in praƟca LAVORO D. Morena Massaini Apprendistato e stage I edizione • Definizione • Profili formaƟvi • GesƟone del rapporto • RiferimenƟ legislaƟvi e di prassi accompagnaƟ da tabelle riepilogaƟve Indice Indice Profilo Autore V Introduzione VII 1. Apprendistato 1.1 Evoluzione dell’istituto: quadro di riferimento e cenni storici dell’istituto 1.2 Il Testo Unico del 2011 (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ) 1.2.1 Apprendistato: le principali caratteristiche 1.2.2 Ulteriori aspetti di interesse a carattere generale 1.3 Il rapporto di lavoro con contratto di apprendistato 1.3.1 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1.3.2 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1.3.3 Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1.3.4 Apprendistato con lavoratori in mobilità 1.3.5 Apprendistato in somministrazione 1.4 Gli aspetti formativi nel contratto di apprendistato 1.5 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1.6 Incentivi normativi ed economici 1.6.1 Aspetti generali 1.6.2 Istruzioni Inps: Tutela previdenziale e assistenziale 1.6.3 Istruzioni Inail 1.7 La cessazione del rapporto di lavoro 1.7.1 Aspetti generali 1.7.2 Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni 1.8 Norme sulla previdenza e assistenza sociali obbligatorie 1.9 Aspetti fiscali 1.10 Adempimenti documentali e gestionali 1.10.1 Visita medica preassuntiva 1.10.2 Stipulazione del contratto di assunzione, del patto di prova e del PFI 1.10.3 Comunicazione telematica COB 1.10.4 Registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino 1.10.5 Registrazione della formazione in caso di mancanza del libretto formativo 1.10.6 Accentramento delle comunicazioni 1.11 Profili sanzionatori 1.11.1 Le sanzioni per inadempimento nella erogazione della formazione 1.11.2 Le sanzioni del Testo Unico per inosservanza dei principi di cui all’art. 2 del Testo Unico 1.11.3 Sanzioni amministrative 1.11.4 Apprendistato e “disconoscimento” del rapporto 1.11.5 Sanzioni legate alla figura del tutor aziendale 1.11.6 Chiarimenti Inail sulle sanzioni 2. Tirocini formativi e di orientamento 2.1 Evoluzione dell’istituto: quadro di riferimento e cenni storici dell’istituto 2.2 Categorie di tirocini 2.3 Tirocini “curriculari” 2.4 Linee guida in materia di tirocini “extracurriculari” 2.5 Disciplina delle regioni e delle province autonome 2.6 Cittadini comunitari e non comunitari © Cesi Multimedia 1 1 3 3 5 10 10 11 15 15 16 16 16 17 17 17 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 34 35 35 36 36 37 39 39 41 47 57 III Indice 2.7 Tirocini non curriculari svolti all’estero 2.8 Tirocini estivi di orientamento 2.9 Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio 57 58 58 Appendice Abruzzo 1. Delibera della Giunta Regionale 12 marzo 2012, n. 154 Basilicata 2. Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2014, n. 116 Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 3. Deliberazione della Giunta Provinciale 24 giugno 2013, n. 949 88 Calabria 4. Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 268 93 71 Campania 5. Delibera della Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 243 Emilia Romagna 6. L.R. 19 luglio 2013, n. 7 113 Friuli Venezia Giulia 7. Decreto del Presidente della regione 13 settembre 2013, n. 166 117 Lazio 8. Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2013, n. 199 Liguria 9. Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 1052 Lombardia 10. D.d.u.o. 5 novembre 2013, n. 10031 11. Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. X/825 Molise 12. Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2013, n. 600 Piemonte 13. Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911 Puglia 14. L.R. 5 agosto 2013, n. 23 Sardegna 15. Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2013, n. 44/11 IV 61 103 124 138 147 161 169 186 197 201 Sicilia 16. Direttiva 25 luglio 2013 17. Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 269 18. L.R. 15 maggio 2013, n. 9 206 208 209 Toscana 19. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 marzo 2012, n. 11/R 210 Provincia Autonoma di Trento 20. Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2013, n. 2780 21. L.P. 9 agosto 2013, n. 16 214 216 Regione Autonoma Valle d’Aosta 22. Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2013, n. 2190/2013 217 Veneto 23. Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 1324 24. Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2012, n. 337 224 226 © Cesi Multimedia Capitolo 1 – Apprendistato 1. Apprendistato 1.1 Evoluzione dell’istituto: quadro di riferimento e cenni storici dell’istituto Il contratto di apprendistato nasce già nell’Ottocento sulla scorta dell’esperienza risalente all’epoca delle arti e dei mestieri medievali e durante gli anni dell’industrializzazione il Legislatore prende atto di un fenomeno che già era noto sia nel sistema industriale che nel sistema artigianale. In sintesi, è possibile tracciare il seguente excursus storico: - codice civile del 1865: l’art. 1153 tratta del contratto di apprendistato con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per danni cagionati dagli apprendisti a terzi; - legge 295/1893: si prevede che “il collegio dei probiviri” si occupi, fra l’altro, anche di controversie insorte fra imprenditori e apprendisti; - anni ‘20 del XX secolo: a tale epoca risalgono le norme concernenti i temi previdenziali e assicurativi. Progressivamente viene regolata l’assicurazione degli infortuni sul lavoro, poi l’assicurazione invalidità e vecchiaia e tubercolosi; - legge 563/1926: si tratta della normativa che individua la disciplina applicabile al tirocinio o garzonato; - r.d.l. 1906/1938: prima regolamentazione strutturata dell’istituto; - codice civile del 1942: gli artt. 2130-2134 sono dedicati all’apprendistato (o tirocinio) e il Legislatore codicistico determina la durata del rapporto, la retribuzione, la formazione e i lavori che possono essere svolti dal lavoratore, la cessazione del rapporto e le provvidenze economiche. L’art. 2134 c.c. stabilisce, infine, che si applicano le norme sul lavoro subordinato se e in quanto compatibili con la specialità del rapporto e sempreché non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali; - la Costituzione del 1948: l’art. 35, comma 2 stabilisce che “(…) La Repubblica (…) cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”; - legge 25/1955 e relativo regolamento di esecuzione del 1956: è questa la prima legge sull’apprendistato che può essere definita completa e pienamente strutturata e che verrà applicata per decenni, nonostante viene fatta oggetto di ripetute modifiche e interventi (in particolare si evidenziano la legge 56/1987 e la legge 197/1996, il c.d. Pacchetto Treu); - d.lgs. 276/2003: significativo è l’intervento operato dalla c.d. Riforma Biagi che nasce dall’esigenza di rivisitare un istituto che nel corso degli anni ha perso attrattività e sempre meno risponde alle mutate esigenze del mondo del lavoro. È questa normativa che introduce le tre distinte fattispecie negoziali che poi verranno riprese nel Testo Unico del 2011 (contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione), punto di arrivo di questo breve excursus normativo e di cui si darà ampiamente conto nel prosieguo. Tuttavia, all’epoca non si applicava il solo decreto 276/2003, bensì anche la menzionata legge del 1955 in forza di specifiche disposizioni che prevedevano un regime transitorio nell’applicazione della nuova normativa. Ma non solo: in seno al decreto 276/2003 era stato affidato un ruolo preminente e importante alla contrattazione collettiva in chiave regolatoria dell’istituto per quanto concerne la formazione dell’apprendista. Tralasciando il tortuoso cammino intrapreso dal Legislatore per “correggere” la situazione di “impasse” che si era venuta a creare in ragione del sostanziale immobilismo delle parti sociali, si richiama l’attenzione sull’accordo del 2010, che apre la strada verso la promulgazione del Testo Unico del 2011. Facendo, infine, un piccolo passo indietro, va ricordato anche che nel 2007, il Protocollo Welfare (legge 24 dicembre 2007, n. 247) delegava il Governo ad adottare, nei termini ivi previsti, uno o più decreti legislativi volti a riordinare la materia dell’apprendistato; la delega rimase tuttavia inattuata e così intervenne la legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) e il Legislatore indicò nella data del 23 novembre 2012 il termine entro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ancora una volta al riordino della materia dell’apprendistato. Va registrata nel medesimo periodo la sottoscrizione, come detto, dell’accordo del 27 ottobre 2010: le parti firmatarie furono il Ministero del lavoro d’intesa con le regioni, le province autonome e le parti sociali unite per rilanciare il contratto di apprendistato fissando i principi ispiratori della nuova regolamentazione. Nel settembre del 2011 viene pubblicato così – sulla base dello schema di decreto attuativo della delega da ultimo richiamata – il Testo Unico in materia di apprendistato. Il d.lgs. 167/2011 viene pubblicato in G.U. 10 otto© Cesi Multimedia 1 Capitolo 1 – Apprendistato bre 2011, n. 236 ed è entrato in vigore il 25 ottobre 2011, fatto salvo un periodo transitorio di 6 mesi – alla scadenza del quale non è stato più possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato ai sensi della previgente normativa, anche se quest’ultima ha continuato a disciplinare i contratti conclusi sotto la sua vigenza – che ha consentito una transizione dalla pregressa normativa alla nuova e che è terminato il 25 aprile 2012. La normativa precedente al d.lgs. 167/2011 è stata abrogata: con il termine di detto periodo transitorio, si sono infatti rese operative le previsioni abrogative di cui all’art. 7, comma 6 e pertanto, per i contratti stipulati dal 26 aprile 2012, le disposizioni del Testo Unico sostituiscono integralmente la previgente normativa regolamentare e sanzionatoria che resta in vigore solo per i contratti di apprendistato già in essere alla data del 25 aprile 2012 e fino alla loro naturale conclusione. In questi termini si è espresso il Ministero nella circ. 29/2011, specificatamente rivolta a chiarire alcuni aspetti del regime transitorio (Min. lavoro, nota 13 luglio 2012, n. 25014). Infine, il decreto Carozza (d.l. 12 settembre 2013, n. 104 conv. in legge 8 novembre 2013, n. 128) ha previsto (art. 8-bis) che i percorsi di orientamento e i piani di intervento di cui all’art. 2, comma 14, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (da adottare entro il 31 gennaio 2014), comprendono anche misure per: a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnicoprofessionali; b) sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all’apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul decreto Carozza interviene il d.l. 34/2014. Nella versione del d.l. 104/2013 antecedente l’intervento del d.l. 34/2014, si prevedeva che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si avviasse un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. Successivamente al d.l. 34/2014, invece, la norma risulta così riformulata: “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi”. Quanto precede si applica ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 34/2014, fissata al 21 marzo 2014. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal decreto. Inoltre, al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All’attuazione di quanto descritto le università provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art.14, comma 1-ter). Per chiudere questo breve accenno al decreto Carozza va annotato come nei primi giorni di giugno 2014 è stata resa nota la notizia della firma, da parte dei Ministri dell’istruzione, del lavoro e dell’economia, del decreto at- 2 © Cesi Multimedia Capitolo 1 – Apprendistato tuativo del piano sperimentale, 2014-2016, di apprendistato per gli alunni di quarta e quinta superiore previsto dalla legge che diventerà pertanto operativo. 1.2 Il Testo Unico del 2011 (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ) Il Testo Unico del 2011 – rivisto poi in alcune sue parti da successivi interventi con legge 92/2012 (in particolare si fa appunto riferimento alla c.d. legge Fornero, anche se non sono mancati ulteriori interventi nel corso del 2013 ad opera del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 poi convertito in legge n. 99/2013 per arrivare fino al d.l. n. 34 del marzo 2014 convertito in legge n. 78 del 16 maggio 20141) – si presenta come un corpo normativo che si prefigge l’obiettivo di (ri)dare slancio all’utilizzo di questa importante tipologia contrattuale che viene anche identificata come il “canale di accesso” al mondo del lavoro da parte dei giovani e che si basa su un rinnovato ruolo del Legislatore nazionale e regionale e delle parti sociali che, come si è visto, nel vigore della previgente legge aveva stentato a decollare impedendo così all’istituto di funzionare efficacemente. Nuova (in parte) è anche la visione della formazione nell’apprendistato (professionalizzante) che può essere svolta anche internamente all’azienda, soggetto che viene così riconosciuto come entità formativa. L’impresa – laddove le regioni abbiano regolamentato, per quanto di loro competenza, la materia e autorizzata l’azienda a procedere – assume “valore formativo”. Confermato, invece, ancora una volta il ruolo delle parti sociali nell’attuare la piena regolazione dell’istituto, come illustrato a seguire. Ciò premesso, riprendendo sul punto la circ. min. 11 novembre 2011, n. 29, si può chiudere questa breve premessa sottolineando che, in applicazione della delega conferita dall’art. 1, comma 30, legge 247/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 1, legge 183/2011, il Testo Unico del 2011 ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, abrogando la normativa preesistente che è ora sostituita da un “Testo Unico” di soli sette articoli. L’art. 7 del decreto, in particolare, introduce alcune disposizioni volte, da un lato, ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto di apprendistato e, dall’altro, a sanzionare eventuali condotte datoriali non in linea con alcuni principi che devono informare, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico, tale tipologia contrattuale. Lo stesso art. 7 introduce inoltre alcune disposizioni volte a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina consentendo solo per un periodo limitato la stipula di contratti di apprendistato secondo il previgente regime e solo a determinate condizioni. 1.2.1 Apprendistato: le principali caratteristiche Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (è il periodo della formazione che è “a termine”, nonché il contratto di apprendistato a termine nel caso di lavoro stagionale) la cui finalità consiste nella formazione e nell’occupazione dei giovani. Si supera così definitivamente la querelle inerente la natura del contratto di apprendistato (che oscillava tra gli estremi del contratto “a termine” e a “tempo indeterminato”, querelle già a suo tempo affrontata dal Ministero del lavoro con interpello 79/2009). Sempre il Ministero del lavoro afferma che (nota 13 luglio 2012, n. 25014) “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” chiarendo in modo univoco la multicausalità del vincolo contrattuale che sussiste solo laddove e nella misura in cui siano compresenti e agite dalle parti contraenti sia la dimensione lavorativa sia la dimensione formativa e al contempo la sua conformazione a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò premesso, il contratto di apprendistato si può presentare come: 1. contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale; 2. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere; 3. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. ------------------------------------------1 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 34/2014, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali. © Cesi Multimedia 3 Capitolo 1 – Apprendistato Accanto a queste tre tipologie (che riprendono quelle note e risalenti al decreto 276/2003, seppur semplificate e rinnovate), il Legislatore del 2011 ne ha affiancato una ulteriore laddove ha introdotto la regolamentazione del contratto di apprendistato stipulato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (una sorta di apprendistato “trasversale” che prescinde dall’età del lavoratore), la cui finalità, tuttavia, differisce da quella sopra ricordata, in quanto si prefigge lo scopo di favorire l’acquisizione di una qualificazione o riqualificazione professionale (fermo restando alcune particolarità nell’applicazione della disciplina di cui si dirà oltre). La disciplina del contratto di apprendistato viene rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, chiamati ad operare nel rispetto dei seguenti principi (n.b. occorre tenere altresì presente quanto previsto dalle Linee guida della Conferenza Stato-Regioni di febbraio 2014, si v. oltre): a) Forma del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale (PFI) a-bis) Durata del contratto b) Retribuzione c) Inquadramento d) Tutore o referente aziendale e) Finanziamento della formazione f) Qualifica professionale e competenze 4 Forma scritta per il contratto e patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Detta disposizione – nella formulazione risultante a seguito della conversione in legge 78/2014 del d.l. 34/2014 – si applica ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 34, dunque, dal 21 marzo 2014. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal decreto. Va annotato – per completezza – che nella formulazione originaria del d.l. 34/2014 si prevedeva, invece, l’abrogazione della forma scritta del piano formativo. Previsione di una durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del Testo Unico. In detta sede si fa riferimento ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. La presente disposizione sulla durata minima del contratto è stata inserita dall’art. 1, comma 16, lett. a), della legge 92/2012. Viene lasciata alla contrattazione collettiva la disciplina della durata minima del contratto così stabilita. Divieto di retribuzione a cottimo. Si consolida un principio già acquisito in passato. Si v. poi nello specifico quanto previsto per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. Si v. Min. lavoro, interpello 28/2007: “si tratta (...) di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento. Al quesito deve essere data risposta negativa. Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività”. Si prevede la presenza di un tutor o di un referente aziendale (si annota che questa figura veniva prevista per la prima volta dall’accordo del settore terziario del 23 settembre 2009) in grado di affiancare l’apprendista sia nel percorso lavorativo che aziendale. La disciplina di questa figura è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva. Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 anche attraverso accordi con le regioni. Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti. © Cesi Multimedia Capitolo 1 – Apprendistato g) Libretto formativo h) Prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto i) Conferma in servizio l) Recesso dal contratto m) Recesso al termine del periodo di preavviso Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Possibilità riconosciuta nel caso di assenza superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo. Già il Ministero del lavoro (interpello 17/2007 e 34/2010) aveva riconosciuto quali possibili cause giustificative di proroga dell’apprendistato, i casi di malattia, infortunio e sospensione dal lavoro quando le interruzioni del rapporto sono superiori al mese, come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di brevi periodi, a seguito di una valutazione caso per caso circa la incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano formativo. Possibilità che siano previste forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del TU sui limiti numerici all’assunzione. Va annotato come la presente disposizione era stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 20 marzo 2014, n. 34; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (legge 16 maggio 2014, n. 78). Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c.; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 1.2.2 Ulteriori aspetti di interesse a carattere generale Possesso di titolo di studio o qualifica pregressi Come sottolineato dal Ministero del lavoro (circ. 5/2013) una problematica particolarmente delicata, concernente i requisiti del lavoratore apprendista, attiene anche alla “qualificazione” dello stesso che, ovviamente non deve essere già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. A tale proposito, tuttavia, il Ministero ha chiarito che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Sul punto, in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali, si ritiene infatti possibile richiamare i principi già espressi con nota 2 febbraio 2007, n. 25/I/0001223, anche se riferiti al precedente quadro regolatorio. In particolare, come chiarito dal Ministero del lavoro (nota 25/2007 cit.), occorre valutare se nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico-professionali del lavoratore. Nell’ambito della valutazione rileva peraltro anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull’instaurando rapporto di apprendistato. Cumulo di più periodi Va segnalato che il Testo Unico dell’apprendistato ha abrogato espressamente sia l’art. 8 della legge 25/1955, sia l’art. 49, comma 4, lett. d), del d.lgs. 276/2003, che disponevano rispettivamente in tema di cumulo tra periodi prestati in qualità di apprendista presso più datori e di possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli di apprendistato professionalizzante. Da © Cesi Multimedia 5 Capitolo 1 – Apprendistato notare, tuttavia, come molti contratti collettivi prevedono norme sul cumulo e successione di più rapporti di apprendistato nel tempo. Limiti numerici Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. A titolo esemplificativo, pertanto, qualora il datore di lavoro possa disporre, ad esempio, di 10 lavoratori specializzati o qualificati, il numero di apprendisti da poter impiegare sarà pari a 15. In sostanza ogni 2 lavoratori specializzati o qualificati è dunque possibile assumere 3 apprendisti (10/2x3=15). Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Si precisa che il limite (“100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate”) “è legato alla necessità di garantire una adeguata formazione e affiancamento del lavoratore” e pertanto è possibile il “computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista” (Min. lavoro, nota 2 aprile 2010, n. 25/I/0006209 richiamata in Min. lavoro, circ. 5/2013). Maestranze specializzate e qualificate in servizio meno di 3 almeno 3 Apprendisti: numero massimo 3 Datori di lavoro che occupano: a) meno di 10 dipendenti: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; b) almeno 10 dipendenti: in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Le disposizioni illustrate non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L’art. 4 della legge 443/1985 prevede che l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) l’impresa che non lavora in serie: 9 apprendisti (elevabili a 13); b) l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 5 apprendisti (elevabili a 8); c) l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 16 apprendisti (elevabili a 24). I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato; (…) e) le imprese di costruzioni edili: 5 apprendisti (elevabili a 9). Ai fini del calcolo dei limiti: 1) non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Il Ministero del lavoro (interpello 2 aprile 2010, n. 11) ha precisato che il rapporto apprendisti/maestranze specializzate e qualificate deve essere verificato “presso il datore di lavoro”, computando i lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui è destinato ad operare l’apprendista. 6 © Cesi Multimedia Capitolo 1 – Apprendistato Sulla base di tali premesse appare altresì corretto considerare quali “maestranze specializzate e qualificate”, ai fini dell’individuazione dei limiti numerici, anche i soci o i coadiuvanti familiari che prestano attività lavorativa con carattere di continuità e abitualità, sempreché siano in possesso di adeguate competenze. Al fine di accertare il possesso di tali competenze è sufficiente verificare in via alternativa che tale personale: - abbia i requisiti richiesti per rivestire la qualità di tutor o referente aziendale; - sia in possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato in applicazione di un contratto collettivo. Ciò premesso, qualora il personale ispettivo riscontri una violazione dei citati limiti numerici provvederà a ricondurre le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti a dei “normali” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La “trasformazione” dei rapporti tuttavia, atteso che il contratto di apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui al TU, ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo, ferma restando l’applicazione delle “consuete” sanzioni di carattere amministrativo (si v. oltre per l’apparato sanzionatorio). Va ulteriormente chiarito che l’eventuale violazione di limiti numerici introdotti dalla contrattazione collettiva ma che non si concretizzino nella violazione dei limiti legali, non potrà avere effetti sul piano pubblicistico, dando luogo ad una “trasformazione” dei relativi rapporti di lavoro. Tali clausole limitatrici, avendo valenza esclusivamente “obbligatoria”, potranno infatti determinare effetti esclusivamente sul piano della violazione contrattuale per le aziende iscritte alle organizzazioni firmatarie del relativo contratto collettivo. Computo ai fini numerici Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, a norma di quanto prevede il Testo Unico (art. 7, comma 3) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. A tale proposito, si ricorda, ad esempio che secondo quanto stabilito dalla legge 68/1999, gli apprendisti sono esclusi agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (sono dunque esclusi dal computo della base di calcolo). Sono, invece, computati ai fini dell’applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria e sui licenziamenti collettivi (di cui alla legge 223/1991) e ai fini del calcolo della media dei 50 dipendenti che determina l’obbligo di contribuire al Fondo di tesoreria di gestione del TFR. Disabili e contratto di apprendistato È possibile assumere soggetti disabili con contratto di apprendistato; dette assunzioni sono computabili ai fini dell’assolvimento dell’onere di riserva posto a carico del datore di lavoro. Inoltre, qualora l’assunzione avvenga nel quadro di una convenzione per l’inserimento del disabile, stipulata a norma di quanto previsto dalla legge 68/1999, possono essere previste, dalla competente Commissione (in seno alla provincia) deroghe ai limiti di durata previsti, qualora la deroga sia giustificata da specifici progetti di inserimento mirato. Orario di lavoro La disciplina sull’orario di lavoro contenuta nel d.lgs. 66/2001 si applica ai lavoratori apprendisti maggiorenni; in particolare, si applica loro la normativa sull’orario normale di lavoro, sui riposi e sulle ferie. Nel caso di apprendisti minorenni, invece, il riferimento è alla legge 977/1967 ove si stabiliscono le limitazioni all’orario di lavoro degli adolescenti: 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali con la previsione che il lavoro non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Vietato altresì il trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno, compresi i ritorni “a vuoto”. I minori, infine, non possono essere adibiti a lavoro notturno. Apprendistato a lavoro a tempo parziale Il Testo Unico non si esprime in merito alla possibilità di stipulare contratti di apprendistato in regime di lavoro a tempo parziale. Tuttavia, è possibile fare riferimento alla circ. min. 29 settembre 2010, n. 34 (che si riferisce nello specifico al settore del turismo). © Cesi Multimedia 7