1984 - 2009 venticinque anni. . . . . insieme A cura del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa Un ringraziamento per il contribuito alla realizzazione del volume a: FATTORIA POGGIO GAGLIARDO 1 Presentazione 3 L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 5 Storia e obiettivi 5 Il logo 6 La struttura 7 Lo statuto dell’UNGDCEC 7 Gli “unionisti” a Pisa 15 L’UGDCEC di Pisa oggi 16 Il Consiglio direttivo per il triennio 2009-2012 17 Lo statuto dell’UGDCEC di Pisa 18 I ricordi 22 25 anni di Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa 23 Consiglio direttivo 1984-1985 24 Consiglio direttivo 1985-1987 26 Consiglio direttivo 1987-1989 26 Consiglio direttivo 1989-1992 27 Consiglio direttivo 1992-1994 27 Consiglio direttivo 1994-1996 29 Consiglio direttivo 1997-2000 31 Consiglio direttivo 2000-2003 33 Consiglio direttivo 2003-2006 34 Consiglio direttivo 2006-2008 36 Consiglio direttivo 2008-2009 39 21 anni di Unione Giovani Ragionieri Commercialisti di Pisa 41 Consiglio direttivo 1988-1991 42 Consiglio direttivo 1991-1994 44 Consiglio direttivo 1994-1997 46 Consiglio direttivo 1997-2000 48 Consiglio direttivo 2000-2003 49 Consiglio direttivo 2003-2008 51 2 PRESENTAZIONE Lo scorso 21 aprile si è tenuta l’assemblea nella quale è stato eletto il Consiglio Direttivo della nostra Associazione per il prossimo triennio. È stata un’occasione speciale caratterizzata da una serie di eventi molto importanti: la “formalizzazione” dell’unificazione delle locali “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” e “Unione Giovani Ragionieri Commercialisti”, l’allargamento dei componenti del Consiglio Direttivo a diceci con ingresso di giovani professionisti provenienti dall’Unione Ragionieri. L’evento, inoltre, è stato coronato dalla presenza del Presidente Nazionale UNGDCEC, Dott. Luigi Carunchio e di altri membri di Giunta. Per noi è stato un grande orgoglio e, di questo, dobbiamo ringraziare i Direttivi uscenti dell’UGDCEC e UGRC di Pisa che hanno saputo dar frutto ad un percorso di unificazione che parte da lontano e ha ragioni profonde, prima tra tutte di amicizia. A poche settimane dal nostro insediamento abbiamo un’altra bellissima occasione: la possibilità e l’onore di festeggiare il venticinquennale della fondazione dell’UGDEC di Pisa. Un evento che, già di per sé, renderebbe orgogliosa ogni associazione. Per noi, in particolare, si tratta di qualcosa di ancora più grande perché, proprio nell’anno di questa importante ricorrenza, l’Unione, mostrando grande vitalità ed entusiasmo, sceglie di vivere anche a livello associativo in una “casa comune”, così com’è avvenuto fra Ordine dei Dottori e Collegio dei Ragionieri, con la piena convinzione della bontà del percorso comune, del lavoro di gruppo e, prima di ogni cosa, dello stare insieme. Le attività di questi venticinque anni di UGDCEC e ventuno anni di UGRC, hanno consentito a giovani commercialisti di crescere nella consapevolezza che l’obiettivo è quello di diventare, prima di tutto, autentici Professionisti, persone che svolgono e credono nella professione, che è l’esercizio di un’arte nobile. Dopo molti anni gli “Unionisti” di Pisa (Dottori e Ragionieri) continuano a dimostrare grande entusiasmo attraverso: - la presenza in Commissione di Studio di circa trenta giovani che con grande professionalità ed impegno elaborano documenti di sicuro riferimento non solo a livello locale (gli elaborati pubblicati sul sito internet sono consultati da moltissimi colleghi in tutta Italia); - l’organizzazione di eventi formativi e ludici durante l’intero anno; - la partecipazione di colleghi membri alle Commissioni di studio dell’Unione Nazionale. 3 La vitalità dell’Unione di Pisa, inoltre, ha ottenuto una simpatica e importante testimonianza: a coronamento di un 2009 iniziato con molte soddisfazioni, nel corso del Congresso Nazionale dell’UNGDCEC tenutosi a Varese lo scorso aprile, l’Unione di Pisa è stata premiata per il maggior numero di partecipanti. Già nel corso del primo direttivo abbiamo pensato che tutto questo avesse bisogno di essere festeggiato nel migliore dei modi; non una festa sfarzosa, ma capace di raccogliere il più ampio numero di colleghi per dare luce all’importanza di legami che vanno al di là dei rapporti professionali e che rappresentano l’elemento caratterizzante della nostra Associazione. Con questa pubblicazione, inoltre, abbiamo voluto ricordare tutti coloro che si sono impegnati nella vita dell’Unione; un impegno profuso esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi che da sempre hanno contraddistinto le nostre associazioni: formazione continua, assistenza ai più giovani, organizzazione di incontri ludici e, soprattutto, valorizzazione del ruolo e della dignità della nostra Categoria. Possiamo affermare con piena convinzione che lo “spirito Unione” è ancor più vivo e attuale e, proprio con questo spirito, vogliamo ringraziarTi per aver condiviso con noi questo momento. Un sentito ringraziamento va a tutti i Presidenti dell’UGDCEC e UGRC che si sono susseguiti nel corso degli anni e che ci hanno aiutato con grande entusiasmo a ricordare questo lungo cammino. Il Consiglio Direttivo UGDCEC di Pisa 4 L’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Storia e obiettivi Le prime tracce della nascente professione del Dottore Commercialista possono essere fatte risalire al Primo Congresso Nazionale dei Dottori in Scienze Economiche tenutosi in Torino nell’autunno del 1911. Successivamente si è atteso fino al 24 gennaio 1924, data in cui con Regio Decreto n. 103 e successivo regolamento attuativo varato con Regio Decreto del 28 marzo 1929 n. 588 è stato istituito l’Albo Professionale. Dopo oltre trent’anni, il 23 maggio del 1961 si costituisce in Milano la prima Unione Giovani Dottori Commercialisti sotto la presidenza del fondatore Giorgio Rocco. Le principali motivazioni che favorirono la costituzione di un organismo aggregato composto da Giovani Dottori Commercialisti furono in gran parte di natura ideale: l’esigenza di rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà, di aiutare i giovani colleghi nell’avvio della professione e di tutelarne i diritti. Oltre a ciò i giovani professionisti appartenenti all’Unione posero come obiettivo il fatto di partecipare attivamente all’evoluzione politica, sociale ed economica del Paese e alla stesura di progetti di Legge. L’insieme di tutti questi elementi ha permesso da un lato il sorgere del fenomeno Unione e la sua successiva diffusione nazionale e dall’altro la nascita di un modo di essere che sin da subito è stato definito come “Spirito Unione”. Negli anni successivi furono fondate spontaneamente altre Unioni in diverse città quali Bologna (26 febbraio 1965) e Roma (26 ottobre 1965). Il 1° maggio 1966, la necessità delle diverse Unioni di confrontarsi tra di loro e di intraprendere un percorso unitario dette vita all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e l’incarico di Presidente fu affidato a Giorgio Rocco. Altra data, pur recente, che ha segnato il futuro dell’Unione è l’anno 2003. Nell’autunno di tale anno, gli Stati generali dell’Unione compiono una due giorni romana in cui i direttivi delle Unioni locali sono stati chiamati a confrontarsi su quello che poteva essere l’evoluzione della professione e con essa come avrebbe dovuto cambiare l’Unione e la sua organizzazione. Sono le discussioni e le proposte avanzate in quella sede a dare origine, fra gli altri, all’innalzamento a 43 anni del limite di età per le cariche elettive. 5 A partire dal 2004 l’Unione è presente su Internet e, attraverso il suo portale “Knos”, è in grado di fornire una comunicazione continuamente aggiornata sia di tipo professionale sia sulla struttura e sulle attività associative. Oggi sono attive sul territorio oltre 100 “Unioni Locali” per un totale di circa 10000 soci aderenti i quali in modo volontario contribuiscono al futuro dell’Unione. Il logo Dopo venticinque anni di esistenza L’Unione ha sentito il bisogno di identificarsi in un logo che avesse una forte carica simbolica. E’ questo il motivo per cui tutte le Unioni locali, insieme, nel 1991 hanno scelto la moneta greca di “Knos” quale logo identificativo. La moneta è fatta risalire al 67 a.C., fu rinvenuta durante gli scavi al palazzo di Cnosso e raffigura il labirinto ove la leggenda voleva che vi vivesse il Minotauro. Il riferimento al periodo classico non è casuale così come non lo è la simbologia mitologica evocata, poiché è proprio il contesto eroico ed emotivo che si intende richiamare per identificare il giovane dottore commercialista all’inizio dell’avventura della sua carriera professionale. Nella versione originaria del 1961, la moneta era penetrata da una linea da sinistra fino al centro, mentre un’altra linea usciva dal centro verso destra. Tutto ciò rappresentava, simbolicamente, il giovane commercialista che entrava nel labirinto del problema (la moneta rappresenta l’economia) e, grazie alle proprie conoscenze e capacità professionali, riesce a trovare la soluzione del problema uscendo dal labirinto (linea dal centro a destra). Le due linee sono state eliminate nel 2004 per esigenze tipografiche, ma il significato simbolico del logo è rimasto il medesimo. 6 La struttura L’Unione si struttura su due livelli, locale e nazionale. Associati dell’Unione Nazionale sono le Unioni Locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili regolarmente costituite. L’associazione a livello nazionale è stata concepita con una precisa coerenza tra missione e funzionalità operativa ed è composta da: • l’Assemblea Nazionale, costituita da tutti i Presidenti delle Unioni Locali che ha quale compito primario di nominare la Giunta Esecutiva e di deliberare sulle eventuali modifiche statutarie, oltre a quello di indirizzare e ratificare le attività dell’Associazione; • i Coordinatori Regionali, con scopo di favorire a livello regionale i contatti con le unioni locali e che ricoprono, tra l’altro, la funzione di interagire e rendere ancor più vicine le singole realtà locali con la Giunta Esecutiva; • la Giunta Esecutiva, composta da quindici membri in rappresentanza di tutta l’area nazionale, che dura in carica un triennio ed ha il compito di guidare l’associazione nel perseguimento dei suoi scopi ed obiettivi istituzionali; • il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, eletto a garante della tutela dei singoli associati, che vigila sulla osservanza dello statuto e dei regolamenti, svolgendo una più ampia funzione di tutela e controllo. Le cariche elettive possono essere ricoperte soltanto dagli associati under 43 anni, ad eccezione dei componenti gli organi di tutela e controllo. Tutte le cariche possono essere ricoperte al massimo per due mandati, per favorire un costante rinnovamento ed un vitale ricambio. Lo statuto dell’UNGDCEC COSTITUZIONE E SEDE Articolo 1 Comma 1 - È costituita una associazione denominata Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in breve di seguito indicata anche come "Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti". Comma 2 - L'Unione Nazionale ha sede in Roma alla Circonvallazione Clodia n. 86. La sede potrà essere variata anche con semplice delibera dell'Assemblea Nazionale. L'Unione Nazionale associa le Unioni Locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è autonoma nelle sue iniziative ed attività. OGGETTO Articolo 2 Comma 1 - L'Unione Nazionale è apartitica, democratica e non ha fini di lucro. 7 Comma 2 - Essa ha l'obiettivo di consentire ai Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di esprimersi sulle problematiche di categoria, sindacali, culturali e professionali. Comma 3 - L'Unione Nazionale ha lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate, unitamente a quelle di cui è investita dalle Unioni Locali con riguardo alla sua funzione di rappresentanza sindacale e di categoria in virtù del rinvio operato ai sensi dell'art. 12, comma 14, del presente Statuto, nonché di tutelare gli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria, e comunque degli iscritti alle Unioni Locali, anche promuovendo, se necessario, azioni ed iniziative presso le amministrazioni e le autorità, anche giudiziarie, competenti. Comma 4 - La stessa si propone di facilitare l'inserimento dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella vita professionale, di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili legami di amicizia, collaborazione e solidarietà. Comma 5 - Può, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, di iscritti o appartenenti all'Unione, allorquando detta assistenza, secondo la Giunta Esecutiva, realizzi la tutela di interessi di categoria; provvede, in tale ipotesi, a nominare direttamente, ma in accordo con gli interessati, i professionisti che ritenga necessari o utili. Comma 6 - La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse. ENTRATE E PATRIMONIO Articolo 3 Comma 1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite: • dalle quote associative versate dalle Unioni Locali, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto; • dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere; • da lasciti e donazioni; • dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione; • dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento; • dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici; • dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione. Comma 2 - In ogni caso, le entrate diverse dalle quote, dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali; Comma 3 - Il patrimonio dell'associazione è così costituito: • dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; • dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva; • dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'associazione; • dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa; • dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti. Comma 4 - È fatto divieto di procedere durante la vita dell'Unione Nazionale alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Comma 5 - Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'Unione Nazionale, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662. ASSOCIATI Articolo 4 Comma 1 - Associati dell'Unione Nazionale sono le Unioni Locali dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili regolarmente costituite, ammesse ed operanti, ai sensi del successivo Art. 12. QUOTE ASSOCIATIVE Articolo 5 Comma 1 - Le Unioni locali contribuiscono allo svolgimento dell'attività istituzionale versando una quota annuale, commisurata alle risultanze del bilancio preventivo e consuntivo, deliberata dall'Assemblea su proposta della Giunta. 8 Comma 2 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite redatti dal tesoriere sono comunicati alla Giunta entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione della stessa. Comma 3 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, approvati dalla Giunta, sono portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri e depositati presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale. Il Collegio potrà esprimere richieste di chiarimenti e documentazione. Comma 4 - Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite approvati dalla Giunta sono portati all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno. Comma 5 - Su proposta della Giunta esecutiva e previo parere favorevole del collegio dei probiviri, qualora validi motivi lo richiedano, il termine del 30 aprile potrà essere prorogato al 30 giugno. Comma 6 - La quota associativa annuale è rapportata al numero degli iscritti di ogni Unione, in qualità di soci effettivi, e deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Comma 7 - L'elenco degli iscritti, completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, deve pervenire alla segreteria nazionale, entro lo stesso termine mediante raccomandata ovvero mezzi informatici deliberati e comunicati dalla Giunta Esecutiva. Comma 8 - Il bilancio preventivo redatto dal tesoriere è comunicato alla Giunta entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione della stessa. Comma 9 - Il bilancio preventivo, approvato dalla Giunta, è portato a conoscenza del Collegio dei Probiviri e depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale. Comma 10 - Il bilancio preventivo approvato dalla Giunta è portato all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 dicembre di ogni anno. Comma 11 - In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'Assemblea Nazionale determina l'entità e le modalità di riscossione della quota a carico delle Unioni, su proposta della Giunta Esecutiva. Comma 12 - Le Unioni non in regola con il pagamento delle quote, o con l'invio dell'elenco degli iscritti, così come previsto dal comma 3 del presente articolo, non hanno diritto di voto nelle assemblee che si tengono nel corso dell'anno nel quale i predetti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati, salva in ogni caso l'adozione, nei loro confronti, dei più gravi provvedimenti previsti dal presente statuto. Comma 13 - Le Unioni che non osservano il termine previsto dal presente statuto per il versamento delle quote saranno dichiarate morose già alla prima Assemblea Nazionale occorrente dopo la scadenza del termine. Comma 14 - Tale notifica, effettuata in sede di assemblea nazionale, determinerà la perdita dei diritti connessi alla regolarità dell'associazione. Comma 15 - È facoltà della Giunta Esecutiva, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, permettere alle Unioni morose di rettificare la propria posizione mediante l'applicazione di versamenti sanzionatori commisurati all'entità delle quote tardivamente versate. Comma 16 - Le Unioni non in regola per più di un esercizio possono essere dichiarate decadute dall'affiliazione, con delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva. ORGANI Articolo 6 Comma 1 - Organi dell'Unione Nazionale sono: • l'Assemblea, • la Giunta Esecutiva, • il Collegio dei Probiviri • il Comitato Giudicante. Comma 2 - Alle cariche elettive dell'Unione Nazionale sono eleggibili gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili regolarmente iscritti nelle Unioni Locali in regola con le quote associative, di età inferiore ai quarantatre anni alla data dell'assemblea elettiva di prima convocazione, le cui candidature siano state depositate nei modi previsti dal regolamento elettorale di cui all'art. 7. Comma 3 - Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili soci di una Unione Locale, che abbiano maturato notevole esperienza nell'ambito dell'associazione. Comma 4 - In deroga a quanto previsto dal comma 2, sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri anche coloro che abbiano superato il limite d'età ivi indicato. Comma 5 - La carica di membro di Giunta dell'Unione Nazionale e di componente del Collegio dei Probiviri non potrà essere assunta per più di due mandati consecutivi. Comma 6 - Ai fini del computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista dal presente statuto. Comma 7 - Le cariche di membro di Giunta dell'Unione Nazionale e di componente del Collegio dei Probiviri della Unione Nazionale sono incompatibili con: a. quella di Presidente o componente del Direttivo di una Unione Locale 9 b. quella di iscritto in altre associazioni sindacali nazionali aventi scopi ed obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2 c. quella di componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Comma 8 - La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto e notificata al Presidente del Collegio dei Probiviri all'atto della candidatura. Comma 9 - Il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta la decadenza automatica dalla carica di componente di Giunta Nazionale o Collegio dei Probiviri ASSEMBLEA NAZIONALE Articolo 7 Comma 1 - L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Unioni Locali associate. Comma 2 - Essa deve essere convocata dalla Giunta Esecutiva a mezzo fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione. Comma 3 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Comma 4 - L'Assemblea Nazionale viene convocata dalla Giunta Esecutiva almeno due volte l'anno di cui una per gli adempimenti inerenti il bilancio preventivo e consuntivo. Comma 5 - Può altresì, essere convocata su iniziativa del Presidente o della Giunta Esecutiva ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti di almeno 1/10 delle Unioni associate. Comma 6 - In quest'ultimo caso la Giunta Esecutiva dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro 3 mesi dalla data della richiesta. Comma 7 - L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva: a. approva il bilancio preventivo e consuntivo b. determina la misura e le modalità di riscossione delle quote associative c. elegge la Giunta Esecutiva d. elegge il Collegio dei Probiviri e. procede all'affiliazione o alla esclusione di Unioni Locali sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Comma 8 - Tutte le delibere prese in conformità del presente Statuto vincolano anche le Unioni Locali assenti o dissenzienti. Comma 9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione Nazionale che viene coadiuvato dal Segretario Nazionale, o in caso di assenza o impedimento dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o in mancanza da un componente la Giunta Nazionale o il Collegio dei Probiviri designato dalla stessa Assemblea. Comma 10 - Il Presidente e il soggetto che lo coadiuva ai sensi del periodo precedente sottoscrivono l'atto - che può avere forma di verbale o anche di dichiarazione - il quale riporta e prova le deliberazioni assunte dall'assemblea, nonché i risultati delle elezioni alle cariche nazionali. Comma 11 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle Unioni associate aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13 Comma 12 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in seconda convocazione con almeno un terzo delle Unioni associate ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13 Comma 13 - Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13 Comma 14 - Per le modifiche statutarie è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni: a. la presenza della maggioranza delle Unioni associate ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13. b. il voto favorevole di almeno due terzi delle Unioni presenti ed aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13. Comma 15 - L'Assemblea Nazionale elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13. Comma 16 - Essa elegge la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri a maggioranza dei voti assegnati alle Unioni Locali come da successiva tabella ed è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, dal componente più anziano dello stesso Collegio. N. ISCRITTI VOTI ESPRIMIBILI N. ISCRITTI VOTI ESPRIMIBILI Fino a 10 1 Fino a 160 6 Fino a 20 2 Fino a 220 7 Fino a 40 3 Fino a 300 8 10 Fino a 70 4 oltre 300 8 + 1 ogni 100 iscritti oltre 300 Fino a 110 5 - - Comma 17 - Ai fini dell'attribuzione dei pesi si considera la media dei soci effettivi iscritti a ciascuna Unione Locale, e risultanti dagli elenchi trasmessi, ai sensi dell'Art. 5, nei tre anni anteriori a quello in cui si tiene l'Assemblea elettiva, a condizione che la stessa Unione sia in regola con i pagamenti delle quote associative. Comma 18 - Le modalità di elezione della Giunta Esecutiva e del suo Presidente e del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente, sono definite con apposito Regolamento Elettorale, adottato con delibera dell'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'art. 15. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE Articolo 8 Comma 1 - Ogni Unione associata partecipa e vota in Assemblea con il proprio Presidente o in caso di impedimento con il vice-presidente o altro membro del direttivo all'uopo formalmente delegato. Comma 2 - Possono altresì presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle Unioni Locali. GIUNTA ESECUTIVA Articolo 9 Comma 1 - La Giunta Esecutiva, eletta con le modalità previste nel Regolamento Elettorale di cui al precedente art. 7, è costituita da 15 componenti. Comma 2 - La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni dalla data di insediamento e comunque fino all'insediamento della successiva Giunta Esecutiva. Comma 3 - I componenti restano in carica anche in caso di compimento del quarantatreesimo anno di età sino alla scadenza del loro mandato. Comma 4 - La Giunta si riunisce almeno sei volte all'anno mediante avviso di convocazione da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Comma 5 - La Giunta Esecutiva promuove le attività dell'Unione Nazionale in conformità alle decisioni dell'Assemblea, istituisce le commissioni di studio e compie tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo e alla esecuzione delle delibere assembleari. Ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti. Comma 6 - La Giunta può, sentite le Unioni Locali, nominare i Coordinatori Regionali. Può altresì revocarli con decisione motivata. Comma 7 - Nell'ambito della Giunta il Presidente nomina un Segretario, un Tesoriere e due Vicepresidenti. Comma 8 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione, convoca la Giunta Esecutiva, ne dirige i lavori di Giunta, convoca la Giunta, l'Assemblea e ne presiede le riunioni, tranne che nell'ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 7. Comma 9 - La Giunta, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può revocare il Presidente. In caso di revoca o dimissioni, o comunque in tutti i casi in cui venga meno il Presidente, la Giunta può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese, eleggere al suo interno un Presidente e provvedere, senza indugio, a convocare l'Assemblea che, con le modalità del comma 13 dell'art. 7, ratifichi l'elezione così effettuata. Comma 10 - La mancata ratifica della nomina del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta e la immediata convocazione da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Assemblea per l'elezione della Giunta e del Collegio dei Probiviri, la quale potrà fissare anche le modalità e i termini delle procedure elettorali anche in deroga al Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7. Comma 11 - I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente; sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione di Giunta e possono, anche disgiuntamente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale. Comma 12 - Il Segretario predispone i verbali di Giunta e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Provvede all'invio alle Unioni dei verbali di Giunta, anche per stralcio ogni tre mesi. E' delegato ai rapporti con il personale dipendente, tiene il libro delle Unioni Locali associate all'Unione Nazionale. Comma 13 - Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative delle singole Unioni Locali, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento della cassa. E' delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere i rapporti bancari e firma con il Presidente tutti gli atti, contratti e convenzioni aventi contenuto patrimoniale. Cura altresì l'elenco degli associati alle singole Unioni Locali. Comma 14 - Le deliberazioni della Giunta sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Comma 15 - Per il componente di Giunta l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive della Giunta comporta la censura e successivamente, al verificarsi di altra semplice assenza non giustificata da particolari motivi e in qualsiasi momento, la decadenza. 11 Comma 16 - Il verificarsi delle superiori condizioni viene fatto constatare dal Collegio dei Probiviri che provvede a comunicarlo alla Giunta Esecutiva nonché al membro decaduto. Comma 17 - Nell'ipotesi di decadenza di un proprio componente, come pure in quelle di dimissioni e/o impedimento definitivo, la Giunta Esecutiva provvede senza indugio a sostituirlo mediante cooptazione. Comma 18 - La cooptazione avverrà nel rispetto della ripartizione territoriale nord - centro - sud e sarà di esclusiva competenza della Giunta. Comma 19 - Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale della Giunta. COORDINATORI REGIONALI Articolo 10 Comma 1 - I Coordinatori Regionali sono nominati dalla Giunta Esecutiva secondo la ripartizione regionale definita dalla stessa Giunta. Comma 2 - Essi decadono automaticamente dall'incarico 30 giorni dopo l'insediamento della Giunta Esecutiva successiva a quella che li ha nominati. Comma 3 - La Giunta Esecutiva, in ordine alle nomine di cui al comma precedente, valuta le proposte dei Presidenti delle Unioni Locali aventi sede nell'area di competenza di ciascun Coordinatore Regionale. Comma 4 - I Coordinatori Regionali: • propongono alle Unioni Locali, su proposta della Giunta Esecutiva, iniziative da svolgersi a livello territoriale; • tengono contatti tra la Giunta Esecutiva e le Unioni Locali curando la diffusione dell'informazione istituzionale; • propongono alla Giunta l'ammissione, la decadenza e l'espulsione delle Unioni Locali aventi sede nell'area di propria competenza; • propongono il sostituto del Presidente di Unione Locale sospeso per inattività; • si attivano nel territorio per la costituzione di nuove Unioni Locali o per la riattivazione di quelle inattive. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Articolo 11 Comma 1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è domiciliato presso il suo Presidente. Comma 2 - La carica è incompatibile con quella di componente della Giunta Esecutiva e di Presidente di una Unione Locale. Comma 3 - I componenti restano in carica per tutto il mandato anche in caso di superamento dei limiti di età, ove previsti. Comma 4 - Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e dà parere vincolante in ordine alla iscrizione delle Unioni Locali all'Unione Nazionale. Comma 5 - I suoi membri partecipano senza diritto di voto alle attività dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva. Comma 6 - Vigila sull'osservanza dello Statuto dell'Unione Nazionale e, quando richiesto, delle Unioni Locali ed adempie agli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale, dirime i casi di incompatibilità di cui all'art. 6 ed ha potere ispettivo sul bilancio consuntivo e sul rendiconto delle entrate e delle uscite. Comma 7 - Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che sorgono all'interno dell'Unione Nazionale o, quando richiesto, all'interno delle singole Unioni Locali, sia sulle controversie tra le Unioni Locali e tra queste e l'Unione Nazionale e i suoi organi. Comma 8 - La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti. Comma 9 - Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta degli altri due membri, mediante avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione; il preavviso non è necessario in caso di riunione totalitaria. Comma 10 - Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri. Comma 11 - Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione, che deve svolgersi con la presenza di tutti i componenti. Comma 12 - In caso di assenza, non giustificata da particolarissime ragioni, a due riunioni consecutive del Collegio, il Presidente dell'Unione Nazionale, d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio, assunte le necessarie informazioni riferisce alla Giunta Esecutiva, la quale può convocare l'Assemblea perché questa dichiari decaduto il componente risultato assente, che viene sostituito dal primo dei non eletti. Comma 13 - In caso di dimissioni e/o decadenza o al seguito del sorgere di una causa di incompatibilità, è nominato in sostituzione, il primo dei non eletti. COSTITUZIONE, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DI UNIONI LOCALI Articolo 12 Comma 1 - Le Unioni Locali si costituiscono con un minimo di sei Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo dell'Ordine Territoriale, ma, all'atto della richiesta di ammissione, gli iscritti devono essere almeno dieci. Comma 2 - La costituzione di una Unione Locale deve risultare da apposita scrittura privata registrata. 12 Comma 3 - All'atto della costituzione dell'Unione locale i soci fondatori devono approvare uno statuto che sia conforme ai principi dell'Unione Nazionale. Tali principi sono raccolti in una bozza di statuto di Unione Locale deliberato dalla Giunta Nazionale. Comma 4 - Al fine dell'ammissione all'Unione Nazionale avrà valore definitorio il parere favorevole del Collegio dei Probiviri dell'Unione Nazionale. Comma 5 - Possono essere iscritti alle Unioni Locali come Soci effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A di età inferiore ai quarantatre anni. Superato tale limite di età, gli stessi, se intendono continuare a far parte dell'Unione, diventano Soci aderenti. Comma 6 - L'Unione Locale può ammettere, come Soci aderenti, anche i Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo che abbiano compiuto i quarantatre anni di età e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell'associazione nonché gli iscritti della sezione B dell'Albo. Comma 7 - I Soci aderenti delle Unioni Locali non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. Comma 8 - Possono essere associati alle Unioni Locali, nella qualità di soci praticanti, anche gli iscritti al Registro dei Praticanti. Per questi ultimi, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, è prevista la possibilità di eleggere, nell'ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Comma 9 - Le Unioni Locali disciplinano il passaggio dalla qualifica di socio praticante a quella di socio effettivo. Comma 10 - Con delibera dell'assemblea dell'Unione Locale, possono essere nominati soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Comma 11 - Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. Comma 12 - I Soci effettivi, aderenti e praticanti, versano all'Unione Locale, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea dell'Unione Locale di appartenenza. Comma 13 - L'Unione Locale deve istituire il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, il cui Presidente, nominato dall'assemblea, dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'associazione. Comma 14 - I probiviri potranno essere scelti anche tra i soci aderenti. Comma 15 - Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a venticinque, l'Unione Locale ha facoltà di nominare un proboviro unico in luogo dell'organo collegiale. Comma 16 - A ciascun Ordine dovrà corrispondere una sola Unione Locale, ma una Unione Locale può comprendere il territorio facente capo a più Ordini. E' vietata la sovrapposizione di più Unioni locali sullo stesso ambito territoriale. Comma 17 - L'Unione Locale deve essere operosa ed attiva per il perseguimento degli scopi prefissati e deve uniformarsi ai dettami dell'Assemblea Nazionale, della Giunta Esecutiva e dello Statuto Nazionale. Comma 18 - L'Unione Locale deve svolgere funzione propositiva verso l'Unione Nazionale e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria. Comma 19 - Il Presidente dell'Unione Locale in sede di Assemblea Nazionale potrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dall'Unione che rappresenta, dimostrandone la vitalità ed evidenziando anche l'operato del direttivo ed il funzionamento di tutti gli Organi. Comma 20 - In caso di palese inattività l'Unione Locale può essere estromessa dall'Unione Nazionale mediante delibera dell'Assemblea Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva. Comma 21 - Le cariche di componente di direttivo di Unione Locale e di componente del Collegio dei Probiviri di Unione Locale sono incompatibili con le cariche di componenti di direttivi, locali o nazionali, di altre Associazioni sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dall'art. 2. Comma 22 - Nel caso di impossibilità di funzionamento di alcuno degli Organi dell'Unione Locale senza che vengano adottati i meccanismi di controllo e di salvaguardia previsti dallo statuto della medesima, nonché nell'ipotesi di carenza di attività, tale che possa essere pregiudicata la corretta vigenza dell'Unione, interviene il Presidente Nazionale che, sentito il Collegio dei Probiviri e nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta iniziative idonee a rimuovere gli impedimenti, con efficacia diretta e cogente per l'Unione Locale interessata. Comma 23 - Le Unioni aderenti all'Unione Nazionale accettano lo Statuto ed il Regolamento Elettorale di essa e le decisioni dei suoi organi, assunte in conformità allo Statuto e al Regolamento, e si impegnano affinché il proprio Statuto sia conforme e non in contrasto con quello dell'Unione Nazionale. MAGGIORANZE Articolo 13 Comma 1 - Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale si deve sempre far riferimento solo ed esclusivamente alle Unioni (o ai loro rappresentanti) che siano in regola con la quota associativa di cui all'art. 5 e che abbiano trasmesso l'elenco di cui al medesimo articolo. 13 DISPOSIZIONI VARIE Articolo 14 Comma 1 - Le cariche nell'Unione Nazionale, elettive e non, vengono ricoperte a titolo gratuito. Comma 2 - La Giunta Esecutiva può tuttavia, disporre il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità con apposita delibera. MODIFICHE DELLO STATUTO NAZIONALE E DEGLI STATUTI LOCALI Articolo 15 Comma 1 - Le proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento Elettorale vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza delle Unioni intervenute, che rappresentino almeno un terzo di tutte le Unioni associate ed aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 13. Comma 2 - Le modifiche dello Statuto e al Regolamento Elettorale devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il suo Presidente, il quale dovrà darne comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Comma 3 - Le proposte di modifiche allo Statuto di una Unione Locale devono essere trasmesse entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione al Collegio dei Probiviri, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto Nazionale e con i principi ispiratori dell'Associazione, generalmente accettati. La mancata comunicazione di variazioni apportate ad un precedente statuto ovvero il mancato adeguamento a eventuali rilievi e modifiche indicate dal Collegio dei Probiviri determina causa di esclusione dall'Unione Nazionale. Comma 4 - La Giunta Esecutiva, sentito il Collegio dei Probiviri, può richiedere alle Unioni Locali l'apporto di modifiche od integrazioni agli Statuti delle singole Unioni, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica ed organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza dell'Unione Locale dall'Unione Nazionale. EMBLEMA Articolo 16 Comma 1 - Il segno distintivo dell'Unione Nazionale e delle Unioni Locali è rappresentato, oltre che dalla loro denominazione (colore azzurro), dal disegno raffigurante la moneta greca rinvenuta nel Palazzo di Knos raffigurante il labirinto in cui, secondo la leggenda, viveva il Minotauro (colore grigio) con due linee orizzontali che la intersecano al centro (colore verde) ovvero con una linea orizzontale (colore verde)che dal centro sporge verso destra. 14 GLI “UNIONISTI” A PISA Fin dalla loro costituzione, le locali Unione Giovani Dottori Commercialisti e Unione Giovani Ragionieri Commercialisti hanno partecipato molto attivamente alle iniziative delle rispettive Associazioni nazionali; meglio ancora, possiamo dire che, tenendo anche conto del numero di professionisti operanti sul territorio, l’associazionismo giovanile della nostra provincia ha mostrato, più che nel resto d’Italia, una grande forza. Una forza numerica che, cosa ancor più importante, si è trasformata in forza di “idee”. Quelle idee ci hanno accompagnato fin qua. Un cammino lungo fatto di tanti momenti di incontri, di gioia, di confronto. Momenti anche di scontro, perché no, come per i classici appuntamenti elettorali dell’Ordine con le immancabili “spaccature”. I Colleghi con qualche anno più di noi ogni tanto amano ricordarcelo. I racconti, più o meno recenti, di quei momenti, tuttavia, portano con sé sempre un sorriso, diremmo nostalgico; c’è la piena consapevolezza che quelle “spaccature” si sono fondate su idee vere e sul proprio sentire di professionista. La cosa ancora più importante è che, quasi sempre, quei racconti finiscono col ricordare che fra i veri “Unionisti”, il giorno dopo, era tornato, forse ancor più consolidato di prima, un rapporto di sincera amicizia. Quel rapporto di amicizia spontanea che lega le persone quando vi è reciproco rispetto delle idee altrui. Oggi quella stessa fonte di idee ci aiuta a vedere il futuro dell’Unione di Pisa con grande speranza: i veri “Unionisti” di allora sono ancora qui a mostrare il loro entusiasmo nel difendere i valori che proprio lo “spirito unione” rappresenta. Siamo certi che essere “Unionista” non è un distintivo anagrafico. Di questo vi è piena dimostrazione nei racconti dei Past President che seguono. Siamo certi anche che essere “Unionisti” significhi, prima di tutto, sentirsi appartenenti ad una Categoria. Tutti noi abbiamo fatto una scelta importante: intraprendere un percorso, lungo e difficile, ma capace di renderci fieri di appartenere ad un Ordine Professionale. E di quella scelta dobbiamo essere ancor più fieri se pensiamo che appartenere ad un Ordine come il nostro non ci dà lustrini o corone. Siamo certi, infine, che essere “Unionista” significhi dar “corpo” alla idee. Le idee non sono frutto di uno sterile esercizio mentale: è la risposta più efficace alla volontà di fare sempre più e farlo meglio. La scelta fatta nel 2006 di affiancare al logo dell’Unione di Pisa il motto “Primum facere deinde philosophari!” era volta a simboleggiare il desiderio 15 di concretezza: concretezza delle idee “unioniste” al pari della concretezza del nostro lavoro quotidiano. L’UGDCEC DI PISA OGGI L’Unione di Pisa conta oggi circa cento iscritti, fra associati effettivi, associati sostenitori e associati tirocinanti. Un traguardo numerico importante, frutto dell’impegno di molte persone profuso nel corso degli anni nell’organizzare numerose iniziative di natura formativa, sindacale, associativa, ludica. La nostra memoria più recente ci riporta alla mente alcuni passaggi significativi degli ultimi anni quali l’adeguamento dello Statuto nel 2007 e la creazione di un sito internet costantemente aggiornato, ma anche il ruolo di impulso all’interno del Coordinamento Regionale in momenti di fondamentale importanza per la nostra Associazione quale l’elezione della Giunta nazionale dello scorso ottobre. Dal punto di vista professionale, invece, con particolare orgoglio, ci piace citare la Commissione Studio. Da sempre essa, al cui coordinamento si sono avvicendati Colleghi competenti, è il fiore all’occhiello dell’Unione di Pisa. Un gruppo di giovani (ad oggi circa trenta) continuamente rinnovato e particolarmente attivo nel costante approfondimento di argomenti di stretta attualità professionale. I convegni che due volte all’anno vengono realizzati con l’esclusivo impegno e dedizione dei componenti della Commissione Studio hanno trovato una partecipazione sempre numerosa da parte dei Colleghi. L’alto livello del contenuto dei documenti elaborati, consultati quotidianamente e liberamente sul nostro sito internet, raccoglie apprezzamenti da professionisti di tutta Italia. Non meno importanti devono considerarsi le iniziative ludiche; fra queste ci piace ricordare le conviviali organizzate durante l’anno, le giornate sulla neve, i vari eventi sportivi, ecc. il tutto spesso anche in collaborazione con le altre Unioni della Toscana. 16 Il Consiglio direttivo per il triennio 2009 - 2012 LORENZO CAMBI MARCO MARCHETTI FRANCESCA CAVALIERE LISA DI SACCO ANTONIO MORETTI LAURA AGUDIO MATTEO FERRUCCI CARLO GUELFI CATERINA MATTIACCI FEDERICO NOCCHI Presidente Vice Presidente Segretario Tesoriere Responsabile Commissione Studio Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Il Collegio dei Probiviri per il triennio 2009 - 2012 ANTONIO SANI ANDREA CIUTI ALESSANDRO CURINI Presidente Probiviro Probiviro 17 Lo statuto dell’UGDCEC di Pisa COSTITUZIONE E FINALITA’ ARTICOLO 1. Denominazione e scopi 1.1 - Si costituisce fra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che aderiscono al presente statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA” in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come "Unione”. 1.2 - L’Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive. 1.3 - L’Unione locale di PISA deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria. ARTICOLO 2. Durata 2.1 - L’Unione ha durata illimitata. ARTICOLO 3. Sede 3.1 - L’Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo. ARTICOLO 4. Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 4.1 - L'Unione aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale. ARTICOLO 5. Attività 5.1 - L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti attività : • organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi; • realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo; • realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall'assemblea; • promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione; • promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli associati; • aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale; • partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale; • realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione. ARTICOLO 6 - Patrimonio 6.1 - Il patrimonio dell’Unione è composto: a) dalle quote sociali; b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie. 6.2 - E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 7 – Associati. 7.1 - Dell’Unione possono far parte i Commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti. 7.2 - L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto. 7.3 - Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatre anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere 18 eletti a tutte le cariche dell’Unione. 7.4 - Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 7.3 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell'associazione nonché gli iscritti della sezione B dell’Albo. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione. 7.5 - Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei praticanti. Gli Associati Praticanti potranno eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, un rappresentante comune che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzionalità consultive e senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere sostituito. Egli decade, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica. 7.6 - Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. 7.7 - Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. 7.8 - Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili. ARTICOLO 8. Dimissioni ed Espulsioni. 8.1 - Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo. 8.2 - Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica. ARTICOLO 9. Organi dell’Unione. 9.1 - Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono: l’Assemblea generale degli Associati; il Consiglio Direttivo; la Commissione di Studio; il Comitato Consultivo; il Collegio dei Probiviri. ARTICOLO 10. Assemblea Generale degli Associati. 10.1 - L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo. 10.2 - L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni: • nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; • approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno; • modifiche allo statuto; • ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. 10.3 – L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione. 10.4 - Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti. 10.5 - Hanno diritto al voto soltanto i Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi all’Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale. Dopo tale ratifica i nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE. 10.6 - Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del 19 Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea. ARTICOLO 11. Consiglio Direttivo 11.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione Studio, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 11 componenti complessivi, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatre anni; un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi dell’art. 7.5 del presente Statuto), qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno 10 (dieci) iscritti. 11.2 - Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti. 11.3 - Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi, qualunque sia la carica ricoperta. Ai fini di tale computo si considera mandato l'esercizio della carica per un periodo di tempo superiore alla metà della durata prevista dal presente statuto. 11.4 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio. 11.5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. E' possibile tenere le riunioni del Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare i risultati delle eventuali votazioni; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 11.6 - Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti. 11.7- Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all’assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati. 11.8 - L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 12. Commissione di Studio 12.1 - La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni. 12.2 - Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 4(quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori. 12.3 - La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione. 12.4 - La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 11.4; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo. 20 ARTICOLO 13. Comitato Consultivo 13.1 - Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consuntivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell’Unione. E’ presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell’Associazione. ARTICOLO 14. Collegio dei Probiviri 14.1 - Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale. 14.2 - L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti. 14.3 - Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili. 14.4 - Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Unione delle decisioni prese. ARTICOLO 15. Cooptazione 15.1 - Qualora nel corso del triennio, venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio. ARTICOLO 16. Disposizioni varie 16.1- Le cariche dell'Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l'Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità. 16.2 - Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata. ARTICOLO 17. Modifiche dello Statuto 17.1 - Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo. 17.2 - La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 21 I RICORDI Per spiegare cosa significhi essere “unionista” e cosa sia l’UGDCEC di Pisa riteniamo che la cosa migliore sia dar voce a coloro che ci hanno “condotto” sin qua. Abbiamo, inoltre, ritenuto importante che il ricordo degli scorsi direttivi fosse esteso anche agli amici dell’UGRC di Pisa. Lo scorso dicembre, infatti, la scelta del loro scioglimento dopo ventuno anni e la “confluenza” nell’Unione Dottori ha reso possibile che oggi ci trovassimo sempre qui uniti nell’amicizia. Prima dei ricordi dei Past President, però, permetteteci di partire dalla “fine”, riportando un articolo di ItaliaOggi del 25 maggio 2009. 22 25 ANNI DI UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA Presidente 1984 – 1985 FABRIZIO FILIPPINI 1985 – 1987 MASSIMO MELAI 1987 – 1989 MASSIMO MELAI 1989 – 1992 MARCO BOLDRINI 1992 – 1994 MARCO BOLDRINI 1994 – 1996 RICCARDO BARTOLOMMEI 1997 – 2000 MAURIZIO MASINI 2000 – 2003 CLAUDIO RICCI 2003 – 2006 LUIGI BROTINI 2006 – 2008 ALESSANDRO LINI 2008 – 2009 ANTONIO SANI 23 Consiglio direttivo 1984 - 1985 FABRIZIO FILIPPINI Presidente MASSIMO CATARSI Segretario ENZO SOLLINI Tesoriere FRANCESCO DELLA SANTINA Responsabile Commissione Studio GIOVANNI MURAGLIA Consigliere E’ stata necessaria una telefonata dell’amico Lorenzo Cambi per ricordarmi che sono passati 25 anni da quando nel giugno 1984 fu fondata Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa che, promuovendo il collegamento professionale dei giovani iscritti, mirava dar voce alle loro esigenze e necessità. Mi pare che le Ugdc ad oggi siano più di cento con migliaia di iscritti; questo è il segno che i due obiettivi principali – spirito dell’unione e creazione di una “struttura associazionistica importante” – sono stati raggiunti. Mi piace pensare che le prime riunioni pisane dell’unione, tenute per lo più nelle pizzerie del litorale, senza ordine del giorno e delle quali il pudore per primo ci impediva di verbalizzarne lo svolgimento, abbia pur in minima misura partecipato alla creazione struttura nazionale avanti citata. L’età credo mi consenta di evidenziare che l’Unione è così cresciuta in quanto l’idea di fondo era ed è giusta. E’ stata creata un’eccellente e ramificata struttura che però ha in seno, come ogni organizzazione composita, il germe dell’autodistruzione se non guidata da persone dotate del necessario spirito volontaristico e da una chiara visione strategica come quelle sin’ora chiamate a condurre l’unione pisana. E’ soprattutto nei periodi difficili come quello che stiamo vivendo che le buone idee devono trovare spazio e la dedizione di tutti. Mi piace spesso ricordare a me stesso che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare (Seneca) Un abbraccio a tutti. FABRIZIO FILIPPINI 24 Firme di dedica contenute in un'agenda regalatami dai colleghi per i 10 anni dell'Unione. 25 Consiglio direttivo 1985 - 1987 MASSIMO MELAI Presidente AGOSTINO RICCO Segretario ENZO SOLLINI Tesoriere FRANCESCO DELLA SANTINA Responsabile Commissione Studio GIOVANNI MURAGLIA Consigliere Consiglio direttivo 1987 - 1989 MASSIMO MELAI Presidente AGOSTINO RICCO Segretario ENZO SOLLINI Tesoriere FRANCESCO DELLA SANTINA Responsabile Commissione Studio GIOVANNI MURAGLIA Consigliere Un breve saluto a tutti i giovani colleghi dell’Associazione che mi ha visto impegnato in un periodo fresco della mia professione e che mi ha dato l’impressione di sentirmi ancora giovane nonostante già ultraquarantenne. Ho constatato con piacere, nel corso degli anni, i progressi e l’apporto che costantemente l’Associazione assicura alla professione, sempre più complessa e faticosa, e che solo con l’entusiasmo e oserei dire con l’incoscienza della giovane età può essere affrontata. Ringrazio per il pensiero rivoltomi in occasione di questa ricorrenza e auguro a tutti un pur retorico ma sempre verde, “buon lavoro”. MASSIMO MELAI 26