attualità I vostri quesiti Sono regolari gli pneumatici con la stessa misura indicata sul libretto ma con diverso indice di velocità? Gentile Redazione, sono proprietario di una Mercedes ml 270 cdi mi trovo costretto a dover cambiare gli pneumatici perché usurati.Il problema è che i dati sul libretto indicano oltre alla misura la sigla della velocità che viene descritta come 109T OPPURE 106T. Volevo sapere cosa cambia se monto pneumatici della stessa misura ma con indice di velocità diverso. In tutte le mie ricerche anche estere su internet trovo solo pneumatici contraddistinti da indice di velocità 109V OPPURE 109H-106V-106H.Montando questi pneumatici, in caso di controllo cosa accade? Tengo a precisare che lʼindice di velocità indicata sul libretto è introvabile anche tra i costruttori italiani. Grazie. email-Roma (Asaps). La lettera “T” indica che i pneumatici debbono corrispondere ad un indice di velocità di 190 km/h.Nel caso specifico del quesito: • qualora installi pneumatici con indice velocità “V”, nessun problema in quanto si tratta di un indice superiore rispetto a quello richiesto ecorrispondente alla velocità di 240 km/h • qualora installi pneumatici con indice velocità “H”, nessun problema in quanto si tratta di un indice superiore rispetto a quello richiesto e corrispondente alla velocità di 210 km/h. In sostanza, purché si monti un pneumatico con indice di velocità pari o superiore a quello indicato nel documento di circolazione, non emerge alcun problema. A seguire una tabella riassuntiva che elenca i vati codici di velocità. (Asaps) Indice di velocità Velocità in Km/h Indice di velocità Velocità in Km/h Indice di velocità Velocità in Km/h A1 5 D 65 Q 160 A2 10 E 70 R 170 A3 15 F 80 S 180 A4 20 G 90 T 190 A5 25 H 100 U 200 A6 30 I 110 H 210 A7 35 L 120 V 240 A8 40 M 130 ZR >240 B 50 N 140 W 270 C 60 P 150 Y 300 a cura di Ernesto Forino Può il conducente di un motociclo fare uso di un casco omologato DGM? Il conducente di motociclo, che circola con casco (scodella) ora non più in vendita, ma ancora in uso, munito allʼ interno della targhetta indicante il DGM, si contesta ugualmente lʼart. 171 del C.d.S.? Tale uso non è consentito solo per i ciclomotori con cilindrata non superiore a 50 cc.? email-Terracina (Lt) (Asaps). Con lʼentrata in vigore della legge 11 gennaio 1986, n. 3, che introdusse lʼobbligo dellʼuso del casco per i conducenti di motocicli e ciclomotori, il Ministro dei trasporti, ai sensi dellʼart. 2 di detta legge, fu delegato a stabilire le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di detti veicoli. Tali specifiche caratteristiche erano contenute nellʼart. 3 di detto DM, che così prevedeva: < Tali caschi verranno individuati dal marchio di omologazione DGM seguito da valori numerici che si riferiscono rispettivamente a quello di omologazione e a quello della produzione in serie, tra i quali è inserita la sigla CC, riportati su etichetta conforme a quanto indicato nellʼallegato 3>>. Con successivo DM 28 luglio 2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione diramò nuove disposizioni relative alla omologazione dei caschi e stabilì, allʼart. 1, che i caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 e che essi sono individuati dal numero di omologazione di cui allʼart. 2, comma 2, del DM 18 marzo 1986, il quale stabilisce che i caschi si considerano approvati quando riportano il marchio di omologazione En, dove n indica il numero distintivo del paese che ha rilasciato lʼomologazione, seguito dal numero di omologazione e da un numero di serie di produzione del singolo esemplare di casco, con un trattino che separa i due numeri. Il citato Dm 28 luglio 2000, poi, con lʼarticolo 2 ha disposto la impossibilità di rilasciare omologazioni per caschi protettivi per ciclomotori, dalla data di pubblicazione del provvedimento, che non fossero corrispondenti alla omologazione generale e, a decorrere da una ano dalla data di pubblicazione, il divieto della commercializzazione su tutto il territorio nazionale di caschi protettivi per conducenti di ciclomotori omologati secondo le disposizioni di cui allʼart. 3 del DM 18 marzo 1986, articolo poi abrogato dallʼart. 3 del DM 38 luglio 2000. Alla luce di tale quadro normativo, e rispondendo al quesito posto, considerato che i caschi omologati DGM, mentre possono essere utilizzati alla guida di un ciclomotore, è escluso il loro utilizzo alla guida di motocicli, giacché essi furono omologati esplicitamente per la guida di ciclomotori. Il conducente di motociclo che fa uso di un casco omologato DGM, risponde della violazione di cui allʼart. 171, comma 2, in quanto faceva uso di un casco non omologato per quel tipo di veicolo, mediante applicazione dalla sanzione pecuniaria di euro settanta e di quella accessoria del fermo amministrativo per giorni 60, ovvero per giorni 90 ove lo stesso conducente abbia già violato nel biennio per almeno due volte, le disposizioni sullʼuso del casco. (Asaps) 34 pag25-40.indd 34 19-11-2008 9:03:24 I vostri quesiti Autovettura intestata a coniugi conviventi: in caso di violazione occorre notificare ad entrambi? Spettabile Redazione, se una autovettura è intestata ad entrambi i coniugi, in caso di violazione art. 142 cds è obbligatoria la notifica ad entrambi seppur conviventi? Se la notifica avviene solo a nome del primo intestatario è viziato lʼatto? Anticipatamente Vi ringrazio per il vostro lavoro. email-Zelo Surrigone (Mi) (Asaps). Se il veicolo è intestato a più soggetti, la notifica allʼobbligato in solido va fatta a tutti i soggetti. La mancanza di notifica ad uno di essi non invalida lʼatto, ma fa venir meno la possibilità di procedere nei suoi confronti. In pratica sarà possibile procedere solo nei confronti del soggetto nei confronti del quale è avvenuta la notifica. Nellʼipotesi segnalata, poi, in caso di coabitazione dei comproprietari, sarà sufficiente inserire nel verbale di contestazione il nominativo dei soggetti, procedendo poi ad unʼunica notifica. (Asaps) Autotreno in sosta da alcune ore con motore acceso per tenere in funzione l’impianto di refrigerazione della cella frigorifera. E’ sanzionabile? Un autotreno in sosta, ( già da qualche ora) con motore acceso per tenere in funzione lʼimpianto di refrigerazione della cella frigorifera è sanzionabile con il comma 7 bis dellʼart. 157 C.d.S. che parla solamente di impianto di condizionamento del veicolo? Che ne pensate? Grazie e buon lavoro! email-Verona (Asaps) Lʼarticolo 157, comma 7-bis del Codice della strada prescrive che “Eʼ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta e la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione lʼimpianto di condizionamento dʼaria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 400”. Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si ritiene non applicabile tale violazione al caso di specie rappresentato, in quanto trattasi appunto di impianto di refrigerazione e non di condizionamento dʼaria. (Asaps) E’ consentita la sosta o la fermata di autoveicoli in una rotonda? Buon giorno, vorrei sapere se su una rotonda o rotatoria alla francese è consentita la fermata e la sosta di autoveicoli, motocicli e ciclomotori o se invece rientra nelle zone di divieto previste dallʼart. 158 del CdS. (Faccio riferimento, in particolare, a rotonde presenti nelle località balneari). Grazie. email-Faenza (Ra) (Asaps). Salvo diversa segnalazione, la rotatoria è area di intersezione e pertanto zona vietata alla sosta. (Asaps) Si possono applicare sanzioni al proprietario di strada privata ad uso pubblico che impedisce il transito con il proprio veicolo? Spett. Asaps, sono un vostro associato e lavoro nella polizia locale, vorrei un chiarimento sulla circolazione veicolare su strada privata (priva di cancello e/o sbarra) quindi ad uso pubblico, in quanto a volte capita di intervenire su questioni di vicinato ancorché un proprietario lascia il proprio veicolo fermo sulla sede stradale per impedire il transito ad altri utenti aventi diritto. Si chiede se si possono applicare sanzioni al cds. Grazie per la cortese collaborazione. email-Vaprio dʼAgogna (No) (Asaps). Il C.d.S. si applica nelle aree ad uso pubblico: non importa la proprietà, bensì lʼuso. Quindi area ad uso pubblico è quella che può essere usata direttamente ed in modo lecito da tutta la collettività anche in via temporanea (ne consegue che una strada privata con cartello che ne vieta lʼuso ai non residenti non è soggetta al C.d.S. ). Eʼ pertanto strada ai fini del C.d.S. - con quanto ne consegue anche sulla sanzionabilità - anche la strada privata con servitù di pubblico passaggio, oppure lʼara di parcheggio annessa ad un centro commerciale (purchè non sia evidente con segnaletica oppure sbarre da chiudersi alla sera, la volontà della proprietà di vietare lʼingresso in tale area negli orari di chiusura delle attività commerciali). Se la strada prospettata nel quesito ha i requisiti di cui sopra, occorre applicare il C.d.S. con la conseguente verbalizzazione delle eventuali infrazioni. (Asaps) 35 pag25-40.indd 35 19-11-2008 9:03:25