Prestiti Sociali
Regolamento
per i Prestiti Sociali
REGOLAMENTO
PER I PRESTITI
SOCIALI
TESTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
DEL 23 GIUGNO 2012
Regolamento sullo svolgimento delle assemblee separate di UniAbita Soc.
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PRESTITO
SOCIALE
SOMMARIO
REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI
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Art. 1 - Oggetto e definizioni
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Art. 2 - Ammontare dei Prestiti Sociali
6
Art. 3 - Tipologie di Prestiti Sociali
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Art. 4 - Servizi accessori
7
Art. 5 - Apertura dei Conti
8
Art. 6 - Operazioni sui Conti
9
Art. 7 - Tenuta del Libretto
10
Art. 8 - Disponibilità delle somme depositate
11
Art. 9 - Interessi sulle somme depositate
12
Art. 10 - Documentazione operazioni eseguite sui Conti
13
Art. 11 - Informativa
13
Art. 12 - Estinzione dei Conti
13
Art. 13 - Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di Conti
REGOLAMENTO
PER I PRESTITI
SOCIALI
Art. 1 - Oggetto e definizioni
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta e di restituzione dei
prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa, in attuazione del disposto dell’art.
35.6 dello Statuto e della vigente normativa in materia di raccolta del risparmio presso i propri soci da parte delle cooperative.
2. Nel presente Regolamento l’espressione:
A “Cooperativa” indica Uniabita Soc.Coop.;
B “Statuto” indica lo Statuto della Cooperativa;
C “Organo Amministrativo” indica il Consiglio di Amministrazione o, se nominato, il Comitato Esecutivo della Cooperativa;
D “Prestiti Sociali” indica i depositi in danaro effettuati dai soci ai sensi dell’art.
35 dello Statuto e costituenti la raccolta del risparmio di cui al primo comma
da parte della Cooperativa;
E “Conto” indica il rapporto tra il socio e la Cooperativa nell’ambito del quale
vengono effettuati Prestiti Sociali assoggettati alla medesima disciplina sotto il profilo dei vincoli, della remunerazione e delle altre condizioni, secondo
quanto indicato all’art. 3;
F “Libretto” indica il libretto di Prestito Sociale rilasciato al socio all’atto dell’apertura del Conto;
G “Informativa” indica il foglio informativo analitico recante l’indicazione
dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche applicate dalla
Regolamento per i prestiti sociali
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Cooperativa ai Conti, che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa ed
essere consegnato al socio all’atto dell’apertura del Conto;
H “Anno Solare” indica il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno.
Art. 2 - Ammontare dei Prestiti Sociali
1. L’ammontare complessivo dei Prestiti Sociali deve rispettare i limiti patrimoniali
menzionati dall’art. 35.4 dello Statuto con richiamo all’art. 11 comma 3 del Decreto
Legislativo 1/9/1993 n. 385, alle deliberazioni attuative del Comitato Interministeriale per
il credito ed il risparmio e alle istruzioni applicative della Banca d’Italia.
2. L’ammontare complessivo dei Prestiti Sociali effettuati da ciascun socio non può
superare l’importo massimo in vigore per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ad
essi relative.
3. Qualora alla chiusura dell’esercizio si verifichi il superamento dei limiti di cui al primo comma, la Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota di Prestito Sociale
eccedente, secondo i criteri stabiliti dall’Organo Amministrativo, con priorità per i
Conti ordinari rispetto a quelli vincolati e, tra questi ultimi, con priorità per quelli con
vincoli di minore durata.
4. Qualora l’effettuazione di un’operazione di deposito comporti il superamento di uno
dei limiti di cui ai primi due commi, essa non potrà avere luogo e qualora il superamento avvenga per effetto dell’accredito di interessi, per la somma eccedente
non si procederà all’accredito ai sensi dell’art. 9.3 e si provvederà all’immediato
rimborso del relativo importo infruttifero al socio interessato.
5. Nel caso in cui il singolo socio sia intestatario o cointestatario di più Conti, il rimborso ai sensi del comma precedente avverrà a valere sul Conto che egli indicherà
entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione della Cooperativa o, in mancanza, sul Conto individuato secondo le seguenti priorità:
A Conto intestato al solo socio interessato;
B Conto cointestato, secondo l’ordine di apertura, partendo dal meno recente.
Art. 3 - Tipologie di Prestiti Sociali
1. I Prestiti Sociali sono ordinari o vincolati ed affluiscono rispettivamente nei
Conti ordinari o vincolati.
2. Nei Conti vincolati le somme possono essere prelevate solo alla scadenza del
vincolo, salvo il disposto dell’art. 8.6.
3. L’Organo Amministrativo può istituire ulteriori tipologie di Conti, individuate
anche sulla base di differenti modalità di remunerazione, quali in via esemplificativa e non esaustiva il tasso fisso e il tasso variabile, nonché sulla base di
requisiti soggettivi degli intestatari, in funzione dell’opportunità di agevolare
particolari categorie di soci, quali in via esemplificativa e non esaustiva i gio-
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Regolamento per i prestiti sociali
vani o i pensionati, e di incentivare in esse la pratica del Prestito Sociale, in
armonia con l’oggetto sociale della Cooperativa e con il suo scopo mutualistico
e in applicazione di quanto previsto all’art. 4 secondo comma dello Statuto.
4. La remunerazione e le altre condizioni dei Conti sono diversificate in ragione
della loro appartenenza alle differenti tipologie, nonché anche in funzione di
quanto previsto dal comma precedente.
5. Le tipologie di Conti sono indicate nell’Informativa.
Art. 4 - Servizi accessori
1. La Cooperativa a mezzo di apposite convenzioni con Istituti di credito e altri soggetti titolari dei relativi diritti di disposizione, e nel rispetto della normativa di cui
all’art. 1.1, potrà assicurare ai propri soci titolari di un Conto la possibilità di fruire
a condizioni vantaggiose di servizi da tali enti erogati, quali, a titolo esemplificativo,
l’utilizzo di Moneta Elettronica, nonché la possibilità di estinguere obbligazioni di
pagamento, a valere sul Conto medesimo.
2. I servizi di cui al comma precedente potranno essere differenziati in ragione delle
diverse tipologie di Conti di cui all’art. 3.
Art. 5 - Apertura dei Conti
1. In presenza delle condizioni di cui all’art. 2.1 ed entro il limite di cui all’art. 2.2, ciascun
socio può richiedere l’apertura di un Conto.
2. I Conti sono nominativi ed intestati a chi ne ha chiesto l’apertura.
3. In caso di cointestazione, tutti i cointestatari devono essere soci della Cooperativa e le
somme depositate nel Conto, salvo diversa comunicazione scritta da parte di tutti i cointestatari, si intendono di spettanza di ciascun cointestatario in uguale misura.
4. Le operazioni di prelevamento dai Conti cointestati possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun cointestatario, salvo diverse disposizioni scritte impartite alla Cooperativa da parte di tutti i cointestatari.
5. L’Organo Amministrativo stabilisce ed aggiorna periodicamente l’ammontare minimo del
deposito richiesto per l’apertura di un Conto, e può diversificarlo in ragione delle diverse
tipologie di cui all’art. 3.
6. L’ammontare minimo del deposito stabilito ai sensi del comma precedente è inserito
nell’Informativa.
7. Per l’apertura del Conto, il socio deve sottoscrivere il contratto che lo disciplina e depositare la propria firma. Per i Conti cointestati, tutti i cointestatari devono sottoscrivere il
contratto e depositare la propria firma.
All’atto della stipula i sottoscrittori sono identificati ai sensi di Legge con un documento di
riconoscimento non scaduto e con il documento del codice fiscale, di cui la Cooperativa
tratterrà copia.
8. Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il
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proprio domicilio. In assenza di tale informazione tutte le comunicazioni della Cooperativa
al socio si intenderanno per ricevute se dirette all’ultimo domicilio reso noto.
9. All’atto dell’apertura del Conto viene rilasciato al socio intestatario il Libretto, avente la
medesima intestazione del Conto e lo stesso numero progressivo attribuito al Conto. Il
Libretto non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul
Conto. Al socio intestatario vengono altresì consegnate copia del contratto sottoscritto e
copia dell’Informativa in vigore alla data dell’apertura del Conto.
10. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche sono comunicate
ai soci intestatari di Conti mediante affissione del nuovo Regolamento e dell’Informativa
presso la sede della Cooperativa. Entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle
modifiche apportate.
Art. 6 - Operazioni sui Conti
1. I depositi e i prelevamenti sui Conti devono essere effettuati dietro presentazione del Libretto, presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa istituiti.
2. I depositi possono essere effettuati da qualunque persona, purché munita del
Libretto, in contanti o mediante il versamento di assegni circolari, assegni
bancari o postali e vaglia postali.
3. I prelevamenti devono essere effettuati personalmente dal socio intestatario
del Conto o, nel caso di Conti cointestati, da uno degli eventuali cointestatari,
se tale possibilità è consentita ai sensi dell’art. 5.4, con la presentazione del
Libretto. Nel caso di Conti cointestati a firme congiunte, i prelevamenti devono
essere effettuati con la presenza di tutti i cointestatari.
4. Nel caso di Conti intestati ad un singolo socio, egli può sottoscrivere presso gli
uffici della Cooperativa, ed in presenza di un funzionario della Cooperativa che
accerta l’autenticità della sottoscrizione, una delega a tempo indeterminato a
favore di una o più persone ad effettuare singole operazioni di prelevamento.
In caso di Conti cointestati, la delega di cui sopra deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i cointestatari, anche in caso di Conto cointestato a
firme disgiunte. Qualora la delega non sia sottoscritta dal socio intestatario o
dai soci cointestatari del Conto in presenza di un funzionario della Cooperativa, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio. La persona delegata
deve depositare la propria firma presso la Cooperativa ed essere identificata
analogamente a quanto previsto dall’art. 5.7. La delega può essere revocata
con comunicazione scritta del socio intestatario inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o consegnata alla Cooperativa. In caso di Conto cointestato, la revoca produce effetto anche se proveniente da un solo cointestatario, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di Conto cointestato a
firme congiunte. In ogni caso, la delega si estingue automaticamente a seguito
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Regolamento per i prestiti sociali
del decesso del socio intestatario, o di uno dei cointestatari, con effetto dalla
data in cui il decesso è stato reso noto alla Cooperativa.
5. Le operazioni di prelevamento di somme da Conti vincolati possono essere effettuate
alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 8.
6. Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario di alloggio
sociale, o che comunque fruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti
della Cooperativa per i corrispettivi dovuti, fermo il diritto della Cooperativa alla compensazione per i propri crediti certi liquidi ed esigibili.
7. L’Organo Amministrativo può stabilire per i depositi e i prelevamenti modalità ulteriori
rispetto a quelle sopra indicate, anche in connessione con quanto previsto dall’art. 4.
In nessun caso è consentita l’effettuazione di operazioni per contanti di ammontare
eccedente i limiti fissati dalla normativa antiriciclaggio.
Art. 7 - Tenuta del Libretto
1. Tutte le operazioni effettuate su ciascun Conto sono annotate dalla Cooperativa
sul Libretto e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato. In caso
di discordanza tra i movimenti risultanti dal Libretto e la corrispondente scheda
della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest’ultima e non le trascrizioni risultanti dal Libretto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4.
Gli interessi maturati al termine dell’Anno Solare, o al termine del diverso periodo
eventualmente deliberato dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 9.3, e le relative ritenute fiscali sono annotati sul Libretto in occasione della prima operazione
effettuata dal socio intestatario o dai cointestatari nell’anno successivo.
2. Il Libretto esaurito viene ritirato dalla Cooperativa e sostituito con un nuovo Libretto,
con lo stesso numero e la medesima intestazione. Sul nuovo Libretto è riportato il
saldo del Conto risultante dal Libretto esaurito.
3. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari non possono riportare sul libretto
alcuna iscrizione o annotazione.
4. Qualora riscontri una differenza fra i movimenti annotati sul Libretto e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il dipendente della Cooperativa addetto
al servizio provvederà a ritirare il Libretto e sostituirlo con un nuovo Libretto, nel
quale saranno annotati il saldo del Conto all’inizio dell’anno in corso e le operazioni effettuate dal 1 gennaio dello stesso anno secondo le risultanze delle scritture
della Cooperativa. Per la sostituzione del Libretto deve essere corrisposto dal socio
intestatario, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l’importo periodicamente
aggiornato dall’Organo Amministrativo, che provvederà ad esporlo nell’Informativa.
5. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Libretto, il socio intestatario deve farne immediatamente denuncia scritta all’Autorità di Pubblica Sicurezza e quindi trasmettere copia della denuncia alla Cooperativa, che provvederà al
blocco del Conto, rifiutando ogni ulteriore operazione sullo stesso. A seguito della
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denuncia,la Cooperativa provvederà all’estinzione del Conto e all’apertura di un
nuovo Conto recante il saldo del Conto estinto, attribuendo al nuovo Conto un nuovo
numero ed emettendo un nuovo Libretto. La denuncia di smarrimento, sottrazione
o distruzione del Libretto di un Conto cointestato deve essere sottoscritta da tutti i
cointestatari. Per l’emissione del nuovo Libretto il socio intestatario dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l’importo stabilito
e periodicamente aggiornato dall’Organo Amministrativo.
6. Qualora il Libretto oggetto della denuncia di cui al comma precedente venga successivamente presentato alla Cooperativa, sarà ritirato, annullato e conservato agli
atti dalla Cooperativa, la quale ne darà altresì comunicazione all’Autorità presso la
quale il socio ha presentato la denuncia. All’atto della consegna del nuovo Libretto,
il socio intestatario è tenuto a rilasciare alla Cooperativa una dichiarazione scritta
con la quale riconosce che il Libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più alcun
valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla
sua circolazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali cointestatari Conto.
Art. 8 - Disponibilità delle somme depositate
1. I depositi sui Conti ordinari, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dallo
stesso giorno del deposito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. Sui
medesimi Conti, i depositi effettuati in assegni possono essere prelevati, salvo buon
fine, dal giorno successivo al termine stabilito e periodicamente aggiornato dall’Organo Amministrativo, che provvederà ad indicarlo nell’Informativa. Nel deliberare
ulteriori modalità di deposito ai sensi del precedente art. 6.7, l’Organo Amministrativo determinerà anche il termine a partire dal quale detti depositi potranno essere
prelevati sui Conti ordinari.
2. L’Organo Amministrativo definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo
per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai Conti ordinari,
sia per contanti che mediante assegno bancario emesso dalla Cooperativa, nonché
la durata del preavviso per il prelevamento di importi superiori a detto limite. La
Cooperativa può rinunciare al preavviso.
3. L’Organo Amministrativo stabilisce la durata massima del vincolo per i Conti vincolati e l’importo massimo dei nuovi Conti vincolati che possono essere aperti. Determina inoltre le durate dei Conti vincolati nell’ambito della durata massima di cui
sopra ed i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta
opportuna. Le possibili durate del vincolo così deliberate sono comunicate ai soci
mediante indicazione nell’Informativa.
4. I depositi sui Conti vincolati possono essere prelevati, con le stesse modalità indicate al comma 2, dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo. La durata
del vincolo prescelta dal socio tra quelle di cui al comma precedente, e la corri-
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Regolamento per i prestiti sociali
spondente scadenza vengono riportate sul Conto e sul Libretto. Il Conto vincolato
è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa,
entro la scadenza del vincolo, la propria intenzione di rinnovarlo o di trasformare il
Conto vincolato in Conto ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre mesi, con l’applicazione delle medesime condizioni economiche previgenti.
Alla scadenza del trimestre, il Conto vincolato verrà automaticamente convertito in
Conto ordinario.
5. Gli interessi sui Conti vincolati, maturati alla fine di ciascun Anno Solare, o al termine del diverso periodo temporale eventualmente deliberato dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 9.3, possono essere prelevati dal socio intestatario dal
quindicesimo al quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del periodo
cui si riferiscono. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.
6. I soci intestatari di Conti vincolati possono presentare all’Organo Amministrativo
una richiesta di restituzione anticipata, parziale (in questo caso per una sola volta)
o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, l’Organo
Amministrativo potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in
relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni
dell’Organo Amministrativo devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. L’Organo Amministrativo può stabilire che in caso di svincolo anticipato di somme
ai sensi del comma precedente, sia posta a carico del socio intestatario del relativo
Conto vincolato una penale. In nessun caso l’applicazione della penale può determinare la restituzione al socio di una somma inferiore al capitale originariamente
vincolato e degli interessi maturati pari al tasso minimo remunerato del Prestito
Sociale ordinario vigente dal momento dell’apertura del Conto, diminuita degli interessi eventualmente già incassati nel corso del rapporto. L’ammontare della penale,
o i criteri per la sua determinazione, devono essere indicati nel bando di cui all’art.
3.1 e non possono essere successivamente variati dall’Organo Amministrativo.
Nota: Per tutti i depositi vincolati esistenti resta in vigore, sino alla loro naturale scadenza, ogni disposizione contenuta nel testo dei Regolamenti per i Prestiti Sociali precedenti.
Art. 9 - Interessi sulle somme depositate
1. Tutti i Conti fruttano, a partire dalla data di valuta riconosciuta a ciascun deposito,
un interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell’apertura del Conto o, con la
relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dall’Organo Amministrativo. I tassi sono stabiliti dall’Organo Amministrativo anche in misura differenziata
in relazione alla diverse tipologie di Conti di cui all’art. 3 e sono indicati nell’Informativa.
In nessun caso i tassi potranno superare il rendimento massimo consentito dalla Legge.
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2. In deroga al disposto del comma precedente, qualora a seguito di prelievi effettuati dal socio intestatario, o dai soci cointestatari in caso di conto
cointestato, le disponibilità residue accreditate su un Conto risultino inferiori
all’importo minimo stabilito e periodicamente aggiornato dall’Organo Amministrativo, il Conto diviene infruttifero per il periodo di tempo durante il quale
tale valore minimo non sia superato. Nel caso in cui tale eventualità si verificasse, la Cooperativa provvederà ad informarne l’intestatario o gli intestatari
del Conto.
3. L’Organo Amministrativo determina i giorni di valuta da attribuire alle varie
tipologie di operazioni sui conti (depositi e prelievi). Essi sono indicati nell’Informativa. Gli Interessi sono calcolati con riferimento all’Anno Solare e sono
accreditati sul Conto con la valuta del 1 gennaio dell’anno successivo a quello
al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del Conto
per i Conti estinti. L’Organo Amministrativo può deliberare che gli interessi
vengano calcolati con riferimento ad un periodo diverso rispetto all’Anno Solare. In tal caso gli interessi sono accreditati sul conto con la valuta del giorno
successivo alla scadenza del periodo cui si riferiscono, ovvero con la valuta del
giorno della chiusura del Conto per i Conti estinti.
4. L’Organo Amministrativo può autorizzare l’apertura sia di Conti vincolati ai
quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso fisso che di Conti vincolati
ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso variabile. La remunerazione dei prestiti vincolati a tasso fisso non potrà essere variata per tutta
la durata del vincolo. Per i Conti vincolati a tasso variabile, quest’ultimo sarà
stabilito dall’Organo Amministrativo a mezzo di determinazione di una misura
di interesse fissa, che resterà immutabile per l’intera durata del vincolo, e
di una variabile, correlata a specifici indici economico – finanziari quali, a
titolo esemplificativo, Euribor, Irs, e simili, anch’essi previamente determinati
dall’Organo Amministrativo. Il tasso variabile di remunerazione del Conto risulterà dalla somma delle due misure di interesse di cui sopra.
5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del Conto in relazione alla sua
tipologia sono riprodotti nel contratto di cui all’art. 5.7.
6. Le modifiche dei tassi di interesse applicati ai Conti deliberate dall’Organo
Amministrativo, e le relative decorrenze, sono comunicate ai soci intestatari
dei relativi Conti mediante affissione di apposita comunicazione presso le sedi
della Cooperativa.
Art. 10 - Documentazione operazioni eseguite sui Conti
1. Entro il primo trimestre di ciascun Anno Solare la Cooperativa invia per lettera semplice a ciascun socio intestatario di Conto individuale l’elenco delle
operazioni effettuate sul Conto nel corso dell’anno precedente, ivi compresa
l’indicazione dell’ammontare degli interessi maturati e delle ritenute effet-
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Regolamento per i prestiti sociali
tuate sugli interessi maturati con riferimento all’Anno Solare o al termine del
diverso periodo deliberato dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 9.3.
Nel caso di conti cointestati, la comunicazione di cui sopra verrà inviata al
socio indicato da tutti i cointestatari o in mancanza ad uno dei cointestatari.
2. Il socio intestatario di un Conto ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nell’Informativa, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni. Le informazioni richieste saranno fornite dalla Cooperativa per
iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 11 - Informativa
1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa
ai Conti sono dettagliati nell’Informativa che deve restare affissa presso la
sede della Cooperativa e viene consegnata al socio all’atto dell’apertura del
conto come previsto dall’art. 5.9.
2. L’Informativa non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 c.c..
3. Le Informative sono conservate agli atti della Cooperativa per i cinque anni
successivi alla data iniziale di affissione.
Art. 12 - Estinzione dei Conti
1. I soci intestatari possono chiedere in qualunque momento l’estinzione del
Conto ordinario ad essi intestato. In caso di Conti cointestati, la richiesta di
estinzione deve essere sottoscritta da tutti i soci cointestatari. Il Libretto viene
ritirato dalla Cooperativa contestualmente all’estinzione.
2. I conti vincolati vengono estinti alla scadenza, fatta salva la proroga automatica di tre mesi di cui all’art. 8.4, ovvero a seguito di accettazione da parte
dell’Organo Amministrativo della richiesta di restituzione totale delle somme
vincolate, come previsto dall’art. 8.6. In mancanza di diversa disposizione da
parte del socio intestatario, in caso di estinzione automatica di Conto vincolato
la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme svincolate su un Conto
ordinario già aperto a nome dello stesso intestatario o, in mancanza, su un
Conto ordinario che verrà aperto d’ufficio dalla Cooperativa a nome dello stesso socio intestatario.
Art. 13 - Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di Conti
1. In caso di recesso o esclusione dalla Cooperativa del socio intestatario di Conto, le somme depositate maturano interessi sino alla data del rimborso.
2. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui ai commi precedenti,
in caso di sussistenza di debiti dello stesso nei confronti della Cooperativa.
3. Il socio receduto o escluso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito
risultanti dai Conti ordinari al netto degli eventuali debiti di cui al comma
Regolamento per i prestiti sociali
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precedente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di recesso
o esclusione.
4. Qualora il socio receduto o escluso sia intestatario di Conto vincolato, l’Organo Amministrativo stabilirà la data a decorrere dalla quale il relativo importo potrà essere
ritirato, anche differendola rispetto alla data del recesso o esclusione.
5. Se il Conto è cointestato a più soci ed il recesso o l’esclusione riguarda solo uno
di essi, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla frazione delle
somme depositate di appartenenza del socio escluso o receduto.
6. In caso di decesso di socio intestatario di Conto, gli eventuali cointestatari ed i
famigliari conviventi devono darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Alle
somme depositate sui Conti intestati al socio deceduto (o, in caso di Conti cointestati,
alla frazione delle stesse attribuita al socio deceduto) si applicano le disposizioni del
Codice Civile in materia di eredità e di diritto di famiglia, nonché le disposizioni fiscali
in materia di successioni, nonché infine la disciplina prevista dall’art. 8.6 e 8.7.
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