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PRESTITO SICURO
TRANQUILLITÀ PER LA FAMIGLIA
EDIZIONE 01.2002
FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede: 50129 Firenze - Via L. il Magnifico, 1 - Capitale sociale
€ 6.240.000,00 int. vers. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 08541970581 - Partita I.V.A.:
04824720488 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.1991)
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Presentazione
La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù in collaborazione con La Fondiaria, Le
propone
PRESTITO SICURO
tranquillità per la famiglia
PRESTITO SICURO è la polizza necessaria a tutti coloro che ricercano una
garanzia assicurativa per tutelare la famiglia dagli impegni finanziari assunti.
PRESTITO SICURO permette infatti di:
garantirsi il capitale assicurato con un investimento limitato;
assicurare esattamente il capitale necessario grazie alla copertura decrescente come
il debito capitale, ottimizzando il rapporto costi/copertura assicurativa senza rischi
di sotto o sovrassicurazione;
scegliere se versare il premio in forma annua, anche rateizzabile, per un numero di
anni prestabilito comunque inferiore alla durata della copertura assicurativa, oppure
in forma a premio unico, “una tantum”;
accedere immediatamente ad un servizio assicurativo senza difficoltà burocratiche;
... ed in più
il capitale assicurato è esente da tasse di successione e non rientra nell’asse
ereditario;
il capitale assicurato è impignorabile e insequestrabile.
nei limiti stabiliti per legge, parte dei premi versati è fiscalmente detraibile.
PRESTITO SICURO: tranquillità per la famiglia.
La scelta moderna per il risparmio di domani.
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Nota Informativa
PRESTITO SICURO - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante o
unico, a garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito
(Tariffa 13batv2 e 13butv2)
Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù.
Premessa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni preliminari necessarie al
Contraente-Assicurato per poter valutare in modo
corretto e completo l’opportunità di sottoscrivere
l’assicurazione vita denominata “Assicurazione
temporanea in caso di morte a premio annuo
costante (Tariffa 13batv2) o unico (Tariffa
13butv2), a garanzia del valore attuale di rate
posticipate di rimborso di un prestito”.
La presente informativa precontrattuale e quelle da
fornire in corso di contratto, relative alla suddetta
tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche
disposizioni impartite dall’ISVAP (Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del
consumatore dall’Unione Europea per il settore delle
assicurazioni sulla vita e recepite nell’ordinamento
italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
La presente Nota Informativa non è soggetta al
preventivo controllo da parte dell’ISVAP.
1 - Informazioni relative alla Società
FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A. - in seguito sinteticamente indicata
con “Società” - ha sede legale in Italia, Via L. il
Magnifico 1, Firenze ed è autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni sulla vita con decreto del
Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 06.03.1991).
Per tutte le comunicazioni alla Società
concernenti il contratto in corso, il Contraente
potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato
dalla Società al collocamento, al quale è
assegnata la polizza, oppure potrà inviare le
stesse direttamente al seguente indirizzo:
FONDIPREV
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita
Direzione Linea Vita
Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze
2 - Informazioni relative
all’assicurazione
2.1 Prestazioni
L’assicurazione qui descritta è denominata
“Assicurazione temporanea in caso di morte a
premio annuo costante (Tariffa 13batv2) o unico
(Tariffa 13butv2), a garanzia del valore attuale
di rate posticipate di rimborso di un prestito”.
La garanzia consiste nell’impegno della Società a
pagare ai Beneficiari designati, in caso di decesso
dell’Assicurato prima della scadenza del
contratto, un capitale dell’importo decrescente
indicato in polizza; detto capitale è ottenuto
attualizzando, con le modalità precisate nella
polizza stessa, le rate di rimborso con scadenza
coincidente o successiva alla data del decesso.
Il suddetto capitale è dovuto alla prima di tali
scadenze.
Poiché i premi servono esclusivamente alla
copertura del rischio di morte, l’assicurazione non
prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è
dovuta in caso di sopravvivenza dell’Assicurato
alla scadenza del contratto.
La stipulazione dell’assicurazione non richiede, di
norma, il preventivo accertamento delle condizioni
di salute dell’Assicurato mediante visita medica;
tuttavia sono previste modalità di accertamento
specifiche per Assicurati anziani o per importi
elevati di capitale assicurato, oppure per
estendere la garanzia anche al caso di decesso
dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie
collegate).
Comunque, sono esclusi dalla garanzia i casi
di decesso dovuti a determinate cause, come
specificato nelle Condizioni contrattuali.
È di fondamentale importanza che le
dichiarazioni rese dal Contraente e
dall’Assicurato siano complete e veritiere per
evitare il rischio di successive, legittime
contestazioni da parte della Società che
potrebbero anche pregiudicare il diritto al
pagamento delle prestazioni.
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2.2 Durata del contratto
La durata del contratto non può superare - di
norma - i 20 anni. La scelta della durata va
effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e
compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
2.3 Informazioni sui premi
A seconda della Tariffa prescelta, l’assicurazione
richiede il versamento alla Società, tramite il
competente soggetto abilitato,
di premi annui anticipati, di importo costante,
dovuti per tutta la durata del periodo di
pagamento dei premi (inferiore alla durata
contrattuale) ma comunque non oltre la morte
dell’Assicurato (Tariffa 13batv2), oppure
di un premio unico anticipato non frazionabile
(Tariffa 13butv2).
Il premio annuo può essere corrisposto anche
ratealmente previa maggiorazione del suo importo
nella misura, rispettivamente, del 2% (rateazione
semestrale), 3% (rateazione trimestrale), 5%
(rateazione mensile).
Se viene scelta la rateazione mensile alla
conclusione del contratto il Contraente deve
versare in unica soluzione le prime tre rate mensili
di premio.
L’importo del premio dipende dalla Tariffa
prescelta, dalla durata del contratto,
dall’ammontare e dalla periodicità delle rate di
rimborso e dal tasso di attualizzazione delle stesse;
influiscono inoltre il sesso e l’età dell’Assicurato,
nonché il suo stato di salute e le sue abitudini di
vita. Il premio annuo, una volta stabilito in base a
tali elementi, non può essere modificato nel corso
del periodo di pagamento dei premi.
L’importo del premio indicato nel progetto
esemplificativo allegato si riferisce all’ipotesi
di un Assicurato in perfette condizioni di
salute.
Il Contraente può scegliere se versare i premi in
contanti oppure con assegno bancario o circolare
tratto o emesso all’ordine della Società; i
versamenti successivi al primo possono anche
essere effettuati mediante apposito bollettino di
conto corrente postale intestato al competente
soggetto abilitato oppure bonifico bancario a
favore dello stesso.
Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il
canale bancario e nei casi in cui venga
contrattualmente stabilito, è invece richiesto il
pagamento del premio mediante addebito sul
conto corrente del Contraente e contestuale
accredito a favore della Società; in tali casi, il
Contraente che intenda successivamente
estinguere il conto corrente potrà chiedere alla
Società di indicargli le modalità per proseguire i
versamenti.
In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare
avvisi di scadenza, né a provvedere all’incasso dei
premi a domicilio.
2.4 Sospensione del pagamento dei premi Risoluzione del contratto
Nel caso che il Contraente non versi una
delle rate del premio annuo (Tariffa 13batv2)
entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il
contratto resta sospeso.
In ogni caso, entro 180 giorni dalla sospensione
del pagamento dei premi, è possibile riattivare la
piena efficacia del contratto mediante
corresponsione delle rate di premio arretrate
maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma
entro un anno, la riattivazione può invece essere
concessa dalla Società che, per decidere se
accordarla, può richiedere nuovi accertamenti
sanitari.
Se il contratto sospeso non viene riattivato
nei modi di cui sopra, i premi già versati
restano acquisiti dalla Società.
2.5 Pagamenti della Società
La Società effettua i pagamenti - presso il proprio
domicilio o quello del competente soggetto abilitato,
dietro consegna dell’originale della polizza e delle
eventuali appendici - entro 30 giorni dalla data in
cui è sorto l’obbligo del pagamento, purché a tale
data sia stata ricevuta tutta la documentazione
necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso
e ad individuare gli aventi diritto; in caso contrario,
la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni
dal ricevimento della suddetta documentazione
completa.
I pagamenti dovuti in esecuzione del contratto
vengono effettuati previa richiesta, mediante invio
alla Società dell’apposito modulo allegato alla
polizza (comunque disponibile presso i soggetti
abilitati), debitamente compilato e sottoscritto
dagli aventi diritto, completo di tutta la
documentazione specificata nel modulo stesso in
relazione alla causa del pagamento richiesto.
La Società ha comunque diritto, in considerazione
di particolari esigenze istruttorie, a richiedere
l’ulteriore documentazione necessaria a verificare
l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad
individuare gli aventi diritto.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in un anno da quando
si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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2.6 Diritto di recesso e di revoca della
proposta
Il contratto è concluso nel giorno in cui il
Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata
dalla Società, di accettazione della proposta di
assicurazione - anche mediante consegna della
polizza - oppure, in assenza della proposta, nel
giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene
sottoscritta dal Contraente.
Il Contraente e la Società possono recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, o
dalla data di decorrenza dell’assicurazione se
successiva, dandone comunicazione all’altra parte
con lettera raccomandata contenente gli elementi
identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione
della comunicazione di recesso, quale risulta dal
timbro postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dall’esercizio da parte della
Società del diritto di recesso o dal ricevimento, da
parte della medesima, della comunicazione del
recesso inviata dal Contraente, la Società, dietro
consegna dell’originale della polizza e delle
eventuali appendici, rimborsa al Contraente il
premio eventualmente corrisposto, diminuito di
una quota dello stesso, in proporzione al periodo
nel quale le garanzie sono state in vigore, e altresì
diminuito, in caso di recesso da parte del
Contraente:
di € 41,32 (L.80.000) quale recupero delle
spese sostenute, oppure
dei diritti di polizza per contratti con visita
medica, il cui importo varia in relazione
all’ammontare del capitale assicurato.
Nella fase che precede la conclusione del contratto,
il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la
proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione
delle somme eventualmente già pagate, al netto delle
spese di € 41,32 (L.80.000) o dei suddetti diritti di
polizza per contratti con visita medica.
2.7 Aspetti legali e fiscali
Legislazione e lingua applicabili
Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è
redatto, di norma, in lingua italiana.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le
somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita non sono
pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il
Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla
vita acquista, per effetto della designazione fatta a
suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai
vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in
particolare, che le somme corrisposte a seguito di
decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse
ereditario.
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle
assicurazioni.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi
di morte, di invalidità permanente non inferiore al
5% o di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, a condizione che
Assicurato sia lo stesso Contraente o persona
fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad
una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito
dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle
condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale
calcolare la detrazione non può superare
€ 1.291,14 (L.2.500.000). Concorrono alla
formazione di tale importo anche i premi delle
assicurazioni vita o infortuni stipulate
anteriormente al 1° gennaio 2001, che
conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di
invalidità permanente, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, anche se erogate in forma di rendita,
sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in
caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle
successioni.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di
attività commerciali concorrono a formare il
reddito d’impresa restando assoggettate
all’ordinaria tassazione.
2.8 Reclami
Il Cliente che non si ritenga pienamente
soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le
sue ragioni alla Società (Servizio Assistenza
Clienti) che è in ogni caso a disposizione per
fornire tutti i chiarimenti utili.
È comunque facoltà del Cliente presentare
reclamo all’ISVAP (Istituto per la vigilanza
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sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo), con sede in Via del Quirinale
n. 21 - 00187 ROMA, quale organo a ciò
preposto.
3 - Informazioni in corso di contratto
Il Contraente potrà chiedere alla Società (Servizio
Assistenza Clienti) ogni informazione relativa al
contratto.
Al Contraente verrà tempestivamente inviata
comunicazione delle eventuali variazioni
intervenute, rispetto alle informazioni contenute
nella presente Nota Informativa, che possano
avere rilevanza per il contratto sottoscritto.
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Tariffa 13batv2 Condizioni Contrattuali
PRESTITO SICURO - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante, a
garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito (Tariffa 13batv2)
Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù.
I Oggetto del contratto
1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si
impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il
capitale assicurato, qualora il decesso
dell’Assicurato si verifichi prima della scadenza
contrattuale; altrimenti, alla scadenza stessa
l’assicurazione si risolve ed i premi pagati restano
acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio
corso.
Il capitale assicurato - di ammontare decrescente
come indicato nell’apposito prospetto della
scheda di polizza - è pari al valore attuale
finanziario anticipato, al tasso annuo di
attualizzazione stabilito nella scheda stessa, delle
rate posticipate di rimborso che hanno scadenza
nel periodo compreso fra la data del decesso e la
scadenza contrattuale; il capitale assicurato è
dovuto alla prima delle scadenze suddette.
La scadenza delle rate posticipate di rimborso - il
cui ammontare è indicato nella scheda di polizza è stabilita con riferimento alla data di decorrenza
del contratto di assicurazione ed alla periodicità
indicate nella scheda stessa.
2 - Esclusioni
La garanzia per il caso di morte è operante
qualunque sia la causa del decesso - senza limiti
territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di
professione dell’Assicurato - fatte salve le
esclusioni descritte all’art. 12.
3 - Premio
Il premio annuo indicato nella scheda di polizza, di
ammontare costante, è dovuto dal Contraente alla
data di decorrenza del contratto e ad ogni suo
anniversario, per il numero di anni del periodo di
pagamento premi indicato nella scheda di polizza,
e deve essere corrisposto in via anticipata nella
rateazione pattuita, ma comunque non oltre la
morte dell’Assicurato.
Il Contraente deve versare i premi alla Società tramite il competente soggetto abilitato al
collocamento - scegliendo fra il pagamento in
contanti oppure con assegno bancario o circolare
tratto o emesso all’ordine della Società; per i
versamenti successivi al primo sono inoltre
ammessi i seguenti mezzi di pagamento: apposito
bollettino di conto corrente postale intestato al
soggetto abilitato, oppure bonifico bancario a
favore dello stesso.
Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il
canale bancario e nei casi in cui le parti lo
stabiliscano contrattualmente, il pagamento del
premio avviene mediante addebito sul conto
corrente del Contraente e contestuale accredito a
favore della Società; in tali casi, il Contraente che
intenda successivamente estinguere il conto
corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le
modalità per proseguire i versamenti.
II - Conclusione del contratto e
diritto di recesso
4 - Conclusione del contratto, entrata in
vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
la polizza, firmata dalla Società, viene
sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato,
oppure
il Contraente, a seguito della sottoscrizione
della proposta, riceve dalla Società la polizza
debitamente firmata o altra comunicazione
scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia
stata versata la prima rata di premio, alle ore 24
del giorno di conclusione del contratto o della
data di decorrenza indicata nella scheda di
polizza, se successiva.
Nel caso in cui il versamento del primo premio sia
effettuato successivamente alla data di conclusione
del contratto e alla data di decorrenza indicata
nella scheda di polizza, le garanzie entrano in
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vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza
delle garanzie esplicitamente previsti.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di
scadenza indicata nella scheda di polizza.
5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze
relative a circostanze tali che la Società, se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe
dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato
alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
di impugnare il contratto e quindi, in caso di
sinistro, di rifiutare il pagamento della
prestazione, ai sensi dell’art. 1892 C.C.,
quando esiste malafede o colpa grave,
di recedere dal contratto o, in caso di sinistro,
di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell’art.
1893 C.C., quando non esiste malafede o
colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore delle
garanzie o dalla data dell’eventuale riattivazione del
contratto accordata dalla Società, la stessa può agire,
come previsto al precedente comma, esclusivamente
quando esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati
anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle
prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati
reali, delle somme dovute.
6 - Diritto di recesso
Il Contraente e la Società possono recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, o
dalla data di decorrenza dell’assicurazione se
successiva, dandone comunicazione all’altra parte
con lettera raccomandata contenente gli elementi
identificativi del contratto.
La comunicazione di recesso da parte del
Contraente deve essere indirizzata a:
FONDIPREV
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita
Direzione Linea Vita
Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze
Il recesso libera entrambe le parti da ogni
obbligazione derivante dal contratto, a decorrere
dalle ore 24 del giorno di invio della
comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro
postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dall’esercizio da parte della
Società del diritto di recesso o dal ricevimento, da
parte della medesima, della comunicazione di
recesso inviata dal Contraente, la Società, dietro
consegna dell’originale della polizza e delle
eventuali appendici, rimborsa al Contraente le rate
di premio versate, diminuite di una quota delle
stesse, in proporzione al periodo nel quale le
garanzie sono state in vigore, e altresì diminuite, in
caso di recesso da parte del Contraente:
di € 41,32 (L. 80.000) a fronte delle spese
sostenute, oppure
dei diritti di polizza per contratti con visita
medica, il cui importo varia in relazione
all’ammontare del capitale assicurato.
III - Regolamentazione nel corso
della durata contrattuale
7 - Sospensione del pagamento dei premi:
risoluzione del contratto
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio,
trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza,
costituisce - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data
- sospensione del pagamento dei premi.
In tal caso il contratto resta sospeso, se non viene
riattivato ai sensi dell’art. 8, si risolve ed i premi
già pagati restano acquisiti dalla Società in
corrispettivo del rischio corso.
A giustificazione del mancato pagamento dei
premi, il Contraente non può, in nessun caso,
opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi
di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
8 - Ripresa del pagamento dei premi:
riattivazione del contratto
Entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento
dei premi, il Contraente può riattivare il contratto
sospeso, pagando le rate di premio arretrate
aumentate degli interessi legali per il periodo
intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella
di riattivazione.
La riattivazione del contratto ripristina - con effetto
dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di
premio arretrate aumentate degli interessi - il capitale
assicurato per il medesimo importo che si sarebbe
ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione
del pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e
le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla
sospensione del pagamento dei premi, la
riattivazione può essere concessa dalla Società
che, per decidere se accordarla, può richiedere
nuovi accertamenti sanitari.
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9 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così
come può darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della
Società, devono risultare dalla scheda di polizza o
da appendice alla stessa ed essere firmati dalle
parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso del
Contraente richiede l’assenso scritto del creditore
o vincolatario, assenso non necessario nel caso di
recesso da parte della Società.
IV - Beneficiari e pagamenti della
Società
10 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi
momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere
revocata o modificata nei seguenti casi:
dopo che il Contraente ed il Beneficiario
abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca
e l’accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente;
dopo che, verificatosi l’evento previsto, il
Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla
Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso del Contraente e le operazioni
di pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso
scritto dei Beneficiari, assenso non necessario nel
caso di recesso da parte della Società.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali
revoche o modifiche devono essere comunicate
per iscritto alla Società o disposte per testamento.
11 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione
del contratto vengono effettuati presso il domicilio
della stessa o quello del competente soggetto
abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da
parte degli aventi diritto e dietro consegna
dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta,
mediante invio alla Società dell’apposito modulo
allegato alla polizza (modello 1.10095.9GF,
comunque disponibile presso i soggetti abilitati),
debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi
diritto, completo di tutta la documentazione
specificata nel modulo stesso in relazione alla
causa del pagamento richiesto.
La Società ha comunque diritto, in considerazione
di particolari esigenze istruttorie, a richiedere
l’ulteriore documentazione necessaria a verificare
l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad
individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento,
la somma dovuta viene messa a disposizione degli
aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto
l’obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta
tutta la documentazione necessaria; in caso contrario,
la somma dovuta viene messa a disposizione entro
30 giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi
moratori a favore degli aventi diritto.
V - Esclusioni
12 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso
derivanti direttamente o indirettamente da:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di
guerra, salvo che non derivi da obblighi verso
lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può
essere prestata, su richiesta del Contraente, alle
condizioni stabilite dal competente Ministero;
partecipazione a corse di velocità e relativi
allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo
di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se
viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
infezione - inclusa la sieropositività - da
qualsiasi virus di immunodeficienza umana
(HIV) o sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS) e patologie collegate;
suicidio e omicidio dell’Assicurato
consenziente, se avviene nei primi due anni
dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso
questo periodo, nel primo anno dalla data
dell’eventuale riattivazione del contratto
accordata dalla Società.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di
tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve
ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.
VI - Legge applicabile e fiscalità
13 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
14 - Foro competente
Per tutte le controversie è competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato
ha la residenza o il domicilio.
15 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico
del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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Tariffa 13butv2 Condizioni Contrattuali
PRESTITO SICURO - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico, a garanzia
del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito (Tariffa 13butv2)
Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù.
I Oggetto del contratto
1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione, a fronte del premio
dovuto dal Contraente in unica soluzione alla
conclusione del contratto, la Società si impegna a
corrispondere ai Beneficiari designati il capitale
assicurato, qualora il decesso dell’Assicurato si
verifichi prima della scadenza contrattuale;
altrimenti, alla scadenza stessa l’assicurazione si
risolve ed il premio pagato resta acquisito dalla
Società in corrispettivo del rischio corso.
Il capitale assicurato - di ammontare decrescente
come indicato nell’apposito prospetto della
scheda di polizza - è pari al valore attuale
finanziario anticipato, al tasso annuo di
attualizzazione stabilito nella scheda stessa, delle
rate posticipate di rimborso che hanno scadenza
nel periodo compreso fra la data del decesso e la
scadenza contrattuale; il capitale assicurato è
dovuto alla prima delle scadenze suddette.
La scadenza delle rate posticipate di rimborso - il
cui ammontare è indicato nella scheda di polizza è stabilita con riferimento alla data di decorrenza
del contratto di assicurazione ed alla periodicità
indicate nella scheda stessa.
2 - Esclusioni
La garanzia per il caso di morte è operante
qualunque sia la causa del decesso - senza limiti
territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di
professione dell’Assicurato - fatte salve le
esclusioni descritte all’art. 9.
II - Conclusione del contratto e
diritto di recesso
3 - Conclusione del contratto, entrata in
vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
la polizza, firmata dalla Società, viene
sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato,
oppure
il Contraente, a seguito della sottoscrizione
della proposta, riceve dalla Società la polizza
debitamente firmata o altra comunicazione
scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia
stato versato il premio unico, alle ore 24 del
giorno di conclusione del contratto di
assicurazione o della data di decorrenza indicata
nella scheda di polizza, se successiva.
Nel caso in cui il versamento del primo premio sia
effettuato successivamente alla data di conclusione
del contratto e alla data di decorrenza indicata
nella scheda di polizza, le garanzie entrano in
vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza
delle garanzie esplicitamente previsti.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di
scadenza indicata nella scheda di polizza.
4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze
relative a circostanze tali che la Società, se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe
dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato
alle medesime condizioni, la Società stessa si
riserva:
di impugnare il contratto e quindi, in caso di
sinistro, di rifiutare il pagamento della
prestazione, ai sensi dell’art. 1892 C.C.,
quando esiste malafede o colpa grave,
di recedere dal contratto o, in caso di sinistro,
di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell’art.
1893 C.C., quando non esiste malafede o
colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall’entrata in vigore delle
garanzie, la Società può agire, come previsto al
precedente comma, esclusivamente quando esiste
malafede o colpa grave.
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L’inesatta o incompleta indicazione dei dati
anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle
prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati
reali, delle somme dovute.
5 - Diritto di recesso
Il Contraente e la Società possono recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, o dalla
data di decorrenza dell’assicurazione se successiva,
dandone comunicazione all’altra parte con lettera
raccomandata contenente gli elementi identificativi del
contratto. La comunicazione di recesso da parte del
Contraente deve essere indirizzata a:
FONDIPREV
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita
Direzione Linea Vita
Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze
Il recesso libera entrambe le parti da ogni
obbligazione derivante dal contratto, a decorrere
dalle ore 24 del giorno di invio della
comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro
postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dall’esercizio da parte della Società
del diritto di recesso o dal ricevimento, da parte
della medesima, della comunicazione di recesso
inviata dal Contraente, la Società, dietro consegna
dell’originale della polizza e delle eventuali appendici,
rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito
di una quota dello stesso, in proporzione al periodo
nel quale le garanzie sono state in vigore, e altresì
diminuito, in caso di recesso da parte del Contraente:
di € 41,32 (L.80.000) a fronte delle spese
sostenute, oppure
dei diritti di polizza per contratti con visita
medica, il cui importo varia in relazione
all’ammontare del capitale assicurato.
III - Regolamentazione nel corso
della durata contrattuale
6 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così
come può darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della
Società, devono risultare dalla scheda di polizza o
da appendice alla stessa ed essere firmati dalle
parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso del
Contraente richiede l’assenso scritto del creditore
o vincolatario, assenso non necessario nel caso di
recesso da parte della Società.
IV - Beneficiari e pagamenti della
Società
7 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in
qualsiasi momento revocare o modificare tale
designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere
revocata o modificata nei seguenti casi:
dopo che il Contraente ed il Beneficiario
abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca
e l’accettazione del beneficio;
dopo la morte del Contraente;
dopo che, verificatosi l’evento previsto, il
Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla
Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso del Contraente e le
operazioni di pegno o vincolo di polizza,
richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari,
assenso non necessario nel caso di recesso da
parte della Società.
La designazione dei Beneficiari e le sue
eventuali revoche o modifiche devono essere
comunicate per iscritto alla Società o disposte
per testamento.
8 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in
esecuzione del contratto vengono effettuati presso
il domicilio della stessa o quello del competente
soggetto abilitato, contro rilascio di regolare
quietanza da parte degli aventi diritto e dietro
consegna dell’originale della polizza e delle
eventuali appendici.
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta,
mediante invio alla Società dell’apposito modulo
allegato alla polizza (modello 1.10095.9GF,
comunque disponibile presso i soggetti abilitati),
debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi
diritto, completo di tutta la documentazione
specificata nel modulo stesso in relazione alla
causa del pagamento richiesto.
La Società ha comunque diritto, in considerazione
di particolari esigenze istruttorie, a richiedere
l’ulteriore documentazione necessaria a verificare
l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad
individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di
pagamento, la somma dovuta viene messa a
disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni
dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a
tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione
necessaria; in caso contrario, la somma dovuta
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viene messa a disposizione entro 30 giorni dal
ricevimento della suddetta documentazione
completa. Decorso tale termine - ed a partire dal
medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a
favore degli aventi diritto.
V - Esclusioni
9 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso
derivanti direttamente o indirettamente da:
dolo del Contraente o del Beneficiario;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti
dolosi;
partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di
guerra, salvo che non derivi da obblighi verso
lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può
essere prestata, su richiesta del Contraente,
alle condizioni stabilite dal competente
Ministero;
partecipazione a corse di velocità e relativi
allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a
bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in
ogni caso, se viaggia in qualità di membro
dell’equipaggio;
infezione - inclusa la sieropositività - da
qualsiasi virus di immunodeficienza umana
(HIV) o sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS) e patologie collegate;
suicidio e omicidio dell’Assicurato
consenziente, se avviene nei primi due anni
dall’entrata in vigore delle garanzie.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una
di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si
risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una
somma pari all’ammontare del premio versato dal
Contraente, senza aggiunta di interessi, diminuito
di una quota dello stesso in proporzione al
periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
VI - Legge applicabile e fiscalità
10 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
11 - Foro competente
Per tutte le controversie è competente l’Autorità
Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato
ha la residenza o il domicilio.
12 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico
del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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PRESTITO SICURO - Nota Informativa e Condizioni Contrattuali - Mod. 1.7103.9 - Edizione 01.2002
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7103.9 - PRESTITO SICURO