CACCIA E PESCA
Il diritto di navigazione è un diritto speciale, un
complesso di norme che disciplinano la navigazione.
Per navigazione si intende qualsiasi trasporto o
movimento di cose e persone per acqua o per aria
mediante l'utilizzo di un mezzo galleggiante o volante
(nave, aeromobile, veicolo spaziale, ecc.). La
navigazione può essere classificata in base al mezzo di
trasporto (nave, aeromobile, ecc.) e all'ambiente in cui
si svolge (mare, fiume, spazio aereo, ecc.).
I beni pubblici destinati alla navigazione
interna fanno parte del demanio idrico
perché sono costituiti da acque pubbliche
destinate ad una pluralità di usi tra i quali
anche la navigazione. Vi rientrano i fiumi, i
laghi, i canali e le zone portuali destinate
alla navigazione interna
Il diritto della navigazione ha avuto una sistemazione
organica nel CODICE DELLA NAVIGAZIONE
approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive
modificazioni.
Con DPR 28.6.1949 n. 631 è stato approvato il
REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE
INTERNA
I principali aspetti presi in considerazione
dall’ordinamento giuridico sono:
a) La nave
b) Il personale navigante
c) L’ordinamento amministrativo della
navigazione interna
DEFINIZIONE DI NAVE art. 136 Codice Navigazione
La nave è “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per
acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad
altro scopo”. Sotto l’aspetto tecnico la nave deve essere idonea a
galleggiare e spostarsi in acqua. Sotto l’aspetto funzionale deve
essere caratterizzata dall’attitudine alla navigazione.
CLASSIFICAZIONE
Navi maggiori: sono le navi d’altura destinate alla navigazione di
alto mare
Navi minori: sono le navi costiere destinate alla navigazione
lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non
superiore a 20 miglia e le navi adibite alla navigazione interna
Le unità di navigazione devono essere
iscritte in appositi registri, collaudate,
certificate idonee alla navigazione.
Sono abilitate alla navigazione dalla
LICENZA DI NAVIGAZIONE
Il personale che naviga deve avere i requisiti per l’iscrizione
nelle matricole del personale navigante (di terza categoria).
Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole del
personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore a
14 anni. Per l’iscrizione dei minori di anni 18 è necessario il
consenso di chi esercita la patria potestà. La qualifica dei
pescatori di professione delle acque interne è:
ALLIEVO BARCAIOLO/BARCAIOLO.
Il Dipartimento dei trasporti (ex Motorizzazione
civile) rilascia il LIBRETTO DI NAVIGAZIONE
per il personale navigante nelle acque interne che è
l’unico documento che abilita alla professione della
navigazione interna (art. 42 Regolamento per la
navigazione interna 631/49)
Con D.P.R.14 gennaio 1972 n. 5 e con
D.P.R. 24 luglio1977 n. 616 sono state
trasferite alle REGIONI le competenze in
materia di navigazione interna e porti
lacuali e di sicurezza della navigazione
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•
•
•
La navigazione interna e il demanio lacuale è
gestito in Lombardia da “Autorità di bacino”, enti
pubblici non economici (L.R. 4.4.2012 n. 6).
Gli enti lombardi in essere sono i seguenti:
Autorità di bacino laghi di Garda e Idro
Autorità di bacino laghi di Iseo, Endine e Moro
Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori
Autorità di bacino laghi Ceresio, Piano e Ghirla
Autorità di bacino laghi Maggiore, Comabbio,
Monate e Varese
Richiesta iscrizione barca da pesca Presso l’Autorità di bacino il
pescatore di professione può richiedere l’iscrizione della barca nel
“Registro di immatricolazione delle navi a motore e senza motore”.
Collaudo Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex
Motorizzazione civile) ha il compito di eseguire l’accertamento tecnico
per stabilire se l’unità di navigazione è rispondente alle condizioni di
navigabilità richieste per il servizio di pesca professionale in acque
interne. Rilascia un verbale dal quale risulta l’idoneità della barca
Certificato di navigabilità L’Autorità di Bacino, sulla scorta delle risultanze
del verbale di accertamento tecnico (collaudo), emette il CERTIFICATO
DI NAVIGABILITA’
Licenza delle navi o galleggianti
L’Autorità di Bacino, acquisiti i precedenti atti, rilascia la LICENZA
Presso le autorità di bacino va rivolta la domanda per
la concessione di posti d’ormeggio all’interno delle
aree portuali sulla base di un regolamento che
prevede le modalità per la presentazione delle
domande e per l’assegnazione dei posti barca.
Con ordinanza del Presidente della Giunta
regionale 3.7.1997 n. 58600 è stata disciplinata la
navigazione nelle acque interne lombarde.
L’ordinanza è valida per i laghi di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo.
Per il lago di Garda vige la disciplina del demanio
lacuale e della navigazione sul lago di Garda
contenuta nel capo II artt. 91 -121 della L.R. 14
luglio 2009 n. 11.
Protezione della Fascia costiera
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Fino a 50 m da riva: solo natanti a vela, remi.
Unità a motore solo con motore elettrico non
superiore a 3 hp. Da 50 a 150 m da riva la
navigazione a motore è consentita ad un
velocità non superiore a 10 nodi. Le unità
adibite e utilizzate in modo esclusivo per la
pesca di proprietà dei pescatori
professionali o muniti di licenza di
categoria A, residenti nei comuni
rivieraschi, possono operare anche nella
fascia costiera adottando particolari
accorgimenti atti ad evitare interferenze
con altri utenti.
Lago di Garda
Fino a 300 m da riva: solo natanti a vela, remi,
pedale. Per unità a motore solo attraversamento
per approdo e partenza con velocità non
superiore a 3 nodi. Le unità adibite e utilizzate
in modo esclusivo per la pesca di proprietà
dei pescatori professionali o muniti di
licenza di categoria A, residenti nei comuni
rivieraschi, possono operare anche nella
fascia costiera adottando particolari
accorgimenti atti ad evitare interferenze con
altri utenti.
Zone di balneazione
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
I natanti impegnati nella pesca
alla traina possono navigare
entro i 50 metri dalla riva ad
una velocità inferiore a 10 nodi
purché non in prossimità di
zone di balneazione,
archeologiche,ambientali e
naturalistiche
Divieto di navigazione nelle
zone riservate alla
balneazione appositamente
delimitate ; obbligo di
ormeggiare ad una distanza
di 100 metri dalla spiaggia
Lago di Garda
Divieto di navigazione nelle
zone riservate alla
balneazione appositamente
delimitate
Zone di rilevanza archeologica, ambientale, a canneto
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
E’ vietato l’accesso con
qualsiasi tipo di unità nelle zone
mantenute a canneto ed in
quelle di rilevanza archeologica,
ambientale e naturalistica
appositamente delimitate
E’ vietato l’accesso a
qualsiasi unità nelle zone
mantenute a canneto ed in
quelle di rilevanza
archeologica o naturalistica
appositamente delimitate
nonché nella fascia ad esse
esterna di metri 300.
In tutti i bacini compresi in
parchi ed in riserve naturali
regionali o statali restano in
vigore le norme più restrittive
dettate dalle specifiche
normative di tutela
ambientale
Velocità
Velocità massima consentita
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
(al di fuori della fascia costiera)
Lago di Garda
Nelle ore diurne
Nelle ore diurne
Limite massimo di 27 nodi
Limite massimo di 20 nodi
a Monteisola limite massimo
di 10 nodi
Nelle ore notturne
Limite massimo di 5 nodi
Nelle ore notturne
Limite massimo di 10 nodi per
unità superiori ai 7 metri;
Limite massimo di 7 nodi per
unità fino a 7 metri;
Nelle acque di competenza
della Provincia autonoma
di Trento, è vietata la
navigazione delle unità a
motore
Norme di comportamento
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
Tutte le unità di navigazione devono
dare la precedenza:
In navigazione hanno la precedenza le
seguenti unità:
a)
Alle unità addette al servizio di
pronto soccorso di ordine
pubblico, di vigilanza;
a)
Unità adibite al pubblico servizio
di linea;
b)
b)
Alle unità di servizio di
trasporto pubblico di linea
Unità addette al servizio di pronto
soccorso, di ordine pubblico,
vigilanza ed altri servizi pubblici;
c)
Alle unità impegnate nelle
operazioni di pesca
professionale
c)
Unità impegnate in operazioni di
pesca professionale
d)
Alle unità a vela senza motore
Norme di comportamento
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di tenersi ad almeno 50
metri dalle unità adibite al servizio di
linea da tutti i lati del natante e dalle
unità impegnate in operazioni di
pesca professionale; hanno
l’obbligo di non seguire nella scia a
distanza inferiore di 50 m le unità
trainati sciatori nautici
Le unità a motore ed a vela
hanno l’obbligo di tenersi ad
almeno a 100 metri dalle unità
adibite al servizio pubblico e
dalle unità impegnate in
operazioni di pesca
professionale; è vietato seguire
nella scia o a distanza inferiore di
50 metri le unità trainanti sciatori
nautici
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di osservare
particolare prudenza in
prossimità di scuole a vela
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di osservare
particolare prudenza in
prossimità di scuole a vela
Norme di comportamento
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di non intralciare la
rotta delle unità di servizio
pubblico di navigazione ed
ostacolarne le manovre di
accosto e attracco
Le unità di navigazione hanno
l’obbligo di non ostacolare unità
di navigazione impegnate in
operazioni di pesca
professionale e di non
ostacolare unità impegnate in
manifestazioni sportive
autorizzate
Lago di Garda
E’ vietato intralciare la rotta
delle unità di servizio pubblico
di navigazione ed ostacolarne
le manovre di accosto e
attracco
E’ vietato ostacolare le unità
impegnate in operazioni di
pesca professionale e le
unità impegnate in regate
veliche
Manutenzione delle unità
unità di navigazione e rifornimenti
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
Lago di Garda
I proprietari e gli utilizzatori delle unità di
navigazione hanno l’obbligo di mantenere
in perfetta efficienza i motori anche al fine
di ridurre l’inquinamento
Per ridurre l’inquinamento è fatto
obbligo di mantenere in perfetta
efficienza i motori di tutte le unità di
navigazione
Le operazioni di manutenzione e
rifornimento devono essere effettuate in
modo da evitare perdite o spargimento in
acqua di olio, carburante o altri detriti,
adottando mezzi e attrezzature idonee
Le operazioni di manutenzione e
rifornimento devono essere effettuate in
modo da evitare perdite o spargimento in
acqua di olio, carburante o altri detriti,
adottando mezzi e attrezzature idonee
Divieto scarico acque di sentina su
sponde, banchine, moli e pontili ad
esclusione di accumolo per fattori
atmosferici purchè non contengano oli
Divieto scarico acque di sentina su
sponda lombarda, banchine, moli e
pontili
Divieto scarico residui di combustione
di oli lubrificanti, acque di lavaggio,
sostanze pericolose e inquinanti
anche se diluite
Divieto scarico residui di
combustione di oli lubrificanti, acque
di lavaggio, ogni altra sostanza
pericolosa e inquinante
Disciplina della navigazione nei laghi lombardi
Banchine, pontili, moli pubblici
Lago di Garda
Lago di Como, Lugano,
Maggiore, Iseo
E’ vietato esercitare la
pesca sulle banchine, sui
pontili e moli pubblici
Porti
Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito
delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del
porto
Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l’autorizzazione dell’autorità
competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle
navi è punito con sanzione amministrativa fino ad € 51
Regolamento navigazione interna art. 89: E’ vietato lo stendimento di reti da pesca
sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo
che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili
DOTAZIONI DI BORDO
Le dotazioni di sicurezza per le unità di navigazione sono stabilite dal D.P.R.
435/1991 (art. 190): tra 20 e 3 miglia dalla costa; entro 3 miglia dalla costa
(LAGO DI GARDA - LAGO MAGGIORE)
a) una bussola;
c) 3 fuochi a mano a luce rossa;
d) 3 razzi a paracadute a luce rossa;
e) un dispositivo regolamentare per segnalazioni acustiche;
f) un ancorotto efficiente in relazione alle dimensioni della nave, con cavo di lunghezza
adeguata e comunque non inferiore a 25 metri;
g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;
h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purché indipendente dall'apparecchio
di governo principale;
i) una pompa di esaurimento;
l) una gaffa;
m) fanali regolamentari;
n) estintori, nel seguente numero: 1 in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha
potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli; 1 in plancia ed 1 in prossimità dell'apparato
motore per potenze superiori a 20 fino 100 cavalli; 3, di cui 1 in plancia e 2 in prossimità
dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli; 4, di cui 1 in plancia, 1 in
prossimità del locale o vano dell'apparato motore e 2 entro tale locale per potenze superiori a
500 cavalli; 1 in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni.
DOTAZIONI DI BORDO
(LAGO DI ISEO - LAGO DI COMO)
- cinture di salvataggio ( una per ogni persona a bordo);
- un salvagente anulare con cima di 30 mt. galleggiante;
- pompa od altro attrezzo di esaurimento;
- mezzo antincendio - estintore (quantità e capacità estinguente in base alla potenza
totale (Kw) dell'apparato motore installato ed in base alla tipologia dell'unità).
E', inoltre, consigliabile avere a bordo anche la seguente dotazione:
- 1 boetta fumogena;
- 2 fuochi a mano a luce rossa;
- apparecchio di segnalazione acustica
Regolamento Regionale 9/2002 – Segnaletica delle vie di navigazione
Regione Lombardia con regolamento regionale 26.9.2002 n. 9 ha normato la
segnaletica delle vie di navigazione interna.
1) Disposizioni relative alla circolazione delle unità nautiche
2) Segnalazioni delle unità nautiche
a) segnalazioni a vista: per le unità nautiche adibite alla pesca il regolamento
regionale prevede il riferimento alla legge 27.12.1977 n. 1085 (approvazione del
regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare)
b) segnalazioni acustiche
3) Regole di rotta e di stazionamento
4) Pesca e immersioni: le reti da pesca, le nasse ed altri attrezzi per la pesca
devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione. Sulla
rotta delle unità nautiche in servizio regolare in prossimità dell’entrata dei porti e degli
imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri come pure di strettoie, la posa di reti
da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca, è consentita solo nel limite in cui la
navigazione non ne sia intralciata.
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Navigazione interna - Provincia di Bergamo