740.350 Ordinanza cantonale sui cani da caccia del 20 gennaio 2004 (stato 1 aprile 2010) emanata dal Governo il 20 gennaio 2004 in base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1) 1. Disposizioni generali Art. 1 Impiego di cani da caccia 1 I cani da caccia possono venire impiegati solo per la ricerca di selvaggina ferita, per la caccia bassa e per quella alla selvaggina acquatica. * 2 E' consentito portare con sé cani da traccia per la caccia alta, per la caccia allo stambecco o speciale se il conduttore del cane ha superato con il cane l'esame di ub bidienza e l'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio) gli ha rilasciato per l'anno in questione un'autorizzazione per l'impiego di un cane da traccia secondo l'articolo 6 della presente ordinanza. Durante l'esercizio della caccia il conduttore del cane deve tenere il cane al guinzaglio e non può fungere da battitore. Art. 2 Esame di ubbidienza 1 L'esame di ubbidienza viene eseguito dal Club grigionese dei cani da traccia (CGCT) secondo i regolamenti elencati nell'articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza. 2 In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità illimitata. Art. 3 Vigilanza 1 La vigilanza sulla formazione e sugli esami effettuati dal CGCT competono all'Ufficio. 2 La formazione e gli esami devono conformarsi ai regolamenti riconosciuti dall'Ufficio. 1) CSC 740.100 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1 740.350 3 Se esistono dubbi fondati riguardo all'idoneità di cani da caccia, l'Ufficio può ordinare in ogni momento gli esami necessari e in caso di necessità vietare l'impiego dei relativi cani da caccia. Art. 4 Esami di prestazione 1 Lo svolgimento di esami di prestazione sul campo è consentito soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio. Art. 5 * Posteggio all'interno della zona di caccia 1 L'Ufficio può rilasciare ai conduttori di cani da traccia un'autorizzazione a posteggiare all'interno della zona di caccia durante la caccia alta. Le relative domande vanno presentate all'Ufficio insieme alla domanda per l'impiego di cani da traccia per la ricerca. 2 Per garantire un regolare esercizio della caccia, le autorizzazioni di posteggio nella zona di caccia possono essere vincolate a oneri e condizioni. 2. Cani da traccia Art. 6 Autorizzazione 1. Competenza e validità 1 L'autorizzazione per l'impiego di cani da traccia per la ricerca viene rilasciata dall'Ufficio. Questa autorizzazione è personale e non trasmissibile. Essa è valida per un anno. Art. 7 2. Presupposti 1 L'autorizzazione viene rilasciata se il conduttore del cane: a) lavora per il Cantone quale guardiano della selvaggina o guardacaccia oppure se quale cacciatore nel Cantone ha diritto ad acquistare la patente di caccia, b) conduce un cane la cui capacità di seguire le tracce di sangue è stata provata nel Cantone, c) si mette a disposizione di terzi per ricerche, d) ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per la caccia, e) ha concluso con successo la formazione secondo il regolamento del CGCT e f) nell'anno in corso ha seguito prima dell'inizio della caccia almeno due giornate d'esercizio del CGCT. 2 Se il conduttore del cane non acquista la patente di caccia, per la ricerca l'Ufficio può consentirgli l'uso della propria arma iscritta nel libretto per la caccia. 3 In casi dubbi l'Ufficio emana su domanda dell'interessato una decisione sull'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione (decisione d'accertamento). 2 740.350 Art. 8 3. Revoca 1 Se il conduttore del cane commette infrazioni alla legislazione sulla caccia o sulla protezione degli animali, l'Ufficio può revocargli l'autorizzazione rilasciata. Art. 9 4. Formazione 1 L'Ufficio incarica il CGCT di svolgere la formazione per futuri conduttori di cani da traccia. La formazione prevede: a) la trasmissione di nozioni generali sui cani da traccia; b) esercizi pratici con il proprio cane; c) l'accompagnamento di un conduttore ed il suo ausiliare abilitati durante le ricerche in periodo di caccia. Art. 10 5. Esame 1 L'Ufficio incarica il CGCT di svolgere gli esami dei cani da traccia. Questi ultimi vengono eseguiti in linea di principio in base ai regolamenti vigenti della Commissione tecnica per i cani da caccia della Società Cinologica Svizzera e del Club sviz zero dei cani da traccia. 2 In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità di quattro anni. Alla scadenza di questo termine l'esame deve essere ripetuto e superato di nuovo con successo una volta. * 3 In caso di mancato superamento dell'esame alla prima ripetizione l'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione d'eccezione valida per al massimo dodici mesi. * Art. 11 Indennità 1 Il Cantone può versare un'indennità al CGCT per la formazione dei conduttori di cani da traccia e per lo svolgimento degli esami dei cani da traccia. Art. 12 Ricerche 1. Organizzazione dell'intervento 1 Il conduttore del cane da traccia dirige l'intervento. Quest'ultimo ed i cacciatori che partecipano alla ricerca possono utilizzare veicoli a motore, ricetrasmittenti e telefoni cellulari per la ricerca. 2 Durante la ricerca può venire abbattuto soltanto l'animale ferito. La ricerca nelle zone di protezione della selvaggina può essere effettuata soltanto se accompagnati o previa autorizzazione di un guardiano della selvaggina o di un guardacaccia. Art. 13 2. Verbale di ricerca 1 Il conduttore del cane da traccia deve iscrivere ogni intervento nel verbale di ricer ca e consegnare lo stesso al guardiano della selvaggina o guardacaccia competente entro la data fissata nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia. 3 740.350 3. Cani da caccia per la caccia bassa e la caccia alla selvaggina acquatica Art. 14 Autorizzazione 1. Competenza e validità 1 L'impiego di un cane da caccia per l'esercizio della caccia bassa o alla selvaggina acquatica necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima deve essere acquistata presso gli uffici di rilascio della patente designati dall'Ufficio. 2 L'autorizzazione è personale e non trasmissibile. Essa è valida per la durata della caccia bassa dello stesso anno. Art. 15 2. Presupposti 1 I cani da caccia possono venire impiegati per la caccia bassa o alla selvaggina acquatica soltanto se il conduttore del cane ha acquistato la patente di caccia per la caccia bassa. 2 Per la caccia alla selvaggina acquatica possono venire impiegati soltanto cani che hanno superato l'esame nel Cantone. 3 In casi dubbi l'Ufficio emana su domanda dell'interessato una decisione sull'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione (decisione d'accertamento). Art. 16 3. Limitazioni 1 Il titolare di una patente per la caccia bassa non può esercitare la caccia bassa o alla selvaggina acquatica contemporaneamente con più di due cani da caccia. Art. 17 Esami per la caccia alla selvaggina acquatica 1 Gli esami per la caccia alla selvaggina acquatica vengono svolti dall'Ufficio. Quest'ultimo è autorizzato a fissare i relativi presupposti per gli esami. 2 All'esame vengono ammessi quali conduttori di cani soltanto persone che possono esercitare la caccia nel Cantone dei Grigioni. * 3 In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità illimitata. * 4. Protezione giuridica Art. 18 * 4 … 740.350 5. Disposizioni finali Art. 19 Abrogazione del diritto previgente 1 Viene abrogata l'ordinanza sull'impiego di cani da caccia del 19 marzo 1990 1). Art. 20 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2004. 1) AGS 1990, 2283; AGS 1996_3771, AGS 1998_4292 5 740.350 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione 20.01.2004 07.11.2006 27.03.2007 27.03.2007 16.03.2010 16.03.2010 16.03.2010 16.03.2010 6 Entrata in vigore 15.02.2004 01.01.2007 01.06.2007 01.06.2007 01.04.2010 01.04.2010 01.04.2010 01.04.2010 Elemento atto normativo Art. 18 Art. 17 cpv. 2 Art. 17 cpv. 3 Art. 1 cpv. 1 Art. 5 Art. 10 cpv. 2 Art. 10 cpv. 3 Cambiamento prima versione abrogazione modifica introduzione modifica revisione totale modifica modifica Rimando AGS - 740.350 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento atto normativo Art. 1 cpv. 1 Art. 5 Art. 10 cpv. 2 Art. 10 cpv. 3 Art. 17 cpv. 2 Art. 17 cpv. 3 Art. 18 Decisione 20.01.2004 16.03.2010 16.03.2010 16.03.2010 16.03.2010 27.03.2007 27.03.2007 07.11.2006 Entrata in vigore 15.02.2004 01.04.2010 01.04.2010 01.04.2010 01.04.2010 01.06.2007 01.06.2007 01.01.2007 Cambiamento prima versione modifica revisione totale modifica modifica modifica introduzione abrogazione Rimando AGS - 7