Trattamento dell'acqua negli impianti termici, la responsabilità
degli installatori e manutentori
Due regolamenti approvati quest'anno stabiliscono la qualifica professionale per il rilascio della
certificazione energetica e regolamentano il controllo energetico degli impianti termici
Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha
approvato due regolamenti che attuano il D.Lgs
n. 192/05 e uniformano le norme italiane alla
direttiva europea sul rendimento energetico in
edilizia (Direttiva n. 2002/91/CE).
PRIMO REGOLAMENTO. Il primo regolamento riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. L’approvazione consente di
rendere più incisivo il quadro normativo e di evitare le eventuali sanzioni della Commissione
Europea per la mancata attuazione della direttiva.
In sintesi, il regolamento:
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definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva
che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale;
prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera
indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;
introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e la Pubblica
Amministrazione in tema di ispezioni e controlli dei sistemi di condizionamento dell’aria;
SECONDO REGOLAMENTO. Il secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici
esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
LE MODIFICHE AL DPR 412/93. Il nuovo “decreto ispezioni” mantiene ancora attuale l’applicazione
della Norma tecnica UNI-CTI 8065 quale riferimento per quanto attiene il trattamento dell’acqua a
protezione degli impianti termici con potenza complessiva superiore uguale a 350 kW, ma abroga
gli articoli relativi alla manutenzione e ai controlli, segnalati nel DPR 412/93. Le disposizione del
decreto sono ben chiare, gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del
DM 22 gennaio 2008 n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare
esplicitamente al committente o all’utente, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione e
la periodicità della verifica degli impianti termici per mantenerli sicuri e efficienti energeticamente.
LIBRETTO D'IMPIANTO E RAPPORTI DI CONTROLLO ENERGETICO. A tal fine gli impianti termici per
la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di
Impianto e dei relativi Rapporti di controllo energetico secondo le nuove configurazioni e
disposizioni dettate dal Ministro dello sviluppo economico, entro Luglio 2013, documenti sui quali
installatori e manutentori devono formalizzare i controlli effettuati anche per i sistemi di
trattamento acqua a protezione degli impianti termici. Il nuovo libretto di Impianto contiene
infatti una scheda n. 2 completamente dedicata al “trattamento dell’acqua” a servizio del circuito
di riscaldamento, dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e all’eventuale protezione
dell’impianto di raffreddamento.
OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE. L’installatore, secondo quanto previsto dal DPR 59/09 o dal DPR
412/93, all’atto della nuova realizzazione o ristrutturazione/sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale ed estiva, deve provvedere all’installazione anche di un idoneo sistema
di trattamento dell’acqua per prevenire la formazione del calcare, delle corrosioni e dall’eventuale
formazione di fouling biologico, problemi che riducono drasticamente l’efficienza energetica degli
impianti. Ad installazione ultimata l’installatore dovrà completare la scheda n. 2 del nuovo Libretto
di impianto indicando quali sono i sistemi di trattamento acqua utilizzati (es. filtri, addolcitori, etc.)
per proteggere i circuiti di acqua calda sanitaria e riscaldamento, segnalando in scheda 14 i
consumi dei prodotti chimici.
OBBLIGHI DEL MANUTENTORE. Le novità legislative in tema di trattamento acqua a protezione
degli impianti termici non finiscono qui, imminenti obblighi normativi responsabilizzano anche i
manutentori dei generatori termici i quali dovranno verificare la presenza e la funzionalità dei
sistemi di trattamento acqua, ove previsti dal D.P.R 59/09, all’atto delle visite periodiche presso i
loro clienti.
Il DPR 59/09, in sintesi, prevede che per tutti gli impianti nuovi e per tutte le ristrutturazioni i
seguenti requisiti obbligatori:
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se la durezza totale dell’acqua è inferiore ai 15°fr occorre prevedere sempre un
condizionamento chimico dell’acqua del circuito di riscaldamento a cui occorre aggiungere
una filtrazione meccanica di sicurezza ( e un dosaggio di polifosfati alimentari per l’acqua
sanitaria;
se la durezza totale dell’acqua è superiore ai 15°fr occorre aggiungere a quanto sopra un
trattamento di addolcimento per entrambi i circuiti in modo da ridurre la durezza e
riportarla sotto i 15°fr.
Oltre ai consueti test di rendimento energetico mediante l’analisi di combustione dei fumi, la
“verifica della caldaia” è accompagnata anche da un obbligatorio controllo delle apparecchiature e
prodotti utilizzati per la protezione del circuito di riscaldamento e dell’impianto di acqua calda
sanitaria. L’operatore che effettua i consueti controlli sul generatore termico, dovrà conoscere
anche le nuove regolamentazioni sul trattamento dell’acqua e dotarsi degli strumenti necessari
per effettuare le dovute verifiche. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati sia
nel caso della prima messa in esercizio dell’impianto, sia nel caso di sostituzione degli apparecchi
del sottosistema di generazione che anche nel caso di interventi sull’impianto tali da modificare
l’efficienza energetica del sistema.
UNA FILIERA DELLE RESPONSABILITA' COMPLETA. L’adempimento legislativo che i manutentori di
caldaie dovranno considerare completa la filiera delle responsabilità di corretta gestione degli
impianti termici negli edifici: dalla progettazione, alla realizzazione alla corretta manutenzione. Dal
progettista o termotecnico, all’installatore, al manutentore, al responsabile dell’impianto, ognuno
per la propria parte di competenza, saranno tutti responsabili nell’ottemperare alle norme cogenti
atte a contenere i consumi di energia e a migliorare l’efficienza energetica degli impianti termici
negli edifici.
SANZIONI. E’ importante rammentare che il progettista, il direttore lavori, il proprietario, il
conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore di condominio, il terzo responsabile, il
manutentore e il costruttore che non ottemperino a quanto previsto dal DPR n. 59/09 e quindi
non prevedono un corretto trattamento dell’acqua nei termini sopra esposti, incorrono nelle
sanzioni art. 15 del D.Lgs 192/05 (esempio: sanzioni amministrative e segnalazioni all’ordine per
provvedimenti disciplinari).
PRODOTTI E ASSISTENZA, LA PROPOSTA CILLICHEMIE. Cillichemie Italiana ha realizzato un
programma completo per proteggere gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda
sanitaria di qualsiasi dimensione in conformità a quanto previsto dal D.P.R. N. 59/09. Per la tutela
di progettisti, installatori, manutentori nella scelta di materiali consoni, Cillichemie ha realizzato i
propri prodotti chimici con sostanze non pericolose, atossiche, biodegradabili, non pericolose per
l’ambiente e neanche per il trasporto e le apparecchiature di trattamento acqua sono costruite
con tecnologie e materiali adatti per acque destinate al consumo umano.
L’azienda dispone inoltre su tutto il territorio nazionale di una propria rete di assistenza tecnica e
commerciale pre e post vendita, in grado di informare e supportare installatori, progettisti e
addetti ai lavori sulle corrette scelte relative al trattamento dell’acqua obbligatorie e previste dal
DPR 59/09.
a cura di Cillichemie
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