Annotazioni su atti di stato civile. Oggetto del procedimento: annotazione da effettuarsi a margine degli atti di stato civile (D.P.R. N.396 del 3.11.2000 Nuovo Ordinamento dello Stato Civile). Le annotazioni sono postille, note che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come significativi. Le annotazioni, disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, sono eseguite per l'atto al quale si riferiscono, registrato nell' archivio informatico di Stato Civile, direttamente o su istanza di parte. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi devono essere precedute da registrazione. In esse sono indicate, per la registrazione negli archivi, l'atto o il provvedimento in base al quale sono eseguite. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti sono riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi risultano di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullità , lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) le annotazioni di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri. Negli atti di matrimonio si annotano: a) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; b) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; c) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; d) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; e) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; f) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; g) dei provvedimenti di rettificazione. h) annotazione di rilascio del libretto di famiglia internazionale Negli atti di morte si annotano: a) le dichiarazioni di esistenza, successiva alla dichiarazione di morte presunta; b) l’accertamento di morte, già dichiarata presunta c) annotazione di riconoscimento di un figlio premorto d) annotazione di legittimazione di figlio premorto. e) dei provvedimenti di rettificazione. Negli atti di cittadinanza si annotano: a) le rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati nell'atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale b) gli annullamenti degli atti di cittadinanza a seguito di una sentenza del Tribunale c) dei provvedimenti di rettificazione. Unità organizzativa responsabile e nome del responsabile del procedimento: Area Servizi Affari GeneraliServizi Demografici e Cimiteriali – Ufficio di Stato Civile – Ufficiale dello Stato Civile Dovier Alessandra – tel.0431898220 – Simonetta Troian – tel.0431-898219 e mail: [email protected] Termini del procedimento: entro 7 giorni dalla data di ricevimento. Strumenti di tutela: ricorso al TAR – ricorso al Prefetto Potere sostitutivo: Segretario Generale – delibera della Giunta Comunale 114/2012 – tramite posta elettronica all’indirizzo : [email protected] - tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : [email protected] –tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile del potere sostitutivo del procedimento Segretario del Comune di Grado – Piazza Biagio Marin 4 – 34073 Grado (GO) tramite fax al n. 0431/85212 – con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grado – I° Piano Piazza Biagio Marin n.4 – 34073 Grado (GO) Istanza di parte: Le annotazioni di regola sono disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, ma possono essere richieste anche dagli interessati. Eventuali modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano: Ufficio di Stato Civile c/o Municipio – Piazza B. Marin n.4 – 34073 Grado – Orario: dal lunedì’ al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure telefonicamente allo 0431898219 o 0431898220