COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
A NNO 2008
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1 A ISTANZA
Decisione 1° aprile 2008, n. 1.
Socio aggregato - Presidente socio collettivo - Assemblea soci – Comportamento consistente
nella lesione del diritto di voto e di partecipazione -Illecito disciplinare - Sospensione
Socio aggregato – Consigliere e membro socio collettivo - Assemblea soci – Comportamento
omissivo nei confronti di atti personali e di prevaricazione - Illecito disciplinare - Sospensione
1. Sussiste la responsabilità disciplinare del presidente di un socio collettivo, con
sospensione per diciotto mesi :
- per aver negato il diritto di partecipare all’assemblea ad alcuni soci che avevano
consegnato in quella sede i bollettini di pagamento delle quote, sul falso presupposto
dell’impossibilità di accertare l’effettivo pagamento delle stesse, atteso che trattasi di
comportamento che mira a privare i soci del diritto fondamentale al voto e che sarebbe stata
all’uopo sufficiente una verifica presso l’ufficio postale o relativa alle ricevute presentate in
assemblea;
- per aver rifiutato di registrare l’allontanamento di alcuni soci dall’assemblea, nonché di
verificare l’esistenza del numero legale degli stessi al momento della votazione, atteso il
principio generale secondo cui il controllo del numero legale deve essere effettuato al
momento della votazione, momento in cui si realizza la volizione dell’ente (e non all’inizio
dell’assemblea, momento in cui il numero legale consente l’apertura della stessa);
- per aver inserito nella bozza di statuto predisposta dall’Enci una norma transitoria sui falsi
presupposti di un accordo con altra associazione e che la mancata approvazione avrebbe
determinato la perdita della qualità di socio Enci;
- per non aver inserito nell'ordine del giorno né il bilancio né il rinnovo delle cariche
scadute;
- per aver impedito ai soci l'esplicazione del diritto di voto disponendo la votazione unica
della bozza invece dei singoli articoli, comportamenti questi enunciati che mirano tutti a privare
i soci del proprio diritto fondamentale al voto in assemblea.
2. Sussiste la responsabilità disciplinare dei consiglieri e del segretario dell’assemblea di un
socio collettivo, con sospensione per diciotto mesi, per avere mantenuto un comportamento
omissivo a fronte di alcune violazioni dello statuto verificatesi nel corso dell’assemblea stessa:
la qualità di tali soggetti, infatti, comporta l’obbligo irrinunciabile, a tutela dell’ente, di fermare
o comunque tentare di impedire atti personali e di prevaricazione.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
1
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 1° aprile 2008, n. 2.
Socio aggregato - Presidente e membro socio collettivo – Comportamento integrante frode
processuale – Illecito disciplinare - Sospensione
Ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci sussiste la responsabilità disciplinare, con
l’applicazione della sanzione della sospensione dalla carica per dodici mesi del presidente e di
un membro del socio collettivo, per avere concordato una frode processuale (mirante, nel caso
di specie, mediante la firma di un documento, a rimettere in termini il presidente del socio
collettivo, con riferimento a una denunzia ricevuta a far rientrare il membro del sodalizio nella
propria carica di consigliere regionale).
Decisione 1° aprile 2008, n. 3.
Socio collettivo – Assoggettabilità a sanzione disciplinare e potestà sanzionatoria ENCI Ente non associato Enci - Non sussiste
Socio collettivo - Assoggettabilità a sanzione disciplinare e potestà sanzionatoria ENCI - Soci
aggregati ente non associato Enci - Sussiste
Socio aggregato – Comportamento consistente nella costituzione di attività parallela a
quella del socio collettivo –Illecito disciplinare - Sospensione
Procedimento disciplinare - Art. 37.1 regolamento di attuazione statuto Enci - Facoltà di
integrare denunzia - Fattispecie
1. Un’associazione che non risulti essere socia o associata all’Enci non può essere soggetta
al procedimento disciplinare di cui all’art. 27 dello statuto dell’ente.
2. Sono soggetti alla sanzione della sospensione per ventiquattro mesi per responsabilità
disciplinare i soci di un’associazione non riconosciuta dall’Enci che, ponendo in essere un
comportamento scorretto (nella specie, i soci aggregati -, da un lato hanno costituito
un’attività parallela e concorrente a quella del club ufficiale attribuendosi un insieme di
competenze e di funzioni tipiche delle associazioni riconosciute, quali l'organizzazione di raduni
di razza, la gestione degli archivi, dall’altro non hanno provveduto alla modifica dello statuto
sociale nelle parti in cui attestava l'appartenenza all'Enci dopo che questi ne aveva escluso il
riconoscimento), hanno tratto in inganno i terzi in violazione dell’art. 21 dello statuto Enci
(secondo cui è fatto divieto di riconoscimento a più di una associazione specializzata per ogni
razza), dell’art. 8 del regolamento speciale esposizioni (che fa divieto di partecipare in qualsiasi
veste a manifestazioni organizzate da enti o associazioni dissidenti), nonché della prescrizione
generale dell'art. 27 del citato statuto (che sancisce l'obbligo generale di tenere un
comportamento deontologicamente corretto).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
2
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
3. La responsabilità disciplinare dei soci di un’associazione non riconosciuta dall’Enci che,
ponendo in essere un comportamento scorretto, hanno generato inganno nei terzi, non può
essere esclusa dall’invito rivolto dal presidente della commissione di disciplina dell’ente al
denunziante di integrare la propria denunzia in sede di istruzione preliminare, atteso che
trattasi sia di una consuetudine consolidata (dal momento che eventuali imprecisioni possono
essere dovute al fatto che il denunziante non è necessariamente un esperto di diritto), sia di un
istituto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto Enci che, all'art. 37.1, pone i
requisiti della denunzia senza prevedere alcuna conseguenza automatica alla loro parziale
mancanza e senza dichiarare una loro qualità perentoria, fissando termini meramente
ordinatori.
Decisione 1° aprile 2008, n. 4.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità del socio allevatore che abbia preteso dall’acquirente di un
cucciolo di razza un prezzo maggiore di quello originariamente pattuito e per avere
illegittimamente trattenuto un acconto versato come anticipazione, sulla base dell’asserzione
non veritiera che si trattasse di una caparra subordinata alla rivendita del cucciolo, con
conseguente applicazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di socio dell’Enci per
otto mesi.
Decisione 1° aprile 2008, n. 5.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 e 2 regolamento di attuazione dello statuto Enci Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie
La fotocopia di un documento priva di qualsiasi attestazione di autenticità, con vistose
cancellazioni in più punti, riguardante un apparente documento della pubblica amministrazione
riservato e non accessibile, inerente una vicenda già coperta da giudicato non può essere
considerata come denuncia ai sensi dell’art. 37.1 e 2 del regolamento di attuazione dello
statuto Enci
Decisione 1° aprile 2008, n. 6.
Socio allevatore - Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito
disciplinare - sospensione
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
3
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare l’accusa, rivelatasi infondata per
mancanza di prove, di aver favorito il vincitore di una mostra canina su richiesta del proprietario
dell’animale stesso.
Decisione 1° aprile 2008, n. 7.
Socio aggregato – Conversazioni personali – Illecito disciplinare – Non sussiste
Non configurano responsabilità disciplinare le conversazioni personali di un socio aggregato
che rivestano il carattere di confidenza privata anziché di discredito pubblico, o nelle quali sia
palese il carattere ambiguo e impreciso delle dichiarazioni rilasciate (nel caso di specie il
denunziato in discorsi personali aveva informato altro soggetto che la nomina a giudice di un
socio Enci non era stata ratificata dall'ente, mentre con altro soggetto aveva affermato che il
socio in oggetto avrebbe potuto avere provvedimenti disciplinari).
Decisione 1° aprile 2008, n. 8.
Socio allevatore – Comportamenti diffamatori – Illecito disciplinare – Esclusione dall’ente
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 33.1 lett. d) del regolamento di attuazione dello statuto
Enci deve essere punito con la sanzione della esclusione dall’ente il socio che abbia
indebitamente inviato, con palesi intenti diffamatori, a destinatari assolutamente estranei a
qualsiasi competenza giurisdizionale o disciplinare, sotto l'apparente forma di una denunzia di
irregolarità, un insieme di accuse diffamatorie nei confronti dell'Enci stesso e dei suoi
amministratori, comprensive di specifiche accuse calunniose di responsabilità penali (abuso
d'ufficio, falsità materiale, falsità ideologica, omissione di atti d'ufficio etc.), nonché di
comportamenti falsamente enfatizzati come illeciti, in tal modo violando l'obbligo generale di
deontologia fissato dall'art. 27 dello statuto Enci.
Decisione 1° aprile 2008, n. 9.
Socio allevatore – Comportamento scorretto in sede di esposizioni canine a danno del
giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione
La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella
versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli
art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti
del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta
responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente
irrogazione della sanzione della sospensione per diciotto mesi (nel caso di specie, un
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
4
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
concorrente aveva inveito contro un giudice della gara con frasi gravemente ingiuriose e
fortemente lesive dell'onore del medesimo).
Decisione 1° aprile 2008, n. 10.
Socio allevatore e socio aggregato – Dimissioni da entrambe le qualifiche – Azione
disciplinare – Improcedibilità
E’ improcedibile l’azione disciplinare nei confronti di un socio allevatore dell’Enci che abbia
rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla qualifica medesima nonché dal socio
collettivo, atteso il venir meno della competenza della commissione di disciplina di I° istanza a
pronunciarsi in quanto viene a mancare il rapporto associativo che legittima l'esercizio del
potere disciplinare.
Decisione 1° aprile 2008, n. 11.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente
sospensione per otto mesi, in capo a un allevatore per la mancata consegna del certificato di
iscrizione ai libri genealogici e del certificato delle vaccinazioni del cane.
Decisione 1° aprile 2008, n. 12.
Socio allevatore - Comportamento consistente nella manifestazione di opinioni personali in
pubblico - Illecito disciplinare - Non sussiste
Non sussistono estremi di responsabilità disciplinare in capo a un soggetto che, nel corso di
una riunione, discutendosi della possibilità di affidare all'Enci la gestione delle prove per cani di
soccorso, abbia espresso dubbi sulla idoneità della preparazione generica riservata ai cani per le
gare di utilità e difesa, essendo piuttosto necessaria una formazione specifica dell’animale.
Decisione 1° aprile 2008, n. 13.
Socio allevatore – Compravendita di cani - Comportamento contrattuale - Displasia dell’anca
- Illecito disciplinare - Non sussiste
Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione nell’ipotesi in cui
sia emersa una displasia dell’anca nel cane oggetto di compravendita solo in data di gran lunga
successiva all’acquisto dell’animale.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
5
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 1° aprile 2008, n. 14.
Socio aggregato – Attività giornalistica – Diritto di critica- Illecito disciplinare - Non sussiste
Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di
comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci l’articolo di una rivista che
nella sua forma complessiva rappresenti la mera esplicazione di un diritto di critica.
Decisione 1° aprile 2008, n. 15.
Socio allevatore – Comportamento scorretto a danno di un esperto giudice di associazione
specializzata - Illecito disciplinare – Sospensione
L’attribuzione a un esperto giudice di una associazione specializzata riconosciuta dall’Enci
nel corso di una riunione del consiglio direttivo della medesima e in altre occasioni, di un fatto
gravemente scorretto (nel caso di specie l’omaggio di un quadro prima dei un raduno di razza),
costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento
deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci stesso, con conseguente applicazione della
sanzione della sospensione per dodici mesi.
Decisione 1° aprile 2008, n. 16.
Socio allevatore – Compravendita di cani - Comportamento contrattuale disciplinare - Non sussiste
Illecito
Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione nell’ipotesi in cui
l’animale oggetto di compravendita presenti una palese andatura oscillante in assenza di
displasia, atteso che trattasi di questioni contrattuali di vizio palese od occulto che esulano dalla
competenza della commissione di disciplina stessa.
Decisione 1° aprile 2008, n. 17.
Socio allevatore – Comportamento scorretto durante una esposizione nazionale canina –
Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione
Costituisce una grave violazione dell’art. 27 dello statuto Enci la presentazione a una
esposizione nazionale di un animale avente un tatuaggio diverso da quello iscritto, atteso che
viene in tal modo presentato un soggetto diverso da quello iscritto (con la conseguenza che se
non fosse stato effettuato il controllo del tatuaggio sarebbero state attribuite ad un cane le
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
6
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
qualifiche di un altro), con conseguente applicazione al proprietario dell’animale della sanzione
della sospensione di dodici mesi.
Decisione 1° aprile 2008, n. 18.
Socio allevatore – Comportamento scorretto a danno di un esperto giudice – Fattispecie Illecito disciplinare – Sospensione
L’attribuzione a un esperto giudice di una associazione riconosciuta dall’Enci di un fatto
vietato dal codice di comportamento deontologico (nel caso di specie l’affermazione che un
giudice esperto abilitato al giudizio delle prove di una associazione riconosciuta dall’Enci,
avrebbe condotto in prove un animale non di sua proprietà) costituisce fatto diffamatorio, con
conseguente riconoscimento, in capo a chi lo ha posto in essere, di responsabilità disciplinare
per la violazione dell’art. 27 dello statuto Enci ed applicazione della sanzione della sospensione
per tre mesi.
Decisione 1° aprile 2008, n. 19.
Presidente di una associazione riconosciuta – Rivelazione dell’esistenza di una condanna del
Collegio dei probiviri nel corso di una trasmissione televisiva - Illecito disciplinare - Non sussiste
Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di
comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci l’affermazione con la quale
il presidente di una associazione riconosciuta, nel corso di una trasmissione televisiva, ricordava
a uno dei partecipanti l’esistenza di una condanna a suo carico da parte del collegio dei probiviri
di una associazione specializzata alla sospensione per aver tenuto una delle funi legate al collo
di un animale durante una violenta forma di addestramento del medesimo.
Decisione 1° aprile 2008, n. 20.
Azione disciplinare – Fattispecie – Esclusione della natura di arbitrato irrituale
Membro comitato organizzatore – Comportamento scorretto durante una esposizione
canina – Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione
1. L’oggetto di un procedimento disciplinare posto in essere dinanzi a una commissione
disciplinare di primo grado, portatrice di un mandato attribuito dall’assemblea dei soci al
momento della stipula della loro associazione all’ente, non è la risoluzione di una controversia
tra più soggetti, bensì relativo alla violazione delle regole deontologiche che lo statuto Enci
pone ai suoi associati, escludendosi in tal modo la natura di arbitrato irrituale al procedimento
stesso.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
7
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
2. Costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 18, ultimo
comma, del regolamento speciale delle esposizioni canine (che fa divieto ai consiglieri dei
gruppi cinofili organizzatori, sia di iscrivere, sia di presentare cani nelle esposizioni da essi
organizzatore) il comportamento tenuto da un membro del comitato organizzatore della
manifestazione che, sebbene comproprietario di un cane, lo abbia iscritto alla manifestazione
stessa (nel caso di specie, il soggetto incolpato diede le dimissioni dalla propria carica
successivamente all’iscrizione del cane con la conseguenza che l’inadempienza è stata
considerata lieve e la sanzione della sospensione irrigata è stata minima)
Decisione 1° aprile 2008, n. 21.
Socio allevatore – Comportamento scorretto – Fattispecie Sospensione
Illecito disciplinare –
Sussiste la responsabilità disciplinare, con conseguente applicazione della sanzione della
sospensione per ventiquattro mesi, per violazione dell’art. 12 del regolamento dei libri
genealogici italiani (il quale dispone che i firmatari delle denuncie di iscrizione nei registri sono
garanti della veridicità sia delle dichiarazioni rilasciate sia delle denuncie stesse), in capo al
proprietario di una fattrice per avere presentato a un gruppo cinofilo i modelli A di denuncia di
cucciolata con la presenza di una sottoscrizione apocrifa della proprietaria dello stallone.
Decisione 1° aprile 2008, n. 22.
Procedimento disciplinare – Affermazioni scorrette pubblicate su una rivista di cinofilia Illecito disciplinare - Censura
La pubblicazione su una rivista cinofila di un articolo contenente affermazioni che esulano
dalle mere considerazioni di ordine tecnico e integrano l’ipotesi di un comportamento
eticamente scorretto (nel caso di specie è stata usata l’espressioni “i furbetti della cinofilia
…"), costituisce attribuzione di un fatto moralmente degradante, con conseguente
riconoscimento, in capo a chi lo ha posto in essere, di responsabilità disciplinare per la
violazione dell’art. 27 dello statuto Enci ed applicazione della sanzione della censura.
Decisione 1° aprile 2008, n. 23.
Soci allevatore – Comportamento tenuto durante una manifestazione canina – Fattispecie
- Illecito disciplinare - Non sussiste
Non rappresenta una mancanza costituente infrazione disciplinare il comportamento
tenuto da due allevatori partecipanti a una manifestazione canina consistente, l’uno,
nell’invito ad altro allevatore a non contestare i giudizi espressi nel corso della
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
8
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
manifestazione medesima, l’altro, nell’aver omaggiato un giudice, perché incaricato dal
presidente del suo club di razza, con un piccolo ricordo solo dopo l'assegnazione dei CACIB
(Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale Bellezza) ai maschi.
Decisione 1° aprile 2008, n. 24.
Socio allevatore – Comportamento scorretto – Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione
cautelativa
Ai sensi dell’art. 39.2 del regolamento di attuazione statuto Enci deve essere disposta la
sospensione cautelativa nei confronti del socio allevatore che abbia posto in essere un
comportamento di particolare gravità per aver presentato, nel giro di 15 giorni, n. 11 denuncie
di iscrizione di cucciolata, sottoscrivendo i relativi moduli A e B, per cui sono stati rilasciati i
certificati genealogici, ma contestando in seguito che si trattasse di cucciolate a lui ascrivibili, in
tal modo contestando la stessa veridicità di quanto sottoscritto nelle denuncie di monta e
nascita, e negando in seguito il controllo del DNA per la stessa dichiarata sua estraneità.
Decisione 1° aprile 2008, n. 25.
Procedimento disciplinare – Questioni contrattuali - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti
la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, trattandosi di materia
devoluta alla cognizione del giudice ordinario (nel caso di specie veniva denunciato un vizio
dell’animale -criptorchidismo monolaterale- per l’accertamento del quale è competente
l’autorità giudiziaria anche ai fini della determinazione dell’esistenza di eventuale vizio occulto
risarcibile e della misura del risarcimento).
Decisione 1° aprile 2008, n. 26.
Procedimento disciplinare - Questioni attinenti alla legittimità degli atti del collegio dei
probiviri – Incompetenza
Il controllo sulla legittimità degli atti dei collegi dei probiviri delle associazioni specializzate
è di competenza della commissione di disciplina di 2° istanza.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
9
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 1° aprile 2008, n. 27.
Procedimento disciplinare - Comportamento consistente nel divieto di iscrivere e
presentare i propri cani, sancito per i componenti dei comitati organizzatori - Manifestazioni
indette dalle associazioni specializzate – Fattispecie - Illecito disciplinare - Non sussiste
Ai sensi dell'art. 18 u.c. del regolamento speciale delle esposizioni canine, il divieto di
iscrivere e presentare i propri cani, sancito per i componenti dei comitati organizzatori, è
esplicitamente escluso per le manifestazioni indette dalle associazioni specializzate.
Decisione 1° aprile 2008, n. 28.
Procedimento disciplinare – Questioni contrattuali - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti
alla richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e denunzia di un vizio
occulto, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Decisione 1° aprile 2008, n. 29.
Procedimento disciplinare - Impossibilità di attestare con certezza i fatti denunciati Illecito disciplinare - Non sussiste
Ai sensi dell'art. 39.1 del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere disposta
l'archiviazione del procedimento con il quale viene denunciata la partecipazione al campionato
mondiale di cani che presentavano coda ed orecchie amputate in violazione del divieto di
interventi chirurgici disposto con ordinanza ministeriale del 28.3.07, attesa l’impossibilità di
attestare con certezza i fatti denunciati (nel caso di specie si è ritenuto che dal 28/3/07 al
22/9/07, data in cui si è tenuto il campionato mondiale, decorrono circa 6 mesi, sicché dalla
denunzia stessa si può desumere che, trattandosi di esposizione di soggetti adulti, non vi sono
indici sufficienti a ritenere che siano stati presentati soggetti a cui sia stato fatto intervento
chirurgico proibito dopo l'ordinanza del 28.3.07).
Decisione 1° aprile 2008, n. 30.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Improcedibilità
E’ improcedibile l'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia
socio dell’Enci, con la conseguente incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza
a pronunciarsi.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
10
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 1° aprile 2008, n. 31.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Improcedibilità
E’ improcedibile l'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia
socio dell’Enci, con la conseguente incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza
a pronunciarsi.
Decisione 1° aprile 2008, n. 32.
Procedimento disciplinare - Richiesta di un duplicato del libretto delle qualifiche –
Incompetenza
La commissione di disciplina di I° istanza è incompetente a pronunciarsi sulla richiesta di
un duplicato del libretto delle qualifiche, sicché va archiviato il relativo procedimento,
ritenuto altresì che la denunzia di "mancanza di professionalità dell'ente organizzatore" non
costituisce elemento idoneo ad inoltrare un procedimento disciplinare.
Decisione 1° aprile 2008, n. 33.
Procedimento disciplinare – Questioni contrattuali – Incompetenza
commissione di disciplina di I° istanza le questioni attinenti alla richiesta di risarcimento
danni per inadempimento contrattuale e denunzia di un vizio occulto, trattandosi di materia
devoluta alla cognizione del giudice ordinario (nel caso di specie veniva denunciato l'insorgere
di difetti nella camminata con necessità di intervento chirurgico al ginocchio dell’animale).
Decisione 1° aprile 2008, n. 34.
Procedimento disciplinare - Questioni attinenti ad addebiti che riguardano l'espletamento
della attività di esperti giudici – Incompetenza
Ai sensi l'art. 39.1 del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere disposta
l'archiviazione del fascicolo e la trasmissione al comitato consultivo degli esperti della denunzia
nella quale vengono sollevati addebiti che riguardino l'espletamento della attività di esperti
giudici che, in quanto tali, devono essere giudicati dal comitato summenzionato.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
11
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 1° aprile 2008, n. 35.
Procedimento disciplinare – Uso di espressioni tecnicamente sbagliate disciplinare – Non sussiste
Illecito
Non genera responsabilità disciplinare la denuncia avente a oggetto divergenze di ordine
puramente tecnico atteso che la violazione degli obblighi di deontologia non può estendersi
a eventuali espressioni tecnicamente sbagliate.
Decisione 1° aprile 2008, n. 36.
Procedimento disciplinare – Volizione dell’organo collegiale - Insussistenza divieto di
revoca o di modifica
La volizione espressa dal consiglio direttivo di un'associazione specializzata (nel caso di
specie, essa è integrata dalla delibera di assegnazione di mostra speciale dopo l'uscita di
alcuni consiglieri dimissionari) non comporta sul piano disciplinare l'esistenza di un divieto di
revoca o di modifica da parte dello stesso organo che ha emanato la volizione, con la
conseguenza che, se alcuni consiglieri hanno rassegnato le dimissioni e i consiglieri restanti
hanno deliberato in una nuova volizione, ciò non dà luogo nei loro confronti a una
responsabilità disciplinare essendovi soltanto la generale responsabilità per cui gli
amministratori debbono rispondere all'assemblea dei soci, mentre non si ravvisano elementi
idonei all'apertura di un procedimento disciplinare, in cui non si potrebbe contestare di aver
compiuto un atto di volizione che apparteneva alle competenze dell'organo deliberante.
Decisione 1° aprile 2008, n. 37.
Procedimento disciplinare – Procedimento pendente dinanzi al collegio dei probiviri di un
club – Principio di prevenzione e ne bis in idem – Archiviazione
Ai sensi l'art. 39.1 del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere disposta
l'archiviazione del fascicolo laddove venga comunicato che per lo stesso fatto è già aperto un
procedimento presso i probiviri di un club, atteso che, per il principio della prevenzione, quel
procedimento, in quanto introdotto prima, è preclusivo in applicazione del principio ne bis in
idem.
Decisione 25 settembre 2008, n. 38.
Procedimento disciplinare - Impedimento del difensore scelto dagli incolpati – Impossibilità
di addivenire a un ulteriore proroga - Responsabilità disciplinare in capo ai componenti del
collegio dei probiviri per violazione del diritto di difesa – Non sussiste
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
12
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ai componenti del collegio dei probiviri e del
presidente di un club associato Enci accusati di aver violato il diritto di difesa degli incolpati,
atteso che al momento dei fatti lo statuto dell’associazione non prevedeva l’assistenza di un
legale per le parti incolpate e, comunque, il collegio dei probiviri aveva già fatto un rinvio della
prima udienza per impedimento del difensore scelto dagli incolpati (era stato sottoposto ad un
intervento chirurgico) e non si poteva più addivenire a un ulteriore proroga peraltro sine die,
atteso che l’avvocato scelto avrebbe potuto farsi sostituire da altro collega.
Decisione 25 settembre 2008, n. 39.
Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Fattispecie – Differenza da
responsabilità penale
Socio – Comportamento scorretto - Fattispecie – Illecito disciplinare – Sospensione
1. La responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci può non coincidere
con la responsabilità penale dal momento che questa deve necessariamente riferirsi alle
specifiche ipotesi di reato previste dal codice penale, mentre la responsabilità disciplinare
degli associati Enci riguarda, in modo più generale, ogni infrazione deontologica inerente alla
qualità di socio.
2. Sorge responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci, con applicazione
della sanzione della sospensione per ventiquattro mesi, nel caso in cui venga adottato nei
confronti di un cane, da parte di un socio Enci, uno strumento idoneo a dare sofferenza,
indipendentemente dal fatto che tale sofferenza abbia risultati positivi di addestramento (nel
caso di specie venne usato uno stimolatore elettrico, collare, in sede di addestramento con
evidenti manifestazioni di dolore dell’animale, situazione che venne riprese da una
trasmissione televisiva).
Decisione 25 settembre 2008, n. 40.
Procedimento disciplinare – Caratteristiche
Socio – Comportamento tenuto nel corso di una assemblea straordinaria di un club associato
- Illecito disciplinare – Non sussiste
1. Il giudizio disciplinare instaurato dinanzi alle commissioni di disciplina Enci ha come
oggetto esclusivamente la verifica circa eventuali violazioni disciplinari nei confronti dell’ente,
indipendentemente dalle posizioni personali di denunziante e denunziato (a differenza di
quanto avviene nell’arbitrato irrituale che ha come oggetto la denizione di un contenzioso tra le
parti), è il risultato di un mandato che l’assemblea generale dei soci attribuisce alla
commissione a tutela della vita sociale dell’ente (mentre l’arbitrato irrituale comporta un
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
13
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
mandato agli arbitri a cui le parti in lite attribuiscono il compito di risolvere la lite stessa) e si
conclude con una decisione che stabilisce se vi sia stata o meno una violazione disciplinare, cioè
un comportamento pregiudizievole alla vita sociale dell'Enci stesso (mentre l’arbitrato irrituale
si conclude con un lodo che ha natura contrattuale).
2. Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a due soci che, nel corso di una
assemblea straordinaria di un club associato, abbiano posto in essere comportamenti che
non possono essere considerati deontologicamente scorretti ex art. 27 dello statuto Enci (nel
caso in esame, l’uno avrebbe presentato un pacchetto di ricevute di versamenti di quote
ritenute destinate a far venir meno il quorum assembleare con grave danno per tutti i soci,
l’altro, a fronte di tale circostanza, lo accusò di essere disonesto, reazione che, seppure
impropria, venne posta in essere in tutela dell'interesse dei soci).
Decisione 25 settembre 2008, n. 41.
Socio – Comportamento scorretto tenuto durante una esposizione internazionale - Illecito
disciplinare – Censura
Sussiste la responsabilità disciplinare di un socio che abbia presentato in classe lavoro a
una esposizione internazionale il proprio animale, iscrivendolo alla manifestazione prima del
rilascio del certificato attestante la qualifica richiesta per l'iscrizione in tale classe (nel caso di
specie il certificato in un primo momento era stato rilasciato erroneamente dall'ENCI, ma al
momento dell’iscrizione il cane aveva già superato nuovamente una prova idonea ed era in
attesa del nuovo certificato valido; l’incolpato quindi avrebbe usato il sotterfugio
dell’iscrizione in assenza del certificato valido in buona fede, essendo convinto che lo stesso
fosse in corso di rilascio poiché il cane aveva superato la relativa prova, con la conseguente
applicazione della sanzione della semplice censura).
Decisione 25 settembre 2008, n. 42.
Socio allevatore – Comportamento scorretto durante una esposizione canina - Illecito
disciplinare – Sospensione
Il comportamento tenuto da un soggetto (socio allevatore ed esperto giudice), che nel
corso di un pranzo in occasione di un’esposizione internazionale canina avrebbe proferito
frasi altamente offensive nei confronti dell’operato dell’ente stesso (nel caso di specie venne
asserito che l'ente avrebbe rilasciato una molteplicità di certificati genealogici falsi),
costituisce oggetto di una grave responsabilità disciplinare sia sotto l'aspetto oggettivo,
perché colpisce una delle funzioni essenziali dell'Enci, sia sotto l'aspetto soggettivo, in
considerazione della qualità dell'incolpato e comporta l’applicazione della sanzione della
sospensione per diciotto mesi.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
14
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 25 settembre 2008, n. 43.
Socio – Comportamento tenuto durante una esposizione canina – Fattispecie- Illecito
disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a un soggetto che, in luogo del cane
iscritto di razza, ha presentato a una esposizione nazionale il diverso soggetto femmina,
trattandosi di un mero errore materiale anziché specifica volontà di frode, atteso che era
stato il proprietario del cane a fare un errore in sede di iscrizione del soggetto.
Decisione 25 settembre 2008, n. 44.
Socio – Comportamento scorretto nei confronti di un giudice di gara - Illecito disciplinare –
Sospensione
La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella
versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli
art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti
del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta
responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente
irrogazione della sanzione della sospensione per mesi sei (nel caso di specie, un concorrente
aveva inveito contro un giudice della gara pronunziando parole offensive ed epiteti ingiuriosi
fortemente lesivi dell'onore del medesimo a seguito di un suo errore, o per lo meno tale
ritenuto dall'incolpato).
Decisione 25 settembre 2008, n. 45.
Socio – Comportamento scorretto - Illecito disciplinare – Esclusione dall’ente
Presidente di un gruppo cinofilo – Comportamento scorretto - Illecito disciplinare –
Esclusione dall’ente
1. Costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di
comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci la presentazione, da parte
di un socio dell’ente, di numerose denuncie non veritiere di cucciolate (119 in tre anni) e l’aver
impedito il controllo del DNA (nel caso di specie l’incolpata asserì di non avervi potuto
provvedere per motivi di salute ed essendo i cuccioli tutti morti a causa di una epidemia,
circostanze tutte prive di riscontro probatorio), con la conseguente sanzione di esclusione
dall’ente.
2. Costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di
comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci la dichiarazione non
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
15
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
veritiera rilasciata dal presidente di un gruppo cinofilo di aver effettuato i controlli previsti su
alcune cucciolate (trattatasi nel caso di specie di cucciolate inesistenti) e non aver riscontrato
nulla, responsabilità aggravata dalle funzioni pubbliche di controllo a lui affidate, con
l’applicazione della conseguente sanzione di esclusione dall’ente stesso.
Decisione 25 settembre 2008, n. 46.
Socio – Comportamento scorretto nei confronti di un giudice di gara - Illecito disciplinare –
Sospensione
La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella
versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli
art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti
del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta
responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente
irrogazione della sanzione della sospensione per diciotto mesi(nel caso di specie, una
concorrente aveva inveito contro un giudice della gara con frasi gravemente ingiuriose e
fortemente lesive dell'onore del medesimo, per di più alla presenza dei figli minori dello stesso).
Decisione 25 settembre 2008, n. 47.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito
disciplinare - Sospensione
Dà luogo a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento
deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci una scorretta contrattazione in sede di
compravendita di un animale, con l’applicazione della sanzione di sospensione per sei mesi (nel
caso di specie si trattava di vendita di un cane che risultò affetto da zoppia a causa di un
trauma, circostanza questa emersa solo dopo la vendita stessa).
Decisione 25 settembre 2008, n. 48.
Procedimento disciplinare – Requisiti per revoca dell’archiviazione – Insussistenza
Atteso che l'archiviazione di un procedimento disciplinare può essere revocata ove
sovvengano ulteriori elementi di prova, deve essere archiviato un procedimento per
mancata consegna del pedigree in assenza di riscontro ad una espressa richiesta del
Segretario Istruttore da parte del denunziante (nel caso di specie, accertato era stato
rilasciato il duplicato di tale documento, il segretario istruttore chiedeva al denunziante di
precisare se avesse ricevuto il duplicato del pedigree in questione, non ottenendo alcuna
risposta).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
16
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 25 settembre 2008, n. 49.
Illecito disciplinare – Comportamento consistente nella presenza sul ring – Non sussiste
Non costituisce illecito disciplinare la presenza sul ring di un commissario di ring.
Decisione 25 settembre 2008, n. 50.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia – Fattispecie
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 e 2 del regolamento di attuazione
dello statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie la denunzia mancava della
sottoscrizione, non apposta neppure a seguito di espresso invito a mezzo raccomandata di
regolarizzazione da parte del segretario istruttore).
Decisione 25 settembre 2008, n. 51.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina
di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o
associati Enci.
Decisione 25 settembre 2008, n. 52.
Procedimento disciplinare - Art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
– Improcedibilità
E’ tardiva la denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
Decisione 25 settembre 2008, n. 53.
Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
contrattuali attinenti alla sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla
cognizione del giudice ordinario.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
17
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 25 settembre 2008, n. 54.
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
– Improcedibilità
Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali - Incompetenza
1. E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
2. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
contrattuali attinenti la sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla
cognizione del giudice ordinario.
Decisione 25 settembre 2008, n. 55.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci – Improcedibilità.
Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina
di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o
associati Enci.
Decisione 25 settembre 2008, n. 56.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Improcedibilità
Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali – Incompetenza
1. Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di
disciplina di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano
soci o associati Enci.
2. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
contrattuali attinenti la sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla
cognizione del giudice ordinario.
Decisione 25 settembre 2008, n. 57.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia - Fattispecie
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
18
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto
Enci non costituisce denuncia.
Decisione 25 settembre 2008, n. 58 .
Procedimento disciplinare – Questioni disciplinari interne club riconosciuti – Incompetenza
Non rientrano nella competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
disciplinari interne dei club riconosciuti dall’Enci.
Decisione 25 settembre 2008, n. 59.
Procedimento disciplinare – Recupero somme di danaro – Incompetenza
Procedimento disciplinare – Questioni attinenti il rapporto fra l’associazione e il commissario
straordinario - Incompetenza
1. Non rientra nella competenza della commissione di disciplina di I° istanza la questione
originata da una richiesta di recuperare somme di danaro.
2. Non rientrano nella competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
attinenti l’eventuale esistenza di aspetti contabili e amministrativi relativi al rapporto fra
l’associazione e il commissario straordinario.
Decisione 25 settembre 2008, n. 60.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia - Fattispecie
Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali - Incompetenza
1. La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione
statuto Enci non costituisce denuncia.
2. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
contrattuali attinenti alla sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla
cognizione del giudice ordinario.
Decisione 25 settembre 2008, n. 61.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia - Fattispecie
L’esposto privo dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto Enci
non costituisce denuncia (nel caso di specie mancavano generalità e domicilio degli incolpati).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
19
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 25 settembre 2008, n. 62.
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia - Fattispecie
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
– Improcedibilità
Procedimento disciplinare - Questioni attinenti l’invalidità delle delibere assembleari –
Incompetenza
1. La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione
statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie mancava la sottoscrizione).
2. E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
3. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni
attinenti l’invalidità delle delibere assembleari.
Decisione 3 novembre 2008, n. 63.
Procedimento disciplinare – Archiviazione su richiesta delle parti -Impossibilità
Non si può procedere ad archiviazione su richiesta delle parti di un procedimento
disciplinare avente a oggetto non la tutela di posizioni personali, bensì quella della vita sociale
dell’Enci.
Decisione 3 novembre 2008, n. 64.
Esperto giudice – comportamento tenuto nel corso di un raduno – Fattispecie - Illecito
disciplinare – Non sussiste
Socio allevatore – Comportamento tenuto nel corso di un raduno – Fattispecie - Illecito
disciplinare – Non sussiste
1. Non genera responsabilità disciplinare l’affermazione con la quale un esperto giudice,
durante un raduno, ha richiamato un espositore ai propri doveri (senza permettersi di
criticare il giudizio espresso) in quanto determinata dall’intento di difendere il proprio ruolo
istituzionale.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
20
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
2. Non genera responsabilità disciplinare una dichiarazione rilasciata da un espositore nei
confronti di un esperto giudice, durante un raduno, espressione di una valutazione di ordine
strettamente tecnico a cui non si può attribuire un intento deontologicamente scorretto.
Decisione 3 novembre 2008, n. 65.
Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione internazionale Fattispecie - Illecito disciplinare - Sospensione
Integrano una grave violazione dell’art. 27 dello statuto Enci e degli art. li 40 e 41 del
regolamento speciale delle esposizioni la contestazione sollevata da un espositore durante una
esposizione internazionale, con termini di spregio e ad alta voce, contro il giudizio rilasciato da
un esperto giudice, la prosecuzione di detta contestazione anche fuori dal ring e il rifiuto di
presentare il cane all’esame finale, quale comportamento di protesta verso il giudice stesso,
con conseguente applicazione al proprietario dell’animale della sanzione della sospensione.
Decisione 3 novembre 2008 ,n. 66.
Esperto giudice – Comportamento tenuto fuori dall’esposizione – Fattispecie - Illecito
disciplinare – Non sussiste
Non è fonte di responsabilità deontologica un diverbio personale avvenuto fuori
dall’esposizione che abbia visto coinvolto un esperto giudice Enci.
Decisione 3 novembre 2008, n. 67.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente
sospensione per sei mesi, in capo a un soggetto che abbia dichiarato, contro il vero, di essere
l’allevatore del cane ceduto, attribuendo altresì allo stesso false origini (paternità e maternità).
Decisione 3 novembre 2008, n. 68.
Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione - Fattispecie - Illecito
disciplinare – Sospensione
Costituisce un comportamento gravemente lesivo sia del generale obbligo di deontologia
sancito dall’art. 27 dello statuto Enci, sia degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle
esposizioni, l’aggressione fisica, da parte di un espositore, sia nei confronti di un esperto giudice
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
21
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
(con il lancio di monetine e un calcio), sia nei confronti di un commissario di ring, con
conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi diciotto, tenuto conto della
particolare gravità del fatto che ha addirittura determinato l’intervento della forza pubblica.
Decisione 3 novembre 2008, n. 69.
Socio espositore – Comportamento tenuto durante un campionato di addestramento Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione
Costituisce un comportamento contrario sia al generale obbligo di deontologia sancito
dall’art. 27 dello statuto Enci, sia agli art.li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni,
l’attribuzione da parte di un espositore ad un esperto giudice, durante un campionato di
addestramento, dell’espressione “parla Moggi”, sia in quanto genera una immagine
gravemente lesiva (dal momento che si riferisce a un personaggio salito all’onore delle
cronache per una storia poco edificante in materia di competizioni sportive), sia poiché trattasi
di una frase che si appalesa più offensiva di un semplice insulto, con conseguente applicazione
della sanzione della sospensione di mesi otto.
Decisione 3 novembre 2008, n. 70.
Socio allevatore – Invio di e mail- Fattispecie - Illecito disciplinare - Sospensione
Costituisce un comportamento gravemente lesivo del generale obbligo di deontologia
sancito dall’art. 27 dello statuto Enci l’invio da parte di un socio allevatore, tramite e-mail, a un
organo istituzionale dello Stato (nello specifico il ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali) di un documento contenente dichiarazioni che costituiscono un grave tentativo di
presentare all’ente di vigilanza un’immagine distorta e denigratoria dell’Enci, con l’attribuzione
peraltro di un grave fatto quale il favoreggiamento dell’ingresso di cani dall’est, con
conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi ventiquattro.
Decisione 3 novembre 2008, n. 71.
Illecito disciplinare - Pubblicazione di immagini su web - Fattispecie – Non sussiste
La pubblicazione su un sito web di immagini di cani maltrattati non genera responsabilità
disciplinare nell’ipotesi in cui non sia possibile accertare con esattezza la provenienza delle
stesse.
Decisione 3 novembre 2008, n. 72.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
22
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione - Fattispecie - Illecito
disciplinare – Sospensione – Rilevanza del comportamento tenuto in sede di difese finali
Costituisce un comportamento lesivo sia del generale obbligo di deontologia sancito
dall’art. 27 dello statuto Enci, sia degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni,
l’aggressione verbale proferita a un esperto giudice da parte di un espositore, con conseguente
applicazione della sanzione della sospensione di mesi uno, tenuto conto del leale
comportamento dell’incolpata (che in sede di difese finali precisava che non era sua intenzione
offendere il giudice, presentava le sue scuse e ribadiva di essere mortificata per l’evento) che
attesta il rincrescimento per quella che può essere ritenuta una forma nervosa passeggera.
Decisione 3 novembre 2008, n. 73.
Procedimento disciplinare - Art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
– Improcedibilità
E’ tardivo l’esposto pervenuto oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità della fase disciplinare.
Decisione 3 novembre 2008, n. 74.
Socio – Comportamento tenuto da soggetto già sospeso - Fattispecie - Illecito disciplinare –
Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 33.1, lett. c, del regolamento di
attuazione statuto Enci in capo ad un soggetto che, sebbene sottoposto a seguito di una
decisione della commissione di disciplina di 2° istanza alla sospensione per mesi sei, abbia
ugualmente rivestito la qualifica di presidente e direttore responsabile di una rivista
specializzata, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi dodici.
Decisione 3 novembre 2008, n. 75.
Procedimento disciplinare – Decesso del soggetto – Archiviazione
Ai sensi dell’art. 39.1 del regolamento di attuazione statuto Enci, deve essere disposta
l’archiviazione di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un soggetto nelle
more deceduto.
Decisione 3 novembre 2008, n. 76.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
23
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Socio – comportamento relativo alla qualifica di un cane – Fattispecie - Illecito disciplinare –
Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare nel caso in cui la qualifica di un cane sia stata
ottenuta secondo regole vigenti e iscritta nel libretto delle qualifiche.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 77.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente
sospensione per sei mesi, in capo a un soggetto che abbia attribuito all’animale oggetto di
compravendita false origini (maternità), omettendo altresì la consegna del pedigree.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 78.
Socio allevatore - Compravendita di cani - Comportamento contrattuale - Displasia dell’anca
- Fattispecie - Illecito disciplinare - Non sussiste
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
1. Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione nell’ipotesi in cui
l’animale oggetto di compravendita presenti una grave displasia dell’anca, atteso che trattasi di
questioni contrattuali di vizio palese od occulto che esulano dalla competenza della
commissione di disciplina stessa.
2. Sussiste responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente
sospensione per nove mesi, in capo ad un associato che abbia venduto un cucciolo, risultato poi
affetto da una grave displasia dell’anca, per avere, prima della compravendita, pubblicato su
una rivista specializzata un inserto attestante la qualifica di cucciolo super selezionato per
tipicità, equilibrio caratteriale ed esenzione da displasia.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 79.
Socio– Comportamento consistente in ingiurie a persone diverse dal denunziante Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione
Socio– Comportamento consistente nell’invio di messaggio via mail - Fattispecie - Illecito
disciplinare – Sospensione
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
24
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
1. Atteso che il procedimento disciplinare non mira alla tutela di un singolo socio, bensì alla
tutela dell’ente, ove sussista una affermazione ingiuriosa nei confronti di esperti giudici diversi
dal denunziante, la stessa costituisce infrazione disciplinare per violazione dell’art. 27 dello
statuto Enci, indipendentemente dal fatto che sia stata rivolta anche al denunziante.
2. Costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art.
27 dello statuto Enci, il messaggio riportato su una mailing list da parte di un socio nei confronti
di un esperto giudice per il carattere ingiurioso della frase da cui emerge una accusa personale
sia di ignoranza, sia di incapacità, accusa inequivoca seppure espressa con termini non scurrili,
con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi quattro.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 80.
Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione - Fattispecie - Illecito
disciplinare – Sospensione – Rilevanza del comportamento processuale
Costituisce un comportamento lesivo sia del generale obbligo di deontologia sancito
dall’art. 27 dello statuto Enci, sia degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni,
l’aggressione verbale proferita a un esperto giudice da parte di alcuni espositori, con
conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi sei, tenuto conto del leale
comportamento processuale degli incolpati (che si sono assunti la loro responsabilità
assumendo che si era trattato di uno sfogo momentaneo, seppure non lodevole).
Decisione 18 dicembre 2008, n. 81.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente
sospensione per otto mesi, in capo a un soggetto che abbia attribuito la compravendita
dell’animale formalmente in capo ad altro allevatore.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 82.
Socio espositore –Comportamento tenuto nel corso di una gara erroneamente interpretato –
Fattispecie- Illecito disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad un espositore che, nel proferire epiteti
disdicevoli in dialetto ligure li abbia rivolti al proprio cane e non all’esperto giudice di gara,
erroneamente convinto del contrario.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
25
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 18 dicembre 2008, n. 83.
Socio allevatore –Comportamento frutto di errore in buona fede – Fattispecie- Illecito
disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad un allevatore ove vi sia stata una
variazione nelle disposizioni regolamentari attinenti l’accesso di un esemplare alla classe lavoro,
per cui può essere ritenuta l’esistenza di un errore in buona fede.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 84.
Socio – Comportamento lesivo dell’onorabilità di un esperto giudice - Illecito disciplinare
Procedimento disciplinare - art. 37.21 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia
tardiva – Improcedibilità
1. Costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art.
27 dello statuto Enci l’attribuzione di un fatto fortemente lesivo dell’onorabilità di un esperto
giudice, per di più esposto in modo del tutto generico, senza indicazioni precise che consentano
una verifica della denunzia.
2. E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 85.
Socio – Comportamento consistente nel lanciare accuse infondate – Illecito disciplinare –
Sospensione
Costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27
dello statuto Enci l’aver accusato falsamente il segretario istruttore dell’Enci del compimento di
un reato laddove lo stesso si era limitato ad applicare quanto previsto dall’art. 39.3 del
regolamento di attuazione statuto Enci, atteso che detto comportamento altera la situazione
trasformando un adempimento dovuto in un supposto illecito, con conseguente applicazione
della sanzione della sospensione di mesi diciotto.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 86.
Procedimento disciplinare – Requisiti per revoca dell’archiviazione – Insussitenza
Ai sensi dell’art. 39.1 del regolamento di attuazione statuto Enci il procedimento archiviato
può essere riaperto solo ove sopravvengano nuovi e decisivi elementi di prova (tali non
possono essere considerati i versamenti di contributi retributivi che attestano l’esistenza di una
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
26
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
mera attività contributiva, né un certificato penale attestante l’esistenza di due ammende in
capo ad un soggetto per omessa custodia di animali, che non consente di qualificare il soggetto
medesimo come “delinquente, né tantomeno costituiscono prova di un’attività commerciale).
Decisione 18 dicembre 2008, n. 87.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento speciale esposizioni canine non è fatto divieto ai
componenti dei comitati organizzatori e consiglieri di associazioni specializzate l’iscrizione di
cani in un raduno da essi organizzato.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 88.
Procedimento disciplinare - Inoltro tardivo del procedimento da parte della commissione di
disciplina di I° istanza – Fattispecie- Improcedibilità
E’ improcedibile per decorso dei termini, l’inoltro del procedimento disciplinare da parte
della commissione di disciplina di I° istanza al consiglio direttivo dell’ente (lo scritto inoltrato al
consigli direttivo dell’Enci in data 30/12/2006 riguardava fatti di cui il consiglio stesso era a
conoscenza sin dall’anno 2006).
Decisione 18 dicembre 2008, n. 89.
Procedimento disciplinare – Idoneità della denuncia a introdurre il procedimento –
Fattispecie
La denuncia inoltrata da un soggetto denunziato e poi assolto, contro il denunziante, non
costituisce di per sé documento idoneo a introdurre un procedimento disciplinare ove sia del
tutto priva di elementi idonei a dimostrare che il denunziante operò in consapevole violazione
del vero.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 90.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia – Fattispecie
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto
Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie mancava la sottoscrizione).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
27
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 18 dicembre 2008, n. 91.
Procedimento disciplinare - Questioni attinenti idoneità di esperti giudici - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni attinenti
alla valutazione della idoneità della qualifica degli esperti giudici, nonché la richiesta di
dimissioni del presidente dell’Enci.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 92.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie
La comunicazione con la quale vengono richieste risposte ad alcuni quesiti in materia di
eventuale responsabilità contrattuale non costituisce denuncia per l’avvio del procedimento
disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 93.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina
di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o
associati Enci.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 94.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie
L’esposto con il quale viene espresso solo un intento di diffida non costituisce denuncia per
l’avvio del procedimento disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 95.
Procedimento disciplinare - Questioni attinenti alla gestione delle riunioni del collegio dei
probiviri – Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti
la gestione delle riunioni del collegio dei probiviri.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
28
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 18 dicembre 2008, n. 96.
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
- Improcedibilità
E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 97.
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
- Improcedibilità
E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 98.
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
- Improcedibilità
E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 99.
Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva
- Improcedibilità
E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 100.
Esposizioni canine – Iscrizione di un esemplare in un gruppo di allevamento – Requisiti Fattispecie
Ai sensi dell’art. 14 del regolamento speciale delle esposizioni canine, per l’iscrizione in
gruppo di allevamento di un esemplare è sufficiente che appartenga bona fide al medesimo
proprietario o sia iscritto all’esposizione direttamente dall’allevatore.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
29
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2008
Decisione 18 dicembre 2008, n. 101.
Socio – Comportamento consistente nell’espressione di una opinione - Fattispecie – Illecito
disciplinare – Non sussiste
Non costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito
dall’art. 27 dello statuto Enci l’uso di un’espressione “lasciar intendere”, atteso che costituisce
una opinione e non un fatto concreto.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 102.
Esperto giudice – Comportamento consistente nel rifiuto di consegna anticipata del libretto
delle qualifiche -Illecito disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad un esperto giudice che si sia rifiutato di
consegnare anticipatamente il libretto delle qualifiche, atteso che rientra nelle regole la
richiesta di questi di aspettare la fine della manifestazione.
Decisione 18 dicembre 2008, n. 103.
Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza
requisiti denuncia – Fattispecie
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto
Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie anziché indicare fatti specifici esprimeva in
modo generico l’opinione di aver ricevuto offese).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
30
Scarica

pdf 472,69 kB