VOLTURA AUTOMATICA
DOCUMENTO ILLUSTRATIVO
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INDICE
1. LE DOMANDE DI VOLTURA ............................................................................3
1.1
VOLTURE DA PROCEDURA INFORMATICA NOTA.......................................4
1.2
VOLTURE DA ADEMPIMENTO UNICO IMMOBILIARE ..................................4
2. CRITICITÀ DEL SISTEMA...............................................................................7
2.1. PROBLEMI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE ..................................................7
2.2. PROBLEMI RELATIVI AGLI IMMOBILI ........................................................7
2.3. ESITI DELLA VOLTURA AUTOMATICA........................................................8
Volture registrate con annotazioni...................................................................8
Volture con esiti negativi ...............................................................................9
3.
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL NOTAIO ................................................ 11
3.1 PRIMA DELLA STIPULA ......................................................................... 11
Preallineamento (voltura 1.0) ....................................................................... 11
Istanza ...................................................................................................... 12
Contact Center ........................................................................................... 12
3.2 MEDIANTE L’ADEMPIMENTO UNICO........................................................ 13
Invio di prova............................................................................................. 18
Visurina ..................................................................................................... 19
3.3 RECUPERO SUCCESSIVO ...................................................................... 20
Recupero vero e proprio (Voltura 1.0) ........................................................... 20
Istanza all'ufficio......................................................................................... 21
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1. LE DOMANDE DI VOLTURA
Le domande di voltura devono essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia del
Territorio
- della provincia ove si trovano i beni oggetto della voltura
ovvero
- della provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la
registrazione fiscale dell'atto che dà luogo alla voltura.
La presentazione può avvenire:
•
in front office
tramite modello cartaceo (MOD 98 per i fabbricati e MOD 13 per i
-
terreni) debitamente compilato, datato e sottoscritto dal richiedente,
presentato allo sportello dedicato;
è la modalità di presentazione normalmente utilizzata per le volture
relative alle dichiarazioni di successione;
tramite supporto informatico contenente il modello digitale della
-
domanda di voltura; in questo caso va unita anche una stampa del
modello, datato e sottoscritto dal richiedente;
il modello digitale viene predisposto con il programma VOLTURA 1.0,
distribuito gratuitamente dall’Agenzia del Territorio;
è la modalità di presentazione utilizzata per le volture di afflusso
(relative per esempio alle dichiarazioni di successione), per le volture
di preallineamento (come operazione propedeutica alla redazione di
un atto) e per quelle di “recupero da voltura automatica” (per sanare
un
errore
verificatosi
in
sede
di
elaborazione
della
voltura
automatica);
•
attraverso servizio postale
-
con plico raccomandato contenente la documentazione prevista per
la presentazione in front-office, accompagnata dalla copia del
versamento
dei
tributi
dovuti
sul
conto
corrente
dell’Ufficio
Provinciale competente.
La voltura può essere richiesta anche contestualmente alla trascrizione
dell’atto traslativo presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare, segnalando la
volontà
di
avvalersi
della
procedura
di
“voltura
automatica”
prevista
dall’articolo 3 del DM 701/1994. In tal caso la voltura viene eseguita, dopo la
trascrizione:
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-
attraverso i dati contenuti nella nota di trascrizione presentata allo
sportello su supporto informatico;
-
attraverso il modello UNICO immobiliare per le tipologie di atti per i
quali è prevista la trasmissione telematica (ai sensi dell’articolo 3 bis
del d.lgs. 463/1997).
Entrambe queste possibilità sono oggetto delle illustrazioni successive
1.1 VOLTURE DA PROCEDURA INFORMATICA NOTA
Il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di voltura ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha la facoltà di richiederne la esecuzione
automatica all’atto della presentazione della formalità di trascrizione presso il
Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale (presentazione su
supporto informatico), barrando la casella relativa a “atto soggetto a voltura”.
In questo caso:
- i diritti relativi alla voltura vengono pagati all’atto della richiesta di
trascrizione;
- la ricevuta dell’esito della voltura viene rilasciata dall’Ufficio di Pubblicità
Immobiliare.
Chi richiede la voltura automatica non può fornire ulteriori informazioni per
sanare eventuali disallineamenti della banca dati catastale.
1.2 VOLTURE DA ADEMPIMENTO UNICO IMMOBILIARE
Il soggetto obbligato alla presentazione della domanda di voltura ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha l’obbligo di richiederne la esecuzione
automatica
all’atto
della
trasmissione
telematica dell’adempimento
unico
immobiliare.
In questo caso:
- i diritti relativi alla voltura vengono pagati all’atto della trasmissione
telematica;
- la ricevuta dell’esito della voltura viene inviata per via telematica.
Chi richiede la voltura automatica con l’adempimento unico può fornire sul file
trasmesso
in
via
telematica
ulteriori
informazioni
per
sanare
eventuali
disallineamenti della banca dati.
Tali informazioni devono essere inserite nei riquadri appositamente predisposti
nell’adempimento unico.
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Per gli atti traslativi trasmessi per via telematica e per i quali è stata richiesta la
voltura
automatica
derivanti
da
Adempimento
Unico,
non
deve
essere
presentata la relativa domanda di voltura cartacea, anche in caso di esito
negativo.
GLI AUTOMATISMI DELLA VOLTURA AUTOMATICA
La procedura di voltura automatica esegue una serie di operazioni e controlli
automatici, alcuni dei quali inseriti recentemente, che consentono di risolvere
gran parte delle problematiche che possono insorgere nella corretta registrazione delle domande di volture; di tali automatismi occorre tenere presente nella
redazione dell’adempimento unico.
Automatismi sul regime
Se un soggetto “contro” è trovato nella intestazione catastale con tutti i dati
uguali a quelli della nota e regime patrimoniale diverso si applicano le seguenti
regole:
-
se il regime è presente sia in nota di trascrizione che in base
informativa questi devono essere uguali; in caso contrario il soggetto
viene considerato come non trovato e quindi la voltura viene
generata con l’annotazione “Intestazione e passaggi da esaminare”;
-
se il regime è presente in nota di trascrizione ed assente in base
informativa non si tiene conto della differenza;
-
se il regime è assente in nota di trascrizione ed è presente in base
informativa il soggetto viene considerato come non trovato e quindi
la voltura viene generata con l’annotazione “Intestazione e passaggi
da esaminare”.
Automatismi per la comunione legale
Se in nota di trascrizione sono presenti due soggetti “contro” in comunione tra
loro e uno dei due non è presente in base informativa, la procedura di voltura
automatica esegue la verifica che almeno l’altro sia presente in regime di comunione con stesso diritto della nota e quota uguale o superiore al doppio di
quella ceduta.
-
In caso positivo la voltura viene registrata correttamente senza
annotazioni.
-
In tutti gli altri casi si tratta di intestazioni non incrociate che
daranno luogo a registrazione con annotazione di “Intestazione e
passaggi da esaminare”, rilasciando l’esito D2.
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Automatismi per i diritti (tabella di corrispondenza)
Se un soggetto “contro” è trovato in base dati con un diritto diverso da quello in
nota e diverso anche dalla piena proprietà si verifica se esso è assimilabile ad
uno dei diritti codificati, trascrivibili in Conservatoria.
L’assimilazione viene effettuata utilizzando una tabella di corrispondenza tra i
diritti della Conservatoria e quelli già presenti in Catasto.
Per il codice diritto 10 (oneri) l’assimilazione viene effettuata utilizzando anche
la parte descrittiva dell’onere stesso.
In caso di assimilazione con:
- esito positivo, la voltura viene eseguita correttamente.
- esito negativo si possono verificare due casi:
-
il soggetto contro è presente in base informativa con una sola
titolarità relativamente all’immobile in esame: in questo caso la
procedura
sostituisce
esclusivamente
il
soggetto
in
questione
lasciando inalterati gli altri intestati, inserisce una annotazione
apposita di “Intestazione precedente da esaminare” ed invia l’esito
D6;
-
il soggetto contro è presente in base informativa con più titolarità
relativamente all’immobile in esame: in questo caso il soggetto viene
considerato come non trovato e quindi la nota è generata con
l’annotazione di “Intestazione e passaggi da esaminare”.
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2. CRITICITÀ DEL SISTEMA
L’adempimento unico contiene tutte le informazioni necessarie alla registrazione, alla trascrizione nonché alla voltura degli atti immobiliari.
Alcune volture, però, non vanno a buon fine per diverse cause ovvero vengono
registrate con annotazioni.
La mancata registrazione ovvero la registrazione non perfettamente corretta
può
derivare
anche
da
problemi
della
banca
dati
catastale,
relativi
all’intestazione o sugli immobili.
2.1.
PROBLEMI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE
Il caso classico è rappresentato dall’intestazione catastale non correttamente
registrata, anche se non vi sono atti intermedi mancanti. Può derivare dal fatto
che:
-
l’intestazione catastale, pur essendo state registrate tutte le volture
che
riguardano
l’immobile
oggetto
di
trasferimento,
risulta
formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o
mancanti, i diritti reali e/o le quote non sono indicati correttamente o
non sono aggiornati, sono riportati soggetti che non dovrebbero più
comparire, e così via);
-
non è stata registrata o presentata l’ultima voltura che riguarda
l’immobile oggetto di trasferimento, e, quindi la situazione non è
aggiornata (gli intestatari catastali non coincidono con i soggetti
contro della nota).
2.2.
PROBLEMI RELATIVI AGLI IMMOBILI
Sugli immobili possono riscontrarsi errori in banca dati che possono riguardare
l’indirizzo, l’ubicazione (n. civico, piano, interno) o errori materiali nella consistenza (n. vani o metri quadrati) o anche errori nel classamento; queste situazioni, in ogni caso, non vengono mai prese in considerazione in fase di esecuzione della voltura automatica.
E’ possibile, inoltre, che gli immobili urbani siano identificati in catasto con un
identificativo provvisorio, in quanto denunziati negli atti ma non censiti; in questo caso è opportuno che il notaio richieda che all’immobile venga assegnato
l’identificativo definitivo. La richiesta può essere indirizzata direttamente
all’ufficio provinciale, ovvero può essere inoltrata per via telematica utilizzando
il “contact center”.
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Altra criticità è rappresentata dal fatto che esistono situazioni, in cui l’immobile
è situato in un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto: in sostanza non vi è corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni presenti
nella banca dati catastali. E’ il caso, per esempio del Comune di Fiumicino, che
catastalmente ricade ancora nel Comune di Roma; in questo caso, indicando il
Comune amministrativo, nella identificazione degli immobili in nota di trascrizione, la voltura non viene eseguita. La voltura, in tali fattispecie, viene esaminata ed eseguita dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
2.3.
ESITI DELLA VOLTURA AUTOMATICA
Le volture elaborate dalla procedura di voltura automatica possono portare a
questi risultati:
−
Volture registrate;
−
Volture registrate con annotazioni;
−
Volture con esiti negativi.
Volture registrate con annotazioni
Esito D3 - Ditta registrata con intestazione parziale
Nel caso di trasferimento di quote della proprietà e/o di altri diritti reali, la procedura di voltura automatica:
- esegue il confronto tra i soggetti “contro” della nota di trascrizione e gli intestatari catastali,
- verifica la consistenza delle quote e la relativa congruità, i diritti trasferiti,
nonché il regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Se non è verificata tale corrispondenza, la voltura viene eseguita ugualmente,
riportando nella nuova intestazione catastale i soggetti a favore della nota di
trascrizione con le quote e i diritti in essa indicati, cui vengono aggiunti tutti gli
altri soggetti, presenti nella precedente intestazione catastale, con la dicitura
“da verificare”.
Esito D2 – Ditta registrata con passaggi intermedi da esaminare (discordanze
tra i soggetti)
Nei trasferimenti per l’intero della proprietà, la procedura di voltura automatica:
- esegue il confronto tra i soggetti contro della nota di trascrizione e gli intestatari catastali esclusivamente sui dati anagrafici e non sulle quote e i diritti.
Se non è verificata tale corrispondenza, la voltura viene eseguita ugualmente,
riportando l’annotazione “passaggi intermedi da esaminare”.
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Esito D6 – Intestazione precedente da esaminare (discordanze tra quote e diritti)
Tale esito ricorre, nel caso in cui, per un soggetto, il confronto tra diritto ceduto
e quello presente in banca dati ha esito negativo e il soggetto contro è presente
in base informativa con una sola titolarità relativamente all’immobile in esame.
Occorre ricordare che il confronto fra il diritto ceduto e quello presente in banca
dati viene effettuato secondo le correlazioni dei diritti riportate nella tabella di
corrispondenza.
In tale fattispecie la procedura non trascina nell’attuale intestazione il soggetto
in questione ed inserisce l’annotazione di “Intestazione precedente da esaminare”.
In tutti questi casi (esiti D2, D3 e D6), per evitare che ciò avvenga si può:
- richiedere preventivamente il preallinamento dei dati;
- utilizzare le informazioni aggiuntive dell’adempimento unico che consentono di
effettuare il preallinamento contestualmente alla voltura del nuovo atto, seguendo le istruzioni riportate nel successivo capitolo 3.
Volture con esiti negativi
Le volture con esito negativo non vengono registrate e si riferiscono esclusivamente a controlli sugli immobili e non sui soggetti.
Si riportano di seguito le principali tipologie di esito negativo.
Esito B4 – L’immobile è dichiarato ubicato in un comune il cui codice è sconosciuto in catasto
E’ il caso in cui, nella nota di trascrizione viene indicato un immobile ubicato in
un comune il cui codice non è presente negli atti del catasto (mancata corrispondenza tra comuni amministrativi e comuni presenti nella banca dati catastale).
La voltura viene esaminata ed eseguita dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del
Territorio.
Esito B5 - L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali
E’ il caso in cui nel quadro degli immobili della nota di trascrizione le particelle
vengono identificate, oltre che con il numero della particella medesima, anche
con l’indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle
quali il terreno è stato suddiviso in relazione alla diversa qualità colturale.
Si tratta di un errore: la lettera alfabetica in questo caso non fa parte
dell’identificativo catastale e quindi non deve essere riportata sulla nota di trascrizione.
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Se invece la lettera alfabetica indica una porzione di immobile per il quale non è
stato
ancora
richiesto
il
frazionamento,
occorre
segnalare
sulla
nota
l’informazione di “voltura differita” barrando la relativa casella: la voltura potrà
essere richiesta solo successivamente, quando alla porzione di immobile oggetto del trasferimento sarà stata attributo un identificativo catastale definitivo.
Esito E1 – L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali
La procedura di voltura automatica esegue il controllo degli oggetti, indicati nel
quadro B relativo agli immobili e, qualora non è verificata la presenza del dato
catastale nella relativa banca dati, la voltura non viene eseguita.
Esito E2 - L’immobile in catasto risulta soppresso
Tali esito ricorre nel caso in cui l’immobile, al momento dell’esecuzione della
voltura, risulta soppresso. Si rammenta che l’immobile deve essere indicato
nell’atto, in modo conforme a quanto rappresentato nella base informativa, ossia come rilevabile da una consultazione avente data non anteriore a tre mesi
dalla data del medesimo atto (cfr. art. 4 del D.P.R. n. 650/1972).
Esito E4 - L’immobile risulta identificato in maniera difforme da quanto indicato
nella nota di trascrizione (graffato)
Tale esito ricorre per errata o mancata indicazione degli immobili graffati.
Si ricorda a tale proposito che nel caso di immobili graffati, vanno elencati sulla
nota tutti gli identificativi catastali, nell’ambito della stessa unità negoziale.
Esito E5 - L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del
catasto sono presenti più immobili con lo stesso foglio, particella e subalterno
ma sezioni diverse
Tale esito ricorre nel caso in cui, negli atti del catasto, siano presenti più immobili con lo stesso foglio, particella e subalterno, ma Sezioni di mappa diverse e
nell’adempimento unico non sia stata indicata correttamente tale Sezione.
Si coglie l’occasione per rammentare che gli esiti sopra riportati potrebbero essere evitati, eseguendo una consultazione della banca dati catastale immediatamente prima della stipula dell’atto. In tale modo, infatti, è possibile individuare e, quindi, sanare tutti quegli elementi che possono dar luogo a delle criticità.
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3.
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL NOTAIO
3.1
PRIMA DELLA STIPULA
Il notaio può eseguire, prima della stipula una correzione della banca dati catastale relativamente ad una intestazione catastale non corretta:
- sia nel caso in cui vi siano degli errori sui dati anagrafici, sui diritti reali, sulle
quote,
- sia nel caso in cui non siano state registrate le ultime domande di volture che
riguardano l’immobile in oggetto, e, quindi la situazione non sia conseguentemente aggiornata.
Preallineamento (voltura 1.0)
Il preallineamento può essere richiesto direttamente all’ufficio utilizzando la
procedura Voltura 1.0, che è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia. In
questo caso dovrà essere presentato il documento su supporto informatico e la
stampa da esso ottenuta, debitamente sottoscritta.
La voltura di preallineamento in formato elettronico compilata con il pacchetto
Voltura 1.0 può anche essere inviata per via telematica, utilizzando gli stessi
strumenti previsti per l’adempimento unico. L’ufficio, dopo aver esaminato la
pratica, eseguirà l’aggiornamento e la relativa ricevuta verrà restituita sempre
per via telematica.
Si riportano, al fine di chiarire le modalità di utilizzo di tale possibilità, di seguito
degli esempi illustrativi. In particolare, il documento di voltura 1.0, in preallineamento può essere utilizzato nel caso in cui, pur essendo state registrate tutte
le volture che riguardano l’immobile oggetto di trasferimento, l’intestazione risulta formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i
diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti che non dovrebbero più comparire, e così via) ovvero nel caso in cui l’intestazione catastale non è aggiornata perché alcuni passaggi intermedi non sono stati registrati,
pur essendo state presentate, o richieste in via automatica, le relative volture.
ESEMPI:
1) Tizio acquista un bene da Caio e Sempronio, ma la precedente intestazione
catastale riporta Sempronio con dati anagrafici errati.
Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”?
E’ sufficiente eseguire una voltura di preallineamento, indicando i dati
dell’ultima voltura (data di presentazione e numero), nonché gli estremi
dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia, repertorio, rogante). Si consiglia,
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inoltre, di compilare il quadro relativo alle “Informazioni ditta” fornendo tutti i
soggetti costituenti gli intestatari catastali, nell’ambito della ditta “nuova”. Con
l’introduzione in atti della voltura di preallineamento, da parte del competente
Ufficio provinciale dell’Agenzia, la banca dati catastale viene così preparata per
la successiva voltura del nuovo atto.
2) Tizio acquista un bene da Caia e Sempronio, che hanno ricevuto il bene in
eredità ma l’intestazione catastale riporta ancora il de cuius perché la relativa
voltura non è stata registrata.
Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”?
E’ sufficiente eseguire una voltura di preallineamento, indicando i dati
dell’ultima voltura (data di presentazione e numero), nonché gli estremi
dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia). Si consiglia, anche in questo caso,
di compilare il quadro relativo alle “Informazioni ditta” fornendo tutti i soggetti
costituenti gli
intestatari catastali, nell’ambito della
ditta
“nuova”. Con
l’introduzione in atti della voltura di preallineamento, da parte del competente
Ufficio provinciale dell’Agenzia, la banca dati catastale viene così preparata per
la successiva voltura del nuovo atto.
Istanza
La richiesta di preallineamento della banca dati può essere eseguita attraverso
la predisposizione di una semplice istanza all’Ufficio provinciale competente,
fornendo le necessarie informazioni e i documenti relativi.
Contact Center
Questo servizio WEB MAIL è rivolto a coloro che riscontrano incoerenze nella situazione catastale dei propri immobili e consente di presentare via web
(www.agenziaterritorio.gov.it) richieste di rettifica dei dati catastali.
Per accedere al servizio è sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e rettifica richiesta.
Le e-mail inviate vengono prese in carico per la risposta dal Contact Center che
invia automaticamente all'utente un messaggio di avvenuta presa in carico della
richiesta, contenente il suo numero identificativo, per eventuali ulteriori comunicazioni.
La richiesta è trattata direttamente dal Contact Center o inoltrata all'Ufficio Provinciale competente, in relazione al tipo di incoerenza rilevata. In tutti i casi è
data risposta all'utente tramite posta elettronica sull'esito della richiesta.
Il servizio viene reso entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
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Se la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact Center, all'utente viene comunicato, con un'e-mail, che il problema non può avere soluzione
tramite il servizio web mail.
Tramite il Contact Center possono essere trattate le seguenti tematiche afferenti la banca dati catastale.
Errori riscontrati sui soggetti a cui è intestato l’immobile
L’errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende “denominazione”),
codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende “sede legale”), diritti e
quota di possesso.
Per presentare la richiesta occorre disporre di:
−
identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno);
−
estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro
atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile,
successione).
Errori riscontrati sui dati dell’immobile
L’errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno,…) o evidenti errori materiali nella consistenza (n° vani o metri quadrati).
Per presentare la richiesta occorre disporre di:
−
identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno);
−
estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati
(atto notarile, successione).
Richiesta identificativo catastale definitivo
E’ possibile richiedere l’identificativo catastale definitivo, per gli immobili urbani
che ne sono privi o per gli immobili che, pur a seguito di accatastamento, risultano assenti in banca dati.
Per presentare la richiesta occorre disporre di:
−
identificativo
catastale
provvisorio
(per
i
casi
di
assegnazione
dell’identificativo definitivo);
−
3.2
domanda di accatastamento (data e protocollo della domanda).
MEDIANTE L’ADEMPIMENTO UNICO
Il notaio ha la possibilità di ottenere una voltura catastale corretta con
l’Adempimento Unico, in presenza di intestazioni catastali errate o non aggiornate, mediante una opportuna compilazione del Modello Unico.
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In sostanza si tratta di redigere opportunamente il documento (l’indicazione di
“ultimo atto mancante” e dei soggetti a completamento), ottenendo il preallineamento, contestualmente all’aggiornamento degli intestati catastali, senza dover redigere alcuna domanda di volture (come, invece, accade nel caso di preallineamento da Voltura 1.0).
Si ricorda, al riguardo, che quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, il soggetto che richiede la voltura deve indicare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 650/1972, gli estremi degli
atti o dei documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di
cui sopra.
Si riportano di seguito degli esempi che chiariscono come possono insorgere le
problematiche e come risolverle con il Modello Unico, suddivisi nelle tipologie di
problematiche relative alla intestazione catastale precedente non correttamente
registrata o non aggiornata per passaggi intermedi non registrati.
Intestazione catastale non correttamente registrata
E’ il caso nel quale, pur essendo state registrate tutte le volture che riguardano
l’immobile oggetto di trasferimento, l’intestazione risulta formalmente non corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti che non dovrebbero più comparire, e
così via).
Per ottenere che gli atti registrati con l’adempimento unico vengano correttamente volturati, indicare nel file da trasmettere i seguenti dati:
−
impostare nella sezione “Dati Volture” i dati dell’ultima voltura eseguita in
catasto (si possono indicare gli estremi della voltura, o, in alternativa,
quelli dell’atto - sia esso notarile, denunzia di successione o di altra natura - o entrambi) deducendoli dalla visura catastale, effettuata in data recente, utilizzando l'elemento "ultimo atto mancante";
−
impostare l’informazione “unico atto mancante”, se effettivamente l'ultimo passaggio sia anche l'unico atto mancante nella banca dati catastale;
−
se il trasferimento del bene non è per l’intero, ma riguarda quote o diritti
parziali (per diritti parziali si intende la nuda proprietà, l’usufrutto, la
proprietà superficiaria, l’enfiteusi ecc.) indicare, se possibile, anche i soggetti a completamento dell’intestazione catastale, esattamente con le
quote e i diritti che “completano” quelli trasferiti, avendo comunque cura
di utilizzare per tutti i soggetti, sia per quelli interessati dall'atto, che per
quelli a completamento, una frazione con il medesimo denominatore.
ESEMPI:
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1) Tizio acquista un bene da Caio e Sempronio, ma la precedente intestazione
catastale riporta Sempronio con data di nascita errata.
Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”?
E’ sufficiente indicare, coma sopra riportato, i dati dell’ultima voltura e
l’informazione “ultimo atto mancante”.
In tal modo verrà automaticamente effettuata le rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto.
N.B.:
Se il trasferimento avviene per l’intero della proprietà (e non per l’intero di un
diritto parziale!) prestare attenzione ai soli dati anagrafici dei soggetti, poiché in
questo caso le eventuali discordanze di quote e diritti reali tra nota di trascrizione ed intestazione catastale vengono ignorate.
Attenzione ai codici fiscali delle società! Se il codice fiscale è sbagliato, la società viene considerata diversa, anche se la denominazione e la sede coincidono
perfettamente!
2) Tizio e Caia acquistano da Sempronio la proprietà superficiaria di un appartamento. Nella intestazione catastale compare Sempronio con il diritto di proprietà e non di proprietà superficiaria, compare inoltre il Comune, ma senza
l’indicazione del relativo diritto.
Come evitare che nella nuova intestazione compaiano, oltre a Tizio e Caia, anche Sempronio ed il Comune con la dicitura “DA VERIFICARE”?
Indicare nell'elemento "ultimo atto mancante" gli estremi dell’atto di trasferimento con il quale Sempronio ha acquistato la proprietà superficiaria, impostare
l’informazione “unico atto mancante” e riportare il Comune tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà per l’area”.
Verrà automaticamente effettuata la rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto.
3) Tizio e Caio sono comproprietari di un bene, ma nell’intestazione catastale
quote e diritti non sono indicati correttamente. Tizio acquista da Caio la metà
del bene.
Cosa fare affinché nella nuova intestazione compaia solo Tizio proprietario per
l’intero?
Indicare nella sezione “Dati Volture” gli estremi dell’ultimo atto risultante sulla
visura catastale utilizzando l'elemento "ultimo atto mancante", impostare
l’informazione “unico atto mancante” e riportare Tizio tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà” e la quota di ½ (naturalmente Tizio compare
anche a favore nella nota di trascrizione per la quota di ½ di proprietà).
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Verrà automaticamente effettuata le rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto: provvederà il sistema a “sommare”
le due quote di Tizio ed a riportarle all’intero.
4) Tizio e Caia sono comproprietari di un bene in regime di comunione, ma
nell’intestazione catastale è indicato solo Tizio proprietario per l’intero. Tizio e
Caia, ciascuno per ½ di proprietà, vendono il bene a Sempronio.
Cosa fare affinché nella nuova intestazione non compaia l’annotazione “passaggi
intermedi da esaminare?
Nulla, provvederà il sistema a “riconoscere” la fattispecie ed effettuare correttamente la voltura, sempre che nella intestazione catastale i dati anagrafici di
Tizio siano corretti e nella nota di trascrizione venga riportato che i due coniugi
vendono in regime di comunione.
L’intestazione catastale non è corretta perché vi sono passaggi intermedi non
registrati
L’intestazione catastale non è aggiornata perché alcuni passaggi intermedi non
sono stati registrati, pur essendo state presentate, o richieste in via automatica,
le relative volture; può essere anche il caso di sentenze di separazione dei coniugi per le quali non vi è alcun obbligo di trascrizione e/o voltura.
Per ottenere che gli atti registrati con l’adempimento unico vengano correttamente volturati, indicare nel file da trasmettere i seguenti dati:
−
impostare nella sezione “Dati Volture” i dati degli atti mancanti in ordine
cronologico (si possono indicare gli estremi della voltura, quelli dell’atto o
entrambi), con le seguenti precisazioni;
−
se il passaggio da segnalare è l'unico non registrato in catasto, esso va
inserito nell'elemento "Ultimo atto mancante" e va impostata l'informazione “unico atto mancante”;
−
se, invece, vi sono ulteriori atti intermedi non registrati, indicarli, in formato libero, nel campo “Identificativi Info”, avendo cura di inserire l'ultimo passaggio in ordine cronologico sempre nell'elemento "Ultimo atto
mancante"; infatti in mancanza di valorizzazione di questo elemento, anche tutte le altre informazioni inserite nel campo "Identificativi Info" verrebbero scartate;
−
se il trasferimento del bene non è per l’intero, ma riguarda quote o diritti
parziali (per diritti parziali si intende la nuda proprietà, l’usufrutto, la
proprietà superficiaria, l’enfiteusi ecc.) indicare, se possibile, anche i soggetti a completamento dell’intestazione catastale, esattamente con le
quote e i diritti che “completano” quelli trasferiti, utilizzando lo stesso denominatore.
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ESEMPI:
1) Tizio acquista un bene da Caia e Sempronio, che hanno ricevuto il bene in
eredità ma l’intestazione catastale riporta ancora il de cuius perché la relativa
voltura non è stata registrata.
Come evitare che la voltura venga effettuata con l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”?
E’ sufficiente indicare i dati della successione nell’elemento "Ultimo atto mancante" e l’informazione “unico atto mancante”.
In tal modo verrà automaticamente effettuata la voltura relativa alla successione, immediatamente prima di procedere alla voltura del nuovo atto.
2) Tizio acquista la metà di un bene da Caio, comproprietario con Sempronio,
ma l’intestazione catastale non riporta i due attuali proprietari perché mancano
alcuni atti intermedi per i quali non sono state registrate le relative volture.
Cosa fare perché la voltura venga effettuata correttamente?
Indicare i dati dell’ultimo atto mancante nell'elemento "ultimo atto mancante”,
indicare gli estremi degli altri atti mancanti in “Identificativi Info”, riportare
Sempronio come soggetto a completamento per la sua quota di appartenenza.
In tal modo verrà preliminarmente effettuata automaticamente la voltura relativa all’ultimo atto mancante, con la quale il bene risulterà intestato a Caio e
Sempronio, con l’annotazione di “passaggi intermedi da verificare”, mentre le
informazioni fornite in “Identificativi Info” verranno registrate per essere fornite
sulla visura storica del bene. Immediatamente dopo verrà eseguita la voltura a
favore di Tizio, questa volta senza l’annotazione di “passaggi intermedi da esaminare”.
3) Tizio e Caia hanno acquistato un bene in regime di comunione e la relativa
intestazione catastale è corretta. Successivamente i due coniugi si separano e
con la sentenza il regime di comunione viene trasformato in regime di separazione. Tizio intende acquistare da Caia la metà del bene.
Cosa fare affinché nella nuova intestazione compaia solo Tizio proprietario per
l’intero in regime di separazione?
Indicare nell'elemento “ultimo atto mancante” gli estremi della sentenza, impostare l’informazione “unico atto mancante” e riportare Tizio tra i soggetti a
completamento con il diritto di “proprietà” in regime di separazione e la quota di
½ (naturalmente nella nota di trascrizione Tizio compare a favore e Caia contro,
ciascuno per la quota di ½ di proprietà in regime di separazione).
Verrà automaticamente effettuata le rettifica alla precedente intestazione, prima di procedere alla voltura del nuovo atto: provvederà il sistema a “sommare”
le due quote di Tizio ed a riportarle all’intero.
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4) L’intestazione catastale di un fabbricato non è stata correttamente registrata
in fase di accatastamento.
E’ il caso nel quale l’intestazione che è stata registrata al momento
dell’accatastamento (o della costituzione di un bene) risulta formalmente non
corretta (alcuni dati anagrafici sono errati o mancanti, i diritti reali non sono indicati correttamente, sono riportati soggetti con l’indicazione “ciascuno per i
propri diritti”, e così via).
Per ottenere che gli atti registrati con l’Adempimento Unico vengano correttamente volturati, se è possibile individuare l’atto, anche se stipulato in data anteriore, dal quale deriva l’intestazione fornita in fase di accatastamento o di costituzione, indicare nel file da trasmettere i seguenti dati:
−
impostare nell’elemento “ultimo atto mancante” i dati dell’atto di riferimento (si possono indicare gli estremi della voltura, quelli dell’atto o entrambi);
−
impostare l’informazione “unico atto mancante”.
Se invece tali dati non sono disponibili, indicare almeno, nel caso in cui il trasferimento del bene non è per l’intero, ma riguarda quote o diritti parziali (per diritti parziali si intende la nuda proprietà, l’usufrutto, la proprietà superficiaria,
l’enfiteusi ecc.), anche i soggetti a completamento dell’intestazione catastale,
esattamente con le quote e i diritti che “completano” quelli trasferiti.
5) Tizio e Caia acquistano dalla società costruttrice la proprietà superficiaria di
un appartamento. Nella intestazione catastale compare la società costruttrice e
non compare il Comune, che aveva a suo tempo concesso il diritto di superficie
sull’area sottostante il fabbricato.
Cosa fare affinché la nuova intestazione sia registrata senza l’annotazione di
“passaggi intermedi da esaminare” e vi compaia anche il Comune proprietario
per l’area?
Indicare nell'elemento “ultimo atto mancante” gli estremi dell’atto con il quale il
Comune ha costituito il diritto di superficie in capo alla società costruttrice, impostare l’informazione “unico atto mancante” e riportare il Comune tra i soggetti a completamento con il diritto di “proprietà per l’area”.
Verrà automaticamente effettuata la rettifica alla precedente intestazione, sulla
base dell’atto di costituzione del diritto di superficie, anche se stipulato in data
anteriore alla costituzione del fabbricato, prima di procedere alla voltura del
nuovo atto.
Invio di prova
A partire dal mese di luglio 2005 verranno rilasciate nuove funzionalità che consentono al notaio nella fase di invio di prova del Modello Unico di verificare sia
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gli immobili che i soggetti sul server centrale del Catasto (aggiornato al giorno
precedente rispetto al quale si effettua l’invio).
Immobili
Verranno effettuati controlli di esistenza e correttezza dei dati identificativi degli
immobili: comune, sezione urbana (per il solo Fabbricati ), foglio, particella e
subalterno, verranno emessi i seguenti esiti:
- “E1 - L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali” errore a fronte del
quale la voltura automatica darà esito negativo.
- “B5 – L’immobile è identificato con dati non conformi a quelli catastali”
Per una spiegazione esaustiva degli esiti emessi consultare le FAQ disponibili sul
sito per l’Adempimento Unico nella sezione relativa all’area Territorio e riportate
nei numeri 3.41 e 3.39.
Soggetti
Per verificare che i codici fiscali dei soggetti “ a favore” presenti nell’atto siano,
oltre che formalmente corretti, presenti e validi nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria, verrà inserita una nuova funzionalità nell’ambito del servizio “Presentazione Documenti” che permetterà all’utente di effettuare controlli che precedono
la stesura dell’atto.
Con tale funzionalità sarà possibile al notaio collegarsi direttamente all’Archivio
dell’Anagrafe Tributaria per verificare sia i dati anagrafici che la validità ed esistenza del codice fiscale interrogato.
In questo modo il notaio potrebbe risolvere dubbi legati a casi particolari, come
per esempio un codice fiscale attribuito nuovamente al cittadino per questioni di
omocodia o di soppressione del comune di nascita etc.
Si precisa che tale controllo preventivo verrà attivato comunque nella fase di
invio di prova e a fronte di riscontro negativo con l’Anagrafe Tributaria verrà
emesso un diagnostico di tipo non bloccante.
Visurina
Alla fine del trattamento di ogni nota di trascrizione presentata con Modello Unico, viene predisposta una ricevuta, che rappresenta un importante strumento di
controllo della qualità della registrazione, da inviare all’utente telematico in cui
sono indicati:
−
i dati dell’immobile (Comune, tipo catasto, sezione, foglio, particella, subalterno);
−
gli intestati presenti nella banca dati catastale prima della registrazione
della nota di trascrizione;
−
gli intestati presenti in base informativa dopo l’aggiornamento prodotto
dal Modello Unico.
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3.3
RECUPERO SUCCESSIVO
Il recupero successivo non è consentito, nel caso in cui nella nota di trascrizione
gli identificativi catastali (comune, sezione, foglio, particella e subalterno) non
siano stati indicati correttamente e siano incoerenti con quelli ricavabili con una
consultazione della banca dati catastale ad una data non superiore ai tre mesi
precedenti a quella dell’atto (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
650). Rientrano in tale fattispecie alcune note di trascrizione, da cui vengono
generate le domande di volture, cui, a sua volta, sia stato associato l’esito negativo E1 - L’immobile non risulta iscritto negli atti catastali, ovvero l’esito negativo E5 - L’immobile presenta un’intestazione non aggiornata e negli atti del
Catasto sono presenti più immobili con stesso foglio, particella e subalterno ma
sezioni diverse.
Recupero vero e proprio (Voltura 1.0)
Per le volture da Voltura automatica, non andate a buon fine in quanto registrate con annotazioni (esito D3 - intestazioni da verificare) ovvero per alcune tipologie di esiti negativi (B5 ed E4), è consentito il recupero attraverso la predisposizione di una voltura di “recupero da voltura automatica”, mediante il software
di voltura 1.0, in esenzione.
Tale possibilità è riservata esclusivamente allo stesso notaio che ha redatto il
precedente documento di Modello Unico che ha generato la problematica.
Attualmente la presentazione di tale documento avviene presso gli uffici
dell’Agenzia del Territorio, mentre prossimamente potrà essere eseguita direttamente dal proprio studio notarile.
Si riportano di seguito, al fine di chiarire le modalità di utilizzo di tale possibilità,
degli esempi illustrativi.
ESEMPI:
1) Tizio e Caia acquistano da Sempronio la proprietà superficiaria di un appartamento. Nella intestazione catastale compare Sempronio con il diritto di proprietà e non di proprietà superficiaria, compare inoltre il Comune, ma senza
l’indicazione del relativo diritto.
Nella registrazione della voltura automatica, non essendo stato redatto opportunamente l’Adempimento Unico, secondo le indicazioni fornite nei precedenti
paragrafi, si è prodotta, in banca dati, una situazione che vede come intestatari
catastali, oltre a Tizio e Caia, anche Sempronio ed il Comune con la dicitura “DA
VERIFICARE” (esito D3).
A questo punto, per recuperare tale situazione e iscrivere correttamente la ditta
in atti, è sufficiente eseguire una voltura di “recupero da voltura automatica”,
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indicando gli estremi dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia, repertorio,
rogante) di cui si intende fornire le informazioni aggiuntive, e compilando il
quadro relativo alle “Informazioni ditta”, nell’ambito della ditta “nuova”, comprensivo, oltre che dei soggetti a favore della nota di trascrizione, anche di tutti
i soggetti a completamento.
2) Nella redazione dell’Adempimento Unico nel quadro degli immobili unità immobiliari della nota di trascrizione le particelle sono state identificate, oltre che
con il numero della particella medesima, anche con l’indicazione delle lettere alfabetiche distintive delle diverse porzioni nelle quali il terreno è stato suddiviso
in relazione alla diversa qualità colturale.
La voltura, in questo caso non è stata registrata e la procedura di voltura automatica ha rilasciato al notaio l’esito B5.
Per recuperare tale esito ed aggiornare la banca dati catastale, e’ sufficiente
redigere una voltura di “recupero da voltura automatica”, indicando gli estremi
dell’atto (causale, descrizione atto, efficacia, repertorio, rogante) di cui si intende fornire le informazioni aggiuntive, e compilando il quadro relativo agli immobili indicando esclusivamente il numero della particella, che viene, pertanto,
trasferita interamente.
Istanza all'ufficio
E’ facoltà del notaio recuperare l’esito delle volture da Modello Unico eseguendo una richiesta all’Ufficio Provinciale competente di evadere la pratica fornendo le necessarie informazioni aggiuntive.
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Manuale Operativo Voltura Automatica