740.350
Ordinanza cantonale sui cani da caccia
del 20 gennaio 2004 (stato 1 aprile 2010)
emanata dal Governo il 20 gennaio 2004
in base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1)
1. Disposizioni generali
Art. 1
Impiego di cani da caccia
1
I cani da caccia possono venire impiegati solo per la ricerca di selvaggina ferita,
per la caccia bassa e per quella alla selvaggina acquatica. *
2
E' consentito portare con sé cani da traccia per la caccia alta, per la caccia allo
stambecco o speciale se il conduttore del cane ha superato con il cane l'esame di ub bidienza e l'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio) gli ha rilasciato per l'anno in
questione un'autorizzazione per l'impiego di un cane da traccia secondo l'articolo 6
della presente ordinanza. Durante l'esercizio della caccia il conduttore del cane deve
tenere il cane al guinzaglio e non può fungere da battitore.
Art. 2
Esame di ubbidienza
1
L'esame di ubbidienza viene eseguito dal Club grigionese dei cani da traccia
(CGCT) secondo i regolamenti elencati nell'articolo 10 capoverso 1 della presente
ordinanza.
2
In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità illimitata.
Art. 3
Vigilanza
1
La vigilanza sulla formazione e sugli esami effettuati dal CGCT competono
all'Ufficio.
2
La formazione e gli esami devono conformarsi ai regolamenti riconosciuti
dall'Ufficio.
1)
CSC 740.100
* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
1
740.350
3
Se esistono dubbi fondati riguardo all'idoneità di cani da caccia, l'Ufficio può ordinare in ogni momento gli esami necessari e in caso di necessità vietare l'impiego dei
relativi cani da caccia.
Art. 4
Esami di prestazione
1
Lo svolgimento di esami di prestazione sul campo è consentito soltanto con l'autorizzazione dell'Ufficio.
Art. 5 *
Posteggio all'interno della zona di caccia
1
L'Ufficio può rilasciare ai conduttori di cani da traccia un'autorizzazione a posteggiare all'interno della zona di caccia durante la caccia alta. Le relative domande vanno presentate all'Ufficio insieme alla domanda per l'impiego di cani da traccia per la
ricerca.
2
Per garantire un regolare esercizio della caccia, le autorizzazioni di posteggio nella
zona di caccia possono essere vincolate a oneri e condizioni.
2. Cani da traccia
Art. 6
Autorizzazione
1. Competenza e validità
1
L'autorizzazione per l'impiego di cani da traccia per la ricerca viene rilasciata
dall'Ufficio. Questa autorizzazione è personale e non trasmissibile. Essa è valida per
un anno.
Art. 7
2. Presupposti
1
L'autorizzazione viene rilasciata se il conduttore del cane:
a)
lavora per il Cantone quale guardiano della selvaggina o guardacaccia oppure
se quale cacciatore nel Cantone ha diritto ad acquistare la patente di caccia,
b)
conduce un cane la cui capacità di seguire le tracce di sangue è stata provata
nel Cantone,
c)
si mette a disposizione di terzi per ricerche,
d)
ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per la caccia,
e)
ha concluso con successo la formazione secondo il regolamento del CGCT e
f)
nell'anno in corso ha seguito prima dell'inizio della caccia almeno due giornate d'esercizio del CGCT.
2
Se il conduttore del cane non acquista la patente di caccia, per la ricerca l'Ufficio
può consentirgli l'uso della propria arma iscritta nel libretto per la caccia.
3
In casi dubbi l'Ufficio emana su domanda dell'interessato una decisione sull'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione (decisione d'accertamento).
2
740.350
Art. 8
3. Revoca
1
Se il conduttore del cane commette infrazioni alla legislazione sulla caccia o sulla
protezione degli animali, l'Ufficio può revocargli l'autorizzazione rilasciata.
Art. 9
4. Formazione
1
L'Ufficio incarica il CGCT di svolgere la formazione per futuri conduttori di cani
da traccia. La formazione prevede:
a)
la trasmissione di nozioni generali sui cani da traccia;
b)
esercizi pratici con il proprio cane;
c)
l'accompagnamento di un conduttore ed il suo ausiliare abilitati durante le ricerche in periodo di caccia.
Art. 10
5. Esame
1
L'Ufficio incarica il CGCT di svolgere gli esami dei cani da traccia. Questi ultimi
vengono eseguiti in linea di principio in base ai regolamenti vigenti della Commissione tecnica per i cani da caccia della Società Cinologica Svizzera e del Club sviz zero dei cani da traccia.
2
In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità di quattro anni. Alla scadenza di questo termine
l'esame deve essere ripetuto e superato di nuovo con successo una volta. *
3
In caso di mancato superamento dell'esame alla prima ripetizione l'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione d'eccezione valida per al massimo dodici mesi. *
Art. 11
Indennità
1
Il Cantone può versare un'indennità al CGCT per la formazione dei conduttori di
cani da traccia e per lo svolgimento degli esami dei cani da traccia.
Art. 12
Ricerche
1. Organizzazione dell'intervento
1
Il conduttore del cane da traccia dirige l'intervento. Quest'ultimo ed i cacciatori che
partecipano alla ricerca possono utilizzare veicoli a motore, ricetrasmittenti e telefoni cellulari per la ricerca.
2
Durante la ricerca può venire abbattuto soltanto l'animale ferito. La ricerca nelle
zone di protezione della selvaggina può essere effettuata soltanto se accompagnati o
previa autorizzazione di un guardiano della selvaggina o di un guardacaccia.
Art. 13
2. Verbale di ricerca
1
Il conduttore del cane da traccia deve iscrivere ogni intervento nel verbale di ricer ca e consegnare lo stesso al guardiano della selvaggina o guardacaccia competente
entro la data fissata nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia.
3
740.350
3. Cani da caccia per la caccia bassa e la caccia alla selvaggina
acquatica
Art. 14
Autorizzazione
1. Competenza e validità
1
L'impiego di un cane da caccia per l'esercizio della caccia bassa o alla selvaggina
acquatica necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima deve essere acquistata presso
gli uffici di rilascio della patente designati dall'Ufficio.
2
L'autorizzazione è personale e non trasmissibile. Essa è valida per la durata della
caccia bassa dello stesso anno.
Art. 15
2. Presupposti
1
I cani da caccia possono venire impiegati per la caccia bassa o alla selvaggina acquatica soltanto se il conduttore del cane ha acquistato la patente di caccia per la
caccia bassa.
2
Per la caccia alla selvaggina acquatica possono venire impiegati soltanto cani che
hanno superato l'esame nel Cantone.
3
In casi dubbi l'Ufficio emana su domanda dell'interessato una decisione sull'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione (decisione d'accertamento).
Art. 16
3. Limitazioni
1
Il titolare di una patente per la caccia bassa non può esercitare la caccia bassa o alla
selvaggina acquatica contemporaneamente con più di due cani da caccia.
Art. 17
Esami per la caccia alla selvaggina acquatica
1
Gli esami per la caccia alla selvaggina acquatica vengono svolti dall'Ufficio.
Quest'ultimo è autorizzato a fissare i relativi presupposti per gli esami.
2
All'esame vengono ammessi quali conduttori di cani soltanto persone che possono
esercitare la caccia nel Cantone dei Grigioni. *
3
In caso di superamento dell'esame il conduttore del cane riceve dall'Ufficio un relativo certificato. Esso ha una validità illimitata. *
4. Protezione giuridica
Art. 18 *
4
…
740.350
5. Disposizioni finali
Art. 19
Abrogazione del diritto previgente
1
Viene abrogata l'ordinanza sull'impiego di cani da caccia del 19 marzo 1990 1).
Art. 20
Entrata in vigore
1
La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2004.
1)
AGS 1990, 2283; AGS 1996_3771, AGS 1998_4292
5
740.350
Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione
20.01.2004
07.11.2006
27.03.2007
27.03.2007
16.03.2010
16.03.2010
16.03.2010
16.03.2010
6
Entrata in vigore
15.02.2004
01.01.2007
01.06.2007
01.06.2007
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
Elemento
atto normativo
Art. 18
Art. 17 cpv. 2
Art. 17 cpv. 3
Art. 1 cpv. 1
Art. 5
Art. 10 cpv. 2
Art. 10 cpv. 3
Cambiamento
prima versione
abrogazione
modifica
introduzione
modifica
revisione totale
modifica
modifica
Rimando AGS
-
740.350
Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento
atto normativo
Art. 1 cpv. 1
Art. 5
Art. 10 cpv. 2
Art. 10 cpv. 3
Art. 17 cpv. 2
Art. 17 cpv. 3
Art. 18
Decisione
20.01.2004
16.03.2010
16.03.2010
16.03.2010
16.03.2010
27.03.2007
27.03.2007
07.11.2006
Entrata in vigore
15.02.2004
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.06.2007
01.06.2007
01.01.2007
Cambiamento
prima versione
modifica
revisione totale
modifica
modifica
modifica
introduzione
abrogazione
Rimando AGS
-
7
Scarica

Ordinanza cantonale sui cani da caccia