IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE CORSO ASPP/RSPP MODULO A 1 Generalità • Vigilanza: la verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti, macchine e impianti; • Controllo: la verifica periodica dell’efficienza di macchine, impianti e attrezzature ritenute particolarmente a rischio. 2 L’organo di vigilanza Oltre ad esercitare l’attività di controllo Svolge un’attività consultiva 3 Organi di vigilanza in Italia e in Europa Italia • ASL • ISP lavoro • VV.F. • Sanità • ISPESL •INAIL • Aut. Marit. • Aut. Aeree • Carabinieri • Polizia • ARPA •Funz. FF.S. Francia •ISP lavoro Germania •ISP lavoro 4 Spagna •ISP lavoro D.Lgs. 758/’94 Il sistema di vigilanza Org. di Vig. Visita ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONE PRESCRIZIONE termine di adempimento max 6 mesi + 6 Specifiche misure atte a far cessare il pericolo Verifica inadempimento adempimento 5 D.Lgs. 758/’94 - Il sistema di vigilanza inadempimento adempimento Comunicazione al P.M.entro 90 gg dalla data di scadenza Pagamento entro 30 gg di 1/4 del max dell’ammenda PROCEDIMENTO PENALE ESTINZIONE DEL REATO Sospensione del procedimento penale Notizia di reato al P.M. iscrizione nel registro 6 Compiti della ASL Il D.Lgs. 758/94 considera quale organo di vigilanza, agli effetti delle disposizioni relative a contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro il personale ispettivo dell ASL con qualifica di polizia giudiziaria. COMPITI: • Numero, cause e conseguenze degli infortuni; • Vigilanza e controllo delle norme di sicurezza; hanno facoltà: • Di visitare i luoghi di lavoro in qualunque giorno e a qualunque ora; • Accedere alla documentazione riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti; • Documentazione tecnica (collaudi, verifiche, ecc.) 7 COLLAUDI - (OMOLOGAZIONI) Il collaudo iniziale, previsto dalla legge, di determinate attrezzature per accertarne la rispondenza alle norme di sicurezza (omologazione), viene effettuato dalle ASL (o ARPA) su mandato dell’ISPESL per i seguenti impianti: •Installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; •Impianti di messa a terra; •Impianti elettrici per luoghi con pericolo di incendio o esplosione; •Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua sotto pressione con temperature non superiore a quella di ebollizione atmosferica. 8 VERIFICHE PERIODICHE • Gru, ed altri apparecchi di sollevamento, di portata sup. 200kg; • Scale aeree ad inclinazione variabile; • Ponti sviluppabili su carro; • Ponti sospesi muniti di argano; • Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; • Apparecchi fissi a pressione; • Idroestrattori a forza centrifuga con diametro sup. a 50 cm 9 VERIFICHE OBBLIGATORIE Il D.lgs. 359/99 sicurezza delle attrezzature di lavoro, integra il D.lgs 626/94 con un allegato (XIV) in cui si citano 31 categorie di attrezzature da sottoporre a verifica di prima installazione e a verifiche periodiche. 10 SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO (GIÀ ISPETTORATO DEL LAVORO) Compiti: Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Valgono in proposito le prerogative descritte per gli ispettori dell ASL. • Vigilare sull’osservanza delle leggi sul lavoro nelle imprese industriali, commerciali, si servizi, in agricoltura ed ovunque venga prestato lavoro dipendente. • Commissione tecnica provinciale degli esplosivi per la concessione della licenza di “fuochino” • Commissione esaminatrice per aspiranti alla condotta dei generatori di vapore. permangono compiti di vigilanza tecnica: • • • • • • Il controllo sugli impianti delle Ferrovie dello Stato; Il controllo nelle attività che espongono a radiazioni ionizzanti; Controlli di conformità dei DPI Collaudi e verifiche periodiche di ascensori e montacarichi in servizio in ambienti di lavoro; Omologazione di ponteggi metallici fissi; Ecc.. 11 ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) Compiti: • Funzioni statali di omologazione dei prodotti industriali, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo di omologato; • Raccolta dei dati sanitari e di esposizione dei lavoratori che operano in aziende con rischi cancerogeni, biologici, radiazioni ionizzanti, piombo, amianto, rumore; • Vigilanza rischi incidenti rilevanti. • Omologazioni….. 12 Vigili del Fuoco Compiti: Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro 13 LA VIGILANZA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE PRESCRIZIONI - SOGGETTO - DESTINATARIO - NATURA DEL POTERE ESERCITATO - NORMA DI LEGGE APPLICATA - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CONTENUTO (ciò che si prescrive) - INDICAZIONE DEL TERMINE - AVVERTENZE (effetti giuridici e per le disposizioni possibilità di ricorso al PGR entro 30gg.) 14 LA VIGILANZA POTERE DI DISPOSIZIONE • • • ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' TECNICA PER L'APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI / VINCOLI CHE INCIDONO NELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ESPOSIZIONE A SANZIONE PENALE IN CASO DI NON OTTEMPERANZA 15 LA VIGILANZA ESERCIZIO DEL POTERE DI DISPOSIZIONE • ADATTAMENTO DELLE NORME AI CASI CONCRETI, PONENDO IN MODO VINCOLANTE DETERMINATE MODALITA' DI ATTUAZIONE DI CONTENUTI GENERICI: adatto, idoneo, per quanto possibile, consigliato dalla tecnica…… • ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' ESPRESSAMENTE PREVISTA DA ALCUNE NORME DI LEGGE, DI ISTITUIRE OBBLIGHI ALTRIMENTI NON OPERANTI (art.6 ultimo c, 14 secondo c, 21 ultimo c, 30 secondo c, 31,33 ultimo c, 34, 38, 41, DPR 303/56 -- art. 13 ultimo c DPR 547/55) 16 LA VIGILANZA • Stabilimenti, laboratori, cantieri, luoghi di lavoro in genere sottoposti alla vigilanza; • Servizi igienico-assistenziali; • Locali annessi o comunque connessi con l'esercizio dell'azienda; • Locali annessi, anche se non connessi, se vi è fondato sospeso che servano a compiere o nascondere reati. ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO ( art. 8 DPR 520/55) ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO ( art. 8 DPR 520/55) • • • • Competenza; Annessione fisica dei locali; Connessione funzionale; Fondato sospetto in mancanza di connessione funzionale. 17 LA VIGILANZA NOZIONI DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA Sono ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 57 cpp): •i funzionari di PS ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualità; •gli ufficiali superiori o inferiori e i sottufficiali di CC, della Guardia di Finanza, CFS e i graduati degli Agenti di custodia; •il Sindaco nei comuni privi dei predetti UPG; •sono UPG, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati (attività ispettiva sul lavoro art.8 DPR 520/55). 18 LA VIGILANZA FUNZIONI DI PG ( Art. 55 - 347 e seg. cpp) : La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze, assicurare le fonti di prova, ricercare gli autori e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale. 19 LA VIGILANZA ATTI DI NATURA AMMINISTRATIVA ATTRIBUITI AGLI OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI UPG (Art. 21 L. 883/78) POTERE DI ACCESSO POTERE DI DISPOSIZIONE 20