MonregalVita Linea PRESTITO SICURO TRANQUILLITÀ PER LA FAMIGLIA EDIZIONE 01.2002 FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede: 50129 Firenze - Via L. il Magnifico, 1 - Capitale sociale € 6.240.000,00 int. vers. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 08541970581 - Partita I.V.A.: 04824720488 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.1991) 1 Presentazione La Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù in collaborazione con La Fondiaria, Le propone PRESTITO SICURO tranquillità per la famiglia PRESTITO SICURO è la polizza necessaria a tutti coloro che ricercano una garanzia assicurativa per tutelare la famiglia dagli impegni finanziari assunti. PRESTITO SICURO permette infatti di: garantirsi il capitale assicurato con un investimento limitato; assicurare esattamente il capitale necessario grazie alla copertura decrescente come il debito capitale, ottimizzando il rapporto costi/copertura assicurativa senza rischi di sotto o sovrassicurazione; scegliere se versare il premio in forma annua, anche rateizzabile, per un numero di anni prestabilito comunque inferiore alla durata della copertura assicurativa, oppure in forma a premio unico, una tantum; accedere immediatamente ad un servizio assicurativo senza difficoltà burocratiche; ... ed in più il capitale assicurato è esente da tasse di successione e non rientra nellasse ereditario; il capitale assicurato è impignorabile e insequestrabile. nei limiti stabiliti per legge, parte dei premi versati è fiscalmente detraibile. PRESTITO SICURO: tranquillità per la famiglia. La scelta moderna per il risparmio di domani. 2 Nota Informativa PRESTITO SICURO - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante o unico, a garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito (Tariffa 13batv2 e 13butv2) Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù. Premessa La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente-Assicurato per poter valutare in modo corretto e completo lopportunità di sottoscrivere lassicurazione vita denominata Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante (Tariffa 13batv2) o unico (Tariffa 13butv2), a garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito. La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dallISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dallUnione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nellordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174. La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dellISVAP. 1 - Informazioni relative alla Società FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. - in seguito sinteticamente indicata con Società - ha sede legale in Italia, Via L. il Magnifico 1, Firenze ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dellIndustria del Commercio e dellArtigianato n. 18892 del 15.02.1991 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.1991). Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza, oppure potrà inviare le stesse direttamente al seguente indirizzo: FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze 2 - Informazioni relative allassicurazione 2.1 Prestazioni Lassicurazione qui descritta è denominata Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante (Tariffa 13batv2) o unico (Tariffa 13butv2), a garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito. La garanzia consiste nellimpegno della Società a pagare ai Beneficiari designati, in caso di decesso dellAssicurato prima della scadenza del contratto, un capitale dellimporto decrescente indicato in polizza; detto capitale è ottenuto attualizzando, con le modalità precisate nella polizza stessa, le rate di rimborso con scadenza coincidente o successiva alla data del decesso. Il suddetto capitale è dovuto alla prima di tali scadenze. Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, lassicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sopravvivenza dellAssicurato alla scadenza del contratto. La stipulazione dellassicurazione non richiede, di norma, il preventivo accertamento delle condizioni di salute dellAssicurato mediante visita medica; tuttavia sono previste modalità di accertamento specifiche per Assicurati anziani o per importi elevati di capitale assicurato, oppure per estendere la garanzia anche al caso di decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). Comunque, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause, come specificato nelle Condizioni contrattuali. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dallAssicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni. 3 2.2 Durata del contratto La durata del contratto non può superare - di norma - i 20 anni. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con letà dellAssicurato. 2.3 Informazioni sui premi A seconda della Tariffa prescelta, lassicurazione richiede il versamento alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del periodo di pagamento dei premi (inferiore alla durata contrattuale) ma comunque non oltre la morte dellAssicurato (Tariffa 13batv2), oppure di un premio unico anticipato non frazionabile (Tariffa 13butv2). Il premio annuo può essere corrisposto anche ratealmente previa maggiorazione del suo importo nella misura, rispettivamente, del 2% (rateazione semestrale), 3% (rateazione trimestrale), 5% (rateazione mensile). Se viene scelta la rateazione mensile alla conclusione del contratto il Contraente deve versare in unica soluzione le prime tre rate mensili di premio. Limporto del premio dipende dalla Tariffa prescelta, dalla durata del contratto, dallammontare e dalla periodicità delle rate di rimborso e dal tasso di attualizzazione delle stesse; influiscono inoltre il sesso e letà dellAssicurato, nonché il suo stato di salute e le sue abitudini di vita. Il premio annuo, una volta stabilito in base a tali elementi, non può essere modificato nel corso del periodo di pagamento dei premi. Limporto del premio indicato nel progetto esemplificativo allegato si riferisce allipotesi di un Assicurato in perfette condizioni di salute. Il Contraente può scegliere se versare i premi in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso allordine della Società; i versamenti successivi al primo possono anche essere effettuati mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al competente soggetto abilitato oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui venga contrattualmente stabilito, è invece richiesto il pagamento del premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza, né a provvedere allincasso dei premi a domicilio. 2.4 Sospensione del pagamento dei premi Risoluzione del contratto Nel caso che il Contraente non versi una delle rate del premio annuo (Tariffa 13batv2) entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso, entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, i premi già versati restano acquisiti dalla Società. 2.5 Pagamenti della Società La Società effettua i pagamenti - presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici - entro 30 giorni dalla data in cui è sorto lobbligo del pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo stesso e ad individuare gli aventi diritto; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. I pagamenti dovuti in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dellapposito modulo allegato alla polizza (comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere lulteriore documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 4 2.6 Diritto di recesso e di revoca della proposta Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla Società, di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza - oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente. Il Contraente e la Società possono recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, o dalla data di decorrenza dellassicurazione se successiva, dandone comunicazione allaltra parte con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha leffetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dallesercizio da parte della Società del diritto di recesso o dal ricevimento, da parte della medesima, della comunicazione del recesso inviata dal Contraente, la Società, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito di una quota dello stesso, in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore, e altresì diminuito, in caso di recesso da parte del Contraente: di € 41,32 (L.80.000) quale recupero delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione allammontare del capitale assicurato. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate, al netto delle spese di € 41,32 (L.80.000) o dei suddetti diritti di polizza per contratti con visita medica. 2.7 Aspetti legali e fiscali Legislazione e lingua applicabili Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto, di norma, in lingua italiana. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dellart. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dallassicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del beneficiario Ai sensi dellart. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dellassicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dellAssicurato non rientrano nellasse ereditario. Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dallimposta sulle assicurazioni. Se lassicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dallimposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Limporto annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14 (L.2.500.000). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dallIRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dallimposta sulle successioni. In ogni caso, le somme percepite nellesercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito dimpresa restando assoggettate allordinaria tassazione. 2.8 Reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Servizio Assistenza Clienti) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo allISVAP (Istituto per la vigilanza 5 sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale n. 21 - 00187 ROMA, quale organo a ciò preposto. 3 - Informazioni in corso di contratto Il Contraente potrà chiedere alla Società (Servizio Assistenza Clienti) ogni informazione relativa al contratto. Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. 6 Tariffa 13batv2 Condizioni Contrattuali PRESTITO SICURO - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio annuo costante, a garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito (Tariffa 13batv2) Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù. I Oggetto del contratto 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato, qualora il decesso dellAssicurato si verifichi prima della scadenza contrattuale; altrimenti, alla scadenza stessa lassicurazione si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Il capitale assicurato - di ammontare decrescente come indicato nellapposito prospetto della scheda di polizza - è pari al valore attuale finanziario anticipato, al tasso annuo di attualizzazione stabilito nella scheda stessa, delle rate posticipate di rimborso che hanno scadenza nel periodo compreso fra la data del decesso e la scadenza contrattuale; il capitale assicurato è dovuto alla prima delle scadenze suddette. La scadenza delle rate posticipate di rimborso - il cui ammontare è indicato nella scheda di polizza è stabilita con riferimento alla data di decorrenza del contratto di assicurazione ed alla periodicità indicate nella scheda stessa. 2 - Esclusioni La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dellAssicurato - fatte salve le esclusioni descritte allart. 12. 3 - Premio Il premio annuo indicato nella scheda di polizza, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente alla data di decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario, per il numero di anni del periodo di pagamento premi indicato nella scheda di polizza, e deve essere corrisposto in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dellAssicurato. Il Contraente deve versare i premi alla Società tramite il competente soggetto abilitato al collocamento - scegliendo fra il pagamento in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso allordine della Società; per i versamenti successivi al primo sono inoltre ammessi i seguenti mezzi di pagamento: apposito bollettino di conto corrente postale intestato al soggetto abilitato, oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui le parti lo stabiliscano contrattualmente, il pagamento del premio avviene mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. II - Conclusione del contratto e diritto di recesso 4 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dellassicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dallAssicurato, oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante lassenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del primo premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano in 7 vigore alle ore 24 del giorno del versamento. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. Lassicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nella scheda di polizza. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dellAssicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dellart. 1892 C.C., quando esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dellart. 1893 C.C., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dallentrata in vigore delle garanzie o dalla data delleventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. Linesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dellAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 6 - Diritto di recesso Il Contraente e la Società possono recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, o dalla data di decorrenza dellassicurazione se successiva, dandone comunicazione allaltra parte con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. La comunicazione di recesso da parte del Contraente deve essere indirizzata a: FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dallesercizio da parte della Società del diritto di recesso o dal ricevimento, da parte della medesima, della comunicazione di recesso inviata dal Contraente, la Società, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente le rate di premio versate, diminuite di una quota delle stesse, in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore, e altresì diminuite, in caso di recesso da parte del Contraente: di € 41,32 (L. 80.000) a fronte delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione allammontare del capitale assicurato. III - Regolamentazione nel corso della durata contrattuale 7 - Sospensione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce - a partire dalle ore 24 di questultima data - sospensione del pagamento dei premi. In tal caso il contratto resta sospeso, se non viene riattivato ai sensi dellart. 8, si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto allincasso a domicilio. 8 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto Entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi - il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. 8 9 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso del Contraente richiede lassenso scritto del creditore o vincolatario, assenso non necessario nel caso di recesso da parte della Società. IV - Beneficiari e pagamenti della Società 10 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e laccettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi levento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso del Contraente e le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono lassenso scritto dei Beneficiari, assenso non necessario nel caso di recesso da parte della Società. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. 11 - Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dellapposito modulo allegato alla polizza (modello 1.10095.9GF, comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere lulteriore documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificata la sussistenza dellobbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto lobbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V - Esclusioni 12 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dellAssicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se lAssicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dellequipaggio; infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate; suicidio e omicidio dellAssicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dallentrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla data delleventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. In caso di decesso dellAssicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. VI - Legge applicabile e fiscalità 13 - Legge applicabile Il contratto è regolato dalla legge italiana. 14 - Foro competente Per tutte le controversie è competente lAutorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato ha la residenza o il domicilio. 15 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. 9 Tariffa 13butv2 Condizioni Contrattuali PRESTITO SICURO - Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico, a garanzia del valore attuale di rate posticipate di rimborso di un prestito (Tariffa 13butv2) Distribuita da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù. I Oggetto del contratto 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione, a fronte del premio dovuto dal Contraente in unica soluzione alla conclusione del contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato, qualora il decesso dellAssicurato si verifichi prima della scadenza contrattuale; altrimenti, alla scadenza stessa lassicurazione si risolve ed il premio pagato resta acquisito dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Il capitale assicurato - di ammontare decrescente come indicato nellapposito prospetto della scheda di polizza - è pari al valore attuale finanziario anticipato, al tasso annuo di attualizzazione stabilito nella scheda stessa, delle rate posticipate di rimborso che hanno scadenza nel periodo compreso fra la data del decesso e la scadenza contrattuale; il capitale assicurato è dovuto alla prima delle scadenze suddette. La scadenza delle rate posticipate di rimborso - il cui ammontare è indicato nella scheda di polizza è stabilita con riferimento alla data di decorrenza del contratto di assicurazione ed alla periodicità indicate nella scheda stessa. 2 - Esclusioni La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dellAssicurato - fatte salve le esclusioni descritte allart. 9. II - Conclusione del contratto e diritto di recesso 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dellassicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dallAssicurato, oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante lassenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio unico, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto di assicurazione o della data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del primo premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. Lassicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nella scheda di polizza. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dellAssicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dellart. 1892 C.C., quando esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dellart. 1893 C.C., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dallentrata in vigore delle garanzie, la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. 10 Linesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dellAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 5 - Diritto di recesso Il Contraente e la Società possono recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, o dalla data di decorrenza dellassicurazione se successiva, dandone comunicazione allaltra parte con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. La comunicazione di recesso da parte del Contraente deve essere indirizzata a: FONDIPREV Compagnia di Assicurazioni sulla Vita Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dallesercizio da parte della Società del diritto di recesso o dal ricevimento, da parte della medesima, della comunicazione di recesso inviata dal Contraente, la Società, dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di una quota dello stesso, in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore, e altresì diminuito, in caso di recesso da parte del Contraente: di € 41,32 (L.80.000) a fronte delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione allammontare del capitale assicurato. III - Regolamentazione nel corso della durata contrattuale 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso del Contraente richiede lassenso scritto del creditore o vincolatario, assenso non necessario nel caso di recesso da parte della Società. IV - Beneficiari e pagamenti della Società 7 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e laccettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi levento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso del Contraente e le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono lassenso scritto dei Beneficiari, assenso non necessario nel caso di recesso da parte della Società. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. 8 - Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro consegna delloriginale della polizza e delle eventuali appendici. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dellapposito modulo allegato alla polizza (modello 1.10095.9GF, comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere lulteriore documentazione necessaria a verificare lesistenza dellobbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificata la sussistenza dellobbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto lobbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta 11 viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V - Esclusioni 9 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dellAssicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dellAssicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se lAssicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dellequipaggio; infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate; suicidio e omicidio dellAssicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dallentrata in vigore delle garanzie. In caso di decesso dellAssicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari allammontare del premio versato dal Contraente, senza aggiunta di interessi, diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. VI - Legge applicabile e fiscalità 10 - Legge applicabile Il contratto è regolato dalla legge italiana. 11 - Foro competente Per tutte le controversie è competente lAutorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato ha la residenza o il domicilio. 12 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. 12 PRESTITO SICURO - Nota Informativa e Condizioni Contrattuali - Mod. 1.7103.9 - Edizione 01.2002