Gestione del Personale
1. Personale navigante
2. Personale previsto dalla STCW
3. Codice e Regolamento della navigazione
4. Il lavoro di bordo
5. Contratti di lavoro.
6. Sicurezza del lavoro
7. La salute a bordo.
8. Collocamento
9. STCW e Politica CEE per i naviganti
Personale navigante
i) Stato Maggiore
ii) Sottufficiali
iii) Comuni
iv) Personale di coperta
v) Personale di macchina
vi) Personale di camera
vii) Personale di cucina
viii) Personale di cambusa
ix) Personale vario per navi passeggeri
In linea di massima queste sono le terminologie che per tradizione si usano nel linguaggio
comune di bordo.
Accedere al lavoro di bordo è un percorso alquanto accidentato e diverso da qualsiasi altro
lavoro. Esso è regolamentato da normative nazionali, comunitarie e internazionali. Le
istituzioni nazionali di riferimento sono, attualmente, il Ministero dei trasporti e le Capitanerie
di porto- Guardia Costiera.
Il titolo quarto del codice della navigazione detta norme per il personale navigante.
- L’art.113 : All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo
provvede l'amministrazione dei trasporti e della navigazione.
- L’art.118 : “La gente di mare è iscritta in matricole” –
- L’art.119: L’iscrizione è consentita solo dai 15 ai 25 anni ai cittadini italiani. Lo
sbarramento allo accesso al lavoro del mare è incomprensibile.
- L’art.120: Prevede i casi di cancellazione dalla matricola. Caratteristica è la cancellazione
per la perdita dell’idoneità fisica per la navigazione. Questo tipo di cancellazione fa perdere
la possibilità di lavorare a bordo, ma non è riconosciuta alcuna copertura di invalidità.
- L’art.122: Stabilisce come attestato di lavoro il “libretto di navigazione”. Questo documenta
accompagna per tutta la vita il navigante. In esso vengono registrati, come riportato dall’art.
243 del regolamento:
1. Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio,
al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto della immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'
immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l' anno in cui l' iscritto compie il
diciottesimo anno di età;
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di
servizio militare;
9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma
dell'articolo 237;
10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è
richiesto;
11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento
dei titoli professionali o di altre qualifiche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi
sulla previdenza;
13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di
legge;
14) l' eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o comuni;
17) la cancellazione dalla matricola e i motivi che l'hanno determinata.
2. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia
ritenuta necessaria.
L’art.123: Definisce i titoli professionali, ma poiché la legge 27 febbraio 1998, n.
30 all’art. 7 stabilisce “1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della
navigazione sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto
stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di
certificazione" per
adeguarsi alla STCW, le abilitazioni hanno subito diversi
cambiamenti negli ultimi tempi. Il DECRETO 30 novembre 2007 Qualifiche e abilitazioni per il
settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ha di nuovo rivoluzionato questi
titoli.
Personale previsto dalla STCW
Uff.Nav. navi = o > 500 t.
Com. o 1° Uff. navi = o > 3000
Com. o 1° Uff. navi tra 500 e 3000
Com. o Uff. navi < 500
Com. o Uff. navi < 500 navig. Costiera
Comune in Serv.G. su navi > 500 t.
Uff. M. potenza > 750 kW
D.M. o 1° Uff. M. potenza > 3000kW
D.M. o 1° Uff. M. potenza tra 750 kW e 3000 kW
Comune in Serv.G.M. su navi > 750 kW
Personale Radio abilitato GMDSS
Com. e Uff. e Com. Navi petroliere
Com. e Uff. e Com. navi ro-ro
Personale navi passeggeri.
Personale direttivo ( Com.,DM, 1°uff.)
Personale operativo (Uff.Sott. o sott.uf.)
Personale di sostegno (Comuni dipendenti
Il "certificato adeguato" è il documento previsto
nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e
convalidato conformemente al regolamento, che
abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
svolgere le funzioni corrispondenti al livello di
responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
di una nave del tipo e dalle caratteristiche di
tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel
particolare viaggio cui essa e' adibita;».
a. Validità dei certificati - cinque anni
b. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle
autorita' marittime di iscrizione del marittimo.
c. Condizioni di rinnovo:
1 . idoneita' fisica
2. addestramenti specifici richiesti
3. dodici mesi di imbarco nella qualifica negli ultimi 5 anni, ovvero abbia effettuato tre
mesi in soprannumero nel grado negli ultimi dodici mesi, ovvero abbia effettuato
negli ultimi dodici mesi un esame che comprovi le competenze.
4. La società armatrice deve attestare gli imbarchi.
5. Il Consolato all’estero può prorogare i certificati fino al previsto sbarco.
Vedi slides nuovi titoli professionali. Nota 1 pag. 12
L’allievo di coperta e quello di macchina, per effettuare gli esami da ufficiale,
devono presentare un Manuale di addestramento a bordo per Allievi ufficiali
di COPERTA ovvero di Macchina compilato in tutte le voci. Vedi
documenti sul sito.
Per il rilascio ed il rinnovo dei documenti vedi DECRETO 23 luglio 2008 , n. 141. Vai a
pag.15
Per i programmi degli esami vai a pag.64
Per la definizione delle qualifiche vai a pag. 74
Codice e regolamento della navigazione.
Il codice ed il regolamento della navigazione, prima dell’accettazione della STCW da parte
dello Stato regolava ogni aspetto dei diritti e dei doveri della gente di mare. Non essendo stato
modificato, molte norme risultano superate o in contrasto con le normative promulgate dal
Ministero. Ad ogni buon conto gli art. dal 113 al 135 ; dal 323 al 375 del codice e gli art. dal
219 al 301; dal 437 al 446 e dal 509 al 515 del Regolamento solo quelli più rilevanti che
interessano i marittimi.
Il lavoro di bordo.
A bordo si lavora in sinergia e quindi bisogna sempre essere pronti ad assumersi le
responsabilità anche degli altri. Comunque fatto debito conto dell’importanza della gerarchia a
bordo, secondo la legge ognuno a bordo risponde delle proprie decisioni e dei propri atti. In
linea di massima e non in maniera esaustiva, ma solo per creare una certa familiarizzazione
con l’attività di bordo, riportiamo di seguito le mansioni, per le attività di routine, che
abitualmente vengono svolte a bordo dai singoli ufficiali. Tra l’altro molte attività e personale
con mansioni specifiche sono imbarcate a seconda della tipologia della nave. Una fra tutte
ricordiamo il tankista sulle petroliere, che pur se sottufficiale esegue un lavoro molto delicato
e specializzato. Sulle navi passeggere, che oggi sono molto più popolate di alcune città, si
devono svolgere tutte le attività previste in un piccolo centro urbano e quindi la grande
diversità dei compiti, dei lavori e delle competenze rende difficile una elencazione anche
sommaria.
Primo Ufficiale di coperta
- servizio di guardia
- controllo delle operazioni di movimentazione del carico e della zavorra
- gestione e direzione del personale
- manutenzione della nave sez. coperta e degli alloggi
- responsabile delle comunicazioni in caso di emergenza
- addestramento e gestione dell’equipaggio
- ispezione degli spazi vuoti
- manutenzione delle sistemazioni di salvataggio e antincendio di coperta
- responsabilità del comando della nave in caso di assenza del Comandante e per la sua
indisponibilità al comando
- compiti affidati dal Comandante e relative deleghe codificate nel certificato affisso in cabina
- responsabile dell’organizzazione generale di emergenza
- verifica le condizioni di stabilità ed assetto longitudinale
- vigilanza delle aperture a scafo e loro chiusura dopo la partenza
- custodia dei documenti nave e libretti di navigazione
Secondo Ufficiale di coperta
- servizio di guardia
- operazioni di caricazione e discarica
- sulle navi dove non imbarcato il medico, gestisce la farmacia di bordo
- esegue le prove, i controlli e le verifiche delle sistemazioni ed attrezzature di emergenza di
competenza
- assume compiti a lui delegati nel certificato affisso in cabina
- controllo e gestione dei documenti inerenti al carico.
Terzo Ufficiale di coperta
- servizio di guardia
- controllo ed aggiornamento idrografia
- pratiche amministrative inerenti l equipaggio
- preparazione dei documenti nave di arrivo e partenza
- assume compiti a lui delegati nel certificato affisso in cabina
- esegue i controlli, le prove e le verifiche delle sistemazioni ed attrezzature di emergenza di
sua
competenza.
Operatore radio dedicato (qualora imbarcato)
- gestione della stazione e traffico radio
- manutenzione ordinaria della stazione radio
- contabilità delle comunicazioni
- accertamento delle condizioni meteorologiche prima della partenza
- esegue le prove, i controlli e le verifiche delle sistemazioni ed attrezzature di emergenza
radioelettriche
Direttore di macchina
- responsabile dell’apparato motore, dei macchinari della nave, degli ausiliari di scafo e degli
impianti fissi antincendio
- responsabile dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti
- responsabile dell’istruzione del personale di macchina nei loro compiti
- responsabile del servizio di sicurezza macchina, degli impianti di esaurimento, degli impianti
fissi
antincendio e delle sistemazioni antincendio del locale A.M.
- responsabile della documentazione della sezione macchina
- responsabile della gestione dei combustibili e lubrificanti al fine di assicurare alla nave
l’autonomia necessaria
Primo ufficiale di macchina
- responsabile della sezione in assenza del direttore o per la sua impossibilità ad assumere la
direzione
- assume compiti a lui delegati nel certificato affisso in cabina
- servizio di guardia
- responsabile della preparazione del personale di macchina per quanto attiene al servizio
tecnico e di sicurezza
- gestione del personale di macchina
- pianificazione e organizzazione degli interventi di riparazione della sezione macchina
- gestione delle rimanenze combustibile e dei bunkeraggio
- responsabile delle prove periodiche di emergenza di sua competenza
Secondo ufficiale di macchina
- servizio di guardia
- sorveglianza dei macchinari a lui affidati
- assume compiti a lui delegati dal certificato affisso in cabina
- cura l inventario dei pezzi di rispetto e gestisce il magazzino rispetti
- redige giornalmente il libro lavori di manutenzione eseguiti dalla sezione
- aggiorna gli scadenzari delle ore di moto dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché di tutti i
macchinari in apparato motore e fuori
- collabora con il 1° ufficiale per le prove periodiche di emergenza e sicurezza di competenza
Terzo ufficiale di macchina
- servizio di guardia
- sorveglianza dei macchinari
- assume compiti a lui delegati dal certificato affisso in cabina
- gestisce segreteria, documenti nave e del personale di macchina
- trattamento dell’acqua di raffreddamento
- analisi e trattamento dell’acqua delle caldaie
- test di analisi degli oli lubrificanti in servizio nei vari apparati
- collabora con il 1° ufficiale per le prove di emergenza di sua competenza
Ufficiale commissario (ove imbarcato)
- amministrazione e gestione del personale di camera e cucina
- soprintende ai servizi di camera concernente la pulizia
- accoglienza dei passeggeri e sistemazione in cabina
- gestione dei servizi di ristorazione
- rispetto delle disposizioni riportate nel piano di autocontrollo prodotto per l adeguamento alla
HACCP DLGS 155/97
Medico di bordo (ove imbarcato)
- gestione della farmacia di bordo
- gestione dell’ambulatorio di bordo
- in navigazione assistenza sanitaria ai passeggeri ed equipaggio
- dichiarazione marittima di sanità nei porti esteri
- tenuta del giornale sanitario
- compilazione dei referti medici per infortunio
- in navigazione servizio di ambulatorio di 4 ore al giorno (2 di mattina e 2 di pomeriggio)
- osservanza convenzione I.O.L. 68/92
Questa elencazione è solo indicativa perché la nave ed il mare riescono a creare delle
situazioni impreviste ed imprevedibili per la gestione delle quali, l’uomo di mare deve
impegnare tutte le sue capacità e fantasie. La nave è un opificio che opera senza soluzione di
continuità. Oltre agli orari di lavoro normale ed al lavoro straordinario il personale è sempre
presente a bordo e, nella necessità, può essere chiamato in ogni momento. I compiti e l’attività
sono ben distribuiti ed in genere il lavoro è per la maggior parte del tempo eseguito a secondo
delle esigenze e delle scadenze, mentre i controlli sono effettuati secondo un criterio
gerarchico. La solidarietà tra i membri dell’equipaggio è essenziale.
Contratti di lavoro
I tempi di lavoro, i compiti da svolgere, i modi di essere impiegati e le remunerazioni sono
codificati dai contratti di lavoro che vengono pattuiti tra le confederazioni degli armatori ed i
sindacati dei marittimi nel rispetto dei termini stabiliti dalla MLC Maritime Labour
Convention, 2006 (vedi doc MLC Maritime Labour Convention.pdf. ).
Il rapporto di lavoro con gli armatori e le Compagnie di navigazione è regolamentato dai
contratti di lavoro nazionali se la nave è nel registro nazionale, dal contratto “bare-boat” se la
nave è nel registro nazionale bis, in genere da un contratto ITF se si imbarca su una nave con
bandiera di comodo.
Il contratto nazionale di lavoro dei marittimi non è unico, ma si differenzia per tipo di nave,
per tipo di compagnia di armamento ed a volte per grado.
Di seguito un elenco dei vari contratti nazionali.
Aliscafi e Natanti Veloci Passeggeri
Bare Boat Carico e Passeggeri - Eq. Italiano
Bare Boat Navi Crociera - Equip. Italiano
Bare Boat Navi Crociera - Equip. Straniero
Cap. Lungo Corso Armamento Libero
Cap. Macchina e Lungo Corso Navi speciali
Equipaggi Navi Locali Caremar, Saremar ..
Equipaggi Navi Passeggeri >50 Tsl Lloyd e Tirrenia
Medici di Bordo
Navi da Carico > 500 Tsl
Navi da Carico da 151 a 3000 Tsl o 4000 Tsc
Navi da Crociera
Navi sino a 151 Tsl Armamento Privato
Navi Speciali Armatore Italiano
Navi Speciali Armatore Straniero
Ormeggiatori e Barcaioli (cooperative)
Personale Imbarcato su Rimorchiatori
Stato Maggiore Navi Locali
Stato Maggiore Societa' ex P.I.N.
Uffici e Operai Società di Navigazione
Uffici e Terminal
Uffici Societa' Servizi Locali
Esempi di contratti di lavoro sono riportati nella cartella dei contratti (vedi
CCNL_Marittimi) - ITF Standard 2008 - ILO-IMO-Hours of
Nel 1998 la gazzetta della Repubblica pubblica la Legge 27 febbraio 1998, n. 30.
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".
Questa serie di norme porta nella legislatura italiana le regole della globalizzazione e abroga
praticamente la riserva di nazionalità che il codice imponeva alle navi battendo bandiera
italiana, per la composizione degli equipaggi. Esso stabilisce per il naviglio bare-boat:
1) Le navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina
2) Sei membri dell'equipaggio saranno italiani, obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta
e il
direttore di macchina.
3) Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:
"Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle
abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione"
Per una maggiore conoscenza del testo si invita a vedi doc. a pag. 81
Sicurezza del lavoro
La normativa internazionale che regolamento la sicurezza del lavoro fa riferimento al MLC
Maritime Labour Convention, 2006 ( MLC Maritime Labour Convention.pdf), ma essa
è recepita dalla legislatura italiana con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle
navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485". Detto
decreto stabilisce:
Finalità
1) Valutazione, riduzione ed eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza
dell’ambiente e delle attività lavorative.
2) Programmazione della prevenzione.
3) Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori sulla prevenzione.
4) Istruzione per i lavoratori adeguate alle loro attività lavorativa.
Autorità di riferimento
1) Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2) Ministero del lavoro
3) Ministero della Sanità
4) Autorità Marittima
5) Sanità Marittima
6) Istituto di Previdenza
7) IPSEMA
8) Comitato tecnico - art. 30
9) Commissione consultiva - art. 30
10) Commissione territoriale - art. 31
Destinatari delle norme
1) Armatore
2) Comandante
3) L’appaltatore di servizi a bordo
4) I lavoratori di bordo
5) Il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione
6) Il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
7) Il rappresentante alla sicurezza eletto dai marittimi.
8) Il medico competente e sorvegliante
I Documenti
1) Piano di Sicurezza (Progetto dettagliato dell’unità - Specifica tecnica dell’unità Relazione tecnica) Art. 6, comma 1
2) Manuali Operativi - Art. 5 comma 5/l
3) Registro degli Infortuni - Art. 6 comma 5/m
4) Manuale di Gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo - Art. 17
5) Verbali delle Riunioni periodiche di prevenzione e protezione - Art. 14
6) Verbali delle visite - Art. 18 comma 3
7) Guida pratica per l’assistenza ed il pronto soccorso - Art. 24
8) Certificazioni relative alla formazione del Personale - Art. 27 comma 6
9) Certificato di Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo - Art. 33
10) Certificati di conformità dei mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo - Art. 42
comma 1/a
11) Dichiarazioni sul personale addetto al servizio di protezione e sicurezza e loro curriculum
professionale - Art. 12 comma 4
12) Consegne del Comandante - art. 7 comma 1/a
13) Tabella con l’organizzazione dei servizi di bordo - Art. 11 comma 9
14) Copia del Contratto Collettivo - Art. 11 comma 10
Sanzioni
Per l’armatore:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per la violazione
degli articoli 6 commi 1,2,3,5/a (Piano di sicurezza e designazione
responsabile prevenzione)- art. 23 comma 3 (provvedimenti a seguito
indicazioni medico) - art. 24 comma 1 (Fornitura cassetta medicinali)art. 27 commi 2,3 e 4 (Formazione del personale).
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione dell’art. 14 (Riunione annuale).
Per il Comandante:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
per la violazione dell’art. 22 (Sostituzione dotazioni deteriorate) comma 2
e 24 (Disponibilità e custodia materiale sanitario) comma 2 .
b) arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per violazione all’art. 7 comma 1/a ( emettere procedure
ed istruzioni relative alla sicurezza) 1/b (segnalare le deficienze
all’armatore) 1/d ( designare i marittimi destinati alla sicurezza) 1/e
(informare l’armatore di eventi rischiosi ed incidenti).
Per l’armatore ed il Comandante:
a) arresto da due a quattro mesi o ammenda da un milione a cinque milioni
per la violazione dell’art. 6 comma 5/f ( limitare al minimo i lavoratori
esposti agli agenti tossici e nocivi) 5/g ( fornire dispositivi individuali di
sicurezza) 5/i (fornire i manuali operativi ) 5/n (garantire le condizioni di
efficienza dell’ambiente di lavoro) 5/q ( attuare misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi) art. 16 comma 4
(preparazione del rappresentante della sicurezza) art. 22 comma 1
(modifiche dopo le visite)
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a
cinque milioni per la violazione dell’art. 6 comma 5/b (designare il
personale addetto alla prevenzione) 5/c (designare il medico competente)
5/d (organizzare il lavoro con il minimo dei rischi) 5/e ( informare ed
addestrare i marittimi) 5/h (informare i marittimi sull’emergenza) 5/l
(richiedere l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza da parte dei
marittimi) 5/o (permettere ai marittimi, tramite il rappresentante alla
sicurezza, la verifica dell’applicazione delle norme di prevenzione e
sicurezza) 5/p (mettere a disposizione dei marittimi tutta la normativa, la
documentazione, il manuale, la guida e le procedure di sicurezza) art. 12
comma 7 (fornire informazioni al servizio di prevenzione) art. 27 comma
1 (informazione ai marittimi)
c) sanzione amministrativa da un milione a sei milioni per la violazione
dell’art. 6 comma 5/m ( allontanamento del marittimo da rischi inerenti
la sua persona)
Per i lavoratori
a) arresto fino ad un mese o ammenda da lire quattrocentomila a lire
unmilioneeduecentomila per violazione art. 8 (obblighi del lavoratore)
Per il medico
a) arresto fino a due mesi o ammenda da lire un milione a sei milioni per
violazione dell’art. 23 comma 1/b (Accertamenti e giudizi sanitari) 1/c (
cartelle sanitarie) 1/g ( visite a bordo due volte l’anno)
b) arresto fino ad un mese o ammenda da cinquecentomila a tre milioni per
violazione art. 23 comma 1/d (fornire informazione ai marittimi sugli
accertamenti sanitari) 1/e ( rilascio copia accertamenti) 1/f (comunicare
risultati collettivi accertamenti in riunione) 1/h ( visite richieste dai
lavoratori)
Per l’appaltatore
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per violazione
dell’art. 10 comma 2 (coordinare e cooperare nell’attuazione della
prevenzione)
b) arresto da due a quattro mesi per violazione art. 10 comma 1 ( verifica
idoneità tecnica impresa e lavoratori) comma 3 (rischi specifici).
Visite
a) Visita iniziale
b) Visita periodica ogni due anni
c) Visita occasionale su richiesta Autorità Marittima, ASL, sindacati, armatore, gente di mare
e rappresentante alla sicurezza.
Commissione territoriale
Per disposizione dal Direttore Marittimo è composta:
1) Ufficiale Superiore
2) Ufficiale responsabile della Sicurezza della Capitaneria di Porto
3) Medico di Porto
4) Rappresentante ASL
5) Ingegnere o Capo tecnico del Ministero
6) Due rappresentanti del sindacato
7) Due rappresentanti Confitarma
Orario di lavoro
I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due
periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Il decreto prevede:
a) un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che in genere è il 1°Ufficiale.
b) Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro
c) un Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo
d) un registro degli infortuni
e) piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
f) Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo
FATTORI DI FATICA
Cause di fatica più comunemente riconosciute e documentate sono la cattiva qualità del riposo,
gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali.
Alcuni possono essere raggruppati come segue:
3.1.1 Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilità di Amministrazione:
- programmazione del lavoro e periodi di riposo;
- gradi di armamento;
- assegnazione di mansioni;
- comunicazione a terra della nave;
- unificazione delle procedure di lavoro;
- pianificazione dei viaggi;
- procedure di tenuta della guardia;
- politica di armamento;
- operazioni portuali;
- servizi ricreativi;
- compiti amministrativi;
3.1.2 Fattori relativi alla nave:
- grado di automazione;
- affidabilita' delle attrezzature;
- caratteristiche del movimento;
- livelli di rumore, calore e delle vibrazioni;
- qualita' dell'ambiente di vita e di lavoro;
- caratteristiche e requisiti del carico;
- progettazione navale;
3.1.3 Fattori relativi all'equipaggio:
- completezza di addestramento;
- esperienza;
- compatibilita' della composizione dell'equipaggio;
- qualita' e competenza dell'equipaggio.
3.1.4 Fattori ambientali esterni:
- condizioni meteorologiche;
- condizioni portuali;
- condizioni di ghiaccio;
- densita' del traffico navale.
Per un approfondimento della materia - VAI A PAG. 93
7. La salute a bordo.
Per lavorare a bordo il marittimo deve godere di ottima salute. Per il rilascio del libretto bisogna essere
riconosciuti idonei secondo i canoni del Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 ( vedi
pag. 133) ma anche per le certificazioni, la STCW stabilisce dei parametri molto stringenti (Sezione B-I/9 del
codice STCW).
Con D.M. 8 maggio 1963 (G.U. 27 maggio 1963 n. 139), è istituita una Visita Medica
Biennale per la gente di mare, particolarmente fiscale, il cui esito negativo può portare al
ritiro del libretto di Navigazione senza alcuna copertura di solidarietà sociale.
La copertura assicurativa è tutelata dall’IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del
D.L.78/2010, prevede l’attribuzione all’INAIL delle funzioni già svolte dall’IPSEMA.
Nell’attesa di ripubblicare i contenuti di questo portale facendoli confluire nel portale
INAIL, le informazioni e i servizi online per l’utenza continueranno ad essere disponibili
all'indirizzo www.ipsema.gov.it
LE PRESTAZIONI I S T I T U Z I O N A L I ASSICURATE SONO:
- un’indennità giornaliera temporanea, per inabilità totale al lavoro derivante da infortunio
sul lavoro o malattia professionale;
- un’indennità giornaliera per temporanea inidoneità agli specifici servizi della navigazione;
- una rendita o una somma capitale “una tantum” per inabilità permanente totale o
parziale al lavoro conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- una rendita e un assegno “una tantum” ai superstiti in caso di morte per infortunio
sul lavoro o malattia professionale;
- altre prestazioni di carattere accessorio (fornitura di protesi, rimborso spese di
viaggio, assegno per assistenza personale continuativa);
- certificazione ai fini pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di
amianto.
LE PRESTAZIONI INTEGRAT I V E, PREVISTE DAI CONTRAT T I C O L L E T T I V I,
SONO:
- un’indennità giornaliera temporanea per periodi non coperti dall’assicurazione di
legge;
- un’indennità “una tantum” per inabilità permanente da malattia contratta per causa
di servizio;
- un’indennità “una tantum” per morte conseguente a infortunio o malattia contratta
per causa di servizio.
LE PRESTAZIONI EROGATE PER CONTO DELL’INPS SONO:
- un’indennità giornaliera temporanea per i periodi di malattia previsti dalla legge;
- le prestazioni economiche previste dalle leggi sulla maternità;
- rimborsi per i donatori di sangue.
Le prestazioni economiche a tutela della maternità sono corrisposte al personale
della navigazione marittima, al personale amministrativo delle Società di navigazione
di preminente interesse nazionale ed al personale di volo.
8. Collocamento
In genere il collocamento ha solo una funzione burocratica. Per cercare lavoro i marittimi si
rivolgono direttamente alle società armatrici oppure alle agenzie specializzate. Quasi tutte le
società hanno i loro turni di imbarchi distinti in:
1- turni con continuità di rapporto di lavoro, nei quali sono iscritti i marittimi con una serie di
imbarchi con la compagnia.
2- turni particolari.
3- turni per avventizi.
4- turni stagionali.
Il 18 aprile 2006 è stata approvata la riforma del collocamento della gente di mare che è riportata vedi
pag.141.
STCW e Politica CEE per i naviganti
La International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers è oggi, il documento più importante tra tutti quelli che regolamentano le
caratteristiche professionali del personale navigante. E’ importante conoscerlo perché esso è
applicato in quasi tutti i paesi del mondo ed è particolarmente coercitivo, perché fa parte dei
documenti guida, a cui si attengono i controlli minuziosi delle Guardia Costiera o Autorità
analoghe delle nazioni, che hanno sottoscritto gli specifici protocolli di mutue ispezioni per
combattere l’uso di equipaggi sub-standard. Questo documento può essere scaricato dal sito
www.imo.org.
In Allegato vedi pag.145 è riportato un breve estratto del Green Paper della CEE in merito alla
Politica della Comunità per il settore dei marittimi. Per completezza di formazione ed il gusto
della conoscenza si invita a visitare il sito http://europa.eu alla voce Pesca e affari marittimi. La
CEE è molto generosa per i corsi di formazione per i marittimi, ma gli enti di gestione di
queste risorse pagano l’ignoranza della conoscenza della cultura del mare e la confusione che
esiste nella definizione di Istituti che diano una preparazione completa.
Abilitazioni di coperta
Abilitazioni per gli iscritti
alla gente di mare
Decreto Bianchi 30 novembre
2007









Allievo Ufficiale di coperta
Ufficiale di navigazione
Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000
GT
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000
GT
Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
Comandante su navi che compiono viaggi costieri
Comune di guardia
Sezione coperta
Abilitazioni di macchina






Ufficiale di macchina
Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000 Kw
Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato
motore principale tra 750 e 3000 Kw
Direttore di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000 Kw
Direttore di macchina su navi con apparato
motore principale tra 750 e 3000 Kw
Comune di guardia in macchina
.
Allievo Ufficiale di coperta
Ufficiale Navigazione
Primo Ufficiale
su navi tra
500 e 3000 GT
1° Ufficiale su navi pari
o superiori a 3000 GT
Comandante su navi
tra 500 e 3000 GT
Comandante
su navi pari o
superiori a
3000 GT
Allievo Ufficiale coperta
Sezione coperta

.


Ufficiale di navigazione su navi
che compiono viaggi costieri
Comandante su navi che compiono
viaggi costieri
Ufficiale di navigazione




Essere in possesso della qualifica di Allievo
Ufficiale di coperta
Aver effettuato 12 mesi di navigazione da Allievo
Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 500
GT
Corsi antincendio di base e avanzato,
sopravvivenza e salvataggio, Radar, Radar
ARPA, primo soccorso sanitario, P.S.S.R.
Aver sostenuto con esito favorevole un apposito
esame, dopo il completamento del periodo di
navigazione

Primo Ufficiale di coperta su navi di
stazza lorda pari o superiore a
3000 GT
Essere in possesso dell’abilitazione di ufficiale di
navigazione
 Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo ciclo ad indirizzo nautico o marittimo o di
laurea triennale in scienze nautiche
 Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di
responsabile di una guardia in navigazione a bordo di
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
 Corsi di Radar Arpa Bridge Team Work – Ricerca e
salvataggio
 Assistenza medica
 Aver sostenuto con esito favorevole il previsto esame

1° Ufficiale di coperta su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000
GT
Comandante su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT
 Essere
in possesso del certificato di 1°
Ufficiale su navi pari o superiori a 3000 GT
 Essere
in
possesso
del
diploma
nautico/marittimo o diploma di laurea
triennale in scienze nautiche
 Aver effettuato 12 mesi di navigazione in
qualità di 1° Ufficiale a bordo di navi di
stazza lorda pari o superiore a 3000 GT
Comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT




Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di primo
Ufficiale su navi di tale dimensione.
Oppure
Aver effettuato 6 mesi di navigazione in qualità di 1°
Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT.
Questa abilitazione permette di ottenere anche quella di
1° Ufficiale di coperta su navi pari o superiori a 3000 GT,
senza ulteriori adempimenti o quella di Comandante su
navi superiori a 3000 GT se siano maturati 24 mesi di
navigazione su navi pari o superiori a 3000 GT di cui 12
da 1° Ufficiale
Iscrizione nella gente di mare di 1° categoria
Aver compiuto 18 anni di età
Essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo ciclo a indirizzo nautico o
marittimo o un diploma di laurea triennale in
scienze nautiche ovvero essere in possesso di
un titolo di studio diverso da quello ad indirizzo
nautico o marittimo, integrato da un modulo di
allineamento della durata di 500 ore
Corsi di antincendio di base, sopravvivenza e
salvataggio, P.S.S.R. e primo soccorso
 E’
l’abilitazione conseguibile dall’Ufficiale
di navigazione che, pur in possesso di tutti
gli
altri
requisiti,
abbia
effettuato
navigazione su navi di stazza inferiore alle
3000 GT ma non alle 500 GT.
 Peraltro, sono sufficienti 12 mesi di
navigazione invece dei 24 di cui abbiamo
parlato per il titolo superiore
Ufficiale di navigazione su navi che
compiono viaggi costieri






Essere iscritti nella gente di mare di 1° categoria
Aver compiuto 18 anni
Essere in possesso di un titolo conclusivo di un
percorso di II ciclo
Aver effettuato 36 mesi di navigazione in
servizio di coperta
Aver superato i corsi di antincendio base ed
avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar,
radar arpa, primo soccorso sanitario, P.S.S.R.
Aver superato apposito esame
Allievo Ufficiale macchina
Comune di guardia di coperta







Essere iscritto nella gente di mare di 1°
categoria
Avere 16 anni
Essere in regola con l’obbligo scolastico
Aver effettuato 6 mesi di navigazione in
addestramento risultante dal libretto
d’addestramento rilasciato dalla compagnia
Essere in possesso del Basic Safety Training
Aver superato apposito esame
Ufficiale di macchina
 Aver
effettuato 12 mesi di navigazione da
Allievo Ufficiale di macchina su navi con
apparato motore principale pari o
superiore a 750 Kw
 Corsi antincendio base e avanzato,
sopravvivenza e salvataggio, primo
soccorso sanitario, P.S.S.R.
 Aver sostenuto con esito favorevole
apposito esame
Primo Ufficiale di macchina su navi
aventi apparato motore principale
tra 750 e 3000 Kw
 Aver
effettuato 12 mesi di navigazione in
qualità di Ufficiale responsabile di una
guardia in macchina su navi con apparato
propulsivo fino a 3000 Kw
 Aver superato il previsto esame



Primo Ufficiale di macchina su navi
con apparato propulsivo pari o
superiore a 3000 Kw
 Essere
in possesso del titolo di Ufficiale di
macchina
 Aver maturato 24 mesi di navigazione con
tale qualifica su navi pari o superiori a
3000 Kw
 Aver sostenuto con esito favorevole il
previsto esame
Direttore di macchina su navi con
apparato motore principale tra 750
e 3000 Kw

Aver effettuato 30 mesi di navigazione con la qualifica di
primo Ufficiale su navi con apparato propulsivo fino a
3000 Kw

Oppure
 Aver effettuato 9 mesi di navigazione in qualità di primo
Ufficiale di macchina su navi con apparato propulsivo
pari o superiore a 3000 Kw.
 Il Direttore di macchina tra 750 e 3000
Kw potrà
acquisire l’abilitazione di Direttore Macchina senza
limitazione se avrà maturato 18 mesi di navigazione con
tale abilitazione di cui 12 da primo con apparato pari o
superiore a 3000 Kw oppure ottenere, senza ulteriori
requisiti, quella di Primo Ufficiale di macchina pari o
superiore a 3000 Kw
Note finali
Comune di guardia in macchina
 Essere
iscritto alla gente di mare di 1°
categoria
 Aver compiuto 18 anni di età
 Aver effettuato 6 mesi di navigazione in
addestramento
 Corsi Antincendio di base, sopravvivenza
e salvataggio, primo soccorso, P.S.S.R.
 Aver superato l’apposito esame
Essere iscritto nella gente di mare di 1°
categoria
Aver compiuto 18 anni
Essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo ciclo ad indirizzo nautico
o marittimo ovvero essere in possesso di un
titolo di studio diverso integrato dal modulo di
allineamento di 500 ore
Corsi antincendio di base, sopravvivenza e
salvataggio, primo soccorso sanitario, P.S.S.R.


I possessori dei vecchi titoli devono richiedere la
conversione alla propria Capitaneria di Porto
entro la fine di luglio 2009.
Contrariamente a quanto avveniva finora gli
esami per i titoli professionali non copriranno più
l’intero anno ma saranno concentrati nei soli
periodi estivo ed invernale. Questo limita la
scelta del periodo più consono e non permette di
ripetere in tempi brevi l’esame in caso di
insuccesso.
DECRETO 23 luglio 2008 , n. 141
Regolamento concernente le modalita' per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and
watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di
seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del
Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato
generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data
26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla
convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26
novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la
certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato Codice STCW);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive
94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio
1998;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente
l'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il
personale marittimo;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente
l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di gas liquefatti;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al
trasporto di prodotti chimici;
Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, concernente
l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita'
sociale (Personal safety and social responsabilities - PSSR);
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, concernente
l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente
l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione
automatica dei dati - ARPA;
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, istitutivo del corso
di addestramento radar ARPA - bridge team work - ricerca e
salvataggio;
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente
l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti,
prodotti chimici e per navi petroliere;
Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, pub-blicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, istitutivo del corso
di primo soccorso sanitario elementare;
Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2007, pubbli-cato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007, concernente le prove
pratiche per l'aggiornamento professionale;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche
ed abilitazioni per il settore coperta e di macchina per gli iscritti
alla gente di mare;
Vista l'intesa intervenuta con il Ministero degli affari esteri, in
sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nella riunione del 2 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con la nota prot. n. 6040 in data 8 luglio 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Validita' dei certificati
1. I certificati adeguati rilasciati al personale marittimo,
redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ai sensi del Capo I,
articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, sono soggetti a rinnovo dopo sessanta mesi dal
loro rilascio.
2. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle
autorita' marittime di iscrizione del marittimo.
3. I certificati adeguati, di cui alla Regola II/4 della
Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di
coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW,
abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina rilasciati ai
sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 324/2001, sono esclusi dalle disposizioni di cui
al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, lettera nn) del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante:
«Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE
e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per
la gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 agosto 2001, n. 187, S.O., e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) - mm) (omissis);
nn) "certificato adeguato" il documento previsto
nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e
convalidato conformemente al presente regolamento, che
abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
svolgere le funzioni corrispondenti al livello di
responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
di una nave del tipo e dalle caratteristiche di
tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel
particolare viaggio cui essa e' adibita;».
Art. 2.
Condizioni di rinnovo
1. L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato il
certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il
marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, degli
addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato
stesso in corso di validita', e ha soddisfatto, alternativamente, uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non
continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da
rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica
immediatamente inferiore;
b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in
soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da
rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;
c) abbia superato, con esito favorevole, nei dodici mesi
precedenti la scadenza del certificato adeguato, un esame, ai sensi
degli articoli 282 e seguenti del Regolamento al codice di
navigazione marittima, atto a dimostrare di possedere la competenza
professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative
al certificato da rinnovare.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), e' soddisfatto se il
titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato a bordo di
aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di rimorchio portuale
di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con
la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina,
per almeno sessanta mesi consecutivi precedenti la scadenza del
certificato stesso.
3. Gli imbarchi di cui al comma 2 sono attestati dalla societa'
armatrice con apposita dichiarazione nella quale si specifica la data
di inizio del rapporto di lavoro.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 324 del 2001, il certificato adeguato relativo
alle abilitazioni di capitano, capitano di 2ª classe, comandante e
comandante di 2ª classe, e' rilasciato, ovvero rinnovato, se il
marittimo e' in possesso dell'attestato di addestramento conseguito
del corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio.
5. Il corso radar ad elaborazione automatica dei dati ARPA e'
propedeutico al corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e
salvataggio.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 e' il seguente:
«3. I comandanti, i direttori di macchina, gli
ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per
proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono
stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di
formazione speciale, devono aver completato la relativa
formazione.».
Art. 3.
Navigazione utile ai fini del rinnovo
1. Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a
comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000
GT, ovvero a direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi
un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione effettuata
su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore
principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
presente decreto, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al
comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000
GT, ovvero al direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi
un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu' di sei
mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato
effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero
potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo e' rilasciato il
certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e
3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.
Art. 4.
Navigazione parziale
1. Ai marittimi che non hanno completato il prescritto periodo di
navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che
hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi
precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, il certificato e' rinnovato se superano,
entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da
rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento a
seconda della categoria di appartenenza di cui al decreto
direttoriale 7 marzo 2007.
2. Ai marittimi che hanno effettuato periodi di navigazione
inferiori a sei mesi o che non hanno effettuato alcun periodo di
navigazione, il certificato e' rinnovato qualora abbiano frequentato
nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la
scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti,
enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e soddisfare uno dei due requisiti
previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) del presente
decreto.
3. I marittimi di cui al precedente articolo 2, che non hanno
soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),
c) del presente decreto ma che hanno frequentato, con esito
favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione
posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei dodici mesi
precedenti il rinnovo, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza
del certificato, ottengono il rilascio del certificato adeguato con
l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal
certificato adeguato scaduto.
Art. 5.
Equipollenze
1. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo
degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come
equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni
alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei
sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:
a) personale militare in s.p.e. del corpo delle capitanerie di
porto;
b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento
presso societa' di armamento.
2. Le occupazioni alternative, di cui al comma 1, sono certificate
a cura delle societa' di armamento, di classificazione, ovvero dalle
autorita' presso le quali il personale ha prestato la propria opera.
3. Le competenze professionali alternative non sono considerate
equivalenti ai fini del primo rilascio dei certificati adeguati.
Art. 6.
Validita' degli attestati di superamento dei corsi di addestramento
1. Tutti gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati dopo
la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto sono conformi al modello di cui all'allegato A) che fa parte
integrante del presente decreto, hanno validita' quinquennale e si
rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti
dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza
del certificato adeguato.
2. Gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati prima
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
sono sostituiti dal modello di cui all'allegato A), a cura
dell'autorita' marittima di iscrizione del marittimo entro dodici
mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
3. Il modello di cui all'allegato A) ha la stessa data di emissione
e di scadenza del certificato adeguato.
4. Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del
certificato adeguato non e' in possesso dell'addestramento specifico
richiesto dalla Regola STCW V, il certificato e' rilasciato con la
limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro,
e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker,
chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship»
in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante.
Analogamente, nel modello di cui al comma 2, sara' riportata la
dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non
abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.
5. Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare
non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello
di cui al comma 2, l'autorita' marittima appone la dicitura «non
prescritto» in italiano e «not required» in inglese.
Art. 7.
Proroga di validita'
1. I marittimi che, al momento della scadenza del certificato
adeguato, sono imbarcati all'estero si recano presso la
rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la
proroga «fino allo sbarco» della validita' del certificato adeguato
da rinnovare.
2. Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del
certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale,
ottengono la suddetta proroga dall'autorita' marittima presso il
porto di attracco dell'unita'.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, al momento del rientro in
Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorita'
marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.
Art. 8.
Norme transitorie
1. I marittimi in possesso di certificati adeguati scaduti nel
periodo tra il 1° gennaio 2006 e la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto,
che hanno effettuato un periodo di navigazione inferiore ai
prescritti dodici mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato ovvero non hanno effettuato alcun periodo di
navigazione, richiedono il rinnovo del certificato adeguato, secondo
le modalita' di cui al presente decreto, entro dodici mesi dalla data
di pubblicazione dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 luglio 2008
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2
settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 352 Allegato
Allegato A
(articolo 6)
Legge 27 febbraio 1998, n. 30
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1998
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1998
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Istituzione del Registro internazionale
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito
denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica
autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del
comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo
7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 143 del codice della navigazione;
e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro
straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della
navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del
settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi
di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i
quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7.
Art. 2.
Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro
1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, comparativamente piu'
rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro internazionale,
da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto
dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle
matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data
del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno
interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1
dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo
ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri
esteri e gia' locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.
234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui
al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno
obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di
macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo
ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343;
c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o
comunque provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione consegnate
all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice
della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi
sindacali di cui al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori
comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro
ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui
al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.".
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio
per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, puo' derogarsi all'articolo 318 del codice
della navigazione; l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di
forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alla
annotazione stessa.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati
dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione
internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i
marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o
da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.
Art. 3.
Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o
comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla
legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi, dei singoli Stati
membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea,
imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla legge
scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro
marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1
stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere
comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte
nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.
Art. 4.
Trattamento fiscale
1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un
credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.
Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a
carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il reddito derivante
dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per
cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui
all'articolo 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5
miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 5.
Normativa di riferimento
1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro
internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili alle unita' iscritte
nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma
2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono
approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge
dello Stato responsabile del registro sottostante.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale.
Art. 6.
Sgravi contributivi
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le
imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1,
nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno
1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla
gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici
medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su
base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17
dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore
medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.
Art. 6-bis.
Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali
propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle
imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a
quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge
alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 7.
Modifiche al codice della navigazione
1. L'articolo 143 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai
requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche
o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario,
appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano
direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale
con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi
dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni
responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con
dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste
per la dichiarazione di armatore.".
1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono
sostituiti dal seguente:
"Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i
limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di
certificazione".
1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.
1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o
provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti
provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima
della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione
dell'autorita' straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso,
che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave
sotto bandiera italiana. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o
altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto".
1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla
navigazione). - 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la
proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un
registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione
medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci
legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di
cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della
precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali
opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di
diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo'
essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in
giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il
proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella
preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute
all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la
salvaguardia degli interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della
scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto
soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola
o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non
trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici
dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al
pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli
altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della
fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si
verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di
iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel
registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al
periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e'
consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito
dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni
dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice,
nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende
cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro
Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che,
subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti
reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della
nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione
nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere
dalla data di cancellazione dell'unita'".
1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda
trasferire la nave in altro registro). - 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non
comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o straniera,
l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni
dalla data di aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di
cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia
trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione,
previo ritiro ( dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il
proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i
soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine
di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredita' o
dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al
comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo
156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della
bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave".
1-septies. L'articolo 159 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 159 (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). - 1. Quando la
partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non
si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto
carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla
cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni
prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si
verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando
la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, la vendita
giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo
comma".
1-octies. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei
requisiti di nazionalita' dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva
la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli
156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito
con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli
articoli 157 e 759".
1-nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
sono aggiunte le parole: "e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto
nella motivazione del provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo
18 sono abrogati.
2. L'articolo 224 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo). - 1. Il
servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica e' riservato, nei termini di cui al
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari
che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono
bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti
necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo
dei porti, delle rade e delle spiagge".
3. L'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali
armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di
altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare
che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un
terzo dell'intero equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro
dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta'
dell'intero equipaggio.".
3-bis. Al fine di ridare competitivita' ai porti italiani nell'attivita' di bunkeraggio, la lettera d)
del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, e'
sostituita dalla seguente: "d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi
di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi
fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla
presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".
Art. 8.
Interventi urgenti a favore del settore portuale
1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze
operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorita' portuali
individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle
locali agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento
dei dipendenti in esubero di dette autorita' portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il
reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi
anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti,
la promozione di forme di autoimprenditorialita' e l'attivazione di nuove iniziative produttive,
anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali.
Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilita' di realizzare il pieno
reinserimento delle unita' lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, e' concesso il
ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unita' di dipendenti delle sopracitate
autorita' portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da
emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unita' tra le predette autorita' portuali ed
altresi' ad individuare termini, criteri e modalita' attuative del pensionamento anticipato.
2. Qualora si realizzi la riduzione delle unita' da porre in pensionamento anticipato, il Ministro
dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorita' portuale, interessata alla
riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il
pensionamento anticipato di cui al comma 1.
3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorita' portuali
che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i
requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996,
nonche' il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di
Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale
del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.
4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e
9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato e' concesso l'aumento
dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla
differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo
anno di eta', ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti
regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.
Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali
sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta
la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al
presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto all'INPDAP tiene conto
degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti,
previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in
prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle autorita' di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.
5. Le autorita' portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresi', delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui
si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
6. Per "successive variazioni" di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decretolegge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,
n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31
dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal
Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorita' portuali di
cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti
previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.
9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla
legge 23 dicembre 1988, n. 543, e' affidata alla competente autorita' portuale. Le somme non
utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.
10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al
comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste
l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo
dell'immobile medesimo e' quantificato in una somma, comunque non superiore a nove
miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorita' portuale, che la
promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la societa' costruttrice. L'onere
derivante dal presente comma e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui
all'articolo 6, comma 1.
11. Per la cessata operativita' portuale ed il trasferimento di attivita' e di attrezzature in altre
aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione "Colombo '92" in ambito
portuale, e' corrisposto a favore dell'autorita' portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20
miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1.
11-bis. Il porto di Gioia Tauro e' classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con
funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto.
Art. 8-bis.
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, e' inserito il seguente:
"1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due
classi della categoria II.";
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' portuale
ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo
quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti
previsti dalla presente legge.";
c) il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.";
d) il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione
di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali
possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali
rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione
e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.";
e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 e' abrogata;
f) al comma 3 dell'articolo 8 e' aggiunta la seguente lettera:
"n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri
organi dell'autorita' portuale";
g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente:
"c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del
porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni
nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo
ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile
dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;";
h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:
"n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al
Ministero dei trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle
societa' di cui all'articolo 6, comma 6";
i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 e' abrogata; l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo
le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nell'ambito della pianificazione
delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al
Ministro dei trasporti e della navigazione".
Art. 9.
Interventi nel settore marittimo
1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata a rimborsare alle compagnie e
gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato
a decorrere dal 1 febbraio 1990 e l'indennita' contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e
gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneita' al lavoro portuale a partire dal 1 febbraio
1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono
soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.
2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi
portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la proroga del beneficio di
integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori
1.200 unita'. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.
Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16
della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorita' portuali, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino al 31 dicembre 1998.
3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione
salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le sospensioni dal
lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle
somme stanziate allo scopo.
4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84
del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare
situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la
compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla
gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonche' a definire situazioni derivanti da
contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non
ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo
di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresi', previsti interventi diretti alla
riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli
articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante
dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente
documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorita' marittime
periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei
lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario
liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo,
sulla base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1.
6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato
l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere
situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il
programma prevede, altresi', un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti
marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso
l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei
cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.
7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a
scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al
funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti,
qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono
approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione
senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello
Stato, il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, e'
aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di
rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da
lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed
all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989
sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 e'
aumentato a lire 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo
3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate
entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite
al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.
8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, e'
autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi
per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso
anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando
confermate le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.
9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della
legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono
attribuiti alle autorita' portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.
10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la parola: "banchine" e' inserita la seguente: "attrezzate".
10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le
parole: ", a decorrere dall'anno 1998,".
10-ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di
rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
il canone e' determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al
comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa".
Art. 9-bis.
Informatizzazione dei servizi marittimi
1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione
marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000,
compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel
rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, e'
autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il
1999. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui
all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata
del bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.
2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e
a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19982000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 9-ter.
Osservatorio del mercato del lavoro marittimo
1. E' istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare
proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e
sulla formazione professionale della gente di mare, nonche' con il compito di valutare, in sede
di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di
cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' presieduto da un dirigente generale del Ministero dei
trasporti e della navigazione, ed e' composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un
dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un
dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti
dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un
funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal
Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri
dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione sono altresi' determinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio.
3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale e' istitutito il turno generale unico
di collocamento della gente di mare, le cui modalita' di funzionamento sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 9-quater.
Disposizioni particolari
1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per
cento a decorrere dal 1 gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo
6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza
di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle societa' di assicurazione.
2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del
bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.
3. Le tre unita' del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di
mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero
dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di
successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, e' definita la tabella di
equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni
giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere e'
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente
decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato
perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.
4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, e' subordinata al nulla osta del
Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza.
5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
nell'anno successivo.
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in materia di
sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilita' degli
equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;
Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni
internazionali del lavoro n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi e n. 69
concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni
internazionali del lavoro n. 109 relativa alla durata del lavoro a bordo e gli effettivi
dell'equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare e n.139 sulla
prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge
23 maggio 1980, n.313, e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni
internazionali del lavoro n. 92 e n. 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale del lavoro n.147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi
mercantili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, inerente attuazione della direttiva
92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o
unita' indicate all'articolo 2, in modo da:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli
infortuni e dalle malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche da parte di armatori, marittimi ed
altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed
abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;
d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza
del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte
le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca
nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle
unita' veloci e alle piattaforme mobili.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o
passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale;
b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un
equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o
successivamente ad esso;
c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova;
d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione
internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci
(International Code of Safety for High Speed - HSC Code);
e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo
sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo;
f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita'
mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera;
g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione
marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e,
all'estero, le autorita' consolari;
i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di
sanita' marittima;
l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario
della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio;
m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da
pesca ;
o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non
facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo;
p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca
frequentati dal lavoratore marittimo;
q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi
esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti
macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati
di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine;
r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati
ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito;
s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai
servizi igienici, i locali destinati agli uffici.
Art. 4
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle:
a) navi o unita' appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei
vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi
adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
b) navi da diporto che non sono impiegate in attivita' di traffico commerciale ;
c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore
ausiliario.
Art. 5
Misure generali di tutela
1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni
e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:
a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio
dell'attivita' lavorativa a bordo;
b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore,
mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della
progettazione e costruzione navale, e, qualora cio' non fosse possibile, riduzione al minimo del
loro impiego a bordo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione delle attivita' di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnicooperativa dell'unita' navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori
marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine
di limitare i fattori di fatica;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di' protezione individuale;
h) misure di protezione collettiva ed individuale;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;
l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);
m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) idonee misure igieniche;
o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di
pericolo grave ed immediato;
p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali
alloggio nonche' delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformita' alle indicazioni dei fabbricanti;
r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle
questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a
bordo;
s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attivita' lavorativa da svolgere a bordo.
2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a
bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per
i lavoratori marittimi.
Art. 6
Obblighi dell'Armatore e del Comandante
1. L'armatore delle navi o unita' di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnicooperative dell'unita', valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi
predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti
elementi:
a) progetto dettagliato dell'unita' - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente
di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unita', comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle
condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del
lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa a bordo; nella relazione
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e
protezione dei lavoratori, nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi
migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.
2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali
di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di
attuazione, e' inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le
seguenti modalita':
a) per le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;
b) per le navi o unita' esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per le navi o unita' acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione
dell'unita' e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;
d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in
esercizio.
3. Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o
trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.
4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove
ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza
inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione
di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al
Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di
vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui
all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal
presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle
loro normali attivita' lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro
nonche' dei dispositivi di protezione individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e
nocivi per la salute, nonche' la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche
mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un
programma di sorveglianza sanitaria mirato;
g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione,
conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza,
particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel
vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente
di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e
l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unita' navale ed aggiornare il "registro degli infortuni",di cui
all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la
tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare
manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al
rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale cosi'
come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed
internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui
all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attivita'
lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi
all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano
utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;
6. L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).
Art. 7
Obblighi del Comandante della nave
1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo
regolamento di attuazione nonche' dalle norme vigenti in materia di sicurezza della
navigazione, il comandante della nave deve:
a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del
lavoro, in forma chiara e comprensibile;
b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui
all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la
salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi
al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;
d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza;
e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui all'articolo 16, nel caso in cui
si verifichino a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la
causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.
Art. 8
Obblighi del lavoratore marittimo
1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, deve:
a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e
della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la
sicurezza propria e di altri lavoratori;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari
di bordo, nonche' i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione
suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui
all'articolo 16;
e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli
organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori marittimi durante il lavoro;
f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera
h) dell'articolo 6.
Art. 9
Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori
di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in
materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del
presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 232 del codice della
navigazione e dall'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle
disposizioni contenute all'articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del
Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280.
Art. 10
Contratto d'appalto o d'opera
1. L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da
pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, deve:
a) verificare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto
previsto dall'articolo 68 del Codice della Navigazione;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle
navi e nei locali interessati alle attivita' appaltate e sulle relative misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro da adottare;
c) fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13 del
presente decreto, al fine di coordinare le misure di protezione di cui al comma 2 lettera b) con
le attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera.
2. Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e l'armatore devono:
a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di cui al comma
1 lettera b), incidenti sulle attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine
di evitare interferenze con l'attivita' lavorativa di bordo connessa all'esercizio della
navigazione.
3. L'armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo
non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Art. 11
Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca
1. Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il quale un lavoratore
marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa connessa all'esercizio della navigazione.
Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto:
a) gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonche' tutte le
esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza e dalla Convenzione di Londra sulla
salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi
emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas;
b) le attivita' richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di
pericolo per l'equipaggio e la nave;
c) le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle
mansioni svolte;
d) le attivita' di manutenzione ordinaria della nave;
e) le attivita' richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unita'
mercantili o da pesca o di soccorso a persone.
2. Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa
espressione non comprende le interruzioni di breve durata.
3. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata
dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da
pesca, e' stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di
ferie.
4. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due
periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
6. Le attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono svolte, per quanto
possibile, in maniera tale da non disturbare i periodi di riposo e da non provocare fatica.
7. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, il
marittimo dovra' usufruire di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la durata
normale del suo periodo di riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro.
8. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari tipologie di navi
impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva potra' derogare a quanto previsto nei
commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi oppure della
concessione di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai marittimi
che operano a bordo.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente
accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella con l'organizzazione del
servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del
presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10.Una copia dei contratto collettivo e' conservata a bordo, a disposizione di tutti i lavoratori
imbarcati e degli organi di vigilanza.
Art. 12
Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali
1. L'armatore designa per ogni unita' navale, tra il personale di bordo, una o piu' persone che
espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonche' il responsabile del
servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo
16.
2. Il personale di cui al comma 1 e' rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio
presenti a bordo ed e' in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unita' ed al tipo di
navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie
capacita' professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate
in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonche' le risorse adeguate al compito
assegnato.
3. Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio
incarico.
4. I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed
a tale annotazione e' allegata una dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento alle
singole persone designate:
a) i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo;
b) il curriculum professionale.
5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili
nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed
esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di
armamento, il servizio di prevenzione e protezione puo' essere istituito a terra ed il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati
nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
6. Per le unita' indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono conservati
presso la sede della struttura armatoriale.
7. L'armatore ed il comandante forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo
informazioni in merito:
a) alla natura dei rischi;
b) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione delle misure preventive
e protettive;
c) alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
d) ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 13
Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti
1. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:
a) collaborare con il comandante dell'unita' e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente
di lavoro a bordo dell'unita', al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del
lavoro a bordo predisposto dall'armatore;
b) segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le deficienze ed anomalie
riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
c) individuare i fattori di rischio connessi alle attivita' lavorative svolte a bordo dell'unita' e
relativi al normale esercizio della stessa;
d) individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente
di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati;
e) esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, gli
infortuni verificatisi a bordo dell'unita' a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare
in merito alla struttura armatoriale di terra;
f) informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo
dell'unita';
g) proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati.
2. Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la
salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unita' ed e' consultato dall'armatore
per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla
salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo.
Art. 14
Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo
1. L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una
volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della
sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al
fine di esaminare:
a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della
prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui
all'articolo 6, comma l;
b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti
dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unita', delle situazioni
di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione
del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi
sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.
2. A conclusione della riunione e' redatto apposito verbale che e' conservato tra i documenti di
bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale e'
affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.
Art. 15
Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Ferme restando le responsabilita' del comandante della nave previste dal codice della
navigazione e dell'ufficiale responsabile della sicurezza, ove previsto, stabilite dal regolamento
di sicurezza, a bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, il responsabile del servizio di
cui all'articolo 13, deve:
a) sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del
lavoro a bordo;
b) controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e
sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di
lavoro a bordo;
c) segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate che possono
compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
d) valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo
a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro
si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla
sicurezza.
Art. 16
Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio
rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalita' previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria.
2. Il rappresentante alla sicurezza:
a) collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13;
b) e' consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del personale
addetto al servizio di prevenzione e protezione;
c) propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonche' quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi,
le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le
malattie professionali.
3. Il rappresentante della sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa della sua
attivita' e beneficia delle misure di salvaguardia e liberta' dei diritti sindacali, previste dalle
vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato.
4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene
e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale
vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove
ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza
inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il rappresentante
alla sicurezza puo' essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura
armatoriale di terra.
Art. 17
Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Nel "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo" sono riportati gli
strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal
presente decreto e dalle norme internazionali. Esso puo' costituire parte integrante del "Safety
Management Manual" redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione
per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.
Art. 18
Tipi di Visite
1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi
di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale:
1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove;
2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;
b) visita periodica:
1) per le navi o unita' mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200;
2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;
c) visita occasionale:
1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti;
2) per le navi da pesca nuove ed esistenti;
3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in
ambito portuale;
4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;
5) per le navi o unita' mercantili straniere.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono
disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su
richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo
rappresentante.
3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni,
igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di seguito denominata Commissione
territoriale.
4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello
approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a
disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 19
Visita iniziale
1. Le unita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono sottoposte a visita iniziale:
a) entro la data di fine lavori della costruzione e comunque prima che avvenga
l'immatricolazione, per le navi o unita' nuove;
b) al primo porto nazionale di approdo, per le navi nuove acquistate dall'estero.
2. Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
di cui all'articolo 6, comma 1 nonche' di prevenire costruzioni non conformi alle disposizioni
del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34, la visita iniziale puo' essere
preceduta da visite informali e preliminari.
3. La visita iniziale e' effettuata, in riferimento al tipo di unita', alla specie di navigazione ed al
servizio svolto dall'unita' stessa, in modo da verificare che i materiali impiegati, le
sistemazioni dei locali alloggio, dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni
climatiche ed ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita, l'impiego dei
macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonche' le dotazioni sanitarie siano conformi
alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.
Art. 20
Visita periodica
1. Le unita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono visitate, a cadenza biennale,
al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro a quanto
riscontrato nel corso della visita iniziale ovvero il rispetto delle norme previste dal presente
decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34.
Art. 21
Visita occasionale
1. Al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro e ogni
qualvolta se ne verifichi la necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo delle unita' di
cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima competente di propria iniziativa,
o su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita puo', inoltre, essere
richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di
lavoro di cui all'articolo 16.
2. Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita
occasionale al primo porto nazionale di approdo.
3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unita' mercantili straniere e' svolta
secondo le procedure indicate nel Memorandum di intesa sul controllo dello stato del porto di
approdo.
Art. 22
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1. Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con riferimento a quanto
riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo di cui all'articolo 6 comma 1,
nessun cambiamento puo' essere apportato se non con le procedure di cui all'articolo 33,
comma 3.
2. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni
che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
Art. 23
Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo
1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13,
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni
di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del
lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica
indicati al comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da
custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita'
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe al rappresentante
alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e
a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due
volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai
lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.
2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza
sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore
che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1,
lettera b) esprima un giudizio di inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore
imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il
lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio
e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione
adottate.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della
sanita' territorialmente competente.
5. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata
convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di
una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi
l'attivita' di vigilanza.
6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 24
Assistenza sanitaria a bordo
1. L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche,
medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea,
nonche' al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa.
2. Il comandante dell'unita' provvede a che il materiale sanitario di cui al comma 1 sia sempre
disponibile ed e' responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti
parte di tali dotazioni. Ferma restando tale responsabilita', il comandante della nave puo'
delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente
del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il comandante puo' richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio
alla nave piu' vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonche'
alla stazione costiera che offre assistenza medica.
4. Per pronta consultazione dell'equipaggio, e' disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la
"Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto soccorso a bordo delle navi" o altra analoga
pubblicazione.
Art. 25
Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca
1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattivita' del lavoratore
marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di
cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorita' Marittima ed all'istituto assicuratore ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' alla Azienda Unita' sanitaria locale
del compartimento di iscrizione della nave.
2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro
degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro e' tenuto a bordo
della nave a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 26
Statistiche sugli infortuni
1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo,
indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattivita' del lavoratore marittimo,
e' segnalato dall'Autorita' marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero.
2. L'Autorita' di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al
Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul
lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi
generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali
informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero.
3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli
infortuni, annualmente sara' predisposto un rapporto informativo che sara' inviato al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita', alle parti sociali interessate e,
per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157.
Art. 27
Informazione e formazione dei lavoratori marittimi
1. L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato
riceva una adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
b) le misure e le attivita' di protezione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di
sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.
2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave
ed alle mansioni svolte a bordo.
3. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'imbarco;
b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o
preparati pericolosi.
4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi
ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e
dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento
dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili
e da pesca , tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di
settore.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il
rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo.
Art. 28
Vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza
dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).
2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono effettuati dalle Commissioni
territoriali e dagli Uffici periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della
navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i criteri per assicurare unitarieta' ed omogeneita' di comportamento in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi.
Art. 29
Informazione, consulenza ed assistenza
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il Ministero della sanita', l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
nonche' gli altri organismi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore
marittimo svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.
2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di
controllo e di vigilanza.
Art. 30
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo:
composizione e funzioni
1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e' istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di
esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a
bordo delle navi, nonche' esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui
all'articolo 31.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni ed igiene dei lavoro e' integrata dai seguenti componenti:
a) due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della
navigazione marittima ed interna - esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro
marittimo, di cui uno in possesso di laurea in ingegneria;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante dei lavoratori della pesca;
c) tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, di cui uno rappresentante delle associazioni della pesca.
3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione e durano in carica tre anni.
Art. 31
Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a
bordo: composizione e funzioni
1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la
prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei
compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, cosi'
composte:
a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto
territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;
b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanita' marittima competente per
territorio;
c) un rappresentante della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;
e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far parte di piu'
Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da
personale dell'Amministrazione periferica del Ministero.
3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f), sono sostituiti da due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti
delle associazioni della pesca.
4. Per le problematiche concernenti le unita' che svolgono servizio di pilotaggio, ai
componenti di cui alla lettera f) del comma 1, e' aggiunto un rappresentante della federazione
italiana piloti dei porti.
5. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un supplente.
6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano
in carica tre anni e possono essere riconfermati.
7. La Commissione territoriale ha il compito di:
a) effettuare le visite di cui all'articolo 18;
b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle
singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati,
il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unita' ispezionate;
c) formulare proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche delle sistemazioni e
delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni
di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo;
d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle
navi;
e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti
il presente decreto;
f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione sull'attivita' di
vigilanza effettuata.
8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la
Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'articolo 82 della legge 16 giugno
1939, n. 1045.
Art. 32
Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di cui all'articolo 6,
comma 1, lett. a) e b), dopo l'eventuale verifica della Commissione territoriale, e' munita di
visto di approvazione da parte del Ministero che attesta la conformita' delle condizioni inerenti
l'ambiente di lavoro a quanto richiesto dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo
34.
2. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata agli atti della Capitaneria
di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia e' conservata a bordo della nave ed
esibita durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza.
Art. 33
Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo
1. A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di
cui all'articolo 32, comma 1, e' rilasciato, da parte dei Ministero, un certificato attestante la
conformita' alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.
2. Per le unita' indicate nell'articolo 6, comma 4, il certificato e' rilasciato dall'Autorita'
marittima, a seguito di verifica nel corso di una visita occasionale da parte degli organi di
vigilanza.
3. Dopo il rilascio del certificato, l'Autorita' marittima, sentita l'Azienda unita' sanitaria locale
competente, qualora lo ritenga opportuno, autorizza cambiamenti di lieve entita' rispetto alle
condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato,
purche' sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.
Art. 34
Criteri progettuali e costruttivi
1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1988, n. 400
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della
Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', e'
emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di
lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con le
disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109,
n. 134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 157, nonche' n. 92 e n. 133
ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 158.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045
e' abrogata.
Art. 35
Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante
1. L'armatore e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24,
comma 1; 27, commi 2, 3 e 4;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione dell'articolo 14.
2. Il comandante e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 22, comma 2; 24, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
3. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
violazione degli articoli 6, comma 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione degli articoli 6, comma 5, lettere b), c), d), e), h), l), o) e p); 12, comma 7; 27,
comma 1;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione dell'articolo 6, comma 5, lettera m).
Art. 36
Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori marittimi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milioneduecentomila per la violazione dell'articolo 8.
Art. 37
Sanzioni relative agli obblighi del medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere b), c), g);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per
la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.
Art. 38
Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'armatore
1. La violazione dell'articolo 10, comma 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.
2. La violazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 39
Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e
38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 40
Sanzioni amministrative
1. Qualora l'Autorita' marittima riscontri che a bordo dell'unita' mercantile o da pesca
nazionale vi siano difformita' rispetto al piano di sicurezza approvato ed al relativo
"Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la
sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della
navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.
Art. 41
Disciplina sanzionatoria
1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e
all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorita' marittima. Alla vigilanza ai
fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), in
coordinamento tra loro.
Art. 42
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del
lavoro e previdenza sociale e della sanita', si provvede:
a) al riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori marittimi di mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo delle navi;
b) all'attuazione di direttive della Unione europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
c) all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica degli allegati al presente
decreto e del regolamento di cui all'articolo 34 in relazione al progresso tecnologico nel settore
marittimo.
Art. 43
Oneri relativi a prestazioni e controlli
1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttorie, valutazioni
tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in applicazione delle disposizioni del presente
decreto sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro
dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione e economica.
ALLEGATO I
(rif. art. 6 comma 5 lettera d)
FATTORI DI FATICA
1 Introduzione
1.1 Lo scopo di questo documento e' quello di fornire una descrizione generale del fattore
fatica, al fine di identificare le attivita' lavorative a bordo delle navi che possono contribuire
alla fatica, classificare tali fattori in esplicite categorie e indicare il punto con cui i fattori
possono essere messi in relazione.
1.2 L'obiettivo e' quello di aumentare la consapevolezza di coloro che svolgono attivita' in
campo marittimo dell'importanza di questi fattori e di tenerne conto nel momento in cui si
prendono decisioni operative.
2 Descrizione generale della fatica
2.1 La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell'uomo, il
rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione della capacita' di fare valutazioni
razionali.
2.2 La fatica puo' essere provocata da fattori come il prolungamento di periodi di attivita'
fisiche o mentali, riposo inadeguato, condizioni ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress
o altri fattori psicologici.
3 Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo
3.1 Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica piu' comunemente riconosciute e
documentate sono la cattiva qualita' del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo
rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause di fatica
sono vari. L'importanza dei fattori che contribuiscono alle cause di fatica si differenziano in
relazione alle varie attivita'. Alcuni fattori sono piu' trattabili che altri. Alcuni possono essere
raggruppati come segue:
3.1.1 Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilita' di Amministrazione:
- programmazione del lavoro e periodi di riposo;
- gradi di armamento;
- assegnazione di mansioni;
- comunicazione a terra della nave;
- unificazione delle procedure di lavoro;
- pianificazione dei viaggi;
- procedure di tenuta della guardia;
- politica di armamento;
- operazioni portuali;
- servizi ricreativi;
- compiti amministrativi;
3.1.2 Fattori relativi alla nave:
- grado di automazione;
- affidabilita' delle attrezzature;
- caratteristiche del movimento;
- livelli di rumore, calore e delle vibrazioni;
- qualita' dell'ambiente di vita e di lavoro;
- caratteristiche e requisiti del carico;
- progettazione navale;
3.1.3 Fattori relativi all'equipaggio:
- completezza di addestramento;
- esperienza;
- compatibilita' della composizione dell'equipaggio;
- qualita' e competenza dell'equipaggio.
3.1.4 Fattori ambientali esterni:
- condizioni meteorologiche;
- condizioni portuali;
- condizioni di ghiaccio;
- densita' del traffico navale.
4 Disposizioni generali
4.1 Direzione a terra a bordo e altre responsabilita' di Amministrazione
4.1.1 E' essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide al fine di assicurare
che l'equipaggio della nave abbia familiarita' con le procedure operative della nave, le
caratteristiche del carico, la lunghezza del viaggio, la destinazione, le normali procedure di
comunicazione interna ed esterna e l'acquisizione della conoscenza delle procedure di gestione
della nave.
4.1.2 La Direzione deve controllare che l'equipaggio che si assegna alla nave deve essere
sufficientemente riposato prima di assumere le mansioni di bordo.
4.2 Fattori specifici della nave
4.2.1 Nella progettazione o modificazione delle navi devono essere tenuti in conto le
prescrizioni, raccomandazioni, norme e pubblicazioni che riguardano i sopra elencati fattori di
fatica. Inoltre dovrebbero essere considerati, nel momento di progettazione delle navi,
l'adozione di mezzi per prevenire la fatica da questi fattori.
4.3 Fattori specifici dell'equipaggio
4.3.1 Il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato importante nella
prevenzione della fatica. Idoneita' alla mansione, compresa l'idoneita' medica, appropriati titoli
professionali esperienza lavorativa e caratteristiche dei membri dell'equipaggio sono
considerati importanti in questo contesto.
4.3.2 E' importante che la Direzione della nave riconosca le problematiche che derivano
dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unita', consuetudine che potrebbe avere
come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, tutto cio'
puo' portare problemi alla sicurezza.
4.3.3 Particolare accento deve essere posto dalla Direzione sui rapporti interpersonali, sulla
solitudine carenza sociale e aumenti dei carichi di lavoro che possono verificarsi con un
equipaggio ridotto.
4.3.4 La noia puo' contribuire alla fatica percio' e' necessario fornire ai marittimi opportuni
stimoli.
4.4 Fattori ambientali esterni
4.4.1 Si dovrebbe riconoscere che i fattori ambientali esterni contribuiscono alla fatica.
Ministero dei Trasporti
Roma, 28.11.2006
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO
DIVISIONE 4
SICUREZZA MARITTIMA E INTERNA
Viale dell’Arte, 16 – 00144 ROMA
VEDI ELENCO
INDIRIZZI ALLEGATO
MINFTRA – DNAVIG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 9832 USCITA
Classificazione: 046.01.31
CIRCOLARE n. 09/SM
OGGETTO: Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Direttive operative.
A.
PREMESSA NORMATIVA
1. Sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti in merito a
problematiche di interpretazione e/o di applicazione di alcune delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 come modificato, relativo all‟adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da
pesca nazionali.
2. In via preliminare è opportuno evidenziare che l'emanazione del decreto 271/99 costituisce
il passaggio normativo fondamentale per l'implementazione, anche nel settore marittimo, dei
principi relativi ai sistemi di qualità, ovvero di gestione integrata, già introdotti nel recente
passato in altri settori industriali. Da questo punto di vista il decreto rappresenta infatti un
nuovo strumento operativo finalizzato a definire l'insieme dei mezzi, delle risorse, delle
responsabilità, delle procedure e dell'organizzazione necessari per l'attivazione e la gestione,
da parte della singola impresa armatoriale, di una sistema per la sicurezza del lavoro
marittimo; sistema che consenta, al tempo stesso, di correlare ed integrare i diversi aspetti
connessi all'esercizio della navigazione marittima, quali la qualità del servizio, la protezione
ambientale, la sicurezza dell'impianto "nave" con quelli relativi alla sicurezza e salute del
lavoratore marittimo ed alla relativa prevenzione dagli infortuni.
3. D‟altra parte, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 271/99 si inseriscono in un
contesto normativo specifico, relativo al settore della sicurezza della navigazione e del
lavoratore marittimo, già ampiamente regolamentato sia a livello internazionale e
comunitario che nazionale. Tale regolamentazione è basata fondamentalmente sul principio
che il mezzo più efficace per prevenire incidenti e infortuni a bordo delle navi è quello di
progettare, costruire, attrezzare e manutenere le navi in conformità con le convenzioni e gli
standard internazionali inerenti gli aspetti di sicurezza della navigazione, salvaguardia della
vita umana in mare, sicurezza del lavoro a bordo, nonché realizzare la gestione delle navi
stesse con equipaggi opportunamente addestrati per l'attività lavorativa connessa all'esercizio
alla navigazione marittima.
Non si può d'altronde trascurare la circostanza che ai sensi della legislazione vigente nel
settore marittimo esiste una stretta connessione tra sicurezza della nave e sicurezza del
lavoratore marittimo; connessione dovuta al fatto che la nave è, allo stesso tempo, per il
lavoratore marittimo sia ambiente di lavoro che ambiente di vita.
4. In proposito si fa presente che le problematiche inerenti la definizione degli standards
internazionali relativi alla sicurezza delle navi ed alle condizioni di vita e di lavoro a bordo
delle stesse sono oggetto di emanazione di numerosi provvedimenti sia in sede
internazionale che comunitaria (Organizzazione internazionale marittima - I.M.O.,
Organizzazione internazionale del lavoro - I.L.O., Unione Europea - U.E.).
A titolo informativo e per pronto riferimento di tutti i soggetti interessati, si riporta in
Allegato 1 un elenco delle principali disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali
vigenti nel settore della navigazione marittima e del lavoro marittimo, distinte per ambito di
applicazione.
5. Ciò premesso, con riferimento allo schema di articolato del d. lgs. 271/99 come modificato
nonché alla luce della recente adozione della nuova Convenzione quadro sul lavoro
marittimo “Convenzione ILO n. 186” (adottata nel febbraio 2006), si ritiene pertanto
opportuno fornire i seguenti chiarimenti interpretativi ed applicativi distinti secondo le
problematiche di maggiore interesse.
B.
DIRETTIVE OPERATIVE
1. Presentazione dei “Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 6, comma 1)
L’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto che l’armatore, nel rispetto della
propria autonomia di gestione dell’attività imprenditoriale (autonomia derivante dalla responsabilità diretta che
ha l’armatore nell’attuazione delle disposizioni legislative), debba predisporre un "Piano di sicurezza
dell'ambiente di lavoro a bordo" ed inviarlo al Ministero per l’approvazione.
D‟altra parte, in attuazione di quanto previsto nella direttiva 18 novembre 2005 del Ministro
per l‟innovazione e le tecnologie con la quale sono state emanate apposite “Linee guida per la
Pubblica amministrazione digitale” e nell‟ottica di un maggior utilizzo della tecnologia
informatica per l‟analisi dei dati relativi alla salute e sicurezza del lavoratore marittimo, si
ritiene necessario fornire alcune specifiche istruzioni in materia al fine di semplificare la
gestione dei flussi documentali inviati a questo Ufficio dagli armatori delle navi mercantili e
da pesca nazionali.
1.1
Documentazione da trasmettere al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la
navigazione e il trasporto marittimo e interno
L'armatore deve trasmettere, tramite la Capitaneria di Porto di iscrizione dell‟unità, n. 2 copie
della documentazione relativa al Piano di sicurezza di cui una copia deve essere
necessariamente trasmessa su supporto cartaceo mentre l'altra può essere fornita anche su
supporto informatico (limitatamente alla documentazione 6.1.b "specifica tecnica" e 6.1.c
"valutazione dei rischi" del d. lgs. 271/99) al seguente indirizzo della Direzione Generale:
Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
Divisione 4 – Sicurezza marittima e interna - Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA
e-mail: [email protected]
Per opportuna precisazione, si rammenta che anche gli armatori delle unità destinate
esclusivamente al noleggio per finalità turistiche - di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005,
n. 95 - sono soggetti agli obblighi contenuti nelle disposizioni dell‟articolo 6 del decreto n.
271/99.
1.2
Linee guida per la redazione della documentazione indicata all‟articolo 6 comma 1
Al fine di realizzare un modello uniforme di riferimento per gli stessi armatori per la predisposizione del suddetto
Piano di sicurezza, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee-guida relative alle modalità di redazione dei
documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 6, nonché per l’individuazione dei criteri di
impostazione ed elaborazione della valutazione dei rischi di cui alla lettera c).
Le linee-guida sono state elaborate, in particolare, con riferimento ai seguenti documenti:
 Direttive sulla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi; documento elaborato da un
apposito Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro
(I.L.O.) allo scopo di fornire delle direttive operative agli armatori per attuare le
disposizioni previste dalla Convenzione I.L.O. n. 134 in materia di prevenzione degli
infortuni del lavoratore marittimo a bordo delle navi;
 MSC-MEPC.2/Circ. 3 del 5 giugno 2006, approvata nel corso della 81^ sessione dei
lavori del Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC) dell‟IMO, con la quale sono
state fornite linee guida per l‟individuazione dei criteri fondamentali di
programmazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle
navi (SOHSP – Shipboard Occupational Health and Safety Programme). Le suddette
linee guida sono ovviamente indirizzate, oltre che alle amministrazioni, anche alle
Compagnie amatoriali, al fine di fornire un utile strumento operativo di riferimento
per l‟elaborazione e la successiva attuazione delle politiche societarie di prevenzione
dei rischi e tutela della salute del lavoratore marittimo;
e sono state suddivise nelle seguenti sezioni:
a)
b)
c)
informazioni relative al progetto dell‟unità;
informazioni relative alla specifica tecnica;
metodologia da seguire per la valutazione dei rischi.
1.2.a
Informazioni relative al progetto dell’unità
Il progetto dettagliato dell‟unità, nel quale sono riportate in particolare le sistemazioni
inerenti l‟ambiente di lavoro, dovrà comprendere necessariamente un piano generale
(comprensivo almeno di piani nelle sezioni pianta, longitudinale e trasversale, relativi
all‟ambiente di lavoro dell‟unità, con evidenza delle aree di rischio, delle vie di sfuggita, del
“Fire Plan” e del piano mezzi di salvataggio) contenente indicazione sulla posizione dei
seguenti locali (elenco esemplificativo ma non esaustivo da applicare in funzione della
tipologia di nave):

LOCALI di LAVORO

sala comando;

locale di controllo del carico;

locali apparato motore, macchinari ausiliari, caldaie, officine;

LOCALI ALLOGGIO

cabine equipaggio, compresi locali adibiti a servizi igienici;

locali mensa;

locali ad uso ufficio, locali ritrovo e tempo libero;

LOCALI SERVIZIO

ospedale di bordo; cabina di isolamento;

depositi DPI; spogliatoi personale di macchina;

locali lavanderia;

locali per la preparazione dei cibi; cambusa; celle refrigerate;
nonché sulla posizione dei mezzi di sollevamento di bordo, delle vie di sfuggita, dei mezzi di
salvataggio e delle sistemazioni antincendio.
Nei disegni, redatti in scala opportuna ed in idonei formati unificati (A0, A1, A2, A3, A4),
dovranno essere inoltre chiaramente riportate le seguenti informazioni:
a)
b)
g)
nome attuale dell'unità;
caratteristiche principali dell'unità
(dimensioni principali, stazza
internazionale/stazza nazionale, numero e potenza dei motori);
società armatrice;
cantiere costruttore;
numero di costruzione dell'unità;
numero del disegno e data di realizzazione dello stesso (avendo cura che il
disegno riporti la situazione reale dell'unità con riferimento a quanto indicato
nella specifica tecnica);
scala del disegno.
1.2.b
Informazioni relative alla specifica tecnica
c)
d)
e)
f)
Per specifica tecnica dell‟unità si intende una descrizione dettagliata dell‟unità completa delle
sue componenti con relative caratteristiche tecniche e norme tecniche di riferimento in base
alle quali sono state realizzate e messe a bordo. La specifica tecnica dovrà contenere tutti gli
elementi ritenuti utili per l'esame e la valutazione delle condizioni di igiene e sicurezza e
dovranno essere riportati i seguenti elementi:
a)
nome dell'unità (compresi tutti i precedenti nominativi assegnati alla nave);
b)
categoria (Gl, Mn, UV, etc.) e tipo [Tp, Gc, Tr (ro-ro), Hce, Cst, Pes, etc.] dell'unità;
c)
caratteristiche principali dell'unità (lunghezza, larghezza, altezza, immersione,
numero e potenza motori, stazza internazionale/nazionale, velocità di esercizio);
d)
società armatrice;
e)
cantiere costruttore ed anno di costruzione;
f)
numero di matricola e Compartimento d'iscrizione;
g)
classe e tipo di navigazione cui la nave é abilitata ;
h)
linea d'esercizio cui la nave dovrebbe essere adibita;
i)
durata della più lunga traversata senza scalo;
k)
composizione dell'equipaggio (ufficiali, sottufficiali, comuni) e tabella d'armamento
provvisoria o definitiva, in funzione del tipo di navigazione indicato sul certificato di
sicurezza;
l)
indicazione sulle disposizioni costruttive generali (caratteristiche materiali/ locali, vie
di sfuggita, vie di circolazione/accessi/porte/scale, caratteristiche impianti
antincendio/illuminazione locali/impianto elettrico);
m)
descrizione dettagliata, ubicazione, ordinate dei seguenti locali: locali di lavoro; locali
alloggi; locali igiene; spazi liberi/ricreativi per equipaggio; locali adibiti alla
conservazione degli alimenti; cucine; locali mensa/ristorazione; presidi sanitari
(ospedale di bordo/infermeria/ambulatorio/cabina d'isolamento);
n)
dimensioni dei locali descritti nel precedente punto m);
o)
eventuale previsto imbarco di personale tecnico (numero massimo di persone e
descrizione delle relative sistemazioni alloggi);
p)
misure previste per la protezione contro la rumorosità e le vibrazioni;
q)
caratteristiche tecniche dell'impianto di riscaldamento e di quello di condizionamento;
r)
misure previste per la protezione contro il rischio amianto, ove presente
1.2.c
Metodologia da seguire per la valutazione dei rischi
E‟ necessario tener presente che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori marittimi è il primo e più importante adempimento che deve essere realizzato
dall‟armatore per arrivare alla conoscenza, ed alla relativa stima, dei rischi di esposizione a
fattori di pericolo per gli stessi lavoratori a bordo delle singole unità navali; passo questo che
è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e
protezione nonché degli interventi necessari per il miglioramento del sistema di protezione e
prevenzione a bordo delle singole unità mercantili e da pesca.
In particolare all‟articolo 6, comma 1 lettera c), è prescritta l‟elaborazione di una relazione
tecnica sulla valutazione dei rischi, ovviamente da effettuare in funzione della tipologia di
servizio/navigazione, della tipologia di attività lavorativa svolta sulla singola nave e delle
distinte categorie del personale marittimo presenti a bordo.
La relazione tecnica sulla valutazione dei rischi a bordo delle navi potrà essere articolata,
secondo i seguenti criteri operativi semplificati:
1. osservazione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro a bordo delle navi dovrebbero essere elencate le principali aree di lavoro ed i locali di bordo dove viene svolta
l'attività lavorativa al fine di individuare gli elementi strutturali ed impiantistici presenti
nell'ambiente che possono comportare pericoli per il lavoratore marittimo (p. es.:
caratteristiche dei materiali e dei locali, vie di sfuggita, vie di circolazione, protezione
antincendio, rumore, illuminazione dei locali, impianti di bordo, ecc.);
2. individuazione e caratterizzazione di tutte le fonti potenziali di pericolo - (sostanze,
apparecchiature, macchinari, agenti nocivi ecc...) Questa fase deve consentire di conoscere le
evidenze oggettive di tipo tecnico e organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori
marittimi in relazione al tipo di attività svolta a bordo. E‟ evidente che il rischio si potrà
generare soltanto nel caso in cui siano presenti lavoratori marittimi esposti a ciascuna fonte
individuata. Sarebbe opportuno
che tale fase venisse sviluppata anche mediante
consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi e/o dei loro rappresentanti alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo, al fine di poter far esprimere agli stessi le proprie
valutazioni in relazione alle fonti potenziali di pericolo;
3. individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti - Questa fase deve essere attuata
mediante l'esame di ciascun gruppo di lavoratori marittimi esposti alla fonte di pericolo e la
successiva individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri
che vanno rilevati, quali:
grado di formazione/informazione;
tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza del lavoro a bordo;
influenza di fattori ambientali, psicologici specifici;
presenza e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale;
presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi;
presenza e adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso;
sorveglianza sanitaria.
A tal fine sarà opportuno distinguere le diverse tipologie di lavoro svolto a bordo delle unità
secondo le principali sezioni (coperta, macchina, cucina/camera); inoltre con riferimento a
quanto riportato nell‟allegato 1 al decreto legislativo n. 271/99 tale attività dovrebbe
consentire di valutare gli effetti del fattore “fatica” sull‟organizzazione del lavoro a bordo e
sulle modalità di svolgimento dello stesso;
4. elaborazione della valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, per
ciascuno dei rischi individuati alla fase 2.; ciò significa poter effettuare una stima dei rischi
ovvero esprimere un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e adeguatezza
della situazione in essere rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi;
5. individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli
esiti della valutazione e conseguente definizione del programma di attuazione delle stesse in
base a un ordine di priorità di interventi.
2. “Personale autorizzato alla redazione dei Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art.
6, comma 2)
Al riguardo si ritiene opportuno ribadire che la documentazione deve essere redatta e firmata
da personale iscritto nei “registri del personale tecnico delle costruzioni navali”, tenuti dalla
Capitaneria di Porto, ovviamente, nell‟ambito delle rispettive competenze indicate nei relativi
articoli del regolamento di attuazione del Codice della navigazione.
Tale circostanza deve essere evidente attraverso l‟apposizione sulla documentazione
presentata di un timbro del tecnico certificato contenente le seguenti informazioni: titolo,
nome e cognome del tecnico, numero e Capitaneria di Porto d‟iscrizione.
3. “Aggiornamento dei Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 6, comma 3)
Si richiama l’attenzione delle Società armatoriali sulla seguente disposizione:
“3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o
trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.”
4. “Autocertificazione dei Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (Art. 6, comma 4)
Il comma 4 dell‟art 6 del d.lgs. 271/1999 stabilisce che per le unità adibite ai servizi tecniconautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a
200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio
fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata
da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è
conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la
conformità alle disposizioni del decreto stesso.
In data successiva, il comma 6 dell‟art. 2 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004)
indica invece che l'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene opportuno di dover confermare il principio che,
per le unità indicate al comma 4 dell‟art. 6 del d. lgs. 271/99 (comprese le unità da pesca),
non è necessaria la trasmissione a questo Ufficio della documentazione prescritta dai relativi
commi dell‟articolo 6 del d. lgs. 271/99 per l‟approvazione della documentazione, mentre
rimane comunque l’obbligo della disponibilità e conservazione a bordo della
documentazione prescritta che deve essere redatta dal personale tecnico iscritto nei previsti
Registri.
5. “Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili” (art. 11)
Si richiama l‟attenzione sia degli armatori che degli organi di vigilanza che ai sensi di quanto
indicato al comma 9 dell‟art. 11 del d. lgs. 271/99, come sostituito dall‟articolo 3 del d. lgs.
108/2005, a bordo di tutte le navi deve essere affissa in posizione facilmente accessibile e
redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui
all'allegato 2 del decreto 108/2005 con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per
ogni posizione lavorativa:
a)
l'orario
del
servizio
in
navigazione
e
del
servizio
in
porto;
b)
il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi
dello stesso decreto o dai contratti collettivi in vigore.
Copia della tabella deve essere acquisita dall’organo di vigilanza nel corso delle visite
periodiche effettuate per la verifica della conformità delle sistemazioni di bordo a quanto
indicato sia dalla legge n. 1045/39 che dalle Convenzioni ILO n. 92 e 133 e trasmessa, anche
in via telematica, all’indirizzo della Direzione Generale sopra riportato al punto 1.1. in
occasione della trasmissione del verbale di visita della nave.
6. “Servizio di prevenzione e protezione” (art. 12)
A bordo delle navi mercantili di stazza lorda superiore a 200 e delle navi da pesca di
lunghezza superiore a 24 m è previsto che venga istituito il servizio di prevenzione e
protezione e che il personale designato al suddetto servizio, compreso il responsabile dello
stesso servizio, possegga le capacità professionali adeguate ai compiti assegnati.
Recentemente, in proposito, sono stati richiesti chiarimenti a seguito dell‟emanazione del d.
lgs. 23 giugno 2003, n. 196 con il quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni al d.
lgs. 626/94 “per l‟individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori” e del più
recente Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il quale sono stati forniti
criteri per la formazione e la certificazione dei lavoratori stessi.
Si ritiene che entrambi i suddetti provvedimenti debbano essere intesi come applicabili
limitatamente ai lavoratori ed alle strutture soggette al d. lgs. 626/94 e succ. modifiche ed
integrazioni e non pertanto al settore marittimo il quale non è interessato alla disciplina
introdotta in materia di formazione dei lavoratori. Al riguardo si fa infatti presente che il
personale marittimo imbarcato sulle navi mercantili, ai sensi di quanto previsto dal DM 19
giugno 2001 relativo all’istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità
(Personal Safety and Social Responsabilities PSSR), deve possedere idonea certificazione
che attesti l’avvenuta formazione in materia di sicurezza del lavoro.
Per quanto attiene, inoltre, la previsione contenuta nel comma 5 dell‟art. 12 del d. lgs. 271/99,
ovvero la possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione non a bordo dell‟unità
ma presso la struttura armatoriale di terra, si ritiene opportuno evidenziare che comunque il
personale designato deve essere in possesso di adeguata formazione e certificazione ai sensi
di quanto previsto dal citato DM 19 giugno 2001 “PSSR” e, per le unità da pesca di lunghezza
inferiore a 24 m, di formazione con contenuto similare a quanto previsto dal suddetto
decreto.
7. “Manuale di gestione della sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 17)
Si invitano gli armatori a voler predisporre il “Manuale di gestione” in forma sempre più
coordinata con quanto previsto dal Codice ISM e dal regolamento comunitario 336/2006; in
particolare è opportuno che nel manuale vengano riportate informazioni relative
all‟organizzazione del lavoro a bordo, comprensiva delle attribuzioni di funzioni e
responsabilità a tutti i componenti dell‟equipaggio (distinti secondo le principali sezioni:
coperta, macchine, camera).
8. “Tipi di visite” (art. 18)
Allo stato attuale le Commissioni Territoriali non risultano essere ancora completamente
operative. Si invitano pertanto le Direzioni Marittime a voler inoltrare con cortese urgenza il
Decreto con il quale ai sensi di quanto previsto dall‟art. 31 del d.lgs. 271/99 si è provveduto
all‟istituzione della relativa Commissione Territoriale nonché a comunicare eventuali
difficoltà applicative/operative incontrate nello svolgimento della propria attività
istituzionale.
In merito si è peraltro verificato che le visite a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali
per la verifica dell‟applicazione delle disposizioni del d. lgs. 271/99 continuano ad essere
effettuate secondo l‟organizzazione della vigilanza presente nella legge n. 1045/39. D‟altra
parte, si ritiene opportuno evidenziare che l‟analisi dei verbali di visita tecnico-sanitaria ex
legge 1045/39 inviati a questo Ufficio negli ultimi mesi ha consentito di riscontrare che
sempre maggiore è il numero di Autorità marittime che redigono il verbale di visita secondo
un modello valido per gli adempimenti previsti dalla stessa legge n. 1045/39 sugli alloggi
equipaggio, riportando contestualmente nello stesso verbale anche i risultati dei controlli
effettuati per verificare la conformità ai requisiti previsti dal d. lgs. 271/99.
In proposito, al fine di semplificare l‟azione amministrativa si ritiene che il modello di visita
previsto dal comma 4 dell‟articolo 18 del d. lgs. 271/99 possa essere redatto secondo il
“modello ex 1045/39” integrato almeno dalle seguenti voci di controlli/verifiche, specifiche
della 271/99:

verifica della presenza a bordo della tabella sull‟organizzazione del lavoro a
bordo (rif. Art. 11 d. lgs. 271/99 come modificato dall‟art. 3 d. lgs. 108/2005 –
allegato 2 al d. lgs. 108/2005 – DM 10 ottobre 2005);

verifica della presenza a bordo del registro dell‟orario di lavoro a bordo (rif.
art. 4 d. lgs. 108/2005 – allegato 2 al d. lgs. 108/2005 - DM 10 ottobre 2005);

verifica della tabella minima di sicurezza dell‟unità in funzione
dell‟organizzazione del lavoro a bordo, della tipologia di unità e del tipo di
servizio svolto (rif. art. 5 d. lgs. 271/99 - art. 6 d. lgs. 108/2005);

verifica della nomina da parte dell‟armatore del servizio di prevenzione e
protezione (rif. art. 12 d. lgs. 271/99) e dei verbali redatti dallo stesso servizio
nel corso delle riunioni periodiche previste (rif. art. 14 d. lgs. 271/99);

verifica della nomina da parte dell‟armatore del responsabile della sicurezza
dell‟ambiente di lavoro (rif. art. 12 d. lgs. 271/99);

verifica della nomina del rappresentante alla sicurezza dell‟ambiente di lavoro
(rif. art. 16 d. lgs. 271/99);

verifica della presenza a bordo del “Manuale di gestione della sicurezza
dell‟ambiente di lavoro” e della sua compilazione conforme, in relazione agli
strumenti ed alle procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle
disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali; si
ricorda che il Manuale può essere anche parte integrante del Manuale ISM
dell‟unità (rif. art. 17 d .lgs. 271/99);

verifica della presenza a bordo del registro degli infortuni redatto secondo il
modello approvato con D.D. 30 maggio 2000 (rif. art. 26 d. lgs. 271/99).
Pertanto, al fine di poter uniformare le informazioni riportate nei diversi verbali di visita
inoltrati, si ritiene necessario dare indicazione che a partire dal 1° gennaio 2007 i verbali di
visita ex legge 1045/39 dovranno essere redatti, secondo il modello riportato nell’Allegato 2
con l‟indicazione dettagliata anche di tutti gli elementi di controllo e verifica relativi alla
sicurezza del lavoro marittimo ai sensi del decreto 271/99; gli stessi verbali, al fine della
semplificazione dell‟attività amministrativa, dovranno essere inviati in unica copia al
seguente indirizzo:
Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
Divisione 4 – Sicurezza marittima e interna
Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA
o all‟indirizzo e-mail: [email protected]
7. “Statistiche sugli infortuni” (art. 26)
In relazione a quanto già disciplinato con la Circolare G.M. Serie XIII n. 7 del 30 aprile 2004 e
la successiva n. 4731/LS3 del 6 luglio 2004 nonché ai sensi di quanto indicato nella direttiva 18
novembre 2005 del Ministro per l‟innovazione e le tecnologie relativa a “Linee guida per la
Pubblica amministrazione digitale”, si ribadisce la necessità che le schede vengano compilate
dalle autorità marittime interessate esclusivamente in formato elettronico sul modello
allegato al D.D. 30 maggio 2000; i dati mensili dovranno essere inviati per posta elettronica
all‟indirizzo e-mail: [email protected].
Con l‟occasione si segnala la necessità che nella redazione delle schede stesse vengano
compilati correttamente i campi inerenti il numero progressivo della scheda e l‟anno, le
informazioni sulla tipologia di nave, il luogo dell‟incidente e le cause presunte dello stesso
nonché se disponibili i relativi giorni di prognosi.
Si fa presente inoltre che questo Ufficio ha predisposto la Relazione sugli infortuni riferita
all‟anno 2005; dall‟analisi degli elementi riportati nella relazione stessa ed al fine di una più
incisiva azione di prevenzione degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca
nazionali, si ritiene necessario emanare le seguenti raccomandazioni:
a. necessità di una più continua azione di informazione dei lavoratori marittimi, da
parte dell‟armatore e del comandante della nave, in merito ai rischi specifici cui
sono esposti gli stessi lavoratori nello svolgimento delle loro normali attività
lavorative ed alla necessità di un corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro
nonché dei dispositivi di protezione individuali DPI (rif. art. 5 d. lgs. 271/99);
b. obbligo da parte dell‟armatore di operare la revisione dell‟organizzazione del
lavoro, in funzione della durata dell‟orario di lavoro e secondo quanto indicato
dall‟articolo 5 del decreto legislativo n. 108/2005, al fine di prevenire condizioni
di affaticamento del lavoratore marittimo;
c. obbligo da parte del lavoratore marittimo di un corretto utilizzo delle
attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei dispositivi tecnico-sanitari di bordo,
nonché dei dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore (rif. art. 8 d.
lgs. 271/99);
d. obbligo da parte del servizio di prevenzione e protezione a bordo della nave di
esaminare, congiuntamente al responsabile delle sicurezza dell‟ambiente di
lavoro, i rapporti relativi ad infortuni dei marittimi verificatesi a bordo della
stessa unità al fine di mettere in atto le seguenti azioni:
1. valutazione delle cause dell‟infortunio (rif. art. 6 d. lgs. 271/99);
2. analisi delle possibili misure di intervento per il miglioramento della
prevenzione degli infortuni;
3. verifica in merito all‟idoneità dell‟utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori
marittimi (rif. art. 14 d. lgs. 271/99);
4. determinazione di eventuali proposte migliorative in materia di
prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione a quanto indicato sia
nella valutazione dei rischi (rif. art. 6 d. lgs. 271/99) che nel Manuale di
Gestione della sicurezza dell‟ambiente di lavoro (rif. art. 17 d. lgs.
271/99);
e. predisposizione da parte dell‟armatore, d‟intesa con il rappresentante alla
sicurezza dell‟ambiente di lavoro, di apposite campagne di sensibilizzazione
dell‟equipaggio ai fini di una più completa applicazione delle direttive in materia
di igiene e sicurezza dell‟ambiente di lavoro, anche mediante realizzazione di
appositi manuali operativi (rif. art. 6 comma 5 lett. i) e art. 15 d. lgs. 271/99).
C.
MODULISTICA DI RIFERIMENTO
Si fa presente che, per una maggiore facilità di gestione delle suddette informazioni, i modelli
sopra indicati nonché la “Relazione sugli infortuni – anno 2005” potranno essere scaricati
direttamente dal sito web del Ministero www.infrastrutturetrasporti.it nella Sezione Trasporto
Marittimo – Sicurezza della Navigazione.
F.to Il DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo PROVINCIALI
Parte A. Normativa nazionale

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO MARITTIMO
-
R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 convertito con legge 22 gennaio 1934, n. 244
ed integrato dalle disposizioni della legge 28 ottobre 1962, n. 1062 relativo
all‟accertamento dell‟idoneità fisica della gente di mare;
-
Legge 16 giugno 1939, n. 1045 inerente le condizioni di igiene ed abitabilità
degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;
-
Legge 2 agosto 1952, n. 1035 inerente la ratifica ed esecuzione della
Convenzione I.L.O. n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo della navi (S.
O. alla G. U. n. 242 del 17 ottobre 1952);
-
Legge 10 aprile 1981, n. 157 inerente ratifica ed esecuzione delle Convenzioni
I.L.O. n. 109 concernente la durata dell‟orario di lavoro a bordo e gli effettivi
dell‟equipaggio e n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare ,
n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da
sostanze ed agenti cancerogeni (S. O. alla G.U. n. 116 del 29 aprile 1981);
-
Legge 10 aprile 1981, n. 158 inerente ratifica ed esecuzione delle Convenzioni
I.L.O. n. 92 concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo (1949) e n. 133
sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari)
(1970) (S. O. alla G.U. n. 116 del 29 aprile 1981);
-
Legge 10 aprile 1981, n. 159 inerente ratifica ed esecuzione della Convenzione
I.L.O. n. 147 sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili (S. O. alla
G. U. n. 116 del 29 aprile 1981);
-
D.I. Ministro della Sanità, di concerto con il M. della Marina Mercantile, 25
maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni recante
disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di
cui devono essere provviste le navi;
-
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 inerente attuazione della direttiva 93/103/CE
per le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle
navi da pesca (G.U. n. 201 del 27 agosto 1999);
-
D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa
all‟Accordo sull‟organizzazione dell‟orario di lavoro della gente di mare,
concluso dall‟Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell‟Unione Europea (FST) (G.U. n.
145 del 24 giugno 2005);
-
D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
-
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 ottobre 2005 –
Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13
dicembre 1999, concernente l‟applicazione delle disposizioni relative all‟orario
di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della
Comunità (G.U. n. 266 del 15 novembre 2005);
-
D. lgs. 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
-
Legge 23 maggio 1980, n. 313 concernente adesione alla Convenzione
internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, denominata
Convenzione SOLAS, e successivi emendamenti ed integrazioni;
-
D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” (S. O. alla G. U. n. 17
del 22 gennaio 1992);
-
D.M. Sanità del 20 agosto 1999 concernente ampliamento della normativa e
delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli
per rendere innocuo l'amianto, previsti dalla legge n. 257/92 (l'allegato 1
stabilisce normative e metodologie tecniche per la rimozione dei materiali
contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate);
-
D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo" e
successive modificazioni;
-
Legge 17 dicembre 1999, n. 511 concernente l'adesione della Repubblica
italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di
Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (Torremolinos 2
aprile 1993);
-
D. Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541 relativo ad attuazione delle direttive
97/70/CE e 99/19/CE in materia di sicurezza delle navi da pesca di
lunghezza uguale o superiore ai 24 metri.

FORMAZIONE DEL LAVORATORE MARITTIMO
Legge 21 novembre 1985, n. 739 “Adesione alla Convenzione del 1978 sulle
norme per la formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione” (S.O. alla G.U. n. 295
del 16 dicembre 1985);
D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 "Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE
e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione della gente di mare" (S.O.
alla G.U. n.187 del 13 agosto 2001);
D.P.R. 2 maggio 2006, n. 246 “Regolamento di attuazione delle direttive
2003/103/CE e 2005/23/CE
che modificano la direttiva 2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare”.
" (G.U. n.185 del 10 agosto 2006);
Parte B.

Normativa internazionale e comunitaria
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE - IGIENE DEL LAVORO MARITTIMO E DEL LAVORO
MARITTIMO
Dir. n. 92/29/CE del 31 marzo 1992 concernente le prescrizioni minime in materia
di sicurezza e salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle
navi;
Dir. n. 98/35/CE del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva n. 94/58/CE del 22
novembre 1994 concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001 concernente i requisiti minimi di formazione
per la gente di mare e successive modifiche ed integrazioni;
Dir. n. 99/63/CE del 21 giugno 1999 relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori
della Comunità Europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione Europea (FST);
Dir. n. 99/95/CE del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle
disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo di navi che
fanno scalo nei porti della Comunità;
Regolamento n. 336/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del “Codice
internazionale di Gestione della Sicurezza” e che abroga il regolamento (CE) n.
3051/95 del Consiglio;
Convenzione I.L.O. n. 186 del 23 febbraio 2006 recante disposizioni in materia di
lavoro a bordo delle navi;
Risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre 1999 “Principi di sicurezza per
l'equipaggio" come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) del 5 dicembre
2003;
Risoluzione IMO A.468 (XII) del 19 novembre 1981 “Norme relative ai livelli di
rumore a bordo delle navi”;

FORMAZIONE DEL LAVORATORE MARITTIMO
Convenzione IMO STCW „78 sugli standard di addestramento, abilitazione e
tenuta guardia per i marittimi, così come emendata dalla Convenzione STCW
adottata a Londra il 7 luglio 1995.
125
ALLEGATO 2 - MODELLO DI VERBALE DI VISITA
MINISTERO DEI TRASPORTI
VERBALE
DI
ISPEZIONE
(rif. L. 1045/39 – D. lgs. 271/99 – D. lgs. 108/2005 – Conv. ILO nn. 92 e 133)
Igiene e Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo delle navi
Data ISPEZIONE
Tipo e
Nome Nave
PORTO
Num. di
matricola e
Compartimento
TSL / GT
Tipo Navigazione
Anno
costruzione
- ARMATORE: _______________________________________________________________
- TIPO DI LINEA: _____________________________________________________________
- TAB. ARMAMENTO: Uff. = ............ Sottuff. = .............. Comuni = ...................
tabella definitiva - Data: ____________________ D.M. n. ……..…………………………
tabella provvisoria - Data: ____________________ della CP di ……..…..………………
1.ORGANIZZAZIONE LAVORO A BORDO
CONTROLLI
1. Tabella organizzazione del lavoro a bordo
1.
2. Registro orario di lavoro e di riposo
2.
3. Manuale gestione sicurezza lavoro
3.
4. Registro infortuni (D.D. 30 maggio 2000)
4.
5. Tabella di sicurezza della nave
5.
6. Ruolo d’appello
6.
126
2. SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO
CONTROLLI
1. Piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro
1.
2. Servizio di prevenzione e protezione
2.
3. Responsabile alla sicurezza dell’ambiente di 3.
lavoro
4. Dispositivi di protezione individuale - DPI
4.
5. Cambusa / cucina
5.
3. IGIENE AMBIENTE DI LAVORO
CONTROLLI
1. Materiali isolamento/rivestimento
2. Alloggi Ufficiali e relativi locali igiene
3. Alloggi Sottufficiali e relativi locali igiene
4. Alloggi Comuni e relativi locali igiene
5. Servizio mensa
6. Ventilazione alloggi e locali di lavoro
7. Imp. di riscaldamento/condizionamento
8. Impianto elettrico
9. Illuminazione locali
10. Ambulatorio / Cabina isolamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Infermeria e relativi locali igiene
12. Locali ricreativi
13. Trattamento sostanze alimentari - HACCP
14. Altro
11.
12.
13.
14.
Certificato di esenzione dalla derattizzazione
(Luogo, data di rilascio e periodo di validità)
Certificato cassetta medicinale
(Luogo, data di rilascio e periodo di validità)
Certificato casse acque potabili
(Luogo, data di rilascio e periodo di validità)
NON CONFORMITA’ / OSSERVAZIONI / PRESCRIZIONI
( Inserire tutte le non conformità / osservazioni / prescrizioni riscontrate nel corso della visita e relative
alle sezioni sopra evidenziate 1. Organizzazione del lavoro - 2. Sicurezza dell’ambiente di lavoro – 3. Igiene
dell’ambiente di lavoro)
127
128
129
schede sintetiche: collocamento gente di mare
CHE COS'È
È il sistema di assunzione dei lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a
prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Con
l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, a norma del
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 2, comma 4, viene abolito il regime di
collocamento obbligatorio ed è ammessa l’assunzione diretta del lavoratore .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ISTITUZIONE DELL’ELENCO ANAGRAFICO
REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE DEI LAVORATORI GIA’
INSERITI NEGLI ELENCHI DELLA GENTE DI MARE AL 28/07/2006
I lavoratori marittimi già iscritti nelle matricole della gente di mare alla data del 28 luglio 2006
(data di entrata in vigore del DPR 231/2006), devono, entro 180 giorni, presentarsi presso l'ufficio
di collocamento competente per territorio per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro. A
seguito della presentazione, l’Ufficio provvede all’iscrizione nell’elenco anagrafico e alla
compilazione della scheda professionale.
La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo,
comporta l’obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l’imbarco
prima di
poter richiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico (DPR 231/2006, art. 14).
Dall’obbligo della presentazione sono esentati i lavoratori che al 28 luglio risultano in servizio di
navigazione (DPR 231/2006, art. 14, comma 2).
A CHI E’ DIRETTA LA NORMATIVA
La disciplina del collocamento gente di mare riguarda i lavoratori marittimi, appartenenti alla gente
di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di
armamento. È escluso il personale delle imprese in appalto che non fa parte dell’equipaggio pur
essendo soggetto alla gerarchia di bordo (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, art. 1).
STRUTTURE AUTORIZZATE AL SERVIZI DI COLLOCAMENTO
DELLLA GENTE DI MARE
Sono preposti all’ attività di collocamento della gente di mare i seguenti soggetti:
uffici di collocamento già istituiti presso le Capitanerie di Porto;
enti bilaterali del lavoro marittimo ;
agenzie per il lavoro con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ;
UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
Le attività di collocamento della gente di mare vengono esercitate dagli uffici di collocamento,
istituiti ai sensi del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 (abrogato con la nuova normativa)
presso la Capitaneria di Porto, che diventano funzionalmente articolazioni amministrative
dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli uffici di collocamento della gente di mare svolgono le seguenti funzioni (DPR 231/2006, art. 6):
gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;
gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;
accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro
marittimo:
130
preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;
monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo;
GLI ENTI BILATERALI
Gli Enti bilaterali del lavoro marittimo possono essere autorizzati, a condizione che svolgano
l’attività senza fine di lucro e salvo l’obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua
del lavoro (DPR 231/2006, art. 5, comma 2):
allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri associati;
mediante convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo
svolgimento degli adempimenti e le certificazioni affidati agli uffici di collocamento della
gente di mare.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per
l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi.
Con la convenzione vengono definiti:
· i requisiti e le modalità di adesione dei soggetti con l’obbligo di interconnessione;
· gli obiettivi operativi;
· le attività;
· i servizi erogati;
· gli organismi di direzione e coordinamento.
LE AGENZIE PER IL LAVORO
Con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono svolgere attività di
collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro (Decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, art. 4). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio
della predetta autorizzazione (DPR 231/2006, art. 5, comma 3).
SEQUENZE DELLE PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO
La nuova disciplina del collocamento gente di mare ha istituito l’anagrafe nazionale dei
lavoratori
della gente di mare (DPR 231/2006, art. 3, comma 1, lett. a)
CHE COS’E’ L’ELENCO ANAGRAFICO
Chi decide di avvalersi dei servizi del collocamento gente di mare (non è più un collocamento
obbligatorio) viene iscritto nell’apposita sezione dell’elenco anagrafico dei lavoratori (Decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, art. 4). Per essere iscritti nell’anagrafe della gente
di mare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti (DPR 231/2006, art. 7; art. 119 Codice
della Navigazione):
essere cittadini italiani o comunitari;
aver compiuto i sedici anni di età;
aver adempiuto al diritto dovere di istruzione e formazione;
Possono essere iscritti gli allievi di Istituti Nautici e di Istituti Professionali ad indirizzo marittimo.
L'iscrizione di lavoratori minorenni può essere effettuata solo con il consenso di chi esercita la
patria potestà genitoriale o la tutela.
Il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati
contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le
matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione,
saranno stabiliti con un successivo e ulteriore decreto del Presidente della Repubblica.
131
AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO ANAGRAFICO
L’elenco anagrafico viene aggiornato, su istanza di parte o d’ufficio, nei seguenti casi:
per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni
vigenti ;
per morte dell'interessato ;
nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole ;
per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre
due anni ;
sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori .
CHE COS’E’ LA SCHEDA PROFESSIONALE
All’ atto dell’ iscrizione nell’elenco anagrafico viene compilata e rilasciata al lavoratore marittimo,
appartenente alla gente di mare, la scheda professionale essa contiene i dati personali anagrafici e
professionali dello stesso lavoratore (DPR 231/2006, art. 8).
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DPR 231/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2006), sarà emanato un decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che definirà le qualifiche professionali del personale marittimo e i relativi
requisiti minimi.
Fino all'emanazione del predetto decreto, le qualifiche professionali del personale marittimo ed i
relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al DPR 231/2006.
DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMMEDIATA
DISPONIBILITÀ AL LAVORO
Il lavoratore marittimo, privo di lavoro e immediatamente disponibile all’imbarco, deve manifestare
la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare mediante la consegna o
l’invio di una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti (DPR 231/2006, art. 9,
comma 1):
i precedenti lavorativi
la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi
l’immediata disponibilità a svolgere lavoro marittimo
L’ufficio collocamento gente di mare verifica il permanere di questo requisito:
sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità
sulla base delle comunicazioni degli armatori
Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo ha l’onere di
rinnovare la dichiarazione di disponibilità (DPR 231/2006, art. 9, comma 3).
SERVIZIO DI PRESELEZIONE ALL'INCONTRO DOMANDA - OFFERTA
DI LAVORO
Una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità l’Ufficio di collocamento gente di mare
promuove, anche servendosi della borsa continua del lavoro marittimo, l’assunzione del lavoratore.
BORSA CONTINUA DEL LAVORO MARITTIMO
Entro 60 giorni dal 28 luglio 2006, sarà istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Borsa continua
del lavoro marittimo. È una sezione della Borsa continua del lavoro (Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276, art. 15) con lo scopo di favorire l’incontro domanda offerta di lavoro nel
settore marittimo (DPR 231/2006, art. 10).
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OBIETTIVI DELLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO
Essa in particolare persegue:
lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro
la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro
locali;
l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;
il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;
la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle
relative infrastrutture;
SOGGETTI INTERCONNESSI ALLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO
La Borsa del lavoro marittimo contiene le informazioni degli operatori di (DPR 231/2006, art. 10,
comma 2):
uffici di collocamento della gente di mare
enti bilaterali del lavoro marittimo
università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo
marittimo e nautico
ASSUNZIONE DELLA GENTE DI MARE
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (DPR 231/2006 un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale definirà le modalità di comunicazione di assunzione e
cessazione dei lavoratori appartenenti alla gente di mare.
ARRUOLAMENTO
Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in
materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle
Capitanerie di porto (DPR 231/2006, art. 11, comma 4).
ASSUNZIONE
Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante
assunzione diretta.
Devono dare comunicazione contestuale (ossia entro la stessa giornata) dell’avvenuta assunzione
agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco (DPR
231/2006, art. 11, comma 1).
La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
le generalità dell'armatore e della società di armamento
il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizi
le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica
l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo
la qualifica e le mansioni dell'arruolato
la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata
la forma e la misura della retribuzione
il luogo e la data di conclusione del contratto
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato
una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del ccnl di
categoria in materia di assunzione dei lavoratori
Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773*
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Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1934)
*convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244
1. Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la
reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi della
categoria stessa prima di prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e gli accertamenti occorrenti
per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi sulla previdenza sociale, debbono effettuarsi sulla
base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al presente decreto-legge, firmati,
d'ordine nostro, dal Ministro per le comunicazioni e secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Tali elenchi potranno essere modificati con regio decreto fermo restando però il criterio indicato all'art.
15.
2. Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, a termine del regio decretolegge 19 maggio 1930, n. 774, convertito in legge con la legge del 2 marzo 1931, n. 232, o per la
reinscrizione nelle matricole stesse, la visita sanitaria è effettuata dal medico di porto di ruolo o, in caso
di mancanza o di impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano.
Contro i risultati di tale visita l'interessato può ricorrere alla commissione di cui all'art. 4.
Il giudizio di questa commissione è definitivo ai fini della immatricolazione e della reinscrizione in
matricola.
3. Articolo abrogato dall'art. 3, comma 2, L. 28 ottobre 1962
4. La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una commissione permanente di
primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto sede di compartimento marittimo e
composta:
1 dal medico di porto di ruolo, presidente;
2 da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile.
3 da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della
gente di mare.
5. Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla commissione di cui all'articolo precedente è
ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad
una commissione centrale di secondo grado istituita presso la direzione generale della marina mercantile
e costituita come segue:
1 dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;
2 da un ufficiale generale medico della regia marina;
3 da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto appartenente alla direzione generale della
sanità pubblica;
4 da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile;
5 da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della
gente di mare;
6 da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle
comunicazioni aeree;
7 da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.
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I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della commissione di
primo grado.
6. Il regio decreto previsto dal successivo art. 17 stabilirà a chi devono far carico le spese per il
funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5 e le modalità del pagamento.
Tuttavia ove la visita della commissione di secondo grado si effettui in seguito a ricorso di marittimi di
bassa forza, le spese per il funzionamento delle commissioni stesse e quelle per eventuali accertamenti
speciali, faranno carico al capitolo 20 della parte ordinaria del bilancio del Ministero delle
comunicazioni (marina mercantile) dell'esercizio in corso ed ai corrispondenti nei successivi.
7. Alle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, con la procedura e con gli effetti indicati nel presente decreto
può fare ricorso il marittimo che, indipendentemente dai casi previsti dall'art. 3, sia stato sottoposto a
visita medica da parte dell'armatore o dell'istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della
gente di mare e che, in conseguenza di tale visita, non abbia ottenuto l'imbarco.
8. Ferma la condizione della iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, da
compiersi a termini del presente decreto, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di
radiotelegrafista di bordo di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in
legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082 , basta che gli interessati dimostrino di essere in possesso dei
requisiti richiesti nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9 del predetto regio decreto-legge.
9. Gli accertamenti sanitari cui possono andare soggetti i radiotelegrafisti a termini dell'art. 14 del regio
decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082,
saranno effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle commissioni mediche previste dai
precedenti artt. 4 e 5 e sulla base degli elenchi delle infermità di cui all'art. 1.
10. Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanità
marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con regio decreto 29
novembre 1925, n. 2288 , per quanto si riferisce alla facoltà del Ministero dell'interno di disporre visite
mediche di revisione, l'accertamento della idoneità fisica così degli aspiranti alla autorizzazione, come
dei medici di bordo già autorizzati, dovrà effettuarsi con le modalità ed in base agli elenchi previsti nel
presente decreto, e le visite mediche di revisione che il Ministero dell'interno ha facoltà di ordinare in
base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla commissione permanente di primo grado di
cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate
nell'articolo 5.
11. Coloro che chiedono l'ammissione nei regi istituti nautici, sezioni di coperta e di macchina, a meno
che non dichiarino nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, di non volere, dopo conseguito il
diploma, dedicarsi alla professione marittima, debbono subire una visita medica per accertare che si
trovino nelle condizioni di idoneità fisica prescritta dal presente decreto per chi chiede la
immatricolazione nella gente di mare di prima categoria.
12. In deroga alla norma contenuta nell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la visita sanitaria
degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, è effettuata a
termini delle disposizioni del presente decreto.
Alla commissione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra,
partecipa con diritto a voto, un medico designato dall'opera nazionale per la protezione ed assistenza
degli invalidi di guerra.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente della commissione.
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13. Le infermità, dalla guerra non dipendenti, da cui gli invalidi di guerra siano eventualmente affetti,
sono valutate dal medico di porto e dalle commissioni di cui ai suaccennati artt. 2, 4 e 5 alla stregua
degli elenchi delle infermità, allegati al presente decreto.
Relativamente invece, alle infermità che hanno determinato la dichiarazione della invalidità di guerra, il
medico di porto e le commissioni mediche terranno conto degli elenchi anzidetti, ma unicamente per
accertare, con opportuno criterio di tolleranza, che l'invalido abbia il minimo di idoneità fisica
necessaria per il normale esercizio delle mansioni che dovrà disimpegnare a bordo.
Resta ferma, peraltro, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la esclusione del
collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che, per la natura ed il grado della loro infermità,
possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e resta salvo ogni
provvedimento, da parte del capo del governo ai sensi dell'art. 12 della legge medesima, circa l'esonero
per accertare eccezionali condizioni delle aziende interessate e nei limiti delle condizioni stesse,
dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi di guerra.
14. Il giudizio emesso dalla commissione di secondo grado e quello emesso dalla commissione di primo
grado, ove non sia stato interposto ricorso nei termini di cui all'art. 5, sono a tutti gli effetti definitivi sia
nei riguardi della continuazione della professione marittima, sia in quelli del conseguimento delle
previdenze di invalidità e vecchiaia, ove l'interessato si trovi nelle altre condizioni richieste dalle leggi
speciali su tali materie.
Resta invece disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi stesse la soluzione delle controversie di
altra natura sorgenti dall'applicazione delle norme per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie
della gente del mare nonché di quelle per l'invalidità e vecchiaia della gente medesima.
Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di
infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato
effettivamente praticato e con buon successo.
15. L'accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità
od invalidità specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate dal marittimo, a
bordo e della sua età.
16. Il marittimo che, in seguito al giudizio delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, sia riconosciuto
idoneo ai servizi della navigazione, riprende nel turno di collocamento la posizione che aveva prima di
essere sottoposto agli accertamenti sanitari.
17. Con regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello delle
finanze, saranno emanate le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto-legge.
18. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge e i Ministri
proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.
Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle
matricole della gente di mare di prima categoria
1. La debolezza di costituzione, gli arresti di sviluppo e le disarmonie di conformazione che diano
scarso potere di resistenza alle fatiche di bordo ed alle cause morbigene.
2. Il perimetro toracico inferiore a cm. 78. Per i tipi longilinei, essendo la statura di m. 1,75, il perimetro
toracico non deve essere inferiore a cm. 84.
3. L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, quando sia
associata a statura bassa e sia accompagnata da disturbi respiratori o circolatori e vi sia notevole
prevalenza del perimetro addominale su quello toracico.
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4. Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico.
5. La tubercolosi polmonare ed extra polmonare di qualsiasi forma, localizzazione e stadio.
Le forme morbose di sospetta natura tubercolare dopo accertamento positivo da parte dei dispensari
dipendenti dai consorzi provinciali antitubercolari o da parte dei centri diagnostici dell'istituto nazionale
fascista della previdenza sociale.
6. Le emopatie gravi.
7. Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine esogena, con particolare riguardo a tutte
le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie.
8. Le ulcerazioni croniche, le fistole, i seni fistolosi, le cicatrici multiple antiche anche se bene
consolidate, quando per estensione, sede ed aderenze, disturbino la libertà dei movimenti o la funzione
di organi importanti, così da minorare la capacità lavorativa o quando costituiscano deformità
deturpanti.
9. Le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale, le paralisi periferiche e le amiotrofie progressive
che compromettano le funzioni di importanti gruppi muscolari così da ridurre la capacità al lavoro.
10. Le malattie cutanee, parassitarie o non, estese, deturpanti.
Le malattie veneree e sifilitiche nel periodo contagioso.
11. I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume numero o sede, costituiscano una vistosa
deformità o impediscano la libertà dei movimenti e la funzione di un organo importante, sì da ridurre
accentuatamente il rendimento al lavoro.
12. L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze
muscolari, tendinee od aponevrotiche, che disturbino notevolmente la libertà dei movimenti e
diminuiscano sensibilmente la capacità al lavoro.
13. Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino
manifestamente la funzione di un organo importante od impediscano il libero esercizio di un arto o
costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita o che, per la loro natura, facciano
presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti.
Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato
luogo a localizzazione endocardica.
14. Le mutilazioni, ineguaglianze, deviazioni, deformità di un arto o segmento di arto, quando siano di
impedimento al libero e completo esercizio dell'arto stesso e diminuiscano l'efficienza lavorativa
dell'individuo ovvero costituiscano una vistosa deformità.
15. Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in
mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo od il libero e
prolungato esercizio di un arto.
16. Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si
possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.
Le profonde anomalie del carattere e della condotta. Le balbuzie e gli altri disturbi della parola di
notevole entità.
17. Le malattie mentali debitamente accertate, e quelle guarite quando per esse l'individuo sia stato in
cura presso un ospedale psichiatrico od una casa di salute speciale.
18. L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre
nevrosi, quando presentino, o anche, secondo attendibili rapporti informativi, abbiano presentato,
manifestazioni di una certa importanza.
19. Le disfunzioni endocriniche che diano accentuati disturbi circolatori o nervosi, o notevoli alterazioni
del ricambio organico.
20. Le congiuntiviti acute o croniche e specialmente il tracoma.
21. La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare.
22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tal grado da avere
in ambedue gli occhi visus inferiore a due terzi.
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N.B. - Il potere visivo sarà esaminato prima alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro
illuminando opportunamente solo i caratteri ottotipici di De Wecker. La visione dei colori sarà
esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro per mezzo di fanali
colorati.
23. Le otiti croniche purulente.
24. La diminuzione dell'udito bilaterale quando a distanza inferiore a metri 5 non si percepisca la parola
pronunciata con voce afona (fenomeni alti) e quella unilaterale quando non si percepisca la detta parola
a distanza inferiore ad un metro.
25. La gola lupina, l'ozena, l'ipertrofia cronica e notevole delle tonsille e tutte le alterazioni permanenti
della mucosa e delle ossa del naso, dei seni vicini e della bocca che disturbino la respirazione.
N.B. - Per i radiotelegrafisti dovrà richiedersi l'integrità completa del retrobocca del faringe del naso e
delle vie aeree superiori in genere, ivi compresi segni anche modesti di adenoidismo.
26. Il gozzo quando costituisca una notevole deformità.
27. La mancanza o la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente
disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione.
28. L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio incurabili e costituenti
un'alterazione permanente e grave, funzionale od organica.
29. I vizi organici di cuore e le nevrosi cardiache.
30. Le malattie di un organo addominale gravi o croniche che portino alterazioni funzionali e
risentimento dello stato generale.
31. Tutte le ernie viscerali.
32. Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni
dello stato generale. La mancanza o l'arresto di sviluppo di ambo i testicoli. L'idrocele ed il varicocele
voluminosi, l'infantilismo sessuale.
33. Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco, che riducano la
capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od imperfezioni ciascuna delle quali non
raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, quando in complesso impediscano
manifestamente la regolare attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della
vita di bordo.
Elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente
inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare
1. Il deperimento organico da causa accertata od ignota purché notevolmente pronunciato ed
inemendabile. La obesità quando si accompagni a disordini funzionali della respirazione e della
circolazione, obiettivamente dimostrabili e di grado tale da rendersi manifestamente incompatibili con le
funzioni del grado o qualifica nell'ambito della vita di bordo.
2. Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche
endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a
manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa o siano state più volte causa di sbarco per
malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure
continuative e stretto regime alimentare.
3. La tubercolosi polmonare ed extra-polmonare in atto ben caratterizzata ed accertata.
I marittimi sbarcati per tubercolosi polmonare e dichiarati successivamente guariti ed idonei a riprendere
il loro lavoro dagli enti che li ebbero in cura ed in assistenza, non saranno riammessi all'imbarco se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presunta guarigione.
4. Le emopatie gravi, primitive o secondarie, quando siano presumibilmente non suscettibili di
guarigione o di miglioramento utile agli effetti dell'attitudine al lavoro.
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5. Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, le cicatrici estese ed aderenti che disturbino la
funzione di un organo importante al punto da costituire ragione di incapacità all'esercizio delle mansioni
del grado o qualifica.
Per determinate categorie le cicatrici deturpanti visibili potranno essere ritenute motivo di incapacità.
6. Le malattie cutanee, presumibilmente inguaribili, quando direttamente o indirettamente, siano causa
di invalidità al lavoro, o quando richiedano trattamento, regime o cautele, incompatibili con il lavoro e
con la vita di bordo.
7. I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume, numero e sede, importino un giudizio valutativo
simile a quello formulato all'art. 5.
8. L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze
muscolari, tendinee e aponeurotiche, quando conducano alle conseguenze previste all'art. 5 del presente
elenco.
9. Le mutilazioni conseguenti ad interventi chirurgici od a traumi, le malattie e le lesioni delle ossa,
delle articolazioni dei tessuti periarticolari e loro esiti, che disturbino manifestamente la funzione di un
organo importante, quando conducano alle conseguenze di cui al citato art. 5.
10. Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado. Le varici che per estensione, volume, sede, alterazioni
circolatorie e trofiche, debbano ritenersi sicuramente causa di una incapacità al lavoro che raggiunga i
limiti di cui all'art. 5, pur tenendo conto dei vantaggi dell'uso di adatti mezzi di contenzione.
11. Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame
peritale od i referti di istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e
sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di
bordo, nonché le psiconevrosi da intossicazione esogene con particolare riguardo all'alcoolismo cronico
ed alle narcomanie da considerare senz'altro causa di permanente inidoneità.
12. Le malattie organiche del sistema nervoso, centrale o periferico ed i loro postumi, quando riducano
l'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.
13. Il tracoma in fase contagiosa. Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al
periodo in cui si mantengono simili caratteristiche. Le affezioni croniche evolutive dell'occhio che si
presumano condurre inevitabilmente alla incapacità di lavoro, nonché quelle facilmente recidivanti e tali
da produrre discontinuità nelle prestazioni.
14. La mancanza o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le
imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10
nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per
ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purché
sia normale il senso cromatico.
Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di
navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa
di inidoneità purché l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque
decimi.
È tollerata la correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano
prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativi di navigazione purché
l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo.
Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 dell'elenco delle
infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della
gente di mare di prima categoria.
15. L'otite media purulenta cronica.
16. La diminuzione bilaterale dell'udito sostenuta da causa inamovibile nei limiti seguenti:
a) ufficiali e personale di coperta e di macchina: voce di conversazione a non meno di 7 metri;
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b) personale di camera e dei servizi generali; non meno di metri 7 o di metri 4 a seconda della qualifica;
c) per i radiotelegrafisti vedansi le speciali disposizioni contenute nell'art. 25 dell'elenco delle infermità
ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare
di prima categoria.
17. L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della
bocca che disturbino notevolmente la funzione respiratoria.
La mancanza di un numero di denti, non sostituiti da protesi efficace, tale da compromettere gravemente
la funzione masticatoria.
18. Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di condizioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e
della pleura, che costituiscono ragione di diminuzione dell'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.
19. I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del periocardio e dei
grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed
ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le
malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità
lavorativa.
La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali
20. Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e
risentimento sullo stato generale valutabili agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'art.
5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo. In particolare: ulcere gastroduodenali con varie
recidive di cui l'ultima a meno di tre anni, oppure quando vi sia stata emorragia o perforazione, a meno
che, in tale ultimo caso, gli accertamenti radiologici siano riusciti negativi per la esistenza di ulcera in
atto e da tre anni non vi siano state recidive. Gastriti ed enteriti croniche ribelli alle cure e che
impongono regime alimentare speciale. Calcolosi con crisi recidivanti.
21. Le ernie viscerali non riducibili e non bene contenibili.
22. Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od
alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale
e che richiedano costante controllo sanitario e rigoroso regime dietetico.
23. Tutte le infermità, difetti fisici o disturbi funzionali non specificati in questo elenco che siano causa
manifesta di incapacità all'esercizio delle abituali mansioni nei limiti di cui all'art. 5 del presente elenco.
24. Per il personale femminile sarà altresì causa di inidoneità ai servizi di bordo lo stato di gravidanza
obiettivamente riconosciuto e lo stato di puerperio limitato a due mesi dopo il parto.
Requisiti speciali relativi agli ufficiali.
Per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica degli ufficiali addetti ai servizi della navigazione, si
applicherà l'elenco con l'unico criterio di avere in servizio ufficiali che abbiano le qualità necessarie per
disimpegnare bene il compito loro affidato, tenendo presente il servizio già da loro prestato in modo
lodevole; si applicheranno provvedimenti di eliminazione solo quando gli stati morbosi e difetti fisici
manifestamente impediscano di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado
e corpo.
Per gli ufficiali radiotelegrafisti è indispensabile richiedere una buona funzione uditiva oltre gli altri
requisiti occorrenti al momento dell'immatricolazione.
Per i comandanti di navi si dovrà giudicare con la piena considerazione della delicatezza e della
responsabilità delle funzioni che essi sono chiamati a compiere, tenendo particolarmente presente quegli
stati morbosi che direttamente o indirettamente possono agire sullo stato mentale e sulle facoltà
intellettuali producendo indebolimenti o deficienze anche lievi che possano in momenti
140
difficili, renderli impari al compito di tenere il governo della nave con abilità, animo forte e mente
serena.
Requisiti speciali per le diverse categorie di marittimi.
Personale di coperta. - Per tale personale e particolarmente per quello destinato ai servizi di guardia, alla
manutenzione dei depositi di combustibili liquidi ed al movimento dei combustibili stessi, si rimanda in
pieno ai vari articoli dell'elenco che dovranno essere scrupolosamente applicati.
Personale di macchina e caldaie ed elettricisti. - Nel giudicare della idoneità specifica di questi marittimi
e particolarmente in caso di malattia o di postumi di malattie dell'apparato respiratorio o circolatorio, si
terrà presente che essi devono compiere lavori sovente faticosi in ambienti superriscaldati e spesso
ricchi di polvere e di esalazioni dei combustibili liquidi.
Personale di camera e per servizi vari - Camerieri. - È opportuno tener presente che le persone dei due
sessi, addette al servizio dei passeggeri, debbono soddisfare anche a requisiti di ordine esteriore e non
presentare difetti che possano destare ripugnanza nei passeggeri.
In sede di revisione è tuttavia opportuno inspirarsi a criteri non eccessivamente restrittivi, tenendo conto
che difetti non tollerabili in piroscafi od in classe di lusso, possono rappresentare elemento di
importanza trascurabile in ambienti meno ricercati.
Cuochi - Cambusieri - Panettieri - Magazzinieri - Infermieri - Macellai - Sguatteri, ecc. - Per tali
marittimi le disposizioni contenute nell'elenco dovranno applicarsi con giusti criteri di tolleranza,
tenendo conto delle varie condizioni di ambiente in cui essi devono accudire al proprio lavoro.
Testo integrato con il D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536
141
Schede sintetiche: collocamento gente di mare
 CHE COS'È
È il sistema di assunzione dei lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a
prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Con
l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, a norma del
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 2, comma 4, viene abolito il regime di
collocamento obbligatorio ed è ammessa l’assunzione diretta del lavoratore .
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 ISTITUZIONE DELL’ELENCO ANAGRAFICO
 REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE DEI LAVORATORI GIA’
INSERITI NEGLI ELENCHI DELLA GENTE DI MARE AL 28/07/2006
I lavoratori marittimi già iscritti nelle matricole della gente di mare alla data del 28 luglio 2006
(data di entrata in vigore del DPR 231/2006), devono, entro 180 giorni, presentarsi presso l'ufficio
di collocamento competente per territorio per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro. A
seguito della presentazione, l’Ufficio provvede all’iscrizione nell’elenco anagrafico e alla
compilazione della scheda professionale.
La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo,
comporta l’obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l’imbarco prima di
poter richiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico (DPR 231/2006, art. 14).
Dall’obbligo della presentazione sono esentati i lavoratori che al 28 luglio risultano in servizio di
navigazione (DPR 231/2006, art. 14, comma 2).
 A CHI E’ DIRETTA LA NORMATIVA
La disciplina del collocamento gente di mare riguarda i lavoratori marittimi, appartenenti alla gente
di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di
armamento. È escluso il personale delle imprese in appalto che non fa parte dell’equipaggio pur
essendo soggetto alla gerarchia di bordo (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, art. 1).
 STRUTTURE AUTORIZZATE AL SERVIZI DI COLLOCAMENTO
DELLLA GENTE DI MARE
Sono preposti all’ attività di collocamento della gente di mare i seguenti soggetti:
 uffici di collocamento già istituiti presso le Capitanerie di Porto;
 enti bilaterali del lavoro marittimo ;
 agenzie per il lavoro con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ;
UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE
Le attività di collocamento della gente di mare vengono esercitate dagli uffici di collocamento,
istituiti ai sensi del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 (abrogato con la nuova normativa)
presso la Capitaneria di Porto, che diventano funzionalmente articolazioni amministrative
dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli uffici di collocamento della gente di mare svolgono le seguenti funzioni (DPR 231/2006, art. 6):
 gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;
 gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;
 accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro
marittimo:
 preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
142


registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;
monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo;
GLI ENTI BILATERALI
Gli Enti bilaterali del lavoro marittimo possono essere autorizzati, a condizione che svolgano
l’attività senza fine di lucro e salvo l’obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua
del lavoro (DPR 231/2006, art. 5, comma 2):
 allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri associati;
 mediante convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo
svolgimento degli adempimenti e le certificazioni affidati agli uffici di collocamento della
gente di mare.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per
l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi.
Con la convenzione vengono definiti:
· i requisiti e le modalità di adesione dei soggetti con l’obbligo di interconnessione;
· gli obiettivi operativi;
· le attività;
· i servizi erogati;
· gli organismi di direzione e coordinamento.
LE AGENZIE PER IL LAVORO
Con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono svolgere attività di
collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro (Decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, art. 4). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio
della predetta autorizzazione (DPR 231/2006, art. 5, comma 3).
SEQUENZE DELLE PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO
La nuova disciplina del collocamento gente di mare ha istituito l’anagrafe nazionale dei lavoratori
della gente di mare (DPR 231/2006, art. 3, comma 1, lett. a)
CHE COS’E’ L’ELENCO ANAGRAFICO
Chi decide di avvalersi dei servizi del collocamento gente di mare (non è più un collocamento
obbligatorio) viene iscritto nell’apposita sezione dell’elenco anagrafico dei lavoratori (Decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, art. 4). Per essere iscritti nell’anagrafe della gente
di mare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti (DPR 231/2006, art. 7; art. 119 Codice
della Navigazione):
 essere cittadini italiani o comunitari;
 aver compiuto i sedici anni di età;
 aver adempiuto al diritto dovere di istruzione e formazione;
Possono essere iscritti gli allievi di Istituti Nautici e di Istituti Professionali ad indirizzo marittimo.
L'iscrizione di lavoratori minorenni può essere effettuata solo con il consenso di chi esercita la
patria potestà genitoriale o la tutela.
Il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati
contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le
matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione,
saranno stabiliti con un successivo e ulteriore decreto del Presidente della Repubblica.
AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO ANAGRAFICO
L’elenco anagrafico viene aggiornato, su istanza di parte o d’ufficio, nei seguenti casi:
143





per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni
vigenti ;
per morte dell'interessato ;
nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole ;
per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre
due anni ;
sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori .
CHE COS’E’ LA SCHEDA PROFESSIONALE
All’ atto dell’ iscrizione nell’elenco anagrafico viene compilata e rilasciata al lavoratore marittimo,
appartenente alla gente di mare, la scheda professionale essa contiene i dati personali anagrafici e
professionali dello stesso lavoratore (DPR 231/2006, art. 8).
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DPR 231/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2006), sarà emanato un decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che definirà le qualifiche professionali del personale marittimo e i relativi
requisiti minimi.
Fino all'emanazione del predetto decreto, le qualifiche professionali del personale marittimo ed i
relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al DPR 231/2006.
DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMMEDIATA
DISPONIBILITÀ AL LAVORO
Il lavoratore marittimo, privo di lavoro e immediatamente disponibile all’imbarco, deve manifestare
la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare mediante la consegna o
l’invio di una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti (DPR 231/2006, art. 9,
comma 1):
 i precedenti lavorativi
 la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi
 l’immediata disponibilità a svolgere lavoro marittimo
L’ufficio collocamento gente di mare verifica il permanere di questo requisito:
 sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità
 sulla base delle comunicazioni degli armatori
Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo ha l’onere di
rinnovare la dichiarazione di disponibilità (DPR 231/2006, art. 9, comma 3).
SERVIZIO DI PRESELEZIONE ALL'INCONTRO DOMANDA - OFFERTA
DI LAVORO
Una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità l’Ufficio di collocamento gente di mare
promuove, anche servendosi della borsa continua del lavoro marittimo, l’assunzione del lavoratore.
BORSA CONTINUA DEL LAVORO MARITTIMO
Entro 60 giorni dal 28 luglio 2006, sarà istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Borsa continua
del lavoro marittimo. È una sezione della Borsa continua del lavoro (Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276, art. 15) con lo scopo di favorire l’incontro domanda offerta di lavoro nel
settore marittimo (DPR 231/2006, art. 10).
OBIETTIVI DELLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO
Essa in particolare persegue:
 lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro
144




la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro
locali;
l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;
il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;
la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle
relative infrastrutture;
SOGGETTI INTERCONNESSI ALLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO
La Borsa del lavoro marittimo contiene le informazioni degli operatori di (DPR 231/2006, art. 10,
comma 2):
 uffici di collocamento della gente di mare
 enti bilaterali del lavoro marittimo
 università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo
marittimo e nautico
ASSUNZIONE DELLA GENTE DI MARE
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (DPR 231/2006 un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale definirà le modalità di comunicazione di assunzione e
cessazione dei lavoratori appartenenti alla gente di mare.
ARRUOLAMENTO
Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in
materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle
Capitanerie di porto (DPR 231/2006, art. 11, comma 4).
ASSUNZIONE
Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante
assunzione diretta.
Devono dare comunicazione contestuale (ossia entro la stessa giornata) dell’avvenuta assunzione
agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco (DPR
231/2006, art. 11, comma 1).
La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
 le generalità dell'armatore e della società di armamento
 il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizi
 le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica
 l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo
 la qualifica e le mansioni dell'arruolato
 la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata
 la forma e la misura della retribuzione
 il luogo e la data di conclusione del contratto
 l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato
 una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del ccnl di
categoria in materia di assunzione dei lavoratori
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'armatore e la società di armamento devono comunicare, nel caso di rapporto a tempo
indeterminato, agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si è
verificato l'imbarco, la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni.
145
REGIME SANZIONATORIO
Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.
276, art. 18, comma 1 e e 19, commi 3 e 5,.
EVENTUALE RISERVA A FAVORE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI
I contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle
assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per
cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati,in possesso dei requisiti previsti da leggi e ccnl,
stabilendo:
 requisiti di accesso
 percentuali di riserva
 modalità di adempimento
Green Paper
Bruxelles, 7.6.2006
COM(2006) 275 finale
Volume II – Allegato
2.5. Sviluppare le competenze marittime dell'Europa e promuovere l'occupazione
sostenibile nel settore marittimo
Il settore marittimo ha bisogno di personale altamente qualificato. Malgrado una
generale stabilità del tasso di occupazione in questo settore44, in Europa la
consistenza numerica della gente di mare è in diminuzione. La carenza di personale,
in particolare di ufficiali della marina mercantile, non interessa tuttavia nella stessa
misura tutti gli Stati membri.
Per poter sopravvivere l'industria marittima deve disporre in numero sufficiente di
equipaggi ben addestrati e competenti e di altro personale specializzato, sia per
ragioni di sicurezza che per mantenere il vantaggio competitivo dell'Europa. Molti
settori, e in particolare le autorità di controllo degli Stati di approdo e le società di
classificazione, necessitano di un apporto costante di ex marittimi, segnatamente
ufficiali, piloti, ingegneri, responsabili di cantieri navali, ispettori addetti al controllo
della sicurezza delle navi e istruttori. Gran parte del personale operante a bordo delle
navi proviene attualmente da paesi terzi. Ciò è dovuto ai vincoli e all'isolamento che
comporta questa professione, alla scarsa considerazione ad essa attribuita e al minore
livello di retribuzione degli equipaggi dei paesi terzi45.
I dati dimostrano che le cause di questo declino vanno ricercate sia sul versante della
domanda che su quello dell'offerta. La pressione concorrenziale che caratterizza il
settore dei trasporti marittimi non incoraggia i datori di lavoro a offrire salari
allettanti per il personale europeo. Tale elemento, associato all'impressione di una
scarsa stabilità occupazionale e a condizioni di lavoro sfavorevoli, ha comportato una
flessione della richiesta di posti di lavoro nel settore marittimo, contrariamente a
quanti sostengono che "nulla prova che i giovani europei non siano interessati a
intraprendere una carriera marittima"46 .
In una relazione presentata nell'ottobre 2005 la Commissione ha formulato proposte
intese a contrastare la flessione occupazionale in atto nel settore marittimo europeo e
146
a favorire un ritorno alle professioni del mare47. Le conclusioni del Consiglio
"Trasporto marittimo" del 5 dicembre 2005 evidenziano un certo progresso su questo
fronte.
Per invertire il trend negativo dell'occupazione marittima è indispensabile
incoraggiare la mobilità professionale tra i vari settori. Ciò presuppone il
riconoscimento e l'attuazione del concetto di cluster marittimi.
La mobilità svolge una funzione essenziale nella creazione di alternative
occupazionali per i pescatori.
L'istruzione e la formazione marittime dovrebbero essere altamente qualificanti e
dare accesso a numerose opportunità professionali. Occorrerebbe eliminare ostacoli
legislativi quali la mancanza di mutuo riconoscimento delle qualifiche o i criteri
nazionali applicabili agli ufficiali. L'attuazione della direttiva riguardante il reciproco
riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
dovrebbe consentire di eliminare le ultime barriere48.
Occorrerebbe destinare fondi comunitari a iniziative volte a sostenere la gestione del
cambiamento e ad agevolare la riqualificazione e il riorientamento professionali, ad
esempio nel caso di imprese soggette a ristrutturazione o a riduzione dell'organico.
Nell'ambito dei cluster marittimi si potrebbe valutare la possibilità di istituire sistemi
che permettano ad altri settori di partecipare al finanziamento di tirocini o
apprendistati nel settore della navigazione. Ciò consentirebbe a quanti lo desiderano
di acquisire l'esperienza in mare necessaria per una successiva collocazione in campo
marittimo.
Sarebbe auspicabile rivedere gli attuali programmi di istruzione e formazione, sia per
quanto riguarda la navigazione e i settori connessi che l'ingegneria navale e la pesca.
In questo contesto la Confederation of European Maritime Technology Societies
(CEMT) ha proposto l'elaborazione di un inventario delle competenze richieste
dall'industria49. Il Consiglio ha incaricato la Commissione di preparare "uno studio
strutturato dell'evoluzione nel tempo delle motivazioni degli allievi" volto a
identificare le ragioni che spingono questi ultimi a interrompere gli studi50. Occorre
garantire in tutta Europa una formazione conforme a standard internazionali come
quelli prescritti dalla Convenzione internazionale sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (Convenzione
STCW)51, atta a fornire una serie di competenze supplementari che rispondano alle
esigenze dell'industria, così da offrire maggiori sbocchi occupazionali e rafforzare la
competitività della flotta europea. Per il settore della pesca, il basso numero di
ratifiche della convenzione STCW-F52 non consente di mettere in vigore e di
applicare a livello internazionale le norme concordate in materia di formazione e
certificazione.
L'UE deve continuare ad occuparsi di aspetti quali i requisiti minimi in materia di
formazione, le condizioni di lavoro e l'applicazione della normativa. Alla gente di
mare si applica in alcuni casi un sistema di retribuzione conforme a quello dello
Stato di origine/di residenza. Tale pratica può dar luogo a difficoltà nel caso in cui si
applichi la normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e le parti
sociali dello Stato di bandiera abbiano concluso accordi salariali.
L'assimilazione delle navi al territorio dello Stato della bandiera e la presenza di navi
battenti bandiera di comodo, poco inclini a conformarsi alle norme internazionali e
nazionali, contribuiscono a complicare la situazione. Nel caso in cui si applichino le
condizioni di retribuzione dello Stato di bandiera e le parti sociali dello Stato di
bandiera abbiano concordato salari più elevati di quelli percepiti dai marinai nello
Stato di origine/di residenza, gli armatori possono essere indotti a effettuare un
trasferimento di bandiera o a sostituire equipaggi europei con marinai provenienti da
147
paesi terzi. Occorre che l'UE dedichi maggiore attenzione a tali problematiche, in
stretta cooperazione con le parti sociali.
l'attuazione. Un esempio a questo riguardo è rappresentato dal progetto CAREMAR
(Coordinated Academic Research and Education to Support Innovation in European
Marine Industries) destinato a favorire il coordinamento della ricerca e della
formazione accademica per sostenere l'innovazione nelle industrie marine europee53.
L'industria marittima potrà contare su un apporto di personale altamente qualificato
solo se saprà attrarre nei propri centri di insegnamento e formazione i soggetti più
brillanti. È in questa prospettiva che occorre restaurare l'immagine poco lusinghiera
del settore. È essenziale offrire alla gente di mare, uomini e donne, condizioni di vita
e di lavoro adeguate e consone agli standard legittimamente pretesi dai lavoratori
europei. Determinante a questo riguardo è la ratifica della convenzione consolidata
sul lavoro marittimo adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel
febbraio 2006. La Commissione intende presentare nel 2006 una comunicazione
sulle norme minime del lavoro marittimo, che verterà sull'attuazione della
convenzione consolidata dell'OIL nell'ambito del diritto comunitario, eventualmente
mediante un accordo tra le parti sociali. Ciò dovrebbe consentire di estendere i
controlli esercitati dallo Stato di approdo alle norme di lavoro applicate a bordo di
tutte le navi che fanno scalo in porti europei, a prescindere dalla bandiera della nave
o dalla nazionalità dell'equipaggio. Gli Stati membri dovrebbero ratificare la
Convenzione n. 185 dell'OIL relativa ai documenti d'identità dei marittimi, data
l'importanza che essa riveste sia per garantire il benessere dei marinai, in caso di
permesso a terra o di passaggio di transito, che per rafforzare la sicurezza54.
Come è noto, la pesca è un'attività più soggetta ad incidenti delle altre attività
marittime; le condizioni di lavoro sono spesso più sfavorevoli rispetto ad altre
professioni. È quindi opportuno che al settore della pesca sia dedicata particolare
attenzione nell'ambito della riforma e del miglioramento delle normative dell'UE e
dell'OIL sulle condizioni di lavoro a bordo delle navi. In questa prospettiva si
inserisce l'azione del Fondo europeo per la pesca (FEP) e dello Strumento finanziario
di orientamento della pesca (SFOP)55 .
Esistono numerosi esempi di imprese o di accordi collettivi che dimostrano che è
possibile conciliare migliori condizioni di lavoro e di retribuzione con una maggiore
efficacia operativa e sicurezza. L'Europa dovrebbe cercare di dotarsi di una flotta di
qualità, gestita da equipaggi altamente qualificati che beneficino di condizioni di
lavoro ottimali.
Come contrastare la disaffezione dei lavoratori europei nei confronti di alcune
carriere marittime, garantire la sicurezza occupazionale e accrescere l'attrattiva
dei posti di lavoro?
Come conciliare migliori condizioni di lavoro, retribuzione e sicurezza con
l'esigenza di garantire la competitività del settore?
Come garantire la qualità dell'insegnamento, della formazione e della
certificazione?
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