Gestione del Personale 1. Personale navigante 2. Personale previsto dalla STCW 3. Codice e Regolamento della navigazione 4. Il lavoro di bordo 5. Contratti di lavoro. 6. Sicurezza del lavoro 7. La salute a bordo. 8. Collocamento 9. STCW e Politica CEE per i naviganti Personale navigante i) Stato Maggiore ii) Sottufficiali iii) Comuni iv) Personale di coperta v) Personale di macchina vi) Personale di camera vii) Personale di cucina viii) Personale di cambusa ix) Personale vario per navi passeggeri In linea di massima queste sono le terminologie che per tradizione si usano nel linguaggio comune di bordo. Accedere al lavoro di bordo è un percorso alquanto accidentato e diverso da qualsiasi altro lavoro. Esso è regolamentato da normative nazionali, comunitarie e internazionali. Le istituzioni nazionali di riferimento sono, attualmente, il Ministero dei trasporti e le Capitanerie di porto- Guardia Costiera. Il titolo quarto del codice della navigazione detta norme per il personale navigante. - L’art.113 : All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione dei trasporti e della navigazione. - L’art.118 : “La gente di mare è iscritta in matricole” – - L’art.119: L’iscrizione è consentita solo dai 15 ai 25 anni ai cittadini italiani. Lo sbarramento allo accesso al lavoro del mare è incomprensibile. - L’art.120: Prevede i casi di cancellazione dalla matricola. Caratteristica è la cancellazione per la perdita dell’idoneità fisica per la navigazione. Questo tipo di cancellazione fa perdere la possibilità di lavorare a bordo, ma non è riconosciuta alcuna copertura di invalidità. - L’art.122: Stabilisce come attestato di lavoro il “libretto di navigazione”. Questo documenta accompagna per tutta la vita il navigante. In esso vengono registrati, come riportato dall’art. 243 del regolamento: 1. Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto della immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l' immatricolazione; 2) le attestazioni di benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l' anno in cui l' iscritto compie il diciottesimo anno di età; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo; 7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1; 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare; 9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237; 10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto; 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti; 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali o di altre qualifiche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza; 13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge; 14) l' eventuale possesso del libretto di lavoro a terra; 15) le pene disciplinari; 16) le condanne per reati marittimi o comuni; 17) la cancellazione dalla matricola e i motivi che l'hanno determinata. 2. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. L’art.123: Definisce i titoli professionali, ma poiché la legge 27 febbraio 1998, n. 30 all’art. 7 stabilisce “1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione" per adeguarsi alla STCW, le abilitazioni hanno subito diversi cambiamenti negli ultimi tempi. Il DECRETO 30 novembre 2007 Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ha di nuovo rivoluzionato questi titoli. Personale previsto dalla STCW Uff.Nav. navi = o > 500 t. Com. o 1° Uff. navi = o > 3000 Com. o 1° Uff. navi tra 500 e 3000 Com. o Uff. navi < 500 Com. o Uff. navi < 500 navig. Costiera Comune in Serv.G. su navi > 500 t. Uff. M. potenza > 750 kW D.M. o 1° Uff. M. potenza > 3000kW D.M. o 1° Uff. M. potenza tra 750 kW e 3000 kW Comune in Serv.G.M. su navi > 750 kW Personale Radio abilitato GMDSS Com. e Uff. e Com. Navi petroliere Com. e Uff. e Com. navi ro-ro Personale navi passeggeri. Personale direttivo ( Com.,DM, 1°uff.) Personale operativo (Uff.Sott. o sott.uf.) Personale di sostegno (Comuni dipendenti Il "certificato adeguato" è il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;». a. Validità dei certificati - cinque anni b. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle autorita' marittime di iscrizione del marittimo. c. Condizioni di rinnovo: 1 . idoneita' fisica 2. addestramenti specifici richiesti 3. dodici mesi di imbarco nella qualifica negli ultimi 5 anni, ovvero abbia effettuato tre mesi in soprannumero nel grado negli ultimi dodici mesi, ovvero abbia effettuato negli ultimi dodici mesi un esame che comprovi le competenze. 4. La società armatrice deve attestare gli imbarchi. 5. Il Consolato all’estero può prorogare i certificati fino al previsto sbarco. Vedi slides nuovi titoli professionali. Nota 1 pag. 12 L’allievo di coperta e quello di macchina, per effettuare gli esami da ufficiale, devono presentare un Manuale di addestramento a bordo per Allievi ufficiali di COPERTA ovvero di Macchina compilato in tutte le voci. Vedi documenti sul sito. Per il rilascio ed il rinnovo dei documenti vedi DECRETO 23 luglio 2008 , n. 141. Vai a pag.15 Per i programmi degli esami vai a pag.64 Per la definizione delle qualifiche vai a pag. 74 Codice e regolamento della navigazione. Il codice ed il regolamento della navigazione, prima dell’accettazione della STCW da parte dello Stato regolava ogni aspetto dei diritti e dei doveri della gente di mare. Non essendo stato modificato, molte norme risultano superate o in contrasto con le normative promulgate dal Ministero. Ad ogni buon conto gli art. dal 113 al 135 ; dal 323 al 375 del codice e gli art. dal 219 al 301; dal 437 al 446 e dal 509 al 515 del Regolamento solo quelli più rilevanti che interessano i marittimi. Il lavoro di bordo. A bordo si lavora in sinergia e quindi bisogna sempre essere pronti ad assumersi le responsabilità anche degli altri. Comunque fatto debito conto dell’importanza della gerarchia a bordo, secondo la legge ognuno a bordo risponde delle proprie decisioni e dei propri atti. In linea di massima e non in maniera esaustiva, ma solo per creare una certa familiarizzazione con l’attività di bordo, riportiamo di seguito le mansioni, per le attività di routine, che abitualmente vengono svolte a bordo dai singoli ufficiali. Tra l’altro molte attività e personale con mansioni specifiche sono imbarcate a seconda della tipologia della nave. Una fra tutte ricordiamo il tankista sulle petroliere, che pur se sottufficiale esegue un lavoro molto delicato e specializzato. Sulle navi passeggere, che oggi sono molto più popolate di alcune città, si devono svolgere tutte le attività previste in un piccolo centro urbano e quindi la grande diversità dei compiti, dei lavori e delle competenze rende difficile una elencazione anche sommaria. Primo Ufficiale di coperta - servizio di guardia - controllo delle operazioni di movimentazione del carico e della zavorra - gestione e direzione del personale - manutenzione della nave sez. coperta e degli alloggi - responsabile delle comunicazioni in caso di emergenza - addestramento e gestione dell’equipaggio - ispezione degli spazi vuoti - manutenzione delle sistemazioni di salvataggio e antincendio di coperta - responsabilità del comando della nave in caso di assenza del Comandante e per la sua indisponibilità al comando - compiti affidati dal Comandante e relative deleghe codificate nel certificato affisso in cabina - responsabile dell’organizzazione generale di emergenza - verifica le condizioni di stabilità ed assetto longitudinale - vigilanza delle aperture a scafo e loro chiusura dopo la partenza - custodia dei documenti nave e libretti di navigazione Secondo Ufficiale di coperta - servizio di guardia - operazioni di caricazione e discarica - sulle navi dove non imbarcato il medico, gestisce la farmacia di bordo - esegue le prove, i controlli e le verifiche delle sistemazioni ed attrezzature di emergenza di competenza - assume compiti a lui delegati nel certificato affisso in cabina - controllo e gestione dei documenti inerenti al carico. Terzo Ufficiale di coperta - servizio di guardia - controllo ed aggiornamento idrografia - pratiche amministrative inerenti l equipaggio - preparazione dei documenti nave di arrivo e partenza - assume compiti a lui delegati nel certificato affisso in cabina - esegue i controlli, le prove e le verifiche delle sistemazioni ed attrezzature di emergenza di sua competenza. Operatore radio dedicato (qualora imbarcato) - gestione della stazione e traffico radio - manutenzione ordinaria della stazione radio - contabilità delle comunicazioni - accertamento delle condizioni meteorologiche prima della partenza - esegue le prove, i controlli e le verifiche delle sistemazioni ed attrezzature di emergenza radioelettriche Direttore di macchina - responsabile dell’apparato motore, dei macchinari della nave, degli ausiliari di scafo e degli impianti fissi antincendio - responsabile dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti - responsabile dell’istruzione del personale di macchina nei loro compiti - responsabile del servizio di sicurezza macchina, degli impianti di esaurimento, degli impianti fissi antincendio e delle sistemazioni antincendio del locale A.M. - responsabile della documentazione della sezione macchina - responsabile della gestione dei combustibili e lubrificanti al fine di assicurare alla nave l’autonomia necessaria Primo ufficiale di macchina - responsabile della sezione in assenza del direttore o per la sua impossibilità ad assumere la direzione - assume compiti a lui delegati nel certificato affisso in cabina - servizio di guardia - responsabile della preparazione del personale di macchina per quanto attiene al servizio tecnico e di sicurezza - gestione del personale di macchina - pianificazione e organizzazione degli interventi di riparazione della sezione macchina - gestione delle rimanenze combustibile e dei bunkeraggio - responsabile delle prove periodiche di emergenza di sua competenza Secondo ufficiale di macchina - servizio di guardia - sorveglianza dei macchinari a lui affidati - assume compiti a lui delegati dal certificato affisso in cabina - cura l inventario dei pezzi di rispetto e gestisce il magazzino rispetti - redige giornalmente il libro lavori di manutenzione eseguiti dalla sezione - aggiorna gli scadenzari delle ore di moto dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché di tutti i macchinari in apparato motore e fuori - collabora con il 1° ufficiale per le prove periodiche di emergenza e sicurezza di competenza Terzo ufficiale di macchina - servizio di guardia - sorveglianza dei macchinari - assume compiti a lui delegati dal certificato affisso in cabina - gestisce segreteria, documenti nave e del personale di macchina - trattamento dell’acqua di raffreddamento - analisi e trattamento dell’acqua delle caldaie - test di analisi degli oli lubrificanti in servizio nei vari apparati - collabora con il 1° ufficiale per le prove di emergenza di sua competenza Ufficiale commissario (ove imbarcato) - amministrazione e gestione del personale di camera e cucina - soprintende ai servizi di camera concernente la pulizia - accoglienza dei passeggeri e sistemazione in cabina - gestione dei servizi di ristorazione - rispetto delle disposizioni riportate nel piano di autocontrollo prodotto per l adeguamento alla HACCP DLGS 155/97 Medico di bordo (ove imbarcato) - gestione della farmacia di bordo - gestione dell’ambulatorio di bordo - in navigazione assistenza sanitaria ai passeggeri ed equipaggio - dichiarazione marittima di sanità nei porti esteri - tenuta del giornale sanitario - compilazione dei referti medici per infortunio - in navigazione servizio di ambulatorio di 4 ore al giorno (2 di mattina e 2 di pomeriggio) - osservanza convenzione I.O.L. 68/92 Questa elencazione è solo indicativa perché la nave ed il mare riescono a creare delle situazioni impreviste ed imprevedibili per la gestione delle quali, l’uomo di mare deve impegnare tutte le sue capacità e fantasie. La nave è un opificio che opera senza soluzione di continuità. Oltre agli orari di lavoro normale ed al lavoro straordinario il personale è sempre presente a bordo e, nella necessità, può essere chiamato in ogni momento. I compiti e l’attività sono ben distribuiti ed in genere il lavoro è per la maggior parte del tempo eseguito a secondo delle esigenze e delle scadenze, mentre i controlli sono effettuati secondo un criterio gerarchico. La solidarietà tra i membri dell’equipaggio è essenziale. Contratti di lavoro I tempi di lavoro, i compiti da svolgere, i modi di essere impiegati e le remunerazioni sono codificati dai contratti di lavoro che vengono pattuiti tra le confederazioni degli armatori ed i sindacati dei marittimi nel rispetto dei termini stabiliti dalla MLC Maritime Labour Convention, 2006 (vedi doc MLC Maritime Labour Convention.pdf. ). Il rapporto di lavoro con gli armatori e le Compagnie di navigazione è regolamentato dai contratti di lavoro nazionali se la nave è nel registro nazionale, dal contratto “bare-boat” se la nave è nel registro nazionale bis, in genere da un contratto ITF se si imbarca su una nave con bandiera di comodo. Il contratto nazionale di lavoro dei marittimi non è unico, ma si differenzia per tipo di nave, per tipo di compagnia di armamento ed a volte per grado. Di seguito un elenco dei vari contratti nazionali. Aliscafi e Natanti Veloci Passeggeri Bare Boat Carico e Passeggeri - Eq. Italiano Bare Boat Navi Crociera - Equip. Italiano Bare Boat Navi Crociera - Equip. Straniero Cap. Lungo Corso Armamento Libero Cap. Macchina e Lungo Corso Navi speciali Equipaggi Navi Locali Caremar, Saremar .. Equipaggi Navi Passeggeri >50 Tsl Lloyd e Tirrenia Medici di Bordo Navi da Carico > 500 Tsl Navi da Carico da 151 a 3000 Tsl o 4000 Tsc Navi da Crociera Navi sino a 151 Tsl Armamento Privato Navi Speciali Armatore Italiano Navi Speciali Armatore Straniero Ormeggiatori e Barcaioli (cooperative) Personale Imbarcato su Rimorchiatori Stato Maggiore Navi Locali Stato Maggiore Societa' ex P.I.N. Uffici e Operai Società di Navigazione Uffici e Terminal Uffici Societa' Servizi Locali Esempi di contratti di lavoro sono riportati nella cartella dei contratti (vedi CCNL_Marittimi) - ITF Standard 2008 - ILO-IMO-Hours of Nel 1998 la gazzetta della Repubblica pubblica la Legge 27 febbraio 1998, n. 30. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione". Questa serie di norme porta nella legislatura italiana le regole della globalizzazione e abroga praticamente la riserva di nazionalità che il codice imponeva alle navi battendo bandiera italiana, per la composizione degli equipaggi. Esso stabilisce per il naviglio bare-boat: 1) Le navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina 2) Sei membri dell'equipaggio saranno italiani, obbligatoriamente il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. 3) Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione" Per una maggiore conoscenza del testo si invita a vedi doc. a pag. 81 Sicurezza del lavoro La normativa internazionale che regolamento la sicurezza del lavoro fa riferimento al MLC Maritime Labour Convention, 2006 ( MLC Maritime Labour Convention.pdf), ma essa è recepita dalla legislatura italiana con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485". Detto decreto stabilisce: Finalità 1) Valutazione, riduzione ed eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza dell’ambiente e delle attività lavorative. 2) Programmazione della prevenzione. 3) Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori sulla prevenzione. 4) Istruzione per i lavoratori adeguate alle loro attività lavorativa. Autorità di riferimento 1) Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 2) Ministero del lavoro 3) Ministero della Sanità 4) Autorità Marittima 5) Sanità Marittima 6) Istituto di Previdenza 7) IPSEMA 8) Comitato tecnico - art. 30 9) Commissione consultiva - art. 30 10) Commissione territoriale - art. 31 Destinatari delle norme 1) Armatore 2) Comandante 3) L’appaltatore di servizi a bordo 4) I lavoratori di bordo 5) Il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 6) Il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione 7) Il rappresentante alla sicurezza eletto dai marittimi. 8) Il medico competente e sorvegliante I Documenti 1) Piano di Sicurezza (Progetto dettagliato dell’unità - Specifica tecnica dell’unità Relazione tecnica) Art. 6, comma 1 2) Manuali Operativi - Art. 5 comma 5/l 3) Registro degli Infortuni - Art. 6 comma 5/m 4) Manuale di Gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo - Art. 17 5) Verbali delle Riunioni periodiche di prevenzione e protezione - Art. 14 6) Verbali delle visite - Art. 18 comma 3 7) Guida pratica per l’assistenza ed il pronto soccorso - Art. 24 8) Certificazioni relative alla formazione del Personale - Art. 27 comma 6 9) Certificato di Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo - Art. 33 10) Certificati di conformità dei mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo - Art. 42 comma 1/a 11) Dichiarazioni sul personale addetto al servizio di protezione e sicurezza e loro curriculum professionale - Art. 12 comma 4 12) Consegne del Comandante - art. 7 comma 1/a 13) Tabella con l’organizzazione dei servizi di bordo - Art. 11 comma 9 14) Copia del Contratto Collettivo - Art. 11 comma 10 Sanzioni Per l’armatore: a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1,2,3,5/a (Piano di sicurezza e designazione responsabile prevenzione)- art. 23 comma 3 (provvedimenti a seguito indicazioni medico) - art. 24 comma 1 (Fornitura cassetta medicinali)art. 27 commi 2,3 e 4 (Formazione del personale). b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell’art. 14 (Riunione annuale). Per il Comandante: a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’art. 22 (Sostituzione dotazioni deteriorate) comma 2 e 24 (Disponibilità e custodia materiale sanitario) comma 2 . b) arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione all’art. 7 comma 1/a ( emettere procedure ed istruzioni relative alla sicurezza) 1/b (segnalare le deficienze all’armatore) 1/d ( designare i marittimi destinati alla sicurezza) 1/e (informare l’armatore di eventi rischiosi ed incidenti). Per l’armatore ed il Comandante: a) arresto da due a quattro mesi o ammenda da un milione a cinque milioni per la violazione dell’art. 6 comma 5/f ( limitare al minimo i lavoratori esposti agli agenti tossici e nocivi) 5/g ( fornire dispositivi individuali di sicurezza) 5/i (fornire i manuali operativi ) 5/n (garantire le condizioni di efficienza dell’ambiente di lavoro) 5/q ( attuare misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi) art. 16 comma 4 (preparazione del rappresentante della sicurezza) art. 22 comma 1 (modifiche dopo le visite) b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a cinque milioni per la violazione dell’art. 6 comma 5/b (designare il personale addetto alla prevenzione) 5/c (designare il medico competente) 5/d (organizzare il lavoro con il minimo dei rischi) 5/e ( informare ed addestrare i marittimi) 5/h (informare i marittimi sull’emergenza) 5/l (richiedere l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza da parte dei marittimi) 5/o (permettere ai marittimi, tramite il rappresentante alla sicurezza, la verifica dell’applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza) 5/p (mettere a disposizione dei marittimi tutta la normativa, la documentazione, il manuale, la guida e le procedure di sicurezza) art. 12 comma 7 (fornire informazioni al servizio di prevenzione) art. 27 comma 1 (informazione ai marittimi) c) sanzione amministrativa da un milione a sei milioni per la violazione dell’art. 6 comma 5/m ( allontanamento del marittimo da rischi inerenti la sua persona) Per i lavoratori a) arresto fino ad un mese o ammenda da lire quattrocentomila a lire unmilioneeduecentomila per violazione art. 8 (obblighi del lavoratore) Per il medico a) arresto fino a due mesi o ammenda da lire un milione a sei milioni per violazione dell’art. 23 comma 1/b (Accertamenti e giudizi sanitari) 1/c ( cartelle sanitarie) 1/g ( visite a bordo due volte l’anno) b) arresto fino ad un mese o ammenda da cinquecentomila a tre milioni per violazione art. 23 comma 1/d (fornire informazione ai marittimi sugli accertamenti sanitari) 1/e ( rilascio copia accertamenti) 1/f (comunicare risultati collettivi accertamenti in riunione) 1/h ( visite richieste dai lavoratori) Per l’appaltatore a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per violazione dell’art. 10 comma 2 (coordinare e cooperare nell’attuazione della prevenzione) b) arresto da due a quattro mesi per violazione art. 10 comma 1 ( verifica idoneità tecnica impresa e lavoratori) comma 3 (rischi specifici). Visite a) Visita iniziale b) Visita periodica ogni due anni c) Visita occasionale su richiesta Autorità Marittima, ASL, sindacati, armatore, gente di mare e rappresentante alla sicurezza. Commissione territoriale Per disposizione dal Direttore Marittimo è composta: 1) Ufficiale Superiore 2) Ufficiale responsabile della Sicurezza della Capitaneria di Porto 3) Medico di Porto 4) Rappresentante ASL 5) Ingegnere o Capo tecnico del Ministero 6) Due rappresentanti del sindacato 7) Due rappresentanti Confitarma Orario di lavoro I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare: 1. 14 ore in un periodo di 24 ore; 2. 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero: b) il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a: 1. 10 ore in un periodo di 24 ore; 2. 77 ore per un periodo di sette giorni. 5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore. Il decreto prevede: a) un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che in genere è il 1°Ufficiale. b) Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro c) un Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo d) un registro degli infortuni e) piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro f) Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo FATTORI DI FATICA Cause di fatica più comunemente riconosciute e documentate sono la cattiva qualità del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. Alcuni possono essere raggruppati come segue: 3.1.1 Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilità di Amministrazione: - programmazione del lavoro e periodi di riposo; - gradi di armamento; - assegnazione di mansioni; - comunicazione a terra della nave; - unificazione delle procedure di lavoro; - pianificazione dei viaggi; - procedure di tenuta della guardia; - politica di armamento; - operazioni portuali; - servizi ricreativi; - compiti amministrativi; 3.1.2 Fattori relativi alla nave: - grado di automazione; - affidabilita' delle attrezzature; - caratteristiche del movimento; - livelli di rumore, calore e delle vibrazioni; - qualita' dell'ambiente di vita e di lavoro; - caratteristiche e requisiti del carico; - progettazione navale; 3.1.3 Fattori relativi all'equipaggio: - completezza di addestramento; - esperienza; - compatibilita' della composizione dell'equipaggio; - qualita' e competenza dell'equipaggio. 3.1.4 Fattori ambientali esterni: - condizioni meteorologiche; - condizioni portuali; - condizioni di ghiaccio; - densita' del traffico navale. Per un approfondimento della materia - VAI A PAG. 93 7. La salute a bordo. Per lavorare a bordo il marittimo deve godere di ottima salute. Per il rilascio del libretto bisogna essere riconosciuti idonei secondo i canoni del Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 ( vedi pag. 133) ma anche per le certificazioni, la STCW stabilisce dei parametri molto stringenti (Sezione B-I/9 del codice STCW). Con D.M. 8 maggio 1963 (G.U. 27 maggio 1963 n. 139), è istituita una Visita Medica Biennale per la gente di mare, particolarmente fiscale, il cui esito negativo può portare al ritiro del libretto di Navigazione senza alcuna copertura di solidarietà sociale. La copertura assicurativa è tutelata dall’IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L.78/2010, prevede l’attribuzione all’INAIL delle funzioni già svolte dall’IPSEMA. Nell’attesa di ripubblicare i contenuti di questo portale facendoli confluire nel portale INAIL, le informazioni e i servizi online per l’utenza continueranno ad essere disponibili all'indirizzo www.ipsema.gov.it LE PRESTAZIONI I S T I T U Z I O N A L I ASSICURATE SONO: - un’indennità giornaliera temporanea, per inabilità totale al lavoro derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale; - un’indennità giornaliera per temporanea inidoneità agli specifici servizi della navigazione; - una rendita o una somma capitale “una tantum” per inabilità permanente totale o parziale al lavoro conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale; - una rendita e un assegno “una tantum” ai superstiti in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale; - altre prestazioni di carattere accessorio (fornitura di protesi, rimborso spese di viaggio, assegno per assistenza personale continuativa); - certificazione ai fini pensionistici dell’eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto. LE PRESTAZIONI INTEGRAT I V E, PREVISTE DAI CONTRAT T I C O L L E T T I V I, SONO: - un’indennità giornaliera temporanea per periodi non coperti dall’assicurazione di legge; - un’indennità “una tantum” per inabilità permanente da malattia contratta per causa di servizio; - un’indennità “una tantum” per morte conseguente a infortunio o malattia contratta per causa di servizio. LE PRESTAZIONI EROGATE PER CONTO DELL’INPS SONO: - un’indennità giornaliera temporanea per i periodi di malattia previsti dalla legge; - le prestazioni economiche previste dalle leggi sulla maternità; - rimborsi per i donatori di sangue. Le prestazioni economiche a tutela della maternità sono corrisposte al personale della navigazione marittima, al personale amministrativo delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale ed al personale di volo. 8. Collocamento In genere il collocamento ha solo una funzione burocratica. Per cercare lavoro i marittimi si rivolgono direttamente alle società armatrici oppure alle agenzie specializzate. Quasi tutte le società hanno i loro turni di imbarchi distinti in: 1- turni con continuità di rapporto di lavoro, nei quali sono iscritti i marittimi con una serie di imbarchi con la compagnia. 2- turni particolari. 3- turni per avventizi. 4- turni stagionali. Il 18 aprile 2006 è stata approvata la riforma del collocamento della gente di mare che è riportata vedi pag.141. STCW e Politica CEE per i naviganti La International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers è oggi, il documento più importante tra tutti quelli che regolamentano le caratteristiche professionali del personale navigante. E’ importante conoscerlo perché esso è applicato in quasi tutti i paesi del mondo ed è particolarmente coercitivo, perché fa parte dei documenti guida, a cui si attengono i controlli minuziosi delle Guardia Costiera o Autorità analoghe delle nazioni, che hanno sottoscritto gli specifici protocolli di mutue ispezioni per combattere l’uso di equipaggi sub-standard. Questo documento può essere scaricato dal sito www.imo.org. In Allegato vedi pag.145 è riportato un breve estratto del Green Paper della CEE in merito alla Politica della Comunità per il settore dei marittimi. Per completezza di formazione ed il gusto della conoscenza si invita a visitare il sito http://europa.eu alla voce Pesca e affari marittimi. La CEE è molto generosa per i corsi di formazione per i marittimi, ma gli enti di gestione di queste risorse pagano l’ignoranza della conoscenza della cultura del mare e la confusione che esiste nella definizione di Istituti che diano una preparazione completa. Abilitazioni di coperta Abilitazioni per gli iscritti alla gente di mare Decreto Bianchi 30 novembre 2007 Allievo Ufficiale di coperta Ufficiale di navigazione Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT Comandante su navi che compiono viaggi costieri Comune di guardia Sezione coperta Abilitazioni di macchina Ufficiale di macchina Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw Comune di guardia in macchina . Allievo Ufficiale di coperta Ufficiale Navigazione Primo Ufficiale su navi tra 500 e 3000 GT 1° Ufficiale su navi pari o superiori a 3000 GT Comandante su navi tra 500 e 3000 GT Comandante su navi pari o superiori a 3000 GT Allievo Ufficiale coperta Sezione coperta . Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri Comandante su navi che compiono viaggi costieri Ufficiale di navigazione Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di coperta Aver effettuato 12 mesi di navigazione da Allievo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 500 GT Corsi antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, Radar, Radar ARPA, primo soccorso sanitario, P.S.S.R. Aver sostenuto con esito favorevole un apposito esame, dopo il completamento del periodo di navigazione Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT Essere in possesso dell’abilitazione di ufficiale di navigazione Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo ad indirizzo nautico o marittimo o di laurea triennale in scienze nautiche Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di responsabile di una guardia in navigazione a bordo di navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Corsi di Radar Arpa Bridge Team Work – Ricerca e salvataggio Assistenza medica Aver sostenuto con esito favorevole il previsto esame 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Essere in possesso del certificato di 1° Ufficiale su navi pari o superiori a 3000 GT Essere in possesso del diploma nautico/marittimo o diploma di laurea triennale in scienze nautiche Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di 1° Ufficiale a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di primo Ufficiale su navi di tale dimensione. Oppure Aver effettuato 6 mesi di navigazione in qualità di 1° Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT. Questa abilitazione permette di ottenere anche quella di 1° Ufficiale di coperta su navi pari o superiori a 3000 GT, senza ulteriori adempimenti o quella di Comandante su navi superiori a 3000 GT se siano maturati 24 mesi di navigazione su navi pari o superiori a 3000 GT di cui 12 da 1° Ufficiale Iscrizione nella gente di mare di 1° categoria Aver compiuto 18 anni di età Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo a indirizzo nautico o marittimo o un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato da un modulo di allineamento della durata di 500 ore Corsi di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, P.S.S.R. e primo soccorso E’ l’abilitazione conseguibile dall’Ufficiale di navigazione che, pur in possesso di tutti gli altri requisiti, abbia effettuato navigazione su navi di stazza inferiore alle 3000 GT ma non alle 500 GT. Peraltro, sono sufficienti 12 mesi di navigazione invece dei 24 di cui abbiamo parlato per il titolo superiore Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri Essere iscritti nella gente di mare di 1° categoria Aver compiuto 18 anni Essere in possesso di un titolo conclusivo di un percorso di II ciclo Aver effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di coperta Aver superato i corsi di antincendio base ed avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar, radar arpa, primo soccorso sanitario, P.S.S.R. Aver superato apposito esame Allievo Ufficiale macchina Comune di guardia di coperta Essere iscritto nella gente di mare di 1° categoria Avere 16 anni Essere in regola con l’obbligo scolastico Aver effettuato 6 mesi di navigazione in addestramento risultante dal libretto d’addestramento rilasciato dalla compagnia Essere in possesso del Basic Safety Training Aver superato apposito esame Ufficiale di macchina Aver effettuato 12 mesi di navigazione da Allievo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw Corsi antincendio base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso sanitario, P.S.S.R. Aver sostenuto con esito favorevole apposito esame Primo Ufficiale di macchina su navi aventi apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato propulsivo fino a 3000 Kw Aver superato il previsto esame Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato propulsivo pari o superiore a 3000 Kw Essere in possesso del titolo di Ufficiale di macchina Aver maturato 24 mesi di navigazione con tale qualifica su navi pari o superiori a 3000 Kw Aver sostenuto con esito favorevole il previsto esame Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw Aver effettuato 30 mesi di navigazione con la qualifica di primo Ufficiale su navi con apparato propulsivo fino a 3000 Kw Oppure Aver effettuato 9 mesi di navigazione in qualità di primo Ufficiale di macchina su navi con apparato propulsivo pari o superiore a 3000 Kw. Il Direttore di macchina tra 750 e 3000 Kw potrà acquisire l’abilitazione di Direttore Macchina senza limitazione se avrà maturato 18 mesi di navigazione con tale abilitazione di cui 12 da primo con apparato pari o superiore a 3000 Kw oppure ottenere, senza ulteriori requisiti, quella di Primo Ufficiale di macchina pari o superiore a 3000 Kw Note finali Comune di guardia in macchina Essere iscritto alla gente di mare di 1° categoria Aver compiuto 18 anni di età Aver effettuato 6 mesi di navigazione in addestramento Corsi Antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso, P.S.S.R. Aver superato l’apposito esame Essere iscritto nella gente di mare di 1° categoria Aver compiuto 18 anni Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero essere in possesso di un titolo di studio diverso integrato dal modulo di allineamento di 500 ore Corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso sanitario, P.S.S.R. I possessori dei vecchi titoli devono richiedere la conversione alla propria Capitaneria di Porto entro la fine di luglio 2009. Contrariamente a quanto avveniva finora gli esami per i titoli professionali non copriranno più l’intero anno ma saranno concentrati nei soli periodi estivo ed invernale. Questo limita la scelta del periodo più consono e non permette di ripetere in tempi brevi l’esame in caso di insuccesso. DECRETO 23 luglio 2008 , n. 141 Regolamento concernente le modalita' per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici; Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001, concernente l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociale (Personal safety and social responsabilities - PSSR); Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati - ARPA; Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, istitutivo del corso di addestramento radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio; Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere; Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, istitutivo del corso di primo soccorso sanitario elementare; Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2007, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007, concernente le prove pratiche per l'aggiornamento professionale; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Vista l'intesa intervenuta con il Ministero degli affari esteri, in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella riunione del 2 febbraio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota prot. n. 6040 in data 8 luglio 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Validita' dei certificati 1. I certificati adeguati rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono soggetti a rinnovo dopo sessanta mesi dal loro rilascio. 2. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle autorita' marittime di iscrizione del marittimo. 3. I certificati adeguati, di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina rilasciati ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, lettera nn) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2001, n. 187, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) - mm) (omissis); nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;». Art. 2. Condizioni di rinnovo 1. L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validita', e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore; b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori; c) abbia superato, con esito favorevole, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un esame, ai sensi degli articoli 282 e seguenti del Regolamento al codice di navigazione marittima, atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare. 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), e' soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di rimorchio portuale di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno sessanta mesi consecutivi precedenti la scadenza del certificato stesso. 3. Gli imbarchi di cui al comma 2 sono attestati dalla societa' armatrice con apposita dichiarazione nella quale si specifica la data di inizio del rapporto di lavoro. 4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, il certificato adeguato relativo alle abilitazioni di capitano, capitano di 2ª classe, comandante e comandante di 2ª classe, e' rilasciato, ovvero rinnovato, se il marittimo e' in possesso dell'attestato di addestramento conseguito del corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio. 5. Il corso radar ad elaborazione automatica dei dati ARPA e' propedeutico al corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio. Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 e' il seguente: «3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.». Art. 3. Navigazione utile ai fini del rinnovo 1. Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu' di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo e' rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW. Art. 4. Navigazione parziale 1. Ai marittimi che non hanno completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, il certificato e' rinnovato se superano, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento a seconda della categoria di appartenenza di cui al decreto direttoriale 7 marzo 2007. 2. Ai marittimi che hanno effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non hanno effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato e' rinnovato qualora abbiano frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soddisfare uno dei due requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) del presente decreto. 3. I marittimi di cui al precedente articolo 2, che non hanno soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) del presente decreto ma che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei dodici mesi precedenti il rinnovo, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottengono il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto. Art. 5. Equipollenze 1. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato: a) personale militare in s.p.e. del corpo delle capitanerie di porto; b) piloti del porto; c) comandanti di ormeggio; d) ispettori di organismi di classifica; e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali; f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso societa' di armamento. 2. Le occupazioni alternative, di cui al comma 1, sono certificate a cura delle societa' di armamento, di classificazione, ovvero dalle autorita' presso le quali il personale ha prestato la propria opera. 3. Le competenze professionali alternative non sono considerate equivalenti ai fini del primo rilascio dei certificati adeguati. Art. 6. Validita' degli attestati di superamento dei corsi di addestramento 1. Tutti gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono conformi al modello di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto, hanno validita' quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato. 2. Gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono sostituiti dal modello di cui all'allegato A), a cura dell'autorita' marittima di iscrizione del marittimo entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. 3. Il modello di cui all'allegato A) ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato. 4. Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non e' in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato e' rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante. Analogamente, nel modello di cui al comma 2, sara' riportata la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese. 5. Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui al comma 2, l'autorita' marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese. Art. 7. Proroga di validita' 1. I marittimi che, al momento della scadenza del certificato adeguato, sono imbarcati all'estero si recano presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validita' del certificato adeguato da rinnovare. 2. Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorita' marittima presso il porto di attracco dell'unita'. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorita' marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato. Art. 8. Norme transitorie 1. I marittimi in possesso di certificati adeguati scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2006 e la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, che hanno effettuato un periodo di navigazione inferiore ai prescritti dodici mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato ovvero non hanno effettuato alcun periodo di navigazione, richiedono il rinnovo del certificato adeguato, secondo le modalita' di cui al presente decreto, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 luglio 2008 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 352 Allegato Allegato A (articolo 6) Legge 27 febbraio 1998, n. 30 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1998 Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1998 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi Art. 1. Istituzione del Registro internazionale 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione; e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3. 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7. Art. 2. Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro 1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7. In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma; d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.". 2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, puo' derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione stessa. 3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati. Art. 3. Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva 1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi, dei singoli Stati membri. 2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo. 3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti. Art. 4. Trattamento fiscale 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto. 2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Art. 5. Normativa di riferimento 1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili alle unita' iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante. 3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale. Art. 6. Sgravi contributivi 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo. Art. 6-bis. Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea. 2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Art. 7. Modifiche al codice della navigazione 1. L'articolo 143 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 143 (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146: a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea; b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.". 1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione". 1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati. 1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorita' straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto". 1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). - 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita'". 1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). - 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro ( dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave". 1-septies. L'articolo 159 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 159 (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). - 1. Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma". 1-octies. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita' dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni. 2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759". 1-nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: "e che l'autorita' decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati. 2. L'articolo 224 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo). - 1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica e' riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge". 3. L'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio. 3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.". 3-bis. Al fine di ridare competitivita' ai porti italiani nell'attivita' di bunkeraggio, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, e' sostituita dalla seguente: "d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale". Art. 8. Interventi urgenti a favore del settore portuale 1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorita' portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorita' portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialita' e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilita' di realizzare il pieno reinserimento delle unita' lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, e' concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unita' di dipendenti delle sopracitate autorita' portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unita' tra le predette autorita' portuali ed altresi' ad individuare termini, criteri e modalita' attuative del pensionamento anticipato. 2. Qualora si realizzi la riduzione delle unita' da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorita' portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1. 3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonche' il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati. 4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato e' concesso l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di eta', ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto all'INPDAP tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle autorita' di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994. 5. Le autorita' portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresi', delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. 6. Per "successive variazioni" di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decretolegge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorita' portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione. 9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, e' affidata alla competente autorita' portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma. 10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo e' quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorita' portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la societa' costruttrice. L'onere derivante dal presente comma e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 11. Per la cessata operativita' portuale ed il trasferimento di attivita' e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione "Colombo '92" in ambito portuale, e' corrisposto a favore dell'autorita' portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 11-bis. Il porto di Gioia Tauro e' classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto. Art. 8-bis. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, e' inserito il seguente: "1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II."; b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge."; c) il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti."; d) il comma 6 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche."; e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 e' abrogata; f) al comma 3 dell'articolo 8 e' aggiunta la seguente lettera: "n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale"; g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;"; h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere: "n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione; n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6"; i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 e' abrogata; l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "e promozione" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione". Art. 9. Interventi nel settore marittimo 1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1 febbraio 1990 e l'indennita' contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneita' al lavoro portuale a partire dal 1 febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari. 2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unita'. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino al 31 dicembre 1998. 3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo. 4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonche' a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresi', previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorita' marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresi', un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. 7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, e' aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 e' aumentato a lire 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo. 8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. 9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorita' portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa. 10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "banchine" e' inserita la seguente: "attrezzate". 10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: ", a decorrere dall'anno 1998,". 10-ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone e' determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa". Art. 9-bis. Informatizzazione dei servizi marittimi 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, e' autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa. 2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19982000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Art. 9-ter. Osservatorio del mercato del lavoro marittimo 1. E' istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonche' con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi. 2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed e' composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresi' determinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. 3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale e' istitutito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalita' di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 9-quater. Disposizioni particolari 1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle societa' di assicurazione. 2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue. 3. Le tre unita' del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, e' definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perche' sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa. 4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, e' subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. 5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. nell'anno successivo. Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 151 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo; Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali; Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi e n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 109 relativa alla durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare e n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni; Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313, e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, inerente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali del lavoro n. 92 e n. 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n.147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, inerente attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unita' indicate all'articolo 2, in modo da: a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali; b) determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi; c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilita' degli alloggi degli equipaggi; d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale; e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio; g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi; h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione. Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita' veloci e alle piattaforme mobili. Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code); e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari; i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima; l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio; m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca ; o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo; p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo; q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine; r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito; s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici. Art. 4 Esclusioni 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle: a) navi o unita' appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; b) navi da diporto che non sono impiegate in attivita' di traffico commerciale ; c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario. Art. 5 Misure generali di tutela 1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela: a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attivita' lavorativa a bordo; b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora cio' non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione delle attivita' di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnicooperativa dell'unita' navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio; e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica; g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di' protezione individuale; h) misure di protezione collettiva ed individuale; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi; l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a); m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) idonee misure igieniche; o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato; p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza; q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonche' delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alle indicazioni dei fabbricanti; r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo; s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attivita' lavorativa da svolgere a bordo. 2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi. Art. 6 Obblighi dell'Armatore e del Comandante 1. L'armatore delle navi o unita' di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnicooperative dell'unita', valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi: a) progetto dettagliato dell'unita' - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro; b) specifica tecnica dell'unita', comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave; c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo. 2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, e' inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalita': a) per le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio; b) per le navi o unita' esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) per le navi o unita' acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unita' e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data; d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio. 3. Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3. 4. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto. 5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a: a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5; b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5; c) designare il medico competente di cui all'articolo 23; d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria; e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attivita' lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonche' dei dispositivi di protezione individuali; f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonche' la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato; g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza; h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza; i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione; l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione; m) tenere a bordo della singola unita' navale ed aggiornare il "registro degli infortuni",di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio; n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza; o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale cosi' come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d); p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attivita' lavorative di bordo in condizioni di sicurezza; q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte; 6. L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a). Art. 7 Obblighi del Comandante della nave 1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonche' dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve: a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile; b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo; c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore; d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza; e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui all'articolo 16, nel caso in cui si verifichino a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori. Art. 8 Obblighi del lavoratore marittimo 1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, deve: a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo; b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonche' i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore; d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16; e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro; f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia; g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6. Art. 9 Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 232 del codice della navigazione e dall'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle disposizioni contenute all'articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280. Art. 10 Contratto d'appalto o d'opera 1. L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, deve: a) verificare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice della Navigazione; b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle attivita' appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare; c) fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine di coordinare le misure di protezione di cui al comma 2 lettera b) con le attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera. 2. Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e l'armatore devono: a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di cui al comma 1 lettera b), incidenti sulle attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera; b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l'attivita' lavorativa di bordo connessa all'esercizio della navigazione. 3. L'armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Art. 11 Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca 1. Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa connessa all'esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto: a) gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonche' tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza e dalla Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti di seguito denominata Convenzione Solas; b) le attivita' richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave; c) le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte; d) le attivita' di manutenzione ordinaria della nave; e) le attivita' richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone. 2. Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata. 3. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, e' stabilita in otto ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie. 4. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare: 1. 14 ore in un periodo di 24 ore; 2. 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero: b) il numero minimo delle ore di riposo non e' inferiore a: 1. 10 ore in un periodo di 24 ore; 2. 77 ore per un periodo di sette giorni. 5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, cui uno e' almeno di 6 ore consecutive, e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore. 6. Le attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono svolte, per quanto possibile, in maniera tale da non disturbare i periodi di riposo e da non provocare fatica. 7. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, il marittimo dovra' usufruire di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la durata normale del suo periodo di riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro. 8. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva potra' derogare a quanto previsto nei commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi oppure della concessione di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai marittimi che operano a bordo. 9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore. 10.Una copia dei contratto collettivo e' conservata a bordo, a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza. Art. 12 Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali 1. L'armatore designa per ogni unita' navale, tra il personale di bordo, una o piu' persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonche' il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16. 2. Il personale di cui al comma 1 e' rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed e' in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unita' ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacita' professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonche' le risorse adeguate al compito assegnato. 3. Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio incarico. 4. I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione e' allegata una dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento alle singole persone designate: a) i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo; b) il curriculum professionale. 5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione puo' essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra. 6. Per le unita' indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono conservati presso la sede della struttura armatoriale. 7. L'armatore ed il comandante forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni in merito: a) alla natura dei rischi; b) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione delle misure preventive e protettive; c) alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo; d) ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali. Art. 13 Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti 1. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a: a) collaborare con il comandante dell'unita' e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unita', al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore; b) segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo; c) individuare i fattori di rischio connessi alle attivita' lavorative svolte a bordo dell'unita' e relativi al normale esercizio della stessa; d) individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati; e) esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unita' a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura armatoriale di terra; f) informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell'unita'; g) proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati. 2. Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unita' ed e' consultato dall'armatore per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo. Art. 14 Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo 1. L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare: a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'articolo 6, comma l; b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unita', delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori. 2. A conclusione della riunione e' redatto apposito verbale che e' conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale e' affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio. Art. 15 Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro 1. Ferme restando le responsabilita' del comandante della nave previste dal codice della navigazione e dell'ufficiale responsabile della sicurezza, ove previsto, stabilite dal regolamento di sicurezza, a bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, il responsabile del servizio di cui all'articolo 13, deve: a) sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo; b) controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo; c) segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo; d) valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza. Art. 16 Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro 1. A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. 2. Il rappresentante alla sicurezza: a) collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13; b) e' consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione; c) propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo; d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali. 3. Il rappresentante della sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa della sua attivita' e beneficia delle misure di salvaguardia e liberta' dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato. 4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza puo' essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra. Art. 17 Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro 1. Nel "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo" sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali. Esso puo' costituire parte integrante del "Safety Management Manual" redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas. Art. 18 Tipi di Visite 1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove; 2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m; b) visita periodica: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200; 2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m; c) visita occasionale: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti; 2) per le navi da pesca nuove ed esistenti; 3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale; 4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera; 5) per le navi o unita' mercantili straniere. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante. 3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di seguito denominata Commissione territoriale. 4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza. Art. 19 Visita iniziale 1. Le unita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono sottoposte a visita iniziale: a) entro la data di fine lavori della costruzione e comunque prima che avvenga l'immatricolazione, per le navi o unita' nuove; b) al primo porto nazionale di approdo, per le navi nuove acquistate dall'estero. 2. Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1 nonche' di prevenire costruzioni non conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34, la visita iniziale puo' essere preceduta da visite informali e preliminari. 3. La visita iniziale e' effettuata, in riferimento al tipo di unita', alla specie di navigazione ed al servizio svolto dall'unita' stessa, in modo da verificare che i materiali impiegati, le sistemazioni dei locali alloggio, dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni climatiche ed ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita, l'impiego dei macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonche' le dotazioni sanitarie siano conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34. Art. 20 Visita periodica 1. Le unita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono visitate, a cadenza biennale, al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro a quanto riscontrato nel corso della visita iniziale ovvero il rispetto delle norme previste dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34. Art. 21 Visita occasionale 1. Al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo delle unita' di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita puo', inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16. 2. Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo. 3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unita' mercantili straniere e' svolta secondo le procedure indicate nel Memorandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo. Art. 22 Mantenimento delle condizioni dopo le visite 1. Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con riferimento a quanto riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo di cui all'articolo 6 comma 1, nessun cambiamento puo' essere apportato se non con le procedure di cui all'articolo 33, comma 3. 2. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Art. 23 Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo 1. Il medico competente: a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo; b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al comma 6; c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale; d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro; e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria; f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi; g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi; h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali. 2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate. 4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente competente. 5. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi l'attivita' di vigilanza. 6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Art. 24 Assistenza sanitaria a bordo 1. L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonche' al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa. 2. Il comandante dell'unita' provvede a che il materiale sanitario di cui al comma 1 sia sempre disponibile ed e' responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma restando tale responsabilita', il comandante della nave puo' delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente del servizio di prevenzione e protezione. 3. Il comandante puo' richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio alla nave piu' vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonche' alla stazione costiera che offre assistenza medica. 4. Per pronta consultazione dell'equipaggio, e' disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la "Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto soccorso a bordo delle navi" o altra analoga pubblicazione. Art. 25 Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca 1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorita' Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' alla Azienda Unita' sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave. 2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro e' tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza. Art. 26 Statistiche sugli infortuni 1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, e' segnalato dall'Autorita' marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero. 2. L'Autorita' di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero. 3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sara' predisposto un rapporto informativo che sara' inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita', alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157. Art. 27 Informazione e formazione dei lavoratori marittimi 1. L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima; b) le misure e le attivita' di protezione adottate; c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia; d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente. 2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. 3. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'imbarco; b) del trasferimento e cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. 4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca , tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore. 6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo. Art. 28 Vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i). 2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per assicurare unitarieta' ed omogeneita' di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi. Art. 29 Informazione, consulenza ed assistenza 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanita', l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' gli altri organismi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca. 2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza. Art. 30 Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni 1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonche' esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni ed igiene dei lavoro e' integrata dai seguenti componenti: a) due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro marittimo, di cui uno in possesso di laurea in ingegneria; b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante dei lavoratori della pesca; c) tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante delle associazioni della pesca. 3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni. Art. 31 Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni 1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, cosi' composte: a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita; b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanita' marittima competente per territorio; c) un rappresentante della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero; e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far parte di piu' Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero. 3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f), sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca. 4. Per le problematiche concernenti le unita' che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, e' aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti. 5. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un supplente. 6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 7. La Commissione territoriale ha il compito di: a) effettuare le visite di cui all'articolo 18; b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unita' ispezionate; c) formulare proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo; d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi; e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti il presente decreto; f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione sull'attivita' di vigilanza effettuata. 8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Art. 32 Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro 1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), dopo l'eventuale verifica della Commissione territoriale, e' munita di visto di approvazione da parte del Ministero che attesta la conformita' delle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a quanto richiesto dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34. 2. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata agli atti della Capitaneria di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia e' conservata a bordo della nave ed esibita durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza. Art. 33 Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo 1. A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di cui all'articolo 32, comma 1, e' rilasciato, da parte dei Ministero, un certificato attestante la conformita' alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34. 2. Per le unita' indicate nell'articolo 6, comma 4, il certificato e' rilasciato dall'Autorita' marittima, a seguito di verifica nel corso di una visita occasionale da parte degli organi di vigilanza. 3. Dopo il rilascio del certificato, l'Autorita' marittima, sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, qualora lo ritenga opportuno, autorizza cambiamenti di lieve entita' rispetto alle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato, purche' sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro. Art. 34 Criteri progettuali e costruttivi 1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', e' emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109, n. 134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 157, nonche' n. 92 e n. 133 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 158. 2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata. Art. 35 Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante 1. L'armatore e' punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 14. 2. Il comandante e' punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 22, comma 2; 24, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e). 3. L'armatore ed il comandante sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione degli articoli 6, comma 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 6, comma 5, lettere b), c), d), e), h), l), o) e p); 12, comma 7; 27, comma 1; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 6, comma 5, lettera m). Art. 36 Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori marittimi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila per la violazione dell'articolo 8. Art. 37 Sanzioni relative agli obblighi del medico competente 1. Il medico competente e' punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere b), c), g); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo. Art. 38 Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'armatore 1. La violazione dell'articolo 10, comma 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. 2. La violazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Art. 39 Estinzione delle contravvenzioni 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 40 Sanzioni amministrative 1. Qualora l'Autorita' marittima riscontri che a bordo dell'unita' mercantile o da pesca nazionale vi siano difformita' rispetto al piano di sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni. Art. 41 Disciplina sanzionatoria 1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorita' marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro. Art. 42 Adeguamenti al progresso tecnico 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanita', si provvede: a) al riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi di mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo delle navi; b) all'attuazione di direttive della Unione europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale; c) all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica degli allegati al presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34 in relazione al progresso tecnologico nel settore marittimo. Art. 43 Oneri relativi a prestazioni e controlli 1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttorie, valutazioni tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica. ALLEGATO I (rif. art. 6 comma 5 lettera d) FATTORI DI FATICA 1 Introduzione 1.1 Lo scopo di questo documento e' quello di fornire una descrizione generale del fattore fatica, al fine di identificare le attivita' lavorative a bordo delle navi che possono contribuire alla fatica, classificare tali fattori in esplicite categorie e indicare il punto con cui i fattori possono essere messi in relazione. 1.2 L'obiettivo e' quello di aumentare la consapevolezza di coloro che svolgono attivita' in campo marittimo dell'importanza di questi fattori e di tenerne conto nel momento in cui si prendono decisioni operative. 2 Descrizione generale della fatica 2.1 La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell'uomo, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione della capacita' di fare valutazioni razionali. 2.2 La fatica puo' essere provocata da fattori come il prolungamento di periodi di attivita' fisiche o mentali, riposo inadeguato, condizioni ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress o altri fattori psicologici. 3 Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo 3.1 Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica piu' comunemente riconosciute e documentate sono la cattiva qualita' del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause di fatica sono vari. L'importanza dei fattori che contribuiscono alle cause di fatica si differenziano in relazione alle varie attivita'. Alcuni fattori sono piu' trattabili che altri. Alcuni possono essere raggruppati come segue: 3.1.1 Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilita' di Amministrazione: - programmazione del lavoro e periodi di riposo; - gradi di armamento; - assegnazione di mansioni; - comunicazione a terra della nave; - unificazione delle procedure di lavoro; - pianificazione dei viaggi; - procedure di tenuta della guardia; - politica di armamento; - operazioni portuali; - servizi ricreativi; - compiti amministrativi; 3.1.2 Fattori relativi alla nave: - grado di automazione; - affidabilita' delle attrezzature; - caratteristiche del movimento; - livelli di rumore, calore e delle vibrazioni; - qualita' dell'ambiente di vita e di lavoro; - caratteristiche e requisiti del carico; - progettazione navale; 3.1.3 Fattori relativi all'equipaggio: - completezza di addestramento; - esperienza; - compatibilita' della composizione dell'equipaggio; - qualita' e competenza dell'equipaggio. 3.1.4 Fattori ambientali esterni: - condizioni meteorologiche; - condizioni portuali; - condizioni di ghiaccio; - densita' del traffico navale. 4 Disposizioni generali 4.1 Direzione a terra a bordo e altre responsabilita' di Amministrazione 4.1.1 E' essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide al fine di assicurare che l'equipaggio della nave abbia familiarita' con le procedure operative della nave, le caratteristiche del carico, la lunghezza del viaggio, la destinazione, le normali procedure di comunicazione interna ed esterna e l'acquisizione della conoscenza delle procedure di gestione della nave. 4.1.2 La Direzione deve controllare che l'equipaggio che si assegna alla nave deve essere sufficientemente riposato prima di assumere le mansioni di bordo. 4.2 Fattori specifici della nave 4.2.1 Nella progettazione o modificazione delle navi devono essere tenuti in conto le prescrizioni, raccomandazioni, norme e pubblicazioni che riguardano i sopra elencati fattori di fatica. Inoltre dovrebbero essere considerati, nel momento di progettazione delle navi, l'adozione di mezzi per prevenire la fatica da questi fattori. 4.3 Fattori specifici dell'equipaggio 4.3.1 Il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato importante nella prevenzione della fatica. Idoneita' alla mansione, compresa l'idoneita' medica, appropriati titoli professionali esperienza lavorativa e caratteristiche dei membri dell'equipaggio sono considerati importanti in questo contesto. 4.3.2 E' importante che la Direzione della nave riconosca le problematiche che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unita', consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, tutto cio' puo' portare problemi alla sicurezza. 4.3.3 Particolare accento deve essere posto dalla Direzione sui rapporti interpersonali, sulla solitudine carenza sociale e aumenti dei carichi di lavoro che possono verificarsi con un equipaggio ridotto. 4.3.4 La noia puo' contribuire alla fatica percio' e' necessario fornire ai marittimi opportuni stimoli. 4.4 Fattori ambientali esterni 4.4.1 Si dovrebbe riconoscere che i fattori ambientali esterni contribuiscono alla fatica. Ministero dei Trasporti Roma, 28.11.2006 DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO DIVISIONE 4 SICUREZZA MARITTIMA E INTERNA Viale dell’Arte, 16 – 00144 ROMA VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO MINFTRA – DNAVIG REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 9832 USCITA Classificazione: 046.01.31 CIRCOLARE n. 09/SM OGGETTO: Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Direttive operative. A. PREMESSA NORMATIVA 1. Sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti in merito a problematiche di interpretazione e/o di applicazione di alcune delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 come modificato, relativo all‟adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. 2. In via preliminare è opportuno evidenziare che l'emanazione del decreto 271/99 costituisce il passaggio normativo fondamentale per l'implementazione, anche nel settore marittimo, dei principi relativi ai sistemi di qualità, ovvero di gestione integrata, già introdotti nel recente passato in altri settori industriali. Da questo punto di vista il decreto rappresenta infatti un nuovo strumento operativo finalizzato a definire l'insieme dei mezzi, delle risorse, delle responsabilità, delle procedure e dell'organizzazione necessari per l'attivazione e la gestione, da parte della singola impresa armatoriale, di una sistema per la sicurezza del lavoro marittimo; sistema che consenta, al tempo stesso, di correlare ed integrare i diversi aspetti connessi all'esercizio della navigazione marittima, quali la qualità del servizio, la protezione ambientale, la sicurezza dell'impianto "nave" con quelli relativi alla sicurezza e salute del lavoratore marittimo ed alla relativa prevenzione dagli infortuni. 3. D‟altra parte, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 271/99 si inseriscono in un contesto normativo specifico, relativo al settore della sicurezza della navigazione e del lavoratore marittimo, già ampiamente regolamentato sia a livello internazionale e comunitario che nazionale. Tale regolamentazione è basata fondamentalmente sul principio che il mezzo più efficace per prevenire incidenti e infortuni a bordo delle navi è quello di progettare, costruire, attrezzare e manutenere le navi in conformità con le convenzioni e gli standard internazionali inerenti gli aspetti di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza del lavoro a bordo, nonché realizzare la gestione delle navi stesse con equipaggi opportunamente addestrati per l'attività lavorativa connessa all'esercizio alla navigazione marittima. Non si può d'altronde trascurare la circostanza che ai sensi della legislazione vigente nel settore marittimo esiste una stretta connessione tra sicurezza della nave e sicurezza del lavoratore marittimo; connessione dovuta al fatto che la nave è, allo stesso tempo, per il lavoratore marittimo sia ambiente di lavoro che ambiente di vita. 4. In proposito si fa presente che le problematiche inerenti la definizione degli standards internazionali relativi alla sicurezza delle navi ed alle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle stesse sono oggetto di emanazione di numerosi provvedimenti sia in sede internazionale che comunitaria (Organizzazione internazionale marittima - I.M.O., Organizzazione internazionale del lavoro - I.L.O., Unione Europea - U.E.). A titolo informativo e per pronto riferimento di tutti i soggetti interessati, si riporta in Allegato 1 un elenco delle principali disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali vigenti nel settore della navigazione marittima e del lavoro marittimo, distinte per ambito di applicazione. 5. Ciò premesso, con riferimento allo schema di articolato del d. lgs. 271/99 come modificato nonché alla luce della recente adozione della nuova Convenzione quadro sul lavoro marittimo “Convenzione ILO n. 186” (adottata nel febbraio 2006), si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti interpretativi ed applicativi distinti secondo le problematiche di maggiore interesse. B. DIRETTIVE OPERATIVE 1. Presentazione dei “Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 6, comma 1) L’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto che l’armatore, nel rispetto della propria autonomia di gestione dell’attività imprenditoriale (autonomia derivante dalla responsabilità diretta che ha l’armatore nell’attuazione delle disposizioni legislative), debba predisporre un "Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo" ed inviarlo al Ministero per l’approvazione. D‟altra parte, in attuazione di quanto previsto nella direttiva 18 novembre 2005 del Ministro per l‟innovazione e le tecnologie con la quale sono state emanate apposite “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale” e nell‟ottica di un maggior utilizzo della tecnologia informatica per l‟analisi dei dati relativi alla salute e sicurezza del lavoratore marittimo, si ritiene necessario fornire alcune specifiche istruzioni in materia al fine di semplificare la gestione dei flussi documentali inviati a questo Ufficio dagli armatori delle navi mercantili e da pesca nazionali. 1.1 Documentazione da trasmettere al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno L'armatore deve trasmettere, tramite la Capitaneria di Porto di iscrizione dell‟unità, n. 2 copie della documentazione relativa al Piano di sicurezza di cui una copia deve essere necessariamente trasmessa su supporto cartaceo mentre l'altra può essere fornita anche su supporto informatico (limitatamente alla documentazione 6.1.b "specifica tecnica" e 6.1.c "valutazione dei rischi" del d. lgs. 271/99) al seguente indirizzo della Direzione Generale: Ministero dei Trasporti Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Divisione 4 – Sicurezza marittima e interna - Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA e-mail: [email protected] Per opportuna precisazione, si rammenta che anche gli armatori delle unità destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche - di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 - sono soggetti agli obblighi contenuti nelle disposizioni dell‟articolo 6 del decreto n. 271/99. 1.2 Linee guida per la redazione della documentazione indicata all‟articolo 6 comma 1 Al fine di realizzare un modello uniforme di riferimento per gli stessi armatori per la predisposizione del suddetto Piano di sicurezza, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee-guida relative alle modalità di redazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 6, nonché per l’individuazione dei criteri di impostazione ed elaborazione della valutazione dei rischi di cui alla lettera c). Le linee-guida sono state elaborate, in particolare, con riferimento ai seguenti documenti: Direttive sulla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi; documento elaborato da un apposito Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (I.L.O.) allo scopo di fornire delle direttive operative agli armatori per attuare le disposizioni previste dalla Convenzione I.L.O. n. 134 in materia di prevenzione degli infortuni del lavoratore marittimo a bordo delle navi; MSC-MEPC.2/Circ. 3 del 5 giugno 2006, approvata nel corso della 81^ sessione dei lavori del Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC) dell‟IMO, con la quale sono state fornite linee guida per l‟individuazione dei criteri fondamentali di programmazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi (SOHSP – Shipboard Occupational Health and Safety Programme). Le suddette linee guida sono ovviamente indirizzate, oltre che alle amministrazioni, anche alle Compagnie amatoriali, al fine di fornire un utile strumento operativo di riferimento per l‟elaborazione e la successiva attuazione delle politiche societarie di prevenzione dei rischi e tutela della salute del lavoratore marittimo; e sono state suddivise nelle seguenti sezioni: a) b) c) informazioni relative al progetto dell‟unità; informazioni relative alla specifica tecnica; metodologia da seguire per la valutazione dei rischi. 1.2.a Informazioni relative al progetto dell’unità Il progetto dettagliato dell‟unità, nel quale sono riportate in particolare le sistemazioni inerenti l‟ambiente di lavoro, dovrà comprendere necessariamente un piano generale (comprensivo almeno di piani nelle sezioni pianta, longitudinale e trasversale, relativi all‟ambiente di lavoro dell‟unità, con evidenza delle aree di rischio, delle vie di sfuggita, del “Fire Plan” e del piano mezzi di salvataggio) contenente indicazione sulla posizione dei seguenti locali (elenco esemplificativo ma non esaustivo da applicare in funzione della tipologia di nave): LOCALI di LAVORO sala comando; locale di controllo del carico; locali apparato motore, macchinari ausiliari, caldaie, officine; LOCALI ALLOGGIO cabine equipaggio, compresi locali adibiti a servizi igienici; locali mensa; locali ad uso ufficio, locali ritrovo e tempo libero; LOCALI SERVIZIO ospedale di bordo; cabina di isolamento; depositi DPI; spogliatoi personale di macchina; locali lavanderia; locali per la preparazione dei cibi; cambusa; celle refrigerate; nonché sulla posizione dei mezzi di sollevamento di bordo, delle vie di sfuggita, dei mezzi di salvataggio e delle sistemazioni antincendio. Nei disegni, redatti in scala opportuna ed in idonei formati unificati (A0, A1, A2, A3, A4), dovranno essere inoltre chiaramente riportate le seguenti informazioni: a) b) g) nome attuale dell'unità; caratteristiche principali dell'unità (dimensioni principali, stazza internazionale/stazza nazionale, numero e potenza dei motori); società armatrice; cantiere costruttore; numero di costruzione dell'unità; numero del disegno e data di realizzazione dello stesso (avendo cura che il disegno riporti la situazione reale dell'unità con riferimento a quanto indicato nella specifica tecnica); scala del disegno. 1.2.b Informazioni relative alla specifica tecnica c) d) e) f) Per specifica tecnica dell‟unità si intende una descrizione dettagliata dell‟unità completa delle sue componenti con relative caratteristiche tecniche e norme tecniche di riferimento in base alle quali sono state realizzate e messe a bordo. La specifica tecnica dovrà contenere tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame e la valutazione delle condizioni di igiene e sicurezza e dovranno essere riportati i seguenti elementi: a) nome dell'unità (compresi tutti i precedenti nominativi assegnati alla nave); b) categoria (Gl, Mn, UV, etc.) e tipo [Tp, Gc, Tr (ro-ro), Hce, Cst, Pes, etc.] dell'unità; c) caratteristiche principali dell'unità (lunghezza, larghezza, altezza, immersione, numero e potenza motori, stazza internazionale/nazionale, velocità di esercizio); d) società armatrice; e) cantiere costruttore ed anno di costruzione; f) numero di matricola e Compartimento d'iscrizione; g) classe e tipo di navigazione cui la nave é abilitata ; h) linea d'esercizio cui la nave dovrebbe essere adibita; i) durata della più lunga traversata senza scalo; k) composizione dell'equipaggio (ufficiali, sottufficiali, comuni) e tabella d'armamento provvisoria o definitiva, in funzione del tipo di navigazione indicato sul certificato di sicurezza; l) indicazione sulle disposizioni costruttive generali (caratteristiche materiali/ locali, vie di sfuggita, vie di circolazione/accessi/porte/scale, caratteristiche impianti antincendio/illuminazione locali/impianto elettrico); m) descrizione dettagliata, ubicazione, ordinate dei seguenti locali: locali di lavoro; locali alloggi; locali igiene; spazi liberi/ricreativi per equipaggio; locali adibiti alla conservazione degli alimenti; cucine; locali mensa/ristorazione; presidi sanitari (ospedale di bordo/infermeria/ambulatorio/cabina d'isolamento); n) dimensioni dei locali descritti nel precedente punto m); o) eventuale previsto imbarco di personale tecnico (numero massimo di persone e descrizione delle relative sistemazioni alloggi); p) misure previste per la protezione contro la rumorosità e le vibrazioni; q) caratteristiche tecniche dell'impianto di riscaldamento e di quello di condizionamento; r) misure previste per la protezione contro il rischio amianto, ove presente 1.2.c Metodologia da seguire per la valutazione dei rischi E‟ necessario tener presente che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi è il primo e più importante adempimento che deve essere realizzato dall‟armatore per arrivare alla conoscenza, ed alla relativa stima, dei rischi di esposizione a fattori di pericolo per gli stessi lavoratori a bordo delle singole unità navali; passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché degli interventi necessari per il miglioramento del sistema di protezione e prevenzione a bordo delle singole unità mercantili e da pesca. In particolare all‟articolo 6, comma 1 lettera c), è prescritta l‟elaborazione di una relazione tecnica sulla valutazione dei rischi, ovviamente da effettuare in funzione della tipologia di servizio/navigazione, della tipologia di attività lavorativa svolta sulla singola nave e delle distinte categorie del personale marittimo presenti a bordo. La relazione tecnica sulla valutazione dei rischi a bordo delle navi potrà essere articolata, secondo i seguenti criteri operativi semplificati: 1. osservazione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro a bordo delle navi dovrebbero essere elencate le principali aree di lavoro ed i locali di bordo dove viene svolta l'attività lavorativa al fine di individuare gli elementi strutturali ed impiantistici presenti nell'ambiente che possono comportare pericoli per il lavoratore marittimo (p. es.: caratteristiche dei materiali e dei locali, vie di sfuggita, vie di circolazione, protezione antincendio, rumore, illuminazione dei locali, impianti di bordo, ecc.); 2. individuazione e caratterizzazione di tutte le fonti potenziali di pericolo - (sostanze, apparecchiature, macchinari, agenti nocivi ecc...) Questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico e organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori marittimi in relazione al tipo di attività svolta a bordo. E‟ evidente che il rischio si potrà generare soltanto nel caso in cui siano presenti lavoratori marittimi esposti a ciascuna fonte individuata. Sarebbe opportuno che tale fase venisse sviluppata anche mediante consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi e/o dei loro rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo, al fine di poter far esprimere agli stessi le proprie valutazioni in relazione alle fonti potenziali di pericolo; 3. individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti - Questa fase deve essere attuata mediante l'esame di ciascun gruppo di lavoratori marittimi esposti alla fonte di pericolo e la successiva individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri che vanno rilevati, quali: grado di formazione/informazione; tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza del lavoro a bordo; influenza di fattori ambientali, psicologici specifici; presenza e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; presenza e adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso; sorveglianza sanitaria. A tal fine sarà opportuno distinguere le diverse tipologie di lavoro svolto a bordo delle unità secondo le principali sezioni (coperta, macchina, cucina/camera); inoltre con riferimento a quanto riportato nell‟allegato 1 al decreto legislativo n. 271/99 tale attività dovrebbe consentire di valutare gli effetti del fattore “fatica” sull‟organizzazione del lavoro a bordo e sulle modalità di svolgimento dello stesso; 4. elaborazione della valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, per ciascuno dei rischi individuati alla fase 2.; ciò significa poter effettuare una stima dei rischi ovvero esprimere un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e adeguatezza della situazione in essere rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi; 5. individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione e conseguente definizione del programma di attuazione delle stesse in base a un ordine di priorità di interventi. 2. “Personale autorizzato alla redazione dei Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 6, comma 2) Al riguardo si ritiene opportuno ribadire che la documentazione deve essere redatta e firmata da personale iscritto nei “registri del personale tecnico delle costruzioni navali”, tenuti dalla Capitaneria di Porto, ovviamente, nell‟ambito delle rispettive competenze indicate nei relativi articoli del regolamento di attuazione del Codice della navigazione. Tale circostanza deve essere evidente attraverso l‟apposizione sulla documentazione presentata di un timbro del tecnico certificato contenente le seguenti informazioni: titolo, nome e cognome del tecnico, numero e Capitaneria di Porto d‟iscrizione. 3. “Aggiornamento dei Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 6, comma 3) Si richiama l’attenzione delle Società armatoriali sulla seguente disposizione: “3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.” 4. “Autocertificazione dei Piani di sicurezza dell’ambiente di lavoro” (Art. 6, comma 4) Il comma 4 dell‟art 6 del d.lgs. 271/1999 stabilisce che per le unità adibite ai servizi tecniconautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del decreto stesso. In data successiva, il comma 6 dell‟art. 2 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004) indica invece che l'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene opportuno di dover confermare il principio che, per le unità indicate al comma 4 dell‟art. 6 del d. lgs. 271/99 (comprese le unità da pesca), non è necessaria la trasmissione a questo Ufficio della documentazione prescritta dai relativi commi dell‟articolo 6 del d. lgs. 271/99 per l‟approvazione della documentazione, mentre rimane comunque l’obbligo della disponibilità e conservazione a bordo della documentazione prescritta che deve essere redatta dal personale tecnico iscritto nei previsti Registri. 5. “Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili” (art. 11) Si richiama l‟attenzione sia degli armatori che degli organi di vigilanza che ai sensi di quanto indicato al comma 9 dell‟art. 11 del d. lgs. 271/99, come sostituito dall‟articolo 3 del d. lgs. 108/2005, a bordo di tutte le navi deve essere affissa in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del decreto 108/2005 con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi dello stesso decreto o dai contratti collettivi in vigore. Copia della tabella deve essere acquisita dall’organo di vigilanza nel corso delle visite periodiche effettuate per la verifica della conformità delle sistemazioni di bordo a quanto indicato sia dalla legge n. 1045/39 che dalle Convenzioni ILO n. 92 e 133 e trasmessa, anche in via telematica, all’indirizzo della Direzione Generale sopra riportato al punto 1.1. in occasione della trasmissione del verbale di visita della nave. 6. “Servizio di prevenzione e protezione” (art. 12) A bordo delle navi mercantili di stazza lorda superiore a 200 e delle navi da pesca di lunghezza superiore a 24 m è previsto che venga istituito il servizio di prevenzione e protezione e che il personale designato al suddetto servizio, compreso il responsabile dello stesso servizio, possegga le capacità professionali adeguate ai compiti assegnati. Recentemente, in proposito, sono stati richiesti chiarimenti a seguito dell‟emanazione del d. lgs. 23 giugno 2003, n. 196 con il quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni al d. lgs. 626/94 “per l‟individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori” e del più recente Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il quale sono stati forniti criteri per la formazione e la certificazione dei lavoratori stessi. Si ritiene che entrambi i suddetti provvedimenti debbano essere intesi come applicabili limitatamente ai lavoratori ed alle strutture soggette al d. lgs. 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni e non pertanto al settore marittimo il quale non è interessato alla disciplina introdotta in materia di formazione dei lavoratori. Al riguardo si fa infatti presente che il personale marittimo imbarcato sulle navi mercantili, ai sensi di quanto previsto dal DM 19 giugno 2001 relativo all’istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR), deve possedere idonea certificazione che attesti l’avvenuta formazione in materia di sicurezza del lavoro. Per quanto attiene, inoltre, la previsione contenuta nel comma 5 dell‟art. 12 del d. lgs. 271/99, ovvero la possibilità di istituire il servizio di prevenzione e protezione non a bordo dell‟unità ma presso la struttura armatoriale di terra, si ritiene opportuno evidenziare che comunque il personale designato deve essere in possesso di adeguata formazione e certificazione ai sensi di quanto previsto dal citato DM 19 giugno 2001 “PSSR” e, per le unità da pesca di lunghezza inferiore a 24 m, di formazione con contenuto similare a quanto previsto dal suddetto decreto. 7. “Manuale di gestione della sicurezza dell’ambiente di lavoro” (art. 17) Si invitano gli armatori a voler predisporre il “Manuale di gestione” in forma sempre più coordinata con quanto previsto dal Codice ISM e dal regolamento comunitario 336/2006; in particolare è opportuno che nel manuale vengano riportate informazioni relative all‟organizzazione del lavoro a bordo, comprensiva delle attribuzioni di funzioni e responsabilità a tutti i componenti dell‟equipaggio (distinti secondo le principali sezioni: coperta, macchine, camera). 8. “Tipi di visite” (art. 18) Allo stato attuale le Commissioni Territoriali non risultano essere ancora completamente operative. Si invitano pertanto le Direzioni Marittime a voler inoltrare con cortese urgenza il Decreto con il quale ai sensi di quanto previsto dall‟art. 31 del d.lgs. 271/99 si è provveduto all‟istituzione della relativa Commissione Territoriale nonché a comunicare eventuali difficoltà applicative/operative incontrate nello svolgimento della propria attività istituzionale. In merito si è peraltro verificato che le visite a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali per la verifica dell‟applicazione delle disposizioni del d. lgs. 271/99 continuano ad essere effettuate secondo l‟organizzazione della vigilanza presente nella legge n. 1045/39. D‟altra parte, si ritiene opportuno evidenziare che l‟analisi dei verbali di visita tecnico-sanitaria ex legge 1045/39 inviati a questo Ufficio negli ultimi mesi ha consentito di riscontrare che sempre maggiore è il numero di Autorità marittime che redigono il verbale di visita secondo un modello valido per gli adempimenti previsti dalla stessa legge n. 1045/39 sugli alloggi equipaggio, riportando contestualmente nello stesso verbale anche i risultati dei controlli effettuati per verificare la conformità ai requisiti previsti dal d. lgs. 271/99. In proposito, al fine di semplificare l‟azione amministrativa si ritiene che il modello di visita previsto dal comma 4 dell‟articolo 18 del d. lgs. 271/99 possa essere redatto secondo il “modello ex 1045/39” integrato almeno dalle seguenti voci di controlli/verifiche, specifiche della 271/99: verifica della presenza a bordo della tabella sull‟organizzazione del lavoro a bordo (rif. Art. 11 d. lgs. 271/99 come modificato dall‟art. 3 d. lgs. 108/2005 – allegato 2 al d. lgs. 108/2005 – DM 10 ottobre 2005); verifica della presenza a bordo del registro dell‟orario di lavoro a bordo (rif. art. 4 d. lgs. 108/2005 – allegato 2 al d. lgs. 108/2005 - DM 10 ottobre 2005); verifica della tabella minima di sicurezza dell‟unità in funzione dell‟organizzazione del lavoro a bordo, della tipologia di unità e del tipo di servizio svolto (rif. art. 5 d. lgs. 271/99 - art. 6 d. lgs. 108/2005); verifica della nomina da parte dell‟armatore del servizio di prevenzione e protezione (rif. art. 12 d. lgs. 271/99) e dei verbali redatti dallo stesso servizio nel corso delle riunioni periodiche previste (rif. art. 14 d. lgs. 271/99); verifica della nomina da parte dell‟armatore del responsabile della sicurezza dell‟ambiente di lavoro (rif. art. 12 d. lgs. 271/99); verifica della nomina del rappresentante alla sicurezza dell‟ambiente di lavoro (rif. art. 16 d. lgs. 271/99); verifica della presenza a bordo del “Manuale di gestione della sicurezza dell‟ambiente di lavoro” e della sua compilazione conforme, in relazione agli strumenti ed alle procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali; si ricorda che il Manuale può essere anche parte integrante del Manuale ISM dell‟unità (rif. art. 17 d .lgs. 271/99); verifica della presenza a bordo del registro degli infortuni redatto secondo il modello approvato con D.D. 30 maggio 2000 (rif. art. 26 d. lgs. 271/99). Pertanto, al fine di poter uniformare le informazioni riportate nei diversi verbali di visita inoltrati, si ritiene necessario dare indicazione che a partire dal 1° gennaio 2007 i verbali di visita ex legge 1045/39 dovranno essere redatti, secondo il modello riportato nell’Allegato 2 con l‟indicazione dettagliata anche di tutti gli elementi di controllo e verifica relativi alla sicurezza del lavoro marittimo ai sensi del decreto 271/99; gli stessi verbali, al fine della semplificazione dell‟attività amministrativa, dovranno essere inviati in unica copia al seguente indirizzo: Ministero dei Trasporti Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Divisione 4 – Sicurezza marittima e interna Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA o all‟indirizzo e-mail: [email protected] 7. “Statistiche sugli infortuni” (art. 26) In relazione a quanto già disciplinato con la Circolare G.M. Serie XIII n. 7 del 30 aprile 2004 e la successiva n. 4731/LS3 del 6 luglio 2004 nonché ai sensi di quanto indicato nella direttiva 18 novembre 2005 del Ministro per l‟innovazione e le tecnologie relativa a “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale”, si ribadisce la necessità che le schede vengano compilate dalle autorità marittime interessate esclusivamente in formato elettronico sul modello allegato al D.D. 30 maggio 2000; i dati mensili dovranno essere inviati per posta elettronica all‟indirizzo e-mail: [email protected]. Con l‟occasione si segnala la necessità che nella redazione delle schede stesse vengano compilati correttamente i campi inerenti il numero progressivo della scheda e l‟anno, le informazioni sulla tipologia di nave, il luogo dell‟incidente e le cause presunte dello stesso nonché se disponibili i relativi giorni di prognosi. Si fa presente inoltre che questo Ufficio ha predisposto la Relazione sugli infortuni riferita all‟anno 2005; dall‟analisi degli elementi riportati nella relazione stessa ed al fine di una più incisiva azione di prevenzione degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, si ritiene necessario emanare le seguenti raccomandazioni: a. necessità di una più continua azione di informazione dei lavoratori marittimi, da parte dell‟armatore e del comandante della nave, in merito ai rischi specifici cui sono esposti gli stessi lavoratori nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed alla necessità di un corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali DPI (rif. art. 5 d. lgs. 271/99); b. obbligo da parte dell‟armatore di operare la revisione dell‟organizzazione del lavoro, in funzione della durata dell‟orario di lavoro e secondo quanto indicato dall‟articolo 5 del decreto legislativo n. 108/2005, al fine di prevenire condizioni di affaticamento del lavoratore marittimo; c. obbligo da parte del lavoratore marittimo di un corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché dei dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore (rif. art. 8 d. lgs. 271/99); d. obbligo da parte del servizio di prevenzione e protezione a bordo della nave di esaminare, congiuntamente al responsabile delle sicurezza dell‟ambiente di lavoro, i rapporti relativi ad infortuni dei marittimi verificatesi a bordo della stessa unità al fine di mettere in atto le seguenti azioni: 1. valutazione delle cause dell‟infortunio (rif. art. 6 d. lgs. 271/99); 2. analisi delle possibili misure di intervento per il miglioramento della prevenzione degli infortuni; 3. verifica in merito all‟idoneità dell‟utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori marittimi (rif. art. 14 d. lgs. 271/99); 4. determinazione di eventuali proposte migliorative in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione a quanto indicato sia nella valutazione dei rischi (rif. art. 6 d. lgs. 271/99) che nel Manuale di Gestione della sicurezza dell‟ambiente di lavoro (rif. art. 17 d. lgs. 271/99); e. predisposizione da parte dell‟armatore, d‟intesa con il rappresentante alla sicurezza dell‟ambiente di lavoro, di apposite campagne di sensibilizzazione dell‟equipaggio ai fini di una più completa applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza dell‟ambiente di lavoro, anche mediante realizzazione di appositi manuali operativi (rif. art. 6 comma 5 lett. i) e art. 15 d. lgs. 271/99). C. MODULISTICA DI RIFERIMENTO Si fa presente che, per una maggiore facilità di gestione delle suddette informazioni, i modelli sopra indicati nonché la “Relazione sugli infortuni – anno 2005” potranno essere scaricati direttamente dal sito web del Ministero www.infrastrutturetrasporti.it nella Sezione Trasporto Marittimo – Sicurezza della Navigazione. F.to Il DIRETTORE GENERALE dott. Massimo PROVINCIALI Parte A. Normativa nazionale IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO MARITTIMO - R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 convertito con legge 22 gennaio 1934, n. 244 ed integrato dalle disposizioni della legge 28 ottobre 1962, n. 1062 relativo all‟accertamento dell‟idoneità fisica della gente di mare; - Legge 16 giugno 1939, n. 1045 inerente le condizioni di igiene ed abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali; - Legge 2 agosto 1952, n. 1035 inerente la ratifica ed esecuzione della Convenzione I.L.O. n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo della navi (S. O. alla G. U. n. 242 del 17 ottobre 1952); - Legge 10 aprile 1981, n. 157 inerente ratifica ed esecuzione delle Convenzioni I.L.O. n. 109 concernente la durata dell‟orario di lavoro a bordo e gli effettivi dell‟equipaggio e n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare , n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni (S. O. alla G.U. n. 116 del 29 aprile 1981); - Legge 10 aprile 1981, n. 158 inerente ratifica ed esecuzione delle Convenzioni I.L.O. n. 92 concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo (1949) e n. 133 sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari) (1970) (S. O. alla G.U. n. 116 del 29 aprile 1981); - Legge 10 aprile 1981, n. 159 inerente ratifica ed esecuzione della Convenzione I.L.O. n. 147 sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili (S. O. alla G. U. n. 116 del 29 aprile 1981); - D.I. Ministro della Sanità, di concerto con il M. della Marina Mercantile, 25 maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi; - D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 inerente attuazione della direttiva 93/103/CE per le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (G.U. n. 201 del 27 agosto 1999); - D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all‟Accordo sull‟organizzazione dell‟orario di lavoro della gente di mare, concluso dall‟Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell‟Unione Europea (FST) (G.U. n. 145 del 24 giugno 2005); - D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; - Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 ottobre 2005 – Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l‟applicazione delle disposizioni relative all‟orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunità (G.U. n. 266 del 15 novembre 2005); - D. lgs. 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore); SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA - Legge 23 maggio 1980, n. 313 concernente adesione alla Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, denominata Convenzione SOLAS, e successivi emendamenti ed integrazioni; - D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” (S. O. alla G. U. n. 17 del 22 gennaio 1992); - D.M. Sanità del 20 agosto 1999 concernente ampliamento della normativa e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dalla legge n. 257/92 (l'allegato 1 stabilisce normative e metodologie tecniche per la rimozione dei materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate); - D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo" e successive modificazioni; - Legge 17 dicembre 1999, n. 511 concernente l'adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (Torremolinos 2 aprile 1993); - D. Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541 relativo ad attuazione delle direttive 97/70/CE e 99/19/CE in materia di sicurezza delle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore ai 24 metri. FORMAZIONE DEL LAVORATORE MARITTIMO Legge 21 novembre 1985, n. 739 “Adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme per la formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione” (S.O. alla G.U. n. 295 del 16 dicembre 1985); D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 "Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione della gente di mare" (S.O. alla G.U. n.187 del 13 agosto 2001); D.P.R. 2 maggio 2006, n. 246 “Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare”. " (G.U. n.185 del 10 agosto 2006); Parte B. Normativa internazionale e comunitaria SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE - IGIENE DEL LAVORO MARITTIMO E DEL LAVORO MARITTIMO Dir. n. 92/29/CE del 31 marzo 1992 concernente le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; Dir. n. 98/35/CE del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva n. 94/58/CE del 22 novembre 1994 concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e successive modifiche ed integrazioni; Dir. n. 99/63/CE del 21 giugno 1999 relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità Europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione Europea (FST); Dir. n. 99/95/CE del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo di navi che fanno scalo nei porti della Comunità; Regolamento n. 336/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del “Codice internazionale di Gestione della Sicurezza” e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio; Convenzione I.L.O. n. 186 del 23 febbraio 2006 recante disposizioni in materia di lavoro a bordo delle navi; Risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre 1999 “Principi di sicurezza per l'equipaggio" come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) del 5 dicembre 2003; Risoluzione IMO A.468 (XII) del 19 novembre 1981 “Norme relative ai livelli di rumore a bordo delle navi”; FORMAZIONE DEL LAVORATORE MARITTIMO Convenzione IMO STCW „78 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta guardia per i marittimi, così come emendata dalla Convenzione STCW adottata a Londra il 7 luglio 1995. 125 ALLEGATO 2 - MODELLO DI VERBALE DI VISITA MINISTERO DEI TRASPORTI VERBALE DI ISPEZIONE (rif. L. 1045/39 – D. lgs. 271/99 – D. lgs. 108/2005 – Conv. ILO nn. 92 e 133) Igiene e Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo delle navi Data ISPEZIONE Tipo e Nome Nave PORTO Num. di matricola e Compartimento TSL / GT Tipo Navigazione Anno costruzione - ARMATORE: _______________________________________________________________ - TIPO DI LINEA: _____________________________________________________________ - TAB. ARMAMENTO: Uff. = ............ Sottuff. = .............. Comuni = ................... tabella definitiva - Data: ____________________ D.M. n. ……..………………………… tabella provvisoria - Data: ____________________ della CP di ……..…..……………… 1.ORGANIZZAZIONE LAVORO A BORDO CONTROLLI 1. Tabella organizzazione del lavoro a bordo 1. 2. Registro orario di lavoro e di riposo 2. 3. Manuale gestione sicurezza lavoro 3. 4. Registro infortuni (D.D. 30 maggio 2000) 4. 5. Tabella di sicurezza della nave 5. 6. Ruolo d’appello 6. 126 2. SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO CONTROLLI 1. Piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro 1. 2. Servizio di prevenzione e protezione 2. 3. Responsabile alla sicurezza dell’ambiente di 3. lavoro 4. Dispositivi di protezione individuale - DPI 4. 5. Cambusa / cucina 5. 3. IGIENE AMBIENTE DI LAVORO CONTROLLI 1. Materiali isolamento/rivestimento 2. Alloggi Ufficiali e relativi locali igiene 3. Alloggi Sottufficiali e relativi locali igiene 4. Alloggi Comuni e relativi locali igiene 5. Servizio mensa 6. Ventilazione alloggi e locali di lavoro 7. Imp. di riscaldamento/condizionamento 8. Impianto elettrico 9. Illuminazione locali 10. Ambulatorio / Cabina isolamento 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Infermeria e relativi locali igiene 12. Locali ricreativi 13. Trattamento sostanze alimentari - HACCP 14. Altro 11. 12. 13. 14. Certificato di esenzione dalla derattizzazione (Luogo, data di rilascio e periodo di validità) Certificato cassetta medicinale (Luogo, data di rilascio e periodo di validità) Certificato casse acque potabili (Luogo, data di rilascio e periodo di validità) NON CONFORMITA’ / OSSERVAZIONI / PRESCRIZIONI ( Inserire tutte le non conformità / osservazioni / prescrizioni riscontrate nel corso della visita e relative alle sezioni sopra evidenziate 1. Organizzazione del lavoro - 2. Sicurezza dell’ambiente di lavoro – 3. Igiene dell’ambiente di lavoro) 127 128 129 schede sintetiche: collocamento gente di mare CHE COS'È È il sistema di assunzione dei lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, a norma del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 2, comma 4, viene abolito il regime di collocamento obbligatorio ed è ammessa l’assunzione diretta del lavoratore . DISPOSIZIONI TRANSITORIE ISTITUZIONE DELL’ELENCO ANAGRAFICO REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE DEI LAVORATORI GIA’ INSERITI NEGLI ELENCHI DELLA GENTE DI MARE AL 28/07/2006 I lavoratori marittimi già iscritti nelle matricole della gente di mare alla data del 28 luglio 2006 (data di entrata in vigore del DPR 231/2006), devono, entro 180 giorni, presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per territorio per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro. A seguito della presentazione, l’Ufficio provvede all’iscrizione nell’elenco anagrafico e alla compilazione della scheda professionale. La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo, comporta l’obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l’imbarco prima di poter richiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico (DPR 231/2006, art. 14). Dall’obbligo della presentazione sono esentati i lavoratori che al 28 luglio risultano in servizio di navigazione (DPR 231/2006, art. 14, comma 2). A CHI E’ DIRETTA LA NORMATIVA La disciplina del collocamento gente di mare riguarda i lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. È escluso il personale delle imprese in appalto che non fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, art. 1). STRUTTURE AUTORIZZATE AL SERVIZI DI COLLOCAMENTO DELLLA GENTE DI MARE Sono preposti all’ attività di collocamento della gente di mare i seguenti soggetti: uffici di collocamento già istituiti presso le Capitanerie di Porto; enti bilaterali del lavoro marittimo ; agenzie per il lavoro con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ; UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE Le attività di collocamento della gente di mare vengono esercitate dagli uffici di collocamento, istituiti ai sensi del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 (abrogato con la nuova normativa) presso la Capitaneria di Porto, che diventano funzionalmente articolazioni amministrative dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli uffici di collocamento della gente di mare svolgono le seguenti funzioni (DPR 231/2006, art. 6): gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento; gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico; accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo: 130 preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro; registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento; monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo; GLI ENTI BILATERALI Gli Enti bilaterali del lavoro marittimo possono essere autorizzati, a condizione che svolgano l’attività senza fine di lucro e salvo l’obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua del lavoro (DPR 231/2006, art. 5, comma 2): allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri associati; mediante convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo svolgimento degli adempimenti e le certificazioni affidati agli uffici di collocamento della gente di mare. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti: · i requisiti e le modalità di adesione dei soggetti con l’obbligo di interconnessione; · gli obiettivi operativi; · le attività; · i servizi erogati; · gli organismi di direzione e coordinamento. LE AGENZIE PER IL LAVORO Con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro (Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione (DPR 231/2006, art. 5, comma 3). SEQUENZE DELLE PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO La nuova disciplina del collocamento gente di mare ha istituito l’anagrafe nazionale dei lavoratori della gente di mare (DPR 231/2006, art. 3, comma 1, lett. a) CHE COS’E’ L’ELENCO ANAGRAFICO Chi decide di avvalersi dei servizi del collocamento gente di mare (non è più un collocamento obbligatorio) viene iscritto nell’apposita sezione dell’elenco anagrafico dei lavoratori (Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, art. 4). Per essere iscritti nell’anagrafe della gente di mare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti (DPR 231/2006, art. 7; art. 119 Codice della Navigazione): essere cittadini italiani o comunitari; aver compiuto i sedici anni di età; aver adempiuto al diritto dovere di istruzione e formazione; Possono essere iscritti gli allievi di Istituti Nautici e di Istituti Professionali ad indirizzo marittimo. L'iscrizione di lavoratori minorenni può essere effettuata solo con il consenso di chi esercita la patria potestà genitoriale o la tutela. Il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione, saranno stabiliti con un successivo e ulteriore decreto del Presidente della Repubblica. 131 AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO ANAGRAFICO L’elenco anagrafico viene aggiornato, su istanza di parte o d’ufficio, nei seguenti casi: per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti ; per morte dell'interessato ; nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole ; per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni ; sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori . CHE COS’E’ LA SCHEDA PROFESSIONALE All’ atto dell’ iscrizione nell’elenco anagrafico viene compilata e rilasciata al lavoratore marittimo, appartenente alla gente di mare, la scheda professionale essa contiene i dati personali anagrafici e professionali dello stesso lavoratore (DPR 231/2006, art. 8). Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DPR 231/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2006), sarà emanato un decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definirà le qualifiche professionali del personale marittimo e i relativi requisiti minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto, le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al DPR 231/2006. DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO Il lavoratore marittimo, privo di lavoro e immediatamente disponibile all’imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare mediante la consegna o l’invio di una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti (DPR 231/2006, art. 9, comma 1): i precedenti lavorativi la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi l’immediata disponibilità a svolgere lavoro marittimo L’ufficio collocamento gente di mare verifica il permanere di questo requisito: sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità sulla base delle comunicazioni degli armatori Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo ha l’onere di rinnovare la dichiarazione di disponibilità (DPR 231/2006, art. 9, comma 3). SERVIZIO DI PRESELEZIONE ALL'INCONTRO DOMANDA - OFFERTA DI LAVORO Una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità l’Ufficio di collocamento gente di mare promuove, anche servendosi della borsa continua del lavoro marittimo, l’assunzione del lavoratore. BORSA CONTINUA DEL LAVORO MARITTIMO Entro 60 giorni dal 28 luglio 2006, sarà istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Borsa continua del lavoro marittimo. È una sezione della Borsa continua del lavoro (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 15) con lo scopo di favorire l’incontro domanda offerta di lavoro nel settore marittimo (DPR 231/2006, art. 10). 132 OBIETTIVI DELLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO Essa in particolare persegue: lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali; l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio; il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo; la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture; SOGGETTI INTERCONNESSI ALLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO La Borsa del lavoro marittimo contiene le informazioni degli operatori di (DPR 231/2006, art. 10, comma 2): uffici di collocamento della gente di mare enti bilaterali del lavoro marittimo università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico ASSUNZIONE DELLA GENTE DI MARE Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (DPR 231/2006 un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale definirà le modalità di comunicazione di assunzione e cessazione dei lavoratori appartenenti alla gente di mare. ARRUOLAMENTO Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto (DPR 231/2006, art. 11, comma 4). ASSUNZIONE Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Devono dare comunicazione contestuale (ossia entro la stessa giornata) dell’avvenuta assunzione agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco (DPR 231/2006, art. 11, comma 1). La comunicazione di assunzione diretta deve contenere: le generalità dell'armatore e della società di armamento il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizi le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo la qualifica e le mansioni dell'arruolato la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata la forma e la misura della retribuzione il luogo e la data di conclusione del contratto l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del ccnl di categoria in materia di assunzione dei lavoratori Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773* 133 Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1934) *convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244 1. Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi della categoria stessa prima di prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e gli accertamenti occorrenti per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi sulla previdenza sociale, debbono effettuarsi sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al presente decreto-legge, firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per le comunicazioni e secondo le norme contenute nei seguenti articoli. Tali elenchi potranno essere modificati con regio decreto fermo restando però il criterio indicato all'art. 15. 2. Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, a termine del regio decretolegge 19 maggio 1930, n. 774, convertito in legge con la legge del 2 marzo 1931, n. 232, o per la reinscrizione nelle matricole stesse, la visita sanitaria è effettuata dal medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o di impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano. Contro i risultati di tale visita l'interessato può ricorrere alla commissione di cui all'art. 4. Il giudizio di questa commissione è definitivo ai fini della immatricolazione e della reinscrizione in matricola. 3. Articolo abrogato dall'art. 3, comma 2, L. 28 ottobre 1962 4. La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una commissione permanente di primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto sede di compartimento marittimo e composta: 1 dal medico di porto di ruolo, presidente; 2 da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile. 3 da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare. 5. Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla commissione di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale di secondo grado istituita presso la direzione generale della marina mercantile e costituita come segue: 1 dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente; 2 da un ufficiale generale medico della regia marina; 3 da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto appartenente alla direzione generale della sanità pubblica; 4 da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile; 5 da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare; 6 da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree; 7 da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria. 134 I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della commissione di primo grado. 6. Il regio decreto previsto dal successivo art. 17 stabilirà a chi devono far carico le spese per il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5 e le modalità del pagamento. Tuttavia ove la visita della commissione di secondo grado si effettui in seguito a ricorso di marittimi di bassa forza, le spese per il funzionamento delle commissioni stesse e quelle per eventuali accertamenti speciali, faranno carico al capitolo 20 della parte ordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) dell'esercizio in corso ed ai corrispondenti nei successivi. 7. Alle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, con la procedura e con gli effetti indicati nel presente decreto può fare ricorso il marittimo che, indipendentemente dai casi previsti dall'art. 3, sia stato sottoposto a visita medica da parte dell'armatore o dell'istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare e che, in conseguenza di tale visita, non abbia ottenuto l'imbarco. 8. Ferma la condizione della iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, da compiersi a termini del presente decreto, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di radiotelegrafista di bordo di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082 , basta che gli interessati dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 9 del predetto regio decreto-legge. 9. Gli accertamenti sanitari cui possono andare soggetti i radiotelegrafisti a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082, saranno effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle commissioni mediche previste dai precedenti artt. 4 e 5 e sulla base degli elenchi delle infermità di cui all'art. 1. 10. Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288 , per quanto si riferisce alla facoltà del Ministero dell'interno di disporre visite mediche di revisione, l'accertamento della idoneità fisica così degli aspiranti alla autorizzazione, come dei medici di bordo già autorizzati, dovrà effettuarsi con le modalità ed in base agli elenchi previsti nel presente decreto, e le visite mediche di revisione che il Ministero dell'interno ha facoltà di ordinare in base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla commissione permanente di primo grado di cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate nell'articolo 5. 11. Coloro che chiedono l'ammissione nei regi istituti nautici, sezioni di coperta e di macchina, a meno che non dichiarino nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, di non volere, dopo conseguito il diploma, dedicarsi alla professione marittima, debbono subire una visita medica per accertare che si trovino nelle condizioni di idoneità fisica prescritta dal presente decreto per chi chiede la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria. 12. In deroga alla norma contenuta nell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, è effettuata a termini delle disposizioni del presente decreto. Alla commissione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra, partecipa con diritto a voto, un medico designato dall'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della commissione. 135 13. Le infermità, dalla guerra non dipendenti, da cui gli invalidi di guerra siano eventualmente affetti, sono valutate dal medico di porto e dalle commissioni di cui ai suaccennati artt. 2, 4 e 5 alla stregua degli elenchi delle infermità, allegati al presente decreto. Relativamente invece, alle infermità che hanno determinato la dichiarazione della invalidità di guerra, il medico di porto e le commissioni mediche terranno conto degli elenchi anzidetti, ma unicamente per accertare, con opportuno criterio di tolleranza, che l'invalido abbia il minimo di idoneità fisica necessaria per il normale esercizio delle mansioni che dovrà disimpegnare a bordo. Resta ferma, peraltro, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la esclusione del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che, per la natura ed il grado della loro infermità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e resta salvo ogni provvedimento, da parte del capo del governo ai sensi dell'art. 12 della legge medesima, circa l'esonero per accertare eccezionali condizioni delle aziende interessate e nei limiti delle condizioni stesse, dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi di guerra. 14. Il giudizio emesso dalla commissione di secondo grado e quello emesso dalla commissione di primo grado, ove non sia stato interposto ricorso nei termini di cui all'art. 5, sono a tutti gli effetti definitivi sia nei riguardi della continuazione della professione marittima, sia in quelli del conseguimento delle previdenze di invalidità e vecchiaia, ove l'interessato si trovi nelle altre condizioni richieste dalle leggi speciali su tali materie. Resta invece disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi stesse la soluzione delle controversie di altra natura sorgenti dall'applicazione delle norme per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente del mare nonché di quelle per l'invalidità e vecchiaia della gente medesima. Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo. 15. L'accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità od invalidità specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate dal marittimo, a bordo e della sua età. 16. Il marittimo che, in seguito al giudizio delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, sia riconosciuto idoneo ai servizi della navigazione, riprende nel turno di collocamento la posizione che aveva prima di essere sottoposto agli accertamenti sanitari. 17. Con regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, saranno emanate le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto-legge. 18. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge. Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria 1. La debolezza di costituzione, gli arresti di sviluppo e le disarmonie di conformazione che diano scarso potere di resistenza alle fatiche di bordo ed alle cause morbigene. 2. Il perimetro toracico inferiore a cm. 78. Per i tipi longilinei, essendo la statura di m. 1,75, il perimetro toracico non deve essere inferiore a cm. 84. 3. L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, quando sia associata a statura bassa e sia accompagnata da disturbi respiratori o circolatori e vi sia notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico. 136 4. Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico. 5. La tubercolosi polmonare ed extra polmonare di qualsiasi forma, localizzazione e stadio. Le forme morbose di sospetta natura tubercolare dopo accertamento positivo da parte dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali antitubercolari o da parte dei centri diagnostici dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 6. Le emopatie gravi. 7. Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine esogena, con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie. 8. Le ulcerazioni croniche, le fistole, i seni fistolosi, le cicatrici multiple antiche anche se bene consolidate, quando per estensione, sede ed aderenze, disturbino la libertà dei movimenti o la funzione di organi importanti, così da minorare la capacità lavorativa o quando costituiscano deformità deturpanti. 9. Le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale, le paralisi periferiche e le amiotrofie progressive che compromettano le funzioni di importanti gruppi muscolari così da ridurre la capacità al lavoro. 10. Le malattie cutanee, parassitarie o non, estese, deturpanti. Le malattie veneree e sifilitiche nel periodo contagioso. 11. I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume numero o sede, costituiscano una vistosa deformità o impediscano la libertà dei movimenti e la funzione di un organo importante, sì da ridurre accentuatamente il rendimento al lavoro. 12. L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, che disturbino notevolmente la libertà dei movimenti e diminuiscano sensibilmente la capacità al lavoro. 13. Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante od impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita o che, per la loro natura, facciano presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti. Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato luogo a localizzazione endocardica. 14. Le mutilazioni, ineguaglianze, deviazioni, deformità di un arto o segmento di arto, quando siano di impedimento al libero e completo esercizio dell'arto stesso e diminuiscano l'efficienza lavorativa dell'individuo ovvero costituiscano una vistosa deformità. 15. Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo od il libero e prolungato esercizio di un arto. 16. Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti. Le profonde anomalie del carattere e della condotta. Le balbuzie e gli altri disturbi della parola di notevole entità. 17. Le malattie mentali debitamente accertate, e quelle guarite quando per esse l'individuo sia stato in cura presso un ospedale psichiatrico od una casa di salute speciale. 18. L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi, quando presentino, o anche, secondo attendibili rapporti informativi, abbiano presentato, manifestazioni di una certa importanza. 19. Le disfunzioni endocriniche che diano accentuati disturbi circolatori o nervosi, o notevoli alterazioni del ricambio organico. 20. Le congiuntiviti acute o croniche e specialmente il tracoma. 21. La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare. 22. Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tal grado da avere in ambedue gli occhi visus inferiore a due terzi. 137 N.B. - Il potere visivo sarà esaminato prima alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro illuminando opportunamente solo i caratteri ottotipici di De Wecker. La visione dei colori sarà esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro per mezzo di fanali colorati. 23. Le otiti croniche purulente. 24. La diminuzione dell'udito bilaterale quando a distanza inferiore a metri 5 non si percepisca la parola pronunciata con voce afona (fenomeni alti) e quella unilaterale quando non si percepisca la detta parola a distanza inferiore ad un metro. 25. La gola lupina, l'ozena, l'ipertrofia cronica e notevole delle tonsille e tutte le alterazioni permanenti della mucosa e delle ossa del naso, dei seni vicini e della bocca che disturbino la respirazione. N.B. - Per i radiotelegrafisti dovrà richiedersi l'integrità completa del retrobocca del faringe del naso e delle vie aeree superiori in genere, ivi compresi segni anche modesti di adenoidismo. 26. Il gozzo quando costituisca una notevole deformità. 27. La mancanza o la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione. 28. L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio incurabili e costituenti un'alterazione permanente e grave, funzionale od organica. 29. I vizi organici di cuore e le nevrosi cardiache. 30. Le malattie di un organo addominale gravi o croniche che portino alterazioni funzionali e risentimento dello stato generale. 31. Tutte le ernie viscerali. 32. Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale. La mancanza o l'arresto di sviluppo di ambo i testicoli. L'idrocele ed il varicocele voluminosi, l'infantilismo sessuale. 33. Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco, che riducano la capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od imperfezioni ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, quando in complesso impediscano manifestamente la regolare attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di bordo. Elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare 1. Il deperimento organico da causa accertata od ignota purché notevolmente pronunciato ed inemendabile. La obesità quando si accompagni a disordini funzionali della respirazione e della circolazione, obiettivamente dimostrabili e di grado tale da rendersi manifestamente incompatibili con le funzioni del grado o qualifica nell'ambito della vita di bordo. 2. Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa o siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto regime alimentare. 3. La tubercolosi polmonare ed extra-polmonare in atto ben caratterizzata ed accertata. I marittimi sbarcati per tubercolosi polmonare e dichiarati successivamente guariti ed idonei a riprendere il loro lavoro dagli enti che li ebbero in cura ed in assistenza, non saranno riammessi all'imbarco se non dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presunta guarigione. 4. Le emopatie gravi, primitive o secondarie, quando siano presumibilmente non suscettibili di guarigione o di miglioramento utile agli effetti dell'attitudine al lavoro. 138 5. Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, le cicatrici estese ed aderenti che disturbino la funzione di un organo importante al punto da costituire ragione di incapacità all'esercizio delle mansioni del grado o qualifica. Per determinate categorie le cicatrici deturpanti visibili potranno essere ritenute motivo di incapacità. 6. Le malattie cutanee, presumibilmente inguaribili, quando direttamente o indirettamente, siano causa di invalidità al lavoro, o quando richiedano trattamento, regime o cautele, incompatibili con il lavoro e con la vita di bordo. 7. I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume, numero e sede, importino un giudizio valutativo simile a quello formulato all'art. 5. 8. L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponeurotiche, quando conducano alle conseguenze previste all'art. 5 del presente elenco. 9. Le mutilazioni conseguenti ad interventi chirurgici od a traumi, le malattie e le lesioni delle ossa, delle articolazioni dei tessuti periarticolari e loro esiti, che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante, quando conducano alle conseguenze di cui al citato art. 5. 10. Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado. Le varici che per estensione, volume, sede, alterazioni circolatorie e trofiche, debbano ritenersi sicuramente causa di una incapacità al lavoro che raggiunga i limiti di cui all'art. 5, pur tenendo conto dei vantaggi dell'uso di adatti mezzi di contenzione. 11. Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame peritale od i referti di istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo, nonché le psiconevrosi da intossicazione esogene con particolare riguardo all'alcoolismo cronico ed alle narcomanie da considerare senz'altro causa di permanente inidoneità. 12. Le malattie organiche del sistema nervoso, centrale o periferico ed i loro postumi, quando riducano l'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5. 13. Il tracoma in fase contagiosa. Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al periodo in cui si mantengono simili caratteristiche. Le affezioni croniche evolutive dell'occhio che si presumano condurre inevitabilmente alla incapacità di lavoro, nonché quelle facilmente recidivanti e tali da produrre discontinuità nelle prestazioni. 14. La mancanza o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10 nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purché sia normale il senso cromatico. Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa di inidoneità purché l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque decimi. È tollerata la correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativi di navigazione purché l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo. Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria. 15. L'otite media purulenta cronica. 16. La diminuzione bilaterale dell'udito sostenuta da causa inamovibile nei limiti seguenti: a) ufficiali e personale di coperta e di macchina: voce di conversazione a non meno di 7 metri; 139 b) personale di camera e dei servizi generali; non meno di metri 7 o di metri 4 a seconda della qualifica; c) per i radiotelegrafisti vedansi le speciali disposizioni contenute nell'art. 25 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria. 17. L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della bocca che disturbino notevolmente la funzione respiratoria. La mancanza di un numero di denti, non sostituiti da protesi efficace, tale da compromettere gravemente la funzione masticatoria. 18. Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di condizioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e della pleura, che costituiscono ragione di diminuzione dell'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5. 19. I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del periocardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità lavorativa. La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali 20. Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e risentimento sullo stato generale valutabili agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'art. 5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo. In particolare: ulcere gastroduodenali con varie recidive di cui l'ultima a meno di tre anni, oppure quando vi sia stata emorragia o perforazione, a meno che, in tale ultimo caso, gli accertamenti radiologici siano riusciti negativi per la esistenza di ulcera in atto e da tre anni non vi siano state recidive. Gastriti ed enteriti croniche ribelli alle cure e che impongono regime alimentare speciale. Calcolosi con crisi recidivanti. 21. Le ernie viscerali non riducibili e non bene contenibili. 22. Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale e che richiedano costante controllo sanitario e rigoroso regime dietetico. 23. Tutte le infermità, difetti fisici o disturbi funzionali non specificati in questo elenco che siano causa manifesta di incapacità all'esercizio delle abituali mansioni nei limiti di cui all'art. 5 del presente elenco. 24. Per il personale femminile sarà altresì causa di inidoneità ai servizi di bordo lo stato di gravidanza obiettivamente riconosciuto e lo stato di puerperio limitato a due mesi dopo il parto. Requisiti speciali relativi agli ufficiali. Per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica degli ufficiali addetti ai servizi della navigazione, si applicherà l'elenco con l'unico criterio di avere in servizio ufficiali che abbiano le qualità necessarie per disimpegnare bene il compito loro affidato, tenendo presente il servizio già da loro prestato in modo lodevole; si applicheranno provvedimenti di eliminazione solo quando gli stati morbosi e difetti fisici manifestamente impediscano di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado e corpo. Per gli ufficiali radiotelegrafisti è indispensabile richiedere una buona funzione uditiva oltre gli altri requisiti occorrenti al momento dell'immatricolazione. Per i comandanti di navi si dovrà giudicare con la piena considerazione della delicatezza e della responsabilità delle funzioni che essi sono chiamati a compiere, tenendo particolarmente presente quegli stati morbosi che direttamente o indirettamente possono agire sullo stato mentale e sulle facoltà intellettuali producendo indebolimenti o deficienze anche lievi che possano in momenti 140 difficili, renderli impari al compito di tenere il governo della nave con abilità, animo forte e mente serena. Requisiti speciali per le diverse categorie di marittimi. Personale di coperta. - Per tale personale e particolarmente per quello destinato ai servizi di guardia, alla manutenzione dei depositi di combustibili liquidi ed al movimento dei combustibili stessi, si rimanda in pieno ai vari articoli dell'elenco che dovranno essere scrupolosamente applicati. Personale di macchina e caldaie ed elettricisti. - Nel giudicare della idoneità specifica di questi marittimi e particolarmente in caso di malattia o di postumi di malattie dell'apparato respiratorio o circolatorio, si terrà presente che essi devono compiere lavori sovente faticosi in ambienti superriscaldati e spesso ricchi di polvere e di esalazioni dei combustibili liquidi. Personale di camera e per servizi vari - Camerieri. - È opportuno tener presente che le persone dei due sessi, addette al servizio dei passeggeri, debbono soddisfare anche a requisiti di ordine esteriore e non presentare difetti che possano destare ripugnanza nei passeggeri. In sede di revisione è tuttavia opportuno inspirarsi a criteri non eccessivamente restrittivi, tenendo conto che difetti non tollerabili in piroscafi od in classe di lusso, possono rappresentare elemento di importanza trascurabile in ambienti meno ricercati. Cuochi - Cambusieri - Panettieri - Magazzinieri - Infermieri - Macellai - Sguatteri, ecc. - Per tali marittimi le disposizioni contenute nell'elenco dovranno applicarsi con giusti criteri di tolleranza, tenendo conto delle varie condizioni di ambiente in cui essi devono accudire al proprio lavoro. Testo integrato con il D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536 141 Schede sintetiche: collocamento gente di mare CHE COS'È È il sistema di assunzione dei lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, a norma del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, art. 2, comma 4, viene abolito il regime di collocamento obbligatorio ed è ammessa l’assunzione diretta del lavoratore . DISPOSIZIONI TRANSITORIE ISTITUZIONE DELL’ELENCO ANAGRAFICO REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE DEI LAVORATORI GIA’ INSERITI NEGLI ELENCHI DELLA GENTE DI MARE AL 28/07/2006 I lavoratori marittimi già iscritti nelle matricole della gente di mare alla data del 28 luglio 2006 (data di entrata in vigore del DPR 231/2006), devono, entro 180 giorni, presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per territorio per dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro. A seguito della presentazione, l’Ufficio provvede all’iscrizione nell’elenco anagrafico e alla compilazione della scheda professionale. La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo, comporta l’obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l’imbarco prima di poter richiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico (DPR 231/2006, art. 14). Dall’obbligo della presentazione sono esentati i lavoratori che al 28 luglio risultano in servizio di navigazione (DPR 231/2006, art. 14, comma 2). A CHI E’ DIRETTA LA NORMATIVA La disciplina del collocamento gente di mare riguarda i lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. È escluso il personale delle imprese in appalto che non fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, art. 1). STRUTTURE AUTORIZZATE AL SERVIZI DI COLLOCAMENTO DELLLA GENTE DI MARE Sono preposti all’ attività di collocamento della gente di mare i seguenti soggetti: uffici di collocamento già istituiti presso le Capitanerie di Porto; enti bilaterali del lavoro marittimo ; agenzie per il lavoro con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ; UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE Le attività di collocamento della gente di mare vengono esercitate dagli uffici di collocamento, istituiti ai sensi del regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031 (abrogato con la nuova normativa) presso la Capitaneria di Porto, che diventano funzionalmente articolazioni amministrative dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli uffici di collocamento della gente di mare svolgono le seguenti funzioni (DPR 231/2006, art. 6): gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento; gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico; accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo: preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro; 142 registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento; monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo; GLI ENTI BILATERALI Gli Enti bilaterali del lavoro marittimo possono essere autorizzati, a condizione che svolgano l’attività senza fine di lucro e salvo l’obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua del lavoro (DPR 231/2006, art. 5, comma 2): allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri associati; mediante convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo svolgimento degli adempimenti e le certificazioni affidati agli uffici di collocamento della gente di mare. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti: · i requisiti e le modalità di adesione dei soggetti con l’obbligo di interconnessione; · gli obiettivi operativi; · le attività; · i servizi erogati; · gli organismi di direzione e coordinamento. LE AGENZIE PER IL LAVORO Con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro (Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione (DPR 231/2006, art. 5, comma 3). SEQUENZE DELLE PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO La nuova disciplina del collocamento gente di mare ha istituito l’anagrafe nazionale dei lavoratori della gente di mare (DPR 231/2006, art. 3, comma 1, lett. a) CHE COS’E’ L’ELENCO ANAGRAFICO Chi decide di avvalersi dei servizi del collocamento gente di mare (non è più un collocamento obbligatorio) viene iscritto nell’apposita sezione dell’elenco anagrafico dei lavoratori (Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, art. 4). Per essere iscritti nell’anagrafe della gente di mare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti (DPR 231/2006, art. 7; art. 119 Codice della Navigazione): essere cittadini italiani o comunitari; aver compiuto i sedici anni di età; aver adempiuto al diritto dovere di istruzione e formazione; Possono essere iscritti gli allievi di Istituti Nautici e di Istituti Professionali ad indirizzo marittimo. L'iscrizione di lavoratori minorenni può essere effettuata solo con il consenso di chi esercita la patria potestà genitoriale o la tutela. Il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione, saranno stabiliti con un successivo e ulteriore decreto del Presidente della Repubblica. AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO ANAGRAFICO L’elenco anagrafico viene aggiornato, su istanza di parte o d’ufficio, nei seguenti casi: 143 per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti ; per morte dell'interessato ; nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole ; per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni ; sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori . CHE COS’E’ LA SCHEDA PROFESSIONALE All’ atto dell’ iscrizione nell’elenco anagrafico viene compilata e rilasciata al lavoratore marittimo, appartenente alla gente di mare, la scheda professionale essa contiene i dati personali anagrafici e professionali dello stesso lavoratore (DPR 231/2006, art. 8). Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DPR 231/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2006), sarà emanato un decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definirà le qualifiche professionali del personale marittimo e i relativi requisiti minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto, le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al DPR 231/2006. DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO Il lavoratore marittimo, privo di lavoro e immediatamente disponibile all’imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare mediante la consegna o l’invio di una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti (DPR 231/2006, art. 9, comma 1): i precedenti lavorativi la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi l’immediata disponibilità a svolgere lavoro marittimo L’ufficio collocamento gente di mare verifica il permanere di questo requisito: sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità sulla base delle comunicazioni degli armatori Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo ha l’onere di rinnovare la dichiarazione di disponibilità (DPR 231/2006, art. 9, comma 3). SERVIZIO DI PRESELEZIONE ALL'INCONTRO DOMANDA - OFFERTA DI LAVORO Una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità l’Ufficio di collocamento gente di mare promuove, anche servendosi della borsa continua del lavoro marittimo, l’assunzione del lavoratore. BORSA CONTINUA DEL LAVORO MARITTIMO Entro 60 giorni dal 28 luglio 2006, sarà istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Borsa continua del lavoro marittimo. È una sezione della Borsa continua del lavoro (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 15) con lo scopo di favorire l’incontro domanda offerta di lavoro nel settore marittimo (DPR 231/2006, art. 10). OBIETTIVI DELLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO Essa in particolare persegue: lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro 144 la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali; l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio; il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo; la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture; SOGGETTI INTERCONNESSI ALLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO La Borsa del lavoro marittimo contiene le informazioni degli operatori di (DPR 231/2006, art. 10, comma 2): uffici di collocamento della gente di mare enti bilaterali del lavoro marittimo università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico ASSUNZIONE DELLA GENTE DI MARE Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (DPR 231/2006 un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale definirà le modalità di comunicazione di assunzione e cessazione dei lavoratori appartenenti alla gente di mare. ARRUOLAMENTO Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto (DPR 231/2006, art. 11, comma 4). ASSUNZIONE Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Devono dare comunicazione contestuale (ossia entro la stessa giornata) dell’avvenuta assunzione agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco (DPR 231/2006, art. 11, comma 1). La comunicazione di assunzione diretta deve contenere: le generalità dell'armatore e della società di armamento il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizi le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo la qualifica e le mansioni dell'arruolato la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata la forma e la misura della retribuzione il luogo e la data di conclusione del contratto l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del ccnl di categoria in materia di assunzione dei lavoratori CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L'armatore e la società di armamento devono comunicare, nel caso di rapporto a tempo indeterminato, agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si è verificato l'imbarco, la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni. 145 REGIME SANZIONATORIO Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 18, comma 1 e e 19, commi 3 e 5,. EVENTUALE RISERVA A FAVORE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI I contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati,in possesso dei requisiti previsti da leggi e ccnl, stabilendo: requisiti di accesso percentuali di riserva modalità di adempimento Green Paper Bruxelles, 7.6.2006 COM(2006) 275 finale Volume II – Allegato 2.5. Sviluppare le competenze marittime dell'Europa e promuovere l'occupazione sostenibile nel settore marittimo Il settore marittimo ha bisogno di personale altamente qualificato. Malgrado una generale stabilità del tasso di occupazione in questo settore44, in Europa la consistenza numerica della gente di mare è in diminuzione. La carenza di personale, in particolare di ufficiali della marina mercantile, non interessa tuttavia nella stessa misura tutti gli Stati membri. Per poter sopravvivere l'industria marittima deve disporre in numero sufficiente di equipaggi ben addestrati e competenti e di altro personale specializzato, sia per ragioni di sicurezza che per mantenere il vantaggio competitivo dell'Europa. Molti settori, e in particolare le autorità di controllo degli Stati di approdo e le società di classificazione, necessitano di un apporto costante di ex marittimi, segnatamente ufficiali, piloti, ingegneri, responsabili di cantieri navali, ispettori addetti al controllo della sicurezza delle navi e istruttori. Gran parte del personale operante a bordo delle navi proviene attualmente da paesi terzi. Ciò è dovuto ai vincoli e all'isolamento che comporta questa professione, alla scarsa considerazione ad essa attribuita e al minore livello di retribuzione degli equipaggi dei paesi terzi45. I dati dimostrano che le cause di questo declino vanno ricercate sia sul versante della domanda che su quello dell'offerta. La pressione concorrenziale che caratterizza il settore dei trasporti marittimi non incoraggia i datori di lavoro a offrire salari allettanti per il personale europeo. Tale elemento, associato all'impressione di una scarsa stabilità occupazionale e a condizioni di lavoro sfavorevoli, ha comportato una flessione della richiesta di posti di lavoro nel settore marittimo, contrariamente a quanti sostengono che "nulla prova che i giovani europei non siano interessati a intraprendere una carriera marittima"46 . In una relazione presentata nell'ottobre 2005 la Commissione ha formulato proposte intese a contrastare la flessione occupazionale in atto nel settore marittimo europeo e 146 a favorire un ritorno alle professioni del mare47. Le conclusioni del Consiglio "Trasporto marittimo" del 5 dicembre 2005 evidenziano un certo progresso su questo fronte. Per invertire il trend negativo dell'occupazione marittima è indispensabile incoraggiare la mobilità professionale tra i vari settori. Ciò presuppone il riconoscimento e l'attuazione del concetto di cluster marittimi. La mobilità svolge una funzione essenziale nella creazione di alternative occupazionali per i pescatori. L'istruzione e la formazione marittime dovrebbero essere altamente qualificanti e dare accesso a numerose opportunità professionali. Occorrerebbe eliminare ostacoli legislativi quali la mancanza di mutuo riconoscimento delle qualifiche o i criteri nazionali applicabili agli ufficiali. L'attuazione della direttiva riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe consentire di eliminare le ultime barriere48. Occorrerebbe destinare fondi comunitari a iniziative volte a sostenere la gestione del cambiamento e ad agevolare la riqualificazione e il riorientamento professionali, ad esempio nel caso di imprese soggette a ristrutturazione o a riduzione dell'organico. Nell'ambito dei cluster marittimi si potrebbe valutare la possibilità di istituire sistemi che permettano ad altri settori di partecipare al finanziamento di tirocini o apprendistati nel settore della navigazione. Ciò consentirebbe a quanti lo desiderano di acquisire l'esperienza in mare necessaria per una successiva collocazione in campo marittimo. Sarebbe auspicabile rivedere gli attuali programmi di istruzione e formazione, sia per quanto riguarda la navigazione e i settori connessi che l'ingegneria navale e la pesca. In questo contesto la Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT) ha proposto l'elaborazione di un inventario delle competenze richieste dall'industria49. Il Consiglio ha incaricato la Commissione di preparare "uno studio strutturato dell'evoluzione nel tempo delle motivazioni degli allievi" volto a identificare le ragioni che spingono questi ultimi a interrompere gli studi50. Occorre garantire in tutta Europa una formazione conforme a standard internazionali come quelli prescritti dalla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (Convenzione STCW)51, atta a fornire una serie di competenze supplementari che rispondano alle esigenze dell'industria, così da offrire maggiori sbocchi occupazionali e rafforzare la competitività della flotta europea. Per il settore della pesca, il basso numero di ratifiche della convenzione STCW-F52 non consente di mettere in vigore e di applicare a livello internazionale le norme concordate in materia di formazione e certificazione. L'UE deve continuare ad occuparsi di aspetti quali i requisiti minimi in materia di formazione, le condizioni di lavoro e l'applicazione della normativa. Alla gente di mare si applica in alcuni casi un sistema di retribuzione conforme a quello dello Stato di origine/di residenza. Tale pratica può dar luogo a difficoltà nel caso in cui si applichi la normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e le parti sociali dello Stato di bandiera abbiano concluso accordi salariali. L'assimilazione delle navi al territorio dello Stato della bandiera e la presenza di navi battenti bandiera di comodo, poco inclini a conformarsi alle norme internazionali e nazionali, contribuiscono a complicare la situazione. Nel caso in cui si applichino le condizioni di retribuzione dello Stato di bandiera e le parti sociali dello Stato di bandiera abbiano concordato salari più elevati di quelli percepiti dai marinai nello Stato di origine/di residenza, gli armatori possono essere indotti a effettuare un trasferimento di bandiera o a sostituire equipaggi europei con marinai provenienti da 147 paesi terzi. Occorre che l'UE dedichi maggiore attenzione a tali problematiche, in stretta cooperazione con le parti sociali. l'attuazione. Un esempio a questo riguardo è rappresentato dal progetto CAREMAR (Coordinated Academic Research and Education to Support Innovation in European Marine Industries) destinato a favorire il coordinamento della ricerca e della formazione accademica per sostenere l'innovazione nelle industrie marine europee53. L'industria marittima potrà contare su un apporto di personale altamente qualificato solo se saprà attrarre nei propri centri di insegnamento e formazione i soggetti più brillanti. È in questa prospettiva che occorre restaurare l'immagine poco lusinghiera del settore. È essenziale offrire alla gente di mare, uomini e donne, condizioni di vita e di lavoro adeguate e consone agli standard legittimamente pretesi dai lavoratori europei. Determinante a questo riguardo è la ratifica della convenzione consolidata sul lavoro marittimo adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel febbraio 2006. La Commissione intende presentare nel 2006 una comunicazione sulle norme minime del lavoro marittimo, che verterà sull'attuazione della convenzione consolidata dell'OIL nell'ambito del diritto comunitario, eventualmente mediante un accordo tra le parti sociali. Ciò dovrebbe consentire di estendere i controlli esercitati dallo Stato di approdo alle norme di lavoro applicate a bordo di tutte le navi che fanno scalo in porti europei, a prescindere dalla bandiera della nave o dalla nazionalità dell'equipaggio. Gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione n. 185 dell'OIL relativa ai documenti d'identità dei marittimi, data l'importanza che essa riveste sia per garantire il benessere dei marinai, in caso di permesso a terra o di passaggio di transito, che per rafforzare la sicurezza54. Come è noto, la pesca è un'attività più soggetta ad incidenti delle altre attività marittime; le condizioni di lavoro sono spesso più sfavorevoli rispetto ad altre professioni. È quindi opportuno che al settore della pesca sia dedicata particolare attenzione nell'ambito della riforma e del miglioramento delle normative dell'UE e dell'OIL sulle condizioni di lavoro a bordo delle navi. In questa prospettiva si inserisce l'azione del Fondo europeo per la pesca (FEP) e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)55 . Esistono numerosi esempi di imprese o di accordi collettivi che dimostrano che è possibile conciliare migliori condizioni di lavoro e di retribuzione con una maggiore efficacia operativa e sicurezza. L'Europa dovrebbe cercare di dotarsi di una flotta di qualità, gestita da equipaggi altamente qualificati che beneficino di condizioni di lavoro ottimali. Come contrastare la disaffezione dei lavoratori europei nei confronti di alcune carriere marittime, garantire la sicurezza occupazionale e accrescere l'attrattiva dei posti di lavoro? Come conciliare migliori condizioni di lavoro, retribuzione e sicurezza con l'esigenza di garantire la competitività del settore? Come garantire la qualità dell'insegnamento, della formazione e della certificazione?