23 02 aprile 2014 Pagamento indennità ai minori Indennità di frequenza e di accompagnamento L'INPS, con messaggio 3606 del 26/03/2014, afferma che le somme relative alle Indennità di accompagnamento e frequenza non soggiacciono all'autorizzazione del Giudice Tutelare rappresentando atti di ordinaria amministrazione. Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore .Ne discende che il/i genitore/i o l'esercente la patria potestà ha la facoltà di porre in atto tutte le azioni necessarie per percepire detti importi, compreso l'apertura di un conto corrente o di libretto postale intestato al minore. Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa A tali principi si uniformano già le condizioni generali di contratto di molti Istituti bancari e di Poste italiane, dove viene precisato che: «l’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile)». E' un chiarimento che dovrebbe semplificare il nostro lavoro e addolcire le incombenze per i genitori con questo tipo di problematica. In questo numero: Pagamento indennità ai minori. Messaggio INPS pag. 1 Malattia, maternità, importo prestazioni 2014 pag.2-3 Modifiche al TU sull’immigrazione Pag.3-4 Notizie in breve pag.4 Indennità malattia Gestione Separata: la misura dipende dal n° di mesi accreditati nei 12 mesi prima Malattia, maternità dell’indennità per congedo di maternità /paternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie in rapporto alle rispettive retribuzioni orarie effettive … Importi delle prestazioni economiche anno 2014 L'INPS, con la circolare n. 44 del 26 marzo 2014, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2014, comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche, per le seguenti categorie di lavoratori (riportiamo le tipologie di lavoratori più interessanti e diffuse): Lavoratori soci di società e di enti cooperativi (D.P.R. 30/1970, N°602, art,4), minimale giornaliero di legge per le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: euro 47,58 Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti), retribuzione minima giornaliera per il calcolo dell’indennità di maternità e per il congedo parentale, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2014, pari a euro 47,58 Coltivatrici dirette, mezzadre, colone, retribuzione minima giornaliera per il calcolo delle stesse prestazioni di cui sopra, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2014, anche se il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2013, par ia euro 41,87 2 Retribuzioni convenzionali orarie Per retribuzioni orarie effettive Euro 6,96 fino a Euro 7,86 Euro 7,86 Da 7,87 e fino a 9,57 Euro 9,57 Superiori a euro 9,57 Euro 5,06 Orario superiore a 24 ore settimanali Lavoratori iscritti alla gestione separata (non già pensionati o non già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria) o Indennità di malattia, l’importo dell’indennità giornaliera è rapportato al numero di mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento Lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD), minimale giornaliero di legge per le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: euro 42,33 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per il calcolo Per ogni giornata indennizzabile mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti Euro 10,97 Da 3 a 4 mesi Euro 16,46 Da 5 a 8 mesi Euro 21,94 Da 9 a 12 mesi o Degenza ospedaliera, anche in questo caso l’importo dell’indennità giornaliera è rapportato al numero di mensilità accreditato nei 12 mesi precedenti l’evento. segue a pag.3 INCA INFormazione – N.23 Indennità giornaliera Euro 21,94 mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti Da 3 a 4 mesi Euro 16,46 Da 5 a 8 mesi Euro 21,94 Da 9 a 12 mesi Altre prestazioni Assegni di maternità concessi dai Comuni, per le nascite avvenute nel 2014 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2014, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) sono i seguenti: Assegno maternità in misura piena: euro 338,21 per 5 mensilità I.S.E. riferito a nuclei familiari con 3 componenti pari a: euro 35.256,84 L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia, alle cittadine italiane, comunitarie e alle cittadine extracomunitarie in possesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La domanda deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. Assegni di maternità dello Stato concessi dall’INPS, per le nascite avvenute nel 2014 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2014, la misura dell’assegno di maternità è pari, nella misura intera a euro 2.082,08 Limiti di reddito per indennizzo congedo parentale, il congedo parentale, come risaputo, se usufruito entro i primi 3 anni di età del bambino, viene indennizzato, nella misura del 30%, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi (180 giorni). Spetta anche dal 4° all’8° anno di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la 3 parte non fruita, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5. Per il 2014 tale importo risulta pari a euro 16.294,85. Indennità economica e accredito figurativo congedo straordinario, importi massimi anno 2014 (importo complessivo annuo comprensivo anche della contribuzione figurativa) Importo complessivo annuo € 47.351,12 Importo max annuo indennità € 35.602,00 Imp.max giornaliero ind. € 97,54 Modificato il TU sull'Immigrazione Introdotto il permesso unico lavoro Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 in materia di immigrazione di lavoratori extraUE. Vengono previste delle modifiche al TU sull'immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/1998), per recepire la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico. Le modifiche incidono in modo assai marginale sulla normativa attuale. Obiettivo della direttiva è quello di omogeneizzare, all’interno dell’Unione, le modalità di rilascio dei titoli di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa, al fine di migliorare la libera circolazione dei lavoratori e ad applicare nei loro confronti la parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, con i cittadini dello Stato membro ospitante. Nel nostro Paese le modalità amministrative per il rilascio del permesso di soggiorno sono già rispondenti alla Direttiva e la parità di diritti in materia di lavoro è già sancita. segue a pag.4 INCA INFormazione – N.23 I titoli di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa subordinata, avranno l’ulteriore indicazione “permesso Unico lavoro”. Tale annotazione non sarà presente nei - Permessi UE per soggiornanti di lungo periodo e per titolari di Carta Blu - Permessi stagionali - Permessi per lavoro autonomo - Permessi per asilo politico o protezione sussidiaria e permessi rilasciati in attesa della concessione dell’asilo politico o protezione sussidiaria - Permessi per studio o formazione Pur in mancanza dell’annotazione “perm. unico lavoro” i titolari dei detti permesso di soggiorno possono comunque svolgere attività lavorativa in Italia alle condizioni e nei limiti fissati del testo unico 286/1998. Pertanto il permesso per lavoro subordinato, come pure il permesso per famiglia, manterrà questa dizione, alla quale sarà aggiunto nelle note l’indicazione che si tratta di “permesso unico lavoro”. Vengono variati i tempi per il rilascio dei permessi di soggiorno e del nulla osta al lavoro, che passano da 20 giorni a 60 giorni (permessi) e da 40 giorni a 60 giorni (nulla osta). (circolare INCA n°6/2014 area immigrazione) Notizie in breve Funzione Pubblica: la disciplina delle assenze per visite mediche Il Dipartimento della F. P. , con circolare n. 2 del 4 febbraio 2014, detta alcune disposizioni operative ai datori di lavoro pubblici finalizzati all’interpretazione da fornire all’art. 55 – seppie, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 101/2013 poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013. Il dipendente pubblico in caso di assenza dal servizio per visite, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche, è tenuto ad usufruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la previsione dei CCNL. Soltanto se queste assenze sono accompagnate da una incapacità lavorativa, trovano applicazione le disposizioni che regolamentano l’assenza per malattia. Pagamento pensioni ex Inpdap e ex Enpals INPS Messaggio 3506/2014: da Maggio le modalità di pagamento delle pensioni ex Inpdap e ex Enpals, saranno unificate alle modalità generali dell’INPS. Per i pensionati comunque non cambia nulla, le pensioni continueranno a essere disponibili con valuta dal giorno 10 di ogni mese per gli iscritti alle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti e il giorno 16 per le gestioni dei lavoratori pubblici. Causa di servizio: Commissioni Mediche Interforze di 2^istanza Il Ministero della Difesa (provvedimento del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n 29 del 5 febbraio 2014) dispone, con decorrenza 1 aprile 2014, l’istituzione di un'unica commissione medica interforze di 2^ istanza, con sede in Roma via dei Santi Quattro n. 19 /bis, competente per tutto il territorio nazionale. Di conseguenza i ricorsi, da inoltrare nel termine dei 10 giorni dalla notifica del verbale della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di 1^ istanza, avverso il giudizio di idoneità o le patologie individuate, saranno esaminati presso la citata Commissione medica con sede in Roma (circolare inca n° 29/2014) Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.23