Anno 25
N. 2
Marzo
2014
***********************
pag 2 1° Convegno
Nazionale IDRAULICI
pag 3 Vita Associativa
-DMSE 10 febbraio 2014
-Tabella C.T.
-Assemblea ABI
pag 4 Rete gas Distanze
UNI 11528:2014
pag 5 Rete gas Progetto
Rendimento combustione
pag 6 Gas Fluorurati
Dich. art. 16 DPR 43/12
pag 7 INCONTRO
15 aprile 2014 ore 18,30
pag 9 Incentivi
pag 10 Tabella incentivi
pag 11 Elettro dubbio
pag 13 Elettropillole
SICUREZZA
Infortunio
CORSI
Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003
In ogni momento, ai sensi dell'art.7
del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare
i Suoi diritti (accesso, cancellazione,
rettifica, opposizione) nei confronti
dell'A.B.I., titolare del trattamento.
M C E
Mostra Convegno Expoconfort
Fiera Milano
1° Convegno Nazionale IDRAULICI
Fiera Milano
21 marzo 2014
ore 14,00
Centro Convegni
Sala Martini
VITA ASSOCIATIVA
ATTENZIONE
E’ stato pubblicato il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 che ha istituito il nuovo Libretto di
impianto per la climatizzazione ed i nuovi Rapporti di controllo di efficienza energetica tipo 1 - tipi 2 – tipo 3 –
tipo 4 che secondo gli art. 1 e 2 devono essere adottati “A partire dal 1° giugno 2014”
NO
La regione Lombardia tramite il CURIT il 17 u.s. ha prontamente pubblicato quanto segue:
DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 10 FEBBRAIO 2014
NUOVI MODELLI DI LIBRETTO D'IMPIANTO E
DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2014 sono stati approvati i “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”.
Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. 1118 del 20 dicembre 2013 “Aggiornamento delle disposizioni per
l’esercizio, il controllo e le ispezioni degli impianti termici” (punto 9 c. 8 e punto 14 c. 5), approverà a breve con
provvedimento dirigenziale i nuovi modelli.
Fino a tale data restano in vigore i modelli adottati con D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2013.
Data pubblicazione: 17/03/2014
Prima di affrettarsi ad acquisti e modifiche attendiamo il preannunciato
provvedimento dirigenziale con i nuovi modelli di cui vi terremo aggiornati.
TABELLA per CENTRALE TERMICA
Come previsto dalla D.G.R. 1118 del 20-12-2013 all’art. 8 comma 12
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il
proprietario o l’Amministratore espongono una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione
giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del Responsabile dell’impianto termico, ivi compreso anche il codice
fiscale;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
La nuova tabella aggiornata come richiesto potrà essere ista in ABI o scaricata dal sito
www.abiweb.it nella parte riservata agli Associati in “Leggi e Norme” – “modulistica”.
ASSEMBLEA ORDINARIA soci ABI
Ricordiamo che nella prossima assemblea annuale dei soci, che si terrà sabato 17 Maggio 2014 , si
dovrà procedere alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della nostra associazione.
Ogni associato può proporre la propria candidatura.
Per questo invitiamo i soci a compilare il modulo di candidatura, reperibile nel sito www.abiweb.it
in “modulistica” nella parte riservata, e restituire in ABI con e-mail [email protected] o via fax allo
030-2092793.
Rete Gas Distanze
D. Devo alimentare con la rete gas un appartamento al primo piano in una villetta a schiera ed ho
problemi con il vicino di casa che dice che non la vuole vicino al suo confine perché pericolosa ed
antiestetica.
Cosa dice la norma ?
R. Normative che prescrivano distanze dai confine non
esistono.
L’argomento è trattato dal Codice Civile che dice :
Art. 889 - Distanze per pozzi e cisterne
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di
concime presso il confine, anche se su questo si trova un
muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno
due metri tra il confine e il punto più vicino del
perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e
simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di
almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti
locali.
La distanza minima da rispettare è quindi ml. 1 dal confine e, per quieto vivere non per obbligo o
norma, si potrebbe creare un incavo nel muro dove far passare la tubazione in una canaletta areata
dipinta del colore del muro, salvando anche l’estetica.
Rete gas con raccordi a pressare
Evoluzione delle Norme
Avevamo ricevuto tempo addietro questa domanda ed avevamo così risposto:
D. Volevo eseguire la tubazione gas in rame per l’alimentazione di una Centrale Termica con
caldaia da 75 kW con raccordi a pressare.
Il Termotecnico ha detto che nel progetto non può prevedere questo tipo di esecuzione.
R. Il Termotecnico ha ragione.
Trattandosi di centrale termica, ricadiamo sotto quanto prevede il D.M. 12 aprile 1996 che al Titolo
V consente l’uso del rame per la tubazione gas, ma al punto 5.3.1 nelle giunzioni, raccordi e pezzi
speciali elencati non annovera i raccordi a pressare e pertanto il progettista non può prescriverli e
tantomeno approvarne l’utilizzo.
Ci hanno attualmente fatto presente che la nuova UNI 11528:2014 uscita in febbraio ha cambiato
alcune cose.
In effetti la nuova norma prevede l’utilizzo dei raccordi a pressare per impianti a gas di portata
termica maggiore di 35 kW ma per impianti extradomestici.
Praticamente un Centrale Termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda di un
condominio di civile abitazione NON può utilizzare nella tubazione del gas raccordi a pressare.
Una Centrale Termica per il riscaldamento o produzione di acqua calda in un capannone SI se tale
costruzione ed impianto non ricade sotto le prescrizioni del DM 12-04-1996.
Abbiamo chiesto a persona “solitamente bene informata” di farci un esempio pratico rispondente a
quanto sopra richiesto ed abbiamo ottenuto la risposta “al momento non mi viene in mente nulla”.
Praticamente quanto contenuto nel DM 12-04-1996 , legge ancora in vigore, ha valore superiore
nei “contenuti discordanti” da quanto può essere indicato da una norma tecnica.
Progetto rete Gas
D. Dovendo sostituire un impianto di un appartamento residenziale con una caldaia di 35 Kw con
due impianti con due caldaie da 30 Kw per un totale di 60 kw in locali caldaie separati in terrazza
devo far fare un progetto da un professionista in quanto superiore a 50 Kw (D.M. 37/08)?
R. Se ho interpretato bene il quesito, parliamo della tubazione gas.
Se le due caldaie da 30 kW sono due utenze separate con tubazioni indipendenti dai contatori ai
generatori, non serve alcun progetto di un professionista per queste due alimentazioni.
Se, come opera la Ditta distributrice gas A2A di Brescia ( e precedentemente ASM ), che non
oltrepassa il limite di proprietà, ma consegna la presa con un rubinetto di intercettazione in pozzetto
dal quale l’installatore deve diramarsi predisponendo le mensole necessarie, il tratto che convoglia
gas di portata maggiore di 50 kw deve essere progettato da tecnico abilitato ed eseguito a norma del
D.M. 12-04-1996 e UNI 9860:2006
Se le due caldaie da 30 kW sono di un’unica utenza alimentate da un unico contatore ( kW 60 ),
avremo un tratto di tubazione gas che trasporterà i kW 60 e quindi, giusto quanto stabilisce il D.M.
37/2008, tutta la rete verrà progettata da un tecnico abilitato.
Rendimento di combustione
D. In un impianto ho una caldaia che modula sempre su 9 kW per l’impianto di riscaldamento e
solo quando produce acqua calda sanitaria passa ai suoi max. 28 kW.
Che potenzialità devo riportare sulla documentazione e a che potenzialità devo effettuare il
rendimento di combustione ?
La UNI 10389-1:2009 all’art. 5.4 comma 5 stabilisce:
L’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione in opera del rendimento di combustione si
effettuano alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale
funzionamento del generatore di calore.
Pertanto la potenzialità da riportare sono i 28 kW e il rendimento di combustione deve essere
determinato durante la produzione di acqua calda sanitaria.
APPARECCHIATURE FISSE CONTENENTI GAS
FLUORURATI
Dichiarazione art.16 - DPR n. 43/2012
Scadenza 31 maggio 2014
Ricordiamo che, come stabilito dal DPR 43/2012, recante attuazione del Regolamento CE
842/2006, all'art. 16, comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli
operatori(1) delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore,
nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad
effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di
gas fluorurati relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di
impianto.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il
formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.
(1)
DPR 43/2012 - Art. 2 comma 2 - Definizione di OPERATORE
”.......... il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto e' considerato operatore qualora non
abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”
L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto, in linea di principio,
comprende i seguenti elementi:
- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e
la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e
spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione
di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle
quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio,
controlli delle perdite) o riparazioni.
Riassumendo:
la dichiarazione telematica deve essere inoltrata dall’operatore cioè:
‚ dal proprietario dell’apparecchiatura se non ha delegato la compilazione ad un terzo
‚ dal terzo se è stato delegato contrattualmente dal proprietario
-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.
Esempio di Delega
(per la sola compilazione della Dichiarazione)
Il sottoscritto................................................................................................................................
proprietario dell’apparecchiatura contenente gas fluorurati, sita in ............................................
via................................................................................................................................................
DELEGA
la compilazione e la trasmissione della Dichiarazione Art. 16 di sua competenza
alla ditta......................................................................................................................................
Firma................................................................
data
15 aprile 2014
sede
ABI
relatori
sig. Carmelo Capodieci
responsabile Cambielli Edilfriuli SpA
filiale di Rezzato (BS)
sig. Marco Crescimanno
funzionario tecnico commerciale GEBERIT
programma:
ore 18,30
via Cuzzetti n° 15 BRESCIA
■
18,30
■
■
19,45
20,00
Incontro in collaborazione con
Inizio lavori
- D.P.C.M. 5-12-1977 Determinazione dei requisiti acustici degli edifici
- UNI EN 12056:2001 Sistemi di scarico a gravità
- gamma scarico Silent-PP
- moduli Duofix e pareti leggere
- dibattito
consegna documentazione tecnica
buffet e a seguire saluti
CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A. e GEBERIT
I Signori partecipanti a fine lavori potranno fermarsi per approfondire gli argomenti
davanti ad un buffet offerto da GEBERIT e CAMBIELLI
Crediti formativi
Impegno Qualità ABI
L’incontro è aperto a tutti, con precedenza ai soci ABI
Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione il più presto possibile tramite
fax 030-2092793 oppure E-mail: [email protected]
Non si darà conferma agli aderenti perché solo gli eventuali esclusi verranno avvisati telefonicamente.
Ditta ……………………………………………………………………… P.I. ………………………..
via……………………………………………...... cap …………
Tel ……………………
Fax ………………...
Città………………………………
e-mail ………………………...…………………...
Partecipante sig. ……………………………....… sig. ……........…………………..……….…………
Partecipante sig. ……………………………....… sig. ……........…………………..……….…………
Data …………………………………………….
firma…………………………………..……………
INCENTIVI CONTO TERMICO (G.S.E.) PER I SOGGETTI PRIVATI UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLA DETRAZIONE FISCALE 65% Il Conto Termico G.S.E (Gestore Servizi Energetici) consiste nell’incentivazione di interventi che mirano all’efficienza energetica come la sostituzione di impianti di riscaldamento o l’installazione di pannelli solari. Non si tratta di detrazione fiscali, ma di “rimborsi” in conto corrente suddivisi, per quanto riguarda i soggetti privati, in 2 anni; se l’incentivo totale è inferiore o uguale a € 600,00 viene però corrisposto in un’unica annualità. Il meccanismo è gestito dal GSE e la richiesta, da presentare unicamente in via telematica, va compilata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. Gli interventi incentivabili si riferiscono a: •
•
•
•
Sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti a pompe di calore elettriche o a gas; Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; Installazione di pannelli solari termici; Sostituzione di impianti di riscaldamento per serre o fabbricati rurali con impianti a biomassa; Spese annua cumulata Il Conto Termico prevede una spesa annua cumulata massima di 700 milioni di euro; trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande d’accesso all’incentivo. Soggetti ammessi Il meccanismo di incentivazione è rivolto a privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Ai fini dell’accesso all’incentivo, il soggetto beneficiario dell’incentivo si definisce “Soggetto Responsabile”: è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi. Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato per la presentazione della richiesta d’incentivo e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CHIAMA IN ABI (030‐2001836) Vedere la tabella allegata ed inserita sul sito www.abiweb.it (modulistica) per la stima del rimborso dell’incentivo TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER IL CALCOLO DELL’INCENTIVO SU INTERVENTI COMUNI Sul sito www.abiweb.it è possibile scaricare il file excel modificabile secondo gli importi e le potenzialità reali d’installazione elettro dubbio
a cura di Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento Ingegneria Industriale
Elettro 02/2014, ed. Tecniche Nuove
“DECRETO DEL FARE” E TELEFONIA, COME REGOLARSI?
Ho letto che il decreto del fare (DL 69/13, convertito in legge con la L 98/13), ha abrogato
definitivamente il DM 314/92 che disciplinava la progettazione e installazione degli impianti
telefonici interni.
Significa che chiunque, anche senza alcuna qualifica professionale potrà realizzare tali impianti?
Rispondo a questa domanda che ne riprende anche altre che ho ricevuto sullo stesso tema.
Anzitutto è necessario distinguere le apparecchiature dagli impianti:
• Apparecchiature terminali di comunicazioni
• Impianti fissi per le comunicazioni (reti LAN – cablaggio strutturato)
La liberalizzazione cui il lettore si riferisce riguarda l’allacciamento delle apparecchiature terminali di
comunicazione alle interfacce della rete pubblica, come si evince dalla rubrica dell’art. 10 della L.98/13.
Le apparecchiature terminali di comunicazioni devono avere caratteristiche prescritte dal D.Lgs 198/10
che recepisce la direttiva 2008/63/CE che detta norme in materia di concorrenza sui mercati delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, con particolare riferimento ai criteri di allacciamento
all’interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni.
Tale direttiva è tesa a liberalizzare il mercato della vendita dei terminali di comunicazione (ex
telecomunicazioni) e della relativa installazione. In particolare, i paesi membri dell’Unione Europea
vengono esortati a rimuovere (Art.2 della direttiva 2008-63-CE) i diritti esclusivi (come ad es. quelli
determinati dal DM 314-92 in Italia) che ancora esistono in relazione all’importazione, all’immissione
in commercio, all’allacciamento, all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali
delle telecomunicazioni.
Ben diversa è la condizione degli impianti per le comunicazioni quando si tratta di: impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o
delle relative pertinenze.
(cfr. DM 37/08, art.1, comma 1). Questi rientrano nelle regole del DM 37/08 che come noto
regolamenta tutti gli impianti tecnologici negli edifici.
Gli impianti di cablaggio strutturato sono dotati di componenti impiantistiche necessarie alla
“trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati” e rientrano nella definizione degli impianti
elettronici presente nel DM 37/08, art.2 , comma 1 , lettera f).
Ne deriva che gli impianti di cablaggio strutturato potranno essere realizzati da aziende il cui
responsabile tecnico abbia i requisiti del DM 37/08, art.1, comma 2, lettera b), cioè per gli impianti
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere. Vale la pena in chiusura ricordare anche
che gli impianti elettronici ( a differenza degli impianti radiotelevisivi e le antenne) sono soggetti
all’obbligo di progetto redatto da professionista iscritto all’albo quando coesistono con gli impianti
elettrici che rientrino nei casi prescritti nell’art.5 dello stesso DM.
UPS E SOCCORRITORE: LE DIFFERENZE SOSTANZIALI
Che differenza c’è tra un UPS e un soccorritore? Ne devo prevedere uno per alimentare l’impianto
di illuminazione di sicurezza, ma non capisco le differenze di prezzo e le giustificazioni che mi dà il
rappresentante.
Con il termine CPSS (Central Power Supply System) o più comunemente, anche se poco correttamente,
soccorritore viene comunemente indicato un sistema di alimentazione centralizzato indipendente di
apparecchiature di sicurezza quali ad esempio apparecchi di illuminazione di sicurezza, circuiti elettrici
di impianti antincendio automatici, sistemi di cercapersone e impianti di segnalazione di sicurezza,
apparecchiature di aspirazione fumi, sistemi di segnalazione di presenza di monossido di carbonio o
impianti specifici di sicurezza per particolari edifici come ad esempio in aree ad alto rischio.
Quando un gruppo statico di continuità viene utilizzato per alimentare tali sistemi essenziali di sicurezza
esso deve rispondere oltre alle prescrizioni delle norme di prodotto della serie IEC EN 62040 anche alle
prescrizioni aggiuntive della norma di sistema EN 50171.
Le principali caratteristiche addizionali che il sistema deve possedere sono le seguenti:
• Deve essere in grado di funzionare in condizioni ambientali più severe di quanto non sia richiesto ad
un UPS. L’apparecchio deve essere cioè in grado di funzionare all’interno di un campo di temperatura
dichiarato e ad un’umidità relativa dell’aria fino all’85% senza condensa, ad una altitudine fino a 1000
slm;
• Gli involucri devono avere grado di protezione almeno pari a IP20 ed essere resistenti a sollecitazioni
termiche specifiche (prove del filo incandescente) al calore e al fuoco;
Gli inverter devono essere in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la
durata nominale ed essere in grado di avviare a pieno carico un sistema precedentemente spento di cui
alla EN 1838 nel modo di guasto di rete;
• La tensione di ingresso deve essere conforme all’HD472 S1, con frequenza compresa in un intervallo
pari al +- 2% del valore nominale;
• La batteria deve essere protetta contro la scarica completa
Nel dettaglio le batterie devono essere:
• Protette contro la scarica completa;
• Di tipo a lunga durata;
• Protette contro l’inversione di polarità dei cavi di connessione;
• Ricaricate in tempi brevi
Affinché il sistema di alimentazione sia efficace devono essere prese opportune precauzioni su tutti i
componenti che lo compongono (proiezioni, linee).
Chiudo precisando che trattandosi di un sistema e non di un prodotto nulla vieta che venga realizzato a
partire da un UPS opportunamente integrato in una struttura che garantisce le prestazioni richieste, ma
ovviamente questo comporta un trasferimento di alcune responsabilità oltre che delle difficoltà
addizionali.
E’ VALIDO IL SOLO MARCHIO “UL” SENZA QUELLO “CE”?
Se alcuni componenti d un impianto di rete LAN hanno solo il marchio UL e non CE, sono ritenuti
validi per le normative vigenti in EUROPA e quindi per la dichiarazione di conformità 37/08.
Con la dichiarazione di conformità si fornisce evidenza di aver eseguito l’impianto a regola d’arte e
quindi di aver assolto all’obbligo previsto dall’art.6 del DM 37/08. Va sottolineato che, ai fini del DM
37/08, è l’impianto a dover essere realizzato a regola d’arte e quindi il fatto che un suo componente sia
realizzato a regola d’arte è solo una condizione necessaria ma non sufficiente.
Ciò detto bisogna ulteriormente distinguere tra “marchio di qualità” e “marcatura CE”. La marcatura CE
è un obbligo previsto dalle Direttive dell’Unione Europea e fornisce evidenza che i prodotti sono
conformi ai requisiti essenziali delle Direttive ad essi applicabili e possono quindi circolare liberamente
nei paesi membri dell’UE. La marcatura CE è apposta dal produttore o dall’importatore, sotto la propria
responsabilità.
Conseguentemente all’interno dell’Unione Europea non possono essere messi in commercio (e quindi
installati) prodotti soggetti a Direttive, sprovvisti di marcatura CE.
Se un prodotto non ha la marcatura CE significa che non è soggetto ad alcuna Direttiva dell’Unione
Europea oppure che è stato posto in commercio in violazione dell’obbligo prescritto dalla/e Direttiva/e
applicabile/i.
Vale la pena di sottolineare che gli obblighi delle Direttive EU sono obblighi di legge e che le Direttive
EU sono recepite dagli Stati Membri con appositi atti legislativi.
Non essendo indicato nel quesito a quale componente della rete LAN ci si riferisce, si possono solo
elencare, in linea del tutto generale, quali sono le Direttive che possono essere applicabili ai componenti
reti LAN:
• Direttiva 2006/ 95 / CE, Bassa Tensione (BT)
• Direttiva 2004/ 108/ CE, Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
• Direttiva 1999/5/CE, Apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione
(R&TTE)
Il marchio UL (Underwriters Laboratories) è invece un marchio di sicurezza largamente diffuso, specie
negli Stati Uniti e Canada, rilasciato da un’organizzazione Nordamericana, gli Underwriters
Laboratories appunto.
Come tutti i marchi di qualità (IMQ, VDE , etc.) sono marchi volontari rilasciati da istituti terzi
riconosciuti, che comprovano la conformità di un prodotto a norme tecniche, per esempio norme CEI,
VDE ecc.
La conformità può riguardare vari aspetti del prodotto (sicurezza, compatibilità elettromagnetica).
Elettro 02/2014, ed. Tecniche Nuove
elettropillole per memorizzare l’elettronica
1) LA CARICA ELETTRICA
Alla base di tutti i fenomeni fisici nel campo
dell'elettrotecnica edell'elettronica si trovano gli
elettroni, particolari particelle elementari
all'interno degli atomiche costituiscono la
materia. Gli elettroni, insieme ai protoni e
neutroni costituiscono l'atomo. La parte centrale
dell'atomo, il nucleo, è composto da protoni
(elettricamente
positivi)
e
neutroni
(elettricamente neutri) e attorno al nucleo
ruotano gli elettroni (elettricamente negativi).
Gli elettroni e i protoni possiedono una proprietà
fisica definita come carica elettrica che può
essere paragonata con la massa se si pensa alla
meccanica. Il valore della carica elettrica nel
sistema di misura S.l. si misura in Coulomb (C).
Il valore della carica elettrica di un elettrone è
pari a 1,6.10-19 C. Il protone ha lo stesso valore
della carica elettrica dell'elettrone. La differenza
tra la carica elettrica di un elettrone e quella di un
protone è nel segno: negativo per l'elettrone e
positivo per il protone. Poiché complessivamente in un atomo il numero di elettroni è uguale a
quello dei protoni, l'atomo ha un valore di carica elettrica pari a O Coulomb. Fra due cariche
elettriche puntiformi QA e QB collocate nel vuoto si manifesta una forza attrattiva o repulsiva
(legge di Coulomb) a seconda che le cariche siano di segno opposto o dello stesso segno.
2) IL CAMPO ELETTRICO
La forza elettrostatica è diretta lungo la retta che
congiunge due cariche elettriche. È proporzionale al
prodotto delle due cariche e inversamente
proporzionale al quadrato della loro distanza r. Ogni
carica elettrica produce quindi in ogni punto dello
spazio circostante un campo elettrico. Si definisce
potenziale elettrico in un punto dello spazio il valore
dell'energia potenziale posseduta da una carica elettrica
unitaria positiva situata in quel punto; esso si misura in
Joule/Coulomb = Volt |V|.
3) LA CORRENTE ELETTRICA
All'interno degli atomi gli elettroni si muovono su determinate orbite in conseguenza della forza di
attrazione esercitata dai protoni del nucleo. Se si applica una forza esterna alcuni degli elettroni più
esterni possono uscire dalla loro orbita (elettroni liberi) lasciando dei vuoti che vengono riempiti da
altri elettroni liberi uscenti dall'orbita di un altro atomo. Quello che ne deriva è una corrente
elettrica ovvero un movimento di elettroni all'interno di un materiale conduttore. Si definisce
intensità di corrente il valore delle quantità di cariche elettriche che attraversa una sezione di un
materiale conduttore in un certo intervallo di tempo e si misura in Ampere (A) ovvero 1 Coulomb/1
secondo. Questo significa che 1 A equivale al passaggio di circa 1.6-1019 elettroni in un secondo.
I= Delta Q/ Delta t (A)
Negli impianti elettrici esistono
sostanzialmente due tipologie di
corrente elettrica: la corrente continua e
la corrente alternata. La corrente
continua ha un valore costante nel
tempo e convenzionalmente in un
circuito ha verso opposto a quello
effettivo delle cariche elettriche
(elettroni).
Viceversa la corrente alternata ha un
andamento variabile nel tempo con
valori positivi e negativi. Gli effetti del
passaggio della corrente continua e di
quella alternata all'interno di un circuito
sono particolarmente differenti in
particolare per quanto riguarda la
trasmissione dell'energia elettrica nelle
linee
di
distribuzione
e
il
funzionamento
delle
macchine
elettriche.
Avvalendosi di uno Studio Tecnico, ABI ha istituito questo nuovo servizio di consulenza gratuita
per gli associati operatori elettrici nella Sede di via Cuzzetti in Brescia.
Chi volesse utilizzare di questa opportunità dovrà compilare il modulo di adesione che via e-mail
verrà inviato a tutti gli interessati, dove sarà precisato la data dell’ incontro e l’ora.
Cassazione: il privato risponde dell’infortunio e
morte dell’operaio che lavora in casa
La Cassazione, con sentenza n. 42465/2010, ha affermato la responsabilità penale del privato nel
caso in cui l’operaio da lui incaricato muoia in occasione del lavoro assunto.
La Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha affermato
la responsabilità penale del privato nel caso in cui l’operaio da lui incaricato, in assenza di
qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto.
Nella sentenza in oggetto, il privato ricorreva in Cassazione contro la precedente sentenza del
tribunale di appello, con le quali si condannava lo stesso alla pena della reclusione di otto
mesi perché, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione,
consentiva all’operaio da lui incaricato di svolgere il lavoro in assenza di qualsiasi cautela
volta a scongiurare pericoli di caduta (da una altezza di tre metri); sicché lo stesso operaio,
cadendo dall’impalcatura senza protezioni e senza indossare la cintura di sicurezza, moriva.
Secondo la Suprema Corte, in materia di sicurezza sul lavoro, il privato committente ha una
“posizione di garanzia” nei confronti del lavoratore autonomo di non verificata
professionalità e di assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di
lavorazioni in quota superiore ai metri due. Deve essere considerata errata la tesi secondo la
quale “in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico
responsabile della sicurezza”.
Inoltre la Corte individua nel decreto legislativo 626 del 1994 il sistema più ampio di tutela a
garanzia della salute dei lavoratori specificando che, seppur tale normativa sia tarata sul
lavoro dipendente, trova applicazione anche nelle ipotesi di lavoratori impiegati da imprese
appaltatrici e di lavoratori autonomi.
Infine la Corte, richiamandosi alla precedente giurisprudenza, riafferma il principio per cui:
“chiunque gestisce cantieri, opifici etc…, oltre all’obbligo di garanzia relativo ai dipendenti
dell’imprenditore o comunque presenti su un cantiere per motivi di lavoro, ha un ulteriore
obbligo di garanzia verso chiunque a vario titolo acceda agli impianti. Obbligazione correlata
agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche agli obblighi
generali di non esporre nessuno a rischi generici o ambientali, derivati per legge, dall’attività
del soggetto gravato per legge, per contratto o per assunzione di fatto, dall’obbligo di
garanzia”.
Guido Bonometti
Fonte PUNTOSICURO
BUON
LAVORO
Allegato D_01 MarzoTestata ABI Sicurezza. rev 2.0
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ATTENZIONE! CAMBIO DATA INIZIO CORSO RSPP, FORM. BASE, RLS– INIZIANO IL 09 GIUGNO
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN PROGRAMMAZIONE
CORSO
DURATA
DATE
Rischio alto 48 h
FORMAZIONE RSPP
Rischio medio 32 h
Rischio basso 16 h
AGGIORN. RSPP
FORMAZIONE DIRIGENTI
AGGIORNAMENTO DIRIGENTI
FORMAZIONE PREPOSTI
AGGIORNAMENTO PREPOSTI
Basso 6 h
Medio 10h
Alto 14 h (ogni 5 anni)
16 h
6 h (ogni 5 anni)
8h
6 h ogni 5 anni
Rischio alto 16 h
FORMAZIONE LAVORATORI
FORMAZIONE RLS
AGG. RLS fino a 15 lavoratori
AGG. RLS oltre i 15 lavoratori
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO
Rischio medio 12 h
Rischio basso 8 h
32 h
4h
8h
Aggiornamento 6 h
Formazione 16 h
09-12-17-19-24-26-27 Giugno
01-03-08-10-11 Luglio
09-12-19-24-27 Giugno
03-10-11 Luglio
12-19-27 Giugno
11 Luglio
12 Giugno
08 Luglio
09-12-26-27 Giugno
12 Giugno
08 Luglio
17-27 Giugno
12 Giugno
08 Luglio
09-27 Giugno
01-03 Luglio
09-27 Giugno
03 Luglio
09-27 Giugno
09-19-24-27 Giugno
03-08-10-11 Luglio
8 Luglio
12 Giugno
8 Luglio
20 – 21 – 23 Maggio 2014
PIATTAFORME
10 h
22 - 24 aprile
PES – PAV
4h
Da definire in base alle adesioni
ANTINCENDIO
DPI TERZA CATEGORIA ANTICADUTA
(IMBRACATURE)
SPAZI CONFINATI
Form. Rischio basso
Agg. Rischi basso
Form. Rischio medio
Agg. Rischio medio
4h
8h
4h
2h
8h
5h
Da definire in base alle adesioni
Da definire in base alle adesioni
Da definire in base alle adesioni
ABI Servizi srl - Via Cuzzetti, 15 - 25136 Brescia
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Partecipanti:
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