LEGGE 22MAGGIO 1978
N°194
“ NORME PER LA TUTELA SOCIALE
DELLA MATERNITA’ E
SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA
GRAVIDANZA”
DR.SSA CINZIA LUZI
L’INTERRUZIONE VOLONTARIA
DELLA GRAVIDANZA
LA LEGISLAZIONE ITALIANA DEFINISCE ABORTO
L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA SPONTANEA O SU
BASE VOLONTARIA,CHE AVVIENE PRIMA DEL 180GG DI
AMENORREA (25SETT. E 5GG); E’ ATTUALMENTE IN
ATTO UN DIBATTITI SU TALE TERMINE PERCHE’, ALLO
STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE NEL CAMPO DELL’
ASS.ZA PERINATALE, MOLTI FETI ESPULSI PRIMA DI
TALE DATA RIESCONO A SOPRAVVIVERE CON BUONE
CONDIZIONI DI SVILUPPO E DI CRESCITA NEONATALE.
IN ITALIA E’ CONSENTITA L’ IVG DAL 1978 CON LEGGE
N°194.
LEGGE 194/78
ART 1: LO STATO GARATISCE IL DIRITTO ALLA
PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE, TUTELA
LA VITA UMANA FIN DAL SUO INIZIO E RICONOSCE IL
VALORE SOCIALE DELLA MATERNITA’.
L’ IVG NON E’ IL MEZZO PER CONTROLLARE LE
NASCITE.
LO STATO PROMUOVE INIZIATIVE PER EVITARE CHE
L’IVG SIA USATA COME MEZZO PER IL CONTROLLO
DELLE NASCITE ATTRAVERSO LE REGIONI E GLI ENTI
(PROMUOVENDO E SVILUPPANDO I SERVIZI SOCIO-SANITARI).
LEGGE 194/78
ART 2:
I CONSULTORI FAMILIARI ASSISTONO LE
DONNE IN GRAVIDANZA: INFORMANO LA DONNA SUI
SERVIZI DI CUI PU0’ USUFRUIRE; SULLA LEGISLAZIONE
DEL LAVORO A TUTELA DELLA GESTANTE; ATTUANDO
INTERVENTI QUANDO LA GRAVIDANZA O MATERNITA’
CREINO PROBLEMI PER LA CUI RISOLUZIONE
RISULTINO INADEGUATI I NORMALI INTERVENTI;
CERCANDO DI RIDURRE LE CAUSE CHE SPINGONO LA
DONNA A RICORRERE ALL’IVG.
I C.F. POSSONO AVVALERSI DI IDONEE FORMAZIONI
SOCIALI E DI ASSOCIAZIONI DI VOLOTARIATO.
LEGGE 194/78
ART 3:STANZIAMENTI NOTEVOLI PER LO SVILUPPO DEI
CONSULTORI FAMILIARI.
ART 4:
PER L’IVG ENTRO I 90 GG :CONSENTITA QUANDO
ESISTONO CIRCOSTANZE CHE COMPORTINO
UN SERIO PERICOLO PER LA SALUTE FISICA O PSICHICA DELLA
DONNA (STATO DI SALUTE DELLA DONNA,CONDIZIONI SOCIALI O
FAMILIARI, CONDIZIONI ECONOMICHE, CIRCOSTANZE IN CUI E’
AVVENUTO IL CONCEPIMENTO, PREVISIONI DI ANOMALIE E/O
MALFORMAZIONI DEL CONCEPITO).
LA DONNA SI RIVOLGE AL SUO MEDICO DI FAMIGLIA OPPURE AD
UN C.F. O AD UNA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA ABILITATA
DALLA REGIONE.
LEGGE 194/78
ART 5:
IL CONSULTORIO DEVE: FARE GLI ACCERTAMENTI MEDICI
NECESSARI, ESAMINARE LA DONNA E CON IL PADRE DEL
CONCEPITO (OVE LA DONNA LO CONSENTA), LE POSSIBILI
SOLUZIONI AI PROBLEMI CHE LA INDUCE ALL’ IVG;
INFORMANDOLA SUI I SUOI DIRITTI SUL LAVORO ED IN QUANTO
MADRE, OFFRIRE AIUTI PER LA GRAVIDANZA E MATERNITA’.
IL MEDICO DI FIDUCIA DEVE: FARE GLI ACCERTAMENTI NECESSARI,
ESAMINARE CON LA DONNA E CON IL PADRE (OVE LA DONNA LO
CONSENTA) LE POSSIBILI SOLUZIONI AI PROBLEMI CHE LA
INDUCONO ALL’IVG.
INFORMA LA DONNA SUI SUOI DIRITTI COME LAVORATRICE E
COME MADRE, LA INFORMA SUI CONSULTORI OD ALTRE
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE.
LEGGE 194/78
ART 5:
SE IL MEDICO DI FIDUCIA O DEL C.F. O DELLA STRUTTURA
SOCIO-SANITARIA VALUTA URGENTE L’IVG RILASCIA ALLA DONNA
UN CERTIFICATO CON CUI ESSA PUO’ RECARSI IN UNA DELLE
SEDI AUTORIZZATE, A SOTTOPORSI AD IVG. SE NON SI E’
RISCONTRATA L’URGENZA IL MEDICO RILASCIA COPIA DI UN
DOCUMENTO, FIRMATO DALLA DONNA, CHE ATTESTA LO STATO
DI GRAVIDANZA E L’ AVVENUTA RICHIESTA DI IVG E LA INVITA A
SOPRASSEDERE PER 7GG.
TRASCORSI 7GG LA DONNA PUO’ RECARSI, COL DOCUMENTO
RILASCIATOLE, IN UNA DELLE SEDI AUTORIZZATE A SOTTOPORSI
AD IVG.
LEGGE 194/78
ART 6:
L’IVG DOPO I 90 GG PUO’ ESSER PRATICATA
SOLO QUANDO LA GRAVIDANZA O IL PARTO
COMPORTINO UN GRAVE PERICOLO DI VITA PER LA
DONNA E QUANDO SIANO ACCERTATI PROCESSI
PATOLOGICI ( ES. ANOMALIE FETALI ) CHE DETERMINONO
UN GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE FISICA O
PSICHICA DELLA DONNA.
LEGGE 194/78
ART 7 I PROCESSI PATOLOGICI DI CUI ALL’ ART 6 VENGONO
:
ACCERTATI DA UN MEDICO DELLA SEDE IN CUI VERRA’ PRATICATA
L’IVG. IL MEDICO DOVRA’, QUINDI, FORNIRE LA
DOCUMENTAZIONE SUL CASO AL DIRETTORE SANITARIO SE L’IVG
E’ NECESSARIA PER IMMINENTE PERICOLO DI VITA DELLA DONNa
puo’ esser praticata anche se senza le procedure precedenti
e fuori delle sedi di cui all’art 8. IN TAL CASO IL MEDICO DELLA
PROVINCIA DEVE ESSER INFORMATO. SE SUSSISTE LA
POSSIBILITA’ DI AUTONOMA DEL FETO L’ IVG PUO’ ESSER
PRATICATA SOLO NEL CASO DI GRAVE PERICOLO DI VITA PER LA
DONNA E IL MEDICO CHE ESEGUE L’IVG DEVE ADOTTARE OGNI
MISURA IDONEA A SALVAGUARDARE LA VITA DEL FETO.
LEGGE 194/78
ART 9:OBIEZIONE DI COSCIENZA
IL PERSONALE CHE SOLLEVA OBIEZIONE DI COSCIENZA
DEVE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE
PROCEDURE ABORTIVE INTESE “ QUELLE PROCEDURE
ED ATTIVITA’ SPECIFICATAMENTE E NECESSARIAMENTE
DIRETTE A DETERMINARE IVG E NON DALL’ASS.ZA
ANTECEDENTE E CONSEGUENTE ALL’ ATTIVITA’”. NON
ESONERA DALL’INTERVENIRE IN TUTTE LE
CONDIZIONI IN CUI LA DONNA E’ IN UM IMMINENTE
PERICOLO DI VITA.
LEGGE 194/78
ART 9:OBIEZIONE DI COSCIENZA
LA DICHIARAZIONE DELL’OBIETTORE DEVE ESSE COMUNICATA AL
MEDICO PROVINCIALE, ED ANCHE AL DIRETTORE SANITARIO,
ENTRO 1 MESE DALL’ ASSUNZIONE PRESSO UN ENTE CHE E’
TENUTO A FORNIRE PRESTAZIONI DIRETTE ALL’IVG; NON
NECESSITA DI MOTIVAZIONE ED E’ REVOCATA, CON EFFETTO
IMMEDIATO, SE CHI L’HA SOLLEVATA PRENDE PARTE A
PROCEDURE OD A INTERVENTI ABORTIVI.
INOLTRE L’OBIEZIONE DI COSCIENZA NON SI APPLICA SE
L’ITERVENTO E’ INDISPENSABILE PER SALVARE LA VITA DELLA
DONNA IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA.
LEGGE 194/78
ART 12: IVG DONNA DI ETA’ INFERIORE AI
18 ANNI
SE LA DONNA <18aa E’ RICHIESTO L’ASSENZO DI CHI
ESERCITA LA TUTELA O LA POTESTA’.
NEI PRIMI 90GG ,QUANDO VI SIANO SERI MOTIVI CHE
IMPEDISCONO O SCONSIGLIANO LA CONSULTAZIONE
DELLE PS ESERCENTI LA POTESTA’/TUTELA O SE ,UNA
VOLTA INTERPELLATE, RIFIUTANO IL LORO ASSENZO
OD ESPRIMONO PARERI TRA LORO DIFFORMI, IL CF
OD IL MEDICO DI FIDUCIA RIMETTE ENTRO 7GG DALLA
RICHIESTA UNA RELAZIONE AL GIUDICE TUTELARE.
LEGGE 194/78
ART 12: IVG DONNA DI ETA’ INFERIORE AI
18 ANNI
IL GIUDICE TUTELARE ENTRO5GG SENTITA LA DONNA TENUTO
CONTO DELLA SUA VOLONTA’, PUO’ AUTORIZZARE L’IVG. QUALORA
IL MEDICO ACCERTI L’INSORGENZA DELL’INTERVENTO A CAUSA DI
UN GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE DELLA MINORE,
INDIPENDENTEMENTE DALL’ASSENZO DI CHI ESERCITA
POTESTA’/TUTELA , E SENZA ADIRE IL GIUDICE TUTELARE,
CERTIFICA L’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO
L’IVG→URGENZA INTERVENTO E RICOVERO
LEGGE 194/78
ART 12: IVG DONNA DI ETA’ INFERIORE AI
18 ANNI
DOPO I 90GG: SI APPLICANO ANCHE NELLA MINORE LE
PROCEDURE DI CUI ALL’ ART 7 INDIPENDENTEMENTE
DALL’ASSENZO DI CHI ESERCITA POTESTA’/TUTELA.
LEGGE 194/78
CONCLUSIONI
LO STATO GARANTISCE IL DIRITTO ALLA
PROCREAZIONE COSCIENTE E
RESPONSABILE, RICONOSCE IL VALORE
SOCIALE DELLA MATERNITA’ E TUTELA LA
VITA UMANA FIN DAL SUO INIZIO.
L’IVG NON E’ SICURAMENTE UN MEZZO
PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE.
CONCLUSIONI
CHI COINVOLGE ?
•
•
•
•
•
GINECOLOGO
OSTETRICA
FERRISTA
ASSISTENTE SOCIALE
PSICOLOGO
CONCLUSIONI
IN CHE MODO ?
 ABORTO‹7 SETT : INDUZIONE ALLA MESTRUAZIONE
 ABORTO 8-12 SETT : ISTEROSUZIONE
 ABORTO>12 SETT : DILATAZIONE E CURETTAGE
 ABORTO 18-24 SETT : PROSTGLANDINE PER VIA
VAGINALE
CONCLUSIONI
• ABORTO
•
•
INCOMPLETO/ NON
RIUSCITO
INFEZIONE/EMORRA
GIA
REVISIONE DI
CAVITA’
• CONSULENZA POST
•
ABORTIVA
INFORMAZIONE
CONTRACCETTIVA
CONCLUSIONI
• GLI OPERATORI SANITARI DEVONO FAR SI CHE
LA DONNA DECIDI IN MANIERA AUTONOMA SE
PROSEGUIRE O INTERROMPERE LA
GRAVIDANZA
INFORMARLA, QUINDI,SULLE POSSIBILITA’ DI
DARE IN ADOZIONE/TENERE IL
BAMBINO→ASSISTENZA
PRENATALE→PARTO→DARE ADOZIONE IL
BAMBINO/TENERE IL BAMBINO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Buona giornata
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