilizzo delle
apparecchiature e dei laboratori, è fissato annualmente con delibera C.S.
Art. 38
Tassa regionale per il diritto allo studio
Essa è definito di anno in anno dalla Regione Campania e va versata unitamente alla
prima rata all’atto dell’immatricolazione e/o iscrizione.
22
Art. 39
Seconda Rata
La II rata comprende i contributi variabili, ovvero, quella parte della contribuzione
studentesca determinata in ragione delle condizioni economiche e di merito di
ciascuno. Essa è dovuta da tutti gli studenti immatricolati e iscritti ai Corsi di cui al
presente Regolamento entro il termine stabilito ogni anno in delibera C.S.
Un’eventuale dilazione del termine comporterà l’applicazione di una mora il cui
importo è deliberato di anno in anno con delibera C. S.
CAPO III
DELLE FASCE DI CONTRIBUZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO E ISEE
Art. 40
ISEE - Definizione
La capacità contributiva dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) istituito e regolamentato dalla normativa
vigente. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva con
validità annuale contenente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Lo studente è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine ove ricorrano
entrambi i requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di
proprietà di un suo membro;, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione, per la prima volta, della domanda a ciascun corso di studi.
b) titolare di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da
almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui, con riferimento ad un
nucleo familiare di una persona.
La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti
all'estero è, secondo la normativa vigente, definita attraverso l'Indicatore della situazione
economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero
e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati ai sensi della normativa
vigente.
23
Art. 41
Modalità di presentazione
Gli studenti immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso che ritengono di essere nelle
condizioni economiche per poter ottenere la riduzione delle tasse possono rivolgersi
gratuitamente agli uffici CAF, presenti su tutto il territorio nazionale, e chiedere il
modello I.S.E.E. Potranno essere così inseriti nelle fasce contributive, preventivamente
fissate dagli Organi di Governo dell’Ateneo, in delibera C.S. Il rilascio dell’I.S.E.E.
avviene presentando la documentazione più recente al CAF relativa ai redditi ed al
nucleo familiare. Il modello così ottenuto va utilizzato per completare la procedura on
line collegandosi all'indirizzo: www.servizi.uniparthenope.it nella sezione "Dati
Autocertificazioni". I dati vanno inseriti anche in caso di assenza di reddito – I.S.E.E.
zero. Ulteriori informazioni sull'I.S.E.E. sono presenti sul sito dell'INPS. L'attestazione
I.S.E.E. deve essere presentata on-line entro la scadenza fissata annualmente dalla
delibera C.S., salvo proroghe. Gli studenti che non hanno ancora la matricola attiva sul
sistema telematico devono presentare il modello I.S.E.E. contestualmente all’istanza di
immatricolazione presso la Segreteria Studenti di competenza. La mancata presentazione
dell’autocertificazione I.S.E.E. entro le scadenze previste comporta l’inserimento
d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.
Art. 42
Scadenze
Al fine di poter essere inseriti nelle fasce di contribuzione e versare la seconda rata in
relazione alla propria fascia economica di appartenenza la presentazione dell’attestazione
I.S.E.E. si effettua entro la scadenza fissata annualmente dalla delibera C.S.
E’ possibile presentare il predetto modello oltre la scadenza fissata soltanto mediante la
consegna della documentazione cartacea in Segreteria Studenti e il versamento di una
sanzione stabilita annualmente dalla delibera del C.S., ma comunque entro e non oltre il
31 luglio di ciascun anno.
In caso di mancato inserimento on-line o di successiva mancata consegna in Segreteria
Studenti, lo studente sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.
In considerazione dell’adeguamento Ministeriale al tasso di inflazione programmata
degli scaglioni ISEE, l’autocertificazione deve essere presentata sempre con cadenza
annuale, sia che si richieda un esonero totale che parziale.
24
Art. 43
Studenti che non devono presentare l’ISEE
Non è tenuto alla compilazione del modello I.S.E.E. lo studente che per condizione
economica appartiene alla fascia massima di contribuzione e quanti intendano avvalersi
della facoltà di non fornire informazioni sui redditi familiari.
Non deve presentare il modello I.S.E.E. lo studente che si iscrive per il conseguimento
di un II titolo e coloro che sono esonerati dal pagare la II rata delle tasse universitarie in
quanto vincitori di borse o idonei non beneficiari di borsa ADISU.
Art. 44
Controlli e sanzioni
I modelli I.S.E.E. sono soggetti a controlli, e nel caso si riscontrino difformità o
anomalie saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
CAPO IV
DEI CONTRIBUTI FISSI
Art. 45
Contributo per partecipazione a prove di selezione
Quando l’accesso ad un corso di studi è subordinato al superamento di una prova
selettiva o all’accertamento della sussistenza di requisiti minimi, ai sensi dell’art. 1 del
presente regolamento può applicarsi un contributo fisso di partecipazione il cui importo
è stabilito da specifici bandi. La ricevuta attestante l’avvenuto versamento del predetto
contributo va esibita all’atto di presentazione della domanda. In assenza della predetta
ricevuta la domanda sarà considerata nulla. In nessun caso il contributo versato sarà
rimborsabile, neppure nell’eventualità di mancata presentazione dell’istanza e/o mancata
partecipazione alle prove.
25
Art. 46
Contributo per valutazione della preparazione iniziale
Può essere previsto un contributo fisso per la partecipazione a test valutativi della
condizione di ingresso, il cui importo è stabilito da singoli bandi o avvisi. Le domande di
partecipazione sono da considerarsi nulle qualora difettino delle relative ricevute di
versamento.
Art. 47
Contributo per valutazione della carriera universitaria pregressa
L’istanza di valutazione della carriera universitaria pregressa prevede il versamento di un
contributo fisso stabilito di anno in anno dalla delibera sulla C. S. In mancanza di tale
documentazione la domanda è da considerarsi nulla.
In nessun caso è previsto il rimborso della quota versata, salvo la mancata presentazione
della domanda.
Per ogni anno ottenuto di abbreviazione della carriera deve essere versato un contributo
il cui importo è stabilito in delibera C.S.. Il mancato versamento comporterà
l’impossibilità di sostenere le prove d’esame non dispensate.
Art. 48
Contributo per passaggio di corso
Per effettuare un passaggio di corso lo studente è tenuto al versamento di un contributo
fisso stabilito di anno in anno dalla delibera C. S. Il mancato versamento rende nulla
l’istanza. Il rimborso del contributo versato è possibile a condizione che l’istanza non sia
stata presentata alla Segreteria di competenza.
Art. 49
Contributo per ricongiungimento di carriera. Tassa di ricognizione
Chi intende riprendere una carriera interrotta è tenuto al versamento di una tassa fissa
detta tassa di ricognizione per ciascun anno di interruzione. L’importo è determinato
anno per anno in delibera C.S.. La tassa di ricognizione va versata solo alla fine dell’anno
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accademico di riferimento (nel periodo compreso tra marzo ed aprile). Qualora fosse
versata prima della fine dell’anno accademico essa sarebbe convertita in tassa di
iscrizione relativa allo stesso anno, considerando il versamento atto di carriera idoneo a
porre fine all’interruzione della stessa.
La stessa tassa di ricognizione è dovuta da quanti, per l’anno accademico di riferimento,
sono rimasti in debito del solo esame finale e può essere versata in qualunque momento
precedente all’esame di Laurea.
Art. 50
Contributo per trasferimento in ingresso
Chiunque voglia effettuare un trasferimento in ingresso da altro Ateneo italiano presso
uno qualsiasi dei corsi attivi presso l’Ateneo Parthenope dovrà versare un contributo
fisso il cui importo è da definirsi anno per anno nella delibera C.S..
Il rimborso del contributo versato è possibile a condizione che l’istanza non sia stata
presentata alla Segreteria di competenza.
Art. 51
Contributi per iscrizione a Corsi singoli
L’iscrizione a corsi singoli è subordinata al versamento di una tassa che non tiene conto
delle condizioni economiche dello studente, ma è stabilita di anno in anno nella delibera
C.S. in ragione dei CFU richiesti. Il rimborso del contributo versato è possibile a
condizione che l’istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza.
Art. 52
Contributo per trasferimento in uscita
Chiunque voglia effettuare un trasferimento in uscita dall’Ateneo dovrà versare un
contributo fisso definito in delibera C.S. Il rimborso del contributo versato è possibile
solo a condizione che l’istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza.
In caso di trasferimento oltre i termini potrà essere previsto un contributo ulteriore o
una mora.
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Art. 53
Mora
In caso di pagamenti oltre i termini fissati per assolvere gli obblighi imposti dalle delibere
d’Ateneo è dovuta una maggiorazione degli importi stabilita annualmente in delibera C.S.
nei casi previsti dal presente Regolamento e negli ulteriori casi contemplati nella delibera
C. S..
A mero titolo esemplificativo si elencano nel seguito alcune violazioni soggette a mora:
1. Iscrizione ad anni successivi oltre il termine fissato, salvo eventuali proroghe.
2. Presentazione modello ISEE in ritardo.
3. Pagamento II rata oltre il termine stabilito in delibera C.S..
4. Versamento delle tasse e contributi in unica soluzione oltre il termine stabilito in
delibera C.S..
Art. 54
Sanzioni per mancato o irregolare adempimento
Gli studenti e i laureati che non risultino in regola nella posizione amministrativa non
potranno esercitare i seguenti diritti:
1. Ricevere alcun tipo di servizi e/o atti amministrativi correlati allo status di
studente universitario.
2. Sostenere le prove di profitto. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver
regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati.
3. Ottenere certificati.
4. Rinnovare l’iscrizione all’Anno Accademico successivo.
5. Presentare domanda per le borse di collaborazione e altri benefici.
6. Presentare domanda di borsa di studio regionale.
7. Effettuare un cambio della tipologia di contratto sottoscritto - (art. 7 del presente
Regolamento).
8. Presentare domanda di esonero tasse qualora ne ricorrano i presupposti.
9. Esercitare la rappresentanza negli Organi Collegiali.
10. Esercitare il diritto di voto.
11. Presentare domanda di duplicato libretto.
12. Ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o passaggio presso altro corso di
studi.
13. Effettuare domanda di iscrizione con opzione - (art 18 del presente
Regolamento).
14. Ottenere il ricongiungimento della carriera interrotta.
15. Sospendere la propria carriera o riprenderla.
16. Essere ammessi all’esame di laurea.
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TITOLO III
ESONERI
CAPO I
DEGLI ESONERI
Art. 55
Esoneri in generale
Il presente titolo regolamenta nello specifico ciascun esonero o agevolazione
riconosciuta allo studente dall’Ateneo.
Esoneri totali e parziali sono previsti per gli studenti in condizioni economiche disagiate
e/o meritevoli e/o con disabilità certificata. L’accesso alle diverse tipologie di
agevolazioni è regolamentato da norme specifiche e deve essere subordinato alla
presentazione, per ogni anno in cui si intenda usufruirne, di apposita domanda, corredata
delle certificazioni di rito. La domanda di esonero (totale o parziale) deve essere
presentata agli uffici della segreteria studenti contestualmente alla domanda di
immatricolazione e/o iscrizione, pena la perdita del beneficio.
Art. 56
Esoneri per studenti invalidi
Per gli studenti con disabilità documentata pari o superiore al 66%, indipendentemente
dalla capacità contributiva, è prevista l’ esenzione totale dal pagamento di tasse e
contributi, salvo la corresponsione di un contributo fisso di importo stabilito
annualmente dalla delibera C.S.
Per usufruirne è necessario presentare apposita richiesta scritta in carta semplice alla
Segreteria competente, unitamente alla ricevuta di versamento e alla copia del
provvedimento attestante lo status.
Le condizioni di disabilità permanente, o comunque non soggette a scadenze o a
revisione periodica, possono essere confermate mediante autocertificazione.
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Il contributo fisso assolve ogni altro pagamento ad esclusione della tassa regionale per il
diritto allo studio.
Per gli studenti con disabilità superiore al 45% e fino al 65 % è prevista l’ applicazione di
uno sconto fisso sull’ammontare delle tasse normalmente dovute in base alla propria
fascia di I.S.E.E, il cui importo è stabilito annualmente dalla delibera C.S.. Lo sconto
viene applicato alla II rata, mentre restano invariate la prima rata e la tassa regionale.
Le condizioni di disabilità non permanente, o comunque soggette a scadenze o a
revisione periodica, devono essere confermate a seguito di ogni rinnovo.
Art. 57
Esoneri per studenti figli di genitori invalidi
Per gli studenti con genitori beneficiari di pensione di inabilità, in base all’art. 30 della L.
30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista
l’esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo la corresponsione di un
contributo fisso pari a quello dovuto dagli studenti invalidi.
All’uopo necessita presentare alla segreteria di afferenza apposita domanda in carta
semplice allegandovi:
1. Stato di famiglia.
2. Certificato di esistenza in vita del genitore invalido.
3. Copia del verbale rilasciato dall’ASL e/o INPS da cui risulti il tipo e il grado
di invalidità del genitore.
4. Certificato rilasciato dall'Ente pensionistico (per l'INPS il modulo Obis M)
attestante che il medesimo genitore convivente è titolare di pensione di
inabilità.
La documentazione attestante le condizioni di inabilità del genitore devono essere
consegnate alla segreteria ad ogni rinnovo di iscrizione.
Il contributo fisso assolve ogni altro pagamento.
Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per gli studenti che hanno i
requisiti previsti dall’ art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è regolamentato dalla
normativa vigente.
Art. 58
Esoneri per studenti vincitori o idonei a Borsa di Studio
Gli idonei non vincitori e gli studenti vincitori di borse di studio concesse dall’Adisu Parthenope sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi in base alla
normativa vigente.
Per poter accedere al beneficio gli studenti devono presentare regolare domanda
secondo le indicazioni riportate nel bando pubblicato annualmente dall’ADISU –
Parthenope - . Contemporaneamente, essi sono tenuti a effettuare l’immatricolazione o a
rinnovare regolarmente l’iscrizione, pena la decadenza dal beneficio dell’esonero.
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Le rate pagate saranno rimborsate alla fine dell’ anno accademico di riferimento.
Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano
nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal
versamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Ai sensi della normativa
vigente è comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio.
Art. 59
Agevolazioni per merito
Sono previsti, altresì, esoneri per il merito che prevedono uno sconto sulla seconda rata
il cui importo, ed i requisiti richiesti sono stabilito annualmente dalla delibera C. S.
Non è previsto alcun merito per gli iscritti non a tempo pieno, agli iscritti ai corsi di
Laurea Magistrale di II livello, per gli iscritti ad anni successivi al III° dei corsi di studio
magistrale a ciclo unico, per i trasferiti, per quanti effettuano passaggi nell’anno in cui
tale trasferimento o tale passaggio viene effettuato, e per gli iscritti ad un secondo titolo.
Nel computo del merito non rientrano i CFU riconosciuti per adesione a convenzioni,
per valutazione di carriere pregresse di rinunciatari e decaduti, o comunque maturati a
seguito di esami non sostenuti.
Altri tipi di agevolazione potranno essere previsti nella delibera C.S..
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TITOLO IV
RIMBORSI
CAPO I
DEI RIMBORSI
Ai sensi dell’art . 27 del R.D. del 4/06/1938 n. 1269 “Lo studente che ha ottenuto
l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla
restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati”.
Art. 60
Contributi non rimborsabili
Sono contributi non rimborsabili:
a) Tasse e contributi universitari in caso di successiva interruzione del rapporto con
l’Ateneo (ad esempio rinuncia, sospensione).
b) Contributo fisso per la partecipazione alle prove di selezione;
c) Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e
passaggio di corso con l’effettiva presentazione della relativa richiesta;
d) Contributi versati da tutti gli studenti che, pur avendo diritto all’esonero dalle tasse
totale o parziale per giuste motivazioni, non abbiano, presentato le relative istanze con la
documentazione richiesta per l’ottenimento del beneficio entro l’anno accademico di
riferimento.
La Tassa regionale e l’ Imposta di bollo virtuale o materiale non sono rimborsabili.
Art. 61
Contributi rimborsabili
Sono rimborsabili agli studenti i seguenti contributi:
a) prima rata di iscrizione agli immatricolati che presentano istanza di
trasferimento ad altro Ateneo entro la data di ordinanza prevista dalla
Delibera C. S. o manifestino l’intenzione di rinunciare alla carriera
entro 20 giorni dalla data di immatricolazione;
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b) Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in
uscita e passaggio di corso e per la valutazione della carriera pregressa
in mancanza della presentazione dell’istanza all’Ufficio di competenza;
c) Il rimborso del contributo versato per l’iscrizione ai corsi singoli è
rimborsabile a condizione che l’istanza non sia stata presentata alla
Segreteria di competenza.
d) Contributi universitari erroneamente addebitati (ad esempio per
mancata o errata acquisizione da parte dell’Università Parthenope
delle autocertificazioni ISEE). Per richiedere il rimborso lo studente
deve essere in possesso della ricevuta di presentazione dell’ISEE
entro i termini previsti
e) È previsto il rimborso delle tasse solo per l’anno accademico di
riferimento.
Art. 62
Modalità di richiesta e di riscossione
Per ottenere i rimborsi a cui si ha diritto è necessario presentare richiesta all’Ufficio
Protocollo, indirizzata alla Segreteria Studenti di competenza, utilizzando la modulistica
opportunamente predisposta disponibile nel Portale dello Studente attenendosi alle
istruzioni ivi indicate.
Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
− Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara l'assenza di
testamento e indica tutti gli eredi legittimi;
− Delega autenticata degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare la richiesta e a
ricevere il rimborso.
Il pagamento di rimborsi, ai sensi normativa vigente, di importo ivi determinato può
avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale,
ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Il
beneficiario deve essere l’intestatario del conto. Se non vengono indicati i dati bancari e
l’importo è inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente, il rimborso è erogato
tramite mandato per cassa. Ove possibile, il rimborso è sempre erogato sotto forma di
detrazione a conguaglio su importi ancora dovuti.
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TITOLO V
VARIE
CAPO I
VARIE
Art. 63
Richiesta di equipollenza di titolo estero
Lo studente che intende chiedere l’equipollenza di un titolo di studio conseguito
all’estero è tenuto a presentare regolare domanda con apposita marca da bollo e
versamento di un contributo fissato annualmente dalla delibera C.S.
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TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 64
Approvazione del Regolamento Immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi
per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo
unico e corsi singoli.
1.
2.
Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni
legislative in vigore.
Art. 65
Modifiche al Regolamento Immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per
studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico
e corsi singoli.
1.
2.
Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto del Rettore.
Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall’inizio dell’anno
accademico successivo all’emanazione.
Art. 66
Entrata in vigore
1.
Il presente Regolamento, pubblicato sul sito d’Ateneo, entra in vigore dall’Anno
Accademico successivo a quello in corso alla data di approvazione.
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regolamento immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per