I TRASPORTI INTERNAZIONALI Per trasporto internazionale di cose s’intende lo spostamento, a carico o a vuoto, del veicolo fra due o più Stati. Per effettuare trasporti internazionali di merci su strada occorre essere muniti di un idoneo titolo autorizzativo, cioè di un permesso specifico, che si deve trovare a bordo del mezzo durante l’esecuzione del servizio. Questa è la regola fondamentale dei trasporti internazionali, prevista – anche se con formulazione piuttosto burocratica - dall’art. 44 della legge 298/74, cioè dall’unica disposizione della legislazione italiana che, ad eccezione delle leggi di ratifica degli accordi bilaterali o multilaterali, risulta disciplinare i trasporti internazionali. Detta disposizione prevede difatti che: “Le imprese aventi sede in Italia … possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo previsti dalle relative disposizioni. Le imprese aventi sede all’estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese d’origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l’inefficacia o l’indebito uso del titolo richiesto … sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia. Costituisce comunque violazione ai sensi dell’art. 46 la circolazione di veicoli immatricolati all’estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale”. Da tale disposizione, tuttora vigente, discende peraltro che oltre al titolo autorizzativo – che in seguito vedremo essere previsto o da normativa comunitaria o da specifici accordi bilaterali o multilaterali – l’impresa italiana può svolgere trasporti internazionali se è in possesso di uno speciale requisito. Questo – non essendo mai stata attuata la prevista abilitazione speciale, di cui all’art. 16 della legge 298 - è oggi rappresentato dall’idoneità professionale per esercitare l’autotrasporto anche in ambito internazionale, di cui alla direttiva CE 98/76 sull’accesso alla professione. Per cui, le imprese che in passato hanno ottenuto l’attestato di capacità professionale per soli trasporti nazionali e quelle il cui preposto – dopo l’entrata in vigore del regolamento di attuazione della nuova disciplina per l’accesso alla professione (DM 161/2005) – ha chiesto di sostenere l’esame d’idoneità con limitazione ai trasporti nazionali, non sono ritenute in possesso dello speciale requisito abilitativo e non possono quindi essere titolari di alcun permesso per effettuare trasporti fuori dal territorio nazionale. Come anticipato nella premessa, i trasporti internazionali di merci su strada sono disciplinati sia da normativa comunitaria, sia da accordi bilaterali (conclusi fra due Stati o dalla UE a altro Stato, come la Svizzera) o da accordi multilaterali (conclusi fra tre o più Stati) stipulati dall’Italia. La normativa comunitaria, obbligatoria per il nostro Stato, disciplina soltanto i trasporti effettuati nell’ambito dei Paesi aderenti all’Unione Europea, mentre la disciplina derivante dagli accordi regola i trasporti diretti verso Paesi extra-comunitari. Relativamente agli accordi in materia di trasporto internazionale di merci su strada (elencati al capitolo 3, paragrafo 5), si evidenzia: - che la regolamentazione da questi recata è di natura prettamente pattizia; che questi sono costituiti dall’insieme delle norme derivanti dalle intese diplomatiche o dai negoziati stipulati dai vari Stati; che la disciplina da essi prevista vige esclusivamente fra gli Stati che li hanno sottoscritti o che vi hanno in seguito aderito. Da ultimo, va segnalato che nell’effettuazione di un trasporto internazionale di cose, il vettore italiano è soggetto al rispetto delle norme vigenti nel Paese nel quale il trasporto viene effettuato, quanto ad esempio al codice della strada (limiti di velocità, divieti notturni o festivi di circolazione, funzionamento particolare dei semafori, ecc…). I trasporti in ambito U.E. e la Licenza Comunitaria I trasporti internazionali effettuati tra Paesi aderenti all’Unione Europea ed all’interno di questi sono regolati dalla normativa comunitaria. Al riguardo, si prende a modello la definizione comunitaria secondo cui devono essere considerati “trasporti intracomunitari”: • gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi dell’unione Europea, con o senza transito in uno o più stati membri o Paesi terzi; • gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro ad un Paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi ; • gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti. Questi tipi di trasporti sono disciplinati dal regolamento CEE 26 marzo 1992, n. 881, che stabilisce che dal 1° gennaio 1993 ciascuna impresa di autotrasporto residente in uno Stato membro dell'Unione Europea può liberamente effettuare, senza alcuna limitazione quantitativa, qualsiasi trasporto internazionale all’interno della stessa U.E., a condizione che l’impresa sia titolare di Licenza Comunitaria. La Licenza Comunitaria (fig. 1) è rilasciata dallo “Stato membro di stabilimento” (lo Stato in cui risiede l’impresa richiedente) al trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia in esso abilitato a svolgere trasporti anche in ambito internazionale. L’Unione Europea, nata con il “Trattato di Roma del 25 marzo 1957”, è oggi costituita da 27 Stati membri (meglio elencati al capitolo 3, paragrafo 4). In definitiva, il territorio dell'U .E. viene considerato come un unico territorio nel quale, o attraverso il quale, ciascun vettore stabilito in uno Stato membro può circolare senza incontrare ostacoli di sorta. I trasporti all’interno dell’Unione Europea vengono disciplinati mediante regolamenti. Per poter accedere ai trasporti internazionali in ambito U.E. (“trasporti intracomunitari”), l'impresa deve ottenere, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CEE n. 881/92, apposita licenza, che viene accordata esclusivamente alle imprese che siano stabilite in uno Stato membro, secondo la legislazione del medesimo, e siano abilitate, in conformità con la normativa comunitaria e con la legislazione di detto Stato in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada. La licenza è rilasciata dallo “Stato membro di stabilimento” in un unico originale per l’impresa, con validità di cinque anni non cedibile a terzi, e tante copie conformi quanti sono gli autoveicoli (veicoli a motore) in disponibilità della stessa impresa, compresi quelli presi a noleggio, di massa complessiva a 6 tonnellate o portata superiore a 3,5 tonnellate (gli autoveicoli inferiori a detti limiti sono esenti dalla licenza). La licenza comunitaria viene assegnata esclusivamente per i veicoli a motore, siano questi trattori stradali o autocarri e vale anche per i semirimorchi e rimorchi da questi trainati; non viene quindi rilasciata esclusivamente per i rimorchi o semirimorchi. Nel trasporto di merci in ambito comunitario, quindi, per veicolo si intende un veicolo a motore o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro. La licenza comunitaria consente, dunque, anche il traino di veicoli rimorchiati (rimorchi o semirimorchi), immatricolati in Stati U.E. diversi rispetto a quello del veicolo a motore su cui insiste (aggancio misto in ambito UE). Non tutti i trasporti internazionali sono, tuttavia, assoggettati alla Licenza Comunitaria. Sono difatti esenti da questa : 1) i trasporti postali effettuati nell'ambito di un servizio pubblico; 2) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; 3) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate, o il cui carico autorizzato non superi 3,5 tonnellate; 4) i trasporti in conto proprio: a tale proposito occorre dire che la normativa comunitaria fissa dettagliatamente le condizioni e le caratteristiche dei trasporti in conto proprio, e precisamente: a. le merci trasportate devono appartenere all'impresa o devono essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; b. il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno di questa, o, per esigenze aziendali al suo esterno; c. gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell' impresa; d. i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva n. 84/647 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; e. il trasporto deve costituire un' attività accessoria nell' ambito di tutte le attività dell'impresa. Un’impresa italiana che ha disponibilità di veicoli muniti di licenza per trasporto delle merci in conto proprio è pertanto ammessa al trasporto internazionale delle merci in ambito comunitario a condizione che trasporti cose proprie; 5) i trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali. Per queste tipologie di trasporto appena elencate, il trasporto di cose in ambito comunitario è liberalizzato, mentre per tutte le altre è soggetto al possesso della Licenza Comunitaria La normativa italiana In Italia, l'originale della licenza comunitaria viene rilasciato dalla Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose (APC) del Dipartimento Trasporti Terrestri, a Roma; mentre le copie conformi vengono rilasciate dall'Ufficio Provinciale Motorizzazione (D.T.T.) in cui ha sede l'impresa richiedente. Tali copie conformi devono essere tenute a bordo dei veicoli impegnati nei trasporti internazionali ed esibite agli organi di controllo ad ogni loro richiesta. L’originale della licenza deve essere invece custodito presso la sede dell'impresa. La licenza comunitaria ha validità quinquennale e può essere rinnovata. In Italia, anche in base a quanto disposto dal menzionato regolamento CEE 881/92, viene posta come condizione, per il rilascio della licenza comunitaria, che l'impresa sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dei trasporti internazionali. Condizione necessaria e sufficiente, quindi, per poter ottenere la licenza è che l'impresa residente dimostri il possesso dei requisiti richiesti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale (con attestato completo). Pertanto, una volta ottenuta l'iscrizione all'albo anche per i trasporti internazionali, l'impresa dovrebbe poter ottenere la licenza comunitaria e poter immatricolare tutti i veicoli, che ritiene necessari per l'esercizio di tali trasporti. Invece la normativa nazionale richiede, per il rilascio della licenza comunitaria, che l'impresa possa immatricolare liberamente veicoli adibiti al trasporto internazionale di cose, che si ottiene da parte delle imprese nuove che effettuino l’accesso al mercato in una delle tre forme previste dal nuovo regime introdotto dalla legge finanziaria 2008: cioè subentrando per cessione di azienda ad una vecchia impresa di autotrasporto avente iscrizione all’albo completa, che cessi l’attività e si cancelli; per cessione dell’intero parco di una vecchia impresa di autotrasporto avente iscrizione completa, che cessi l’attività e si cancelli, purché il parco ceduto sia composto da veicoli di categoria almeno euro 3 o, infine, per ingresso diretto, acquisendo ed immatricolando, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate. In pratica, esiste ancora una limitazione ad effettuare trasporti internazionali derivante all'attuale sistema di “accesso al mercato” delle nuove ditte. Per il rinnovo della Licenza Comunitaria è sufficiente una semplice domanda alla Direzione Generale APC del Ministero dei Trasporti, dimostrando il mantenimento degli stessi requisiti necessari per il primo rilascio. Revoca della licenza Comunitaria Disposizioni particolari regolano la revoca della licenza comunitaria durante i cinque anni della sua validità. La licenza comunitaria viene revocata quando: • il titolare non soddisfi più le condizioni richieste per l' accesso alla professione per i trasporti internazionali; • abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della stessa licenza. Inoltre, in caso di gravi infrazioni, o d’infrazioni lievi ripetute alle norme sui trasporti, lo Stato in cui il trasportatore ha commesso la violazione può procedere al ritiro temporaneo delle copie conformi della licenza comunitaria, che potrà essere totale o parziale. Estensione della validità della licenza Comunitaria ai Paesi EFTA e alla Svizzera. In base all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo), firmato il 13/12/1993, le licenze comunitarie rilasciate dagli stati membri dell'U .E. sono riconosciute anche nei Paesi aderenti all'EFTA (European Free Trade Association) e sono quindi valide per esercitare l'autotrasporto di cose anche sui territori di tali Paesi, alle stesse condizioni stabilite dal Regolamento CEE 881/92. La validità della licenza comunitaria è pertanto estesa all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia. Ugualmente anche la Svizzera, a seguito dell’accordo sottoscritto con l’Unione Europea il 21/6/1999 ed entrato in vigore nel 2002 (dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30.4.2002), ha accettato l'estensione di validità delle licenze comunitarie. Ovviamente e reciprocamente, gli Stati membri dell'U .E. riconoscono le licenze comunitarie rilasciate da tali Stati ai propri vettori. Il cabotaggio terrestre La licenza comunitaria consente anche, ai sensi del regolamento CE 3118/93, lo svolgimento dei trasporti di cabotaggio all’interno dei Paesi aderenti all’Unione Europea. Autorizza cioè il vettore comunitario non residente in uno Stato ad effettuare a titolo temporaneo trasporti nazionali di merce su strada sul territorio di un altro Stato comunitario, senza che in tale Stato disponga di una propria sede. Per cabotaggio terrestre si intende infatti il trasporto interno in un Paese UE dove il vettore comunitario non è residente. Questo tipo di trasporto è completamente libero dal 1° luglio 1998 fra i “vecchi” Stati membri della UE (i 15 che ne facevano parte prima del 1° maggio 2004). Per tre dei “nuovi” membri della UE non state previste restrizioni al cabotaggio terrestre e più precisamente per Cipro, Malta e Slovenia. Per gli altri 7 “nuovi” Paesi membri vi sono delle misure transitorie sul cabotaggio, in base alle quali sino al 1° maggio 2009 detti Paesi non possono svolgere cabotaggio terrestre nel territorio degli altri 18 Paesi comunitari e, reciprocamente, i vettori degli altri 18 Paesi non potranno effettuare cabotaggio stradale nel territorio degli Stati aventi la limitazione (il vettore italiano quindi non potrà effettuare trasporti di cabotaggio in Rep. Ceca, almeno sino al 1° maggio 2009). Quanto sopra per evitare “invasioni” ai traffici domestici dei Paesi comunitari, da parte dei vettori che risultano avere costi di esercizio più bassi degli altri. Stesse limitazioni sono state adottate nei confronti dei vettori degli ultimi due Stati che sono entrati nell’Unione Europea il 1° gennaio 2007: Bulgaria e Romania, con tre anni sicuri di divieto (fino al 1° gennaio 2010), suscettibili di un ulteriore biennio di divieto. Il regime transitorio di limitazione al cabotaggio terrestre viene quindi applicato all’Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e all’ Ungheria (fino al 30 aprile 2009) e in Bulgaria e Romania (sino al 31 dicembre 2009). Nello svolgimento dei servizi di cabotaggio, il vettore comunitario deve osservare le disposizioni interne dello Stato in cui opera in materia di: codice della strada, normativa civilistica, contrattuale e fiscale: per cui il vettore francese che effettua cabotaggio in Italia deve osservare il codice della strada italiano (con ad es. i nostri limiti di velocità), applicare al servizio il nostro tipo di contratto di trasporto ed assoggettare il corrispettivo alla aliquota IVA ordinaria (del 20%). Lo svolgimento dei servizi di cabotaggio è infine consentito, ai sensi del citato Reg. CE 3118/93, a titolo temporaneo. Per cui il vettore comunitario non può svolgere detti servizi su territorio di altro Stato in maniera permanete e costante, ad es. per tutto l’anno, alla pari del vettore residente in quello Stato. Pochi Paesi comunitari hanno peraltro emanato disposizioni per definire e delimitare la temporaneità della prestazione di cabotaggio. Tra questi vi sono la Francia (ove il cabotaggio è ammesso con uno stesso autoveicolo per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi o a 45 non consecutivi nell’arco temporale di un anno), la Grecia (con dieci giorni per ciascun mese) e l’Italia, ove i vettori comunitari possono svolgere servizi di cabotaggio con uno stesso autoveicolo per massimo 30 giorni, anche non consecutivi, in un periodo di 60 giorni consecutivi, con obbligo di uscire dal territorio italiano almeno una volta in ciascun mese di calendario ed annotando tutti i servizi svolti su uno specifico libretto dei resoconti. Detto libretto costituisce un documento integrativo della Licenza Comunitaria ed il suo possesso è indispensabile per il trasporto di cabotaggio (che si ricorda sono svolti sotto il regime della Licenza Comunitaria). Il libretto dei resoconti deve essere tenuto a bordo durante l’esecuzione di un trasporto di cabotaggio e regolarmente compilato prima dell’inizio dello stesso. Esso deve riportare il numero progressivo di individuazione, la sigla dello Stato del vettore, la targa del veicolo, il nome e l’indirizzo dell’impresa di trasporto, data e luogo di rilascio ed il timbro dell’autorità amministrativa di rilascio. L’informazione sull’ingresso o l’uscita dal territorio italiano dovrà essere apposta contestualmente all’evento, direttamente dal conducente secondo le istruzioni riportate sul libretto. Il libretto dei resoconti viene rilasciato dalla Direzione Generale APC del Ministero dei Trasporti, previa specifica domanda del vettore comunitario o del SEE ammesso al cabotaggio, al costo di 9 euro cadauno più il versamento della relativa imposta di bollo , L’attestato del conducente Sempre al fine di evitare un’ingiustificata disparità di costo tra imprese comunitarie, e consentire inoltre un controllo sulla regolarità della posizione lavorativa dei conducenti extra-comunitari, il regolamento CE 484/2002 – di integrazione del citato Reg. CE 881/92 – ha stabilito che qualora un autoveicolo appartenente ad un vettore comunitario sia guidato da un conducente extra-comunitario, la licenza comunitaria deve essere accompagnata da un attestato del conducente. Per fare un esempio, possiamo quindi affermare che un conducente ucraino alla guida di un autoarticolato svizzero che effettua un trasporto in ambito UE deve, per la regolarità del trasporto, avere a bordo del veicolo una copia certificata conforme della licenza comunitaria (svizzera) e il proprio attestato del conducente. Stessi documenti deve avere il conducente svizzero alla guida dello stesso autoarticolato. L’impresa di trasporto che quindi impiega come conducente un cittadino di un Paese terzo nei trasporti intracomunitari deve chiedere per detto autista l’attestato del conducente, presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro. L’attestato viene pertanto rilasciato all’impresa di autotrasporto, nella persona del titolare dell’impresa individuale ovvero all’amministratore della società. Detto attestato certifica che l’autista in esso indicato (cui l’attestato viene rilasciato), sia esso dipendente con rapporto di lavoro subordinato, soggetto messo a disposizione in esecuzione di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, socio di società di persone o collaboratore familiare, è stato regolarmente assunto dall’impresa, conformemente alla propria legislazione. L’attestato del conducente è valido finché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, come la licenza comunitaria, e viene emesso in due esemplari: uno da conservare presso l’impresa e l’altro, con marca da bollo, per il conducente. Quest’ultimo attestato deve trovarsi a bordo del mezzo condotto dall’autista extracomunitario. Altrimenti, l’impresa da cui dipende il conducente viene invitata a fornire la prova del rapporto che la lega al conducente, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Al venir meno del rapporto lavorativo tra l’autista e l’azienda, l’attestato va immediatamente restituito alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro che la ha rilasciata. I trasporti con Paesi terzi (extracomunitari) Per poter effettuare trasporti internazionali verso Paesi extra-comunitari occorre ottenere un'autorizzazione a viaggio, prevista dagli Accordi con i singoli Stati. Queste autorizzazioni possono essere: di tipo “bilaterale", che consentono di effettuare trasporti da uno Stato all'altro, anche attraverso il territorio dell'altro Stato, e vengono istituite a seguito di accordi “bilaterali” fra gli stessi (al momento l’Italia scambia autorizzazioni bilaterali con circa 21 Stati extracomunitari); di tipo “trilaterale”, che prevedono la possibilità di svolgere trasporti internazionali toccando tre Paesi, che tra loro abbiano pattuito la possibilità di questo tipo di traffici triangolari (attualmente solo alcuni Paesi ex URSS prevedono questa possibilità con l’Italia); di tipo “multilaterale”, frutto di accordo fra più Paesi e che consentono ad un trasportatore di compiere trasporti nei territori dei Paesi che hanno sottoscritto o vi hanno aderito. Attualmente le autorizzazioni bilaterali sono istituite a seguito di accordi fra singoli Stati membri della U .E. e singoli Paesi terzi. In futuro questi contingenti sono destinati a scomparire, per essere sostituiti da accordi conclusi direttamente fra la U.E. ed i Paesi terzi. Autorizzazioni bilaterali e trilaterali La dottrina prevede quattro tipi di autorizzazioni internazionali: • autorizzazioni bilaterali (in senso stretto) o autorizzazioni a destino: consentono di effettuare trasporti fra i due Stati firmatari dell'accordo; • autorizzazioni di transito: consentono al vettore di uno dei due Stati firmatari di attraversare il territorio dell’altro Stato senza che venga caricata o scaricata merce in questo paese di attraversamento. • autorizzazioni triangolari: consentono al vettore di uno dei due Stati firmatari dell'accordo, di fare trasporti fra l'altro Stato ed un Paese terzo, purché tale trasporto venga effettuato con l'attraversamento del territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo (ad es. un vettore bielorusso può caricare merce in Italia, con destinazione in Russia, purché ri-attraversi la Bielorussia); • autorizzazioni Paesi terzi: consentono al vettore di uno Stato firmatario dell'accordo di effettuare trasporti tra l'altro Stato ed un Paese terzo, senza necessità di attraversare il territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo. Il trasporto in questi casi viene definito “paese terzo”, in quanto le cose cono caricate in un Paese (ad es. Bielorussia), per essere portate in un altro (ad es. Russia) con un veicolo immatricolato in un Paese diverso da quello in cui il trasporto comincia o termina (ad es. Italia, se il trasporto è svolto da vettore italiano). Alcune autorizzazioni possono essere utilizzate indifferentemente per effettuare sia trasporti di transito che trasporti a destino: dette autorizzazioni vengono per questo definite “generali”. Le autorizzazioni bilaterali hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre (o al 31 gennaio dell'anno seguente) e possono essere utilizzate una sola volta. Esse vengono rilasciate alle imprese aventi i requisiti (iscrizione all’albo con attestato valido anche per trasporti internazionali) a titolo precario: cioè ad ogni richiesta effettuata nel corso dell’anno, in rapporto al parco veicolare in disponibilità dell’impresa richiedente e nei limiti numerici del contingente accordato all’Italia. L’impresa che ottiene ed utilizza almeno 11 autorizzazioni internazionali l’anno, a titolo precario, per lo stesso Paese, può chiedere al Ministero dei Trasporti, per l’anno successivo, la loro conversione in assegnazione fissa, così da poter contare su un certo quantitativo di permessi necessari a svolgere i viaggi programmati su quella relazione di traffico. Una volta ottenuta l’assegnazione fissa di autorizzazioni internazionali, l’impresa in questione può rinnovarla ogni anno, dimostrando sempre di aver utilizzato almeno 11 permessi (cioè almeno uno al mese) Le autorizzazioni internazionali, sia a titolo precario che in assegnazione fissa, vengono rilasciate in via esclusiva dal Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale Autotrasporto di Persone e Cose (APC) di Roma. Le domande per la conversione o il rinnovo delle assegnazioni fisse di autorizzazioni bilaterali vanno presentate, ai sensi del Decreto Dirigenziale 12 luglio 2006, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno (per l’anno successivo). Le autorizzazioni a titolo precario possono invece essere richieste in qualunque giorno dell’anno. Si fa infine notare che le autorizzazioni internazionali per trasporti extra-UE vengono assegnate a titolo “personale” alle imprese aventi diritto, in forza dei requisiti da esse possedute, delle domande da queste avanzate e dell’utilizzo fatto registrare. Per cui non è ammesso il trasferimento di una o più autorizzazioni spettanti all’impresa, per vendita di uno o più veicoli ad altra impresa, ma solo per cessione totale di azienda. Le autorizzazioni internazionali possono quindi essere trasferite solo in caso di trasferimento d’azienda. Autorizzazioni Multilaterali CEMT La CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) è un’organizzazione intergovernativa creata nel 1953. All’accordo aderiscono anche numerosi Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In Italia il trattato CEMT è stato ratificato con legge 9 marzo 1955, n. 224 . In base a tale accordo è stabilito dal Consiglio dei Ministri dei trasporti aderenti alla CEMT, un regime contingentato di autorizzazioni multilaterali, le quali consentono l’autotrasporto internazionale di merci, da parte delle imprese stabilite in un Paese membro della CEMT, tra Paesi membri della CEMT e/o in transito nel territorio di uno o più Paesi membri, con veicoli immatricolati in uno dei Paesi CEMT, compresi i tragitti a vuoto correlati a tali trasporti. La merce caricata può avere anche un’origine diversa rispetto al Paese di carico. L’autorizzazione CEMT è inidonea all’effettuazione dei trasporti da e per Paesi terzi rispetto alla CEMT stessa. Un vettore italiano pertanto, in possesso d’autorizzazione CEMT, non può caricare merce in Algeria (Stato non appartenente alla CEMT) per trasportarla in Italia, né può caricare merce in Italia destinata all’Egitto (altro Stato non appartenente alla CEMT). Le autorizzazioni CEMT, inoltre, non consentono di effettuare trasporti di cabotaggio. Le autorizzazioni sono rilasciate all’impresa dall’autorità competente del suo Paese di stabilimento, secondo le modalità e i criteri fissati dal Paese stesso e senza riferimento al numero d’immatricolazione del veicolo. Quando si esegue un trasporto con un complesso di veicoli, l’autorizzazione è rilasciata dal Paese nel quale è immatricolato il veicolo a motore. Tale autorizzazione copre l’intero complesso, anche se il rimorchio o il semirimorchio non sono stati immatricolati o messi in circolazione nello stesso Paese del veicolo a motore, ma in un altro dei 42 Stati aderenti alla CEMT. Le autorizzazioni CEMT possono essere di due tipi: - annuali, valide per l’intero anno di contingentamento; - a breve durata, valide per trenta giorni dall’inizio del viaggio. Dette autorizzazioni di breve durata non sono valide, ai sensi della Convenzione, per la circolazione del territorio austriaco. L’autorizzazione può essere usata per un solo veicolo alla volta e deve trovarsi a bordo dello stesso tra il luogo di carico e quello di scarico, nonché durante tutto il percorso, in caso di viaggio a vuoto. Il rilascio delle autorizzazioni CEMT è condizionato alla verifica che i veicoli cui esse si riferiscono 1 siano rispondenti alle Direttive CE sull’inquinamento acustico ed ambientale (Euro 1, Euro 2 ed Euro 3) e possano essere, pertanto, definiti, utilizzando le espressioni tipiche dell’ambito CEMT, “camion verde”, “camion verde più sicuro”e “camion Euro 3 sicuro”. La Convenzione CEMT, al fine di agevolare l’accertamento del possesso di detti requisiti ad opera delle Autorità competenti ad eseguire i controlli su strada, prevede i seguenti incombenti: - l’apposizione su ogni autorizzazione CEMT di un timbro verde, differente a secondo della classe ”ecologica” cui appartiene il veicolo: per l’esattezza raffigurante un autocarro per i veicoli “camion verde”, un autocarro sovrastato dalla lettera S per i veicoli “camion più verde e sicuro”, un autocarro sovrastato dal numero 3 per quelli “camion Euro 3 sicuro”; - la conservazione a bordo del veicolo trattore dei seguenti documenti: a) certificato di conformità alle norme tecniche sulle emissioni e sulla sicurezza, stampato su carta verde per il “camion verde”e per il “camion Euro 3 sicuro”, su carta verde barrato da una banda diagonale per il camion “più verde e sicuro”; b) certificato di conformità per il rimorchio e semirimorchio, stampato su carta gialla e certificato di controllo tecnico del trattore e del rimorchio o semirimorchio, stampato su carta bianca e con validità annuale, nel caso di trasporto con camion “più verde e sicuro” e con “camion Euro 3 sicuro”; I certificati tecnici di conformità e sicurezza dell’automezzo hanno la funzione di comprovare che il veicolo utilizzato corrisponde al meno alla categoria “euro” prevista per l’autorizzazione CEMT che sta scortando il trasporto. Detti certificati hanno validità illimitata, purché non cambino le caratteristiche certificate, salvo quelli concernenti il controllo periodico, che valgono 12 mesi. Essi devono essere compilati e rilasciati dalla casa costruttrice o dal suo rappresentante tecnico autorizzato, in una delle quatto lingue della Convenzione (inglese, francese e tedesco e la lingua del Paese d’immatricolazione) e numerati dall’autorità nazionale, accompagnati dalla copia in bianco nelle altre lingue, al fine di agevolare le attività di controllo. L’autorizzazione CEMT è accompagnata, altresì, da un libretto di viaggio, detto anche libretto statistico dei viaggi CEMT, che l’autotrasportatore deve compilare prima dell’inizio del viaggio, annotandovi in ordine cronologico tutti i tragitti, dal luogo di carico a quello di scarico, nonché quelli eseguiti con veicolo vuoto. 11 L’area geografica della C.E.M.T. comprende, oltre ai 27 Stati membri dell’Unione Europea, anche altri 16 Stati non comunitari. Si riporta l’elenco completo di detti Stati: Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, ERYM (ex Macedonia), Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, ex Yugoslavia (adesso divisa tra Serbia e Montenegro), Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria La compilazione del libretto è molto importante poiché è da esso che è possibile verificare il rispetto del limite massimo di trasporti eseguibile consecutivamente fuori dal Paese di stabilimento. Secondo la Convenzione CEMT, difatti, l’impresa titolare del permesso ha l’obbligo di rientrare con il veicolo utilizzato nel proprio Paese di appartenenza dopo un gruppo di 3 viaggi a carico eseguiti al di fuori di questo. Sono quindi previste restrizioni di carattere temporale e territoriale sul numero massimo dei viaggi che coinvolgono il Paese di stabilimento dell’impresa. Il libretto è intestato al titolare dell’autorizzazione, non è trasferibile ad altro soggetto e deve recare lo stesso numero dell’autorizzazione. In caso di discordanza dei numeri, infatti, l’autorizzazione è invalida. E’ composto di 52 fogli numerati (ognuno con un originale e due copie nel modello italiano) da compilare con i seguenti dati: - data di partenza e d’arrivo; - luogo di carico e scarico; - Paesi di carico e scarico; - targa del veicolo; - peso lordo del carico in tonnellate; - km alla partenza e all’arrivo. I fogli in originale vanno mantenuti nel libretto fino alla scadenza di validità, mentre le copie vanno restituite al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale autotrasporto – entro due settimane dall’ultimo giorno del mese di calendario del loro utilizzo, in ipotesi di autorizzazioni annuali e dalla scadenza in ipotesi di autorizzazione di breve durata. I libretti vanno, in ogni caso, restituiti al Ministero alla scadenza dell’autorizzazione. Sono state previste, anche per le autorizzazioni CEMT, alcune tipologie di trasporto liberalizzato, quali : - trasporti di merci effettuate con veicoli il cui peso totale autorizzato a pieno carico, compreso quello del rimorchio, non supera 6 t. o il cui carico utile autorizzato, compreso quello del rimorchio, non supera 3,5 t. (i c.d. autoveicoli leggeri). L’Italia, tuttavia, ha formulato, al riguardo, apposita riserva, sicché nel nostro Paese continua ad essere obbligatoria la licenza CEMT anche per il trasporto internazionale effettuato con questi veicoli; - trasporti occasionali di merci con destinazione o in provenienza da aeroporti; - trasporti di veicoli danneggiati o da riparare e il movimento dei veicoli destinati alla riparazione; - spostamenti a vuoto di un veicolo destinato al trasporto di merci o destinato a sostituire un veicolo fuori uso all’estero e ritorno del veicolo danneggiato dopo la riparazione. - trasporto di animali vivi con veicoli costruiti o attrezzati in modo permanente per il trasporto di animali vivi ed autorizzati, in quanto tali dalle autorità competenti dei Paesi membri (non nel caso dell’Italia, che, anche in questo caso, ha formulato apposita riserva); - trasporto di pezzi di ricambio e di prodotti destinati al rifornimento di navi ed aerei; - trasporto di articoli necessari per cure mediche in caso di soccorso di urgenza; - trasporto di oggetti ed opere d’arte destinati ad esposizioni e fiere a fini non commerciali; - trasporto a fini non di lucro di materiali, accessori e animali con destinazione o provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circhi, fiere, feste popolari o destinati a registrazioni radiofoniche o riprese cinematografiche o televisive; - trasporti di cose in conto proprio (non nel caso dell’Italia che ha formulato apposita riserva); - trasporti funebri; - trasporti postali effettuati nel quadro di un regime di servizio pubblico. Dette liberalizzazioni valgono a condizione che il Paese aderente alla CEMT non abbia fatto su di esse o alcuna di esse una espressa riserva, in fase di adesione alla Convenzione o successivamente. In tal caso la riserva opposta da un Paese aderente alla CEMT in materia di trasporti liberalizzati non consente ai vettori degli altri paesi aderenti di effettuare quel determinato tipo di trasporto in regime di liberalizzazione sul proprio territorio (cioè sul territorio del Paese che ha posto la riserva). Domanda di rilascio dell’autorizzazione CEMT Come già anticipato, le Autorizzazioni CEMT sono contingentate per ogni Stato e vengono rilasciate all’impresa che ha titolo per ottenerle (fuori contingente vengono rilasciate autorizzazioni CEMT valide per i traslochi, purché la ditta richiedente abbia il requisito dell’idoneità per trasporti internazionali e un veicolo adeguato: un’impresa italiana specializzata in traslochi, che intende effettuare un servizio in un Paese membro della CEMT, può quindi chiedere il rilascio di un’autorizzazione CEMT fuori contingente denominata “CEMT Traslochi”): - sia iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; - sia abilitata al trasporto internazionale (titolare quindi di attestato d’idoneità completo). La disciplina vigente in Italia (Decreto dirigenziale 12 luglio 2006) prevede che ai fini del primo rilascio di un’Autorizzazione CEMT, un’impresa avente titolo deve fare richiesta di partecipare alla Graduatoria per l’ottenimento della citata autorizzazione: a) presentando una specifica domanda entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello del rilascio; b) dimostrando di avere la disponibilità di veicoli adeguati (di massa superiore a 6 tonn. o di portata utile superiore a 3,5 tonn. ) a titolo di proprietà, leasing, usufrutto o vendita con riserva di proprietà; c) comprovando di aver svolto, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda (dimostrando tali utilizzi con la restituzione delle autorizzazioni entro due settimane dall’utilizzo e per l’ultimo mese di novembre entro il 14 dicembre successivo). Le autorizzazioni che si rendono disponibili ogni anno vengono, pertanto, rilasciate dalla Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose (APC) del Ministero dei Trasporti, in base alla conclusione della citata graduatoria (basata anche sul numero dei veicoli in disponibilità dell’azienda e sul numero dei viaggi extra-UE fatti), alle imprese che si classificano nei posti utili della medesima. Ottenuta in tal modo la prima autorizzazione CEMT, l’impresa aggiudicataria ha l’onere di utilizzarla in modo corretto, effettuando almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno del primo ottenimento (da dimostrare con copia dei fogli di utilizzo dei libretti di resoconti dei viaggi prima citati) ai fini del suo rinnovo per l’anno successivo. Anche la domanda per il rinnovo dell’autorizzazione CEMT va presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno predente a quello di rinnovo. L’autorizzazione CEMT (fig. 2) è l’unico documento che legittima l’impresa intestataria ad effettuare trasporti fra gli Stati membri della citata Area. Essa deve trovarsi a bordo del veicolo dal luogo di carico a quello di scarico della merce ed anche durante i percorsi a vuoto dei viaggi indicati nel libretto dei resoconti. La CEMT consente anche l’effettuazione di trasporti di tipo bilaterale, di transito, fra Stati diversi da quello dell’immatricolazione del veicolo, compresi i relativi percorsi a vuoto. I modelli di lista di controllo nel trasporto delle merci Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto dirigenziale 22 febbraio 2006 in G.U. n. 50 del 1.3.2006 dal titolo “ Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo Il decreto prescrive un modello tipo (anzi quattro) di lista di controllo per verificare la regolarità dell’autotrasporto. In altre parole il decreto vuol favorire i controlli predisponendo un percorso da seguire da parte degli organi di controllo. Mentre è chiaro che a fronte di un normale controllo su strada gli organi di polizia stradale effettuano un controllo, come dire, a memoria, chiedendo, in primis, la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida del conducente per poi spaziare, sempre, comunque, a memoria, sugli altri controlli generali o particolari ma sempre con la possibilità, non trascurabile, di non effettuare un controllo completo, questa lista ha il pregio di prevedere, a tavolino, tutti i controlli possibili. Si tratta, quindi, per l’organo di portarsi al seguito la lista e, con quella procedere al controllo che ovviamente può essere ancora più esaustivo di quelli previsti dalla lista in quanto il decreto stesso precisa che “Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarità amministrativa di circolazione” La lista è suddivisa in quattro modelli che fanno riferimento all' autotrasporto; • • • • nazionale fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea. Si ritiene che poichè alcuni Stati sono aderenti alla UE e alla C.E.M.T. in questi casi di debba applicare il modello allegato II e non III, così come, per paesi extracomunitari ma appartenenti alla C.E.M. T. si debba applicare il modello allegato III e non il modello allegato IV. Il decreto si chiude con l’impegno, anche in questo caso, encomiabile, di individuare con successivi decreti dirigenziali ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrare quelle allegate al presente decreto. Forse è il caso di prendere spunto da questa iniziativa per produrre modelli validi per controlli diversi da quello dell’autotrasporto. Per comodità di lettura si riportano, in parallelo, i modelli allegati, cosa che ci permette anche di verificare le differenze fra i quattro allegati. AUTOTRASPORTO NAZIONALE AUTOTRASPORTO COMUNITARIO AUTOTRASPORTO IN AMBITO C.E.M.T. (CONFERENZA ECONOMICA MINISTRI DEI TRASPORTI) AUTOTRASPOR TO EXTRACOMUNITARIO Albania, Armenia, UE (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia,Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,Lettonia, Italia Lituania, Lussemburgo,Malta, Olanda,Polonia,Portogallo, Australia, Azerbajdjan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Corea, Croazia, Estonia, Georgia, Giappone, Macedonia, Repubblica ceca,Slovacchia, Marocco,Mexico, Ungheria, Slovenia, Spagna, Svezia.) SEE (Islanda,Liechtenstein, Norvegia) Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro SVIZZERA Stati Uniti,Turchia, Ucraina. Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV 1) DOCUMENTI DEL VEICOLO Immatricolazione 1) DOCUMENTI DEL VEICOLO Immatricolazione 1) DOCUMENTI DEL VEICOLO Immatricolazione 1) DOCUMENTI DEL VEICOLO Immatricolazione Documenti di Documenti di circolazione del veicolo circolazione del veicolo [1] [1] Certificato Contrassegno assicurativo o assicurativo documentazione equivalente Certificato assicurativo Regolare disponibilità del veicolo [2] Regolare disponibilità del Contratto di noleggio veicolo[2] [3] Contratto di noleggio[3] Regolarità agganciamento[4] Documenti di circolazione del veicolo[1] Documenti di circolazione del veicolo[1] Certificato assicurativo o documentazione equivalente Certificato assicurativo o documentazione equivalente Regolare Regolare disponibilità del veicolo disponibilità del [2] veicolo[2] Contratto di noleggio[3] Regolarità agganciamento [4] Regolarità Cronotachigrafo e fogli di registrazione[5] agganciamento [4] Cronotachigrafo e fogli di registrazione Cronotachigrafo e 2) DOCUMENTI DEL [5] fogli di registrazione CONDUCENTE [5] Documento di identità 2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE 2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE Patente di guida ed Documento di eventuali abilitazioni (se identità Documento di necessarie) identità Patente di guida Attestato di ed eventuali Patente di guida conducente (se conducente abilitazioni (se ed eventuali extracomunitario) necessarie) abilitazioni (se necessarie) Carta del conducente Documentazione (se munito di del rapporto di lavoro Documentazione cronotachigrafo digitale) in caso di noleggio del rapporto di lavoro [6] Carta di qualificazione Carta del del conducente (dalla data conducente (se munito di entrata in vigore) Carta del di cronotachigrafo conducente (se munito digitale) di cronotachigrafo Certificato di digitale) formazione professionale Certificato di ADR[6] formazione Carta di professionale ADR[6] qualificazione del 3) CONTRATTO DI conducente (dalla data TRASPORTO di entrata in vigore) 3) CONTRATTO DI INTERNAZIONALE TRASPORTO (CMR) [7] INTERNAZIONALE Certificato di formazione 4) REGIME TIR [8] professionale ADR [7] (CMR)[7] 5) CONTROLLO 3) CONTRATTO DI TRASPORTO [8] Elementi DELLA MERCE [9] Natura e qualità 4) REGIME TIR [8] 5) CONTROLLO DELLA Regolarità agganciamento [3] Cronotachigrafo e fogli di registrazione [4] 2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE Documento di identità Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie) Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale) Certificato di formazione professionale ADR [5] 3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [6] 4) REGIME TIR[7] 5) CONTROLLO DELLA MERCE [8] Natura e qualità Luogo di partenza essenziali Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi a) nome e sede del vettore e del committente, o Mittente e destinatario del caricatore; b) numero di Speditore (se diverso iscrizione del dal mittente) vettore all'Albo degli autotrasportatori; 6) CONTROLLO c) tipologia e REGIME quantità della AUTORIZZATIVO merce DELL'ATTIVITA' DI trasportata; TRASPORTO d) corrispettivo del a) Conto proprio servizio di Verifica delle trasporto e sussistenza delle modalità di condizioni[10] pagamento; b) Conto terzi e) luoghi di presa in Licenza Comunitaria consegna e di c) Autorizzazioni riconsegna della particolari[11] merce. Autorizzazione per i trasporti eccezionali Elementi Attestato ATP eventuali[9] Documento per il trasporto delle a) i termini Merci Pericolose temporali per la (ADR) riconsegna della Documento per il merce; trasporto combinato b) le istruzioni [12] aggiuntive del Dichiarazione di committente provenienza nel e/o del trasporto di animali caricatore. vivi Autorizzazione 4) CONTROLLO sanitaria di idoneità DELLA MERCE[10] per i veicoli adibiti a) Natura e al trasporto di qualità alimenti sfusi Autorizzazione b) Luogo di sanitaria di idoneità partenza e per i veicoli adibiti destinazione al trasporto di del carico ed alimenti surgelati eventuali luoghi di Autorizzazione carico/scarico sanitaria di idoneità intermedi per i veicoli adibiti c) Mittente e al trasporto di carni destinatario Autorizzazione sanitaria di idoneità d) Speditore (se per i veicoli adibiti diverso dal al trasporto di mittente) prodotti ittici 5) DOCUMENTI DI MERCE [9] Natura e qualità e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi Luogo di partenza Mittente e e destinazione del destinatario carico ed eventuali luoghi di carico/scarico Speditore (se intermedi diverso dal mittente) Mittente e destinatario Speditore (se diverso dal mittente) 6) DOCUMENTI DI CONTROL LO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO Autorizzazione C.E.M.T. Libretto di viaggio Autorizzazioni particolari [10] - Autorizzazione per i trasporti eccezionali - Attestato ATP - Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR) - Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi - Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi - Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati - Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni - Autorizzazione 6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATI VO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO Autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria di Transito Autorizzazioni particolari [9] - Autorizzazione per i trasporti eccezionali - Attestato ATP - Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR) - Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi - Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi - Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati - Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni - Autorizzazione CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO a) Conto proprio Licenza per l'autotrasporto di cose per conto proprio Documento di trasporto di cose in conto proprio [11] Documento di trasporto occasionale [12] b) Conto terzi Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni c) Autorizzazioni particolari [13] Autorizzazione per i trasporti eccezionali Attestato ATP Documento per il trasporto delle Merci Pericoloso (ADR) Libretto di cabotaggio [14] Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati Autorizzazione sanitaria di sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici Note all’allegato I (1) Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto. [2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione. [3] Ove ne ricorra il caso. [4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione [5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo. [6] Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005. [7] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR. [8] Se a bordo del veicolo. [9] Da rilevare se indicati. [10] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il . contratto stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo. [11] Conforme all'allegato n. 1 del D.P.R. 783/77, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 31 della legge n. 298/74. [12] Conforme all'allegato n. 2 del D.P.R. 783/77. [13] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto. [14] Da esibirsi unitamente alle Licenza Comunitaria dalle imprese dell'Unione Europea che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio Italiano Note all’allegato II (1) Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto. [2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione. [3] Ove ne ricorra il caso . [4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione . [5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo. [6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR. [7] Se a bordo del veicolo . [8] Qualora ricorra. [9] Da effettuarsi nei casi in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato . redatto in forma scritta o non si trovi a bordo [10] Come definite dall'allegato II, punto 4, del Regolamento 881/92/CE. [11] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto . [12] Documento (o integrazione di altro documento di trasporto) redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE Note all’allegato III (1) Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto. [2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione. [3] Ove ne ricorra il caso. [4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione. [5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo. [6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR . [7] Se a bordo del veicolo . [8] Qualora ricorra. [9] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo. [10] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto . Note all’allegato IV 1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto. [2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione. [3] Qualora non emerga dai documenti di circolazione. [4] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo. [5] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR. [6] Se a bordo del veicolo. [7] Qualora ricorra. [8] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo. [9] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.