[email protected] LA POSTA DELL’RLS A cura di Gabriella Pedreschi - Assessore alle politiche del lavoro, formazione professionale e pari opportunità della Provincia di Lucca Molti dei cambiamenti che sono avvenuti nella nostra società hanno agito sulle donne aprendo i loro orizzonti a più ampie prospettive di scelta e liberandole da un destino sociale che imponeva loro un esclusivo ruolo domestico. Un nuovo protagonismo che, fino a pochi anni, fa ha reso possibile un loro massiccio ingresso nel mercato del lavoro e incrementato la loro istruzione e formazione. Nonostante ciò le discriminazioni nel lavoro non sono ancora affatto superate: anzi in questi ultimi 2 anni con l’acuirsi della crisi economica ed occupazionale, si sono purtroppo ampliate le difficoltà e le disparità sia nell’accesso che nel mantenimento del proprio lavoro. Maternità, differenziali salariali, evoluzione della carriera sono ancora gli ambiti nel quale si misurano le discriminazioni maggiori. Il Italia il tasso di occupazione in relazione al numero ed all’età dei figli, crolla in maniera proporzionale all’aumentare del nucleo familiare, ma ancora peggio non aumenta di nuovo in relazione all’età dei figli. La maternità spesso rappresenta una vera e propria strada senza ritorno per uscire dal mercato del lavoro: nel nostro Paese, con la maternità il 27,1% delle lavoratrici abbandona il lavoro costrette a farlo per problemi di conciliazione ( meno nel pubblico, molto di più nel privato). Buone leggi nel corso degli anni sono state approvate ma da sole non bastano, ci vuole un cambiamento culturale profondo: alle leggi si debbono accompagnare impegni delle imprese per valorizzare forme di lavoro flessibile e conciliante, attenzione alla diversità. Teorie organizzative che in molte parti del mondo dimostrano come il lavoro delle donne sia una risorsa importante, sicuramente in grado di sviluppare produttività e benessere dentro e fuori il posto di lavoro. Se le donne lavorano e debbono sempre di più lavorare, la società ha il dovere di dare valore alla maternità e investire nel welfare. Senza maternità non c’è ricambio generazionale e senza ricambio generazionale sarebbe insostenibile sorreggere il mondo del lavoro. Il ruolo delle donne in quanto madri, non è solo biologico ma anche sociale ed economico. Un paese come il nostro non può assolutamente fare a meno del lavoro delle donne, le quali operano alla pari degli uomini in molti contesti lavorativi in tutti i settori ed in tutte le aree. Ma per rafforzare le condizioni di base perché si realizzi una completa e dinamica inclusione delle donne nel mercato del lavoro LA VOCE DELLA PREVENZIONE Autorizzazione del Tribunale di Lucca n° 790 del 10/11/2003 Direttore Responsabile: Sirio Del Grande Capo Redattore: Franco Picone Comitato di redazione: Enrico Galileo Catelani, Alessia Pera, Luigi Benedetto Lo Faro, Mariagrazia Roselli, Gabriella Fenili, Giovanna Masetti. Illustrazioni di Antonio Tregnaghi Stampa: Tipografia Francesconi - Lucca occorre rimuovere molti degli ostacoli che oggi penalizzano fortemente l’accesso delle donne al mercato del lavoro e valorizzare invece tutte quelle azioni che sostengono la natalità e la conciliazione tra lavoro di cura familiare ed attività lavorativa. La Provincia di Lucca su questa tematica sta realizzando un percorso concertato volto a realizzare strumenti per la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa: attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008 dai Comuni, le Aziende sanitarie locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, stiamo cercando di sviluppare nel contesto sociale culturale ed istituzionale del territorio della lucchesia, sensibilità sulle tematiche della conciliazione. La nostra ambizione comune è quella di rendere il nostro territorio provinciale family friendly, attraverso la promozione e l’utilizzo degli strumenti normativi e dei servizi disponibili, diffondendo conoscenza e cultura su queste tematiche. Ed è in questo contesto che riteniamo indispensabile sostenere e valorizzare le buone prassi sui temi della sicurezza dei luoghi di lavoro delle donne a partire dalla informazione sui loro diritti e sulla loro salute durante il periodo di maternità. www.usl2.toscana.it/sup - Piazza Aldo Moro, Capannori (LU) www.usl12.toscana.it/sup - via Martiri di S. Anna - Pietrasanta (LU) Anno 2011 - N°5 in collaborazione con L’Organismo Paritetico Provinciale di Lucca SPECIALE MAMME DIVENTARE MAMMA, AVERE e MANTENERE un lavoro A cura di Dr. Lucia Bramanti, della USL 12 Molte attività lavorative comunemente svolte dalle donne necessitano di particolari accorgimenti o di modifiche organizzative nel caso di una gravidanza, per evitare che il lavoro possa essere nocivo per la mamma o per il nascituro e complicare in qualche modo la maternità. Non dobbiamo pensare necessariamente al lavoro in fabbrica, ma alle molte attività del terziario anche avanzato e dell’assistenza alla persona che occupano – anche con contratti precari - donne in età fertile in provincia di Lucca. Da molti anni esistono in Italia leggi che tutelano la maternità delle lavoratrici, e gli operatori dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) delle Aziende USL svolgono abitualmente attività di promozione della salute e di controllo in aziende con manodopera femminile anche su questo specifico tema. Considerando però la notevole frammentarietà e polverizzazione delle attività di servizio svolte sul territorio, nella USL di Viareggio si è cercato di fare di più, con un lavoro di squadra, una vera e propria “ricerca attiva” delle lavoratrici madri. Grazie ad accordi stabiliti tra PISLL e Servizio delle Attività Consultoriali, le ostetriche USL informano le lavoratrici all’inizio della gravidanza sugli eventuali fattori di nocività presenti nella loro mansione e sulle norme di tutela disponibili nel corso di un colloquio al momento della consegna del libretto – ricettario per le indagini gratuite da fare in gravidanza, il cosiddetto “libretto di gravidanza”. In questo modo è facilitato il percorso per arrivare alla prestazione sanitaria di tutela da mansione nociva, come mostra il numero crescente rispetto allo storico delle lavoratrici che ricorrono alle misure di prevenzione (Figura 1) che consistono nella possibilità di allontanamento da esposizione nociva con nuova collocazione lavorativa in attività non a rischio oppure di allontanamento dal lavoro, nel caso di impossibilità a modifiche organizzative della mansione. E’ stato messo inoltre a punto un rapporto di stabile collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca (DPL), ente individuato dalle norme di tutela come titolare dei procedimenti amministrativi per le lavoratrici madri. Per tale motivo in Versilia è possibile: • inoltrare la richiesta di miglioramento delle condizioni lavorative o di allontanamento da lavori nocivi presso il servizio di PISLL, situato a Pietrasanta presso il Presidio Pietro Lucchesi (ex Ospedale) senza necessità di recarsi a Lucca, sede della DPL, o di inviare raccomandate postali; • fruire di uno specifico servizio informativo sul diritto al lavoro in gravidanza e puerperio, denominato “Sportello Informativo per la Gravidanza” gestito in modo decentrato da funzionarie della DPL di Lucca. La sede dello Sportello è il Consultorio di Viareggio Terminetto, il più grande della Versilia. In quella sede operatori esperti della DPL, con frequenza quindicinale, trattano dubbi e forniscono informazioni sulle opportunità previste dalle norme e da specifici contratti di lavoro. Elemento inoltre molto importante, le ispettrici raccolgono eventuali denunce e segnalazioni di casi di malversazioni sul posto di lavoro. Lo Sportello è attivo dal 2005 ed è ampiamente frequentato, con soddisfazione, dalle lavoratrici versiliesi. Purtroppo in alcune aziende la gravidanza è vissuta come un fardello di cui liberarsi e si sprecano tentativi più o meno riusciti di mobbizzazione della lavoratrice, di licenziamento o di cambiamento di contratto (naturalmente in uno meno favorevole per la donna). Nel corso di questi ultimi anni, sono stati diversi i casi di questo tipo giunti a conoscenza del PISLL in occasione degli accertamenti sanitari di tutela e risoltisi positivamente dopo una immediata segnalazione e l’intervento della Consigliera di Parità. A conclusione, possiamo dire che il lavoro in rete, costruito dopo il 2000, ha portato a risultati positivi in termini di quantità e di qualità degli interventi di prevenzione. Come già segnalato, le donne in pochi anni sono più che raddoppiate, e le prestazioni individuali di tutela per lavoro nocivo riguardano ormai anche le lavoratrici più fragili: lavoratrici precarie, stagionali, straniere, utenti impensabili per i Servizi di prevenzione fino a 10 anni fa. Siamo tutti consapevoli però della necessità di sorvegliare questo particolare tipo di attività di prevenzione e di mantenere elevati gli standard di informazione e di facilitazione. Solo così potremo continuare ad avere risultati soddisfacenti in termini di tutela delle lavoratrici, in particolare in periodi di crisi quali quelli che stiamo attualmente vivendo. MATERNITÀ MATERNITÀ MATERNITÀMATERNITÀ MATERNITÀ MATERNITÀ Assunzione di lavoratori in sostituzione maternità A cura di Lo Faro Luigi Benedetto della UIL Quando una lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di gravidanza, in molti casi quest’ultimo cade nel panico assoluto. Come faccio tra pochi mesi a sostituirla? Chissà quanto mi costa? Come devo fare? A queste domande risponde la legge nella quale viene chiaramente dichiarato che è possibile la concessione di uno sgravio contributivo nella misura del 50 per cento di contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato, o con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, in sostituzione di lavoratori in astensione. Detta sostituzione può avvenire anche con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi superiori che possono essere contemplati nei contratti collettivi. Questi benefici possono essere applicati fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione o, per un anno dall’accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento. In sostituzione del lavoratore in maternità possono essere assunti anche più lavoratori par- time purché la somma dell’orario non superi le ore del lavoratore sostituito. La sostituzione non implica l’equivalenza della qualifica tra il sostituto e il sostituito è, quindi, consentito sostituire il lavoratore in astensione con altri di diversa qualifica, ad esempio un’ apprendista in sostituzione di un operaio qualificato. Soggetti beneficiari Lo sgravio contributivo è applicabile alle aziende con meno di venti dipendenti. Nel computo del numero vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica, lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc. Il lavoratore assente e privo di retribuzione perché in servizio militare, gravidanza e puerperio, è escluso dal computo solo nel caso in cui detti lavoratori siano stati sostituiti con l’assunzione di altri lavoratori. Nel tal caso, ovviamente, saranno conteggiati i lavoratori sostituti. Rientrano nella sfera di applicazione di detta normativa anche le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, artigiane ed esercenti attività commerciali. Per qualsiasi chiarimento è opportuno rivolgersi alla sede o agenzia INPS competente territorialmente. Alcune considerazioni sull’esperienza di Nabila Nel 2007, con un decreto ministeriale 12 luglio che ancora oggi è poco conosciuto dalle stesse utilizzatrici, le lavoratrici atipiche purché iscritte alla gestione separata dell’INPS, le titolari artigiane, le libere professioniste possono accedere alle norme di tutela della maternità, sia nel caso di maternità con problemi di salute, la cosiddetta “maternità a rischio” che a causa della nocività dell’attività lavorativa (in questo secondo caso solo le lavoratrici atipiche, non le autonome). Lucia Bramanti MATERNITÀ A cura di Emanuela Tempestini e Gabriella Fenili - Consigliere di Parità provincia di Lucca Le Consigliere di Parità, preposte alla tutela di lavoratori e lavoratrici nelle ipotesi di discriminazioni, in provincia sono due. Si occupano della promozione e tutela del principio di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità per lavoratori e lavoratrici “in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma”, anche attraverso l’attività di accoglienza delle discriminazioni, di mediazione per la risoluzione del problema, di intervento in giudizio nei casi che lo necessitino. Quando si parla di discriminazione diretta siamo in presenza di “qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.” La discriminazione indiretta c’è invece “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono e possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attivi- tà lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.” Sono considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Infine le molestie sessuali “Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.” Attorno alla maternità, reale o anche solo possibile, si concentra la maggior parte delle azioni discriminatorie sul lavoro: la richiesta di formule di conciliazione come il part-time o l’orario flessibile innesca spesso meccanismi di ostilità che ricadono sulle scelte della lavoratrice o comunque creano un clima conflittuale nell’ambito del lavoro. La maternità si conferma quindi un evento di difficile gestione da parte di aziende e datori di lavoro e fonte di pratiche discriminatorie: è ancora oggi la causa principale dell’abbandono del lavoro da parte delle donne. All’ufficio delle Consigliere di Parità si rivolgono donne alle quali è negato il part time o viceversa il ritorno a tempo pieno, che, dopo il primo anno dalla maternità, sono licenziate o poste nella condizione di doversi dimettere. Oppure, proprio perché sono in part time, in genere per prendersi cura della famiglia, si trovano escluse da scatti di stipendio e progressioni di carriera, o demansionate di fatto al loro rientro nel posto di lavoro. Se si hanno figli, o si ha l’età per poterli avere, il mondo del lavoro è irto di difficoltà, tante e tali che in molte si scoraggiano e, semplicemente e silenziosamente, rinunciano. Non cercano più lavoro, rimangono o rientrano in casa, accettano di non essere più autonome economicamente. Contro il silenzio e la rinuncia, è fondamentale la collaborazione tra Enti, Istituzioni, sindacati. Materiale informativo può essere richiesto al nostro ufficio, ed è anche distribuito dal Punto Donna presso l’Ospedale di Campo di Marte e presso i Consultori dell’Asl 12 della Versilia. ADOZIONI A cura di Alessia Pera - Assindustria L’esperienza di Nabila Sono Nabila, cittadina marocchina, residente in Italia da 12 anni. Sono arrivata in Italia da sola. Nel 2003 sono arrivata a Lucca dopo vari traslochi in varie città italiane. A Lucca ho conosciuto il mio attuale marito e dal quale è nata la nostra bimba Sabrina. Sabrina è nata nel marzo 2006 presso il reparto ostetricia e ginecologia dell’ospedale Campo di Marte . Premetto che la gravidanza e il parto sono stati i periodi più delicati della mia vita in Italia. Malgrado il mio carattere forte ho avuto nostalgia della mia famiglia. Nei tre giorni passati in ospedale. Quando sono andata in maternità Congedo I genitori adottivi hanno diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Tale periodo di congedo non comporta né indennità né retribuzione. Per poterne usufruire la lavoratrice deve presentare specifica domanda al datore di lavoro consegnando la relativa documentazione giustificativa. ero lavoratrice con contratto co co co. perciò non avevo diritto a permessi particolari. ho avuto l’indennizzo dell’inps per 5 mesi non di più perché non avevo diritto. per esempio ,se mi si ammalava la bimba stava a casa ma non ero pagato perché non era previsto da contratto. Infatti e stata dura , ho dovuta mandare la bimba al nido a 5 mesi per non perdere il lavoro. Comunque nel male e andata bene perché la bimba si e era trovata bene al nido. Infatti tutte le volte che passa davanti mi chiede di passare a salutare le sue tate. Nabila Astensione obbligatoria La lavoratrice madre ha diritto all’astensione obbligatoria per i primi 5 mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del bambino di età non superiore a 6 anni (per le adozioni nazionali) e non superiore a 18 anni (per le adozioni internazionali). In caso di adozione internazionale il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore medesimo. Il lavoratore padre acquisisce il diritto ad astenersi nei termini previsti per la lavoratrice madre, in caso di rinuncia della madre al diritto di fruire dell’astensione obbligatoria ovvero in caso di decesso della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre. Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista una specifica indennità a carico INPS pari all’80% della retribuzione, in base alle regole generali previste per la maternità/paternità. La contrattazione collettiva può prevedere poi una integrazione di tale indennità a carico del datore di lavoro. Astensione facoltativa Valgono le disposizioni per i genitori naturali con le seguenti particolarità: - sino al compimento di 8 anni di età del bambino il diritto a fruire del congedo parentale può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data dell’ingresso in famiglia del bambino; - nel caso di età del bambino compresa tra i 6 e i 12 anni al momento del provvedimento di adozione o di affidamento, il diritto a fruire del congedo parentale può essere esercitato entro 3 anni dall’ingresso in famiglia del bambino, quindi, non oltre il 15° anno di età del ragazzo. Per il periodo di astensione facoltativa è prevista una specifica indennità a carico INPS pari all’30% della retribuzione, in base alle regole generali previste per la maternità/paternità. Allattamento I genitori affidatari o adottivi hanno diritto alle ore di permesso per allattamento entro il primo anno di vita del bambino con le stesse modalità dei genitori naturali: - 1 ora di riposo giornaliero in caso di orario di lavoro inferiore a sei ore; - 2 ore di riposo giornaliero in caso di orario di lavoro superiore a sei ore. I periodi di riposo di cui sopra sono raddoppiati in caso di adozione o affidamento plurimi. Per le ore di riposo previste a tale titolo è prevista una specifica indennità a carico dell’INPS, pari all’ammontare dell’intera retribuzione. Permessi per malattia del bambino Fino a 6 anni di età del bambino i permessi sono illimitati. Dai 6 agli 8 anni di età del bambino, i permessi sono pari a 5 giorni lavorativi all’anno. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i 6 ed i 12 anni, i permessi sono fruiti nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare in numero di 5 giorni lavorativi di permesso annuo. Per tali permessi non è dovuta alcuna retribuzione da parte del datore di lavoro né è prevista alcuna indennità a carico INPS.