attualità
I vostri quesiti
Sono regolari gli pneumatici con la
stessa misura indicata sul libretto ma
con diverso indice di velocità?
Gentile Redazione, sono
proprietario di una Mercedes
ml 270 cdi mi trovo costretto a
dover cambiare gli pneumatici
perché usurati.Il problema è
che i dati sul libretto indicano
oltre alla misura la sigla della
velocità che viene descritta
come 109T OPPURE 106T.
Volevo sapere cosa cambia se
monto pneumatici della stessa
misura ma con indice di velocità diverso. In tutte le mie ricerche
anche estere su internet trovo solo pneumatici contraddistinti da
indice di velocità 109V OPPURE 109H-106V-106H.Montando
questi pneumatici, in caso di controllo cosa accade? Tengo
a precisare che lʼindice di velocità indicata sul libretto è
introvabile anche tra i costruttori italiani. Grazie.
email-Roma
(Asaps). La lettera “T” indica che i pneumatici debbono
corrispondere ad un indice di velocità di 190 km/h.Nel caso
specifico del quesito: • qualora installi pneumatici con indice
velocità “V”, nessun problema in quanto si tratta di un indice
superiore rispetto a quello richiesto ecorrispondente alla
velocità di 240 km/h • qualora installi pneumatici con indice
velocità “H”, nessun problema in quanto si tratta di un
indice superiore rispetto a quello richiesto e corrispondente
alla velocità di 210 km/h. In sostanza, purché si monti un
pneumatico con indice di velocità pari o superiore a quello
indicato nel documento di circolazione, non emerge alcun
problema. A seguire una tabella riassuntiva che elenca i
vati codici di velocità. (Asaps)
Indice
di
velocità
Velocità
in
Km/h
Indice
di
velocità
Velocità
in
Km/h
Indice
di
velocità
Velocità
in
Km/h
A1
5
D
65
Q
160
A2
10
E
70
R
170
A3
15
F
80
S
180
A4
20
G
90
T
190
A5
25
H
100
U
200
A6
30
I
110
H
210
A7
35
L
120
V
240
A8
40
M
130
ZR
>240
B
50
N
140
W
270
C
60
P
150
Y
300
a cura di Ernesto
Forino
Può il conducente di un motociclo
fare uso di un casco omologato DGM?
Il conducente di motociclo, che
circola con casco (scodella) ora
non più in vendita, ma ancora
in uso, munito allʼ interno della
targhetta indicante il DGM,
si contesta ugualmente lʼart.
171 del C.d.S.? Tale uso non è
consentito solo per i ciclomotori
con cilindrata non superiore a
50 cc.?
email-Terracina (Lt)
(Asaps). Con lʼentrata in vigore della legge 11 gennaio 1986, n.
3, che introdusse lʼobbligo dellʼuso del casco per i conducenti
di motocicli e ciclomotori, il Ministro dei trasporti, ai sensi
dellʼart. 2 di detta legge, fu delegato a stabilire le caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati
ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di detti
veicoli. Tali specifiche caratteristiche erano contenute nellʼart.
3 di detto DM, che così prevedeva: < Tali caschi verranno
individuati dal marchio di omologazione DGM seguito da
valori numerici che si riferiscono rispettivamente a quello di
omologazione e a quello della produzione in serie, tra i quali
è inserita la sigla CC, riportati su etichetta conforme a quanto
indicato nellʼallegato 3>>. Con successivo DM 28 luglio
2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione diramò
nuove disposizioni relative alla omologazione dei caschi e
stabilì, allʼart. 1, che i caschi protettivi per i conducenti di
ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del
regolamento ECE/ONU n. 22 e che essi sono individuati dal
numero di omologazione di cui allʼart. 2, comma 2, del DM
18 marzo 1986, il quale stabilisce che i caschi si considerano
approvati quando riportano il marchio di omologazione En,
dove n indica il numero distintivo del paese che ha rilasciato
lʼomologazione, seguito dal numero di omologazione e da un
numero di serie di produzione del singolo esemplare di casco,
con un trattino che separa i due numeri. Il citato Dm 28 luglio
2000, poi, con lʼarticolo 2 ha disposto la impossibilità di
rilasciare omologazioni per caschi protettivi per ciclomotori,
dalla data di pubblicazione del provvedimento, che non fossero
corrispondenti alla omologazione generale e, a decorrere
da una ano dalla data di pubblicazione, il divieto della
commercializzazione su tutto il territorio nazionale di caschi
protettivi per conducenti di ciclomotori omologati secondo le
disposizioni di cui allʼart. 3 del DM 18 marzo 1986, articolo
poi abrogato dallʼart. 3 del DM 38 luglio 2000. Alla luce di tale
quadro normativo, e rispondendo al quesito posto, considerato
che i caschi omologati DGM, mentre possono essere utilizzati
alla guida di un ciclomotore, è escluso il loro utilizzo alla guida
di motocicli, giacché essi furono omologati esplicitamente per
la guida di ciclomotori. Il conducente di motociclo che fa uso
di un casco omologato DGM, risponde della violazione di cui
allʼart. 171, comma 2, in quanto faceva uso di un casco non
omologato per quel tipo di veicolo, mediante applicazione dalla
sanzione pecuniaria di euro settanta e di quella accessoria del
fermo amministrativo per giorni 60, ovvero per giorni 90 ove
lo stesso conducente abbia già violato nel biennio per almeno
due volte, le disposizioni sullʼuso del casco. (Asaps)
34
pag25-40.indd 34
19-11-2008 9:03:24
I vostri quesiti
Autovettura intestata a coniugi conviventi: in caso di violazione occorre notificare ad entrambi?
Spettabile Redazione, se una
autovettura è intestata ad
entrambi i coniugi, in caso
di violazione art. 142 cds è
obbligatoria la notifica ad
entrambi seppur conviventi?
Se la notifica avviene solo a
nome del primo intestatario è
viziato lʼatto? Anticipatamente
Vi ringrazio per il vostro
lavoro.
email-Zelo Surrigone (Mi)
(Asaps). Se il veicolo è intestato a più soggetti, la notifica
allʼobbligato in solido va fatta a tutti i soggetti. La mancanza
di notifica ad uno di essi non invalida lʼatto, ma fa venir meno
la possibilità di procedere nei suoi confronti. In pratica sarà
possibile procedere solo nei confronti del soggetto nei confronti
del quale è avvenuta la notifica. Nellʼipotesi segnalata, poi,
in caso di coabitazione dei comproprietari, sarà sufficiente
inserire nel verbale di contestazione il nominativo dei soggetti,
procedendo poi ad unʼunica notifica. (Asaps)
Autotreno in sosta da alcune ore con
motore acceso per tenere in funzione
l’impianto di refrigerazione della cella
frigorifera. E’ sanzionabile?
Un autotreno in sosta, ( già
da qualche ora) con motore
acceso per tenere in funzione
lʼimpianto di refrigerazione
della cella frigorifera è
sanzionabile con il comma
7 bis dellʼart. 157 C.d.S. che
parla solamente di impianto di
condizionamento del veicolo?
Che ne pensate? Grazie e
buon lavoro!
email-Verona
(Asaps) Lʼarticolo 157, comma 7-bis del Codice della
strada prescrive che “Eʼ fatto divieto di tenere il motore
acceso, durante la sosta e la fermata del veicolo, allo scopo
di mantenere in funzione lʼimpianto di condizionamento
dʼaria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 200 a € 400”. Alla luce di quanto esposto ed entrando
nei contenuti del quesito, si ritiene non applicabile tale
violazione al caso di specie rappresentato, in quanto
trattasi appunto di impianto di refrigerazione e non di
condizionamento dʼaria. (Asaps)
E’ consentita la sosta o la fermata di
autoveicoli in una rotonda?
Buon giorno, vorrei sapere
se su una rotonda o rotatoria
alla francese è consentita
la fermata e la sosta di
autoveicoli, motocicli e
ciclomotori o se invece rientra
nelle zone di divieto previste
dallʼart. 158 del CdS. (Faccio
riferimento, in particolare, a
rotonde presenti nelle località
balneari). Grazie.
email-Faenza (Ra)
(Asaps). Salvo diversa segnalazione, la rotatoria è area di
intersezione e pertanto zona vietata alla sosta. (Asaps)
Si possono applicare sanzioni al proprietario di strada privata ad uso pubblico che impedisce il transito con il
proprio veicolo?
Spett. Asaps, sono un vostro
associato e lavoro nella polizia
locale, vorrei un chiarimento
sulla circolazione veicolare
su strada privata (priva di
cancello e/o sbarra) quindi
ad uso pubblico, in quanto a
volte capita di intervenire su
questioni di vicinato ancorché
un proprietario lascia il
proprio veicolo fermo sulla
sede stradale per impedire il transito ad altri utenti aventi
diritto. Si chiede se si possono applicare sanzioni al cds.
Grazie per la cortese collaborazione.
email-Vaprio dʼAgogna (No)
(Asaps). Il C.d.S. si applica nelle aree ad uso pubblico:
non importa la proprietà, bensì lʼuso. Quindi area ad uso
pubblico è quella che può essere usata direttamente ed in
modo lecito da tutta la collettività anche in via temporanea
(ne consegue che una strada privata con cartello che ne
vieta lʼuso ai non residenti non è soggetta al C.d.S. ). Eʼ
pertanto strada ai fini del C.d.S. - con quanto ne consegue
anche sulla sanzionabilità - anche la strada privata con
servitù di pubblico passaggio, oppure lʼara di parcheggio
annessa ad un centro commerciale (purchè non sia
evidente con segnaletica oppure sbarre da chiudersi alla
sera, la volontà della proprietà di vietare lʼingresso in tale
area negli orari di chiusura delle attività commerciali).
Se la strada prospettata nel quesito ha i requisiti di cui
sopra, occorre applicare il C.d.S. con la conseguente
verbalizzazione delle eventuali infrazioni. (Asaps)
35
pag25-40.indd 35
19-11-2008 9:03:25
Scarica

34 a cura di Ernesto Forino