COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 A NNO 2008 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1 A ISTANZA Decisione 1° aprile 2008, n. 1. Socio aggregato - Presidente socio collettivo - Assemblea soci – Comportamento consistente nella lesione del diritto di voto e di partecipazione -Illecito disciplinare - Sospensione Socio aggregato – Consigliere e membro socio collettivo - Assemblea soci – Comportamento omissivo nei confronti di atti personali e di prevaricazione - Illecito disciplinare - Sospensione 1. Sussiste la responsabilità disciplinare del presidente di un socio collettivo, con sospensione per diciotto mesi : - per aver negato il diritto di partecipare all’assemblea ad alcuni soci che avevano consegnato in quella sede i bollettini di pagamento delle quote, sul falso presupposto dell’impossibilità di accertare l’effettivo pagamento delle stesse, atteso che trattasi di comportamento che mira a privare i soci del diritto fondamentale al voto e che sarebbe stata all’uopo sufficiente una verifica presso l’ufficio postale o relativa alle ricevute presentate in assemblea; - per aver rifiutato di registrare l’allontanamento di alcuni soci dall’assemblea, nonché di verificare l’esistenza del numero legale degli stessi al momento della votazione, atteso il principio generale secondo cui il controllo del numero legale deve essere effettuato al momento della votazione, momento in cui si realizza la volizione dell’ente (e non all’inizio dell’assemblea, momento in cui il numero legale consente l’apertura della stessa); - per aver inserito nella bozza di statuto predisposta dall’Enci una norma transitoria sui falsi presupposti di un accordo con altra associazione e che la mancata approvazione avrebbe determinato la perdita della qualità di socio Enci; - per non aver inserito nell'ordine del giorno né il bilancio né il rinnovo delle cariche scadute; - per aver impedito ai soci l'esplicazione del diritto di voto disponendo la votazione unica della bozza invece dei singoli articoli, comportamenti questi enunciati che mirano tutti a privare i soci del proprio diritto fondamentale al voto in assemblea. 2. Sussiste la responsabilità disciplinare dei consiglieri e del segretario dell’assemblea di un socio collettivo, con sospensione per diciotto mesi, per avere mantenuto un comportamento omissivo a fronte di alcune violazioni dello statuto verificatesi nel corso dell’assemblea stessa: la qualità di tali soggetti, infatti, comporta l’obbligo irrinunciabile, a tutela dell’ente, di fermare o comunque tentare di impedire atti personali e di prevaricazione. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 1 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 1° aprile 2008, n. 2. Socio aggregato - Presidente e membro socio collettivo – Comportamento integrante frode processuale – Illecito disciplinare - Sospensione Ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci sussiste la responsabilità disciplinare, con l’applicazione della sanzione della sospensione dalla carica per dodici mesi del presidente e di un membro del socio collettivo, per avere concordato una frode processuale (mirante, nel caso di specie, mediante la firma di un documento, a rimettere in termini il presidente del socio collettivo, con riferimento a una denunzia ricevuta a far rientrare il membro del sodalizio nella propria carica di consigliere regionale). Decisione 1° aprile 2008, n. 3. Socio collettivo – Assoggettabilità a sanzione disciplinare e potestà sanzionatoria ENCI Ente non associato Enci - Non sussiste Socio collettivo - Assoggettabilità a sanzione disciplinare e potestà sanzionatoria ENCI - Soci aggregati ente non associato Enci - Sussiste Socio aggregato – Comportamento consistente nella costituzione di attività parallela a quella del socio collettivo –Illecito disciplinare - Sospensione Procedimento disciplinare - Art. 37.1 regolamento di attuazione statuto Enci - Facoltà di integrare denunzia - Fattispecie 1. Un’associazione che non risulti essere socia o associata all’Enci non può essere soggetta al procedimento disciplinare di cui all’art. 27 dello statuto dell’ente. 2. Sono soggetti alla sanzione della sospensione per ventiquattro mesi per responsabilità disciplinare i soci di un’associazione non riconosciuta dall’Enci che, ponendo in essere un comportamento scorretto (nella specie, i soci aggregati -, da un lato hanno costituito un’attività parallela e concorrente a quella del club ufficiale attribuendosi un insieme di competenze e di funzioni tipiche delle associazioni riconosciute, quali l'organizzazione di raduni di razza, la gestione degli archivi, dall’altro non hanno provveduto alla modifica dello statuto sociale nelle parti in cui attestava l'appartenenza all'Enci dopo che questi ne aveva escluso il riconoscimento), hanno tratto in inganno i terzi in violazione dell’art. 21 dello statuto Enci (secondo cui è fatto divieto di riconoscimento a più di una associazione specializzata per ogni razza), dell’art. 8 del regolamento speciale esposizioni (che fa divieto di partecipare in qualsiasi veste a manifestazioni organizzate da enti o associazioni dissidenti), nonché della prescrizione generale dell'art. 27 del citato statuto (che sancisce l'obbligo generale di tenere un comportamento deontologicamente corretto). Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 2 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 3. La responsabilità disciplinare dei soci di un’associazione non riconosciuta dall’Enci che, ponendo in essere un comportamento scorretto, hanno generato inganno nei terzi, non può essere esclusa dall’invito rivolto dal presidente della commissione di disciplina dell’ente al denunziante di integrare la propria denunzia in sede di istruzione preliminare, atteso che trattasi sia di una consuetudine consolidata (dal momento che eventuali imprecisioni possono essere dovute al fatto che il denunziante non è necessariamente un esperto di diritto), sia di un istituto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto Enci che, all'art. 37.1, pone i requisiti della denunzia senza prevedere alcuna conseguenza automatica alla loro parziale mancanza e senza dichiarare una loro qualità perentoria, fissando termini meramente ordinatori. Decisione 1° aprile 2008, n. 4. Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito disciplinare - Sospensione Sussiste la responsabilità del socio allevatore che abbia preteso dall’acquirente di un cucciolo di razza un prezzo maggiore di quello originariamente pattuito e per avere illegittimamente trattenuto un acconto versato come anticipazione, sulla base dell’asserzione non veritiera che si trattasse di una caparra subordinata alla rivendita del cucciolo, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di socio dell’Enci per otto mesi. Decisione 1° aprile 2008, n. 5. Procedimento disciplinare - art. 37.1 e 2 regolamento di attuazione dello statuto Enci Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie La fotocopia di un documento priva di qualsiasi attestazione di autenticità, con vistose cancellazioni in più punti, riguardante un apparente documento della pubblica amministrazione riservato e non accessibile, inerente una vicenda già coperta da giudicato non può essere considerata come denuncia ai sensi dell’art. 37.1 e 2 del regolamento di attuazione dello statuto Enci Decisione 1° aprile 2008, n. 6. Socio allevatore - Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito disciplinare - sospensione Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 3 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare l’accusa, rivelatasi infondata per mancanza di prove, di aver favorito il vincitore di una mostra canina su richiesta del proprietario dell’animale stesso. Decisione 1° aprile 2008, n. 7. Socio aggregato – Conversazioni personali – Illecito disciplinare – Non sussiste Non configurano responsabilità disciplinare le conversazioni personali di un socio aggregato che rivestano il carattere di confidenza privata anziché di discredito pubblico, o nelle quali sia palese il carattere ambiguo e impreciso delle dichiarazioni rilasciate (nel caso di specie il denunziato in discorsi personali aveva informato altro soggetto che la nomina a giudice di un socio Enci non era stata ratificata dall'ente, mentre con altro soggetto aveva affermato che il socio in oggetto avrebbe potuto avere provvedimenti disciplinari). Decisione 1° aprile 2008, n. 8. Socio allevatore – Comportamenti diffamatori – Illecito disciplinare – Esclusione dall’ente Ai sensi di quanto disposto dall’art. 33.1 lett. d) del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere punito con la sanzione della esclusione dall’ente il socio che abbia indebitamente inviato, con palesi intenti diffamatori, a destinatari assolutamente estranei a qualsiasi competenza giurisdizionale o disciplinare, sotto l'apparente forma di una denunzia di irregolarità, un insieme di accuse diffamatorie nei confronti dell'Enci stesso e dei suoi amministratori, comprensive di specifiche accuse calunniose di responsabilità penali (abuso d'ufficio, falsità materiale, falsità ideologica, omissione di atti d'ufficio etc.), nonché di comportamenti falsamente enfatizzati come illeciti, in tal modo violando l'obbligo generale di deontologia fissato dall'art. 27 dello statuto Enci. Decisione 1° aprile 2008, n. 9. Socio allevatore – Comportamento scorretto in sede di esposizioni canine a danno del giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per diciotto mesi (nel caso di specie, un Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 4 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 concorrente aveva inveito contro un giudice della gara con frasi gravemente ingiuriose e fortemente lesive dell'onore del medesimo). Decisione 1° aprile 2008, n. 10. Socio allevatore e socio aggregato – Dimissioni da entrambe le qualifiche – Azione disciplinare – Improcedibilità E’ improcedibile l’azione disciplinare nei confronti di un socio allevatore dell’Enci che abbia rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla qualifica medesima nonché dal socio collettivo, atteso il venir meno della competenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi in quanto viene a mancare il rapporto associativo che legittima l'esercizio del potere disciplinare. Decisione 1° aprile 2008, n. 11. Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito disciplinare - Sospensione Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente sospensione per otto mesi, in capo a un allevatore per la mancata consegna del certificato di iscrizione ai libri genealogici e del certificato delle vaccinazioni del cane. Decisione 1° aprile 2008, n. 12. Socio allevatore - Comportamento consistente nella manifestazione di opinioni personali in pubblico - Illecito disciplinare - Non sussiste Non sussistono estremi di responsabilità disciplinare in capo a un soggetto che, nel corso di una riunione, discutendosi della possibilità di affidare all'Enci la gestione delle prove per cani di soccorso, abbia espresso dubbi sulla idoneità della preparazione generica riservata ai cani per le gare di utilità e difesa, essendo piuttosto necessaria una formazione specifica dell’animale. Decisione 1° aprile 2008, n. 13. Socio allevatore – Compravendita di cani - Comportamento contrattuale - Displasia dell’anca - Illecito disciplinare - Non sussiste Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione nell’ipotesi in cui sia emersa una displasia dell’anca nel cane oggetto di compravendita solo in data di gran lunga successiva all’acquisto dell’animale. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 5 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 1° aprile 2008, n. 14. Socio aggregato – Attività giornalistica – Diritto di critica- Illecito disciplinare - Non sussiste Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci l’articolo di una rivista che nella sua forma complessiva rappresenti la mera esplicazione di un diritto di critica. Decisione 1° aprile 2008, n. 15. Socio allevatore – Comportamento scorretto a danno di un esperto giudice di associazione specializzata - Illecito disciplinare – Sospensione L’attribuzione a un esperto giudice di una associazione specializzata riconosciuta dall’Enci nel corso di una riunione del consiglio direttivo della medesima e in altre occasioni, di un fatto gravemente scorretto (nel caso di specie l’omaggio di un quadro prima dei un raduno di razza), costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci stesso, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione per dodici mesi. Decisione 1° aprile 2008, n. 16. Socio allevatore – Compravendita di cani - Comportamento contrattuale disciplinare - Non sussiste Illecito Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione nell’ipotesi in cui l’animale oggetto di compravendita presenti una palese andatura oscillante in assenza di displasia, atteso che trattasi di questioni contrattuali di vizio palese od occulto che esulano dalla competenza della commissione di disciplina stessa. Decisione 1° aprile 2008, n. 17. Socio allevatore – Comportamento scorretto durante una esposizione nazionale canina – Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione Costituisce una grave violazione dell’art. 27 dello statuto Enci la presentazione a una esposizione nazionale di un animale avente un tatuaggio diverso da quello iscritto, atteso che viene in tal modo presentato un soggetto diverso da quello iscritto (con la conseguenza che se non fosse stato effettuato il controllo del tatuaggio sarebbero state attribuite ad un cane le Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 6 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 qualifiche di un altro), con conseguente applicazione al proprietario dell’animale della sanzione della sospensione di dodici mesi. Decisione 1° aprile 2008, n. 18. Socio allevatore – Comportamento scorretto a danno di un esperto giudice – Fattispecie Illecito disciplinare – Sospensione L’attribuzione a un esperto giudice di una associazione riconosciuta dall’Enci di un fatto vietato dal codice di comportamento deontologico (nel caso di specie l’affermazione che un giudice esperto abilitato al giudizio delle prove di una associazione riconosciuta dall’Enci, avrebbe condotto in prove un animale non di sua proprietà) costituisce fatto diffamatorio, con conseguente riconoscimento, in capo a chi lo ha posto in essere, di responsabilità disciplinare per la violazione dell’art. 27 dello statuto Enci ed applicazione della sanzione della sospensione per tre mesi. Decisione 1° aprile 2008, n. 19. Presidente di una associazione riconosciuta – Rivelazione dell’esistenza di una condanna del Collegio dei probiviri nel corso di una trasmissione televisiva - Illecito disciplinare - Non sussiste Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci l’affermazione con la quale il presidente di una associazione riconosciuta, nel corso di una trasmissione televisiva, ricordava a uno dei partecipanti l’esistenza di una condanna a suo carico da parte del collegio dei probiviri di una associazione specializzata alla sospensione per aver tenuto una delle funi legate al collo di un animale durante una violenta forma di addestramento del medesimo. Decisione 1° aprile 2008, n. 20. Azione disciplinare – Fattispecie – Esclusione della natura di arbitrato irrituale Membro comitato organizzatore – Comportamento scorretto durante una esposizione canina – Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione 1. L’oggetto di un procedimento disciplinare posto in essere dinanzi a una commissione disciplinare di primo grado, portatrice di un mandato attribuito dall’assemblea dei soci al momento della stipula della loro associazione all’ente, non è la risoluzione di una controversia tra più soggetti, bensì relativo alla violazione delle regole deontologiche che lo statuto Enci pone ai suoi associati, escludendosi in tal modo la natura di arbitrato irrituale al procedimento stesso. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 7 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 2. Costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 18, ultimo comma, del regolamento speciale delle esposizioni canine (che fa divieto ai consiglieri dei gruppi cinofili organizzatori, sia di iscrivere, sia di presentare cani nelle esposizioni da essi organizzatore) il comportamento tenuto da un membro del comitato organizzatore della manifestazione che, sebbene comproprietario di un cane, lo abbia iscritto alla manifestazione stessa (nel caso di specie, il soggetto incolpato diede le dimissioni dalla propria carica successivamente all’iscrizione del cane con la conseguenza che l’inadempienza è stata considerata lieve e la sanzione della sospensione irrigata è stata minima) Decisione 1° aprile 2008, n. 21. Socio allevatore – Comportamento scorretto – Fattispecie Sospensione Illecito disciplinare – Sussiste la responsabilità disciplinare, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione per ventiquattro mesi, per violazione dell’art. 12 del regolamento dei libri genealogici italiani (il quale dispone che i firmatari delle denuncie di iscrizione nei registri sono garanti della veridicità sia delle dichiarazioni rilasciate sia delle denuncie stesse), in capo al proprietario di una fattrice per avere presentato a un gruppo cinofilo i modelli A di denuncia di cucciolata con la presenza di una sottoscrizione apocrifa della proprietaria dello stallone. Decisione 1° aprile 2008, n. 22. Procedimento disciplinare – Affermazioni scorrette pubblicate su una rivista di cinofilia Illecito disciplinare - Censura La pubblicazione su una rivista cinofila di un articolo contenente affermazioni che esulano dalle mere considerazioni di ordine tecnico e integrano l’ipotesi di un comportamento eticamente scorretto (nel caso di specie è stata usata l’espressioni “i furbetti della cinofilia …"), costituisce attribuzione di un fatto moralmente degradante, con conseguente riconoscimento, in capo a chi lo ha posto in essere, di responsabilità disciplinare per la violazione dell’art. 27 dello statuto Enci ed applicazione della sanzione della censura. Decisione 1° aprile 2008, n. 23. Soci allevatore – Comportamento tenuto durante una manifestazione canina – Fattispecie - Illecito disciplinare - Non sussiste Non rappresenta una mancanza costituente infrazione disciplinare il comportamento tenuto da due allevatori partecipanti a una manifestazione canina consistente, l’uno, nell’invito ad altro allevatore a non contestare i giudizi espressi nel corso della Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 8 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 manifestazione medesima, l’altro, nell’aver omaggiato un giudice, perché incaricato dal presidente del suo club di razza, con un piccolo ricordo solo dopo l'assegnazione dei CACIB (Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale Bellezza) ai maschi. Decisione 1° aprile 2008, n. 24. Socio allevatore – Comportamento scorretto – Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione cautelativa Ai sensi dell’art. 39.2 del regolamento di attuazione statuto Enci deve essere disposta la sospensione cautelativa nei confronti del socio allevatore che abbia posto in essere un comportamento di particolare gravità per aver presentato, nel giro di 15 giorni, n. 11 denuncie di iscrizione di cucciolata, sottoscrivendo i relativi moduli A e B, per cui sono stati rilasciati i certificati genealogici, ma contestando in seguito che si trattasse di cucciolate a lui ascrivibili, in tal modo contestando la stessa veridicità di quanto sottoscritto nelle denuncie di monta e nascita, e negando in seguito il controllo del DNA per la stessa dichiarata sua estraneità. Decisione 1° aprile 2008, n. 25. Procedimento disciplinare – Questioni contrattuali - Incompetenza Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario (nel caso di specie veniva denunciato un vizio dell’animale -criptorchidismo monolaterale- per l’accertamento del quale è competente l’autorità giudiziaria anche ai fini della determinazione dell’esistenza di eventuale vizio occulto risarcibile e della misura del risarcimento). Decisione 1° aprile 2008, n. 26. Procedimento disciplinare - Questioni attinenti alla legittimità degli atti del collegio dei probiviri – Incompetenza Il controllo sulla legittimità degli atti dei collegi dei probiviri delle associazioni specializzate è di competenza della commissione di disciplina di 2° istanza. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 9 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 1° aprile 2008, n. 27. Procedimento disciplinare - Comportamento consistente nel divieto di iscrivere e presentare i propri cani, sancito per i componenti dei comitati organizzatori - Manifestazioni indette dalle associazioni specializzate – Fattispecie - Illecito disciplinare - Non sussiste Ai sensi dell'art. 18 u.c. del regolamento speciale delle esposizioni canine, il divieto di iscrivere e presentare i propri cani, sancito per i componenti dei comitati organizzatori, è esplicitamente escluso per le manifestazioni indette dalle associazioni specializzate. Decisione 1° aprile 2008, n. 28. Procedimento disciplinare – Questioni contrattuali - Incompetenza Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti alla richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e denunzia di un vizio occulto, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Decisione 1° aprile 2008, n. 29. Procedimento disciplinare - Impossibilità di attestare con certezza i fatti denunciati Illecito disciplinare - Non sussiste Ai sensi dell'art. 39.1 del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere disposta l'archiviazione del procedimento con il quale viene denunciata la partecipazione al campionato mondiale di cani che presentavano coda ed orecchie amputate in violazione del divieto di interventi chirurgici disposto con ordinanza ministeriale del 28.3.07, attesa l’impossibilità di attestare con certezza i fatti denunciati (nel caso di specie si è ritenuto che dal 28/3/07 al 22/9/07, data in cui si è tenuto il campionato mondiale, decorrono circa 6 mesi, sicché dalla denunzia stessa si può desumere che, trattandosi di esposizione di soggetti adulti, non vi sono indici sufficienti a ritenere che siano stati presentati soggetti a cui sia stato fatto intervento chirurgico proibito dopo l'ordinanza del 28.3.07). Decisione 1° aprile 2008, n. 30. Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio o associato Enci - Improcedibilità E’ improcedibile l'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia socio dell’Enci, con la conseguente incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 10 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 1° aprile 2008, n. 31. Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio o associato Enci - Improcedibilità E’ improcedibile l'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia socio dell’Enci, con la conseguente incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi. Decisione 1° aprile 2008, n. 32. Procedimento disciplinare - Richiesta di un duplicato del libretto delle qualifiche – Incompetenza La commissione di disciplina di I° istanza è incompetente a pronunciarsi sulla richiesta di un duplicato del libretto delle qualifiche, sicché va archiviato il relativo procedimento, ritenuto altresì che la denunzia di "mancanza di professionalità dell'ente organizzatore" non costituisce elemento idoneo ad inoltrare un procedimento disciplinare. Decisione 1° aprile 2008, n. 33. Procedimento disciplinare – Questioni contrattuali – Incompetenza commissione di disciplina di I° istanza le questioni attinenti alla richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e denunzia di un vizio occulto, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario (nel caso di specie veniva denunciato l'insorgere di difetti nella camminata con necessità di intervento chirurgico al ginocchio dell’animale). Decisione 1° aprile 2008, n. 34. Procedimento disciplinare - Questioni attinenti ad addebiti che riguardano l'espletamento della attività di esperti giudici – Incompetenza Ai sensi l'art. 39.1 del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere disposta l'archiviazione del fascicolo e la trasmissione al comitato consultivo degli esperti della denunzia nella quale vengono sollevati addebiti che riguardino l'espletamento della attività di esperti giudici che, in quanto tali, devono essere giudicati dal comitato summenzionato. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 11 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 1° aprile 2008, n. 35. Procedimento disciplinare – Uso di espressioni tecnicamente sbagliate disciplinare – Non sussiste Illecito Non genera responsabilità disciplinare la denuncia avente a oggetto divergenze di ordine puramente tecnico atteso che la violazione degli obblighi di deontologia non può estendersi a eventuali espressioni tecnicamente sbagliate. Decisione 1° aprile 2008, n. 36. Procedimento disciplinare – Volizione dell’organo collegiale - Insussistenza divieto di revoca o di modifica La volizione espressa dal consiglio direttivo di un'associazione specializzata (nel caso di specie, essa è integrata dalla delibera di assegnazione di mostra speciale dopo l'uscita di alcuni consiglieri dimissionari) non comporta sul piano disciplinare l'esistenza di un divieto di revoca o di modifica da parte dello stesso organo che ha emanato la volizione, con la conseguenza che, se alcuni consiglieri hanno rassegnato le dimissioni e i consiglieri restanti hanno deliberato in una nuova volizione, ciò non dà luogo nei loro confronti a una responsabilità disciplinare essendovi soltanto la generale responsabilità per cui gli amministratori debbono rispondere all'assemblea dei soci, mentre non si ravvisano elementi idonei all'apertura di un procedimento disciplinare, in cui non si potrebbe contestare di aver compiuto un atto di volizione che apparteneva alle competenze dell'organo deliberante. Decisione 1° aprile 2008, n. 37. Procedimento disciplinare – Procedimento pendente dinanzi al collegio dei probiviri di un club – Principio di prevenzione e ne bis in idem – Archiviazione Ai sensi l'art. 39.1 del regolamento di attuazione dello statuto Enci deve essere disposta l'archiviazione del fascicolo laddove venga comunicato che per lo stesso fatto è già aperto un procedimento presso i probiviri di un club, atteso che, per il principio della prevenzione, quel procedimento, in quanto introdotto prima, è preclusivo in applicazione del principio ne bis in idem. Decisione 25 settembre 2008, n. 38. Procedimento disciplinare - Impedimento del difensore scelto dagli incolpati – Impossibilità di addivenire a un ulteriore proroga - Responsabilità disciplinare in capo ai componenti del collegio dei probiviri per violazione del diritto di difesa – Non sussiste Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 12 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ai componenti del collegio dei probiviri e del presidente di un club associato Enci accusati di aver violato il diritto di difesa degli incolpati, atteso che al momento dei fatti lo statuto dell’associazione non prevedeva l’assistenza di un legale per le parti incolpate e, comunque, il collegio dei probiviri aveva già fatto un rinvio della prima udienza per impedimento del difensore scelto dagli incolpati (era stato sottoposto ad un intervento chirurgico) e non si poteva più addivenire a un ulteriore proroga peraltro sine die, atteso che l’avvocato scelto avrebbe potuto farsi sostituire da altro collega. Decisione 25 settembre 2008, n. 39. Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Fattispecie – Differenza da responsabilità penale Socio – Comportamento scorretto - Fattispecie – Illecito disciplinare – Sospensione 1. La responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci può non coincidere con la responsabilità penale dal momento che questa deve necessariamente riferirsi alle specifiche ipotesi di reato previste dal codice penale, mentre la responsabilità disciplinare degli associati Enci riguarda, in modo più generale, ogni infrazione deontologica inerente alla qualità di socio. 2. Sorge responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci, con applicazione della sanzione della sospensione per ventiquattro mesi, nel caso in cui venga adottato nei confronti di un cane, da parte di un socio Enci, uno strumento idoneo a dare sofferenza, indipendentemente dal fatto che tale sofferenza abbia risultati positivi di addestramento (nel caso di specie venne usato uno stimolatore elettrico, collare, in sede di addestramento con evidenti manifestazioni di dolore dell’animale, situazione che venne riprese da una trasmissione televisiva). Decisione 25 settembre 2008, n. 40. Procedimento disciplinare – Caratteristiche Socio – Comportamento tenuto nel corso di una assemblea straordinaria di un club associato - Illecito disciplinare – Non sussiste 1. Il giudizio disciplinare instaurato dinanzi alle commissioni di disciplina Enci ha come oggetto esclusivamente la verifica circa eventuali violazioni disciplinari nei confronti dell’ente, indipendentemente dalle posizioni personali di denunziante e denunziato (a differenza di quanto avviene nell’arbitrato irrituale che ha come oggetto la denizione di un contenzioso tra le parti), è il risultato di un mandato che l’assemblea generale dei soci attribuisce alla commissione a tutela della vita sociale dell’ente (mentre l’arbitrato irrituale comporta un Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 13 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 mandato agli arbitri a cui le parti in lite attribuiscono il compito di risolvere la lite stessa) e si conclude con una decisione che stabilisce se vi sia stata o meno una violazione disciplinare, cioè un comportamento pregiudizievole alla vita sociale dell'Enci stesso (mentre l’arbitrato irrituale si conclude con un lodo che ha natura contrattuale). 2. Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a due soci che, nel corso di una assemblea straordinaria di un club associato, abbiano posto in essere comportamenti che non possono essere considerati deontologicamente scorretti ex art. 27 dello statuto Enci (nel caso in esame, l’uno avrebbe presentato un pacchetto di ricevute di versamenti di quote ritenute destinate a far venir meno il quorum assembleare con grave danno per tutti i soci, l’altro, a fronte di tale circostanza, lo accusò di essere disonesto, reazione che, seppure impropria, venne posta in essere in tutela dell'interesse dei soci). Decisione 25 settembre 2008, n. 41. Socio – Comportamento scorretto tenuto durante una esposizione internazionale - Illecito disciplinare – Censura Sussiste la responsabilità disciplinare di un socio che abbia presentato in classe lavoro a una esposizione internazionale il proprio animale, iscrivendolo alla manifestazione prima del rilascio del certificato attestante la qualifica richiesta per l'iscrizione in tale classe (nel caso di specie il certificato in un primo momento era stato rilasciato erroneamente dall'ENCI, ma al momento dell’iscrizione il cane aveva già superato nuovamente una prova idonea ed era in attesa del nuovo certificato valido; l’incolpato quindi avrebbe usato il sotterfugio dell’iscrizione in assenza del certificato valido in buona fede, essendo convinto che lo stesso fosse in corso di rilascio poiché il cane aveva superato la relativa prova, con la conseguente applicazione della sanzione della semplice censura). Decisione 25 settembre 2008, n. 42. Socio allevatore – Comportamento scorretto durante una esposizione canina - Illecito disciplinare – Sospensione Il comportamento tenuto da un soggetto (socio allevatore ed esperto giudice), che nel corso di un pranzo in occasione di un’esposizione internazionale canina avrebbe proferito frasi altamente offensive nei confronti dell’operato dell’ente stesso (nel caso di specie venne asserito che l'ente avrebbe rilasciato una molteplicità di certificati genealogici falsi), costituisce oggetto di una grave responsabilità disciplinare sia sotto l'aspetto oggettivo, perché colpisce una delle funzioni essenziali dell'Enci, sia sotto l'aspetto soggettivo, in considerazione della qualità dell'incolpato e comporta l’applicazione della sanzione della sospensione per diciotto mesi. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 14 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 25 settembre 2008, n. 43. Socio – Comportamento tenuto durante una esposizione canina – Fattispecie- Illecito disciplinare – Non sussiste Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a un soggetto che, in luogo del cane iscritto di razza, ha presentato a una esposizione nazionale il diverso soggetto femmina, trattandosi di un mero errore materiale anziché specifica volontà di frode, atteso che era stato il proprietario del cane a fare un errore in sede di iscrizione del soggetto. Decisione 25 settembre 2008, n. 44. Socio – Comportamento scorretto nei confronti di un giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per mesi sei (nel caso di specie, un concorrente aveva inveito contro un giudice della gara pronunziando parole offensive ed epiteti ingiuriosi fortemente lesivi dell'onore del medesimo a seguito di un suo errore, o per lo meno tale ritenuto dall'incolpato). Decisione 25 settembre 2008, n. 45. Socio – Comportamento scorretto - Illecito disciplinare – Esclusione dall’ente Presidente di un gruppo cinofilo – Comportamento scorretto - Illecito disciplinare – Esclusione dall’ente 1. Costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci la presentazione, da parte di un socio dell’ente, di numerose denuncie non veritiere di cucciolate (119 in tre anni) e l’aver impedito il controllo del DNA (nel caso di specie l’incolpata asserì di non avervi potuto provvedere per motivi di salute ed essendo i cuccioli tutti morti a causa di una epidemia, circostanze tutte prive di riscontro probatorio), con la conseguente sanzione di esclusione dall’ente. 2. Costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci la dichiarazione non Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 15 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 veritiera rilasciata dal presidente di un gruppo cinofilo di aver effettuato i controlli previsti su alcune cucciolate (trattatasi nel caso di specie di cucciolate inesistenti) e non aver riscontrato nulla, responsabilità aggravata dalle funzioni pubbliche di controllo a lui affidate, con l’applicazione della conseguente sanzione di esclusione dall’ente stesso. Decisione 25 settembre 2008, n. 46. Socio – Comportamento scorretto nei confronti di un giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione La violazione degli artt. 40/41 del regolamento speciale delle esposizioni canine (nella versione aggiornato al 31 dicembre 1986: in quello in vigore dal 1° gennaio 2009, si vedano gli art. 35 e 36), che fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti del giudice e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta responsabilità disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per diciotto mesi(nel caso di specie, una concorrente aveva inveito contro un giudice della gara con frasi gravemente ingiuriose e fortemente lesive dell'onore del medesimo, per di più alla presenza dei figli minori dello stesso). Decisione 25 settembre 2008, n. 47. Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito disciplinare - Sospensione Dà luogo a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci una scorretta contrattazione in sede di compravendita di un animale, con l’applicazione della sanzione di sospensione per sei mesi (nel caso di specie si trattava di vendita di un cane che risultò affetto da zoppia a causa di un trauma, circostanza questa emersa solo dopo la vendita stessa). Decisione 25 settembre 2008, n. 48. Procedimento disciplinare – Requisiti per revoca dell’archiviazione – Insussistenza Atteso che l'archiviazione di un procedimento disciplinare può essere revocata ove sovvengano ulteriori elementi di prova, deve essere archiviato un procedimento per mancata consegna del pedigree in assenza di riscontro ad una espressa richiesta del Segretario Istruttore da parte del denunziante (nel caso di specie, accertato era stato rilasciato il duplicato di tale documento, il segretario istruttore chiedeva al denunziante di precisare se avesse ricevuto il duplicato del pedigree in questione, non ottenendo alcuna risposta). Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 16 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 25 settembre 2008, n. 49. Illecito disciplinare – Comportamento consistente nella presenza sul ring – Non sussiste Non costituisce illecito disciplinare la presenza sul ring di un commissario di ring. Decisione 25 settembre 2008, n. 50. Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 e 2 del regolamento di attuazione dello statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie la denunzia mancava della sottoscrizione, non apposta neppure a seguito di espresso invito a mezzo raccomandata di regolarizzazione da parte del segretario istruttore). Decisione 25 settembre 2008, n. 51. Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio o associato Enci - Improcedibilità Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o associati Enci. Decisione 25 settembre 2008, n. 52. Procedimento disciplinare - Art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva – Improcedibilità E’ tardiva la denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. Decisione 25 settembre 2008, n. 53. Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali - Incompetenza Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni contrattuali attinenti alla sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 17 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 25 settembre 2008, n. 54. Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva – Improcedibilità Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali - Incompetenza 1. E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. 2. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni contrattuali attinenti la sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Decisione 25 settembre 2008, n. 55. Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio o associato Enci – Improcedibilità. Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o associati Enci. Decisione 25 settembre 2008, n. 56. Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio o associato Enci - Improcedibilità Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali – Incompetenza 1. Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o associati Enci. 2. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni contrattuali attinenti la sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Decisione 25 settembre 2008, n. 57. Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia - Fattispecie Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 18 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto Enci non costituisce denuncia. Decisione 25 settembre 2008, n. 58 . Procedimento disciplinare – Questioni disciplinari interne club riconosciuti – Incompetenza Non rientrano nella competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni disciplinari interne dei club riconosciuti dall’Enci. Decisione 25 settembre 2008, n. 59. Procedimento disciplinare – Recupero somme di danaro – Incompetenza Procedimento disciplinare – Questioni attinenti il rapporto fra l’associazione e il commissario straordinario - Incompetenza 1. Non rientra nella competenza della commissione di disciplina di I° istanza la questione originata da una richiesta di recuperare somme di danaro. 2. Non rientrano nella competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni attinenti l’eventuale esistenza di aspetti contabili e amministrativi relativi al rapporto fra l’associazione e il commissario straordinario. Decisione 25 settembre 2008, n. 60. Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia - Fattispecie Procedimento disciplinare - Questioni contrattuali - Incompetenza 1. La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto Enci non costituisce denuncia. 2. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni contrattuali attinenti alla sussistenza o meno di vizi occulti, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Decisione 25 settembre 2008, n. 61. Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia - Fattispecie L’esposto privo dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie mancavano generalità e domicilio degli incolpati). Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 19 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 25 settembre 2008, n. 62. Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia - Fattispecie Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva – Improcedibilità Procedimento disciplinare - Questioni attinenti l’invalidità delle delibere assembleari – Incompetenza 1. La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie mancava la sottoscrizione). 2. E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. 3. Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni attinenti l’invalidità delle delibere assembleari. Decisione 3 novembre 2008, n. 63. Procedimento disciplinare – Archiviazione su richiesta delle parti -Impossibilità Non si può procedere ad archiviazione su richiesta delle parti di un procedimento disciplinare avente a oggetto non la tutela di posizioni personali, bensì quella della vita sociale dell’Enci. Decisione 3 novembre 2008, n. 64. Esperto giudice – comportamento tenuto nel corso di un raduno – Fattispecie - Illecito disciplinare – Non sussiste Socio allevatore – Comportamento tenuto nel corso di un raduno – Fattispecie - Illecito disciplinare – Non sussiste 1. Non genera responsabilità disciplinare l’affermazione con la quale un esperto giudice, durante un raduno, ha richiamato un espositore ai propri doveri (senza permettersi di criticare il giudizio espresso) in quanto determinata dall’intento di difendere il proprio ruolo istituzionale. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 20 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 2. Non genera responsabilità disciplinare una dichiarazione rilasciata da un espositore nei confronti di un esperto giudice, durante un raduno, espressione di una valutazione di ordine strettamente tecnico a cui non si può attribuire un intento deontologicamente scorretto. Decisione 3 novembre 2008, n. 65. Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione internazionale Fattispecie - Illecito disciplinare - Sospensione Integrano una grave violazione dell’art. 27 dello statuto Enci e degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni la contestazione sollevata da un espositore durante una esposizione internazionale, con termini di spregio e ad alta voce, contro il giudizio rilasciato da un esperto giudice, la prosecuzione di detta contestazione anche fuori dal ring e il rifiuto di presentare il cane all’esame finale, quale comportamento di protesta verso il giudice stesso, con conseguente applicazione al proprietario dell’animale della sanzione della sospensione. Decisione 3 novembre 2008 ,n. 66. Esperto giudice – Comportamento tenuto fuori dall’esposizione – Fattispecie - Illecito disciplinare – Non sussiste Non è fonte di responsabilità deontologica un diverbio personale avvenuto fuori dall’esposizione che abbia visto coinvolto un esperto giudice Enci. Decisione 3 novembre 2008, n. 67. Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito disciplinare - Sospensione Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente sospensione per sei mesi, in capo a un soggetto che abbia dichiarato, contro il vero, di essere l’allevatore del cane ceduto, attribuendo altresì allo stesso false origini (paternità e maternità). Decisione 3 novembre 2008, n. 68. Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione - Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione Costituisce un comportamento gravemente lesivo sia del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci, sia degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni, l’aggressione fisica, da parte di un espositore, sia nei confronti di un esperto giudice Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 21 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 (con il lancio di monetine e un calcio), sia nei confronti di un commissario di ring, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi diciotto, tenuto conto della particolare gravità del fatto che ha addirittura determinato l’intervento della forza pubblica. Decisione 3 novembre 2008, n. 69. Socio espositore – Comportamento tenuto durante un campionato di addestramento Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione Costituisce un comportamento contrario sia al generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci, sia agli art.li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni, l’attribuzione da parte di un espositore ad un esperto giudice, durante un campionato di addestramento, dell’espressione “parla Moggi”, sia in quanto genera una immagine gravemente lesiva (dal momento che si riferisce a un personaggio salito all’onore delle cronache per una storia poco edificante in materia di competizioni sportive), sia poiché trattasi di una frase che si appalesa più offensiva di un semplice insulto, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi otto. Decisione 3 novembre 2008, n. 70. Socio allevatore – Invio di e mail- Fattispecie - Illecito disciplinare - Sospensione Costituisce un comportamento gravemente lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci l’invio da parte di un socio allevatore, tramite e-mail, a un organo istituzionale dello Stato (nello specifico il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) di un documento contenente dichiarazioni che costituiscono un grave tentativo di presentare all’ente di vigilanza un’immagine distorta e denigratoria dell’Enci, con l’attribuzione peraltro di un grave fatto quale il favoreggiamento dell’ingresso di cani dall’est, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi ventiquattro. Decisione 3 novembre 2008, n. 71. Illecito disciplinare - Pubblicazione di immagini su web - Fattispecie – Non sussiste La pubblicazione su un sito web di immagini di cani maltrattati non genera responsabilità disciplinare nell’ipotesi in cui non sia possibile accertare con esattezza la provenienza delle stesse. Decisione 3 novembre 2008, n. 72. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 22 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione - Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione – Rilevanza del comportamento tenuto in sede di difese finali Costituisce un comportamento lesivo sia del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci, sia degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni, l’aggressione verbale proferita a un esperto giudice da parte di un espositore, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi uno, tenuto conto del leale comportamento dell’incolpata (che in sede di difese finali precisava che non era sua intenzione offendere il giudice, presentava le sue scuse e ribadiva di essere mortificata per l’evento) che attesta il rincrescimento per quella che può essere ritenuta una forma nervosa passeggera. Decisione 3 novembre 2008, n. 73. Procedimento disciplinare - Art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva – Improcedibilità E’ tardivo l’esposto pervenuto oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità della fase disciplinare. Decisione 3 novembre 2008, n. 74. Socio – Comportamento tenuto da soggetto già sospeso - Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione Sussiste la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 33.1, lett. c, del regolamento di attuazione statuto Enci in capo ad un soggetto che, sebbene sottoposto a seguito di una decisione della commissione di disciplina di 2° istanza alla sospensione per mesi sei, abbia ugualmente rivestito la qualifica di presidente e direttore responsabile di una rivista specializzata, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi dodici. Decisione 3 novembre 2008, n. 75. Procedimento disciplinare – Decesso del soggetto – Archiviazione Ai sensi dell’art. 39.1 del regolamento di attuazione statuto Enci, deve essere disposta l’archiviazione di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un soggetto nelle more deceduto. Decisione 3 novembre 2008, n. 76. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 23 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Socio – comportamento relativo alla qualifica di un cane – Fattispecie - Illecito disciplinare – Non sussiste Non sussiste responsabilità disciplinare nel caso in cui la qualifica di un cane sia stata ottenuta secondo regole vigenti e iscritta nel libretto delle qualifiche. Decisione 18 dicembre 2008, n. 77. Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito disciplinare - Sospensione Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente sospensione per sei mesi, in capo a un soggetto che abbia attribuito all’animale oggetto di compravendita false origini (maternità), omettendo altresì la consegna del pedigree. Decisione 18 dicembre 2008, n. 78. Socio allevatore - Compravendita di cani - Comportamento contrattuale - Displasia dell’anca - Fattispecie - Illecito disciplinare - Non sussiste Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito disciplinare - Sospensione 1. Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione nell’ipotesi in cui l’animale oggetto di compravendita presenti una grave displasia dell’anca, atteso che trattasi di questioni contrattuali di vizio palese od occulto che esulano dalla competenza della commissione di disciplina stessa. 2. Sussiste responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente sospensione per nove mesi, in capo ad un associato che abbia venduto un cucciolo, risultato poi affetto da una grave displasia dell’anca, per avere, prima della compravendita, pubblicato su una rivista specializzata un inserto attestante la qualifica di cucciolo super selezionato per tipicità, equilibrio caratteriale ed esenzione da displasia. Decisione 18 dicembre 2008, n. 79. Socio– Comportamento consistente in ingiurie a persone diverse dal denunziante Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione Socio– Comportamento consistente nell’invio di messaggio via mail - Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 24 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 1. Atteso che il procedimento disciplinare non mira alla tutela di un singolo socio, bensì alla tutela dell’ente, ove sussista una affermazione ingiuriosa nei confronti di esperti giudici diversi dal denunziante, la stessa costituisce infrazione disciplinare per violazione dell’art. 27 dello statuto Enci, indipendentemente dal fatto che sia stata rivolta anche al denunziante. 2. Costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci, il messaggio riportato su una mailing list da parte di un socio nei confronti di un esperto giudice per il carattere ingiurioso della frase da cui emerge una accusa personale sia di ignoranza, sia di incapacità, accusa inequivoca seppure espressa con termini non scurrili, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi quattro. Decisione 18 dicembre 2008, n. 80. Socio espositore – Comportamento tenuto durante una esposizione - Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione – Rilevanza del comportamento processuale Costituisce un comportamento lesivo sia del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci, sia degli art. li 40 e 41 del regolamento speciale delle esposizioni, l’aggressione verbale proferita a un esperto giudice da parte di alcuni espositori, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi sei, tenuto conto del leale comportamento processuale degli incolpati (che si sono assunti la loro responsabilità assumendo che si era trattato di uno sfogo momentaneo, seppure non lodevole). Decisione 18 dicembre 2008, n. 81. Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito disciplinare - Sospensione Sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, con conseguente sospensione per otto mesi, in capo a un soggetto che abbia attribuito la compravendita dell’animale formalmente in capo ad altro allevatore. Decisione 18 dicembre 2008, n. 82. Socio espositore –Comportamento tenuto nel corso di una gara erroneamente interpretato – Fattispecie- Illecito disciplinare – Non sussiste Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad un espositore che, nel proferire epiteti disdicevoli in dialetto ligure li abbia rivolti al proprio cane e non all’esperto giudice di gara, erroneamente convinto del contrario. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 25 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 18 dicembre 2008, n. 83. Socio allevatore –Comportamento frutto di errore in buona fede – Fattispecie- Illecito disciplinare – Non sussiste Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad un allevatore ove vi sia stata una variazione nelle disposizioni regolamentari attinenti l’accesso di un esemplare alla classe lavoro, per cui può essere ritenuta l’esistenza di un errore in buona fede. Decisione 18 dicembre 2008, n. 84. Socio – Comportamento lesivo dell’onorabilità di un esperto giudice - Illecito disciplinare Procedimento disciplinare - art. 37.21 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva – Improcedibilità 1. Costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci l’attribuzione di un fatto fortemente lesivo dell’onorabilità di un esperto giudice, per di più esposto in modo del tutto generico, senza indicazioni precise che consentano una verifica della denunzia. 2. E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 85. Socio – Comportamento consistente nel lanciare accuse infondate – Illecito disciplinare – Sospensione Costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci l’aver accusato falsamente il segretario istruttore dell’Enci del compimento di un reato laddove lo stesso si era limitato ad applicare quanto previsto dall’art. 39.3 del regolamento di attuazione statuto Enci, atteso che detto comportamento altera la situazione trasformando un adempimento dovuto in un supposto illecito, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione di mesi diciotto. Decisione 18 dicembre 2008, n. 86. Procedimento disciplinare – Requisiti per revoca dell’archiviazione – Insussitenza Ai sensi dell’art. 39.1 del regolamento di attuazione statuto Enci il procedimento archiviato può essere riaperto solo ove sopravvengano nuovi e decisivi elementi di prova (tali non possono essere considerati i versamenti di contributi retributivi che attestano l’esistenza di una Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 26 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 mera attività contributiva, né un certificato penale attestante l’esistenza di due ammende in capo ad un soggetto per omessa custodia di animali, che non consente di qualificare il soggetto medesimo come “delinquente, né tantomeno costituiscono prova di un’attività commerciale). Decisione 18 dicembre 2008, n. 87. Ai sensi dell’art. 18 del regolamento speciale esposizioni canine non è fatto divieto ai componenti dei comitati organizzatori e consiglieri di associazioni specializzate l’iscrizione di cani in un raduno da essi organizzato. Decisione 18 dicembre 2008, n. 88. Procedimento disciplinare - Inoltro tardivo del procedimento da parte della commissione di disciplina di I° istanza – Fattispecie- Improcedibilità E’ improcedibile per decorso dei termini, l’inoltro del procedimento disciplinare da parte della commissione di disciplina di I° istanza al consiglio direttivo dell’ente (lo scritto inoltrato al consigli direttivo dell’Enci in data 30/12/2006 riguardava fatti di cui il consiglio stesso era a conoscenza sin dall’anno 2006). Decisione 18 dicembre 2008, n. 89. Procedimento disciplinare – Idoneità della denuncia a introdurre il procedimento – Fattispecie La denuncia inoltrata da un soggetto denunziato e poi assolto, contro il denunziante, non costituisce di per sé documento idoneo a introdurre un procedimento disciplinare ove sia del tutto priva di elementi idonei a dimostrare che il denunziante operò in consapevole violazione del vero. Decisione 18 dicembre 2008, n. 90. Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie mancava la sottoscrizione). Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 27 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 18 dicembre 2008, n. 91. Procedimento disciplinare - Questioni attinenti idoneità di esperti giudici - Incompetenza Esulano dalla competenza della commissione di disciplina di I° istanza le questioni attinenti alla valutazione della idoneità della qualifica degli esperti giudici, nonché la richiesta di dimissioni del presidente dell’Enci. Decisione 18 dicembre 2008, n. 92. Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie La comunicazione con la quale vengono richieste risposte ad alcuni quesiti in materia di eventuale responsabilità contrattuale non costituisce denuncia per l’avvio del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 93. Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato - Assenza della qualità di socio o associato Enci - Improcedibilità Ai sensi dell’art. 26.1 del regolamento di attuazione statuto Enci la commissione di disciplina di I° istanza non ha alcun potere disciplinare nei confronti di soggetti che non siano soci o associati Enci. Decisione 18 dicembre 2008, n. 94. Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie L’esposto con il quale viene espresso solo un intento di diffida non costituisce denuncia per l’avvio del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 95. Procedimento disciplinare - Questioni attinenti alla gestione delle riunioni del collegio dei probiviri – Incompetenza Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti la gestione delle riunioni del collegio dei probiviri. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 28 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 18 dicembre 2008, n. 96. Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva - Improcedibilità E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 97. Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva - Improcedibilità E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 98. Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva - Improcedibilità E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 99. Procedimento disciplinare - art. 37.2 regolamento attuazione statuto Enci - Denunzia tardiva - Improcedibilità E’ tardiva una denuncia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci con conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare. Decisione 18 dicembre 2008, n. 100. Esposizioni canine – Iscrizione di un esemplare in un gruppo di allevamento – Requisiti Fattispecie Ai sensi dell’art. 14 del regolamento speciale delle esposizioni canine, per l’iscrizione in gruppo di allevamento di un esemplare è sufficiente che appartenga bona fide al medesimo proprietario o sia iscritto all’esposizione direttamente dall’allevatore. Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 29 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA - MASSIMARIO 2008 Decisione 18 dicembre 2008, n. 101. Socio – Comportamento consistente nell’espressione di una opinione - Fattispecie – Illecito disciplinare – Non sussiste Non costituisce un comportamento lesivo del generale obbligo di deontologia sancito dall’art. 27 dello statuto Enci l’uso di un’espressione “lasciar intendere”, atteso che costituisce una opinione e non un fatto concreto. Decisione 18 dicembre 2008, n. 102. Esperto giudice – Comportamento consistente nel rifiuto di consegna anticipata del libretto delle qualifiche -Illecito disciplinare – Non sussiste Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad un esperto giudice che si sia rifiutato di consegnare anticipatamente il libretto delle qualifiche, atteso che rientra nelle regole la richiesta di questi di aspettare la fine della manifestazione. Decisione 18 dicembre 2008, n. 103. Procedimento disciplinare - art. 37.1 regolamento attuazione statuto Enci - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie anziché indicare fatti specifici esprimeva in modo generico l’opinione di aver ricevuto offese). Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php 30