PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA
Ufficio Impianti Termici
Incontri informativi con gli operatori tecnici
Nuovi modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica
In attuazione di:
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell‘acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27-6-2013
In vigore dal 12-7-2013
e
DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2014
Con riferimento all’art. 7 del Regolamento DPR 74/2013 Controllo e manutenzione degli impianti termici:
5. Gli impianti termici per la climatizzazione (nota: invernale ed estiva) o
produzione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti di un “libretto di
impianto per la climatizzazione”.
• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies,
del d.lgs. n. 192/2005)
• Impianti di condizionamento > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n.
192/2005)
• Sottostazioni di teleriscaldamento
• Impianti di cogenerazione
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti
di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli
eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza
energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle
diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico (rif. DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014) ferma restando la facoltà
delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni.
secondo l’art. 8 del Regolamento DPR 74/2013 - Controllo
dell’efficienza energetica degli impianti termici:
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici
di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti
di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW, si effettua un
controllo di efficienza energetica riguardante:
• a) il sottosistema di generazione come definito
nell’Allegato A del decreto legislativo;
• b) la verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati;
• c) la verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i
rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come
individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2
devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura
dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma
tali da poter modificare l’efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini
previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il
controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto
di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A
del decreto 74/2013.
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto,
che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7;
una copia è trasmessa, a cura del manutentore o terzo responsabile,
all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma
competente per territorio (o Autorità competente delegata), con la
cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto.
Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la
trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita
prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni
di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte
dell’operatore che effettua il controllo.
Frequenza rapporti di controllo di efficienza energetica per
impianti termici con generatori a fiamma
Vengono istituiti nuovi modelli di Rapporto di controllo
differenziati per:
•
•
•
•
tipo
tipo
tipo
tipo
1
2
3
4
- Impianti riscaldamento con generatori di calore > 10 kW
- Impianti di condizionamento > 12kW
- Sottostazioni di teleriscaldamento
– Impianti di cogenerazione
I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una
sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili
interventi atti a migliorare il rendimento energetico
dell'impianto in modo economicamente conveniente.
Riferimento:
DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 74/2013.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2014
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014
il Decreto Ministeriale 10/02/2014, recante i
modelli di libretto per gli impianti di climatizzazione e
di rapporto di controllo efficienza energetica,
previsti all’art. 7, comma 6 del DPR 74/2013.
• I nuovi modelli, per il libretto di impianto/centrale e
rapporto di controllo, saranno in vigore a partire dal
1 giugno 2014.
• I nuovi modelli pubblicati sostituiscono gli Allegati I e
II del D.M. 17/03/2003 (Libretto di impianto e Libretto di
centrale) e gli Allegati F e G del d.lgs. 19/08/2005, n.
192 (Rapporti di controllo di efficienza energetica).
In particolare:
• Allegato I
• Allegato
• Allegato
• Allegato
• Allegato
: modello Libretto di impianto per la climatizzazione:
Tutti gli impianti termici;
II : modello Rapporto di controllo di efficienza
energetica Tipo 1: Gruppi termici;
III: modello Rapporto di controllo di efficienza
energetica Tipo 2: Gruppi frigoriferi;
IV : modello Rapporto di controllo di efficienza
energetica Tipo 3: Scambiatori;
V : modello Rapporto di controllo di efficienza
energetica Tipo 4: Cogeneratori.
(Nota: I suddetti Rapporti di controllo non si applicano agli impianti
termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al d.lgs.
03/11/2011, n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto).
• A partire dal 1° giugno 2014, tutti gli impianti
termici (per la climatizzazione invernale ed
estiva) devono essere dotati di un
“libretto di
impianto per la climatizzazione” conforme al
modello riportato all’Allegato I del decreto 10 febbraio
2014;
• Per ogni impianto si dovranno selezionare, compilare
ed aggiornare le sole schede del libretto pertinenti
alla tipologia dell'impianto al quale il libretto stesso
si riferisce; nel caso di integrazioni dell’impianto
con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto deve
essere aggiornato compilando ed aggiungendo le sole
schede pertinenti agli interventi eseguiti o alle
apparecchiature installate.
• Il Libretto deve essere aggiornato nel caso di
integrazioni dell'impianto con componenti o
apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per
almeno 5 anni, nel caso di dismissione dall'impianto, a
cura del Responsabile dell'impianto e deve essere
sempre disponibile, in forma cartacea, in sede di
ispezione da parte dell'Autorità competente.
• I precedenti "Libretto di centrale" e "Libretto di
impianto", per tutti gli impianti già esistenti alla data
del 01/06/2014, devono essere allegati al nuovo
Libretto.
• a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli
interventi di controllo e manutenzione su impianti
termici di riscaldamento e/o produzione acqua calda
sanitaria di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
e su impianti di climatizzazione estiva/invernale
di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, il
Rapporto di controllo di efficienza energetica si
conforma ai modelli riportati agli Allegati II, III,
IV e V del decreto 10 febbraio 2014 .
• I nuovi modelli sono reperibili in formato
PDF, sul sito del Ministero dello Sviluppo
Economico, al link:
• http://www.sviluppoeconomico.gov.it
• con percorso:
• < Home » Energia » Efficienza energetica
» Modelli per libretto impianto e rapporto
efficienza energetica >
PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA
Ufficio Impianti Termici
Genova, 29 maggio 2014
Scarica

DM 10-2-2014 - Modelli - Slide 29-05-14