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Turismo
Periti aziendali corrispondenti in lingue estere
Periti per il turismo
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INDICE
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PREMESSA
PATTO FORMATIVO
DIRITTI E DOVERI
REGOLE DI COMPORTAMENTO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI
REGOLAMENTO ASSENZE
REGOLAMENTO AULE E SPAZI COMUNI
REGOLAMENTO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GIUDATE, VIAGGI
D’ISTRUZIONE E STAGE ALL’ESTERO
REGOLAMENTO ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI
REGOLAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
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PREMESSA
La scuola promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla
Carta costituzionale; si propone quindi come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo
di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli
studenti, vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo” nello spirito del quale ogni componente
si impegna ad osservare e far osservare il presente regolamento.
I valori democratici che regolano la vita della comunità si basano:
 sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.
 sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione. nel ripudio di ogni barriera ideologica. sociale e culturale.
In particolare definiamo la scuola come:
 luogo di formazione e di educazione mediante lo studio (...),
 comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue direzioni.
La scuola quindi "fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente".
Per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana,
civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità,
partecipazione.
Sin dall’inizio del suo curriculum lo studente è inserito in un percorso di crescita, teso a consolidare
attitudini personali, senso di responsabilità, capacità di scelta e capacità di relazione nell’ottica
multiculturale tipica del nostro istituto.
Alla fine del curriculum lo studente, anche attraverso le esperienze di stage proposte dall’istituto,
sia in Italia che all’estero; avrà la possibilità di affrontare le problematiche relative all’inserimento
nel mondo del lavoro, alla scelta universitaria nonché alle occasioni di formazione, legate al
territorio.
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PATTO FORMATIVO
Approvato dal consiglio d’istituto in data 07_04_2011
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del
bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
si stipula con l’alunno e la sua famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità,
con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
-
-
-
-
fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico
di qualità in un ambiente educativo sereno, facilitando il processo di formazione di ciascuno
studente;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare
le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza
e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e
alla tutela della salute degli studenti;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
-
prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone,
ambienti e attrezzature;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi
didattici, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
loro comportamenti.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
-
-
valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni
provenienti dalla scuola;
discutere, presentare e condividere con i propri figli il piano dell’offerta formativa e il patto
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
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DIRITTI E DOVERI
Art. 1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai
bisogni formativi, che rispetta e valorizza, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di
ciascuno, aperta alla pluralità delle idee.
Art. 2. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi
individualizzati tesi a promuoverne il processo formativo (didattica per livelli, recupero,
approfondimento, learning center).
Art. 3. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare:

alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione,

alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione,

alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale

a tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
Art. 4
a. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla
quale appartengono, con particolare attenzione ai loro specifici bisogni.
b. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi
linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali.
c. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività
varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
Art. 5
a. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
b. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di
comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la
correttezza dell'informazione data.
Art. 6
a. Le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a
vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale.
b. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo
l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie, ai sensi della 196/03 e
successive modificazioni.
c. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri
figli direttamente dagli insegnanti.
d. Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, deve essere informato sui diritti e i
doveri che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire; il trattamento dei suoi dati e
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il passaggio di informazioni inerenti alla sua carriera scolastica può avvenire, da allora in
poi, solo con il suo consenso scritto, fatto salvo il diritto di chi ha l’obbligo al
mantenimento.
Art. 7
a. Gli studenti, nel quadro del Piano dell’Offerta Formativa, hanno diritto di proporre attività
aggiuntive in sintonia con i loro interessi.
b. Il Comitato Studentesco esprime pareri sulle attività della scuola formulate nel Piano
dell’Offerta Formativa; a tal fine gli studenti, nelle loro assemblee formulano valutazioni e
proposte.
Art. 8
a. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la
non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione
può però dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.
b. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola.
c. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai
fini della valutazione complessiva dello studente.
Art. 9. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative,
come singoli o come associazioni, secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e
convenzioni.
Art. 10
a. Gli studenti del Marco Polo hanno diritto di accedere ai locali della scuola dalle ore 08,00
alle ore 19,00.
b. Per usufruire delle strutture dell’istituto in orario extrascolastico ed in periodi di pausa
dell’attività didattica ci si attiene al regolamento sulla scuola aperta.
Art. 11
a. Gli studenti del Marco Polo hanno diritto di essere informati sul contenuto del Regolamento
d’Istituto. Un estratto di esso, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli atti del Consiglio
d’Istituto, viene consegnato agli studenti all’atto della prima iscrizione ed è esposto in ogni
classe.
b. I verbali delle decisioni dei Consigli di Classe, Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto sono
disponibili in copia a richiesta dei singoli docenti, studenti o genitori, personale ATA, fatta
salva la possibile natura riservata di tali atti..
c. La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul
sito dell’Istituto.
Art. 12. Gli studenti hanno diritto a costituire un comitato studentesco la cui convocazione è
effettuata dal D.S.
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Art. 13. La scuola, onde favorire e garantire la libertà di espressione al di fuori di ogni
strumentalizzazione politica, mette a disposizione degli studenti una bacheca nell'atrio della scuola.
Il materiale deve essere visionato e approvato dalla dirigenza.
Art. 14. I doveri tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un
contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da
parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di
appartenenza ad un contesto comune di vita.
Art. 15. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al
proprio ruolo; per il personale docente e non docente della scuola, sono giuridicamente definiti; per
quanto riguarda gli studenti, essi vengono legalmente sanciti dal presente regolamento, nel rispetto
della normativa vigente.
Art. 16. Per il rispetto del presente regolamento si fa riferimento al regolamento disciplinare.
Art. 17. Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto delle norme previste dal
Regolamento d’Istituto.
Art. 18. In caso di emergenza, per danno imminente alla salute ed al patrimonio, il Dirigente
Scolastico può emanare disposizioni anche in contraddizione con il presente regolamento.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 1.
a. Gli studenti devono avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
b. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto, responsabile e leale nei confronti del
capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni.
Art. 2. Sono considerati atti di bullismo, e come tali perseguiti anche a norma di legge, tutte le
azioni continuative e persistenti che mirano, con prepotenze fisiche e/o verbali (modalità diretta)
con “dicerie” sul conto della vittima (modalità indiretta), all’esclusione dal gruppo dei pari,
all’isolamento, alla diffusione di calunnie e di pettegolezzi anche con modalità definite di
“cyberbullying”.
Art. 3
a. E' preciso dovere civico comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
b. Tale norma è, a maggior ragione, applicabile allo studente che si trova presso strutture
diverse dal Marco Polo.
Art. 4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli
impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo.
Art. 5. Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella (ore
7.55). Alle ore 7.55 deve avere inizio la lezione.
Art. 6. Lo studente può lasciare l'aula solo per motivi eccezionali e comunque con il permesso
preventivo dell’insegnante, nel corso della lezione, o con l’autorizzazione del docente subentrante,
nel cambio d’ora.
Art. 7. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dall'apposito regolamento.
Art. 8. In caso di segnale di evacuazione dell’edificio, gli allievi eseguire con assoluta tempestività
le disposizioni del piano di sgombero.
Art. 9. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all’ambiente
scolastico.
Art. 10. A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare nell’intera area interna o esterna - di pertinenza dell’Istituto. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.
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Art. 11. Al momento dell’ingresso nell’istituto, i telefoni cellulari vanno spenti; è vietato utilizzare
qualsiasi materiale non pertinente alle lezioni (I-pod, libri, giornali, materiale di altre discipline,
ecc.); durante l’intervallo lo studente può chiedere al docente di sorveglianza l’autorizzazione
all’uso del cellulare esclusivamente per comunicare con la famiglia.
Art. 12
a. È vietato, e sottoposto a sanzioni disciplinari, l’uso di qualsiasi dispositivo idoneo a scattare
foto, fare riprese filmate e/o del parlato, secondo la direttiva emanata dal ministero.
b. E’ sanzionata la diffusione di materiale fotografico, filmato e/o parlato.
c. Se il fatto costituisce reato, sarà avviata l’azione penale nelle sedi competenti.
Art. 13
a. Gli studenti che sono iscritti ad attività pomeridiane possono restare nell’edificio scolastico,
nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività
pomeridiane, comportandosi in modo responsabile e corretto anche nel caso in cui non fosse
possibile organizzare la vigilanza da parte di adulti. In caso di comportamenti scorretti, può
essere revocata l’autorizzazione a fermarsi nell’edificio scolastico in orario non curricolare
e possono essere comminate delle sanzioni.
b. Lo studente è tenuto ad avere sempre con sé la tessere di riconoscimento elettronico (badge)
e il libretto personale.
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Art. 1.
a. Il mancato rispetto delle regole di comportamento, comporta un provvedimento disciplinare
che deve essere caratterizzato dalla tempestività.
b. Le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono sottostare alle
norme di riservatezza e di tutela della dignità della persona.
c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente.
e. Le infrazioni connesse al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto,
ma solo sulla determinazione del voto di condotta assegnato del Consiglio di Classe in sede
di scrutinio.
f. Allo studente, nel caso di sospensione dalle lezioni, è sempre offerta la possibilità di
convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica o socialmente utili
(sanzioni alternative).
Art.2. Gli ambiti all’interno dei quali si possono configurare le infrazioni disciplinari sono:
a. irregolarità relative all’obbligo di frequenza e comportamento scorretto nell’adempimento
dei doveri scolastici;
b. mancanza di rispetto nei confronti delle persone
c. inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da
norme generali, dal regolamento d’Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite;
d. deterioramento o danneggiamento o sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e,
in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell’ambiente scolastico.
Art 3. II mancato rispetto dei doveri degli studenti indicati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 è correlato
alle seguenti sanzioni:
a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma 1
D.P.R 249/98- come modificato dal D.P.R. 235/07 ), che sono adottate dal Dirigente
Scolastico, sentito il Coordinatore di Classe o il singolo docente, si articolano in:
1. richiamo verbale
2. richiamo scritto o ammonizione sul libretto personale e/o sul registro di classe
3. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e segnalazione alla famiglia
4. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, fino a un massimo di 2 giorni, e
svolgimento di un'attività socialmente utile in orario non scolastico, con segnalazione
alla famiglia.
b. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica
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per un periodo non superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di classe e
comminate ai sensi dell'Art 4 comma 8, D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R.
235/07) . In caso di provvedimenti disciplinari di competenza del consiglio di classe,
l’organo collegiale opera nella composizione completa.
per un periodo superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio d'Istituto e comminate
ai sensi dell'Art 4 comma 9 D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07) .
c. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno
scolastico, sono adottate dal Consiglio d'Istituto e comminate ai sensi art. 4 comma 9 bis
D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07.
d. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio
d'Istituto e comminate ai sensi dell'art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R 249/98 (come
modificato dal D.P.R. 235/07).
Art. 4.
a. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di
garanzia interno alla scuola, di cui al successivo Art.5.
b. Per conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto
delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 29.05.1988, come modificato e integrato dal
D.P.R. n. 235/2007, decide l’Organo di garanzia di cui al successivo art. 5.
c. Per i reclami prodotti per i motivi di cui al precedente comma b. si può presentare ricorso al
direttore dell’ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva , sentito il parere
dell’organo di garanzia regionale .
Art. 5.
Organo di garanzia
a) È istituito, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle
studentesse e degli studenti), un ORGANO DI GARANZIA, al quale gli studenti e/o le loro
famiglie possono presentare ricorso nel caso di sanzioni disciplinari. L’Organo di garanzia è
altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i
conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai Regolamenti di istituto.
b) L’Organo di garanzia è così costituito: tre docenti nominati dal Collegio dei Docenti; due
studenti nominati dal Consiglio di Istituto; un genitore nominato dal Consiglio di Istituto.
c) L’Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico.
d) L’Organo di garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno
espresso i/il loro rappresentante/i, purché siano stati indicati almeno un docente ed almeno
un alunno o un genitore.
e) Tutti i componenti devono astenersi dalla partecipazione all’Organo di garanzia se le
sanzioni impugnate riguardano alunni a loro legati da vincolo di parentela o di affinità o se
appartengono ad una propria classe –se docenti-, alla propria classe –se alunno-, alla classe
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del/la proprio/a figlio/a –se genitore. Il Dirigente, in caso di assenza dei membri nella prima
riunione, procede ad una nuova convocazione.
f) L’Organo di garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame
della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
g) Se l’Organismo di garanzia non si esprime entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il
provvedimento si intende confermato.
Art. 6
a. Chi provoca perdite o danneggiamenti è tenuto al risarcimento, salvo maggiori sanzioni
penali.
b. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento spetterà a tutti coloro
che hanno utilizzato la struttura e i materiali danneggiati, secondo le modalità previste dal
regolamento.
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TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI
Si forniscono alcuni riferimenti delle infrazioni più diffuse, o comunque da rilevare e sanzionare
con particolare attenzione, non volendo né potendo proporre una casistica esaustiva.
TABELLA A – infrazioni disciplinari non gravi (sanzione: AMMONIZIONE)
Assenza non giustificata al rientro a
scuola
Uscite anticipate e/o ingressi
posticipati ripetuti e non supportati
da valide motivazioni.
II^ Dimenticanza del badge e/o
libretto
IRREGOLARITÀ
NELL’OBBLIGO DI
FREQUENZA E NEL
COMPORTAMENTO
Fumare nella’area di pertinenza
dell’Istituto
Uso in classe di materiale non
pertinente alla lezione che si sta
svolgendo
Uso del PC per motivi personali
Utilizzo scorretto di strutture e
macchinari
Copiare o scaricare file protetti
Comportamento sleale nei confronti
dei docenti
Interruzione continua delle lezioni
MANCANZA DI
RISPETTO DEGLI ALTRI Insulti e termini volgari
Abbigliamento e/o linguaggio non
adeguati
Prese in giro episodiche, uso di atti o
parole non corretti che tendano a
creare situazioni di emarginazione
Violazione involontaria dei
RISPETTO DELLE
regolamenti di laboratorio e degli
NORME DI SICUREZZA
spazi attrezzati
DANNEGGIAMENTO
Non rispetto del materiale altrui
DELLE STRUTTURE O
Deteriorare o rimuovere le
DELL’AMBIENTE
indicazioni di sicurezza
SCOLASTICO
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione e
ammenda prevista dalla
Legge
Docente
Ammonizione e ritiro
temporaneo del bene
Docente
Ammonizione
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Docente
Ammonizione
Ammonizione
Ammonizione
Docente
Docente
Docente
Docente
La reiterazione delle esemplificazioni sopra riportate o di altri comportamenti già sanzionati,
comporterà ovviamente la sospensione
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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Relazioni internazionali per il marketing
Turismo
Periti aziendali corrispondenti in lingue estere
Periti per il turismo
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TABELLA B – infrazioni disciplinari gravi (sanzione: SOSPENSIONE)
Falsificazione della firma dei genitori o
manomissione della giustificazione
IRREGOLARITÀ
NELL’OBBLIGO DI
FREQUENZA E NEL
COMPORTAMENTO
III^ Dimenticanza del badge e/o libretto
Allontanamento arbitrario dall’Istituto
Introduzione nella scuola di alcolici e/o
droghe
Sospensione
Sospensione con
obbligo di frequenza
Sospensione
Sospensione
Compimento di fatti che costituiscono reato Sospensione
Comportamento scorretto, non responsabile
e sleale nei confronti del capo di Istituto,
Sospensione
dei docenti, del personale della scuola e dei
compagni
Uso in classe del cellulare
MANCANZA DI
RISPETTO DEGLI
ALTRI
Compimento di fatti che costituiscono reato Sospensione
Furto
RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA
DANNEGGIAMENTO
DELLE STRUTTURE O
DELL’AMBIENTE
SCOLASTICO
Propaganda e divulgazione di idee e
simboli volti alla discriminazione
Violazione intenzionale delle norme di
sicurezza e dei regolamenti di laboratori e
spazi attrezzati
Danneggiamento o sottrazione di strutture
e/o attrezzature
Dirigente scolastico
Dirigente scolastico
Consiglio di classe /
Consiglio d’Istituto
Consiglio di classe /
Consiglio d’Istituto
Dirigente scolastico /
Consiglio di classe
Sospensione di un giorno
Dirigente scolastico
con obbligo di frequenza
Utilizzo del cellulare per scopi diversi dalla
Sospensione
comunicazione che ledono la dignità altrui
Ricorso alla violenza all’interno di una
discussione
Utilizzo di termini gravemente offensivi e
lesivi della dignità altrui
Dirigente scolastico
Sospensione
Sospensione
Sospensione
Dirigente scolastico/
Consiglio di classe
Consiglio di classe /
Consiglio d’Istituto
Dirigente scolastico /
Consiglio di classe
Dirigente scolastico /
Consiglio di classe
Consiglio di classe /
Consiglio d’Istituto
Sospensione
Consiglio di classe
Sospensione
Dirigente scolastico /
Consiglio di classe
Sospensione
Dirigente scolastico/
Consiglio di classe
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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REGOLAMENTO ASSENZE
Art. 1. La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni nonché alle attività di recupero
pomeridiane è obbligatoria.
Art. 2
a. Le assenze superiori ai 5 giorni per motivi di salute con relativo certificato medico attestante
la possibilità della riammissione a scuola, sono giustificate dalla dirigenza.
b. Le assenze per motivi di famiglia, superiori ai 5 giorni, debbono essere comunicate dalla
famiglia.
c. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante il libretto personale.
d. Nel caso di studenti minorenni, la giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha
apposto la firma sul libretto dinnanzi al personale della scuola.
Art. 3
a. Solo per cause di forza maggiore (per es. ritardo del mezzo di trasporto), è consentito
l’accesso entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della prima campanella: il
ritardo deve comunque essere giustificato.
b. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti, l'alunno deve aspettare l'inizio della seconda ora
per entrare in classe con obbligo di giustificare il giorno successivo.
c. L'entrata dopo la seconda ora di lezione è consentita solo in casi eccezionali e la famiglia
deve avvisare la scuola.
Art. 4
a.
b.
c.
d.
Nessuno studente è autorizzato a lasciare l’istituto anticipatamente.
Le richieste di uscita anticipata vanno presentate alla dirigenza all'inizio delle lezioni.
L'uscita anticipata può essere richiesta solo per l'ultima ora di lezione.
Sono prese in esame richieste di uscita anticipata per più di un'ora di lezione solo in
presenza di gravi motivi valutati dalla dirigenza.
Art. 5
a. L'alunno minorenne, che per un motivo urgente deve allontanarsi dalla scuola prima della
fine delle lezioni, deve essere preso in custodia da un genitore o da persona da questi
espressamente delegata.
b. Gli alunni maggiorenni possono uscire da scuola autonomamente, tuttavia la dirigenza si
riserva di avvisare, in taluni casi, le famiglie.
Art. 6
a. Quando uno studente termina il libretto personale deve effettuare un versamento della quota
prevista per il rilascio di quello nuovo e consegnare in segretaria quello esaurito.
b. Lo smarrimento del libretto deve essere comunicato alla segreteria didattica, che provvederà
al rilascio del nuovo secondo le modalità sopra indicate.
c. Sul nuovo libretto, saranno riportate eventuali assenze e/o ritardi non giustificati.
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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Art. 7. Quando lo studente giustifica la quinta assenza o il quinto ritardo, deve consegnare il libretto
alla dirigenza che procederà alle opportune verifiche.
Art. 8
a. Le assenze non giustificano la mancata preparazione.
b. La mancata preparazione deve essere recuperata secondo le disposizioni impartite dal
docente interessato.
Art. 9. Se l’assenza coincide con una prova, il recupero della stessa viene effettuato nei modi e nei
tempi determinati dal docente stesso.
Art. 10. Il D.S. o un suo delegato ha facoltà di richiedere agli interessati, o ai loro genitori, ulteriori
chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza.
Art. 11. Assenze, uscite e ritardi numerosi e metodici costituiscono una mancanza disciplinare,
sanzionata nei modi previsti dal regolamento di disciplina, di cui il Consiglio di classe deve tenere
conto nell'attribuzione del voto di condotta.
Art. 12. Le assenze collettive immotivate vengono considerate di particolare gravità poiché violano
il diritto/dovere all’apprendimento e impediscono il processo educativo e formativo, pertanto
restano non giustificate con le conseguenze previste dal Regolamento. In tali casi il Dirigente si
riserva di adottare adeguati provvedimenti disciplinari.
Art. 13
a. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina
ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti non possano entrare nell’istituto o
vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurarne la
vigilanza.
b. La dirigenza comunica nel modo più tempestivo possibile l’eventualità dello sciopero.
Art. 14
a. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, possono
scegliere tra le attività previste dalla legge. La dirigenza assicura la sorveglianza degli
studenti che scelgono di rimanere a scuola.
b. Se la lezione di religione è collocata alla prima o all'ultima ora di lezione, gli studenti hanno
la possibilità di ottenere un permesso permanente di entrata posticipata o uscita anticipata.
c. Gli studenti che scelgono di uscire non sono autorizzati a rimanere nell’edificio scolastico.
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Turismo
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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REGOLAMENTO AULE E SPAZI COMUNI
Art. 1. Gli allievi devono accedere alla propria aula ordinatamente ed attendere l’insegnante.
Art. 2. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano.
Art. 3. È vietato l’uso del PC in classe per chattare, scaricare file protetti dalle disposizioni di legge
su copyright e software e per qualsiasi altro uso personale.
Art. 4. Solo dopo essere stati autorizzati, due allievi possono recarsi a prelevare le apparecchiature
audiovisive poste su apposito carrello, la manovra del carrello deve avvenire con la dovuta
prudenza. L’utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato
esclusivamente a scopi didattici.
Art. 5
a. È fatto divieto agli studenti di accedere agli spazi esterni (giardino retrostante) senza la
supervisione di un insegnante, anche durante le pause didattiche. Non è consentito svolgere
giochi di squadra, o comunque attività che comportino un qualsiasi rischio per l’incolumità
fisica.
b. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.
BIBLIOTECA
Art. 6. La Biblioteca è di proprietà della Scuola e ha lo scopo di favorire studi e ricerche di docenti
e studenti. Non è permesso trattenersi in Biblioteca, se non per ragioni esclusivamente di studio
Art. 7. E' aperta nei giorni feriali, con orario e modalità stabilite dal Dirigente Scolastico in accordo
con il referente, e, di anno in anno, ne sarà dato avviso all'utenza.
Art. 8
a. Chi smarrisce o non abbia più la possibilità di restituire un libro ricevuto in prestito è tenuto
a rifondere la Biblioteca di una nuova copia.
b. Nessun alunno potrà lasciare la sede di lettura se non ha restituito i volumi in consultazione.
c. Nessuno studente potrà prelevare dalla Biblioteca più di due volumi per volta.
d. La durata del prestito dei libri è di 30 (trenta) giorni.
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Turismo
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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LABORATORI DI INFORMATICA
Art. 9
a. Nessuno può installare, copiare o chiedere in prestito programmi o file protetti dalle
disposizioni di legge sul software.
b. È cura dei singoli docenti vigilare affinché la disposizione sia rispettata.
Art. 10
a. I file vanno salvati sul disco di rete all’interno della cartella intestata all’utente.
b. I file non registrati, come sopra esplicitato, vengono rimossi. In caso di necessità richiedere i
supporti removibili al responsabile del laboratorio.
c. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di qualsivoglia sistema operativo (per
esempio windows) e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da
icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente.
Art. 11. Gli allievi devono avvisare immediatamente l’insegnante di ogni anomalia riscontrata sulle
apparecchiature e nei programmi.
Art. 12
a. Al termine del proprio lavoro ogni utente deve disconnettere il pc.
b. Il docente dell’ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine.
LABORATORIO LINGUISTICO
Art. 13
a. Ogni docente verifica che gli studenti lascino in ordine l’aula.
b. Al termine della lezione il docente deve preoccuparsi dello spegnimento del laboratorio.
c. Il docente che evidenzia difetti di utilizzo deve segnalarlo al responsabile del laboratorio: in
ogni caso deve evidenziare sul registro delle presenze eventuali guasti, mancanze, difetti,
affinché i colleghi possano predisporre la propria attività.
LABORATORIO DI SCIENZE
Art. 14
a. Gli allievi non devono manovrare apparecchiature e operare con il becco bunsen se non
esplicitamente autorizzati dall’insegnante.
b. L’insegnante prima di alimentare le apparecchiature, o di far affluire il gas, effettua
un’ispezione a vista.
Art. 15
a. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale senza informarne il responsabile o l’assistente
tecnico. Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall’assistente
tecnico.
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Turismo
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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b. Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve
essere tolta al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell’acqua e del gas devono
essere chiusi al termine dell’uso.
PALESTRE
Art. 16. Ogni docente risponde dell’uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione,
cura direttamente l’uso degli attrezzi da parte degli alunni e verifica che ogni attrezzo sia disposto
ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.
Art. 17
a. Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono indossare scarpe da ginnastica riservate
esclusivamente all’uso in palestra.
b. L’obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in
orario extrascolastico.
Art. 18. Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, pertanto l’Istituto non
risponde di eventuali furti, danni o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti; gli
effetti personali possono essere depositati negli armadietti o consegnati al docente.
Art. 19. In caso di infortunio durante le ore di lezione, o durante attività integrative pomeridiane, lo
studente coinvolto deve dare immediata comunicazione dell’accaduto al docente, che provvede alle
opportune segnalazioni.
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REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
Art. 1
a. Le attività complementari tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti
e dalle famiglie e si inseriscono negli obiettivi formativi del nostro istituto.
b. La partecipazione alle attività può essere considerata dal consiglio di classe ai fini della
valutazione complessiva dello studente per l’attribuzione dei crediti scolastici e/o formativi.
Art. 2. Le iniziative sono finalizzate a offrire ai giovani attività extracurricolari per la crescita
umana e civile; le opportunità, per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attivate tenendo conto
delle esigenze espresse dall’utenze e delle opportunità esistenti nel territorio.
Art. 3
a. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orario extracurricolari.
b. Le attività integrative possono essere programmate e condotte in presenza di insegnanti o di
terzi, previa la stipula di una convenzione tra la scuola e l'ente o persona interessata..
Art. 4. Tutte le attività organizzate dall’istituto sulla base di progetti educativi sono considerate
attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi all’ordinaria copertura assicurativa.
Art. 5
a. Le iniziative complementari e integrative devono essere presentate al Dirigente Scolastico
per la deliberazione da parte del Consiglio d’Istituto che ne valuta la compatibilità
finanziaria e, sentito il Collegio docenti, la coerenza con le finalità formative della scuola.
b. Le iniziative possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da
associazioni studentesche.
Art. 6. Tutte le proposte debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente
necessario per la realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel
bilancio, ma anche provenienti da contributi volontari.
Art. 7. Le iniziative di cui al presente regolamento possono essere sospese, in caso di necessità, dal
Dirigente Scolastico.
Art. 8. Le attività di studio e approfondimento in orario pomeridiano, richieste da gruppi di studenti,
possono svolgersi sotto la sorveglianza del personale in servizio, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
Art. 9. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nell’ordinamento
giuridico italiano.
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
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REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GIUDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE
E STAGE ALL’ESTERO
Art. 1. La scuola promuove gli scambi culturali con l'estero come occasione di attività formativa e
culturale. Essi costituiscono parte integrante della programmazione educativa della scuola e di
quella didattica. La scuola, nel programmare lo scambio, persegue finalità di educazione
interculturale e di promozione dello studio della lingua del paese visitato
Art. 2. Gli scambi devono coinvolgere quanto più possibile intere classi, e comunque solo se le
adesioni raggiungono almeno i 2/3 dei frequentanti.
Art. 3. Possono partecipare alle uscite, ai viaggi, agli stage/scambi in Italia e all’estero, gli studenti
che hanno dimostrato un atteggiamento adeguato alla vita nella comunità scolastiche e che hanno,
quindi, ottenuto un voto in condotta superiore al 7.
Art. 4
a. La scelta degli insegnanti accompagnatori è coerente con gli obiettivi didattici individuati
dal Consiglio di Classe; almeno uno di loro deve appartenere ad un’area disciplinare
significativa per la realizzazione del progetto.
b. Per gli stage all’estero, nel caso in cui non sono reperibili docenti del Consiglio di Classe, si
ricorre a docenti resisi disponibili, con priorità per chi ha insegnato nella classe negli anni
precedenti.
Art. 5. Gli insegnanti che hanno già partecipato, durante lo stesso anno scolastico, ad iniziative
all’estero o in Italia non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni.
Art. 6. Gli studenti che non partecipano alle attività in oggetto devono essere presenti a scuola. In
ogni caso l’assenza deve essere giustificata.
Art. 7. L’organizzazione può essere curata direttamente dall’istituto o tramite agenzia. Non può
essere comunque realizzata alcuna attività esterna all’istituto senza le relative garanzie assicurative
previste dalle norme vigenti.
Art. 8. L’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti termina con il rientro presso l’Istituto o il
luogo fissato per il ritorno e comunque perdura solo fino all’orario previsto dal programma
comunicato ai genitori, i quali devono recarsi per tempo al punto di ritrovo per prelevare i propri
figli.
USCITE DI PIÙ GIORNI
Art. 9
a. Sono uscite didattiche quelle che si effettuano nell'orario scolastico.
b. Sono visite guidate quelle effettuate oltre l’orario scolastico antimeridiano, ma nell’arco
della giornata.
c. I viaggi di istruzione sono della durata di più giorni.
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d. Tutte queste attività rientrano nella programmazione del consiglio di classe.
Art. 10. Su indicazione del Collegio dei docenti le seguenti classi possono effettuare più giorni di
uscita:
Classi prime e seconde:
 tre visite guidate, classi prime
 un viaggio d’istruzione in Italia di 2 giorni, per le classi seconde; si possono effettuare
escursioni oltre confine solo per la durata della visita, con pernottamento in Italia;
 vacanze studio nel periodo estivo;
 uno scambio con una scuola in territorio italiano.
Classi terze:
 un viaggio di istruzione della durata massima di 3 giorni in Italia; in alternativa uno scambio
culturale.
Classi quarte:
 stage linguistico all’estero per la prima e la seconda lingua straniera o scambio con l'estero;
 per le classi ITER, un "viaggio di istruzione" della durata massima di 3 giorni solo se
proposto da professori e con finalità professionalizzanti.
Classi quinte:
 una "visita guidata" o settimane di studio all'estero;
 lo stage linguistico e/o aziendale all'estero può essere di quindici giorni se una delle
settimane è collocata in periodi di sospensione dell'attività didattica.
Art. 11
a. E' previsto lo scambio di ospitalità tra studenti; tra gli insegnanti solo se consenzienti.
b. Nel caso non sussista tale consenso è garantita la sistemazione alberghiera.
c. Al fine di consentire l'attuazione del massimo numero di scambi culturali, è necessario
contenere l'onere finanziario a carico dell'Istituto. Vanno pertanto rigorosamente rispettate le
seguenti modalità organizzative:
d. la sistemazione alberghiera degli insegnanti garantisce agli stessi il trattamento di mezza
pensione con il rimborso di ¼ della diaria giornaliera
e. ogni aspetto organizzativo che prevede un impegno di spesa (viaggio, albergo, noleggio
autobus, guide, ecc.) deve essere gestito dall'amministrazione dell'Istituto.
f. Gli alunni ospitati vanno inseriti nelle classi secondo criteri che tengono conto dell'esigenza
della scuola e loro interessi.
Art. 12. I proponenti le attività dovranno tener conto dell’efficacia formativa e del contenimento
della spesa per favorire la partecipazione degli studenti.
USCITE DI UN GIORNO
Art. 13. Il Consiglio di Classe propone l’effettuazione delle visite e indica i docenti accompagnatori
privilegiando, se possibile, i docenti delle discipline oggetto della visita.
Art. 14. Nel caso di visite non programmabili all’inizio dell’anno scolastico, il docente proponente
può presentare richiesta in qualsiasi momento dell’anno.
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USCITE SULLA NEVE
Art. 15. Anche in queste occasioni, gli studenti sono tenuti al delle regole di buona educazione.
Art. 16. Il docente deve spiegare e pretendere il rispetto delle regole di comportamento stabilite
dalla Federazione Italiana Sci.
SOGGIORNI ALL’ESTERO
Art. 17. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e
mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere
una condotta che risulti, nelle parole e negli atti, offensiva della persona e del ruolo professionale di
chi appartiene ad un diverso ambiente formativo e/o culturale.
Art. 18
a. Durante il viaggio, gli studenti devono tenere un comportamento adeguato ai luoghi di
ritrovo e nei mezzi di trasporto utilizzati. Nella fattispecie:
b. Gli studenti devono rispettare con estrema puntualità gli orari di convocazione stabiliti.
c. Gli studenti sono tenuti a portare con sé tutti i documenti richiesti e ad averne molta cura.
Art. 19
a. Gli studenti devono rispettare il programma di viaggio e trasmetterlo alla famiglia o istituto
ospitanti.
b. Eventuali attività proposte allo studente dalla famiglia o dall’istituto ospitanti possono
essere effettuate solo con il consenso del docente accompagnatore.
Art. 20
a. Gli alunni, poiché si inseriscono in un contesto culturale diverso dal proprio, devono
assumere un atteggiamento di elasticità che favorisce la relazione con i membri della
famiglia o istituto ospitanti.
b. E’ di fondamentale importanza il rispetto di regole e abitudini, anche orarie, proprie del
luogo di soggiorno. se non accompagnati. In Germania gli studenti minorenni non possono
circolare da soli, dopo le ore 22.00 secondo la normativa vigente.
c. Eventuali situazioni di disagio riscontrate dagli alunni devono essere immediatamente
comunicate al docente accompagnatore.
Art. 21. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative dell'istituto di accoglienza, per non
ostacolare il regolare svolgimento delle attività.
Art. 22. Gli studenti devono riferire ai docenti accompagnatori variazioni nelle attività programmate
e/o allontanamenti non previsti, anche se proposti da famiglie o strutture ospitanti.
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Art. 23. Eventuali infrazioni sono sanzionate secondo il Regolamento di disciplina. Nel caso di
danni patrimoniali causati da comportamenti non consoni, lo studente è tenuto al risarcimento.
TABELLA C – INFRAZIONI DISCIPLINARI COMPIUTE ALL’ESTERO
Assenze non giustificate alle lezioni
Ritardi o uscite anticipate senza giustificazione
Mancato rispetto degli orari di convocazione
Mancato rispetto delle le norme organizzative
dell’istituto di accoglienza
Uso del cellulare o di qualsiasi altro materiale non
pertinente nel corso delle attività nel corso delle attività
Mancata cura dei documenti necessari per il soggiorno
Mancato rispetto degli orari di rientro in famiglia o in
RISPETTO DELLE
istituto
NORME DI
Danneggiamento delle strutture ospitanti
COMPORTAMENTO
Uso del cellulare nel corso delle attività, anche
extrascolastiche, nonostante precedenti richiami
Allontanamento senza preavviso al docente
FREQUENZA
REGOLARE E
IMPEGNO
SCOLASTICO
RISPETTO DEGLI
ALTRI
Condotta offensiva nei confronti di persone che
appartengono ad un diverso ambiente culturale
Offese a persone e ruoli professionali del personale delle
scuole
Comportamenti violenti e/o discriminanti che offendono
la dignità delle persone
Comportamenti che mettono a repentaglio la propria e/o
l’altrui incolumità
Comportamenti che costituiscono reato
Divieto di una o più
uscite serali
Comunicazione al DS
e alla famiglia
Ammonizione scritta
Ammonizione scritta e
divieto di una o più
uscite serali
Comunicazione al DS
e alla famiglia
Ammonizione e divieto
di una o più uscite
serali
Rimpatrio a proprie
spese
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REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI
Art. 1. Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola previa
autorizzazione del Dirigente scolastico.
Art. 2. Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione
formativa.
Art. 3. I docenti incaricati dal Dirigente scolastico hanno l’obbligo di presenziare all’assemblea e di
rilevare le assenze e/o i ritardi.
COMITATO STUDENTESCO
Art. 4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe compongono il comitato studentesco di
istituto.
Art. 5
a. Il comitato studentesco adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori ed
esprime un gruppo di gestione coordinato da uno studente maggiorenne.
b. Le riunioni del comitato studentesco dovrebbero tenersi di norma fuori dall'orario delle
lezioni.
Art. 6. Il comitato studentesco, per essere riconosciuto, deve riunirsi in assemblea e nominare
presidente, vice-presidente e segretario.
Art. 7. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio d’istituto.
ASSEMBLEE DEI GENITORI
Art. 8
a. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
b. I rappresentanti dei genitori compongono il comitato dei genitori dell'istituto.
Art. 9
a. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio d’istituto.
b. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente
scolastico e i docenti, rispettivamente della classe o dell'istituto.
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REGOLAMENTO
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ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Art. 10
a. L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco
o di almeno il dieci per cento degli studenti.
b. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati alla dirigenza
almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
c. Le assemblee di istituto non possono essere richieste nell’ultimo e nel primo mese di scuola
Art. 11
a. L’Assemblea di Istituto deve essere adeguatamente preparata ed organizzata, vi possono
partecipare esperti esterni e possono essere impiegati sussidi audiovisivi.
b. La presenza di esperti esterni deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
Art. 12. L’assemblea può articolarsi per biennio e triennio. In tali casi viene effettuata in giorni
diversi.
Art. 13. Durante l’Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della
sorveglianza secondo un incarico ricevuto dal dirigente scolastico. Quando rilevano condizioni che
non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che può
sospendere l’Assemblea e far riprendere le lezioni.
Art. 14. L’assemblea è considerata attività didattica a tutti gli effetti, pertanto gli studenti che non vi
partecipano hanno l’obbligo di portare la relativa giustificazione.
ASSEMBLEE DI CLASSE
Art. 15
a. L’Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza
degli studenti della classe.
b. L’Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili.
Art. 16. La richiesta di convocazione dell’Assemblea va presentata in vicepresidenza almeno cinque
giorni prima dello svolgimento e deve riportare la firma d’assenso dei docenti in servizio nelle ore
previste per l’assemblea.
.
Art. 17. Dell’Assemblea va redatto apposito verbale; il mancato invio alla dirigenza preclude la
possibilità di richiedere altra assemblea.
Art. 18. Durante lo svolgimento dell’assemblea di classe, il docente in servizio può presenziare e,
comunque, garantire la dovuta sorveglianza; se rileva condizioni che non consentono il corretto
svolgimento dei lavori, può chiedere l’intervento della Presidenza, per la sospensione
dell’Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non
rispettosi.
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REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art. 1
a. Il Consiglio d’Istituto ha il compito di organizzare e regolare la vita e l’attività della scuola,
assolvendo i compiti ed alle funzioni previste dall’art. del D.Lgs. n. 297 del 16 Aprile 1994.
b. Impegno primario del Consiglio è quello di operare nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana per garantire a tutti i giovani l’esercizio effettivo del diritto allo studio.
c. Il Consiglio mantiene stretti contatti con tutte le componenti della scuola affinché le sue
decisioni rispecchino, per quanto possibile, la volontà degli elettori, pur tenendo sempre
presente il contesto in cui si opera e gli interessi generali da salvaguardare.
Art. 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Ai sensi dell’art. del D.Lgs n. 297/94 il C.d.I. è composto di 19 membri di cui:
8 (otto) rappresentanti del personale docente
4 (quattro) rappresentanti dei genitori
4 (quattro) rappresentanti degli alunni
2 (due) rappresentanti del personale A.T.A.
Del Consiglio fa parte il Dirigente Scolastico come membro di diritto.
Art. 3
a. Dopo il rinnovo totale del C.d.I., la prima seduta è convocata dal Dirigente Scolastico, come
da norma.
b. La prima seduta si apre con l’elezione del Presidente, tra i rappresentanti dei genitori, con le
modalità previste dalla Legge.
c. Il C.d.I. può eleggere un vice presidente, a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi: in assenza di Presidente e vicepresidente il C.d.I. è presieduto dal genitore più
anziano o, in assenza, dal consigliere più anziano, escluso il Dirigente Scolastico.
d. Con le stesse modalità viene eletta la Giunta Esecutiva.
Art. 4
a. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, nomina il segretario, autentica con la propria
firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario, dopo l’approvazione del consiglio
stesso.
b. Il Presidente dirige e modera la discussione, mette ai voti le mozioni e le proposte sulle quali
il C.D.I. è chiamato a deliberare, proclama l’esito delle votazioni accertato.
Art. 5
a. Il segretario viene nominato volta per volta dal Presidente, in apertura di seduta.
b. Il segretario procede all’appello dei presenti e redige sinteticamente il verbale della seduta:
le delibere finali vanno trascritte esattamente come sono state adottate; le dichiarazioni, per
le quali è stata richiesta la trascrizione integrale devono essere presentate per iscritto nel
corso dell’adunanza.
Art. 6
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a. Il C.d.I. si riunisce in seduta ordinaria di regola circa una volta al mese nel corso dell’anno
scolastico; si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che le circostanze lo richiedono.
b. E’ convocato dal Presidente di norma su un o.d.g. formulato dalla Giunta esecutiva.
c. Può essere convocato su richiesta di un terzo dei membri effettivi: la richiesta deve indicare
la data di presentazione e l’o.d.g. e deve essere inviata, per conoscenza, al Presidente della
Giunta Esecutiva e la seduta deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
richiesta.
d. La convocazione viene indetta dal Presidente mediante lettera scritta da far pervenire a
ciascun consigliere, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e dell’o.d.g.
della riunione, contestualmente pubblicata all’albo della scuola.
e. L’avviso di convocazione viene inviato con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo per la
seduta normale, almeno 24 ore per la seduta urgente.
Art. 7. Il Presidente fissa gli argomenti da inserire all’o.d.g. su proposta:
 della Giunta esecutiva,
 di una delle assemblee delle componenti scolastiche,
 di almeno cinque consiglieri che ne facciano richiesta scritta o nel corso di una seduta del
consiglio, in questo caso anche solo in forma verbale.
Art. 8
a. Le riunioni del C.d.I. sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri in
carica, compreso il Dirigente Scolastico, membro di diritto.
b. Il Presidente all’ora fissata dichiara aperta la seduta dopo aver constatato con appello
nominale la presenza del numero legale dei consiglieri in carica.
c. In qualsiasi momento della seduta può essere richiesta la verifica del numero legale.
Art. 9
a. Di norma la seduta del consiglio si svolge con le seguenti fasi: verifica del numero legale,
nomina del segretario, lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente,
comunicazioni eventuali del Presidente e/o del Dirigente scolastico, informazioni, a
richiesta, sullo stato di esecuzione delle delibere precedenti, discussione dell’o.d.g.,
presentazione di interrogazioni, risposte ed interpellanze al Presidente, presentazione di
proposte per l’o.d.g. della seduta successiva.
b. Ciascun consigliere ha facoltà di richiedere l’inserimento di argomenti o mozioni all’o.d.g.:
il Consiglio con deliberazione assunta all’unanimità stabilisce se discutere tali argomenti
nella seduta in atto, ad o.d.g. esaurito, o nella successiva.
c. Ciascun consigliere può chiedere la modifica dell’ordine di trattazione dei punti all’o.d.g.: il
Consiglio delibera a maggioranza.
d. Ciascun consigliere ha facoltà di proporre il rinvio della discussione su qualsiasi argomento
all’o.d.g. ove ricorra la necessità di un approfondimento dello stesso.
e. Sugli argomenti trattati al di fuori dell’o.d.g. non si possono assumere delibere di spesa.
f. Il Consiglio, prima di procedere alle sue deliberazioni, può decidere di sentire rappresentanti
delle componenti scolastiche estranee al consiglio stesso o esperti che operano o hanno
operato continuativamente all’interno della scuola.
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Art. 10
a. Il C.d.I., tranne che per l’elezione del Presidente, delibera a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
b. Si computano tra i votanti tutti i consiglieri presenti in aula al momento del voto, escludendo
gli alunni minorenni se si tratta di delibere di Bilancio o spesa: non si tiene conto degli
astenuti nel computo dei voti validamente espressi.
c. La votazione è segreta quando si riferisce a persone; le votazioni segrete si svolgono su
schede; lo scrutinio dei voti è eseguito da tre scrutatori nominati dal Presidente prima della
votazione.
d. Non è ammessa la votazione per delega.
e. Ogni consigliere ha diritto di far verbalizzare la sua dichiarazione di voto.
Art. 11
a. Di ogni seduta viene redatto un processo verbale a cura del Segretario del C.d.I.: i testi delle
delibere e delle votazioni saranno redatti seduta stante.
b. Ciascun consigliere ha diritto di far inserire a verbale dichiarazioni concernenti gli
argomenti all’o.d.g.; le dichiarazioni, per le quali è stata richiesta la trascrizione integrale,
devono essere presentate per iscritto nel corso dell’adunanza.
c. Il segretario redige il verbale della seduta entro il termine di 8 (otto) giorni dal suo
svolgimento, estraendo copia integrale delle deliberazioni adottate; tale copia è autenticata
dal Dirigente che ne dispone l’affissione alle bacheche di tutte le sedi che costituiscono la
scuola, ove restano per almeno 15 (quindici) giorni.
d. Verbali ed atti del C.d.I. sono soggetti alla Legge n. 241/90, cosiddetta della trasparenza.
Art. 12
a. La mozione d’ordine è un preciso richiamo a leggi o regolamenti che si sostiene siano
violati nel corso della seduta o una proposta circa l’andamento dei lavori.
b. Ciascun componente può chiedere la parola per fatto personale, quando ritiene di essere
personalmente chiamato in causa da interventi di altri consiglieri; compete al Presidente
accordare o meno la parola.
Art. 13
a. Le interrogazioni consistono in richieste verbali rivolte al Presidente da uno o più
consiglieri.
b. Le interpellanze consistono in richieste scritte rivolte al Presidente almeno 5 (cinque) giorni
prima della seduta del C.d.I.: il Presidente sceglie se dare la risposta oralmente o per iscritto.
14
a. Il Consiglio può costituire, per materie particolari e specifiche, commissioni di studio di cui
possono far parte persone appartenenti a qualsiasi componente scolastica, anche al di fuori
del Consiglio.
b. Le Commissioni non hanno in nessun caso potere deliberante su nessuna materia.
c. Le Commissioni riferiscono direttamente al Consiglio i risultati del proprio lavoro.
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Art. 15
a. Le sedute del C.d.I. sono aperte al pubblico; il Presidente, tuttavia, per motivi di ordine
pubblico o quando l’argomento riguardi persone singole, allontana dalla sala gli estranei al
Consiglio.
b. Per argomenti specifici il Presidente, previa approvazione del Consiglio, può invitare a
partecipare alla seduta, a mero titolo consultivo, rappresentanti delle componenti scolastiche
estranei al Consiglio o esperti che operano o hanno operato all’interno della scuola.
c. Il pubblico presente alla seduta può ottenere la parola previa autorizzazione concessa a
maggioranza su proposta del Presidente.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 16
a. Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 297/94, la Giunta esecutiva è composta da: Dirigente
scolastico, membro di diritto, che la presiede, D.S.G.A., membro di diritto, che svolge le
funzioni di segretario della Giunta, 1 rappresentante dei docenti, 1 rappresentate dei genitori,
1 rappresentante del personale A.T.A., 1 rappresentante degli alunni
b. La G.E. ha questi compiti: predispone il Programma Annuale e il Conto consuntivo, prepara
i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; dà valida
esecuzione alle delibere dallo stesso assunte.
c. La G.E. di norma non ha potere deliberante; può esercitare tale potere solo su argomenti
particolari e chiaramente circoscritti, su espressa delega del Consiglio.
d. La G.E. è convocata dal Presidente mediante lettera da far recapitare a ciascun membro e
contenente l’indicazione dell’o.d.g., del luogo, del giorno e dell’ora della riunione.
e. La G.E. può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti:
la convocazione dovrà avvenire entro 8 (otto) giorni dalla richiesta.
ORGANO DI GARANZIA
Art. 17
h) A partire dall’anno scolastico 1999/2000 è istituito, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 249 del
24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), un ORGANO DI GARANZIA, al quale
gli studenti e/o le loro famiglie possono presentare ricorso nel caso di sanzioni disciplinari.
L’Organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi
abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai Regolamenti di istituto.
i) L’Organo di garanzia è così costituito: tre docenti nominati dal Collegio dei Docenti; due studenti
nominati dal Consiglio di Istituto; un genitore nominato dal Consiglio di Istituto.
j) L’Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico.
k) L’Organo di garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso i/il
loro rappresentante/i, purché siano stati indicati almeno un docente ed almeno un alunno o un
genitore.
l) Tutti i componenti devono astenersi dalla partecipazione all’Organo di garanzia se le sanzioni
impugnate riguardano alunni a loro legati da vincolo di parentela o di affinità o se appartengono ad
una propria classe –se docenti-, alla propria classe –se alunno-, alla classe del/la proprio/a figlio/a –
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se genitore. Il Dirigente, in caso di assenza dei membri nella prima riunione, procede ad una nuova
convocazione.
m) L’Organo di garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese.
In
caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
n) Se l’Organismo di garanzia non si esprime entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il
provvedimento si intende confermato.
o) A motivo del diritto alla privacy degli studenti soggetti a procedimento disciplinare Il consiglio di
classe si riunisce alla presenza della sola componente docente e della parte in causa (studente e
famiglia )
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