LEGGE 22MAGGIO 1978 N°194 “ NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA’ E SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA” DR.SSA CINZIA LUZI L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA LA LEGISLAZIONE ITALIANA DEFINISCE ABORTO L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA SPONTANEA O SU BASE VOLONTARIA,CHE AVVIENE PRIMA DEL 180GG DI AMENORREA (25SETT. E 5GG); E’ ATTUALMENTE IN ATTO UN DIBATTITI SU TALE TERMINE PERCHE’, ALLO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE NEL CAMPO DELL’ ASS.ZA PERINATALE, MOLTI FETI ESPULSI PRIMA DI TALE DATA RIESCONO A SOPRAVVIVERE CON BUONE CONDIZIONI DI SVILUPPO E DI CRESCITA NEONATALE. IN ITALIA E’ CONSENTITA L’ IVG DAL 1978 CON LEGGE N°194. LEGGE 194/78 ART 1: LO STATO GARATISCE IL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE, TUTELA LA VITA UMANA FIN DAL SUO INIZIO E RICONOSCE IL VALORE SOCIALE DELLA MATERNITA’. L’ IVG NON E’ IL MEZZO PER CONTROLLARE LE NASCITE. LO STATO PROMUOVE INIZIATIVE PER EVITARE CHE L’IVG SIA USATA COME MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE ATTRAVERSO LE REGIONI E GLI ENTI (PROMUOVENDO E SVILUPPANDO I SERVIZI SOCIO-SANITARI). LEGGE 194/78 ART 2: I CONSULTORI FAMILIARI ASSISTONO LE DONNE IN GRAVIDANZA: INFORMANO LA DONNA SUI SERVIZI DI CUI PU0’ USUFRUIRE; SULLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO A TUTELA DELLA GESTANTE; ATTUANDO INTERVENTI QUANDO LA GRAVIDANZA O MATERNITA’ CREINO PROBLEMI PER LA CUI RISOLUZIONE RISULTINO INADEGUATI I NORMALI INTERVENTI; CERCANDO DI RIDURRE LE CAUSE CHE SPINGONO LA DONNA A RICORRERE ALL’IVG. I C.F. POSSONO AVVALERSI DI IDONEE FORMAZIONI SOCIALI E DI ASSOCIAZIONI DI VOLOTARIATO. LEGGE 194/78 ART 3:STANZIAMENTI NOTEVOLI PER LO SVILUPPO DEI CONSULTORI FAMILIARI. ART 4: PER L’IVG ENTRO I 90 GG :CONSENTITA QUANDO ESISTONO CIRCOSTANZE CHE COMPORTINO UN SERIO PERICOLO PER LA SALUTE FISICA O PSICHICA DELLA DONNA (STATO DI SALUTE DELLA DONNA,CONDIZIONI SOCIALI O FAMILIARI, CONDIZIONI ECONOMICHE, CIRCOSTANZE IN CUI E’ AVVENUTO IL CONCEPIMENTO, PREVISIONI DI ANOMALIE E/O MALFORMAZIONI DEL CONCEPITO). LA DONNA SI RIVOLGE AL SUO MEDICO DI FAMIGLIA OPPURE AD UN C.F. O AD UNA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA ABILITATA DALLA REGIONE. LEGGE 194/78 ART 5: IL CONSULTORIO DEVE: FARE GLI ACCERTAMENTI MEDICI NECESSARI, ESAMINARE LA DONNA E CON IL PADRE DEL CONCEPITO (OVE LA DONNA LO CONSENTA), LE POSSIBILI SOLUZIONI AI PROBLEMI CHE LA INDUCE ALL’ IVG; INFORMANDOLA SUI I SUOI DIRITTI SUL LAVORO ED IN QUANTO MADRE, OFFRIRE AIUTI PER LA GRAVIDANZA E MATERNITA’. IL MEDICO DI FIDUCIA DEVE: FARE GLI ACCERTAMENTI NECESSARI, ESAMINARE CON LA DONNA E CON IL PADRE (OVE LA DONNA LO CONSENTA) LE POSSIBILI SOLUZIONI AI PROBLEMI CHE LA INDUCONO ALL’IVG. INFORMA LA DONNA SUI SUOI DIRITTI COME LAVORATRICE E COME MADRE, LA INFORMA SUI CONSULTORI OD ALTRE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE. LEGGE 194/78 ART 5: SE IL MEDICO DI FIDUCIA O DEL C.F. O DELLA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA VALUTA URGENTE L’IVG RILASCIA ALLA DONNA UN CERTIFICATO CON CUI ESSA PUO’ RECARSI IN UNA DELLE SEDI AUTORIZZATE, A SOTTOPORSI AD IVG. SE NON SI E’ RISCONTRATA L’URGENZA IL MEDICO RILASCIA COPIA DI UN DOCUMENTO, FIRMATO DALLA DONNA, CHE ATTESTA LO STATO DI GRAVIDANZA E L’ AVVENUTA RICHIESTA DI IVG E LA INVITA A SOPRASSEDERE PER 7GG. TRASCORSI 7GG LA DONNA PUO’ RECARSI, COL DOCUMENTO RILASCIATOLE, IN UNA DELLE SEDI AUTORIZZATE A SOTTOPORSI AD IVG. LEGGE 194/78 ART 6: L’IVG DOPO I 90 GG PUO’ ESSER PRATICATA SOLO QUANDO LA GRAVIDANZA O IL PARTO COMPORTINO UN GRAVE PERICOLO DI VITA PER LA DONNA E QUANDO SIANO ACCERTATI PROCESSI PATOLOGICI ( ES. ANOMALIE FETALI ) CHE DETERMINONO UN GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE FISICA O PSICHICA DELLA DONNA. LEGGE 194/78 ART 7 I PROCESSI PATOLOGICI DI CUI ALL’ ART 6 VENGONO : ACCERTATI DA UN MEDICO DELLA SEDE IN CUI VERRA’ PRATICATA L’IVG. IL MEDICO DOVRA’, QUINDI, FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE SUL CASO AL DIRETTORE SANITARIO SE L’IVG E’ NECESSARIA PER IMMINENTE PERICOLO DI VITA DELLA DONNa puo’ esser praticata anche se senza le procedure precedenti e fuori delle sedi di cui all’art 8. IN TAL CASO IL MEDICO DELLA PROVINCIA DEVE ESSER INFORMATO. SE SUSSISTE LA POSSIBILITA’ DI AUTONOMA DEL FETO L’ IVG PUO’ ESSER PRATICATA SOLO NEL CASO DI GRAVE PERICOLO DI VITA PER LA DONNA E IL MEDICO CHE ESEGUE L’IVG DEVE ADOTTARE OGNI MISURA IDONEA A SALVAGUARDARE LA VITA DEL FETO. LEGGE 194/78 ART 9:OBIEZIONE DI COSCIENZA IL PERSONALE CHE SOLLEVA OBIEZIONE DI COSCIENZA DEVE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE PROCEDURE ABORTIVE INTESE “ QUELLE PROCEDURE ED ATTIVITA’ SPECIFICATAMENTE E NECESSARIAMENTE DIRETTE A DETERMINARE IVG E NON DALL’ASS.ZA ANTECEDENTE E CONSEGUENTE ALL’ ATTIVITA’”. NON ESONERA DALL’INTERVENIRE IN TUTTE LE CONDIZIONI IN CUI LA DONNA E’ IN UM IMMINENTE PERICOLO DI VITA. LEGGE 194/78 ART 9:OBIEZIONE DI COSCIENZA LA DICHIARAZIONE DELL’OBIETTORE DEVE ESSE COMUNICATA AL MEDICO PROVINCIALE, ED ANCHE AL DIRETTORE SANITARIO, ENTRO 1 MESE DALL’ ASSUNZIONE PRESSO UN ENTE CHE E’ TENUTO A FORNIRE PRESTAZIONI DIRETTE ALL’IVG; NON NECESSITA DI MOTIVAZIONE ED E’ REVOCATA, CON EFFETTO IMMEDIATO, SE CHI L’HA SOLLEVATA PRENDE PARTE A PROCEDURE OD A INTERVENTI ABORTIVI. INOLTRE L’OBIEZIONE DI COSCIENZA NON SI APPLICA SE L’ITERVENTO E’ INDISPENSABILE PER SALVARE LA VITA DELLA DONNA IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA. LEGGE 194/78 ART 12: IVG DONNA DI ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI SE LA DONNA <18aa E’ RICHIESTO L’ASSENZO DI CHI ESERCITA LA TUTELA O LA POTESTA’. NEI PRIMI 90GG ,QUANDO VI SIANO SERI MOTIVI CHE IMPEDISCONO O SCONSIGLIANO LA CONSULTAZIONE DELLE PS ESERCENTI LA POTESTA’/TUTELA O SE ,UNA VOLTA INTERPELLATE, RIFIUTANO IL LORO ASSENZO OD ESPRIMONO PARERI TRA LORO DIFFORMI, IL CF OD IL MEDICO DI FIDUCIA RIMETTE ENTRO 7GG DALLA RICHIESTA UNA RELAZIONE AL GIUDICE TUTELARE. LEGGE 194/78 ART 12: IVG DONNA DI ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI IL GIUDICE TUTELARE ENTRO5GG SENTITA LA DONNA TENUTO CONTO DELLA SUA VOLONTA’, PUO’ AUTORIZZARE L’IVG. QUALORA IL MEDICO ACCERTI L’INSORGENZA DELL’INTERVENTO A CAUSA DI UN GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE DELLA MINORE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ASSENZO DI CHI ESERCITA POTESTA’/TUTELA , E SENZA ADIRE IL GIUDICE TUTELARE, CERTIFICA L’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L’IVG→URGENZA INTERVENTO E RICOVERO LEGGE 194/78 ART 12: IVG DONNA DI ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI DOPO I 90GG: SI APPLICANO ANCHE NELLA MINORE LE PROCEDURE DI CUI ALL’ ART 7 INDIPENDENTEMENTE DALL’ASSENZO DI CHI ESERCITA POTESTA’/TUTELA. LEGGE 194/78 CONCLUSIONI LO STATO GARANTISCE IL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE, RICONOSCE IL VALORE SOCIALE DELLA MATERNITA’ E TUTELA LA VITA UMANA FIN DAL SUO INIZIO. L’IVG NON E’ SICURAMENTE UN MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE. CONCLUSIONI CHI COINVOLGE ? • • • • • GINECOLOGO OSTETRICA FERRISTA ASSISTENTE SOCIALE PSICOLOGO CONCLUSIONI IN CHE MODO ? ABORTO‹7 SETT : INDUZIONE ALLA MESTRUAZIONE ABORTO 8-12 SETT : ISTEROSUZIONE ABORTO>12 SETT : DILATAZIONE E CURETTAGE ABORTO 18-24 SETT : PROSTGLANDINE PER VIA VAGINALE CONCLUSIONI • ABORTO • • INCOMPLETO/ NON RIUSCITO INFEZIONE/EMORRA GIA REVISIONE DI CAVITA’ • CONSULENZA POST • ABORTIVA INFORMAZIONE CONTRACCETTIVA CONCLUSIONI • GLI OPERATORI SANITARI DEVONO FAR SI CHE LA DONNA DECIDI IN MANIERA AUTONOMA SE PROSEGUIRE O INTERROMPERE LA GRAVIDANZA INFORMARLA, QUINDI,SULLE POSSIBILITA’ DI DARE IN ADOZIONE/TENERE IL BAMBINO→ASSISTENZA PRENATALE→PARTO→DARE ADOZIONE IL BAMBINO/TENERE IL BAMBINO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Buona giornata