Cessazione del rapporto associativo Esempio: estratto da uno statuto Articolo: cessazione del rapporto associativo Il rapporto associativo ha termine nei seguenti casi. Abbandono: la dichiarazione di abbandono, che può essere presentata in qualunque momento, dev’essere trasmessa per iscritto al consiglio direttivo. Cancellazione: avviene automaticamente e in assenza di delibera del consiglio direttivo, qualora un socio non versi la quota associativa in seguito a sollecito scritto. Decesso. Esclusione: dev’essere deliberata dal consiglio direttivo con una maggioranza di 2/3 dei suoi componenti e ha luogo nel caso in cui un socio commetta una grave violazione delle delibere degli organi sociali ovvero pregiudichi intenzionalmente il buon nome dell’associazione. Il socio ha facoltà di presentare ricorso contro l’esclusione presso il collegio dei probiviri dell’associazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In tal caso, la delibera del consiglio direttivo rimane sospesa fino alla sentenza del collegio dei probiviri, che dovrà essere pronunciata entro 90 (novanta) giorni. In caso di cessazione del rapporto associativo, qualunque sia la ragione, il socio non ha alcun diritto al rimborso delle quote associative versate.