RATIO FAMIGLIA [n. 11/2014 • r10293-1] Centro Studi Castelli s.r.l. 11
Case e immobili
Novità
del libretto unico
di impianto
Alessandro Beruffi
Un modo per risparmiare energia e abbassare i costi delle bollette, oltre a confrontare le tariffe proposte dai vari
fornitori, è quello di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico.
Lo “stato di salute” dell’impianto è attestato da varie certificazioni tra cui il libretto, che rappresenta una vera e
propria carta d’identità dell’impianto e va mostrato e aggiornato tutte le volte che vengono effettuati dei controlli.
Dal 15.10.2014, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 20.06.2014, è entrato in vigore il nuovo
“Libretto d’impianto per la climatizzazione” su cui sono registrati tutti gli impianti presenti nelle abitazioni, negli uffici
e nelle imprese; non solo caldaie e impianti di riscaldamento ma anche impianti di climatizzazione e impianti solari.
La normativa stabilisce, inoltre, che gli impianti devono essere sottoposti a diagnosi complete al fine di verificarne
la sicurezza, la salubrità e l’igiene.
Definizione
di impianto termico
Come specificato dal D.L.
4.06.2013, n. 63, convertito in L.
3.08.2013, n. 90, gli impianti termici
sono quei dispositivi destinati:
- alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari, indipendentemente dal combustibile/vettore
energetico utilizzato, comprendenti gli eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore, nonchè gli organi di regolarizzazione e controllo;
- alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi.
Sono compresi negli impianti termici i dispositivi individuali di riscaldamento quali le caldaie.
Non sono considerati, invece, impianti termici le stufe, i caminetti e
gli apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante. Tuttavia,
questi sono assimilati agli impianti
termici quando sono fissi e la somma
delle potenze nominali degli apparecchi al servizio della singola unità imRiproduzione vietata - Aggiornato al 20.11.2014
mobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non rientrano negli impianti termici
nemmeno i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari a uso residenziale
e assimilate.
Fino al 15.10.2014, ogni impianto termico era corredato dal libretto di impianto (per impianti con potenza termica inferiore a 35 kW) o dal libretto
di centrale (per impianti con potenza
termica superiore o uguale a 35 kW),
cioè quel documento che certificava
l’efficienza degli impianti installati in
casa, in ufficio o in azienda.
Dal 15.10.2014 i vecchi documenti
lasciano spazio ad un unico libretto composto da tante schede quanti
sono gli apparecchi e le componenti
dell’impianto, denominato “Libretto
di impianto per la climatizzazione”.
Per gli impianti già in servizio al
15.10.2014, i libretti esistenti vanno conservati e allegati al libretto
unico, ad opera del responsabile
dell’impianto.
Obblighi dal
15.10.2014
1. Presenza del nuovo libretto per
tutti gli impianti, sia esistenti
che di nuova installazione.
2. Compilazione del “Rapporto
di efficienza energetica” in
occasione degli interventi
di manutenzione e di
controllo sugli apparecchi di
climatizzazione invernale con
potenza nominale maggiore
di 10 kW e di climatizzazione
estiva con potenza maggiore di
12 kW, con o senza produzione
di acqua calda sanitaria.
Compilazione
Per le caldaie nuove il libretto verrà compilato e rilasciato per la prima volta dall’installatore all’atto della messa in funzione
dell’impianto e aggiornato, successivamente, dal responsabile dell’impianto o dal manutentore.
Nel caso di impianti già esistenti,
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sarà dovere del proprietario di casa
o dell’amministratore di condominio
scaricare il modello dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, trascrivere i dati e consegnarlo al manutentore al momento dei controlli.
Questo non deve però generare tra i
cittadini una “corsa al libretto”; per
mettersi in regola sarà sufficiente,
infatti, durante il prossimo controllo
dell’impianto termico, richiedere il
libretto al manutentore.
Il responsabile dell’impianto, che
deve provvedere a chiamare il manutentore per i controlli periodici,
è l’occupante dell’abitazione, cioè il
proprietario nel caso di abitazione
privata o l’inquilino in caso di affitto.
Per quanto riguarda, invece, i condomini con riscaldamento centralizzato, sarà responsabilità dell’amministratore far effettuare i controlli.
L’introduzione del nuovo libretto
va a incidere negativamente sulle
tasche dei cittadini.
Ad esempio, mentre in passato un
intervento di controllo si aggirava attorno a € 100,00/120,00, dal
15.10.2014, con l’aggiunta dei controlli e della sanificazione previsti
dalla normativa, una famiglia tipo
con una caldaia collegata a 4 o 5
caloriferi e un impianto di climatizzazione con 2 o 3 split dovrà spendere circa € 200,00.
Rapporto di efficienza
energetica
Dal 15.10.2014 sono disponibili anche i nuovi modelli per
il rapporto di efficienza energetica,
che è quel documento che deve essere redatto obbligatoriamente in
occasione dei controlli ed eventuale
manutenzione su:
- impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza utile nominale
maggiore di 10 kW,
- impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale
maggiore di 12 kW,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Il rapporto deve essere compilato
dal manutentore e trasmesso in via
telematica all’ente locale incaricato
dei controlli (ad esempio: Regione o
Provincia autonoma o altre autorità
designate).
I modelli di efficienza energetica
sono, attualmente, i seguenti:
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 1A per gruppi termici (i classici impianti di riscaldamento), da compilare in triplice copia;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 1B per gruppi termici a biomassa;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 2 per gruppi frigo;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 3 per scambiatori;
- rapporto di controllo di efficienza
energetica tipo 4 per cogeneratori.
Per gli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, sarà richiesta solo
la compilazione del libretto per la
climatizzazione.
Controlli e sanzioni
I prossimi controlli su caldaie e impianti di climatizzazione dovranno essere fatti in base
ai nuovi certificati.
La cadenza dei controlli può variare
in base a regolamenti regionali, alle
indicazioni del fabbricante o dell’impresa installatrice o, in ultima istanza,
alla normativa tecnica di riferimento.
Questa, ad esempio, prevede per le
normali caldaie a gas che le verifiche
avvengano ogni 2 anni.
Per quanto riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e della
salubrità fa fede quanto indicato dal
manutentore (tuttavia, quasi sicuramente, salvo eccezioni, i controlli
avranno frequenza annuale).
Le verifiche da parte degli enti preposti non saranno più a campione,
ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi periodici e del cui impianto non è arrivata
nessuna notifica all’ente. A seguire
verranno effettuati controlli sugli
impianti segnalati.
Le sanzioni ammontano:
- da € 500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore,
dell’amministratore o del terzo responsabile, che non abbiano fatto
richiesta del controllo periodico;
- da € 1.000,00 a € 6.000,00 per
il manutentore o l’installatore che
comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo.
Il Comitato Termotecnico Italiano
(CTI) ha messo a punto il primo
esempio di libretto di impianto
compilato, disponibile qui.
Ha reso anche disponibile una
versione autocompilabile del
libretto, sia intero che a pagine
singole, e del rapporto di efficienza energetica:
- libretto di impianto e rapporto
di efficienza energetica;
- libretto a pagine singole.
Targa identificativa
dell’impianto
A partire dal 15.10.2014 ogni
impianto termico funzionante in
Lombardia deve essere dotato di una
targa identificativa che riporta un codice univoco valido per tutta la vita
dell’impianto. In caso di nuova installazione la targa è apposta dall’installatore; per impianti già esistenti
la targa è apposta dal manutentore.
Se un impianto già munito di targa
subisce modifiche sostanziali (come
il cambio del tipo di combustibile)
dovrà essere dotato di una nuova targa. La targa consente di identificare
tutti gli impianti termici con un codice di riconoscimento schedato all’interno del Catasto Unico Regionale
Impianti Termici (CURIT). I cittadini
possono quindi collegarsi al sito del
CURIT con il codice della targa e la
Carta Regionale dei Servizi per verificare che il proprio impianto sia regolarmente registrato e monitorato.
Nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati a servizio di condomni, sarà l’amministratore o il terzo
responsabile a dover produrre una
targa da apporre in corrispondenza
della centrale termica e che contenga
diverse informazioni relative all’impianto tra cui il codice, gli orari di
funzionamento e riferimenti del responsabile.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.11.2014
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