Eliseo Aprile
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
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TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Sezione Commerciale
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da
Monteduro Salvatore
1. Premessa
Il sottoscritto dott. Eliseo Aprile, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce al n. 1681 e al Registro dei Revisori Contabili al n.
128344, con studio in Lecce alla via Merine, n. 21/A, con provvedimento del 10/02/2014 (all. n. 1)
è stato nominato dal Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, quale
professionista incaricato per valutare l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta
dal sig. Monteduro Salvatore, nato a Morciano di Leuca (Le) il 18/05/1942 ed ivi residente alla via
Japigia n. 80, c.f. MNTSVT42E18F719O, pensionato, coniugato in regime di comunione legale dei
beni con Marzo Assunta, nata a Salve il 08/04/1943, casalinga. Il ricorrente è assistito nella fasi del
presente istituto dal legale Avv. Luigi Paolo Giungato.
Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28,
del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte
dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per
l’espletamento dell’incarico;
b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
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c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto
del consumatore interessato al Piano.
Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il
ricorrente:
risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della
citata legge. Dunque il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n.
3/2012;
non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,
accordo o liquidazione);
non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo
del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
La proposta di accordo per come formulata dall’Avv. Giungato nell’interesse del suo assistito è
corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in
particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:
elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute (all. n. 2);
elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente (all. n. 3) in assenza di atti dispositivi
compiuti negli ultimi cinque anni;
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dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2010, 2011 e 2012 (all. n. 4);
elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (all. n.
5);
certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Morcaino di leuca (all. n. 6).
A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da
sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione
legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque
riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla procedura in esame anche
sui seguenti temi:
a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a
corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà quindi
a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall’istante sig. Monteduro
Salvatore al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano
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del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria dell’unico bene
immobile in proprietà, civile abitazione in Marciano di Leuca.
2.
Cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità del ricorrente di adempiere alle
obbligazioni assunte.
L’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e
l’esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in
sede di ascolto tenutosi in data 26/03/2014, hanno permesso di circoscrive cause e circostanze
dell’indebitamento del Monteduro Salvatore.
In danno del ricorrente, presso il Tribunale di Lecce, pende procedura esecutiva immobiliare n.
476/2010 R.G.E. promossa da Caroppo Noemi. Il titolo del creditore procedente è rappresentato da
ipoteca giudiziale iscritta sull’immobile sito in Morciano di Leuca via Japigia n. 80 (al n. 28554
registro generale e al n. 4171 registro particolare) di proprietà del debitore e attuale dimora della
famiglia dello stesso. L’importo dovuto al creditore procedente è pari complessivamente a €
22.928,00, come da nota di precisazione del credito formulata dall’Avv. Sergio Belfiore in data
19/03/2012.
Nella predetta procedura espropriativa immobiliare risultano intervenuti anche i seguenti creditori
chirografari, sempre assistiti dall’Avv. Belfiore:
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Romano Carmelo, il cui credito complessivo, assistito da D.I. n. 50/2008 emesso dal
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, è pari a € 6.335,15, come da nota di
precisazione del credito formulata dal legale in data 19/03/2013;
Monteduro Rosaria, il cui credito complessivo, assistito da sentenza n. 236/2013 emessa dal
Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, è pari a € 7.603,00, come da nota di
precisazione dl credito formulate dal legale in data 19/03/2013;
Si tratta di crediti (ciò vale sia per il credito richiesto in via ipotecaria e sia per i crediti richiesti in
via chirografaria) sorti in seguito a dei prestiti di denaro concessi dai ricorrenti al Monteduro
Salvatore.
In ogni caso, ai predetti crediti occorre anche considerare gli ulteriori costi della procedura
esecutiva immobiliare che vanno individuati nel compenso del professionista delegato, dott.
Alessandro De Rinaldis, liquidato con provvedimento del giudice dell’esecuzione, dott. Stefano
Maria Sales, del 02/04/2014 e ammontanti a € 3.402,44 (compresa Iva e Cnpadc, e € 643,04 per
spese, all. n. 7) e le spese di pubblicità (all. n. 8) nelle more maturate e non pagate dal creditore
procedente e precisamente:
Oxanet spa:
€ 104,92 (ft. n. 1916 del 23/10/2013);
Edire srl:
€ 547,78 (ft. n. 653 del 02/07/2014);
Gazzetta del Mezzogiorno: € 595,36 (ft. n. 6055 del 03/06/2014)
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Tutte le predette spese sono da riconoscere in prededuzione e dunque, al pari del credito ipotecario
innanzi indicato devono essere necessariamente soddisfatte nel presente piano entro dodici mesi in
ossequio a quanto statuito dall’art. 8, comma 4, legge n. 3/2012.
Nello stesso grado si collocano i compensi dello scrivente, che a norma dell’art. 15, comma 9, legge
n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure
di concordato preventivo, ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, e dunque pari a €
3.172,00 (compresi accessori come per legge, all. n. 9).
I buoni propositi del ricorrente tesi a definire l’intera esposizione debitoria sono rappresentati dagli
atti messi in atto dal ricorrente successivamente all’avvio dell’espropriazione forzata immobiliare.
Si fa riferimento alla istanza per la conversione del pignoramento depositata in data 10/11/2011 e
accolta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14/12/2011. A seguito dei versamenti mensili
di € 1.500,00 disposti dal Giudice a far data dal 14/12/2011, il debitore ha versato sul libretto della
procedura l’importo di € 20.459,34 (all. n. 10); tuttavia il debitore risulta, successivamente,
decaduto dalla conversione per non aver onorato le successive scadenze fissate dal piano di
conversione del pignoramento al quale era stato ammesso.
Infatti, il Monteduro rivestendo la qualifica di pensionato con reddito mensile netto di circa €
1.600,00, riferisce di non essere riuscito a sostenere la restante parte di debito, nonostante avesse
provveduto a onorare oltre la metà del debito complessivo.
A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti
eseguiti presso gli uffici competenti è emerso quanto di seguito:
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l’Agenzia delle Entrate di Casarano con nota del 08/04/2014 (all. n. 11) ha comunicato che
non esistono carichi pendenti a nome del sig. Monteduro;
Equitalia Sud Spa con estratto di ruolo del 07/04/2014 ha comunicato che a carico del sig.
Monteduro risultano pendenze pari complessivamente a € 403,32 (all. n. 12) riferite a Tarsu
per gli anni 2007, 2008 e 2009;
il Comune di Morciano di Leuca non ha comunicato alcuna posizione di debito nonostante
allo stesso ente sia stata inoltrata specifica richiesta in tal senso;
contratto di credito al consumo n. 13102821 sottoscritto in data 15/06/2012 estinto in via
anticipata in data 30/04/2012 e con residuo debito di € 2.399,00 (all. n. 13);
contratto di credito al consumo n. 13037021 sottoscritto in data 31/12/2009 estinto in via
anticipata con conteggio al 31/10/2014 e con residuo debito di € 16.605,44 (all. n. 14);
La documentazione riferita ai due contratti di credito al consumo è stata messa a disposizione dello
scrivente solo in data 20/10/2014 dal legale del debitore Avv. Giungato.
3. Veridicità dei dati
Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal
ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che il debitore:
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è coniugato in regime di comunione legale dei beni con Marzo Assunta (cfr. stato di
famiglia allegato n. 2);
è un pensionato con un reddito netto annuo di € 19.400,00 circa e dunque percepisce una
mensilità netta mensile di circa € 1.600,00; tali importi sono rilevalibili dall’ultimo modello
Cud rilasciato dall’Inps (all. n. 15);
ha la necessità di € 305,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare; il debitore
ritiene doi poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare (marito e moglie) con
tale importo esiguo;
possiede un’unita abitativa in Morciano di Leuca alla vi Jpigia n. 78-80, piano terra,
indiuviduato in catasto al fgl. 10, p.lla 338, sub 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6,5, R.C. 241,70. Il
suddetto cespite risulta gravato da ipoteca giudiziale in favore di Caroppo Noemi iscritta
presso l’Agenzia del Territorio di Lecce in data 18/08/2006 al n. 28554 generale e al n. 4171
particolare;
ha contratto debiti per la complessiva somma di € 64.096,42 così distinta per come riferita
ad ogni singolo creditore:
Creditore
Importo
Dott. Alessandro De Rinaldis
(prededuzione)
€ 3.402,44
Dott. Eliseo Aprile
(prededuzione)
€ 3.172,00
Spese di pubblicità
(prededuzione)
€ 1.248,06
Caroppo Noemi
(ipotecario)
€ 22.928,00
Romano Carmelo
(chirografo)
€ 6.335,15
Monteduro Rosaria
(chirografo)
€ 7.603,00
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Equitalia Sud Spa
(chirografo)
€
403,32
contratto di credito al consumo n. 13102821
€ 2.399,00
contratto di credito al consumo n. 13037021
€ 16.605,44
TOTALE
€ 64.096,42
4. Sintesi del Piano del Consumatore.
Il sig. Monteduro, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, ha
deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti
contratti e conservare l’unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del debitore e di sua
moglia.
Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal Monteduro, il debito
complessivo è pari ad € 64.096,42. In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al
creditore ipotecario Carroppo Noemi, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti nella
misura legale per tutta la durata della dilazione (12 mesi), tutto ciò nel rispetto dell’art. 9, comma 3quater, legge n. 3/2012. Detta norma prevede la sospensione ai soli effetti del concorso del calcolo
degli interessi convenzionali o legali, a meno che il credito non sia garantito da ipoteca, con il
deposito della proposta del Piano del consumatore.
La proposta formulata presume l’integrale pagamento di tutti i creditori attraverso la cessione
dell’indennità corrisposta dall’Inps a titolo di pensione di anzianità, con l’esclusione di ciò che lo
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stesso intende trattenere a titolo di esigenze familiari (€ 305,00 al mese). Dunque il ricorrente
propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 1.295,00.
Invero, il debito complessivo del Monteduro risulta si pari a € 64.096,42 ma occorre considerare
che presso il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, il debitore, al fine di onorare
l’ammortamento del debito concesso con la conversione del pignoramento, poi di fatto decaduto per
l’inosservanza dei versamenti mensili, ha acceso il libretto bancario n. 1E24626508730 presso
Banca Sella spa, sul quale vi è un saldo di € 20.459,34, la differenza pari a € 43.637,08 rappresenta
il debito da sottoporre a rateizzazione.
Infatti, il debitore propone di assegnare al creditore ipotecario Caroppo Noemi l’importo
attualmente esistente sul detto libretto bancario (€ 20.459,34) e di soddisfare il restante credio
ipotecario, pari a € 2.438,66, e i successivi restanti crediti muniti di privilegio di seguito indicati,
pari a € 7.822,50 in 12 rate mensili:
€ 3.402,44 dott. A. De Rinaldis;
€ 3.172,00 dott. E. Aprile;
€ 1.248,06 spese di pubblicità
L’importo della rata mensile da assegnare a copertura del credito ipotecario residuo e dei crediti
privilegiati (ammontanti complessivamente a € 10.261,16 = 7.822,50 + 2.438,66) risulta pari a €
855,10 (= 10.261,16/12). La differenza rispetto alla rata mensile sostenibile di € 1.295,00 (al netto
delle esigenze di famiglia) e dunque la somma di € 439,90 mensile viene assegnata agli altri
creditori (quelli chirografari).
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Per ciò che riguarda quest’ultima classe di creditori, il cui importo totale risulta pari a € 33.345,91,
il ricorrente, per quanto innanzi rappresentato, propone di attribuire loro la somma di € 439,90
mensili nei 12 mesi successivi all’eventuale omologazione dell’Istituto in esame (eseguendo i
pagamenti contestualmente ai creditori muniti di privilegio); per la restante parte, pari a € 28.067,11
[33.345,91 - (439,90*12)], il richiedente propone il pagamento dilazionato nei successivi 22 mesi a
mezzo della corresponsione di una rata mensile sempre dell’importo di € 1.295,00.
Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore
che prevede il totale soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa tre anni; in particolare
il Piano proposto prevede:
il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, dei creditori ipotecari e di quelli
privilegiati entro il termine di 12 mesi a partire dal decreto di omologazione del piano
stesso in ossequio al disposto di cui all’art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012;
il pagamento parziale dei restanti crediti (quelli chirografari) entro il termine di 12 mesi dal
decreto di omologazione del piano stesso;
il pagamento integrale della classe dei creditori chirografari (quelli chirografari residui)
entro i successivi 22 mesi (rispetto ai primi 12 mesi nei quali si è proposto il pagamento
integrale dei crediti muniti di privilegio e il pagamento parziale dei creditori chirografari).
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5. Fattibilità del Piano
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 9, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012
lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal Monteduro Salvatore
e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.
Il Monteduro a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed
esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dalla sua pensione di anzianità erogata dall’Inps.
Data la fattispecie di indennità la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle
somme mensili risulta essere pressochè bassa anche in considerazione dell’età dell’istante (72 anni)
e del buono stato di salute dello stesso debitore.
Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dal Monteduro
Salvatore risulta sostenibile e fattibile.
Tali considerazioni risultano ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale
viene affrontata la convenienza della proposta.
6. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare
anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all’ipotesi di liquidazione dei beni di
proprietà del debitore.
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Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria
dell’unico bene immobile posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che
potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.
Come si evince dall’allegata visura (cfr. allegato n. 3) l’unico bene nella disponibilità del debitore
risulta essere la civile abitazione sita in Morciano di Leuca alla via Japigia n. 78-80.
A detta abitazione, sulla base della relazione di stima a firma del Arch. Maria Letizia Monosi
eseguita nella procedura esec. imm. n. 476/2010 promossa da Caroppo Noemi in danno del
ricorrente (allegato n.13), è stato attribuito un valore di mercato pari ad € 125.500,00.
Avendo il Professionista delegato effettuato alcuni esperimenti di vendita andati deserti e a seguito
dell’applicazione dei rituali ribassi (ciascuno pari al 25%) la predetta abitazione è posta in vendita il
prossimo 11/11/2014 al prezzo di € 70.594,00.
Quindi partendo da un valore pari all’attuale prezzo di vendta di detto bene occorre tener conto
delle considerazioni di seguito esposte.
Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite
all’asta. In base all’esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione
di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del
bene fino a circa € 52.000,00 (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita
non andato a buon fine) e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni
esperimento di gara compiuto.
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Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a € 52.000,00 (cioè al
terzo esperimento) si presume che il ricavato della vendita dell’immobile consente in ogni caso di
soddisfare tutti i creditori attesa anche la somma esistente sul libretto bancario utilizzato per la
conversione del pignoramento (€ 20.459,34) ed il modesto importo della situazione debitoria del
ricorrente.
L’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso che ci occupa
porterebbe verosimilmente all’aggiudicazione del bene nel 2015 e all’approvazione del piano di
riparto molto probabilmente verso al fine dello stesso anno. Al contrario, con il piano del
consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurrre mensilmente il proprio
credito già a partire dal momento successivo all’omologazione del Piano stesso.
7. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano.
Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del
consumatore (€ 63.734,09), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di
rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € 1.295,00 e per un totale di 34
rate. Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in
prededuzione, il pagamento del creditore ipotecario (Caroppo Noemi) e di tutti i restanti creditori
chirografari. E’ stata anche presa in considerazione l’ipotesi alternativa della liquidazione del
patrimonio immobilare del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno
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conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore con riferimento
alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.
Con l’omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la
fase successiva all’omologazione.
ATTESTAZIONE
Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Eliseo Aprile, iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce e al
Registro dei Revisori Contabili,
ESAMINATI
-
i documenti messi a disposizione dal debitore Monteduro Salvatore e quelli ulteriori
acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
-
la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
-
lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
-
il Piano del Consumatore predisposto dal debitore (Monteduro Salvatore);
ATTESTA
la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge
n. 3 del 27/01/2012.
* * * * *
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Si attesta che la presente relazione è composta da n. 16 pagine e di n. 14 allegati come riportati
nell’elenco che segue.
Con Osservanza
Lecce, 27 ottobre 2014
dott. Eliseo Aprile
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ELENCO ALLEGATI
1. Provvedimento di nomina del 10/02/2014.
2. Elenco dei creditori da ineserire nel redigendo Piano del Consumatore.
3. Beni di proprietà del ricorrente.
4. Dichiarazione dei redditi riferiti agli ultimi tre anni.
5. Elenco dei spese necessarie al sostentamento della famiglia.
6. Certificato di stato di famiglia.
7. Compenso del Profesionista Delegato Dott. Alessandro De Rinaldis.
8. Copie dei documenti di spesa rieferiti alla pubblicità.
9. Compenso del professionista incaricato.
10. Copia libretto bancario acceso presso Banca Sella spa.
11. Certificato carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate di Casarano.
12. Estratto dei ruoli pendenti presso Equitalia sdu spa.
13. Contratto di credito al consumo n. 13102821 sottoscritto in data 15/06/2012.
14. Contratto di credito al consumo n. 13037021 sottoscritto in data 31/12/2009.
15. Modello Cud rilasciato dall’Inps di Casarano.
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