VOLTURA AUTOMATICA DOCUMENTO ILLUSTRATIVO Pagina 1 di 21 INDICE 1. LE DOMANDE DI VOLTURA ............................................................................3 1.1 VOLTURE DA PROCEDURA INFORMATICA NOTA.......................................4 1.2 VOLTURE DA ADEMPIMENTO UNICO IMMOBILIARE ..................................4 2. CRITICITÀ DEL SISTEMA...............................................................................7 2.1. PROBLEMI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE ..................................................7 2.2. PROBLEMI RELATIVI AGLI IMMOBILI ........................................................7 2.3. ESITI DELLA VOLTURA AUTOMATICA........................................................8 Volture registrate con annotazioni...................................................................8 Volture con esiti negativi ...............................................................................9 3. STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL NOTAIO ................................................ 11 3.1 PRIMA DELLA STIPULA ......................................................................... 11 Preallineamento (voltura 1.0) ....................................................................... 11 Istanza ...................................................................................................... 12 Contact Center ........................................................................................... 12 3.2 MEDIANTE L’ADEMPIMENTO UNICO........................................................ 13 Invio di prova............................................................................................. 18 Visurina ..................................................................................................... 19 3.3 RECUPERO SUCCESSIVO ...................................................................... 20 Recupero vero e proprio (Voltura 1.0) ........................................................... 20 Istanza all'ufficio......................................................................................... 21 Pagina 2 di 21 1. LE DOMANDE DI VOLTURA Le domande di voltura devono essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio - della provincia ove si trovano i beni oggetto della voltura ovvero - della provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione fiscale dell'atto che dà luogo alla voltura. La presentazione può avvenire: • in front office tramite modello cartaceo (MOD 98 per i fabbricati e MOD 13 per i - terreni) debitamente compilato, datato e sottoscritto dal richiedente, presentato allo sportello dedicato; è la modalità di presentazione normalmente utilizzata per le volture relative alle dichiarazioni di successione; tramite supporto informatico contenente il modello digitale della - domanda di voltura; in questo caso va unita anche una stampa del modello, datato e sottoscritto dal richiedente; il modello digitale viene predisposto con il programma VOLTURA 1.0, distribuito gratuitamente dall’Agenzia del Territorio; è la modalità di presentazione utilizzata per le volture di afflusso (relative per esempio alle dichiarazioni di successione), per le volture di preallineamento (come operazione propedeutica alla redazione di un atto) e per quelle di “recupero da voltura automatica” (per sanare un errore verificatosi in sede di elaborazione della voltura automatica); • attraverso servizio postale - con plico raccomandato contenente la documentazione prevista per la presentazione in front-office, accompagnata dalla copia del versamento dei tributi dovuti sul conto corrente dell’Ufficio Provinciale competente. La voltura può essere richiesta anche contestualmente alla trascrizione dell’atto traslativo presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare, segnalando la volontà di avvalersi della procedura di “voltura automatica” prevista dall’articolo 3 del DM 701/1994. In tal caso la voltura viene eseguita, dopo la trascrizione: Pagina 3 di 21 - attraverso i dati contenuti nella nota di trascrizione presentata allo sportello su supporto informatico; - attraverso il modello UNICO immobiliare per le tipologie di atti per i quali è prevista la trasmissione telematica (ai sensi dell’articolo 3 bis del d.lgs. 463/1997). Entrambe queste possibilità sono oggetto delle illustrazioni successive 1.1 VOLTURE DA PROCEDURA INFORMATICA NOTA Il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di voltura ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha la facoltà di richiederne la esecuzione automatica all’atto della presentazione della formalità di trascrizione presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale (presentazione su supporto informatico), barrando la casella relativa a “atto soggetto a voltura”. In questo caso: - i diritti relativi alla voltura vengono pagati all’atto della richiesta di trascrizione; - la ricevuta dell’esito della voltura viene rilasciata dall’Ufficio di Pubblicità Immobiliare. Chi richiede la voltura automatica non può fornire ulteriori informazioni per sanare eventuali disallineamenti della banca dati catastale. 1.2 VOLTURE DA ADEMPIMENTO UNICO IMMOBILIARE Il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di voltura ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha l’obbligo di richiederne la esecuzione automatica all’atto della trasmissione telematica dell’adempimento unico immobiliare. In questo caso: - i diritti relativi alla voltura vengono pagati all’atto della trasmissione telematica; - la ricevuta dell’esito della voltura viene inviata per via telematica. Chi richiede la voltura automatica con l’adempimento unico può fornire sul file trasmesso in via telematica ulteriori informazioni per sanare eventuali disallineamenti della banca dati. Tali informazioni devono essere inserite nei riquadri appositamente predisposti nell’adempimento unico. Pagina 4 di 21 Per gli atti traslativi trasmessi per via telematica e per i quali è stata richiesta la voltura automatica derivanti da Adempimento Unico, non deve essere presentata la relativa domanda di voltura cartacea, anche in caso di esito negativo. GLI AUTOMATISMI DELLA VOLTURA AUTOMATICA La procedura di voltura automatica esegue una serie di operazioni e controlli automatici, alcuni dei quali inseriti recentemente, che consentono di risolvere gran parte delle problematiche che possono insorgere nella corretta registrazione delle domande di volture; di tali automatismi occorre tenere presente nella redazione dell’adempimento unico. Automatismi sul regime Se un soggetto “contro” è trovato nella intestazione catastale con tutti i dati uguali a quelli della nota e regime patrimoniale diverso si applicano le seguenti regole: - se il regime è presente sia in nota di trascrizione che in base informativa questi devono essere uguali; in caso contrario il soggetto viene considerato come non trovato e quindi la voltura viene generata con l’annotazione “Intestazione e passaggi da esaminare”; - se il regime è presente in nota di trascrizione ed assente in base informativa non si tiene conto della differenza; - se il regime è assente in nota di trascrizione ed è presente in base informativa il soggetto viene considerato come non trovato e quindi la voltura viene generata con l’annotazione “Intestazione e passaggi da esaminare”. Automatismi per la comunione legale Se in nota di trascrizione sono presenti due soggetti “contro” in comunione tra loro e uno dei due non è presente in base informativa, la procedura di voltura automatica esegue la verifica che almeno l’altro sia presente in regime di comunione con stesso diritto della nota e quota uguale o superiore al doppio di quella ceduta. - In caso positivo la voltura viene registrata correttamente senza annotazioni. - In tutti gli altri casi si tratta di intestazioni non incrociate che daranno luogo a registrazione con annotazione di “Intestazione e passaggi da esaminare”, rilasciando l’esito D2. Pagina 5 di 21 Automatismi per i diritti (tabella di corrispondenza) Se un soggetto “contro” è trovato in base dati con un diritto diverso da quello in nota e diverso anche dalla piena proprietà si verifica se esso è assimilabile ad uno dei diritti codificati, trascrivibili in Conservatoria. L’assimilazione viene effettuata utilizzando una tabella di corrispondenza tra i diritti della Conservatoria e quelli già presenti in Catasto. Per il codice diritto 10 (oneri) l’assimilazione viene effettuata utilizzando anche la parte descrittiva dell’onere stesso. In caso di assimilazione con: - esito positivo, la voltura viene eseguita correttamente. - esito negativo si possono verificare due casi: - il soggetto contro è presente in base informativa con una sola titolarità relativamente all’immobile in esame: in questo caso la procedura sostituisce esclusivamente il soggetto in questione lasciando inalterati gli altri intestati, inserisce una annotazione apposita di “Intestazione precedente da esaminare” ed invia l’esito D6; - il soggetto contro è presente in base informativa con più titolarità relativamente all’immobile in esame: in questo caso il soggetto viene considerato come non trovato e quindi la nota è generata con l’annotazione di “Intestazione e passaggi da esaminare”. Pagina 6 di 21 2. CRITICITÀ DEL SISTEMA L’adempimento unico contiene tutte le informazioni necessarie alla registrazione, alla trascrizione nonché alla voltura degli atti immobiliari. Alcune volture, però, non vanno a buon fine per diverse cause ovvero vengono registrate con annotazioni. La mancata registrazione ovvero la registrazione non perfettamente corretta può derivare anche da problemi della banca dati catastale, relativi all’intestazione o sugli immobili. 2.1. PROBLEMI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE Il caso classico è rappresentato dall’intestazione catastale non correttamente registrata, anche se non vi sono atti intermedi mancanti. Può derivare dal fatto che: - l’intestazione catastale, pur essendo state registrate tutte le volture che riguardano l’immobile oggetto di trasferimento, risulta formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali e/o le quote non sono indicati correttamente o non sono aggiornati, sono riportati soggetti che non dovrebbero più comparire, e così via); - non è stata registrata o presentata l’ultima voltura che riguarda l’immobile oggetto di trasferimento, e, quindi la situazione non è aggiornata (gli intestatari catastali non coincidono con i soggetti contro della nota). 2.2. PROBLEMI RELATIVI AGLI IMMOBILI Sugli immobili possono riscontrarsi errori in banca dati che possono riguardare l’indirizzo, l’ubicazione (n. civico, piano, interno) o errori materiali nella consistenza (n. vani o metri quadrati) o anche errori nel classamento; queste situazioni, in ogni caso, non vengono mai prese in considerazione in fase di esecuzione della voltura automatica. E’ possibile, inoltre, che gli immobili urbani siano identificati in catasto con un identificativo provvisorio, in quanto denunziati negli atti ma non censiti; in questo caso è opportuno che il notaio richieda che all’immobile venga assegnato l’identificativo definitivo. La richiesta può essere indirizzata direttamente all’ufficio provinciale, ovvero può essere inoltrata per via telematica utilizzando il “contact center”. Pagina 7 di 21 Altra criticità è rappresentata dal fatto che esistono situazioni, in cui l’immobile è situato in un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto: in sostanza non vi è corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni presenti nella banca dati catastali. E’ il caso, per esempio del Comune di Fiumicino, che catastalmente ricade ancora nel Comune di Roma; in questo caso, indicando il Comune amministrativo, nella identificazione degli immobili in nota di trascrizione, la voltura non viene eseguita. La voltura, in tali fattispecie, viene esaminata ed eseguita dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. 2.3. ESITI DELLA VOLTURA AUTOMATICA Le volture elaborate dalla procedura di voltura automatica possono portare a questi risultati: − Volture registrate; − Volture registrate con annotazioni; − Volture con esiti negativi. Volture registrate con annotazioni Esito D3 - Ditta registrata con intestazione parziale Nel caso di trasferimento di quote della proprietà e/o di altri diritti reali, la procedura di voltura automatica: - esegue il confronto tra i soggetti “contro” della nota di trascrizione e gli intestatari catastali, - verifica la consistenza delle quote e la relativa congruità, i diritti trasferiti, nonché il regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Se non è verificata tale corrispondenza, la voltura viene eseguita ugualmente, riportando nella nuova intestazione catastale i soggetti a favore della nota di trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati, cui vengono aggiunti tutti gli altri soggetti, presenti nella precedente intestazione catastale, con la dicitura “da verificare”. Esito D2 – Ditta registrata con passaggi intermedi da esaminare (discordanze tra i soggetti) Nei trasferimenti per l’intero della proprietà, la procedura di voltura automatica: - esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestatari catastali esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote e i diritti. Se non è verificata tale corrispondenza, la voltura viene eseguita ugualmente, riportando l’annotazione “passaggi intermedi da esaminare”. Pagina 8 di 21 Esito D6 – Intestazione precedente da esaminare (discordanze tra quote e diritti) Tale esito ricorre, nel caso in cui, per un soggetto, il confronto tra diritto ceduto e quello presente in banca dati ha esito negativo e il soggetto contro è presente in base informativa con una sola titolarità relativamente all’immobile in esame. Occorre ricordare che il confronto fra il diritto ceduto e quello presente in banca dati viene effettuato secondo le correlazioni dei diritti riportate nella tabella di corrispondenza. In tale fattispecie la procedura non trascina nell’attuale intestazione il soggetto in questione ed inserisce l’annotazione di “Intestazione precedente da esaminare”. In tutti questi casi (esiti D2, D3 e D6), per evitare che ciò avvenga si può: - richiedere preventivamente il preallinamento dei dati; - utilizzare le informazioni aggiuntive dell’adempimento unico che consentono di effettuare il preallinamento contestualmente alla voltura del nuovo atto, seguendo le istruzioni riportate nel successivo capitolo 3. Volture con esiti negativi Le volture con esito negativo non vengono registrate e si riferiscono esclusivamente a controlli sugli immobili e non sui soggetti. Si riportano di seguito le principali tipologie di esito negativo. Esito B4 – L’immobile è dichiarato ubicato in un comune il cui codice è sconosciuto in catasto E’ il caso in cui, nella nota di trascrizione viene indicato un immobile ubicato in un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto (mancata corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni presenti nella banca dati catastale). La voltura viene esaminata ed eseguita dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Esito B5 - L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali E’ il caso in cui nel quadro degli immobili della nota di trascrizione le particelle vengono identificate, oltre che con il numero della particella medesima, anche con l’indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle quali il terreno è stato suddiviso in relazione alla diversa qualità colturale. Si tratta di un errore: la lettera alfabetica in questo caso non fa parte dell’identificativo catastale e quindi non deve essere riportata sulla nota di trascrizione. Pagina 9 di 21 Se invece la lettera alfabetica indica una porzione di immobile per il quale non è stato ancora richiesto il frazionamento, occorre segnalare sulla nota l’informazione di “voltura differita” barrando la relativa casella: la voltura potrà essere richiesta solo successivamente, quando alla porzione di immobile oggetto del trasferimento sarà stata attributo un identificativo catastale definitivo. Esito E1 – L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali La procedura di voltura automatica esegue il controllo degli oggetti, indicati nel quadro B relativo agli immobili e, qualora non è verificata la presenza del dato catastale nella relativa banca dati, la voltura non viene eseguita. Esito E2 - L’immobile in catasto risulta soppresso Tali esito ricorre nel caso in cui l’immobile, al momento dell’esecuzione della voltura, risulta soppresso. Si rammenta che l’immobile deve essere indicato nell’atto, in modo conforme a quanto rappresentato nella base informativa, ossia come rilevabile da una consultazione avente data non anteriore a tre mesi dalla data del medesimo atto (cfr. art. 4 del D.P.R. n. 650/1972). Esito E4 - L’immobile risulta identificato in maniera difforme da quanto indicato nella nota di trascrizione (graffato) Tale esito ricorre per errata o mancata indicazione degli immobili graffati. Si ricorda a tale proposito che nel caso di immobili graffati, vanno elencati sulla nota tutti gli identificativi catastali, nell’ambito della stessa unità negoziale. Esito E5 - L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del catasto sono presenti più immobili con lo stesso foglio, particella e subalterno ma sezioni diverse Tale esito ricorre nel caso in cui, negli atti del catasto, siano presenti più immobili con lo stesso foglio, particella e subalterno, ma Sezioni di mappa diverse e nell’adempimento unico non sia stata indicata correttamente tale Sezione. Si coglie l’occasione per rammentare che gli esiti sopra riportati potrebbero essere evitati, eseguendo una consultazione della banca dati catastale immediatamente prima della stipula dell’atto. In tale modo, infatti, è possibile individuare e, quindi, sanare tutti quegli elementi che possono dar luogo a delle criticità. Pagina 10 di 21 3. STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL NOTAIO 3.1 PRIMA DELLA STIPULA Il notaio può eseguire, prima della stipula una correzione della banca dati catastale relativamente ad una intestazione catastale non corretta: - sia nel caso in cui vi siano degli errori sui dati anagrafici, sui diritti reali, sulle quote, - sia nel caso in cui non siano state registrate le ultime domande di volture che riguardano l’immobile in oggetto, e, quindi la situazione non sia conseguentemente aggiornata. Preallineamento (voltura 1.0) Il preallineamento può essere richiesto direttamente all’ufficio utilizzando la procedura Voltura 1.0, che è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia. In questo caso dovrà essere presentato il documento su supporto informatico e la stampa da esso ottenuta, debitamente sottoscritta. La voltura di preallineamento in formato elettronico compilata con il pacchetto Voltura 1.0 può anche essere inviata per via telematica, utilizzando gli stessi strumenti previsti per l’adempimento unico. L’ufficio, dopo aver esaminato la pratica, eseguirà l’aggiornamento e la relativa ricevuta verrà restituita sempre per via telematica. Si riportano, al fine di chiarire le modalità di utilizzo di tale possibilità, di seguito degli esempi illustrativi. In particolare, il documento di voltura 1.0, in preallineamento può essere utilizzato nel caso in cui, pur essendo state registrate tutte le volture che riguardano l’immobile oggetto di trasferimento, l’intestazione risulta formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti che non dovrebbero più comparire, e così via) ovvero nel caso in cui l’intestazione catastale non è aggiornata perché alcuni passaggi intermedi non sono stati registrati, pur essendo state presentate, o richieste in via automatica, le relative volture. ESEMPI: 1) Tizio acquista un bene da Caio e Sempronio, ma la precedente intestazione catastale riporta Sempronio con dati anagrafici errati. Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”? E’ sufficiente eseguire una voltura di preallineamento, indicando i dati dell’ultima voltura (data di presentazione e numero), nonché gli estremi dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia, repertorio, rogante). Si consiglia, Pagina 11 di 21 inoltre, di compilare il quadro relativo alle “Informazioni ditta” fornendo tutti i soggetti costituenti gli intestatari catastali, nell’ambito della ditta “nuova”. Con l’introduzione in atti della voltura di preallineamento, da parte del competente Ufficio provinciale dell’Agenzia, la banca dati catastale viene così preparata per la successiva voltura del nuovo atto. 2) Tizio acquista un bene da Caia e Sempronio, che hanno ricevuto il bene in eredità ma l’intestazione catastale riporta ancora il de cuius perché la relativa voltura non è stata registrata. Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”? E’ sufficiente eseguire una voltura di preallineamento, indicando i dati dell’ultima voltura (data di presentazione e numero), nonché gli estremi dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia). Si consiglia, anche in questo caso, di compilare il quadro relativo alle “Informazioni ditta” fornendo tutti i soggetti costituenti gli intestatari catastali, nell’ambito della ditta “nuova”. Con l’introduzione in atti della voltura di preallineamento, da parte del competente Ufficio provinciale dell’Agenzia, la banca dati catastale viene così preparata per la successiva voltura del nuovo atto. Istanza La richiesta di preallineamento della banca dati può essere eseguita attraverso la predisposizione di una semplice istanza all’Ufficio provinciale competente, fornendo le necessarie informazioni e i documenti relativi. Contact Center Questo servizio WEB MAIL è rivolto a coloro che riscontrano incoerenze nella situazione catastale dei propri immobili e consente di presentare via web (www.agenziaterritorio.gov.it) richieste di rettifica dei dati catastali. Per accedere al servizio è sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e rettifica richiesta. Le e-mail inviate vengono prese in carico per la risposta dal Contact Center che invia automaticamente all'utente un messaggio di avvenuta presa in carico della richiesta, contenente il suo numero identificativo, per eventuali ulteriori comunicazioni. La richiesta è trattata direttamente dal Contact Center o inoltrata all'Ufficio Provinciale competente, in relazione al tipo di incoerenza rilevata. In tutti i casi è data risposta all'utente tramite posta elettronica sull'esito della richiesta. Il servizio viene reso entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Pagina 12 di 21 Se la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact Center, all'utente viene comunicato, con un'e-mail, che il problema non può avere soluzione tramite il servizio web mail. Tramite il Contact Center possono essere trattate le seguenti tematiche afferenti la banca dati catastale. Errori riscontrati sui soggetti a cui è intestato l’immobile L’errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende “sede legale”), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre di: − identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno); − estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione). Errori riscontrati sui dati dell’immobile L’errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno,…) o evidenti errori materiali nella consistenza (n° vani o metri quadrati). Per presentare la richiesta occorre disporre di: − identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno); − estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione). Richiesta identificativo catastale definitivo E’ possibile richiedere l’identificativo catastale definitivo, per gli immobili urbani che ne sono privi o per gli immobili che, pur a seguito di accatastamento, risultano assenti in banca dati. Per presentare la richiesta occorre disporre di: − identificativo catastale provvisorio (per i casi di assegnazione dell’identificativo definitivo); − 3.2 domanda di accatastamento (data e protocollo della domanda). MEDIANTE L’ADEMPIMENTO UNICO Il notaio ha la possibilità di ottenere una voltura catastale corretta con l’Adempimento Unico, in presenza di intestazioni catastali errate o non aggiornate, mediante una opportuna compilazione del Modello Unico. Pagina 13 di 21 In sostanza si tratta di redigere opportunamente il documento (l’indicazione di “ultimo atto mancante” e dei soggetti a completamento), ottenendo il preallineamento, contestualmente all’aggiornamento degli intestati catastali, senza dover redigere alcuna domanda di volture (come, invece, accade nel caso di preallineamento da Voltura 1.0). Si ricorda, al riguardo, che quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, il soggetto che richiede la voltura deve indicare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 650/1972, gli estremi degli atti o dei documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra. Si riportano di seguito degli esempi che chiariscono come possono insorgere le problematiche e come risolverle con il Modello Unico, suddivisi nelle tipologie di problematiche relative alla intestazione catastale precedente non correttamente registrata o non aggiornata per passaggi intermedi non registrati. Intestazione catastale non correttamente registrata E’ il caso nel quale, pur essendo state registrate tutte le volture che riguardano l’immobile oggetto di trasferimento, l’intestazione risulta formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti che non dovrebbero più comparire, e così via). Per ottenere che gli atti registrati con l’adempimento unico vengano correttamente volturati, indicare nel file da trasmettere i seguenti dati: − impostare nella sezione “Dati Volture” i dati dell’ultima voltura eseguita in catasto (si possono indicare gli estremi della voltura, o, in alternativa, quelli dell’atto - sia esso notarile, denunzia di successione o di altra natura - o entrambi) deducendoli dalla visura catastale, effettuata in data recente, utilizzando l'elemento "ultimo atto mancante"; − impostare l’informazione “unico atto mancante”, se effettivamente l'ultimo passaggio sia anche l'unico atto mancante nella banca dati catastale; − se il trasferimento del bene non è per l’intero, ma riguarda quote o diritti parziali (per diritti parziali si intende la nuda proprietà, l’usufrutto, la proprietà superficiaria, l’enfiteusi ecc.) indicare, se possibile, anche i soggetti a completamento dell’intestazione catastale, esattamente con le quote e i diritti che “completano” quelli trasferiti, avendo comunque cura di utilizzare per tutti i soggetti, sia per quelli interessati dall'atto, che per quelli a completamento, una frazione con il medesimo denominatore. ESEMPI: Pagina 14 di 21 1) Tizio acquista un bene da Caio e Sempronio, ma la precedente intestazione catastale riporta Sempronio con data di nascita errata. Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”? E’ sufficiente indicare, coma sopra riportato, i dati dell’ultima voltura e l’informazione “ultimo atto mancante”. In tal modo verrà automaticamente effettuata le rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto. N.B.: Se il trasferimento avviene per l’intero della proprietà (e non per l’intero di un diritto parziale!) prestare attenzione ai soli dati anagrafici dei soggetti, poiché in questo caso le eventuali discordanze di quote e diritti reali tra nota di trascrizione ed intestazione catastale vengono ignorate. Attenzione ai codici fiscali delle società! Se il codice fiscale è sbagliato, la società viene considerata diversa, anche se la denominazione e la sede coincidono perfettamente! 2) Tizio e Caia acquistano da Sempronio la proprietà superficiaria di un appartamento. Nella intestazione catastale compare Sempronio con il diritto di proprietà e non di proprietà superficiaria, compare inoltre il Comune, ma senza l’indicazione del relativo diritto. Come evitare che nella nuova intestazione compaiano, oltre a Tizio e Caia, anche Sempronio ed il Comune con la dicitura “DA VERIFICARE”? Indicare nell'elemento "ultimo atto mancante" gli estremi dell’atto di trasferimento con il quale Sempronio ha acquistato la proprietà superficiaria, impostare l’informazione “unico atto mancante” e riportare il Comune tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà per l’area”. Verrà automaticamente effettuata la rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto. 3) Tizio e Caio sono comproprietari di un bene, ma nell’intestazione catastale quote e diritti non sono indicati correttamente. Tizio acquista da Caio la metà del bene. Cosa fare affinché nella nuova intestazione compaia solo Tizio proprietario per l’intero? Indicare nella sezione “Dati Volture” gli estremi dell’ultimo atto risultante sulla visura catastale utilizzando l'elemento "ultimo atto mancante", impostare l’informazione “unico atto mancante” e riportare Tizio tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà” e la quota di ½ (naturalmente Tizio compare anche a favore nella nota di trascrizione per la quota di ½ di proprietà). Pagina 15 di 21 Verrà automaticamente effettuata le rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto: provvederà il sistema a “sommare” le due quote di Tizio ed a riportarle all’intero. 4) Tizio e Caia sono comproprietari di un bene in regime di comunione, ma nell’intestazione catastale è indicato solo Tizio proprietario per l’intero. Tizio e Caia, ciascuno per ½ di proprietà, vendono il bene a Sempronio. Cosa fare affinché nella nuova intestazione non compaia l’annotazione “passaggi intermedi da esaminare? Nulla, provvederà il sistema a “riconoscere” la fattispecie ed effettuare correttamente la voltura, sempre che nella intestazione catastale i dati anagrafici di Tizio siano corretti e nella nota di trascrizione venga riportato che i due coniugi vendono in regime di comunione. L’intestazione catastale non è corretta perché vi sono passaggi intermedi non registrati L’intestazione catastale non è aggiornata perché alcuni passaggi intermedi non sono stati registrati, pur essendo state presentate, o richieste in via automatica, le relative volture; può essere anche il caso di sentenze di separazione dei coniugi per le quali non vi è alcun obbligo di trascrizione e/o voltura. Per ottenere che gli atti registrati con l’adempimento unico vengano correttamente volturati, indicare nel file da trasmettere i seguenti dati: − impostare nella sezione “Dati Volture” i dati degli atti mancanti in ordine cronologico (si possono indicare gli estremi della voltura, quelli dell’atto o entrambi), con le seguenti precisazioni; − se il passaggio da segnalare è l'unico non registrato in catasto, esso va inserito nell'elemento "Ultimo atto mancante" e va impostata l'informazione “unico atto mancante”; − se, invece, vi sono ulteriori atti intermedi non registrati, indicarli, in formato libero, nel campo “Identificativi Info”, avendo cura di inserire l'ultimo passaggio in ordine cronologico sempre nell'elemento "Ultimo atto mancante"; infatti in mancanza di valorizzazione di questo elemento, anche tutte le altre informazioni inserite nel campo "Identificativi Info" verrebbero scartate; − se il trasferimento del bene non è per l’intero, ma riguarda quote o diritti parziali (per diritti parziali si intende la nuda proprietà, l’usufrutto, la proprietà superficiaria, l’enfiteusi ecc.) indicare, se possibile, anche i soggetti a completamento dell’intestazione catastale, esattamente con le quote e i diritti che “completano” quelli trasferiti, utilizzando lo stesso denominatore. Pagina 16 di 21 ESEMPI: 1) Tizio acquista un bene da Caia e Sempronio, che hanno ricevuto il bene in eredità ma l’intestazione catastale riporta ancora il de cuius perché la relativa voltura non è stata registrata. Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”? E’ sufficiente indicare i dati della successione nell’elemento "Ultimo atto mancante" e l’informazione “unico atto mancante”. In tal modo verrà automaticamente effettuata la voltura relativa alla successione, immediatamente prima di procedere alla voltura del nuovo atto. 2) Tizio acquista la metà di un bene da Caio, comproprietario con Sempronio, ma l’intestazione catastale non riporta i due attuali proprietari perché mancano alcuni atti intermedi per i quali non sono state registrate le relative volture. Cosa fare perché la voltura venga effettuata correttamente? Indicare i dati dell’ultimo atto mancante nell'elemento "ultimo atto mancante”, indicare gli estremi degli altri atti mancanti in “Identificativi Info”, riportare Sempronio come soggetto a completamento per la sua quota di appartenenza. In tal modo verrà preliminarmente effettuata automaticamente la voltura relativa all’ultimo atto mancante, con la quale il bene risulterà intestato a Caio e Sempronio, con l’annotazione di “passaggi intermedi da verificare”, mentre le informazioni fornite in “Identificativi Info” verranno registrate per essere fornite sulla visura storica del bene. Immediatamente dopo verrà eseguita la voltura a favore di Tizio, questa volta senza l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”. 3) Tizio e Caia hanno acquistato un bene in regime di comunione e la relativa intestazione catastale è corretta. Successivamente i due coniugi si separano e con la sentenza il regime di comunione viene trasformato in regime di separazione. Tizio intende acquistare da Caia la metà del bene. Cosa fare affinché nella nuova intestazione compaia solo Tizio proprietario per l’intero in regime di separazione? Indicare nell'elemento “ultimo atto mancante” gli estremi della sentenza, impostare l’informazione “unico atto mancante” e riportare Tizio tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà” in regime di separazione e la quota di ½ (naturalmente nella nota di trascrizione Tizio compare a favore e Caia contro, ciascuno per la quota di ½ di proprietà in regime di separazione). Verrà automaticamente effettuata le rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto: provvederà il sistema a “sommare” le due quote di Tizio ed a riportarle all’intero. Pagina 17 di 21 4) L’intestazione catastale di un fabbricato non è stata correttamente registrata in fase di accatastamento. E’ il caso nel quale l’intestazione che è stata registrata al momento dell’accatastamento (o della costituzione di un bene) risulta formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti con l’indicazione “ciascuno per i propri diritti”, e così via). Per ottenere che gli atti registrati con l’Adempimento Unico vengano correttamente volturati, se è possibile individuare l’atto, anche se stipulato in data anteriore, dal quale deriva l’intestazione fornita in fase di accatastamento o di costituzione, indicare nel file da trasmettere i seguenti dati: − impostare nell’elemento “ultimo atto mancante” i dati dell’atto di riferimento (si possono indicare gli estremi della voltura, quelli dell’atto o entrambi); − impostare l’informazione “unico atto mancante”. Se invece tali dati non sono disponibili, indicare almeno, nel caso in cui il trasferimento del bene non è per l’intero, ma riguarda quote o diritti parziali (per diritti parziali si intende la nuda proprietà, l’usufrutto, la proprietà superficiaria, l’enfiteusi ecc.), anche i soggetti a completamento dell’intestazione catastale, esattamente con le quote e i diritti che “completano” quelli trasferiti. 5) Tizio e Caia acquistano dalla società costruttrice la proprietà superficiaria di un appartamento. Nella intestazione catastale compare la società costruttrice e non compare il Comune, che aveva a suo tempo concesso il diritto di superficie sull’area sottostante il fabbricato. Cosa fare affinché la nuova intestazione sia registrata senza l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare” e vi compaia anche il Comune proprietario per l’area? Indicare nell'elemento “ultimo atto mancante” gli estremi dell’atto con il quale il Comune ha costituito il diritto di superficie in capo alla società costruttrice, impostare l’informazione “unico atto mancante” e riportare il Comune tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà per l’area”. Verrà automaticamente effettuata la rettifica alla precedente intestazione, sulla base dell’atto di costituzione del diritto di superficie, anche se stipulato in data anteriore alla costituzione del fabbricato, prima di procedere alla voltura del nuovo atto. Invio di prova A partire dal mese di luglio 2005 verranno rilasciate nuove funzionalità che consentono al notaio nella fase di invio di prova del Modello Unico di verificare sia Pagina 18 di 21 gli immobili che i soggetti sul server centrale del Catasto (aggiornato al giorno precedente rispetto al quale si effettua l’invio). Immobili Verranno effettuati controlli di esistenza e correttezza dei dati identificativi degli immobili: comune, sezione urbana (per il solo Fabbricati ), foglio, particella e subalterno, verranno emessi i seguenti esiti: - “E1 - L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali” errore a fronte del quale la voltura automatica darà esito negativo. - “B5 – L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali” Per una spiegazione esaustiva degli esiti emessi consultare le FAQ disponibili sul sito per l’Adempimento Unico nella sezione relativa all’area Territorio e riportate nei numeri 3.41 e 3.39. Soggetti Per verificare che i codici fiscali dei soggetti “ a favore” presenti nell’atto siano, oltre che formalmente corretti, presenti e validi nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria, verrà inserita una nuova funzionalità nell’ambito del servizio “Presentazione Documenti” che permetterà all’utente di effettuare controlli che precedono la stesura dell’atto. Con tale funzionalità sarà possibile al notaio collegarsi direttamente all’Archivio dell’Anagrafe Tributaria per verificare sia i dati anagrafici che la validità ed esistenza del codice fiscale interrogato. In questo modo il notaio potrebbe risolvere dubbi legati a casi particolari, come per esempio un codice fiscale attribuito nuovamente al cittadino per questioni di omocodia o di soppressione del comune di nascita etc. Si precisa che tale controllo preventivo verrà attivato comunque nella fase di invio di prova e a fronte di riscontro negativo con l’Anagrafe Tributaria verrà emesso un diagnostico di tipo non bloccante. Visurina Alla fine del trattamento di ogni nota di trascrizione presentata con Modello Unico, viene predisposta una ricevuta, che rappresenta un importante strumento di controllo della qualità della registrazione, da inviare all’utente telematico in cui sono indicati: − i dati dell’immobile (Comune, tipo catasto, sezione, foglio, particella, subalterno); − gli intestati presenti nella banca dati catastale prima della registrazione della nota di trascrizione; − gli intestati presenti in base informativa dopo l’aggiornamento prodotto dal Modello Unico. Pagina 19 di 21 3.3 RECUPERO SUCCESSIVO Il recupero successivo non è consentito, nel caso in cui nella nota di trascrizione gli identificativi catastali (comune, sezione, foglio, particella e subalterno) non siano stati indicati correttamente e siano incoerenti con quelli ricavabili con una consultazione della banca dati catastale ad una data non superiore ai tre mesi precedenti a quella dell’atto (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650). Rientrano in tale fattispecie alcune note di trascrizione, da cui vengono generate le domande di volture, cui, a sua volta, sia stato associato l’esito negativo E1 - L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali, ovvero l’esito negativo E5 - L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio, particella e subalterno ma sezioni diverse. Recupero vero e proprio (Voltura 1.0) Per le volture da Voltura automatica, non andate a buon fine in quanto registrate con annotazioni (esito D3 - intestazioni da verificare) ovvero per alcune tipologie di esiti negativi (B5 ed E4), è consentito il recupero attraverso la predisposizione di una voltura di “recupero da voltura automatica”, mediante il software di voltura 1.0, in esenzione. Tale possibilità è riservata esclusivamente allo stesso notaio che ha redatto il precedente documento di Modello Unico che ha generato la problematica. Attualmente la presentazione di tale documento avviene presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, mentre prossimamente potrà essere eseguita direttamente dal proprio studio notarile. Si riportano di seguito, al fine di chiarire le modalità di utilizzo di tale possibilità, degli esempi illustrativi. ESEMPI: 1) Tizio e Caia acquistano da Sempronio la proprietà superficiaria di un appartamento. Nella intestazione catastale compare Sempronio con il diritto di proprietà e non di proprietà superficiaria, compare inoltre il Comune, ma senza l’indicazione del relativo diritto. Nella registrazione della voltura automatica, non essendo stato redatto opportunamente l’Adempimento Unico, secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi, si è prodotta, in banca dati, una situazione che vede come intestatari catastali, oltre a Tizio e Caia, anche Sempronio ed il Comune con la dicitura “DA VERIFICARE” (esito D3). A questo punto, per recuperare tale situazione e iscrivere correttamente la ditta in atti, è sufficiente eseguire una voltura di “recupero da voltura automatica”, Pagina 20 di 21 indicando gli estremi dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia, repertorio, rogante) di cui si intende fornire le informazioni aggiuntive, e compilando il quadro relativo alle “Informazioni ditta”, nell’ambito della ditta “nuova”, comprensivo, oltre che dei soggetti a favore della nota di trascrizione, anche di tutti i soggetti a completamento. 2) Nella redazione dell’Adempimento Unico nel quadro degli immobili unità immobiliari della nota di trascrizione le particelle sono state identificate, oltre che con il numero della particella medesima, anche con l’indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle quali il terreno è stato suddiviso in relazione alla diversa qualità colturale. La voltura, in questo caso non è stata registrata e la procedura di voltura automatica ha rilasciato al notaio l’esito B5. Per recuperare tale esito ed aggiornare la banca dati catastale, e’ sufficiente redigere una voltura di “recupero da voltura automatica”, indicando gli estremi dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia, repertorio, rogante) di cui si intende fornire le informazioni aggiuntive, e compilando il quadro relativo agli immobili indicando esclusivamente il numero della particella, che viene, pertanto, trasferita interamente. Istanza all'ufficio E’ facoltà del notaio recuperare l’esito delle volture da Modello Unico eseguendo una richiesta all’Ufficio Provinciale competente di evadere la pratica fornendo le necessarie informazioni aggiuntive. Pagina 21 di 21