IL SISTEMA PUBBLICO
DELLA PREVENZIONE
CORSO ASPP/RSPP MODULO A
1
Generalità
• Vigilanza: la verifica della rispondenza
alle prescrizioni di legge di ambienti,
macchine e impianti;
• Controllo: la verifica periodica
dell’efficienza di macchine, impianti e
attrezzature ritenute particolarmente a
rischio.
2
L’organo di vigilanza
Oltre ad esercitare
l’attività di controllo
Svolge un’attività
consultiva
3
Organi di vigilanza in Italia e in Europa
Italia
• ASL
• ISP lavoro
• VV.F.
• Sanità
• ISPESL
•INAIL
• Aut. Marit.
• Aut. Aeree
• Carabinieri
• Polizia
• ARPA
•Funz. FF.S.
Francia
•ISP lavoro
Germania
•ISP lavoro
4
Spagna
•ISP lavoro
D.Lgs. 758/’94 Il sistema di vigilanza
Org. di Vig.
Visita
ACCERTAMENTO
CONTRAVVENZIONE
PRESCRIZIONE
termine di adempimento max 6 mesi + 6
Specifiche misure atte a far cessare il pericolo
Verifica
inadempimento
adempimento
5
D.Lgs. 758/’94 - Il sistema di vigilanza
inadempimento
adempimento
Comunicazione al
P.M.entro 90 gg dalla
data di scadenza
Pagamento entro 30 gg di
1/4 del max dell’ammenda
PROCEDIMENTO
PENALE
ESTINZIONE DEL
REATO
Sospensione del
procedimento penale
Notizia di reato al P.M.
iscrizione nel registro
6
Compiti della ASL
Il D.Lgs. 758/94 considera quale organo di vigilanza, agli effetti delle
disposizioni relative a contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del
lavoro il personale ispettivo dell ASL con qualifica di polizia giudiziaria.
COMPITI:
• Numero, cause e conseguenze degli infortuni;
• Vigilanza e controllo delle norme di sicurezza;
hanno facoltà:
• Di visitare i luoghi di lavoro in qualunque giorno e a qualunque
ora;
• Accedere alla documentazione riguardante il rapporto di
lavoro dei dipendenti;
• Documentazione tecnica (collaudi, verifiche, ecc.)
7
COLLAUDI - (OMOLOGAZIONI)
Il collaudo iniziale, previsto dalla legge, di determinate
attrezzature per accertarne la rispondenza alle norme di
sicurezza (omologazione), viene effettuato dalle ASL (o ARPA) su
mandato dell’ISPESL per i seguenti impianti:
•Installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
•Impianti di messa a terra;
•Impianti elettrici per luoghi con pericolo di incendio o esplosione;
•Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua sotto pressione
con temperature non superiore a quella di ebollizione atmosferica.
8
VERIFICHE PERIODICHE
• Gru, ed altri apparecchi di sollevamento, di portata sup.
200kg;
• Scale aeree ad inclinazione variabile;
• Ponti sviluppabili su carro;
• Ponti sospesi muniti di argano;
• Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
• Apparecchi fissi a pressione;
• Idroestrattori a forza centrifuga con diametro sup. a 50
cm
9
VERIFICHE OBBLIGATORIE
Il D.lgs. 359/99 sicurezza delle attrezzature di
lavoro, integra il D.lgs 626/94 con un allegato
(XIV) in cui si citano 31 categorie di
attrezzature da sottoporre a verifica di prima
installazione e a verifiche periodiche.
10
SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO
(GIÀ ISPETTORATO DEL LAVORO)
Compiti:
Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono
ufficiali di polizia giudiziaria. Valgono in proposito le prerogative
descritte per gli ispettori dell ASL.
• Vigilare sull’osservanza delle leggi sul lavoro nelle imprese industriali, commerciali,
si servizi, in agricoltura ed ovunque venga prestato lavoro dipendente.
• Commissione tecnica provinciale degli esplosivi per la concessione della licenza di
“fuochino”
• Commissione esaminatrice per aspiranti alla condotta dei generatori di vapore.
permangono compiti di vigilanza tecnica:
•
•
•
•
•
•
Il controllo sugli impianti delle Ferrovie dello Stato;
Il controllo nelle attività che espongono a radiazioni ionizzanti;
Controlli di conformità dei DPI
Collaudi e verifiche periodiche di ascensori e montacarichi in servizio in ambienti di
lavoro;
Omologazione di ponteggi metallici fissi;
Ecc..
11
ISPESL
(Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)
Compiti:
• Funzioni statali di omologazione dei prodotti industriali, nonché
il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo
di omologato;
• Raccolta dei dati sanitari e di esposizione dei lavoratori che
operano in aziende con rischi cancerogeni, biologici,
radiazioni ionizzanti, piombo, amianto, rumore;
• Vigilanza rischi incidenti rilevanti.
• Omologazioni…..
12
Vigili del Fuoco
Compiti:
Vigilanza e controllo in materia di
prevenzione incendi negli ambienti di
lavoro
13
LA VIGILANZA
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE PRESCRIZIONI
-
SOGGETTO
-
DESTINATARIO
-
NATURA DEL POTERE ESERCITATO
-
NORMA DI LEGGE APPLICATA
-
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
-
CONTENUTO (ciò che si prescrive)
-
INDICAZIONE DEL TERMINE
-
AVVERTENZE (effetti giuridici e per le disposizioni possibilità
di ricorso al PGR entro 30gg.)
14
LA VIGILANZA
POTERE DI DISPOSIZIONE
•
•
•
ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' TECNICA PER
L'APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE
ISTITUZIONE DI OBBLIGHI / VINCOLI CHE INCIDONO NELLA
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
ESPOSIZIONE A SANZIONE PENALE IN CASO DI NON
OTTEMPERANZA
15
LA VIGILANZA
ESERCIZIO DEL POTERE DI DISPOSIZIONE
• ADATTAMENTO DELLE NORME AI CASI CONCRETI, PONENDO IN MODO
VINCOLANTE DETERMINATE MODALITA' DI ATTUAZIONE DI CONTENUTI
GENERICI: adatto, idoneo, per quanto possibile, consigliato dalla tecnica……
• ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' ESPRESSAMENTE PREVISTA DA
ALCUNE NORME DI LEGGE, DI ISTITUIRE OBBLIGHI ALTRIMENTI NON
OPERANTI (art.6 ultimo c, 14 secondo c, 21 ultimo c, 30 secondo c, 31,33 ultimo
c, 34, 38, 41, DPR 303/56 -- art. 13 ultimo c DPR 547/55)
16
LA VIGILANZA
• Stabilimenti, laboratori, cantieri, luoghi di
lavoro in genere sottoposti alla vigilanza;
• Servizi igienico-assistenziali;
• Locali annessi o comunque connessi con
l'esercizio dell'azienda;
• Locali annessi, anche se non connessi, se
vi è fondato sospeso che servano a compiere
o nascondere reati.
ACCESSO NEI
LUOGHI DI LAVORO
( art. 8 DPR 520/55)
ACCESSO NEI
LUOGHI DI LAVORO
( art. 8 DPR 520/55)
•
•
•
•
Competenza;
Annessione fisica dei locali;
Connessione funzionale;
Fondato sospetto in mancanza di connessione
funzionale.
17
LA VIGILANZA
NOZIONI DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Sono ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 57 cpp):
•i funzionari di PS ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale
qualità;
•gli ufficiali superiori o inferiori e i sottufficiali di CC, della Guardia di
Finanza, CFS e i graduati degli Agenti di custodia;
•il Sindaco nei comuni privi dei predetti UPG;
•sono UPG, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti tutte le
altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate
specie di reati (attività ispettiva sul lavoro art.8 DPR 520/55).
18
LA VIGILANZA
FUNZIONI DI PG ( Art. 55 - 347 e seg. cpp) :
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati
ad ulteriori conseguenze, assicurare le fonti di prova,
ricercare gli autori e raccogliere quanto altro possa servire
all'applicazione della legge penale.
19
LA VIGILANZA
ATTI DI NATURA AMMINISTRATIVA ATTRIBUITI AGLI OPERATORI
IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI UPG
(Art. 21 L. 883/78)
POTERE DI ACCESSO
POTERE DI DISPOSIZIONE
20
Scarica

12_Il sistema pubbli..