Trattamento dell'acqua negli impianti termici, la responsabilità degli installatori e manutentori Due regolamenti approvati quest'anno stabiliscono la qualifica professionale per il rilascio della certificazione energetica e regolamentano il controllo energetico degli impianti termici Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato due regolamenti che attuano il D.Lgs n. 192/05 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (Direttiva n. 2002/91/CE). PRIMO REGOLAMENTO. Il primo regolamento riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. L’approvazione consente di rendere più incisivo il quadro normativo e di evitare le eventuali sanzioni della Commissione Europea per la mancata attuazione della direttiva. In sintesi, il regolamento: definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale; prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti; introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e la Pubblica Amministrazione in tema di ispezioni e controlli dei sistemi di condizionamento dell’aria; SECONDO REGOLAMENTO. Il secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici. LE MODIFICHE AL DPR 412/93. Il nuovo “decreto ispezioni” mantiene ancora attuale l’applicazione della Norma tecnica UNI-CTI 8065 quale riferimento per quanto attiene il trattamento dell’acqua a protezione degli impianti termici con potenza complessiva superiore uguale a 350 kW, ma abroga gli articoli relativi alla manutenzione e ai controlli, segnalati nel DPR 412/93. Le disposizione del decreto sono ben chiare, gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione e la periodicità della verifica degli impianti termici per mantenerli sicuri e efficienti energeticamente. LIBRETTO D'IMPIANTO E RAPPORTI DI CONTROLLO ENERGETICO. A tal fine gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di Impianto e dei relativi Rapporti di controllo energetico secondo le nuove configurazioni e disposizioni dettate dal Ministro dello sviluppo economico, entro Luglio 2013, documenti sui quali installatori e manutentori devono formalizzare i controlli effettuati anche per i sistemi di trattamento acqua a protezione degli impianti termici. Il nuovo libretto di Impianto contiene infatti una scheda n. 2 completamente dedicata al “trattamento dell’acqua” a servizio del circuito di riscaldamento, dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e all’eventuale protezione dell’impianto di raffreddamento. OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE. L’installatore, secondo quanto previsto dal DPR 59/09 o dal DPR 412/93, all’atto della nuova realizzazione o ristrutturazione/sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, deve provvedere all’installazione anche di un idoneo sistema di trattamento dell’acqua per prevenire la formazione del calcare, delle corrosioni e dall’eventuale formazione di fouling biologico, problemi che riducono drasticamente l’efficienza energetica degli impianti. Ad installazione ultimata l’installatore dovrà completare la scheda n. 2 del nuovo Libretto di impianto indicando quali sono i sistemi di trattamento acqua utilizzati (es. filtri, addolcitori, etc.) per proteggere i circuiti di acqua calda sanitaria e riscaldamento, segnalando in scheda 14 i consumi dei prodotti chimici. OBBLIGHI DEL MANUTENTORE. Le novità legislative in tema di trattamento acqua a protezione degli impianti termici non finiscono qui, imminenti obblighi normativi responsabilizzano anche i manutentori dei generatori termici i quali dovranno verificare la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua, ove previsti dal D.P.R 59/09, all’atto delle visite periodiche presso i loro clienti. Il DPR 59/09, in sintesi, prevede che per tutti gli impianti nuovi e per tutte le ristrutturazioni i seguenti requisiti obbligatori: se la durezza totale dell’acqua è inferiore ai 15°fr occorre prevedere sempre un condizionamento chimico dell’acqua del circuito di riscaldamento a cui occorre aggiungere una filtrazione meccanica di sicurezza ( e un dosaggio di polifosfati alimentari per l’acqua sanitaria; se la durezza totale dell’acqua è superiore ai 15°fr occorre aggiungere a quanto sopra un trattamento di addolcimento per entrambi i circuiti in modo da ridurre la durezza e riportarla sotto i 15°fr. Oltre ai consueti test di rendimento energetico mediante l’analisi di combustione dei fumi, la “verifica della caldaia” è accompagnata anche da un obbligatorio controllo delle apparecchiature e prodotti utilizzati per la protezione del circuito di riscaldamento e dell’impianto di acqua calda sanitaria. L’operatore che effettua i consueti controlli sul generatore termico, dovrà conoscere anche le nuove regolamentazioni sul trattamento dell’acqua e dotarsi degli strumenti necessari per effettuare le dovute verifiche. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati sia nel caso della prima messa in esercizio dell’impianto, sia nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione che anche nel caso di interventi sull’impianto tali da modificare l’efficienza energetica del sistema. UNA FILIERA DELLE RESPONSABILITA' COMPLETA. L’adempimento legislativo che i manutentori di caldaie dovranno considerare completa la filiera delle responsabilità di corretta gestione degli impianti termici negli edifici: dalla progettazione, alla realizzazione alla corretta manutenzione. Dal progettista o termotecnico, all’installatore, al manutentore, al responsabile dell’impianto, ognuno per la propria parte di competenza, saranno tutti responsabili nell’ottemperare alle norme cogenti atte a contenere i consumi di energia e a migliorare l’efficienza energetica degli impianti termici negli edifici. SANZIONI. E’ importante rammentare che il progettista, il direttore lavori, il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore di condominio, il terzo responsabile, il manutentore e il costruttore che non ottemperino a quanto previsto dal DPR n. 59/09 e quindi non prevedono un corretto trattamento dell’acqua nei termini sopra esposti, incorrono nelle sanzioni art. 15 del D.Lgs 192/05 (esempio: sanzioni amministrative e segnalazioni all’ordine per provvedimenti disciplinari). PRODOTTI E ASSISTENZA, LA PROPOSTA CILLICHEMIE. Cillichemie Italiana ha realizzato un programma completo per proteggere gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria di qualsiasi dimensione in conformità a quanto previsto dal D.P.R. N. 59/09. Per la tutela di progettisti, installatori, manutentori nella scelta di materiali consoni, Cillichemie ha realizzato i propri prodotti chimici con sostanze non pericolose, atossiche, biodegradabili, non pericolose per l’ambiente e neanche per il trasporto e le apparecchiature di trattamento acqua sono costruite con tecnologie e materiali adatti per acque destinate al consumo umano. L’azienda dispone inoltre su tutto il territorio nazionale di una propria rete di assistenza tecnica e commerciale pre e post vendita, in grado di informare e supportare installatori, progettisti e addetti ai lavori sulle corrette scelte relative al trattamento dell’acqua obbligatorie e previste dal DPR 59/09. a cura di Cillichemie