CORSO ASLA 2012
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sezione Beta Civile - Dott. Quintilio - R.G. 001/2011
MEMORIA AUTORIZZATA EX ART. 183, comma VI n. 3) c.p.c.
NELL’INTERESSE DELL’ATTORE
Il sig. Tizio rappresentato e difeso dall’avv. Giustino
- attoreCONTRO
la società Alfa s.r.l. , con l’avv. Corretto
- convenuta***
1) Va preliminarmente ricordato che oggetto del presente giudizio è
una azione, formulata ai sensi dell’art. 130 D. Lgs. 206/2005, di risarcimento del danno conseguente all’accertamento della difformità della vettura venduta all’attore rispetto a quella allo stesso presentata e pubblicizzata da parte dell’odierna convenuta.
Tale difformità consiste nella assenza, nell’autovettura oggetto di
causa, del sistema di controllo elettronico della stabilità - CruiseControl e nel fatto, decisivo, che tale difformità sia stata, all’atto
dell’acquisto,volutamente taciuta all’attore cui era stato, anzi, presentato materiale illustrativo nel quale il sistema elettronico era invece regolarmente compreso nell’elenco degli equipaggiamenti di
serie del modello dell’autovettura in questione.
Controparte non tenta neppure di assolvere all’onere probatorio
che le compete in questo giudizio e, cioè, di dimostrare che il venditore avrebbe regolarmente informato il compratore dell’assenza del
dispositivo in questione limitandosi a chiedere di essere ammessa a
provare che l’incaricato della vendita avrebbe informato l’attore
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(solo) del fatto che la vettura fosse di “produzione 2010” e che pertanto la stessa non potesse considerarsi appartenente alla “ultima
serie 2011”.
Va comunque contestato che all’atto dell’acquisto l’attore sia stato
informato che la vettura offerta in vendita fosse di “produzione
2010”, essendogli tale precisazione stata fornita, per la prima volta,
solo con lettera da parte dell’odierna convenuta del 18 maggio 2011
nella quale la convenuta precisava che trattasi di vettura “appartenente a una serie speciale importata dal Giappone nel 2010”.
Si ribadisce invece che, all’atto dell’acquisto, il sig. Tizio ha ricevuto
informazione solo del fatto che la vettura era stata appena immatricolata, nel gennaio 2011, senza alcuna precisazione in merito ad eventuali difformità della vettura offerta rispetto alle caratteristiche
contenute nel depliant informativo fornito nella circostanza
all’attore.
Inoltre si ribadisce che, all’atto dell’acquisto, il sig. Tizio non è stato informato che la vettura fosse “produzione 2010”, ma solo che
era stata appena immatricolata nel gennaio 2011.
2) A prova contraria di quanto sostenuto da controparte, si eccepisce che la vettura in questione risulta effettivamente immatricolata
nel 2011, come dimostrato dalla copia del libretto di circolazione
che si produce.
A prova contraria si chiede anche l’ammissione dei seguenti capitoli di prova orale:
8) Vero che l’autovettura acquistata dal sig. Tizio è stata immatricolata nei primi mesi del 2011, come risulta dal libretto di circolazione.
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9) Vero che all’atto d’acquisto della vettura per cui è causa, il
venditore ha riferito che la vettura era stata immatricolata nel gennaio 2011, senza fornire accenno in merito all’anno di produzione
della vettura medesima.
Si indicano come testimoni i sigg. Mevia e Curzio e lo stesso teste di
parte convenuta, sig. Caio.
Con Osservanza.
Milano, lì 17 aprile 2012
(avv. Giustino)
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