Ufficio Generale Coordinamento Tecnico
Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche
Prot. N. M_D/GGEN/05/711/J/04-03/EL/09
Roma, 20 marzo 2009
(P.d.c.: Dirig. Ing. E. LAZZARO Tel.06-36803214)
OGGETTO: Disciplina tecnico-amministrativa degli apparecchi di sollevamento fissi e mobili.
A
VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
1. Nelle more dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale che definisca le competenze circa
l’effettuazione delle prescritte verifiche sui mezzi di sollevamento mobili (autogrù, gru su
autocarro, ponti sviluppabili su carro, ecc.), questa Direzione Generale, nell’ambito dell’azione
di indirizzo e di coordinamento esercitata in materia di omologazione e di verifica degli
apparecchi di sollevamento fissi, ha approntato la presente circolare, in modo da assicurare, nel
frattempo, l’uniforme applicazione della vigente normativa in tema di verifiche periodiche e
straordinarie su tutti i mezzi in oggetto.
2. Vengono pertanto stabilite le procedure e fornite le pertinenti indicazioni che consentono ad
ogni Comando/Ente che utilizzi apparecchi di sollevamento, sia datati che di nuova costruzione,
di ottemperare agli obblighi di tutela della sicurezza e della salute degli operatori, tenendo anche
conto delle indicazioni fornite dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza).
3. La presente circolare, scaricabile in formato .PDF, completa di allegati (90 pagine
complessive), dal sito http://budget.geniodife.difesa.it al link legislazione e circolari/circolari
U.T.O.V. e dal sito www.geniodife.difesa.it al link circolari ed altra documentazione, ha
efficacia immediata ed è applicabile anche agli impianti in corso di acquisizione o di
ammodernamento.
4. I Comandi/Enti in indirizzo sono pregati di volerne assicurare la massima capillare diffusione.
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
UFFICIO TECNICO OMOLOGAZIONI E VERIFICHE
ROMA
OGGETTO: Disciplina tecnico-amministrativa degli apparecchi di sollevamento fissi e mobili.
PARTE I – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente circolare si applica ai seguenti apparecchi di sollevamento fissi e mobili:
 scale aeree ad inclinazione variabile;
 ponti sviluppabili su carro;
 ponti sospesi muniti di argano;
 gru di qualsiasi tipo aventi portata superiore a 200 kg;
 argani e paranchi aventi portata superiore a 200 kg,
esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge.
Per l’esemplificazione delle varie tipologie di apparecchiature si rimanda all’Allegato 1.
2. ESCLUSIONI
Sono escluse dal campo di applicazione della presente circolare, e quindi non sono sottoposte
all’obbligo della compilazione del libretto matricolare e della verifica periodica, le seguenti
apparecchiature:
− apparecchi di sollevamento di portata inferiore a 200 kg, anche se motorizzati;
− apparecchi azionati a mano (limitatamente alla parte relativa al sollevamento, anche se altri
movimenti sono motorizzati);
− apparecchi di sollevamento sottoposti a speciali disposizioni di legge (quali ascensori e
montacarichi, teleferiche, scale mobili);
− apparecchi di sollevamento montati su galleggianti per l’esercizio di lavori portuali e
marittimi (vedi Norme R.I.N.A. - Registro Navale Italiano) 1;
− apparecchi di sollevamento incorporati su macchine operatrici (ad esempio argano di
sollevamento del maglio di una macchina battipalo);
− apparecchi di sollevamento integrativi di macchine operatrici (ad esempio argano di
sollevamento del pezzo di una macchina combinata per lavorazioni metalliche);
− draghe e simili;
− ponti elevatori per autorimesse e simili;
− carri di soccorso dotati di braccio e di verricello di trascinamento che effettuano il traino di
automezzi incidentati;
− gru a ponte per il varo di travi prefabbricate;
− apparecchi di sollevamento installati in complessi minerari;
− carrelli elevatori a forche;
− argani di trascinamento e di alaggio (verricelli).
1
I bacini galleggianti non sono assimilabili a navi, in quanto non eserciscono attività inerenti all’esercizio della
navigazione marittima e pertanto le gru su essi installate devono essere verificate in base al D. Lgs. 81/08.
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3. VERIFICHE
Il D. Lgs. 81/2008 impone particolari accertamenti ai fini della sicurezza da eseguirsi da parte di
un Organo Tecnico qualificato che per il Dicastero della Difesa si identifica con l’UFFICIO
TECNICO OMOLOGAZIONI E VERIFICHE (U.T.O.V.), giusta D.M. (Difesa) 26.1.1998 e
successive integrazioni e modificazioni.
Tra le varie verifiche previste dalle norme particolare importanza riveste quella iniziale, la
cosiddetta 1^ verifica, all’atto della quale deve essere compilato, in duplice esemplare originale,
un apposito libretto matricolare, conforme al modello stabilito dal Ministero del Lavoro nel
D.M. 12.09.1959, diverso a seconda del tipo di apparecchio, e precisamente:
− modello D per le scale aeree ad inclinazione variabile;
− modello E per i ponti mobili sviluppabili su carro;
− modello F per i ponti sospesi muniti di argano;
− modello G per gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
− modello I per le gru, comprese le autogru e le gru su autocarro;
− modello L per gli argani e paranchi.
In ogni caso, tutti gli apparecchi che presentano rischi per la salute dei lavoratori, anche se non
soggetti a verifica obbligatoria, devono essere oggetto di apposita analisi dei rischi secondo
quanto prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 71 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 (Testo Unico sulla
Sicurezza) e successive integrazioni e modificazioni, e, se messi in servizio dopo il 21.09.1996,
devono rispondere anche alla direttiva macchine di cui al D. Lgs. 24.07.1996, n. 459, di
recepimento della direttiva 89/392/CE, successivamente modificata con la direttiva 98/37/CE. A
partire dal 29.12.2009 le nuove attrezzature dovranno rispondere alla direttiva 2006/42/CE, che
abroga la direttiva 98/37/CE.
4. IL QUADRO NORMATIVO
In Allegato 2 sono riportate le principali norme di interesse tecnico-amministrativo relative agli
apparecchi in discorso.
4.1.LA MESSA IN SERVIZIO DI APPARECCHI IN DATE ANTECEDENTI AL 21.9.19962
Gli apparecchi di sollevamento dovevano subire da parte di un organo tecnico di Stato una
procedura di omologazione consistente in due fasi:
a) il progetto dell’apparecchiatura, in duplice esemplare e completo di tutti i documenti previsti
nella Circolare 77/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (v. Allegato 3),
veniva inviato all’organo tecnico il quale, riconosciutane la validità con apposito verbale di
esame, lo immatricolava e restituiva approvato un esemplare del progetto stesso;
b) al termine della costruzione dell’apparecchiatura, l’organo tecnico provvedeva alla 1a verifica
(collaudo) per mezzo di tecnico qualificato. Questa fase comprendeva la compilazione dei
libretti matricolari conformi ai modelli approvati con DM 12.9.59 nonché le prove di carico
con i sovraccarichi previsti dalle norme specifiche per ogni tipologia di apparecchiatura.
Solo a questo punto l’apparecchio poteva essere messo in servizio.
Successivamente alla messa in servizio, l’apparecchio di sollevamento doveva essere sottoposto
ad una verifica periodica annuale tesa ad accertare il mantenimento nel tempo delle condizioni
di sicurezza e di funzionalità accertate all’atto della 1a verifica; tale attività si concretizzava in
appositi verbali di ispezione, diversi per le varie tipologie di apparecchiatura, redatti dal tecnico
di volta in volta incaricato della verifica.
Tra un’ispezione e l’altra l’apparecchio:
− doveva essere sottoposto a costante manutenzione di tutte le sue parti da parte dell’utente,
anche in ottemperanza a quanto indicato dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione
della macchina;
2
In tale data è entrata in vigore in Italia la direttiva macchine a seguito dell’emanazione del D.P.R. 459/96.
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− in particolare le funi, le catene, i ganci e gli accessori di sollevamento del carico dovevano
essere minutamente verificati da personale appositamente formato, il tutto sotto la
responsabilità del “datore di lavoro”, giusta quanto disposto dall’art. 179 del D.P.R. 547/55 e
dall’art. 11 del D.M. 12.9.59; la registrazione di tali verifiche doveva essere effettuata su
appositi libretti conformi al mod. M allegato al citato D.M.. (v. Allegato 4);
− essere usato in modo appropriato e secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
In caso di importanti modifiche strutturali o di eventuali incidenti l’apparecchio doveva superare
con esito positivo, rispettivamente, una nuova omologazione o una verifica straordinaria.
4.2. MESSA IN SERVIZIO DI APPARECCHI IN DATE POSTERIORI AL 21.9.96
L’entrata in vigore del D. Lgs. 459/96 di recepimento della cosiddetta “direttiva macchine” (v.
Allegato 5 per approfondimenti) ha rivoluzionato la procedura testè illustrata in quanto:
− la valutazione dei requisiti di sicurezza che una macchina deve possedere per poter essere
utilizzata, o semplicemente immessa sul mercato, deve essere fatta utilizzando il cosiddetto
“approccio globale”, nel senso che, oltre ai rischi specifici, caratteristici cioè di ogni
apparecchiatura, devono essere valutati anche i rischi complementari, quali: il rumore,
l’emissione di sostanze dannose per la salute, l’ergonomicità del posto di lavoro, l’eventuale
inquinamento ambientale e così via;
− spetta al costruttore individuare tutti i possibili rischi che la sua macchina comporta ed
adottare, di conseguenza, tutti gli accorgimenti necessari per eliminarli o ridurli al minimo;
− nell’allegato I del citato decreto legislativo vengono elencati i requisiti essenziali di sicurezza
ai quali le macchine debbono ottemperare, per cui la rispondenza ad essi costituisce
presunzione di conformità dell’apparecchiatura alla buona regola dell’arte;
− sono pertanto le ditte costruttrici stesse ad attestare, tramite apposita dichiarazione di
conformità CE da rilasciare all’utente, la rispondenza dell’apparecchiatura ai predetti requisiti
essenziali di sicurezza (v. esempio in Allegato 6);
− le macchine costruite con tali criteri debbono altresì recare un apposito contrassegno, la
marcatura CE, fissato stabilmente ad una parte essenziale dell’apparecchio;
− il costruttore è tenuto a fornire, in sostituzione del progetto, un congruo manuale d’uso e
manutenzione, che assume l’aspetto di un sostanzioso volume;
− l’utente è tenuto a denunciare l’installazione della macchina all’organo tecnico di controllo, il
quale provvede alla 1a verifica, alla immatricolazione ed alla compilazione dei libretti
matricolari, che sono ancora conformi a quelli introdotti con il D.M. 12.9.59;
Resta fermo l’obbligo dell’ispezione periodica annuale e di quella straordinaria in caso di
modifiche o incidenti, da richiedersi all’organo tecnico di controllo, che si concretizza
nell’emissione di appositi verbali di verifica.
Resta altresì fermo l’obbligo della manutenzione costante secondo le indicazioni fornite dal
costruttore e della verifica trimestrale delle funi, dei ganci e delle catene (v. Allegato 4), il tutto
sotto la responsabilità dell’utente.
Com’è evidente:
a) è scomparso l’esame preventivo del progetto;
b) le prove di carico con i sovraccarichi stabiliti dalle norme, che non sono state abrogate e quindi
conservano la loro validità, sono affidate alle ditte costruttrici, le quali devono conservare
un’adeguata documentazione in merito;
c) in sede di 1a verifica devono essere eseguite solo le prove di funzionalità e di accertamento che
non vi siano rischi residui non adeguatamente valutati;
d) la compilazione dei libretti matricolari è rimasta di competenza dell’organo tecnico, giusta
quanto disposto con la Circolare 25.06.1997 n. 162054 dell’allora Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato, riportata in Allegato 7.
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PARTE II – APPLICAZIONE IN AMBITO DIFESA
1. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE
1.1. APPARECCHI DI PROVENIENZA UE (Unione Europea)
Poiché le ditte costruttrici/installatrici certificano l’apparecchio nel suo complesso, in genere
non forniscono alcuni documenti che invece si rivelano di estrema utilità nel corso della vita
della macchina, quali i certificati delle funi e delle catene di sollevamento e del gancio (v.
esempio in Allegato 8), gli schemi elettrici del circuito di comando e, se pertinenti, il
certificato di idoneità statica dell’edificio che ospita l’apparecchio di sollevamento e gli
schemi idraulici di azionamento. E’ importante pertanto prevedere nelle condizioni
contrattuali di fornitura la consegna all’A.D. anche dei citati documenti.
Il responsabile pro tempore della gestione dell’apparecchio, acquisita la dichiarazione CE di
conformità, deve notificare all’U.T.O.V. l’avvenuta installazione o messa in esercizio 3. La
comunicazione deve essere corredata dalla copia della dichiarazione CE di conformità, del
manuale d’uso e manutenzione, dei certificati delle funi e del gancio, degli schemi elettrici
ed idraulici.
L’U.T.O.V. attribuisce alla macchina un numero univoco di matricola e provvede alla
nomina di un tecnico per l’effettuazione della prescritta 1^ verifica e per la compilazione di
due libretti matricolari originali. Il facsimile dei libretti modello D – E – I – L, relativi alle
apparecchiature generalmente in uso nell’Amministrazione Difesa, è riportato in Allegato 9.
L’Ente richiedente deve provvedere all’applicazione di una targa metallica, conforme al
modello riportato in Allegato 10, su una parte essenziale dell’apparecchio.
All’atto della verifica in parola devono essere disponibili per il tecnico verificatore gli
originali di tutti i documenti sin qui evidenziati ed essere consegnati allo stesso le altre
certificazioni ritenute indispensabili per l’accertamento delle condizioni di sicurezza (ad
esempio: le certificazioni ATEX per apparecchi installati in ambiente con pericolo di
incendio o esplosione, eventuale C.P.I., ecc.).
In caso di verifica con esito positivo, il tecnico incaricato:
 compila due esemplari del verbale di verifica dei quali uno viene consegnato
direttamente all’Ente richiedente;
 invia all’U.T.O.V. il secondo esemplare del verbale di verifica unitamente ai libretti
matricolari compilati.
L’U.T.O.V. sanziona l’avvenuto accertamento e provvede alla trasmissione del libretto
originale all’Ente che ha richiesto la 1^ verifica; il secondo libretto viene conservato agli atti
unitamente alla documentazione inviata in occasione della denuncia di installazione o di
messa in servizio.
Il numero di matricola assegnato dall’U.T.O.V. deve essere sempre indicato nelle successive
comunicazioni dell’Ente utente relative ad ogni singolo apparecchio di sollevamento.
Per l’attività di 1^ verifica dei mezzi di sollevamento mobili l’U.T.O.V. può avvalersi anche
di altri Enti qualificati dell’A.D.. Detta attività potrà essere svolta durante il collaudo
tecnico amministrativo contrattuale del mezzo da acquisire e sarà esperita da un tecnico
qualificato in base alle norme vigenti in ambito Difesa, il quale potrà far parte della
commissione di collaudo. In tali casi l’U.T.O.V. dopo aver ricevuto i libretti matricolari
completi di tutta la documentazione di cui ai precedenti paragrafi, provvede
all’immatricolazione, alla sanzione dell’avvenuto accertamento, all’invio del libretto
originale all’Ente incaricato della 1^ verifica ed alla conservazione agli atti del secondo
3
La comunicazione in parola sarà effettuata, ad esempio::
- dall’organo esecutivo del servizio lavori nel caso di realizzazione di nuovi manufatti nei quali siano state installate
apparecchiature di sollevamento;
- dall’Ente utente nel caso di acquisizione di mezzi di sollevamento mobili.
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originale. Il primo originale deve essere consegnato all’Ente di impiego, completo della
citata documentazione, unitamente al mezzo di sollevamento.
In caso di 1^ verifica con esito negativo, il tecnico non compila i libretti matricolari, dichiara
l’attrezzatura “non conforme” ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili
all’apparecchiatura e ne prescrive il fermo tecnico e divieto d’uso nel pertinente verbale.
Le eventuali spese di missione del tecnico incaricato sono sempre a carico dell’Ente
richiedente eccetto quelle effettuate direttamente dall’U.T.O.V. che rimangono a carico di
GENIODIFE.
Queste apparecchiature sono successivamente sottoposte a verifica periodica secondo la
procedura e le cadenze di cui al successivo punto 3.
1.2. APPARECCHI DI NUOVA COSTRUZIONE DI PROVENIENZA EXTRA UE
Frequentemente l’A.D. acquisisce apparecchi di sollevamento particolari, quali ad esempio
gli AGE (Air Ground Equipment), da paesi extra UE nell’ambito di contratti internazionali
di fornitura o di programmi di cooperazione, generalmente connessi all’approvvigionamento
e/o allo sviluppo di sistemi d’arma. Si tratta di attrezzature dedicate allo svolgimento di
specifiche attività di manutenzione o di allestimento di mezzi e, pertanto, soggette alla
legislazione in materia di sicurezza del personale che le adopera.
Ferma restando la procedura descritta al punto 1.1., è necessario che le attrezzature in
questione siano munite della prescritta marcatura CE, della dichiarazione di conformità CE
alle direttive comunitarie ad esse applicabili (in genere: direttive macchine, compatibilità
elettromagnetica e bassa tensione) e del manuale d’uso e manutenzione, questi ultimi redatti
anche in lingua italiana.
Gli obblighi di cui sopra ricadono sul mandatario del costruttore stabilito nel territorio della
UE o, in mancanza di questi, sull’importatore, giusta quanto stabilito dalla direttiva
98/37/CE e successive integrazioni e modificazioni.
In carenza di quanto sopra, non potranno essere esperite né la 1^ verifica né le verifiche
periodiche di legge.
1.3. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SPECIALI
Qualora dovessero acquisirsi apparecchi di sollevamento speciali non coperti da norme
tecniche emanate in applicazione di direttive comunitarie e/o in carenza di norme nazionali
di riferimento, è necessario concordare con l’U.T.O.V. apposito protocollo di omologazione
antecedentemente alla stipula dei relativi contratti di fornitura.
In carenza di quanto sopra, non potranno essere esperite né la 1^ verifica né le verifiche
periodiche di legge.
2. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ESISTENTI
2.1. APPARECCHI PROVVISTI DI LIBRETTO MATRICOLARE RILASCIATO
DALL’E.N.P.I. O DALL’I.S.P.E.S.L. O DALL’U.T.O.V.
Tali apparecchi sono perfettamente in regola con le vigenti disposizioni amministrative. Per
essi l’U.T.O.V. ha in programma di standardizzare le rispettive matricole, utilizzando un
formato che ne consenta una più agevole trattazione informatica.
Queste apparecchiature sono sottoposte a verifica periodica secondo la procedura e le
cadenze di cui al successivo punto 3.
2.2. APPARECCHI PROVVISTI DI LIBRETTO E NUMERO DI MATRICOLA RILASCIATI
DA ORGANISMI DIVERSI DA QUELLI DEL PRECEDENTE PUNTO 2.1.
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Esistono apparecchi rispondenti alla direttiva macchine (e quindi marcati CE) per i quali
l’immatricolazione, la 1^ verifica ed il rilascio dei libretti matricolari sono state eseguiti da
altri Enti dell’A.D.. e che risultano regolarmente in esercizio.
Tali apparecchi devono essere immediatamente denunciati all’U.T.O.V. dall’Ente utente,
allegando copia del libretto matricolare già emesso.
L’U.T.O.V. procede alla loro reimmatricolazione e, qualora ne ravvisi l’opportunità,
all’esecuzione di una nuova 1^ verifica secondo la procedura dei cui al precedente punto 1..
Eventuali situazioni particolari devono essere tempestivamente rappresentate all’U.T.O.V.
per una specifica valutazione.
Queste apparecchiature sono sottoposte a verifica periodica secondo la procedura e le
cadenze di cui al successivo punto 3.
2.3. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SPROVVISTI DI LIBRETTO MATRICOLARE
2.3.1. Se l’apparecchio è provvisto di targa di immatricolazione regolarmente rilasciata, in
funzione dell’età anagrafica dell’apparecchio stesso, dall’E.N.P.I. o dall’I.S.P.E.S.L. o
dall’U.T.O.V., è lecito presumere che l’originale del libretto matricolare
originariamente in possesso dell’utente sia andato smarrito e che, di conseguenza, sia
stata seguita idonea procedura di valutazione delle condizioni di sicurezza.
In tal caso sarà sufficiente richiedere il duplicato del libretto matricolare all’organo di
controllo che si identifica:
- nella A.S.L. competente per territorio nei casi di targhe rilasciate dall’E.N.P.I. o
dall’I.S.P.E.S.L.;
- nell’U.T.O.V. nel caso di targhe rilasciate dallo stesso Ufficio.
2.3.2. Se, invece, gli apparecchi sono anche sprovvisti di targa di immatricolazione, è
legittimo presumere che gli stessi siano stati messi in servizio senza essere stati
sottoposti ad alcuna procedura di valutazione della sicurezza e, pertanto, tali
apparecchi sono posti, d’ufficio, in FERMO TECNICO E DIVIETO D’USO.
Per dette apparecchiature sono possibili quattro soluzioni:
a) ottenere, a cura e spese dell’Ente utente, una certificazione CE resa a mente della
direttiva macchine, nel qual caso l’apparecchio viene considerato nuovo e si
applica la procedura di cui al precedente punto 1.;
b) ottenere dall’U.T.O.V., in deroga, l’omologazione secondo la previgente
normativa; in tal caso dovrà essere seguita integralmente la procedura descritta nel
punto 4.1. della PARTE I della presente circolare;
c) richiedere all’U.T.O.V. il declassamento della portata a meno di 200 kg.;
d) dismettere direttamente l’apparecchiatura applicando la procedura di cui al
successivo punto 8..
In ogni caso è opportuno contattare preventivamente l’U.T.O.V.
3. VERIFICHE PERIODICHE
Tutti gli apparecchi di sollevamento di cui al punto 1 della Parte I della presente circolare e
soggetti all’applicazione del D. Lgs. 81/08 debbono essere sottoposti a verifica periodica da
parte di tecnico specializzato nelle verifiche in campo meccanico ed iscritto nell’apposito Albo
tenuto dall’U.T.O.V. secondo le cadenze riportate nel prospetto che segue.
La verifica deve essere richiesta dal gestore dell’apparecchio almeno tre mesi prima della
naturale scadenza temporale della validità dell’ispezione precedente.
I gestori di una molteplicità di impianti avranno cura di concentrare, mediante opportuna
valutazione della tempistica, l’esecuzione delle verifiche su un congruo numero di impianti
omogeneamente distribuiti, in modo da rendere remunerativa l’eventuale missione del tecnico
incaricato. In casi particolari, come avviene per impianti isolati distanti da centri abitati o per Enti
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che gestiscono un grandissimo numero di impianti, sarà necessario stabilire specifici accordi con
il tecnico incaricato in modo da razionalizzare il più possibile gli interventi e minimizzare i costi
di missione.
Tipologia di apparecchiatura
Scale aeree ad inclinazione variabile
Ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Ponti sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
Ponti sospesi e relativi argani
Gru mobili, a prescindere dalla data di fabbricazione
Gru fisse installate all’aperto o in ambienti corrosivi
Gru fisse, a prescindere dalla data di fabbricazione
Frequenza verifiche
periodiche
Annuale
Biennale
X
X
X
X
X
X
X
Le verifiche devono essere eseguite con la collaborazione di un responsabile designato
dall’Ente utente che dovrà intervenire con il numero di addetti necessario,
obbligatoriamente muniti dello strumento per la misura della resistenza di isolamento dei
circuiti elettrici e degli strumenti d’uso e mettere a disposizione un carico di prova non
inferiore ai 2/3 della portata nominale di ciascun apparecchio in verifica.
Il gestore degli impianti deve fornire al verificatore tutta l’assistenza necessaria per facilitarne al
massimo gli spostamenti, l’accesso alle strutture, l’acquisizione di eventuali documenti ritenuti
indispensabili per la conclusione dell’ispezione, e mettere a sua disposizione i libretti matricolari
degli apparecchi in verifica, completi del registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle
catene di cui al successivo punto 6 e, qualora la situazione lo richieda, un accompagnatore
qualificato.
Al termine di ogni ispezione il tecnico incaricato compila uno specifico verbale, conforme ad uno
dei modelli riportati in Allegato 11, nel quale formula il proprio giudizio sulle condizioni di
sicurezza dell’apparecchio, prescrivendo, se del caso, i lavori ritenuti necessari..
Nel caso l’apparecchio non risponda più ai requisiti di sicurezza, il tecnico incaricato ne dispone
direttamente il “fermo tecnico ed il divieto d’uso”.
Il verbale di ispezione viene compilato in duplice esemplare, dei quali uno viene rilasciato al
gestore dell’impianto e l’altro inviato all’U.T.O.V. per l’aggiornamento dell’archivio e la
conservazione agli atti.
Al momento non si ritiene opportuno modificare le procedure di nomina dei tecnici verificatori
attualmente in uso. Pertanto, e limitatamente alla sola verifica periodica, la nomina del
verificatore viene effettuata in conformità a quanto disposto dalla circolare prot. nr. 10148 in data
02.10.1995 di SEGREDIFESA, riportata in Allegato 12, con l’unica variante dell’obbligo di
estendere all’U.T.O.V. l’esigenza della verifica (da parte dell’Ente utente), l’avvenuta nomina del
verificatore (da parte del Comando locale o Regionale) e l’esito delle verifiche (da parte del
tecnico incaricato).
Le eventuali spese di missione del tecnico incaricato sono a carico dell’Ente richiedente eccetto
quelle effettuate direttamente dall’U.T.O.V. che rimangono a carico di GENIODIFE.
4. VERIFICHE STRAORDINARIE
Il gestore dell’apparecchio di sollevamento deve richiedere tempestivamente all’U.T.O.V.
l’esecuzione di una verifica straordinaria nei seguenti casi:
− ogni qualvolta si dovesse verificare un incidente od un’anomalia grave di funzionamento,
anche se non abbia comportato un infortunio;
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− quando una precedente verifica si sia conclusa con il provvedimento di fermo tecnico e
divieto d’uso;
− quando vengano eseguite lavorazioni non rientranti nell’ordinaria manutenzione (v. punto 5
seguente).
L’esecuzione delle verifiche straordinarie avviene con le stesse modalità di quelle periodiche.
5. MODIFICHE COSTRUTTIVE NON RIENTRANTI NELLA ORDINARIA O
STRAORDINARIA MANUTENZIONE
Si ritiene opportuno evidenziare che:
 per ordinaria manutenzione deve intendersi il complesso di attività finalizzate ad ovviare al
normale degrado delle apparecchiature dovuto all’uso; per dette attività si deve fare costante
riferimento al manuale d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante per la specifica
macchina o, in mancanza, ai manuali d’uso di macchine similari ed all’esperienza; rientrano
in tale ambito la sostituzione delle funi, delle catene e dei ganci;
 per straordinaria manutenzione deve intendersi il complesso di attività che comportano
interventi importanti sulla macchina, quali sostituzione di motori, cilindri oleo-pneumatici,
smontaggi generalizzati per disossidazione e riverniciatura di strutture, etc., senza alterarne
le modalità di funzionamento o la destinazione d’uso.
5.1. APPARECCHI MESSI IN SERVIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE PREVIGENTE
ALLA DIRETTIVA MACCHINE
Qualora si debbano effettuare modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione, l’esecuzione delle stesse è subordinata al preventivo esame del progetto di
modifica da parte dell’U.T.O.V., che provvede, ad ultimazione dei lavori, all’esecuzione di
una verifica straordinaria, onde accertare la persistenza dei requisiti di sicurezza.
La casistica di tali interventi comprende, ad esempio:
− il cambiamento della velocità nominale di traslazione o di sollevamento, sia in
diminuzione che in aumento al di là del 10% dei valori nominali;
− il cambiamento della portata, sia in diminuzione che in aumento, oltre il 10% di quella
nominale.
Tutte le modifiche vengono riportate sui libretti matricolari dal verificatore in sede di
verifica straordinaria; se necessario, può essere impiantato un libretto matricolare
integrativo.
5.2. APPARECCHI MESSI IN ESERCIZIO SECONDO LA DIRETTIVA MACCHINE
In tale caso l’apparecchio deve essere ricertificato con il rilascio di una nuova dichiarazione
di conformità CE da parte di chi ha eseguito le modifiche, corredandola con un nuovo
manuale d’uso e manutenzione.
5.3. ADEGUAMENTO DI APPARECCHI PREESISTENTI ALLA DIRETTIVA MACCHINE
Gli apparecchi messi in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine devono
essere oggetto di apposita analisi dei rischi, da eseguirsi a cura del gestore delle stesse, in
modo da adeguarli, come minimo, ai requisiti di cui all’Allegato V del D. Lgs. 81/08.
In particolare, si ravvisa l’opportunità/necessità di dotare i mezzi di sollevamento aventi
portata variabile di limitatori di carico e di momento, qualora detti dispositivi non
risultassero già installati.
E’ da rimarcare che le modifiche apportate per migliorare le condizioni di sicurezza delle
macchine (ad esempio: installazione di un limitatore di carico e/o di momento) non
configurano nuova immissione sul mercato e, pertanto, non comportano la certificazione CE
ma solo una verifica straordinaria.
Pagina 8
6. VERIFICA TRIMESTRALE DELLE FUNI E DELLE CATENE
In ottemperanza a quanto prescritto al punto 3.1.2. dell’Allegato VI al D. Lgs. 81/08, sono
affidate ai “datori di lavoro” le verifiche trimestrali delle funi e delle catene degli apparecchi di
sollevamento che debbono essere eseguite da personale adeguatamente formato, interno od
esterno all’A.D..
Gli esiti di dette verifiche debbono essere registrati su apposito registro conforme al Mod. M il
cui facsimile è riportato in Allegato 4.
Ancorché non espressamente previsto dai disposti normativi sin qui citati, è quanto mai
opportuno istituire analogo registro, da conservare unitamente alle altre documentazioni della
macchina, per il controllo trimestrale dei ganci e degli accessori di sollevamento.
Al proposito si rammenta che CIVILSCUOLADIFE organizza corsi della durata massima di tre
giorni per la preparazione del personale da adibire all’attività in argomento. Tali corsi possono
essere svolti anche presso gli Enti richiedenti.
7. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IMPIEGATI IN MISSIONI FUORI AREA
L’argomento è già stato oggetto di parere espresso con lettera
M_D/GGEN/05/2023/J/04-02/RC/07 in data 11.09.2007, riportata in Allegato 13.
prot.
n.
8. DISMISSIONE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Qualora dovesse manifestarsi l’esigenza di dismettere un apparecchio di sollevamento, è
necessario effettuare la relativa comunicazione all’U.T.O.V., allegando il libretto matricolare
originale e la targa indicante la matricola, qualunque sia l’organismo di controllo che l’abbia
rilasciata (E.N.P.I., I.S.P.E.S.L. o U.T.O.V.).
9. TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE AD ALTRO ENTE, INTERNO OD ESTERNO
ALL’A.D.
Il trasferimento di un apparecchio di sollevamento ad altro Ente deve essere tempestivamente
notificato all’U.T.O.V. mediante una comunicazione dell’Ente cedente, controfirmata dal nuovo
gestore, dalla quale risulti esplicitamente l’avvenuta consegna al subentrante del libretto
matricolare comprensivo dei verbali di ispezione, della pertinente documentazione tecnica (ad
esempio: certificati delle funi e del gancio, libretto delle verifiche trimestrali delle funi e delle
catene, ecc.) del manuale d’uso e manutenzione, dello schema elettrico del quadro di manovra e
dello schema idraulico.
Roma
Pagina 9
DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 1
Pagina 10
ESEMPI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
SOGGETTI ALLE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 547/55
Le tipologie degli apparecchi di sollevamento sono numerose, in quanto il progresso tecnologico ha
via via realizzato macchine sempre più specializzate in specifiche attività lavorative.
Partendo dalle gru più semplici, le così dette gru a struttura limitata, si annoverano:
a) le gru a bandiera, normalmente fissate ai ponteggi metallici o alle impalcature usualmente
adoperate in edilizia; sono costituite da un argano fissato ad un braccio girevole intorno ad un
montante verticale (fig. 1); hanno solo due movimenti: sollevamento e rotazione del braccio;
Figura 1
b) le gru a mensola, costituite essenzialmente da una trave orizzontale che funge da via di corsa di
un carrello porta argano e da un tirante superiore che serve per il collegamento ad un perno di
rotazione verticale; hanno tre movimenti: sollevamento, traslazione del carrello (in genere
manuale), rotazione del braccio (in genere manuale e limitata ad un arco di circa 180°) (Fig. 2);
sono usate nelle officine meccaniche; in alcune realizzazioni il tirante non c’è (Fig. 3) e la via di
corsa risulta essere completamente a sbalzo (gru a mensola pura);
Figura 2
Pagina 11
Figura 3
c) le gru a colonna, costituite appunto da una colonna di acciaio circolare o quadrata, recante in
sommità la ralla di rotazione che porta il carrello - argano (Fig. 4); hanno anch’esse tre
movimenti, ma la rotazione è estesa a 360°; sono spesso usate come gru di alaggio;
Figura 4
d) le monorotaie, costituite in pratica da una trave a doppio T sulle cui ali inferiori scorre un
carrello, in genere motorizzato, che porta il paranco per il sollevamento (Fig. 5); sono molto
usate nelle officine leggere nelle quali i pezzi in lavorazione devono essere spostati tra i vari
reparti, in quanto la monorotaia può essere anche molto lunga, può effettuare curve e addirittura
c’è la possibilità dello scambio del carrello tra più monorotaie;
Figura 5
Pagina 12
e) le gru a cavalletto per l’edilizia, usate per il trasporto dei materiali tra un piano e l’altro di edifici
in costruzione (Fig. 6); non essendo fissate permanentemente in modo adeguato ad una struttura
fissa, necessitano di una zavorra posta sul retro dell’incastellatura e di un puntone di contrasto a
soffitto; hanno due movimenti dei quali il solo sollevamento è motorizzato;
Figura 6
Passando alle gru complesse si annoverano:
f) le gru a ponte scorrevole o carriponte, costituite da due travi di testa (o testate) scorrevoli su due
vie di corsa (in genere disposte nella parte alta di un capannone), collegate da altre due travi ad
esse perpendicolari, dette travi principali, sulle quali scorrono uno o più carrelli recanti gli argani
di sollevamento (Fig. 7); per applicazioni meno impegnative si usa il carroponte monotrave (Fig.
8); hanno tre movimenti: traslazione ponte, traslazione carrello e sollevamento;
Figura 7
sono molto usate nelle officine meccaniche, adattandosi bene pressoché ad ogni dimensione di
capannone e potendo avere portate delle decine di tonnellate; sono caratterizzate dallo
scartamento S (distanza tra gli assi delle vie di corsa del carro), dall’interasse I delle ruote del
carro, dallo scartamento s (distanza tra gli assi delle vie di corsa del carrello) e dalle dimensioni
delle vie di corsa (rotaie);
Pagina 13
Figura 8
g) le gru a cavalletto, in tutto simili alle gru a ponte con la differenza che le vie di corsa sono a
terra, per cui sono presenti delle strutture verticali di collegamento tra travi principali e rotaie,
dette stilate (Fig. 9); possono essere bitravi o monotravi ed avere anche uno o due sbalzi alle
estremità; se una via di corsa è a terra e l’altra è posta in alto, si hanno le gru a cavalletto zoppo
(Fig. 10); sono molto usate nelle cave di marmo e per la movimentazione di container;
Figura 9
Figura 10
Pagina 14
h) le gru a bicicletta o gru scorrevoli a parete, che possono considerarsi come gru a mensola
scorrevoli su guide sopraelevate (Fig. 11); si adottano solo quando è necessario spostare
materiali lungo una ristretta striscia in prossimità di una parete di un’officina;
Figura 11
i) le gru a torre, costituite da un carrello di base scorrevole su rotaie fissate al terreno, sul quale è
fissata un’esile struttura tralicciata terminante con una cuspide; su essa si innestano, con
possibilità di rotazione, il braccio recante il carrello di scorrimento del gancio, ed il
controbraccio recante la zavorra (Fig. 12); in altri tipi la rotazione impegna l’intera struttura della
gru ed allora la zavorra è posta in basso ed il controbraccio è assente (Fig. 13); in entrambi i casi
i motori di sollevamento e di traslazione del carro di base sono in basso, mentre il motore per il
movimento di rotazione può essere in alto o in basso;
Figura 12
Pagina 15
Figura 13
j) le gru a portale, costituite essenzialmente da un carro di base, una torretta girevole e da un
braccio ad inclinazione variabile (Fig. 14 e 15); hanno quattro movimenti: traslazione carro,
rotazione torretta, brandeggio braccio e sollevamento;
Pagina 16
Figura 14
Figura 15
k) le gru su autocarro, costituite da una colonna girevole dotata di elementi estensibili ed inclinabili,
tutti comandati da circuiti idraulici (in alcuni casi però sono presenti funi o catene a rulli), e
montata sul retro cabina di un autocarro con telaio opportunamente rinforzato (Fig. 16);
Figura 16
altra loro peculiare caratteristica è la presenza di quattro (a volte due soltanto) stabilizzatori
laterali sui quali il carro deve obbligatoriamente essere posizionato per l’impiego; la loro
Pagina 17
utilizzazione specifica è di sollevare un carico, posarlo sul cassone, portarlo a destinazione e
quivi scaricarlo;
l) le autogru, che sono automezzi costruiti appositamente per lavorare esclusivamente come gru, e
ciò sia su pneumatici sia su stabilizzatori (Fig. 17 e 18); a differenza delle precedenti, possono
muovere il carico agganciato purché si muovano su terreno pianeggiante e a bassissima velocità;
Figura 17 (Autogru ISOLI)
Figura 18 (Autogru BENDINI)
m)gli autocestelli, costituiti da piattaforme di lavoro (cestelli) atte ad ospitare una o due persone e
relative attrezzature di lavoro, installate su un autocarro di base; (Fig. 19)
Pagina 18
Figura 19
il cestello può essere portato a varie quote senza la necessità di ancoraggio a strutture esterne); in
genere debbono lavorare su stabilizzatori, ma esistono anche modelli che operano su ruote e che
possono perciò traslare anche con operatore a bordo (Fig. 20 e 21);
Pagina 19
Figura 20
Figura 21
Ne esistono anche alcuni tipi che sono alloggiati su rimorchio stradale, come è evidente dalla
Fig. 22.
Figura 22
Pagina 20
n) i ponti sviluppabili su carro, costituiti da un carro di base e da un certo numero di elementi
sviluppabili telescopicamente (Fig. 23); lo sviluppo avviene per mezzo di funi metalliche che si
avvolgono su un tamburo scanalato, azionato a mano da un verricello o a motore);
Figura 23
o) i ponteggi autosollevanti, costituiti da due torrette tralicciate ancorate ad una struttura fissa, sulle
quali si arrampica una piattaforma di lavoro munita di due motori di sollevamento che azionano
due pignoni impegnati in due cremagliere (Fig. 24);
Figura 24
Pagina 21
p) i ponteggi sospesi motorizzati, costituiti da un carrello installato sulla copertura dell’edificio ed
opportunamente zavorrato (Fig. 25); il braccio dell’apparecchio sporge all’esterno e reca le funi
di sostegno della navicella;
Figura 25
q) le scale aeree, di legno o metalliche, costituite da un carro di base su cui è fissata la volata,
brandeggiabile in due posizioni, recante gli elementi sfilabili della scala mossi da un arganello a
mano (Fig. 26);
Figura 26
Pagina 22
r) gru su galleggianti o su natanti per lavori portuali (Fig. 27)
Figura 27
Pagina 23
DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 2
IL QUADRO NORMATIVO
Pagina 24
DPR 547/55
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” - titolo VI - che
stabilisce regole generali di sicurezza
DPR 164/56
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, che
fornisce ulteriori prescrizioni per gli apparecchi usati nel settore edilizio
DM 12/9/59
“Determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio
delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro”, che stabilisce, tra l’altro, la modulistica da compilare
per ciascuna tipologia di apparecchi soggetti
DM 9/8/60
“Modalità per l’effettuazione delle prove di carico relative alle prime
verifiche delle gru”
DM 4/3/82
“Riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza per piattaforme di
lavoro elevabili”
DPR 673/82
“Attuazione della direttiva n. 73/361/CEE relativa all’attestazione ed al
contrassegno di funi metalliche, catene e ganci”
DM 586/87
“Attuazione della direttiva CEE n. 84/528 relativa agli apparecchi di
sollevamento e di movimentazione e loro elementi costitutivi”
DM 347/88
“Impiego di radiocomandi per l’azionamento delle gru”
D. Lgs. 626/94 e “recepimento della direttiva 89/396/CE ….. concernente il miglioramento
successive
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”
integraz
e
modificazioni
Circ. MLPS 77/76 “Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui
all’art. 194 del D.P.R. 27.4.55 n. 547 e all’art. 5 del D.M. 12.9.59”
Circ. ex-ENPI
che forniscono interpretazioni specialmente per quanto attiene agli impianti
più vecchi ed in generale alle leggi degli anni ‘50
Circ. ISPESL
che forniscono anche elementi di interpretazione relativamente a nuove
apparecchiature che la tecnologia ha man mano introdotto
CNR UNI 10011 “ Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione delle strutture in
acciaio”
CNR UNI 10012 “Ipotesi di carico sulle costruzioni”
CNR UNI 10021 “Strutture in acciaio per apparecchi di sollevamento”
CNR UNI 10022 “Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo”
CNR UNI 10026 “Strutture per piattaforme di lavoro elevabili”
CNR UNI 10029 “Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza”
UNI 7670
“Meccanismi per apparecchi di sollevamento”
UNI 9466
“Mantelli dei tamburi”
UNI ISO 4302
“Apparecchi di sollevamento: carichi da vento”
UNI ISO 4309
“Funi metalliche per apparecchi di sollevamento”
UNI EN 287
“Prove di qualificazione per saldatori”
UNI EN 288
“Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura”
UNI EN 26520
“Classificazione delle imperfezioni nelle saldature”
UNI EN 25817
“Guida sui livelli di qualità delle imperfezioni dei giunti saldati”
FEM/I
“Regole per il progetto delle macchine di sollevamento”
CEI 64.8
“Impianti elettrici utilizzatori”
CEI 14.6
“Trasformatori di isolamento”
Pagina 25
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE NORME ARMONIZZATE DI INTERESSE NEI
RIGUARDI DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Carrelli industriali
EN 1175-1/3
EN 1459
EN 1551
EN 1726
EN 1755
EN 1757-1/4
EN 13059
Sicurezza dei carrelli industriali
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Carrelli semoventi con portata maggiore di 10.000 kg
Carrelli semoventi con portata inferiore a 10.000 kg
Impiego dei carrelli in atmosfere potenzialmente esplosive
Carrelli spinti manualmente
Carrelli: metodi di prova per la misura delle vibrazioni
Catene – Funi – Accessori di sollevamento
EN 818-1/7
Catene a maglie corte per sollevamento
EN 1492-1/4
Brache di tessuto
EN 1677-1/6
Componenti per brache
EN 12385-1/4
Funi di acciaio
EN 12385-10
Funi spiroidali per usi strutturali generali
EN 13155
Attrezzature amovibili per la presa del carico
EN 13411-1/6
Estremità per funi di acciaio
EN 13414-1/3
Brache a fune di acciaio
EN 13889
Grilli fucinati di acciaio per sollevamento
EN 14238
Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
Dispositivi di comando – Ergonomia
EN 418
Dispositivi di arresto di emergenza- Principi di progettazione
EN 954
Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
EN 1037
Prevenzione dell’avviamento inatteso
EN 1088
Dispositivi di interblocco associati ai ripari
EN 13557
Comandi e stazioni di comando
Distanze di sicurezza - Spazi
Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
EN 294
con gli arti superiori
EN 349
Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
EN 811
con gli arti inferiori
EN 953
Ripari
Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di
EN 999
avvicinamento di parti del corpo
Ergonomia
EN 547-1/3
EN 563
EN 614-1/2
EN 842
EN 894-1/3
Misure del corpo umano
Temperature delle superfici di contatto
Principi ergonomici di progettazione
Segnali visivi di pericolo
Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di
comando
Pagina 26
EN 981
EN 1005-1/4
EN 1837
Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi
Prestazione fisica umana
Illuminazione integrata delle macchine
Gru particolari
EN 12999
EN 13157
Gru caricatrici
Apparecchi di sollevamento azionati a mano
Piattaforme di lavoro elevabili
EN 280
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
EN 1495
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Sicurezza
EN 982-2/3
EN 1050
EN 12077-2
EN ISO 12100-1/2
EN 12644
EN 13001-1/2
EN 13135-1/2
EN 13586
EN ISO 14122-1/3
EN 60204-1
EN 60204-32
EN 60947-5
EN 62061
Requisiti di sicurezza relativi a sistemi per trasmissioni oleodinamiche
e pneumatiche
Principi per la valutazione del rischio
Dispositivi di limitazione e indicazione
Concetti fondamentali - Principi generali di progettazione
Informazioni per l'impiego ed il collaudo
Criteri generali di progetto
Requisiti per l'attrezzatura elettrotecnica e non
Accessi agli apparecchi di sollevamento
Mezzi di accesso permanente al macchinario
Equipaggiamento elettrico delle macchine
Equipaggiamento elettrico delle macchine - Prescrizioni per le
macchine di sollevamento
Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra
Sicurezza funzionale dei sistemi di comando programmabili
Sollevatori da officina
EN 1493
Sollevatori per veicoli
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 3
CIRCOLARE N. 77/76 DEL M.L.P.S.
Pagina 28
CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 77/76
L'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, come è noto, dispone che le gru e gli apparecchi di
sollevamento di portata superiore a 200 kilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già
soggetti a speciali disposizioni di legge, debbono essere sottoposti a verifica, una volta l'anno, per
accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
E' altresì noto che - al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di verifica e di controllo alle
installazioni, apparecchi e attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro - con il D.M. 12 settembre
1959 furono attribuiti all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche
relative alle gru e agli apparecchi di sollevamento di cui in parola (art. 5 lett. f) del citato decreto).
Ora, in sede di espletamento di tali attribuzioni di verifica e di controllo da parte dei tecnici
dell'ENPI - al quale vanno presentate le denuncie dei datori di lavoro, utenti degli apparecchi in
questione, prima della loro utilizzazione in servizio - è stato ripetutamente riscontrato da qualche
tempo che gli apparecchi sottoposti a verifica di idoneità non presentano quegli elementi e quelle
condizioni tecniche di sicurezza necessari al fine della dichiarazione di "adeguatezza", da apporre
in calce ai verbali di verifica, previsti dall'art. 399 del citato D.P.R. 547/55 e approvati con D.M. 12
settembre l9S9 sotto i mod. I e L allegati al decreto stesso.
In particolare veniva rilevato che le gru e gli apparecchi di sollevamento in moltissimi casi
mancavano di documentazione tecnica idonea a consentire ai tecnici dell'ENPI le valutazioni e
soprattutto la dichiarazione di agibilità, ad essi incombenti, dichiarazione che, in caso di dubbia
idoneità, poteva, al limite, sollecitare l'accertamento d'ufficio con prove tecniche di riscontro in
laboratorio o in situ oppure concludere per la "non adeguatezza", allorché la documentazione stessa
avesse posto in evidenza l'inidoneità del mezzo.
Peraltro, l'espressione generica "con relativi allegati usata negli allegati I e L del D.M. 12 settembre
1959 e la carenza di un preciso quadro di riferimento giuridico, ai fini di completa ed esauriente
interpretazione della espressione stessa, hanno determinato una grave situazione di incertezza
applicativa, denunciata da molti Ispettorati del lavoro e concretantesi nella omissione da parte degli
ispettori dell'ENPI del giudizio di "adeguatezza" o di "non adeguatezza” del mezzo di
sollevamento, sostituito da una impropria "riserva".
Tale situazione ed il comportamento che l'ha determinata non appaiono del tutto conformi alle
norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e non favoriscono certamente quelle condizioni di
sicurezza in cui si deve svolgere il lavoro nei cantieri e negli stabilimenti, per cui, avuto riguardo al
disposto di cui all'art. 7 del citato D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, lo scrivente, previa consultazione
degli esperti tecnici in materia, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ha ritenuto - nella prospettiva di riordinamento formale, prevista a breve scadenza, della
specifica normativa prevenzionistica degli apparecchi di sollevamento - di dettare le disposizioni
che seguono, dirette ad assicurare con immediatezza la corretta applicazione delle norme di
prevenzione in relazione all'uso degli apparecchi in questione.
In sede di prima verifica degli apparecchi di cui alla lett. f) dell'art. 5 del citato D.M. 12 settembre
1959 ed in presenza, allo stato, delle cosiddette “riserve" formulate dai tecnici dell'ENPI, si dispone
che il contenuto degli allegati di cui ai mod. I e L del detto decreto, nonché i criteri di esame degli
allegati stessi dovranno rispondere agli elementi documentali di cui appresso:
1. Contenuti delle documentazioni tecniche da allegare alla denuncia degli apparecchi di sollevamento.
Le documentazioni prodotte all'ENPI, ai sensi del citato decreto ministeriale, dovranno essere:
− redatte in lingua italiana, facendo salvi i diritti delle minoranze linguistiche;
Pagina 29
− firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'azienda o iscritto al relativo albo
professionale, abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
− corredate da quanto appresso specificato:
a) elaborati grafici costituiti da:
− un disegno d'insieme (quotato o in scala).
− disegno quotato delle sezioni delle strutture principali considerate nel calcolo;
b) schemi funzionali degli impianti elettrici e/o fluodinamici corredati da note esplicative, ove
necessario;
c) estratto della relazione di calcolo contenente:
− indicazioni della norma adottata dal progettista (CNR-UNI, FE M, DIN, BSI, ASA,
AISE, AFNOR). per gli apparecchi costruiti secondo norme diverse da quelle
sopracitate, o in assenza di normativa di riferimento, dovranno essere esplicitati i criteri
di calcolo seguiti;
− classe dell'apparecchio (se prevista dalla norma);
− caratteristiche dei materiali per ciascuna struttura principale;
− azioni e ipotesi di carico adottate e loro combinazioni;
− verifiche di resistenza per tutte le condizioni di carico stabilite dalle norme, per ciascuna
struttura principale;
− verifiche a fatica, per ciascuna struttura principale;
− verifiche alla stabilità globale e/o locale per ciascuna struttura principale;
− verifica al ribaltamento e/o al trascinamento.
2. La classe dell'apparecchio deve corrispondere al servizio da svolgere.
3. Criteri per l'esame delle relazioni di calcolo da parte dell'ENPI.
I tecnici dell'ENPI accertano la conformità a quanto stabilito dalla norma tecnica adottata per ciò
che attiene a:
a) ipotesi di carico.
− azioni verticali;
− azioni orizzontali;
− condizioni di carico;
b) risultati di calcolo:
− confronto tra le tensioni ideali calcolate nelle verifiche statiche ed a fatica con le relative
tensioni ammissibili;
− coefficienti di sicurezza per la stabilità globale e/o locale;
− coefficienti di stabilità al ribaltamento e/o al trascinamento.
Per gli apparecchi di seguito esemplificati, per strutture principali, di cui al punto I lett. c), terza
linea, si intendono:
a) per gru a ponte: travi principali - travi di testa - telaio del carrello;
b) per gru a cavalletto: stilate - travi principali - telaio del carrello;
c) per gru a torre: carro di base - torre e cuspide - braccio e controbraccio - telaio del carrello;
d) per autogru: telaio e stabilizzatori - telaio principale della struttura girevole e ralla di
rotolamento - braccio - dispositivo di sostegno del braccio;
e) per gru su autocarro: controtelaio e stabilizzatori - colonna bracci di sollevamento e sviluppo;
f) gru girevoli: portale - telaio principale della struttura girevole e ralla di rotolamento - braccio,
controbraccio e relativi dispositivi di sostegno;
Pagina 30
g) per gru a struttura limitata, argani, paranchi; struttura di sostegno dell'argano/paranco e/o
carrello - tamburo e albero di forza.
In conseguenza di tutto quanto sopra disposto, i presupposti che giustificarono la formulazione
delle cosiddette “riserve" da parte dei funzionari dell'ENPI devono considerarsi perenti di guisa che
esse non hanno più ragione di essere.
Avuto riguardo, pertanto, al ruolo di responsabilizzazione tecnica del progettista derivante dalla
sottoscrizione delle documentazioni, nonché alla connessa responsabilità dei costruttori, il
personale dipendente dell'ENPI incaricato ai fini di prevenzione, delle verifiche e dei controlli,
indirizzerà la propria azione al riscontro della rispondenza delle normative applicate - proprie degli
enti di standardizzazione - con quelle indicate nelle documentazioni tecniche esibite all'ENPI,
nonché a tutti gli altri adempimenti che non riguardino le condizioni di vincolo, la individuazione
delle sezioni più sollecitate degli apparecchi e lo svolgimento dei calcoli, essendo queste parti
escluse coperte dalla presunzione iuris tantum della loro validità e regolarità per effetto del rinvio
alle regolamentazioni degli enti di standardizzazione.
Allo stesso personale tecnico è data facoltà di disporre per gli apparecchi impiegati in edilizia, sulla
scorta delle documentazioni fornite dal costruttore, la utilizzazione degli stessi apparecchi in classe
diversa da quella di progettazione, con la salvaguardia dei limiti di osservanza tecnica indicati dalle
normative degli enti di standardizzazione.
L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dovrà procedere e disciplinare con istruzioni
interne le modalità di scioglimento delle "riserve" e delle prime verifiche degli apparecchi
denunciati, assicurando in particolare che i provvedimenti di competenza siano adottati nel minor
tempo possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche.
Ai costruttori ed agli utenti delle gru e degli apparecchi di sollevamento in questione e fatto
obbligo, in virtù del citato art. 7 del D.P.R. 547 del 1955, in ragionevole lasso di tempo e
compatibilmente con le esigenze di sicurezza del lavoro, alla predisposizione delle documentazioni
d'uopo secondo le modalità sopraillustrate ed all'inoltro delle stesse alle competenti sedi periferiche
dell'ENPI.
Gli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro, nell'espletamento della normale attività
istituzionale di vigilanza dovranno sovrintendere all'osservanza delle presenti istruzioni,
segnalando, se del caso, eventuali inosservanze allo scrivente.
Pagina 31
DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 4
REGISTRO DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI
DELLE FUNI E DELLE CATENE
Pagina 32
Pagina 33
Modello M
MINISTERO DELLA DIFESA
……………………………………………………….
(Denominazione Ente utente)
VERIFICA DELLE FUNI E DELLE CATENE DEGLI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
(art. 179 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 – art. 11 D.M. 12.09.'59 Min. Lav. Prev. Soc.)
…………………………………………….
(tipo di apparecchiatura)
Matricola ………………......……………………
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Data verifica
Stato delle funi o delle catene
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Stato delle funi o delle catene
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Data verifica
Stato delle funi o delle catene
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Stato delle funi o delle catene
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 5
LA DIRETTIVA MACCHINE - APPROFONDIMENTI
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LA DIRETTIVA MACCHINE
La direttiva si applica a tutte le macchine nuove ed a quelle usate provenienti da paesi terzi; ne consegue
che una macchina sottoposta a revisione o a ricondizionamento al di fuori del territorio comunitario e
successivamente reimmessa in questo territorio deve essere considerata come se fosse messa in servizio
per la prima volta nella Comunità.
DEFINIZIONI
IMMISSIONE SUL MERCATO – MESSA A DISPOSIZIONE
Per immissione sul mercato si intende: “la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea,
a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a
disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione”.
L’immissione sul mercato identifica dunque il momento preciso in cui il prodotto passa dalla fase di
costruzione a quella della distribuzione o dell’impiego sul territorio della Comunità; considerando che ci
si riferisce solo alla prima messa a disposizione del prodotto, la direttiva contempla solo prodotti nuovi o
modificati nella loro destinazione d’uso, fabbricati nello Spazio Economico Europeo (SEE) e prodotti
nuovo o usati importati da paesi terzi.
L’immissione sul mercato dell’Unione europea può essere effettuata dal fabbricante stesso o da un suo
mandatario stabilito nella Comunità o, infine, dall’importatore del prodotto.
MESSA IN SERVIZIO – PRIMA UTILIZZAZIONE
Per messa in servizio si intende: “a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
sul territorio dell’Unione europea; b) l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
costruiti sulla base della legislazione previgente e già in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste
direttamente dal costruttore”.
La messa in servizio avviene dunque al momento del primo impiego o della prima utilizzazione di un
prodotto; l’obbligo della conformità alla direttiva nasce, in ogni caso, in corrispondenza del primo
impiego.
Se si tratta di prodotti pronti all’uso subito dopo l’immissione sul mercato, senza quindi la necessità di
essere montati o installati, e la cui sicurezza può essere compromessa dalle condizioni di distribuzione o
di trasporto, la messa in servizio si ritiene avvenuta con l’immisiione sul mercato quando non si possa
determinare con esattezza il momento della prima utilizzazione.
Inoltre, per messa in servizio si intende anche l’utilizzazione di un prodotto, costruito in base alle leggi
vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione, sul quale siano state effettuate
modifiche che abbiano influito sulla sua modalità di utilizzazione rispetto alla originaria destinazione
d’uso prevista dal costruttore.
FABBRICANTE
In base alla direttiva: “il fabbricante è colui che assume la responsabilità della progettazione e della
fabbricazione di un prodotto contemplato nella direttiva, in vista della sua immissione sul mercato della
Comunità a suo nome”.
Il fabbricante può quindi essere stabilito sia all’interno che all’esterno della Comunità. Se risiede fuori del
SEE, egli può designare un mandatario, il quale deve però necessariamente risiedere nella Comunità per
poter agire in nome e per conto del fabbricante.
Il fabbricante è soggetto ai seguenti obblighi: progettare e fabbricare il prodotto in conformità ai requisiti
essenziali previsti nell’Allegato I della direttiva e seguire le procedure di attestazione della conformità del
prodotto a tali requisiti (dichiarazione di conformità, apposizione della marcatura CE, costituzione del
fascicolo tecnico, realizzazione del manuale di istruzioni per l’uso, ecc.).
Il fabbricante può peraltro subappaltare alcune delle seguenti operazioni:
− la progettazione, qualora fabbrichi materialmente il prodotto;
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− la produzione, qualora garantisca la progettazione e conservi il controllo e la responsabilità
dell’insieme.
A maggior ragione potrà utilizzare elementi e componenti esterni già pronti per la costruzione del
prodotto, senza perdere la qualità di fabbricante.
E’ inoltre considerato fabbricante:
a. colui che realizza un nuovo prodotto partendo da prodotti finiti esistenti;
b. colui che cambia la destinazione di un prodotto;
c. colui che importa da un paese terzo un prodotto usato per renderlo conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza;
d. colui che realizza un prodotto per uso proprio.
MANDATARIO
Secondo la direttiva: “il mandatario è colui che, designato personalmente dal fabbricante, agisce in
nome e per conto di quest’ultimo per quanto concerne gli obblighi previsti dalla direttiva, la cui
esecuzione gli è stata affidata per mandato dal fabbricante.”.
Egli deve risiedere nella Comunità europea.
Il fabbricante deve delegare il mandatario con mandato scritto che precisi gli obblighi, derivanti dalla
direttiva, la cui esecuzione viene affidata al mandatario.
IMPORTATORE
Secondo la direttiva: “l’importatore o la persona responsabile dell’immissione sul mercato è colui che
immette sul mercato comunitario un prodotto contemplato dalla direttiva e proveniente da un paese
terzo.”.
La figura dell’importatore non è contemplata esplicitamente nel regolamento di attuazione della direttiva,
ma si fa riferimento ad essa nell’articolo 4, comma 7: “nei casi in cui né il costruttore né alcun
mandatario residente nell’Unione europea abbia ottemperato agli obblighi imposti dalla direttiva, tali
obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o
assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva
immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.”.
MACCHINA
Il regolamento definisce macchina: “a) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o con altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la
trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; b) un insieme di
macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in
modo da avere un funzionamento solidale; c) un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di
una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o una serie di macchine diverse o
su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tali attrezzature non siano pezzi di ricambio od un
utensile”.
Non può quindi essere considerata macchina ai sensi della direttiva un prodotto che, pur rispondendo a
tutti gli altri parametri della definizione, non abbia una funzione ben determinata ed individuabile.
E’ solo il fabbricante che si assume la responsabilità di affermare che la sua macchina rientra o meno nel
campo di applicazione della direttiva con il rischio, se sbaglia, di farsi contestare dall’autorità competente
e di subire le eventuali conseguenze, che possono arrivare fino al ritiro dal mercato.
Per quanto attiene ai motori primi (ad esempio: motori a scoppio e turbine) è necessario rifarsi al
contenuto del comma 4 dell’articolo 2 del regolamento: “le macchine che, per dichiarazione del
costruttore o di un suo mandatario stabilito nell’Unione europea, sono destinate ad essere incorporate
od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente regolamento,
possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE, purchè corredate della
dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell’Allegato II, salvo il caso in cui esse possano
funzionare in modo indipendente”.
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Pertanto, i motori a scoppio consegnati per essere accoppiati ad un altro componente (compressore,
generatore di corrente elettrica, elica di propulsione di natanti, ecc.) al fine di creare un’applicazione ben
determinata (rispettivamente: produzione di aria compressa, produzione di elettricità o la propulsione di
un natante) non devono recare la marcatura CE ma, per poter godere della libera circolazione, devono
essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE di cui al punto B dell’Allegato II rilasciata dal
fabbricante; solo la macchina completa, infatti, dovrà essere munita della marcatura CE e corredata dai
documenti richiesti al fabbricante dalla direttiva.
Per quanto riguarda, invece, i motori pronti per l’uso già all’atto della immissione sul mercato e come tali
sono acquistati dall’utente finale (ad esempio: i motori fuoribordo per le imbarcazioni da diporto), essi
rientrano appieno nel campo di applicazione della direttiva e perciò devono recare la marcatura CE ed
essere corredati della dichiarazione di conformità CE di cui al punto A dell’Allegato II.
INSIEME DI MACCHINE
Gli insiemi consistono di macchine diverse ed apparecchiature di connessione. Il fabbricante o
l’installatore di un insieme deve procedere per il suo prodotto finale come il fabbricante di un qualsiasi
altro tipo di macchina e la dichiarazione di conformità del sistema deve considerare la sicurezza sia delle
singole parti che dell’intero complesso.
ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE
E’ il caso di accessori per carrelli industriali o delle macchine agricole in quanto svolgono una funzione
completamente distinta da quella della macchina cui sono applicati e sono in movimento durante
l’utilizzazione.
COMPONENTE DI SICUREZZA
Il regolamento definisce un componente di sicurezza come: “un componente, purché non sia
un’attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea
immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui
guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte”.
I componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato sono stati inserti nel campo di applicazione
della direttiva soprattutto per consentire agli utilizzatori della macchina che devono aumentarne la
sicurezza e la cui competenza tecnica in materia di scelta dei componenti è generalmente più scarsa di
quella dei progettisti delle macchine, di disporre di dispositivi soddisfacenti.
Ad eccezione dei componenti inclusi nell’Allegato IV, è il fabbricante a decidere che si tratta di un
componente di sicurezza ai sensi della direttiva.
Prima che il componente possa essere considerato conforme alla direttiva, è necessario che siano rispettati
tre criteri:
− il componente di sicurezza deve essere un insieme materiale completo che può essere acquistato già
predisposto per essere incorporato e funzionare su una macchina (e non, per esempio, sui veicoli);
− deve essere immesso sul mercato separatamente; deve cioè essere ceduto direttamente all’utente finale
che lo acquista con lo scopo di aumentare la sicurezza di una macchina;
− tale componente deve garantire la sicurezza della macchina sulla quale viene installato perché
progettato e realizzato con questo dichiarato scopo specifico.
Sono pertanto componenti di sicurezza:
− un arresto di emergenza;
− le protezioni di cui al punto 1.4 dell’Allegato I;
− i dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3 dell’Allegato I;
− le cinture di sicurezza di cui al punto 3.2.2;
− i dispositivi ad uomo morto di cui al punto 5.5.
ESCLUSIONI
In base all’art. 1 comma 5 del regolamento sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente
applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;
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b)
c)
d)
e)
le macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente;
le attrezzature specifiche per parchi di divertimento;
le caldaie a vapore ed i recipienti a pressione;
le macchine specificatamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono
provocare emissioni di radioattività;
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione,
liquidi infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d’acqua destinati unicamente al trasporto di
persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto.
Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all’industria
estrattiva;
j) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
navi o unità;
k) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
l) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell’articolo 1 della direttiva 74/150/CEE,
concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei
trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE;
m) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
n) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una
cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°,
destinata al trasporto di persone, di persone e cose, solamente di cose se la cabina è accessibile,
ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al
suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
o) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;
p) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
q) gli elevatori di scenotecnica;
r) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiali”.
Queste esclusioni si devono considerare esaustive. Per alcune di esse sono in preparazione direttive
specifiche; per quelle non regolate da direttive il fabbricante deve seguire le disposizioni delle legislazioni
nazionali vigenti.
Da notare, infine, che le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica devono
rispondere, in via prioritaria alle disposizioni di cui alla Legge 18.10.1977 n. 791 di attuazione della
direttiva 73/23/CEE ed alle successive modifiche (direttiva bassa tensione).
MACCHINE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE
La direttiva distingue nettamente tra le macchine “normali” e quelle considerate particolarmente
pericolose, elencate nell’Allegato IV, per le quali è prevista una procedura particolare che richiede
l’intervento di un organismo notificato.
Rimandando alla lettura del predetto allegato per un’elencazione esaustiva, preme qui ricordare che
nell’elenco figurano al punto 15 e 16 le seguenti attrezzature: ponti sollevatori per veicoli e apparecchi
per il sollevamento delle persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.
IL RUOLO DELLE NORME
La sicurezza di una macchina non deve essere visto come un attributo da aggiungere a posteriori al
prodotto finale in modo tale da pregiudicarne la funzionalità e la produttività o come un optional da
fornire a richiesta del cliente, bensì come un requisito da tenere presente sin nella fase di progettazione.
Questo significa che garantire la sicurezza di una macchina di vecchia concezione, cioè costruita secondo
regole antecedenti alla direttiva ma non ancora immesse in commercio, con l’aggiunta di dispositivi
aggiunti in un secondo tempo non è conforme allo spirito della direttiva, secondo la quale tutte le
macchine da immettere sul mercato devono per lo meno essere ripensate e, se necessario, riprogettate.
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Naturalmente per le macchine già installate ed in uso presso gli utilizzatori alla data del 21.9.96 la
direttiva non può essere applicata in quanto non ha efficacia retroattiva.
Se da una parte il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’Allegato I è tassativo si rileva che la direttiva
prevede che pur se è possibile concepire e realizzare dispositivi molto sofisticati che consentirebbero di
eliminare qualsiasi rischio, detta eliminazione è richiesta solo se non incide in modo troppo pesante
sull’economia della macchina, ossia sul suo prezzo o sull’economia di utilizzo.
Come si può notare, l’Allegato I non indica quali norme seguire onde pervenire alla eliminazione dei vari
rischi considerati. L’articolo 3 del regolamento fornisce l’indicazione di quali norme prendere in
considerazione:
norme armonizzate: sono norme europee elaborate dal CEN o dal CENELEC su mandato della
Commissione europea, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
si distinguono in:
− norme di tipo A (fondamentali ai fini della sicurezza), che forniscono i concetti base per la
progettazione e considerano aspetti generali applicabili a tutte le macchine;
− norme di tipo B (norme di settore ai fini della sicurezza), che trattano un aspetto specifico della
sicurezza o di un tipo di apparecchiatura e che possono essere utilizzate su una serie di macchine;
− norme di tipo C (norme specifiche), che definiscono in modo dettagliato l’applicazione di dispositivi
di sicurezza per particolari macchine o gruppi di macchine;
− norme nazionali: sono norme elaborate dagli organismi di normazione degli stati membri (per
l’Italia: CEI e UNI).
Le norme armonizzate rappresentano un mezzo facile e sicuro per il progettista per assicurare
l’ottemperanza a quanto richiesto da una direttiva, dato che le macchine costruite secondo queste norme
sono presunte conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva che ad esse è applicabile; inoltre esse
fissano un certo livello di sicurezza al di sopra del quale è inutile spingersi.
Come tutte le norme, non sono obbligatorie ed il fabbricante potrà sempre ricorrere ad altri mezzi per
assicurare la conformità e l’osservanza ai requisiti essenziali; in questo caso, però, si dovrà dimostrare di
aver raggiunto un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito dall’osservanza delle norme
armonizzate. Queste, infatti, sono “regole di buona tecnica” e definiscono quello che viene comunemente
definito “lo stato dell’arte in un dato momento storico”, stabilendo il livello di sicurezza accettato fino
alla loro modificazione o sostituzione.
In assenza di queste vengono in soccorso le norme nazionali, specialmente quelle segnalate dagli Stati
membri come particolarmente utili per addivenire ad una sicurezza soddisfacente.
Bisogna ricordare che l’articolo 46 della Legge 24.04.1998 n. 128 (legge comunitaria 1995-97) ha
declassato a pure norme tecniche le disposizioni di carattere costruttivo contenute nel D.P.R. 547/55 che,
pertanto, nella costruzione delle macchine perde il proprio valore di legge. Si viene così a sanare il
conflitto legislativo tra lo stesso D.P.R. e l’Allegato I della direttiva 89/392/CEE.
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
E’ il documento con cui il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara che la macchina immessa in
commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva e la cui sottoscrizione
consente l’applicazione della marcatura CE sulla macchina stessa.
Per la maggior parte dei prodotti contemplati dalla direttiva il fabbricante può seguire detta procedura di
attestazione in modo autonomo, senza il coinvolgimento di parti terze. Per taluni prodotti (quelli
dell’Allegato IV), ritenuti più pericolosi, la direttiva prevede l’intervento di un organismo notificato
secondo procedure ivi stabilite.
La dichiarazione di conformità attesta che la macchina soddisfa tutte le direttive che la riguardano: ciò
implica che il fabbricante deve aver analizzato accuratamente anche le altre direttive in vigore, come
quelle che riguardano il rumore, le emissioni nocive, ecc.
In caso di produzione in serie si può utilizzare una fotocopia della dichiarazione che può essere allegata a
ciascun esemplare.
La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua usata per le istruzioni per l’uso ed essere
accompagnata da una traduzione ufficiale nella lingua del paese dove la macchina verrà utilizzata.
L’allegato II della direttiva contempla tre tipi di dichiarazioni:
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tipo A: emessa per le macchine complete in grado di funzionare in modo autonomo, per le attrezzature
intercambiabili e per gli impianti complessi;
tipo B: emessa per le macchine destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per
formare un insieme complesso;
tipo C: emessa per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente e destinati ad essere
incorporati in una macchina od in un impianto complesso.
MARCATURA CE
La marcatura può essere apposta mediante un adesivo indelebile o imprimendola su una parte essenziale
della macchina. Occorre fare attenzione alle macchine destinate ad essere incorporate su altre macchine:
per queste, infatti, sussiste solo l’obbligo di essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità CE di
tipo B e non quello della marcatura CE.
Deve recare almeno le seguenti indicazioni:
− nome del fabbricante e suo indirizzo;
− il simbolo grafico CE;
− la designazione della serie e del tipo;
− eventualmente, il numero di serie;
− l’anno di costruzione.
Salvo casi specifici ed identificati chiaramente in alcuni accessori di sollevamento, la direttiva consente
la marcatura CE sull’imballaggio allorché sia tecnicamente impossibile apporla sul prodotto. Riguardo
alle funi ed alle catene, la direttiva prescrive che: “ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di
sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura oppure, se la marcatura è
materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con riferimenti del fabbricante e
l’identificazione della relativa attestazione. L’attestazione deve contenere le indicazioni previste dalle
norme armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime: il nome del
fabbricante ed il suo indirizzo, descrizione della fune o della catena che comprenda: le sue dimensioni
nominali, la sua costituzione, il materiale di fabbricazione, il trattamento metallurgico subito dal
materiale, il carico massimo che può essere sopportato durante l’uso”.
Se il fabbricante lo desidera può anche applicare marchi di qualità o marchi di conformità a norme
nazionali o europee non armonizzate che però devono essere ben distinti dalla marcatura CE e non
devono poter essere confusi con questa.
Nel caso che al prodotto si possano applicare più direttive, la marcatura CE può essere apposta solo se il
prodotto sia conforme a tutte le direttive ad esso applicabili.
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
Il fabbricante deve fornire un congruo manuale nel quale:
− indica all’utente le condizioni di utilizzazione previste per le quali egli si fa garante del rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza;
− individua gli usi possibili in base alle caratteristiche della macchina;
− indica gli usi scorretti e non consentiti che possono essere facilmente previsti al fine di renderne noto
il divieto mediante opportune istruzioni e segnalazioni;
− individua i guasti prevedibili e fornisce le misure per il mantenimento dei requisiti di sicurezza anche
in presenza di detti guasti;
− indica le operazioni di manutenzione da eseguire periodicamente e le loro modalità;
− indica le parti di ricambio.
Per uso scorretto prevedibile si intende:
− il comportamento derivante da una trascuratezza normale e non dal deliberato proposito di usare la
macchina in modo anomalo;
− la reazione istintiva di una persona in caso di disfunzioni, incidenti o guasti;
− il comportamento prevedibile di alcune categorie di persone, quali bambini o disabili.
ORGANISMI NOTIFICATI
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Gli organismi notificati devono soddisfare ai requisiti minimi indicati nell’Allegato VII della direttiva. In
particolare l’organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle verifiche non possono essere né il
progettista, né il costruttore, né l’installatore delle macchine oggetto di controllo.
E’ evidente la preoccupazione del legislatore di garantire l’imparzialità dell’operato degli organismi.
Vengono notificati dagli Stati membri che debbono precisare i compiti specifici per i quali vengono
autorizzati; in Italia l’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Detti organismi intervengono su richiesta del fabbricante per la valutazione delle macchine elencate
nell’Allegato IV. Le modalità di intervento sono in funzione delle norme costruttive seguite e cioè:
− norme armonizzate che sono state trasposte in una norma nazionale;
− altre norme o parte delle norme armonizzate.
Nel primo caso il fabbricante segue, a sua scelta, una delle seguenti procedure:
a) costituisce il fascicolo tecnico e lo trasmette all’organismo notificato che si limita a rilasciare ricevuta
e a conservarlo;
b) sottopone il fascicolo tecnico all’organismo notificato che verifica se sono state correttamente
utilizzate le norme nazionali che traspongono le norme armonizzate e rilascia un attestato di
adeguatezza del fascicolo;
c) sottopone all’organismo notificato il modello della macchina all’esame per la certificazione CE.
Nel secondo caso il fabbricante deve obbligatoriamente sottoporre il modello della macchina all’esame
per la certificazione CE.
CONTROLLI E RITIRO DAL MERCATO
L’articolo 7 comma 1 del D. Lgs. 459/99 assegna al Ministero dell’industria (oggi dello Sviluppo
Economico) ed al Ministero del lavoro il controllo della corretta attuazione della direttiva per tutte le
macchine immesse sul mercato con marcatura CE. Essi possono avvalersi di altri Uffici Tecnici dello
Stato per l’esecuzione degli accertamenti.
Qualora gli organismi di vigilanza accertino la non rispondenza di una macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza, ne devono dare notizia ai predetti Ministeri.
Compiuti gli accertamenti di rito ed accertata la fondatezza della inadeguatezza, il Ministero dispone il
ritiro della macchina dal mercato ed informa di ciò la Commissione europea.
MACCHINE DI CUI ALL’ALLEGATO IV
Le procedure per l’attestazione della conformità sono diverse a seconda che esse siano contemplate o
meno nell’elenco di cui all’allegato IV della direttiva (vedi).
Si sottolinea la presenza in tale allegato di molte macchine per la lavorazione del legno e dei ponti
sollevatori per veicoli, che sono di impiego molto comune, per le quali sono previste due possibilità:
– macchina fabbricata senza rispettare una norma nazionale che traspone una norma armonizzata oppure
in assenza di norme armonizzate: occorre sottoporre la macchina all’esame per la certificazione CE da
parte di un organismo notificato che certifica la rispondenza della macchina ai requisiti della direttiva;
il costruttore rilascia poi la dichiarazione di conformità CE ed appone il marchio CE;
– macchina fabbricata conformemente ad una norma nazionale che traspone una norma armonizzata: il
fabbricante può scegliere tra tre procedure:
 costituire il fascicolo tecnico e trasmetterlo ad un organismo notificato che ne accusa ricevuta;
 sottoporre il fascicolo tecnico all’esame dell’organismo notificato che verifica il rispetto delle
norme armonizzate e rilascia un certificato di adeguatezza del fascicolo;
 sottoporre il modello della macchina all’esame per la certificazione CE come al punto 1.
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ RESA A MENTE DELLA
DIRETTIVA MACCHINE
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 7
CIRCOLARE n. 162054 IN DATA 25.06.1997 DEL MINISTERO
DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO.
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 8
CERIFICATI D’ORIGINE DI FUNI, CATENE, GANCI
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 9
MODELLI LIBRETTI MATRICOLARI
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 10
MODELLO TARGA U.T.O.V.
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MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO TECNICO OMOLOGAZIONI E VERIFICHE
(1)
COSTRUTTORE
N. FABBRICA
(2)
(3)
MATR. N.
ANNO
(4)
(5)
La targa deve essere metallica (ad esempio: di alluminio), fissata stabilmente (ad esempio: mediante
rivetti o viti autofilettanti) ad una parte essenziale dell’apparecchio in modo che sia facilmente visibile, e
recare tutte le indicazioni sotto esemplificate.
Le dimensione della targa non possono essere minori di quelle indicate. La grandezza dei caratteri usati
deve essere tale da garantire una facile leggibilità e rispettare le proporzioni indicate per i vari campi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Indicazione del tipo di apparecchio: carroponte o ponte sviluppabile o scala aerea o argano o paranco
Indicazione della ditta costruttrice o installatrice
Indicazione del nr. di fabbrica assegnato dal costruttore/installatore
Indicazione dell’anno di costruzione
Indicazione del numero di matricola assegnato dall’U.T.O.V.
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 11
MODELLI DEI VERBALI DI VERIFICA
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MINISTERO
DELLA DIFESA
(Intestazione del Comando/Ente del Ministero della Difesa che ha conferito l'incarico)
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(artt. 5 e 18 del D.M. 12 Settembre 1959 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale)
Il giorno ................................, il sottoscritto..........................................................................................., a seguito
dell'incarico conferito da ............................................................................................................... con lettera
protocollo n°............................................................. datata .................................., ha provveduto alla Verifica
periodica del ................................................................................................. matricola n°........................................ in
dotazione al Comando/Ente.........................................................................................................................presso
.............................................................................................................nel
Comune
di.....................................................
Via/P.za ................................................................. ed ha rilevato quanto segue :
1.
Condizioni di conservazione e manutenzione : ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2.
Esame degli organi principali : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3.
Comportamento dell'apparecchio e dei dispositivi di
sicurezza durante le prove di
funzionamento: .....................................................................................................................................................................
.....................
.........................................................................................................................................................................................
4.
Osservazioni:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Esito della verifica
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di
funzionamento e di conservazione del ....................................................... n° ...............................di matricola:
–
risulta adeguato ai fini della sicurezza.
–
non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi : .....................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................. addì ................................
Il Tecnico del Ministero della Difesa
Pagina 86
MINISTERO
DELLA DIFESA
(Intestazione del Comando/Ente che ha conferito l'incarico)
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
(artt. 5 e 18 del D.M. 12 Settembre 1959 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale)
Il giorno........................ il sottoscritto....................................................................., a seguito dell'incarico conferito
da ...................................................................................................con lettera protocollo n°...............................................
datata............................., ha provveduto alla verifica periodica della scala aerea matricola n°.........................................., in
dotazione al Comando/Ente ................................................... .............................................................................. presso
.....................................................................................................
.nel
Comune
di
............................................
Via/P.za ........................ ..................................... ............ ed ha rilevato quanto segue :
a) la scala,è corredata di calzatoie doppie per ogni ruota ? ........................................................................
b) i tronchi scomponibili, sono numerati progressivamente ? ...................................................................
c) la scala, è munita di indicatore per una inclinazione massima di ..........gradi e minima di ....... gradi ?
d) il carro , è provvisto di indicatore per la messa a livello ? ....................................................................
e) i dispositivi di scarico delle funi di sviluppo, sono efficienti ? .............................................................
f) i dispositivi di sicurezza del verricello di sollevamento, sono efficienti ? .............................................
g) i dispositivi di sicurezza del verricello di sviluppo, sono efficienti ? ....................................................
Prove
Messo a livello il telaio del carro, ne è stata tracciata la mezzeria sul terreno. Data alla scala aerea l’inclinazione massima
consentita di ........ gradi e sviluppata la lunghezza massima ......... metrri, si è constatato che il piano medio della volata si è/non
si è mantenuto nel detto piano di mezzeria (piombino 1°) . Inoltre, con l’inclinazione minima consentita di ....... gradi e con la
massima lunghezza, si è constatato che il piano medio della volata si è/non si è mantenuto nel detto piano di mezzeria
(piombino 2°).
Proiezione sul piano orizzontale
O
A
1°
2°
O = asse verticale di rotazione della volata
Lo scostamento dalla linea di mezzeria dal :
- piombino 1° ha raggiunto ......... mm verso la destra/sinistra guardando la scala dal punto A
- piombino 2° ha raggiunto ......... mm verso la destra/sinistra guardando la scala dal punto A
Successivamente sono stati applicati i pesi di prova nella misura e nelle condizioni specificate al punto c) del Libretto
matricolare. Dopo le prove I) e II), di cui al punto c) del predetto libretto, non sono risultate frecce permanenti / sono risultate
frecce permanenti del punto estremo della volata, nel senso della verticale, rispettivamente di .........mm e di ......mm.
Condizioni delle membrature della scala
La scala è stata presentata alla verifica verniciata/ non verniciata. Sono stati sostituiti .......................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Apparecchi di sicurezza
Il funzionamento degli apparecchi di sicurezza si è dimostrato ............................................................................................
Osservazioni : ........................................................................................................................................................................
Esito della verifica
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale:
– la scala è efficiente ai fini della sicurezza.
– la scala non è efficiente ai fini della sicurezza per i seguenti motivi: .......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................. addì ................................
Il Tecnico del Ministero della Difesa
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DISCIPLINA TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI MEZZI DI
SOLLEVAMENTO FISSI E MOBILI
ALLEGATO N. 12
CIRCOLARE N. 10148 del 2/10/1995 di SEGREDIFESA
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