RATIO FAMIGLIA [n. 11/2014 • r10293-1] Centro Studi Castelli s.r.l. 11 Case e immobili Novità del libretto unico di impianto Alessandro Beruffi Un modo per risparmiare energia e abbassare i costi delle bollette, oltre a confrontare le tariffe proposte dai vari fornitori, è quello di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico. Lo “stato di salute” dell’impianto è attestato da varie certificazioni tra cui il libretto, che rappresenta una vera e propria carta d’identità dell’impianto e va mostrato e aggiornato tutte le volte che vengono effettuati dei controlli. Dal 15.10.2014, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 20.06.2014, è entrato in vigore il nuovo “Libretto d’impianto per la climatizzazione” su cui sono registrati tutti gli impianti presenti nelle abitazioni, negli uffici e nelle imprese; non solo caldaie e impianti di riscaldamento ma anche impianti di climatizzazione e impianti solari. La normativa stabilisce, inoltre, che gli impianti devono essere sottoposti a diagnosi complete al fine di verificarne la sicurezza, la salubrità e l’igiene. Definizione di impianto termico Come specificato dal D.L. 4.06.2013, n. 63, convertito in L. 3.08.2013, n. 90, gli impianti termici sono quei dispositivi destinati: - alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, indipendentemente dal combustibile/vettore energetico utilizzato, comprendenti gli eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonchè gli organi di regolarizzazione e controllo; - alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. Sono compresi negli impianti termici i dispositivi individuali di riscaldamento quali le caldaie. Non sono considerati, invece, impianti termici le stufe, i caminetti e gli apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante. Tuttavia, questi sono assimilati agli impianti termici quando sono fissi e la somma delle potenze nominali degli apparecchi al servizio della singola unità imRiproduzione vietata - Aggiornato al 20.11.2014 mobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non rientrano negli impianti termici nemmeno i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate. Fino al 15.10.2014, ogni impianto termico era corredato dal libretto di impianto (per impianti con potenza termica inferiore a 35 kW) o dal libretto di centrale (per impianti con potenza termica superiore o uguale a 35 kW), cioè quel documento che certificava l’efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda. Dal 15.10.2014 i vecchi documenti lasciano spazio ad un unico libretto composto da tante schede quanti sono gli apparecchi e le componenti dell’impianto, denominato “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Per gli impianti già in servizio al 15.10.2014, i libretti esistenti vanno conservati e allegati al libretto unico, ad opera del responsabile dell’impianto. Obblighi dal 15.10.2014 1. Presenza del nuovo libretto per tutti gli impianti, sia esistenti che di nuova installazione. 2. Compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale con potenza nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva con potenza maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Compilazione Per le caldaie nuove il libretto verrà compilato e rilasciato per la prima volta dall’installatore all’atto della messa in funzione dell’impianto e aggiornato, successivamente, dal responsabile dell’impianto o dal manutentore. Nel caso di impianti già esistenti, 12 RATIO - FAMIGLIA [n. 11/2014 • r10293-1] Centro Studi Castelli s.r.l. sarà dovere del proprietario di casa o dell’amministratore di condominio scaricare il modello dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, trascrivere i dati e consegnarlo al manutentore al momento dei controlli. Questo non deve però generare tra i cittadini una “corsa al libretto”; per mettersi in regola sarà sufficiente, infatti, durante il prossimo controllo dell’impianto termico, richiedere il libretto al manutentore. Il responsabile dell’impianto, che deve provvedere a chiamare il manutentore per i controlli periodici, è l’occupante dell’abitazione, cioè il proprietario nel caso di abitazione privata o l’inquilino in caso di affitto. Per quanto riguarda, invece, i condomini con riscaldamento centralizzato, sarà responsabilità dell’amministratore far effettuare i controlli. L’introduzione del nuovo libretto va a incidere negativamente sulle tasche dei cittadini. Ad esempio, mentre in passato un intervento di controllo si aggirava attorno a € 100,00/120,00, dal 15.10.2014, con l’aggiunta dei controlli e della sanificazione previsti dalla normativa, una famiglia tipo con una caldaia collegata a 4 o 5 caloriferi e un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split dovrà spendere circa € 200,00. Rapporto di efficienza energetica Dal 15.10.2014 sono disponibili anche i nuovi modelli per il rapporto di efficienza energetica, che è quel documento che deve essere redatto obbligatoriamente in occasione dei controlli ed eventuale manutenzione su: - impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW, - impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto deve essere compilato dal manutentore e trasmesso in via telematica all’ente locale incaricato dei controlli (ad esempio: Regione o Provincia autonoma o altre autorità designate). I modelli di efficienza energetica sono, attualmente, i seguenti: - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1A per gruppi termici (i classici impianti di riscaldamento), da compilare in triplice copia; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1B per gruppi termici a biomassa; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 per gruppi frigo; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 per scambiatori; - rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 per cogeneratori. Per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, sarà richiesta solo la compilazione del libretto per la climatizzazione. Controlli e sanzioni I prossimi controlli su caldaie e impianti di climatizzazione dovranno essere fatti in base ai nuovi certificati. La cadenza dei controlli può variare in base a regolamenti regionali, alle indicazioni del fabbricante o dell’impresa installatrice o, in ultima istanza, alla normativa tecnica di riferimento. Questa, ad esempio, prevede per le normali caldaie a gas che le verifiche avvengano ogni 2 anni. Per quanto riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e della salubrità fa fede quanto indicato dal manutentore (tuttavia, quasi sicuramente, salvo eccezioni, i controlli avranno frequenza annuale). Le verifiche da parte degli enti preposti non saranno più a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi periodici e del cui impianto non è arrivata nessuna notifica all’ente. A seguire verranno effettuati controlli sugli impianti segnalati. Le sanzioni ammontano: - da € 500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore, dell’amministratore o del terzo responsabile, che non abbiano fatto richiesta del controllo periodico; - da € 1.000,00 a € 6.000,00 per il manutentore o l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo. Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha messo a punto il primo esempio di libretto di impianto compilato, disponibile qui. Ha reso anche disponibile una versione autocompilabile del libretto, sia intero che a pagine singole, e del rapporto di efficienza energetica: - libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica; - libretto a pagine singole. Targa identificativa dell’impianto A partire dal 15.10.2014 ogni impianto termico funzionante in Lombardia deve essere dotato di una targa identificativa che riporta un codice univoco valido per tutta la vita dell’impianto. In caso di nuova installazione la targa è apposta dall’installatore; per impianti già esistenti la targa è apposta dal manutentore. Se un impianto già munito di targa subisce modifiche sostanziali (come il cambio del tipo di combustibile) dovrà essere dotato di una nuova targa. La targa consente di identificare tutti gli impianti termici con un codice di riconoscimento schedato all’interno del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). I cittadini possono quindi collegarsi al sito del CURIT con il codice della targa e la Carta Regionale dei Servizi per verificare che il proprio impianto sia regolarmente registrato e monitorato. Nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati a servizio di condomni, sarà l’amministratore o il terzo responsabile a dover produrre una targa da apporre in corrispondenza della centrale termica e che contenga diverse informazioni relative all’impianto tra cui il codice, gli orari di funzionamento e riferimenti del responsabile. Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.11.2014