La diffusione sul web di dati personali e la privacy negli enti locali Relatore Gianni Festi 1) Formazione degli atti amministrativi nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali 2) La diffusione sul web degli atti amministrativi contenenti dati personali 3) La regolamentazione della diffusione sul web degli atti amministrativi Quadro normativo D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 D.PReg 1 febbraio 2005 n. 3/L Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 Legge 7 agosto 1990 n. 241 Quadro normativo Legge 7 giugno 2000 n. 150 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 D.P.R. 23 aprile 2004 n. 108 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Legge 18 giugno 2009 n. 69 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 Quadro normativo l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Legge 9 gennaio 2004 n. 4 D.P.R. 1 marzo 2005 n. 75 D.M. 30 aprile 2008 Quadro normativo da ultimo... D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 L.R. 25 giugno 2012 n. 2 Quadro normativo Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19 aprile 2007 Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14 giugno 2007 Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010 La formazione degli atti amministrativi Formazione degli atti amministrativi Principio di necessità (art. 3 Codice) La formazione dell'atto necessita il trattamento di dati personali? Formazione degli atti amministrativi Principio di proporzionalità (art. 11 Codice) Per la legittima, corretta e chiara formazione dell'atto quali dati personali devono essere trattati? Formazione degli atti amministrativi Quali sono i… dati personali dati sensibili dati giudiziari Formazione degli atti amministrativi Dati idonei a rivelare lo “stato di salute” La salute, definita nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia" Formazione degli atti amministrativi Principio di proporzionalità (art. 11 Codice) - atti oggetto di pubblicità legale e/o conoscitiva - atti non oggetto di pubblicità Formazione degli atti amministrativi Principi del trattamento dei dati personali (art. 11 Codice) I dati personali devono essere - esatti e aggiornati - completi - pertinenti e non eccedenti Formazione degli atti amministrativi Principi del trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (art. 22 Codice) I dati personali devono essere - esatti e aggiornati - completi - pertinenti e non eccedenti - indispensabili Formazione degli atti amministrativi Alcune indicazioni del Garante - “la circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati...” Formazione degli atti amministrativi Alcune indicazioni del Garante: - menzionare i dati sensibili o particolari solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale allegati parte non integrante, consultabili solo da interessati) - menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici. Formazione degli atti amministrativi Alcune indicazioni del Garante: - specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse - resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice) Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 aprile 2007 Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 Protezione dei dati e trasparenza La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa Protezione dei dati e trasparenza La tutela dei dati personali non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego delle nuove tecnologie Protezione dei dati e trasparenza In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione vanno individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza in modo ponderato e secondo correttezza Principi generali Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali art. 18 comma 2 del Codice Principi generali Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in materia di protezione dei dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento art. 18 comma 3 del Codice Principi generali Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati art. 18 comma 4 del Codice Principi generali La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali L'interferenza nella sfera personale degli interessati è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento artt. 4, comma 1, lett. m) e 19 comma 3 del Codice Liceità della pubblicazione sul web La diffusione di dati personali è legittima se prevista da una norma di legge o di regolamento art. 19 comma 3 Codice Liceità della pubblicazione sul web La diffusione di dati personali sensibili e giudiziari è legittima se: 1) se prevista da una norma di legge o di regolamento 2) è indispensabile art. 19, 20, 21 e 22 Codice Liceità della pubblicazione sul web La diffusione di dati personali sensibili e giudiziari è legittima se: 3) è stato adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari art. 19, 20, 21 e 22 Codice Liceità della pubblicazione sul web Atti soggetti a pubblicità legale art. 32 legge 69/2009 Albo pretorio elettronico Liceità della pubblicazione sul web Atti soggetti a pubblicità notizia Rete civica comunale Normativa speciale (da ultimo d.l. 83/2012 e l.r. 2/2012) Regolamento comunale Necessità della pubblicazione sul web Misura organizzativa La finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare dati personali oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi? Misura tecnica Adozione di modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario! art. 3 del codice Proporzionalità della pubblicazione sul web Dati personali contenuti in atti pubblicati in internet sensibili e giudiziari idonei a rivelare lo stato di salute indispensabile divieto di diffusione Finalità della pubblicazione sul web Trasparenza Pubblicità Consultabilità Finalità della pubblicazione sul web Trasparenza garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione Finalità della pubblicazione sul web Esempi - sistema ordinamentale e organizzativo - informazioni riferite agli addetti - incarichi e consulenze - albo beneficiari Finalità della pubblicazione sul web Pubblicità a) far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza b) garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali c) rendere conoscibile l'attività delle pubbliche amministrazioni. Finalità della pubblicazione sul web Esempi - deliberazioni e determinazioni - procedure ad evidenza pubblica - concorsi e selezioni pubbliche Finalità della pubblicazione sul web Consultabilità garantire la messa a disposizione di informazioni e atti solo a soggetti determinati Diritto all'oblio dell'interessato Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004 Diritto all'oblio dell'interessato I dati personali sono trattati e conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per cui sono trattati Diritto all'oblio dell'interessato “Decorsi determinati periodi di tempo la diffusione tramite siti web di dati personali può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati, specie se si tratta di procedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto la loro finalità...” Quali misure si devono adottare? Misure da adottare Finalità: - impedire l'indiscriminata e incondizionata reperibilità dei dati personali in Internet - garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati personali - delimitare la durata della loro disponibilità on line Misure da adottare Misure amministrative Misure organizzative Misure tecniche Misura amministrativa Norma regolamentare che disciplina: - tipologie di atti da pubblicare, non già previsti da normative speciali - tempi e modalità di diffusione dei dati Misure organizzative - formazione del personale - gestione della rete civica comunale Misure tecniche - reperibilità dei dati mediante i motori di ricerca esterni o mediante funzionalità di ricerca interne al sito - rimozione degli atti al decorso di un periodo di tempo e/o inserimento in archivi ad accesso selezionato - impedire operazioni di duplicazione massima dei file Linee guida – Valore Misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti art. 143 lett. b) Codice Possibili sanzioni Per trattamento dei dati personali in violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 sanzione da € 10.000 a € 120.000 Combinato disposto art. 162 comma 2 ter, 167 e 19 ter del Codice Possibili sanzioni Per inosservanza delle prescrizioni sanzione da € 30.000 a € 180.000 Combinato disposto art. 162 comma 2 ter e 154 comma 1 lett. c del Codice Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico Regolamento Articolo 1 – Oggetto del regolamento Articolo 2 – Principi e modalità di trattamento delle informazioni Articolo 3 – Diffusione delle informazioni attraverso la Rete Civica comunale Regolamento Articolo 4 – Gestione della Rete Civica comunale Articolo 5 – Informazioni accessibili attraverso la Rete Civica Comunale Articolo 6 – Accesso al sito attraverso autenticazione Regolamento Articolo 7 – Conformità della Rete Civica comunale alle necessità dei cittadini diversamente abili Articolo 8 – Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati Articolo 9 – Informazioni accessibili attraverso il Notiziario Comunale ed altre pubblicazioni Regolamento Articolo 10 – Pubblicazioni di atti per conto di altri enti Articolo 11 - Pubblicazioni sull'Albo Pretorio elettronico Articolo 12 – Modalità di pubblicazione Articolo 13 – Durata della pubblicazione Regolamento Articolo 14 – Soggetti competenti alla di pubblicazione Articolo 15 – Registro per l'annotazione delle pubblicazioni Articolo 16 – Attestazione di avvenuta pubblicazione Regolamento Articolo 17 – Entrata in vigore